PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
Appears in 5 contracts
Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaProtocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché alle caratteristiche il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle imprese commerciali RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e dei servizi7 aprile 2022. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciomero titolo riepilogativo, in un mercato distributivo reso ancora testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e professionalialle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSi precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per tutto il periodo della sua validità deve quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletrasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosito istituzionale dell’Agenzia, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed assorbe ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni effetto le norme caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. Si fa, infine, presente Accordo Economico Collettivoche nel proseguo della presente nota con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticomunque denominate, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti”.
Appears in 5 contracts
Samples: Protocollo Per La Definizione Del Calendario Delle Votazioni, Accordo Collettivo Quadro, Elections and Union Representation Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente Per le terminologie e definizioni relative alle peculiarità pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle norme tecniche del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza C.N.R. – B.U. n. 169 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali1994. Le parti si danno atto del corpo stradale sono così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, così composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento e usura). In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5÷2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0÷5,0%. Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il presente Accordo Economico Collettivoraccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti. Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio. L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per tutto strato, in conformità degli articoli che seguono. La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il periodo controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali. L’approvazione della sua validità Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali. La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere considerato un complesso normativo unitario eseguita con materiali della migliore qualità e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà con la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimassima cura esecutiva.
Appears in 5 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: - Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario biennio 2002-2003. - Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. - Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e inscindibilecompatibile del sistema bancario, nel realizzare maggiori benefici in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario “sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per gli agenti e rappresentanti di commerciola gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore” (in appendice n. 8). - Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” (in appendice n. 7). * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla Legge 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria e dalla contrattazione integrativainscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuccessive variazioni.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Appears in 3 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto, Appalto
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Al fine di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve rafforzare le condizioni di miglior favore legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità “Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx”, con l’aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190. Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell’avviso, bando di gara o lettera d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste dalla Legge all’art. 4. Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto siglato su ogni foglio e presentato insieme all’offerta o al preventivo, dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in materiaoggetto. La Parti rappresentanti le aziende mandantimancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale. Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall’ARNAS. Nel caso di procedura di scelta on line il documento sarà predisposto a cura dell’ ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisottoscrivere ed inviare nei termini perentori all’ amministrazione aggiudicatrice.
Appears in 3 contracts
Samples: Protocollo Di Legalità/Patto Di Integrità, Protocollo Di Legalità/Patto Di Integrità, Protocollo Di Legalità/Patto Di Integrità
PREMESSA. Le parti stipulanti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità c.c.n.l. allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del rapporto trasporto di agenzia, nonché alle caratteristiche persone svolto mediante noleggio auto e locazione automezzi; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle imprese commerciali professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a ; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti la contrattazione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti secondo livello sul premio di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalirisultato. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Economico Collettivocondizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, che le parti si impegnano in nome proprio e per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di tutti i precedenti Accordi Collettivi cui al campo di applicazione. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 8 del presente Accordo Economico Collettivoc.c.n.l., non comporterà nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano, nell'ambito dei compiti previsti ed assegnati all'Ente Bilaterale, a verificare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve regolarità delle relazioni sindacali, la corretta applicazione del c.c.n.l., l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di miglior favore agibilità, la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiac.c.n.l. La Parti rappresentanti le aziende mandanti(artt. 66, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale68, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo69, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche70, sociali 72 e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici73).
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PREMESSA. La Federazione Italiana, la Fai-Cisl, la Flai- Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti. Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL- Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nell'ambito delle rappresentanze datoriali del commercio, turismo e servizi. Dichiarano altresì ad ogni effetto, l 'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificati del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL. Qualora altre organizzazioni datoriali dei settori soprarichiamati siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti. La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie. Le parti stipulanti Parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Rinnovo. Il presente Accordo di Rinnovo ha vigenza dal 1°gennaio 2019 e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano scadrà il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali31/12/2022. Le parti si danno reciprocamente atto che la piattaforma per il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto prossimo rinnovo contrattuale verrà spedita entro il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici31 luglio 2022.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM4 per rappresentare il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto piano di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocompensi (Piano), che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità prevede la valorizzazione di una qualunque parte dell’incentivo del PPR del Gruppo Banco BPM mediante l’assegnazione di azioni ordinarie Banco BPM. Esso è proposto nell’ambito della Policy adottata dal Gruppo in relazione al piano Short Term Incentive (STI) 2023. Il presente Documento – redatto in conformità con quanto previsto dallo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti – è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il 20 aprile 2023 (in unica convocazione) per quanto riguarda l’informativa al pubblico dei criteri e delle clausole condizioni stabilite per il Piano. Fornisce, inoltre, un’informativa relativamente all’attuazione dei piani compensi già approvati dalle precedenti Assemblee dei Soci di Banco BPM (7 aprile 2022, 15 aprile 2021, 4 aprile 2020, 6 aprile 2019, 7 aprile 2018 e 8 aprile 2017). Il Documento illustra i criteri cui il Consiglio di Amministrazione, e per esso i suoi delegati, deve attenersi nella successiva fase di attuazione del presente Accordo Economico CollettivoPiano. Il Piano, non comporterà avuto riguardo ai destinatari del medesimo, si qualifica quale “piano rilevante”5. Il Documento è messo a disposizione del pubblico presso la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni sede legale di miglior favore previste dalla Legge Banco BPM, Piazza X. Xxxx n. 4, Milano, e dalla contrattazione integrativapresso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx e dello stesso Banco BPM xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx (Sezione Corporate Governance – Politiche di Remunerazione). Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti riportato in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiquesta sede, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisi rinvia alla Policy 2023.
Appears in 2 contracts
Samples: Piano Di Compensi Basati Su Azioni, Piano Di Compensi Basati Su Azioni
PREMESSA. Le La possibilità di sottomettere al giudizio di arbitri le controversie future non aventi titolo nel contratto costituisce un tema intorno al quale dottrina e giurisprudenza si sono misurate nel corso degli anni senza tuttavia pervenire a risultati concordanti. L’assenza nella disciplina del codice di una specifica previsione, unitamente alla tradizionale bipartizione delle convenzioni arbitrali in compromesso e clausola compromissoria, sono probabilmente all’origine della perdurante incertezza intorno alla compromettibilità in arbitri di questo genere di controversie. Su questo quadro è intervenuta la recente riforma della disciplina dell’arbitrato, attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha concesso alle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivola possibilità di «stabilire, intendono realizzare con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati» (art. 808-bis c.p.c.)( 1 )( 2 ). Si tratta di una disposizione della cui
(1) L’introduzione nell’ordinamento della convenzione di arbitrato per liti future non contrattuali è avvenuta in mancanza di una specifica delega da parte del legislatore delegante. La l. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziadelle procedure concorsuali», nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse si era infatti limitata a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidelegare l’esecutivo a «riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioportata innovativa si dirà meglio nel seguito della trattazione, ma che, va detto subito, deve essere apprezzata per essere riuscita in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili sol colpo a spazzare via ogni dubbio intorno alla ammissibilità di tale tipo di accordo arbitrale. Nel corso di questo capitolo ci soffermeremo sull’analisi degli orientamenti della giurisprudenza teorica e pratica precedenti all’entrata in vigore della legge di riforma dell’arbitrato, e porremo in luce le ragioni che hanno indotto finora una parte consistente dei commentatori a non concedere ospitalità nel nostro ordinamento alla convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Per ragioni di comodità espositiva, l’indagine prenderà le mosse da una breve disamina delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali altre due figure di patto compromissorio, il compromesso e professionali. Le parti si danno atto la clausola compromissoria, giacché riteniamo che il presente Accordo Economico Collettivoraffronto tra la disciplina dettata per queste ultime e quella dettata dal nuovo art. 808-bis per la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale possa aiutarci a comprendere meglio le modalità di utilizzo di quest’ultima figura, che per tutto il periodo e, più in generale, a chiarire la reale portata della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti nuova disposizione contenuta nell’articolo in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicommento.
Appears in 2 contracts
Samples: Arbitration Agreement, Dottorato Di Ricerca in Diritto Dell’arbitrato
PREMESSA. Le Nel passato, le piattaforme del settore sono state presentate dai sindacati all’Ascotributi in concomitanza con quelle consegnate all’Abi o, precedentemente, all’Acri e all’Assicredito per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del credito. Questo rinnovo contrattuale, che avrebbe dovuto seguire un analoga tempistica, non ha mai avuto avvio, perché Ascotributi ha originariamente escluso la possibilità di considerare ancora il settore della riscossione vicino al comparto creditizio. Il settore scontava anche, rispetto al credito, l’assenza di un preliminare accordo quadro, definito dalle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo28 febbraio 1998, intendono realizzare conseguente al protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 siglato da ABI, Governo e Sindacati. Come si ricorderà, ì lavoratori hanno iniziato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stagione di lotte, sfociata nella manifestazione di gennaio c.a., chiedendo un tavolo di confronto che vedesse, oltre alla presenza di Ascotributi, anche la partecipazione del rapporto Governo e di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziAbi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIn luglio, in sede Ascotributi, il Presidente della commissione sindacale datoriale, ha finalmente riconosciuto la contiguità tra il comparto esattoriale e il sistema bancario ed ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali una bozza di piattaforma che ricalca in massima parte il testo del CCNL del credito stipulato l’11 luglio 1999. Una lettura attenta e dettagliata, pur riscontrando tra le due stesure una corrispondenza formale, ha evidenziato però tre grandi E sostanziali differenze: sugli inquadramenti; SUlla contrattazione aziendale e sull’area contrattuale. Il diritto all’attribuzione dei gradi, negli sportelli e negli uffici di sede, secondo la bozza Ascotributi, differiscono dal contratto del credito, scattando solamente con un mercato distributivo reso ancora numero elevato di subordinati tale da renderne inefficace la previsione. Inoltre, nel caso di contratti di lavoro particolari, come il lavoro in affitto, le percentuali indicate in piattaforma erano più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalielevate di quelle presenti nell’accordo bancario. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl CCNL del credito del 1994, introdusse, in concomitanza alla legge 223/1991, che per tutto riguarda i licenziamenti collettivi, una specifica procedura. Tale procedura stabilisce anche il periodo coinvolgimento dell’azienda capogruppo, preventivamente alle fasi attuative previste dalla suddetta legge. Nel settore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileriscossione, nel realizzare maggiori benefici stante la stabilità d’impiego garantita dal DPR 43/88, non si ritenne, allora, di introdurre analoghe previsioni. Venuta meno la garanzia del mantenimento del posto di lavoro per gli agenti e rappresentanti effetti del Decreto legislativo 112/1999, risulta ora indispensabile introdurre anche nel settore della riscossione una specifica procedura per affrontare problemi di commerciotensioni occupazionali prima di attivare la 223/91 che Ascotributi, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoinvece, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaintenderebbe applicare immediatamente. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni riguarda l’area contrattuale, Ascotributi intenderebbe comprendere mansioni e specificità del settore, nelle attività che richiedono specifiche regolamentazioni (flessibilità di Legge vigenti orario e di inquadramento) o in materiaquelle cui applicare contratti complementari (riduzione di salario). La Parti rappresentanti piattaforma di richieste per il rinnovo del CCNL di settore, non poteva che riaffermare, in modo completo, l’appartenenza del sistema di riscossione alla galassia credito, in quanto: le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta concessioni sono al 97% di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato proprietà bancaria; sono transitate al credito molte delle lavorazioni che prima erano monopolio del settore esattoriale; altre lavorazioni appaltabili, come il back-office, la meccanizzazione, le sue prospettive nonché lavorazioni accentrate, sono frequentemente esternalizzate verso società satellite del gruppo bancario di riferimento; le situazioni scelte politiche, commerciali e gestionali, sono determinate da precise volontà della proprietà; le esposizioni sostenute dai concessionari hanno sempre usufruito di mercato anche copertura finanziaria dalle banche proprietarie, le quali hanno, in questo caso, il monopolio della clientela; Considerato infine che nel settore del credito si è già siglato l’accordo per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheil rinnovo del CCNL da oltre un anno, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta nel settore della riscossione può essere possibile solamente la presentazione di una delle parti tali incontri potranno avvenire piattaforma che non si discosti, né in meglio né in peggio, da tale accordo: riaffermando i contenuti numerici ivi contenuti; introducendo un percorso di relazioni sindacali che coinvolga anche per singoli settori merceologicila proprietà bancaria; riassegnando alle specificità ed alla professionalità degli addetti il ruolo di centralità, quale espressione di autentica identità di settore.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Nazionale, Contratto Nazionale
PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivoiniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di una serie di eventi di rilevanza internazionale promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche - DSE dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L’acquisto si pone nel contesto dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza MIUR”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafinanziata dallo stesso MIUR e orientata ad "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle caratteristiche delle imprese commerciali finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, che vede altresì una quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento. Al momento della presentazione del suddetto progetto, approvato in via generale dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 29 settembre 2017, non era ancora stato definito con esattezza il quadro degli eventi che sarebbero stati ospitati dal Dipartimento. Ad oggi è certo che il Dipartimento dovrà curare l’organizzazione dei seguenti tre eventi: - Conferenza XXXX 2020 - Conferenza EARIE 2020 - Conferenza THRED 2021 Per altri eventi (EAERE ed ESA) il Dipartimento è prossimo a presentare la candidatura, ma solo tra giugno e dei serviziagosto di quest’anno sarà reso noto se sarà sede ospitante degli eventi. Sotto questo profilo manifestano Per la Rassegna di incontri GTPE “I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a confronto” il comune Dipartimento ha avviato un confronto con alcuni enti, operanti in ambito di ricerca economica e culturale, che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali collaborare alla realizzazione della rassegna al fine di promuovere un’efficace e contrattualiqualificata azione aggregativa, consapevoli dell’importanza promozionale e di valorizzazione anche tra i network imprenditoriali ed economici del ruolo svolto dagli agenti territorio. Tali accordi dovrebbero essere definiti entro settembre 2019. Ad oggi è pertanto incerto vengano organizzati e rappresentanti ospitati quelli indicati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo seguito: - Rassegna “I Grandi Temi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Politica Economica: Posizioni a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.confronto”- GTPE 2019-2020 - Conferenza EAERE 0000 - Xxxxxxxxxx XXX 2022
Appears in 2 contracts
Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti L’attivazione del “percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il presente Accordo Economico Collettivo15 settembre 2003, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle peculiarità del rapporto competenze di agenziabase, nonché alle caratteristiche al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle imprese commerciali certificazioni e dei servizititoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici” previsto al punto 4 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, va inquadrata nel rispetto del dettato di cui al punto 9 del citato accordo, nella duplice prospettiva :
1. Sotto questo profilo manifestano del più ampio assetto dei sistemi dell’Istruzione e dell’Istruzione e formazione professionale introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla stessa Legge 28 marzo 2003, n. 53; assetto che, peraltro, necessita di un rapido lavoro di elaborazione delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale e regionali, al fine di ridurre il comune interesse più possibile l’impatto del periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo;
2. della necessità, richiamata dal citato Accordo, di garantire al singolo cittadino l’effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopartire dal corrente anno . Ancorché l’elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali rappresenti, in questa fase, la soluzione ad una situazione contingente, si ritiene opportuno procedere di pari passo con l’elaborazione e la declinazione operativa del nuovo sistema, che è in corso di definizione con riferimento alla legge n°131/2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n°3/2001), alla legge n°30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e al relativo decreto legislativo n°276/2003, oltre che alla legge n°53/2003 (Definizione delle norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazione in materia di istruzione e formazione professionale). Questa complessa fase di transizione richiede un’azione di ampio respiro che - a partire da un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti approfondimento sulle competenze e sui ruoli fissati dal nuovo assetto normativo per loro caratteristiche funzionali i diversi livelli istituzionali ed operativi - possa offrire un contributo all’elaborazione ed alla declinazione culturale, metodologica e professionalitecnica dei contenuti del complessivo processo riformatore e degli elementi che identificheranno e qualificheranno l’offerta educativa del nuovo sistema dell’istruzione e formazione professionale. Le parti si danno I processi sopra descritti, seppur di natura differente, vanno sviluppati e raccordati attraverso una profonda interazione per valorizzare appieno le esperienze in atto e per far sì che il presente Accordo Economico Collettivopercorso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda unitarietà nella sua sostanza e nella sua percezione da parte degli operatori e dei destinatari. Il percorso di partenariato istituzionale prende avvio, che quindi, da una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilità e funzioni per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario pervenire, con riferimento al sistema dell’istruzione e inscindibileformazione professionale, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti ivi compreso l’apprendistato, al riconoscimento delle certificazioni dei titoli e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali dei crediti a livello Nazionale con le XX.XXnazionale. degli agenti stipulanti il Tale ricognizione va considerata, al momento, come un’ ipotesi di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione sulla definizione del suddetto sistema e, dall’altro, per contestualizzare la presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni proposta sugli standard formativi minimi in una provvisoria cornice di mercato anche per riferimento sistemico. L’ipotesi di lavoro riguarda i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguenti aspetti:
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamentazione Dell’obbligo Di Istruzione/Diritto Dovere, Accordo Per La Definizione Degli Standard Formativi Minimi
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento rappresenta l’aggiornamento, per gli anni 2016 e 2017, del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) adottato dal Consiglio di Amministrazione della società il presente Accordo Economico Collettivo30 gennaio 2015 in attuazione dell’art. 1, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto c. 5, e seguenti della Legge n. 190/2012 (c.d. legge “Anticorruzione”, di agenziaseguito solo “Legge” o “Legge 190”); si è tenuto conto altresì di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) (cfr. Parte Generale, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali par. 1.3, pag. 12 e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali ss.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioseguito solo “ANAC”), in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali attuazione del disposto di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 190 e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti Determinazione n. 12/2015 di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaANAC. Per quanto non previsto dal aggiornato nel presente Accordo valgono testo, rimangono valide le disposizioni indicazioni fornite nel citato documento del 30 gennaio 2015. L’art. 1, comma 5, della Legge 190 prevede che “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica 1: a) un piano di Legge vigenti in materiaprevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. La Parti rappresentanti le aziende mandantiIl comma 8 del medesimo articolo stabilisce che “l'organo di indirizzo politico, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualesu proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.entro il
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Considerate le recenti disposizioni governative (DPCM 11 marzo 2020 e successivi emendamenti normativi) recanti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, diventa necessario definire un piano di intervento a livello aziendale per permettere, pur nel proseguimento delle attività produttive, la corretta prevenzione del rischio di infezione da COVID-19. Considerato, pertanto, che il presente Accordo Economico CollettivoVirus Covid-19 si trasmette principalmente attraverso le seguenti modalità: • la saliva, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità tosse e starnuti • contatti diretti personali • le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi, la ditta HIPPOGROUP CESENATE SpA – IPPODROMO DEL SAVIO di CESENA con sede legale ed unità produttiva a Cesena (FC) in xxx X. Xxxxxxxxx n.300 (Uffici ed Ippodromo con annesse scuderie e officina/deposito),nella persona del rapporto Datore di agenziaLavoro, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali con l’ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Protezione e del ruolo svolto dagli agenti Medico Competente, definisce un elenco di misure di prevenzione e rappresentanti protezione di commerciocarattere collettivo ed individuale, da applicare all’interno della propria realtà aziendale.Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il presente Piano di Intervento da intendersi come Protocollo Operativo in applicazione alle norme vigente, è aggiornato alle conoscenze del 10 Giugno 2020 (Dpcm 17 Maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,Ordinanza Regione Xxxxxx-Romagna Num. 82 del 17/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” e specifici Protocolli allegati, Ordinanza Regione Xxxxxx- Romagna, Atto del Presidente Decreto n.113 del 17/06/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 Legge 23 dicembre 1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della Sindrome da Covid 19”, Nuovo Coronavirus SARS CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 11/06/2020.), e a quanto indicato daLinee guida per la ripresa dell’attività ippica “Modalità tecniche di gestione dell’organizzazione delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali relazione all’emergenza epidemiologica da COVID- 19” a cura del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoForestali del 19/05/2020, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletenuto anche conto dell’emanazione in data 22/05/2020 sempre a cura dello stesso Ministero del “D.M. Capo Dipartimento n. 26503 del 22/05/2020 - circolare di programmazione corse al trotto 2020” edel D.M. Capo Dipartimento n. 26563 del 22/05/2020 - calendario corse maggio-giugno-luglio 2020, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce modificato ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole integrato dal D.M. Capo Dipartimento n. 28250 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici29/05/2020 - modifica calendario corse giugno - luglio.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Il presente documento riassume le principali questioni connesse alla strutturazione delle operazioni di cd. leasing pubblico mobiliare ed immobiliare, alla luce delle regole dettate dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento). Viene, altresì, analizzato il cd. contratto di disponibilità, recentemente introdotto nel Codice all’art. 160-ter dall’art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134). Le parti stipulanti operazioni di leasing1, mobiliare od immobiliare, poste in essere da stazioni appaltanti vanno inquadrate alla luce delle definizioni e delle regole dettate dal Codice, al fine di pervenire ad una corretta strutturazione del contratto sia con riguardo alla fase di affidamento che a quella di esecuzione. Una chiara indicazione normativa circa la qualificazione della fattispecie contrattuale è rinvenibile con riguardo al leasing immobiliare in costruendo, che trova una propria compiuta definizione nell’art. 3, comma 15-bis, secondo cui, nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la locazione finanziaria è il presente Accordo Economico Collettivo“contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori”; viene, intendono realizzare altresì, puntualizzato che la locazione finanziaria rientra nel novero dei «contratti di partenariato pubblico privato» (art. 3, comma 15-ter), ai quali si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat; l’art. 160-bis, rubricato “locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità”, infine, soggiunge che il contratto di locazione finanziaria costituisce «appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo». Manca invece, nel Codice, una disciplina normativa corrispondente alle puntuale definizione della fattispecie relativa al leasing mobiliare, con riguardo al quale, quindi, la qualificazione deve essere operata facendo diretta applicazione delle regole generali previste dall’art. 14 sui contratti misti. Nell’ambito del leasing immobiliare, poi, è necessario considerare le peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizic.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioleasing immobiliare costruito, in cui l’operazione finanziaria è finalizzata non alla realizzazione o al completamento di un’opera pubblica o di pubblica utilità ma all’acquisizione di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti immobile esistente. Tra gli istituti diretti all’acquisizione e all’utilizzo di opere per loro caratteristiche funzionali finalità pubbliche rientra, altresì, il contratto di disponibilità, disciplinato dall’art. 160-ter del Codice, mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spesa dell'affidatario, la costruzione e professionalila messa a disposizione a favore dell'amministrazione
1 Secondo la definizione rinvenibile all’art. Le parti 17, comma 2, della l. 2 maggio 1976, n. 183 (“Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80”), per operazioni di locazione finanziaria si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivointendono «le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per tutto quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito». aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Il documento pone maggiore attenzione al leasing in costruendo, uno strumento relativamente nuovo che presenta diverse problematiche di carattere applicativo e il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario cui utilizzo da parte delle stazioni appaltanti è in continua crescita. Su questa tipologia contrattuale, il documento contiene una serie di possibili indicazioni operative al fine di facilitarne la concreta applicazione da parte delle stazioni appaltanti. Con riferimento al leasing costruito e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioal leasing mobiliare, è globalmente migliorativo stato effettuato un inquadramento normativo, al fine di individuare eventuali criticità o problematiche. Quanto al contratto di disponibilità, considerata la recente introduzione dell’istituto nel sistema degli appalti pubblici e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme l’esiguo numero di tutti affidamenti, si ritiene, in tale sede, di dover fornire un primo inquadramento e di evidenziare alcuni degli aspetti più rilevanti connessi alla strutturazione del contratto. All’esito della presente consultazione, l’Autorità, sulla base delle osservazioni pervenute, valuterà l’opportunità di adottare un atto a carattere generale che contenga linee guida interpretative e, successivamente, i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti bandi-tipo relativi alle medesime parti stipulantioperazioni in parola, ai sensi dell’art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 64, comma 4-bis del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCodice.
Appears in 1 contract
Samples: Linee Guida Sulle Operazioni Di Leasing Finanziario E Sul Contratto Di Disponibilità
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Nel corso del 2019 l’attività sociale è stata prevalentemente rivolta al raggiungimento dei seguenti tre fondamentali obbiettivi gestori: - definizione e completamento del rapporto di agenziacontrattuale con il soggetto aggiudicatario12 (d‘ora in poi, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano concessionario) della procedura ad evidenza pubblica internazionale indetta nel 2016 per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocompito, in una prima fase, di supportare la Società nella redazione del c.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo MIND: Milan Innovation District), da realizzare nell’ex sito espositivo (nonché della correlata proposta di strumento urbanistico attuativo) e, successivamente, di gestirne, in regime di concessione, lo sviluppo urbanistico, previa costituzione di un diritto di superficie sulle pertinenti aree per 99 anni; - reperimento sul mercato distributivo reso ancora della provvista finanziaria necessaria al fine di riallineare gli impegni sottoscritti in precedenza al nuovo scenario strategico di sviluppo delineato con il programmato piano di valorizzazione e riqualificazione dell’ex sito espositivo e di disporre, nelle more della concretizzazione dei flussi reddituali attesi, delle ulteriori risorse necessarie alla sua realizzazione nella fase di start up; - finalizzazione degli accordi precontrattuali già raggiunti per l’insediamento nell’ex sito espositivo delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione13, individuate direttamente dal legislatore (Fondazione Human Technopole) e a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”)14. Di tali fatti di gestione si dà sinteticamente conto nei paragrafi che seguono, accennando, altresì, per ciascuno di essi, agli ulteriori più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciimportanti sviluppi sino alla data corrente.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti L’anno 2020 può senz’altro definirsi un anno cruciale per AREXPO essendo stato portato sostanzialmente a termine il presente Accordo Economico Collettivocomplesso procedimento urbanistico prodromico al concreto avvio del programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo iniziato nel 2016 con l’indizione della procedura ad evidenza pubblica internazionale per la scelta dell’operatore economico cui affidare il compito, intendono realizzare in una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità prima fase, di supportare la società nella redazione del rapporto di agenziac.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo MIND: Milano Innovation District), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidella correlata proposta di strumento urbanistico attuativo, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti e, successivamente, di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciogestirne, in regime di concessione, lo sviluppo, previa costituzione di un mercato distributivo reso ancora più complesso diritto di superficie sulle pertinenti aree per 99 anni (gara poi aggiudicata ad una società immobiliare australiana di rilievo internazionale: d’ora in poi “concessionario”). Parimenti, sono state, per la gran parte, concluse le procedure contrattuali volte alla definizione dei rapporti concernenti l’insediamento nell’area MIND delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, denominate “ancore dello sviluppo”, individuate direttamente dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti legge (Fondazione Human Technopole), ovvero a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”)8. Ne sono conseguiti rilevanti flussi reddituali che, se per loro caratteristiche funzionali un verso hanno consentito la chiusura in utile del bilancio d’esercizio, per l’altro, rappresentano i primi frutti, con carattere di certezza e professionali. Le parti si danno atto che periodicità, dei consistenti investimenti effettuati dalla società nei precedenti esercizi mediante il presente Accordo Economico Collettivoricorso all’indebitamento finanziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileanch’esso, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioperaltro, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità fatto oggetto di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoimportante opera di ristrutturazione nel corso dell’anno. Di tali fatti di gestione si dà sinteticamente conto nei paragrafi che seguono, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni accennando, altresì, per ciascuno di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiessi, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciagli ulteriori più importanti sviluppi sino alla data corrente.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti La presente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione del servizio di noleggio di apparecchiature per il centro di produzione di Smart Card di Sogei. I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente Accordo Economico Collettivodocumento. Ai sensi della Determinazione dell’ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, intendono realizzare tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, Consip S.p.A. informa pertanto il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto; verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati; pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una disciplina normativa corrispondente più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle peculiarità del rapporto esigenze dell’Amministrazione di agenziaseguito riportate, nonché alle caratteristiche condizioni di prezzo mediamente praticate. Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 15 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx specificando nell’oggetto della e-mail: “ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DEL CENTRO PRODUZIONE SMART CARD DI SOGEI - ID 2506”. Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Dati Azienda Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle imprese commerciali persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei servizidiritti connessi previsti dagli artt. Sotto questo profilo manifestano da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il comune interesse consenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali23 del regolamento UE, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciposta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Appears in 1 contract
Samples: Consultation Document
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall’art.3 comma 1, lett. o) del D.Lgs. 50/2016, sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Ai fini della redazione del presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di agenziaattività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di sicurezza solo in capo all’operatore economico. In altri contesti, la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. È messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.50/2016. L’aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l’eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza. Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle caratteristiche delle imprese commerciali e interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo relativi costi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisicurezza.
Appears in 1 contract
Samples: Determinazione a Contrarre
PREMESSA. Le parti stipulanti La l. n.134/2012 – Legge di conversione del cd. Decreto sviluppo – ha introdotto una specifica disciplina dei contratti pendenti in ipotesi di C.P. in continuità che opera sin dalla proposizione della domanda con riserva e che può comportare su specifica domanda del debitore e previa autorizzazione del Tribunale la sospensione o lo scioglimento dei contratti, con ciò anticipando gli effetti previsti dall’art. 72 L.F. nell’eventuale successivo fallimento. Va osservato che nel percorso normativo di privatizzazione delle procedure concorsuali iniziato dal 2005 il presente Accordo Economico Collettivodecreto cd. sviluppo si presenta come un’inversione di tendenza prevedendo un pregnante ed invasivo controllo giudiziario nella fase della cd. riserva, intendono realizzare anche con la nomina anticipata del Commissario giudiziale, giacché a fronte di effetti protettivi per il debitore (cd. sterilizzazione dei crediti) si innescano effetti limitativi sui poteri del debitore medesimo e si determinano potenziali conseguenze negative (in caso di rinuncia alla domanda o di sua dichiarata inammissibilità). In precedenza, in assenza di norma espressa, per il concordato preventivo si affermava comunemente il principio della prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti, non ritenendosi applicabili analogicamente gli artt. 72 e seguenti ad una procedura diversa dal fallimento e caratterizzata da una più accentuata funzione conservativa dell’impresa, oltre che dallo spossessamento soltanto attenuato del debitore. La prosecuzione ex lege creava peraltro problemi pratici evidenti con potenziale influenza negativa sul contenuto del piano e della proposta concordatari: i rapporti la cui permanenza si presentasse pregiudizievole o inutile potevano comportare l’emersione di poste passive superiori a quelle che si produrrebbero, per effetto della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità sopra richiamata, nel fallimento. La sorte dei rapporti pendenti andava allora gestita, di preferenza, negozialmente, essendo possibile la risoluzione consensuale o un accordo transattivo sulla sorte del rapporto e sulle conseguenze dell’eventuale suo prematuro scioglimento. In alternativa, il debitore poteva essere indotto a provocarne la risoluzione per proprio inadempimento prima dell’accesso alla procedura al fine della cristallizzazione dei crediti destinati ad essere pagati in moneta concorsuale. Restavano (e restano per regola generale) in ogni caso a disposizione del contraente in bonis i tipici rimedi contrattuali all’inadempimento, ed in particolare l’eccezione di agenziainadempimento di cui all’art. 1460, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali la facoltà di sospensione di cui all’art. 1461 c.c. e dei servizigli ordinari strumenti risolutivi del rapporto. Sotto questo profilo manifestano La citata riforma del 2012 ha introdotto la rilevante novità dell’art. 169bis: Lo scopo per il comune interesse debitore è di (a) liberarsi da contratti inutili e dannosi e (b) concorsualizzare il diritto del creditore in bonis all’indennizzo. Va peraltro sottolineato come la formula lessicale dell’art. 169 bis (‹‹contratti in corso di esecuzione ››) si distingue da quella dell’art. 72 l.fall. (‹‹se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti››) e lascia chiaramente intendere che lo spettro sia più ampio, tanto da coinvolgere anche i contratti unilaterali. Lo scopo suddetto dell’introduzione dell’art.169 bis L.F. comporta la necessità di anticipare al momento del deposito del ricorso la domanda di autorizzazione a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualisciogliersi dal (o a sospendere il) contratto, consapevoli dell’importanza indipendentemente dal momento in cui la richiesta sarà poi autorizzata . La prassi adottata da quasi tutti i Tribunali è quella di non autorizzare lo scioglimento dal contratto prima del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese deposito della proposta e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti piano, anche al fine di commercio, verificare la effettiva volontà del debitore di proseguire nella domanda di C.P. (o di percorrere la strada alternativa dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art.182bis L.F. che non consentirebbe lo scioglimento dai contratti in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicorso). Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, In primo luogo è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto necessario ribadire i rapporti intercorrenti tra le norme di tutti cui agli artt.72 (contratti pendenti nel fallimento), 169 BIS (contratti in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx X.X.) x 000 XXX L.F. (contratti in corso di esecuzione nel C.P. in continuità), concludendo che l’area di operatività dell’art.169 bis è molto più ampia di quella di cui all’art.72 anche in considerazione della diversa relazione tra i precedenti Accordi Collettivi contraenti entrambi in bonis nel C.P.( in senso improprio in quanto mantiene un potere gestorio significativo sul suo patrimonio). Va premesso che la norma trova applicazione sia nei concordati liquidatori che in quelli in continuità o parzialmente liquidatori (questi ultimi secondo la previsione di cui all’art.186 c.1): nel concordato liquidatorio lo scioglimento costituisce un effetto anticipatorio della liquidazione e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità trova pertanto giustificazione nell’effetto positivo per la massa dei creditori dell’esclusione medio-tempore di effetti negativi sul patrimonio del debitore; nel concordato in continuità la giustificazione logica appare ancora più evidente in quanto la continuità sussiste in linea di massima solo in presenza di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per ristrutturazione aziendale; inoltre vi è una giustificazione letterale nella L. F. in quanto non l’art.186 bis richiama espressamente l’art.169 bis (“fermo quanto previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materianell’art.169 bis “). La Parti rappresentanti domanda di sospensione o scioglimento presenta dei limiti temporali, atteso che testualmente si dice nella norma che la domanda deve essere presentata con il ricorso – e quindi anche in quello ex art.161 c.6 –. Ci si chiede peraltro se la domanda di scioglimento possa essere contenuta per motivi sopravvenuti anche nella modifica della proposta depositata in corso di procedura ma prima dell’adunanza dei creditori per il voto, e la risposta non può che essere positiva, atteso lo stretto nesso teleologico esistente tra istanza e piano. Quanto alla decisione del Tribunale la stessa appare ampiamente discrezionale, ma trova giustificazione – come appena chiarito – nel collegamento funzionale con il piano. E’ questo uno tra i motivi per cui la giurisprudenza ha limitato l’operatività della norma alla sola ipotesi della sospensione – con riserva di scioglimento – in assenza di proposta e piano definitivi. Va sottolineato che lo scioglimento è in sostanza un recesso anticipato unilaterale che ha comunque effetti irreversibili anche in ipotesi di successivo fallimento o di successivo passaggio alla procedura di cui all’art.182 bis L.F. (che non prevede la possibilità di scioglimento dai contratti) – motivo in più per ponderare bene la decisione di scioglimento anticipato da parte del giudice –. Infatti, nel passaggio dalla fase concordataria dichiarata in ipotesi inammissibile a quella fallimentare, i contratti già scioltisi per autorizzazione del Tribunale – e che evidentemente non possono rivivere – saranno considerati sciolti sin da prima della dichiarazione di fallimento e pertanto a loro non si applicherà la disciplina di cui all’art.72 e ss. L.F.. Con riferimento al già citato indennizzo, va sottolineato che lo stesso ha natura diversa dal risarcimento del danno conseguente allo scioglimento unilaterale, anche se non può escludersi una equivalenza quantitativa tra le aziende mandantidue ipotesi. La determinazione è rimessa al Giudice con giudizio ordinario, nell’affermare giacché nel concordato perché non vi è una fase di accertamento dei diritti, salvo non vi sia già una previsione convenzionale (forse anche in ipotesi di caparra convenzionale) o non vi sia una clausola compromissoria od arbitrale (perché come visto in questo caso rimane valida la loro piena autonomia clausola contrattuale, accolgono ). Si discute se detto indennizzo imponga la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta previsione di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche classe obbligatoria, atteso l’evidente conflitto di interessi tra creditore avente diritto all’indirizzo e creditori concorrenti. Attese le considerazioni di carattere generale già espresse dalla giurisprudenza del S.C. escluderei detta obbligatorietà (in ogni caso la previsione della classe non potrebbe che essere solo eventuale e subordinata alla decisione del Tribunale in ordine allo scioglimento). Comunque va indicato l’importo preventivato nel piano (o con inserimento del contraente in una classe autonoma facoltativa o con un appostamento in un fondo chirografario o privilegiato a seconda della natura originaria del credito). Rammento che l’art.169 bis non trova applicazione nei rapporti di lavoro subordinato, nei preliminari di vendita trascritti, nei contratti di locazione di immobile se C.P. del locatore e nell’ipotesi di finanziamento per singoli settori merceologiciuno specifico affare – cc.dd. rapporti contrattuali protetti –.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Con l’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (1) è stato introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (cd. “divieto di interlocking”). Le parti stipulanti Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), chiamate a pronunciare la decadenza dell’esponente in caso di inosservanza del divieto, hanno pubblicato nel 2012 i Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (“Criteri applicativi”), individuati anche con la collaborazione e la condivisione dell’AGCM, volti a promuovere l’applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione (2). In particolare, per quanto attiene ai profili soggettivi del divieto (imprese interessate; cfr. par. 3.1.2, lett. B) dei Criteri applicativi), si è ritenuto ‐ “[…] in attesa di ulteriori chiarimenti normativi” ‐ che il presente Accordo Economico Collettivodivieto sia applicabile solo nei casi di cariche incrociate detenute in imprese (o gruppi) di dimensioni tali da poter assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. In questa
(1) Decreto‐legge 6 dicembre 2011, intendono realizzare una n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) I criteri applicativi sono pubblicati sui siti delle tre Autorità, insieme ad alcune FAQ e alla disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto degli aspetti procedimentali della dichiarazione di agenziadecadenza. prospettiva, nonché alle caratteristiche si è rinvenuto un riferimento normativo utile per identificare la significatività delle imprese commerciali ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking nelle disposizioni della legge n. 287/90 (c.d. l. “antitrust”), e dei servizispecificamente nelle previsioni (art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse 16) che – nel circoscrivere le concentrazioni rilevanti, sottoposte a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza forme di comunicazione all’Autorità competente – fissavano una soglia minima di fatturato totale realizzato dall’impresa (o gruppo di imprese) oggetto dell’acquisizione. I Criteri applicativi del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto 2012 precisano quindi che il presente Accordo Economico Collettivodivieto opera quando anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche abbia un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro; con l’ulteriore specificazione che per tutto fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, il periodo valore dei premi incassati. I Criteri applicativi stabiliscono inoltre che gli aggiornamenti periodici della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesuddetta soglia prevista dalla legge 287/90 si estendono automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking. In particolare, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la soglia era stata innalzata a 50 milioni con provvedimento n. 26471 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici14 marzo 2017 dell’AGCM (3).
Appears in 1 contract
Samples: Aggiornamento Dei Criteri Per L’applicazione Dell’art. 36 Del d.l. “Salva Italia”
PREMESSA. Le parti stipulanti A partire da Marzo 2011 LepidaSpA, già operatore di rete privata, ha ottenuto la autorizzazione di operatore di rete pubblica. Nel pieno rispetto dei principi generali di concorrenza ed in linea con la propria natura in house providing, nella propria Carta dei Servizi, LepidaSpA si vincola come operatore pubblico a fornire la propria attività esclusivamente nei confronti di: Pubbliche Amministrazioni socie; soggetti pubblici con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni, accordi, progetti; operatori pubblici interessati a fornire servizio in zone in digital divide qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato; operatori wireless interessati a fornire servizio in zone in digital divide qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato. Nella Carta dei Servizi di LepidaSpA è chiarito che in nessun caso LepidaSpA fornisce direttamente connettività o servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e ad imprese presso le proprie sedi. Il 21° considerando della direttiva 2004/18/CE, stabilisce che “in considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all’attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni”. Coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario l’art. 22 del D.lgs 163/2006 (c.d. “Codice degli Appalti”), relativo ai “contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni”, dispone che “il presente Accordo Economico CollettivoXxxxxx non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici (tra le quali si annovera anche LepidaSpA, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stante l’accertata natura di organismo di diritto pubblico della medesima) la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni”. Dalla lettura dell’art. 22 del rapporto Codice degli Appalti ne deriva quindi che i contratti di agenzia, nonché alle caratteristiche LepidaSpA “principalmente finalizzati” allo svolgimento delle imprese commerciali e suddette attività sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei servizicontratti pubblici. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Resta comunque l’obbligo in capo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioLepidaSpA, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili applicazione dell’art. 27 del Codice degli Appalti, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente Codice, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. L’oggetto della presente richiesta di offerta rientra nell’ambito di applicazione del suddetto Art. 22 del Codice del Codice degli Appalti. LepidaSpA sta progettando e realizzando l’estensione della rete Lepida, la rete delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliPubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioIn questo scenario evolutivo, è globalmente migliorativo prevista la costruzione di ulteriori 4 Point Of Presence della rete in grado di operare anche come DataCenter Regionali. La soluzione architetturale definita per il delivery dei servizi di Data Center è tale da non poter prescindere dalle componenti infrastrutturali di rete, sia passive che attive, divenendone quindi un naturale corollario tecnologico e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di servizio. I summenzionati POP sono in grado di ospitare apparati di rete, dispositivi dedicati al computing e sistemi di memorizzazioni dei dati finalizzati a veicolare in modo integrato i servizi sulla rete, in questo modo operando in coerenza con il piano nazionale descritto dalle linee guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. La prospettiva tecnologica e il modello di business individuati da LepidaSpA per l’erogazione dei servizi prevedono il prolungamento delle reti private degli Enti afferenti, nei nuovi POP della rete Lepida. Questa architettura rappresenta un unicum nel panorama dei serivizi di Data Center forniti da operatori di mercato in virtù dell’unicità rappresentata dell’infrastruttura di rete sottostante, in grado di interconnettere tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti potenziali utilizzatori dei servizi in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicibanda ultralarga.
Appears in 1 contract
Samples: Richiesta Di Offerta
PREMESSA. Le L’acquisizione dei biglietti necessari all’esazione pedaggi si correla ad un elevato standard tecnico che, nel mondo autostradale, assume due distinte caratteristiche: il materiale di cui si compone, fisicamente, il biglietto (tipologia di carta, supporto e grammatura) e l’organizzazione degli elementi grafici e delle parti stipulanti magnetiche che permettono al biglietto un puntuale funzionamento sulle stazioni autostradali cos= come descritto all’Allegato A – Specifiche Tecniche. A questo scopo, giova ricordare che il presente Accordo Economico Collettivobiglietto autostradale è un titolo di viaggio avente lo scopo di permettere il calcolo del pedaggio. Esso è composto da un supporto di cartoncino di forma rettangolare, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente prestampato in offset, a due colori e riportante i dati relativi alla stazione di emissione, due tracce magnetiche depositate in senso parallelo rispetto al lato lungo del biglietto e due bande termo-sensibili appaiate alle peculiarità bande magnetiche. L’emissione del rapporto biglietto in pista è resa possibile dalle tacche quadrate, il cui posizionamento (all’incirca al centro del biglietto, nella parte bassa), anch’esso definito nell’allegato tecnico, è necessario per consentire l’esatta distanza di agenziataglio fra il biglietto emesso e il successivo. Il fabbisogno stimato per il biennio 2015-2016, nonché alle desunto dai volumi di traffico correnti e dai consumi stimati – anche in relazione allo sfrido derivante dai cambio/rotolo – , è pari a 60.000.000 di biglietti. [ Il fronte di un biglietto autostradale emesso sulle stazioni di Autobrennero ] I biglietti oggetto della fornitura sono realizzati secondo le caratteristiche delle imprese commerciali di seguito descritte e devono essere stampati, in perfetto accordo al facsimile, in bicromia sia in bianca, sia in volta e con testi italiano/tedesco su entrambe le facce del biglietto. Per la corretta gestione della grafica e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualitesti di ciascuna facciata del biglietto, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti la Società rilascia al fornitore un “facsimile”, da utilizzare quale campione, per la realizzazione dei biglietti/stazione necessari all’intera rete di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciAutobrennero.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Biglietti Per Servizio Di Esazione Pedaggi
PREMESSA. Le parti stipulanti Nel quadro generale di un rilancio dell’istituto dell’apprendistato – ribadito anche dal Dl 34/2014 poi convertito nella legge 78/2014 - quale contratto di lavoro “finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani” (art. 1, comma 1, D. Lgs. 167/2011) e di un ruolo di assoluta centralità che lo stesso Testo Unico del 2011 – il presente Accordo Economico Collettivoquale ha completamente riformato l’istituto abrogando la previgente normativa in materia – aveva già accordato alla contrattazione collettiva, intendono realizzare le Organizzazioni firmatarie, nell’ottica di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del più larga intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto legislativo nonché economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di agenzialavoro, nonché alle caratteristiche convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'apprendistato – in particolare nella tipologia “apprendistato professionalizzante” – riconoscendo in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle imprese commerciali competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e dei servizimondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Pertanto, considerata la revisione normativa in materia, recepiscono l’ampia delega concessa dal suddetto D. Lgs. 167/2011 alla contrattazione collettiva nel riformulare (alla luce anche del recente intervento del Dl 34/2014) la disciplina dell’apprendistato, ispirandosi anche a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, quanto nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e frattempo regolamentato dalla contrattazione integrativacollettiva nazionale “di settori affini” con riferimento ai profili normativi ed economici dell’istituto (si veda principio della retribuzione in percentuale anziché sotto-inquadramento dell’apprendista stabilito dal CCNL “Oreficeria – Aziende artigiane”). Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Il contratto di apprendistato resta attualmente definito secondo le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.tre seguenti tipologie:
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti L’AVEPA ha avviato una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi nella piattaforma di e-procurement Sintel di Aria Spa, ai sensi dell’art. 1 del D.L.76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, al fine di stipulare un accordo quadro con l’affidatario della procedura, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per il servizio in oggetto come da presenti condizioni particolari di procedura e contratto. La procedura è rivolta agli operatori abilitati nella piattaforma Sintel per i codici ATECO associati al CPV 79200000-6. La presente Accordo Economico Collettivoprocedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia non prevede, intendono realizzare pertanto, l'individuazione di un criterio di aggiudicazione, fermo restando l'obbligo per la Stazione Appaltante di applicare i principi elencati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito, si precisa che la procedura in oggetto non va intesa come una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità procedura di gara ma come una modalità di acquisizione di preventivi, al fine di pervenire all’affidamento diretto. Alla luce della natura della procedura di affidamento diretto, la Stazione Appaltante non prevede di procedere all’esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del rapporto decreto legislativo n. 50 del 2016 ma terrà conto dell’apprezzamento del RUP. I preventivi acquisiti saranno valutati discrezionalmente dal RUP nel rispetto dei principi di agenziaeconomicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché alle caratteristiche in conformità ai valori di libera concorrenza e non discriminazione. In ogni caso, il RUP si riserva di escludere/non considerare le offerte che presentino elementi tali da farle apparire anormalmente basse e/o di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti al fine di valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle imprese commerciali e dei serviziofferte presentate. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza L’AVEPA si riserva di procedere all’affidamento del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, servizio anche in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità presenza di una qualunque delle clausole del sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’affidamento qualora valuti le offerte pervenute non rispondenti a quanto previsto dalle presenti condizioni particolari di procedura e contratto, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di sospendere, annullare la procedura o non affidare il servizio, o anche di non stipulare il relativo contratto. Si invita pertanto a esaminare la documentazione allegata e formulare la propria migliore offerta. Ciascun operatore economico dovrà, inoltre, procedere all’invio della documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente. L’AVEPA si riserva di richiedere agli operatori economici eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto dichiarato nella presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivofase esplorativa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono Si precisa che la richiesta di parte sindacale preventivo relativa alla presente procedura non è in alcun modo vincolante per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicil’Agenzia.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti L’Ente Pubblico Economico “Agenzia delle entrate-Riscossione” (di seguito anche solo Agenzia) intende procedere all’acquisizione delle licenze del framework ZEND, per le funzionalità non erogate in modalità open source, e del servizio di manutenzione, come di seguito meglio dettagliato. Preliminarmente all’avvio della relativa procedura di affidamento, l’Agenzia ritiene opportuno procedere ad una consultazione del mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al fine di verificare se tali servizi abbiano un mercato di riferimento, appurando altresì l’esistenza sul mercato di sistemi alternativi a quello attualmente in uso aventi caratteristiche e funzionalità analoghe (con la preferenza per sistemi aperti e licenze open source), valutandone l’eventuale convenienza rispetto al sistema in uso. All’esito della presente consultazione l’Agenzia, ove ne ricorrano i presupposti, valuterà di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), per le eccezioni di cui ai punti 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata. Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si richiede agli operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell’informativa sotto riportata ed autorizzazione al trattamento dei dati personali - compilando il questionario di seguito allegato, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, ovvero da procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza (allegando copia della procura, qualora tali poteri non risultino dal Registro delle Imprese). Il documento dovrà essere inviato entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione, sotto riportata, al seguente indirizzo PEC: Tutte le informazioni fornite con il presente Accordo Economico Collettivodocumento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Dall’utilizzo di tale procedura di consultazione non derivano vincoli per l’Agenzia, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità né alcuna aspettativa, di fatto o di diritto, da parte degli operatori di mercato relativa allo svolgimento del rapporto procedimento selettivo. L’Agenzia si riserva la facoltà di agenziainterrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. L’Agenzia, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. I contributi forniti non possono contenere offerte o proposte contrattuali e sono trasmessi all’Agenzia secondo le modalità previste nell’avviso. I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e dei servizila competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. Sotto questo profilo manifestano La partecipazione alla consultazione preliminare non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura selettiva. Dalla partecipazione al procedimento di consultazione non possono derivare, per il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello svolgimento della successiva procedura selettiva. Roma, 23/07/2019 Azienda Indirizzo Nome e contrattuali, consapevoli dell’importanza Cognome del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data di commercio nell’economia compilazione INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO [art. 13 del Paese Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del ruolo svolto dagli agenti Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]Agenzia delle entrate - Riscossione, con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e rappresentanti partita IVA: 13756881002 è Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti. Agenzia provvede alla raccolta ed al trattamento dei Suoi dati personali, forniti mediante la compilazione del presente documento di commercioconsultazione di mercato, con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al solo fine di consentire ad Agenzia di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di mercato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare alla consultazione. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlati alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. La conservazione, da parte di Agenzia, dei dati personali conferiti avverrà per il tempo necessario alla gestione della consultazione stessa. I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati: ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un mercato distributivo reso obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora più complesso se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili legge. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE n. 679/2016, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti. Può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà utilizzare, secondo le modalità indicate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx, i dati di contatto del Titolare del trattamento: Agenzia delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalientrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 – 00000 Xxxx oppure l’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Le parti si danno atto Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Qualora ritenga che il presente Accordo Economico Collettivotrattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE n. 679/2016, che Xxx potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti la protezione dei dati personali all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Si dichiara di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge documento e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti si autorizza il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitrattamento dei medesimi dati.
Appears in 1 contract
Samples: Consultazione Preliminare Di Mercato
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivodocumento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI RICOGNITIVO) è redatto ai sensi dell’art.26, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità comma 3-ter, del rapporto D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m. i. . Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di agenziaLavori, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento “dinamico”, pertanto la valutazione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualirischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivologistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l’aggiudicazione dell’appalto. Il DUVRI potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze Per tale scopo sono di fondamentale importanza:
1. il ruolo del Direttore dell’esecuzione del contratto e del/i Preposti che sovrintendono l’appalto;
2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del DEC ad inizio dell’appalto e/o durante l’esecuzione dello stesso, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate L’Azienda che partecipa alla fornitura e presso la quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileaccettazione dall’esecutore, nel realizzare maggiori benefici per integra gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiatti contrattuali. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.LE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO SARANNO DA COMPILARE A CURA DELL’APPALTATORE
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Prevenzione E Protezione
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Il Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale (di seguito PEC) è regolato dall’art. 18 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza Decreto Legislativo n. 1 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio2 gennaio 2018 e, in nella Regione Lazio, la sua predisposizione è obbligatoria da parte dei Comuni ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale Lazio n. 363/2014 e n. 415/2015, quale strumento strategico di prevenzione nella mitigazione dei rischi nei territori comunali e per la gestione delle emergenze. A livello locale è previsto che ciascun Comune si doti di una organizzazione di Protezione Civile, determinabile in maniera flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali disponibili, assicurando al Sindaco la catena di Comando e Controllo secondo quanto stabilito nel PEC in fase di emergenza e nella fase, ancor più importante, di previsione e prevenzione. Nelle fasi di emergenza a seguito di un mercato distributivo reso ancora più complesso evento calamitoso è coinvolta, ovviamente, anche la popolazione dell’infanzia e adolescenza con problematiche specifiche e particolari che determinano un’attenzione particolare per questa fascia di popolazione. Nelle Linee Guida Regionali per la pianificazione dell’emergenza emanate con le DGR n. 363/14 e n. 415/15, questo tema non è stato affrontato compiutamente in modo specifico per cui, anche per esperienza maturata durante il terremoto del Centro Italia 2016/17, la Regione ha sentito il bisogno di far integrare i PEC con specifiche Indicazioni Operative dedicate alla protezione dei minori nella pianificazione di emergenza comunale che integrino le azioni già previste dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti pianificazione di emergenza comunale e/o intercomunale Le Indicazioni Operative prevedono azioni che facilitano il Sindaco nella gestione dei minori in fase di emergenza e dovranno stimolare azioni al fine della loro protezione in fase ordinaria. Pertanto queste Indicazioni hanno l’obiettivo di fornire istruzioni specifiche per loro caratteristiche funzionali superare i frequenti limiti riscontrati negli atti di pianificazione dedicati ai minori attualmente disponibili in ambito regionale e professionaliche in molti casi ne sono totalmente assenti. Le parti si danno atto Indicazioni Operative possono essere riassunte come: Attività di censimento e mappatura dei servizi dedicati all’infanzia e all’adolescenza; Istituzione di una figura di coordinamento dedicata ai minori per la gestione dell’emergenza; Azioni per la continuità educativa in emergenza; Azioni di coordinamento del Volontariato di protezione civile e delle associazioni che il presente Accordo Economico Collettivooperano per i bambini attraverso la mappatura comunale delle organizzazioni; Regole per garantire un’adeguata alimentazione dedicata all’infanzia in fase di emergenza; Attività per stimolare incontri con esperti del sistema di Protezione Civile per insegnanti, che genitori e alunni per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario l’analisi del fenomeno emergenziale; Partecipazione anche dei minori ai PEC attraverso attività informative e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti formative da parte degli operatori di commercio, è globalmente migliorativo protezione civile. Le Indicazioni Operative non modificano le LG e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti dovranno essere lette in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale combinato con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali DGR n. 363/2014 e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicin. 415/2015.
Appears in 1 contract
Samples: Piano Di Emergenza
PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, ha introdotto l’art. 17, comma 6, lett.a) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relativo al meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse charge”) nel settore edile, che è stato riscritto e reso definitivamente operativo, da 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007). La norma, contenuta nell’attuale art.17, comma 6, lett.), del D.P.R. 633/1972, dispone che il presente Accordo Economico Collettivo“reverse charge” si applica alle “prestazioni di servizi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto compresa la prestazione di agenziamanodopera, nonché alle caratteristiche rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese commerciali e dei che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. In particolare, il meccanismo opera in relazione alle prestazioni di servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza o alle prestazioni di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto, ed è, invece, escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocommittente, in base ad un mercato distributivo reso ancora più complesso contratto d’appalto. Sul tema, i primi chiarimenti ministeriali sono stati forniti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili Circolare 28/E del 4 agosto 2006, nella quale è stata richiamata l’attenzione degli operatori interessati sull’introduzione della nuova norma. Successivamente, con la Circolare 37/E del 29 dicembre 2006, le modalità operative del meccanismo sono state approfondite, con riguardo, tra l’altro, ai contratti interessati dall’inversione contabile, ai contratti esclusi ed alle modalità di rimborso dei crediti XXX sorti in capo al subappaltatore in seguito all’effettuazione di operazioni in regime di “reverse charge”. Nella Circolare 11/E del 16 febbraio 2007, l’Amministrazione finanziaria ha specificato ulteriormente l’operatività del meccanismo, illustrando ipotesi particolari relative all’attività eseguita dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale. In relazione a specifiche prestazioni di servizi, eseguite nell’ambito di rapporti associativi, la Circolare 19/E del 4 aprile 2007 ha fornito chiarimenti sull’applicabilità dell’inversione contabile, alle prestazioni rese da Consorzi che agiscono in virtù di un mandato senza rappresentanza. Peraltro, nel corso dell’anno, l’Agenzia delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoEntrate ha emanato diverse Risoluzioni, in risposta a quesiti formulati dai contribuenti, aventi ad oggetto ipotesi specifiche di applicazione del “reverse charge”, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque hanno contribuito a chiarire molte delle clausole numerose incertezze interpretative sorte in seguito all’applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimeccanismo.
Appears in 1 contract
Samples: Dossier Fiscali
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento costituisce appendice allegata al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e successivi aggiornamenti del prog. AdSPMAO n. 1907 avente ad oggetto l’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria edile e affine. L’integrazione del documento con la presente appendice si rende necessaria in quanto previsto dal “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri”, adottato dall’allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. Il presente adeguamento ha lo scopo di divulgare, e regolamentare in funzione delle necessità dettate dall’applicazione del Accordo quadro in argomento, quanto contenuto nel Protocollo generale, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile, di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed il conseguente aggiornamento specifico relativo ai cantieri emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Qualora si verifichino le condizioni ex Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le quali risulti necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto documento si propone altresì lo scopo di agenziaagevolare detta figura nel compito d’integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché alle la relativa stima dei costi, con tutti i dispositivi ritenuti necessari, così come previsto dal predetto protocollo del MIT. Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano i protocolli di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione riportate nei successivi punti - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni rappresentanze sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti aziendali/organizzazioni sindacali di commercio nell’economia del Paese categoria e del ruolo svolto dagli agenti RLST territorialmente competente. Si ritiene inoltre dovuto precisare che le prescrizioni ed indicazioni riportate nella presente appendice del DUVRI hanno valenza espressamente per il periodo di emergenza da Covid-19 e rappresentanti potranno essere soggette a modificazioni ed integrazioni sulla base delle disposizioni del MIT e/o di commercioeventuali ulteriori Protocolli o modificazioni del medesimo, risultando, di fatto, subordinate alle normative vigenti. L’impresa affidataria ha l’obbligo di presentare al committente o, qualora nominato, al CSE, il proprio protocollo aziendale contro la diffusione del contagio da COVID-19 e di produrre un puntuale aggiornamento del proprio POS che recepisca, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali relazione alle procedure adottate col proprio protocollo aziendale, ogni ulteriore ed eventuale disposizione prevista dagli aggiornamenti della presente appendice o, alternativamente, da quelle previste nell’eventuale PSC. È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, i lavoratori autonomi che per tutto il periodo qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sua validità sicurezza del lavoro ed L’Appaltatore deve essere considerato un complesso normativo unitario informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di costruzione da eseguire e inscindibiledi quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nel realizzare maggiori benefici nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attività che possano comportare rischi per gli agenti l’incolumità e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasalute. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali presente appendice dovrà essere illustrata e diffuso dall’Impresa Affidataria a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali tutti soggetti interessati e professionali degli agenti. Su richiesta di una presenti in cantiere prima dell’inizio delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattività lavorative.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”. La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche accordo non si applica nei confronti delle imprese commerciali che impiegano i dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto dodici diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidocenti, consapevoli dell’importanza viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve percorso formativo se ricorrono le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal cui all’Allegato I. La formazione di cui al presente Accordo valgono le disposizioni accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l’Assicurazione Temporanea per il presente Accordo Economico Collettivocaso di morte a capitale e a premio annuo costanti, intendono realizzare di seguito Assicurazione Temporanea. Se scelta dall’Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da Xxxxxx Xxxxxx. L’adesione a tale Assicurazione Temporanea è facoltativa. L’Aderente può attivarla soltanto in fase di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse adesione a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliLibero Domani. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivopresenti Condizioni di Assicurazione, che per tutto il periodo allegate alla Condizioni di Assicurazione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileprestazione previdenziale, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto normano esclusivamente le caratteristiche dell’Assicurazione Temporanea. Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell’adesione e diritto di tutti i precedenti Accordi Collettivi recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e accordi speciali riferiti imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle medesime parti stipulantiCondizioni di Assicurazione di Libero Domani. L’eventuale nullità o annullabilità Le informazioni relative alla modalità di una qualunque pagamento sono dettagliate all’Art.7 delle clausole del Condizioni di Assicurazione di Di seguito per contratto si intende l’insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciAssicurazione Temporanea.
Appears in 1 contract
Samples: Piano Individuale Pensionistico
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Poste Italiane (di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioseguito anche “Poste”), in coerenza con l’indirizzo strategico di gestione unitaria ed integrata del Gruppo Poste Italiane, ha sottoscritto con la società Postel S.p.A., soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Italiane, un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica contratto di servizio (il “Contratto di Servizio”) per l’espletamento, a cura di Poste stessa, delle procedure di affidamento e della stipula dei relativi atti contrattuali previsti nel Contratto di Servizio. Il presente documento “Modalità di partecipazione” stabilisce le disposizioni alle quali collaboratori indispensabili devono attenersi le Imprese. In par- ticolare sono indicate: • L’oggetto del confronto competitivo • Le modalità di partecipazione • Le modalità di assegnazione. Ai sensi dell’art. 14 co.1 del D. Lgs. 50/2016 la fornitura oggetto della presente procedura non è da ritenere funzionale ad alcuna delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali attività di cui all’art. 120 del citato D.Lgs.. Le attività oggetto del presente confronto competitivo, pertanto, non risultano soggette alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n.50/2016 e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiles.m.i I richiami legislativi riportati di seguito, nel realizzare maggiori benefici presente documento o nei documenti allegati, sono da intendersi riferiti esclusi- vamente alle sole norme legislative e/o regolamentari di volta in volta espressamente richiamate. L’impresa al fine di visionare tutta la documentazione, dovrà effettuare l’abilitazione al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come meglio specificato nell’allegato A Modalità per gli agenti la richiesta di abilitazione al portale. L’impresa dovrà possedere i requisiti descritti nell’Avviso di manifestazione di interesse e rappresentanti qui di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme seguito riportati:
a) iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE;
b) insussistenza di tutti i precedenti Accordi Collettivi motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantis.m.i. L’eventuale nullità o annullabilità come richiamato dall’art.133 co. 1 di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivodetto decreto.
c) fatturato globale aziendale, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse/offerta, non comporterà inferiore complessivamente a € 2.000.000,00;
d) almeno un contratto riferito alla vendita e/o distribuzione di Mascherine Chirurgiche di tipo II o IIR - stipulato nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2022, con un unico contraente e con importo pari o superiore a € 200.000,00;
e) certificazione del Sistema di Gestione per la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico CollettivoQualità secondo la norma UNI CEI ISO 9001 (versione 9001:2015 e successive versioni) in corso di validità. Sono fatte salve Il confronto competitivo viene espletato con il supporto di strumenti elettronici in analogia a quanto previsto all’art. 52 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e si svolgerà sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, la piattaforma internet che Poste Italiane S.p.A. utilizza per gli approvvigionamenti on line e gestita dalla Società Jaggaer già BravoSolution S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Jaggaer ”) secondo le condizioni modalità descritte nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti. Le modalità di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni utilizzo del sistema sono specificate nell’Allegato “Utilizzo della Piattaforma” Il confronto competitivo è regolato dai seguenti documenti: - Avviso di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono Manifestazione Interesse; - Allegato A Modalità per la richiesta di parte sindacale abilitazione al portale; - Modalità di Partecipazione. • Allegato 1 Modulo di manifestazione di interesse; • Allegato 1A Dichiarazione Sostitutiva manifestazione d’interesse; • Allegato 1B Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; • Allegato 1C Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale - art 85 D. Lgs.159/2011 e s.m.i.; • Allegato 1D Dichiarazione sostitutiva Consorzi; • Allegato 1E Dichiarazione sostitutiva ai familiari conviventi - art 85 D. Lgs.159/2011 e s.m.i.; • Allegato 1F Format richiesta chiarimenti; • Allegato 1G Dichiarazione Possesso Requisiti di Idoneità Tecnico Professionale; • Allegato 1N Dichiarazione sostitutiva di certificazione; • Allegato 2 Modulo IRS; • Allegato 3 Schema offerta economica; • Allegato 4 Specifiche tecniche e relativi allegati; • Allegato 5 Disposizioni Contrattuali di Riferimento; • Allegato 6 Utilizzo della piattaforma. Le Imprese partecipanti sono tenute ad accettare i sopra citati documenti, pena esclusione dal confronto competitivo, con la sottoscrizione dell’Allegato 1 “Modulo di manifestazione di interesse”. Tutta la documentazione richiamata nel presente documento è disponibile, nella sezione dedicata al confronto competitivo, all’interno del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Gli allegati 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1N e 3 sono editabili. L’impresa interessata, pertanto, dovrà utilizzare gli allegati forniti lasciando vuoti i campi di non pertinenza. L’Allegato 1G “Dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità Tecnico Professionale” dovrà essere compilato e sotto- scritto digitalmente unicamente in caso di assegnazione dalle sole imprese risultate assegnatarie. L’Allegato 2 “Modulo IRS”, dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto tradizionalmente nonché digitalmente per incontri annuali accettazione dal proprio legale rappresentante o procuratore. L’impresa è tenuta a livello Nazionale segnalare, tempestivamente, utilizzando lo strumento della messaggistica della RdO on line, eventuali anomalie riscontrate nella fase di compilazione dei suddetti allegati. La predetta procedura sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici e si svolgerà sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, la piattaforma internet che Poste utilizza per gli approvvigionamenti on line e gestita dalla società Jaggaer secondo le XX.XXmodalità descritte ai successivi paragrafi. degli agenti stipulanti Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti. Le modalità di utilizzo del sistema sono specificate nel Allegato 6 “Utilizzo della Piattaforma” . L’avviso di manifestazione di interesse, il presente Accordo Economico Collettivodocumento e il contratto di registrazione al portale sono disponibili sia sul sito xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxxx sia sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Bandi e Avvisi” al se- guente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx/xxxx.xxx. Tutta la restante documentazione richiamata nel presente documento è disponibile nella sezione dedicata al confronto competitivo, intesi ad esaminare lo stato all’interno del settore portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, per le sue prospettive nonché sole imprese che hanno completato, con esito positivo, la procedura di abilitazione al suddetto portale, secondo le situazioni modalità di mercato anche per i riflessi cui all’ allegato “Utilizzo della piattaforma” alleg ate al presente documento. La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Poste e dovranno essere trattate come riservate. Pertanto le Imprese che possono determinarsi sulle condizioni economicheprendono visione del presente documento devono considerarlo come documento strettamente confidenziale e riservato. In particolare, sociali la visione di tutta la documentazione inerente il confronto competitivo deve essere limitata ai dipendenti, legali e professionali degli agenticonsulenti che nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla procedura, devono, necessariamente, prenderne visione. Su richiesta L’impresa è tenuta al rispetto della normativa in materia di una concorrenza sia comunitaria che nazionale, astenendosi da comportamenti anticoncorrenziali o comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza. L’impresa prende atto ed accetta, con la partecipazione al presente confronto competitivo, quanto previsto dal “Codice etico del gruppo Poste Italiane” consultabile sul sito xxx.Xxxxxxxxxxxxx.xx.. L’impresa prende atto altresì che Poste Italiane si è dotata, in conformità ai principi e linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001, di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e si obbliga al rispetto delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.previsioni di cui al medesimo Decreto”
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Consegna Di Mascherine Chirurgiche Monouso
PREMESSA. Le parti stipulanti La garanzia globale di esecuzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal’art. 9 co. 57, L.18 novembre 1998 n. 415, poi modificato dall’art. 7 co.1 L. 1 agosto 2001 n. 166. La norma demandava l’istituzione del “ sistema di garanzia globale di esecuzione” ad emanande norme regolamentari che nel periodo in cui era vigente la legge quadro sui lavori pubblici non furono mai emanate. L’istituto è stato nuovamente previsto dall’art. 129, comma 3, Codice degli appalti e il presente Accordo Economico Collettivorelativo regolamento di attuazione disciplina il sistema di garanzia globale per tutti gli appalti di lavori aventi un importo a base d’asta superiore a cento milioni di euro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto sempre che sia stata prevista in bando; per gli appalti di agenziaprogettazione e lavori aventi un importo a base d’asta superiore a settantacinque milioni di euro, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali per gli affidamenti a contraente generale, quale che ne sia l’ammontare. A norma dell’art. 357 co. 5 del Regolamento, era previsto che l’istituto si applicasse ai bandi o avvisi di gara pubblicati a partire dall’8 giugno 2012. Il termine è stato poi prorogato di un anno dal d.l 73/2012 conv. in L. n. 119/2012 e dei serviziinfine, dall’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza 21 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciod.l 66/2014, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalifase di conversione, al 30 giugno 2014. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo Il sistema dovrebbe quindi finalmente entrare in vigore a breve. La ratio della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per disciplina è quella di fornire gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità appalti di una qualunque delle clausole garanzia di maggior rilievo rispetto alla garanzia definitiva di cui all’art. 113 del presente Accordo Economico CollettivoCodice. Infatti, nei casi contemplati, il soggetto garante si obbliga nei confronti del committente, non comporterà la nullità solo alla corresponsione di un importo di denaro, ma anche, su richiesta della stazione appaltante o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivodel soggetto aggiudicatore, all’obbligazione di fare, dedotta in contratto, tramite un soggetto sostitutivo che subentra nell’esecuzione. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta Si tratta quindi di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigaranzia di buon adempimento cui si aggiunge la garanzia di subentro di cui all’art. 131 del Regolamento.
Appears in 1 contract
Samples: Garanzia Globale Di Esecuzione
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivostudio si prefigge l’obiettivo di ricostruire criticamente le principali tendenze regolative dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato concernenti tre fattispecie contrattuali che, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del per profili diversi, si discostano dal ‘tradizionale’ rapporto di agenzialavoro subordinato e che sono usualmente definite ‘flessibili’1. Si è ritenuto opportuno, nonché alle caratteristiche fra i diversi contratti flessibili, concentrare l’indagine sul contratto a termine, a tempo parziale e di apprendistato professionalizzante, poiché l’intervento dell’autonomia collettiva in materia risulta più diffuso, consistente e significativo. Attraverso la ricostruzione critica delle imprese commerciali tendenze principali della contrattazione nazionale, si traccerà, pertanto, un quadro che - integrato con l’attuale assetto normativo, che spesso è il risultato di convulse e contraddittorie modifiche e riforme2 - può consentire una valutazione complessiva della disciplina degli istituti contrattuali trattati3.
1 Per una panoramica delle innumerevoli questioni connesse ai contratti flessibili (denominati anche, in senso atecnico, ‘contratti atipici’) e, più in generale, alla cosiddetta flessibilità del lavoro (che può realizzarsi anche all’interno del ‘tradizionale’ contratto di lavoro subordinato o ricorrendo a contratti di lavoro non subordinato), si rinvia, fra gli altri, ad AA. VV., Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro - Pesaro-Urbino, 24-25 maggio 2002, Milano, 2003, M.G. XXXXXXXX-X. XXXXX, a cura di, La flessibilità del lavoro: un’analisi funzionale dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e nuovi strumenti contrattuali, consapevoli dell’importanza Bari, Xxxxxxx, 2009, X. XXXXXXXX, a cura di, Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del ruolo svolto dagli agenti lavoro, Bologna, Il Mulino, 2006, e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.X. XXXXXXXX-X. XXXXXXX-
Appears in 1 contract
PREMESSA. Nel giugno 2000, la Commissione Europea con la direttiva 2000/43/CE adotta una innovativa strategia quadro comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoazioni positive sono misure temporanee speciali che, intendono realizzare in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità disparità di trattamento tra uomini e donne. Questa ottica permette l’individuazione dei problemi prioritari e soprattutto l’adozione di strumenti necessari per superarli e modificarli, sollecitando sulle pari opportunità misure tese a colmare i divari di genere sul mercato del rapporto lavoro, a migliorare la conciliazione tra i tempi di agenziavita e di lavoro, nonché alle caratteristiche ad agevolare per donne e uomini politiche del lavoro, e retributive, di sviluppo professionale. Il Decreto Legislativo 1 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’art. 6 della Legge del 28 novembre 2005 n. 246 riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina delle imprese commerciali attività delle consigliere e dei serviziconsiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. Sotto questo profilo manifestano Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 Ministero per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Ministro per i Diritti e contrattualile Pari Opportunità, consapevoli dell’importanza “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo svolto dagli agenti che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e rappresentanti propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. Tale legislazione si pone come obiettivo l’eliminazione delle disparità di commerciofatto che le donne subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in un mercato distributivo reso ancora cui sono più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali pesanti i carichi ed i compiti di cura familiari. In considerazione di quanto sopra esposto il CO.S.R.A.B. armonizza la propria attività al perseguimento e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario all’applicazione del diritto di uomini e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti donne allo stesso trattamento in materia di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le Il presente Disciplinare di Gara, nelle sue diverse parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo(Amministrativo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Tecnico, Telematico) è da intendersi valevole quale Disciplinare per le procedure di gara telematica, nelle procedure di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del rapporto di agenziaDLgs 50/2016, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziinteressa procedura rivolta a più Operatori Economici con un unico lotto messo in gara. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza In considerazione della prossima riorganizzazione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSistema Sanitario Regionale, che per tutto potrebbe comportare una diversa gestione delle procedure di approvvigionamento in tutte le sue fasi (pianificazione, acquisto e logistica), l’Operatore Economico aggiudicatario si impegna, fin d’ora, ad accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, il contratto oggetto della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario presente gara e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi rapporti attivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità passivi derivanti, possano subire delle modificazioni (anche nella durata), fino anche al recesso dell’Azienda o annullabilità di una qualunque delle clausole alla cessione del presente Accordo Economico Collettivocontratto stesso, da questa Azienda al nuovo organismo competente per territorio, per le prestazioni non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaancora eseguite. La Parti rappresentanti le aziende mandantipresente procedura, nell’affermare interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, cui all’art 216 comma 13 DLgs 50/2016 e come da deliberazione dell’ANAC Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la loro piena autonomia contrattualevigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, accolgono n. 111. Successivamente verrà definita la richiesta procedura di parte sindacale per incontri annuali verifica, affidata a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivosocietà terza, intesi ad esaminare lo stato dei requisiti autocertificati in sede di gara, propedeutica alla aggiudicazione definitiva efficace e alla conseguente stipula del settore le sue prospettive nonché le situazioni contratto di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicifornitura.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Servizi
PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico Collettivoprogetto per l’organizzazione dei servizi di igiene urbana si vuole rispondere in modo tecnicamente ed economicamente valido e pienamente rispondente alle norme legislative in materia ed alle norme di buona tecnica, proponendo, nel contempo, soluzioni tecnicamente avanzate ed in grado di migliorare il servizio in essere, in linea con le nuove disposizioni di legge in materia igienico sanitaria ed in applicazione con il T.U. D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per ciò che riguarda la riduzione del conferimento dei R.S.U. e speciali assimilati. Il progetto proposto, nella sua interezza, si compone, oltre che dalla presente Relazione tecnica di progetto, dal Bando di gara, dal Disciplinare Tecnico, del Capitolato Speciale di Appalto, dei parametri prestazionali del servizio KPI (altrimenti detti Key Performance Indicator KPI), del documento D.U.V.R.I. e degli schemi necessari per la partecipazione alla gara (DGUE - Documento di Gara Unico Europeo). Sarà, inoltre, obbligo dell’affidatario osservare le finalità indicate nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Morlupo n° 2 del 19.04.2012 e ss.mm.ii. Il tema della gestione dei rifiuti sta divenendo sempre più significativo. L’aumento dei consumi e la crescente urbanizzazione hanno determinato sia un diffuso incremento della produzione dei rifiuti sia una riduzione delle aree in cui depositare gli stessi. Le normative europee e nazionali indicano tutte la necessità di un approccio integrato al ciclo dei rifiuti; Ogni cittadino/utente, aziende e istituzioni può e deve collaborare e fornire il giusto contributo. La strategia delle cosiddette “4 ERRE” Ridurre, Recuperare, Riusare, Riciclare, identifica le quattro azioni più importanti che ognuno di noi può fare per contribuire al rispetto dell’ambiente: • Recuperare la gran parte degli oggetti che noi buttiamo ogni giorno utilizzandoli come materiali per produrre nuovi oggetti; • Separare correttamente le diverse tipologie di rifiuto per poterle riutilizzare in nuovi processi produttivi; • Utilizzare prodotti realizzati con materie prime provenienti dalla raccolta differenziata: carta riciclata, arredi urbani e per giardini, giochi per bambini, maglie di pile ecc; • Recuperare e riutilizzare vetro, metalli, plastica, legno e carta per ridurre il consumo di materie prime vergini. Solo in tal modo si creano economie nello sfruttamento delle discariche con la finalità di produrre meno rifiuti meno territorio è occupato con i rifiuti stessi. Fatta questa debita premessa nel presente elaborato sono indicati i servizi minimali ai quali dovranno attenersi i concorrenti interessati al presente appalto che, con la presa d’atto della presente Relazione Elettrica, si intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità accettati. Saranno inoltre messi a disposizione dei concorrenti le planimetrie del rapporto territorio ed ulteriori dati di agenziaprogetto che saranno visibili nel corso dei necessari ed obbligatori sopralluoghi che dovranno essere effettuati a cura dei concorrenti stessi, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali gli atti propedeutici alla presentazione del progetto consistenti nei modelli necessari per la partecipazione alla gara e lo schema dell’offerta economica. Il comune di Morlupo concorre a disciplinare la gestione dei servizirifiuti urbani ed assimilabili agli urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ed in coerenza con le proprie competenze di cui all’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali 198 del D. Lgs. 152/06, comma 3, stabiliscono in particolare: Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; Le modalità del servizio di raccolta e contrattuali, consapevoli dell’importanza trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati; Le modalità del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese conferimento della raccolta differenziata e del ruolo svolto dagli agenti trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e rappresentanti promuovere il recupero degli stessi; Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi; Le misure necessarie ad ottimizzare le forme di commercioconferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; L’assimilazione, per loro caratteristiche funzionali qualità e professionaliquantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo152/2006 e s.m.i., che così come indicato nel già citato Regolamento per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 2012 e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciss.mm.ii.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Igiene Urbana
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoNella variante urbanistica oggetto della delibera in epigrafe l'azione di compensazione ambientale, intendono realizzare come prevista, costituisce un elemento essenziale ai fini della stessa legittimità. Essa è stata oggetto di attenta considerazione in molti elaborati e nelle attività istruttorie nel presupposto che un così intensivo e cospicuo intervento edificatorio, di per sé in contrasto con le politiche di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo, sia ammissibile in quanto mitigato da una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità significativa azione di compensazione ambientale. Tale azione, proprio perché parte coessenziale della variante, deve essere certa e determinata e non ridotta ad una mera eventualità futura. Il tema è chiaramente disciplinato dall’art. 16 della Convenzione (EL. N), nel modo seguente. Protocollo N.0055828/2017 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza 21/07/2017 Class: 6.2 «URBANISTICA: STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE» Fascicolo: 6.2 N.1/2014 «Si richiamano le disposizioni del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioPGT vigente relative all’esecuzione, in un mercato distributivo reso connessione con lo strumento attuativo di che trattasi, di “azioni compensative (...) funzionali ad attuare strategie di rilevanza ambientale definite dal PGT”, tramite la “corresponsione di risorse economiche da destinarsi ad aree a verde di rilevanza ambientale, derivanti dai corrispettivi per eventuali retrocessioni e valorizzazioni di aree e/o opere urbanizzative già cedute, per la valorizzazione delle opere previste nel PII e non ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili realizzate e per l'eventuale monetizzazione di aree a servizi e per la quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non oggetto di scomputo” (cfr. scheda Ambito AT-F di Documento di Piano, e scheda Ambito PA6-TP04 di Piano delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliRegole)» (vedi art. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo16, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipunto 1).
Appears in 1 contract
Samples: Delibera
PREMESSA. Le parti stipulanti A4 Holding S.p.A. è la Capogruppo di un gruppo di imprese operanti nel settore infrastrutturale, immobiliare, delle reti tecnologiche e di mobilità viabilistica nell’ambito geografico del Nord-Est Italiano, all’interno del quale svolge un ruolo di primo piano. A partire da settembre 2016 il Gruppo internazionale Abertis ha assunto il controllo di A4 Holding S.p.A.. Quest’ultima controlla Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. che gestisce la concessione autostradale dell’omonima tratta, nonché le altre società che svolgono attività complementari a quest’ultima. Il 2017 è stato il primo esercizio di completo controllo da parte del nuovo gruppo internazionale, nel quale il management ha avviato una profonda trasformazione della Società e del gruppo A4 Holding, basandosi sugli standard internazionali già collaudati con successo in altre realtà del gruppo Abertis. Il Gruppo A4 Holding è caratterizzato dall’offerta di servizi legati alla realizzazione e gestione di infrastrutture (progettazione, implementazione, gestione impiantistico-tecnologica) permettendo di presentarsi con un’offerta articolata nei confronti di committenze pubbliche o private. In tale contesto il Consiglio di Amministrazione di A4 Holding S.p.A., nella riunione del 01 Dicembre 2022, ha approvato il presente Accordo Economico Collettivoaggiornamento del proprio “Modello di organizzazione, intendono realizzare gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. Il Modello così aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di A4 Holding S.p.A. in data 01 Dicembre 2022. Il presente Modello si struttura in una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità “Parte Generale”, e in tante “Parti Speciali” quante sono le famiglie di reato analizzate nello specifico e identificati come rilevanti per la Società, sulla base del rapporto Control & Risk Self Assessment effettuato. Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, viene rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare e aggiornare il Modello, vengono illustrate le finalità e la natura del Modello stesso, identificati i destinatari e descritte le modalità di agenziaintervento e modifica del Modello, sono definiti l’Organismo di Xxxxxxxxx, le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti e delineato il relativo flusso informativo, sono riportati la struttura del Modello e il Sistema Disciplinare adottato dalla Società, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza le componenti del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti sistema di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicontrollo preventivo. Le parti si danno atto che Parti Speciali sono state predisposte con riferimento alle specifiche categorie di reato a cui A4 Holding viene ritenuta potenzialmente esposta sulla base delle risultanze delle attività di Control & Risk Self Assessment condotte. Nelle Parti Speciali sono individuate le Attività e i Processi Sensibili, il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto sistema di controlli e principi di condotta/comportamento (c.d. “Protocolli”) previsti dalla Società onde prevenire il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti rischio di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto commissione dei reati contemplati dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciDecreto.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivoavviso, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità conformemente alla determina a contrarre assunta dal D.G. dell’ARPACAL n° 142 del rapporto 27/03/2020 e successiva n. 157 del 06/04/2020, è finalizzato alla individuazione di agenziaoperatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come specificati al successivo paragrafo 2 relativi alla progettazione definitiva nonché alle caratteristiche di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (livello di approfondimento progettuale: definitivo)) dei lavori di “Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di proprietà sito in via Xxxxxxxx xx Xxxxx a Castrolibero”, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo “Codice”) e delle imprese commerciali Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del predetto Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e dei serviziall’ingegneria” (nel prosieguo “Linee Guida 1”). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto Si precisa che il presente Accordo Economico Collettivoavviso ha scopo esclusivamente esplorativo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità essendo finalizzato all’avvio di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve mera indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire i servizi e le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti prestazioni in materiaoggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura da svolgere interamente sul MePA. La Parti rappresentanti le aziende mandantiStazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere o modificare, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualein tutto o in parte, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoprocedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, intesi ad esaminare lo stato del settore senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le sue prospettive nonché le situazioni informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigara.
Appears in 1 contract
Samples: Manifestazione Di Interesse Per Servizi Di Architettura E Ingegneria
PREMESSA. Le parti stipulanti Con delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009, l’Autorità ha disposto l’avvio del presente procedimento, finalizzato all’individuazione dei mercati rilevanti che compongono il presente Accordo Economico CollettivoSistema Integrato delle Comunicazioni (di seguito anche SIC). Contestualmente, intendono realizzare si è proceduto alla valorizzazione del SIC per l’anno 2008. Tale attività è stata condotta, come verrà meglio specificato nel prosieguo, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione (di seguito anche Testo Unico o TU). Il termine di chiusura del procedimento, inizialmente fissato al 31 marzo 2010, è stato prorogato al 31 maggio 2010 con delibera n. 21/10/CONS del 27 gennaio 2010 e, successivamente, con delibera n. 257/10/CONS del 26 maggio 2010 è stato prorogato al 30 settembre 2010 e da ultimo con delibera n. 473/10/CONS del 16 settembre 2010 è stato prorogato al 30 ottobre 2010. Lo schema di provvedimento che si sottopone a consultazione pubblica è articolato nel seguente modo: Il Capitolo 4 spiega la metodologia adottata ai fini dell’individuazione dei mercati rilevanti del SIC, analizzando le peculiarità dei settori della comunicazione ivi ricompresi. Inoltre, il capitolo riporta, sempre ai fini della definizione dei mercati, un’analisi comparata dei mezzi di comunicazione, al fine di verificarne la rilevanza per la tutela del pluralismo nonché la sostituibilità. Il Capitolo 5 riporta l’analisi dei mercati rilevanti. In particolare, per ogni area economica di cui si compone il SIC (televisione, radio, editoria quotidiana, periodica, elettronica, annuaristica, pubblicità esterna, cinema, below the line), è effettuata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità descrizione del rapporto settore, comprensiva di agenziaun inquadramento normativo, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e e, successivamente, secondo la metodologia descritta al capitolo precedente, un’analisi dello stesso finalizzata alla definizione dei servizimercati rilevanti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn merito all’analisi svolta, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioè inoltre opportuno premettere quanto segue. Con riferimento all'analisi sui ricavi, si è ritenuto necessario utilizzare dati economici riferiti all’anno 2008, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto questi sono risultati gli ultimi ufficiali disponibili. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoQuando disponibili, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto sono state prese in considerazione anche stime con le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativatendenze dei valori relativi all’anno 2009. Per quanto non previsto dal riguarda, invece, l’analisi condotta sulla base di grandezze in volume -quali, tra l’altro, gli ascolti, la diffusione delle piattaforme, l’analisi della domanda- è stato possibile, anche al fine di consentire che i risultati del procedimento fossero coerenti e riflettessero la più recente evoluzione tecnologica e di mercato, disporre di dati aggiornati a tutto il 2009 e parte del 2010. Nell’ambito della presente Accordo valgono analisi, sono state considerate anche le disposizioni evoluzioni normative più recenti che hanno interessato i settori ricompresi nel SIC. In particolare, il 15 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. “Decreto Romani”) 1, che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico della radiotelevisione, mutandone, fra l’altro, la denominazione in “Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici” (TUSMAR). Al riguardo, si fa presente che, nell’ambito del presente procedimento, per comodità di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti analisi, sono state utilizzate le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per denominazioni e i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.riferimenti normativi in
Appears in 1 contract
Samples: Procedimento Per L’individuazione Dei Mercati Rilevanti
PREMESSA. Le parti stipulanti Il tema del ricambio generazionale caratterizza in modo significativo non solo la realtà economica delle aziende, ma anche quella degli studi professionali. Il passaggio generazionale negli studi – o, più in generale, l’ammissione di nuovi soci/associati – investe, infatti, sia gli studi individuali che gli studi associati costituiti ai sensi della legge n. 1815/39, tanto le società di professionisti costituite in forma di società semplice quanto le società di mezzi e/o di servizi per l’acquisto o la gestione di mezzi strumentali all’esercizio della professione o per la prestazione di servizi complementari rispetto all’attività professionale vera e propria. Si tratta di un processo di lunga durata che necessita di attenta preparazione1 e che dipende, in larga misura, dai patti associativi che i soci/associati hanno inteso introdurre negli statuti e/o nei regolamenti degli studi. Il quadro normativo risulta, infatti, alquanto eterogeneo e sconta, in particolare, le ormai storiche carenze della legislazione in materia di libere professioni, ferma – per quanto riguarda l’esercizio in forma associata – alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 cui ha fatto seguito, nel 1997 ad opera della legge n. 266 (c.d. Xxxxx Xxxxxxx), l’abrogazione – rimasta lettera morta – dell’art. 2 della richiamata legge n. 1815 che sanciva il presente Accordo Economico Collettivodivieto di costituzione di società per l’esercizio in comune di professioni protette.
1 Così si è espresso il Commissario europeo responsabile per le Imprese e per la società dell’informazione, intendono realizzare Xxxxx Xxxxxxxx, in Aiutare la successione nelle imprese, Commissione Europea, 2003. Prima di affrontare il tema del passaggio generazionale negli studi professionali, sembra pertanto opportuno procedere ad una ricostruzione della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sugli studi associati e sulle società tra professionisti, alla luce della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità delle società tra avvocati, come risultante a seguito dell’emanazione del rapporto di agenziadecreto legislativo n. 96/2001, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizidisegni di legge di riforma delle libere professioni di iniziativa parlamentare e governativa che si sono succeduti nel corso della XIVa Legislatura. Sotto questo profilo manifestano In particolare, ci si soffermerà sulla bozza del 18 novembre 2004 del disegno di legge delega elaborato dal sottosegretario al ministero della Giustizia, xx. Xxxxxxx Xxxxxx (c.d. Xxxxxx-bis)2 e sulla bozza di riforma Castelli presentata agli Ordini professionali3 e successivamente espunta dal decreto legge sulla competitività (d.l. n. 35/2005), senza tralasciare la legge delega per il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali riordino delle libere professioni approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre 2000 e contrattualipresentata alla Camera dei Deputati nella XIIIa Legislatura in data 21 novembre 2000 (AC 7452). Quanto alla società tra avvocati, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti si avrà modo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti verificare nel prosieguo come essa rappresenti il modello di commercio, in un mercato distributivo reso ancora riferimento delle elaborazioni più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirecenti.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente studio intende esaminare due peculiari aspetti della tutela del consumatore: il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizic.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoneoformalismo negoziale, che sovente caratterizza l’iter di perfezionamento dei contratti consumeristici, e l’autonomia privata procedimentale, per tutto tale intendendosi l’esercizio del potere contrattuale preordinato alla configurazione di modelli di accordo alternativi a quelli legali. Obiettivo ultimo, è quello di proiettare l’odierna trattazione nella disciplina del commercio elettronico, mostrando come neoformalismo ed autonomia privata procedimentale possano incidere sulle sorti del contratto concluso in rete da un consumatore. Entrambi i fenomeni investono e condizionano il periodo concreto atteggiarsi del contratto. In ragione di ciò nasce un vivo interesse rispetto al loro inquadramento giuridico. In questo senso, per attribuire loro una sistemazione, è richiesto uno sforzo preliminare: lo studio dell’accordo contrattuale. Questo sembra un punto di partenza imposto. Occorre far luce su cosa possa considerarsi accordo e cosa no, per tracciare i confini dell’autonomia privata procedimentale12, cioè della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilefacoltà delle parti di foggiare procedimenti atipici, concorrenti con quelli legali. Allo stesso modo occorre far luce sulla nozione di accordo per qualificare giuridicamente il fenomeno “neoformalismo”, riconducendolo a quelle fattispecie di accordo richiedenti elementi ulteriori rispetto al solo consenso delle parti e, per questo, dette forti13. Assunto questo punto di vista, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti presente capitolo si evidenzia come il fenomeno contrattuale, pur essendo unitariamente preordinato alla costituzione, alla regolazione ovvero alla estinzione di commerciorapporti giuridici patrimoniali, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme possa scaturire da sequenze di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoatti disparate, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativache, sebbene cangianti, conducono pur sempre allo stesso istituto giuridico: il contratto. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono questo, si deve far menzione dei numerosi modelli di accordo che concorrono con quello “tradizionale” rappresentato dallo scambio di proposta e accettazione. Inoltre, vanno evidenziati gli interessi sottesi alla previsione da parte del legislatore di procedimenti alternativi a quello “canonico” di cui all’art. 1326, c.c.. Poi, individuate le disposizioni finalità che hanno sospinto il legislatore a disciplinare variegati modelli di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiaccordo, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. bisogna dar conto degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi interessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheindurre i privati a fare altrettanto. Così, sociali si deve concludere ipotizzando una convergenza teleologica tra aggravamento tipico/legale e professionali degli agentiaggravamento atipico/negoziale. Su richiesta Convergenza, che è dato giustificare sulla base dell’esigenza di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.governare il
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoNei paragrafi successivi sono indicate, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto per ciascun servizio, le funzionalità richieste da avviare in produzione nel tempo massimo di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali cinque mesi con decorrenza dalla data di affidamento definitivo. L’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxx e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti San Xxxxxxxxxx” di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileCaserta, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti seguito “l’Azienda”, intende acquisire un nuovo sistema informativo, interamente web-based e rappresentanti fruibile in modalità SaaS, composto da moduli, tra di commercioloro nativamente integrati, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce necessari a coprire le aree applicative così come dettagliatamente descritto nei paragrafi a seguire. Il sistema dovrà essere integrato con il sistema SIAC ed assorbe ad integrabile con ogni effetto le norme sistema informativo centralizzato reso disponibile dalla Regione Campania nonché con altri moduli esterni, come meglio descritto al paragrafo 2.2. In fase di collaudo del sistema verrà verificata la corretta esecuzione di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del servizi richiesti nel presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiadocumento. La Parti rappresentanti le aziende mandantiditta appaltatrice si impegna, nell’affermare inoltre, ad adottare strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati e della soddisfazione dell’utente in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali ISO 9000 per la loro piena autonomia gestione e l’assicurazione della qualità. I documenti di qualità del progetto, redatti secondo il piano di qualità aziendale del fornitore, dovranno essere consegnati all’Azienda in fase di collaudo. La ditta appaltatrice sarà infine responsabile dell’aggiornamento periodico di tali documenti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
1. Tutti i servizi componenti il sistema richiesto dovranno risultare nativamente integrati tra di loro;
2. Dovrà essere fornita una quotazione per ciascun servizio offerto;
3. L’Azienda avrà la facoltà di disabilitare i singoli servizi con un preavviso di un mese, cessando la corresponsione del relativo canone;
4. Tutti i servizi componenti il sistema offerto, ove richiesto dal dominio applicativo, dovranno essere perfettamente integrati con i sistemi centralizzati della Regione Campania attualmente in funzione e integrabili con quelli futuri che la Regione Campania attiverà durante il periodo contrattuale, accolgono senza alcun costo aggiuntivo;
5. I servizi offerti dovranno risultare conformi alle linee guida di design e ai processi di sviluppo di Designers Italia, e sviluppati seguendo un percorso di User Research, Service Design, User Interface Design e Content Design;
6. I servizi offerti dovranno essere stati progettati a misura di cittadino, applicando criteri di usabilità e inclusività per aiutare le persone con disabilità;
7. I servizi offerti dovranno essere stati sviluppati utilizzando standard e formati aperti per file e protocolli di comunicazione e le funzionalità dovranno essere state sviluppate in forma di API documentate secondo le linee guida di interoperabilità; dovranno inoltre essere fornite funzionalità di esportazione di tutti i dati in formati aperti;
8. I servizi offerti dovranno rispettare le Misure Minime di Sicurezza, così come previsto dalle linee guida di sicurezza del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017 – 2019;
9. I servizi offerti dovranno garantire che i diritti dei cittadini siano protetti integrando la richiesta privacy come parte essenziale del sistema e dovrà essere garantito il pieno e completo rispetto delle prescrizioni della normativa italiana ed europea sulla protezione dei dati personali (GDPR);
10. I servizi offerti dovranno integrare piattaforme abilitanti come SPID, PagoPA e ANPR (ove applicabili), incluse le piattaforme condivise tipiche del dominio nel quale si opera, come ad esempio il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
11. I servizi offerti dovranno essere stati realizzati anche a partire da software, servizi e API messi a disposizione da altre PA evitando ove possibile di parte sindacale re-implementare funzionalità che sono già state implementate da altri; nell’eventualità di sviluppo di nuovi servizi, è richiesto che essi siano sviluppati tenendo presente che possano essere utilizzato da altre PA.
12. I servizi offerti dovranno essere stati realizzati utilizzando tecnologie aperte affermate sul mercato e supportate dalla presenza di un’ampia comunità di sviluppatori e utilizzatori;
13. I servizi offerti dovranno essere stati realizzati utilizzando anche i dataset rilasciati in open data da altre PA ed i vocabolari controllati e le ontologie descritti nel Piano Triennale per incontri annuali l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017 – 2019;
14. Tra i servizi offerti dovrà obbligatoriamente essere presente una componente, denominata Tracciamento e Monitoraggio che fornirà servizi trasversali a livello Nazionale tutte le componenti applicative, con l’obiettivo di raccogliere (per consentirne poi la successiva analisi) le XX.XXinformazioni riguardanti gli utenti che accedono al sistema, i servizi da essi richiesti, data ed ora della richiesta, modalità con cui accedono al sistema e fruiscono dei servizi, l’esito del servizio richiesto. La componente dovrà avere la responsabilità di conservare traccia degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni eventi di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.fruizione dei servizi offerti dalle componenti applicative
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è beneficiario del progetto “Lavoro agile per il futuro delle PA”, a valere sull’Asse 1, azione 1.3.5. Il Dipartimento per le pari opportunità garantisce l’efficace attuazione delle attività e l’avanzamento del progetto, sia in termini di realizzazione sia in termini di risultato, anche attraverso l’attivazione di specifiche figure professionali altamente qualificate che operano per assicurare il necessario contributo ad un ottimale sviluppo del progetto per mezzo di specifici interventi ed approfondimenti volti alla realizzazione dei percorsi di lavoro “agile” e, più in generale, alla promozione degli strumenti innovativi per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Considerato l’elevato valore specialistico delle attività in oggetto e rilevata l’impossibilità oggettiva, a seguito della ricognizione delle professionalità interne alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di utilizzare personale interno per l’attuazione degli interventi di cui sopra, il Dipartimento ha fatto ricorso alla selezione di singoli esperti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 per assicurarsi l’adeguato supporto nell’attuazione del citato progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”. Il Dipartimento, inoltre, ha attualmente in fase di predisposizione una procedura per l’individuazione di ulteriori due profili professionali per il completamento del gruppo di lavoro specialistico previsto dal Progetto. Tenuto conto dell’organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, definita dal DM del 4 dicembre 2012, e non avendo in organico, in termini numerici e di competenze, professionalità specifiche per provvedere in autonomia alla gestione amministrativa, degli adempimenti normativi e dell’elaborazione delle retribuzioni del personale esterno impiegato nell’ambito del suddetto progetto, il Dipartimento ha rilevato la necessità di individuare all’esterno un servizio professionale A tal fine il Dipartimento per le pari opportunità, in esecuzione della determina a contrarre del 20/04/2017, avvia una procedura di acquisto sul Sistema Telematico MEPA. Il presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente composto da capitolato e disciplinare e allegato alla richiesta di offerta di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative all’oggetto, alle peculiarità del rapporto modalità di agenziapartecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciservizio descritto al seguente punto 3).
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento integra quanto discusso all’’interno del gruppo di progettazione condivisa c/o il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto DIT in termini di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e armonizzazione fra i documenti di specifica dei serviziPS presentati dalle diverse regioni. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti In particolare accoglie i requisiti di commercio nell’economia del Paese armonizzazione concordati durante le riunioni dei gg 10 e del ruolo svolto dagli agenti 17 luglio 2008 a livello di header e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivostrutturazione di massima dei documenti, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti si applicano anche al documento di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaScheda Sanitaria Individuale. Per quanto riguarda lo standard HL7 V3 e CDA2 ed i riferimenti ad essi presenti, considerati destinatari del presente documento di tipo specialistico, non previsto dal presente Accordo valgono verranno approfondite le disposizioni tematiche di Legge vigenti tipo metodologico annesse allo standard stesso. Quindi i lettori di questo documento dovranno conoscere lo standard HL7 Versione 3, in materiaparticolare il dominio CDA Release 2, e dovranno conoscere anche i contenuti del documento “HL7 Implementation Guide: CDA Release 2 – Continuity of Care Document (CCD)” di HL7 ed ASTM, nella sua versione finale di Aprile 2007. La Parti rappresentanti le aziende mandantiRisulta inoltre utile per una corretta valutazione di questo documento anche la conoscenza del Technical Framework IHE Patient Care Coordination, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeRevision 3.0, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali 2007-2008. L’entità SSI trattata in questo documento, non deve essere confusa – sebbene da essa derivata - con l’omonima definita a livello giuridico, dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le XX.XXi medici di medicina generale, sottoscritto ai sensi dell'art. degli agenti stipulanti 8 del d.lgs. 502/1992 [1], il presente Accordo Economico Collettivocui art. 45, intesi ad esaminare lo stato rubricato “Compiti del settore le sue prospettive nonché le situazioni medico”, precisa: “L'espletamento delle funzioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali cui al precedente comma 1 (cioè “funzioni e professionali degli agenti. Su richiesta compiti individuali del medico di assistenza primaria”) si realizza con: (…) c) la tenuta e l'aggiornamento di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche Scheda Sanitaria Individuale, su supporto informatico (…) ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali (…)”. Per ovviare a tale inconveniente, durante l’incontro di progettazione condivisa del 17 aprile 2008 tenutosi presso il DIT, è stato proposto “di referenziare la SSI come “profilo sanitario”, con due versioni: quella estesa (SSIE), assimilabile all’attuale SSI, e quella sintetica (SSIS), assimilabile all’attuale Scheda Sanitaria Individuale.” Tuttavia in assenza di una asserzione formale sull’identificazione di questa entità (SSI vs SSIE) da parte del tavolo di progettazione condivisa, e per singoli settori merceologicifacilitare il tracciamento con la documentazione di progetto fino ad ora consegnata, è stato scelto di mantenere l’attuale dizione (SSI), fatto salva la distinzione sopra indicata.
Appears in 1 contract
Samples: Specifiche Tecniche Per La Produzione Della Scheda Sanitaria Individuale
PREMESSA. Le parti stipulanti 1. Il presente provvedimento disciplina le procedure di accesso alle Sovvenzioni di seconda fase (di seguito, Sovvenzioni) previste dall’Avviso Pubblico “DTC Intervento 2 - Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale”, approvato con determinazione dirigenziale n. G02442 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BURL n. 22, Supplemento n. 1 del 15 marzo 2018 (di seguito Avviso) finalizzate a sostenere gli Investimenti delle proposte progettuali approvate nella prima fase e il cui iter di progettazione si sia concluso positivamente.
2. L’Avviso “DTC Intervento 2 - Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale”, come indicato all’art. 1, comma 4, definisce ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 la procedura amministrativa di concessione delle Sovvenzioni, ed in particolare definisce i soggetti beneficiari, la forma e la misura delle Sovvenzioni, le Spese Ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni.
3. Il presente Accordo Economico Collettivoprovvedimento, intendono realizzare come stabilito all’art. 1, comma 4, lettera b) dell’Avviso, definisce le procedure di accesso, la relativa modulistica e le specifiche tecniche degli Interventi e delle Spese Ammissibili relative alla seconda fase. Rimangono valide tutte le previsioni dell’Avviso diverse da quelle contenute nel presente documento, che con questo provvedimento si intende completato, integrato e adeguato a modifiche intervenute nella normativa di riferimento.
4. L’Avviso, come indicato all’art. 1, comma 3, ha una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dotazione finanziaria complessiva di 23,20 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro riservati alla seconda fase, oggetto del rapporto presente provvedimento. Il Comitato Tecnico previsto all’art. 9 dell’APQ “Ricerca, Innovazione tecnologica, reti telematiche” ha tuttavia stabilito di agenziadestinare temporaneamente all’intervento 2 del DTC 4,5 milioni di euro di risorse prelevandole dall'intervento 4, nonché alle caratteristiche di cui 3,85 milioni di euro finalizzati ad incrementare la dotazione finanziaria della seconda fase che, pertanto, ammonta complessivamente a 23,85 milioni di euro. Il ristoro delle imprese commerciali risorse riservate all’Intervento 4 del DTC verrà recuperato tramite le economie dell’Avviso, ed, in particolare, da quelle derivanti dai ribassi d’asta.
5. L’Avviso pubblico mira a sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio, al fine di rendere il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del ruolo svolto dagli agenti mondo della ricerca impegnati sulla frontiera dell’Area di Specializzazione “Patrimonio Culturale e rappresentanti Tecnologie della Cultura” (“AdS Cultura”) della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio (“RIS3”), 281, e della traiettoria tecnologica di commerciosviluppo a priorità nazionale “Turismo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali patrimonio culturale e professionaliindustria della creatività” della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”). Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale Gli interventi previsti sono coerenti con le XX.XXlinee strategiche della programmazione della Regione Lazio in materia di cultura e turismo. con gli obiettivi perseguiti attraverso l’Asse 1 e l’Asse 3 del PO FESR Lazio 2014-2020 e rispondono altresì alle finalità degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoobiettivi specifici declinati nell’OP 1 del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, intesi ad esaminare lo stato come indicati nel Reg. (UE) 1058/2021 e 1060/2021.
6. L’Autorità di Gestione del settore POR FESR Lazio si riserva di valutare la coerenza dell’intervento con i principi e le sue prospettive nonché le situazioni regole applicati ai fondi SIE e alla politica di mercato anche per i riflessi coesione, e la possibilità di selezionare l’operazione a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, come già stabilito all’art. 1, comma 5 dell’Avviso, e del POR FESR 2021-2027. I Beneficiari nel richiedere la Sovvenzione accettano fin d’ora, se loro richiesto, di adempiere ai relativi obblighi in materia di informazione e visibilità che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitale eventuale inclusione comporta.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti A partire dal 2008 il presente Accordo Economico CollettivoGruppo Pininfarina ha dovuto affrontare notevoli difficoltà, intendono realizzare sia congiunturali, sia strutturali, che hanno fortemente penalizzato la sua attività produttiva e creato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità situazione di tensione finanziaria, comportando, oltre ad una riduzione dei flussi di cassa preventivati, perdite operative e svalutazioni straordinarie per importi significativi. In detto contesto di difficoltà economico-patrimoniale e finanziaria del rapporto Gruppo attestata dal deterioramento dei margini reddituali e dei flussi finanziari l’Emittente ha approvato da ultimo un nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2016-2020, con proiezioni fino al 2025, asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare in data 14 dicembre 2015 (il Nuovo Piano Industriale e Finanziario o il Piano di agenziaRisanamento). Per informazioni sulle strategie previste nel Nuovo Piano Industriale e Finanziario si rinvia al successivo Paragrafo 3.1.2, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto Informativo. Nel contesto ed in esecuzione del Piano di Risanamento in data 14 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Investimento tra Pincar – alla data azionista di controllo dell’Emittente – e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali le società Mahindra e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioTech Mahindra, in forza del quale PF Holdings, quale società veicolo designata da Mahindra e Tech Mahindra, ha acquisito, con efficacia dal 30 maggio 2016, tutte le azioni Pininfarina di proprietà di Pincar, pari al 76,063% del capitale sociale dell’Emittente, al prezzo pari ad Euro 1,10 per azione, per un ammontare complessivo pari ad Euro 25.240.122,60. A seguito del suddetto acquisto PF Holdings ha promosso, essendosi verificati i relativi presupposti giuridici, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria rivolta a tutti i possessori delle azioni ordinarie Pininfarina ad un prezzo pari ad Euro 1,10 per azione (l’OPA 2016). A seguito dell’OPA 2016, conclusasi in data 29 luglio 2016, PF Holdings alla Data del Prospetto Informativo detiene n. 22.967.914 azioni ordinarie Pininfarina, pari al 76,14% del capitale sociale dell’Emittente. Sempre nel contesto ed in esecuzione del Piano di Risanamento in data 14 dicembre 2015 l’Emittente ha sottoscritto con gli Istituti Finanziatori l’Accordo di Ristrutturazione divenuto efficace in data 30 maggio 2016, con il quale, tra l’altro: (i) una parte degli Istituti Finanziatori ha accettato il pagamento di un importo a saldo e stralcio e la conseguente estinzione dei propri crediti nei confronti della Società. Al riguardo si segnala che in data 30 maggio 2016 la Società ha provveduto al pagamento di un ammontare complessivo di Euro 37.011.070 (di cui Euro 32.138.410 in linea capitale ed Euro 4.872.660 pari all’IVA sulle fatture emesse dalle società di leasing in data 30 maggio 2016 e agli interessi maturati dal 1° gennaio al 29 maggio 2016) a saldo e stralcio di tutta l’esposizione della Società nei confronti degli Istituti Finanziatori Saldo e Xxxxxxxx; e (ii) la restante parte degli Istituti ha accettato un riscadenziamento dell’esposizione debitoria dell’Emittente nei loro confronti, attraverso un piano di ammortamento con prima rata al 31 dicembre 2017 e ultima rata al 31 dicembre 2025. In data 30 maggio 2016 sono state inoltre rilasciate quattro garanzie autonome e a prima richiesta da parte di Mahindra e Tech Mahindra volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione. A seguito del citato pagamento a saldo e stralcio, nonché per effetto del riscadenziamento fino al 2025 dei debiti finanziari residui, l’Emittente ha registrato un provento da estinzione delle passività finanziarie per circa Euro 26,5 milioni. Per informazioni in merito all’Accordo di Investimento e all’Accordo di Ristrutturazione si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafi 17.1.1 e 17.1.2 del Prospetto Informativo. In esecuzione del Piano di Risanamento e dell’Accordo di Investimento l’Assemblea straordinaria in data 21 novembre 2016 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 26.532.528, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, in via scindibile ed a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società e da eseguirsi entro il 31 luglio 2017. E’ stato inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale; (b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) – il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l’altro, al fine della determinazione di quest’ultimo, delle condizioni del mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti in generale e dell’andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per loro caratteristiche funzionali operazioni similari; (c) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di Aumento di Capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2017. In relazione al suddetto Aumento di Capitale, ai sensi dell’Accordo di Investimento gli Azionisti Rilevanti, e professionaliin particolare PF Holdings (quale soggetto designato da Tech Mahindra e Mahindra), hanno assunto un impegno, non assistito da garanzia, a sottoscrivere e liberare (anche mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti dell’Emittente) un numero di azioni ordinarie Pininfarina, libere da qualsiasi vincolo, rivenienti dall’Aumento di Capitale corrispondente ad un importo complessivamente pari a Euro 20 milioni. Le parti si danno atto Si precisa al riguardo che il presente Accordo Economico CollettivoPiano di Risanamento non tiene conto della parte dell’Aumento di Capitale, ulteriore rispetto ai suddetti Euro 20 milioni, che per tutto il periodo della sua validità deve potrà essere considerato sottoscritta e versata nell’ambito dell’Offerta dagli azionisti diversi da PF Holdings. Si segnala che in data 30 maggio 0000 XX Holdings ha anticipato alla Società, con un complesso normativo unitario finanziamento a condizioni di mercato di importo pari a Euro 16 milioni, una parte delle somme che PF Holdings si è impegnata a sottoscrivere nel contesto dell’Aumento di Capitale in conformità all’Accordo di Investimento. PF Holdings potrà liberare la parte di Aumento di Capitale che si è impegnata a sottoscrivere ai sensi dell’Accordo di Investimento, pari a Euro 20 milioni, con denaro o tramite conversione di crediti. Alla Data del Prospetto Informativo PF Holdings non ha espressamente manifestato l’intenzione di convertire in azioni, in occasione dell’Aumento di Capitale, i crediti verso Pininfarina derivanti dal suddetto contratto di finanziamento. Il finanziamento risulta in linea, in termini di durata e inscindibiletasso di interesse, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve con le condizioni di miglior mercato applicabili ad operazioni analoghe alla data della sua stipula. In particolare, il tasso di interesse applicato al finanziamento risulta pari al tasso applicato dagli Istituti Finanziatori all’Emittente ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione. Il contratto di finanziamento prevede che l’Emittente proceda al rimborso dell’intero ammontare del debito in un’unica soluzione il 31 luglio 2017, ferma restando la possibilità per PF Holdings di convertire i crediti derivanti dal suddetto contratto (inclusi gli interessi) in capitale di Pininfarina, in ogni momento e a propria discrezione. Il contratto prevede altresì la possibilità per l’Emittente di procedere al rimborso anticipato, parziale ovvero integrale, del debito in ogni momento, previo preavviso a PF Holdings di almeno 3 giorni, indicando l’ammontare oggetto di rimborso e la data proposta per il rimborso medesimo, restando inteso che l’Emittente sarà tenuto, in tal caso, a rimborsare anche gli interessi nel frattempo maturati sulla relativa porzione di finanziamento. In caso di rimborso anticipato, non sono previsti costi a carico dell’Emittente in favore previste dalla Legge di PF Holdings. Il tasso di interessi applicato è pari a 25 bps per ogni anno. L’Emittente è tenuto al pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza. L’importo del suddetto finanziamento, erogato in data 30 maggio 2016, è stato utilizzato dall’Emittente per il pagamento in pari data di parte degli Istituti Finanziatori Saldo e dalla contrattazione integrativaStralcio in conformità all’Accordo di Ristrutturazione. Per quanto non previsto effetto dell’integrale pagamento, sempre in data 30 maggio 2016, degli Importi a Saldo e Stralcio per un ammontare complessivo di Euro 37.011.070, gli Istituti Finanziatori Saldo e Stralcio si sono dichiarati integralmente soddisfatti e rimborsati con riferimento alla relativa esposizione e hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi ulteriore credito residuo, azione, costi e/o domande connessi a tale esposizione. Una parte pari ad Euro 16 milioni dell’Aumento di Capitale potrà quindi essere sottoscritta da PF Holdings mediante conversione in capitale del credito derivante dal presente Accordo valgono le disposizioni suddetto finanziamento. L’Aumento di Legge vigenti in materiaCapitale è finalizzato a fronteggiare la situazione di tensione finanziaria di Pininfarina e quindi all’esecuzione del Piano di Risanamento e dell’Accordo di Ristrutturazione. Al riguardo si segnala che gli obblighi assunti da Pininfarina ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione sono assistiti da quattro garanzie autonome a prima richiesta prestate da Tech Mahindra e Mahindra ai sensi dell’Accordo di Investimento, nell’interesse dell’Emittente, aventi efficacia a partire dal 30 maggio 2016. La Parti rappresentanti le aziende mandantipossibilità per la Società e per il Gruppo di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale è necessariamente dipendente dall’esecuzione e dal completamento delle operazioni previste dal Piano di Risanamento e, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualein particolare, accolgono la richiesta dall’esecuzione dell’Aumento di parte sindacale Capitale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXun importo almeno pari ad Euro 20 milioni. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni Definizioni 17 Nota di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Sintesi 24 SEZIONE PRIMA 40
Appears in 1 contract
Samples: Prospetto Informativo
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa Provincia di Brescia nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità comma 1, del rapporto di agenziaD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del già citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, mediante la stipula di un Accordo quadro con unico fornitore - ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice – intende affidare il servizio di supporto tecnico, progettuale, operativo e redazionale per i portali e gli applicativi dell’ente, per un periodo massimo di 48 mesi. Il contratto di Accordo quadro rientra nella tipologia dei “contratti aperti”: le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’o.e. e secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche di natura sostanziale rispetto alle caratteristiche condizioni fissate nell’ambito dell’Accordo. Il presente capitolato prevede un quantitativo minimo di acquisto, oltre alla qualità delle imprese commerciali prestazioni e le condizioni generali; gli acquisti saranno conclusi da questa Amministrazione sulla base delle proprie necessità, nel rispetto della durata e dei servizimassimali fissati dall’Accordo quadro medesimo. Sotto questo profilo manifestano Pertanto, la stipula dell’Accordo quadro, non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo precedentemente definito. L’Accordo quadro si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per un totale corrispondente all’importo massimo previsto. Decorso il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali termine l’accordo con l’Appaltatore si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate rispetto al totale, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo da parte della Stazione appaltante. I contratti di appalto specifici derivanti, rispetto all’importo complessivo stimato nel contesto dell’Accordo quadro, potranno avere dimensione e contrattualiimporto di qualsiasi entità. L’ultimo giorno utile per la stipula dei contratti attuativi corrisponde al termine di vigenza (ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice) dell’Accordo quadro; le condizioni stabilite dall’Accordo quadro (art. 3, consapevoli dell’importanza comma 1, lett. iii del ruolo svolto Codice), recepite dagli agenti e rappresentanti appalti specifici aggiudicati entro il temine di commercio nell’economia vigenza, mantengono la loro efficacia per tutta la durata del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicontratto attuativo. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileIl procedimento, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosuo complesso, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.divisibile nelle seguenti quattro fasi:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Tecnico E Progettuale
PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) impone al Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. Come a suo tempo chiarito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione del 5 marzo 2008, si verificano “interferenze” qualora vi sia sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi, oppure vi sia sovrapposizione tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. La citata disposizione normativa, inoltre, prevede (comma 3-ter) che nei casi in cui il contratto sia affidato da “centrali di committenza” o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di un accordo-quadro per la fornitura di combustibile navale distillato-gasolio a simbolo NATO F-76 per il rifornimento delle Unità Navali maggiori della Guardia Costiera, e che, pertanto, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto agisce quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, il Comando Generale stesso è tenuto alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard. I Comandi delle Unità Navali maggiori, destinatari della fornitura in forza dei singoli contratti che saranno conclusi tra il Reparto Supporto Navale GUARDIA COSTIERA di Messina ed il Fornitore attraverso l’emissione di specifici Ordinativi di Fornitura, provvederanno ad integrare il citato documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Conseguentemente, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare documento reca una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoprestazioni oggetto della gara, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli settori merceologicicontratti.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile Navale Distillato
PREMESSA. Le parti stipulanti Nel corso dell’anno 2011 il presente Accordo Economico Collettivoservizio di supporto tecnico giuridico on line erogato nell’ambito di SCP ha dato riscontro ad una pluralità di quesiti posti dalle stazioni appaltanti. Alcune delle domande, intendono realizzare quelle la cui normativa di riferimento presenta aspetti non univoci, hanno ricevuto una disciplina attenzione particolare in sede UOC (Unità Operativa di Coordinamento), al fine di dare omogeneità di risposta a tutti gli utenti. Durante il corso dell'anno sono pervenuti numerosi quesiti riguardanti le novità apportate al Codice dei contratti pubblici, come più volte corretto e riformato a seguito dei già numerosi interventi del legislatore. Da segnalare che il servizio ha ricevuto molteplici interrogazioni aventi ad oggetto forniture ed appalti di servizi, a conferma della tendenza già evidenziatasi nel corso degli anni precedenti, con particolare riferimento alle norme del regolamento attuativo di cui al Dpr 207/10; ciò è certamente da ascrivere all’avvicinamento della normativa corrispondente riguardante tali settori a quella precedentemente dettata per i lavori pubblici. Inoltre, un rilevante numero di quesiti ha riguardato le più recenti novità normative, con specifico riferimento, ad esempio, alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizimodifiche apportate dal c.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioDecreto sviluppo (d.l. 70/11, in seguito convertito con l. 106/11) e dalla c.d. Legge di stabilità (l. 183/11). Tra le innovazioni principali, vanno segnalate le modifiche apportate all'art. 46 del Codice con l'introduzione del comma 1bis in tema di tassatività della cause di esclusione, le rilevanti modifiche all'art. 38, in materia di requisiti generali. Dal punto di vista metodologico, ai fini della redazione della presente relazione è stata effettuata una analisi dei quesiti pervenuti sia dal punto di vista numerico, sia da quello del contenuto delle domande in essi riportate. La prima parte della relazione contiene, infatti, un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti breve rendiconto del servizio dal punto di vista statistico, in cui l’andamento è stato analizzato sotto due profili: in primo luogo, è stato fatto un conteggio dei quesiti pervenuti per loro caratteristiche funzionali e professionaliciascun anno, a partire dall’inizio del funzionamento (2001); successivamente, si è provveduto a verificare quanti quesiti, nel corso del 2011, sono stati formulati con riferimento a ciascun argomento. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoLa seconda parte della relazione riporta alcuni quesiti, uno per ogni argomento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti si ritengono rappresentativi del tipo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Rapporto Annuale
PREMESSA. Le parti stipulanti Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento. La consultazione in oggetto è relativa alla fornitura di licenze e di manutenzione Microsoft relativamente ad un contratto di tipo Enterprise per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi. Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato di rivendita di prodotti e servizi Microsoft. Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente Accordo Economico Collettivoquestionario e inviandolo entro quindici giorni dalla data odierna all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx. (indicare nell’oggetto: “Consultazione di Mercato Microsoft Enterprise Agreement”) Consip S.p.A., intendono realizzare in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Azienda Indirizzo Nome e cognome del referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data compilazione del questionario Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per la predetta finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire, da parte Vostra, le informazioni per una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità più compiuta conoscenza del rapporto mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di agenziatempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei servizidiritti connessi previsti dagli artt. Sotto questo profilo manifestano da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiconsenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., consapevoli dell’importanza con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 X/X. Xx richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qui sotto integralmente riportato, potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciposta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Appears in 1 contract
Samples: Enterprise Agreement
PREMESSA. La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Dipartimento della Protezione civile, hanno stipulato in data 24 marzo 2022 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso. In particolare, il Dipartimento della Protezione civile (di seguito ‘Protezione civile/Dipartimento’), al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di strutture prefabbricate provvisorie per destinazione d’uso residenziale per l’alloggio della popolazione colpita da un evento calamitoso, da impiegare transitoriamente nella fase dell’emergenza durante la ricostruzione, necessita della realizzazione “chiavi in mano” di interi insediamenti di S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza), completi di arredi. La procedura è suddivisa in quattro lotti geografici secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4 del presente documento. Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun lotto geografico, con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto la realizzazione di soluzioni abitative in emergenza e dei servizi connessi come meglio dettagliato al capitolo 3, per eventi emergenziali. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del Contratto dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara e pertanto a quanto sarà stabilito nel presente documento e negli Allegati alle Condizioni dell’Appalto, nello Schema di contratto e rispettare quanto indicato in Offerta Tecnica. Le parti stipulanti il prescrizioni contenute nel presente Accordo documento e nei relativi allegati rappresentano, pertanto, i requisiti minimi necessari per l’espletamento delle attività oggetto della presente procedura. Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile, europea, nazionale, regionale e locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente documento. L’Operatore Economico Collettivoè, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto altresì, obbligato ad adottare, nell’esecuzione di agenziatutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché alle caratteristiche ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati, liberando, a tal riguardo, l’Amministrazione e i suoi incaricati, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole attività oggetto del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciappalto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 12 febbraio 2005, viene stipulato al termine di un articolato iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: Verbale di riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore (in appendice n. 11). Verbale di accordo dell’11 luglio 2007 - Contributo straordinario a favore di Enbicredito (in appendice n. 3). Il contratto nazionale si pone nei solco di una tradizione di relazioni sindacali concertative che hanno dato un contributo al rinnovamento e al rilancio del sistema bancario nell’ultimo decennio: sono, infatti, trascorsi 10 anni dalla stipula del Protocollo del 4 giugno 1997, che segnò una svolta nel sistema di relazioni sindacali del settore bancario. Durante questo periodo sono stati raggiunti importanti accordi a livello nazionale, tra cui di rilievo il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario. Tali accordi hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei, ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilela gestione dette risorse umane da parte delle imprese, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioal governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste dalla Legge equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e dalla contrattazione integrativale aree professionali - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuccessive variazioni.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Ai fini di poter accedere e utilizzare la piattaforma regionale “SINTEL” i Concorrenti dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet nonché della firma elettronica digitale di seguito indicata, per brevità, semplicemente come “firma digitale”, come definita e disciplinata dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui alla Direttiva 1999/93. I Titolari o Legali Rappresentanti degli Operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico di Certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 tenuto dal CNIPA. E’ necessario un lettore di smart - card. A tale proposito, si precisa che, a partire dal 1luglio 2011, a seguito dell’introduzione di adeguamenti relativi alle nuove tecniche di apposizione e verifica della firma digitale (Delibera CNIPA N. 45 del 29.05.2009), tutti i documenti su cui è prevista l’apposizione della firma digitale, se non conformi alla nuova normativa in materia, non verranno accettati dal sistema SINTEL. Tali documenti, infatti, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’ art. 21 D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia di accertarsi con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia aggiornato all’ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche. Le parti stipulanti Società aventi sede legale al di fuori del territorio italiano devono inviare al momento della Registrazione al Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 che attesti che la firma digitale utilizzata corrisponde ad una firma elettronica qualificata rilasciata da un Certificatore accreditato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 1999/93/CE, e, che, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale, tale certificatore è un Organismo all’uopo designato da un altro Stato menbro e notificato ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva stessa, in grado di certificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della Direttiva 1999/93/CE. E’ possibile accedere al Sistema attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo di apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi: - Personal Computer con le seguenti caratteristiche: - Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows 95/98; - Memoria RAM 128 MB; - Dimensioni dello schermo 15 pollici; - Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit; - Risoluzione dello schermo 800x600 e numero colori 256; - Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxx/; - Internet Explore 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3; - Scanner. È necessario per la registrazione di ciascun Concorrente dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutte le comunicazioni dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura fino all’aggiudicazione provvisoria avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni della Procedura” assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le Chiavi di accesso riservate del Concorrente. Il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 7.03.2005 N. 82 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente Accordo Economico Collettivoprocedura dovrà essere in formato “pdf” e dovrà essere sottoscritto dal Concorrente con firma digitale. Nel caso si debba convertire un documento elettronico in formato “pdf”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità si precisa che i relativi programmi di conversione sono disponibili gratuitamente su Internet. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del rapporto Concorrente verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale. Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal Concorrente attraverso il Sistema non potrà essere di agenziadimensioni superiori a 100mb. L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di sospendere, nonché alle caratteristiche rinviare o annullare la procedura di gara, qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a “SINTEL”, o che impediscano di formulare l’offerta. La sospensione, il rinvio o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Società concorrenti. L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle imprese commerciali informazioni di gara richieste dalla Piattaforma “SINTEL” e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Regolamento, pena esclusione della gara. L’ASST, Regione Lombardia, Lombardia Informatica Spa (Gestore del Sistema) sono esonerate da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei serviziservizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse È messo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidisposizione dei Concorrenti un Help Desk, consapevoli dell’importanza raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738, esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaSistema. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono riguarda la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXchiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia all’art. degli agenti stipulanti il 8 del presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciregolamento.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Per La Fornitura E Noleggio Di Microscopi Operatori
PREMESSA. Le parti stipulanti 1. Con il presente Accordo Economico Collettivoregolamento (il “Regolamento”), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di agenziaseguito, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali “CDP”) intende disciplinare l’utilizzo da parte dei Referenti (come di seguito definiti) della piattaforma informatica (di seguito, la “Piattaforma Imprese Online”), finalizzata alla gestione dei Finanziamenti concessi ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e dei servizil’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, “ABI”) in data 5 agosto 2014 (di seguito, la “Convenzione”).
2. Sotto questo profilo manifestano I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento hanno il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo medesimo significato ad essi attribuito all’articolo 1 (Definizione ed Allegati) della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaConvenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione.
4. L’uso della Piattaforma Imprese Online e degli strumenti digitali da essa previsti sono regolati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” e sue successive modifiche e integrazioni (di Legge vigenti seguito, “D.Lgs. 82/05”) e dai regolamenti attuativi.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/05, è posta in materiaessere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne del Contraente il Finanziamento, dai medesimi rappresentato, tempo per tempo vigente (di seguito, il “Soggetto Autorizzato”).
6. La Parti rappresentanti le aziende mandantiI soggetti coinvolti nel processo sono:
a) Il/i referente/i, nell’affermare ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il “Referente”);
b) il Soggetto Autorizzato, secondo la loro piena autonomia contrattualedefinizione di cui al precedente comma 5.
7. CDP garantisce che la Piattaforma Imprese Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, accolgono che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità ai sensi del D.Lgs. 82/05 e dei regolamenti attuativi.
8. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dal Contraente il Finanziamento, tramite la richiesta di Piattaforma Imprese Online, una validazione temporale che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), dell’articolo 20, comma 3 e dell’articolo 71 del D.Lgs. 82/05, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
9. L’apposizione, da parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivodel Soggetto Autorizzato, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per singoli settori merceologiciimmagine di documenti analogici, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso il Contraente il Finanziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Utilizzo Della Piattaforma Informatica
PREMESSA. Le parti stipulanti La presente consultazione di mercato è relativa al Servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell’ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale per la Ragioneria Generale dello Stato, il Dipartimento del Tesoro e la Corte Dei Conti. I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente Accordo Economico Collettivodocumento. Ai sensi della Determinazione dell’ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, intendono realizzare tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, Consip S.p.A. informa pertanto il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto; verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati; pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una disciplina normativa corrispondente più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle peculiarità del rapporto esigenze dell’Amministrazione di agenziaseguito riportate, nonché alle caratteristiche condizioni di prezzo mediamente praticate. Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro il 17/09/2021 all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx specificando nell’oggetto della e-mail: “Servizio SIPA ID2456”. Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Dati Azienda Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle imprese commerciali persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei servizidiritti connessi previsti dagli artt. Sotto questo profilo manifestano da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il comune interesse consenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali23 del regolamento UE, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciposta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Appears in 1 contract
Samples: Consultation Document
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il presente Accordo Economico Collettivoservizio di manutenzione programmata e non programmata degli impianti termoidraulici, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente di condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. L’Agenzia delle Entrate effettua la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (in seguito DL Semplificazioni), mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA), nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, invitando i sei fornitori che hanno manifestato interesse alla gara. È consentita la presentazione di un’offerta esclusivamente alle peculiarità imprese, tra quelle sopra richiamate, iscritte a MEPA che hanno aderito al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione di Impianti idrici e idrico- sanitari (Scheda di RDO). La durata dell’affidamento sarà di dodici mesi. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziD.Lgs. Sotto questo profilo manifestano 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioD.Lgs. 50/2016, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che quanto il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo valore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, manodopera è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole superiore al 50% del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativavalore complessivo del contratto. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si allega il file delle consistenze degli impianti, tuttavia le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali consistenze ivi indicate possono essere soggette a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicivariazioni.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25 il presente Accordo Economico CollettivoMinistero dell’Economia e delle Finanze, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione del rapporto Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 , del D. Lgs. 165/2001. L’ipotesi di agenziacontratto mira al contenimento della spesa pubblica e rispetta l’azione avviata con il decreto-legge 112 del 2008, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e dei servizila stabilizzazione della finanza pubblica. Sotto questo profilo manifestano Preliminarmente è importante ricordare che l’ipotesi di contratto giunge al termine di un percorso lungo e complesso e che il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofondo è stato costituito, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili osservanza della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle aziende mandanti Finanze di concerto con il Ministero per loro caratteristiche funzionali la Pubblica Amministrazione e professionalil’Innovazione ha fornito indirizzi applicativi circa le singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivomisure sono state prorogate con DPR 122/2013 fino al 31/12/ 2014.Le stesse, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesono state applicate, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti in assenza di commerciospecifica normativa di riferimento, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciil fondo 2015.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo
PREMESSA. La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica. In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2014 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2013, X/1185, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 ”. Le parti stipulanti linee di indirizzo per gli acquisti, dettate dall’allegato 3 della Deliberazione soprarichiamata, impegnano le Aziende Sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle Aziende sanitarie Lombarde. Con riferimento a quanto sopra: ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE ⮱ LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX ⮱ L’ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura: - L’Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti; - Con la delega di cui al precedente punto gli Enti sanitari mandanti delegano l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Capitolato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e dalla contrattazione integrativaterzo interessato. - La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento. Per quanto non previsto dal la presente Accordo valgono le disposizioni procedura è individuata quale mandataria la: AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Legge vigenti in materiaMilano SI PRECISA CHE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DISCIPLINANO LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO TUTTI GLI ENTI AGGREGATI E SONO PERTANTO RIFERITI ALLA TOTALITÀ DEI LOTTI. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PREMESSA. Le Il presente documento informativo è stato predisposto dalla Società ai sensi dell’Articolo 10 della Procedura e in conformità all’Allegato 3 delle Disposizioni. Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all’Operazione avente a oggetto la costituzione del Pegno sulle Azioni a garanzia del Contratto di Finanziamento. La costituzione del Pegno sulle Azioni è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enertronica Santerno in data [10 gennaio] 2023 previo rilascio, in [medesima data], da parte del Comitato Parti Correlate, ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, della Procedura Parti Correlate, di un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni (come infra meglio precisato). Detto parere è accluso sub allegato “A” al presente Documento Informativo. Come meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Documento Informativo, l’Operazione costituisce un’operazione con parti stipulanti correlate in quanto NTS è socio di maggioranza relativa di Enertronica Santerno (detenendo una partecipazione pari al 36,07% del capitale sociale) e il controllo di NTS fa capo al Sig. Xxxx Xxxxx, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società. In particolare, si evidenzia che Xxxx Xxxxx detiene direttamente n. 10.901 azioni ordinarie rappresentative del 54,51% del capitale sociale di NTS. Inoltre, Xxxx Xxxxx ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTS. L’Operazione si configura, inoltre, quale operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura, che richiama i criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni. Più nello specifico, l’Operazione si configura operazione di “maggiore rilevanza” in quanto l’indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% e, in particolare, tenuto conto della capitalizzazione della Società al 31 dicembre 2021, risulta pari a circa il 30%. Pertanto, Enertronica Xxxxxxxx ha provveduto a predisporre e a mettere a disposizione il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioDocumento Informativo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili conformità alla Procedura. Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico in data 16 gennaio 2023 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società̀ (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinformazioni regolamentate eMarket storage all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Appears in 1 contract
Samples: Deposito Documento Informativo Per Operazioni Di Maggiore Rilevanza Con Parti Correlate
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoAl fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nell’attuazione delle proposte progettuali che saranno ammesse a finanziamento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto l’Autorità di agenzia, nonché alle caratteristiche Gestione ha ritenuto opportuno predisporre delle imprese commerciali Linee guida descrittive delle principali procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti forniture di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti importo inferiore alla soglia comunitaria di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali€134.000,001. Le parti presenti Linee guida costituiscono le istruzioni attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. UE1303/ 2013. Nello specifico, sono costituite da Schede, ognuna delle quali contiene la descrizione di una modalità di acquisizione. Tali Schede si danno atto pongono come valide e pratiche raccomandazioni ed istruzioni da utilizzare per una corretta applicazione della normativa in tema di appalti pubblici, con lo scopo principale di evitare gli errori dovuti alle difficoltà interpretative. Si precisa, tuttavia, che il presente Accordo Economico Collettivo, che documento ha una funzione di supporto e di orientamento e non sostituisce in alcun modo la disciplina contenuta nel Codice degli Appalti (Dlgs 163/ 2006) e nelle ulteriori disposizioni applicabili a cui si rimanda per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto esplicitato e a cui si suggerisce di prestare massima attenzione. Ogni procedura illustrata è preceduta da un prospetto di sintesi contente i principali step e tempistiche della procedura medesima, al fine di verificarne la concreta realizzabilità in termini di tempi del procedimento. Le procedure sono articolate in fasi al fine di fornire una visione chiara e sintetica dei principali adempimenti e focalizzare l’attenzione su alcuni elementi specifici. Il connotato operativo delle Linee guida è accentuato dalla indicazione, per ogni tipologia di procedura, dell’iter da seguire, dal presente Accordo valgono le disposizioni primo atto dell’amministrazione fino all’aggiudicazione dell’appalto, nonché dai vari focus e box di Legge vigenti in materiaapprofondimento sulle principali tematiche. La Parti rappresentanti le aziende mandantiInoltre, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivodocumento contiene in allegato i format dei principali atti da adottare a cura della stazione appaltante nel corso del procedimento di gara (ad es.: il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, intesi ad esaminare lo stato servizi e forniture, la determina a contrarre, la lettera di invito ecc.), in aggiunta ai rinvii alle più rilevanti circolari emesse sul tema dall’Autorità di Gestione. Le Schede , in particolare, contengono la descrizione delle seguenti modalità di acquisizione: ¡ Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) nel caso di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria (134 mila euro per le istituzioni scolastiche), ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del settore DPR207/ 10; ¡ procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/ 2001 (Regolamento concernente le sue prospettive nonché le situazioni istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); ¡ cottimo fiduciario di mercato anche cui all’art. 125 del Decreto Legislativo 163/ 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ¡ affidamento diretto di cui all’art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 163/ 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ¡ procedura per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali l’affidamento di incarico nell’ambito dei progetti a personale interno ed esterno all’istituzione scolastica; ¡ procedura per l’acquisto di servizi esclusi in parte dall’ambito di applicazione del codice degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.appalti
Appears in 1 contract
Samples: Linee Guida Per l'Affidamento Dei Contratti Pubblici
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (di seguito CRC) svolge un articolato set di attività a supporto della razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni del territorio regionale. Infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità da un lato la CRC è stata individuata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna ai sensi del rapporto Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89 e pertanto, partecipa al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nei quali vengono definiti i nuovi modelli di agenziasviluppo del sistema delle pubbliche forniture, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodall’altro la CRC stipula, in un mercato distributivo reso ancora più complesso coerenza con l’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio regionale. Con la stipula delle convenzioni quadro, l’operatore economico individuato si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti. L’emissione degli ordinativi di fornitura avviene tramite appositi cataloghi elettronici predisposti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti CRC. Gli enti regionali e gli Enti e le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla CRC. Xxxxx restando gli obblighi per loro caratteristiche funzionali le categorie merceologiche previste dai DPCM, gli Enti Locali e professionalile altre Amministrazioni del territorio possono aderire alle convenzioni regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per lo svolgimento di autonome procedure di gara. Le parti si danno atto Il ricorso alle convenzioni quadro consente alle Amministrazioni di: • Accedere a prezzi particolarmente vantaggiosi grazie all’aggregazione della domanda. • Ridurre i tempi di accesso al mercato. • Risparmiare risorse umane che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve possono essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe dedicate ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaaltre attività. La Parti rappresentanti CRC opera, inoltre e non secondariamente, in qualità di Stazione Appaltante in favore di tutte le aziende mandantistrutture dell’amministrazione regionale. Tutte le procedure di gara di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario delle strutture regionali sono quindi bandite dalla CRC che cura la procedura di gara fino all’affidamento. Il modello prevede che: • La progettazione dell’appalto venga effettuata dalla struttura delegante. • La procedura di gara venga gestita dalla Centrale regionale committenza. • Il contratto viene stipulato dalla struttura richiedente che segue anche l’esecuzione dell’appalto. L’accentramento delle procedure di gara della Regione consente di: • Creare una struttura fortemente specializzata, nell’affermare con risorse continuamente formate e aggiornate sull’evoluzione delle procedure di gara. • Aumentare la loro piena autonomia contrattualetrasparenza degli appalti, accolgono creando una netta separazione fra chi gestisce la richiesta fase di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale affidamento e chi gestisce la fase di esecuzione del contratto. • Uniformare le modalità di espletamento delle procedure con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni ricadute positive in termini di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontenzioso.
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti L’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO). Per l’anno 2023 la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30.04.2023. Conseguenzialmente l’approvazione del PIAO 2023-2025 è differita al 30.05.2023. Infatti l’articolo 8 comma 2 del DM 132/2022 prevede: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente Accordo Economico Collettivodecreto, intendono realizzare è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. Il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. Il PIAO ha inoltre i seguenti fini: - consente un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni; - assicura una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei serviziservizi ai cittadini e alle imprese. Sotto questo profilo manifestano - riconduce gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente alle finalità istituzionali e alla “mission” pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e contrattualile azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Il Piano ha durata triennale, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti è aggiornato annualmente. Il PIAO sostituisce, quindi, alcuni altri strumenti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioprogrammazione, in particolare: • il Piano della Performance, poiché definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e risultati della performance organizzativa; • il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano della Formazione, poiché definisce la strategia digestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo; • il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, poiché definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne; • il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell’evoluzione normativa e di creare un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti piano unico di governance. In quest’ottica, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rappresenta una sorta di “testo unico” della programmazione. In un’ottica di transizione dall’attuale sistema di programmazione al PIAO, il compito principale che questa Amministrazione si è posta è quello di fornire in modo organico una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa già adottati o in corso di adozione, al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli documenti. Nella sua redazione, oltre alle Linee Guida per loro caratteristiche funzionali la compilazione del Piano Integrato di Attività e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo Organizzazione (PIAO) pubblicate dal Dipartimento della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioFunzione Pubblica, è globalmente migliorativo stata quindi tenuta in considerazione anche la normativa precedente e pertanto sostituisce non ancora abrogata riguardante la programmazione degli Enti Pubblici. Nello specifico, è stato rispettato il quadro normativo di riferimento, ovvero: - per quanto concerne la Performance, il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i, la L.R. n. 22/2010 e s.m.i. e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; - riguardo ai Rischi corruttivi ed assorbe ad ogni effetto alla trasparenza, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e gli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo n. 33 del 2013; - in materia di Organizzazione del lavoro agile, Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il CCNL Enti locali 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 e tutte le norme ulteriori specifiche normative di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiriferimento delle altre materie relative al Piano delle azioni positive, al Piano triennale dei fabbisogni di personale ed alla Formazione. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Il presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste documento è stato dunque predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e dalla contrattazione integrativanormativa sopra riportata. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le gli Enti con meno di 50 dipendenti sono previste modalità semplificate. Essendo pertanto la dotazione organica del CO.S.R.A.B. inferiore a cinquanta dipendenti, si è fatta applicazione delle disposizioni in modalità semplificate, in materia di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantistruttura organizzativa, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeorganizzazione del lavoro agile, accolgono la richiesta piano triennale dei fabbisogni di parte sindacale per incontri annuali personale, mappatura dei processi delle aree a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirischio corruttivo.
Appears in 1 contract
Samples: Verbale Di Riunione Del Consiglio Di Amministrazione
PREMESSA. Le parti stipulanti Questa parte dello studio di fattibilità ha lo scopo di analizzare: la simbiosi industriale che potenzialmente può essere attivata tra le imprese AcquaRoVit; e il sistema di gestione de- gli scambi di risorse tra le imprese AcquaRoVit, come indicato dalle Linee guida Regiona- li, punto 2 lettera d), a partire dal bilancio delle risorse input-output dell’APEA. Questo sistema permetterà al soggetto gestore anche detto soggetto unico di coordinamen- to (SUC) della riconoscenda APEA di realizzare il monitoraggio continuo e la stesura di piani di miglioramento e revisione annuali, secondo la logica PDCA (Plan, Do, Check, Act), in particolare il piano ambientale e quello della simbiosi che il soggetto unico di co- ordinamento produrrà ogni anno a partire dall’inizio della fase di gestione dell’Apea Ac- quaRoVit. La Regione Lazio, per riconoscere ad AcquaRoVit il titolo di APEA e per mantenere nel tempo questo riconoscimento, la Regione avrà bisogno di verificare che esistano, in ma- niera continua, tra le imprese partecipanti all’Apea AcquaRoVit, scambi di risorse, servizi, capacità, come previsto dal punto secondo delle linee guida della Regione Lazio. Per tale motivo gli imprenditori dell’Apea AcquaRoVit, insieme al gruppo di lavoro che ha prodotto il presente Accordo Economico Collettivodocumento APEA, intendono realizzare hanno previsto l’implementazione di sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO per garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti dell’Apea AcquaRoVit indicati all’interno delle linee guida APEA della Regione Lazio. Il gruppo di lavoro ha previsto l’implementazione di un modello di bioeconomia circolare (un sistema collettivo dove non conta il comportamento del singolo componente impresa ma conta il comportamento dell’insieme delle sue componenti, cluster d’imprese) basato sull’interazione delle sue componenti (le imprese dell’Apea AcquaRoVit), interagenti tra di loro secondo il seguente schema predeterminato: quello che esce dalla impresa A 76 Soggetto estensore Mt S.r.l.s. xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx00.xx (output) come scarto, rifiuto, sottoprodotto, servizio, capacità deve diventare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto risorsa di agenziaavvio o di facilitazione di un processo produttivo per un'altra impresa B (input) e vice- versa. È quindi, nonché alle caratteristiche particolarmente interessante, verificare l’esistenza di retroazioni tali da poter prevedere nel tempo (36-48 mesi) l’istaurazione di un sistema di economia circolare. L’obiettivo quindi di tale modello è quello di costruire il sistema d’imprese dell’Apea Ac- quaRoVit, in cui, le imprese appartenetti a tale sistema, lavorino in modo integrato e com- patibile attraverso l’uso di attrezzature ecologiche e di sicurezza, per contribuire allo svi- luppo economico locale e regionale. Il modello di bioeconomia circolare dell’Apea AcquaRoVit è : - sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale; - orientato al miglioramento della competitività, delle prestazioni ambientali, indu- striali e sociali delle imprese commerciali dell’Apea AcquaRoVit che ne fanno parte, perse- guendo e soddisfacendo gli orientamenti, le linee guida APEA della Regione La- zio e i requisiti ambientali contenuti nella normativa dell’Unione Europea; - basato sulla metodologia di sviluppo territoriale sottoposta a logiche di program- mazione regionale diretta ed indiretta e ben riconosciuta e riconoscibile, in ma- niera pressoché esclusiva, dalle grandi Agenzie di sostegno economico alle im- prese ed al territorio. - definito dall’applicazione, in modo prioritario, delle direttive e dei servizicriteri di quali- tà, ambiente e sicurezza (safety, security and safewards). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse - finalizzato a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualisoddisfare i requisiti di “smart grid” eventualmente applicabili. Il modello dell’Apea AcquaRoVit è caratterizzato dalla finalità di aumentare contestual- mente la competitività di ogni singola impresa AcquaRoVit con la competitività del siste- ma delle imprese che aderiscono all’Apea AcquaRoVit come cluster d’imprese dell’area produttiva Acquarossa di Viterbo. L’interazione tra imprese dell’Apea AcquaRoVit si do- vrà trasformare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercionel tempo, in una vera e propria cooperazione tra imprese, anche se ete- rogenee. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica nuovo sistema di gestione finalizzato al: - miglioramento delle economie di scala; - riduzione degli oneri amministrativi; xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 77 - miglioramento ed efficientamento energetico; - gestione del ciclo dei rifiuti e degli scarti di produzione, attraverso lo scambio, il trasferimento e la cessione delle risorse tra le imprese che fanno parte del sistema; - aumento della competitività e della produttività delle imprese; - fruizione di nuovi servizi eco-innovativi orientati alla sostenibilità e fondati su relazioni collaborative tra soggetti pubblici e privati; - miglioramento della qualità/sicurezza/ambiente delle imprese consor- ziate. Prima di entrare nel merito degli scambi simbiotici che connoteranno l’Apea AcquaRoVit è necessario fare un approfondimento sull’economia circolare in generale ed in particolare su quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali dei suoi principi saranno implementabili già all’inizio della fase di realizzazione e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole gestione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimodello Apea AcquaRoVit.
Appears in 1 contract
Samples: Determinazione Per Il Riconoscimento Della Qualifica Di "Apea Regionale"
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Capitolato Informativo definisce le specifiche informative generali finalizzate alla gestione, creazione, condivisione e consegna del progetto digitale, indipendentemente dallo specifico Servizio in cui i Modelli vengono forniti o richiesti. Il presente documento è stato redatto in conformità all’art. 23, comma 13, del D.lgs. 50/2016 che introduce il concetto di metodi e strumenti elettronici specifici, atti alla definizione, consegna e gestione dei contenuti informativi, in formato digitale, relativi ad un appalto e coerentemente a quanto riportato sul D.M. 560/2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Il presente capitolato informativo è stato redatto in conformità alle indicazioni riportate dalla Xxxxx XX XXX 00000 e dalla Norma UNI 11337:2017. Il fornitore dei servizi dovrà obbligatoriamente ottemperare alle richieste contenute all’interno del presente documento e dovrà redigere in fase di offerta, l’offerta di Gestione Informativa (oGI) la quale sarà oggetto di valutazione in fase di aggiudicazione della Gara d’Appalto. Ad aggiudicazione avvenuta il fornitore avrà l’onere di produrre un Piano di Gestione Informativa (pGI), che dovrà essere costantemente aggiornato in riferimento all’avanzamento delle attività, il quale preciserà e integrerà quanto riportato nell’ oGI sulla base di eventuali commenti, osservazioni e prescrizioni proposte dalla Stazione appaltante in fase di aggiudicazione. Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime il fornitore di servizi da tutte le proprie e più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative applicabili al caso, sia l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo che gestionale. Ai sensi del Codice Appalti (D.lgs 50/2016), si ritiene obbligo contrattuale la consegna degli elaborati grafici in merito ai tre livelli di progettazione definiti dalla norma. Avrà valore contrattuale il contenuto informativo riportato negli elaborati progettuali, e in tale contesto il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche documento fa parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Appalto e traduce il quadro delle imprese commerciali e esigenze nell’ottica della digitalizzazione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo processi informativi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciStazione Appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
PREMESSA. Le parti stipulanti L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il presente Accordo Economico Collettivocliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento. La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto delineandone il campo di agenziaapplicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato dalle presenti disposizioni è denominato “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”. Esso ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari. L’ABF svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità. Alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l’emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell’organo decidente, nonché alle caratteristiche lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d’Italia mette a disposizione dell’ABF mezzi e risorse, anche attraverso l’istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d’Italia ove operano i collegi dell’ABF. L’attività dell’ABF, quale sistema alternativo di risoluzione delle imprese commerciali controversie, assume rilievo per il conseguimento di obiettivi di efficienza e competitività del sistema finanziario: meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese beneficio della stabilità degli intermediari e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalisistema finanziario nel suo complesso. Le parti si danno atto che decisioni dell’ABF sono pubbliche. Esse integrano il presente Accordo Economico Collettivopiù ampio quadro informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo. Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, che per tutto il periodo n. 28, l’esperimento della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e inscindibilefinanziari, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti nei limiti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidalle presenti disposizioni.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ragioni sottese al rinnovamento dell’art. 5 della Convenzione di Roma.
1. Il regolamento n. 593/2008 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Parlamento europeo e del ruolo svolto dagli agenti Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») ha innovato in maniera significa- tiva la disposizione di cui all’art. 5 della Convenzione di Roma, recante la disciplina dei contratti conclusi dai consumatori1. Infatti, i criteri di applicazione previsti dall’art. 5, par. 2 di tale Convenzione, – la pubblicità, la firma di un contratto, il ricevimento di un’ordinazione – non sono in grado di tutelare suffi- cientemente il consumatore c.d. «mobile», ovvero colui che, al fine di effettuare un acquisto o ri- correre ad un servizio, si è recato in un paese diverso da quello nel quale risiede abitualmente e, soprattutto, non sono più adeguati allo sviluppo delle nuove tecniche di commercializzazione a di- stanza. Inoltre, il meccanismo sotteso alla norma convenzionale agevola il frazionamento della legge applicabile a causa dell’applicazione cumulativa della legge scelta dalle parti e rappresentanti delle disposizioni imperative della legge di commercioresidenza abituale del consumatore. In caso di controversia, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica partico- lare, questa soluzione articolata implica costi procedurali aggiuntivi non giustificati dal valore mo- desto del contenzioso in materia di consumo2. Nei lavori della Commissione per la trasformazione della Convenzione di Roma in strumento comunitario3 sono state prospettate diverse possibilità per procedere al rinnovamento dell’art. 5. Tra
1 In GUUE L177 del 4 luglio 2008. In dottrina, X. SALERNO/X. XXXXXXXX (a cura di), “Regolamento CE n. 593/2008 del Par- lamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)”, Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2009, n. 3, p. 475 ss. In forza dell’art. 24 del regolamento, la Convenzione di Roma resta in vigore con riguardo ai territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale della Convenzione ma ai quali collaboratori indispensabili il regolamento non è applicabile a norma dell’art. 299 del trattato.
2 Sulla base di questa le parti possono scegliere qualsiasi legge, anche se non presenta alcun legame con il contratto e pos- sono modificare anche successivamente la scelta iniziale (Sul criterio di collegamento della volontà delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto rinvia per tutti, anche per riferimenti, a X. XXXXXX, La riforma italiana del diritto internazionale privato, CEDAM, Padova, 1998, pp. 137 ss., 000, 000 xx.; XX., Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx juridiques en droit international privé, in Recueil des Cours, Brill, Leiden, t. 276, 1999, p. 183 ss.; X. XXXXXXX, Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Ca- cucci, Bari, 1999; ID., La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento “Roma I”, Il Sole 24 ore, Roma, 2007, p. 78 ss., nonché, A.-X. XXXXX XXXXXXXX/X. XXX- XXXXXXX XXXXXXXX, Derecho internacional privado, Décima Edición, Editorial Comares, Granada, 2009, passim). Tuttavia, al- l’art. 5, par. 2, essa dispone che questa scelta, qualora ricorrano determinate circostanze, tutte indicative dell’affidamento prestato dal consumatore nei confronti della propria legge, non può conseguire il presente Accordo Economico Collettivorisultato di privare lo stesso della protezione garanti- tagli dalle disposizioni imperative del paese nel quale risiede abitualmente. Inoltre, che per tutto sulla base dell’art. 5, par. 3, in caso di man- canza di scelta, lo stesso contratto è sottoposto, al sussistere delle medesime condizioni, ed in deroga al criterio del collegamento più stretto, previsto in via generale dall’art. 4, alla legge del paese nel quale il periodo consumatore ha la sua residenza abituale. L’art. 5 della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario Convenzione di Roma, così come l’art. 6, relativo ai contratti individuali di lavoro, si colloca nel metodo di coordina- mento tra ordinamenti delle considerazioni materiali, sebbene non realizzino «nel modo più autonomo e inscindibilecompiuto le finalità del metodo materiale dei conflitti di leggi», nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti operando «al solo fine di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le correggere il funzionamento di norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi conflitto tradizio- nali». In tal senso X. XXXXXX, La riforma italiana, cit., p. 29 ss. e, spec., p. 306 ss., con bibliografia ivi citata in note. Sul pro- blema più generale dei vari metodi di coordinamento tra ordinamenti si veda, inoltre, ID., Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx., xxxxxx.
0 Xx veda al riguardo il Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 ap- plicabile alle obbligazioni contrattuali e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantisul rinnovamento della medesima (doc. L’eventuale nullità o annullabilità COM/2002/654 def. del 14 gennaio 2003) e, in dottrina, A.M. XXXXX-XXXXXXXXX, “The Revision of the Rome Convention of 1980 on the Law Applicable to Contractual Ob- ligations: A Crucial Role within the European Contract Law Project?”, Nordic Journal of International Law, 2003, p. 351 ss.; J.-X. XXXXXXX, “La modernisation et l’harmonisation du droit des contrats: une perspective européenne”, Uniform Law Review, 2003, p. 137 ss.; Xxx Xxxxxx Institute for Foreign Private and Private International Law, Working Group on Rome I, “Comments on the European Commission’s Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to con- tractual obligations into a Community instrument and its modernization”, Rabels Zeitschrift, 2004, p. 32 ss.; European Consumer Law Group, “‘Rome I’-Law Applicable to Consumer Transactions”, ECLG/096/2004, October 2004, xxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx; J.-X. XXXXXXX, “Faut-il avoir peur du contrat sans loi?”, in Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en l’honneur de Xxxx Xxxxxxx, Dalloz, Paris, 2005, p. 102 ss.; X. XXXXXXXXX/X. XXXXXX, “The Green Paper on a Future Rome I regulation: On the Road to a Renewed European Private International Law of Contracts”, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 2004, p. 131 ss.; J.L. XXXXX/E.A. XXXXXXXXXX, “Revision of the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations (1980): Perspectives from international commercial and financial law”, Revue eu- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, 0000, x. 000 xx. xxxxxx, xx xxxxxxxx, innanzitutto, la soluzione accolta nella iniziale proposta di una qualunque delle clausole regolamento4 consistente nel prevedere l’applicazione ai contratti di consumo dell’unico criterio di collegamento della residenza abituale del presente Accordo Economico Collettivoconsumatore. Dobbiamo, non comporterà inoltre, segnalare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoproposta di lasciare immutata la formulazione dell’art. Sono fatte salve 5 della Convenzione di Roma, modificandone solo le condizioni di miglior favore applicazione in modo da contemplare il consumatore «mobile», come pure l’opzione di generalizzare l’operatività delle norme di conflitto comuni applicabili in materia di obbligazioni contrattuali, contenute negli articoli 3 e 4 della Convenzione, che portano ad applicare la legge del venditore, e di disporre contemporaneamente un’ap- plicazione generalizzata delle norme imperative dello Stato in cui il consumatore è domiciliato. Se fosse stata accolta quest’ultima soluzione il contratto di consumo sarebbe stato disciplinato dalla legge – scelta o meno dalle parti – del paese in cui l’operatore è stabilito, consentendosi al giudice di applicare in entrambi i casi le norme imperative di protezione previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativalegge del paese in cui il consumatore è domiciliato. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni Probabilmente questa conclusione avrebbe garantito una maggiore prevedi- bilità della legge applicabile alla fattispecie, ma avrebbe aumentato i casi di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicifrazionamento.
Appears in 1 contract
Samples: Consumer Contracts
PREMESSA. L’appalto in esame, come si evince anche dalla sua enunciazione, è di carattere Multi Aziendale e pertanto tratta, i servizi e le forniture del Capitolato in rapporto alle specifiche realtà ed esigenze di ciascuna Azienda Servizi alla Persona. L’A.S.P. Azalea e l’A.S.P. Città di Piacenza hanno stipulato un’apposita convenzione determinando di procedere congiuntamente all’indizione ed all’espletamento di una gara a procedura aperta al fine di selezionare, con le forme e le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di scelta del contraente, un unico idoneo operatore economico cui affidare, alle medesime condizioni contrattuali e ciascuna in proporzione ai propri quantitativi e fabbisogni, l’esecuzione del servizio in oggetto. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoAziende intendono affidare ad un soggetto imprenditoriale esterno la fornitura dei servizi in oggetto fondati su un sistema che, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente nel complesso, dovrà essere: -completo da un punto di vista funzionale; -flessibile per rispondere alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche diverse esigenze delle imprese commerciali singole Aziende e dei servizirispettivi Reparti; -efficiente nel supporto di tutte le attività organizzative; -tecnologicamente avanzato. Sotto questo profilo manifestano L’A.S.P. Città di Piacenza ha designato l’A.S.P. Xxxxxx quale amministrazione capofila conferendole mandato e delegandola, in tale sua qualità: -a procedere all’espletamento dell’intera procedura di gara ed all’aggiudicazione definitiva della stessa all’operatore economico che risulterà aver proposto la migliore offerta; -ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali, relativi e connessi all’aggiudicazione provvisoria e definitiva ivi comprese la verifica ed esame delle eventuali offerte anomale e le altre verifiche prescritte dalla vigente normativa in tema di aggiudicazione di un contratto pubblico. All’esito delle operazioni di cui sopra e divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, ciascuna delle Aziende procederà separatamente a recepire l’esito della gara ed a stipulare autonomo e distinto contratto con l’aggiudicatario. Le singole Aziende, in ogni caso, conservano l’esclusiva titolarità della supervisione del sistema nonché il comune interesse controllo della qualità dei servizi affidati. Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta, in forma aggregata dalle A.S.P. “Azalea” e “ASP Città di Piacenza”, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualicorredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’ attività concernente il “Servizio di noleggio, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese ricondizionamento dei dispositivi tessili dell’A.S.P. Azalea e del ruolo svolto dagli agenti servizio di noleggio, ricondizionamento e rappresentanti logistica dei dispositivi tessili e lavaggio dei capi di commercioproprietà degli ospiti dell’A.S.P. Città di Piacenza”, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicome meglio esplicitato nel Capitolato Tecnico. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti In tal senso le A.S.P hanno disposto di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto procedere congiuntamente all’affidamento del suddetto servizio secondo le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore modalità previste dalla Legge legge. Quanto sopra mediante apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dalla contrattazione integrativas.m.i. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni recante: “Codice dei contratti pubblici di Legge vigenti lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in materiaquestione, ai sensi degli artt. La Parti rappresentanti le aziende mandanti54 e 55, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualedel Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocomma 1 e 83, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCodice dei contratti.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Per Il Servizio Di Noleggio E Ricondizionamento
PREMESSA. Le parti stipulanti Poste Italiane intende istituire un Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione, mediante mensa e bar, per il personale di Poste Italiane S.p.A. presso il sito in oggetto. Ai sensi dell’art. 14 co.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le attività oggetto del presente Accordo Economico Collettivoconfronto competitivo non sono da ritenere funzionali ad alcuna delle attività di cui all’art. 120 del citato Decreto Legislativo (in tal senso cfr anche Cass. SS.UU., intendono realizzare una ordinanza n. 4899/2018 del 1 marzo 2018); le stesse, pertanto, non risultano soggette alla disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizicui al citato Decreto. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti I richiami legislativi riportati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileseguito, nel realizzare maggiori benefici presente documento o nei documenti allegati sono da intendersi riferiti esclusivamente alle sole norme legislative e/o regolamentari di volta in volta espressamente richiamate. L’operatore economico, al fine di visionare tutta la documentazione, dovrà effettuare l’abilitazione al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, così come descritto nell’Avviso di manifestazione di interesse. La presente procedura con Avviso di manifestazione di interesse, mediante Raccolta di offerte in busta chiusa digitale (d’ora in poi solo “RDO on line”), per gli agenti l’affidamento dell’appalto ha per oggetto quanto specificato al paragrafo 3. L’operatore economico dovrà possedere i requisiti descritti nell’Avviso di manifestazione di interesse e rappresentanti qui di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme seguito riportati: - Requisiti di partecipazione:
a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;
b) Insussistenza di tutti i precedenti Accordi Collettivi motivi di esclusione in analogia a quanto previsto all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e accordi speciali riferiti s.m.i.;
c) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle medesime parti stipulantinorme UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse e contestuale offerta, rilasciate da organismi accreditati e relativa alla complessiva organizzazione aziendale dell’operatore economico, allegandone relativa copia accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale.
d) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse e contestuale offerta, rilasciate da organismi accreditati e relativa alla complessiva organizzazione aziendale dell’operatore economico, allegandone relativa copia accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale.
e) Fatturato specifico, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. L’eventuale nullità o annullabilità (come meglio riportato al art.7, paragr 7.3 lettera g) relativo al servizio di ristorazione, mediante mensa e bar, complessivamente conseguito negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse e contestuale offerta, non inferiore a quello definito nella seguente Tabella 1: - In caso di partecipazione di RTI/Consorzi ordinari, definiti in analogia a quanto previsto all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ogni componente dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), e c), di cui sopra. In caso di Consorzio Stabile tali requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio stesso. - Il requisito di cui al punto e) (Fatturato specifico) dovrà essere posseduto dalla mandataria (Capogruppo) in misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui al citato punto d) da parte del RTI nel suo complesso. In caso di Xxxxxxxxx ordinario almeno una qualunque delle clausole imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre ciascuna altra consorziata deve possedere i requisiti previsti per le mandanti fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui al citato punto d) da parte del Consorzio nel suo complesso. In caso di Consorzio Stabile tali requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio stesso. Il confronto competitivo in oggetto è regolato dal presente documento “Modalità di partecipazione” e dai seguenti allegati (disponibili, solo in formato elettronico, nella sezione “Allegati” della RDO on line): • Allegato A: Modulo di manifestazione di interesse; • Allegato 1A: Dichiarazione sostitutiva; • Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA/art 85 D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i; • Allegato C: Dichiarazione Sostitutiva Consorzi; • Allegato D: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi - art 85 D. Lgs.159/2011 e s.m.i.; • Allegato E: Dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico professionali; • Allegato F: Schema richiesta chiarimenti • Allegato G: Disposizioni contrattuali di riferimento • Allegato H: Schema Offerta Economica Listino prezzi - menù Cagliari • Allegato I: Dichiarazione soggetti art.80 comma 3; • Allegato L: Schema Offerta Tecnica ; • Allegato M: DUVRI Gestione mensa e bar Cagliari Simeto; • Allegato N: Capitolato Tecnico Cagliari – via Simeto; • Allegato O: Listino prezzi menù mensa e bar Cagliari – Via Simeto Gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad accettare i sopra citati documenti, pena esclusione dalla procedura, con la sottoscrizione dell’Allegato A (Modulo di manifestazione di interesse) e dell’Allegato 1A (Dichiarazione sostitutiva). Gli allegati sono editabili. L’operatore economico interessato, pertanto, dovrà utilizzare gli allegati forniti lasciando vuoti i campi di non pertinenza. L’operatore economico è tenuto a segnalare, tempestivamente, utilizzando lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa on line, eventuali anomalie riscontrate nella fase di compilazione dei suddetti allegati. Il confronto competitivo viene espletato con il supporto di strumenti elettronici in analogia a quanto previsto all’art. 52 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e si svolgerà sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, la piattaforma internet che Poste utilizza per gli approvvigionamenti on line e gestita dalla società Jaggaer già BravoSolution S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Jaggaer”), secondo le modalità descritte ai successivi paragrafi. Le modalità di utilizzo del sistema sono specificate nelle “Istruzioni operative” riportate alla fine nel presente documento. L’Avviso di manifestazione di interesse, il presente documento, il contratto di registrazione al portale sono disponibili sia sul sito xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxxx sia sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Bandi e Avvisi” al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx/xxxx.xxx Tutta la restante documentazione richiamata nel presente documento è disponibile nell’area dedicata al confronto competitivo all’interno del portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per i soli operatori economici che hanno completato, con esito positivo, la procedura di abilitazione al suddetto portale secondo le modalità descritte al paragrafo “Come richiedere l’abilitazione al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx” di cui alle “Istruzioni operative” allegate al presente Documento “Modalità di partecipazione”. La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Poste Italiane e dovranno essere trattate come riservate. Pertanto, gli operatori economici che prendono visione del presente Accordo Economico Collettivodocumento devono considerarlo come documento strettamente confidenziale e riservato. In particolare, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni visione di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare tutta la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti documentazione inerente il presente Accordo Economico Collettivoconfronto competitivo deve essere limitata ai dipendenti, intesi ad esaminare lo stato legali e consulenti che nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla concessione, devono, necessariamente, prenderne visione. L’operatore economico è tenuto al rispetto della normativa in materia di concorrenza sia comunitaria che nazionale, astenendosi da comportamenti anticoncorrenziali o comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza. L’operatore economico prende atto ed accetta, con la partecipazione al presente confronto competitivo, del settore le sue prospettive nonché le situazioni “Codice etico del Gruppo Poste Italiane” consultabile sul sito www. xxxxxxxxxxxxx.xx. L’operatore economico prende atto altresì che Poste Italiane si è dotata, in conformità ai principi e linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001, di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheun proprio Modello di Organizzazione, sociali Gestione e professionali degli agentiControllo ai sensi del D.Lgs. Su richiesta 231/2001, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e si obbliga al rispetto delle previsioni di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicui al medesimo Decreto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione
PREMESSA. Le parti stipulanti L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice), il presente Accordo Economico Collettivosecondo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia. Si tratta, intendono realizzare una come già avvenuto per il Bando tipo di servizi e forniture in generale, di gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La suddetta approvazione rappresenta il proseguimento dell’attività di aggiornamento e rivisitazione dei Bandi – tipo, predisposti nella vigenza del D. lgs 163/2006 e, successivamente, sospesi prima della pubblicazione, a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice, ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo). Pertanto, il documento è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del Codice abrogato, che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell’identità di disciplina, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi. Il Disciplinare sui servizi di pulizia deriva, più in particolare, dal coordinamento del modello redatto nella vigenza della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità previgente, del rapporto Bando tipo generale, nei limiti di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e compatibilità con le specificità dei servizi, e dell’esito della relativa consultazione. Sotto questo profilo manifestano A differenza del Disciplinare generale, Il Disciplinare dei servizi di pulizia è opportunamente integrato da clausole di dettaglio mirate ad affrontare aspetti specifici e tipici del servizio stesso. Il Bando tipo 2, ad esempio, introduce e applica i Criteri Ambientali Minimi (CAM) specificamente adottati dal Ministero dell’ambiente per i servizi di pulizia, sia con riguardo alle specifiche tecniche, sia con riguardo agli eventuali criteri premiali; regola le certificazioni di qualità più adatte al servizio stesso; introduce scelte di opportunità quali l’obbligatorietà del sopralluogo e le modalità di svolgimento dello stesso, relativamente ai termini, ai soggetti, anche associati etc.; valorizza le più idonee formule matematiche per il comune interesse calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica tenuto conto delle specificità di settore; applica la clausola sociale specifica del settore servizi di pulizia, caratterizzato da particolare intensità di manodopera; affronta e risolve questioni relative ai requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese di pulizia e ne disciplina il possesso anche in relazione ai soggetti associati. Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della lex specialis, volti a sviluppare corrette relazioni sindacali fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei fabbisogni nonché a declinare (possibili) criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il presente documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e contrattualiai relativi Regolamenti adottati a tal fine (in particolare, consapevoli dell’importanza Anac Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del ruolo svolto dagli agenti 27 novembre 2013, di seguito, “Regolamento AIR”) - descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e rappresentanti le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo per l’affidamento di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti contratti pubblici di commercioservizi di pulizia, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato (art. 8, Regolamento AIR). In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoosservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per tutto articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l’Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell’articolato le osservazioni ritenute meritevoli. A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall’applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell’analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilemetodo notice and comment, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme quanto espresso in nota illustrativa al fine di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque ricostruire la più completa comprensione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiascelte regolatorie. La Parti rappresentanti le aziende mandantirelazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nell’affermare nella tabella che segue la loro piena autonomia contrattualepresente parte introduttiva, accolgono la richiesta di parte sindacale il resoconto dettagliato dei motivi per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per cui non sono stati accolti i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuggerimenti.
Appears in 1 contract
Samples: Schema Di Disciplinare Di Gara
PREMESSA. Le parti stipulanti Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il presente Accordo Economico Collettivoquadro di riferimento sulle cui linee le Parti, intendono nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità d'organizzazioni del movimento cooperativo e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaun sistema relazionale e partecipativo basato su informazione, nonché alle caratteristiche confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle imprese commerciali cooperative e dei servizilavoratori, funzionale all'individuazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro nel settore. Sotto questo profilo manifestano Al fine di garantire il comune interesse rispetto delle intese e prevenire la conflittualità, le parti firmatarie si impegnano a sviluppare corrette corretti e proficui rapporti, favorendo l'approfondimento dei problemi del settore, la realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e contrattualidi strumenti di gestione degli accordi. A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l., consapevoli dell’importanza la quale a richiesta di una delle parti, assolverà compiti inerenti la conciliazione per le controversie vertenti sulle materie del ruolo svolto dagli agenti presente contratto. Con la stipula del presente c.c.n.l. le parti hanno inteso definire un unico riferimento contrattuale con regole certe ed omogenee per l'intero settore per salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, rispettare le esigenze delle cooperative e rappresentanti la tutela dei diritti dei lavoratori. Per quanto non previsto dal presente c.c.n.l. valgono le vigenti disposizioni di commercio nell’economia del Paese legge. Il presente c.c.n.l., sottoscritto da A.G.C.I. Culturalia - FederCultura Confcooperative - Legacoop settore Cultura e del ruolo svolto dagli agenti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale: SLC-CGIL - FISTEL-CISL - UILCOM-UIL, è un complesso unitario e rappresentanti di commercioinscindibile e costituisce, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende mandanti imprese di cui al primo comma della presente premessa ed è condizione necessaria per loro caratteristiche funzionali il godimento dei benefici normativi e professionalicontributivi previsti dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali. Le parti si danno atto che Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di cui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantile consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicic.c.n.l.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una relativo ai requisiti di qualità dell’Ammendante Compostato Verde ACV1, e dell’Ammendante Compostato Misto ACM (D.Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità in materia di fertilizzanti” e s.m.i.), è pubblicato dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC), al fine del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese rilascio e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalimantenimento del MARCHIO COMPOST CIC. Le parti si danno atto che procedure per il rilascio del Marchio sono programmate, gestite ed amministrate dal Consorzio stesso. Il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento comprende lo schema per l’adesione volontaria, che i cenni analitici di riferimento per tutto l’ottenimento (Fase di Rilascio) del MARCHIO COMPOST CIC e le modalità per il periodo mantenimento (Fase di Mantenimento) della sua validità certificazione. Il Marchio di qualità è stato istituito come strumento utile sia ai produttori di ammendante compostato qualificati e competenti al fine di monitorare la produzione e la qualità del prodotto, sia ai consumatori potenziali per verificare la qualità dell’ammendante richiesto e/o utilizzato. La conformità ai requisiti previsti per l’adesione al Marchio non conferisce di per sé la possibilità di utilizzare lo stesso. Prerequisiti: ⮚ il produttore di Ammendante Compostato deve essere considerato regolarmente iscritto al Registro dei Fabbricanti istituito c/o il Mipaaf ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 75/2010 e dunque deve configurarsi a tutti gli effetti come un complesso normativo unitario Fabbricante di fertilizzanti; ⮚ il Fabbricante, produttore di ammendante, dovrà essere associato al CIC (come Socio Ordinario); ⮚ il Fabbricante dovrà seguire le procedure di rilascio del Marchio. I requisiti previsti dal Marchio sono stati predisposti nel rispetto delle norme nazionali in tema di produzione e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti commercializzazione di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaAmmendanti Compostati. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta conformità ai requisiti non prescinde dalla necessità di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni adempiere agli obblighi di mercato anche per i riflessi legge siano essi di processo che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciprodotto.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Assegnazione Del Marchio Di Qualità All'ammendante Compostato
PREMESSA. Le parti stipulanti I contenitori per rifiuti, di varia profondità e volumetria, geometricamente di forma tronco-piramidale a base quadrata o rettangolare, devono essere progettati per permettere la costituzione di postazioni per la raccolta stradale differenziata, uniformi e caratterizzate da un allineamento regolare dei contenitori all’interno delle stesse, con i contenitori immobilizzati nella posizione scelta nell’ambito della postazione attraverso l’utilizzo di idonei sistemi di bloccaggio ed allineamento a terra (es. cunei, barre di centraggio, ecc.). Il colore delle casse deve essere il presente Accordo Economico Collettivogrigio per tutti i contenitori oggetto di fornitura (RAL 7037). Ogni contenitore deve essere dotato di dispositivi di accesso colorati nelle tinte identificative delle frazioni di rifiuto da conferire (secondo UNI EN11686:2017). I contenitori devono essere dotati di adesivi di ampie dimensioni, intendono realizzare montati sui due lati maggiori (o su superfici equivalenti), realizzati in policromia, su supporti garantiti contro gli agenti atmosferici e raggi UV, per una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità comunicazione chiara diretta all’Utenza. Il Concorrente alla procedura di gara deve proporre e produrre, in sede di Offerta Tecnica, un layout di tali adesivi, i cui contenuti dovranno comunque essere approvati da A.S.P. s.p.a.; agli angoli del rapporto contenitore devono essere posizionate fasce catarifrangenti a norma di agenzialegge. Al fine di adattarsi ai vincoli imposti dalla viabilità stradale, sono previsti contenitori aventi due distinte specifiche di profondità: profondità standard e profondità ridotta/small. Per ogni linea di profondità, sono inoltre previste differenti volumetrie del contenitore. Qualora l’Offerente intendesse proporre contenitori con cassa realizzata in materiale plastico, in ottemperanza all'Allegato 1, punto 4.3.1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e nel rispetto dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli stessi dovranno contenere almeno il 30 % (trenta per cento) di materiale riciclato. La cassa in plastica (HDPE) non deve preferenzialmente avere funzioni strutturali, queste devono essere garantite da una adeguata struttura metallica interna atta anche a sostenere i sistemi di presa, di svuotamento ed i meccanismi di aperture dei vani di conferimento al fine di garantire il funzionamento in tutte le condizioni ambientali. Nelle normali condizioni d’uso, indipendentemente dal tipo di materiale con il quale saranno realizzati, i contenitori devono: essere indeformabili, ad elevata robustezza strutturale e resistenti ai vandalismi; garantire la stabilità geometrica e dimensionale in tutte le condizioni ambientali di temperatura e umidità riscontrabili e risultare idonei ed affidabili ai fini dell’applicazione dei dispositivi elettromeccanici di controllo accessi, nonché di tutti gli altri dispositivi previsti; essere conformi alle caratteristiche delle imprese commerciali norme UNI-EN 13701-1:2015 e UNI-EN 13701-3:2015 e resistenti nel tempo all’irraggiamento solare ed agli agenti atmosferici in ogni loro parte e/o colorazione. I contenitori devono essere dotati di un sistema di presa sulla parte superiore con Fungo di presa tipo “F90” e di due semi-portelli inferiori preferibilmente in lamiera zincata (o, per tali semi-portelli inferiori, soluzione tecnicamente equivalente) per lo svuotamento del contenuto dal basso. Dovrà essere assicurata la tenuta stagna dei servizicontenitori nelle normali condizioni d’uso, anche a contenitore pieno e durante le operazioni di movimentazione per lo svuotamento. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Il dispositivo di sollevamento e contrattuali, consapevoli dell’importanza di comando apertura del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti fondo del contenitore deve corrispondente alla norma UNI EN 13071-3:2015. Per tutte le tipologie di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciocontenitori, è globalmente migliorativo richiesta la possibilità di accesso al conferimento mediante pedaliera. Detti contenitori debbono essere movimentabili e pertanto sostituisce ed assorbe svuotabili dal mezzo in dotazione ad ogni effetto le norme ASP spa. Tutti i contenitori devono essere dotati di tutti i precedenti Accordi Collettivi un sistema manuale di blocco/sblocco della/e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantibocca/bocche di conferimento mediante serratura meccanica azionabile dall’esterno da parte di un Operatore per consentire la temporanea inibizione del conferimento per esigenze di manutenzione, di sicurezza o di ordine pubblico. L’eventuale nullità Il sistema può realizzare la funzionalità richiesta mediante serratura o annullabilità dispositivo mobile, eventualmente integrati al meccanismo di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni blocco/sblocco elettromeccanico di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontrollo dell’accesso.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PREMESSA. Le parti stipulanti Il nuovo Governo, che ha iniziato il presente Accordo Economico Collettivoproprio mandato, intendono realizzare il 17 novembre 2011, ha deciso di seguire questa complessa questione, con un approccio interministeriale. Si è preso atto, da un lato, della necessità, non solo di fornire all‟Unione Europea, le risposte che sono fino ad oggi mancate, ma al tempo stesso di segnare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Strategia che possa guidare nei prossimi anni, una concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), superando definitivamente la fase emergenziale che, negli anni passati, ha caratterizzato l‟azione soprattutto nelle grandi aree urbane. D‟altra parte, gli assi principali di intervento, investono ruoli, funzioni e competenze di Amministrazioni diverse, che devono concorrere in maniera coordinata all‟obiettivo che il Governo si è prefissato nella cornice comunitaria. Il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione è stato, quindi, investito della responsabilità di costruire, di concerto con i Ministri del rapporto Lavoro e delle Politiche Sociali, dell‟Interno, della Salute, dell‟Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Giustizia, una cabina di agenziaregia delle politiche dei prossimi anni, nonché alle caratteristiche coinvolgendo le rappresentanze degli Enti regionali e locali, compresi i Sindaci di grande aree urbane e le stesse rappresentanze delle imprese commerciali comunità Rom, Sinti e Caminanti presenti in Italia. Si è dato, quindi, da subito, inizio ad un confronto serrato sulle metodologie, sulle priorità e sulle risorse. La cabina di regia così costituita guiderà il processo di integrazione nel tempo, verificando periodicamente i risultati raggiunti, l‟aderenza delle scelte fatte e dei serviziprogetti alle indicazioni dell‟Unione Europea, integrando, di volta in volta, le politiche scelte in base alle esperienze e ai bisogni che si manifesteranno. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse L‟azione, quindi, della cabina di regia, che si avvale come punto di contatto nazionale dell‟UNAR, continuerà con regolarità nel tempo, prendendo in esame le esperienze passate e portando a sviluppare corrette relazioni sindacali completamento alcune iniziative già in corso, soprattutto in materia di “housing” e contrattualidi servizi di mediazione culturale e di contrasto alla dispersione scolastica, consapevoli dell’importanza integrandole, peraltro, con i contributi che sono stati già in parte forniti e che verranno progressivamente implementati dalla cabina di regia anche negli altri settori d‟intervento. Poi, discenderanno, sempre sotto la guida politica uniforme della Struttura di vertice, quattro Tavoli sugli specifici problemi dell‟abitazione, dell‟istruzione, del ruolo svolto dagli agenti lavoro e rappresentanti della salute e, altresì, alcuni Gruppi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti lavoro relativi all‟aggiornamento costante dei dati, presupposto indispensabile per la scelta della politica di commerciosettore, al riconoscimento giuridico di alcune situazioni determinatesi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili particolare, a seguito del conflitto dei Balcani e dell‟arrivo in Italia di alcune Comunità prive di documenti, oltre a monitorare costantemente la disponibilità dei Fondi nazionali e dell’Unione Europea, il loro corretto impiego e l‟adeguatezza delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirisorse agli obiettivi prefissati.
Appears in 1 contract
Samples: National Strategy for the Inclusion of Roma, Sinti, and Travelers
PREMESSA. Le parti stipulanti Con circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, n. 128/T del 2 maggio 1995, sono state fornite le “Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995” e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare - nella forma, rispettivamente, della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione - per i quali è stato indicato il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità. L’ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare ha fatto emergere l’esigenza di una revisione complessiva delle relative tabelle. Con la presente Accordo Economico Collettivocircolare, intendono realizzare una disciplina pertanto, si procede all’indicazione delle principali novità intervenute nella materia – curando anche il richiamo alla rispettiva fonte normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia– e si provvede altresì alla conseguente definizione delle nuove tabelle degli “Atti soggetti a trascrizione” (allegato 1), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali degli “Atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni” (allegato 2) e dei servizi“Tipi di annotazione” (allegato 3), tabelle che sostituiscono quelle contenute nella citata circolare n. 128/T del 1995. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Si precisa che le nuove tabelle codificano sia fattispecie sopravvenute, sia ipotesi già esistenti ma prive di un’apposita codificazione e contrattualipertanto finora gestite con codici generici; inoltre, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti al fine di soddisfare evidenti esigenze anche in sede di ispezione dei registri immobiliari, esse riportano tutti i codici già inclusi nelle tabelle originarie e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, ciò anche nell’ipotesi in un mercato distributivo reso ancora cui gli stessi non siano più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti attuali o siano stati inibiti nell’utilizzo per loro caratteristiche funzionali e professionalisostituzione con altro codice. Le parti codifiche di nuova introduzione potranno essere adottate per la redazione delle note su supporto informatico predisposte utilizzando il programma “UNIMOD” o “UNIMOD SEMPLIFICATO”1; ove si danno utilizzi invece il programma “NOTA”2 non potrà farsi ricorso ai codici atto che il introdotti con la presente Accordo Economico Collettivocircolare. Al fine di consentire gli adeguamenti tecnico-informatici delle procedure e dei software in uso, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto nuove codifiche saranno utilizzate a partire dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici30 ottobre 2015.
Appears in 1 contract
Samples: Circolare
PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo il cronoprogramma lavori allegato al progetto, e/o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
PREMESSA. Le parti stipulanti Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche riferiti all’acquisizione dei materiali necessari a vedere eseguite le gestioni e connessi interventi manutentivi a regola d’arte, nonché tutte le prove, analisi e verifiche allo stesso fine necessarie degli impianti tecnologici e speciali installati negli immobili di cui all’allegato “7”. Per tutti gli interventi sugli impianti rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) e successive modifiche e integrazioni, l’impresa esecutrice dovrà essere abilitata ai sensi di legge e dovrà rilasciare, a cura di tecnico a ciò abilitato, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Sul Registro di Edificio di cui all’art. 24.2 dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche di ogni singolo impianto (modello, numero di matricola, tipo di motore, potenza assorbita, tensione di esercizio, grado di isolamento motore, ecc. ecc.) nonché le date e tipologie dei controlli periodici e degli interventi manutentivi effettuati, gli allarmi e falsi allarmi intervenuti e conseguenti interventi riparativi. Analoghe evidenze dovranno risultare dalla gestione informatica dei servizi oggetto dell’appalto. Sono incluse nel corrispettivo a forfait le riparazioni di qualsiasi genere sugli impianti ed ogni altra opera manutentiva a carattere ordinario, anche se non previste nell’elencazione degli interventi minimi di cui al presente Capitolato. L’Appaltatore sarà pertanto ritenuto responsabile ad ogni effetto per inconvenienti, danni o sinistri che dovessero derivare dal mancato funzionamento degli impianti di cui trattasi e/o interruzione di pubblico servizio. Alla cessazione dell'appalto gli impianti affidati in gestione in base all’appalto medesimo, nel loro complesso, dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale - se non in migliori condizioni di utilizzo - almeno nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità presenti all'atto della consegna, salvo il presente Accordo normale deperimento d'uso. Tutti gli interventi sugli impianti dovranno, per materiali, per dimensioni e per esecuzione, corrispondere alle norme per l'esecuzione e l'esercizio degli impianti elettrici pro tempore vigenti, in particolare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Collettivo22 gennaio 2008, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzian. 37 e successive modifiche e integrazioni, compilate dall'I.E.C. e dal C.E.I. ed approvate dall'A.E.I. e dall'U.N.F.I.E.L., nonché alle caratteristiche norme aggiuntive del Regolamento tecnico AC.E.GA.S., A.S.S., VV.FF., I.S.P.E.S.L. e del presente Capitolato. Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni minime date per le principali categorie di lavoro. Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica. In osservanza della Legge dd. 01.03.1968 n° 186, tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.). Resta inteso che devono essere comunque rispettate tutte le Leggi e normative tecniche pro tempore vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di acquistare tempestivamente e conservare in luogo idoneo un congruo numero di pezzi e materiali di ricambio degli organi degli impianti, in modo da provvedere con la massima prontezza alle necessarie sostituzioni nei casi di guasto, limitando al minimo indispensabile l'eventuale interruzione di esercizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far eseguire, a sue spese, periodiche visite agli impianti, da parte degli Organi competenti, in contraddittorio con i Responsabili della gestione. Tutti i lavori per riparazioni o sostituzioni di organi degli impianti e, in genere, tutte le opere di manutenzione, dovranno essere eseguite senza comportare pregiudizio alla normale attività degli impianti stessi. I lavori si svolgeranno in presenza di attività lavorativa, pertanto l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.L.vo n° 81/2008 ed operare in modo da non compromettere l’attività scolastica. Per il coordinamento con le attività istituzionali svolte negli edifici trovano applicazione le condizioni di cui all’art. 8 del presente Capitolato. L'Appaltatore si impegna alla più scrupolosa manutenzione degli impianti presi in consegna in modo da garantire la migliore conservazione di tutti gli organi ed il più efficiente grado di funzionamento degli impianti stessi. È a carico dell’Appaltatore la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli eventuali di altre imprese commerciali o eseguiti in economia dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei serviziterzi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Sono a sviluppare corrette relazioni sindacali carico dell’Appaltatore i rischi derivanti dai trasporti e contrattualiquant’altro connesso con l’attività manutentiva oggetto dell’appalto. Tutti i materiali occorrenti alla completa gestione e manutenzione impiantistica di cui trattasi oltre ad essere marchiati I.M.Q. o possedere altro certificato equipollente approvato a livello comunitario dalle normative vigenti, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti devono essere della migliore qualità, ben lavorati, corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati, ed avere le caratteristiche prescritte dalle norme I.E.C., C.E.I., U.N.E.L., U.N.I., U.N.I. -C.I.G., ecc. Tutti i materiali adoperati per le manutenzioni dovranno essere nuovi e rappresentanti dello stesso tipo e marca di commercio nell’economia del Paese quelli da sostituire. Dovranno comunque venire installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche uguali o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione. Qualora l'Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto riconosciuto che il Comune riterrà opportuno far eseguire. Comunque l'Appaltatore, per l'offerta di base, dovrà tenere conto esclusivamente dei materiali standard in uso presso questa Amministrazione. Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà presentare il campionario dei materiali (formato da un numero minimo di 3 campioni) che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Economico CollettivoCapitolato; la scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio dell’Ente Committente stesso. Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione. Il Comune committente si riserva di far sostituire a spese dell’Appaltatore quei materiali utilizzati o in corso di utilizzazione che non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato o dell’offerta. In osservanza della Legge dd. 01.03.1968 n° 86, tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e marchiati C.E. ed I.M.Q. L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere od a piè d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, provviste od eseguite da altre imprese per conto della Stazione appaltante. I danni, che per tutto cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre Imprese, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. L’Appaltatore dovrà provvedere alle verifiche previste per legge sugli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica. L’Appaltatore dovrà altresì: • provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, alla denuncia ed al collaudo degli impianti modificati/realizzati da parte degli Enti preposti (A.S.S., I.S.P.E.S.L., VV.FF., ecc.), onde permettere il periodo della regolare funzionamento; • provvedere a sua validità deve cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, in particolare, alla denuncia, all'A.S.S. P.M.P. - S.I.A. - I.S.P.E.S.L. – VV.FF. – ecc. dell'eventuale installazione degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica; • provvedere alla ricerca dei circuiti degli impianti preesistenti per la realizzazione delle modifiche necessarie per l'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori; ogni intervento dovrà essere considerato un complesso normativo unitario accompagnato dalle cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, sia preesistenti che realizzati dall'Appaltatore; dovrà essere compreso l'utilizzo dei materiali occorrenti e inscindibiledegli strumenti di misura che si rendessero necessari; • provvedere, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti conto dell’Amministrazione, all'assistenza alle visite ordinarie e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme straordinarie di tutti i precedenti Accordi Collettivi gli Enti preposti istituzionalmente alle visite periodiche (A.S.S., I.S.P.E.S.L., VV.FF., U.T.I.F., ecc.); • provvedere direttamente, con oneri a suo carico, salva la precisazione di cui all’ultimo capoverso, agli adempimenti tutti - manutentivi e accordi speciali riferiti concernenti le visite periodiche da richiedersi per conto del datore di lavoro di cui all’art. 4 del D.P.R. dd. 22.10.2001 n° 462; • le spese dovute agli Enti preposti istituzionalmente alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole visite periodiche sono a carico del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciComune.
Appears in 1 contract
Samples: Global Service Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti Agenzia delle entrate–Riscossione, con Disposizione n. 4 del 28 gennaio 2019, Prot. n. 2019/570971, ha avviato la procedura per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, all’esito della quale, in data 29 gennaio 2020, ha pubblicato l’Elenco costituito con Disposizione del 28 gennaio 2020 (di seguito, più brevemente Elenco 2020). Il Regolamento relativo alla suddetta procedura, all’articolo 7 comma 2, prevede che l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco abbia validità di un anno. Il medesimo Regolamento, all’articolo 7 comma 4, prevede che in prossimità della scadenza annuale sia pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso. L’Elenco 2020, costituito con Disposizione n. 13 del 28 gennaio 2020, Prot. 2020/489436, pubblicata il 29 gennaio 2020, dunque andrà a scadere il 28 gennaio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, più brevemente AdER), alla luce dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del precedenti elenchi, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 8 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge 1° dicembre 2016, n. 225 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto con l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché del limitato numero di adeguate professionalità interne disponibili, ha rilevato il perdurare dell’esigenza di avvalersi di tale strumento con riferimento agli ingenti volumi del contenzioso derivante dallo svolgimento della propria attività istituzionale - avente carattere prevalentemente massivo e routinario - e ha valutato l’opportunità di modificare il Regolamento adeguandolo alle concrete e attuali necessità. Tenuto conto del termine di scadenza dell’Elenco 2020, fissato al 28 gennaio 2021, e dei tempi necessari per attivare un nuovo elenco, con Disposizione n. 10 del 27 gennaio 2021, Prot. n. 2021/297939, è stato emanato il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità recante la procedura per la costituzione e per il funzionamento del rapporto nuovo Elenco Avvocati. Gli incarichi di agenziacui al presente Regolamento potranno essere affidati, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizinei casi in cui AdER non si avvarrà, su base convenzionale, del patrocinio dell’Avvocatura di Stato, contemplato dall’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali1 comma 8 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioconvertito con legge 1° dicembre 2016, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivon. 225, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto secondo le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà pattuizioni con la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativamedesima intercorse. Per quanto attiene ai giudizi non previsto dal ricompresi nelle tipologie di contenzioso di cui al presente Accordo valgono Regolamento, nei casi in cui AdER non possa ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura di Stato, procederà, anche in conformità al parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, all’affidamento dei relativi incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro, individuati nel rispetto dei criteri precisati dall’articolo 12 del presente Regolamento. L’Elenco sarà articolato in tre “Sezioni”, relative agli ambiti di contenzioso strettamente connesso con l’attività istituzionale di AdER. A tal fine, il presente Regolamento disciplina la costituzione dell’Elenco, ne fissa i requisiti e i criteri per l’iscrizione e ne stabilisce le disposizioni modalità di Legge vigenti utilizzo, nonché le modalità di eventuale aggiornamento, in materiaconformità con l’art. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale 4 del D.lgs. n. 50/2016 e con le XX.XX. degli agenti stipulanti Linee Guida ANAC n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nonché con il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato parere reso dal Consiglio di Stato n. 2017 del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici3 agosto 2018.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Costituzione E La Gestione Dell'elenco Avvocati
PREMESSA. Le parti stipulanti Il protocollo informatico, secondo quanto stabilito dall’insieme di norme collegate alla Bassanini 1 (legge 15 marzo 1997 n. 59), confluite per lo più nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) è stato introdotto entro il presente Accordo Economico Collettivo31 dicembre 2003 in tutte le pubbliche amministrazioni. Il DPCM 31 ottobre 2000 (Regole tecniche sul protocollo informatico) prevedeva che le pubbliche amministrazioni redigessero un Manuale per la gestione del protocollo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dei flussi documentali e degli archivi. Il Decreto del rapporto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 concernente le “Regole tecniche per il protocollo informatico” di agenziacui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziall’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali3, consapevoli dell’importanza comma 1, lettera d), prevede per tutte le amministrazioni di cui all’art.2,comma 2, del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Codice, l’adozione del Manuale di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciogestione. Il manuale, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per secondo quanto non previsto dal Decreto, descrive il sistema di gestione e tenuta dei documenti informatici, anche ai fini della conservazione e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile della gestione documentale, così come già disposto dall’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 20 dicembre 2000. Il presente Accordo valgono Manuale di gestione è adottato dal Comune di Vigone ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante le disposizioni regole tecniche per il protocollo informatico e sostituisce il Manuale di Legge vigenti in materiagestione adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 17 aprile 2003 e s.m.i. La Parti rappresentanti Il Manuale fornisce le aziende mandantiistruzioni complete per la corretta gestione dei documenti (formazione, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeregistrazione, accolgono la richiesta classificazione, fascicolazione, archiviazione, conservazione), allo scopo di parte sindacale agevolare una corretta ed uniforme metodologia di trattamento dei documenti, sia analogici che digitali ed è quindi destinato alla più ampia diffusione, sia interna che esterna. Il presente Manuale, come prescritto dall’art. 5, comma 3 del DPCM 13 novembre 2013 Regole tecniche per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato protocollo informatico è pubblicato e reso accessibile tramite il sito istituzionale del settore le sue prospettive nonché le situazioni Comune di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciVigone.
Appears in 1 contract
Samples: Manual of Management of the Computer Protocol, Document Flows, and Archives
PREMESSA. Le parti stipulanti L’Attuale contratto Integrativo aziendale è stato firmato nel 2003 e scade il presente Accordo Economico Collettivo31 dicembre del corrente anno, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità per effetto del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalitacito rinnovo che nel frattempo è intervenuto come previsto dall’articolo 44 dello stesso. Le parti scriventi XX.XX. hanno deciso di aprire la stagione della Contrattazione Integrativa per BANCA CRFirenze consapevoli delle mutate condizioni di mercato in cui si danno atto trovano a dover operare i lavoratori, date: • le continue riorganizzazioni e ristrutturazioni; • le nuove tecnologie di lavoro; • le nuove e complesse responsabilità che intervengono nel rapporto con la clientela; • la concorrenza sempre più agguerrita. E non ultima la preoccupante precarizzazione del mercato del lavoro che ha coinvolto, purtroppo, anche il nostro settore. A ciò si aggiungono le vicende degli ultimi mesi riguardanti l’assetto societario di BANCA CRFirenze, che hanno portato alla firma di patti parasociali tra l’Ente Cassa, maggiore azionista e Banca Intesa-San Paolo. In virtù di tali accordi, infatti, nei primi mesi del 2008 la nostra Azienda entrerà nel Gruppo Bancario Intesa-San Paolo con competenze territoriali specifiche e nuove strategie industriali che porteranno a breve cambiamenti nell’organizzazione interna e quindi anche del lavoro. Tenuto conto della complessità di scenari in cui si andrà ad aprire la stagione di contrattazione oggetto del presente documento e considerando prioritario l’interesse dei lavoratori, ci auguriamo che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti tavolo sindacale in Cassa di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme Risparmio di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti Firenze possa a breve ritrovare l’unità sindacale auspicabile in materiatali situazioni. La Parti rappresentanti le aziende mandantipresentazione della proposta di rinnovo non inficerà l’efficacia dell’attuale normativa che dispiegherà pertanto pienamente i suoi effetti sino a quando non sarà firmato un nuovo articolato concordato con la controparte, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta oltre alla conferma di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciquella esclusa dalla trattativa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo Aziendale
PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 5 del CAD, come recentemente modificato dal D.lgs. n. 179/2016, le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, sono tenute ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, al fine di avvalersi della piattaforma tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa gratuitamente a disposizione dall’AgID. Inoltre, i gestori di pubblici servizi hanno la facoltà e non l’obbligo di aderire anch’essi al Sistema, per consentire ai loro utenti di eseguire operazioni di pagamento elettroniche, beneficiando dei servizi messi a disposizione dai PSP aderenti al Sistema. Pertanto, il presente Accordo Economico CollettivoSistema permette l’esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni e/o dei gestori di pubblici servizi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto rimettendo ogni scelta alla libera determinazione dell’utilizzatore finale, oltre a creare un’effettiva concorrenza nell’attività di agenziariscossione in favore degli Enti Creditori. Ciò è reso possibile dalla previsione di regole e specifiche standard per l’effettuazione dei pagamenti, nonché alle caratteristiche dall’obbligatorietà del codice identificativo univoco del versamento (codice IUV) che permette di richiamare in automatico ogni elemento informativo necessario alla piena contestualizzazione del pagamento, ivi incluso il codice IBAN dell’Ente Creditore. L’obbligo di adesione al Sistema, nel rispetto delle imprese commerciali disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” riguarda l’adeguamento delle relative procedure informatiche e degli strumenti software, al fine di consentire ai debitori degli Enti Creditori l’effettuazione dei relativi pagamenti in modalità elettronica. Sotto questo profilo manifestano Come previsto al paragrafo 8.3.2 delle LG, la procedura di adesione al Sistema costituisce, di per sé, il comune interesse rispetto dell’obbligo di cui al combinato disposto dell’art. 5 del CAD e dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocondizione che la pubblica amministrazione, in sede di adesione, definisse un mercato distributivo reso ancora piano di attivazione da completare entro il 31 dicembre 2015. Con la Determina n. 103 del 16 ottobre 2015, l’AGID ha approvato delle modifiche alle specifiche tecniche contenute negli allegati alle LG. Tali modifiche hanno riguardato la revisione del processo e delle procedure di adesione da parte degli Enti Creditori, prevedendo ex novo la possibilità per un Ente Creditore di interconnettersi al Nodo SPC attraverso più complesso soggetti tecnici, siano essi Intermediari tecnologici, in quanto dotati di una porta di dominio qualificata sulla rete SPC, e/o Partner Tecnologici, in quanto dotati di una porta di dominio equivalente; il tutto diversamente dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili precedente versione delle aziende mandanti LG, che prevedevano esclusivamente l’utilizzo di un solo Intermediario Tecnologico per loro caratteristiche funzionali ciascun Ente Creditore e professionalinon prevedeva in alcun modo la figura del Partner Tecnologico. Le parti La previsione di una pluralità di soggetti tecnici e l’introduzione della nuova tipologia di soggetti definiti come “Partner Tecnologici” sono state definite con l’obiettivo di facilitare gli Enti Creditori nel processo di adesione, anche in considerazione della scadenza del termine previsto nelle LG al 31 dicembre 2015. Alla data del 22 dicembre 2016, gli Enti Creditori aderenti al Sistema pagoPA erano pari a 14.870, tra cui si danno atto annoverano enti appartenenti a tutti i comparti della PA dalle scuole, alle strutture sanitarie, dai ministeri alle diverse tipologie di enti locali. Di conseguenza, le tipologie di servizi già disponibili per il pagamento tramite il Sistema sono molteplici e ben rappresentano la complessità della PA. Dall’analisi delle transazioni si registra che il presente Accordo Economico Collettivotrend di utilizzo da parte dei cittadini delle modalità di pagamento offerte tramite il Sistema è in continua crescita. L’AgID è costantemente impegnata nelle attività di governance del Sistema e nelle relative attività, e segnatamente, tra le altre:
i) aggiornamento delle LG e della relativa documentazione tecnica;
ii) supporto alla PA nel processo di adesione all’iniziativa;
iii) presidio della manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa della componente applicativa del Nodo SPC;
iv) coordinamento di tutte le iniziative a livello centrale e locale di standardizzazione dei servizi di pagamento anche in relazione alle iniziative intraprese in ambito europeo;
v) monitoraggio della diffusione dell’utilizzo dei pagamenti elettronici a favore delle PA;
vi) coordinamento delle diverse iniziative dell’Agenda Digitale che si integrano con l’iniziativa dei pagamenti elettronici per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario creare sinergie e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti cost saving;
vii) supporto e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe coordinamento ad ogni effetto le norme attività di tutti comunicazione istituzionale o meno per la diffusione dei pagamenti elettronici. In un tale contesto strategico si inquadra la presente Richiesta di Offerta (RDO) funzionale a supportare AgID, in generale, nella attività di governance del Sistema, e in particolare, nelle attività di cui ai punti che precedono, nonché al relativo monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e dei contratti in essere con i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale fornitori dell’AgID per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicil’attuazione dello stesso progetto.
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico CollettivoD. Lgs. 49/2019 è stata recepita la direttiva UE 2017/828 (Shareholder Rights 2), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto relativa all’esercizio dei diritti degli azionisti di agenziasocietà con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, le cui azioni siano negoziate in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti regolamentato all'interno della stessa Unione Europea. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con Regolamento del 2 dicembre 2020, ha inoltre emanato specifiche istruzioni in materia per loro caratteristiche funzionali le forme pensionistiche complementari operanti Italia. In particolare, la normativa vigente richiede ai fondi pensione che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato UE, di:
a) adottare e professionalicomunicare al pubblico la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate europee, includendo le informazioni di cui al comma 1 dell’art. Le parti 124 quinquies del D. Lgs. 58/981, secondo il principio del comply (adozione della politica di impegno) or explain (spiegare perché non si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivointende, che per tutto il periodo della sua validità temporaneamente, adottare tale politica di impegno). Tale politica di impegno deve essere considerato un complesso normativo unitario adottata dai fondi pensione per descrivere, ai sensi della normativa citata: “ le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e inscindibilenon finanziari nonché i rischi, nel realizzare maggiori benefici per la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli agenti attuali e rappresentanti potenziali conflitti di commerciointeresse in relazione al loro impegno”;
b) comunicare al pubblico, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad entro il 28 febbraio di ogni effetto anno, le norme modalità di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiattuazione della politica di impegno, includendo le informazioni di cui al comma 2 dell’art. L’eventuale nullità o annullabilità 124 quinquies del D. Lgs. 58/982, oppure, qualora la stessa non sia stata adottata, comunicare le motivazioni della mancata adozione della politica di una qualunque delle clausole impegno;
1 Art. 124 quinquies comma 1 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico CollettivoD.Lgs. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per 58/98: “Salvo quanto non previsto dal presente Accordo valgono comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le disposizioni modalità con cui integrano l'impegno in qualità di Legge vigenti in materiaazionisti nella loro strategia di investimento. La Parti rappresentanti politica descrive le aziende mandantimodalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, nell’affermare compresi la loro piena autonomia contrattualestrategia, accolgono i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le XX.XXsocietà partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno”.
2 Art. degli agenti stipulanti 124 quinquies comma 2 del D.Lgs. 58/98: “Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il presente Accordo Economico Collettivovoto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società”.
c) comunicare al pubblico, intesi ad esaminare lo stato entro il 28 febbraio di ogni anno, in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario contribuiscano al rendimento a medio e lungo termine e, ove rilevante, in che modo essi siano coerenti con il profilo e la durata delle eventuali passività, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 124 sexies del settore D. Lgs. 58/98;
d) nel caso in cui la gestione del patrimonio sia attribuita a gestori finanziari specializzati, comunicare al pubblico, entro il 28 febbraio di ogni anno, le sue prospettive nonché le situazioni informazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenticui al comma 2 dell’art. Su richiesta di una delle parti 124 sexies del D. Lgs. 58/98 relative al contratto stipulato con tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigestori.
Appears in 1 contract
Samples: Fondo Pensione Complementare
PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 9, primo comma, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, concernente la proroga dei termini di adempimento dei concordati omologati, è stato opportunamente modificato, in sede di conversione in legge, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40. An- zitutto, la disposizione è stata estesa, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti (già previsti), agli accordi di composizione della crisi e ai piani del con- sumatore omologati; in secondo luogo, è stata riformulata in modo che la pro- roga riguardi tutti i termini di adempimento di concordati, accordi e piani omologati con scadenza successiva al 23 febbraio 2020 – e non solo quelli che sarebbero scaduti alla data del 31 dicembre 2021 –, così da evitare un perico- loso effetto “imbuto” 1. La legge di conversione non ha invece affrontato una questione da subito emersa tra gli operatori giuridici 2: la possibilità di riconoscere al debitore concordatario un diritto o una facoltà di rinegoziazione del concordato omolo- gato, in caso di persistente impossibilità di dare puntuale esecuzione alla pro- posta e al piano dopo l’esaurirsi dell’effetto temporaneo della proroga dei ter- mini di adempimento. Solo con il recentissimo decreto-legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale il legislatore è 1 V., per una prima applicazione della disposizione, così come modificata dalla relativa legge di conversione, e del terzo comma dell’art. 9, Trib. Ravenna, 16 giugno 2020, reperibile in xxx.xxxxxx.xx. L’art. 9 d.l. n. 23/2020 ha subito ulteriori modifiche in sede di conversione, che tuttavia esulano dall’oggetto su cui verte il presente Accordo Economico Collettivoscritto: in particolare, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto l’introduzione della possibilità – per il debitore che abbia ottenuto la concessione dei termini di agenziacui all’art. 161, nonché alle caratteristiche sesto comma, o all’art. 182-bis, settimo comma, l. fall. – di depositare un atto di rinuncia alla procedura dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ex art. 67, terzo com- ma, lett. d), l. fall., pubblicato nel registro delle imprese commerciali imprese, e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà depositando la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidocumentazione rela- tiva alla pubblicazione medesima.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze lavorative (DUVRI), come introdotto dalla Legge 123/2007 e confermato nella sua obbligatorietà all’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., costituisce allegato obbligatorio ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture, pena la nullità del contratto medesimo. Il Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 all’articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - stabilisce che il presente Accordo Economico Collettivo”…. Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, intendono realizzare una disciplina elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”. Il Regolamento Regionale n. 21 del 30/09/2009 - modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002 e s.m.i., attribuisce gli obblighi di cui al suddetto art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.mi., ai direttori committenti a cui spetta dunque la compilazione del DUVRI. I precedenti obblighi normativi che già imponevano la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra il Committente ed i Datori di lavoro coinvolti nell’esecuzione delle attività e delle prestazioni in appalto, sono stati quindi integrati con l’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel quale devono essere prese in considerazione ed evidenziate tutte le possibili condizioni di rischio causate dall’interferenza lavorativa e le relative misure adottate al fine di eliminare e/o contenere i rischi derivanti da tali interferenze. Scopo del DUVRI è quello di dare evidenza specifica e preventiva a quelle situazioni di pericolo eventualmente presenti nei luoghi dove si svolgeranno le attività oggetto del contratto di appalto lavoro/servizio/fornitura in modo da permettere l’organizzazione e l’attivazione concordata di tutte le procedure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale per la protezione dai rischi individuati. Trattasi, quindi, di un documento che non deve contemplare la valutazione dei rischi specifici propri dell’delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che dovranno necessariamente e autonomamente attenersi a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i singoli datori di lavoro. Il DUVRI è da considerarsi un documento tecnico che raccoglie i dati e le valutazioni preventivamente eseguite dal Direttore Committente al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo, tutte le possibili situazioni di rischio indotte dall’esecuzione, all’interno delle Sedi Regionali, di attività lavorative da eseguirsi ad opera di lavoratori esterni. La normativa corrispondente alle peculiarità prevede che il DUVRI debba essere allegato al contratto come gli altri documenti tecnici (progetto, capitolato, disciplinare, ecc.) poiché l'Appaltatore avrà l’obbligo contrattuale di espletare le attività di prevenzione previste nel DUVRI. Tale documento costituisce quindi allegato obbligatorio al contratto di appalto o d’operae in essodovranno essere chiaramente espressi i costi dellasicurezza. L’aggiornamento del rapporto testo del D.lgs, 81/08 attuato dal D.lgs. 106/09 e successivamente dalla Legge 98/13, ha apportato significative modifiche all’art. 26, specificando nel dettaglio gli adempimenti previsti in materia di agenziacontratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. In prima istanza il nuovo dettato normativo ha precisato gli ambiti di esclusione dell’obbligo di elaborazione del DUVRI (art. 26 comma 3bis del D.lgs, 81/08 e s.m.i.) che riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R.14 settembre 2011, n.177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei servizirischi particolari di cui all’allegato XI, ovvero:
1. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Lavori che espongono i lavoratori a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualirischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, consapevoli dell’importanza se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti posto di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità lavoro o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidell'opera.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
PREMESSA. Le parti stipulanti ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2006/2009 e di accordo economico per l’anno 2009, che si trasmettono per le opportune valutazioni di codesto Collegio, sono state definite nell’ambito delle direttive formalizzate dal Sindaco alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica con nota n. 9200 del 20/10/2009, tendenti alla incentivazione del personale comunale attraverso l’effettuazione di progressioni economiche orizzontali destinate a circa il presente Accordo Economico Collettivo25% del personale di tutte le categorie, intendono realizzare da effettuare con procedure di tipo selettivo, all’introduzione di nuovi compensi incentivanti, nonchè alla rivisitazione dei budget assegnati al Corpo di P.M. in funzione di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e puntuale riorganizzazione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse In seno alle direttive del Sindaco è stato, altresì, richiesto di effettuare l’incremento del fondo delle risorse decentrate, relativamente al salario accessorio del personale ex L.S.U. stabilizzato ed immesso in servizio, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualivalere sui fondi statali a destinazione vincolata. L’obiettivo della parte pubblica, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto condiviso dalle XX.XX., è stato quello di costruire un impianto contrattuale che, diversamente dagli agenti e rappresentanti anni pregressi, permetta da un lato, a completamento della manovra di commercio nell’economia del Paese stabilizzazione dell’ex personale L.S.U. (e del ruolo svolto dagli agenti relativo incremento delle risorse decentrate) di stabilizzare la spesa relativamente a poste che, storicamente, hanno creato degli sforamenti (turnazione del Corpo di P.M.), dall’altro di far si che le risorse assegnate a ciascun istituto contrattuale siano spese interamente nell’anno di riferimento, senza generare ulteriori economie di risorse stabili e rappresentanti di commerciovariabili. Si è pertanto provveduto ad una puntuale verifica dei vari budget assegnati annualmente, dimensionando ciascun istituto contrattuale in relazione alla effettiva spesa annua e dirottando, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili sede di accordo decentrato, le eventuale eccedenze a favore di altri istituti. In questo modo, ad esempio, nell’ambito delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciorisorse stabili, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe stato possibile prevedere progressioni orizzontali per un congruo numero di unità (circa 1400), utilizzando sia risorse stabili che risultavano annualmente assegnate, ma non utilizzate, all’istituto, sia ulteriori risorse stabili assegnate in eccedenza ad ogni effetto le norme altri istituti contrattuali (es. indennità di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticomparto). L’eventuale nullità o annullabilità Il risultato finale è quello di una qualunque un contratto che rispecchia fedelmente, nell’ambito delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoposte ascritte a ciascun istituto, non comporterà il reale utilizzo annuo, con l’obiettivo di strutturare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali spesa a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato regime anche per i riflessi prossimi anni, e che, in caso di eventuali economie, prevede la possibilità che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agentile stesse vengano comunque spese entro l’anno successivo per finanziare ulteriori istituti variabili. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciQuanto sopra verrà meglio specificato nell’ambito della presente relazione tecnico-finanziaria.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (di seguito anche il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare “CCNL”) ha la finalità di: - garantire ai lavoratori destinatari di tale CCNL una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità nuova regolamentazione del rapporto di agenzialavoro che venga incontro alle mutate esigenze delle associazioni destinatarie e della comunità dei lavoratori e che tenga conto dei recenti interventi legislativi; - consentire ai lavoratori di avere una regolamentazione specifica che valorizzi le singole professionalità e le specificità dei compiti di ciascuno; - offrire ai lavoratori destinatari di tale CCNL strumenti di flessibilità compatibili con le esigenze di servizio; - demandare alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici così da differenziare, a seconda delle esigenze dei singoli Enti che intendano aderire o applicare il presente CCNL, la loro disciplina. Per il raggiungimento dei sopra elencati obiettivi le parti si sono ispirate ai principi fondanti l’ordinamento giuridico, tra cui il principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, il principio di sussidiarietà che consente il riconoscimento dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. Inoltre, le parti si conformano ai principi generali del diritto internazionale umanitario in vista della tutela dei diritti del malato e delle vittime della guerra e dei conflitti armati, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e ai principi generali di cui all’art. 2 del D.lgs. 117/2017 per quanto compatibili con il D.lgs. 178/2012 riguardante la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana. Il perseguimento dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse predetti obiettivi presuppone altresì un nuovo approccio alla regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nei servizi assistenziali che si sostanzia nella definizione di un quadro di regole da applicarsi a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza tutti gli operatori del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisettore.
Appears in 1 contract
PREMESSA. Le parti stipulanti Con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il presente Accordo Economico Collettivo“Codice del terzo settore” a norma dell’art. 1, intendono realizzare comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106. Il principio ispiratore delle norme recate dal detto Xxxxxx è il sostegno alla autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. In particolare, attraverso il titolo VII, artt. 55-56-57, il legislatore ha introdotto specifiche modalità di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni, tese a valorizzare e agevolare la reciproca convergenza su attività di interesse generale, disciplinando una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità delle più significative attuazioni del rapporto principio di agenziasussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e creando un efficace canale di amministrazione condivisa, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse alternativo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza quello del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese profitto e del ruolo svolto dagli agenti mercato. Gli articoli 56-57 del CTS introducono quali forme tipiche di accordo tra P.A. e rappresentanti le Organizzazioni di commercioVolontariato e Associazioni di Promozione Sociale, le convenzioni. In particolare, l'art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni, possano sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazione di Promozione Sociale, di cui sia accertato il possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine in relazione alle specifiche attività, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Detto criterio di favorevolezza va oltre al parametro strettamente economico, connotandosi in via prevalente da un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che intento solidaristico; ovvero il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità ricorso alla convenzione deve essere considerato idoneo a conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità posti a fondamento della disciplina. L'Azienda Usl Toscana Sud Est intende ispirarsi alla ratio di tale normativa e darne applicazione per garantire l'adesione dei Soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio allo sviluppo di un complesso normativo unitario e inscindibileprogetto specifico che vada ad implementare l'offerta terapeutico-riabilitativa rivolta agli utenti in carico alla Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della Zona Distretto Amiata Grossetana, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioColline Metallifere, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciGrossetana.
Appears in 1 contract
Samples: Partnership Agreement
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente L’ATER di Lanciano ha indetto, una Procedura aperta suddivisa in due Lotti afferenti ciascuno uno specifico contesto territoriale, finalizzati alla conclusione di Accordi Quadro con due Operatori economici per ciascun Lotto per la fornitura di attività tecniche propedeutiche, progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi e prestazioni professionali connesse, da eseguire sugli immobili di proprietà ATER, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziQuadro. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileIn particolare, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti presente Capitolato sono altresì contenute le clausole generali disciplinanti l’Accordo Quadro con i 4 Operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro: - La durata dell’Accordo Quadro; - Il tetto di commercio, è globalmente migliorativo e spesa complessivo entro il quale possono essere appaltati i singoli affidamenti. Sono pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme oggetto dell’Accordo Quadro: - Le regole relative alla procedura di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiaggiudicazione degli appalti specifici; - Le tipologie di prestazioni affidabili. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Gli interventi oggetto del presente Accordo Economico CollettivoQuadro saranno volti alla riqualificazione degli immobili in proprietà dell'ATER del Comune di Lanciano e prioritariamente attuati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘’misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dalla contrattazione integrativaall'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (cd Superbonus 110%)’’. Per quanto Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), l o sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente. Si specifica che l’Azienda nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, potrà affidare anche l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura afferenti fonti di finanziamento/beneficio fiscale diverse da quelle del Superbonus 110%, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni esaustivo: GSE Conto Termico, Bonus Facciate ed ordinari, autofinanziato, etc. Il Concorrente dovrà offrire un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo a base di Legge vigenti gara per ogni singolo Lotto. Nel caso in materiacui un Operatore economico aggiudicatario dovesse essere escluso, il Lotto di riferimento verrà assegnato al successivo operatore classificatosi utilmente in graduatoria. La Parti rappresentanti Stazione Appaltante fissa le aziende mandanticlausole generali che regoleranno i contratti applicativi specifici da stipulare in vigenza dell’Accordo Quadro: - gli affidamenti saranno commissionati con singoli Contratti Attuativi/Ordini di Consegna (“OdC”) a valere su ciascun Accordo Quadro, nell’affermare senza la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato riapertura del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciconfronto competitivo.
Appears in 1 contract
Samples: Accordi Quadro Multifornitore
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche tramite la Direzione Generale competente per la sicurezza delle imprese commerciali infrastrutture stradali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioautostradali, in attuazione dei propri compiti istituzionali, ha recentemente avviato le proprie sistematiche attività ispettive a campione, sui sistemi e processi adottati dai gestori e sulle tratte stradali e relative infrastrutture, anche a seguito dell’adozione, avvenuta lo scorso 20 luglio 2021, del Programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali – anno 2021, di cui all’articolo 12, comma 5-bis, del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato dall’articolo 65, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Con Decreto ministeriale 17 dicembre 2020 n. 578, in attuazione del co. 1 art. 14 del D.L. 109/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n.130 del 16/11/2018), sono state adottate - successivamente al favorevole parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 88/2019 espresso in data 17 aprile 2020 - le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (relativamente alle infrastrutture stradali e autostradali gestite da gestite da ANAS spa o da concessionari autostradali). Il successivo avvio delle connesse attività di competenza dei Concessionari autostradali ed ANAS S.p.A. ha evidenziato l’insorgere di questioni interpretative, cui è conseguito un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili contesto applicativo caratterizzato da margini di discrezionalità, non conciliabili con le esigenze di vigilanza e certificazione di competenza di questa Agenzia. Pertanto, nell’ambito delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicompetenze proprie di questa Agenzia, si è ritenuto opportuno predisporre le presenti Istruzioni Operative che portassero, a Linee Guida invariate, un contributo di chiarezza ed uniformità interpretativa necessarie alle attività di questa Agenzia. Le parti si danno atto istruzioni così elaborate sono basate su: • le recenti esperienze di vigilanza dell’Agenzia, costituite dalle attività ispettive a campione sui sistemi e processi adottati dai gestori e sulle tratte stradali e relative infrastrutture; • le prime riflessioni sulle pratiche applicative avviate dai gestori; • le osservazioni di professionisti incaricati di approcciare il tema di classificazione del rischio dei ponti esistenti; • approfondimenti e studi condotti in ambito accademico. Esse sono anche frutto della collaborazione, formalizzata con l’accordo stipulato il 3 agosto 2021, fra l’Agenzia ed il Consorzio XXXXX - Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture. La predisposizione di detto documento interpretativo e di indirizzo – redatto in forma di istruzioni operative inserite nel corpo del testo delle vigenti Linee Guida– ha come obiettivo l’individuazione da parte degli operatori di un comune ed uniforme approccio alla procedura multilivello che, a partire dal censimento delle opere, conduce sino alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale attivare le verifiche, tenendo conto delle più ampie esigenze di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. Le presenti Istruzioni Operative non vanno quindi intese in termini di «aggiornamento» o «modifica» delle Linee Guida, bensì come strumento che il presente Accordo Economico Collettivone consenta la più ampia, che agevole, uniforme ed immediata operatività, anche ai fini di una standardizzazione di approccio da parte dei gestori ai sistemi di gestione per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture, la cui promozione, e successiva certificazione, rientra fra i compiti di questa Agenzia. Esse sono anche funzionali ad un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce più chiaro ed assorbe ad ogni effetto le norme agevole utilizzo delle Linee Guida da parte di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivogestori stradali, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaivi compresi gli Enti Locali. La Parti rappresentanti le aziende mandantiproposta di Istruzioni Operative alle Linee Guida è, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualequindi, accolgono la richiesta parte essenziale della linea d’azione dell’Agenzia e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel settore della sicurezza, ed è conforme alla realizzazione delle riforme cui si è impegnata l’Italia per l’attuazione del Piano Nazionale di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Ripresa e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciResilienza (PNRR).
Appears in 1 contract
Samples: Linee Guida Per La Classificazione E Gestione Del Rischio
PREMESSA. Le parti stipulanti Il 14 dicembre 2019 sarà operativo il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 relativo alle peculiarità del rapporto misure di agenzia, nonché alle caratteristiche protezione contro gli organismi nocivi delle imprese commerciali piante che modifica e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciointegra, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali maniera sostanziale, l’attuale legge fitosanitaria nazionale D. X.xx. 214/05 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e professionalila diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali a ai prodotti vegetali”. Le parti novità più rilevanti del nuovo testo normativo riguardano la necessità della trasformazione dell’attuale Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) in Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in base a quanto disposto dagli art. 65 e 66 del citato Regolamento e il rilascio delle autorizzazioni all’uso del Passaporto delle Piante di cui all’art. 89 necessario per tutti i vegetali destinati alla piantagione. A tal fine è necessario verificare che gli operatori professionali (ditte vivaistiche, esportatori, ditte autorizzate all’emissione del passaporto delle piante) siano in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 6 comma 3 paragrafo 5 della Direttiva 2000/29/CE . Si ritiene, pertanto, necessario dotarsi di appositi strumenti informatici da mettere a disposizione dei tecnici preposti (Ispettori Fitosanitari) tale da consentire di raccogliere le informazioni previste e velocizzare il processo di rilascio delle iscrizioni e autorizzazioni alle Ditte interessate. A tal fine si danno atto procederà con una trattativa diretta con un’impresa presente su Mepa che il offra garanzie di fornitura per l’appalto del servizio richiesto alle stesse condizioni previste dalla RDO.. In ragione di tale possibilità è stata individuata la ditta DEALER INFORMATICA srl con sede legale in Via Madonna degli Angeli, 127 Chieti P.I./C.F. 02423220694 che, preventivamente interpellata, ha assicurato la propria disponibilità. Pertanto viene attivata la presente Accordo Economico Collettivoprocedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50 del 19/4/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le condizioni del Contratto di fornitura, che per tutto verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, contenuto nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCatalogo elettronico).
Appears in 1 contract
Samples: Conditions of Participation
PREMESSA. Le parti stipulanti In data 19.9.2002 è stato sottoscritto il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto nuovo accordo collettivo nazionale recante le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantigaranzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali in occasione di ogni azione di sciopero nel Comparto Regioni-Enti locali, relativamente al personale non dirigente. L’eventuale nullità o annullabilità L’accordo interviene a seguito di una qualunque trattativa tra l’ARAN e le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto che, per la delicatezza della materia, si è protratta per più di un anno, con l’intervento anche di alcuni momenti di confronto delle clausole parti con la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge in materia di esercizio del presente Accordo Economico Collettivodiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Occorre ricordare, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve infatti, che, ai fini della loro validità ed efficacia, gli accordi in materia servizi minimi essenziali sono preventivamente sottoposti alla Commissione di garanzia che, sentite le condizioni Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, deve valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di miglior favore previste raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate negli accordi stessi a garantire un effettivo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento degli altri diritti della persona costituzionalmente previsti e tutelati (art.13 della Legge n.146/90 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000). In effetti, un primo accordo sui servizi minimi per il Comparto Regioni- Autonomie locali era già stato raggiunto e sottoscritto in data 7.5.2002, ma era stato giudicato inidoneo dalla contrattazione integrativaCommissione con delibera 02/126 del 27 giugno 2002. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni Infatti, la Commissione, con specifico riferimento ai servizi degli asili nido, aveva ritenuto insufficiente la disciplina contrattuale proposta ad assicurare la “…continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne…..”, espressamente richiesta dall’art. 1, comma 2, lett.d) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale valutazione di inidoneità che, seppure limitata ad un solo e specifico punto, paralizzava l’intero accordo, ha portato ad un’audizione delle parti negoziali presso la Commissione di garanzia (ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a), della Legge vigenti n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni) che ha fornito, in materiatale sede, anche sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del confronto, dei suggerimenti idonei ad una valutazione positiva dell’accordo, suggerimenti che sono stati puntualmente riportati nell’accordo attraverso la predisposizione di una specifica regolamentazione per arannewsletter il personale educativo degli asili nido (art.4 dell’Accordo del 19.9.2002). La Parti rappresentanti le aziende mandantiL’esigenza di stipulare un nuovo accordo in materia di servizi pubblici essenziali nel comparto Regioni- Autonomie locali, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato come del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato resto anche per i riflessi tutti gli altri comparti di contrattazione del lavoro pubblico, è derivata essenzialmente dalle novità introdotte nella disciplina della regolamentazione degli scioperi dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, che possono determinarsi sulle condizioni economicheha modificato su molti punti la Legge 12 giugno 1990, sociali n. 146. Tra queste, particolare importanza assumevano le previsioni relative alla necessità (art. 2 della Legge n. 146/90 comma modificato dall’art.1, comma 4, della Legge n. 83/2000) per gli accordi collettivi in materia servizi minimi essenziali di:
1) indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e professionali degli agentila proclamazione del successivo per evitare che per effetto di scioperi successivi nel tempo proclamati anche da soggetti sindacali diversi ed incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza venga pregiudicata la continuità dei servizi pubblici costituzionalmente tutelati;
2) prevedere procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione di ogni azione di sciopero. Su richiesta Inoltre, espressamente, l’articolo 19, comma 1, della Legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni prevede, a garanzia di una un effettivo recepimento delle molteplici modifiche apportate alla disciplina dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero, l’obbligo delle parti tali incontri potranno avvenire negoziali di provvedere alla stipulazione di nuovi contratti collettivi in materia che tengano conto delle novità introdotte, stabilendo anche il preciso termine temporale di sei mesi dall’entrata in vigore della nuova Legge n. 83/2000. Tuttavia, accanto a tale necessità di adeguamento alla nuova fonte legale, vi erano anche motivi di opportunità per una riformulazione delle regole pattizie in materia di servizi minimi, in quanto in tal modo si sarebbe potuto procedere ad un aggiornamento e adeguamento dei contenuti del precedente accordo di comparto allegato al CCNL del 1995, tenendo conto sia dei problemi emersi nell’effettiva prassi applicativa, sia delle indicazioni fornite, in relazione ai singoli settori merceologicicasi concreti ad essa sottoposti, dalla Commissione di garanzia. Di seguito saranno brevemente esaminati gli aspetti più salienti della nuova regolamentazione.
Appears in 1 contract
Samples: Contract 2002/2005
PREMESSA. Le Nel Consiglio Europeo di Bruxelles1 del 22 e 23 marzo 2005 i Governi nazionali, le istituzioni e le parti stipulanti economiche e sociali sono stati invitati a rilanciare la Strategia di Lisbona per la quale uno degli assi considerati, “il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare motore di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali crescita sostenibile” è stato individuato nella conoscenza e dei servizinell’innovazione2. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioEntrambi questi fattori, in Italia, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale nr. 3/2001 al Titolo V della Costituzione “Le Regioni, le Provincie e i Comuni” sono strettamente legati alle materie e oggetto di competenza legislativa delle Regioni (concorrente o esclusiva) e alle funzioni amministrative ad esse assegnate. Nel contesto appena descritto, l’autonomia e lo sviluppo del sistema universitario costituiscono uno dei fattori di competizione ed attrattività su base nazionale e internazionale. Per questa ragione, nell’ambito della programmazione regionale, il sostegno al diritto allo studio, oltre a rappresentare un’importante finalità sociale riconosciuta formalmente dalla Carta Costituzionale all’art.34, rappresenta una delle policy fondamentali che, in Campania, si traduce in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili percorso coerente che si articola lungo due assi principali volti, il primo, al potenziamento della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica attraverso l’interazione pubblico-privato e, il secondo, a garantire il diritto costituzionale allo studio. Questo secondo aspetto e, in particolare, la realizzazione del diritto all’accoglienza degli studenti fuori sede da parte delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole strutture universitarie rappresenta l’oggetto del presente Accordo Economico CollettivoV Atto integrativo “Sistemi Urbani e città” (da ora in poi denominato Atto Integrativo.) A seguito della citata riforma costituzionale la Regione Campania ha ritenuto opportuno intervenire sulla questione, non comporterà in primo luogo, attraverso una pianificazione dei bisogni residenziali universitari e la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivofissazione di obiettivi di realizzazione. Sono fatte salve le condizioni Ciò è stato effettuato con la predisposizione e approvazione (avvenuta con DGR 2102 del 24/5/2002) del “Piano regionale degli interventi di miglior favore previste dalla Legge edilizia residenziale universitaria” strutturato sulla base delle disposizioni della L. 14 novembre 2000, n. 338 e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal attraverso la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 “Promozione e Valorizzazione delle Università della Campania” I destinatari di queste politiche e degli interventi proposti nel presente Accordo valgono le disposizioni Atto sono rappresentati dagli studenti fuori sede iscritti presso gli atenei regionali e in parte minore dai ricercatori e gli studenti di Legge vigenti in materiaaltri atenei temporaneamente ospitati da Università Campane. La Parti rappresentanti sequenza logica utilizzata per la descrizione tecnica dell’Atto si articola in maniera tale da collegare (i) gli elementi che costituiscono il quadro di riferimento dell’Atto, (ii) l’analisi dei fabbisogni e il grado di copertura derivante dagli interventi proposti nell’Atto, (iii) gli obiettivi che si intendono raggiungere, (iv) il processo strategico di programmazione legato al Fondo per le aziende mandantiAree Sottoutilizzate e la coerenza del programma di interventi, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualee (v) gli effetti socio-economici attesi. In questo Allegato, accolgono la richiesta inoltre, viene analizzato e descritto il processo di parte sindacale selezione che ha condotto all’individuazione dei quattro interventi proposti “Realizzazione residenze universitarie - Università degli Studi di Napoli Parthenope”, “Realizzazione residenze universitarie – ADISU l’Orientale”, “Realizzazione residenze universitarie - ADISU della Seconda Università degli Studi di Napoli” “Realizzazione residenze universitarie - Università degli Studi di Salerno” per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni un totale di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici460 posti- alloggio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Programma Quadro
PREMESSA. Il Contratto integrativo deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi che le leggi demandano al S.S.N. Esso deve, prioritariamente, ribadire il fondamentale concetto secondo il quale la tutela della salute deve essere garantita dal S.S.N. finanziato con risorse pubbliche, deve essere diretto al perseguimento del processo di aziendalizzazione già in atto e deve rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso un accordo di programma che impegni le parti contraenti a svolgere una politica atta a garantire agli stessi, considerati singolarmente o collettivamente, servizi sanitari sempre più efficienti. Per il perseguimento dl tali obiettivi la delegazione trattante, in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvarrà dello strumento della concertazione per dar vita alla costruzione del contratto integrativo mirante a gestire al meglio, le risorse economiche ed umane a disposizione in rapporto ai modelli organizzativi e ai percorsi che le parti individueranno. Dal contratto integrativo deve apparire chiara l'idea del personale come grande risorsa umana, ponendo l'aggiornamento e la formazione professionale come momento strategico per gli obiettivi aziendali. Per il raggiungimento di questi obiettivi in coerenza con quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale, le linee di indirizzo regionali, dal Piano Sanitario Aziendale e dal D.L.vo n. 229 del 19.6.1999 l’Azienda e le XX.XX. ritengono, per rendere concreto quanto sopra, sia necessario: - la rideterminazione della dotazione organica per ciascuna categoria e profilo professionale; - l’istituzione della direzione dei servizi assistenziali (infermieristico, tecnico e della riabilitazione); un piano programmatico occupazionale per l'Azienda. La realizzazione di tali obiettivi è fondamentale all’interno del Contratto Collettivo integrativo per una corretta applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Le parti stipulanti convengono che il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e fine strategico dell’Azienda è il miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Sotto Ritengono pertanto che questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofine può essere conseguito anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse e, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti particolare, della risorsa lavoro. E’ necessario quindi, riconoscere la pubblica funzione del lavoro svolto all'interno dell'azienda, l’utilità sociale cui esso concorre, considerato che in questo contesto gli aspetti motivazionali del lavoro diventano determinanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliil raggiungimento degli obiettivi. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoritengono, inoltre, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario a tale scopo occorra gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l’arricchimento professionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la valorizzazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Integrativo
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIl Codice dei contratti prevede delle deroghe al generale principio che vede nell’evidenza pubblica la strada maestra per scegliere i contraenti con la pubblica amministrazione. Gli articoli 56 “Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di agenziaun bando di gara”, nonché alle caratteristiche l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” sono lì a testimoniare che a volte l’interesse pubblico, garantito dai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, può recedere dinnanzi ad un interesse pubblico preminente, teso a tutelare l’incolumità di persone o beni; oppure il recesso è connesso all’evidente inutilità di un procedimento ad evidenza pubblica, quando il mercato opera in regime di oligopolio; oppure, ancora, per gli eccessivi costi e tempi della procedura rispetto alla modestia dell’importo oggetto di affidamento. L’argomento che in particolare interessa la presente trattazione è quello delle imprese commerciali acquisizioni in economia di lavori, servizi e dei serviziforniture. Sotto questo profilo manifestano Per tutte le tre tipologie di acquisizioni il comune interesse legislatore introduce due limiti: il primo di carattere quantitativo, cioè di importi a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualibase di appalto da non superare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalied il secondo con riferimento all’oggetto della prestazione. Le parti si danno atto Sia il primo che il presente Accordo Economico Collettivosecondo limite trovano, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario poi, una netta differenziazione tra lavori, da una parte e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti servizi e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaforniture dall’altra. Per quanto concerne il primo limite sono ammessi lavori in economia per importi non previsto superiori a 200.000,00 euro; dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti 1° gennaio 2012 sono ammessi servizi e forniture in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantieconomia per importi non superiori a 200.000,00 euro, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeregistrandosi, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti quest’ultimi appalti, una coincidenza temporale tra il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche limite stabilito per i riflessi lavori ed il limite sancito per servizi e forniture, pari alla soglia dettata dall’art. 28 del Codice dei contratti. Per il secondo limite, relativo all’oggetto, l’art. 125, comma 6, prevede, per i lavori, la possibilità di affidarli in economia, limitatamente all’ambito delle categorie generali che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguono:
Appears in 1 contract
Samples: Acquisizioni in Economia
PREMESSA. Le parti stipulanti Nell’anno 2006 é entrato in vigore il presente Accordo Economico CollettivoTesto Unico dell’Ambiente (T.U.A. o codice dell’ambiente), intendono realizzare una disciplina introdotto con il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il quale ha rivisitato tutta la precedente normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e relativa alla gestione dei servizirifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà Con la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché nuova normativa vengono oggettivamente individuate sia le situazioni di mercato fatto che determinano l’adozione di procedimenti finalizzati alla tutela ambientale, sia i soggetti tenuti a determinati interventi di tutela ambientale. Ai fini che qui interessano concentriamo l’attenzione sui rifiuti in generale e sui siti inquinati. In materia di rifiuti l’art.192 del codice dell’ambiente prevede, tra l’altro, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato e, in caso di violazione, la responsabilità, con il relativo onere di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, è attribuita all’autore della violazione e, in via solidale, al proprietario ed al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area interessata, ma solo se la violazione sia a questi “imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”; nel caso di persona giuridica, sono responsabili in solido la persona giuridica e gli “amministratori o rappresentanti della persona giuridica” ed i “soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa”. Le operazioni necessarie ed il termine entro il quale provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti vengono disposti con ordinanza del sindaco del comune competente, il quale, scaduto il termine, procede all’esecuzione “in danno” dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In materia di siti inquinati gli artt.239 e seguenti del codice dell’ambiente prevedono, tra l’altro, una serie di interventi a carico del responsabile dell’inquinamento ed estendono tali obblighi anche per i riflessi al proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se estraneo alla condotta inquinante. In caso di inadempimento dei soggetti obbligati, l’art.250 del codice dell’ambiente attribuisce l’onere di realizzazione dell’intervento al Comune territorialmente competente e, ove questi non provveda, alla Regione. Quando interviene la dichiarazione di fallimento dei soggetti che possono determinarsi sulle condizioni economicheil codice dell’ambiente individua quali destinatari degli obblighi di ripristino ambientale (rimozione, sociali avvio a recupero e professionali degli agentismaltimento di rifiuti o bonifica di siti inquinati), ci si interroga sugli obblighi e le responsabilità del curatore ed in particolare sulla sua legittimazione passiva in relazione a provvedimenti dell’autorità amministrativa che impongono determinati comportamenti ai fini di tutela ambientale. Su richiesta In altri termini ci si chiede se il curatore:
a) possa essere destinatario di una delle parti ordinanze sindacali che impongono la rimozione, l’avvio a recupero e lo smaltimento di rifiuti oppure la bonifica di siti inquinati a cagione della pregressa attività dell’impresa fallita;
b) possa ritenersi subentrato negli obblighi facenti capo all’impresa fallita e, conseguentemente, sia tenuto all’adempimento dei doveri derivanti dall’accertata responsabilità della fallita. A tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinterrogativi, come diremo di seguito, il supremo organo della giurisprudenza amministrativa ha recentemente dato risposta (vedasi allegata Sentenza n.3274 del 30.06.2014 del Consiglio di Stato, Sez. V) confermando un consolidato orientamento della giurisprudenza.
Appears in 1 contract
Samples: Obblighi E Responsabilità Del Curatore Fallimentare in Materia Di Tutela Ambientale
PREMESSA. La sintesi finora svolta pone in luce come, il recupero delle categorie elaborate dalla giurisprudenza romana, da parte delle codificazioni ottocentesche e delle scuole giuridiche europee, sotto il profilo delle fonti delle obbligazioni, fosse inteso nel senso di una loro riproposizione su un piano formale, piuttosto che sostanziale147, ed altresì come, gli interpreti, abbiano accolto tale classificazione senza interrogarsi sul rapporto intercorrente fra la categoria del quasi contratto e le singole fattispecie ricondottevi. Inoltre, l’assenza di un approfondimento dell’indagine relativa all’origine di tale classificazione ha determinato148 un’erronea comprensione della prospettiva impiegata dalla giurisprudenza romana riguardo determinate fonti di obbligazione, comportando problemi di carattere interpretativo ed applicativo. Per prima cosa, occorre quindi osservare come la tematica concernente la classificazione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano si presenti non sempre in maniera del tutto uniforme. 147 Cfr. in tal senso X. XXXXX, Le fonti d’obbligazione e i problemi storici della loro classificazione, cit., pp. 44 ss. 148 Vedasi sul punto X. XXXXXXX, Indebiti solutio ed arricchimento ingiustificato. Modelli storici, tradizione romanistica e problemi attuali, cit., pp. 32 ss. Tale problema, riscontrabile per via della nota avversione dei giuristi romani verso la creazione di divisioni scolastiche, viceversa tipicamente apprezzate dalla giurisprudenza bizantina, tuttavia non impedì che la questione attinente alla classificazione delle fonti delle obbligazioni costituisse oggetto d’interesse già nel periodo classico, dove risulta particolarmente eloquente la testimonianza di Xxxx, il quale si occupò di elaborare prima una bipartizione delle fonti delle obbligazioni all’interno delle proprie Institutiones e, a seguire, una lucida tripartizione nelle Res cottidianae, di cui si rinvengono le tracce nel Digesto. Si è rilevato149 che le differenze intercorrenti fra le opere stesse siano plurime e rinvenibili non solo nell’intento classificatorio, per via di una divisione delle fontes obligationum in due parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivonelle Istituzioni e in tre parti negli Aurea, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ma anche a partire dall’utilizzo di differenti terminologie, come quella volta all’identificazione del rapporto fatto illecito (delictum-maleficium), le 149 Vedasi a tal riguardo X. XXXXXXXXXXXX, Obligationes ex variis causarum figuris. Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano classico, in RISG, XIV (1970), pp. 123 ss. quali hanno spinto, parte della dottrina150, perfino a dubitare della paternità gaiana dei Libri rerum cottidianarum sive aureorum151. 150 Cfr. in merito X. XXXXXXXXXX, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell’art. 1097 del Codice civile, in Riv. dir. comm., XXI (1923), pp. 493 ss.; ID., Ancora sulle fonti dell’obbligazione romana, in RIL, LIX (1926), pp. 97 ss.; X. XXXXXXX-XXXX, Ancora sulle res cottidianae. Studio di agenziagiurisprudenza postclassica, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizicit., pp. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e 493-521; F. DE VISSCHER, Les origines de l’obligation “ex delicto”, in Etudes de droit romain, Xxxxx 0000, pp. 267 ss.; X. XXXXXXXXX, In tema di categorie contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioin SDHI, X (1944), pp. 106 ss.; S. DI MARZO, I “libri rerum cottidianarum sive aureorum”, in BIDR, XX-XXX (1948), pp. 1-98; X. XXXXXX, Classical Roman Law, Oxford 1951, pp. 468 ss.; A. D’ORS, Re et verbis, in Atti del Convegno Internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 27-28-29 settembre 1948, III, Milano 1951, pp. 270 ss.; X. XXXXX, The Nature of Quasi-delictual Obligations in Roman Law, in RIDA, V (1958), pp. 568 ss.; X. XXXXXX, Römische Rechtsgeschichte, Xxxx 0000, pp. 98 ss.; X. XXXXXX, Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961, pp. 261 ss.; C.A. XXXXXXX, La classificazione delle fonti delle obbligazioni: vicende di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica problema dommatico e pratico (I parte), cit., pp. 66 ss.; ID., Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in IURA, XLIV (1993), pp. 51 ss. 151 Le opinioni relative all’autenticità delle Res cottidianae non sono uniformi. Dell’esistenza di tale opera si hanno notizie per il tramite dei frammenti pervenutici non solo nel Digesto ma anche dal §6 della Constitutio Imperatoriam maiestatem ove Xxxxxxxxxxx riferisce come le Istituzioni fossero state riordinate ex commentariis Gai nostri tam institutionum, quam rerum cottidianarum aliisque multis commentariis. Personalmente accedo alla corrente dottrinaria, oggi prevalente, secondo cui il manuale sarebbe riconducibile a Xxxx, ritenendo che si debbano cercare soluzioni tese verso le reali necessità per le quali collaboratori indispensabili i giuristi romani miravano alla creazione delle aziende mandanti loro opere. Reputo quindi concreta, piuttosto che parlare a priori di interpolazioni, di glosse ovvero di ipotetici giuristi postclassici, i quali si sarebbero celati dietro al nome di un giurista classico, la possibilità per loro caratteristiche funzionali e professionalicui Xxxx, giurista classico, abbia un chiaro intento dialettico, in merito alla sistematica delle fonti delle obbligazioni, cui vorrebbe pervenire in materia per il tramite del proprio lavoro. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoQuesto consentirebbe, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilelungi dal pregiudicare eventuali altri risultati, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciouno studio scevro da eventuali pregiudizi. Vedasi, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiin tal senso, anche X. XXXXX, Der Rechtsgelehrte Xxxxx und die Ediktskommentare, Jena 1910, pp. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici104 ss.;
Appears in 1 contract
Samples: Tesi Di Dottorato
PREMESSA. Le parti stipulanti In data 12 gennaio 2022 il presente Accordo Economico CollettivoConsiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’anno 2022, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo, soprattutto in materia di contratti pubblici, oggi ancora estremamente dinamico. Dal 2016 ad oggi, infatti, vi sono stati diversi interventi legislativi in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa. In tema di trasparenza, notevoli sono state le novità introdotte dal D.L. 76/2020 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11/09/20 relativo alle peculiarità del rapporto procedure di agenziaaffidamento di lavori, servizi, forniture nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali di servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura. In materia di contratti, altrettanto numerose sono state le integrazioni/deroghe temporanee apportate al Codice dei servizicontratti approvato con il D.Lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercion. 50/2016. Il Codice dei contratti pubblici, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioparticolare, è globalmente migliorativo stato oggetto di un importante correttivo approvato con il Decreto di semplificazione e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. n. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, apportando più di tutti i precedenti Accordi Collettivi 80 modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Con il successivo D.Lgs. 77/2021, convertito in L. 108/2021, sono state introdotte disposizioni in materia di Governance per il PNRR e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità disposizioni in tema di una qualunque accelerazione e snellimento delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni procedure e di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiarafforzamento della capacità amministrativa. La Parti rappresentanti legge di conversione ha mantenuto l’impianto delle previsioni del decreto legge apportando però alcune novità normative, sul regime degli appalti pubblici e in materia di procedimento amministrativo, introducendo alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine, il D.Lgs. 80/2021 convertito in L.113/2021 ha previsto per le aziende mandantiP.A. con più di 50 dipendenti l’adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualein particolare, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXdel D.Lgs. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali 150/2009 e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidella L.190/2012.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Pubblici