Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaProtocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché alle caratteristiche il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle imprese commerciali RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e dei servizi7 aprile 2022. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciomero titolo riepilogativo, in un mercato distributivo reso ancora testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e professionalialle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSi precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per tutto il periodo della sua validità deve quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletrasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosito istituzionale dell’Agenzia, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed assorbe ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni effetto le norme caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. Si fa, infine, presente Accordo Economico Collettivoche nel proseguo della presente nota con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticomunque denominate, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti”.

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Samples: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, arcs.sanita.fvg.it, www.ao-siena.toscana.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: - Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario biennio 2002-2003. - Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. - Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e inscindibilecompatibile del sistema bancario, nel realizzare maggiori benefici in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario “sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per gli agenti e rappresentanti di commerciola gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore” (in appendice n. 8). - Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” (in appendice n. 7). * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla Legge 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria e dalla contrattazione integrativainscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuccessive variazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: comune.acquiterme.al.it, www.comune.laloggia.to.it, www.provincia.benevento.it

PREMESSA. Le Nel passato, le piattaforme del settore sono state presentate dai sindacati all’Ascotributi in concomitanza con quelle consegnate all’Abi o, precedentemente, all’Acri e all’Assicredito per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del credito. Questo rinnovo contrattuale, che avrebbe dovuto seguire un analoga tempistica, non ha mai avuto avvio, perché Ascotributi ha originariamente escluso la possibilità di considerare ancora il settore della riscossione vicino al comparto creditizio. Il settore scontava anche, rispetto al credito, l’assenza di un preliminare accordo quadro, definito dalle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo28 febbraio 1998, intendono realizzare conseguente al protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 siglato da ABI, Governo e Sindacati. Come si ricorderà, ì lavoratori hanno iniziato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stagione di lotte, sfociata nella manifestazione di gennaio c.a., chiedendo un tavolo di confronto che vedesse, oltre alla presenza di Ascotributi, anche la partecipazione del rapporto Governo e di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziAbi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIn luglio, in sede Ascotributi, il Presidente della commissione sindacale datoriale, ha finalmente riconosciuto la contiguità tra il comparto esattoriale e il sistema bancario ed ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali una bozza di piattaforma che ricalca in massima parte il testo del CCNL del credito stipulato l’11 luglio 1999. Una lettura attenta e dettagliata, pur riscontrando tra le due stesure una corrispondenza formale, ha evidenziato però tre grandi E sostanziali differenze: sugli inquadramenti; SUlla contrattazione aziendale e sull’area contrattuale. Il diritto all’attribuzione dei gradi, negli sportelli e negli uffici di sede, secondo la bozza Ascotributi, differiscono dal contratto del credito, scattando solamente con un mercato distributivo reso ancora numero elevato di subordinati tale da renderne inefficace la previsione. Inoltre, nel caso di contratti di lavoro particolari, come il lavoro in affitto, le percentuali indicate in piattaforma erano più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalielevate di quelle presenti nell’accordo bancario. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl CCNL del credito del 1994, introdusse, in concomitanza alla legge 223/1991, che per tutto riguarda i licenziamenti collettivi, una specifica procedura. Tale procedura stabilisce anche il periodo coinvolgimento dell’azienda capogruppo, preventivamente alle fasi attuative previste dalla suddetta legge. Nel settore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileriscossione, nel realizzare maggiori benefici stante la stabilità d’impiego garantita dal DPR 43/88, non si ritenne, allora, di introdurre analoghe previsioni. Venuta meno la garanzia del mantenimento del posto di lavoro per gli agenti e rappresentanti effetti del Decreto legislativo 112/1999, risulta ora indispensabile introdurre anche nel settore della riscossione una specifica procedura per affrontare problemi di commerciotensioni occupazionali prima di attivare la 223/91 che Ascotributi, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoinvece, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaintenderebbe applicare immediatamente. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni riguarda l’area contrattuale, Ascotributi intenderebbe comprendere mansioni e specificità del settore, nelle attività che richiedono specifiche regolamentazioni (flessibilità di Legge vigenti orario e di inquadramento) o in materiaquelle cui applicare contratti complementari (riduzione di salario). La Parti rappresentanti piattaforma di richieste per il rinnovo del CCNL di settore, non poteva che riaffermare, in modo completo, l’appartenenza del sistema di riscossione alla galassia credito, in quanto: le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta concessioni sono al 97% di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato proprietà bancaria; sono transitate al credito molte delle lavorazioni che prima erano monopolio del settore esattoriale; altre lavorazioni appaltabili, come il back-office, la meccanizzazione, le sue prospettive nonché lavorazioni accentrate, sono frequentemente esternalizzate verso società satellite del gruppo bancario di riferimento; le situazioni scelte politiche, commerciali e gestionali, sono determinate da precise volontà della proprietà; le esposizioni sostenute dai concessionari hanno sempre usufruito di mercato anche copertura finanziaria dalle banche proprietarie, le quali hanno, in questo caso, il monopolio della clientela; Considerato infine che nel settore del credito si è già siglato l’accordo per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheil rinnovo del CCNL da oltre un anno, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta nel settore della riscossione può essere possibile solamente la presentazione di una delle parti tali incontri potranno avvenire piattaforma che non si discosti, né in meglio né in peggio, da tale accordo: riaffermando i contenuti numerici ivi contenuti; introducendo un percorso di relazioni sindacali che coinvolga anche per singoli settori merceologicila proprietà bancaria; riassegnando alle specificità ed alla professionalità degli addetti il ruolo di centralità, quale espressione di autentica identità di settore.

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Samples: www.fabivt.it, Contratto Nazionale

PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivoiniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di una serie di eventi di rilevanza internazionale promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche - DSE dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L’acquisto si pone nel contesto dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza MIUR”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafinanziata dallo stesso MIUR e orientata ad "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle caratteristiche delle imprese commerciali finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, che vede altresì una quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento. Al momento della presentazione del suddetto progetto, approvato in via generale dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 29 settembre 2017, non era ancora stato definito con esattezza il quadro degli eventi che sarebbero stati ospitati dal Dipartimento. Ad oggi è certo che il Dipartimento dovrà curare l’organizzazione dei seguenti tre eventi: - Conferenza XXXX 2020 - Conferenza EARIE 2020 - Conferenza THRED 2021 Per altri eventi (EAERE ed ESA) il Dipartimento è prossimo a presentare la candidatura, ma solo tra giugno e dei serviziagosto di quest’anno sarà reso noto se sarà sede ospitante degli eventi. Sotto questo profilo manifestano Per la Rassegna di incontri GTPE “I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a confronto” il comune Dipartimento ha avviato un confronto con alcuni enti, operanti in ambito di ricerca economica e culturale, che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali collaborare alla realizzazione della rassegna al fine di promuovere un’efficace e contrattualiqualificata azione aggregativa, consapevoli dell’importanza promozionale e di valorizzazione anche tra i network imprenditoriali ed economici del ruolo svolto dagli agenti territorio. Tali accordi dovrebbero essere definiti entro settembre 2019. Ad oggi è pertanto incerto vengano organizzati e rappresentanti ospitati quelli indicati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo seguito: - Rassegna “I Grandi Temi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Politica Economica: Posizioni a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.confronto”- GTPE 2019-2020 - Conferenza EAERE 0000 - Xxxxxxxxxx XXX 2022

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Samples: Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum Università Di Bologna, Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum Università Di Bologna

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoGli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del mercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese, intendono realizzare richiedono una integrale revisione della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto dell’inquadramento, che garantisca un’adeguata flessibilità nell’ordinaria gestione dei rapporti di agenzialavoro, nonché alle caratteristiche nel rispetto delle imprese commerciali esperienze e competenze acquisite. Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree, secondo le modalità di seguito indicate: – per quanto riguarda l’Area professionale Quadri, con la nuova declaratoria riguar- xxxxx i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi all’interno delle orga- nizzazioni aziendali e a consentire una piena fungibilità delle figure e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioruoli agli stessi attribuiti, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico; – per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che quanto riguarda il presente Accordo Economico Collettivopersonale del contact center con l’introduzione all’interno della Disciplina Speciale, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità Parte Prima di una qualunque delle clausole Sezione Terza contenente la declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza. Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivodi rinnovo con- trattuale, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni Parti hanno altresì convenuto sull’opportunità di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti procedere – attraverso l’esame dell’evoluzione dei profili professionali in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni rapporto al continuo mutamento dei con- testi di mercato anche alla luce della predisposizione del Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Compagnie Assicurative secondo i principi dell’European Qualifications Framework (EQF) – ad una prossima rivisitazione dell’inquadramento anche del personale amministrativo di cui alla presente Sezione Prima della Disciplina Speciale, Parte Prima, secondo le modalità operative di cui all’Allegato n. 9 al presente CCNL.Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi incontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire un’utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo. L’Area professionale B riunisce in un’unica declaratoria i profili professionali esem - plificativi identificati nell’art. 89 e riferiti al 6° liv. (con esclusione del 6° liv. Quadro) al 5° liv. e al 4° liv., e distribuiti su tre posizioni organizzative. Le Parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti nell’Area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale attraverso un suo corretto utilizzo. Le Parti convengono che nell’ambito della suddetta Area professionale, il personale potrà essere adibito, in via promiscua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni organizzative in essa rientranti, fermo restando il trattamento economico e nor- mativo acquisito. In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione organizzativa superiore, nel periodo di affidamento spetterà al lavoratore il trattamento economico della corrispondente posizione organizzativa superiore. Qualora al lavoratore siano affidate mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore in via continuativa e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantita- tivamente significativa, il lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 90 giorni di adibizione alle suddette mansioni. I passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento si limiteranno a passaggi fra posizioni organizzative contigue; in ogni caso il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento non supererà, momento per momento, il 10% degli addetti rientranti nell’Area professionale B. Ovviamente, in caso di ridu- zione della base di calcolo successiva all’effettuazione dei passaggi, l’eventuale “sfora- mento” della percentuale che dovesse derivarne non costituirà violazione di tale impe- gno e comporterà soltanto il blocco di nuovi passaggi fino al rientro nella percentuale stessa. Il superamento di tale limite rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 15 del CCNL. Sarà data comunicazione scritta ai singoli lavoratori interessati dal mutamento di mansioni. Allo scopo di consentire una verifica sui processi e sulle dinamiche professionali all’in- terno dell’Area professionale B è previsto che l’impresa debba fornire, con cadenza seme- strale, un’informativa sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione orga- nizzativa inferiore a quella di inquadramento. Le Parti ritengono che, salvo i riflessi casi di cui all’art. 15 del CCNL, il numero dei pas- saggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore sarà equilibrato con quello dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore. Al riguardo l’impresa fornirà un’apposita informativa annuale sui casi di mobilità avvenuti specificando il numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all’altra. La classificazione del personale risulta dall’art. 89. L’appartenenza alle Aree professionali previste dall’art. 89 è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili professionali che possono determinarsi sulle condizioni economichedi queste rappresentano l’esplicitazione. L’elencazione dei profili è puramente esemplificativa. Per ciascun profilo si sono individuati, sociali onde realizzare la massima possibile unifor- mità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni pos- sono non esaurire il contenuto del profilo stesso in relazione alla specifica situazione orga- nizzativa delle varie imprese. Le declaratorie consentono l’inquadramento nelle Aree professionali degli agentie nelle posizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi profili derivanti dall’introduzione di innova- zioni sia tecnologiche che organizzative. Su richiesta Qualora dovessero sorgere controversie di una applicazione nonostante il ricorso al crite- rio dell’analogia con i profili esemplificativi definiti, dette controversie verranno risolte in sede aziendale dalla direzione con gli organismi sindacali aziendali. Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un ulte- riore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi sindacali aziendali con la partecipazione dell’ANIA e delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciXX.XX. firmatarie del presente contratto. Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell’analogia non si rendesse possibile l’inquadramento di nuove eventuali mansioni, le Parti firmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei lavori dell’apposita Commissione nazionale di cui all’Allegato 9, con il compito di studiare le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle disposizioni di cui all’art. 89.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM4 per rappresentare il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto piano di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocompensi (Piano), che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità prevede la valorizzazione di una qualunque parte dell’incentivo del PPR del Gruppo Banco BPM mediante l’assegnazione di azioni ordinarie Banco BPM. Esso è proposto nell’ambito della Policy adottata dal Gruppo in relazione al piano Short Term Incentive (STI) 2023. Il presente Documento – redatto in conformità con quanto previsto dallo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti – è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il 20 aprile 2023 (in unica convocazione) per quanto riguarda l’informativa al pubblico dei criteri e delle clausole condizioni stabilite per il Piano. Fornisce, inoltre, un’informativa relativamente all’attuazione dei piani compensi già approvati dalle precedenti Assemblee dei Soci di Banco BPM (7 aprile 2022, 15 aprile 2021, 4 aprile 2020, 6 aprile 2019, 7 aprile 2018 e 8 aprile 2017). Il Documento illustra i criteri cui il Consiglio di Amministrazione, e per esso i suoi delegati, deve attenersi nella successiva fase di attuazione del presente Accordo Economico CollettivoPiano. Il Piano, non comporterà avuto riguardo ai destinatari del medesimo, si qualifica quale “piano rilevante”5. Il Documento è messo a disposizione del pubblico presso la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni sede legale di miglior favore previste dalla Legge Banco BPM, Piazza X. Xxxx n. 4, Milano, e dalla contrattazione integrativapresso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx e dello stesso Banco BPM xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx (Sezione Corporate Governance – Politiche di Remunerazione). Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti riportato in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiquesta sede, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisi rinvia alla Policy 2023.

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Samples: www.emarketstorage.it, gruppo.bancobpm.it

PREMESSA. Le parti stipulanti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità c.c.n.l. allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del rapporto trasporto di agenzia, nonché alle caratteristiche persone svolto mediante noleggio auto e locazione automezzi; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle imprese commerciali professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a ; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti la contrattazione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti secondo livello sul premio di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalirisultato. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Economico Collettivocondizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, che le parti si impegnano in nome proprio e per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di tutti i precedenti Accordi Collettivi cui al campo di applicazione. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 8 del presente Accordo Economico Collettivoc.c.n.l., non comporterà nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano, nell'ambito dei compiti previsti ed assegnati all'Ente Bilaterale, a verificare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve regolarità delle relazioni sindacali, la corretta applicazione del c.c.n.l., l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di miglior favore agibilità, la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni c.c.n.l. (artt. 66, 68, 69, 70, 72 e 73). Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente c.c.n.l. circa la possibilità ed opportunità di Legge vigenti in materiaestendere il c.c.n.l. La Parti rappresentanti le aziende mandantia nuove attività, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocontratto si applica alle imprese esercenti, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le situazioni attività direttamente collegate, servizi di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicinoleggio autoambulanza con conducente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza ai fini della valutazione dei rischi standard da interferenze nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO (AQ) per l’affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche - Appalto verde. Il presente documento, è redatto in rev.0 dalla Città Metropolitana di Genova (CMGe) in qualità Stazione Appaltante ovvero di soggetto che affida il contratto (AQ) ai sensi dell’art. 26 comma ter del Dlgs 81/2008 e s.m. e i. Il presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità a seguito di affidamento definitivo dell’AQ al Soggetto Aggiudicatario (Appaltatore), dovrà essere, a cura di quest’ultimo, revisionato e integrato fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività manutentiva negli ambienti in cui andrà ad operare, fornendo il documento in rev.1. Il documento aggiornato in rev.1, controfirmato dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore, costituirà il documento di riferimento per i successivi approfondimenti dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze, sviluppati in coordinamento tra le singole Amministrazioni Contraenti (AC) -soggetti committenti per i singoli Contratti Derivati (CD)- e l’Appaltatore, nelle modalità descritte all’art. 5.4-SICUREZZA delle Condizioni generali che regolano l’AQ. Si richiamano i seguenti riferimenti normativi principali:  acquisizione del rapporto certificato di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivomateria di documentazione amministrativa, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledi cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.n. 445;

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Avente Ad Oggetto I Servizi Integrati Di Facility Management Da Eseguirsi Sugli Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo Alle Pubbliche Amministrazioni Del Territorio Della Regione Liguria, Adibiti Prevalentemente Ad Uso Ufficio E/O Ad Attività Scolastiche – Appalto Verde (Dm 11 Ottobre 2017; Dm 07 Marzo 2012; Dm 10 Marzo 2020), Accordo Quadro Per L’affidamento Avente Ad Oggetto I Servizi Integrati Di Facility Management Da Eseguirsi Sugli Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo Alle Pubbliche Amministrazioni Del Territorio Della Regione Liguria, Adibiti Prevalentemente Ad Uso Ufficio E/O Ad Attività Scolastiche – Appalto Verde (Dm 11 Ottobre 2017; Dm 07 Marzo 2012; Dm 10 Marzo 2020)

PREMESSA. Le parti stipulanti La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il presente 2018) con l'articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo Economico Collettivodi ricollocazione. Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637), si forniscono le seguenti indicazioni. Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di agenzialavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei serviziprofili professionali a rischio di esubero. Sotto questo profilo manifestano Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015. Resta escluso il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà. In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti il verbale relativo alla procedura di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di commerciointegrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in un mercato distributivo reso ancora più complesso apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla presente circolare. In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione). In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia. Il Ministero del lavoro e delle aziende mandanti politiche sociali, Direzione Generale per loro caratteristiche funzionali gli ammortizzatori sociali e professionalila formazione condivide con l’ANPAL l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivon. 148 del 2015. Ai sensi del citato articolo 24-bis “I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi” di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che “Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per tutto il periodo della sua validità ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.”. Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero. La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilepresentata, nel realizzare maggiori benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’ANPAL. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per gli agenti e rappresentanti ciascun ambito o profilo, dal programma di commercioCIGS. L’ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto accettando le norme domande in base all’ordine cronologico di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantipresentazione. L’eventuale nullità o annullabilità Per il funzionamento dell’assegno di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono ricollocazione sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge modalità operative definite dall’ANPAL con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantisuccessive modifiche e integrazioni, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXseguenti peculiarità. degli agenti stipulanti Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il presente Accordo Economico Collettivoservizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, intesi ad esaminare lo nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del settore trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le sue prospettive nonché competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione. Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le situazioni convocazioni e le iniziative di mercato anche politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contatto con il centro per l’impiego competente ovvero con i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichesoggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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Samples: www.informazionefiscale.it, www.anpal.gov.it

PREMESSA. La Federazione Italiana, la Fai-Cisl, la Flai- Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti. Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL- Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nell'ambito delle rappresentanze datoriali del commercio, turismo e servizi. Dichiarano altresì ad ogni effetto, l 'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificati del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL. Qualora altre organizzazioni datoriali dei settori soprarichiamati siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti. La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie. Le parti stipulanti Parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Rinnovo. Il presente Accordo di Rinnovo ha vigenza dal 1°gennaio 2019 e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano scadrà il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali31/12/2022. Le parti si danno reciprocamente atto che la piattaforma per il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto prossimo rinnovo contrattuale verrà spedita entro il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici31 luglio 2022.

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Samples: Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell’articolo 5 del rapporto di agenziaRegolamento Parti Correlate e in conformità all’allegato 4 a tale Regolamento, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ai sensi della Parte II, Sez. II, Capitolo 1, della “Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali soggetti collegati” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014 e contrattuali, consapevoli dell’importanza vigente alla data del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopresente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate nonché alle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la “Global Policy”). Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un mercato distributivo esauriente quadro informativo in merito all’adozione da parte di BMPS di una delibera avente ad oggetto un’operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Parti Correlate nell’ambito degli Accordi di Ristrutturazione del Gruppo Sorgenia. Alla luce dei significativi scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell’AdR 2014, della successiva sospensione dei pagamenti sulle rate in c/capitale dovute a dicembre 2015 e il prevedibile non rispetto dei covenants finanziari alla data di verifica del 31 dicembre 2015, dal febbraio 2016 si è resa necessaria l’apertura di un nuovo tavolo di ristrutturazione finalizzato a negoziare i termini del nuovo piano industriale e della correlata manovra finanziaria da perfezionarsi ai sensi dell’art. 182 bis L.F.. Nelle more della negoziazione si è reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali necessario aderire all’Accordo di Moratoria e professionaliStandstill. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileAtteso quanto sopra, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti mese di giugno 2017, BMPS ha positivamente deliberato: l’adesione agli Accordi di Ristrutturazione, l’adesione alla proroga dell’Accordo di Moratoria e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo Standstill e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità il rilascio di una qualunque comfort letter (complessivamente, l’“Operazione”). Ai sensi del par. 3.2 (Tipologie di Rilevanza delle clausole Operazioni) della Global Policy e dell’allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, l’Operazione si configura come “operazione di maggiore rilevanza” dal momento che l’“indice di rilevanza del controvalore”, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell’Operazione pari a Euro mln 560,1, (nell’ambito degli Accordi di Ristrutturazione), (come indicato e meglio precisato al paragrafo 2.4 del presente Accordo Economico CollettivoDocumento Informativo) e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, non comporterà come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ossia il Resoconto Intermedio di Gestione 31 marzo 2017, supera la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivosoglia del 5%. Sono fatte salve le condizioni Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di miglior favore previste dalla Legge BMPS (xxx.xxx.xx) nella sezione “investors- corporate governance/ sistema di governance e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiapolicy”. La Parti rappresentanti le aziende mandantiGlobal Policy è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni BMPS (xxx.xxx.xx) nella sezione “ investors/corporate governance/sistema di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali governance e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipolicy”.

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Samples: Accordo Di Moratoria E Standstill

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Negli anni ’90 diversi Stati della CEE hanno avviato azioni di rivalorizzazione dei servizi pubblici chiedendo agli enti erogatori un miglioramento della qualità dei servizi forniti agli utenti-clienti e del rapporto comunicativo tra ente e utente-cliente anche attraverso l’elaborazione e la diffusione di agenzia“Carte dei Servizi”. In Italia, nonché alle caratteristiche l’adozione delle imprese commerciali e “Carte dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Servizi” da parte degli enti erogatori di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioservizi pubblici, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole stata prevista dalla Direttiva del presente Accordo Economico CollettivoPresidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94 (“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”), non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto n.273/95 e, per le aziende di trasporto, dal presente Accordo valgono le disposizioni De- creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/98 (“Schema generale di Legge vigenti in materiariferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o “Carta della mobilità”). La Parti rappresentanti Carta della mobilità è un documento che ha lo scopo di rendere trasparente il rapporto tra le aziende mandantiesercenti servizi pubblici di trasporto ed i cittadini in quanto utenti del servizio medesimo. Essa infatti, nell’affermare secondo quanto si legge nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rafforza la loro piena autonomia contrattualegaranzia della libertà di circolazione (mobilità) dei cittadini prevista: - dall’art. 16 della Costituzione italiana secondo cui “ogni cittadino può circolare e soggiornare libe- ramente in qualsiasi parte del territorio nazionale …” e “ ogni cittadino è libero di uscire dal territo- rio della Repubblica e di rientrarvi…”dall’art. 8 del Trattato di Maastricht secondo cui “ogni cittadi- no dell’Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, accolgono la richiesta Direttiva stabilisce che gli enti erogatori di parte sindacale per incontri servizi pubblici devono : - individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio; - adottare e pubblicare i relativi standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto; - predisporre programmi annuali finalizzati al progressivo miglioramento di detti standard. L’obiettivo di questo documento e’ quello di manifestare l’impegno a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per erogare i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti servizi rispettando tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciindirizzi.

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Samples: Accordo Di Programma Tra La Provincia Del Verbano Cusio Ossola, L’agenzia Della Mobilita’ Piemontese E L’unione Montana Della Valle Strona E Delle Quarne Per Il Servizio Di Trasporto Pubblico Locale Sulle Linee Omegna – Forno, Omegna – Luzzogno E Omegna – Germagno Nell’anno 2016

PREMESSA. Le parti stipulanti Dopo aver affrontato gli elementi caratterizzanti il presente Accordo Economico Collettivoconcetto di abuso del diritto nell’ordinamento europeo specialmente tramite l’analisi delle sentenze della CGUE, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosi riporteranno, in seguito, le più indicative tappe nell’evoluzione del concetto di abuso del diritto all’interno dell’ordinamento italiano. Se nell’ordinamento europeo vi è stato un mercato distributivo reso ancora percorso più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili lineare e coerente nella formulazione di un principio generale immanente; in quello domestico, invece, per contrastare le pratiche abusive si è ricorso nel tempo a soluzioni diverse tra loro. Come riportato in precedenza, nell’ordinamento europeo, per aversi una fattispecie abusiva sono necessari due prerequisiti, uno oggettivo di ottenimento di un vantaggio fiscale incompatibile con le disposizioni della norma e un secondo elemento soggettivo per cui lo scopo essenziale dell’operazione controversa è finalizzato al raggiungimento di un vantaggio fiscale. Inoltre, la Corte ha precisato che il principio antiabuso di diritto europeo è applicabile limitatamente alle imposte armonizzate come l’IVA; quindi, se gli Stati membri, per esempio l’Italia, intendessero reprimere delle aziende mandanti fattispecie abusive riguardanti le imposte dirette, non potrebbero né applicare il principio generale, né una clausola antielusiva contenuta in una direttiva comunitaria qualora non esistesse una norma di recepimento. Nell’ordinamento italiano fino agli anni ’90 non esisteva una norma antielusiva generale o specifica che reprimesse le condotte abusive in ambito tributario e, infatti, la Corte di Cassazione italiana ricorreva a soluzioni ricavabili o da alcuni articoli del Codice Civile oppure, utilizzando in maniera impropria i principi europei e così facendo minava il principio di certezza del diritto58. L’analisi che effettuerò nei prossimi paragrafi punta a ripercorrere come il diritto domestico nel 2016 sia giunto a formulare una clausola antiabuso generale e il percorso storico sarà suddiviso in tre parti in base ai tre principali traguardi legislativi che si sono susseguiti in tale ambito ovvero l’articolo 10 della Legge n. 408 del 1990, l’articolo 37-­‐ bis del D.P.R n. 600/1973 e, infine, l’articolo 10-­‐bis della legge 212/2000. In questo primo arco temporale oggetto di analisi, nell’ordinamento italiano non esisteva una norma generale anti elusiva o un principio che potesse essere utilizzato per loro caratteristiche funzionali contrastare fattispecie abusive. Una espressa previsione legislativa del concetto dell’abuso del diritto compariva invero nel progetto definitivo del codice civile del 194259 con l’art. 7 secondo cui “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”. Un’affermazione di tale portata avrebbe attribuito troppi poteri all’amministrazione finanziaria e professionalial giudice e poteva destare preoccupazioni per la tutela del principio di certezza del diritto e l’articolo non venne inserito nell’elaborazione definitiva del Codice Civile. Il legislatore, pertanto, decise di risolvere le diverse situazioni che configuravano un abuso del diritto disciplinando delle norme specifiche che consentissero di contrastare i fenomeni abusivi nei diversi ambiti giuridici. Nel campo tributario, per reprimere le condotte elusive, la giurisprudenza cercò delle soluzioni all’interno del Codice Civile, ovvero utilizzando degli istituti giuridici estranei al sistema tributario. Le parti fattispecie cui si danno atto è più spesso fatto ricorso furono l’applicazione dell’istituto del contratto in frode alla legge alla materia tributaria, la simulazione e l’interposizione fittizia di persona. In base all’articolo 1344 del codice civile, rubricato “contratto in frode alle legge”, quando il contratto costituisce un mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, esso diventa nullo per illiceità di causa. Le norme imperative possono essere proibitive qualora vietano un comportamento o precettive se impongono un comportamento. Tuttavia, nonostante l’intento di una lettura estensiva della disposizione dell’articolo 1344 c.c., la maggior parte della Dottrina lo ha ritenuto non applicabile all’elusione fiscale. La Corte di Cassazione60 ha più volte sostenuto che il presente Accordo Economico Collettivosistema tributario dovesse trovare al proprio interno un rimedio a contratti che sottendevano meccanismi di elusione fiscale e non basarsi sulle nullità civilistiche. Inoltre, che per tutto il periodo l’applicazione di tale articolo risulta limitata in quanto le fattispecie elusive non si realizzano soltanto tramite la conclusione di contratti. Altra parte della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario dottrina invece sosteneva in maniera positiva l’applicabilità dell’articolo 1344 c.c. combinandolo con l’articolo 53 della Costituzione in tema di capacità contributiva. Il principale 59 X. XXXXXXXXXX, Codificazione tributaria e inscindibileabuso del diritto, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioPadova, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo2007, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicip. 473.

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PREMESSA. Le Il 10 gennaio 2006 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per l’Area I della dirigenza per il quadriennio normativ o 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 che, a decor rere dalla presente tornata neg oziale, ricomprende i dirigenti di prima e di seconda fascia dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Il nuovo articolato non è ancora operativo, ma diventerà efficace, nelle Amministrazioni di riferimento, solo al termine dell’iter procedurale previsto dal D.Lgs. n. 165/2001. La firma dell’Ipotesi in esame ha, in ogni caso, rappresentato la conclusione di un lungo e complesso negoziato che ha consentito di predispor re un testo unificato di tutte le disposizioni vig enti, aggiornate anche con rif erimento ai provvedimenti legislativi, emanati negli ultimi anni, per la xxxxx xxxx delle amministrazioni statali. In tale ottica, le parti stipulanti hanno effettuato una completa ricognizione delle precedenti norme contrattuali al fine di superare gli elementi di ambiguità o le eventuali lacune, nonché evitare la sovrapposizione di norme, dovute agli interventi operati su una medesima materia nel corso di successive fasi negoziali. A ciò si è aggiunta la necessità di eliminare tutti i rif erimenti deriv anti dall’applicazione del precedente contratto anche ad altri settori della pub blica amministrazione. In proposito, non v a, infatti, trascurato che la composizione dell’Area I della dirigenza ha subito, dall’inizio del processo di privatizzazione ad oggi, sostanziali modifiche, in quanto, se nella prima tornata contrattuale 1994- 1997 era riferita solo ai Ministeri, nel secondo quadriennio 1998-2001 ha ricompreso diverse tipologie di pubbliche amministrazioni (Ministeri, Amministrazioni autonome, Enti pubblici non economici, Università e Ricerca), per tornare, nel presente quadriennio contrattuale, a disciplinare un ambito più limitato di dirigenti pub blici (Ministeri e Amministrazioni autonome), che però, dal punto di vista numerico, rappresentano la parte più consistente (circa 4500) della precedente compagine. Nel corso delle trattativ e si è anche tenuto conto del fatto che nei testi relativi alla seconda tornata contrattuale, sottoscritti il presente Accordo Economico Collettivo5 aprile 2001 ed il 18 novembre 2004, intendono realizzare la presenza di molteplici amministrazioni, tra loro disomog enee non solo per la differente tipologia organizzativa, ma anche perché, storicamente, provenienti da un contesto legislativo e negoziale diverso, aveva comportato la necessità di definire norme estremamente semplificate che potessero essere di riferimento per tutti i dirigenti ricompresi nel campo di applicazione, rinviando, per quanto non previsto, agli specifici contratti di settore della pregressa tornata. Partendo da tale base negoziale, l’attuale Ipotesi di accordo, in considerazione di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità più omogenea platea di destinatari, ha riesaminato tutti gli aspetti del rapporto di agenzialavoro al fine di delineare una disciplina negoziale conforme alle specifiche esigenze dei Ministeri, nonché pur garantendo, soprattutto per gli istituti comuni, una sostanziale coerenza con l’impostazione adottata negli altri contratti, stipulati per il settore pub blico. Nel corso della sud detta analisi, molte delle disposizioni vig enti sono state riportate nel nuovo testo senza alcuna modifica, altre sono state og getto di interventi di “manutenzione”, attuati mediante clausole di chiarimento in relazione alle caratteristiche esigenze manifestate nella fase di applicazione delle imprese commerciali norme, mentre ulteriori ag giornamenti sono stati appor tati anche in relazione ad orientamenti giurisprudenziali consolidati. Tra gli aspetti più qualificanti del nuovo contratto, il tema della valutazione dei dirigenti, di grande rilievo operativo, è stato arricchito con l’introduzione di elementi innovativi volti ad incentivare le amministrazioni a dare attuazione alle disposizioni legislative già vigenti da tempo e dei servizirecepite anche nelle direttive emanate dal Governo sull’attività amministrativa e sulla gestione. Sotto questo profilo manifestano Il nuov o articolato, inoltre, in conformità con quanto avv enuto in tutti gli altri CCNL dell’attuale quadriennio contrattuale, non ha tralasciato di affrontare anche tematiche di grande rilevanza sociale, quale il comune interesse mobbing , sul quale si è espresso anche il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri dell’Unione. numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 Ma gli interventi più significativi sono stati quelli relativi all’adeguamento delle precedenti norme contrattuali alle disposizioni legislative nel frattempo intervenute, quali, ad esempio, la Legge n. 145/2002 in tema di incarichi dirigenziali, la Legge n. 97/2001 sugli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro e, da ultimo, la Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006) soprattutto in relazione a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualitaluni istituti economici. Tali aspetti verranno esaminati con maggiore precisione nella parte relativa all’analisi delle disposizioni. Per quanto riguarda il trattamento economico, consapevoli dell’importanza il contratto ha previsto, in linea con gli Accordi del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese febbraio 2002 e del ruolo svolto dagli agenti maggio 2005, incrementi pari al 5,66% per il I biennio 2002-2003 e rappresentanti al 5,01% per il II biennio 2004-2005. Complessiv amente gli aumenti sul trattamento tabellare a regime per i due bienni sono stati di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti 300 euro per loro caratteristiche funzionali la seconda fascia e professionalidi 390 euro per la prima. Le parti si danno atto che restanti risorse finanziarie sono state destinate all’aumento dei fondi per la retribuzione di posizione (parte fissa e par te variabile) e di risultato nella misura di 4,7% per la seconda fascia e di 7,6% per la prima. In ultima analisi, pertanto, il presente Accordo Economico Collettivolavoro svolto ha conseguito il risultato positivo di realizzare un’esposizione sistematica delle disposizioni vigenti, creando, per ciascun istituto, un quadro completo ed organico della disciplina contrattuale, che è stata arricchita anche degli opportuni richiami alle specifiche disposizioni di leg ge agli stessi correlate, al fine di evitare, per tutto quanto possibile, difficoltà interpretativ e. In tale ottica il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario contratto ha inteso, da una parte, fornire alle amministrazioni ulteriori strumenti giuridici e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici retributivi per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme favorire l’attivazione di tutti i precedenti Accordi Collettivi numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 arannewsletter processi necessari a garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle strutture amministrative in linea con gli obiettivi delle politiche di riforma, nonché, dall’altra, valorizzare il ruolo dei dirigenti ed incentivare la responsabilizzazione degli stessi in relazione ai risultati dell’attività amministrativa e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidella gestione come previsto dall’art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 4 del presente Accordo Economico CollettivoD.Lgs. n. 165/2001. Il nuovo testo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantipertanto, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche configurandosi come l’unica fonte contrattuale per i riflessi dirigenti dell’Area I, rappresenta il principale strumento regolativo per la disciplina del rappor to di lavoro degli stessi, atteso che possono determinarsi sulle condizioni economicheil completamento del processo di “contrattualizzazione” delle precedenti disposizioni pubblicistiche, sociali ha determinato il definitivo venir meno di tutte le leggi speciali e professionali dei regolamenti riguardanti il pub blico impiego, che costituiv ano precedentemente il fondamentale corpo normativo della dirigenza. n. 502/92, per i quali è stato necessario definire norme finalizzate a proseguire il percorso di equiparazione dei valori economici di alcune voci retributive, iniziato con i precedenti contratti di raccordo. Con l’ipotesi in esame si è compiuto un importante passo avanti, in quanto lo stipendio tabellare, alla data del 31 dicembre 2003, è stato completamente allineato a quello degli agentialtri dirigenti dell’Area I. La Sezione II riguarda, invece, talune norme speciali destinate ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali, nelle more dell’applicazione del D.Lgs. Su richiesta n. 217/2005 attuativo della Legge n. 252/2004 che ripubblicizza il rapporto di lavoro di tali dirigenti, sono state confermate alcune peculiarità connesse con la specificità del Corpo. Il contratto si chiude con una Parte Terza contenente le norme comuni finali. Il testo è completato dalle dichiarazioni congiunte delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipar ti.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il presente Accordo Economico Collettivoservizio di conduzione e manutenzione programmata e non programmata degli impianti antincendio presso gli uffici del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. L’Agenzia delle Entrate effettua la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del rapporto D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (in seguito DL Semplificazioni), mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA), nel rispetto dei principi di agenziarotazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune proporzionalità, invitando i quattro fornitori che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali partecipare, più uno individuato dall’Amministrazione. È consentita la presentazione di un’offerta esclusivamente alle imprese, tra quelle sopra richiamate, iscritte a MEPA che hanno aderito al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e contrattualiriparazione) - Manutenzione e Riparazione di Impianti antincendio (Scheda di RDO). La durata dell’affidamento sarà di dodici mesi. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di accordo quadro, consapevoli dell’importanza ai sensi dell’art. 54 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioD.Lgs. 50/2016, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che quanto il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo valore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, manodopera è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole superiore al 50% del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativavalore complessivo del contratto. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si allega il file delle consistenze degli impianti, tuttavia le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali consistenze ivi indicate possono essere soggette a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicivariazioni.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/93 n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidichiarata alla Direzione lavori.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico CollettivoAvviso, intendono realizzare in continuità con gli interventi già attivati, la Regione intende sostenere l’implementazione dell’offerta formativa pubblica riferita alle attività di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs n. 81/2015, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 marzo 2017 (di seguito denominato “Regolamento”). L’elemento di novità che caratterizza la presente programmazione operativa è l’impiego del FSE+ che, durante il settennio 2021-2027 costruirà una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità delle fonti di finanziamento principali tenuto conto che l’apprendistato - per le sue caratteristiche di strumento flessibile ed efficace per l’inserimento occupazionale dei più giovani – costruisce una delle azioni assunta direttamente nel documento di programmazione regionale del rapporto Lazio (PR). Questa scelta comporta sia per l’Autorità di agenziaGestione del PR sia per le imprese sia, ancora, per i soggetti attuatori delle attività formative alcuni adattamenti, di carattere procedurale e gestionale in special modo, rispetto ai meccanismi attuativi presenti fino al momento attuale. Il quadro regolamentare del PR FSE+ 21-27 impone elementi di semplificazione amministrativa correlati a maggiore efficienza ed efficacia attuativa ancora più importanti rispetto al passato e, anche per questa ragione, impone un sistema di gestione e controllo strutturato adeguatamente per sostenerne la fattibilità di cui si anticipano alcune soluzioni operative proprio in attuazione del presente Avviso. Le finalità principali dell’Avviso, pertanto, sono stabilite in piena corrispondenza con la strategia regionale già assunta e con quelle del PR FSE+ 21-27 e riguardano: - la promozione dell’istituto dell’apprendistato quale strumento di sostegno all’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sull’intero territorio regionale; - la progettazione, e la messa disposizione dell’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante insieme al suo finanziamento. - la realizzazione di Azioni che concretamente mirano a garantire l’effettività del diritto di ogni apprendista alla formazione e il contestuale finanziamento dei percorsi formativi che dovranno essere svolte presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione Lazio. L’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali può essere erogata secondo le seguenti modalità: - formazione interna: definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell’azienda; - formazione esterna: definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua. Il presente Avviso riguarda esclusivamente la realizzazione delle attività di formazione esterna. Nello specifico, così come da Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027- Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR, l’Avviso trova attuazione attraverso la Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”, Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dei servizidell'economia sociale. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Nelle more dell’approvazione del PR FSE+ 2021-2027 e contrattualifintanto che l’AdG procederà alla definizione del sistema di governo del Programma nell’ambito dl Sistema di Gestione e Controllo, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Avviso si attua con procedura a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciregia regionale.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico Collettivoavviso il Comune di Pordenone intende avviare una selezione per l’individuazione di enti del Terzo Settore (partner) di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), intendono per una collaborazione volta alla realizzazione di progetti negli ambiti individuati dal presente avviso pubblico. Si tratta, più specificatamente, di iniziative progettuali da realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità per lo sviluppo di un Centro Giovani diffuso sul Territorio comunale di Pordenone per l’attuazione di azioni preventive e di contrasto del rapporto disagio, dell’abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET. L’Amministrazione riconosce pertanto la centralità alla co-progettazione quale strumento di agenziadefinizione e realizzazione di specifici progetti di servizio finalizzati a soddisfare determinati bisogni collettivi, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ed in tal modo poter garantire l’effettività del principio di sussidiarietà orizzontale e valorizzando la collaborazione con gli enti del terzo settore (ETS), tenuto conto della rilevanza dei valori di coesione e finalità sociale nell’elaborazione, organizzazione ed attuazione dei servizi e dei serviziprogetti rivolti ai ragazzi ed ai giovani della collettività di riferimento. Sotto questo profilo manifestano La presente procedura pertanto non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto, ma manifesta la volontà di attivazione di un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici generali da perseguire. La presente procedura è indetta, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pubblicità, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento, efficacia ed economicità, è disciplinata dai seguenti atti normativi: - Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nello specifico art. 30 comma 8 così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ss.mm.ii.; - D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 0000, x. 000”, xx particolare l’art. 55 comma 3, ai sensi del quale è previsto il comune interesse ricorso alla co-progettazione qualemodalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore finalizzata alla realizzazione di specifici progetti di servizio; - Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aventead oggetto Linee guida per l’affidamento di servizi a sviluppare corrette relazioni sindacali enti del terzo settore e contrattualialle cooperative sociali, consapevoli dell’importanza con particolare riferimento al paragrafo n. 5 La co- progettazione; - “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del ruolo svolto dagli agenti Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e rappresentanti delle Politiche Sociali con Decreto del 31 marzo 2021 n. 72. Per gli aspetti riferiti alle azioni di commercio nell’economia del Paese contrasto al fenomeno NEET si rimanda: - all’Avviso pubblico ANCI Prot. 17/AV/2023 per la selezione di proposte progettuali utili a rafforzare i percorsi di transizione scuola-lavoro e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciorispondere, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili particolare, ai bisogni e alle esigenze dei giovani che si trovano nella condizione di NEET ; - al decreto del 19 gennaio 2022 del Ministro per le politiche giovanili adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali politiche sociali di adozione del Piano denominato “NEET WORKING Piano di emersione e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciorientamento dei giovani inattivi”.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con determina a contrarre n. 276 del 24 novembre 2020, questo Istituto ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail per la protezione del contagio da Covid-19, suddivisa in 5 lotti funzionali. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e sarà basato, per ciascun lotto, su un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice stesso. Al fine di agevolare la semplificazione e la conseguente speditezza dell’iter procedurale, le operazioni di aggiudicazione si svolgeranno con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del codice, il presente Accordo Economico Collettivoquale prevede che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. La procedura si svolgerà sul Sistema telematico specificato nel paragrafo 1.2, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx attraverso le credenziali acquisite come descritto nel paragrafo 1.3. I luoghi principali di consegna della fornitura sono: - LOTTO 1 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 2 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 3 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 4 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 5 Tutta Italia [codice NUTS IT]. Il Responsabile del rapporto di agenziaprocedimento, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziai sensi dell’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza 31 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioCodice, è globalmente migliorativo la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario dell’Ufficio appalti di forniture e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciprestazioni sanitarie della Direzione centrale acquisti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidichiarata alla Direzione lavori.

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Samples: www.comune.fano.pu.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoA seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità n. 76 - in vigore dal 17/07/2020 - e della sua conversione nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata sulla G.U. n. 228 del rapporto 14/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in breve Decreto “Semplificazioni”) al fine di agenziaincentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché per far fronte alle caratteristiche ricadute economiche negative a seguito delle imprese commerciali misure di contenimento e dei servizidell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono previste procedure derogatorie al D.Lgs. Sotto questo profilo manifestano 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”). Deve precisarsi che per tali finalità le regole sono state estese anche ai Settori Speciali ed i valori indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2020. . Va chiarito che dette misure si applicano “a prescindere” dalla dichiarazione di uno stato di emergenza COVID o da una connessione con specifiche problematiche COVID, al solo fine di accelerare qualsiasi procedura di gara, sia sopra che sotto soglia comunitaria, tanto che vi sono alcune misure applicabili solamente sino al 31.12.2021 ed altre che modificano “a regime” il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali D.Lgs. 50/2016. Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti al processo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto affidamento precisando che il presente Accordo Economico Collettivoaddendum è mirato specificamente a quelle (la maggior parte) temporaneamente vigenti solamente sino alla data del 31.12.2021. Fermo restando che è preferibile ritenere che dette misure sia “obbligatorie” sino al 31.12.2021, stanti i fini acceleratori, nell’ipotesi in cui Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (di seguito “Interporto”) intendesse comunque osservare le procedure descritte nel Regolamento o quelle diverse del D.Lgs. 50/2016 (che non sono state abrogate nel frattempo, né sospese: ad esempio, l’art. 36, D.Lgs. 50/2016), e non quelle descritte nel presente addendum, si renderà necessario indicare la motivazione sottesa a detta scelta all’interno della determina a contrarre atteso che verrebbe interpretata come una scelta di non avvalersi dell’accelerazione. Si ricorda infatti che l’art. 21, Decreto Semplificazioni prevede significativamente – per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità “fatti” avvenuti, rispetto a qualsiasi tipo di procedura di gara o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, fase esecutiva che siano avvenuti dopo luglio 2020 - l’esonero da responsabilità erariale da “colpa grave” innanzi alla Corte dei Conti nelle ipotesi in cui non comporterà la nullità si rallenti o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti vi siano si omissioni in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciun ambito procedimentale.

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PREMESSA. Con l’approvazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell’Ambiente) la materia della gestione dei rifiuti ha subito una profonda rivisitazione. Le parti stipulanti novità introdotte da tale normativa hanno riguardato tutti gli aspetti connessi al problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tra i vari profili, il presente Accordo Economico CollettivoCodice dell’Ambiente ha rivolto attenzione alla copertura e al finanziamento dei costi di gestione del servizio. Tale sistema, intendono realizzare come noto, è finalizzato a garantire una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità maggiore equità nel riparto dei costi che tenga conto, per quanto attualmente possibile, della effettiva produzione di rifiuti dei singoli utenti. La gestione del rapporto servizio rifiuti è dall’anno 2006 in carico alla Serio Servizi Ambientali srl, la quale opera parzialmente mediante risorse interne e parzialmente mediante l’appalto di agenziaalcuni servizi che di seguito vengono dettagliati:  gestisce con proprio personale l’organizzazione del servizio nel suo complesso, l’assistenza all’utenza per aspetti amministrativi e tariffari, l’attività di controllo per gli aspetti ecologici e tariffari;  gestisce mediante convenzione con l’Associazione Gruppo Terzo Mondo Onlus di Pradalunga il centro di raccolta di Via Serio, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali le raccolte porta a porta di carta, materiali ferrosi, vetro, stracci;  gestisce, con appalto a ditte esterne, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento strade; Il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento indirizza verso una gestione unitaria del servizio nel suo complesso, assegnando al soggetto gestore del servizio anche il compito di emettere e riscuotere la tariffa. Sulla base di queste considerazioni e al fine della razionalizzazione del servizio, nella prospettiva di ricondurre ad un solo soggetto la gestione del servizio nel suo complesso, il Comune di Pradalunga ha deciso di continuare con l’esternalizzazione della gestione dell’intero ciclo dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali rifiuti, compresa quindi la gestione e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo la riscossione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitariffa.

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Samples: Contratto Di Servizio Per L’affidamento Della Gestione Del Servizio Di Raccolta, Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti Urbani

PREMESSA. Le Nel Consiglio Europeo di Bruxelles1 del 22 e 23 marzo 2005 i Governi nazionali, le istituzioni e le parti stipulanti economiche e sociali sono stati invitati a rilanciare la Strategia di Lisbona per la quale uno degli assi considerati, “il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare motore di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali crescita sostenibile” è stato individuato nella conoscenza e dei servizinell’innovazione2. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioEntrambi questi fattori, in Italia, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale nr. 3/2001 al Titolo V della Costituzione “Le Regioni, le Provincie e i Comuni” sono strettamente legati alle materie e oggetto di competenza legislativa delle Regioni (concorrente o esclusiva) e alle funzioni amministrative ad esse assegnate. Nel contesto appena descritto, l’autonomia e lo sviluppo del sistema universitario costituiscono uno dei fattori di competizione ed attrattività su base nazionale e internazionale. Per questa ragione, nell’ambito della programmazione regionale, il sostegno al diritto allo studio, oltre a rappresentare un’importante finalità sociale riconosciuta formalmente dalla Carta Costituzionale all’art.34, rappresenta una delle policy fondamentali che, in Campania, si traduce in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili percorso coerente che si articola lungo due assi principali volti, il primo, al potenziamento della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica attraverso l’interazione pubblico-privato e, il secondo, a garantire il diritto costituzionale allo studio. Questo secondo aspetto e, in particolare, la realizzazione del diritto all’accoglienza degli studenti fuori sede da parte delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole strutture universitarie rappresenta l’oggetto del presente Accordo Economico CollettivoV Atto integrativo “Sistemi Urbani e città” (da ora in poi denominato Atto Integrativo.) A seguito della citata riforma costituzionale la Regione Campania ha ritenuto opportuno intervenire sulla questione, non comporterà in primo luogo, attraverso una pianificazione dei bisogni residenziali universitari e la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivofissazione di obiettivi di realizzazione. Sono fatte salve le condizioni Ciò è stato effettuato con la predisposizione e approvazione (avvenuta con DGR 2102 del 24/5/2002) del “Piano regionale degli interventi di miglior favore previste dalla Legge edilizia residenziale universitaria” strutturato sulla base delle disposizioni della L. 14 novembre 2000, n. 338 e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal attraverso la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 “Promozione e Valorizzazione delle Università della Campania” I destinatari di queste politiche e degli interventi proposti nel presente Accordo valgono le disposizioni Atto sono rappresentati dagli studenti fuori sede iscritti presso gli atenei regionali e in parte minore dai ricercatori e gli studenti di Legge vigenti in materiaaltri atenei temporaneamente ospitati da Università Campane. La Parti rappresentanti sequenza logica utilizzata per la descrizione tecnica dell’Atto si articola in maniera tale da collegare (i) gli elementi che costituiscono il quadro di riferimento dell’Atto, (ii) l’analisi dei fabbisogni e il grado di copertura derivante dagli interventi proposti nell’Atto, (iii) gli obiettivi che si intendono raggiungere, (iv) il processo strategico di programmazione legato al Fondo per le aziende mandantiAree Sottoutilizzate e la coerenza del programma di interventi, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualee (v) gli effetti socio-economici attesi. In questo Allegato, accolgono la richiesta inoltre, viene analizzato e descritto il processo di parte sindacale selezione che ha condotto all’individuazione dei quattro interventi proposti “Realizzazione residenze universitarie - Università degli Studi di Napoli Parthenope”, “Realizzazione residenze universitarie – ADISU l’Orientale”, “Realizzazione residenze universitarie - ADISU della Seconda Università degli Studi di Napoli” “Realizzazione residenze universitarie - Università degli Studi di Salerno” per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni un totale di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici460 posti- alloggio.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro “Infrastrutture Sistemi Urbani” v Atto Integrativo – Articolato

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 311 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. (legge finanziaria 2005) e del comma 97 art. 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), costituisce Piano di Rientro finalizzato alla stipula dell’accordo previsto dall’art. 8 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 repertorio atti n. 2271, per la riattribuzione del maggior finanziamento per l’anno 2006 e per l’anno 2008, non ancora erogato, a causa dell’inadempimento da parte della Regione Puglia, costituito sostanzialmente dal mancato rispetto del Patto interno di Stabilità per gli anni 2006 e 2008, e per il presente Accordo Economico Collettivosolo 2008, intendono realizzare dell’eccezione sollevata al tavolo di verifica in merito a quanto previsto al punto “s” (assistenza domiciliare e residenziale). L’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n.311, condiziona l’accesso al maggiore finanziamento a carico dello Stato alla verifica di precisi adempimenti organizzativi e gestionali: per le Regioni risultate anche parzialmente inadempienti è prevista la possibilità di sottoscrivere un accordo al cui rispetto è subordinata la riattribuzione del maggiore finanziamento a carico dello Stato. L’art. 1, comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97, art. 2, L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del rapporto Servizio Sanitario Regionale, di agenziadurata non superiore al triennio (piano di rientro). I Ministeri della Salute, nonché alle caratteristiche dell’Economia e delle imprese commerciali Finanze e la singola Regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e degli adempimenti di cui alla citata Intesa del 23 marzo 2005. La sottoscrizione dell’accordo è obbligatoria per le regioni che abbiano evidenziato un disavanzo superiore al 5%, mentre avviene a richiesta della singola regione negli altri casi. In ogni caso, la sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la ri- attribuzione alla Regione del maggior finanziamento, previsto dalle leggi finanziarie, rispetto ai livelli predeterminati, anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell’effettiva attuazione del programma di rientro. La legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) art. 1, comma 796 lett. b), precisa che il piano di rientro dal disavanzo, compreso nell’accordo, deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei LEA, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro l’arco temporale di vigenza del piano, sia gli obblighi e le procedure previste dall’art. 8 dell’Intesa 23/03/2005. La Legge finanziaria 191/2009 ha previsto per le Regioni inadempienti che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 la possibilità di presentare un piano di rientro entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi con accordo entro i successivi 90 giorni, pena la definitiva sottrazione di competenza delle quote di maggior finanziamento relative agli anni di inadempienza.. La Regione Puglia in data 28 Aprile 2010, sulla scorta di quanto previsto dal comma 180 della L. 311/2004 e dall’art. 1, comma 97, della L. 191/2009 ha richiesto la sottoscrizione di un piano di rientro per la riattribuzione dei finanziamenti ancora trattenuti per le annualità 2006 e 2008, allegando alla richiesta una proposta di Piano. Il documento che segue si compone essenzialmente di tre parti. Nella prima parte, sostanzialmente di tipo normativo, viene preso in esame il contesto di riferimento a livello nazionale e regionale. La seconda parte esplicita gli obiettivi del Piano di Rientro, mettendo in evidenza le linee di cambiamento che caratterizzeranno la riorganizzazione e lo sviluppo nell’arco di vigenza del Piano. La terza parte, dopo aver esaminato le determinanti del contesto demografico, il fabbisogno di salute della popolazione e le cause del disavanzo, scende nel dettaglio della manovra di Piano, traducendo gli obiettivi generali in interventi operativi, individuando per ciascuno di questi le azioni, il cronoprogramma e gli elementi di verifica. In allegato sono riportate le serie storiche dei Conti Economici consolidati e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiConti Economici riclassificati per LA, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti unitamente ai valori programmatici attesi come effetto della manovra di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipiano complessivamente considerata.

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Samples: www.salute.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivoiniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di una serie di eventi di rilevanza internazionale promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche ‐ DSE dell’Alma Mater Studiorum ‐ Università di Bologna. L’acquisto si pone nel contesto dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza MIUR”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafinanziata dallo stesso MIUR e orientata ad "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle caratteristiche delle imprese commerciali finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, che vede altresì una quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento. Al momento della presentazione del suddetto progetto, approvato in via generale dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 29 settembre 2017, non era ancora stato definito con esattezza il quadro degli eventi che sarebbero stati ospitati dal Dipartimento. Ad oggi è certo che il Dipartimento dovrà curare l’organizzazione dei seguenti tre eventi: - Conferenza XXXX 2020 - Conferenza EARIE 2020 - Conferenza THRED 2021 Per altri eventi (EAERE ed ESA) il Dipartimento è prossimo a presentare la candidatura, ma solo tra giugno e dei serviziagosto di quest’anno sarà reso noto se sarà sede ospitante degli eventi. Sotto questo profilo manifestano Per la Rassegna di incontri GTPE “I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a confronto” il comune Dipartimento ha avviato un confronto con alcuni enti, operanti in ambito di ricerca economica e culturale, che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali collaborare alla realizzazione della rassegna al fine di promuovere un’efficace e contrattualiqualificata azione aggregativa, consapevoli dell’importanza promozionale e di valorizzazione anche tra i network imprenditoriali ed economici del ruolo svolto dagli agenti territorio. Tali accordi dovrebbero essere definiti entro settembre 2019. Ad oggi è pertanto incerto vengano organizzati e rappresentanti ospitati quelli indicati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo seguito: - Rassegna “I Grandi Temi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Politica Economica: Posizioni a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.confronto”‐ GTPE 2019‐2020 - Conferenza EAERE 0000 - Xxxxxxxxxx XXX 2022

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Samples: Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum ‐ Università Di Bologna

PREMESSA. Le parti stipulanti In data 12 gennaio 2022 il presente Accordo Economico CollettivoConsiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’anno 2022, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo, soprattutto in materia di contratti pubblici, oggi ancora estremamente dinamico. Dal 2016 ad oggi, infatti, vi sono stati diversi interventi legislativi in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa. In tema di trasparenza, notevoli sono state le novità introdotte dal D.L. 76/2020 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11/09/20 relativo alle peculiarità del rapporto procedure di agenziaaffidamento di lavori, servizi, forniture nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali di servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura. In materia di contratti, altrettanto numerose sono state le integrazioni/deroghe temporanee apportate al Codice dei servizicontratti approvato con il D.Lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercion. 50/2016. Il Codice dei contratti pubblici, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioparticolare, è globalmente migliorativo stato oggetto di un importante correttivo approvato con il Decreto di semplificazione e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. n. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, apportando più di tutti i precedenti Accordi Collettivi 80 modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Con il successivo D.Lgs. 77/2021, convertito in L. 108/2021, sono state introdotte disposizioni in materia di Governance per il PNRR e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità disposizioni in tema di una qualunque accelerazione e snellimento delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni procedure e di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiarafforzamento della capacità amministrativa. La Parti rappresentanti legge di conversione ha mantenuto l’impianto delle previsioni del decreto legge apportando però alcune novità normative, sul regime degli appalti pubblici e in materia di procedimento amministrativo, introducendo alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine, il D.Lgs. 80/2021 convertito in L.113/2021 ha previsto per le aziende mandantiP.A. con più di 50 dipendenti l’adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualein particolare, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXdel D.Lgs. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali 150/2009 e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidella L.190/2012.

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Samples: www.comune.monfalcone.go.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Con circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, n. 128/T del 2 maggio 1995, sono state fornite le “Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995” e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare - nella forma, rispettivamente, della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione - per i quali è stato indicato il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità. L’ampliamento degli atti soggetti a pubblicità immobiliare ha fatto emergere l’esigenza di una revisione complessiva delle relative tabelle. Con la presente Accordo Economico Collettivocircolare, intendono realizzare una disciplina pertanto, si procede all’indicazione delle principali novità intervenute nella materia – curando anche il richiamo alla rispettiva fonte normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia– e si provvede altresì alla conseguente definizione delle nuove tabelle degli “Atti soggetti a trascrizione” (allegato 1), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali degli “Atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni” (allegato 2) e dei servizi“Tipi di annotazione” (allegato 3), tabelle che sostituiscono quelle contenute nella citata circolare n. 128/T del 1995. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Si precisa che le nuove tabelle codificano sia fattispecie sopravvenute, sia ipotesi già esistenti ma prive di un’apposita codificazione e contrattualipertanto finora gestite con codici generici; inoltre, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti al fine di soddisfare evidenti esigenze anche in sede di ispezione dei registri immobiliari, esse riportano tutti i codici già inclusi nelle tabelle originarie e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, ciò anche nell’ipotesi in un mercato distributivo reso ancora cui gli stessi non siano più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti attuali o siano stati inibiti nell’utilizzo per loro caratteristiche funzionali e professionalisostituzione con altro codice. Le parti codifiche di nuova introduzione potranno essere adottate per la redazione delle note su supporto informatico predisposte utilizzando il programma “UNIMOD” o “UNIMOD SEMPLIFICATO”1; ove si danno utilizzi invece il programma “NOTA”2 non potrà farsi ricorso ai codici atto che il introdotti con la presente Accordo Economico Collettivocircolare. Al fine di consentire gli adeguamenti tecnico-informatici delle procedure e dei software in uso, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto nuove codifiche saranno utilizzate a partire dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici30 ottobre 2015.

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Samples: Cessione Di Diritti Edificatori 169

PREMESSA. Ai fini di poter accedere e utilizzare la piattaforma regionale “SINTEL” i Concorrenti dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet nonché della firma elettronica digitale di seguito indicata, per brevità, semplicemente come “firma digitale”, come definita e disciplinata dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui alla Direttiva 1999/93. I Titolari o Legali Rappresentanti degli Operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico di Certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 tenuto dal CNIPA. E’ necessario un lettore di smart - card. A tale proposito, si precisa che, a partire dal 1luglio 2011, a seguito dell’introduzione di adeguamenti relativi alle nuove tecniche di apposizione e verifica della firma digitale (Delibera CNIPA N. 45 del 29.05.2009), tutti i documenti su cui è prevista l’apposizione della firma digitale, se non conformi alla nuova normativa in materia, non verranno accettati dal sistema SINTEL. Tali documenti, infatti, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’ art. 21 D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia di accertarsi con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia aggiornato all’ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche. Le parti stipulanti Società aventi sede legale al di fuori del territorio italiano devono inviare al momento della Registrazione al Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 che attesti che la firma digitale utilizzata corrisponde ad una firma elettronica qualificata rilasciata da un Certificatore accreditato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 1999/93/CE, e, che, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale, tale certificatore è un Organismo all’uopo designato da un altro Stato menbro e notificato ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva stessa, in grado di certificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della Direttiva 1999/93/CE. E’ possibile accedere al Sistema attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo di apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi: - Personal Computer con le seguenti caratteristiche: - Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows 95/98; - Memoria RAM 128 MB; - Dimensioni dello schermo 15 pollici; - Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit; - Risoluzione dello schermo 800x600 e numero colori 256; - Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxx/; - Internet Explore 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3; - Scanner. È necessario per la registrazione di ciascun Concorrente dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutte le comunicazioni dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura fino all’aggiudicazione provvisoria avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni della Procedura” assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le Chiavi di accesso riservate del Concorrente. Il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 7.03.2005 N. 82 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente Accordo Economico Collettivoprocedura dovrà essere in formato “pdf” e dovrà essere sottoscritto dal Concorrente con firma digitale. Nel caso si debba convertire un documento elettronico in formato “pdf”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità si precisa che i relativi programmi di conversione sono disponibili gratuitamente su Internet. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del rapporto Concorrente verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale. Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal Concorrente attraverso il Sistema non potrà essere di agenziadimensioni superiori a 100mb. L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di sospendere, nonché alle caratteristiche rinviare o annullare la procedura di gara, qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a “SINTEL”, o che impediscano di formulare l’offerta. La sospensione, il rinvio o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Società concorrenti. L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle imprese commerciali informazioni di gara richieste dalla Piattaforma “SINTEL” e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Regolamento, pena esclusione della gara. L’ASST, Regione Lombardia, Lombardia Informatica Spa (Gestore del Sistema) sono esonerate da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei serviziservizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse È messo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidisposizione dei Concorrenti un Help Desk, consapevoli dell’importanza raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738, esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaSistema. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono riguarda la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXchiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia all’art. degli agenti stipulanti il 8 del presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciregolamento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche riferiti all’acquisizione dei materiali necessari a vedere eseguite le gestioni e connessi interventi manutentivi a regola d’arte, nonché tutte le prove, analisi e verifiche allo stesso fine necessarie degli impianti tecnologici e speciali installati negli immobili di cui all’allegato “7”. Per tutti gli interventi sugli impianti rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) e successive modifiche e integrazioni, l’impresa esecutrice dovrà essere abilitata ai sensi di legge e dovrà rilasciare, a cura di tecnico a ciò abilitato, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Sul Registro di Edificio di cui all’art. 24.2 dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche di ogni singolo impianto (modello, numero di matricola, tipo di motore, potenza assorbita, tensione di esercizio, grado di isolamento motore, ecc. ecc.) nonché le date e tipologie dei controlli periodici e degli interventi manutentivi effettuati, gli allarmi e falsi allarmi intervenuti e conseguenti interventi riparativi. Analoghe evidenze dovranno risultare dalla gestione informatica dei servizi oggetto dell’appalto. Sono incluse nel corrispettivo a forfait le riparazioni di qualsiasi genere sugli impianti ed ogni altra opera manutentiva a carattere ordinario, anche se non previste nell’elencazione degli interventi minimi di cui al presente Capitolato. L’Appaltatore sarà pertanto ritenuto responsabile ad ogni effetto per inconvenienti, danni o sinistri che dovessero derivare dal mancato funzionamento degli impianti di cui trattasi e/o interruzione di pubblico servizio. Alla cessazione dell'appalto gli impianti affidati in gestione in base all’appalto medesimo, nel loro complesso, dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale - se non in migliori condizioni di utilizzo - almeno nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità presenti all'atto della consegna, salvo il presente Accordo normale deperimento d'uso. Tutti gli interventi sugli impianti dovranno, per materiali, per dimensioni e per esecuzione, corrispondere alle norme per l'esecuzione e l'esercizio degli impianti elettrici pro tempore vigenti, in particolare il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Collettivo22 gennaio 2008, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzian. 37 e successive modifiche e integrazioni, compilate dall'I.E.C. e dal C.E.I. ed approvate dall'A.E.I. e dall'U.N.F.I.E.L., nonché alle caratteristiche norme aggiuntive del Regolamento tecnico AC.E.GA.S., A.S.S., VV.FF., I.S.P.E.S.L. e del presente Capitolato. Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni minime date per le principali categorie di lavoro. Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica. In osservanza della Legge dd. 01.03.1968 n° 186, tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.). Resta inteso che devono essere comunque rispettate tutte le Leggi e normative tecniche pro tempore vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di acquistare tempestivamente e conservare in luogo idoneo un congruo numero di pezzi e materiali di ricambio degli organi degli impianti, in modo da provvedere con la massima prontezza alle necessarie sostituzioni nei casi di guasto, limitando al minimo indispensabile l'eventuale interruzione di esercizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far eseguire, a sue spese, periodiche visite agli impianti, da parte degli Organi competenti, in contraddittorio con i Responsabili della gestione. Tutti i lavori per riparazioni o sostituzioni di organi degli impianti e, in genere, tutte le opere di manutenzione, dovranno essere eseguite senza comportare pregiudizio alla normale attività degli impianti stessi. I lavori si svolgeranno in presenza di attività lavorativa, pertanto l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.L.vo n° 81/2008 ed operare in modo da non compromettere l’attività scolastica. Per il coordinamento con le attività istituzionali svolte negli edifici trovano applicazione le condizioni di cui all’art. 8 del presente Capitolato. L'Appaltatore si impegna alla più scrupolosa manutenzione degli impianti presi in consegna in modo da garantire la migliore conservazione di tutti gli organi ed il più efficiente grado di funzionamento degli impianti stessi. È a carico dell’Appaltatore la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli eventuali di altre imprese commerciali o eseguiti in economia dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei serviziterzi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Sono a sviluppare corrette relazioni sindacali carico dell’Appaltatore i rischi derivanti dai trasporti e contrattualiquant’altro connesso con l’attività manutentiva oggetto dell’appalto. Tutti i materiali occorrenti alla completa gestione e manutenzione impiantistica di cui trattasi oltre ad essere marchiati I.M.Q. o possedere altro certificato equipollente approvato a livello comunitario dalle normative vigenti, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti devono essere della migliore qualità, ben lavorati, corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati, ed avere le caratteristiche prescritte dalle norme I.E.C., C.E.I., U.N.E.L., U.N.I., U.N.I. -C.I.G., ecc. Tutti i materiali adoperati per le manutenzioni dovranno essere nuovi e rappresentanti dello stesso tipo e marca di commercio nell’economia del Paese quelli da sostituire. Dovranno comunque venire installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche uguali o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione. Qualora l'Appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da quelle indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche di laboratorio autorizzato e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto riconosciuto che il Comune riterrà opportuno far eseguire. Comunque l'Appaltatore, per l'offerta di base, dovrà tenere conto esclusivamente dei materiali standard in uso presso questa Amministrazione. Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà presentare il campionario dei materiali (formato da un numero minimo di 3 campioni) che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Economico CollettivoCapitolato; la scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverrà ad insindacabile giudizio dell’Ente Committente stesso. Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale fabbricazione. Il Comune committente si riserva di far sostituire a spese dell’Appaltatore quei materiali utilizzati o in corso di utilizzazione che non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato o dell’offerta. In osservanza della Legge dd. 01.03.1968 n° 86, tutti i materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici devono essere realizzati e costruiti con la rigorosa osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e marchiati C.E. ed I.M.Q. L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere od a piè d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, provviste od eseguite da altre imprese per conto della Stazione appaltante. I danni, che per tutto cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da parte di altre Imprese, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. L’Appaltatore dovrà provvedere alle verifiche previste per legge sugli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica. L’Appaltatore dovrà altresì: • provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, alla denuncia ed al collaudo degli impianti modificati/realizzati da parte degli Enti preposti (A.S.S., I.S.P.E.S.L., VV.FF., ecc.), onde permettere il periodo della regolare funzionamento; • provvedere a sua validità deve cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, in particolare, alla denuncia, all'A.S.S. P.M.P. - S.I.A. - I.S.P.E.S.L. – VV.FF. – ecc. dell'eventuale installazione degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica; • provvedere alla ricerca dei circuiti degli impianti preesistenti per la realizzazione delle modifiche necessarie per l'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori; ogni intervento dovrà essere considerato un complesso normativo unitario accompagnato dalle cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, sia preesistenti che realizzati dall'Appaltatore; dovrà essere compreso l'utilizzo dei materiali occorrenti e inscindibiledegli strumenti di misura che si rendessero necessari; • provvedere, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti conto dell’Amministrazione, all'assistenza alle visite ordinarie e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme straordinarie di tutti i precedenti Accordi Collettivi gli Enti preposti istituzionalmente alle visite periodiche (A.S.S., I.S.P.E.S.L., VV.FF., U.T.I.F., ecc.); • provvedere direttamente, con oneri a suo carico, salva la precisazione di cui all’ultimo capoverso, agli adempimenti tutti - manutentivi e accordi speciali riferiti concernenti le visite periodiche da richiedersi per conto del datore di lavoro di cui all’art. 4 del D.P.R. dd. 22.10.2001 n° 462; • le spese dovute agli Enti preposti istituzionalmente alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole visite periodiche sono a carico del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciComune.

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PREMESSA. Le parti stipulanti In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25 il presente Accordo Economico CollettivoMinistero dell’Economia e delle Finanze, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione del rapporto Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 , del D. Lgs. 165/2001. L’ipotesi di agenziacontratto mira al contenimento della spesa pubblica e rispetta l’azione avviata con il decreto-legge 112 del 2008, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e dei servizila stabilizzazione della finanza pubblica. Sotto questo profilo manifestano Preliminarmente è importante ricordare che l’ipotesi di contratto giunge al termine di un percorso lungo e complesso e che il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofondo è stato costituito, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili osservanza della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle aziende mandanti Finanze di concerto con il Ministero per loro caratteristiche funzionali la Pubblica Amministrazione e professionalil’Innovazione ha fornito indirizzi applicativi circa le singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivomisure sono state prorogate con DPR 122/2013 fino al 31/12/ 2014.Le stesse, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesono state applicate, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti in assenza di commerciospecifica normativa di riferimento, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciil fondo 2015.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente Capitolato Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticui al Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE recepite con d.P.R. nr. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 246 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa21/04/1993. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono Capitolato Speciale si stabilisce tra le parti che si farà riferimento nell’ ordine, alle Norme U.N.I, alle Norme C.E.I. e a quelle del C.N.R. In riferimento ai materiali che saranno adoperati dall’ appaltatore dovrà essere preteso che gli stessi, prima di essere approvigionati in cantiere, debbano essere approvati dalla Direzione Lavori, la quale ha la facoltà di richiedere la presentazione di varie campionature L’ Amministrazione Appaltante può chiedere all’ appaltatore, a spese di quest’ultimo, tutte le prove che ritenga utili a comprovare e stabilire composizione e caratteristiche dei singoli elementi costituenti le miscele che si intendono adoperare quali ad esempio quelle per i conglomeraiti bituminosi e cementizi. Una volta accettati dal Direttore dei Lavori i materiali, sarà redatto apposito verbale attestante l’idoneità all’uso degli stessi. Se i materiali invece non saranno riconosciuti idonei dovranno essere allontanati a cura e spese dell’appaltatore. La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di Legge vigenti legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali. Nella realizzazione di opere provvisionali, l’impresa dovrà adottare il sistema e tecnica che riterrà più opportuno, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi compreso strade e camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale. La Direzione Lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in Elenco Prezzi. La Parti rappresentanti le aziende mandantiI materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, nell’affermare e al più presto, venire trasportati, a cura dell’appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale sede dei lavori con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di mercato anche materie come per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigli scavi in genere.

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PREMESSA. Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 14 giugno 2017. Si forniscono sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le parti stipulanti nuove norme promuovono il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di agenzialavoro subordinato, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei servizitempi di vita e di lavoro. Sotto questo profilo manifestano In particolare, l’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e contrattualiobiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti con il possibile utilizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciostrumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in un mercato distributivo reso ancora più complesso parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativacollettiva. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Secondo l’articolo 18, comma 3, della succitata legge, le disposizioni in tema di Legge vigenti lavoro agile si applicano, in materiaquanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. La Parti rappresentanti le aziende mandantiAgli adempimenti in materia di lavoro agile, nell’affermare secondo la loro piena autonomia contrattualeprevisione dell’articolo 18, accolgono comma 5, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale finanza pubblica, con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivorisorse umane, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali finanziarie e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicistrumentali disponibili a legislazione vigente.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoCapitolato detta le norme regolanti l’Accordo Quadro ai sensi art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e relativi contratti attuativi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità per le opere di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopatrimonio immobiliare degli edifici scolastici ed istituzionali, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti proprietà uso o gestione della Provincia di Pisa. L’Accordo Quadro prevede diversificate modalità di affidamento dei contratti attuativi, atti a perseguire obiettivi sia di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità a seguito di guasti o avarie, sia di rinnovamento ed adeguamento secondo procedure di intervento programmate. Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite senza determinare impedimenti o disservizi alle attività presenti nei fabbricati oggetto dei lavori e senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara. Tali opere sono da eseguirsi per loro caratteristiche funzionali conto della Provincia di Pisa (che per brevità, nel testo, sarà indicata Provincia). Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante dei contratti, di accordo quadro e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratti attuativi, che verranno stipulati con l’impresa appaltatrice (che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilebrevità, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciotesto, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasarà indicata Impresa). La Parti rappresentanti Provincia appaltante, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei rapporti con l’Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e dal Responsabile del Procedimento, secondo le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirispettive competenze.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Scuole Diverse

PREMESSA. Le parti stipulanti Il nuovo Governo, che ha iniziato il presente Accordo Economico Collettivoproprio mandato, intendono realizzare il 17 novembre 2011, ha deciso di seguire questa complessa questione, con un approccio interministeriale. Si è preso atto, da un lato, della necessità, non solo di fornire all‟Unione Europea, le risposte che sono fino ad oggi mancate, ma al tempo stesso di segnare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Strategia che possa guidare nei prossimi anni, una concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), superando definitivamente la fase emergenziale che, negli anni passati, ha caratterizzato l‟azione soprattutto nelle grandi aree urbane. D‟altra parte, gli assi principali di intervento, investono ruoli, funzioni e competenze di Amministrazioni diverse, che devono concorrere in maniera coordinata all‟obiettivo che il Governo si è prefissato nella cornice comunitaria. Il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione è stato, quindi, investito della responsabilità di costruire, di concerto con i Ministri del rapporto Lavoro e delle Politiche Sociali, dell‟Interno, della Salute, dell‟Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Giustizia, una cabina di agenziaregia delle politiche dei prossimi anni, nonché alle caratteristiche coinvolgendo le rappresentanze degli Enti regionali e locali, compresi i Sindaci di grande aree urbane e le stesse rappresentanze delle imprese commerciali comunità Rom, Sinti e Caminanti presenti in Italia. Si è dato, quindi, da subito, inizio ad un confronto serrato sulle metodologie, sulle priorità e sulle risorse. La cabina di regia così costituita guiderà il processo di integrazione nel tempo, verificando periodicamente i risultati raggiunti, l‟aderenza delle scelte fatte e dei serviziprogetti alle indicazioni dell‟Unione Europea, integrando, di volta in volta, le politiche scelte in base alle esperienze e ai bisogni che si manifesteranno. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse L‟azione, quindi, della cabina di regia, che si avvale come punto di contatto nazionale dell‟UNAR, continuerà con regolarità nel tempo, prendendo in esame le esperienze passate e portando a sviluppare corrette relazioni sindacali completamento alcune iniziative già in corso, soprattutto in materia di “housing” e contrattualidi servizi di mediazione culturale e di contrasto alla dispersione scolastica, consapevoli dell’importanza integrandole, peraltro, con i contributi che sono stati già in parte forniti e che verranno progressivamente implementati dalla cabina di regia anche negli altri settori d‟intervento. Poi, discenderanno, sempre sotto la guida politica uniforme della Struttura di vertice, quattro Tavoli sugli specifici problemi dell‟abitazione, dell‟istruzione, del ruolo svolto dagli agenti lavoro e rappresentanti della salute e, altresì, alcuni Gruppi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti lavoro relativi all‟aggiornamento costante dei dati, presupposto indispensabile per la scelta della politica di commerciosettore, al riconoscimento giuridico di alcune situazioni determinatesi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili particolare, a seguito del conflitto dei Balcani e dell‟arrivo in Italia di alcune Comunità prive di documenti, oltre a monitorare costantemente la disponibilità dei Fondi nazionali e dell’Unione Europea, il loro corretto impiego e l‟adeguatezza delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirisorse agli obiettivi prefissati.

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PREMESSA. Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 , ha ridisegnato l’impianto normativo del contratto di apprendistato, fissandone i criteri fondamentali e rinviando alla contrattazione collettiva per la regolamentazione puntuale dei singoli istituti. Da allora alcune categorie hanno provveduto ad adeguare le disposizioni contrattuali sull’apprendistato professionalizzante al nuovo quadro normativo, ma in molti casi l’operazione non è stata ancora avviata in quanto le parti si riservano di provvedere in sede di rinnovo (a fine anno scadono molti CCNL nei settori dell’industria, artigianato e servizi e per un certo numero di essi - come quelli riguardanti le imprese industriali alimentari e metalmeccaniche, per citare solo i più importanti - le trattative sono ormai avviate). Tuttavia anche nei settori che hanno aggiornato la normativa le disposizioni di nuovo inserimento si applicano esclusivamente per le nuove assunzioni, mentre i rapporti già costituiti restano disciplinati dal precedente regime normativo, secondo un principio radicato nelle relazioni sindacali e ribadito dallo stesso T.U.: apprendisti assunti dalla stessa azienda per la stessa qualifica possono perciò ricevere un trattamento diverso in funzione della diversa data di assunzione. In questa fase di prima applicazione del T.U. la sovrapposizione tra diversi regimi di trattamento comporta una casistica che può essere suddivisa, ai fini dell’individuazione delle norme caso per caso applicabili, in tre periodi temporalmente distinti. I rapporti di apprendistato già in essere al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011 (25 ottobre 2011) non sono influenzati dalle nuove norme e restano disciplinati secondo la previgente disciplina, sia per quanto riguarda la durata che per la progressione retributiva che restano confermate nelle misure originariamente stabilite. Continuano a trovare applicazione a quei rapporti, tra l’altro, le disposizioni della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (legge quadro sull’apprendistato), gli artt. 21 e 22 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (elevazione dell’età degli apprendisti nel settore artigiano), l’art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (età degli apprendisti e durata del contratto in tutti i settori di attività) e gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (tipologie del contratto di apprendistato e relativa regolamentazione, ora trasfuse nel T.U.). Per le norme appena citate il T.U. dispone invece, a tratto generale, l’abrogazione “con l’entrata in vigore del presente decreto” (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 167/2011). Le norme contenute nel D.Lgs. n. 167/2011 non hanno trovato concreta applicazione neanche ai rapporti di apprendistato costituiti nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, in quanto nelle disposizioni finali del T.U. viene stabilita l’ultrattività della previgente normativa “per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa” e cioè nella grandissima maggioranza dei casi (art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011). Anche gli apprendisti assunti nel semestre ottobre 2011- aprile 2012 restano pertanto disciplinati secondo la previgente disciplina non avendo in genere provveduto le parti stipulanti sociali ad aggiornare le disposizioni dei contratti collettivi di categoria. Fa eccezione il presente Accordo Economico Collettivosettore degli studi professionali il cui rinnovo contrattuale, intendono realizzare una intervenuto il 29 novembre 2011, ha comportato l’adeguamento delle regole contrattuali al disposto del D.Lgs. n. 167/2011. Con apposita clausola di salvaguardia (cfr. art. 33 del c.c.n.l.) le parti hanno peraltro stabilito che la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità e il trattamento economico e normativo precedente si applicheranno anche ai nuovi contratti di apprendistato stipulati durante il periodo di transizione. In sostanza, quindi, anche nel settore in esame, pur sussistendo norme contrattuali applicative del T.U., il trattamento economico e normativo degli apprendisti assunti fino al 24 aprile 2012 resta quello previgente. Trascorsa la fase transitoria, il contratto di apprendistato professionalizzante per i nuovi assunti è regolato - in tutti i settori - secondo i criteri generali stabiliti dal T.U. e sintetizzati nel prospetto di seguito riportato. Per la disciplina dei singoli istituti riguardanti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e lavoro occorre far riferimento al contenuto dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti singoli contratti collettivi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicategoria.

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Samples: www.studiopaolostrada.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’AVEPA ha avviato una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi nella piattaforma di e-procurement Sintel di Aria Spa, ai sensi dell’art. 1 del D.L.76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, al fine di stipulare un accordo quadro con l’affidatario della procedura, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per il servizio in oggetto come da presenti condizioni particolari di procedura e contratto. La procedura è rivolta agli operatori abilitati nella piattaforma Sintel per i codici ATECO associati al CPV 79200000-6. La presente Accordo Economico Collettivoprocedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia non prevede, intendono realizzare pertanto, l'individuazione di un criterio di aggiudicazione, fermo restando l'obbligo per la Stazione Appaltante di applicare i principi elencati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito, si precisa che la procedura in oggetto non va intesa come una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità procedura di gara ma come una modalità di acquisizione di preventivi, al fine di pervenire all’affidamento diretto. Alla luce della natura della procedura di affidamento diretto, la Stazione Appaltante non prevede di procedere all’esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del rapporto decreto legislativo n. 50 del 2016 ma terrà conto dell’apprezzamento del RUP. I preventivi acquisiti saranno valutati discrezionalmente dal RUP nel rispetto dei principi di agenziaeconomicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché alle caratteristiche in conformità ai valori di libera concorrenza e non discriminazione. In ogni caso, il RUP si riserva di escludere/non considerare le offerte che presentino elementi tali da farle apparire anormalmente basse e/o di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti al fine di valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle imprese commerciali e dei serviziofferte presentate. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza L’AVEPA si riserva di procedere all’affidamento del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, servizio anche in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità presenza di una qualunque delle clausole del sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’affidamento qualora valuti le offerte pervenute non rispondenti a quanto previsto dalle presenti condizioni particolari di procedura e contratto, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di sospendere, annullare la procedura o non affidare il servizio, o anche di non stipulare il relativo contratto. Si invita pertanto a esaminare la documentazione allegata e formulare la propria migliore offerta. Ciascun operatore economico dovrà, inoltre, procedere all’invio della documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente. L’AVEPA si riserva di richiedere agli operatori economici eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto dichiarato nella presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivofase esplorativa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono Si precisa che la richiesta di parte sindacale preventivo relativa alla presente procedura non è in alcun modo vincolante per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicil’Agenzia.

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Samples: Patto Di Integrità

PREMESSA. Le parti stipulanti Il contratto di espansione è un istituto che, a partire dal 2019, ha sostituito la fattispecie del “contratto di solidarietà espansiva”, nell’ottica di rilanciare uno strumento che nel corso degli anni è stato oggetto di una scarsa applicazione da parte delle imprese. Gli elementi caratterizzanti consistono in una serie di in- terventi dei quali è responsabile l’impresa stipulante, finalizzati a supportare procedure di riorganizzazione e modifica dei processi aziendali e presentati all’interno dell’articolo 41 del decreto legi- slativo n. 148 del 2015, come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2019, che rappresenta oggi il presente Accordo Economico Collettivoriferimento normativo in mate- ria. Questi interventi comprendono la programmazione di un piano di assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeter- minato (compreso il contratto di apprendistato professionaliz- zante), intendono realizzare una la realizzazione di un programma di formazione e riquali- ficazione professionale per il personale dell’azienda, nonché, da ultimo, un piano di uscite anticipate per i lavoratori prossimi alla pensione o, in alternativa o in cumulo, un piano di riduzioni dell’orario di lavoro. Si tratta di funzioni nuove e più ampie rispetto al precedente con- tratto di solidarietà espansiva, che puntava a coniugare riduzioni stabili dell’orario di lavoro con l’assunzione agevolata di nuovi lavoratori. Per favorire l’implementazione delle misure, è previsto uno sgravio contributivo, di natura diversa a seconda delle carat- teristiche del contesto aziendale in cui viene sottoscritto l’ac- cordo, la cui disciplina normativa corrispondente alle peculiarità si è evoluta nel corso degli ultimi due anni, al pari di altri aspetti cardine riguardanti l’istituto. Que- sto approfondimento, per presentare le principali linee di svi- luppo dello strumento, anche alla luce delle novità normative in- trodotte, analizza alcuni tra i primi contratti di espansione sotto- scritti con le rappresentanze sindacali all’interno di diverse realtà industriali del rapporto nostro Paese. Il contratto di agenziaespansione è infatti un contratto “di natura gestionale”, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali per il quale è necessario attivare una procedura di consultazione sindacale imposta dalla legge, che si conclude formalmente con la sottoscrizione dell’intesa in sede ministeriale. Il percorso di presentazione degli accordi distinguerà le principali direttrici di intervento individuate dal legislatore per supportare le strategie di riorganizzazione aziendale. Una prima parte sarà in- fatti dedicata a quei contratti di espansione caratterizzati da ridu- zioni generalizzate dell’orario di lavoro, coperte sul piano econo- mico da un ampio ricorso alla cassa integrazione e dei serviziaccompagnate da percorsi di formazione e riqualificazione e nuove assunzioni (§ 2). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn una seconda parte saranno invece presentati quei contratti che pongono al centro la logica del turnover generazionale, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti attra- verso l’introduzione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti piani di commercioesodo incentivato (§ 3). Si tratterà, in questo caso, di un’analisi articolata su più punti, per tenere in considerazione il diverso contesto in cui tali accordi sono stati sottoscritti. Infine, sulla base delle prime evidenze emerse dall’analisi dei casi pratici (§ 4), si proverà a delineare un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoprimo bilancio sulle attuali funzioni assunte da questo strumento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti con uno sguardo alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciapplicative future.

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Samples: farecontrattazione.adapt.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoDurante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosalvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel me- se di novembre verrà effettuato un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti versamento cumulativo con le particolarità sottodescritte. Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per loro caratteristiche funzionali i mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno. Si ricorda con l’occasione di non va- riare il flag in corso anno. Se l’importo cumulativo del versato è inferiore a 1,03 euro, non viene effettuato alcun ri- porto; a cura Utente la gestione di importi inferiori in particolar modo se nel mese sono presenti importi da versare come normale mensilità (somma manuale sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre). Per le addizionali (comunale e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoregionale e acconto comunale), che per tutto il periodo della sua validità l’importo nella colonna versato deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileindicato sia se effettuato il versamento che in caso contrario, nel realizzare maggiori benefici in quanto la procedura effettua le verifche per gli agenti e rappresentanti di commercioil riporto o meno in F24/770 in base a questa colonna. Il riporto in F24 viene effettuato sia per le ditte con versamento attuale che posticipato. Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole verranno storicizzati con periodo 11/2014 con il bollato del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà mese; sarà compilata anche la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacolonna trattenuto oltre che la colonna versato. Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2013, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2014 con i seguenti codici tributo: - 3815 / 2013 per addizionale regionale - 3848 / 2013 per addizionale comunale. Per le addizionali regionali, nel caso in cui l’importo per singola regione rimanga comunque inferiore all’importo minimo, vengono sommati i singoli importi ed effettuato un versamento cumulativo alla Regione cui spetta l’importo maggiore, singolarmente considerato; Per le addizionali comunali, nel caso in cui l’importo per singolo comune rimanga comun- que inferiore all’importo minimo, non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.viene effettuato alcun versamento

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Samples: www.cpupdate.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Capitolato regola l’appalto relativo alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza della galleria “Fara”, di lunghezza 3.964 metri a fornice unico a doppio senso di circolazione, della galleria “Prapiero”, di lunghezza 182 metri a fornice unico a doppio senso di circolazione, della galleria “Dint”, di lunghezza 1.014 metri a fornice unico a doppio senso di circolazione; tutte site lungo la S.R. 251 tra le progressive chilometriche approssimative Km59+585 e Km65+505 tra i territori dei comuni di Montereale Valcellina e Barcis in provincia di Pordenone, per conto di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (che per brevità viene in seguito chiamato “Committente”), da eseguirsi da parte dell’Impresa appaltatrice (che per brevità viene in seguito chiamata “Impresa”), ed integra, facendone parte sostanziale, il presente Accordo Economico Collettivocontratto che verrà stipulato per l’appalto. In particolare si riferisce alla descrizione delle Opere, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alla metodologia con la quale esse dovranno essere eseguite, ed alla specifica dei materiali da utilizzare. Xxxxx restando tutti i poteri di controllo e d’intervento diretto nella gestione del contratto che spetta al Committente, il medesimo potrà farsi rappresentare nei confronti dell’Impresa, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, dal “Direttore dei Lavori” che sarà designato. Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamento in vigore. In ogni caso prevarrà il principio di gerarchia delle fonti. Per regola generale nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle peculiarità del rapporto di agenzia, migliori regole dell’arte nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali prescrizioni che qui vengono date per le principali categorie di lavori. Per tutte le categorie di lavori e anche per quelle che non si trovino nel presente Capitolato ed xxxxxxx Xxxxxx dei serviziPrezzi oltre alle prescritte speciali norme, l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla buona tecnica di esecuzione, attendendoli agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a sviluppare corrette relazioni sindacali perfetta regola d’arte, con materiali e contrattualimagisteri appropriati e rispondenti alle specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. Avranno le forme precise, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti dimensioni e rappresentanti grado di commercio nell’economia del Paese lavorazione che saranno stabiliti e del ruolo svolto dagli agenti soddisferanno alle condizioni generali e rappresentanti di commerciospeciali indicate nel presente Capitolato. Le lavorazioni si svolgeranno, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoogni caso, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesecondo quanto riportato allo specifico capitolo del Piano Operativo di Sicurezza, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXvarie fasi operative, le quali saranno confermate o modificate tenendo conto delle esigenze particolari del Committente. degli agenti stipulanti Esse rispetteranno il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi cronoprogramma che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.dovrà essere fornito dopo accordi con la D.L..

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Samples: www.fvgstrade.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO). Per l’anno 2023 la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30.04.2023. Conseguenzialmente l’approvazione del PIAO 2023-2025 è differita al 30.05.2023. Infatti l’articolo 8 comma 2 del DM 132/2022 prevede: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente Accordo Economico Collettivodecreto, intendono realizzare è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. Il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. Il PIAO ha inoltre i seguenti fini: - consente un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni; - assicura una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei serviziservizi ai cittadini e alle imprese. Sotto questo profilo manifestano - riconduce gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente alle finalità istituzionali e alla “mission” pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e contrattualile azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Il Piano ha durata triennale, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti è aggiornato annualmente. Il PIAO sostituisce, quindi, alcuni altri strumenti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioprogrammazione, in particolare: • il Piano della Performance, poiché definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e risultati della performance organizzativa; • il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano della Formazione, poiché definisce la strategia digestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo; • il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, poiché definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne; • il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell’evoluzione normativa e di creare un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti piano unico di governance. In quest’ottica, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rappresenta una sorta di “testo unico” della programmazione. In un’ottica di transizione dall’attuale sistema di programmazione al PIAO, il compito principale che questa Amministrazione si è posta è quello di fornire in modo organico una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa già adottati o in corso di adozione, al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli documenti. Nella sua redazione, oltre alle Linee Guida per loro caratteristiche funzionali la compilazione del Piano Integrato di Attività e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo Organizzazione (PIAO) pubblicate dal Dipartimento della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioFunzione Pubblica, è globalmente migliorativo stata quindi tenuta in considerazione anche la normativa precedente e pertanto sostituisce non ancora abrogata riguardante la programmazione degli Enti Pubblici. Nello specifico, è stato rispettato il quadro normativo di riferimento, ovvero: - per quanto concerne la Performance, il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i, la L.R. n. 22/2010 e s.m.i. e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; - riguardo ai Rischi corruttivi ed assorbe ad ogni effetto alla trasparenza, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e gli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo n. 33 del 2013; - in materia di Organizzazione del lavoro agile, Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il CCNL Enti locali 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 e tutte le norme ulteriori specifiche normative di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiriferimento delle altre materie relative al Piano delle azioni positive, al Piano triennale dei fabbisogni di personale ed alla Formazione. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Il presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste documento è stato dunque predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e dalla contrattazione integrativanormativa sopra riportata. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le gli Enti con meno di 50 dipendenti sono previste modalità semplificate. Essendo pertanto la dotazione organica del CO.S.R.A.B. inferiore a cinquanta dipendenti, si è fatta applicazione delle disposizioni in modalità semplificate, in materia di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantistruttura organizzativa, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeorganizzazione del lavoro agile, accolgono la richiesta piano triennale dei fabbisogni di parte sindacale per incontri annuali personale, mappatura dei processi delle aree a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirischio corruttivo.

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Samples: Verbale Di Riunione Del Consiglio Di Amministrazione

PREMESSA. Le parti stipulanti Questa parte dello studio di fattibilità ha lo scopo di analizzare: la simbiosi industriale che potenzialmente può essere attivata tra le imprese AcquaRoVit; e il sistema di gestione de- gli scambi di risorse tra le imprese AcquaRoVit, come indicato dalle Linee guida Regiona- li, punto 2 lettera d), a partire dal bilancio delle risorse input-output dell’APEA. Questo sistema permetterà al soggetto gestore anche detto soggetto unico di coordinamen- to (SUC) della riconoscenda APEA di realizzare il monitoraggio continuo e la stesura di piani di miglioramento e revisione annuali, secondo la logica PDCA (Plan, Do, Check, Act), in particolare il piano ambientale e quello della simbiosi che il soggetto unico di co- ordinamento produrrà ogni anno a partire dall’inizio della fase di gestione dell’Apea Ac- quaRoVit. La Regione Lazio, per riconoscere ad AcquaRoVit il titolo di APEA e per mantenere nel tempo questo riconoscimento, la Regione avrà bisogno di verificare che esistano, in ma- niera continua, tra le imprese partecipanti all’Apea AcquaRoVit, scambi di risorse, servizi, capacità, come previsto dal punto secondo delle linee guida della Regione Lazio. Per tale motivo gli imprenditori dell’Apea AcquaRoVit, insieme al gruppo di lavoro che ha prodotto il presente Accordo Economico Collettivodocumento APEA, intendono realizzare hanno previsto l’implementazione di sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO per garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti dell’Apea AcquaRoVit indicati all’interno delle linee guida APEA della Regione Lazio. Il gruppo di lavoro ha previsto l’implementazione di un modello di bioeconomia circolare (un sistema collettivo dove non conta il comportamento del singolo componente impresa ma conta il comportamento dell’insieme delle sue componenti, cluster d’imprese) basato sull’interazione delle sue componenti (le imprese dell’Apea AcquaRoVit), interagenti tra di loro secondo il seguente schema predeterminato: quello che esce dalla impresa A 76 Soggetto estensore Mt S.r.l.s. xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx00.xx (output) come scarto, rifiuto, sottoprodotto, servizio, capacità deve diventare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto risorsa di agenziaavvio o di facilitazione di un processo produttivo per un'altra impresa B (input) e vice- versa. È quindi, nonché alle caratteristiche particolarmente interessante, verificare l’esistenza di retroazioni tali da poter prevedere nel tempo (36-48 mesi) l’istaurazione di un sistema di economia circolare. L’obiettivo quindi di tale modello è quello di costruire il sistema d’imprese dell’Apea Ac- quaRoVit, in cui, le imprese appartenetti a tale sistema, lavorino in modo integrato e com- patibile attraverso l’uso di attrezzature ecologiche e di sicurezza, per contribuire allo svi- luppo economico locale e regionale. Il modello di bioeconomia circolare dell’Apea AcquaRoVit è : - sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale; - orientato al miglioramento della competitività, delle prestazioni ambientali, indu- striali e sociali delle imprese commerciali dell’Apea AcquaRoVit che ne fanno parte, perse- guendo e soddisfacendo gli orientamenti, le linee guida APEA della Regione La- zio e i requisiti ambientali contenuti nella normativa dell’Unione Europea; - basato sulla metodologia di sviluppo territoriale sottoposta a logiche di program- mazione regionale diretta ed indiretta e ben riconosciuta e riconoscibile, in ma- niera pressoché esclusiva, dalle grandi Agenzie di sostegno economico alle im- prese ed al territorio. - definito dall’applicazione, in modo prioritario, delle direttive e dei servizicriteri di quali- tà, ambiente e sicurezza (safety, security and safewards). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse - finalizzato a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualisoddisfare i requisiti di “smart grid” eventualmente applicabili. Il modello dell’Apea AcquaRoVit è caratterizzato dalla finalità di aumentare contestual- mente la competitività di ogni singola impresa AcquaRoVit con la competitività del siste- ma delle imprese che aderiscono all’Apea AcquaRoVit come cluster d’imprese dell’area produttiva Acquarossa di Viterbo. L’interazione tra imprese dell’Apea AcquaRoVit si do- vrà trasformare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercionel tempo, in una vera e propria cooperazione tra imprese, anche se ete- rogenee. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica nuovo sistema di gestione finalizzato al: - miglioramento delle economie di scala; - riduzione degli oneri amministrativi; xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 77 - miglioramento ed efficientamento energetico; - gestione del ciclo dei rifiuti e degli scarti di produzione, attraverso lo scambio, il trasferimento e la cessione delle risorse tra le imprese che fanno parte del sistema; - aumento della competitività e della produttività delle imprese; - fruizione di nuovi servizi eco-innovativi orientati alla sostenibilità e fondati su relazioni collaborative tra soggetti pubblici e privati; - miglioramento della qualità/sicurezza/ambiente delle imprese consor- ziate. Prima di entrare nel merito degli scambi simbiotici che connoteranno l’Apea AcquaRoVit è necessario fare un approfondimento sull’economia circolare in generale ed in particolare su quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali dei suoi principi saranno implementabili già all’inizio della fase di realizzazione e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole gestione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimodello Apea AcquaRoVit.

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Samples: Regolamento Di Adesione E Gestione “Acquarovit Apea”

PREMESSA. La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica. In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2014 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2013, X/1185, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 ”. Le parti stipulanti linee di indirizzo per gli acquisti, dettate dall’allegato 3 della Deliberazione soprarichiamata, impegnano le Aziende Sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle Aziende sanitarie Lombarde. Con riferimento a quanto sopra: ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE ⮱ LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX ⮱ L’ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura: - L’Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti; - Con la delega di cui al precedente punto gli Enti sanitari mandanti delegano l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Capitolato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e dalla contrattazione integrativaterzo interessato. - La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento. Per quanto non previsto dal la presente Accordo valgono le disposizioni procedura è individuata quale mandataria la: AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Legge vigenti in materiaMilano SI PRECISA CHE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DISCIPLINANO LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO TUTTI GLI ENTI AGGREGATI E SONO PERTANTO RIFERITI ALLA TOTALITÀ DEI LOTTI. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO

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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivoschema di Capitolato Speciale d’Appalto, intendono realizzare in linea con le previsioni della Direttiva CEE n. 93/76 e del DPR n. 412/93, costituisce un contributo rivolto all’attenzione delle Amministrazioni delle ASL e delle Aziende Ospedaliere regionali. Esso definisce le condizioni per l’aggiudicazione di un appalto per l’erogazione del “servizio-energia” e la riqualificazione tecnologica degli impianti finalizzata al risparmio energetico, secondo l’opzione finanziaria costituita dal Finanziamento tramite Terzi. Nella sua valenza di modello adottabile in via sperimentale dalle Amministrazioni menzionate, che potranno integrarne l’articolato secondo le rispettive esigenze, esso costituisce un documento pensato e costruito per un’utenza tipo ospedaliero-sanitaria che, a fronte di elevati consumi energetici e di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità situazione di scarsa efficienza degli impianti, intenda terziarizzare i servizi di gestione, esercizio e manutenzione degli stessi, realizzando nel contempo un piano d’interventi di risparmio energetico senza sostenere oneri d’investimento, con garanzia dei risultati tecnico-economici attesi e dei risparmi previsti sulla spesa energetica. Pertanto, al fine di proporre uno schema di Capitolato utilizzabile dalla maggior parte delle ASL e delle Aziende Ospedaliere regionali, si è fatto riferimento ad una configurazione tipo d’utenza costituita da un polo primario di consumi energetici (la sede del rapporto di agenziaPresidio Ospedaliero), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da una serie di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativapoli minori rappresentati dai Presidi Sanitari facenti capo alla medesima ASL. Per quanto attiene alla definizione dell’oggetto dell’appalto, si è fatto riferimento al “servizio-energia” sugli impianti di produzione e distribuzione dei fluidi primari, così come definito dall’art. 1, comma 1, lett. p) del DPR n. 412/93, nonché alla realizzazione di un piano d’interventi di risparmio energetico, comprensivo dell’installazione di un impianto di cogenerazione, previa diagnosi energetica e verifica di fattibilità tecnico-economica (cfr. art. 26, L. 10/91), la cui elaborazione è lasciata alla capacità di proposta dell’impresa concorrente. L’indicazione riguardante la realizzazione di un impianto di cogenerazione, comunque subordinata agli esiti della preventiva verifica di fattibilità, nell’ambito del programma d’intervento che dovrà essere presentato dalle imprese concorrenti in sede d’offerta, secondo la previsione del massimo risparmio energetico ottenibile in rapporto all’investimento, non previsto dal è casuale. Essa, infatti, risponde non solo agli indirizzi contenuti nell’All. D del DPR n. 412/93, secondo cui tale tecnologia risulta essere particolarmente efficace nel soddisfare le caratteristiche energetiche d’utenza delle strutture ospedaliere, ma anche alle conclusioni a cui è pervenuto l’Assessorato regionale all’Energia nell’ambito di uno studio sulle possibilità di applicazione della cogenerazione nel comparto ospedaliero. In ogni modo, si tenga conto che i principi contenuti nel presente Accordo valgono le disposizioni schema di Legge vigenti Capitolato sono applicabili ai fini dell’installazione di qualsiasi altra tecnologia, diversa dalla cogenerazione, che in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiogni singolo caso, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeprevia indicazione di un’analisi di fattibilità, accolgono la richiesta dovesse rivelarsi più rispondente all’obiettivo di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta razionalizzazione energetica di una data utenza. Ciò detto, si fa presente che lo schema di Capitolato fa riferimento al Decreto Legislativo n. 157/95, ovvero all’espletamento di un appalto di servizi. Malgrado il contratto di cui trattasi sia di tipo misto, ovvero in esso siano rinvenibili aspetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche (gli interventi di risparmio energetico) e alla fornitura di beni e servizi, si assume che esso ricada nella sfera di applicazione della normativa sugli appalti di servizi. Infatti, secondo il principio della prevalenza si rileverà che, a fronte della durata pluriennale del contratto, il valore economico relativo all’erogazione di servizi (gestione, conduzione e manutenzione degli impianti) sarà superiore a quello relativo alla realizzazione delle parti tali incontri potranno avvenire anche opere necessarie a garantire una maggiore qualità degli stessi e il risparmio energetico. Inoltre, si precisa che lo schema di Capitolato in questione, in quanto attribuisce alle imprese concorrenti l’onere di progettare un piano d’interventi di efficienza energetica, secondo le rispettive conoscenze e capacità, sulla base delle indicazioni non vincolanti di uno studio di fattibilità messo a disposizione dall’Azienda appaltante, si riferisce alla fattispecie dell’appalto-concorso, da aggiudicarsi con procedura ristretta, secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il presente contributo rivolto all’attenzione delle ASL e delle Aziende Ospedaliere regionali, elaborato sotto forma di schema di Capitolato, riporta in grassetto gli articoli che lo qualificano come capitolato di Finanziamento tramite Terzi e in semplice corsivo, per singoli settori merceologicicompletezza e migliore comprensione dello stesso, gli articoli che non presentano elementi di innovazione e/o di stretta funzionalità rispetto alle finalità del documento.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento che sostituisce il presente Accordo Economico Collettivo"Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale", intendono realizzare una approvato con il D.M. 22 aprile 2015, nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità che regola i rapporti tra enti e volontari del rapporto di agenziaservizio civile alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2018, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali n.40, novità che hanno già trovato prima applicazione nell’Avviso agli enti per la presentazione e dei serviziprogetti per l’anno 2018, emanato il 3 agosto 2017, e nei conseguenti Bandi per la selezione dei volontari del servizio civile universale pubblicati il 20 agosto 2018. Sotto questo profilo manifestano Le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” enucleano i principi generali dettati dal Dipartimento relativamente alle singole tematiche su cui si fonda il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali rapporto tra enti e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciovolontari ed indica, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti modo specifico, gli adempimenti in capo agli uni e agli altri. La struttura del documento è ispirata ai principi della semplificazione e della trasparenza e i contenuti rispecchiano ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti interessati; il linguaggio utilizzato è semplice e chiaro, per loro caratteristiche funzionali evitare possibili diverse interpretazione dei testi, e professionalila distinzione degli adempimenti favorisce maggiore fruibilità e comprensione dei contenuti. Le parti si danno atto Disposizioni, oltre ad assicurare l’aggiornamento necessario di istituti e benefici in virtù della riforma vigente, hanno recepito molti dei suggerimenti e delle indicazioni proposte dai diversi soggetti che compongono il complesso sistema del servizio civile universale, dai giovani volontari alle Regioni e Province Autonome agli enti di servizio civile, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni. La loro prossima attuazione consentirà di evidenziare eventuali criticità in fase di applicazione che il presente Accordo Economico CollettivoDipartimento provvederà tempestivamente a rilevare, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilemonitorare ed analizzare, in un’ottica di costante attività finalizzata all’efficientamento del sistema complessivo, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti rispetto di ruoli, competenze, capacità e rappresentanti aspettative di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciciascuno.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento unico di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08. In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3) del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e della Ditta Appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi. In accordo con quanto previsto dall’art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della Ditta Appaltatrice Il personale che svolge l’attività presso gli ambienti della Università degli Studi di Firenze deve essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro . Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (di seguito: Impresa), questa è tenuta ad attuare nell’esecuzione dei lavori affidati le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le disposizioni complementari contenute nel presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziadocumento. È inoltre tenuta ad impartire al proprio personale operante presso l’Università informazioni e formazione adeguate, nonché precise istruzioni con riferimento ai contenuti seguenti. Prima dell’inizio dei lavori, il titolare dell’Impresa, direttamente o tramite persona da lui incaricata, con sopralluogo effettuato congiuntamente a personale universitario, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dall’Università, dei rischi dovuti alle caratteristiche interferenze tra i lavori e delle imprese commerciali misure a tal fine adottate, e verifica l’idoneità delle misure adottate per la tutela dei servizilavoratori coinvolti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità Il sopralluogo deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, ripetuto se si verificano in corso d’opera mutamenti delle condizioni di sicurezza individuate inizialmente. I rischi specifici propri dell’attività dell’Impresa sono individuati nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti Piano Operativo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme Sicurezza di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticui all’art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 (ove previsto). I contenuti del presente Accordo Economico CollettivoDocumento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono discussi ed eventualmente integrati nel corso della Riunione di coordinamento, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoconvocata su iniziativa del Responsabile dei Lavori prima dell’inizio delle attività lavorative oggetto del contratto, della quale viene redatto apposito Xxxxxxx. Sono fatte salve le condizioni Il Responsabile del Servizio di miglior favore previste dalla Legge Prevenzione e dalla contrattazione integrativaProtezione e il Medico competente dell’Impresa possono visitare gli ambienti in cui è previsto lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto, ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni 81/2008, previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Prevenzione e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciProtezione dell’Università.

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PREMESSA. Le parti stipulanti La Regione Xxxxxx-Romagna in materia di trasporti pubblici locali autofiloviari fa riferimento ai seguenti fondamentali documenti legislativi e normativi: · la LR 30/1998 e s.m.i.; · l’Atto di indirizzo triennale dell’Assemblea legislativa, definito per il presente Accordo Economico Collettivo2007-2010, intendono realizzare con proprie deliberazioni n. 109 del 3 aprile 2007 e n. 166 del 22 aprile 2008; · l'”Intesa sui servizi minimi” definita dalla delibera della Giunta regionale n. 634 del 5 maggio 2008; · gli Accordi di programma 2007-2010 approvati con delibera della Giunta regionale n. 2136 del 9 dicembre 2008 e adottati con Decreto del Presidente della giunta regionale n. 113 del 17 aprile 2009. Gli Accordi di Programma sottoscritti in ciascun bacino provinciale registrano l'impegno dei sottoscrittori (Province, Comuni e Agenzie locali della mobilità) per una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità sistematica organizzazione di processi di verifica della qualità dei servizi offerti, prevedendo in particolare, all’art. 12 “Obiettivi di miglioramento della qualità del rapporto servizio”, il monitoraggio dei principali fattori di agenziaqualità erogata dei servizi di TPL, sulla base di un metodo di indagine campionaria, sostanzialmente conforme con quello proposto dalla Regione e descritto in Allegato 7, nonché alle caratteristiche la qualità attesa e percepita dall’utenza, almeno su base annua. I suddetti impegni sono stati confermati anche nei Contratti di Servizio in essere tra le Agenzie locali della mobilità e i singoli esercenti secondo differenti articolazioni applicative nei vari bacini. Gli atti negoziali di cui sopra contengono clausole di reciproca periodica rendicontazione in ordine ai differenti impegni assunti. La Regione ha il preciso impegno, derivante dall'insieme degli atti sopracitati, di procedere al monitoraggio e alla comparazione, su base standardizzata degli obiettivi di miglioramento della qualità. Il monitoraggio effettuato nei precedenti anni ha evidenziato modalità di indagine differenziate, così come dati disomogenei, sia in riferimento ai fattori presi in esame sia rispetto alla modalità operativa utilizzata per rappresentarli, sia perché riferiti ad ambiti diversificati, concentrandosi prevalentemente sui soli servizi urbani, con particolare riferimento a singole linee che presentano criticità di orari e di carico utenza, risultando pertanto difficilmente confrontabili e omogeneizzabili a livello regionale. Al fine di facilitare i rapporti delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioAgenzie locali per la mobilità con la Regione, in un mercato distributivo reso ancora modo tale che siano uniformati e resi sempre più complesso chiari i contenuti dei loro rendiconti e siano risolte le anomalie eventualmente riscontrate dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali Regione durante il processo di monitoraggio e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioconfronto dei risultati dei diversi bacini fra loro, è globalmente migliorativo stato condiviso e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiatestato il metodo descritto all’Allegato 7. La Parti rappresentanti Regione ha promosso pertanto la costituzione di un “Gruppo di acquisto”, regolato da apposita Convenzione sottoscritta tra le aziende mandantiparti, nell’affermare a cui partecipano le Agenzie locali per la loro piena autonomia contrattualemobilità di Piacenza, accolgono la richiesta Parma, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, per acquisire un servizio di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato indagine della qualità erogata e percepita sulla base del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicitato metodo.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Nel periodo transitorio che intercorre tra la data di entrata in vigore della nuova LR 24/2017 e l’avvio, entro l’1.1.2021, del procedimento di approvazione del nuovo Piano Urbanistico generale (PUG) il presente Accordo Economico CollettivoComune, intendono realizzare ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, ha la facoltà di selezionare una disciplina normativa corrispondente parte delle previsioni del PSC vigente alle peculiarità quali dare attuazione attraverso una procedura che prevede la preliminare presentazione da parte dei privati di proposte “circa le previsioni del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziPSC vigente da attuare attraverso accordi operativi”. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIl Comune, in conformità a quanto disposto dall’art.4, comma 3, della LR 24/2017, ha pubblicato in data 31.10.2018 un mercato distributivo reso ancora più complesso avviso pubblico di invito alla presentazione, entro i termini stabiliti dall’art.4, comma 3, della medesima legge, di ‘manifestazioni di interesse’ relative all’attuazione di interventi nelle zone XX-0, XX-0, XX-0, XX-0, XX-0, XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, e in quelle interessate da accordi ex art. 18, LR 20/2000, secondo lo schema deliberato dalla difficile congiuntura economica Giunta Comunale con atto 151/2018. Essendo pervenute 29 ‘manifestazioni di interesse’, il Consiglio comunale assume la presente delibera di indirizzo “con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti” in base ai quali collaboratori indispensabili viene valutata “la rispondenza all'interesse pubblico delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati” (art. 4, comma 2, LR 24/2017) e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti esprime sulle manifestazioni di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiainteresse presentate. La Parti rappresentanti delibera di indirizzo conclude formalmente la fase istruttoria per la presentazione delle proposte di accordi operativi oggetto dell’avviso pubblicato in data 31.10.2018. Dalla data di esecutività della delibera, approvata dal Consiglio comunale, le aziende mandantieventuali manifestazioni di interesse presentate non saranno, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualequindi, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciesaminate.

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Samples: Accordo Operativo Relativo All'ambito ars.sg_xv

PREMESSA. Le parti stipulanti La seguente “Premessa” fornisce una sintetica descrizione della struttura dell’Operazione. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’Operazione si raccomanda un’attenta lettura dell’intero Documento di procedura (il “Documento di Procedura”). Il presente Accordo Economico CollettivoDocumento di Procedura illustra le modalità, intendono realizzare una i termini e le condizioni ai quali gli azionisti di Mid Industry possono cedere la propria partecipazione detenuta in Mid Industry in favore di First Capital. L’operazione descritta nel presente Documento di Procedura non configura un un’offerta pubblica di acquisto disciplinata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”). L’operazione, infatti, rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità relativa all’offerta pubblica di acquisto prevista dall’articolo 102 del rapporto TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) in quanto il corrispettivo totale previsto per l’acquisto delle massime n. 830.000 azioni Mid Industry è inferiore ad Euro 5.000.000, così come indicato ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti. In data 3 ottobre 2013 il Consiglio di agenziaAmministrazione di First Capital S.p.A. (“First Capital”) ha deliberato di effettuare un investimento avente ad oggetto l’acquisto di massimo n. 830.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, di Mid Industry Capital S.p.A. (“Mid Industry”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles (“MIV”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., corrispondenti a circa il 19,7% del capitale sociale di Mid Industry ad un prezzo pari ad Euro 5,85 per azione, e dunque per un corrispettivo massimo complessivo di Euro 4.855.500 (l’ “Operazione”). Il Consiglio di Amministrazione di First Capital ha, altresì, conferito all’Amministratore Delegato i poteri necessari per dare esecuzione all’Operazione - ove permangano le condizioni per la relativa effettuazione - anche definendone modalità, termini e condizioni. In data 7 ottobre 2013, First Capital ha informato il mercato, mediante un apposito comunicato stampa, di aver acquistato sul MIV nella giornata del 4 ottobre 2013 n. 126.924 Azioni pari a circa il 3,01% del capitale sociale dell’Emittente ad un prezzo medio per Azione di Euro 5,825 e dunque per un corrispettivo di Euro 739.300. Tale acquisto rientra nell’ambito dell’investimento deliberato in Mid Industry complessivamente deliberato in data 3 ottobre 2013 avente ad oggetto sino a massime n. 830.000 azioni Mid Industry pari a circa il 19,7% del capitale sociale di quest’ultima. L’acquisto da parte di First Capital di Azioni Mid Industry, è rivolto, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Mid Industry rappresentative del capitale sociale sottoscritto e versato di Mid Industry, con l’esclusione di: - n. 142.468 Azioni Mid Industry rappresentanti circa il 3,38% del capitale sociale di Mid Industry, direttamente detenute da First Capital, alla Data del Documento di Procedura; - n. 279.451 Azioni Mid Industry detenute al 30 giugno 2013 dall’Emittente, rappresentative di circa il 6,62% del capitale sociale dell’Emittente, nonché tutte le ulteriori Azioni Proprie che l’Emittente dovesse venire a detenere successivamente. Si segnala che, qualora, durante il Periodo di Adesione (ivi compresa l’eventuale Riapertura dei Termini), First Capital acquistasse Azioni Mid Industry al di fuori della procedura descritta nel Documento, il numero delle Azioni Mid Industry oggetto della presente Operazione sarà automaticamente diminuito per un corrispondente numero di Azioni. L’Operazione è soggetta alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano seguenti condizioni (le “Condizioni”): - al mancato verificarsi, entro il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiprimo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali (i) eventi a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni nazionale od internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Operazione e/o su Mid Industry e/o sulle sue società controllate (il "Gruppo Mid Industry"), ovvero (ii) di fatti o situazioni relativi a Mid Industry e/o il Gruppo Mid Industry non già resi noti al mercato alla data odierna, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry; - alla mancata effettuazione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di atti, contratti od operazioni che possano contrastare l’Operazione ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; - alla mancata pubblicazione, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di avvisi di convocazione, ovvero mancata adozione di delibere, dell’assemblea dei soci di Mid Industry aventi ad oggetto: (i) modifiche dello statuto di Mid Industry; (ii) distribuzione di dividendi e/o acconti sul dividendo; - alla mancata conclusione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry di accordi, ivi inclusi accordi preliminari, aventi ad oggetto cessioni, acquisizioni di partecipazioni ovvero cessioni, acquisizioni, locazioni, affitti di aziende, rami di azienda, proprietà immobiliari; - alla mancata sottoscrizione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry di accordi transattivi pregiudizievoli relativi a controversie pendenti o minacciate, ivi incluse eventuali controversie con propri managers e/o dipendenti o con i managers e/o dipendenti del Gruppo Mid Industry; - che le Adesioni all’Operazione siano tali da consentire a First Capital di conseguire, una percentuale almeno pari al 15% del capitale sociale ordinario di Mid Industry, da calcolarsi tenendo conto anche delle Azioni possedute da First Capital per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta acquisti effettuati al di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicifuori della Procedura di cui al presente Documento.

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Samples: Documento Di Procedura

PREMESSA. Le parti stipulanti La l. n.134/2012 – Legge di conversione del cd. Decreto sviluppo – ha introdotto una specifica disciplina dei contratti pendenti in ipotesi di C.P. in continuità che opera sin dalla proposizione della domanda con riserva e che può comportare su specifica domanda del debitore e previa autorizzazione del Tribunale la sospensione o lo scioglimento dei contratti, con ciò anticipando gli effetti previsti dall’art. 72 L.F. nell’eventuale successivo fallimento. Va osservato che nel percorso normativo di privatizzazione delle procedure concorsuali iniziato dal 2005 il presente Accordo Economico Collettivodecreto cd. sviluppo si presenta come un’inversione di tendenza prevedendo un pregnante ed invasivo controllo giudiziario nella fase della cd. riserva, intendono realizzare anche con la nomina anticipata del Commissario giudiziale, giacché a fronte di effetti protettivi per il debitore (cd. sterilizzazione dei crediti) si innescano effetti limitativi sui poteri del debitore medesimo e si determinano potenziali conseguenze negative (in caso di rinuncia alla domanda o di sua dichiarata inammissibilità). In precedenza, in assenza di norma espressa, per il concordato preventivo si affermava comunemente il principio della prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti, non ritenendosi applicabili analogicamente gli artt. 72 e seguenti ad una procedura diversa dal fallimento e caratterizzata da una più accentuata funzione conservativa dell’impresa, oltre che dallo spossessamento soltanto attenuato del debitore. La prosecuzione ex lege creava peraltro problemi pratici evidenti con potenziale influenza negativa sul contenuto del piano e della proposta concordatari: i rapporti la cui permanenza si presentasse pregiudizievole o inutile potevano comportare l’emersione di poste passive superiori a quelle che si produrrebbero, per effetto della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità sopra richiamata, nel fallimento. La sorte dei rapporti pendenti andava allora gestita, di preferenza, negozialmente, essendo possibile la risoluzione consensuale o un accordo transattivo sulla sorte del rapporto e sulle conseguenze dell’eventuale suo prematuro scioglimento. In alternativa, il debitore poteva essere indotto a provocarne la risoluzione per proprio inadempimento prima dell’accesso alla procedura al fine della cristallizzazione dei crediti destinati ad essere pagati in moneta concorsuale. Restavano (e restano per regola generale) in ogni caso a disposizione del contraente in bonis i tipici rimedi contrattuali all’inadempimento, ed in particolare l’eccezione di agenziainadempimento di cui all’art. 1460, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali la facoltà di sospensione di cui all’art. 1461 c.c. e dei servizigli ordinari strumenti risolutivi del rapporto. Sotto questo profilo manifestano La citata riforma del 2012 ha introdotto la rilevante novità dell’art. 169bis: Lo scopo per il comune interesse debitore è di (a) liberarsi da contratti inutili e dannosi e (b) concorsualizzare il diritto del creditore in bonis all’indennizzo. Va peraltro sottolineato come la formula lessicale dell’art. 169 bis (‹‹contratti in corso di esecuzione ››) si distingue da quella dell’art. 72 l.fall. (‹‹se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti››) e lascia chiaramente intendere che lo spettro sia più ampio, tanto da coinvolgere anche i contratti unilaterali. Lo scopo suddetto dell’introduzione dell’art.169 bis L.F. comporta la necessità di anticipare al momento del deposito del ricorso la domanda di autorizzazione a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualisciogliersi dal (o a sospendere il) contratto, consapevoli dell’importanza indipendentemente dal momento in cui la richiesta sarà poi autorizzata . La prassi adottata da quasi tutti i Tribunali è quella di non autorizzare lo scioglimento dal contratto prima del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese deposito della proposta e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti piano, anche al fine di commercio, verificare la effettiva volontà del debitore di proseguire nella domanda di C.P. (o di percorrere la strada alternativa dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art.182bis L.F. che non consentirebbe lo scioglimento dai contratti in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicorso). Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, In primo luogo è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto necessario ribadire i rapporti intercorrenti tra le norme di tutti cui agli artt.72 (contratti pendenti nel fallimento), 169 BIS (contratti in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx X.X.) x 000 XXX L.F. (contratti in corso di esecuzione nel C.P. in continuità), concludendo che l’area di operatività dell’art.169 bis è molto più ampia di quella di cui all’art.72 anche in considerazione della diversa relazione tra i precedenti Accordi Collettivi contraenti entrambi in bonis nel C.P.( in senso improprio in quanto mantiene un potere gestorio significativo sul suo patrimonio). Va premesso che la norma trova applicazione sia nei concordati liquidatori che in quelli in continuità o parzialmente liquidatori (questi ultimi secondo la previsione di cui all’art.186 c.1): nel concordato liquidatorio lo scioglimento costituisce un effetto anticipatorio della liquidazione e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità trova pertanto giustificazione nell’effetto positivo per la massa dei creditori dell’esclusione medio-tempore di effetti negativi sul patrimonio del debitore; nel concordato in continuità la giustificazione logica appare ancora più evidente in quanto la continuità sussiste in linea di massima solo in presenza di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per ristrutturazione aziendale; inoltre vi è una giustificazione letterale nella L. F. in quanto non l’art.186 bis richiama espressamente l’art.169 bis (“fermo quanto previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materianell’art.169 bis “). La Parti rappresentanti domanda di sospensione o scioglimento presenta dei limiti temporali, atteso che testualmente si dice nella norma che la domanda deve essere presentata con il ricorso – e quindi anche in quello ex art.161 c.6 –. Ci si chiede peraltro se la domanda di scioglimento possa essere contenuta per motivi sopravvenuti anche nella modifica della proposta depositata in corso di procedura ma prima dell’adunanza dei creditori per il voto, e la risposta non può che essere positiva, atteso lo stretto nesso teleologico esistente tra istanza e piano. Quanto alla decisione del Tribunale la stessa appare ampiamente discrezionale, ma trova giustificazione – come appena chiarito – nel collegamento funzionale con il piano. E’ questo uno tra i motivi per cui la giurisprudenza ha limitato l’operatività della norma alla sola ipotesi della sospensione – con riserva di scioglimento – in assenza di proposta e piano definitivi. Va sottolineato che lo scioglimento è in sostanza un recesso anticipato unilaterale che ha comunque effetti irreversibili anche in ipotesi di successivo fallimento o di successivo passaggio alla procedura di cui all’art.182 bis L.F. (che non prevede la possibilità di scioglimento dai contratti) – motivo in più per ponderare bene la decisione di scioglimento anticipato da parte del giudice –. Infatti, nel passaggio dalla fase concordataria dichiarata in ipotesi inammissibile a quella fallimentare, i contratti già scioltisi per autorizzazione del Tribunale – e che evidentemente non possono rivivere – saranno considerati sciolti sin da prima della dichiarazione di fallimento e pertanto a loro non si applicherà la disciplina di cui all’art.72 e ss. L.F.. Con riferimento al già citato indennizzo, va sottolineato che lo stesso ha natura diversa dal risarcimento del danno conseguente allo scioglimento unilaterale, anche se non può escludersi una equivalenza quantitativa tra le aziende mandantidue ipotesi. La determinazione è rimessa al Giudice con giudizio ordinario, nell’affermare giacché nel concordato perché non vi è una fase di accertamento dei diritti, salvo non vi sia già una previsione convenzionale (forse anche in ipotesi di caparra convenzionale) o non vi sia una clausola compromissoria od arbitrale (perché come visto in questo caso rimane valida la loro piena autonomia clausola contrattuale, accolgono ). Si discute se detto indennizzo imponga la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta previsione di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche classe obbligatoria, atteso l’evidente conflitto di interessi tra creditore avente diritto all’indirizzo e creditori concorrenti. Attese le considerazioni di carattere generale già espresse dalla giurisprudenza del S.C. escluderei detta obbligatorietà (in ogni caso la previsione della classe non potrebbe che essere solo eventuale e subordinata alla decisione del Tribunale in ordine allo scioglimento). Comunque va indicato l’importo preventivato nel piano (o con inserimento del contraente in una classe autonoma facoltativa o con un appostamento in un fondo chirografario o privilegiato a seconda della natura originaria del credito). Rammento che l’art.169 bis non trova applicazione nei rapporti di lavoro subordinato, nei preliminari di vendita trascritti, nei contratti di locazione di immobile se C.P. del locatore e nell’ipotesi di finanziamento per singoli settori merceologiciuno specifico affare – cc.dd. rapporti contrattuali protetti –.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIl giorno 15 settembre 2021 la delegazione di Parte Pubblica dell’Università della Calabria, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali le RSU e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente d’Ateneo, in modalità telematica hanno sottoscritto, all’unanimità, l’allegata Ipotesi di “Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore Integrativo sui Criteri di Valutazione per le sue prospettive nonché le situazioni Progressioni Economiche Orizzontali – Triennio 2021- 2023”(All.1) La sessione di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta contrattazione collettiva integrativa aperta formalmente in data 21 luglio 2021 con la presentazione di una proposta dell'Amministrazione si è conclusa in sede di Contrattazione Integrativa in data 30 luglio 2021 e, infine, con la sottoscrizione dell'Ipotesi oggetto della presente relazione, in data 15 settembre 2021. A seguito della richiesta delle parti tali incontri potranno avvenire anche Parti Sindacali di rivedere in alcuni contenuti l’Accordo sindacale in materia di progressioni economiche orizzontali sottoscritto il 20 ottobre 2017, l’Amministrazione, sulla base del disposto dell’art. 42, comma 3, lett. c del CCNL del 19.4.2018, che rende oggetto di contrattazione integrativa i criteri per singoli settori merceologicila definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali (PEO), si è impegnata ad aprire il tavolo di contrattazione in materia di PEO con l’intenzione di modificare o integrare i contenuti dell’Accordo da applicare alle prossime procedure PEO per il triennio 2021- 2023, già a partire da quella relativa all’anno 2021. Di seguito si illustrano, in breve sintesi, i contenuti dell’Ipotesi di Accordo sottoposto a certificazione: Sono riportati tutti i riferimenti normativi che riguardano le Progressioni Economiche Orizzontali, in particolare gli specifici articoli dei CCNL di comparto.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti Sociali CNAI e FISMIC-Confsal in ottemperanza alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n° 167/2011 che ha riformato integralmente la normativa in materia di Apprendistato nonché dei collegati atti legislativi ed amministrativi. • Tenuto conto che il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall’art. 7, comma 7 del D.Lgs n° 167/2011, e che l’istituto dell’apprendistato rappresenta uno strumento che agevola i giovani nel passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, attraverso l’alternanza tra scuola e lavoro; • con il presente Accordo Economico Collettivoaccordo interconfederale, intendono realizzare che ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria, le parti, ferme restando le norme di legge che disciplinano l’istituto, provvedono a definire gli elementi normativi essenziali per consentire una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità prima applicazione dei contratti di apprendistato ai sensi del rapporto di agenziaD.Lgs 14 settembre 2011 n. 167, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocon particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliattesa della regolamentazione da parte della contrattazione collettiva di categoria. Le parti si danno atto che concordano di rimandare a successivi incontri per stabilire la regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 nonché la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e per il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti diploma professionale di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticui all’art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 3 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico CollettivoD.Lgs. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici167/2011.

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Samples: Accordo Interconfederale

PREMESSA. Le parti stipulanti L’ARPAS, in esecuzione della Determinazione n. 2017/N. 1369 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato, bandisce la presente gara, per l’affidamento, mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, per l’affidamento di un Accordo quadro per la fornitura di cancelleria e carta riciclata conforme al Decreto Ministero Ambiente 4 aprile 2013 “ Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica – aggiornamento 2013” da destinare alle sedi dell’Arpas come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’appalto. Detta gara è indetta nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto agli operatori economici abilitati al Bando Xx.Xx. “Beni” – Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. Il presente Accordo Economico Collettivodisciplinare contiene le norme integrative al suddetto Bando MePa relative alle modalità di partecipazione alla Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico n. 1683261, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché eventuali ulteriori informazioni relative all’affidamento. L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d’appalto, dalle Regole del rapporto sistema di agenziae-procurement della pubblica amministrazione per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016, dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali dalle leggi nazionali e dei servizicomunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici– e-mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Il Contratto integrativo deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi che le leggi demandano al S.S.N. Esso deve, prioritariamente, ribadire il fondamentale concetto secondo il quale la tutela della salute deve essere garantita dal S.S.N. finanziato con risorse pubbliche, deve essere diretto al perseguimento del processo di aziendalizzazione già in atto e deve rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso un accordo di programma che impegni le parti contraenti a svolgere una politica atta a garantire agli stessi, considerati singolarmente o collettivamente, servizi sanitari sempre più efficienti. Per il perseguimento dl tali obiettivi la delegazione trattante, in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvarrà dello strumento della concertazione per dar vita alla costruzione del contratto integrativo mirante a gestire al meglio, le risorse economiche ed umane a disposizione in rapporto ai modelli organizzativi e ai percorsi che le parti individueranno. Dal contratto integrativo deve apparire chiara l'idea del personale come grande risorsa umana, ponendo l'aggiornamento e la formazione professionale come momento strategico per gli obiettivi aziendali. Per il raggiungimento di questi obiettivi in coerenza con quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale, le linee di indirizzo regionali, dal Piano Sanitario Aziendale e dal D.L.vo n. 229 del 19.6.1999 l’Azienda e le XX.XX. ritengono, per rendere concreto quanto sopra, sia necessario: - la rideterminazione della dotazione organica per ciascuna categoria e profilo professionale; - l’istituzione della direzione dei servizi assistenziali (infermieristico, tecnico e della riabilitazione); un piano programmatico occupazionale per l'Azienda. La realizzazione di tali obiettivi è fondamentale all’interno del Contratto Collettivo integrativo per una corretta applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Le parti stipulanti convengono che il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e fine strategico dell’Azienda è il miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Sotto Ritengono pertanto che questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofine può essere conseguito anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse e, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti particolare, della risorsa lavoro. E’ necessario quindi, riconoscere la pubblica funzione del lavoro svolto all'interno dell'azienda, l’utilità sociale cui esso concorre, considerato che in questo contesto gli aspetti motivazionali del lavoro diventano determinanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliil raggiungimento degli obiettivi. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoritengono, inoltre, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario a tale scopo occorra gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l’arricchimento professionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la valorizzazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

PREMESSA. Nel giugno 2000, la Commissione Europea con la direttiva 2000/43/CE adotta una innovativa strategia quadro comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoazioni positive sono misure temporanee speciali che, intendono realizzare in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità disparità di trattamento tra uomini e donne. Questa ottica permette l’individuazione dei problemi prioritari e soprattutto l’adozione di strumenti necessari per superarli e modificarli, sollecitando sulle pari opportunità misure tese a colmare i divari di genere sul mercato del rapporto lavoro, a migliorare la conciliazione tra i tempi di agenziavita e di lavoro, nonché alle caratteristiche ad agevolare per donne e uomini politiche del lavoro, e retributive, di sviluppo professionale. Il Decreto Legislativo 1 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’art. 6 della Legge del 28 novembre 2005 n. 246 riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina delle imprese commerciali attività delle consigliere e dei serviziconsiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. Sotto questo profilo manifestano Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 Ministero per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Ministro per i Diritti e contrattualile Pari Opportunità, consapevoli dell’importanza “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo svolto dagli agenti che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e rappresentanti propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. Tale legislazione si pone come obiettivo l’eliminazione delle disparità di commerciofatto che le donne subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in un mercato distributivo reso ancora cui sono più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali pesanti i carichi ed i compiti di cura familiari. In considerazione di quanto sopra esposto il CO.S.R.A.B. armonizza la propria attività al perseguimento e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario all’applicazione del diritto di uomini e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti donne allo stesso trattamento in materia di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Verbale Di Riunione Del Consiglio Di Amministrazione

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (di seguito CRC) svolge un articolato set di attività a supporto della razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni del territorio regionale. Infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità da un lato la CRC è stata individuata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna ai sensi del rapporto Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89 e pertanto, partecipa al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nei quali vengono definiti i nuovi modelli di agenziasviluppo del sistema delle pubbliche forniture, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodall’altro la CRC stipula, in un mercato distributivo reso ancora più complesso coerenza con l’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio regionale. Con la stipula delle convenzioni quadro, l’operatore economico individuato si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti. L’emissione degli ordinativi di fornitura avviene tramite appositi cataloghi elettronici predisposti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti CRC. Gli enti regionali e gli Enti e le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla CRC. Xxxxx restando gli obblighi per loro caratteristiche funzionali le categorie merceologiche previste dai DPCM, gli Enti Locali e professionalile altre Amministrazioni del territorio possono aderire alle convenzioni regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per lo svolgimento di autonome procedure di gara. Le parti si danno atto Il ricorso alle convenzioni quadro consente alle Amministrazioni di: • Accedere a prezzi particolarmente vantaggiosi grazie all’aggregazione della domanda. • Ridurre i tempi di accesso al mercato. • Risparmiare risorse umane che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve possono essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe dedicate ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaaltre attività. La Parti rappresentanti CRC opera, inoltre e non secondariamente, in qualità di Stazione Appaltante in favore di tutte le aziende mandantistrutture dell’amministrazione regionale. Tutte le procedure di gara di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario delle strutture regionali sono quindi bandite dalla CRC che cura la procedura di gara fino all’affidamento. Il modello prevede che: • La progettazione dell’appalto venga effettuata dalla struttura delegante. • La procedura di gara venga gestita dalla Centrale regionale committenza. • Il contratto viene stipulato dalla struttura richiedente che segue anche l’esecuzione dell’appalto. L’accentramento delle procedure di gara della Regione consente di: • Creare una struttura fortemente specializzata, nell’affermare con risorse continuamente formate e aggiornate sull’evoluzione delle procedure di gara. • Aumentare la loro piena autonomia contrattualetrasparenza degli appalti, accolgono creando una netta separazione fra chi gestisce la richiesta fase di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale affidamento e chi gestisce la fase di esecuzione del contratto. • Uniformare le modalità di espletamento delle procedure con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni ricadute positive in termini di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontenzioso.

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Samples: www.regione.sardegna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, di seguito anche solo CEV o Consorzio CEV, ha intenzione di ribandire l’Accordo Quadro relativo alla fornitura di energia elettrica, vista la prossima scadenza – 30 giugno 2019 – dell’Accordo Quadro in essere. A tal fine, per garantire la massima pubblicità all’iniziativa e la più ampia diffusione delle informazioni, si affida ad una consultazione del mercato della fornitura dei vettori energetici per ricevere osservazioni e suggerimenti in merito all’affidamento da effettuare. Il Consorzio con il presente Accordo Economico Collettivodocumento chiede il Vostro contributo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità previa visione del rapporto trattamento dei dati personali (paragrafo 4), compilando il questionario di agenziaseguito riportato e inviandolo entro il 20 maggio 2019 ore 10:00 all’indirizzo pec: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx . Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’accordo quadro in oggetto. Il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. Il Consorzio CEV, in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. I soggetti che partecipano alla consultazione dovranno indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza la competenza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti soggetto nel campo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti attività di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicui alla consultazione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Energia Elettrica Per I Consorziati Cev

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”. La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche accordo non si applica nei confronti delle imprese commerciali che impiegano i dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto dodici diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidocenti, consapevoli dell’importanza viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve percorso formativo se ricorrono le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal cui all’Allegato I. La formazione di cui al presente Accordo valgono le disposizioni accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: www.frareg.com

PREMESSA. Le parti stipulanti presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l’Assicurazione Temporanea per il presente Accordo Economico Collettivocaso di morte a capitale e a premio annuo costanti, intendono realizzare di seguito Assicurazione Temporanea. Se scelta dall’Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da Xxxxxx Xxxxxx. L’adesione a tale Assicurazione Temporanea è facoltativa. L’Aderente può attivarla soltanto in fase di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse adesione a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliLibero Domani. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivopresenti Condizioni di Assicurazione, che per tutto il periodo allegate alla Condizioni di Assicurazione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileprestazione previdenziale, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto normano esclusivamente le caratteristiche dell’Assicurazione Temporanea. Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell’adesione e diritto di tutti i precedenti Accordi Collettivi recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e accordi speciali riferiti imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle medesime parti stipulantiCondizioni di Assicurazione di Libero Domani. L’eventuale nullità o annullabilità Le informazioni relative alla modalità di una qualunque pagamento sono dettagliate all’Art.7 delle clausole del Condizioni di Assicurazione di Di seguito per contratto si intende l’insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciAssicurazione Temporanea.

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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale E a Premio Annuo Costanti

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoCapitolato detta le norme regolanti l’Accordo Quadro ai sensi art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e relativi contratti attuativi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente per le opere di pronto intervento, interventi manutenzione straordinaria degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Partinico L’Accordo Quadro prevede l’affidamento ad un unico operatore economico che provvederà a intervenire su diversi immobili confiscati alla criminalità organizzata. Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite senza determinare impedimenti o disservizi alle peculiarità attività presenti nei fabbricati oggetto dei lavori e senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara. Tali opere sono da eseguirsi per conto del rapporto Comune di agenziaPartinico (che per brevità, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali nel testo, sarà indicata Comune). Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante dei contratti, di accordo quadro e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratti attuativi, che verranno stipulati con l’impresa appaltatrice (che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilebrevità, nel realizzare maggiori benefici testo, sarà indicata Impresa). Il Comune appaltante, per gli agenti quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e rappresentanti di commercioper ogni conseguente effetto, è globalmente migliorativo sarà rappresentata nei rapporti con l’Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto dal Responsabile del Procedimento, secondo le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirispettive competenze.

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Samples: www.comune.partinico.pa.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Nonostante i lodevoli intenti e la ricerca di punti di contatto col modello duale tedesco di alternanza tra formazione e lavoro, emerge oramai come, nonostante gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità per il presente Accordo Economico Collettivo2015, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità l’apprendistato sia ridimensionato e perda la veste di strumento privilegiato dell’inserimento dei giovani nel mercato del rapporto lavoro. Il pregresso rispetto alla riforma è quello già descritto nei precedenti capitoli, ossia anni di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali mancato rilancio e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoreiterati interventi riformatori, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario hanno reso difficile trovare uno stabile assetto regolatorio che, come indica l’esperienza internazionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciocomparata, è globalmente migliorativo poi la vera condizione essenziale per un ampio e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto convinto utilizzo di un istituto. Non convince innanzitutto la scelta di abrogare il Testo Unico del 2011, inserendo l’apprendistato nell’ambito del testo organico delle tipologie contrattuali. Tale ultimo testo è destinato a disciplinare le norme tipologie di lavoro atipico o temporaneo, invece l’apprendistato è per espressa definizione legislativa un contratto a tempo indeterminato. Questa sorta di declassamento del contratto di apprendistato, infatti, non coglie l’essenza dell’istituto160. L’apprendistato che esce da questa ennesima riforma è eretto attorno alla promozione del metodo dell’alternanza formativa, infatti, le principali modifiche alla normativa del Testo Unico interessano il primo e terzo livello che diventano, non tra poche perplessità applicative, potenzialmente più connessi alla scuola e alla formazione161. Purtroppo l’impianto del 2011, costruito in maniera certosina attraverso una paziente opera di concertazione tra Governo e parti sociali, così come descritto nei 160 Note in tema di profili formativi nel contratto di apprendistato / Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2016 161 C. X’XXXXXXXX, X. XXXXXX, X. XXXXXXXXXX, Guida al jobs act : con le modifiche di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità decreti legislativi di una qualunque delle clausole attuazione del presente Accordo Economico Collettivojobs act, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiNapoli : Xxxxxx, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.2015

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Samples: amsdottorato.unibo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/17/UE (c.d. Mortgage Credit Directive – di seguito, per brevità, ‘Direttiva’ o ‘MCD’) che introduce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta nell’Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa. La MCD detta disposizioni in materia di: i) credito immobiliare offerto ai consumatori, nella duplice prospettiva di accrescere il presente Accordo Economico Collettivolivello di protezione del contraente debole e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori; ii) promozione e collocamento di contratti di credito ipotecario attraverso reti esterne (i.e. agenti e mediatori), alle quali viene altresì attribuito il passaporto europeo. La Direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 21 marzo 2016. Il termine di scadenza della delega è fissato al 21 aprile 2016, come previsto dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115 In linea con la MCD, lo schema di decreto legislativo ha la finalità di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori che intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto stipulare contratti di agenziacredito immobiliare, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali in considerazione dell’importanza dell’impegno finanziario assunto con la conclusione di questi contratti e dei servizirischi connessi con un eventuale inadempimento degli obblighi convenuti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese La disciplina della promozione e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti collocamento di commerciocontratti di credito immobiliare attraverso reti esterne mira a introdurre elevati standard di professionalità degli operatori, in che vengono assoggettati a un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti regime di vigilanza ad hoc. L’attuazione della MCD nel nostro ordinamento è realizzata attraverso un intervento normativo sul decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB) e, per loro caratteristiche funzionali e professionalila parte riguardante la distribuzione di contratti di credito immobiliare attraverso reti esterne, sul decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Le parti si danno atto modifiche apportate al TUB incidono sul: • Titolo VI, dedicato alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, nel quale viene introdotto un nuovo capo I-bis in tema di “Credito immobiliare ai consumatori”; i capi I e II sono stati modificati in minima parte per tenere conto dell’introduzione del nuovo capo I-bis. Le norme primarie contengono rinvii alla normativa secondaria per la definizione delle disposizioni di dettaglio, contenute anche in Linee Guida emanate dall’Autorità Bancaria Europea; in linea con l’impostazione del TUB, viene previsto che il presente Accordo Economico Collettivole disposizioni in materia di trasparenza verranno adottate dal CICR su proposta della Banca d’Italia e quelle che riguardano profili organizzativi o prudenziali (es. valutazione del merito di credito, valutazione dell’immobile, requisiti di professionalità e remunerazioni dello staff) verranno adottate dalla Banca d’Italia, che darà direttamente attuazione a linee guida dell’Autorità Bancaria Europea e a principi del Financial Stability Board. • il Titolo VI-bis, dedicato agli “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, che viene modificato per tutto recepire il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici regime previsto dalla Direttiva per gli agenti e rappresentanti di commerciointermediari del credito; Titolo VIII, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti dedicato alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque “Altre sanzioni”, che viene modificato per adeguare il regime sanzionatorio all’introduzione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattuazione della Direttiva.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con Avvisi di pre-informazione n. 230024-2016-IT e n. 230025-2016-IT, di cui all’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, pubblicati nel supplemento alla GUCE n. S128 del 06/07/2016 la Regione Basilicata ha notificato l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attribuiti alla propria competenza dall’articolo 1 della Legge Regionale 7 del 30 aprile 2014 e s.m.i.. È stato successivamente redatto ed approvato il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (approvato con DGR del 21.04.2020 previo parere del Consiglio regionale del 31 marzo 2020). Il presente documento costituisce la Relazione di Affidamento (RdA) come prevista dall’Allegato A alla Delibera ART 154/2019. La citata Delibera ART definisce la RdA come “documento in cui (EA, Ente Affidante) descrive gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato), i criteri adottati per definire il PEF simulato, le motivazioni poste a sostegno dell’introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo (in caso di gara), nonché eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni”. La definizione prevede anche che “è facoltà dell’EA redigere la RdA congiuntamente alla relazione prevista ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., predisponendo un unico documento” La Misura 2 della medesima delibera (punto 2) prevede, inoltre, che: • “l’EA redige un’apposita Relazione di Affidamento, che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell’EA e contestualmente trasmessa all’Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate” • “l’Autorità può formulare osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della predetta RdA.” Una precedente versione della Relazione di Affidamento è stata pubblicata sul sito della Regione ed inviata all’Autorità di Regolazione dei Trasporti che ha espresso parere positivo, pur formulando alcune osservazioni e prescrizioni delle quali è necessario tener conto in sede di definizione della documentazione di gara, anche predisponendo eventualmente una versione aggiornata della RdA. Pertanto, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali documento tiene conto e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali recepisce tali osservazioni e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciprescrizioni.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivorelazione trimestrale al 31/03/2009 (Resoconto intermedio di gestione ai sensi dell’art. 154 ter del D.Lgs. n.58/98) redatta su base consolidata, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente è conforme alle peculiarità del rapporto di agenziadisposizioni contenute nel citato Decreto Legislativo e successive modifiche, nonché alle caratteristiche al Regolamento Emittenti emanato dalla Consob. In base al recepimento della Direttiva 2004/109/CE (Transparency) Consob ha, lo scorso 6 aprile, emanato il Regolamento n.16850 che ha, fra l’altro, provveduto a modificare il Reg. Emittenti 11971/99 all’art. 82 ai fini del Resoconto intermedio di gestione; è stato chiarito, quindi, in maniera univoca, che la fonte normativa delle imprese commerciali trimestrali è rappresentata dall’art. 154 ter co. 5 del D.Lgs. n. 58/98. È in corso di valutazione quale possa essere la forma tecnica più opportuna delle relazioni trimestrali al fine di fornire una rappresentazione efficace, sintetica e descrittiva della situazione patrimoniale e dell’andamento economico nel rispetto della citata direttiva e della relativa normativa di recepimento. Tali riflessioni dovranno anche tener conto della best practice che sta emergendo a livello europeo, tra le compagnie d’assicurazione, con un approccio cosiddetto “gestionale”, ove si punta a mettere in evidenza l’andamento della gestione tramite appositi indicatori piuttosto che evidenziare un risultato “contabile” del periodo. Quest’ultimo infatti, a causa della specificità del settore assicurativo, ove, in particolare nella redazione delle trimestrali, vi è evidentemente un maggior ricorso a stime e semplificazioni, può portare ad avere risultati non rappresentativi dell’effettivo andamento delle compagnie. Queste considerazioni hanno ancora una maggiore valenza in presenza di situazioni finanziario-economiche “particolari” come quella che stiamo affrontando e, quindi, necessitano di essere approfondite. In attesa di poter definire e concordare un eventuale nuovo “format”, coerentemente con quanto disposto dalla Consob con la Comunicazione n. 8041082 del 30 aprile 2008, che ha fornito alcuni principi generali in merito alla diffusione di dati quantitativi sull’andamento economico-patrimoniale e finanziario delle società, si ritiene, per questa trimestrale, di presentare i dati in continuità con quanto previsto dalla precedente normativa, in modo da mantenere la comparabilità con quanto contenuto nelle precedenti situazioni infrannuali e nel bilancio annuale, provvedendo contestualmente, come sempre, a fornire appositi indicatori gestionali. In particolare: • nella predisposizione dei serviziprospetti di conto economico e della posizione finanziaria netta si è tenuto conto delle istruzioni per la compilazione del bilancio consolidato previste all’ISVAP con il Regolamento n. 7/2007; • tutti i dati ed i prospetti contabili sono predisposti su base consolidata. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali I dati economici sono confrontati con quelli relativi all'analogo periodo del precedente esercizio; i dati patrimoniali e contrattuali, consapevoli dell’importanza finanziari con la situazione esistente alla chiusura del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese precedente trimestre e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti precedente esercizio. Al fine di commercioagevolare le comparazioni, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti sono stati applicati i criteri di valutazione utilizzati per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaredazione dell’ultimo bilancio consolidato. La Parti rappresentanti le aziende mandantipresente relazione è stata redatta in ottemperanza ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, nell’affermare la ad oggi omologati dalla EU e sulla loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta attuale interpretazione da parte degli organismi ufficiali; La situazione patrimoniale ed economica trimestrale non è oggetto di revisione contabile da parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirevisore indipendente.

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PREMESSA. Le parti stipulanti L’Italia ha recentemente conosciuto una significativa accelerazione normativa in materia di certificazione delle competenze, innescata dalla L. 92/2012 e dai decreti successivi che si sono susseguiti in tempi relativamente rapidi. Il Decreto Legislativo 13 del 16 gennaio 2013 ha individuato il presente Accordo Economico CollettivoRepertorio Nazionale, intendono realizzare gli enti titolari del sistema di certificazione nazionale, gli standard minimi di sistema, di attestazione finale e di servizio che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Decreto interministeriale MLPS‐MIUR del 30 giugno 2015 ha fornito le indicazioni per la costituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali che è una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità parte integrante del rapporto più ampio Repertorio Nazionale. In attuazione del decreto, a partire dal 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni hanno effettuato un complesso lavoro di agenziamappatura delle qualifiche dei repertori regionali che sono confluite nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, nonché alle caratteristiche primo risultato di un processo ancora in corso. Il Decreto 8 gennaio 2018 istituisce il “Quadro Nazionale delle imprese commerciali Qualificazioni” quale strumento di descrizione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013 Il Decreto 5 gennaio 2021 ha sancito l’adozione delle Linee guida che rendono operativo il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiSistema nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 4, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e del ruolo svolto dagli agenti citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell'ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente. L’Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 definisce il “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta”, quale documento di indirizzo e rappresentanti strategico per rafforzare e valorizzare sia le politiche e le azioni in essere che linee di commercioazione specifiche e nuove; inoltre, il piano definisce linee di azioni comuni ai vari attori sia per i piani di attuazione di medio periodo che per i programmi operativi delle singole amministrazioni e degli altri attori socio‐economici. Questo contesto in continua evoluzione ha avuto ripercussioni anche su un sistema maturo e strutturato come quello della Regione Piemonte che ha adeguato la normativa regionale in materia e che partecipa attivamente ai lavori nazionali. Anche alla luce delle recenti novità normative e al fine di sistematizzare ed esplicitare le caratteristiche di flessibilità del sistema della formazione professionale, si è ritenuto opportuno aggiornare la versione precedente del presente documento come risposta dinamica ai mutamenti e cambiamenti del sistema della formazione professionale. La finalità è quella di costituire riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti negli atti di indirizzo e negli avvisi regionali, facendo della trasversalità una caratteristica intrinseca che si esplicita attraverso i seguenti elementi guida: • implementazione della referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Europeo (EQF) e Nazionale delle Qualificazioni, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministero del Lavoro dell’8 gennaio 2018, così da garantire la completa leggibilità e spendibilità delle aziende mandanti stesse tra Regioni e Stati Membri, si lega al programma Regionale di supporto all’occupazione ed al lavoro. La referenziazione integrale dei profili, infatti, rende il Repertorio piemontese pienamente interpretabile in chiave europea, nazionale e interregionale, permettendo una maggiore chiarezza nella declinazione delle specificità lavorative locali ed una corretta trasposizione delle stesse in realtà economiche eterogenee; • la referenziazione degli Standard Formativi alle classificazioni ATECO e CPI2011, così da permettere la gestione di correlazioni multiple con altri repertori a livello nazionale (come l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e regionale (Banca dati Excelsior, dati Comunicazioni Obbligatorie – COB, altri Repertori regionali e banche dati nazionali di riferimento). A corredo degli “standard di progettazione” si affiancano gli “standard di erogazione” (schede corso) che hanno la finalità di fornire le informazioni rilevanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila progettazione dei percorsi formativi riferiti a ciascun profilo/obiettivo, in coerenza con le indicazioni dell’amministrazione. Le parti schede corso costituiscono il riferimento univoco per la progettazione dei percorsi: consentono di garantire omogeneità nei percorsi formativi in ambito formale e costituiscono un importante strumento per perseguire qualità e coerenza fra tipologia di destinatario ed elementi principali di erogazione del percorso. Allo stesso tempo, le schede corso rispondono a criteri di flessibilità in quanto è possibile sostituirle mantenendo i contenuti coerenti con il profilo professionale quando si danno atto effettua la duplicazione di un percorso formativo. Ciascuna scheda presenta una parte di carattere generale e una parte riferita agli standard dei percorsi in relazione allo specifico destinatario a cui si rivolgono. I dati della parte generale si riferiscono al profilo in termini di titolo del percorso, normativa, possibilità di assegnare il credito in ingresso, certificazione prevista in uscita, ore di assenza massime consentite, tipologia di valutazione (prova in ingresso e finale) e durata della prova finale; inoltre, la parte generale presenta i range di durata del corso e dello stage e fornisce indicazioni rispetto alle ore di formazione a distanza1 (e‐ learning) previste rispetto ai vari percorsi progettati. A seconda dei target di utenza a cui si rivolge il percorso, alla parte generale segue una scheda attività destinatario che riporta gli standard di erogazione specifici in termini di durata del corso, dello stage e della FAD (e‐learning), prerequisiti di accesso al corso ed eventuali altre indicazioni utili per la progettazione. In particolare, per quanto concerne il presente Accordo Economico Collettivotitolo di studio e ulteriori eventuali prerequisiti, qualora si sia in presenza di percorsi afferenti a professioni regolamentate, si tratta di elementi imprescindibili per l’accesso al percorso formativo. Laddove si tratti invece di prerequisiti di accesso a percorsi di qualifica o a percorsi post‐diploma afferenti a professioni non regolamentate, al fine di garantire la massima possibilità di accesso alla formazione, sono ammissibili anche gli utenti privi di specifico titolo2 che abbiano superato le prove predisposte per tutto l’accertamento delle competenze in ingresso3, oltre ad eventuali altre prove selettive. I destinatari sono individuati rispetto alle seguenti caratteristiche: ‐ età ‐ stato occupazionale (disoccupati, occupati o entrambi gli stati) ‐ livello minimo e massimo di scolarità richiesta in ingresso (dove previsto anche un livello massimo è precisato, diversamente il periodo campo è vuoto) ‐ necessità di obbligo scolastico assolto ‐ esperienze lavorative richieste o meno per la partecipazione al percorso. Parte dei dati della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilescheda generale sono riportati anche nelle schede attività destinatario senza variare (es. titolo del percorso, normativa…); nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti caso tali dati variassero in funzione delle tipologie di commerciodestinatario, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto la scheda generale risulterebbe vuota, mentre risulterebbero completate le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicischede attività destinatario.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con la presente Relazione, predisposta ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Governo riferisce al Parlamento in materia di agenziapoteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e, in particolare, sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti e sui risultati conseguiti dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018. Dal confronto con la precedente Relazione del 30 giugno 2016 emerge un trend in ascesa del numero di operazioni straordinarie su attivi strategici portate all’attenzione del Governo, a dimostrazione dell’accresciuta consapevolezza nel mondo imprenditoriale italiano della rilevanza dei doveri imposti dalla normativa sui poteri speciali, consapevolezza alimentata dalla risonanza mediatica di alcune recenti vicende attinenti l’esercizio dei poteri speciali, sulle quali si tornerà più approfonditamente nel seguito della presente trattazione. Le Parti I e II delineano il contesto normativo e istituzionale del settore, ne descrivono le competenze e l’ambito evolutivo, anche alla luce dei più recenti interventi normativi. La Parte III contiene i contributi elaborati dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento e le osservazioni sulla normativa e sulla procedura attualmente vigente. La Parte IV è dedicata alle caratteristiche azioni intraprese dal Governo conseguenti alla trattazione e definizione dei procedimenti di notifica relativi al periodo temporale di riferimento della Relazione, in continuità con l’indirizzo intrapreso negli anni precedenti, concentrandosi sulle specifiche tipologie di interventi, sulla descrizione ragionata dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché sulla distinzione per tipologia di esiti e definizioni. Le Parti V e VI delineano un quadro di sintesi delle notifiche pervenute, avendo riguardo all’incidenza quantitativa e per tipologia, con una proiezione comparativa che evidenzia il trend incrementale e la ripartizione tra i diversi settori di intervento. La Parte VII compendia casi specifici che hanno dato origine ad interventi ex officio con conseguenti procedimenti sanzionatori a carico delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinadempienti.

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Samples: Cessione a Leonardo s.p.a. Del Know How Relativo Al Prodotto “Be Mine”

PREMESSA. Le parti stipulanti Nel corso dell’anno 2010 il presente Accordo Economico Collettivoservizio di supporto giuridico ha dato risposta ad una pluralità di quesiti. Tutti i pareri sono stati esaminati dalla UOC (Unità Operativa di Coordinamento) ed alcuni di essi, intendono realizzare una disciplina quelli la cui normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziariferimento presenta aspetti non univoci, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizisono stati ulteriormente attenzionati al fine di dare omogeneità di soluzione a tutti gli utenti. Sotto questo profilo manifestano Durante il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocoso dell’anno sono pervenuti numerosi quesiti riguardanti, in primo luogo, le norme del Codice dei contratti pubblici, come più volte corretto e riformato a seguito dei già numerosi interventi del legislatore. Inoltre, la pubblicazione del regolamento di attuazione del codice (Dpr 207 del 5 ottobre 2010) ha suscitato l’attenzione degli utenti, divenendo oggetto di un mercato distributivo reso ancora numero crescente di interrogazioni. Da segnalare anche la conferma della tendenza all’aumento, già evidenziatasi nel corso degli anni precedenti, delle domande aventi ad oggetto forniture ed appalti di servizi; ciò è certamente da ascrivere all’avvicinamento della normativa riguardante tali settori a quella precedentemente dettata per i lavori pubblici. Infine, un rilevante numero di quesiti ha riguardato le più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili recenti novità normative, con specifico riferimento, ad esempio, normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/10 e ss.mm.ii. o al recepimento della c.d. direttiva ricorsi, avvenuto ad opera del d.lgs. 53/10. Dal punto di vista metodologico, ai fini della redazione della presente relazione è stata effettuata una analisi dei quesiti pervenuti sia dal punto di vista numerico, sia da quello del contenuto delle aziende mandanti domande in essi riportate. La prima parte della relazione contiene, infatti, un breve rendiconto del servizio dal punto di vista statistico, in cui l’andamento è stato analizzato sotto due profili: in primo luogo, è stato fatto un conteggio dei quesiti pervenuti per loro caratteristiche funzionali e professionaliciascun semestre di ogni anno, a partire dall’inizio del funzionamento (2001); successivamente, si è provveduto a verificare quanti quesiti, nel corso del primo semestre 2010, sono stati formulati con riferimento a ciascun argomento. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoLa seconda parte della relazione riporta alcuni quesiti, uno per ogni argomento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti si ritengono rappresentativi del tipo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattività svolta.

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Samples: Contratto Di Mutuo Per Un Ammontare Complessivo Fino a Euro 320.000.000 Destinato Al Proseguimento Degli Interventi Di Cui Alle Leggi 29.11.1984 N. 798 E 05.02.92 N. 139 Con Particolare Riferimento Agli Interventi Di Cui Al Cup D51b020000500h1 Afferenti I

PREMESSA. Le parti stipulanti L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice), il presente Accordo Economico Collettivosecondo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia. Si tratta, intendono realizzare una come già avvenuto per il Bando tipo di servizi e forniture in generale, di gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La suddetta approvazione rappresenta il proseguimento dell’attività di aggiornamento e rivisitazione dei Bandi – tipo, predisposti nella vigenza del D. lgs 163/2006 e, successivamente, sospesi prima della pubblicazione, a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice, ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo). Pertanto, il documento è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del Codice abrogato, che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell’identità di disciplina, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi. Il Disciplinare sui servizi di pulizia deriva, più in particolare, dal coordinamento del modello redatto nella vigenza della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità previgente, del rapporto Bando tipo generale, nei limiti di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e compatibilità con le specificità dei servizi, e dell’esito della relativa consultazione. Sotto questo profilo manifestano A differenza del Disciplinare generale, Il Disciplinare dei servizi di pulizia è opportunamente integrato da clausole di dettaglio mirate ad affrontare aspetti specifici e tipici del servizio stesso. Il Bando tipo 2, ad esempio, introduce e applica i Criteri Ambientali Minimi (CAM) specificamente adottati dal Ministero dell’ambiente per i servizi di pulizia, sia con riguardo alle specifiche tecniche, sia con riguardo agli eventuali criteri premiali; regola le certificazioni di qualità più adatte al servizio stesso; introduce scelte di opportunità quali l’obbligatorietà del sopralluogo e le modalità di svolgimento dello stesso, relativamente ai termini, ai soggetti, anche associati etc.; valorizza le più idonee formule matematiche per il comune interesse calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica tenuto conto delle specificità di settore; applica la clausola sociale specifica del settore servizi di pulizia, caratterizzato da particolare intensità di manodopera; affronta e risolve questioni relative ai requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese di pulizia e ne disciplina il possesso anche in relazione ai soggetti associati. Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della lex specialis, volti a sviluppare corrette relazioni sindacali fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei fabbisogni nonché a declinare (possibili) criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il presente documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e contrattualiai relativi Regolamenti adottati a tal fine (in particolare, consapevoli dell’importanza Anac Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del ruolo svolto dagli agenti 27 novembre 2013, di seguito, “Regolamento AIR”) - descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e rappresentanti le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo per l’affidamento di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti contratti pubblici di commercioservizi di pulizia, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato (art. 8, Regolamento AIR). In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle osservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l’Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell’articolato le osservazioni ritenute meritevoli. A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall’applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell’analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il metodo notice and comment, nel quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di quanto espresso in nota illustrativa al fine di ricostruire la più completa comprensione delle scelte regolatorie. La relazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nella tabella che segue la presente parte introduttiva, il resoconto dettagliato dei motivi per cui non sono stati accolti i singoli suggerimenti. Il Codice dispone che “(l’)ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando- tipo” (ibidem). La scelta di adottare i bandi- tipo, nella forma del disciplinare di gara, nasce dall’opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l’affidamento dei contratti pubblici, più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea. Tale insieme di regole è contenuto proprio nel disciplinare di gara – anche noto come “norme integrative del bando di gara”, e a cui lo stesso bando rinvia – che consiste in un mercato distributivo reso ancora più complesso corpus di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico. La scelta di procedere all’adozione del disciplinare- tipo in materia di affidamenti di contratti pubblici di servizi di pulizia è dettata dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili necessità di adottare un modello standard utilizzabile per tutti gli affidamenti in argomento. Il Disciplinare è predisposto per venire incontro alle criticità riscontrate dalle stazioni appaltanti non tenute all’acquisto centralizzato (cfr. art. 9 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014 nonché D.P.C.M. 11 novembre 2014 e D.M. 24 dicembre 2015), tra cui gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ovvero dalle stesse stazioni appaltanti che seppur tenute a rivolgersi ai soggetti aggregatori di riferimento possono aver necessità di bandire in autonomia, in caso di assenza di convenzioni o accordi quadro stipulati dai soggetti aggregatori medesimi, ovvero sospensioni o ritardi delle aziende mandanti gare per loro caratteristiche funzionali il relativo affidamento. In particolare, l’aggiornamento del Disciplinare sui servizi di pulizia trova, tra i suoi destinatari certi, le scuole di ogni ordine e professionaligrado, soggetti pubblici esclusi dall’obbligo di acquisto centralizzato. In tal senso, esso intende rispondere all’esigenza concreta di fornire un pratico ausilio per ovviare al fenomeno delle proroghe, ancorché previste per legge dal D. L. n. 58/2014 convertito dalla legge n. 87/2014, particolarmente diffuso in tale ambito dell’amministrazione statale e già oggetto di segnalazione da parte dell’ANAC al Governo e al Parlamento (cfr Delibera n. 376 del 2 marzo 2016). Per la redazione del presente atto, l’Autorità ha proceduto alla rielaborazione e revisione sistematica del precedente lavoro svolto sul Bando tipo servizi di pulizia n. 1/2014. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoscelte regolatorie di fondo sono state oggetto di approfondimenti e analisi, che per tutto il periodo anche alla luce della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario disciplina, comunitaria e inscindibilenazionale, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisopravvenuta.

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PREMESSA. Le parti stipulanti È difficile, e forse impossibile, individuare oggi una ratio unitaria nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Già la legge n. 92 del 2012, nel ridisegnare l’apparato rimediale apprestato contro i licenziamenti collettivi illegittimi per armonizzarlo alla nuova formulazione dell’art. 18 St. lav., aveva significativamente incrinato la possibilità di continuare a fare affidamento sulla sistemazione della materia faticosamente raggiunta da dottrina e giurisprudenza in oltre venti anni di esercizi interpretativi e applicativi sulla riforma del 19911. Ma oggi quella possibilità di unitaria sistemazione sembra venire senz’altro meno a seguito della assai discussa scelta compiuta dal d. lgs. n. 23 del 2015 di sdoppiare la disciplina dei licenziamenti collettivi (ancora una volta sotto il presente Accordo Economico Collettivosolo profilo rimediale), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità differenziandola, senza alcuna adeguata giustificazione sostanziale, a seconda della data di assunzione dei lavoratori coinvolti (se anteriore o successiva a quella di entrata in vigore del rapporto decreto attuativo della delega conferita dalla legge n. 183 del 2014). La figura – notoriamente composta, nell’originaria costruzione della legge n. 223 del 1991, dalle due fattispecie del collocamento in mobilità (cioè del licenziamento di agenziauno o più dipendenti sospesi per intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano ai quali l’impresa non possa garantire il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese rientro in azienda) e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti licenziamento collettivo stricto sensu (cioè del licenziamento di commercioun certo numero di lavoratori in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ovvero in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocaso di cessazione di attività) –, ha subìto una nominale reductio ad unum con la legge n. 92 del 2012, che ha però scomposto, come già fatto in via generale per tutto il periodo licenziamento individuale dal nuovo art. 18, i rimedi attivabili a seconda della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilenatura del vizio di illegittimità. Soppressa, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti almeno sul piano formale, la fattispecie del collocamento in mobilità, attraverso un’opera di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le revisione lessicale che fa scomparire dalle varie disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.della

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PREMESSA. Il Comune di Castellammare del Golfo, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi al proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con tre Operatori Economici, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Immobili Comunali compreso opere e attivita’ cimiteriali che si renderanno necessari nell’arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo. Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa ai singoli Ordini di Esecuzione, che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di cui sopra . Trattandosi di un documento meramente programmatico, l’importo complessivamente posto a base di gara è stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmente individuati tutti gli interventi. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoeventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle imprese commerciali forniture e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodegli acquisti che, in un mercato distributivo reso ancora più complesso base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio o determinazioni dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili Stazione Appaltante. I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalispecifiche contenute nella documentazione tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoDetta documentazione, che per tutto il periodo della sua validità deve in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro potrà essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilecostituita dal Progetto Esecutivo o, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti nei casi di commerciosemplice manutenzione, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità ove non siano necessarie specifiche e/o annullabilità di dimensionamenti, dal semplice Computo Metrico, eventualmente corredato da una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciRelazione .

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Samples: Accordo Quadro

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo il cronoprogramma lavori allegato al progetto, e/o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: www.provincia.nuoro.it

PREMESSA. Le Spesso accade che la dinamica negoziale consti di un vuoto tra il momento di formazione della volontà, orientata al perfezionamento del vincolo contrattuale, e quello dell’esecuzione del programma determinato dalle parti[1]. L’eventuale presenza di tale fisiologico spazio temporale può favorire il verificarsi di sopravvenienze, fattuali o giuridiche, in grado di intaccare l’utilità o l’equilibrio dell’originario assetto di interessi stabilito dalle parti, con conseguente necessità di individuare gli strumenti funzionali a fronteggiarle, al fine di assicurare l’esecuzione del contratto originariamente perfezionato[2]. In questi casi, infatti, l’integrazione di un elemento sopravvenuto, che, in quanto imprevedibile, superi la sfera della c.d. «alea normale del contratto»[3], impone all’ordinamento la predisposizione, a favore delle parti, di adeguati istituti funzionali a superare l’ostacolo derivante dalle accennate sopravvenienze, allo scopo, da un lato, di assicurare che il trascorrere del tempo non arrechi danni ai contraenti, e, dall’altro, di rendere efficienti i traffici giuridici anche nei casi in cui siano destinati a dispiegarsi all’interno di un orizzonte temporale consistente[4]. I principali meccanismi di gestione delle sopravvenienze si articolano in una pluralità di istituti che, sia per ragioni di obiettiva impossibilità di attuazione dell’originario programma negoziale, sia per esigenze connesse allo squilibrio del sinallagma originario, essenzialmente conferiscono alla parte pregiudicata dal fattore perturbativo sopravvenuto la possibilità di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli che discenderebbero dalla persistente vincolatività del rapporto obbligatorio[5]. L’assetto della disciplina codicistica evidenzia come il codice civile escluda dalla sfera di pertinenza del giudice ogni valutazione in ordine all’equilibrio delle prestazioni negoziali [6]. La libertà negoziale, prevista dall’art. 1322, comma 2 c.c., consiste nella possibilità per le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare di concludere contratti non aventi una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto particolare, purché l’effetto dispositivo risulti coerente con gli interessi meritevoli di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitutela secondo l’ordinamento giuridico[7].

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Samples: rivista.camminodiritto.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; descrivere al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato; effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 82/2015 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In merito all’iniziativa oggetto della presente consultazione del mercato, Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente Accordo Economico Collettivoquestionario e inviandolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sotto riportata all’indirizzo PEC Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Agenzia delle entrate-Riscossione, intendono realizzare una disciplina salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. Roma, 20/11/2017 Azienda Indirizzo Nome e Cognome del referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data di compilazione Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sua qualità di Titolare del trattamento, provvede alla raccolta ed al trattamento dei dati personali forniti mediante la compilazione del presente documento di consultazione di mercato. La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al fine di consentire ad Agenzia delle entrate-Riscossione di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di mercato. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. I dati conferiti saranno trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alla predetta finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziacomunitaria, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da convenzioni in materia di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioriscossione; ai soggetti designati dai Titolari, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento. Nell’ambito dei diritti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di acquisire indicazione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali finalità e professionalimodalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoTali richieste, che per tutto il periodo della sua validità deve corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere considerato un complesso normativo unitario inoltrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, Responsabile pro-tempore Settore Legale e inscindibileXxxxxxxxxxx, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 - 00142 Roma oppure all'indirizzo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Si dichiara di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge documento e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti si autorizza il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitrattamento dei medesimi dati.

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.50/2016) ha introdotto l’obbligo della programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21 comma 6) per le pubbliche amministrazioni. Il decreto del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche Ministro delle imprese commerciali infrastrutture e dei servizitrasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 reca la disciplina attuativa di questa materia. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Dal 2017 la predisposizione della programmazione biennale degli acquisti di beni e contrattualiservizi dell’Università è stata assegnata alla Direzione Gare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti Contratti e rappresentanti Logistica. Non si tratta di commercio nell’economia del Paese un adempimento meramente burocratico e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti formale, ma di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivouno strumento, che oltre ad essere integrato con il bilancio di Ateneo, consente alla Direzione Gare di avere un quadro delle procedure di acquisto da gestire nel biennio, e delle priorità da assegnare in caso di scadenze legate ai progetti di ricerca. Facendo seguito alle note informative che ogni anno sono inviate dalla Direzione Finanza e Fiscale in ordine alla richiesta di previsioni per tutto la redazione del bilancio unico di Ateneo, la Direzione Gare, Contratti e Logistica, entro il periodo della sua validità deve mese di ottobre di ogni anno, invia alle Strutture una comunicazione in cui chiede di compilare una scheda di programmazione in formato Excel, per ogni acquisto di importo pari o superiore a 40.000 Euro al netto dell’IVA. Tale scheda dove essere considerato un complesso normativo unitario restituita alla Direzione Gare, Contratti e inscindibileLogistica, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxx.xx, di commerciosolito, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad entro il 20 novembre di ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaanno. La Parti rappresentanti le aziende mandantiDirezione Gare elabora l’elenco complessivo con i dati forniti dalle Strutture e predispone la delibera di approvazione del programma per il Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Prima dell’approvazione, nell’affermare ogni singolo acquisto in programmazione viene inserito sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che attribuisce un numero progressivo di inserimento detto “CUI” (Codice Unico di Intervento); tale numero sarà riportato negli atti di gara e sul sito dell’ANAC al momento in cui verrà preso il CIG (Codice Identificativo Gara). In seguito all’approvazione del programma da parte del Consiglio di Amministrazione, il programma stesso è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e sul sito web di Ateneo, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico al link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/ amministrazione/itemlist/category/1502-atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori- opere-servizi-e-forniture Ciò in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (art. 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti). Inoltre, entro il mese di ottobre, l’Amministrazione deve comunicare al Tavolo tecnico presso la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco delle acquisizioni di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi forniture e servizi di importo superiore ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni un milione di mercato anche per i riflessi euro che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta si prevede di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinserire nella programmazione biennale.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente L’ATER di Lanciano ha indetto, una Procedura aperta suddivisa in due Lotti afferenti ciascuno uno specifico contesto territoriale, finalizzati alla conclusione di Accordi Quadro con due Operatori economici per ciascun Lotto per la fornitura di attività tecniche propedeutiche, progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi e prestazioni professionali connesse, da eseguire sugli immobili di proprietà ATER, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziQuadro. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileIn particolare, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti presente Capitolato sono altresì contenute le clausole generali disciplinanti l’Accordo Quadro con i 4 Operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro: - La durata dell’Accordo Quadro; - Il tetto di commercio, è globalmente migliorativo e spesa complessivo entro il quale possono essere appaltati i singoli affidamenti. Sono pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme oggetto dell’Accordo Quadro: - Le regole relative alla procedura di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiaggiudicazione degli appalti specifici; - Le tipologie di prestazioni affidabili. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Gli interventi oggetto del presente Accordo Economico CollettivoQuadro saranno volti alla riqualificazione degli immobili in proprietà dell'ATER del Comune di Lanciano e prioritariamente attuati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘’misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dalla contrattazione integrativaall'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (cd Superbonus 110%)’’. Per quanto Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), l o sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente. Si specifica che l’Azienda nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, potrà affidare anche l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura afferenti fonti di finanziamento/beneficio fiscale diverse da quelle del Superbonus 110%, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni esaustivo: GSE Conto Termico, Bonus Facciate ed ordinari, autofinanziato, etc. Il Concorrente dovrà offrire un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo a base di Legge vigenti gara per ogni singolo Lotto. Nel caso in materiacui un Operatore economico aggiudicatario dovesse essere escluso, il Lotto di riferimento verrà assegnato al successivo operatore classificatosi utilmente in graduatoria. La Parti rappresentanti Stazione Appaltante fissa le aziende mandanticlausole generali che regoleranno i contratti applicativi specifici da stipulare in vigenza dell’Accordo Quadro: - gli affidamenti saranno commissionati con singoli Contratti Attuativi/Ordini di Consegna (“OdC”) a valere su ciascun Accordo Quadro, nell’affermare senza la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato riapertura del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciconfronto competitivo.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche tramite la Direzione Generale competente per la sicurezza delle imprese commerciali infrastrutture stradali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioautostradali, in attuazione dei propri compiti istituzionali, ha recentemente avviato le proprie sistematiche attività ispettive a campione, sui sistemi e processi adottati dai gestori e sulle tratte stradali e relative infrastrutture, anche a seguito dell’adozione, avvenuta lo scorso 20 luglio 2021, del Programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali – anno 2021, di cui all’articolo 12, comma 5-bis, del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato dall’articolo 65, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Con Decreto ministeriale 17 dicembre 2020 n. 578, in attuazione del co. 1 art. 14 del D.L. 109/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n.130 del 16/11/2018), sono state adottate - successivamente al favorevole parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 88/2019 espresso in data 17 aprile 2020 - le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (relativamente alle infrastrutture stradali e autostradali gestite da gestite da ANAS spa o da concessionari autostradali). Il successivo avvio delle connesse attività di competenza dei Concessionari autostradali ed ANAS S.p.A. ha evidenziato l’insorgere di questioni interpretative, cui è conseguito un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili contesto applicativo caratterizzato da margini di discrezionalità, non conciliabili con le esigenze di vigilanza e certificazione di competenza di questa Agenzia. Pertanto, nell’ambito delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicompetenze proprie di questa Agenzia, si è ritenuto opportuno predisporre le presenti Istruzioni Operative che portassero, a Linee Guida invariate, un contributo di chiarezza ed uniformità interpretativa necessarie alle attività di questa Agenzia. Le parti si danno atto istruzioni così elaborate sono basate su: • le recenti esperienze di vigilanza dell’Agenzia, costituite dalle attività ispettive a campione sui sistemi e processi adottati dai gestori e sulle tratte stradali e relative infrastrutture; • le prime riflessioni sulle pratiche applicative avviate dai gestori; • le osservazioni di professionisti incaricati di approcciare il tema di classificazione del rischio dei ponti esistenti; • approfondimenti e studi condotti in ambito accademico. Esse sono anche frutto della collaborazione, formalizzata con l’accordo stipulato il 3 agosto 2021, fra l’Agenzia ed il Consorzio XXXXX - Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture. La predisposizione di detto documento interpretativo e di indirizzo – redatto in forma di istruzioni operative inserite nel corpo del testo delle vigenti Linee Guida– ha come obiettivo l’individuazione da parte degli operatori di un comune ed uniforme approccio alla procedura multilivello che, a partire dal censimento delle opere, conduce sino alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale attivare le verifiche, tenendo conto delle più ampie esigenze di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. Le presenti Istruzioni Operative non vanno quindi intese in termini di «aggiornamento» o «modifica» delle Linee Guida, bensì come strumento che il presente Accordo Economico Collettivone consenta la più ampia, che agevole, uniforme ed immediata operatività, anche ai fini di una standardizzazione di approccio da parte dei gestori ai sistemi di gestione per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture, la cui promozione, e successiva certificazione, rientra fra i compiti di questa Agenzia. Esse sono anche funzionali ad un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce più chiaro ed assorbe ad ogni effetto le norme agevole utilizzo delle Linee Guida da parte di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivogestori stradali, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaivi compresi gli Enti Locali. La Parti rappresentanti le aziende mandantiproposta di Istruzioni Operative alle Linee Guida è, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualequindi, accolgono la richiesta parte essenziale della linea d’azione dell’Agenzia e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel settore della sicurezza, ed è conforme alla realizzazione delle riforme cui si è impegnata l’Italia per l’attuazione del Piano Nazionale di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Ripresa e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciResilienza (PNRR).

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il 14 dicembre 2019 sarà operativo il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 relativo alle peculiarità del rapporto misure di agenzia, nonché alle caratteristiche protezione contro gli organismi nocivi delle imprese commerciali piante che modifica e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciointegra, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali maniera sostanziale, l’attuale legge fitosanitaria nazionale D. X.xx. 214/05 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e professionalila diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali a ai prodotti vegetali”. Le parti novità più rilevanti del nuovo testo normativo riguardano la necessità della trasformazione dell’attuale Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) in Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in base a quanto disposto dagli art. 65 e 66 del citato Regolamento e il rilascio delle autorizzazioni all’uso del Passaporto delle Piante di cui all’art. 89 necessario per tutti i vegetali destinati alla piantagione. A tal fine è necessario verificare che gli operatori professionali (ditte vivaistiche, esportatori, ditte autorizzate all’emissione del passaporto delle piante) siano in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 6 comma 3 paragrafo 5 della Direttiva 2000/29/CE . Si ritiene, pertanto, necessario dotarsi di appositi strumenti informatici da mettere a disposizione dei tecnici preposti (Ispettori Fitosanitari) tale da consentire di raccogliere le informazioni previste e velocizzare il processo di rilascio delle iscrizioni e autorizzazioni alle Ditte interessate. A tal fine si danno atto procederà con una trattativa diretta con un’impresa presente su Mepa che il offra garanzie di fornitura per l’appalto del servizio richiesto alle stesse condizioni previste dalla RDO.. In ragione di tale possibilità è stata individuata la ditta DEALER INFORMATICA srl con sede legale in Via Madonna degli Angeli, 127 Chieti P.I./C.F. 02423220694 che, preventivamente interpellata, ha assicurato la propria disponibilità. Pertanto viene attivata la presente Accordo Economico Collettivoprocedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50 del 19/4/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le condizioni del Contratto di fornitura, che per tutto verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, contenuto nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCatalogo elettronico).

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente studio di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) riguarda il presente Accordo Economico Collettivoprogetto per lo sfruttamento di un pozzo e la realizzazione delle relative condotte per l’emungimento di acque minerali denominate Youla 7. Il pozzo è ubicato in un’area agricola sovrastante Dolonne in località La Golette, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente nel Comune di Courmayeur. Lo Studio di Impatto Ambientale è redatto in osservanza a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge Regionale 26 maggio 2009, n.12 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle peculiarità Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.” Il progetto prevede la messa in esercizio di un pozzo della profondità di 87 metri e della posa di 500 metri di condotte interrate per l’adduzione dell’acqua sino al bottino rompitratta in località Dolonne. L’allegato A punto 16) della Legge Regionale n.12 del rapporto 26 maggio 2009, prevede che tale progetto sia da assoggettare a VIA in quanto trattasi di agenzia“attività di coltivazione della terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi del settore”. Lo studio di impatto ambientale è stato predisposto secondo le indicazioni di cui all’allegato H della legge regionale 26 maggio 2009 n.12. Mediante lo studio in oggetto si intende stimare gli impatti potenziali prevedibili e indicare le misure per eliminarli o attenuarli nel caso in cui l'eliminazione risultasse obiettivamente impossibile. A tal fine, anche in considerazione della tipologia dell'opera nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, della sua collocazione in un mercato distributivo reso sito predeterminato, è stata utilizzata una valutazione del tipo A.M.C. (Analisi Multi Criteri) semplificata: l'analisi si conduce a partire da un certo numero di criteri e sub-criteri secondo le tecniche proprie di ogni criterio, e il risultato viene presentato in forma disaggregata, criterio per criterio. Non si è ritenuto necessario procedere alla ponderazione dei risultati e quindi alla loro aggregazione in quanto trattasi di opera che non presenta specifici caratteri di incompatibilità ambientale sia per ciò che concerne le caratteristiche intrinseche dell’intervento sia per la sua localizzazione. In effetti, un’analisi completa e ponderata, condotta con metodologie multi- criterio quali check-list, map- overlay, teoria dei sistemi o ancora network sequenziali, viene normalmente utilizzata esclusivamente per opere ad elevato rischio di compatibilità ambientale quali quelle previste all’art. 1 del D.P.C.M. 10/08/88 n. 377 con riferimento alle cosiddette “grandi opere”. Inoltre, per ottenere un risultato corretto secondo lo schema logico applicato, occorre estendere le analisi a più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali alternative, sviluppate tutte allo stesso livello progettuale e professionalida confrontare sulle medesime basi complessive. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoLo studio è completato da una documentazione fotografica volta ad illustrare la situazione attuale del sito, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto non differirà dalla situazione finale in quanto tutte le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore opere previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisono interrate.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è redatto ai sensi dell’art. 84-bis e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) e ha ad oggetto la proposta di approvazione di un piano di incentivazione basato sulle azioni della Società, denominato “Piano di Stock Grant 2021-2024” (il “Piano”) riservato a taluni Amministratori Esecutivi, dipendenti, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, di Salcef Group S.p.A. (la “Società” o “Salcef”) e delle società del Gruppo Salcef - diversi dall’Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo e con significativo impatto sul successo sostenibile per la Società. In data 24 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Salcef, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2021, l'adozione del Piano ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”), che prevede l'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società ai termini ed alle condizioni stabiliti nel Piano e descritti nel presente Documento Informativo. Alla data del presente Documento Informativo l'adozione del Piano non è ancora stata approvata dall’Assemblea ordinaria. Pertanto (i) il presente Accordo Economico CollettivoDocumento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2021 con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine del 19 marzo 2021 e (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano. Come meglio specificato nel presente Documento Informativo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente taluni aspetti relativi all’attuazione del Piano saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei poteri che gli saranno conferiti dall’Assemblea degli azionisti. Le informazioni conseguenti alle peculiarità deliberazioni che, subordinatamente all’approvazione del rapporto Piano da parte dell’Assemblea degli azionisti ed in conformità ai criteri generali indicati nella stessa, il Consiglio di agenziaAmministrazione adotterà in attuazione del Piano saranno fornite con le modalità e nei termini indicati dall’articolo 84-bis, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti. Il presente Documento Informativo è volto a fornire agli azionisti le informazioni necessarie per esercitare in modo informato il proprio diritto di voto in sede assembleare. Il Piano è da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3 del TUF e dei servizidell’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali84-bis, consapevoli dell’importanza comma 2, del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioRegolamento Emittenti, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili quanto rivolto, fra l’altro, ad Amministratori Esecutivi e a Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e/o delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF. Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società – Via di Pietralata n. 140, 00158 Roma, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoMarket STORAGE (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx) e sul sito internet della Società: xxx.xxxxxx.xxx, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. nella sezione “Investor Relations – Assemblea degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciAzionisti”.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009, l’Autorità ha disposto l’avvio del presente procedimento, finalizzato all’individuazione dei mercati rilevanti che compongono il presente Accordo Economico CollettivoSistema Integrato delle Comunicazioni (di seguito anche SIC). Contestualmente, intendono realizzare si è proceduto alla valorizzazione del SIC per l’anno 2008. Tale attività è stata condotta, come verrà meglio specificato nel prosieguo, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione (di seguito anche Testo Unico o TU). Il termine di chiusura del procedimento, inizialmente fissato al 31 marzo 2010, è stato prorogato al 31 maggio 2010 con delibera n. 21/10/CONS del 27 gennaio 2010 e, successivamente, con delibera n. 257/10/CONS del 26 maggio 2010 è stato prorogato al 30 settembre 2010 e da ultimo con delibera n. 473/10/CONS del 16 settembre 2010 è stato prorogato al 30 ottobre 2010. Lo schema di provvedimento che si sottopone a consultazione pubblica è articolato nel seguente modo: Il Capitolo 4 spiega la metodologia adottata ai fini dell’individuazione dei mercati rilevanti del SIC, analizzando le peculiarità dei settori della comunicazione ivi ricompresi. Inoltre, il capitolo riporta, sempre ai fini della definizione dei mercati, un’analisi comparata dei mezzi di comunicazione, al fine di verificarne la rilevanza per la tutela del pluralismo nonché la sostituibilità. Il Capitolo 5 riporta l’analisi dei mercati rilevanti. In particolare, per ogni area economica di cui si compone il SIC (televisione, radio, editoria quotidiana, periodica, elettronica, annuaristica, pubblicità esterna, cinema, below the line), è effettuata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità descrizione del rapporto settore, comprensiva di agenziaun inquadramento normativo, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e e, successivamente, secondo la metodologia descritta al capitolo precedente, un’analisi dello stesso finalizzata alla definizione dei servizimercati rilevanti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn merito all’analisi svolta, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioè inoltre opportuno premettere quanto segue. Con riferimento all'analisi sui ricavi, si è ritenuto necessario utilizzare dati economici riferiti all’anno 2008, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto questi sono risultati gli ultimi ufficiali disponibili. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoQuando disponibili, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto sono state prese in considerazione anche stime con le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativatendenze dei valori relativi all’anno 2009. Per quanto non previsto dal riguarda, invece, l’analisi condotta sulla base di grandezze in volume -quali, tra l’altro, gli ascolti, la diffusione delle piattaforme, l’analisi della domanda- è stato possibile, anche al fine di consentire che i risultati del procedimento fossero coerenti e riflettessero la più recente evoluzione tecnologica e di mercato, disporre di dati aggiornati a tutto il 2009 e parte del 2010. Nell’ambito della presente Accordo valgono analisi, sono state considerate anche le disposizioni evoluzioni normative più recenti che hanno interessato i settori ricompresi nel SIC. In particolare, il 15 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. “Decreto Romani”) 1, che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico della radiotelevisione, mutandone, fra l’altro, la denominazione in “Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici” (TUSMAR). Al riguardo, si fa presente che, nell’ambito del presente procedimento, per comodità di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti analisi, sono state utilizzate le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per denominazioni e i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.riferimenti normativi in

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PREMESSA. Le parti stipulanti L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Xxxxxx), il terzo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il lavoro è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità (in particolare le Linee guida n.1), sia dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Il Bando tipo n. 3 deriva, più in particolare, dal Bando tipo n. 1, nei limiti di compatibilità con le specificità dei servizi e dall’esito della relativa consultazione. Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della lex specialis, volti a fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il correlativo schema di presentazione dell’offerta tecnica. Il presente Accordo Economico Collettivodocumento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, intendono realizzare n. 229) e al «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)» pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del rapporto 6 luglio 2018 (di agenziaseguito Regolamento AIR) - descrive il contesto normativo, nonché alle caratteristiche le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo n. 3, dando evidenza delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato. In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoosservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per tutto articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l’Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell’articolato le osservazioni ritenute meritevoli. A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall’applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell’analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilemetodo notice and comment, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme quanto espresso in nota illustrativa al fine di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque ricostruire la più completa comprensione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiascelte regolatorie. La Parti rappresentanti le aziende mandantirelazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nell’affermare nella tabella che segue la loro piena autonomia contrattualepresente parte introduttiva, accolgono la richiesta di parte sindacale il resoconto dettagliato dei motivi per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per cui non sono stati accolti i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuggerimenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti L’anno 2020 può senz’altro definirsi un anno cruciale per AREXPO essendo stato portato sostanzialmente a termine il presente Accordo Economico Collettivocomplesso procedimento urbanistico prodromico al concreto avvio del programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo iniziato nel 2016 con l’indizione della procedura ad evidenza pubblica internazionale per la scelta dell’operatore economico cui affidare il compito, intendono realizzare in una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità prima fase, di supportare la società nella redazione del rapporto di agenziac.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo MIND: Milano Innovation District), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidella correlata proposta di strumento urbanistico attuativo, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti e, successivamente, di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciogestirne, in regime di concessione, lo sviluppo, previa costituzione di un mercato distributivo reso ancora più complesso diritto di superficie sulle pertinenti aree per 99 anni (gara poi aggiudicata ad una società immobiliare australiana di rilievo internazionale: d’ora in poi “concessionario”). Parimenti, sono state, per la gran parte, concluse le procedure contrattuali volte alla definizione dei rapporti concernenti l’insediamento nell’area MIND delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, denominate “ancore dello sviluppo”, individuate direttamente dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti legge (Fondazione Human Technopole), ovvero a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”)8. Ne sono conseguiti rilevanti flussi reddituali che, se per loro caratteristiche funzionali un verso hanno consentito la chiusura in utile del bilancio d’esercizio, per l’altro, rappresentano i primi frutti, con carattere di certezza e professionali. Le parti si danno atto che periodicità, dei consistenti investimenti effettuati dalla società nei precedenti esercizi mediante il presente Accordo Economico Collettivoricorso all’indebitamento finanziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileanch’esso, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioperaltro, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità fatto oggetto di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoimportante opera di ristrutturazione nel corso dell’anno. Di tali fatti di gestione si dà sinteticamente conto nei paragrafi che seguono, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni accennando, altresì, per ciascuno di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiessi, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciagli ulteriori più importanti sviluppi sino alla data corrente.

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Samples: www.arexpo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La presente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione del servizio di noleggio di apparecchiature per il centro di produzione di Smart Card di Sogei. I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente Accordo Economico Collettivodocumento. Ai sensi della Determinazione dell’ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, intendono realizzare tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, Consip S.p.A. informa pertanto il mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto; verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati; pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una disciplina normativa corrispondente più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle peculiarità del rapporto esigenze dell’Amministrazione di agenziaseguito riportate, nonché alle caratteristiche condizioni di prezzo mediamente praticate. Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 15 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx specificando nell’oggetto della e-mail: “ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DEL CENTRO PRODUZIONE SMART CARD DI SOGEI - ID 2506”. Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. Dati Azienda Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle imprese commerciali persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei servizidiritti connessi previsti dagli artt. Sotto questo profilo manifestano da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il comune interesse consenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali23 del regolamento UE, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciposta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.

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Samples: www.consip.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze lavorative (DUVRI), come introdotto dalla Legge 123/2007 e confermato nella sua obbligatorietà all’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., costituisce allegato obbligatorio ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture, pena la nullità del contratto medesimo. Il Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 all’articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - stabilisce che il presente Accordo Economico Collettivo”…. Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, intendono realizzare una disciplina elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”. Il Regolamento Regionale n. 21 del 30/09/2009 - modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002 e s.m.i., attribuisce gli obblighi di cui al suddetto art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.mi., ai direttori committenti a cui spetta dunque la compilazione del DUVRI. I precedenti obblighi normativi che già imponevano la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra il Committente ed i Datori di lavoro coinvolti nell’esecuzione delle attività e delle prestazioni in appalto, sono stati quindi integrati con l’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel quale devono essere prese in considerazione ed evidenziate tutte le possibili condizioni di rischio causate dall’interferenza lavorativa e le relative misure adottate al fine di eliminare e/o contenere i rischi derivanti da tali interferenze. Scopo del DUVRI è quello di dare evidenza specifica e preventiva a quelle situazioni di pericolo eventualmente presenti nei luoghi dove si svolgeranno le attività oggetto del contratto di appalto lavoro/servizio/fornitura in modo da permettere l’organizzazione e l’attivazione concordata di tutte le procedure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale per la protezione dai rischi individuati. Trattasi, quindi, di un documento che non deve contemplare la valutazione dei rischi specifici propri dell’delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che dovranno necessariamente e autonomamente attenersi a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i singoli datori di lavoro. Il DUVRI è da considerarsi un documento tecnico che raccoglie i dati e le valutazioni preventivamente eseguite dal Direttore Committente al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo, tutte le possibili situazioni di rischio indotte dall’esecuzione, all’interno delle Sedi Regionali, di attività lavorative da eseguirsi ad opera di lavoratori esterni. La normativa corrispondente alle peculiarità prevede che il DUVRI debba essere allegato al contratto come gli altri documenti tecnici (progetto, capitolato, disciplinare, ecc.) poiché l'Appaltatore avrà l’obbligo contrattuale di espletare le attività di prevenzione previste nel DUVRI. Tale documento costituisce quindi allegato obbligatorio al contratto di appalto o d’operae in essodovranno essere chiaramente espressi i costi dellasicurezza. L’aggiornamento del rapporto testo del D.lgs, 81/08 attuato dal D.lgs. 106/09 e successivamente dalla Legge 98/13, ha apportato significative modifiche all’art. 26, specificando nel dettaglio gli adempimenti previsti in materia di agenziacontratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. In prima istanza il nuovo dettato normativo ha precisato gli ambiti di esclusione dell’obbligo di elaborazione del DUVRI (art. 26 comma 3bis del D.lgs, 81/08 e s.m.i.) che riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R.14 settembre 2011, n.177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualirischi particolari di cui all’allegato XI, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.ovvero:

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Samples: Verbale Di Sopralluogo E Di Coordinamento

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (di seguito anche il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare “CCNL”) ha la finalità di: - garantire ai lavoratori destinatari di tale CCNL una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità nuova regolamentazione del rapporto di agenzialavoro che venga incontro alle mutate esigenze delle associazioni destinatarie e della comunità dei lavoratori e che tenga conto dei recenti interventi legislativi; - consentire ai lavoratori di avere una regolamentazione specifica che valorizzi le singole professionalità e le specificità dei compiti di ciascuno; - offrire ai lavoratori destinatari di tale CCNL strumenti di flessibilità compatibili con le esigenze di servizio; - demandare alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici così da differenziare, a seconda delle esigenze dei singoli Enti che intendano aderire o applicare il presente CCNL, la loro disciplina. Per il raggiungimento dei sopra elencati obiettivi le parti si sono ispirate ai principi fondanti l’ordinamento giuridico, tra cui il principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, il principio di sussidiarietà che consente il riconoscimento dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. Inoltre, le parti si conformano ai principi generali del diritto internazionale umanitario in vista della tutela dei diritti del malato e delle vittime della guerra e dei conflitti armati, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e ai principi generali di cui all’art. 2 del D.lgs. 117/2017 per quanto compatibili con il D.lgs. 178/2012 riguardante la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana. Il perseguimento dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse predetti obiettivi presuppone altresì un nuovo approccio alla regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nei servizi assistenziali che si sostanzia nella definizione di un quadro di regole da applicarsi a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza tutti gli operatori del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisettore.

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Samples: Contratto Collettivo Applicato: ........... ........... ............ Tipo Di Qualifica Contrattuale Da Conseguire: ........... ........... ............

PREMESSA. Le parti stipulanti Con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il presente Accordo Economico Collettivo“Codice del terzo settore” a norma dell’art. 1, intendono realizzare comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106. Il principio ispiratore delle norme recate dal detto Xxxxxx è il sostegno alla autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. In particolare, attraverso il titolo VII, artt. 55-56-57, il legislatore ha introdotto specifiche modalità di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni, tese a valorizzare e agevolare la reciproca convergenza su attività di interesse generale, disciplinando una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità delle più significative attuazioni del rapporto principio di agenziasussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e creando un efficace canale di amministrazione condivisa, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse alternativo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza quello del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese profitto e del ruolo svolto dagli agenti mercato. Gli articoli 56-57 del CTS introducono quali forme tipiche di accordo tra P.A. e rappresentanti le Organizzazioni di commercioVolontariato e Associazioni di Promozione Sociale, le convenzioni. In particolare, l'art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni, possano sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazione di Promozione Sociale, di cui sia accertato il possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine in relazione alle specifiche attività, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Detto criterio di favorevolezza va oltre al parametro strettamente economico, connotandosi in via prevalente da un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che intento solidaristico; ovvero il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità ricorso alla convenzione deve essere considerato idoneo a conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità posti a fondamento della disciplina. L'Azienda Usl Toscana Sud Est intende ispirarsi alla ratio di tale normativa e darne applicazione per garantire l'adesione dei Soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio allo sviluppo di un complesso normativo unitario e inscindibileprogetto specifico che vada ad implementare l'offerta terapeutico-riabilitativa rivolta agli utenti in carico alla Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della Zona Distretto Amiata Grossetana, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioColline Metallifere, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciGrossetana.

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Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Sud Est E Odv/Aps Per Attivi Tà Di Volontariato E Promozione Sociale Da Svolgere Per La Rea Lizzazione Del Progetto “Attività Terapeutico Riabilitative u.f. Sa Lute Mentale Adulti Attraverso La Pratica Sportiva” Zona Distret to Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana

PREMESSA. Le parti stipulanti La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione PC Portatili 3 – Lotto 1 – Interpello (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata dalla Consip S.p.A., attraverso l’affidamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 87-bis, comma 2, lett. a) del D.L. 18/2020 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto una Convenzione ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con RTI Infordata S.p.A. (mandataria) - Italware S.r.l. (mandante) (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto. La presente Accordo Economico Collettivoguida, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaunitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiè disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalinella sezione Iniziative > Convenzioni > Pc Portatili 3 – Lotto 1 - Interpello. Le parti si danno atto che Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione. Con la stipula della Convenzione il presente Accordo Economico CollettivoFornitore RTI Infordata S.p.A. (mandataria) - Italware S.r.l. (mandante) ha già ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di Appalti Pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni richieste. Pertanto i singoli Enti ordinanti non dovranno richiedere al suddetto Fornitore dichiarazioni aggiuntive. In particolare il Fornitore ha autorizzato Consip alla pubblicazione sul sito della Convenzione dei dati relativi alla Tracciabilità Finanziaria, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesono quindi disponibili, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti senza necessità di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativarichiedere specifiche dichiarazioni in merito. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di Legge vigenti adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciRete della P.A. al numero verde 800 753 783.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaivi inclusi quelli agricoli, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese della pesca e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di commerciolavoro domestico, che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliconseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivopresenti Linee Guida disciplinano i criteri, che la modalità di presentazione e di istruttoria delle istanze relative alla suddetta misura per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilele unità produttive ubicate in Toscana, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti rispetto di quanto disposto dalla Circolare INPS 47/2020. Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) di cui all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e rappresentanti secondo le modalità di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme cui al presente documento i datori di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le sue prospettive nonché tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto sono esclusi i datori di lavoro per i quali trovano applicazione la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015. Come previsto dalla circolare INPS 47/2020, ai fini dell’accesso all’assegno ordinario non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo. I datori di lavoro per i quali trova applicazione esclusivamente la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che non possono accedere alla CIGO o all’assegno ordinario dei predetti fondi, possono richiedere il trattamento di CIG in deroga. Con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le situazioni attività professionali la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che tali fondi non sono operativi. Di conseguenza i datori di mercato lavoro interessati dai suddetti fondi e che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIG in deroga. I datori di lavoro del settore agricolo che rientrano nel campo di applicazione della CISOA devono utilizzare tale ammortizzatore, e solo qualora l’azienda abbia già fatto ricorso al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sarà possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i riflessi lavoratori a tempo indeterminato che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una non hanno maturato il requisito delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici181 giornate lavorative presso la stessa azienda.

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Samples: bancadati.anpalservizi.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei serviziopere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Sotto questo profilo manifestano Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura. L’esito negativo di una di queste prove giustifica il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti rifiuto di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalitutta la fornitura. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: www.mb.provincia.mb.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivoavviso, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità conformemente alla determina a contrarre assunta dal D.G. dell’ARPACAL n° 142 del rapporto 27/03/2020 e successiva n. 157 del 06/04/2020, è finalizzato alla individuazione di agenziaoperatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come specificati al successivo paragrafo 2 relativi alla progettazione definitiva nonché alle caratteristiche di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (livello di approfondimento progettuale: definitivo)) dei lavori di “Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di proprietà sito in via Xxxxxxxx xx Xxxxx a Castrolibero”, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo “Codice”) e delle imprese commerciali Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del predetto Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e dei serviziall’ingegneria” (nel prosieguo “Linee Guida 1”). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto Si precisa che il presente Accordo Economico Collettivoavviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio di una mera indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire i servizi e le prestazioni in oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura da svolgere interamente sul MePA. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere o modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per tutto il periodo la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario successiva documentazione di gara. Committente dell’intervento e inscindibilesoggetto delegante è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria (ARPACAL). L’appalto, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti finanziato con fondi propri di commerciobilancio, è globalmente migliorativo costituito da un unico lotto in considerazione dell’unitarietà funzionale delle prestazioni richieste; una eventuale suddivisione in lotti renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto. Il servizio prevede la redazione del progetto definitivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (livello di approfondimento progettuale: definitivo), per l’intervento di “Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di proprietà sito in via Xxxxxxxx xx Xxxxx a Castrolibero”. La stima della prestazione professionale allegata al presente avviso, condotta sulla base del DM 17/06/2017, è da intendersi comprensiva di tutte le norme prestazioni professionali richieste, comprese quelle occorrenti alla redazione/modifica/integrazione/revisione ecc. di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantigli elaborati occorrenti all’ottenimento delle approvazioni/ nulla osta/autorizzazioni richieste dagli organismi di controllo sovraordinati, compatibili con il grado di approfondimento progettuale di cui al presente avviso. L’eventuale nullità o annullabilità L’intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche dell’Agenzia, per un importo omnicomprensivo di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici€ 2.800.000,00.

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Samples: www.arpacal.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La Legge 22 maggio 2017 n. 81 (art. 18-24) disciplina il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare lavoro agile inserendolo in una disciplina cornice normativa corrispondente alle peculiarità e fornendo le basi legali per la sua applicazione anche nel settore pubblico. La legge all’articolo 18 definisce il lavoro agile come “modalità di esecuzione del rapporto di agenzialavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e dei serviziobiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioLa prestazione lavorativa viene eseguita, in un mercato distributivo reso ancora più complesso parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativacollettiva.”. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Obiettivo dichiarato è promuovere il lavoro agile per “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. È il comma 3 a precisare che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di Legge vigenti lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Con la Direttiva n. 3 del 2017 in materiamateria di lavoro agile a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ministra Madia si avvia ufficialmente la stagione del “lavoro agile” nelle Pubbliche Amministrazioni. La Parti rappresentanti Direttiva contiene gli indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che delegava il Governo alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l’introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti, e contiene le aziende mandantilinee guida per la nuova organizzazione del lavoro, nell’affermare finalizzate a promuovere la loro piena autonomia contrattualeconciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. A partire da febbraio 2020, accolgono a seguito del diffondersi dell’epidemia COVID-19, sono stati emanati una serie di provvedimenti per semplificare l’accesso allo Smart Working e diffonderne al massimo l’utilizzo nella PA. L’art. 87, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 2019 … il lavoro agile è la richiesta modalità ordinaria di parte sindacale svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Con il Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 ha previsto che, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alla procedura semplificata per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXlo smart working. degli agenti stipulanti Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 si è stabilito che dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA torna ad essere quella in presenza. Si è tornati, pertanto, al regime previgente all’epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. La Comunità Montana, in questa fase di emergenza sanitaria e in attesa delle linee guida per il PIAO introdotto dal D.L. 80/2021, ha deciso di adottare un Regolamento del Lavoro Agile che contenga i contenuti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, e di seguito riportati: • Ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo; • Accesso al lavoro agile; • Lavoro da remoto; • Accordo individuale; • Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione; • Formazione; • Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza. In caso di eventuali e successive modifiche normative ovvero regolamentari dettate in materia ed alle eventuali disposizioni dettate dal CCNL di categoria, il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo regolamento del lavoro agile si applica solo ove compatibile. Il presente regolamento è stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni oggetto di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinformazioni alle organizzazioni sindacali.

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Samples: piao.dfp.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. L’ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.” Infine il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto patto recepisce le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale raccomandazioni fornite dall’ANAC con le XX.XXLinee Guida n. 15 del 12 luglio 2019. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni In attuazione di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.quanto sopra,

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Samples: Accordo Quadro

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall’impresa aggiudicataria e da eventuali subappaltatori ed allegato al contratto d’appalto. L’Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il presente Accordo Economico CollettivoComune di Russi procederà all’aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del rapporto servizio. Nei contratti rientranti nel campo d’applicazione del titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di agenziaSicurezza e di Coordinamento (PSC), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali relativi costi sono contenuti nel PSC e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioquindi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivotale evenienza, non comporterà è necessaria la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoredazione del DUVRI. Sono fatte salve Nel DUVRI vengono riportate solo le condizioni misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di miglior favore previste dalla Legge ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e dalla contrattazione integrativasicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all’amministrazione comunale, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Legge vigenti in materiaValutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell’intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXgara ai sensi dell’art. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato 68 e dell’allegato XIII del settore le sue prospettive nonché le situazioni D.Lgs. 50/2016 C.F. e P.I. 00000000000 Datore di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Lavoro Committente Sindaco Xxxxxx Xxxxxx Responsabile dei Lavori Committente Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il FORUM UNIREC-CONSUMATORI condivide la necessità di garantire nel comparto del recupero del credito, un quadro normativo chiaro e trasparente volto a consentire la realizzazione di un’effettiva tutela dei consumatori e di una chiarezza operativa per le imprese e gli operatori a tutela del credito. Tutele che si estrinsecano anche attraverso procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale la conciliazione paritetica. La conciliazione paritetica costituisce, infatti, per le Parti un valido strumento per la risoluzione delle controversie in maniera rapida, efficace, gratuita o poco onerosa per il consumatore, come sostiene l’Ue (Raccomandazioni 1998/257/ce e 2001/310/ce) nonché la Risoluzione del Parlamento europeo che sui metodi alternativi di controversie in materia civile e commerciale del 25 ottobre 2011 ha riconosciuto la validità della conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle aziende e dalle Associazioni di Consumatori. La Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e il 1 regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori confermano la necessità che in tutti i Paesi dell’Unione vengano implementate e sostenute procedure extraprocessuali di ricorso facilmente accessibili e a tutti i cittadini. Nell’ordinamento italiano la citata direttiva ha trovato attuazione con il D.lgs 130/2015 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull’ADR per i consumatori). Già in data 23 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Conciliazione tra UNIREC, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino. Ad oggi hanno aderito al FORUM UNIREC-CONSUMATORI anche ADOC, UNC e U.Di.Con. A maggio 2017 il Codice di condotta e per i processi di gestione e tutela del credito è stato aggiornato, in particolare l’art. 10 che stabilisce nella nuova formulazione che le Associazioni che sottoscrivono il Codice stesso si impegnano ad affidare al FORUM UNIREC-CONSUMATORI la risoluzioni delle controversie che dovessero insorgere tra Professionisti e Consumatori/Xxxxxxxx, a seguito di un reclamo rimasto inevaso per 30 giorni o la cui risposta sia ritenuta inadeguata dal Consumatore/Xxxxxxxx; • al fine di migliorare il dialogo tra le Parti, il FORUM promuove anche una procedura di conciliazione paritetica. Xxx Xxxxxxxxx,0 T. +00 00 0000000 W. xxx.xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97802870580 0187 Roma F. +00 00 00000000 M. xxxx@xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx • Con il presente Accordo Economico CollettivoProtocollo s’intendono fissare le linee guida della procedura volontaria di conciliazione paritetica delle controversie che dovessero insorgere tra le imprese e i consumatori nell’ambito dei servizi a tutela del credito svolti dalle imprese associate UNIREC. Lo svolgimento della procedura di conciliazione paritetica è definito nel Regolamento di conciliazione attuativo allegato al presente Protocollo sottoscritto individualmente dalle imprese aderenti ad UNIREC; • al fine di preservare il diretto rapporto tra l’impresa aderente ad UNIREC e i suoi clienti (consumatori), intendono realizzare di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione, l’avvio della procedura di conciliazione paritetica è subordinato ad un precedente inoltro all’impresa di recupero del reclamo - da parte del consumatore e/o presentato tramite l’ Associazione dei consumatori - rimasto privo di risposta o con risposta ritenuta inadeguata, cui dovrà essere dato riscontro al massimo entro trenta giorni dalla ricezione da parte dell’impresa destinataria. Il reclamo dovrà essere scritto, tracciabile e riconosciuto; • le Parti s’impegnano ad assicurare un’ampia informativa ai consumatori sulla procedura di conciliazione paritetica di cui al presente Protocollo e sulle modalità attraverso cui è possibile ricorrervi. • La procedura di conciliazione ha natura volontaria. Il consumatore resta pertanto libero in qualsiasi momento di rinunciare alla stessa e di adire le procedure di mediazione civile e commerciale previste dal D.lgs n. 28/10 e successive modifiche ovvero l’Autorità Giudiziaria. Nel caso di esito positivo della procedura conciliativa è redatto un verbale di conciliazione avente effetto transattivo tra le Parti, ai sensi degli artt. 1965 e ss. del Codice Civile. Si concorda, altresì, che le procedure avranno una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità gestione paritaria attraverso: • I conciliatori nominati da tutte le Parti del rapporto presente Protocollo dovranno partecipare preventivamente a specifiche iniziative formative e di agenziaaggiornamento periodico che saranno tra esse concordate ed iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Segreteria presso la sede del FORUM. Xxx Xxxxxxxxx,0 T. +00 00 0000000 W. xxx.xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97802870580 0187 Roma F. +00 00 00000000 M. xxxx@xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx L’impresa associata ad UNIREC e le Associazioni dei Consumatori firmatarie utilizzeranno la presente procedura di conciliazione secondo quanto previsto dal Protocollo di conciliazione paritetica e dalle normative comunitarie e nazionali ivi richiamate nonché dai principi applicabili agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie quali: competenza, nonché alle caratteristiche indipendenza, imparzialità, trasparenza, legalità, equità ed efficacia. Alla procedura di conciliazione potranno ricorrere esclusivamente i consumatori così come definiti dall’art 3 n. 1 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005). Le controversie in sede di conciliazione paritetica sono decise secondo equità. - UNIREC: Unione Nazionale delle Imprese a tutela del credito, associazione aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, rappresentativa degli interessi delle imprese commerciali del settore, da sempre attenta alle buone prassi ed ai principi deontologici e di etica professionale. - AACC: Associazioni dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Consumatori iscritte al CNCU aderenti al Protocollo ed al presente 3 Regolamento di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciconciliazione.

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Samples: Regolamento Di Conciliazione

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall’art.3 comma 1, lett. o) del D.Lgs. 50/2016, sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Ai fini della redazione del presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di agenziaattività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di sicurezza solo in capo all’operatore economico. In altri contesti, la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. È messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.50/2016. L’aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l’eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza. Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle caratteristiche delle imprese commerciali e interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo relativi costi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisicurezza.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico Collettivoprogetto per l’organizzazione dei servizi di igiene urbana si vuole rispondere in modo tecnicamente ed economicamente valido e pienamente rispondente alle norme legislative in materia ed alle norme di buona tecnica, proponendo, nel contempo, soluzioni tecnicamente avanzate ed in grado di migliorare il servizio in essere, in linea con le nuove disposizioni di legge in materia igienico sanitaria ed in applicazione con il T.U. D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per ciò che riguarda la riduzione del conferimento dei R.S.U. e speciali assimilati. Il progetto proposto, nella sua interezza, si compone, oltre che dalla presente Relazione tecnica di progetto, dal Bando di gara, dal Disciplinare Tecnico, del Capitolato Speciale di Appalto, dei parametri prestazionali del servizio KPI (altrimenti detti Key Performance Indicator KPI), del documento D.U.V.R.I. e degli schemi necessari per la partecipazione alla gara (DGUE - Documento di Gara Unico Europeo). Sarà, inoltre, obbligo dell’affidatario osservare le finalità indicate nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Morlupo n° 2 del 19.04.2012 e ss.mm.ii. Il tema della gestione dei rifiuti sta divenendo sempre più significativo. L’aumento dei consumi e la crescente urbanizzazione hanno determinato sia un diffuso incremento della produzione dei rifiuti sia una riduzione delle aree in cui depositare gli stessi. Le normative europee e nazionali indicano tutte la necessità di un approccio integrato al ciclo dei rifiuti; Ogni cittadino/utente, aziende e istituzioni può e deve collaborare e fornire il giusto contributo. La strategia delle cosiddette “4 ERRE” Ridurre, Recuperare, Riusare, Riciclare, identifica le quattro azioni più importanti che ognuno di noi può fare per contribuire al rispetto dell’ambiente: • Recuperare la gran parte degli oggetti che noi buttiamo ogni giorno utilizzandoli come materiali per produrre nuovi oggetti; • Separare correttamente le diverse tipologie di rifiuto per poterle riutilizzare in nuovi processi produttivi; • Utilizzare prodotti realizzati con materie prime provenienti dalla raccolta differenziata: carta riciclata, arredi urbani e per giardini, giochi per bambini, maglie di pile ecc; • Recuperare e riutilizzare vetro, metalli, plastica, legno e carta per ridurre il consumo di materie prime vergini. Solo in tal modo si creano economie nello sfruttamento delle discariche con la finalità di produrre meno rifiuti meno territorio è occupato con i rifiuti stessi. Fatta questa debita premessa nel presente elaborato sono indicati i servizi minimali ai quali dovranno attenersi i concorrenti interessati al presente appalto che, con la presa d’atto della presente Relazione Elettrica, si intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità accettati. Saranno inoltre messi a disposizione dei concorrenti le planimetrie del rapporto territorio ed ulteriori dati di agenziaprogetto che saranno visibili nel corso dei necessari ed obbligatori sopralluoghi che dovranno essere effettuati a cura dei concorrenti stessi, nonché alle caratteristiche gli atti propedeutici alla presentazione del progetto consistenti nei modelli necessari per la partecipazione alla gara e lo schema dell’offerta economica. Il comune di Morlupo concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ed in coerenza con le proprie competenze di cui all’art. 198 del D. Lgs. 152/06, comma 3, stabiliscono in particolare: Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati; Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle imprese commerciali diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi; Le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; L’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come indicato nel già citato Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 2012 e ss.mm.ii. Il presente elaborato, che si intende parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri documenti che costituiscono il progetto posto a base di gara, deve intendersi, come detto, come una linea guida per i concorrenti ben considerando che l’attività oggetto della presente gara di appalto non può non ispirarsi ai “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” contenuti nelle recenti Direttive Italiane e Comunitarie. È necessario, quindi, per non essere impreparati ai nuovi impegni che l’evoluzione normativa impone ormai quotidianamente, progettare i nuovi servizi e la relativa struttura di controllo, ispirandosi ai principi fondamentali ed adottando gli strumenti che le richiamate disposizioni legislative individuano. Coerentemente con quanto esposto nella presente Relazione, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi, verranno illustrate quelle azioni minimali previste per assicurare l’applicazione dei principi fondamentali dei provvedimenti emanati fin dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e s.m.i. Sotto questo profilo manifestano a cui i concorrenti dovranno attenersi. La progettazione esecutiva che i concorrenti proporranno con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali loro progetto-offerta, svolta nel modo corretto ed approfondito, oltre che rispettare le linee guida della presente relazione, dovrà essere basata sull’attenta analisi di molteplici fattori: Situazione demografica, economica e contrattualiculturale del territorio per stimare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti nel corso dell’Appalto, consapevoli dell’importanza valutando il possibile grado di collaborazione dell’utenza e la capacità della stessa di recepire innovazioni tecnologiche e/o metodologiche; Situazione urbanistica del ruolo svolto dagli agenti territorio e rappresentanti delle relative tendenze evolutive, per determinare le modalità di commercio nell’economia esecuzione dei servizi e la qualità dei medesimi più rispondenti ai problemi di viabilità, ma anche alle necessità storiche ed architettoniche del Paese territorio servito, nel rispetto del principio generale di uguaglianza e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioimparzialità rispetto all’utenza; Dettagliata analisi dell’andamento dei rifiuti prodotti. Inoltre, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili considerazione della vicinanza dal Comune di Roma ed una considerevole presenza di “seconde case” presenti sul territorio, la progettazione esecutiva proposta dai concorrenti dovrà necessariamente tener conto di questi fattori onde dimensionare, sia in termini di impiego di personale che di mezzi ed attrezzature, il servizio in corso ed evidenziare i punti di forza e di debolezza, confrontandoli con le aspettative dell’Amministrazione e degli utenti, per determinare le eventuali necessità di adeguamento anche in funzione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti prescrizioni legislative in materia. La Parti rappresentanti Sviluppo delle nuove tecnologie finalizzate all’impiego di mezzi ed attrezzature all’avanguardia per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Nel rispetto di quanto esposto, lo sviluppo della presente relazione tecnica illustrerà, in maniera sintetica, i servizi oggetto della presente gara già contemplati nel Capitolato Speciale di Appalto, in maniera da poter indirizzare i concorrenti sullo sviluppo dei singoli argomenti da affrontare. Non sono contemplati tra i rifiuti urbani, e quindi non rientrano nei servizi oggetto dell’appalto, le aziende mandantiseguenti tipologie di: Rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; Rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, nell’affermare la industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani, ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi, etc. ) e non rientranti nella categoria degli imballaggi; I macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze commerciali; I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro piena autonomia contrattualeparti; I rifiuti pericolosi di origine non domestica. I concorrenti dovranno predisporre un progetto tecnico che dovrà essere completato da un’analisi finanziaria, accolgono la richiesta da inserire nel plico Economico, dal quale scaturirà il canone annuo omnicomprensivo proposto dai concorrenti che non potrà essere superiore all’importo posto a base di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigara.

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PREMESSA. Le Il presente Documento Informativo (il “Documento Informativo”) è stato redatto da Xxxxxxxx S.p.A. (di seguito anche “Stefanel” o l”Emittente” o la “Società”) ai sensi dell’articolo 5 e in conformità all’Allegato 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (“Regolamento operazioni con parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziacorrelate”), nonché alle caratteristiche ai sensi dell’art. 7.1.1 della Procedura per la disciplina delle imprese commerciali Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società il 26 novembre 2010, e dei servizicontiene informazioni relative alla dilazione di pagamento del residuo credito di Stefanel derivante dalla cessione di un ramo di azienda (“punto vendita”) alla società correlata Leggenda S.r.l. Sotto questo profilo manifestano in liquidazione (di seguito anche brevemente “Leggenda”) - che fa capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxx Xxxxxxxx in quanto società controllata dallo stesso -, al mandato a vendere il comune interesse medesimo ramo d’azienda e alla proroga del contratto di affitto dello stesso. Il Documento Informativo contiene, altresì, informazioni relative al futuro acquisto, sottoposto a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualicondizioni, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti ramo d’azienda in oggetto. Si rinvia al paragrafo 2 per la descrizione dell’operazione (l’”Operazione”). La realizzazione dell’Operazione nel suo complesso – come infra specificato al Paragrafo 2.5 - ha comportato il superamento della soglia del 5% del c.d. “Indice di commercio nell’economia rilevanza del Paese e controvalore” così come definito nell’Allegato 3 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Regolamento operazioni con parti correlate, come di commercio, seguito specificato (in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti euro): Controvalore dell’Operazione = 2.806.000 = 13,7% Capitalizzazione dell’Emittente al 30.06.2017 20.515.440 Di conseguenza si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole resa necessaria la pubblicazione del presente Accordo Economico Collettivo, Documento Informativo. Tale Operazione non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoha comportato il superamento di nessuno dei parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell’art. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge 71 del Regolamento Emittenti e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato indicati nell’Allegato 3B del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciRegolamento medesimo.

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Samples: www.stefanel.com

PREMESSA. Le parti stipulanti Il protocollo informatico, secondo quanto stabilito dall’insieme di norme collegate alla Bassanini 1 (legge 15 marzo 1997 n. 59), confluite per lo più nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) è stato introdotto entro il presente Accordo Economico Collettivo31 dicembre 2003 in tutte le pubbliche amministrazioni. Il DPCM 31 ottobre 2000 (Regole tecniche sul protocollo informatico) prevedeva che le pubbliche amministrazioni redigessero un Manuale per la gestione del protocollo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dei flussi documentali e degli archivi. Il Decreto del rapporto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 concernente le “Regole tecniche per il protocollo informatico” di agenziacui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziall’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali3, consapevoli dell’importanza comma 1, lettera d), prevede per tutte le amministrazioni di cui all’art.2,comma 2, del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Codice, l’adozione del Manuale di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciogestione. Il manuale, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per secondo quanto non previsto dal Decreto, descrive il sistema di gestione e tenuta dei documenti informatici, anche ai fini della conservazione e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile della gestione documentale, così come già disposto dall’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 20 dicembre 2000. Il presente Accordo valgono Manuale di gestione è adottato dal Comune di Vigone ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante le disposizioni regole tecniche per il protocollo informatico e sostituisce il Manuale di Legge vigenti in materiagestione adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 17 aprile 2003 e s.m.i. La Parti rappresentanti Il Manuale fornisce le aziende mandantiistruzioni complete per la corretta gestione dei documenti (formazione, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeregistrazione, accolgono la richiesta classificazione, fascicolazione, archiviazione, conservazione), allo scopo di parte sindacale agevolare una corretta ed uniforme metodologia di trattamento dei documenti, sia analogici che digitali ed è quindi destinato alla più ampia diffusione, sia interna che esterna. Il presente Manuale, come prescritto dall’art. 5, comma 3 del DPCM 13 novembre 2013 Regole tecniche per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato protocollo informatico è pubblicato e reso accessibile tramite il sito istituzionale del settore le sue prospettive nonché le situazioni Comune di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciVigone.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi professionali, la cui pluralità di affidamenti, e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l’operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all’esterno, il Comune di Ancona, ha deciso di selezionare più operatori economici (uno per ogni lotto) cui affidare quei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare. La scelta volge anche al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, riducendo notevolmente il numero di procedure di affidamento e le spese ad esse connesse, ottimizzando le attività del personale concentrandole su quelle a maggior valore aggiunto ed infine rendendo possibile un’adeguata programmazione della spesa e il perseguimento di una finalità di risparmio. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce alla procedura per l’affidamento di un Accordo Economico CollettivoQuadro con unico Contraente per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e Architettura: Lotto 5 – Verifica della Progettazione e attività accessori La presente gara è indetta dal Comune di Ancona mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara in applicazione dell’art. 2 comma 4 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 converito in L. n. 120 del 11 settembre 2020, intendono realizzare una integrato con il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108/2021 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs. 50/2016. Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina normativa corrispondente gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle peculiarità prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per Verifica della Progettazione ai sensi dell’art. 26 del rapporto di agenziaCodice dei Contratti e altre prestazioni accessorie, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e dei servizisuccessivi Decreti Attuativi del Codice, dal D. Lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali 81/2008, dalle norme e contrattualiregolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti dall’Accordo Quadro e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCapitolato Speciale d’Appalto.

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