PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaProtocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché alle caratteristiche il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle imprese commerciali RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e dei servizi7 aprile 2022. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciomero titolo riepilogativo, in un mercato distributivo reso ancora testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e professionalialle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSi precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per tutto il periodo della sua validità deve quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletrasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosito istituzionale dell’Agenzia, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed assorbe ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni effetto le norme caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. Si fa, infine, presente Accordo Economico Collettivoche nel proseguo della presente nota con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticomunque denominate, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti”.
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Samples: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, arcs.sanita.fvg.it, www.ao-siena.toscana.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: - Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario biennio 2002-2003. - Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. - Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e inscindibilecompatibile del sistema bancario, nel realizzare maggiori benefici in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario “sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per gli agenti e rappresentanti di commerciola gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore” (in appendice n. 8). - Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” (in appendice n. 7). * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla Legge 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria e dalla contrattazione integrativainscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuccessive variazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali
PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
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Samples: comune.acquiterme.al.it, www.comune.laloggia.to.it, www.provincia.benevento.it
PREMESSA. Le parti stipulanti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità c.c.n.l. allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del rapporto trasporto di agenzia, nonché alle caratteristiche persone svolto mediante noleggio auto e locazione automezzi; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle imprese commerciali professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a ; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti la contrattazione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti secondo livello sul premio di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalirisultato. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Economico Collettivocondizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, che le parti si impegnano in nome proprio e per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di tutti i precedenti Accordi Collettivi cui al campo di applicazione. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 8 del presente Accordo Economico Collettivoc.c.n.l., non comporterà nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano, nell'ambito dei compiti previsti ed assegnati all'Ente Bilaterale, a verificare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve regolarità delle relazioni sindacali, la corretta applicazione del c.c.n.l., l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di miglior favore agibilità, la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni c.c.n.l. (artt. 66, 68, 69, 70, 72 e 73). Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente c.c.n.l. circa la possibilità ed opportunità di Legge vigenti in materiaestendere il c.c.n.l. La Parti rappresentanti le aziende mandantia nuove attività, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocontratto si applica alle imprese esercenti, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le situazioni attività direttamente collegate, servizi di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicinoleggio autoambulanza con conducente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PREMESSA. La Federazione Italiana, la Fai-Cisl, la Flai- Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti. Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL- Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nell'ambito delle rappresentanze datoriali del commercio, turismo e servizi. Dichiarano altresì ad ogni effetto, l 'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificati del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL. Qualora altre organizzazioni datoriali dei settori soprarichiamati siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti. La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie. Le parti stipulanti Parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Rinnovo. Il presente Accordo di Rinnovo ha vigenza dal 1°gennaio 2019 e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano scadrà il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali31/12/2022. Le parti si danno reciprocamente atto che la piattaforma per il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto prossimo rinnovo contrattuale verrà spedita entro il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici31 luglio 2022.
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Samples: Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo
PREMESSA. Le Nel passato, le piattaforme del settore sono state presentate dai sindacati all’Ascotributi in concomitanza con quelle consegnate all’Abi o, precedentemente, all’Acri e all’Assicredito per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del credito. Questo rinnovo contrattuale, che avrebbe dovuto seguire un analoga tempistica, non ha mai avuto avvio, perché Ascotributi ha originariamente escluso la possibilità di considerare ancora il settore della riscossione vicino al comparto creditizio. Il settore scontava anche, rispetto al credito, l’assenza di un preliminare accordo quadro, definito dalle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo28 febbraio 1998, intendono realizzare conseguente al protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 siglato da ABI, Governo e Sindacati. Come si ricorderà, ì lavoratori hanno iniziato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stagione di lotte, sfociata nella manifestazione di gennaio c.a., chiedendo un tavolo di confronto che vedesse, oltre alla presenza di Ascotributi, anche la partecipazione del rapporto Governo e di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziAbi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIn luglio, in sede Ascotributi, il Presidente della commissione sindacale datoriale, ha finalmente riconosciuto la contiguità tra il comparto esattoriale e il sistema bancario ed ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali una bozza di piattaforma che ricalca in massima parte il testo del CCNL del credito stipulato l’11 luglio 1999. Una lettura attenta e dettagliata, pur riscontrando tra le due stesure una corrispondenza formale, ha evidenziato però tre grandi E sostanziali differenze: sugli inquadramenti; SUlla contrattazione aziendale e sull’area contrattuale. Il diritto all’attribuzione dei gradi, negli sportelli e negli uffici di sede, secondo la bozza Ascotributi, differiscono dal contratto del credito, scattando solamente con un mercato distributivo reso ancora numero elevato di subordinati tale da renderne inefficace la previsione. Inoltre, nel caso di contratti di lavoro particolari, come il lavoro in affitto, le percentuali indicate in piattaforma erano più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalielevate di quelle presenti nell’accordo bancario. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl CCNL del credito del 1994, introdusse, in concomitanza alla legge 223/1991, che per tutto riguarda i licenziamenti collettivi, una specifica procedura. Tale procedura stabilisce anche il periodo coinvolgimento dell’azienda capogruppo, preventivamente alle fasi attuative previste dalla suddetta legge. Nel settore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileriscossione, nel realizzare maggiori benefici stante la stabilità d’impiego garantita dal DPR 43/88, non si ritenne, allora, di introdurre analoghe previsioni. Venuta meno la garanzia del mantenimento del posto di lavoro per gli agenti e rappresentanti effetti del Decreto legislativo 112/1999, risulta ora indispensabile introdurre anche nel settore della riscossione una specifica procedura per affrontare problemi di commerciotensioni occupazionali prima di attivare la 223/91 che Ascotributi, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoinvece, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaintenderebbe applicare immediatamente. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni riguarda l’area contrattuale, Ascotributi intenderebbe comprendere mansioni e specificità del settore, nelle attività che richiedono specifiche regolamentazioni (flessibilità di Legge vigenti orario e di inquadramento) o in materiaquelle cui applicare contratti complementari (riduzione di salario). La Parti rappresentanti piattaforma di richieste per il rinnovo del CCNL di settore, non poteva che riaffermare, in modo completo, l’appartenenza del sistema di riscossione alla galassia credito, in quanto: le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta concessioni sono al 97% di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato proprietà bancaria; sono transitate al credito molte delle lavorazioni che prima erano monopolio del settore esattoriale; altre lavorazioni appaltabili, come il back-office, la meccanizzazione, le sue prospettive nonché lavorazioni accentrate, sono frequentemente esternalizzate verso società satellite del gruppo bancario di riferimento; le situazioni scelte politiche, commerciali e gestionali, sono determinate da precise volontà della proprietà; le esposizioni sostenute dai concessionari hanno sempre usufruito di mercato anche copertura finanziaria dalle banche proprietarie, le quali hanno, in questo caso, il monopolio della clientela; Considerato infine che nel settore del credito si è già siglato l’accordo per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheil rinnovo del CCNL da oltre un anno, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta nel settore della riscossione può essere possibile solamente la presentazione di una delle parti tali incontri potranno avvenire piattaforma che non si discosti, né in meglio né in peggio, da tale accordo: riaffermando i contenuti numerici ivi contenuti; introducendo un percorso di relazioni sindacali che coinvolga anche per singoli settori merceologicila proprietà bancaria; riassegnando alle specificità ed alla professionalità degli addetti il ruolo di centralità, quale espressione di autentica identità di settore.
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Samples: www.fabivt.it, Contratto Nazionale
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza ai fini della valutazione dei rischi standard da interferenze nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO (AQ) per l’affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche - Appalto verde. Il presente documento, è redatto in rev.0 dalla Città Metropolitana di Genova (CMGe) in qualità Stazione Appaltante ovvero di soggetto che affida il contratto (AQ) ai sensi dell’art. 26 comma ter del Dlgs 81/2008 e s.m. e i. Il presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità a seguito di affidamento definitivo dell’AQ al Soggetto Aggiudicatario (Appaltatore), dovrà essere, a cura di quest’ultimo, revisionato e integrato fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività manutentiva negli ambienti in cui andrà ad operare, fornendo il documento in rev.1. Il documento aggiornato in rev.1, controfirmato dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore, costituirà il documento di riferimento per i successivi approfondimenti dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze, sviluppati in coordinamento tra le singole Amministrazioni Contraenti (AC) -soggetti committenti per i singoli Contratti Derivati (CD)- e l’Appaltatore, nelle modalità descritte all’art. 5.4-SICUREZZA delle Condizioni generali che regolano l’AQ. Si richiamano i seguenti riferimenti normativi principali: acquisizione del rapporto certificato di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivomateria di documentazione amministrativa, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledi cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.n. 445;
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Avente Ad Oggetto I Servizi Integrati Di Facility Management Da Eseguirsi Sugli Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo Alle Pubbliche Amministrazioni Del Territorio Della Regione Liguria, Adibiti Prevalentemente Ad Uso Ufficio E/O Ad Attività Scolastiche – Appalto Verde (Dm 11 Ottobre 2017; Dm 07 Marzo 2012; Dm 10 Marzo 2020), Accordo Quadro Per L’affidamento Avente Ad Oggetto I Servizi Integrati Di Facility Management Da Eseguirsi Sugli Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo Alle Pubbliche Amministrazioni Del Territorio Della Regione Liguria, Adibiti Prevalentemente Ad Uso Ufficio E/O Ad Attività Scolastiche – Appalto Verde (Dm 11 Ottobre 2017; Dm 07 Marzo 2012; Dm 10 Marzo 2020)
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoGli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del mercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese, intendono realizzare richiedono una integrale revisione della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto dell’inquadramento, che garantisca un’adeguata flessibilità nell’ordinaria gestione dei rapporti di agenzialavoro, nonché alle caratteristiche nel rispetto delle imprese commerciali esperienze e competenze acquisite. Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree, secondo le modalità di seguito indicate: – per quanto riguarda l’Area professionale Quadri, con la nuova declaratoria riguar- xxxxx i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi all’interno delle orga- nizzazioni aziendali e a consentire una piena fungibilità delle figure e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioruoli agli stessi attribuiti, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico; – per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che quanto riguarda il presente Accordo Economico Collettivopersonale del contact center con l’introduzione all’interno della Disciplina Speciale, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità Parte Prima di una qualunque delle clausole Sezione Terza contenente la declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza. Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivodi rinnovo con- trattuale, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni Parti hanno altresì convenuto sull’opportunità di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti procedere – attraverso l’esame dell’evoluzione dei profili professionali in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni rapporto al continuo mutamento dei con- testi di mercato anche alla luce della predisposizione del Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Compagnie Assicurative secondo i principi dell’European Qualifications Framework (EQF) – ad una prossima rivisitazione dell’inquadramento anche del personale amministrativo di cui alla presente Sezione Prima della Disciplina Speciale, Parte Prima, secondo le modalità operative di cui all’Allegato n. 9 al presente CCNL.Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi incontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire un’utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo. L’Area professionale B riunisce in un’unica declaratoria i profili professionali esem - plificativi identificati nell’art. 89 e riferiti al 6° liv. (con esclusione del 6° liv. Quadro) al 5° liv. e al 4° liv., e distribuiti su tre posizioni organizzative. Le Parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti nell’Area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale attraverso un suo corretto utilizzo. Le Parti convengono che nell’ambito della suddetta Area professionale, il personale potrà essere adibito, in via promiscua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni organizzative in essa rientranti, fermo restando il trattamento economico e nor- mativo acquisito. In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione organizzativa superiore, nel periodo di affidamento spetterà al lavoratore il trattamento economico della corrispondente posizione organizzativa superiore. Qualora al lavoratore siano affidate mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore in via continuativa e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantita- tivamente significativa, il lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 90 giorni di adibizione alle suddette mansioni. I passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento si limiteranno a passaggi fra posizioni organizzative contigue; in ogni caso il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento non supererà, momento per momento, il 10% degli addetti rientranti nell’Area professionale B. Ovviamente, in caso di ridu- zione della base di calcolo successiva all’effettuazione dei passaggi, l’eventuale “sfora- mento” della percentuale che dovesse derivarne non costituirà violazione di tale impe- gno e comporterà soltanto il blocco di nuovi passaggi fino al rientro nella percentuale stessa. Il superamento di tale limite rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 15 del CCNL. Sarà data comunicazione scritta ai singoli lavoratori interessati dal mutamento di mansioni. Allo scopo di consentire una verifica sui processi e sulle dinamiche professionali all’in- terno dell’Area professionale B è previsto che l’impresa debba fornire, con cadenza seme- strale, un’informativa sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione orga- nizzativa inferiore a quella di inquadramento. Le Parti ritengono che, salvo i riflessi casi di cui all’art. 15 del CCNL, il numero dei pas- saggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore sarà equilibrato con quello dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore. Al riguardo l’impresa fornirà un’apposita informativa annuale sui casi di mobilità avvenuti specificando il numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all’altra. La classificazione del personale risulta dall’art. 89. L’appartenenza alle Aree professionali previste dall’art. 89 è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili professionali che possono determinarsi sulle condizioni economichedi queste rappresentano l’esplicitazione. L’elencazione dei profili è puramente esemplificativa. Per ciascun profilo si sono individuati, sociali onde realizzare la massima possibile unifor- mità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni pos- sono non esaurire il contenuto del profilo stesso in relazione alla specifica situazione orga- nizzativa delle varie imprese. Le declaratorie consentono l’inquadramento nelle Aree professionali degli agentie nelle posizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi profili derivanti dall’introduzione di innova- zioni sia tecnologiche che organizzative. Su richiesta Qualora dovessero sorgere controversie di una applicazione nonostante il ricorso al crite- rio dell’analogia con i profili esemplificativi definiti, dette controversie verranno risolte in sede aziendale dalla direzione con gli organismi sindacali aziendali. Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un ulte- riore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi sindacali aziendali con la partecipazione dell’ANIA e delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciXX.XX. firmatarie del presente contratto. Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell’analogia non si rendesse possibile l’inquadramento di nuove eventuali mansioni, le Parti firmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei lavori dell’apposita Commissione nazionale di cui all’Allegato 9, con il compito di studiare le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle disposizioni di cui all’art. 89.
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Samples: www.ania.it, www.consap.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivoiniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di una serie di eventi di rilevanza internazionale promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche - DSE dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L’acquisto si pone nel contesto dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza MIUR”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafinanziata dallo stesso MIUR e orientata ad "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle caratteristiche delle imprese commerciali finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, che vede altresì una quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento. Al momento della presentazione del suddetto progetto, approvato in via generale dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 29 settembre 2017, non era ancora stato definito con esattezza il quadro degli eventi che sarebbero stati ospitati dal Dipartimento. Ad oggi è certo che il Dipartimento dovrà curare l’organizzazione dei seguenti tre eventi: - Conferenza XXXX 2020 - Conferenza EARIE 2020 - Conferenza THRED 2021 Per altri eventi (EAERE ed ESA) il Dipartimento è prossimo a presentare la candidatura, ma solo tra giugno e dei serviziagosto di quest’anno sarà reso noto se sarà sede ospitante degli eventi. Sotto questo profilo manifestano Per la Rassegna di incontri GTPE “I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a confronto” il comune Dipartimento ha avviato un confronto con alcuni enti, operanti in ambito di ricerca economica e culturale, che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali collaborare alla realizzazione della rassegna al fine di promuovere un’efficace e contrattualiqualificata azione aggregativa, consapevoli dell’importanza promozionale e di valorizzazione anche tra i network imprenditoriali ed economici del ruolo svolto dagli agenti territorio. Tali accordi dovrebbero essere definiti entro settembre 2019. Ad oggi è pertanto incerto vengano organizzati e rappresentanti ospitati quelli indicati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo seguito: - Rassegna “I Grandi Temi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Politica Economica: Posizioni a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.confronto”- GTPE 2019-2020 - Conferenza EAERE 0000 - Xxxxxxxxxx XXX 2022
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Samples: Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum Università Di Bologna, Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum Università Di Bologna
PREMESSA. Le parti stipulanti La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il presente 2018) con l'articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo Economico Collettivodi ricollocazione. Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637), si forniscono le seguenti indicazioni. Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di agenzialavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei serviziprofili professionali a rischio di esubero. Sotto questo profilo manifestano Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015. Resta escluso il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà. In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti il verbale relativo alla procedura di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di commerciointegrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in un mercato distributivo reso ancora più complesso apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla presente circolare. In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione). In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia. Il Ministero del lavoro e delle aziende mandanti politiche sociali, Direzione Generale per loro caratteristiche funzionali gli ammortizzatori sociali e professionalila formazione condivide con l’ANPAL l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivon. 148 del 2015. Ai sensi del citato articolo 24-bis “I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi” di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che “Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per tutto il periodo della sua validità ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.”. Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero. La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilepresentata, nel realizzare maggiori benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’ANPAL. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per gli agenti e rappresentanti ciascun ambito o profilo, dal programma di commercioCIGS. L’ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto accettando le norme domande in base all’ordine cronologico di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantipresentazione. L’eventuale nullità o annullabilità Per il funzionamento dell’assegno di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono ricollocazione sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge modalità operative definite dall’ANPAL con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantisuccessive modifiche e integrazioni, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXseguenti peculiarità. degli agenti stipulanti Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il presente Accordo Economico Collettivoservizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, intesi ad esaminare lo nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del settore trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le sue prospettive nonché competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione. Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le situazioni convocazioni e le iniziative di mercato anche politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contatto con il centro per l’impiego competente ovvero con i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichesoggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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Samples: www.informazionefiscale.it, www.anpal.gov.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM4 per rappresentare il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto piano di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocompensi (Piano), che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità prevede la valorizzazione di una qualunque parte dell’incentivo del PPR del Gruppo Banco BPM mediante l’assegnazione di azioni ordinarie Banco BPM. Esso è proposto nell’ambito della Policy adottata dal Gruppo in relazione al piano Short Term Incentive (STI) 2023. Il presente Documento – redatto in conformità con quanto previsto dallo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti – è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il 20 aprile 2023 (in unica convocazione) per quanto riguarda l’informativa al pubblico dei criteri e delle clausole condizioni stabilite per il Piano. Fornisce, inoltre, un’informativa relativamente all’attuazione dei piani compensi già approvati dalle precedenti Assemblee dei Soci di Banco BPM (7 aprile 2022, 15 aprile 2021, 4 aprile 2020, 6 aprile 2019, 7 aprile 2018 e 8 aprile 2017). Il Documento illustra i criteri cui il Consiglio di Amministrazione, e per esso i suoi delegati, deve attenersi nella successiva fase di attuazione del presente Accordo Economico CollettivoPiano. Il Piano, non comporterà avuto riguardo ai destinatari del medesimo, si qualifica quale “piano rilevante”5. Il Documento è messo a disposizione del pubblico presso la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni sede legale di miglior favore previste dalla Legge Banco BPM, Piazza X. Xxxx n. 4, Milano, e dalla contrattazione integrativapresso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx e dello stesso Banco BPM xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx (Sezione Corporate Governance – Politiche di Remunerazione). Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti riportato in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiquesta sede, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisi rinvia alla Policy 2023.
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Samples: gruppo.bancobpm.it, www.emarketstorage.it
PREMESSA. Nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali è stato dato il via libera allo schema di Decreto MIT di concerto con il MEF, per la ripartizione dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane, attraverso un piano di assegnazione di risorse distribuite sul triennio 2021 – 2023. Tale schema di decreto, all’allegato 3 prevedeva l’assegnazione alla Provincia di Reggio Emilia di € 12.716.081,69 così suddivisi: € 3.870.111,82 per l'annualità 2021, € 4.975.858,05 per l'annualità 2022, € 3.870.111,82 per l'annualità 2023, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti. Il comma 2 dell'art. 5, della bozza di Decreto prevede che il trasferimento delle risorse è effettuato sulla base del Programma triennale 2021-2023 che le Province e le Città Metropolitane dovevano presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio 2021. La Provincia di Reggio Emilia ha pertanto redatto il Programma Triennale 2021-2023 che è stato approvato in Consiglio Provinciale nella seduta del 27 maggio 2021 con Delibera n. 10. Il Decreto MIMS – MEF del 7 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivorisorse sono assegnate unicamente per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità che presentano problemi di carattere strutturale. Il finanziamento può comprendere anche le seguenti attività: censimento, classificazione del rapporto rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di agenziaesecuzione e finali, nonché alle caratteristiche altre spese tecniche necessarie per la realizzazione e l’eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni del traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio. Il comma 3 del medesimo art. 5, stabilisce che il Programma triennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle imprese commerciali infrastrutture e dei servizitrasporti da formulare entro 90 giorni dalla ricezione del programma. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, Il Programma triennale è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.sviluppato sulla base:
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PREMESSA. Le parti stipulanti Con la presente Relazione, predisposta ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Governo riferisce al Parlamento in materia di agenziapoteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e, in particolare, sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti e sui risultati conseguiti dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018. Dal confronto con la precedente Relazione del 30 giugno 2016 emerge un trend in ascesa del numero di operazioni straordinarie su attivi strategici portate all’attenzione del Governo, a dimostrazione dell’accresciuta consapevolezza nel mondo imprenditoriale italiano della rilevanza dei doveri imposti dalla normativa sui poteri speciali, consapevolezza alimentata dalla risonanza mediatica di alcune recenti vicende attinenti l’esercizio dei poteri speciali, sulle quali si tornerà più approfonditamente nel seguito della presente trattazione. Le Parti I e II delineano il contesto normativo e istituzionale del settore, ne descrivono le competenze e l’ambito evolutivo, anche alla luce dei più recenti interventi normativi. La Parte III contiene i contributi elaborati dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento e le osservazioni sulla normativa e sulla procedura attualmente vigente. La Parte IV è dedicata alle caratteristiche azioni intraprese dal Governo conseguenti alla trattazione e definizione dei procedimenti di notifica relativi al periodo temporale di riferimento della Relazione, in continuità con l’indirizzo intrapreso negli anni precedenti, concentrandosi sulle specifiche tipologie di interventi, sulla descrizione ragionata dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché sulla distinzione per tipologia di esiti e definizioni. Le Parti V e VI delineano un quadro di sintesi delle notifiche pervenute, avendo riguardo all’incidenza quantitativa e per tipologia, con una proiezione comparativa che evidenzia il trend incrementale e la ripartizione tra i diversi settori di intervento. La Parte VII compendia casi specifici che hanno dato origine ad interventi ex officio con conseguenti procedimenti sanzionatori a carico delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinadempienti.
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Samples: Cessione a Leonardo s.p.a. Del Know How Relativo Al Prodotto “Be Mine”
PREMESSA. Le parti stipulanti Con determina a contrarre n. 276 del 24 novembre 2020, questo Istituto ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale da destinare al personale delle strutture centrali e territoriali dell’Inail per la protezione del contagio da Covid-19, suddivisa in 5 lotti funzionali. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e sarà basato, per ciascun lotto, su un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice stesso. Al fine di agevolare la semplificazione e la conseguente speditezza dell’iter procedurale, le operazioni di aggiudicazione si svolgeranno con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del codice, il presente Accordo Economico Collettivoquale prevede che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. La procedura si svolgerà sul Sistema telematico specificato nel paragrafo 1.2, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx attraverso le credenziali acquisite come descritto nel paragrafo 1.3. I luoghi principali di consegna della fornitura sono: - LOTTO 1 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 2 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 3 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 4 Tutta Italia [codice NUTS IT]; - LOTTO 5 Tutta Italia [codice NUTS IT]. Il Responsabile del rapporto di agenziaprocedimento, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziai sensi dell’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza 31 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioCodice, è globalmente migliorativo la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario dell’Ufficio appalti di forniture e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciprestazioni sanitarie della Direzione centrale acquisti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento (di seguito, definito “Richiesta di Offerta”) costituisce un invito a presentare offerta per l’affidamento di un appalto specifico a favore di AMAM spa basato sull’Accordo Quadro di cui all’art. 2, comma 225, l. 191/2009 per la prestazione di servizi applicativi per la P.A. (di seguito, anche, “AQ”) stipulato in data 15 giugno 2018 tra la Consip S.p.A. (di seguito, anche, “Consip”) e gli operatori economici di seguito riportati: Lotto 3: • RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. • RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A • RTI ALMAVIVA S.P.A In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo- ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i – tra i Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi AMAM spa (di seguito, l’“Appalto Specifico” o l’“AS”). Si invitano gli Aggiudicatari dell’AQ a presentare, nel rispetto della disciplina fissata dal Capitolato d’Oneri dell’AQ e in conformità agli obblighi previsti dall’AQ e di quanto previsto nella presente Richiesta di Offerta la Vostra migliore offerta per i servizi di seguito specificati. L’Aggiudicatario della presente procedura stipulerà il contratto di fornitura dell’Appalto Specifico per “l’affidamento di La presente Accordo Economico Collettivoprocedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito anche “Sistema”) messo a disposizione dalla Consip S.p.A. - conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità come dettagliatamente di seguito descritto - mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella presente Richiesta di offerta. Ai fini della partecipazione è indispensabile: • il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del rapporto D. Lgs. n. 82/2005; Il Sistema verifica la validità della firma digitale. Nel caso in cui la firma digitale non risulti valida, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. • la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di agenziaun browser Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiore, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali oppure Mozilla Firefox 0.8 o superiore e un programma software per la conversione in formato .pdf dei servizifile che compongono l’offerta. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e contrattuali, consapevoli dell’importanza per gli effetti dell’art. 31 del ruolo svolto dagli agenti D.Lgs. n. 50/2016 e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese ss.mm.ii. e del ruolo svolto dagli agenti D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alla fase della presente richiesta di offerta, l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Il Responsabile del procedimento e rappresentanti Direttore dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010, saranno in seguito designati e comunicati. Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il termine del procedimento per la conclusione dell’Appalto Specifico è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di commercioscadenza del termine di presentazione delle offerte. In riferimento all’iniziativa in questione, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha stabilito che “Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in capo alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è il seguente 8407188702. Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad effettuare il versamento del contributo dovuto all’’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) in sede di partecipazione all’Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad ulteriori adempimenti ai sensi della predetta normativa. L’avviso della Richiesta di offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico è comunicato nell’apposito spazio “Area comunicazioni” presente a Sistema, nonché, comunque presso la casella di posta elettronica del fornitore indicata nella dichiarazione necessaria per l’ammissione all’AQ. La Richiesta di Offerta può essere consultata dal fornitore invitato mediante l’accesso all’area del Sistema “Dettagli dell’iniziativa”. L’offerta per l’Appalto Specifico deve essere presentata mediante l’utenza per l’accesso al Sistema ottenuta in sede di registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore (generale o speciale), in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti possesso degli idonei poteri per loro caratteristiche funzionali presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e professionalidi stipulare contratti con la P.A. I concorrenti (Aggiudicatari dell’AQ), con la presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico, danno per rato e valido e riconoscono senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile agli operatori economici medesimi; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoL’accesso, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario l’utilizzo del Sistema e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivotermini, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, oltre che delle “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” (di seguito, per brevità, anche “Regole”), presenti nel sito e allegate all’AQ, nonché le istruzioni anch’esse presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o attraverso l’area comunicazioni presente a Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. La presentazione dell’offerta e la serietà della medesima sono garantite dalla Legge cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 11 del Contratto di Accordo Quadro. I concorrenti (aggiudicatari dell’AQ) manlevano e dalla contrattazione integrativatengono indenne la Consip ed il Gestore del Sistema e l’Amministrazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di (i) violazioni delle regole contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, (ii) un utilizzo scorretto od improprio del Sistema; (iii) violazione della normativa vigente. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di Legge vigenti in materialegge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Richiesta di Offerta, la Consip ed il Gestore del Sistema e l’Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. La Parti rappresentanti Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le aziende mandantiproblematiche riscontrate, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta fermo restando il rispetto di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni tutti i termini perentori previsti nella documentazione di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigara.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni
PREMESSA. Le parti stipulanti Con Determinazione del Dirigente ad interim del 2° Settore – Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Di Como, n. 689 del 20.12.2017 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento ed il gruppo di progetto del presente “Accordo Economico CollettivoQuadro per gli interventi di manutenzione e interventi puntuali e urgenti nelle reti stradali e dei marciapiedi cittadini e dei relativi impianti semaforici”. Si è ritenuto di non procedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in quanto i lavori possono utilmente essere eseguiti da una sola Impresa e, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità qualora si rendesse necessario, potrà nominarsi il Coordinatore per la Sicurezza al momento di redigere i progetti dei singoli appalti specifici. Nel caso di aggiudicazione dei lavori a soggetti che dichiareranno di avvalersi di più imprese o che in fase di esecuzione necessitino della presenza di più soggetti esecutori si procederà alla nomina del rapporto professionista per le attività necessarie. Lo stato di agenziaobsolescenza funzionale delle reti stradali e dei marciapiedi cittadini, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora degli impianti semaforici è tale da imporre una scelta programmatica che non può più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativarinviata. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono attiene le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantireti stradali e i marciapiedi, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale essi si sviluppano complessivamente per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicirca Km.
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Samples: www.amministrazione-trasparente-comune-castelvetrano.it
PREMESSA. Le parti stipulanti La nuova stagione di contrattazione integrativa che si sta avviando presso gli Enti a seguito della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 si apre con una serie di interrogativi e incertezze destinati a pesare sul perimetro delle piattaforme di parte datoriale. Il Contratto, infatti, introduce una serie di nuove indennità e offre opportunità di incremento di indennità già esistenti, la cui applicazione trova tuttavia un limite sostanziale e attualmente invalicalibile nelle disposizioni dell’art. 67, comma 7, le quali prevedono che “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017”. Nell’attesa che il presente Accordo Economico Collettivolegislatore decida, intendono realizzare pertanto, di rimuovere il limite alla consistenza dei Fondi delle risorse decentrate, gli Enti dovranno assumere una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto posizione molto prudente nella contrattazione di agenziaistituti che potrebbero erodere risorse accessorie già destinate ad istituti a regime, nonché alle caratteristiche avendo cura di effettuare una preventiva ed analitica analisi delle imprese commerciali componenti storiche dei propri Fondi da confrontare con le proiezione delle voci di spesa derivanti dalla nuova contrattazione nazionale e dei serviziintegrativa. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto E’ opportuno precisare che il presente Accordo Economico Collettivodocumento non intende configurarsi quale ipotesi di piattaforma di parte datoriale per la contrattazione integrativa, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario mancandone i requisiti di esaustività nella descrizione degli istituti e inscindibiledi approfondimento dei contenuti e degli strumenti applicativi, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti ma esclusivamente come linea guida rispetto alle principali scelte di “senso” da compiere in relazione agli istituti del nuovo contratto ritenuti dal gruppo particolarmente strategici e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoinnovativi. Sono fatte salve le condizioni inoltre allegate alcune ipotesi di miglior favore previste dalla Legge protocolli in materia di welfare e dalla contrattazione integrativalavoro agile, la cui natura non ha consentito la produzione di un lavoro di sintesi. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per Gli ambiti esplorati sono i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguenti:
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Samples: anci.lombardia.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoNella variante urbanistica oggetto della delibera in epigrafe l'azione di compensazione ambientale, intendono realizzare come prevista, costituisce un elemento essenziale ai fini della stessa legittimità. Essa è stata oggetto di attenta considerazione in molti elaborati e nelle attività istruttorie nel presupposto che un così intensivo e cospicuo intervento edificatorio, di per sé in contrasto con le politiche di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo, sia ammissibile in quanto mitigato da una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità significativa azione di compensazione ambientale. Tale azione, proprio perché parte coessenziale della variante, deve essere certa e determinata e non ridotta ad una mera eventualità futura. Il tema è chiaramente disciplinato dall’art. 16 della Convenzione (EL. N), nel modo seguente. Protocollo N.0055828/2017 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza 21/07/2017 Class: 6.2 «URBANISTICA: STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE» Fascicolo: 6.2 N.1/2014 «Si richiamano le disposizioni del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioPGT vigente relative all’esecuzione, in un mercato distributivo reso connessione con lo strumento attuativo di che trattasi, di “azioni compensative (...) funzionali ad attuare strategie di rilevanza ambientale definite dal PGT”, tramite la “corresponsione di risorse economiche da destinarsi ad aree a verde di rilevanza ambientale, derivanti dai corrispettivi per eventuali retrocessioni e valorizzazioni di aree e/o opere urbanizzative già cedute, per la valorizzazione delle opere previste nel PII e non ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili realizzate e per l'eventuale monetizzazione di aree a servizi e per la quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non oggetto di scomputo” (cfr. scheda Ambito AT-F di Documento di Piano, e scheda Ambito PA6-TP04 di Piano delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliRegole)» (vedi art. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo16, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipunto 1).
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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. A tale riguardo il presente Accordo Economico Collettivocomma in questione testualmente recita: “a decor- rere dal 1º gennaio 2007, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ai lavoratori a progetto e catego- rie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligato- rie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di agenzialavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali con esclusio- ne degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei servizilavoratori iscritti alla gestio- ne separata. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti titolo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di commerciolavoratori. Resta fermo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che caso di degenza ospedaliera, il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti limite massi- mo indennizzabile di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacentottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di Legge vigenti cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materiamateria di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settem- bre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni”. La Parti rappresentanti Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciseguenti istruzioni operative.
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Samples: Contratto Di Agenzia Caratteristiche
PREMESSA. Il presente Contratto rappresenta lo strumento attraverso cui Xxxxxxx persegue l’obiettivo di una normativa unica per il proprio personale. Il CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Xxxxxxx e per gli istituti non espressamente disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità troverà applicazione il vigente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così come stabilito dall’Accordo di Programma siglato tra le Parti il 15 marzo 2012, che si considera parte integrante del presente testo e riportato integralmente nell’Allegato A. Le parti stipulanti Parti riconoscono che le modifiche e le integrazioni delle attuali normative contrattuali sono necessarie anche considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore e di apertura del mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee e nazionali. Le Parti convengono di regolamentare attraverso la contrattazione di secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni, estensioni e applicazioni, secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011. In questo ambito il presente Accordo Economico Collettivocontratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione del raggiungimento di un adeguato livello di produttività che consenta all’azienda di essere competitiva nel mercato del trasporto regionale e locale. Il presente contratto, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaintegrato con quanto disciplinato dalle fonti nazionali prese come riferimento, sostituisce integralmente il trattamento giuridico normativo dei dipendenti, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali tutte le prassi e le consuetudini eventualmente sussistenti, ad eccezione degli accordi sottoscritti tra le Parti successivamente alla data 15 novembre 2009. Quanto sopra avverrà nel rispetto dei servizidiritti acquisiti derivanti dai trattamenti giuridico - normativi - economici e previdenziali, salvaguardando le professionalità, le competenze e i livelli retributivi in coerenza con il modello retributivo ed economico applicato. Sotto questo profilo manifestano La disciplina negoziale contenuta nel presente contratto supera ed innova integralmente il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali contenuto e contrattualile previsioni di cui al X.X. 000/0000, consapevoli dell’importanza già applicato al personale proveniente da LeNord. pertanto il X.X. 000/0000, oltre che le norme tutte allo stesso collegate e dal medesimo derivanti, non troverà più, sotto alcun profilo, applicazione all’interno di Trenord. In occasione del ruolo svolto dagli agenti rinnovo del CCNL Mobilità /Attività Ferroviarie, Trenord adeguerà le discipline normative e rappresentanti i trattamenti economici definiti e - in funzione della specificità conseguente alla prima applicazione del presente contratto - le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie per definirne tempi e modalità di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliattuazione. Le parti si danno atto che Parti stipulanti concordano di attivare un tavolo di monitoraggio periodico permanente allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all’applicazione del nuovo modello contrattuale al fine di salvaguardare a parità di condizioni il presente Accordo Economico Collettivomantenimento dei livelli retributivi dei lavoratori confluiti in Trenord. Il tavolo di monitoraggio avrà cadenza trimestrale, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesalvo diversa valutazione delle parti, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti a partire dalla data di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontratto.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Oggetto del presente contributo sarà l’analisi della nuova normativa in materia di acquisti di lavori pubblici degli Enti locali, introdotta con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali recente Codice dei Contratti degli Appalti e dei serviziContratti di Concessione (D.lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali50/2016). Tale disamina proporrà, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da un lato, una ricostruzione esaustiva della disciplina, mentre, dall’altro, evidenziate le maggiori problematicità, proporrà alcuni spunti critici di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioriflessione. La piena comprensione delle principali novità introdotte, richiede, in via preliminare, una concisa ricostruzione dell’humus normativo sul quale il nuovo Codice è andato ad incidere. Il nuovo Codice dei Contratti rappresenta, infatti, il consolidamento di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali percorso pragmaticamente intrapreso dal Legislatore che, proprio attraverso il nuovo addentellato normativo, ha inteso definire un nuovo quadro regolamentare, organico e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiacomplesso. La Parti rappresentanti le aziende mandantinuova disciplina degli acquisti degli Enti locali può ragionevolmente essere collocata sullo sfondo della più ampia tematica della centralizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nell’affermare costituente, ad oggi, uno fra gli obiettivi cardine perseguiti dal Legislatore in materia di procurement. Gli interventi di centralizzazione degli acquisti, rappresentano la loro piena autonomia contrattualepiù sensibile reazione all’attuale e patologica realtà pulviscolare della domanda pubblica di acquisto, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXbeni, servizi e lavori21. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive Una realtà pulviscolare risultata molto spesso foriera di inefficienza nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agentifenomeni illeciti di stampo corruttivo22. Su richiesta ∗ Professore ordinario di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciDiritto amministrativo – Facoltà di Giurisprudenza - LUISS di Roma. ∞ Avvocato.
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Samples: www.appaltiecontratti.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoDisciplinare - allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale - unitamente agli altri documenti di gara, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente contiene le norme integrative al bando relative: • alle peculiarità del rapporto modalità di agenziapartecipazione alla procedura di gara, nonché • alle caratteristiche delle imprese commerciali modalità di compilazione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse presentazione dell’offerta, • ai documenti da presentare a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti corredo della stessa • alla procedura di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliaggiudicazione. Le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato speciale. L’affidamento in oggetto attiene ad un appalto delle seguenti principali prestazioni: Descrizione attività Principale/accessoria CPV Servizi di pulizia Principale 90910000-9 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi Accessoria 77310000-6 Servizi di lavanderia Accessoria 98000000-3 L’appalto non è suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all’utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture. L’unicità dell’operatore è necessaria anche in considerazione che le attività di giardinaggio sono complementari alle attività di pulizia delle parti si danno atto che esterne pertinenziali alle strutture di interesse. L’affidamento in oggetto è caratterizzato da un importo complessivo massimo presunto, per l'intero periodo contrattuale possibile, di €3.092.554,07 (XXX xxxxxxx), come dettagliato all’art.1.4 del Capitolato; La durata dell’appalto è di n.3 anni a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio definita nel contratto. E' ammessa la facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori n.3 anni ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs 50/2016. La facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto è in capo all’ADISU. Il rinnovo del contratto, cui l’affidatario ha l’obbligo di aderire, avverrà alle medesime condizioni. L’affidamento in oggetto: • avverrà mediante procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016); • sarà aggiudicato mediante il presente Accordo Economico Collettivocriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n.50/2016); Il Dirigente responsabile del Servizio “Lavori, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario sicurezza, provveditorato e inscindibilepatrimonio” è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (tel:000.000.0000). Il Responsabile unico del procedimento (RUP), nel realizzare maggiori benefici ai sensi e per gli agenti e rappresentanti di commercioeffetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in material’Xxx.Xxxxx Xxxxxxx (tel:000.000.0000). La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta documentazione di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.gara comprende:
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Samples: Disciplinare Di Gara
PREMESSA. Il Contratto integrativo deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi che le leggi demandano al S.S.N. Esso deve, prioritariamente, ribadire il fondamentale concetto secondo il quale la tutela della salute deve essere garantita dal S.S.N. finanziato con risorse pubbliche, deve essere diretto al perseguimento del processo di aziendalizzazione già in atto e deve rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso un accordo di programma che impegni le parti contraenti a svolgere una politica atta a garantire agli stessi, considerati singolarmente o collettivamente, servizi sanitari sempre più efficienti. Per il perseguimento dl tali obiettivi la delegazione trattante, in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvarrà dello strumento della concertazione per dar vita alla costruzione del contratto integrativo mirante a gestire al meglio, le risorse economiche ed umane a disposizione in rapporto ai modelli organizzativi e ai percorsi che le parti individueranno. Dal contratto integrativo deve apparire chiara l'idea del personale come grande risorsa umana, ponendo l'aggiornamento e la formazione professionale come momento strategico per gli obiettivi aziendali. Per il raggiungimento di questi obiettivi in coerenza con quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale, le linee di indirizzo regionali, dal Piano Sanitario Aziendale e dal D.L.vo n. 229 del 19.6.1999 l’Azienda e le XX.XX. ritengono, per rendere concreto quanto sopra, sia necessario: - la rideterminazione della dotazione organica per ciascuna categoria e profilo professionale; - l’istituzione della direzione dei servizi assistenziali (infermieristico, tecnico e della riabilitazione); un piano programmatico occupazionale per l'Azienda. La realizzazione di tali obiettivi è fondamentale all’interno del Contratto Collettivo integrativo per una corretta applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Le parti stipulanti convengono che il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e fine strategico dell’Azienda è il miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Sotto Ritengono pertanto che questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofine può essere conseguito anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse e, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti particolare, della risorsa lavoro. E’ necessario quindi, riconoscere la pubblica funzione del lavoro svolto all'interno dell'azienda, l’utilità sociale cui esso concorre, considerato che in questo contesto gli aspetti motivazionali del lavoro diventano determinanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliil raggiungimento degli obiettivi. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoritengono, inoltre, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario a tale scopo occorra gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l’arricchimento professionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la valorizzazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
PREMESSA. Le parti stipulanti L’Ente Pubblico Economico “Agenzia delle entrate-Riscossione” (di seguito anche solo Agenzia) intende procedere all’acquisizione delle licenze e del servizio di manutenzione del software Toad For Oracle DBA Suite – RAC Edition, come di seguito meglio dettagliato. Preliminarmente all’avvio della relativa procedura di affidamento, l’Agenzia ritiene opportuno procedere ad una consultazione del mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al fine di verificare se tali servizi abbiano un mercato di riferimento, appurando altresì l’esistenza sul mercato di sistemi alternativi a quello attualmente in uso aventi caratteristiche e funzionalità analoghe (con la preferenza per sistemi aperti e licenze open source), valutandone l’eventuale convenienza rispetto al sistema in uso. All’esito della presente consultazione l’Agenzia, ove ne ricorrano i presupposti, valuterà di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 tramite trattativa diretta sul MEPA. Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si richiede agli operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell’informativa sotto riportata ed autorizzazione al trattamento dei dati personali - compilando il questionario di seguito allegato, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza (allegando copia della procura, qualora tali poteri non risultino dal Registro delle Imprese). Il documento dovrà essere inviato entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione, sotto riportata, al seguente indirizzo PEC: Tutte le informazioni fornite con il presente Accordo Economico Collettivodocumento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. L’Agenzia è disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti necessari agli operatori economici interessati, intendono realizzare una disciplina che potranno essere richiesti all’indirizzo pec sopra indicato, entro il sesto giorno precedente alla scadenza del termine per l’invio del questionario. L’Agenzia fornirà le risposte ai chiarimenti richiesti tramite tempestiva pubblicazione degli stessi sul proprio sito web nella sezione dedicata alla presente iniziativa L’Agenzia, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. Roma, 07/05/2018 Azienda Indirizzo Nome e Cognome del referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data di compilazione Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sua qualità di Titolare del trattamento, provvede alla raccolta ed al trattamento dei dati personali forniti mediante la compilazione del presente documento di consultazione di mercato. La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al fine di consentire ad Agenzia delle entrate-Riscossione di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di mercato. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. I dati conferiti saranno trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alla predetta finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione. Tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziacomunitaria, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da convenzioni in materia di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioriscossione; ai soggetti designati dai Titolari, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento. Nell’ambito dei diritti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di acquisire indicazione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali finalità e professionalimodalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoTali richieste, che per tutto il periodo della sua validità deve corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere considerato un complesso normativo unitario inoltrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, Responsabile pro-tempore Settore Legale e inscindibileXxxxxxxxxxx, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 - 00142 Roma, oppure all'indirizzo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Si dichiara di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge documento e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti si autorizza il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitrattamento dei medesimi dati.
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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoDurante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosalvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel me- se di novembre verrà effettuato un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti versamento cumulativo con le particolarità sottodescritte. Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per loro caratteristiche funzionali i mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno. Si ricorda con l’occasione di non va- riare il flag in corso anno. Se l’importo cumulativo del versato è inferiore a 1,03 euro, non viene effettuato alcun ri- porto; a cura Utente la gestione di importi inferiori in particolar modo se nel mese sono presenti importi da versare come normale mensilità (somma manuale sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre). Per le addizionali (comunale e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoregionale e acconto comunale), che per tutto il periodo della sua validità l’importo nella colonna versato deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileindicato sia se effettuato il versamento che in caso contrario, nel realizzare maggiori benefici in quanto la procedura effettua le verifche per gli agenti e rappresentanti di commercioil riporto o meno in F24/770 in base a questa colonna. Il riporto in F24 viene effettuato sia per le ditte con versamento attuale che posticipato. Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole verranno storicizzati con periodo 11/2015 con il bollato del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà mese; sarà compilata anche la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacolonna trattenuto oltre che la colonna versato. Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2014, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2015 con i seguenti codici tributo: - 3815 / 2014 per addizionale regionale - 3848 / 2014 per addizionale comunale. Per le addizionali regionali, diversamente dallo scorso anno, nel caso in cui l’importo per singola regione rimanga comunque inferiore all’importo minimo, non previsto dal presente Accordo valgono viene effettuato alcun versamento; Per le disposizioni di Legge vigenti addizionali comunali, nel caso in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticui l’importo per singolo comune rimanga comun- que inferiore all’importo minimo, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.non viene effettuato alcun versamento;
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Samples: www.cpupdate.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivorelazione trimestrale al 31/03/2009 (Resoconto intermedio di gestione ai sensi dell’art. 154 ter del D.Lgs. n.58/98) redatta su base consolidata, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente è conforme alle peculiarità del rapporto di agenziadisposizioni contenute nel citato Decreto Legislativo e successive modifiche, nonché alle caratteristiche al Regolamento Emittenti emanato dalla Consob. In base al recepimento della Direttiva 2004/109/CE (Transparency) Consob ha, lo scorso 6 aprile, emanato il Regolamento n.16850 che ha, fra l’altro, provveduto a modificare il Reg. Emittenti 11971/99 all’art. 82 ai fini del Resoconto intermedio di gestione; è stato chiarito, quindi, in maniera univoca, che la fonte normativa delle imprese commerciali trimestrali è rappresentata dall’art. 154 ter co. 5 del D.Lgs. n. 58/98. È in corso di valutazione quale possa essere la forma tecnica più opportuna delle relazioni trimestrali al fine di fornire una rappresentazione efficace, sintetica e descrittiva della situazione patrimoniale e dell’andamento economico nel rispetto della citata direttiva e della relativa normativa di recepimento. Tali riflessioni dovranno anche tener conto della best practice che sta emergendo a livello europeo, tra le compagnie d’assicurazione, con un approccio cosiddetto “gestionale”, ove si punta a mettere in evidenza l’andamento della gestione tramite appositi indicatori piuttosto che evidenziare un risultato “contabile” del periodo. Quest’ultimo infatti, a causa della specificità del settore assicurativo, ove, in particolare nella redazione delle trimestrali, vi è evidentemente un maggior ricorso a stime e semplificazioni, può portare ad avere risultati non rappresentativi dell’effettivo andamento delle compagnie. Queste considerazioni hanno ancora una maggiore valenza in presenza di situazioni finanziario-economiche “particolari” come quella che stiamo affrontando e, quindi, necessitano di essere approfondite. In attesa di poter definire e concordare un eventuale nuovo “format”, coerentemente con quanto disposto dalla Consob con la Comunicazione n. 8041082 del 30 aprile 2008, che ha fornito alcuni principi generali in merito alla diffusione di dati quantitativi sull’andamento economico-patrimoniale e finanziario delle società, si ritiene, per questa trimestrale, di presentare i dati in continuità con quanto previsto dalla precedente normativa, in modo da mantenere la comparabilità con quanto contenuto nelle precedenti situazioni infrannuali e nel bilancio annuale, provvedendo contestualmente, come sempre, a fornire appositi indicatori gestionali. In particolare: • nella predisposizione dei serviziprospetti di conto economico e della posizione finanziaria netta si è tenuto conto delle istruzioni per la compilazione del bilancio consolidato previste all’ISVAP con il Regolamento n. 7/2007; • tutti i dati ed i prospetti contabili sono predisposti su base consolidata. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali I dati economici sono confrontati con quelli relativi all'analogo periodo del precedente esercizio; i dati patrimoniali e contrattuali, consapevoli dell’importanza finanziari con la situazione esistente alla chiusura del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese precedente trimestre e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti precedente esercizio. Al fine di commercioagevolare le comparazioni, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti sono stati applicati i criteri di valutazione utilizzati per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaredazione dell’ultimo bilancio consolidato. La Parti rappresentanti le aziende mandantipresente relazione è stata redatta in ottemperanza ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, nell’affermare la ad oggi omologati dalla EU e sulla loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta attuale interpretazione da parte degli organismi ufficiali; La situazione patrimoniale ed economica trimestrale non è oggetto di revisione contabile da parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirevisore indipendente.
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PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidichiarata alla Direzione lavori.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese. Le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e/o di categoria territoriale. Da questa prospettiva le Parti intendono rispondere con il presente Accordo Economico Collettivoc.c.n.l. alla necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparti della Pmi legno, intendono mobili, design, arredamento, sughero e forestazione. Viene recepito nel presente c.c.n.l. l’Accordo Interconfederale del 1 Agosto 2013 sottoscritto da Confimi e Cgil, Cisl, Uil. Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si incontreranno per il loro recepimento Qualora tali accordi non fossero raggiunti, entro tre mesi dalla firma del presente c.c.n.l.,, Confimi Impresa Legno e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, si incontreranno al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità. E’ volontà delle Parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell’importante ruolo che esso ricopre nell’ambito dell’economia nazionale.. Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle PMI e dei lavoratori non si può prescindere dall’attribuzione all’autonomia contrattuale delle parti di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del rapporto di agenziametodo partecipativo. In quest’ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali aderenti e dei servizidelle R.S.U/RSA (di cui all’art. Sotto questo profilo manifestano 3 del vigente CCNL), a che il comune interesse a sviluppare corrette funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e contrattualifar rispettare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti per il periodo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti validità il contratto nazionale, le norme integrative di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine Confimi Impresa legno è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoimpegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileintegrare, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti innovare quanto ha formato oggetto di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciaccordo ai vari livelli.
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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoPiano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all’applicazione della sicurezza nel cantiere, intendono redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, per i lavori riportati in testata, costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha lo scopo di delineare e sintetizzare le norme che devono essere osservate, per svolgere in condizioni di sicurezza, le attività all'interno del cantiere e realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità cosi un'efficace piano di protezione fisica per i lavoratori impegnati. Il Committente attraverso la redazione di questo PSC, stilato con i contenuti minimi dell’Allegato XV del rapporto suddetto decreto e redatto da professionista abilitato ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, assolve ai compiti previsti dall’art. 91, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV del suddetto Decreto. L’impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel presente PSC e dovrà inoltre predisporre un proprio Piano Operativo di agenziaSicurezza (POS) che dovrà avere le caratteristiche di un piano complementare di dettaglio di questo PSC. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare proposte di integrazione a questo PSC ove ritenga, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalilavoratori nel cantiere. Le parti si danno atto eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori che ha il presente Accordo Economico Collettivocompito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali, proposte. Il Committente, prima dell’affidamento dell’incarico dei lavori, designerà anche un professionista abilitato quale Coordinatore per l’esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008. Oltre all’impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato prestano la propria attività all’interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, alla redazione di un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiproprio POS. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Per la stesura del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni piano di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono sicurezza sono state rispettate tutte le disposizioni di Legge vigenti legge riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione alle disposizioni riportate nei: - D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 - D. Lgs. N° 106 del 3 Agosto 2009 - D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 - Tutte le disposizioni di legge non contemplate nel suddetto Decreto. Gli organi preposti al controllo, alla prevenzione degli infortuni ed al pronto intervento in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta caso di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.incidenti saranno:
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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Capitolato Speciale d’Appalto regolamenta il presente Accordo Economico Collettivocontratto di servizio tra l’Impresa Aggiudicataria (di seguito I.A.) ed il Comune di Levanto. La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell’I.A. equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani del territorio del Comune di agenziaLevanto, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche, in quanto applicabili. In particolare l’I.A., all’atto della firma del contratto dichiara, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l’accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti e nel presente Capitolato. Il presente Capitolato Speciale d’appalto della gara indetta dal Comune di Levanto, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per l’esecuzione del servizio di raccolta “porta a porta” nel territorio del Comune di Levanto. Su tali requisiti non sono ammesse varianti metodologiche rispetto al sistema domiciliare “porta a porta” di raccolta previsto nel territorio comunale coerentemente con i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato. Le Imprese potranno quindi proporre varianti rispetto a: - eventuali variazioni all’organizzazione logistica del servizio (esempio giorni ed orari di raccolta); - servizi aggiuntivi di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i flussi di rifiuti; - incremento di frequenze delle varie raccolte; - sistemi di controllo e interazione con l’Amministrazione comunale; - tipologia delle attrezzature. Il presente Capitolato è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche socio- demografiche, urbanistiche, morfologiche e produttive del Comune di Levanto integrati da dati reperiti presso banche dati ISTAT, ISPRA, regionali o comunali. Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente analitici, devono essere considerati dalle Imprese partecipanti come puramente indicativi e non esimono le Imprese stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’Offerta economica. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico del Comune e/o degli utenti per errate valutazioni dell’I.A. rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche del territorio da servire. Rimane a carico delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili Imprese concorrenti provvedere ad una verifica delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo modalità operative della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigestione attuale.
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PREMESSA. Il presente documento riassume le principali questioni connesse alla strutturazione delle operazioni di cd. leasing pubblico mobiliare ed immobiliare, alla luce delle regole dettate dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento). Viene, altresì, analizzato il cd. contratto di disponibilità, recentemente introdotto nel Codice all’art. 160-ter dall’art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134). Le parti stipulanti operazioni di leasing1, mobiliare od immobiliare, poste in essere da stazioni appaltanti vanno inquadrate alla luce delle definizioni e delle regole dettate dal Codice, al fine di pervenire ad una corretta strutturazione del contratto sia con riguardo alla fase di affidamento che a quella di esecuzione. Una chiara indicazione normativa circa la qualificazione della fattispecie contrattuale è rinvenibile con riguardo al leasing immobiliare in costruendo, che trova una propria compiuta definizione nell’art. 3, comma 15-bis, secondo cui, nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la locazione finanziaria è il presente Accordo Economico Collettivo“contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori”; viene, intendono realizzare altresì, puntualizzato che la locazione finanziaria rientra nel novero dei «contratti di partenariato pubblico privato» (art. 3, comma 15-ter), ai quali si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat; l’art. 160-bis, rubricato “locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità”, infine, soggiunge che il contratto di locazione finanziaria costituisce «appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo». Manca invece, nel Codice, una disciplina normativa corrispondente alle puntuale definizione della fattispecie relativa al leasing mobiliare, con riguardo al quale, quindi, la qualificazione deve essere operata facendo diretta applicazione delle regole generali previste dall’art. 14 sui contratti misti. Nell’ambito del leasing immobiliare, poi, è necessario considerare le peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizic.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioleasing immobiliare costruito, in cui l’operazione finanziaria è finalizzata non alla realizzazione o al completamento di un’opera pubblica o di pubblica utilità ma all’acquisizione di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti immobile esistente. Tra gli istituti diretti all’acquisizione e all’utilizzo di opere per loro caratteristiche funzionali finalità pubbliche rientra, altresì, il contratto di disponibilità, disciplinato dall’art. 160-ter del Codice, mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spesa dell'affidatario, la costruzione e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior messa a disposizione a favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.dell'amministrazione
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Samples: www.anticorruzione.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Sebbene gran parte del dibattito dottrinale sulle conseguenze contrattuali derivanti da una sopravvenienza normativa si sia incentrato sul binomio nullità o inefficacia successiva, non è mancato chi ha proposto soluzioni alternative. In particolare, parte della dottrina, ancorché minoritaria, ha ritenuto opportuno ricorrere ai rimedi risolutori, come la risoluzione per impossibilità o per eccessiva onerosità sopravvenuta, piuttosto che a quelli invalidatori.199 Infatti, tali rimedi, al pari dell’inefficacia sopravvenuta,200 colpiscono il presente Accordo Economico Collettivocontratto inteso come rapporto, intendono realizzare incidendo esclusivamente sulla sua funzione e lasciando impregiudicato il giudizio di validità del contratto come atto.201 Pertanto, per la tesi in esame, l’entrata in vigore di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità norma successivamente alla conclusione del rapporto negozio, da’ origine ad un’ipotesi di agenziarisoluzione legale del contratto, nonché alle caratteristiche poiché l’estinzione dello stesso ha luogo alla luce degli articoli 1463 e 1467 c.c. Tale risoluzione ha altresì funzione rimediale, poiché il suo obiettivo è quello di fornire una via di uscita a fronte di un malfunzionamento del contratto, derivante da un fattore sopravvenuto.202 Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare fin dal principio il punto critico delle imprese commerciali teorie in esame. La risoluzione del contratto, nelle ipotesi in cui assolve ad una funzione rimediale,203 interviene a fronte di un evento sopravvenuto che, incidendo su una delle prestazioni, 199 X. Xxxxxxxx, Mutuo Usurario e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiInvalidità del contratto, consapevoli dell’importanza Torino, 2001; X. Xxxxxxx, I mutui usurari tra logica imperativa ed analisi economica del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodiritto, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali Contr. e professionaliimpr., 2001 p.644; A. Xxxxxx, Retroattività e contratto. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoDisciplina negoziale e successione di norme nel tempo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario Napoli, 2007; G. Xx Xxxx, Lexxx xull’usura e inscindibilemutui anteriori, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioin Italia oggi, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo4.3.1998, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicip.5.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Tra il presente Accordo Economico Collettivoluglio del 2020 ed il giugno 2021, intendono realizzare una il Governo prima, ed il legislatore poi, sono intervenuti sulla materia dei contratti pubblici cercando di adattare la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioseguito anche “codice”) al con- testo pandemico, in un’ottica di ripresa economica e di accelerazione delle procedure (a differenza delle misure adottate nel corso della c.d. “prima ondata”, incentrate, per lo più, sul monitoraggio ed il controllo della situazione epidemiolo- gica). In questo lasso temporale, ha assunto particolare rilevanza il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. decreto “Semplifica- zioni”, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120, ed emesso a cavallo tra la prima e la seconda ondata. Su tale tessuto normativo, è bene evidenziare come, più di recente sia intervenuto anche un mercato distributivo reso ancora più complesso secondo d.l. 31 maggio 2021, n. 77 – convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108 – recante le misure di governance connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (*) X. Xxxxxx è praticante avvocato presso lo studio dell’avv. xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, è esperto in materia di appalti pubblici ed ha conseguito, presso l’Università degli studi di Ferrara, il Master di II livello in “Appalti pubblici e prevenzione della corruzione”, nell’a.a. 2020-2021. Il presente contributo è frutto della rielaborazione di alcune parti della tesi su “Le deroghe al codice nell’emergenza sanitaria. Inquadramento sistematico e primi risultati” (relatore avv. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx), presentata all’esito del Master. Nel tracciare lo stato della disciplina dei contratti pubblici così come modificata per far fronte alla pandemia e nel limitarsi, appunto, alle misure adottate durante e dopo la “seconda ondata”, si terranno pertanto in considerazione gli articoli da 1 a 9 del decreto Semplificazioni del 2020, distinguendo le modifiche che interessano permanentemente il codice e la disciplina di settore, da quelle temporalmente delimitate, per poi evidenziare quelle disposizioni del Pnrr che incidono sul decreto semplificazioni. Lo scopo del presente contributo è tracciare un quadro, generale e sistematico, degli strumenti emergenziali utilizzati durante la c.d. “seconda ondata” della pandemia, dal Governo e dal Parlamento, per gestire e contenere il pericolo per la salute dei cittadini causato dal diffondersi incontrollato del contagio da Covid-19 (1). Nel compiere detta operazione, si è scelto un approccio di tipo analitico e settoriale, cercando di cogliere l’efficacia degli interventi, derogatori o sistematici, temporanei o permanenti, in materia di contratti pubblici, rispetto al bilancia- mento dei principi ed interessi che sorreggono la disciplina. A seconda del tipo di modifica, quando necessario, si evidenzierà, pertanto, il contesto sostanziale, procedurale o processuale in cui queste novità si innestano, affrontando sistematicamente: dapprima il tenore testuale delle integra- zioni disposte nel decreto semplificazioni, poi i problemi interpretativi sollevati dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali dottrina e professionalidall’Anac nei mesi successivi alla sua adozione, ed infine il modo in cui la legge di conversione ha accolto (o evitato) le proposte di correzione avanzate dagli operatori del settore (2). Le parti si danno atto Al riguardo, è bene sottolineare che, tenuto conto che il presente Accordo Economico CollettivoPiano na- zionale di ripresa e resilienza si occupa di molteplici aspetti anche in relazione alla disciplina della contrattualistica pubblica, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono in questa sede si terranno in considerazione esclusivamente le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciriconducibili alla gestione della pandemia.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Nel corso dell’anno 2011 il presente Accordo Economico Collettivoservizio di supporto tecnico giuridico on line erogato nell’ambito di SCP ha dato riscontro ad una pluralità di quesiti posti dalle stazioni appaltanti. Alcune delle domande, intendono realizzare quelle la cui normativa di riferimento presenta aspetti non univoci, hanno ricevuto una disciplina attenzione particolare in sede UOC (Unità Operativa di Coordinamento), al fine di dare omogeneità di risposta a tutti gli utenti. Durante il corso dell'anno sono pervenuti numerosi quesiti riguardanti le novità apportate al Codice dei contratti pubblici, come più volte corretto e riformato a seguito dei già numerosi interventi del legislatore. Da segnalare che il servizio ha ricevuto molteplici interrogazioni aventi ad oggetto forniture ed appalti di servizi, a conferma della tendenza già evidenziatasi nel corso degli anni precedenti, con particolare riferimento alle norme del regolamento attuativo di cui al Dpr 207/10; ciò è certamente da ascrivere all’avvicinamento della normativa corrispondente riguardante tali settori a quella precedentemente dettata per i lavori pubblici. Inoltre, un rilevante numero di quesiti ha riguardato le più recenti novità normative, con specifico riferimento, ad esempio, alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizimodifiche apportate dal c.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioDecreto sviluppo (d.l. 70/11, in seguito convertito con l. 106/11) e dalla c.d. Legge di stabilità (l. 183/11). Tra le innovazioni principali, vanno segnalate le modifiche apportate all'art. 46 del Codice con l'introduzione del comma 1bis in tema di tassatività della cause di esclusione, le rilevanti modifiche all'art. 38, in materia di requisiti generali. Dal punto di vista metodologico, ai fini della redazione della presente relazione è stata effettuata una analisi dei quesiti pervenuti sia dal punto di vista numerico, sia da quello del contenuto delle domande in essi riportate. La prima parte della relazione contiene, infatti, un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti breve rendiconto del servizio dal punto di vista statistico, in cui l’andamento è stato analizzato sotto due profili: in primo luogo, è stato fatto un conteggio dei quesiti pervenuti per loro caratteristiche funzionali e professionaliciascun anno, a partire dall’inizio del funzionamento (2001); successivamente, si è provveduto a verificare quanti quesiti, nel corso del 2011, sono stati formulati con riferimento a ciascun argomento. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoLa seconda parte della relazione riporta alcuni quesiti, uno per ogni argomento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti si ritengono rappresentativi del tipo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattività svolta.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaProtocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché alle caratteristiche il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle imprese commerciali RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e dei servizi7 aprile 2022. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciomero titolo riepilogativo, in un mercato distributivo reso ancora testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e professionalialle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSi precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per tutto il periodo della sua validità deve quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletrasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosito istituzionale dell’Agenzia, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed assorbe ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito www.aranagenzia.it. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni effetto le norme caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. Si fa, infine, presente Accordo Economico Collettivoche nel proseguo della presente nota con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticomunque denominate, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti”.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Capitolato regola l’appalto relativo alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza della galleria “Fara”, di lunghezza 3.964 metri a fornice unico a doppio senso di circolazione, della galleria “Prapiero”, di lunghezza 182 metri a fornice unico a doppio senso di circolazione, della galleria “Dint”, di lunghezza 1.014 metri a fornice unico a doppio senso di circolazione; tutte site lungo la S.R. 251 tra le progressive chilometriche approssimative Km59+585 e Km65+505 tra i territori dei comuni di Montereale Valcellina e Barcis in provincia di Pordenone, per conto di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (che per brevità viene in seguito chiamato “Committente”), da eseguirsi da parte dell’Impresa appaltatrice (che per brevità viene in seguito chiamata “Impresa”), ed integra, facendone parte sostanziale, il presente Accordo Economico Collettivocontratto che verrà stipulato per l’appalto. In particolare si riferisce alla descrizione delle Opere, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alla metodologia con la quale esse dovranno essere eseguite, ed alla specifica dei materiali da utilizzare. Xxxxx restando tutti i poteri di controllo e d’intervento diretto nella gestione del contratto che spetta al Committente, il medesimo potrà farsi rappresentare nei confronti dell’Impresa, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, dal “Direttore dei Lavori” che sarà designato. Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamento in vigore. In ogni caso prevarrà il principio di gerarchia delle fonti. Per regola generale nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle peculiarità del rapporto di agenzia, migliori regole dell’arte nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali prescrizioni che qui vengono date per le principali categorie di lavori. Per tutte le categorie di lavori e anche per quelle che non si trovino nel presente Capitolato ed xxxxxxx Xxxxxx dei serviziPrezzi oltre alle prescritte speciali norme, l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla buona tecnica di esecuzione, attendendoli agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a sviluppare corrette relazioni sindacali perfetta regola d’arte, con materiali e contrattualimagisteri appropriati e rispondenti alle specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. Avranno le forme precise, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti dimensioni e rappresentanti grado di commercio nell’economia del Paese lavorazione che saranno stabiliti e del ruolo svolto dagli agenti soddisferanno alle condizioni generali e rappresentanti di commerciospeciali indicate nel presente Capitolato. Le lavorazioni si svolgeranno, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoogni caso, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesecondo quanto riportato allo specifico capitolo del Piano Operativo di Sicurezza, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXvarie fasi operative, le quali saranno confermate o modificate tenendo conto delle esigenze particolari del Committente. degli agenti stipulanti Esse rispetteranno il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi cronoprogramma che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.dovrà essere fornito dopo accordi con la D.L..
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PREMESSA. Nel numero 1-2/2006 dell’Arannewsletter sono stati trattati gli aspetti normativi del nuovo contratto per la dirigenza dell’Area I, mentre, come già preannunciato in quella occasione, nel presente articolo verranno analizzati solo gli istituti economici contenuti nei Xxxxxx XX e V del testo contrattuale medesimo. Una prima notazione impor tante riguarda il fatto che il 21 aprile 2006, a seguito del completamento dell’iter procedurale, sono state definitivamente sottoscritte le Ipotesi di accordo del 10 g ennaio 2006 rif erite, l’una, al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003 e, l’altra, al biennio economico 2004-2005, per cui, a decorrere dal 22 aprile 2006, sono efficaci tutte le clausole in esse contenute. Al riguardo, non va sottovalutato il fatto che l’aspettativ a dei dirigenti interessati (Ministeri e Aziende autonome) circa tali contratti era molto f orte, per il notevole ritardo con cui gli stessi sono stati definiti, sia per la parte economica, in relazione alla necessità di adeguare, quanto prima, le retribuzioni al trend inflativo degli ultimi due bienni economici, sia per la par te normativa, che è stata ar ricchita, rispetto al passato, di ulteriori istituti giuridici, al fine di superare le situazioni di criticità determinatesi nella precedente fase applicativa o anche, in taluni casi, aggiornata, nell’ottica di operare gli oppor tuni adattamenti alle più recenti indicazioni della giurisprudenza. Sotto tale profilo, infatti, la nuova disciplina pattizia rappresenta, al momento, un punto di rif erimento particolarmente significativ o in quanto, oltre a riportare tutta la normativa vigente in un unico testo, consente di introdur re nella regolamentazione contrattuale le impor tanti innov azioni intervenute per legge. Tra queste ultime, di par ticolare rilevanza sono le modifiche apportate all’istituto del conf erimento degli incarichi dirigenziali, completamente rivisto a seguito dei cambiamenti operati dalla Legge n. 145/2002 all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, con la previsione del provvedimento unilaterale dell’amministrazione per il conf erimento dell’incarico dirigenziale, che sostituisce il precedente atto bilaterale di natura privatistica previsto dall’art. 13 del CCNL del 5 aprile 2001. In relazione alla durata degli incarichi, il testo contrattuale ha recepito le previsioni del D.L. n. 115/2005 convertito nella Legge n. 168/2005, che ha stabilito un arco temporale da tre a cinque anni sia per i dirig enti di prima fascia che per quelli di seconda. Tra gli altri elementi qualificanti della parte normativa occorre menzionare l’ampliamento della disciplina della valutazione, che è stata integrata numero 3 • maggio/giugno 2006 al fine di consentire alle amministrazioni di attuare le disposizioni legislative già vigenti sui sistemi di valutazione, coerentemente con le direttive emanate dal Governo sull’attività amministrativa e sulla gestione. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente ulteriori tematiche da segnalare riguardano l’adeguamento delle clausole contrattuali precedenti alle peculiarità innovazioni apportate dalla Legge n. 97/2001 sugli effetti del procedimento penale sul rapporto di agenzialavoro o anche la nuova disciplina in materia di “Procedure di arbitrato in caso di recesso”, nonché alle caratteristiche la cui regolamentazione, completamente rivista rispetto al passato, ha tenuto anche conto delle imprese commerciali previsioni contenute nel CCNQ del 23 gennaio 2001 e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce successive modificazioni ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaintegrazioni. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni riguarda gli aspetti più rilevanti sotto il profilo sociale, va segnalata la disciplina del mobbing, che è analoga a quella degli altri contratti di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia tale tornata contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.
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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIl Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione UNICAM 2019/2021, intendono realizzare una disciplina a differenza di quanto contenuto nel Piano 2018-2020, non riprende principalmente al suo interno la normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziavigente con dei riferimenti precisi ai Piani Nazionali Anticorruzione approvati dal 2013, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizima definisce puntualmente le misure che l’Ateneo porrà in essere per prevenire possibili fenomeni corruttivi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto Si può dire che il presente Accordo Economico Collettivodocumento, oltre a recepire quanto contenuto nell’aggiornamento del 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, integra e completa quanto già contenuto nei precedenti Piani di Ateneo. Durante la redazione del Piano, la prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione, che per consiste nell’analisi del contesto interno, ossia nella mappatura di tutte le attività svolte è stata fortemente influenzata da due fattori: l’approvazione del Piano Strategico di Ateneo 2018-2023 e la riorganizzazione dell’assetto organizzativo, una radicale riforma, fortemente voluta dal Rettore e dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx. La riorganizzazione amministrativa ha coinvolto tutte le strutture dell’Ateneo e di conseguenza le misure previste nel Piano sono state calibrate e adattate al nuovo assetto. Va evidenziato come, secondo quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2013, gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività dell’Università (scientifiche, formative, amministrative) nelle quali sia possibile riscontrare un rischio di abuso da parte del soggetto che detiene un potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Esso è rivolto, dunque, a tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario personale dell’Università: personale tecnico amministrativo, C.E.L. ed al personale docente e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaricercatore. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono compatibili, le disposizioni misure e gli obblighi di Legge vigenti condotta previsti nel Piano si applicano anche a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in materiaparticolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ai titolari di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale; al personale ed ai collaboratori a qualsiasi titolo delle società partecipate e ‘in house’ dell’Ateneo e delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione e ad ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l’applicazione. La Parti rappresentanti le aziende mandantiviolazione, nell’affermare da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del presente Piano, delle misure di prevenzione previste costituisce illecito disciplinare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Come previsto nella determinazione dell’X.X.XX. n. 12 del 28 ottobre 2015, una volta adottato, il Piano dovrà essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti > Prevenzione della corruzione”. Tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a prendere visione del Piano, ad osservarlo e a farlo osservare. Il Responsabile darà opportuna visibilità e diffusione al Piano della prevenzione della corruzione con l’invio tramite posta elettronica a tutto il personale dell’Ateneo (soggetti interni ed esterni) indicando il link ed il percorso da seguire per prendere atto dei suoi contenuti. È dovere di tutto il personale: • prendere visione del presente Piano; • adottare tutti gli standard di condotta raccomandati nel Piano; • rivolgersi al Responsabile per la loro piena autonomia contrattualeprevenzione della corruzione e della trasparenza o al Gruppo di Supporto per ottenere consiglio circa la condotta da tenere in relazione a fattispecie xxx previste. Nel rispetto della disciplina civile, accolgono la richiesta penale ed amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 l’accertata violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare e può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciorgani competenti.
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PREMESSA. Le parti stipulanti In data 19.9.2002 è stato sottoscritto il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto nuovo accordo collettivo nazionale recante le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantigaranzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali in occasione di ogni azione di sciopero nel Comparto Regioni-Enti locali, relativamente al personale non dirigente. L’eventuale nullità o annullabilità L’accordo interviene a seguito di una qualunque trattativa tra l’ARAN e le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto che, per la delicatezza della materia, si è protratta per più di un anno, con l’intervento anche di alcuni momenti di confronto delle clausole parti con la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge in materia di esercizio del presente Accordo Economico Collettivodiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Occorre ricordare, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve infatti, che, ai fini della loro validità ed efficacia, gli accordi in materia servizi minimi essenziali sono preventivamente sottoposti alla Commissione di garanzia che, sentite le condizioni Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, deve valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di miglior favore previste raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate negli accordi stessi a garantire un effettivo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento degli altri diritti della persona costituzionalmente previsti e tutelati (art.13 della Legge n.146/90 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000). In effetti, un primo accordo sui servizi minimi per il Comparto Regioni- Autonomie locali era già stato raggiunto e sottoscritto in data 7.5.2002, ma era stato giudicato inidoneo dalla contrattazione integrativaCommissione con delibera 02/126 del 27 giugno 2002. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni Infatti, la Commissione, con specifico riferimento ai servizi degli asili nido, aveva ritenuto insufficiente la disciplina contrattuale proposta ad assicurare la “…continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne…..”, espressamente richiesta dall’art. 1, comma 2, lett.d) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale valutazione di inidoneità che, seppure limitata ad un solo e specifico punto, paralizzava l’intero accordo, ha portato ad un’audizione delle parti negoziali presso la Commissione di garanzia (ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a), della Legge vigenti n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni) che ha fornito, in materiatale sede, anche sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del confronto, dei suggerimenti idonei ad una valutazione positiva dell’accordo, suggerimenti che sono stati puntualmente riportati nell’accordo attraverso la predisposizione di una specifica regolamentazione per arannewsletter il personale educativo degli asili nido (art.4 dell’Accordo del 19.9.2002). La Parti rappresentanti le aziende mandantiL’esigenza di stipulare un nuovo accordo in materia di servizi pubblici essenziali nel comparto Regioni- Autonomie locali, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato come del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato resto anche per i riflessi tutti gli altri comparti di contrattazione del lavoro pubblico, è derivata essenzialmente dalle novità introdotte nella disciplina della regolamentazione degli scioperi dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, che possono determinarsi sulle condizioni economicheha modificato su molti punti la Legge 12 giugno 1990, sociali e professionali degli agentin. 146. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche Tra queste, particolare importanza assumevano le previsioni relative alla necessità (art. 2 della Legge n. 146/90 comma modificato dall’art.1, comma 4, della Legge n. 83/2000) per singoli settori merceologici.gli accordi collettivi in materia servizi minimi essenziali di:
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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIl giorno 15 settembre 2021 la delegazione di Parte Pubblica dell’Università della Calabria, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali le RSU e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente d’Ateneo, in modalità telematica hanno sottoscritto, all’unanimità, l’allegata Ipotesi di “Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore Integrativo sui Criteri di Valutazione per le sue prospettive nonché le situazioni Progressioni Economiche Orizzontali – Triennio 2021- 2023”(All.1) La sessione di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta contrattazione collettiva integrativa aperta formalmente in data 21 luglio 2021 con la presentazione di una proposta dell'Amministrazione si è conclusa in sede di Contrattazione Integrativa in data 30 luglio 2021 e, infine, con la sottoscrizione dell'Ipotesi oggetto della presente relazione, in data 15 settembre 2021. A seguito della richiesta delle parti tali incontri potranno avvenire anche Parti Sindacali di rivedere in alcuni contenuti l’Accordo sindacale in materia di progressioni economiche orizzontali sottoscritto il 20 ottobre 2017, l’Amministrazione, sulla base del disposto dell’art. 42, comma 3, lett. c del CCNL del 19.4.2018, che rende oggetto di contrattazione integrativa i criteri per singoli settori merceologicila definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali (PEO), si è impegnata ad aprire il tavolo di contrattazione in materia di PEO con l’intenzione di modificare o integrare i contenuti dell’Accordo da applicare alle prossime procedure PEO per il triennio 2021- 2023, già a partire da quella relativa all’anno 2021. Di seguito si illustrano, in breve sintesi, i contenuti dell’Ipotesi di Accordo sottoposto a certificazione: Sono riportati tutti i riferimenti normativi che riguardano le Progressioni Economiche Orizzontali, in particolare gli specifici articoli dei CCNL di comparto.
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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (di seguito CRC) svolge un articolato set di attività a supporto della razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni del territorio regionale. Infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità da un lato la CRC è stata individuata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna ai sensi del rapporto Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89 e pertanto, partecipa al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nei quali vengono definiti i nuovi modelli di agenziasviluppo del sistema delle pubbliche forniture, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodall’altro la CRC stipula, in un mercato distributivo reso ancora più complesso coerenza con l’art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio regionale. Con la stipula delle convenzioni quadro, l’operatore economico individuato si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti. L’emissione degli ordinativi di fornitura avviene tramite appositi cataloghi elettronici predisposti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti CRC. Gli enti regionali e gli Enti e le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla CRC. Xxxxx restando gli obblighi per loro caratteristiche funzionali le categorie merceologiche previste dai DPCM, gli Enti Locali e professionalile altre Amministrazioni del territorio possono aderire alle convenzioni regionali, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per lo svolgimento di autonome procedure di gara. Le parti si danno atto Il ricorso alle convenzioni quadro consente alle Amministrazioni di: • Accedere a prezzi particolarmente vantaggiosi grazie all’aggregazione della domanda. • Ridurre i tempi di accesso al mercato. • Risparmiare risorse umane che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve possono essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe dedicate ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaaltre attività. La Parti rappresentanti CRC opera, inoltre e non secondariamente, in qualità di Stazione Appaltante in favore di tutte le aziende mandantistrutture dell’amministrazione regionale. Tutte le procedure di gara di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario delle strutture regionali sono quindi bandite dalla CRC che cura la procedura di gara fino all’affidamento. Il modello prevede che: • La progettazione dell’appalto venga effettuata dalla struttura delegante. • La procedura di gara venga gestita dalla Centrale regionale committenza. • Il contratto viene stipulato dalla struttura richiedente che segue anche l’esecuzione dell’appalto. L’accentramento delle procedure di gara della Regione consente di: • Creare una struttura fortemente specializzata, nell’affermare con risorse continuamente formate e aggiornate sull’evoluzione delle procedure di gara. • Aumentare la loro piena autonomia contrattualetrasparenza degli appalti, accolgono creando una netta separazione fra chi gestisce la richiesta fase di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale affidamento e chi gestisce la fase di esecuzione del contratto. • Uniformare le modalità di espletamento delle procedure con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni ricadute positive in termini di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontenzioso.
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Samples: www.regione.sardegna.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, di seguito anche solo CEV o Consorzio CEV, ha intenzione di ribandire l’Accordo Quadro relativo alla fornitura di energia elettrica, vista la prossima scadenza – 30 giugno 2019 – dell’Accordo Quadro in essere. A tal fine, per garantire la massima pubblicità all’iniziativa e la più ampia diffusione delle informazioni, si affida ad una consultazione del mercato della fornitura dei vettori energetici per ricevere osservazioni e suggerimenti in merito all’affidamento da effettuare. Il Consorzio con il presente Accordo Economico Collettivodocumento chiede il Vostro contributo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità previa visione del rapporto trattamento dei dati personali (paragrafo 4), compilando il questionario di agenziaseguito riportato e inviandolo entro il 20 maggio 2019 ore 10:00 all’indirizzo pec: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx . Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’accordo quadro in oggetto. Il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. Il Consorzio CEV, in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. I soggetti che partecipano alla consultazione dovranno indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza la competenza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti soggetto nel campo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti attività di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicui alla consultazione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Energia Elettrica Per I Consorziati Cev
PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) impone al Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. Come a suo tempo chiarito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione del 5 marzo 2008, si verificano “interferenze” qualora vi sia sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi, oppure vi sia sovrapposizione tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. La citata disposizione normativa, inoltre, prevede (comma 3-ter) che nei casi in cui il contratto sia affidato da “centrali di committenza” o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di un accordo-quadro per la fornitura di combustibile navale distillato-gasolio a simbolo NATO F-76 per il rifornimento delle Unità Navali maggiori della Guardia Costiera, e che, pertanto, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto agisce quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, il Comando Generale stesso è tenuto alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard. I Comandi delle Unità Navali maggiori, destinatari della fornitura in forza dei singoli contratti che saranno conclusi tra il Reparto Supporto Navale GUARDIA COSTIERA di Messina ed il Fornitore attraverso l’emissione di specifici Ordinativi di Fornitura, provvederanno ad integrare il citato documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Conseguentemente, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare documento reca una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoprestazioni oggetto della gara, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli settori merceologicicontratti.
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PREMESSA. Le parti stipulanti La presente sezione fornisce una sintetica descrizione della struttura dell’operazione oggetto del presente DOCUMENTO D’OFFERTA. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’operazione, si raccomanda un’attenta lettura di tutto il DOCUMENTO D’OFFERTA e, in particolare, della Sezione A “Avvertenze”. L’operazione descritta nel presente Accordo Economico CollettivoDOCUMENTO è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall’OFFERENTE, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, quarto comma, del rapporto TUF, avente ad oggetto la totalità delle AZIONI emesse alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA e non detenute dall’OFFERENTE, pari a n. 136.785.000 AZIONI, prive di agenziavalore nominale ai sensi dell’art. 2346 del CODICE CIVILE, corrispondenti a circa il 98,76% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE (cfr. Sezioni C e D del DOCUMENTO D’OFFERTA). Al riguardo si precisa che in data 8 ottobre 2012 l’organo di gestione dell’OFFERENTE, conformemente a quanto deliberato in pari data dalla società controllante HLD, ha assunto la decisione di promuovere l’OFFERTA, precisando che avrebbe avuto ad oggetto la totalità delle AZIONI emesse alla data di pubblicazione del DOCUMENTO D’OFFERTA e non già detenute dall’OFFERENTE. L’OFFERTA è stata annunciata al mercato tramite comunicazione diffusa in pari data, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF. Il CORRISPETTIVO offerto dall’OFFERENTE è pari ad Euro 0,220 per ciascuna AZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA portata in ADESIONE all’OFFERTA medesima e sarà pagato in contanti secondo i tempi e le modalità indicate nella successiva Sezione F, Paragrafo F.6. L’ESBORSO MASSIMO, in caso di totale ADESIONE all’OFFERTA medesima, sarà pertanto pari ad Euro 30.092.700,00 (cfr. Paragrafo E.2 della Sezione E del DOCUMENTO D’OFFERTA). L’OFFERTA è finalizzata all’acquisizione del controllo dell’EMITTENTE da parte dell’OFFERENTE (cfr. Paragrafo G.2.1 della Sezione G del DOCUMENTO D’OFFERTA). Si precisa che la presente OFFERTA non è soggetta alla riapertura dei termini di cui all’articolo 40-bis del REGOLAMENTO CONSOB (cfr. Paragrafo A.8 della Sezione A del DOCUMENTO D’OFFERTA). Come verrà meglio precisato nel Paragrafo G.2 della Sezione G del DOCUMENTO D’OFFERTA, l’OFFERTA è esclusivamente legata all’interesse di HLD per l’EMITTENTE. In particolare l’operazione si inserisce nel più ampio programma di investimento promosso da HLD, società di investimento caratterizzata da un approccio industriale con orizzonte di lungo termine, finalizzato (i) all’individuazione di progetti di investimento, di maggioranza o di minoranza, in imprese, quotate e non, a livello europeo nonché alle caratteristiche (ii) alla ristrutturazione e rilancio delle imprese commerciali partecipate, nell’ottica di un’efficace valorizzazione delle potenzialità dalle stesse offerte in una prospettiva temporale di lungo termine, preservando, compatibilmente con il complessivo equilibrio finanziario dell’impresa, l’integrità e dei servizila piena operatività di quest’ultima. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn questa prospettiva, consapevoli dell’importanza nei mesi precedenti l’OFFERTA, HLD ha rappresentato all’attuale azionista di riferimento dell’EMITTENTE (Opera S.G.R. S.p.A., società di gestione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia risparmio del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivofondo Cape Natixis Private Equity Fund, che controlla la Screen Group S.p.A., società non quotata che a sua volta detiene il 30,182% dell’EMITTENTE) il proprio interesse per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato l’EMITTENTE medesimo senza, tuttavia, aver ricevuto riscontri che abbiano indotto HLD a ritenere ragionevolmente plausibile l’avvio di un complesso normativo unitario qualsiasi tipo di trattativa. Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i principali avvenimenti relativi all’OFFERTA e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirelativa tempistica.
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Samples: www.consob.it
PREMESSA. Il presente Documento Informativo costituisce oggetto di relazione illustrativa per l’Assemblea convocata per deliberare in merito al Piano di acquisto di Azioni a condizioni agevolate per i Dipendenti Destinatari del Gruppo. Il Documento Informativo è pubblicato al fine di fornire agli azionisti della Società e al mercato un’informativa sul Piano, in ossequio a quanto previsto dall’art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in particolare in conformità allo schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Si precisa che il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi all’articolo 114-bis, comma 3 del Testo Unico e dell’art. 84-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti. Il Piano consiste nell’offerta riservata ai Dipendenti del Gruppo di acquistare Azioni Prysmian, con uno Sconto massimo pari al 25% del prezzo dell’Azione, corrisposto in forma di azioni proprie. Le parti stipulanti Azioni Acquistate saranno soggette ad un Periodo di Retention, durante il quale saranno indisponibili alla vendita e/o al trasferimento. L’adesione al Piano è su base volontaria. La proposta di adozione del Piano sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 16 aprile 2013, in unica convocazione. Alla data del presente Accordo Economico CollettivoDocumento Informativo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità la proposta di adozione del rapporto Piano non è pertanto ancora stata approvata dall’Assemblea. Il presente Documento Informativo è redatto sulla base della proposta di agenziaadozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2013. Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Prysmian S.p.A., Xxxxx Xxxxx 000, Xxxxxx, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo sul sito internet della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciSocietà xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
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Samples: Piano Di Partecipazione Azionaria a Favore Di Dipendenti Del Gruppo Prysmian
PREMESSA. Le parti stipulanti I lavori che dovranno essere eseguiti all’interno dell’A.O.U. Careggi saranno di progettazione (comprensiva di relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico, quadro economico ecc.) natura impiantistica meccanica, elettrica e speciale (antincendio ecc.) di qualsiasi tipologia, a seconda delle necessità che l’U.O.C. Progettazione dell’Area Tecnica avrà nel corso del periodo di affidamento di incarico. - l’U.O.C. Progettazione dell’Area Tecnica al momento, causa carenza di personale specializzato in progettazione di impianti meccanici ed impianti elettrici, ha al proprio interno solamente due assistenti tecnici dedicati che possono prendersi carico della progettazione di natura impiantistica a fronte dei sei collaboratori presenti nell’Unità Operativa fino all’anno 2020; - risulta indispensabile ricorrere a figure professionali non disponibili in organico dell’Area Tecnica, al fine di garantire il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali rispetto dei tempi programmati e dei servizila qualità dell’attività professionale in un settore così delicato come l’impiantistica ospedaliera. Sotto questo profilo manifestano - il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosottoscritto, in qualità di Direttore dell’U.O.C. Progettazione, certificata l’indisponibilità di tali risorse internamente alla struttura e a seguito di quanto sopra riportato, ha disposto di richiedere un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti preventivo, tramite la piattaforma telematica START, a tutti tredici professionisti iscritti all’elenco dell’A.O.U. Xxxxxxx, in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’incarico di cui all’oggetto, assegnando quale termine per loro caratteristiche funzionali e professionalila presentazione dello stesso il giorno 01 GIUGNO 2022; - entro il termine assegnato hanno risposto, tramite il sistema START, i seguenti operatori economici: 1 TECNOCONSULTING SRL P.IVA 05625220487 2 VALUE ENGINEERING S.R.L. (XXX. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.XXXXXXXXX XXXXXXX) X.XXX 06426010481
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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34 (Disciplina sperimentale del telelavoro) del CCNL sottoscritto il 14/02/2001, ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici del 16/02/1999, disciplina il telelavoro domiciliare e il progetto sperimentale del telelavoro satellitare. In particolare, per quanto concerne il telelavoro domiciliare, il monitoraggio condotto dalla Direzione centrale risorse umane sulle 50 iniziative sperimentali adottate nel periodo 2008/2013 a seguito della sottoscrizione, in data 14/12/2007, dell’Accordo nazionale sull’avvio sperimentale del telelavoro, ha dimostrato che, tale nuova tipologia di impiego flessibile delle risorse, rappresenta una strumento ulteriore e più efficace rispetto alle forme di flessibilità previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente (part- time, aspettative e congedi concessi a vario titolo) e già adottate in INPS. L’istituto del telelavoro domiciliare, infatti, ha consentito all’Amministrazione sia di avvalersi pienamente di professionalità che sarebbero altrimenti rimaste indisponibili in tutto o in parte anche per lunghi periodi, sia di raggiungere gli obiettivi di produttività, stabiliti nei progetti di struttura formulati dai Dirigenti responsabili delle sedi provinciali interessate dalla sperimentazione. Pertanto, con il presente Accordo Economico CollettivoAccordo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto si ritiene di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciointrodurre, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali via definitiva, il telelavoro domiciliare tra le forme di flessibilità della prestazione lavorativa, ai sensi del citato art. 34 del CCNL 14/02/2001, estendendone, altresì, l’applicazione anche alle Direzioni Centrali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti a quelle Regionali mediante l’individuazione di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto specifiche aree di intervento consone con le norme funzioni tipiche di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativadette strutture. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono concerne, invece, il progetto sperimentale del telelavoro satellitare, la necessità di un utilizzo flessibile del personale finalizzato sia a reinternalizzare – ove possibile – attività istituzionali che allo stato vengono svolte da personale esterno all’Istituto, e sia per colmare vuoti creati dall’impossibilità di sostituire – causa il blocco del turn-over - le disposizioni professionalità in uscita, rendono opportuna l’introduzione di Legge vigenti in materiatale altra modalità di lavoro a distanza prevista dall’art. 34, comma 2, lettera b del menzionato CCNL 14 febbraio 2001. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia predetta norma contrattuale, accolgono la richiesta infatti, contempla varie forme di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale telelavoro che consentono l’effettuazione della prestazione lavorativa in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Nello specifico, il progetto sperimentale di telelavoro da centri satellite risponde all’esigenza di: • coniugare il piano di xxxxxxxxx organizzativo dell’Istituto con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocrescenti richieste di flessibilità della prestazione lavorativa e di ottimizzare la redistribuzione delle competenze; • consentire al dipendente di svolgere le proprie mansioni da qualunque struttura dell'Ente, intesi indipendentemente dall'appartenenza ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta una particolare unità organizzativa di una determinata sede, in modo da ridurre/annullare il tempo dedicato allo spostamento casa-ufficio; • creare centri satellite competenti allo svolgimento di particolari e specifiche attività, finalizzati a ridurre il carico di lavoro delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.strutture territoriali e a rendere più efficiente e funzionale l’interazione tra le stesse e la Direzione generale;
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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoCapitolato Speciale d’ Appalto per Costruzione e Manutenzione Reti di distribuzione gas, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Impianti di agenziaderivazione d’ utenza e opere accessorie ( di seguito denominato Capitolato Speciale) contiene le modalità e le condizioni secondo le quali debbono essere eseguite le opere, le prestazioni e le forniture per la costruzione e la manutenzione delle reti di distribuzione gas, compresi gli impianti di derivazione d' utenza, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti le attività di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopronto intervento integrativo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso accordo con le disposizioni del Capitolato Generale della Committente e della legislazione vigente, alla data di stipula del Contratto. Il presente Capitolato Speciale è parte integrante del Contratto stipulato per l’ esecuzione dei lavori di cui sopra e pertanto la sottoscrizione del Contratto stesso implica l’ accettazione integrale, senza riserve o eccezioni, di ogni sua parte, nessuna esclusa. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale si farà riferimento alle specifiche tecniche riportate dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliNormativa Tecnica Aziendale specificatamente attinenti l’ oggetto del Contratto, rispettando in caso di incompatibilità, le priorità indicate al Punto 1. 5. del Capitolato Generale. In caso di rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari opere o tecnologie utilizzate, si farà riferimento alle Norme Tecniche italiane ( serie UNI). Qualora l’ esecuzione di determinate opere comportasse fasi di lavoro in comune con altre Committenti, potranno essere stabilite specifiche deroghe al presente Capitolato, secondo quanto stabilito nel Contratto. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti opere inerenti alla sicurezza nei cantieri sono comprese negli oneri specifici dichiarati in fase di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme offerta dall’ appaltatore. Data 30/06/2015 Capitolato Speciale di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Appalto
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Samples: Accordo Quadro
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoDocumento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, intendono realizzare (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione all’art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 e s.m.i. ed in base alle disposizione contenute nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008. Il DUVRI contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività . L’Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell’azienda committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziasingola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi: - cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle caratteristiche interferenze tra i lavori delle diverse imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacoinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Per adempiere a tali prescrizioni, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Prima dell’affidamento del servizio si procederà ad attuare quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiadall’art. 26 del D.Lgs. 81/08: verifica, dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice. La Parti rappresentanti verifica è eseguita attraverso le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguenti modalità:
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Samples: www.comune.roccapiemonte.sa.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento che sostituisce il presente Accordo Economico Collettivo"Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale", intendono realizzare una approvato con il D.M. 22 aprile 2015, nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità che regola i rapporti tra enti e volontari del rapporto di agenziaservizio civile alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2018, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali n.40, novità che hanno già trovato prima applicazione nell’Avviso agli enti per la presentazione e dei serviziprogetti per l’anno 2018, emanato il 3 agosto 2017, e nei conseguenti Bandi per la selezione dei volontari del servizio civile universale pubblicati il 20 agosto 2018. Sotto questo profilo manifestano Le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” enucleano i principi generali dettati dal Dipartimento relativamente alle singole tematiche su cui si fonda il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali rapporto tra enti e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciovolontari ed indica, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti modo specifico, gli adempimenti in capo agli uni e agli altri. La struttura del documento è ispirata ai principi della semplificazione e della trasparenza e i contenuti rispecchiano ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti interessati; il linguaggio utilizzato è semplice e chiaro, per loro caratteristiche funzionali evitare possibili diverse interpretazione dei testi, e professionalila distinzione degli adempimenti favorisce maggiore fruibilità e comprensione dei contenuti. Le parti si danno atto Disposizioni, oltre ad assicurare l’aggiornamento necessario di istituti e benefici in virtù della riforma vigente, hanno recepito molti dei suggerimenti e delle indicazioni proposte dai diversi soggetti che compongono il complesso sistema del servizio civile universale, dai giovani volontari alle Regioni e Province Autonome agli enti di servizio civile, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni. La loro prossima attuazione consentirà di evidenziare eventuali criticità in fase di applicazione che il presente Accordo Economico CollettivoDipartimento provvederà tempestivamente a rilevare, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilemonitorare ed analizzare, in un’ottica di costante attività finalizzata all’efficientamento del sistema complessivo, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti rispetto di ruoli, competenze, capacità e rappresentanti aspettative di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciciascuno.
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Samples: www.uniba.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il contratto di espansione è un istituto che, a partire dal 2019, ha sostituito la fattispecie del “contratto di solidarietà espansiva”, nell’ottica di rilanciare uno strumento che nel corso degli anni è stato oggetto di una scarsa applicazione da parte delle imprese. Gli elementi caratterizzanti consistono in una serie di in- terventi dei quali è responsabile l’impresa stipulante, finalizzati a supportare procedure di riorganizzazione e modifica dei processi aziendali e presentati all’interno dell’articolo 41 del decreto legi- slativo n. 148 del 2015, come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2019, che rappresenta oggi il presente Accordo Economico Collettivoriferimento normativo in mate- ria. Questi interventi comprendono la programmazione di un piano di assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeter- minato (compreso il contratto di apprendistato professionaliz- zante), intendono realizzare una la realizzazione di un programma di formazione e riquali- ficazione professionale per il personale dell’azienda, nonché, da ultimo, un piano di uscite anticipate per i lavoratori prossimi alla pensione o, in alternativa o in cumulo, un piano di riduzioni dell’orario di lavoro. Si tratta di funzioni nuove e più ampie rispetto al precedente con- tratto di solidarietà espansiva, che puntava a coniugare riduzioni stabili dell’orario di lavoro con l’assunzione agevolata di nuovi lavoratori. Per favorire l’implementazione delle misure, è previsto uno sgravio contributivo, di natura diversa a seconda delle carat- teristiche del contesto aziendale in cui viene sottoscritto l’ac- cordo, la cui disciplina normativa corrispondente alle peculiarità si è evoluta nel corso degli ultimi due anni, al pari di altri aspetti cardine riguardanti l’istituto. Que- sto approfondimento, per presentare le principali linee di svi- luppo dello strumento, anche alla luce delle novità normative in- trodotte, analizza alcuni tra i primi contratti di espansione sotto- scritti con le rappresentanze sindacali all’interno di diverse realtà industriali del rapporto nostro Paese. Il contratto di agenziaespansione è infatti un contratto “di natura gestionale”, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali per il quale è necessario attivare una procedura di consultazione sindacale imposta dalla legge, che si conclude formalmente con la sottoscrizione dell’intesa in sede ministeriale. Il percorso di presentazione degli accordi distinguerà le principali direttrici di intervento individuate dal legislatore per supportare le strategie di riorganizzazione aziendale. Una prima parte sarà in- fatti dedicata a quei contratti di espansione caratterizzati da ridu- zioni generalizzate dell’orario di lavoro, coperte sul piano econo- mico da un ampio ricorso alla cassa integrazione e dei serviziaccompagnate da percorsi di formazione e riqualificazione e nuove assunzioni (§ 2). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn una seconda parte saranno invece presentati quei contratti che pongono al centro la logica del turnover generazionale, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti attra- verso l’introduzione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti piani di commercioesodo incentivato (§ 3). Si tratterà, in questo caso, di un’analisi articolata su più punti, per tenere in considerazione il diverso contesto in cui tali accordi sono stati sottoscritti. Infine, sulla base delle prime evidenze emerse dall’analisi dei casi pratici (§ 4), si proverà a delineare un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoprimo bilancio sulle attuali funzioni assunte da questo strumento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti con uno sguardo alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciapplicative future.
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Samples: farecontrattazione.adapt.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoDurante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosalvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel me- se di novembre verrà effettuato un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti versamento cumulativo con le particolarità sottodescritte. Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per loro caratteristiche funzionali i mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno. Si ricorda con l’occasione di non va- riare il flag in corso anno. Se l’importo cumulativo del versato è inferiore a 1,03 euro, non viene effettuato alcun ri- porto; a cura Utente la gestione di importi inferiori in particolar modo se nel mese sono presenti importi da versare come normale mensilità (somma manuale sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre). Per le addizionali (comunale e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoregionale e acconto comunale), che per tutto il periodo della sua validità l’importo nella colonna versato deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileindicato sia se effettuato il versamento che in caso contrario, nel realizzare maggiori benefici in quanto la procedura effettua le verifche per gli agenti e rappresentanti di commercioil riporto o meno in F24/770 in base a questa colonna. Il riporto in F24 viene effettuato sia per le ditte con versamento attuale che posticipato. Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole verranno storicizzati con periodo 11/2014 con il bollato del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà mese; sarà compilata anche la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacolonna trattenuto oltre che la colonna versato. Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2013, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2014 con i seguenti codici tributo: - 3815 / 2013 per addizionale regionale - 3848 / 2013 per addizionale comunale. Per le addizionali regionali, nel caso in cui l’importo per singola regione rimanga comunque inferiore all’importo minimo, vengono sommati i singoli importi ed effettuato un versamento cumulativo alla Regione cui spetta l’importo maggiore, singolarmente considerato; Per le addizionali comunali, nel caso in cui l’importo per singolo comune rimanga comun- que inferiore all’importo minimo, non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.viene effettuato alcun versamento
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Samples: www.cpupdate.it
PREMESSA. Le parti stipulanti La presente procedura di gara è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” Di qui in avanti detto anche Xxxxxx. Per il presente Accordo Economico Collettivoappalto si applicherà tra le parti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente quale lex specialis, altresì il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, di seguito detto anche Regolamento, per tutti gli istituti non normati dal Codice ovvero non contrastanti con quest’ultimo. In particolare, il presente appalto rientra nei settori speciali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del Codice. L’appalto è, inoltre, disciplinato dalle norme e condizioni di cui alle peculiarità regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle Regole del rapporto sistema di agenziae- procurement della Pubblica Amministrazione, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali dalle leggi nazionali e dei servizicomunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiPer la tipologia del servizio in appalto, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole oggetto del presente Accordo Economico CollettivoDisciplinare, non comporterà è possibile suddividere le attività in più lotti prestazionali come richiesto dall’art. 51, comma 1, del Codice. Il RUP della presente procedura è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Con la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di miglior favore previste gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Legge e dalla contrattazione integrativaStazione Appaltante sulla Piattaforma. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni riportato negli atti di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.gara si precisa che:
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Samples: Accordo Quadro
PREMESSA. Le parti stipulanti L’Italia ha recentemente conosciuto una significativa accelerazione normativa in materia di certificazione delle competenze, innescata dalla L. 92/2012 e dai decreti successivi che si sono susseguiti in tempi relativamente rapidi. Il Decreto Legislativo 13 del 16 gennaio 2013 ha individuato il presente Accordo Economico CollettivoRepertorio Nazionale, intendono realizzare gli enti titolari del sistema di certificazione nazionale, gli standard minimi di sistema, di attestazione finale e di servizio che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Decreto interministeriale MLPS‐MIUR del 30 giugno 2015 ha fornito le indicazioni per la costituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali che è una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità parte integrante del rapporto più ampio Repertorio Nazionale. In attuazione del decreto, a partire dal 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni hanno effettuato un complesso lavoro di agenziamappatura delle qualifiche dei repertori regionali che sono confluite nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, nonché alle caratteristiche primo risultato di un processo ancora in corso. Il Decreto 8 gennaio 2018 istituisce il “Quadro Nazionale delle imprese commerciali Qualificazioni” quale strumento di descrizione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013 Il Decreto 5 gennaio 2021 ha sancito l’adozione delle Linee guida che rendono operativo il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiSistema nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 4, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e del ruolo svolto dagli agenti citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell'ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente. L’Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 definisce il “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta”, quale documento di indirizzo e rappresentanti strategico per rafforzare e valorizzare sia le politiche e le azioni in essere che linee di commercioazione specifiche e nuove; inoltre, il piano definisce linee di azioni comuni ai vari attori sia per i piani di attuazione di medio periodo che per i programmi operativi delle singole amministrazioni e degli altri attori socio‐economici. Questo contesto in continua evoluzione ha avuto ripercussioni anche su un sistema maturo e strutturato come quello della Regione Piemonte che ha adeguato la normativa regionale in materia e che partecipa attivamente ai lavori nazionali. Anche alla luce delle recenti novità normative e al fine di sistematizzare ed esplicitare le caratteristiche di flessibilità del sistema della formazione professionale, si è ritenuto opportuno aggiornare la versione precedente del presente documento come risposta dinamica ai mutamenti e cambiamenti del sistema della formazione professionale. La finalità è quella di costituire riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti negli atti di indirizzo e negli avvisi regionali, facendo della trasversalità una caratteristica intrinseca che si esplicita attraverso i seguenti elementi guida: • implementazione della referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Europeo (EQF) e Nazionale delle Qualificazioni, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministero del Lavoro dell’8 gennaio 2018, così da garantire la completa leggibilità e spendibilità delle aziende mandanti stesse tra Regioni e Stati Membri, si lega al programma Regionale di supporto all’occupazione ed al lavoro. La referenziazione integrale dei profili, infatti, rende il Repertorio piemontese pienamente interpretabile in chiave europea, nazionale e interregionale, permettendo una maggiore chiarezza nella declinazione delle specificità lavorative locali ed una corretta trasposizione delle stesse in realtà economiche eterogenee; • la referenziazione degli Standard Formativi alle classificazioni ATECO e CPI2011, così da permettere la gestione di correlazioni multiple con altri repertori a livello nazionale (come l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e regionale (Banca dati Excelsior, dati Comunicazioni Obbligatorie – COB, altri Repertori regionali e banche dati nazionali di riferimento). A corredo degli “standard di progettazione” si affiancano gli “standard di erogazione” (schede corso) che hanno la finalità di fornire le informazioni rilevanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila progettazione dei percorsi formativi riferiti a ciascun profilo/obiettivo, in coerenza con le indicazioni dell’amministrazione. Le parti schede corso costituiscono il riferimento univoco per la progettazione dei percorsi: consentono di garantire omogeneità nei percorsi formativi in ambito formale e costituiscono un importante strumento per perseguire qualità e coerenza fra tipologia di destinatario ed elementi principali di erogazione del percorso. Allo stesso tempo, le schede corso rispondono a criteri di flessibilità in quanto è possibile sostituirle mantenendo i contenuti coerenti con il profilo professionale quando si danno atto effettua la duplicazione di un percorso formativo. Ciascuna scheda presenta una parte di carattere generale e una parte riferita agli standard dei percorsi in relazione allo specifico destinatario a cui si rivolgono. I dati della parte generale si riferiscono al profilo in termini di titolo del percorso, normativa, possibilità di assegnare il credito in ingresso, certificazione prevista in uscita, ore di assenza massime consentite, tipologia di valutazione (prova in ingresso e finale) e durata della prova finale; inoltre, la parte generale presenta i range di durata del corso e dello stage e fornisce indicazioni rispetto alle ore di formazione a distanza1 (e‐ learning) previste rispetto ai vari percorsi progettati. A seconda dei target di utenza a cui si rivolge il percorso, alla parte generale segue una scheda attività destinatario che riporta gli standard di erogazione specifici in termini di durata del corso, dello stage e della FAD (e‐learning), prerequisiti di accesso al corso ed eventuali altre indicazioni utili per la progettazione. In particolare, per quanto concerne il presente Accordo Economico Collettivotitolo di studio e ulteriori eventuali prerequisiti, qualora si sia in presenza di percorsi afferenti a professioni regolamentate, si tratta di elementi imprescindibili per l’accesso al percorso formativo. Laddove si tratti invece di prerequisiti di accesso a percorsi di qualifica o a percorsi post‐diploma afferenti a professioni non regolamentate, al fine di garantire la massima possibilità di accesso alla formazione, sono ammissibili anche gli utenti privi di specifico titolo2 che abbiano superato le prove predisposte per tutto l’accertamento delle competenze in ingresso3, oltre ad eventuali altre prove selettive. I destinatari sono individuati rispetto alle seguenti caratteristiche: ‐ età ‐ stato occupazionale (disoccupati, occupati o entrambi gli stati) ‐ livello minimo e massimo di scolarità richiesta in ingresso (dove previsto anche un livello massimo è precisato, diversamente il periodo campo è vuoto) ‐ necessità di obbligo scolastico assolto ‐ esperienze lavorative richieste o meno per la partecipazione al percorso. Parte dei dati della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilescheda generale sono riportati anche nelle schede attività destinatario senza variare (es. titolo del percorso, normativa…); nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti caso tali dati variassero in funzione delle tipologie di commerciodestinatario, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto la scheda generale risulterebbe vuota, mentre risulterebbero completate le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicischede attività destinatario.
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Samples: www.regione.piemonte.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente Capitolato Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanticui al Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE recepite con D.P.R. nr. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 246 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa21/04/1993. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo valgono Capitolato Speciale si stabilisce tra le parti che si farà riferimento nell’ordine, alle Norme U.N.I, alle Norme C.E.I. e a quelle del C.N.R. In riferimento ai materiali che saranno adoperati dall’appaltatore dovrà essere preteso che gli stessi, prima di essere approvvigionati in cantiere, debbano essere approvati dalla Direzione Lavori, la quale ha la facoltà di richiedere la presentazione di varie campionature. L’Amministrazione Appaltante può chiedere all’appaltatore, a spese di quest’ultimo, tutte le prove che ritenga utili a comprovare e stabilire composizione e caratteristiche dei singoli elementi costituenti le miscele che si intendono adoperare quali ad esempio quelle per i conglomerati bituminosi e cementizi. Una volta accettati dal Direttore dei Lavori i materiali, sarà redatto apposito verbale attestante l’idoneità all’uso degli stessi. Se i materiali invece non saranno riconosciuti idonei dovranno essere allontanati a cura e spese dell’appaltatore. La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di Legge vigenti legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali. Nella realizzazione di opere provvisionali, l’impresa dovrà adottare il sistema e tecnica che riterrà più opportuno, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi compreso strade e camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale. La Direzione Lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in Elenco Prezzi. La Parti rappresentanti le aziende mandantiI materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, nell’affermare e al più presto, venire trasportati, a cura dell’appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale sede dei lavori con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di mercato anche materie come per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicigli scavi in genere.
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Samples: Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Degli Elementi Tecnici
PREMESSA. Le parti stipulanti Agenzia delle entrate–Riscossione, con Disposizione n. 4 del 28 gennaio 2019, Prot. n. 2019/570971, ha avviato la procedura per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, all’esito della quale, in data 29 gennaio 2020, ha pubblicato l’Elenco costituito con Disposizione del 28 gennaio 2020 (di seguito, più brevemente Elenco 2020). Il Regolamento relativo alla suddetta procedura, all’articolo 7 comma 2, prevede che l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco abbia validità di un anno. Il medesimo Regolamento, all’articolo 7 comma 4, prevede che in prossimità della scadenza annuale sia pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso. L’Elenco 2020, costituito con Disposizione n. 13 del 28 gennaio 2020, Prot. 2020/489436, pubblicata il 29 gennaio 2020, dunque andrà a scadere il 28 gennaio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, più brevemente AdER), alla luce dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del precedenti elenchi, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 8 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge 1° dicembre 2016, n. 225 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto con l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché del limitato numero di adeguate professionalità interne disponibili, ha rilevato il perdurare dell’esigenza di avvalersi di tale strumento con riferimento agli ingenti volumi del contenzioso derivante dallo svolgimento della propria attività istituzionale - avente carattere prevalentemente massivo e routinario - e ha valutato l’opportunità di modificare il Regolamento adeguandolo alle concrete e attuali necessità. Tenuto conto del termine di scadenza dell’Elenco 2020, fissato al 28 gennaio 2021, e dei tempi necessari per attivare un nuovo elenco, con Disposizione n. 10 del 27 gennaio 2021, Prot. n. 2021/297939, è stato emanato il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità recante la procedura per la costituzione e per il funzionamento del rapporto nuovo Elenco Avvocati. Gli incarichi di agenziacui al presente Regolamento potranno essere affidati, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizinei casi in cui AdER non si avvarrà, su base convenzionale, del patrocinio dell’Avvocatura di Stato, contemplato dall’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali1 comma 8 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioconvertito con legge 1° dicembre 2016, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivon. 225, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto secondo le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà pattuizioni con la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativamedesima intercorse. Per quanto attiene ai giudizi non previsto dal ricompresi nelle tipologie di contenzioso di cui al presente Accordo valgono Regolamento, nei casi in cui AdER non possa ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura di Stato, procederà, anche in conformità al parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, all’affidamento dei relativi incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro, individuati nel rispetto dei criteri precisati dall’articolo 12 del presente Regolamento. L’Elenco sarà articolato in tre “Sezioni”, relative agli ambiti di contenzioso strettamente connesso con l’attività istituzionale di AdER. A tal fine, il presente Regolamento disciplina la costituzione dell’Elenco, ne fissa i requisiti e i criteri per l’iscrizione e ne stabilisce le disposizioni modalità di Legge vigenti utilizzo, nonché le modalità di eventuale aggiornamento, in materiaconformità con l’art. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale 4 del D.lgs. n. 50/2016 e con le XX.XX. degli agenti stipulanti Linee Guida ANAC n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nonché con il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato parere reso dal Consiglio di Stato n. 2017 del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici3 agosto 2018.
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Samples: Accordo Per Il Conferimento Di Incarichi Di Rappresentanza E Difesa in Giudizio – Cig Tra
PREMESSA. Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 14 giugno 2017. Si forniscono sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le parti stipulanti nuove norme promuovono il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di agenzialavoro subordinato, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei servizitempi di vita e di lavoro. Sotto questo profilo manifestano In particolare, l’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e contrattualiobiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti con il possibile utilizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciostrumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in un mercato distributivo reso ancora più complesso parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativacollettiva. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Secondo l’articolo 18, comma 3, della succitata legge, le disposizioni in tema di Legge vigenti lavoro agile si applicano, in materiaquanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. La Parti rappresentanti le aziende mandantiAgli adempimenti in materia di lavoro agile, nell’affermare secondo la loro piena autonomia contrattualeprevisione dell’articolo 18, accolgono comma 5, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale finanza pubblica, con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivorisorse umane, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali finanziarie e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicistrumentali disponibili a legislazione vigente.
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Samples: www.fisco7.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoCapitolato detta le norme regolanti l’Accordo Quadro ai sensi art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e relativi contratti attuativi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità per le opere di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopatrimonio immobiliare degli edifici scolastici ed istituzionali, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti proprietà uso o gestione della Provincia di Pisa. L’Accordo Quadro prevede diversificate modalità di affidamento dei contratti attuativi, atti a perseguire obiettivi sia di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità a seguito di guasti o avarie, sia di rinnovamento ed adeguamento secondo procedure di intervento programmate. Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite senza determinare impedimenti o disservizi alle attività presenti nei fabbricati oggetto dei lavori e senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara. Tali opere sono da eseguirsi per loro caratteristiche funzionali conto della Provincia di Pisa (che per brevità, nel testo, sarà indicata Provincia). Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante dei contratti, di accordo quadro e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratti attuativi, che verranno stipulati con l’impresa appaltatrice (che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilebrevità, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciotesto, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasarà indicata Impresa). La Parti rappresentanti Provincia appaltante, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei rapporti con l’Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e dal Responsabile del Procedimento, secondo le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirispettive competenze.
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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Scuole Diverse
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: - Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario biennio 2002-2003. - Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. - Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e inscindibilecompatibile del sistema bancario, nel realizzare maggiori benefici in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario “sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per gli agenti e rappresentanti di commerciola gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore” (in appendice n. 8). - Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” (in appendice n. 7). * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla Legge 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria e dalla contrattazione integrativainscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agentisuccessive variazioni. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.CAPITOLO I AREA CONTRATTUALE
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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell’articolo 5 del rapporto di agenziaRegolamento Parti Correlate e in conformità all’allegato 4 a tale Regolamento, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ai sensi della Parte II, Sez. II, Capitolo 1, della “Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali soggetti collegati” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014 e contrattuali, consapevoli dell’importanza vigente alla data del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopresente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate nonché alle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la “Global Policy”). Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un mercato distributivo esauriente quadro informativo in merito all’adozione da parte di BMPS di una delibera avente ad oggetto un’operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Parti Correlate nell’ambito degli Accordi di Ristrutturazione del Gruppo Sorgenia. Alla luce dei significativi scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell’AdR 2014, della successiva sospensione dei pagamenti sulle rate in c/capitale dovute a dicembre 2015 e il prevedibile non rispetto dei covenants finanziari alla data di verifica del 31 dicembre 2015, dal febbraio 2016 si è resa necessaria l’apertura di un nuovo tavolo di ristrutturazione finalizzato a negoziare i termini del nuovo piano industriale e della correlata manovra finanziaria da perfezionarsi ai sensi dell’art. 182 bis L.F.. Nelle more della negoziazione si è reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali necessario aderire all’Accordo di Moratoria e professionaliStandstill. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileAtteso quanto sopra, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti mese di giugno 2017, BMPS ha positivamente deliberato: l’adesione agli Accordi di Ristrutturazione, l’adesione alla proroga dell’Accordo di Moratoria e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo Standstill e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità il rilascio di una qualunque comfort letter (complessivamente, l’“Operazione”). Ai sensi del par. 3.2 (Tipologie di Rilevanza delle clausole Operazioni) della Global Policy e dell’allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, l’Operazione si configura come “operazione di maggiore rilevanza” dal momento che l’“indice di rilevanza del controvalore”, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell’Operazione pari a Euro mln 560,1, (nell’ambito degli Accordi di Ristrutturazione), (come indicato e meglio precisato al paragrafo 2.4 del presente Accordo Economico CollettivoDocumento Informativo) e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, non comporterà come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ossia il Resoconto Intermedio di Gestione 31 marzo 2017, supera la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivosoglia del 5%. Sono fatte salve le condizioni Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di miglior favore previste dalla Legge BMPS (xxx.xxx.xx) nella sezione “investors- corporate governance/ sistema di governance e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiapolicy”. La Parti rappresentanti le aziende mandantiGlobal Policy è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni BMPS (xxx.xxx.xx) nella sezione “ investors/corporate governance/sistema di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali governance e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipolicy”.
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Samples: Accordo Di Moratoria E Standstill
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Negli anni ’90 diversi Stati della CEE hanno avviato azioni di rivalorizzazione dei servizi pubblici chiedendo agli enti erogatori un miglioramento della qualità dei servizi forniti agli utenti-clienti e del rapporto comunicativo tra ente e utente-cliente anche attraverso l’elaborazione e la diffusione di agenzia“Carte dei Servizi”. In Italia, nonché alle caratteristiche l’adozione delle imprese commerciali e “Carte dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Servizi” da parte degli enti erogatori di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioservizi pubblici, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole stata prevista dalla Direttiva del presente Accordo Economico CollettivoPresidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94 (“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”), non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto n.273/95 e, per le aziende di trasporto, dal presente Accordo valgono le disposizioni De- creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/98 (“Schema generale di Legge vigenti in materiariferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o “Carta della mobilità”). La Parti rappresentanti Carta della mobilità è un documento che ha lo scopo di rendere trasparente il rapporto tra le aziende mandantiesercenti servizi pubblici di trasporto ed i cittadini in quanto utenti del servizio medesimo. Essa infatti, nell’affermare secondo quanto si legge nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rafforza la loro piena autonomia contrattualegaranzia della libertà di circolazione (mobilità) dei cittadini prevista: - dall’art. 16 della Costituzione italiana secondo cui “ogni cittadino può circolare e soggiornare libe- ramente in qualsiasi parte del territorio nazionale …” e “ ogni cittadino è libero di uscire dal territo- rio della Repubblica e di rientrarvi…”dall’art. 8 del Trattato di Maastricht secondo cui “ogni cittadi- no dell’Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, accolgono la richiesta Direttiva stabilisce che gli enti erogatori di parte sindacale per incontri servizi pubblici devono : - individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio; - adottare e pubblicare i relativi standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto; - predisporre programmi annuali finalizzati al progressivo miglioramento di detti standard. L’obiettivo di questo documento e’ quello di manifestare l’impegno a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per erogare i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti servizi rispettando tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciindirizzi.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Dopo aver affrontato gli elementi caratterizzanti il presente Accordo Economico Collettivoconcetto di abuso del diritto nell’ordinamento europeo specialmente tramite l’analisi delle sentenze della CGUE, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosi riporteranno, in seguito, le più indicative tappe nell’evoluzione del concetto di abuso del diritto all’interno dell’ordinamento italiano. Se nell’ordinamento europeo vi è stato un mercato distributivo reso ancora percorso più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili lineare e coerente nella formulazione di un principio generale immanente; in quello domestico, invece, per contrastare le pratiche abusive si è ricorso nel tempo a soluzioni diverse tra loro. Come riportato in precedenza, nell’ordinamento europeo, per aversi una fattispecie abusiva sono necessari due prerequisiti, uno oggettivo di ottenimento di un vantaggio fiscale incompatibile con le disposizioni della norma e un secondo elemento soggettivo per cui lo scopo essenziale dell’operazione controversa è finalizzato al raggiungimento di un vantaggio fiscale. Inoltre, la Corte ha precisato che il principio antiabuso di diritto europeo è applicabile limitatamente alle imposte armonizzate come l’IVA; quindi, se gli Stati membri, per esempio l’Italia, intendessero reprimere delle aziende mandanti fattispecie abusive riguardanti le imposte dirette, non potrebbero né applicare il principio generale, né una clausola antielusiva contenuta in una direttiva comunitaria qualora non esistesse una norma di recepimento. Nell’ordinamento italiano fino agli anni ’90 non esisteva una norma antielusiva generale o specifica che reprimesse le condotte abusive in ambito tributario e, infatti, la Corte di Cassazione italiana ricorreva a soluzioni ricavabili o da alcuni articoli del Codice Civile oppure, utilizzando in maniera impropria i principi europei e così facendo minava il principio di certezza del diritto58. L’analisi che effettuerò nei prossimi paragrafi punta a ripercorrere come il diritto domestico nel 2016 sia giunto a formulare una clausola antiabuso generale e il percorso storico sarà suddiviso in tre parti in base ai tre principali traguardi legislativi che si sono susseguiti in tale ambito ovvero l’articolo 10 della Legge n. 408 del 1990, l’articolo 37-‐ bis del D.P.R n. 600/1973 e, infine, l’articolo 10-‐bis della legge 212/2000. In questo primo arco temporale oggetto di analisi, nell’ordinamento italiano non esisteva una norma generale anti elusiva o un principio che potesse essere utilizzato per loro caratteristiche funzionali contrastare fattispecie abusive. Una espressa previsione legislativa del concetto dell’abuso del diritto compariva invero nel progetto definitivo del codice civile del 194259 con l’art. 7 secondo cui “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto”. Un’affermazione di tale portata avrebbe attribuito troppi poteri all’amministrazione finanziaria e professionalial giudice e poteva destare preoccupazioni per la tutela del principio di certezza del diritto e l’articolo non venne inserito nell’elaborazione definitiva del Codice Civile. Il legislatore, pertanto, decise di risolvere le diverse situazioni che configuravano un abuso del diritto disciplinando delle norme specifiche che consentissero di contrastare i fenomeni abusivi nei diversi ambiti giuridici. Nel campo tributario, per reprimere le condotte elusive, la giurisprudenza cercò delle soluzioni all’interno del Codice Civile, ovvero utilizzando degli istituti giuridici estranei al sistema tributario. Le parti fattispecie cui si danno atto è più spesso fatto ricorso furono l’applicazione dell’istituto del contratto in frode alla legge alla materia tributaria, la simulazione e l’interposizione fittizia di persona. In base all’articolo 1344 del codice civile, rubricato “contratto in frode alle legge”, quando il contratto costituisce un mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, esso diventa nullo per illiceità di causa. Le norme imperative possono essere proibitive qualora vietano un comportamento o precettive se impongono un comportamento. Tuttavia, nonostante l’intento di una lettura estensiva della disposizione dell’articolo 1344 c.c., la maggior parte della Dottrina lo ha ritenuto non applicabile all’elusione fiscale. La Corte di Cassazione60 ha più volte sostenuto che il presente Accordo Economico Collettivosistema tributario dovesse trovare al proprio interno un rimedio a contratti che sottendevano meccanismi di elusione fiscale e non basarsi sulle nullità civilistiche. Inoltre, che per tutto il periodo l’applicazione di tale articolo risulta limitata in quanto le fattispecie elusive non si realizzano soltanto tramite la conclusione di contratti. Altra parte della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario dottrina invece sosteneva in maniera positiva l’applicabilità dell’articolo 1344 c.c. combinandolo con l’articolo 53 della Costituzione in tema di capacità contributiva. Il principale 59 X. XXXXXXXXXX, Codificazione tributaria e inscindibileabuso del diritto, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioPadova, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo2007, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicip. 473.
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Samples: dspace.unive.it
PREMESSA. Le Il 10 gennaio 2006 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per l’Area I della dirigenza per il quadriennio normativ o 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 che, a decor rere dalla presente tornata neg oziale, ricomprende i dirigenti di prima e di seconda fascia dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Il nuovo articolato non è ancora operativo, ma diventerà efficace, nelle Amministrazioni di riferimento, solo al termine dell’iter procedurale previsto dal D.Lgs. n. 165/2001. La firma dell’Ipotesi in esame ha, in ogni caso, rappresentato la conclusione di un lungo e complesso negoziato che ha consentito di predispor re un testo unificato di tutte le disposizioni vig enti, aggiornate anche con rif erimento ai provvedimenti legislativi, emanati negli ultimi anni, per la xxxxx xxxx delle amministrazioni statali. In tale ottica, le parti stipulanti hanno effettuato una completa ricognizione delle precedenti norme contrattuali al fine di superare gli elementi di ambiguità o le eventuali lacune, nonché evitare la sovrapposizione di norme, dovute agli interventi operati su una medesima materia nel corso di successive fasi negoziali. A ciò si è aggiunta la necessità di eliminare tutti i rif erimenti deriv anti dall’applicazione del precedente contratto anche ad altri settori della pub blica amministrazione. In proposito, non v a, infatti, trascurato che la composizione dell’Area I della dirigenza ha subito, dall’inizio del processo di privatizzazione ad oggi, sostanziali modifiche, in quanto, se nella prima tornata contrattuale 1994- 1997 era riferita solo ai Ministeri, nel secondo quadriennio 1998-2001 ha ricompreso diverse tipologie di pubbliche amministrazioni (Ministeri, Amministrazioni autonome, Enti pubblici non economici, Università e Ricerca), per tornare, nel presente quadriennio contrattuale, a disciplinare un ambito più limitato di dirigenti pub blici (Ministeri e Amministrazioni autonome), che però, dal punto di vista numerico, rappresentano la parte più consistente (circa 4500) della precedente compagine. Nel corso delle trattativ e si è anche tenuto conto del fatto che nei testi relativi alla seconda tornata contrattuale, sottoscritti il presente Accordo Economico Collettivo5 aprile 2001 ed il 18 novembre 2004, intendono realizzare la presenza di molteplici amministrazioni, tra loro disomog enee non solo per la differente tipologia organizzativa, ma anche perché, storicamente, provenienti da un contesto legislativo e negoziale diverso, aveva comportato la necessità di definire norme estremamente semplificate che potessero essere di riferimento per tutti i dirigenti ricompresi nel campo di applicazione, rinviando, per quanto non previsto, agli specifici contratti di settore della pregressa tornata. Partendo da tale base negoziale, l’attuale Ipotesi di accordo, in considerazione di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità più omogenea platea di destinatari, ha riesaminato tutti gli aspetti del rapporto di agenzialavoro al fine di delineare una disciplina negoziale conforme alle specifiche esigenze dei Ministeri, nonché pur garantendo, soprattutto per gli istituti comuni, una sostanziale coerenza con l’impostazione adottata negli altri contratti, stipulati per il settore pub blico. Nel corso della sud detta analisi, molte delle disposizioni vig enti sono state riportate nel nuovo testo senza alcuna modifica, altre sono state og getto di interventi di “manutenzione”, attuati mediante clausole di chiarimento in relazione alle caratteristiche esigenze manifestate nella fase di applicazione delle imprese commerciali norme, mentre ulteriori ag giornamenti sono stati appor tati anche in relazione ad orientamenti giurisprudenziali consolidati. Tra gli aspetti più qualificanti del nuovo contratto, il tema della valutazione dei dirigenti, di grande rilievo operativo, è stato arricchito con l’introduzione di elementi innovativi volti ad incentivare le amministrazioni a dare attuazione alle disposizioni legislative già vigenti da tempo e dei servizirecepite anche nelle direttive emanate dal Governo sull’attività amministrativa e sulla gestione. Sotto questo profilo manifestano Il nuov o articolato, inoltre, in conformità con quanto avv enuto in tutti gli altri CCNL dell’attuale quadriennio contrattuale, non ha tralasciato di affrontare anche tematiche di grande rilevanza sociale, quale il comune interesse mobbing , sul quale si è espresso anche il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri dell’Unione. numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 Ma gli interventi più significativi sono stati quelli relativi all’adeguamento delle precedenti norme contrattuali alle disposizioni legislative nel frattempo intervenute, quali, ad esempio, la Legge n. 145/2002 in tema di incarichi dirigenziali, la Legge n. 97/2001 sugli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro e, da ultimo, la Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006) soprattutto in relazione a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualitaluni istituti economici. Tali aspetti verranno esaminati con maggiore precisione nella parte relativa all’analisi delle disposizioni. Per quanto riguarda il trattamento economico, consapevoli dell’importanza il contratto ha previsto, in linea con gli Accordi del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese febbraio 2002 e del ruolo svolto dagli agenti maggio 2005, incrementi pari al 5,66% per il I biennio 2002-2003 e rappresentanti al 5,01% per il II biennio 2004-2005. Complessiv amente gli aumenti sul trattamento tabellare a regime per i due bienni sono stati di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti 300 euro per loro caratteristiche funzionali la seconda fascia e professionalidi 390 euro per la prima. Le parti si danno atto che restanti risorse finanziarie sono state destinate all’aumento dei fondi per la retribuzione di posizione (parte fissa e par te variabile) e di risultato nella misura di 4,7% per la seconda fascia e di 7,6% per la prima. In ultima analisi, pertanto, il presente Accordo Economico Collettivolavoro svolto ha conseguito il risultato positivo di realizzare un’esposizione sistematica delle disposizioni vigenti, creando, per ciascun istituto, un quadro completo ed organico della disciplina contrattuale, che è stata arricchita anche degli opportuni richiami alle specifiche disposizioni di leg ge agli stessi correlate, al fine di evitare, per tutto quanto possibile, difficoltà interpretativ e. In tale ottica il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario contratto ha inteso, da una parte, fornire alle amministrazioni ulteriori strumenti giuridici e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici retributivi per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme favorire l’attivazione di tutti i precedenti Accordi Collettivi numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 arannewsletter processi necessari a garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle strutture amministrative in linea con gli obiettivi delle politiche di riforma, nonché, dall’altra, valorizzare il ruolo dei dirigenti ed incentivare la responsabilizzazione degli stessi in relazione ai risultati dell’attività amministrativa e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidella gestione come previsto dall’art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 4 del presente Accordo Economico CollettivoD.Lgs. n. 165/2001. Il nuovo testo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantipertanto, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche configurandosi come l’unica fonte contrattuale per i riflessi dirigenti dell’Area I, rappresenta il principale strumento regolativo per la disciplina del rappor to di lavoro degli stessi, atteso che possono determinarsi sulle condizioni economicheil completamento del processo di “contrattualizzazione” delle precedenti disposizioni pubblicistiche, sociali ha determinato il definitivo venir meno di tutte le leggi speciali e professionali dei regolamenti riguardanti il pub blico impiego, che costituiv ano precedentemente il fondamentale corpo normativo della dirigenza. n. 502/92, per i quali è stato necessario definire norme finalizzate a proseguire il percorso di equiparazione dei valori economici di alcune voci retributive, iniziato con i precedenti contratti di raccordo. Con l’ipotesi in esame si è compiuto un importante passo avanti, in quanto lo stipendio tabellare, alla data del 31 dicembre 2003, è stato completamente allineato a quello degli agentialtri dirigenti dell’Area I. La Sezione II riguarda, invece, talune norme speciali destinate ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali, nelle more dell’applicazione del D.Lgs. Su richiesta n. 217/2005 attuativo della Legge n. 252/2004 che ripubblicizza il rapporto di lavoro di tali dirigenti, sono state confermate alcune peculiarità connesse con la specificità del Corpo. Il contratto si chiude con una Parte Terza contenente le norme comuni finali. Il testo è completato dalle dichiarazioni congiunte delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipar ti.
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Samples: www.aranagenzia.it
PREMESSA. Il Ccnl 5 dicembre 2012, salvo quanto previsto con riferimento a specifici istituti, decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015. In sede di stesura del testo contrattuale le parti si sono impegnate ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del Ccnl alla luce delle modifiche ed integrazioni definite dagli Accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 21 novembre 2012 (in particolare, la semplificazione dell’articolato riguardante le intese modificative del Ccnl trattandosi negli altri casi di un semplice adeguamento formale). Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoparti, intendono realizzare inoltre, effettueranno una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto ricognizione degli Accordi interconfederali in materia di agenzia, nonché alle caratteristiche rappresentanza anche alla luce di quanto emergerà dal confronto attualmente in corso tra le Confederazioni. Al fine di rafforzare l’”esigibilità” delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e disposizioni contrattuali, consapevoli dell’importanza con particolare riferimento alle innovazioni riguardanti gli strumenti di flessibilità a disposizione delle aziende, le parti hanno proceduto ad implementare la clausola di inscindibilità contenuta nell’art. 1, Sezione Terza, ribadendo espressamente che le previsioni riguardanti l’orario plurisettimanale ed il lavoro straordinario costituiscono parte essenziale dello scambio realizzato nel Ccnl ed impegnano tutti i soggetti coinvolti al loro rispetto. Sempre in relazione al medesimo fine si è provveduto a rafforzare la natura non negoziale della procedura di “previo esame” fissando una 00000 Xxxx Piazzale X. Xxxxxx, 14 Telefono 00 0000000 Fax 00 0000000 xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Codice Fiscale 80192830588 durata certa dello stesso ed è stata assegnata al livello aziendale la possibilità di definire, quale criterio di attribuzione individuale del ruolo svolto P.d.R., l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste connesse ai sistemi di flessibilità previsti dal Ccnl o dagli agenti accordi aziendali. Le parti, anche valorizzando quanto previsto nelle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e rappresentanti della competitività in Italia” sottoscritte il 16 novembre 2012, hanno introdotto un importante strumento di commercio nell’economia del Paese flessibilizzazione degli aumenti economici definiti dal rinnovo contrattuale stabilendo la possibilità di posticipare la decorrenza della seconda e del ruolo svolto dagli agenti della terza tranche di aumenti, rispettivamente, fino a 12 mesi (la seconda tranche dal 1° gennaio 2014 fino al 1° gennaio 2015 e rappresentanti la terza tranche dal 1° gennaio 2015 fino al 1° gennaio 2016). Al termine di commerciociascun periodo di differimento, la seconda e terza tranche di aumenti diventeranno, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti ogni caso, parte integrante dei minimi per loro caratteristiche funzionali tutti i lavoratori. La possibilità di posticipare la decorrenza dei suddetti aumenti è demandata alla contrattazione con la RSU nelle singole aziende1; tra le diverse finalità del differimento c’è anche quella di favorire accordi di produttività mediante forme di variabilità salariale che consentano eventualmente di accedere ai benefici fiscali e professionalicontributivi previsti per il salario variabile contrattato in azienda. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSul punto ci riserviamo di tornare con un’apposita circolare esplicativa anche in relazione agli approfondimenti tecnici da svolgere in merito ai contenuti del DPCM 22 gennaio 2013. Il Ccnl 5 dicembre 2012 contiene altre ed importanti innovazioni normative, in particolare in materia di orario di lavoro e trattamento economico di malattia, che per tutto il periodo costituiscono oggetto di illustrazione ed analisi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicircolare.
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Samples: Accordo Di Rinnovo 5 Dicembre 2012 Nota Illustrativa
PREMESSA. Le parti stipulanti Il Comune attraverso appositi regolamenti garantisce da un lato l’accesso il presente Accordo Economico Collettivopiù ampio possibile ai documenti amministrativi e dall’altro la tutela dei dati personali e sensibili, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, riconoscendo in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalital modo diritti entrambi costituzionalmente fondati. Le parti si danno atto specifiche procedure sono definite nei documenti di seguito indicati: - Regolamento sul diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/09/2010; - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/12/2005. Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità legale ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Comune ha attivato un sistema di gestione dell’Albo on-line integrato nel sistema di protocollo e gestione documentale SICRAWEB conforme ai requisiti previsti. In adempimento alla recente normativa in tema di trasparenza e accesso civico (Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) il Comune ha costituito apposita sezione di “Amministrazione trasparente” nel sito istituzionale, nella quale sono pubblicati dati, informazioni e documenti che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario riguardano l’organizzazione e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiattività dell’amministrazione. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore Nelle forme previste dalla Legge normativa pubblica (art. 10 del citato D. lgs. 33/2013) pubblica ed aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e dalla contrattazione integratival'integrità ed il relativo stato di attuazione. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Infine si precisa che “… Le problematiche connesse all’accesso e alla tutela della riservatezza riguardano tutte e tre le disposizioni fasi di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.vita dei documenti…” L’accesso/consultazione dei documenti si può così suddividere:
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Samples: cdn1.regione.veneto.it
PREMESSA. La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica. In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla D.G.R. Regione Lombardia del 23 dicembre 2014, n. X/2989, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 ”. Le parti stipulanti linee di indirizzo per gli acquisti, dettate nella Deliberazione soprarichiamata, impegnano le aziende sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni degli Enti Sanitari lombardi. Con deliberazione 28 luglio 2008, n. 327 questa Azienda Ospedaliera ha aderito all’ “Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l’approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” Con riferimento a quanto sopra: ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura: - l’Azienda mandataria procede, su delega e mandato dell’ altra azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello della mandante; - con la delega di cui al precedente punto l’Ente sanitario mandante delega l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, da mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte del singolo Ente dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Capitolato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e dalla contrattazione integrativaterzo interessato. - La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento. Per quanto non previsto dal la presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.procedura è individuata quale mandataria la:
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PREMESSA. Le parti stipulanti L’intento dell’odierno lavoro è quello di consegnare al lettore una serie di elementi di comprensione per meglio orientarlo nella complessa opera di decodificazione di un tema particolarmente articolato come il presente Accordo Economico Collettivopartenariato pubblico-privato (PPP), intendono realizzare una evidenziando gli aspetti più rilevanti della disciplina di matrice europea e della normativa corrispondente alle peculiarità adottata al riguardo dal legislatore interno. Innanzitutto, verranno sinteticamente rappresentate ed approfondite le linee fondamentali dettate in subiecta materia, a partire dal Libro Verde adottato dalla Commissione europea il 30 aprile 2004.1 In particolar modo, si traccerà la distinzione in esso prevista tra forme di PPP di tipo “contrattuale” e PPP di tipo “istituzionalizzato”. *Sono da attribuirsi ad Xxxxxxx Xxxxxxx i paragrafi 2, 3, 3.1., 3.2., 3.3. ** Sono da attribuirsi a Xxxxxxx Xxxxx i paragrafi 1, 4, 4.1., 5. 1 Cfr. Risoluzione del rapporto Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI)); cfr. inoltre, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato (COM (2009) 615. Nello stesso tempo, verranno analizzate le diverse tipologie di agenziaPPP esistenti nel contesto italiano, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali focalizzando l’attenzione sulla concessione di lavori pubblici e sull’istituto della società mista. Infine, sarà affrontata la disciplina del project financing, sofisticata tecnica di finanziamento, il cui tratto caratterizzante consiste nell’utilizzo di risorse contributive private. Com’è noto, la disciplina concernente la finanza di progetto, prevista dal Codice dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse contratti pubblici relativi a sviluppare corrette relazioni sindacali lavori, servizi e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioforniture, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità stata oggetto, anche recentemente, di una qualunque serie di modifiche legislative orientate, da un lato, a favorirne l’utilizzazione e, da un altro, a garantire il coinvolgimento del mercato finanziario nel suo complesso. L’importanza dei meccanismi di collaborazione tra settore pubblico e privati, dunque, risiede nel fatto che essi potrebbero costituire un valido ed efficace strumento per la risoluzione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivocrisi finanziarie qualora venisse effettuata una corretta razionalizzazione della disciplina favorendo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni così, l’estensione dell’utilizzo delle diverse forme di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciPPP.
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PREMESSA. La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica. In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2014 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2013, X/1185, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 ”. Le parti stipulanti linee di indirizzo per gli acquisti, dettate dall’allegato 3 della Deliberazione soprarichiamata, impegnano le Aziende Sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle Aziende sanitarie Lombarde. Con riferimento a quanto sopra: ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE ⮱ LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX ⮱ L’ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura: - L’Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti; - Con la delega di cui al precedente punto gli Enti sanitari mandanti delegano l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Capitolato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e dalla contrattazione integrativaterzo interessato. - La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento. Per quanto non previsto dal la presente Accordo valgono le disposizioni procedura è individuata quale mandataria la: AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Legge vigenti in materiaMilano SI PRECISA CHE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DISCIPLINANO LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO TUTTI GLI ENTI AGGREGATI E SONO PERTANTO RIFERITI ALLA TOTALITÀ DEI LOTTI. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
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PREMESSA. Le Il presente documento informativo è stato predisposto dalla Società ai sensi dell’Articolo 10 della Procedura e in conformità all’Allegato 3 delle Disposizioni. Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all’Operazione avente a oggetto la costituzione del Pegno sulle Azioni a garanzia del Contratto di Finanziamento. La costituzione del Pegno sulle Azioni è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enertronica Santerno in data [10 gennaio] 2023 previo rilascio, in [medesima data], da parte del Comitato Parti Correlate, ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, della Procedura Parti Correlate, di un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni (come infra meglio precisato). Detto parere è accluso sub allegato “A” al presente Documento Informativo. Come meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Documento Informativo, l’Operazione costituisce un’operazione con parti stipulanti correlate in quanto NTS è socio di maggioranza relativa di Enertronica Santerno (detenendo una partecipazione pari al 36,07% del capitale sociale) e il controllo di NTS fa capo al Sig. Xxxx Xxxxx, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società. In particolare, si evidenzia che Xxxx Xxxxx detiene direttamente n. 10.901 azioni ordinarie rappresentative del 54,51% del capitale sociale di NTS. Inoltre, Xxxx Xxxxx ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTS. L’Operazione si configura, inoltre, quale operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura, che richiama i criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni. Più nello specifico, l’Operazione si configura operazione di “maggiore rilevanza” in quanto l’indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% e, in particolare, tenuto conto della capitalizzazione della Società al 31 dicembre 2021, risulta pari a circa il 30%. Pertanto, Enertronica Xxxxxxxx ha provveduto a predisporre e a mettere a disposizione il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioDocumento Informativo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili conformità alla Procedura. Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico in data 16 gennaio 2023 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società̀ (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinformazioni regolamentate eMarket storage all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoAl fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nell’attuazione delle proposte progettuali che saranno ammesse a finanziamento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto l’Autorità di agenzia, nonché alle caratteristiche Gestione ha ritenuto opportuno predisporre delle imprese commerciali Linee guida descrittive delle principali procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti forniture di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti importo inferiore alla soglia comunitaria di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali€134.000,001. Le parti presenti Linee guida costituiscono le istruzioni attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. UE1303/ 2013. Nello specifico, sono costituite da Schede, ognuna delle quali contiene la descrizione di una modalità di acquisizione. Tali Schede si danno atto pongono come valide e pratiche raccomandazioni ed istruzioni da utilizzare per una corretta applicazione della normativa in tema di appalti pubblici, con lo scopo principale di evitare gli errori dovuti alle difficoltà interpretative. Si precisa, tuttavia, che il presente Accordo Economico Collettivo, che documento ha una funzione di supporto e di orientamento e non sostituisce in alcun modo la disciplina contenuta nel Codice degli Appalti (Dlgs 163/ 2006) e nelle ulteriori disposizioni applicabili a cui si rimanda per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto esplicitato e a cui si suggerisce di prestare massima attenzione. Ogni procedura illustrata è preceduta da un prospetto di sintesi contente i principali step e tempistiche della procedura medesima, al fine di verificarne la concreta realizzabilità in termini di tempi del procedimento. Le procedure sono articolate in fasi al fine di fornire una visione chiara e sintetica dei principali adempimenti e focalizzare l’attenzione su alcuni elementi specifici. Il connotato operativo delle Linee guida è accentuato dalla indicazione, per ogni tipologia di procedura, dell’iter da seguire, dal presente Accordo valgono le disposizioni primo atto dell’amministrazione fino all’aggiudicazione dell’appalto, nonché dai vari focus e box di Legge vigenti in materiaapprofondimento sulle principali tematiche. La Parti rappresentanti le aziende mandantiInoltre, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivodocumento contiene in allegato i format dei principali atti da adottare a cura della stazione appaltante nel corso del procedimento di gara (ad es.: il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, intesi ad esaminare lo stato servizi e forniture, la determina a contrarre, la lettera di invito ecc.), in aggiunta ai rinvii alle più rilevanti circolari emesse sul tema dall’Autorità di Gestione. Le Schede , in particolare, contengono la descrizione delle seguenti modalità di acquisizione: ¡ Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) nel caso di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria (134 mila euro per le istituzioni scolastiche), ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del settore DPR207/ 10; ¡ procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/ 2001 (Regolamento concernente le sue prospettive nonché le situazioni istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); ¡ cottimo fiduciario di mercato anche cui all’art. 125 del Decreto Legislativo 163/ 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ¡ affidamento diretto di cui all’art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 163/ 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ¡ procedura per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali l’affidamento di incarico nell’ambito dei progetti a personale interno ed esterno all’istituzione scolastica; ¡ procedura per l’acquisto di servizi esclusi in parte dall’ambito di applicazione del codice degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.appalti
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PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoCapitolato detta le norme regolanti l’Accordo Quadro ai sensi art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e relativi contratti attuativi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente per le opere di pronto intervento, interventi manutenzione straordinaria degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Partinico L’Accordo Quadro prevede l’affidamento ad un unico operatore economico che provvederà a intervenire su diversi immobili confiscati alla criminalità organizzata. Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite senza determinare impedimenti o disservizi alle peculiarità attività presenti nei fabbricati oggetto dei lavori e senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara. Tali opere sono da eseguirsi per conto del rapporto Comune di agenziaPartinico (che per brevità, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali nel testo, sarà indicata Comune). Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante dei contratti, di accordo quadro e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratti attuativi, che verranno stipulati con l’impresa appaltatrice (che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilebrevità, nel realizzare maggiori benefici testo, sarà indicata Impresa). Il Comune appaltante, per gli agenti quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e rappresentanti di commercioper ogni conseguente effetto, è globalmente migliorativo sarà rappresentata nei rapporti con l’Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto dal Responsabile del Procedimento, secondo le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirispettive competenze.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Nonostante i lodevoli intenti e la ricerca di punti di contatto col modello duale tedesco di alternanza tra formazione e lavoro, emerge oramai come, nonostante gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità per il presente Accordo Economico Collettivo2015, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità l’apprendistato sia ridimensionato e perda la veste di strumento privilegiato dell’inserimento dei giovani nel mercato del rapporto lavoro. Il pregresso rispetto alla riforma è quello già descritto nei precedenti capitoli, ossia anni di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali mancato rilancio e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoreiterati interventi riformatori, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario hanno reso difficile trovare uno stabile assetto regolatorio che, come indica l’esperienza internazionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciocomparata, è globalmente migliorativo poi la vera condizione essenziale per un ampio e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto convinto utilizzo di un istituto. Non convince innanzitutto la scelta di abrogare il Testo Unico del 2011, inserendo l’apprendistato nell’ambito del testo organico delle tipologie contrattuali. Tale ultimo testo è destinato a disciplinare le norme tipologie di lavoro atipico o temporaneo, invece l’apprendistato è per espressa definizione legislativa un contratto a tempo indeterminato. Questa sorta di declassamento del contratto di apprendistato, infatti, non coglie l’essenza dell’istituto160. L’apprendistato che esce da questa ennesima riforma è eretto attorno alla promozione del metodo dell’alternanza formativa, infatti, le principali modifiche alla normativa del Testo Unico interessano il primo e terzo livello che diventano, non tra poche perplessità applicative, potenzialmente più connessi alla scuola e alla formazione161. Purtroppo l’impianto del 2011, costruito in maniera certosina attraverso una paziente opera di concertazione tra Governo e parti sociali, così come descritto nei 160 Note in tema di profili formativi nel contratto di apprendistato / Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 2016 161 C. X’XXXXXXXX, X. XXXXXX, X. XXXXXXXXXX, Guida al jobs act : con le modifiche di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità decreti legislativi di una qualunque delle clausole attuazione del presente Accordo Economico Collettivojobs act, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiNapoli : Xxxxxx, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.2015
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PREMESSA. Le parti stipulanti Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2014/17/UE (c.d. Mortgage Credit Directive – di seguito, per brevità, ‘Direttiva’ o ‘MCD’) che introduce un quadro normativo armonizzato a livello dell’Unione Europea in materia di offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta nell’Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa. La MCD detta disposizioni in materia di: i) credito immobiliare offerto ai consumatori, nella duplice prospettiva di accrescere il presente Accordo Economico Collettivolivello di protezione del contraente debole e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori; ii) promozione e collocamento di contratti di credito ipotecario attraverso reti esterne (i.e. agenti e mediatori), alle quali viene altresì attribuito il passaporto europeo. La Direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 21 marzo 2016. Il termine di scadenza della delega è fissato al 21 aprile 2016, come previsto dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115 In linea con la MCD, lo schema di decreto legislativo ha la finalità di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori che intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto stipulare contratti di agenziacredito immobiliare, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali in considerazione dell’importanza dell’impegno finanziario assunto con la conclusione di questi contratti e dei servizirischi connessi con un eventuale inadempimento degli obblighi convenuti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese La disciplina della promozione e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti collocamento di commerciocontratti di credito immobiliare attraverso reti esterne mira a introdurre elevati standard di professionalità degli operatori, in che vengono assoggettati a un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti regime di vigilanza ad hoc. L’attuazione della MCD nel nostro ordinamento è realizzata attraverso un intervento normativo sul decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB) e, per loro caratteristiche funzionali e professionalila parte riguardante la distribuzione di contratti di credito immobiliare attraverso reti esterne, sul decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Le parti si danno atto modifiche apportate al TUB incidono sul: • Titolo VI, dedicato alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, nel quale viene introdotto un nuovo capo I-bis in tema di “Credito immobiliare ai consumatori”; i capi I e II sono stati modificati in minima parte per tenere conto dell’introduzione del nuovo capo I-bis. Le norme primarie contengono rinvii alla normativa secondaria per la definizione delle disposizioni di dettaglio, contenute anche in Linee Guida emanate dall’Autorità Bancaria Europea; in linea con l’impostazione del TUB, viene previsto che il presente Accordo Economico Collettivole disposizioni in materia di trasparenza verranno adottate dal CICR su proposta della Banca d’Italia e quelle che riguardano profili organizzativi o prudenziali (es. valutazione del merito di credito, valutazione dell’immobile, requisiti di professionalità e remunerazioni dello staff) verranno adottate dalla Banca d’Italia, che darà direttamente attuazione a linee guida dell’Autorità Bancaria Europea e a principi del Financial Stability Board. • il Titolo VI-bis, dedicato agli “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, che viene modificato per tutto recepire il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici regime previsto dalla Direttiva per gli agenti e rappresentanti di commerciointermediari del credito; Titolo VIII, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti dedicato alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque “Altre sanzioni”, che viene modificato per adeguare il regime sanzionatorio all’introduzione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattuazione della Direttiva.
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PREMESSA. Le parti stipulanti In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25 il presente Accordo Economico CollettivoMinistero dell’Economia e delle Finanze, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione del rapporto Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 , del D. Lgs. 165/2001. L’ipotesi di agenziacontratto mira al contenimento della spesa pubblica e rispetta l’azione avviata con il decreto-legge 112 del 2008, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e dei servizila stabilizzazione della finanza pubblica. Sotto questo profilo manifestano Preliminarmente è importante ricordare che l’ipotesi di contratto giunge al termine di un percorso lungo e complesso e che il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofondo è stato costituito, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili osservanza della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con la quale il Ministero dell’Economia e delle aziende mandanti Finanze di concerto con il Ministero per loro caratteristiche funzionali la Pubblica Amministrazione e professionalil’Innovazione ha fornito indirizzi applicativi circa le singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 9, comma 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivomisure sono state prorogate con DPR 122/2013 fino al 31/12/ 2014.Le stesse, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesono state applicate, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti in assenza di commerciospecifica normativa di riferimento, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciil fondo 2015.
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PREMESSA. La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Dipartimento della Protezione civile, hanno stipulato in data 24 marzo 2022 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso. In particolare, il Dipartimento della Protezione civile (di seguito ‘Protezione civile/Dipartimento’), al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di strutture prefabbricate provvisorie per destinazione d’uso residenziale per l’alloggio della popolazione colpita da un evento calamitoso, da impiegare transitoriamente nella fase dell’emergenza durante la ricostruzione, necessita della realizzazione “chiavi in mano” di interi insediamenti di S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza), completi di arredi. La procedura è suddivisa in quattro lotti geografici secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4 del presente documento. Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun lotto geografico, con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto la realizzazione di soluzioni abitative in emergenza e dei servizi connessi come meglio dettagliato al capitolo 3, per eventi emergenziali. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del Contratto dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara e pertanto a quanto sarà stabilito nel presente documento e negli Allegati alle Condizioni dell’Appalto, nello Schema di contratto e rispettare quanto indicato in Offerta Tecnica. Le parti stipulanti il prescrizioni contenute nel presente Accordo documento e nei relativi allegati rappresentano, pertanto, i requisiti minimi necessari per l’espletamento delle attività oggetto della presente procedura. Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile, europea, nazionale, regionale e locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente documento. L’Operatore Economico Collettivoè, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto altresì, obbligato ad adottare, nell’esecuzione di agenziatutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché alle caratteristiche ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati, liberando, a tal riguardo, l’Amministrazione e i suoi incaricati, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole attività oggetto del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciappalto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Insediamenti Con Soluzioni Abitative in Emergenza – s.a.e.3
PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Disciplinare di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoGara, che costituisce parte integrante del Bando, regola le modalità di partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: “Comune di Erba. Procedura aperta per tutto il la stipula di un Accordo quadro per servizio di pulizia e spurgo caditoie stradali, condotte fognarie e fosse settiche degli edifici comunali – periodo della sua validità deve 2020/2023 CIG: CIG: 8340637F60” Il servizio dovrà essere considerato un complesso normativo unitario svolto secondo le modalità e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior cui al Capitolato Speciale d’Appalto, allo schema di accordo Quadro e allo schema di Contratto applicativo, parti integranti della documentazione di gara. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) essendo un servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. e’ prevista l’aggiudicazione in favore previste dalla Legge di due operatori economici con le modalità descritte Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate mediante il canale sopra indicato all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente inserisce al momento della registrazione e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni che deve essere indicato nella documentazione di Legge vigenti in materiagara. La Parti rappresentanti Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le aziende mandanticonsorziate. In caso di avvalimento, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualecomunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per tutti i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisubappaltatori indicati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
PREMESSA. Le parti stipulanti Con gli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il presente Accordo Economico CollettivoLegislatore ha introdotto una procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte della impresa assicuratrice del danneggiato, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche in luogo delle imprese commerciali assicuratrici del responsabile civile. Con tale strumento, il Legislatore ha inteso sostituire al sistema previsto dalla legge n. 990/69 una nuova procedura, imperniata sulla individuazione di un nuovo legittimato passivo in luogo di quello fissato dai previgenti artt. 18 e 22 legge n. 990/69: mentre nel vecchio sistema tale figura coincideva con l’assicuratore del responsabile civile, nel nuovo si tratta dell’l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura del risarcimento diretto appare finalizzata, nelle intenzioni del Legislatore, a rendere i risarcimenti più celeri e corretti e, contemporaneamente, a determinare una riduzione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualicosti generali ed una conseguente riduzione delle tariffe assicurative, consapevoli dell’importanza nell’ottica della maggior tutela del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese cittadino e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosingolo consumatore. Inoltre, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono con le disposizioni menzionate il Legislatore intende dare attuazione ad un preciso obbligo comunitario, quello discendente dall’art. 4 quinquies della Direttiva 2005/14/CE a mente del quale “gli Stati membri provvedono affinchè le persone lese a seguito di Legge vigenti un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”. In particolare, l’art. 149 cod. assicurazioni (rubricato “Procedura di risarcimento diretto”), dispone che “in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticaso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, nell’affermare la dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro piena autonomia contrattualeconducenti, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.danneggiati devono rivolgere la
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Samples: rivistagiuridica.aci.it
PREMESSA. La presente iniziativa di gara ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale affidare, tramite specifici ordini di consegna, la fornitura di attrezzature multimediali nell’ambito per le esigenze del nuovo insediamento universitario del Navile dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Tale acquisto è finalizzato a completare il nuovo plesso universitario per consentire lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca delle strutture universitarie. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivostrutture coinvolte sono: - Dipartimento Chimica Industriale - CHIMIND - Dipartimento di Chimica “Xxxxxxx Xxxxxxxxx” - CHIM - Dipartimento di Farmacia - FABIT Per quanto concerne i laboratori didattici dell’Unità Edilizia 5 l’obiettivo è garantire una facile fruizione delle lezioni frontali poiché l’arredo installato che impedisce la visuale del docente da parte degli studenti. La scelta è ricaduta, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità pertanto, su monitor di sala che possano trasmettere sia i contenuti delle lezioni che l’immagine del rapporto di agenziadocente. Le aule didattiche dell’Unità Edilizia 4, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali in particolare le due con maggiore capienza, hanno dimensioni e layout tali da rendere complessa la visualizzazione del docente e dei servizicontenuti della lezione dalle ultime file di banchi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIl progetto prevede, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti pertanto, l’installazione sia di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti schermi di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliproiezione che di monitor che permettano di ridurre al minimo la difficoltà di visualizzazione. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivosale riunioni, che strategiche per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilele attività dei dipartimenti, nel realizzare maggiori benefici prevedono l’installazione di sistemi wireless di condivisione dei contenuti, grazie ai quali è possibile proiettare documenti senza l’uso di cavi. I sistemi multimediali progettati sono pensati per gli agenti e rappresentanti di commerciopoter ampliare le loro funzioni in base ad eventuali esigenze dovessero emergere durante l’utilizzo dei plessi. Il materiale proposto, inoltre, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe gestibile attraverso una piattaforma di supervisione già in uso in Ateneo che facilità sia la gestione ordinaria degli impianti sia programmare la manutenzione sugli apparati che la prevedono (ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà esempio la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipulizia dei filtri dei proiettori).
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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento costituisce l’aggiornamento 2020, adottato dal Consiglio dell’ordine di Verona con deliberazione n. 2 del 20/01/2020, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), contenente apposita sezione dedicata alla Trasparenza, relativo al triennio 2019-2021. Il Consiglio dell’Ordine realizza il presente Accordo Economico CollettivoPiano in ottemperanza all’obbligo imposto dalla legge n. 190/2012, intendono realizzare una esteso anche ai Consigli dell’Ordine con delibera dell’ANAC n. 145/25014 del 21.10.2014. Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale “la generalità e l’astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”. La sentenza del TAR Lazio, successivamente appellata, è stata poi sospesa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 01093/2016 del 1.4.2016 (con cui “è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e (nonché dell’efficacia dell’atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici – per quel che qui rileva – riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa corrispondente alle peculiarità in materia di contrasto alla corruzione”). Pertanto, la predisposizione del rapporto precedente Piano 2016-2018 (sostitutivo del piano 2014-2016) è stata realizzata senza che ciò potesse costituire acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso. Successivamente, il Consiglio di agenziaStato, nonché alle caratteristiche Sez. VI, con sentenza n. 239/2017 del 19.01.2017, definitivamente pronunciandosi sull’appello, lo ha dichiarato improcedibile, considerato che, a seguito della sopravvenienza rappresentata dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, parte appellante ha dichiarato di ritenere sostanzialmente cessata la materia del contendere. La novella del 2016, infatti, ricomprende tra i soggetti destinatari di obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza anche gli ordini professionali (art. 1, comma 2-bis della Legge 190/2012 e l’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013). Con specifico riferimento alla Trasparenza, si precisa che l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal X.Xxx. 25 maggio 2016, n. 97, stabilisce che ogni amministrazione debba indicare, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle imprese commerciali informazioni e dei servizidati ai sensi del predetto decreto. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali L’ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (adozione del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016) ha avuto modo di precisare che: “Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e contrattualil’integrità, consapevoli dell’importanza per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del ruolo svolto dagli agenti PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e rappresentanti informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”. Tra gli obiettivi del Piano triennale vi è, pertanto, anche quello di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti individuare gli obblighi di commerciopubblicazione, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali coerenza alla disciplina sulla trasparenza. L’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016, include espressamente tra i destinatari degli obblighi di trasparenza “enti pubblici economici e ordini professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo”, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per tutto le p.a. “in quanto compatibile”. Pertanto, si è mantenuta la scelta di un piano unico di prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza, con apposita sezione dedicata alla Trasparenza, così da garantire uniformità nella definizione della strategia di prevenzione della Corruzione, atteso il periodo carattere strategico e fondamentale che la Trasparenza riveste nell’ambito della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaprevenzione della Corruzione. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni ragioni di Legge vigenti in materianatura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ha nominato nella persona del consigliere avv. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Xxxx Xxxxxxxx il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidella Trasparenza Amministrativa.
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PREMESSA. Le parti stipulanti L’Azienda “Santobono – Pausilipon” con il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento intende riconoscere il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del rapporto dono quali espressione di agenziapartecipazione, nonché alle caratteristiche solidarietà e pluralismo. Il principio di sussidiarietà orizzontale che concerne i rapporti tra i cittadini - e loro formazioni - e leAmministrazioni pubbliche, ex art. 118 della Costituzione,rinforza e ribadisce l’importanza dell’azione del volontariato, affermando sostanzialmente che il perseguimento dell’interesse generale non è di esclusiva competenza delle imprese commerciali istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l’azione dei cittadini, singoli e associati, rispetto ai quali le diverse istituzioni debbono creare le condizioni necessarie per permetterne lo sviluppo autonomo. Riconoscendo il valore e la funzione sociale svolta dagli Enti del Xxxxx Xxxxxxx, si intende, dunque, disciplinare i rapporti e, ove possibile, forme di collaborazione innovative e di progettualità partecipata, in un’ottica di sussidiarietà, scambio e confronto di esperienze con tutti i soggetti del mondo del volontariato, che pongono al centro del proprio operare il prendersi cura dei piccoli pazienti e dei serviziloro familiari, assicurando il rispetto della dignità e dei diritti di ciascuna persona. Sotto questo profilo manifestano Il rapporto con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiVolontariato, consapevoli dell’importanza del nelle sue diverse forme, hasempre assunto un ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofondamentale all’interno dell’Azienda,si intende, pertanto, rafforzare il profondo legame già da tempo esistente, nella consapevolezza che la partecipazione dei cittadini, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali forma diretta o associata, concorre alla realizzazione del diritto alla salute, secondo i principi di equità, appropriatezza e professionaliqualità. Le parti si danno atto che il Il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti sulla base di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”,disciplina gli interventi solidaristici a favore dell’Azienda ed i rapporti tra l’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” (di seguito Azienda) e gli Enti del Terzo Settore che svolgono funzioni di servizio e/o di attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa o in collaborazione con essa, configurabili come volontariato,al fine di valorizzarne il ruolo ed il valore sociale e favorirne l’apporto negli specifici ambiti di attività. Il presente Accordo valgono le disposizioni Regolamento non si estende, invece, a quelle organizzazioni non lucrative o di Legge vigenti utilità sociale o senza scopo di lucro con finalità solidaristiche che, pur avendo al loro interno forme di volontariato, instaurino rapporti e convenzioni con l’Azienda prevedendo, in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantimisura totale o prevalente, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeattività e prestazioni di natura professionale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali o assimilabili a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoqueste ultime, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciquindi non configurabili come volontariato.
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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche consolidamento e sviluppo delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliimprese. Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e/o di categoria territoriale. Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente c.c.n.l. alla necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparti della PMI legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione. Viene recepito nel presente c.c.n.l. l'accordo interconfederale del 1° agosto 2013 sottoscritto da CONFIMI e CGIL, CISL, UIL. Eventuali accordi interconfederali e/o intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno incontreranno per il loro recepimento. Qualora tali accordi non fossero raggiunti, entro tre mesi dalla firma del presente c.c.n.l., CONFIMI Impresa Legno e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si incontreranno al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità. E' volontà delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale. Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle PMI e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U./R.S.A. (di cui all'art. 3 del vigente c.c.n.l.), a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che il la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente Accordo Economico Collettivocontratto, che entro le regole fissate. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare, per tutto il periodo della sua di validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileil contratto nazionale, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme integrative di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantisettore o quelle aziendali da esso previste. L’eventuale nullità A tal fine CONFIMI Impresa Legno è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o annullabilità rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciaccordo ai vari livelli.
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PREMESSA. Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 , ha ridisegnato l’impianto normativo del contratto di apprendistato, fissandone i criteri fondamentali e rinviando alla contrattazione collettiva per la regolamentazione puntuale dei singoli istituti. Da allora alcune categorie hanno provveduto ad adeguare le disposizioni contrattuali sull’apprendistato professionalizzante al nuovo quadro normativo, ma in molti casi l’operazione non è stata ancora avviata in quanto le parti si riservano di provvedere in sede di rinnovo (a fine anno scadono molti CCNL nei settori dell’industria, artigianato e servizi e per un certo numero di essi - come quelli riguardanti le imprese industriali alimentari e metalmeccaniche, per citare solo i più importanti - le trattative sono ormai avviate). Tuttavia anche nei settori che hanno aggiornato la normativa le disposizioni di nuovo inserimento si applicano esclusivamente per le nuove assunzioni, mentre i rapporti già costituiti restano disciplinati dal precedente regime normativo, secondo un principio radicato nelle relazioni sindacali e ribadito dallo stesso T.U.: apprendisti assunti dalla stessa azienda per la stessa qualifica possono perciò ricevere un trattamento diverso in funzione della diversa data di assunzione. In questa fase di prima applicazione del T.U. la sovrapposizione tra diversi regimi di trattamento comporta una casistica che può essere suddivisa, ai fini dell’individuazione delle norme caso per caso applicabili, in tre periodi temporalmente distinti. I rapporti di apprendistato già in essere al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011 (25 ottobre 2011) non sono influenzati dalle nuove norme e restano disciplinati secondo la previgente disciplina, sia per quanto riguarda la durata che per la progressione retributiva che restano confermate nelle misure originariamente stabilite. Continuano a trovare applicazione a quei rapporti, tra l’altro, le disposizioni della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (legge quadro sull’apprendistato), gli artt. 21 e 22 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (elevazione dell’età degli apprendisti nel settore artigiano), l’art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (età degli apprendisti e durata del contratto in tutti i settori di attività) e gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (tipologie del contratto di apprendistato e relativa regolamentazione, ora trasfuse nel T.U.). Per le norme appena citate il T.U. dispone invece, a tratto generale, l’abrogazione “con l’entrata in vigore del presente decreto” (art. 7, comma 6 , D.Lgs. n. 167/2011). Le norme contenute nel D.Lgs. n. 167/2011 non hanno trovato concreta applicazione neanche ai rapporti di apprendistato costituiti nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, in quanto nelle disposizioni finali del T.U. viene stabilita l’ultrattività della previgente normativa “per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa” e cioè nella grandissima maggioranza dei casi (art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011). Anche gli apprendisti assunti nel semestre ottobre 2011- aprile 2012 restano pertanto disciplinati secondo la previgente disciplina non avendo in genere provveduto le parti stipulanti sociali ad aggiornare le disposizioni dei contratti collettivi di categoria. Fa eccezione il presente Accordo Economico Collettivosettore degli studi professionali il cui rinnovo contrattuale, intendono realizzare una intervenuto il 29 novembre 2011, ha comportato l’adeguamento delle regole contrattuali al disposto del D.Lgs. n. 167/2011. Con apposita clausola di salvaguardia (cfr. art. 33 del c.c.n.l.) le parti hanno peraltro stabilito che la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità e il trattamento economico e normativo precedente si applicheranno anche ai nuovi contratti di apprendistato stipulati durante il periodo di transizione. In sostanza, quindi, anche nel settore in esame, pur sussistendo norme contrattuali applicative del T.U., il trattamento economico e normativo degli apprendisti assunti fino al 24 aprile 2012 resta quello previgente. Trascorsa la fase transitoria, il contratto di apprendistato professionalizzante per i nuovi assunti è regolato - in tutti i settori - secondo i criteri generali stabiliti dal T.U. e sintetizzati nel prospetto di seguito riportato. Per la disciplina dei singoli istituti riguardanti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e lavoro occorre far riferimento al contenuto dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti singoli contratti collettivi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicategoria.
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PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. L’ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.” Infine il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto patto recepisce le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale raccomandazioni fornite dall’ANAC con le XX.XXLinee Guida n. 15 del 12 luglio 2019. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni In attuazione di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.quanto sopra,
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Samples: Accordo Quadro
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall’impresa aggiudicataria e da eventuali subappaltatori ed allegato al contratto d’appalto. L’Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il presente Accordo Economico CollettivoComune di Russi procederà all’aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del rapporto servizio. Nei contratti rientranti nel campo d’applicazione del titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di agenziaSicurezza e di Coordinamento (PSC), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali relativi costi sono contenuti nel PSC e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioquindi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivotale evenienza, non comporterà è necessaria la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoredazione del DUVRI. Sono fatte salve Nel DUVRI vengono riportate solo le condizioni misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di miglior favore previste dalla Legge ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e dalla contrattazione integrativasicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all’amministrazione comunale, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Legge vigenti in materiaValutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell’intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXgara ai sensi dell’art. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato 68 e dell’allegato XIII del settore le sue prospettive nonché le situazioni D.Lgs. 50/2016 C.F. e P.I. 00000000000 Datore di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Lavoro Committente Sindaco Xxxxxx Xxxxxx Responsabile dei Lavori Committente Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx
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PREMESSA. Le parti stipulanti Il FORUM UNIREC-CONSUMATORI condivide la necessità di garantire nel comparto del recupero del credito, un quadro normativo chiaro e trasparente volto a consentire la realizzazione di un’effettiva tutela dei consumatori e di una chiarezza operativa per le imprese e gli operatori a tutela del credito. Tutele che si estrinsecano anche attraverso procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale la conciliazione paritetica. La conciliazione paritetica costituisce, infatti, per le Parti un valido strumento per la risoluzione delle controversie in maniera rapida, efficace, gratuita o poco onerosa per il consumatore, come sostiene l’Ue (Raccomandazioni 1998/257/ce e 2001/310/ce) nonché la Risoluzione del Parlamento europeo che sui metodi alternativi di controversie in materia civile e commerciale del 25 ottobre 2011 ha riconosciuto la validità della conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle aziende e dalle Associazioni di Consumatori. La Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e il 1 regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori confermano la necessità che in tutti i Paesi dell’Unione vengano implementate e sostenute procedure extraprocessuali di ricorso facilmente accessibili e a tutti i cittadini. Nell’ordinamento italiano la citata direttiva ha trovato attuazione con il D.lgs 130/2015 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull’ADR per i consumatori). Già in data 23 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Conciliazione tra UNIREC, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino. Ad oggi hanno aderito al FORUM UNIREC-CONSUMATORI anche ADOC, UNC e U.Di.Con. A maggio 2017 il Codice di condotta e per i processi di gestione e tutela del credito è stato aggiornato, in particolare l’art. 10 che stabilisce nella nuova formulazione che le Associazioni che sottoscrivono il Codice stesso si impegnano ad affidare al FORUM UNIREC-CONSUMATORI la risoluzioni delle controversie che dovessero insorgere tra Professionisti e Consumatori/Xxxxxxxx, a seguito di un reclamo rimasto inevaso per 30 giorni o la cui risposta sia ritenuta inadeguata dal Consumatore/Xxxxxxxx; • al fine di migliorare il dialogo tra le Parti, il FORUM promuove anche una procedura di conciliazione paritetica. Xxx Xxxxxxxxx,0 T. +00 00 0000000 W. xxx.xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97802870580 0187 Roma F. +00 00 00000000 M. xxxx@xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx • Con il presente Accordo Economico CollettivoProtocollo s’intendono fissare le linee guida della procedura volontaria di conciliazione paritetica delle controversie che dovessero insorgere tra le imprese e i consumatori nell’ambito dei servizi a tutela del credito svolti dalle imprese associate UNIREC. Lo svolgimento della procedura di conciliazione paritetica è definito nel Regolamento di conciliazione attuativo allegato al presente Protocollo sottoscritto individualmente dalle imprese aderenti ad UNIREC; • al fine di preservare il diretto rapporto tra l’impresa aderente ad UNIREC e i suoi clienti (consumatori), intendono realizzare di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione, l’avvio della procedura di conciliazione paritetica è subordinato ad un precedente inoltro all’impresa di recupero del reclamo - da parte del consumatore e/o presentato tramite l’ Associazione dei consumatori - rimasto privo di risposta o con risposta ritenuta inadeguata, cui dovrà essere dato riscontro al massimo entro trenta giorni dalla ricezione da parte dell’impresa destinataria. Il reclamo dovrà essere scritto, tracciabile e riconosciuto; • le Parti s’impegnano ad assicurare un’ampia informativa ai consumatori sulla procedura di conciliazione paritetica di cui al presente Protocollo e sulle modalità attraverso cui è possibile ricorrervi. • La procedura di conciliazione ha natura volontaria. Il consumatore resta pertanto libero in qualsiasi momento di rinunciare alla stessa e di adire le procedure di mediazione civile e commerciale previste dal D.lgs n. 28/10 e successive modifiche ovvero l’Autorità Giudiziaria. Nel caso di esito positivo della procedura conciliativa è redatto un verbale di conciliazione avente effetto transattivo tra le Parti, ai sensi degli artt. 1965 e ss. del Codice Civile. Si concorda, altresì, che le procedure avranno una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità gestione paritaria attraverso: • I conciliatori nominati da tutte le Parti del rapporto presente Protocollo dovranno partecipare preventivamente a specifiche iniziative formative e di agenziaaggiornamento periodico che saranno tra esse concordate ed iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Segreteria presso la sede del FORUM. Xxx Xxxxxxxxx,0 T. +00 00 0000000 W. xxx.xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97802870580 0187 Roma F. +00 00 00000000 M. xxxx@xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx L’impresa associata ad UNIREC e le Associazioni dei Consumatori firmatarie utilizzeranno la presente procedura di conciliazione secondo quanto previsto dal Protocollo di conciliazione paritetica e dalle normative comunitarie e nazionali ivi richiamate nonché dai principi applicabili agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie quali: competenza, nonché alle caratteristiche indipendenza, imparzialità, trasparenza, legalità, equità ed efficacia. Alla procedura di conciliazione potranno ricorrere esclusivamente i consumatori così come definiti dall’art 3 n. 1 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005). Le controversie in sede di conciliazione paritetica sono decise secondo equità. - UNIREC: Unione Nazionale delle Imprese a tutela del credito, associazione aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, rappresentativa degli interessi delle imprese commerciali del settore, da sempre attenta alle buone prassi ed ai principi deontologici e di etica professionale. - AACC: Associazioni dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Consumatori iscritte al CNCU aderenti al Protocollo ed al presente 3 Regolamento di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciconciliazione.
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Samples: Regolamento Di Conciliazione
PREMESSA. Le parti stipulanti Organizzazioni Sindacali Provinciali degli Inquilini, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritengono necessario esprimere la più profonda preoccupazione per il grave stato in cui versa il mercato delle locazioni nella città di Roma a causa, soprattutto, della grande sproporzione esistente tra la domanda (sempre presente) e l’offerta di alloggi, sia pubblici che privati (sempre più difficilmente reperibile). Le 00.XX. convengono che tale situazione è stata determinata da una serie di cause collegate tra loro, quali, ad esempio: il progressivo depauperamento dell’offerta in alloggi sia della E.R.P. che degli enti previdenziali pubblici, privati e privatizzati, oggetto in maniera, apparentemente, inarrestabile, di cartolarizzazioni, dismissioni, alienazioni; una incidenza fiscale pesante sul bene casa, formata da tributi statali e locali, che penalizza fortemente le rendite da affitto, anche nelle aree a forte tensione abitativa come Roma; la perdurante assenza di qualsiasi programma di costruzione di immobili, da destinare soltanto alla locazione, individuando, a tal fine, sia le aree utilizzabili da piano regolatore che quelle recuperabili, reperendo i finanziamenti corrispondenti e necessari; la divaricazione presente Accordo Economico Collettivotra un mercato delle locazioni, intendono realizzare una disciplina normativa sostanzialmente incontrollabile, e i redditi delle famiglie, soprattutto del ceto medio, contenuti al di sotto dei livelli di inflazione programmata; etc. etc.. Appare evidente come il ruolo dei sindacati di categoria, chiamati istituzionalmente, dalla legge 431/98, a definire le modalità con le quali determinare i canoni di locazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della citata legge, in assenza di interventi diretti a modificare la situazione esistente, attraverso programmi di gestione della emergenza abitativa, contestuali a programmi di costruzione, recupero e reperimento di immobili per la locazione, onde riequilibrare (almeno parzialmente) la sproporzione tra domanda ed offerta, non possa che essere un ruolo, decisamente, minimale rispetto alla capacità d’incidenza sul mercato immobiliare di Roma, in misura corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzianecessità ed alle attese, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicittadini romani. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti inquilini hanno, comunque, convenuto di assolvere in pieno al loro compito di rinnovare la convenzione territoriale per la città di Roma, assumendosi, senza incertezze, la responsabilità di ricercare (e trovare) gli equilibri praticabili in un contesto così estremamente complesso e difficoltoso, da non consentire positive aspettative per nessuna delle parti sindacali. Con altrettanta convinzione e fermezza, rivendicano, a pieno titolo, che, almeno, altrettanto senso di responsabilità mostrino le istituzioni ad ogni livello territoriale, nel porre in essere, senza ulteriori, ingiustificabili, indugi, ciascuno per il presente Accordo Economico Collettivoproprio settore d’intervento, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue gli strumenti fiscali (IRPEG, IRPEF,ICI) e programmatici in grado di dare prospettive nonché le situazioni reali alle migliaia di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichefamiglie romane alla affannosa (in alcuni casi, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta disperata) ricerca di una abitazione dignitosa, ad un canone corretto e, innanzitutto, “possibile”. XXXX XXXXXXXXX SICET SUNIA UNIAT UNIONE INQUILINI Accordo per il territorio del comune di Roma in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Samples: www.uniat.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall’art.3 comma 1, lett. o) del D.Lgs. 50/2016, sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Ai fini della redazione del presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di agenziaattività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di sicurezza solo in capo all’operatore economico. In altri contesti, la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. È messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.50/2016. L’aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l’eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza. Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle caratteristiche delle imprese commerciali e interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo relativi costi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisicurezza.
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Samples: Disciplinare Di Gara
PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/93 n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidichiarata alla Direzione lavori.
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Samples: www.provincia.ancona.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico CollettivoAvviso, intendono realizzare in continuità con gli interventi già attivati, la Regione intende sostenere l’implementazione dell’offerta formativa pubblica riferita alle attività di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs n. 81/2015, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 marzo 2017 (di seguito denominato “Regolamento”). L’elemento di novità che caratterizza la presente programmazione operativa è l’impiego del FSE+ che, durante il settennio 2021-2027 costruirà una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità delle fonti di finanziamento principali tenuto conto che l’apprendistato - per le sue caratteristiche di strumento flessibile ed efficace per l’inserimento occupazionale dei più giovani – costruisce una delle azioni assunta direttamente nel documento di programmazione regionale del rapporto Lazio (PR). Questa scelta comporta sia per l’Autorità di agenziaGestione del PR sia per le imprese sia, ancora, per i soggetti attuatori delle attività formative alcuni adattamenti, di carattere procedurale e gestionale in special modo, rispetto ai meccanismi attuativi presenti fino al momento attuale. Il quadro regolamentare del PR FSE+ 21-27 impone elementi di semplificazione amministrativa correlati a maggiore efficienza ed efficacia attuativa ancora più importanti rispetto al passato e, anche per questa ragione, impone un sistema di gestione e controllo strutturato adeguatamente per sostenerne la fattibilità di cui si anticipano alcune soluzioni operative proprio in attuazione del presente Avviso. Le finalità principali dell’Avviso, pertanto, sono stabilite in piena corrispondenza con la strategia regionale già assunta e con quelle del PR FSE+ 21-27 e riguardano: - la promozione dell’istituto dell’apprendistato quale strumento di sostegno all’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sull’intero territorio regionale; - la progettazione, e la messa disposizione dell’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante insieme al suo finanziamento. - la realizzazione di Azioni che concretamente mirano a garantire l’effettività del diritto di ogni apprendista alla formazione e il contestuale finanziamento dei percorsi formativi che dovranno essere svolte presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione Lazio. L’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali può essere erogata secondo le seguenti modalità: - formazione interna: definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell’azienda; - formazione esterna: definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua. Il presente Avviso riguarda esclusivamente la realizzazione delle attività di formazione esterna. Nello specifico, così come da Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027- Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR, l’Avviso trova attuazione attraverso la Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”, Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dei servizidell'economia sociale. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Nelle more dell’approvazione del PR FSE+ 2021-2027 e contrattualifintanto che l’AdG procederà alla definizione del sistema di governo del Programma nell’ambito dl Sistema di Gestione e Controllo, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Avviso si attua con procedura a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciregia regionale.
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Samples: www.regione.lazio.it
PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoA seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità n. 76 - in vigore dal 17/07/2020 - e della sua conversione nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata sulla G.U. n. 228 del rapporto 14/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in breve Decreto “Semplificazioni”) al fine di agenziaincentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché per far fronte alle caratteristiche ricadute economiche negative a seguito delle imprese commerciali misure di contenimento e dei servizidell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono previste procedure derogatorie al D.Lgs. Sotto questo profilo manifestano 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”). Deve precisarsi che per tali finalità le regole sono state estese anche ai Settori Speciali ed i valori indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2020. . Va chiarito che dette misure si applicano “a prescindere” dalla dichiarazione di uno stato di emergenza COVID o da una connessione con specifiche problematiche COVID, al solo fine di accelerare qualsiasi procedura di gara, sia sopra che sotto soglia comunitaria, tanto che vi sono alcune misure applicabili solamente sino al 31.12.2021 ed altre che modificano “a regime” il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali D.Lgs. 50/2016. Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti al processo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto affidamento precisando che il presente Accordo Economico Collettivoaddendum è mirato specificamente a quelle (la maggior parte) temporaneamente vigenti solamente sino alla data del 31.12.2021. Fermo restando che è preferibile ritenere che dette misure sia “obbligatorie” sino al 31.12.2021, stanti i fini acceleratori, nell’ipotesi in cui Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (di seguito “Interporto”) intendesse comunque osservare le procedure descritte nel Regolamento o quelle diverse del D.Lgs. 50/2016 (che non sono state abrogate nel frattempo, né sospese: ad esempio, l’art. 36, D.Lgs. 50/2016), e non quelle descritte nel presente addendum, si renderà necessario indicare la motivazione sottesa a detta scelta all’interno della determina a contrarre atteso che verrebbe interpretata come una scelta di non avvalersi dell’accelerazione. Si ricorda infatti che l’art. 21, Decreto Semplificazioni prevede significativamente – per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità “fatti” avvenuti, rispetto a qualsiasi tipo di procedura di gara o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, fase esecutiva che siano avvenuti dopo luglio 2020 - l’esonero da responsabilità erariale da “colpa grave” innanzi alla Corte dei Conti nelle ipotesi in cui non comporterà la nullità si rallenti o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti vi siano si omissioni in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciun ambito procedimentale.
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Samples: www.interportocervignano.it
PREMESSA. Le parti stipulanti La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il presente Accordo Economico Collettivo29 maggio 1993 (Convenzione de L’Aja) e ratificata dall’Italia con legge n.476 del 31 dicembre 1998 (legge 476/1998), ha richiamato nel preambolo il principio di sussidiarietà “Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine” vincolando la realizzazione di un’adozione internazionale alla verifica del principio di sussidiarietà. L’art. 4 comma 1 lettera b) infatti, prevede che le adozioni contemplate dalla Convenzione de L’Aja possano aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine: “hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse”. In tal senso l’articolo 39 ter comma 1 lettera f) della legge 476/1998 ha introdotto, come norma di legge, il requisito per gli enti che intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente ricevere l’autorizzazione a svolgere attività nel campo delle adozioni internazionali di “impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori”. Viene quindi esplicitamente chiesto agli enti di intervenire tramite l’attuazione di Progetti di “cooperazione allo sviluppo”, finalizzati a rafforzare la capacità dei Paesi di origine di implementare il principio di sussidiarietà. La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), quale Autorità Centrale (AC) cui sono attribuiti poteri e funzioni diversificati (di politica generale, di cooperazione, di amministrazione e controllo) in materia di adozioni internazionali, ha fatto proprio l’impegno assunto e trasfuso dall’Italia nella legge 476/1998 e – nell’ambito delle attività di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza e in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale – ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle peculiarità politiche che interessano l’effettiva tutela e il miglioramento delle condizioni di vita dei minori. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati (EEAA) allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive italiane, sia di altri Soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dei minori, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali vigenti. Tra queste si ricordano in primis la Convenzione de L’Aja, la Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti del rapporto di agenziafanciullo (CRC), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti i principi ispiratori dell’Agenda 2030 per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciSviluppo Sostenibile1.
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Samples: presidenza.governo.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è stato redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (in particolare il D.lgs. n. 106/2009) “Testo unico della sicurezza”, in quanto si è prevista la presenza di più imprese. L’Impresa appaltatrice e gli altri esecutori dell’opera, dipendenti da questa, dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno in modo da poter organizzare i lavori in sicurezza. Ogni Impresa esecutrice dovrà poi redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente Accordo Economico Collettivodocumento. I contenuti del PSC, intendono realizzare in ottemperanza all’allegato XV del Decreto di cui sopra sono i seguenti: - identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con l’indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere, una disciplina normativa corrispondente descrizione sintetica dell’opera con riferimento alle peculiarità scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; - individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; - relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed all’organizzazione del rapporto cantiere, alle lavorazioni ed alle interferenze; - scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle interferenze; - prescrizioni operative, misure preventive e protettive ed i dispositivi di agenziaprotezione individuale in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; - misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; - modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; - organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; - durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno; - stima dei costi della sicurezza. L’Impresa affidataria dei lavori può presentare al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; in ogni caso le eventuali integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa affidataria trasmette il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Almeno 30 gg. prima della consegna dei lavori l'Impresa affidataria è tenuta a presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) così come previsto dalla normativa vigente redatto secondo i contenuti minimi riportati nell’allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Almeno 15 gg. prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna Impresa esecutrice dovrà poi trasmettere il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx all’Impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CE; i lavori potranno iniziare solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche. L'Impresa in questo modo ha l'obbligo di uniformarsi alle caratteristiche disposizioni generali proposte dal committente, e nel contempo esercitare quello che è il libero esercizio d'Impresa così come definito dal Codice Civile, cioè organizzare il lavoro in funzione delle risorse umane e tecniche a propria disposizione. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i datori di lavoro delle imprese commerciali e dei serviziesecutrici mettono a disposizione ai Rappresentanti per la Sicurezza sia copia del PSC che del POS. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIl presente piano risulta assolutamente prescrittivo per tutti gli adempimenti necessari ai fini di garantire la sicurezza durante le varie fasi lavorative. Nel caso di contraddittorietà tra i contenuti del PSC ed altri documenti d’appalto in ambito di sicurezza, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve devono essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto considerate prevalenti le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole prescrizioni del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciPSC.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento informativo (il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità “Documento Informativo”) è stato predisposto da MPS ai sensi dell’art. 5 e in conformità all’Allegato 4 del rapporto di agenziaRegolamento OPC, nonché alle caratteristiche ai sensi dell’art. 4.6.1 della “Direttiva di Gruppo in ambito di gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni esponenti bancari” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca e da ultimo aggiornata in data 19 dicembre 2019 e vigente alla data del presente Documento Informativo (la “Direttiva OPC”), al fine di fornire agli azionisti e al mercato l’informativa richiesta ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate in merito ai principali termini e condizioni della scissione parziale non proporzionale da parte di MPS a favore di AMCO, con opzione asimmetrica, ossia con facoltà per i soci di MPS diversi dall’attuale Socio di Maggioranza di MPS (i.e. diversi dal Ministero dell’Economia e delle imprese commerciali Finanze) di non essere assegnatari di azioni AMCO e dei servizidi mantenere inalterato il numero di Azioni Ordinarie MPS dai medesimi detenute, così incrementando (in termini percentuali) la partecipazione detenuta nel capitale di MPS (la “Scissione AMCO”). Sotto questo profilo manifestano La Scissione AMCO ha ad oggetto un compendio composto da crediti deteriorati, attività fiscali, altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio netto, il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali cui Progetto di Scissione è stato approvato il 29 giugno 2020 nei termini e contrattualicon le modalità meglio precisate di seguito. L’Operazione è conclusa da MPS con una parte correlata; infatti, consapevoli dell’importanza alla Data del ruolo svolto dagli agenti Documento Informativo, il MEF esercita il controllo di diritto su MPS ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e rappresentanti 93 del TUF e detiene l’intero capitale sociale di commercio nell’economia AMCO. Pertanto, MPS e AMCO sono società soggette entrambe al controllo del Paese MEF. Alla luce di quanto precede, AMCO rientra nella definizione di Parte Correlata di MPS ai sensi del Regolamento OPC e dell’art. 4.1 della Direttiva OPC e ai sensi della Disciplina Banca d’Italia. In aggiunta, ai sensi del ruolo svolto dagli agenti par. 4.2.2 (Tipologie di Rilevanza delle Operazioni) della Direttiva OPC e rappresentanti dell’allegato 3 al Regolamento OPC, l’Operazione si configura come “operazione con parte correlata di commerciomaggiore rilevanza” dal momento che l’“indice di rilevanza del controvalore” – calcolato quale rapporto tra il patrimonio netto incluso nel Compendio Scisso oggetto di assegnazione ad AMCO nell’ambito della Scissione AMCO e il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 marzo 2020 (quale più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato) – è superiore alla soglia del 5%. In considerazione di quanto precede, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento OPC, nonché dell’art. 4.3.2 della Direttiva OPC, il Comitato OPC è stato coinvolto nella fase delle trattative e dell’istruttoria relativa all’Operazione attraverso la ricezione di informazioni complete ed adeguate e ha avuto la possibilità di richiedere informazioni e chiarimenti. Il Comitato OPC, in data 29 giugno 2020, ha rilasciato un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura motivato parere favorevole sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza economica quali collaboratori indispensabili e sulla correttezza sostanziale delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali relative condizioni (si veda il Paragrafo 0 del Documento Informativo). Sempre in data 29 giugno 2020, il Progetto di Scissione AMCO è stato approvato anche dal Consiglio di Amministrazione di MPS, previo motivato parere favorevole del Comitato OPC, e professionalidal Consiglio di Amministrazione di AMCO. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl Progetto di Scissione AMCO è stato depositato presso la sede sociale di MPS in data 30 giugno 2020, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ai sensi dell’art. 2501-quater, secondo comma, cod. civ., come richiamato dall’articolo 2506- I termini, le condizioni, le modalità di esecuzione, nonché i diritti e inscindibilegli obblighi di MPS e AMCO in relazione alla Scissione AMCO, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti sono disciplinati dall’Accordo di Scissione AMCO sottoscritto tra MPS e rappresentanti di commercioAMCO, comprensivo dell’Accordo R&W. L’Operazione è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità subordinata al verificarsi di una qualunque delle clausole serie di condizioni, prima fra tutte l’ottenimento dell’Autorizzazione BCE (come di seguito definita). Subordinatamente all’eventuale rilascio dell’Autorizzazione BCE all’Operazione, il Progetto di Scissione AMCO sarà messo a disposizione del presente Accordo Economico Collettivopubblico nei modi e nei termini di legge unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalla legge, non comporterà ivi inclusa la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivorelazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di MPS ai sensi degli artt. Sono fatte salve le condizioni 2501-ter e 2506-bis cod. civ. e la relazione sulla congruità del Rapporto di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaCambio ai sensi dell’art. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia2501-sexies cod. La Parti rappresentanti le aziende mandanticiv., nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la come richiamato dall’art. 2506-ter cod. civ. In data 30 giugno 2020 è stata depositata l’istanza a BCE ai fini del rilascio dell’Autorizzazione BCE con richiesta di parte sindacale abbreviazione dei termini applicabili al procedimento autorizzativo rispetto ai 90 giorni previsti ai sensi della normativa vigente. Secondo la tempistica ipotizzata alla Data del Documento Informativo, le assemblee straordinarie di MPS e AMCO chiamate a deliberare sulla Scissione AMCO si terranno entro il mese settembre 2020, sul presupposto che siano decorsi almeno trenta giorni dal rilascio dell’Autorizzazione BCE (e che quindi BCE si pronunci prima del termine ordinario di 90 giorni previsti ai sensi di legge), con l’obiettivo di stipulare l’Atto di Scissione AMCO entro il 1° dicembre 2020 (termine per incontri annuali l’avveramento delle Condizioni Sospensive) e che la Scissione AMCO possa avere efficacia a livello Nazionale decorrere dal 1° dicembre 2020. Il presente Documento Informativo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di MPS in data 29 giugno 2020 ed è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni, sul sito internet di MPS (xxx.xxxxxxxxx.xx) nella sezione “corporate governance/operazioni-con-le-parti-correlate”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket storage” all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Si segnala che MPS pubblicherà altresì, con le XX.XXmodalità e nei termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare, il documento informativo sulla Scissione AMCO redatto ai sensi dell’art. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo70, intesi ad esaminare lo stato comma 6, del settore le sue prospettive nonché Regolamento Emittenti, che, in conformità all’Allegato 3B al Regolamento Emittenti, conterrà, tra l’altro, le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una patrimoniali ed economiche pro-forma delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciSocietà Partecipanti alla Scissione.
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Samples: Accordo Di Scissione Amco
PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo il cronoprogramma lavori allegato al progetto, e/o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
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Samples: www.provincia.nuoro.it
PREMESSA. Le parti stipulanti L’intento dell’odierno lavoro è quello di consegnare al lettore una serie di elementi di comprensione per meglio orientarlo nella complessa opera di decodificazione di un tema particolarmente articolato come il presente Accordo Economico Collettivopartenariato pubblico-privato (PPP), intendono realizzare una evidenziando gli aspetti più rilevanti della disciplina di matrice europea e della normativa corrispondente alle peculiarità adottata al riguardo dal legislatore interno. Innanzitutto, verranno sinteticamente rappresentate ed approfondite le linee fondamentali dettate in In particolar modo, si traccerà la distinzione in esso prevista tra forme di PPP di tipo “contrattuale” e PPP di tipo “istituzionalizzato”. *Sono da attribuirsi ad Xxxxxxx Xxxxxxx i paragrafi 2, 3, 3.1., 3.2., 3.3. ** Sono da attribuirsi a Xxxxxxx Xxxxx i paragrafi 1, 4, 4.1., 5. 1 Cfr. Risoluzione del rapporto Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI)); cfr. inoltre, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato (COM (2009) 615. Nello stesso tempo, verranno analizzate le diverse tipologie di agenziaPPP esistenti nel contesto italiano, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali focalizzando l’attenzione sulla concessione di lavori pubblici e sull’istituto della società mista. Infine, sarà affrontata la disciplina del project financing, sofisticata tecnica di finanziamento, il cui tratto caratterizzante consiste nell’utilizzo di risorse contributive private. Com’è noto, la disciplina concernente la finanza di progetto, prevista dal Codice dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse contratti pubblici relativi a sviluppare corrette relazioni sindacali lavori, servizi e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioforniture, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità stata oggetto, anche recentemente, di una qualunque serie di modifiche legislative orientate, da un lato, a favorirne l’utilizzazione e, da un altro, a garantire il coinvolgimento del mercato finanziario nel suo complesso. L’importanza dei meccanismi di collaborazione tra settore pubblico e privati, dunque, risiede nel fatto che essi potrebbero costituire un valido ed efficace strumento per la risoluzione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivocrisi finanziarie qualora venisse effettuata una corretta razionalizzazione della disciplina favorendo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni così, l’estensione dell’utilizzo delle diverse forme di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciPPP.
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Samples: www.ildirittoamministrativo.it
PREMESSA. Le parti stipulanti L’Ente Pubblico Economico “Agenzia delle entrate-Riscossione” (di seguito anche solo Agenzia) intende procedere all’acquisizione delle licenze del framework ZEND, per le funzionalità non erogate in modalità open source, e del servizio di manutenzione, come di seguito meglio dettagliato. Preliminarmente all’avvio della relativa procedura di affidamento, l’Agenzia ritiene opportuno procedere ad una consultazione del mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al fine di verificare se tali servizi abbiano un mercato di riferimento, appurando altresì l’esistenza sul mercato di sistemi alternativi a quello attualmente in uso aventi caratteristiche e funzionalità analoghe (con la preferenza per sistemi aperti e licenze open source), valutandone l’eventuale convenienza rispetto al sistema in uso. All’esito della presente consultazione l’Agenzia, ove ne ricorrano i presupposti, valuterà di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), per le eccezioni di cui ai punti 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata. Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si richiede agli operatori economici interessati di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell’informativa sotto riportata ed autorizzazione al trattamento dei dati personali - compilando il questionario di seguito allegato, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, ovvero da procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza (allegando copia della procura, qualora tali poteri non risultino dal Registro delle Imprese). Il documento dovrà essere inviato entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione, sotto riportata, al seguente indirizzo PEC: Tutte le informazioni fornite con il presente Accordo Economico Collettivodocumento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Dall’utilizzo di tale procedura di consultazione non derivano vincoli per l’Agenzia, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità né alcuna aspettativa, di fatto o di diritto, da parte degli operatori di mercato relativa allo svolgimento del rapporto procedimento selettivo. L’Agenzia si riserva la facoltà di agenziainterrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. L’Agenzia, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. I contributi forniti non possono contenere offerte o proposte contrattuali e sono trasmessi all’Agenzia secondo le modalità previste nell’avviso. I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e dei servizila competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. Sotto questo profilo manifestano La partecipazione alla consultazione preliminare non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura selettiva. Dalla partecipazione al procedimento di consultazione non possono derivare, per il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello svolgimento della successiva procedura selettiva. Roma, 23/07/2019 Azienda Indirizzo Nome e contrattuali, consapevoli dell’importanza Cognome del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data di commercio nell’economia compilazione INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO [art. 13 del Paese Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del ruolo svolto dagli agenti Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]Agenzia delle entrate - Riscossione, con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e rappresentanti partita IVA: 13756881002 è Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti. Agenzia provvede alla raccolta ed al trattamento dei Suoi dati personali, forniti mediante la compilazione del presente documento di commercioconsultazione di mercato, con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al solo fine di consentire ad Agenzia di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di mercato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare alla consultazione. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlati alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. La conservazione, da parte di Agenzia, dei dati personali conferiti avverrà per il tempo necessario alla gestione della consultazione stessa. I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati: ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un mercato distributivo reso obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora più complesso se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili legge. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE n. 679/2016, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti. Può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà utilizzare, secondo le modalità indicate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx, i dati di contatto del Titolare del trattamento: Agenzia delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalientrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 – 00000 Xxxx oppure l’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Le parti si danno atto Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Qualora ritenga che il presente Accordo Economico Collettivotrattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE n. 679/2016, che Xxx potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti la protezione dei dati personali all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Si dichiara di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge documento e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti si autorizza il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitrattamento dei medesimi dati.
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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è redatto ai sensi dell’art. 84-bis e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) e ha ad oggetto la proposta di approvazione di un piano di incentivazione basato sulle azioni della Società, denominato “Piano di Stock Grant 2021-2024” (il “Piano”) riservato a taluni Amministratori Esecutivi, dipendenti, inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, di Salcef Group S.p.A. (la “Società” o “Salcef”) e delle società del Gruppo Salcef - diversi dall’Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo e con significativo impatto sul successo sostenibile per la Società. In data 24 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Salcef, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2021, l'adozione del Piano ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”), che prevede l'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società ai termini ed alle condizioni stabiliti nel Piano e descritti nel presente Documento Informativo. Alla data del presente Documento Informativo l'adozione del Piano non è ancora stata approvata dall’Assemblea ordinaria. Pertanto (i) il presente Accordo Economico CollettivoDocumento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2021 con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine del 19 marzo 2021 e (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano. Come meglio specificato nel presente Documento Informativo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente taluni aspetti relativi all’attuazione del Piano saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei poteri che gli saranno conferiti dall’Assemblea degli azionisti. Le informazioni conseguenti alle peculiarità deliberazioni che, subordinatamente all’approvazione del rapporto Piano da parte dell’Assemblea degli azionisti ed in conformità ai criteri generali indicati nella stessa, il Consiglio di agenziaAmministrazione adotterà in attuazione del Piano saranno fornite con le modalità e nei termini indicati dall’articolo 84-bis, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti. Il presente Documento Informativo è volto a fornire agli azionisti le informazioni necessarie per esercitare in modo informato il proprio diritto di voto in sede assembleare. Il Piano è da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3 del TUF e dei servizidell’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali84-bis, consapevoli dell’importanza comma 2, del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioRegolamento Emittenti, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili quanto rivolto, fra l’altro, ad Amministratori Esecutivi e a Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e/o delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF. Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società – Via di Pietralata n. 140, 00158 Roma, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoMarket STORAGE (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx) e sul sito internet della Società: xxx.xxxxxx.xxx, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. nella sezione “Investor Relations – Assemblea degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciAzionisti”.
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PREMESSA. Le parti stipulanti Con delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009, l’Autorità ha disposto l’avvio del presente procedimento, finalizzato all’individuazione dei mercati rilevanti che compongono il presente Accordo Economico CollettivoSistema Integrato delle Comunicazioni (di seguito anche SIC). Contestualmente, intendono realizzare si è proceduto alla valorizzazione del SIC per l’anno 2008. Tale attività è stata condotta, come verrà meglio specificato nel prosieguo, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione (di seguito anche Testo Unico o TU). Il termine di chiusura del procedimento, inizialmente fissato al 31 marzo 2010, è stato prorogato al 31 maggio 2010 con delibera n. 21/10/CONS del 27 gennaio 2010 e, successivamente, con delibera n. 257/10/CONS del 26 maggio 2010 è stato prorogato al 30 settembre 2010 e da ultimo con delibera n. 473/10/CONS del 16 settembre 2010 è stato prorogato al 30 ottobre 2010. Lo schema di provvedimento che si sottopone a consultazione pubblica è articolato nel seguente modo: Il Capitolo 4 spiega la metodologia adottata ai fini dell’individuazione dei mercati rilevanti del SIC, analizzando le peculiarità dei settori della comunicazione ivi ricompresi. Inoltre, il capitolo riporta, sempre ai fini della definizione dei mercati, un’analisi comparata dei mezzi di comunicazione, al fine di verificarne la rilevanza per la tutela del pluralismo nonché la sostituibilità. Il Capitolo 5 riporta l’analisi dei mercati rilevanti. In particolare, per ogni area economica di cui si compone il SIC (televisione, radio, editoria quotidiana, periodica, elettronica, annuaristica, pubblicità esterna, cinema, below the line), è effettuata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità descrizione del rapporto settore, comprensiva di agenziaun inquadramento normativo, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e e, successivamente, secondo la metodologia descritta al capitolo precedente, un’analisi dello stesso finalizzata alla definizione dei servizimercati rilevanti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn merito all’analisi svolta, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioè inoltre opportuno premettere quanto segue. Con riferimento all'analisi sui ricavi, si è ritenuto necessario utilizzare dati economici riferiti all’anno 2008, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto questi sono risultati gli ultimi ufficiali disponibili. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoQuando disponibili, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto sono state prese in considerazione anche stime con le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativatendenze dei valori relativi all’anno 2009. Per quanto non previsto dal riguarda, invece, l’analisi condotta sulla base di grandezze in volume -quali, tra l’altro, gli ascolti, la diffusione delle piattaforme, l’analisi della domanda- è stato possibile, anche al fine di consentire che i risultati del procedimento fossero coerenti e riflettessero la più recente evoluzione tecnologica e di mercato, disporre di dati aggiornati a tutto il 2009 e parte del 2010. Nell’ambito della presente Accordo valgono analisi, sono state considerate anche le disposizioni evoluzioni normative più recenti che hanno interessato i settori ricompresi nel SIC. In particolare, il 15 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. “Decreto Romani”) 1, che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico della radiotelevisione, mutandone, fra l’altro, la denominazione in “Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici” (TUSMAR). Al riguardo, si fa presente che, nell’ambito del presente procedimento, per comodità di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti analisi, sono state utilizzate le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per denominazioni e i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.riferimenti normativi in
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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 , comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla cooperativa sociale aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui la cooperativa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta. Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Serrenti e dalla cooperativa ed allegato alla convenzione. La cooperativa, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il presente Accordo Economico CollettivoComune di Serrenti procederà all’aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti , intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del rapporto servizio. Nei contratti rientranti nel campo d’applicazione del titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di agenziaSicurezza e di Coordinamento (PSC), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali relativi costi sono contenuti nel PSC e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioquindi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivotale evenienza, non comporterà è necessaria la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoredazione del DUVRI. Sono fatte salve Nel DUVRI vengono riportate solo le condizioni misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di miglior favore previste dalla Legge ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e dalla contrattazione integrativasicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, sorveglianza sanitaria, ecc.,) , e consegnare all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell’intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 163/06, art. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici131.
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