Responsabilità delle parti Clausole campione

Responsabilità delle parti. È di competenza esclusiva delle parti: - l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; - le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - l’indicazione dei recapiti degli avvocati; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Responsabilità delle parti. Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Responsabilità delle parti. 1. L’Operatore Recipient verifica l’identità del richiedente la prestazione di MNP, nel rispetto della normativa in vigore, attraverso la verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici raccolti nella richiesta di attivazione della prestazione di MNP, di cui al precedente articolo 6, con quelli riportati nella riproduzione del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente. 2. Il Donating e l’ospitante Donating, sono responsabili ciascuno per la parte di propria competenza, per le richieste di attivazione della prestazione di MNP non andate a buon fine nei casi non contemplati all’art. 16 del presente Accordo Quadro. Sono altresì responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, delle richieste andate a buon fine che dovevano essere scartate e/o rifiutate secondo quanto contemplato all’art. 16 del presente Accordo Quadro. 3. Il Donating e l’Ospitante Donating ciascuno per la parte di propria competenza, non sono responsabili degli eventuali ordinativi non andati a buon fine a causa di non conformità e/o non completezza delle informazioni o del formato delle richieste inoltrate dal Recipient e dall’Ospitante Recipient, ciascuno per la parte di propria competenza, così come previsto dall’Allegato 2 del presente Accordo Quadro. 4. Ciascuna Parte risponde dei guasti che si verificano sulle rispettive reti, infrastrutture di rete di competenza, sistemi e relative funzionalità, fatti salvi i casi di forza maggiore secondo quanto previsto nell’art 18. 5. Ciascuna Parte del presente Accordo Quadro si impegna nei casi in cui riveste qualità di “operatore terza parte” nel processo di porting, a: a. garantire il corretto aggiornamento delle proprie banche dati; b. notificare al Recipient e/o all’Ospitante Recipient l’esito degli avvenuti aggiornamenti di sua competenza, in base a quanto stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo Quadro; c. sanare eventuali situazioni di errore collaborando con il Donating/Ospitante donating e/o il Recipient/Ospitante Recipient. 6. Ciascuna Parte risponde per il non corretto svolgimento delle attività di propria competenza secondo i Service Level Agreement (SLA) e relative penali disciplinate nel successivo art. 16 bis e nell’allegato 4 al presente Accordo Quadro. 7. L’Operatore Recipient a seguito di richiesta da parte dell’Operatore Donating, corredata della copia della contestazione ricevuta dal cliente secondo le modalità descritte nell’allegato 4, ha l’obbligo di fornire copia della richies...
Responsabilità delle parti a) Agilent presterà i Servizi in maniera professionale. Agilent compirà ogni ragionevole sforzo per prestare i Servizi in conformità all’offerta o all’Allegato relativo ai Servizi e potrà inoltre selezionare subappaltatori qualificati e di comprovata reputazione per l’esecuzione dei Servizi. b) Il Prodotto deve essere ai livelli di revisione attuali e potrà essere richiesta, a spese del Cliente, la certificazione Agilent attestante che il Prodotto è in buone condizioni di funzionamento. c) Lo spostamento del prodotto potrà comportare un incremento dei costi dei Servizi, la variazione dei tempi di risposta e il trasferimento subordinato alla disponibilità. d) Il Cliente è tenuto a rimuovere i prodotti non idonei ai Servizi al fine di consentire ad Agilent di prestare tali Servizi; le spese per eventuali attività aggiuntive resesi necessarie potranno essere addebitate al Cliente stesso. e) I Servizi non coprono danni, difetti o guasti dovuti a: utilizzo di supporti, materiali o altri prodotti non Agilent; condizioni della sede di installazione non conformi alle specifiche Agilent; utilizzo negligente o non corretto, danni dovuti ad incendi o allagamenti, disturbi dell’alimentazione elettrica, trasporto, attività lavorative o modifiche da parte di dipendenti o subappaltatori non incaricati da Agilent, o altre cause che esulino dal ragionevole controllo di Agilent. f) Il Cliente è tenuto ad implementare una procedura esterna al Prodotto per ricostruire file, dati o programmi del Cliente persi o alterati, e ad avere un suo rappresentante presente durante la prestazione dei Servizi da parte di Agilent presso il Cliente. Il Cliente provvederà ad informare Agilent nel caso in cui un Prodotto sia utilizzato in un ambiente che esponga a rischio potenziale la salute. Agilent potrà richiedere al Cliente di mantenere tale Prodotto sotto la supervisione di Agilent.
Responsabilità delle parti. 8.1. Qualora l’Acquirente volesse procedere alla scissione del Contratto, esso è tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese connesse all’adempimento agli obblighi contrattuali da parte di quest’ultimo (tra cui il montaggio di accessori aggiuntivi ed i successivi lavori per il loro smontaggio). Il calcolo delle spese viene effettuato in base al Tariffario ufficiale del Venditore. Le somme per il risarcimento di tali spese possono essere trattenute dai pagamenti effettuati dall’Acquirente precedentemente all’adozione della decisione di rescindere il Contratto. 8.2. Qualora l’Acquirente volesse rinunciare al Contratto e rescinderlo di sua propria iniziativa, il Venditore si riserva il diritto di trattenere il pagamento anticipato precedentemente versato dall’Acquirente in qualità di multa per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali. 8.3. Nei casi previsti dal presente Contratto il Venditore restituisce all’Acquirente, previa una sua richiesta scritta, i mezzi finanziari mediante versamento sul conto bancario, indicato per iscritto dall’Acquirente, oppure in contanti, la restituzione deve avvenire entro e non oltre i 10 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta da parte dell’Acquirente. 8.4. Qualora l’Acquirente non dovesse ritirare l’Automobile entro 15 giorni dalla data del suo arrivo nel deposito, il Venditore ha il diritto di considerare il Contratto rescisso e rinunciare all’adempimento agli obblighi contrattuali in maniera unilaterale con tutte le conseguenze che ne dovessero sorgere. In tale caso il Venditore potrà disporre dell’Automobile a sua discrezione richiedendo all’Acquirente di pagare le spese per la custodia dell’Automobile nel deposito, previste dal presente Contratto. 8.5. Qualora l’Acquirente dovesse violare i termini del ritiro dell’Automobile dal deposito, il Venditore, a partire dalla data di scadenza del periodo previsto per il ritiro, stabilito nel punto
Responsabilità delle parti. Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera lo stesso dall’onere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalità previste dal presente Accordo. La Banca d’Italia non assume, né nei confronti del Ministero né nei confronti di terzi, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, né responsabilità connesse con la detenzione dei decreti di corte d’appello e non ha alcun obbligo di conservazione o archiviazione della documentazione ricevuta dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
Responsabilità delle parti. È di competenza esclusiva delle parti verificare: a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo; b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; c. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione; d. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario; e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; f. la determinazione del valore della controversia; g. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia; j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
Responsabilità delle parti. 1. Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità, in merito: a) alla corretta determinazione del valore della controversia; b) al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; c) all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento; d) alla corretta indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa sull’istanza di mediazione; e) alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o mandati di rappresentanza; f) alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti a INMEDIAR o al mediatore dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione del procedimento; g) all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia. 2. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro dovrà essere effettuata alle parti invitate con un mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante. INMEDIAR non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente. 3. Le parti e gli avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti, esonerando il mediatore e INMEDIAR da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Responsabilità delle parti. 1. Il Comune di Orvieto, capofila della Zona sociale n. 12, quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni il cui contenuto risulta chiaramente definito all’art. 3 del presente accordo, è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle stesse (paragrafo 4 delle schede tecniche allegate all’accordo), conseguentemente, compete al Comune beneficiario anche la responsabilità di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, incluse le procedure di attuazione delle stesse, così come definite al paragrafo 3 delle schede tecniche di intervento allegate al presente accordo. In particolare compete al Comune capofila: a) realizzare le attività in conformità alle schede tecniche di azione approvate, inclusi i piani finanziari e nel rispetto dei termini previsti per l’esecuzione; b) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali; c) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente; d) adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni; e) rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale; f) conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e mettere a disposizione in caso di controllo; C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308 g) rispettare le norme dell’Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.); h) rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con la specifica normativa di riferimento; i) accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull’utilizzo del finanziamento erogato, anche mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e tempestivo a...
Responsabilità delle parti. 1. In conformità alle previsioni del presente Contratto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, la Banca d’Italia cura la corretta tenuta dei Conti titoli e il corretto svolgimento delle attività di sua competenza inerenti ai trasferimenti di Quote. 2. La Banca d’Italia non assume responsabilità per danni causati da fatti od omissioni di terzi, in particolare dovuti a ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del Servizio di liquidazione o del servizio di gestione accentrata della Euronext Securities Milan. 3. Le parti non assumono alcuna responsabilità per il mancato funzionamento dei servizi di rete forniti da SWIFT o da SIA. 4. La Banca d’Italia non risponde del ritardo o del mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Contratto derivanti dal verificarsi di cause di forza maggiore. Sezione III Disposizioni finali Art.14