Responsabilità delle parti. È di competenza esclusiva delle parti: - l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; - le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - l’indicazione dei recapiti degli avvocati; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Responsabilità delle parti. Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Responsabilità delle parti. 19.1 Il Cliente è responsabile della veridicità e liceità dei dati, di qualsiasi natura, forniti ai fini della realizzazione dei servizi di cui al punto 17.1 dedotti in Offerta. In particolare, il Cliente garantisce che la documentazione fornita non viola in alcun modo i diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi, norme imperative, norme di ordine pubblico, il buon costume e disposizioni di legge in generale.
19.2 Il Cliente manleva, garantisce e tiene indenne la Società nei confronti di qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi, controversia, perdita e/o spesa derivanti dalla violazione dell’obbligo di cui al precedente punto.
19.3 Il Cliente, altresì, manleva, garantisce e tiene indenne nei confronti di qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi, controversia, perdita e/o spesa derivanti da eventuali modifiche apportate dal medesimo Cliente al Materiale reso dalla Società.
19.4 Una volta approvato il Materiale secondo le modalità indicate al punto 18.4, il Cliente esonera e tiene indenne la Società rispetto a qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo che di esso viene fatto da parte del Cliente stesso.
19.5 Il Cliente esonera e tiene indenne la Società rispetto a qualsiasi responsabilità per eventuali difformità dei Contenuti realizzati rispetto ad obblighi di legge cui possa essere tenuto il Cliente, dati la natura dell’attività da esso svolta e i contenuti del sito stesso. Inoltre, la Società non sarà responsabile per qualsiasi mancato adeguamento ad aggiornamenti normativi cui sia tenuto il Cliente.
19.6 Secondo quanto previsto al precedente art. 18.5, la Società non potrà essere considerata in nessun modo responsabile di eventuali disservizi e/o malfunzionamenti dei servizi di hosting.
19.7 Secondo quanto previsto al successivo art. 20.4, la Società non è responsabile in nessun modo per l’eventuale perdita definitiva di dati e/o Materiale dovuta a cause ad essa non imputabili.
Responsabilità delle parti. 1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili all’organismo;
b. le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di Mediazione;
c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell’istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l’avvocato costituito in giudizio a mezzo pec;
e. la determinazione del valore della controversia;
f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell’istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.
Responsabilità delle parti a) Agilent presterà i Servizi in maniera professionale. Agilent compirà ogni ragionevole sforzo per prestare i Servizi in conformità all’offerta o all’Allegato relativo ai Servizi e potrà inoltre selezionare subappaltatori qualificati e di comprovata reputazione per l’esecuzione dei Servizi.
b) Il Prodotto deve essere ai livelli di revisione attuali e potrà essere richiesta, a spese del Cliente, la certificazione Agilent attestante che il Prodotto è in buone condizioni di funzionamento.
c) Lo spostamento del prodotto potrà comportare un incremento dei costi dei Servizi, la variazione dei tempi di risposta e il trasferimento subordinato alla disponibilità.
d) Il Cliente è tenuto a rimuovere i prodotti non idonei ai Servizi al fine di consentire ad Agilent di prestare tali Servizi; le spese per eventuali attività aggiuntive resesi necessarie potranno essere addebitate al Cliente stesso.
e) I Servizi non coprono danni, difetti o guasti dovuti a: utilizzo di supporti, materiali o altri prodotti non Agilent; condizioni della sede di installazione non conformi alle specifiche Agilent; utilizzo negligente o non corretto, danni dovuti ad incendi o allagamenti, disturbi dell’alimentazione elettrica, trasporto, attività lavorative o modifiche da parte di dipendenti o subappaltatori non incaricati da Agilent, o altre cause che esulino dal ragionevole controllo di Agilent.
f) Il Cliente è tenuto ad implementare una procedura esterna al Prodotto per ricostruire file, dati o programmi del Cliente persi o alterati, e ad avere un suo rappresentante presente durante la prestazione dei Servizi da parte di Agilent presso il Cliente. Il Cliente provvederà ad informare Agilent nel caso in cui un Prodotto sia utilizzato in un ambiente che esponga a rischio potenziale la salute. Agilent potrà richiedere al Cliente di mantenere tale Prodotto sotto la supervisione di Agilent.
Responsabilità delle parti. Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera lo stesso dall’onere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalità previste dal presente Accordo. La Banca d’Italia non assume, né nei confronti del Ministero né nei confronti di terzi, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, né responsabilità connesse con la detenzione dei decreti di corte d’appello e non ha alcun obbligo di conservazione o archiviazione della documentazione ricevuta dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
Responsabilità delle parti. 1. Il Comune di Orvieto, capofila della Zona sociale n. 12, quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni il cui contenuto risulta chiaramente definito all’art. 3 del presente accordo, è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle stesse (paragrafo 4 delle schede tecniche allegate all’accordo), conseguentemente, compete al Comune beneficiario anche la responsabilità di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, incluse le procedure di attuazione delle stesse, così come definite al paragrafo 3 delle schede tecniche di intervento allegate al presente accordo. In particolare compete al Comune capofila:
a) realizzare le attività in conformità alle schede tecniche di azione approvate, inclusi i piani finanziari e nel rispetto dei termini previsti per l’esecuzione;
b) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
c) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;
d) adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
e) rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
f) conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e mettere a disposizione in caso di controllo; C_C816 - - 1 - 2024-05-07 - 0018308
g) rispettare le norme dell’Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
h) rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con la specifica normativa di riferimento;
i) accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull’utilizzo del finanziamento erogato, anche mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e tempestivo a...
Responsabilità delle parti. 1. In conformità alle previsioni del presente Contratto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, la Banca d’Italia cura la corretta tenuta dei Conti titoli e il corretto svolgimento delle attività di sua competenza inerenti ai trasferimenti di Quote.
2. La Banca d’Italia non assume responsabilità per danni causati da fatti od omissioni di terzi, in particolare dovuti a ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del Servizio di liquidazione o del servizio di gestione accentrata della Euronext Securities Milan.
3. Le parti non assumono alcuna responsabilità per il mancato funzionamento dei servizi di rete forniti da SWIFT o da SIA.
4. La Banca d’Italia non risponde del ritardo o del mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Contratto derivanti dal verificarsi di cause di forza maggiore.
Sezione III Disposizioni finali Art.14
Responsabilità delle parti. 1. È di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
2. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
Responsabilità delle parti. (1) Qualora le parti abbiano sottoscritto un protocollo vincolante, i rimedi per l’eventuale violazione del medesimo sono quelli previsti:
(a) nel protocollo (se contemplati),
(b) nella legge nazionale applicabile della parte (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'EIR 2015/848).
(2) Qualora le parti abbiano sottoscritto un protocollo non vincolante, l’eventuale violazione dello stesso non determinerà alcuna conseguenza rimediale e/o risarcitoria, salvo che ciò si traduca in una violazione dell'obbligo giuridico di cooperazione.
(3) Nelle situazioni di cui sopra, le parti dovrebbero essere responsabili di eventuali danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicare senza indugio l’intenzione di discostarsi dalle previsioni contenute nel protocollo e le relative motivazioni.