Responsabilità e assicurazioni. Il concessionario è responsabile e risponde in solido, in via diretta ed esclusiva, di - danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, norme e prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio, dei propri dipendenti o da persone chiamate dal concessionario per qualsiasi motivo. L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni responsabilità civile e penale; - danni a cose o persone dovuto ad incidenti durante gare, manifestazioni, iniziative, allenamenti svolti aventi relazione diretta o indiretta con l’uso degli impianti (fatta eccezione per le manifestazioni e le iniziative promosse dal Comune); - danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezze nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato e tempestivo intervento in casi di emergenze. Il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni predetti, a prescindere da eventuali conseguenze penali. Il Concessionario ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità, deve presentare al Comune una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persone o cose. Detta polizza tiene indenne il Concessionario anche per: - Morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone e a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione; - I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della Concessione. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata della Concessione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere rinnovabile automaticamente, a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In caso il valore da risarcire per danni arrecat...
Responsabilità e assicurazioni. L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Affidatario e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro. L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente accordo quadro, l’Appaltatore deve stipulare specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza in oggetto dovrà essere conforme a quanto previsto nell’art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016. Per i danni alle opere durante la loro esecuzione il massimale di copertura non potrà essere inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00); Per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione delle opere il massimale di copertura deve essere pari almeno ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del Contratto. La garanzia come sopra specificata si intende estesa al personale della Direzione Lavori e a tutti i rappresentanti di Zètema che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto. Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico di Zètema stessa.
Responsabilità e assicurazioni. Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all’utilizzo degli spazi locati o cause ad essi connesse, derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell’impresa aggiudicataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione dei servizi. A tal fine l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa, pena la non stipula del contratto. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’impresa aggiudicataria ed agli utenti durante l’esecuzione del servizio.
Responsabilità e assicurazioni. Il Concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione. Il Concessionario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente. Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all’ingestione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell’ambito dell’attività in concessione. Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento. Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema prima della stipula del contratto.
Responsabilità e assicurazioni. L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti del proprio personale messo a disposizione nell’attività, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattuali. L’Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. L’Associazione dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità dell’Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’A.S.U.I.Ts è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del ...
Responsabilità e assicurazioni. L’aggiudicatario assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto della Stazione Appaltante che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata da tre polizze assicurative: - RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) per la gestione della mensa con massimale unico di € 10.000.000,00, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona e di € 5.000.000,00 per danni a cose – per anno; - Incendio ( e garanzia accessoria rischi incendio): a) rischio locativo nei casi di responsabilità a temine degli art. 1588 – 1589 e 1611 del c.c. con il seguente massimale: € 8.000.000,00, per rischi relativi ad incendio della struttura adibita a mensa e relative pertinenze ed edifici confinanti con relativi impianti ed arredi per anno; b) Ricorso terzi fino a concorrenza di un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro - per anno); c)contenuto (merci, macchinari, attrezzature e quant’altro forma il contenuto in genere del rischio assicurato per un massimale € 2.000.000,00; d) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro fino a concorrenza di un massimale di € 300.000,00; - Ulteriori coperture assicurative richieste dalla Stazione Appaltante in sede di stipulazione contrattuale e in fase esecutiva dell’affidamento. L’Impresa appaltatrice assumerà a proprio carico l’intero onere economico di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze. Le suddette polizze dovranno essere sottoscritte con primaria Compagnia assicurativa operante nell’intero territorio nazionale e copie delle stesse saranno consegnate alla Stazione Appaltante prima della stipula del 28 contratto. Le polizze di assicurazione dovranno essere stipulate espressamente per l’esecuzione del presente affidamento.
Responsabilità e assicurazioni. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Xxxxxxxxx, solleva la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni subiti o di danni causati dal personale somministrato a beni o personale di SPL o di terzi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura.
Responsabilità e assicurazioni. 1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto specifico.
Responsabilità e assicurazioni. L’Organizzazione è l’unica e sola responsabile verso gli utenti e verso i terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività. A norma e per gli effetti dell’articolo 38 del Codice civile, il legale rappresentante dell’Associazione /Organizzazione è personalmente responsabile di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione. A norma e per gli effetti dell’articolo 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, l’Associazione /Organizzazione ha stipulato e consegnato al Comune una polizza di assicurazione per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri per stipulare la polizza di assicurazione sono interamente rimborsati dal Comune (articolo 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017).
Responsabilità e assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo è sollevata da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell’Appaltatore. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico dell’Appaltatore qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato in sede di offerta. L’Appaltatore costituisce, prima dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, La Ditta, prima della stipula del contratto dovrà consegnare alla Regione la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, in copia integrale (preferibilmente) originale, che resterà presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.