Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in CECCHELLA (a cura di)Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, L’arbitrato2010, Torino3, 2005795 ss. 77 X. XXXXXXXX, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere Reti di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il impresa e contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominarete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. In l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal caso uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencodisciplina adottata dal legislatore, d’altronderipetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoalternativamente accessibile se non, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficaceappunto, attraverso la sua espressa introduzione. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche L’individuazione della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione suddetta trans-tipicità del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di accettare o rifiutare singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la nomina, senza sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che ciò possa esporlo ad alcun profilo suscettibile di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullun’articolazione causale concreta alquanto diversificata., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato(X. Xxxxxxx, op. cit., p. 5), individua tra le ragioni sottostanti la scarsa partecipazione nell’amministrazione della giustizia ad opera delle parti sociali individua la scarsità di riferimenti significativi alla tematica da parte dell’apparato normativo processuale, l’eterogenea natura delle controversie, nonché la multiformità funzionale svolta dalle XX.XX., con compiti che spaziano dalla contrattazione collettiva, al controllo sulle condizioni di lavoro, la produzione di servizi, come la partecipazione all’indirizzo politico del governo, dell’amministrazione e della giustizia. Riprendendo una recente sentenza del Tribunale di Roma X. XXXXXXXX, (X. Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx e la conciliazione in sede sindacale, in CECCHELLA CSDLE, 2020, 415 nello specifico § 7 Una recente sentenza sul valore delle conciliazioni in sede sindacale ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. e 2113, quarto comma, c.c., pp. 24 – 31) sostiene un’interpretazione letterale dell’articolo 412 ter cod. proc. civ. e del quarto comma del 2113 cod. civ. e afferma che requisito di validità della conciliazione in sede sindacale è che essa sia posta in essere secondo le modalità e nel rispetto delle sedi previste dalla contrattazione collettiva. Assunta questa tesi si dovrebbero considerare invalide quasi la totalità delle conciliazioni sindacali, escludendo sia i contratti che non disciplinano la risoluzione stragiudiziale delle controversie, che quelli che disciplinando la materia attraverso la previsione di apposite procedure, che nella pratica non vengono rispettate; a tal proposito occorre citare le prassi che prevedono la gestione delle controversie individuali direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, assistito da un rappresentante sindacale, ovvero conciliazioni effettuate con l’intervento di avvocati o altri professionisti, o ancora conciliazioni i cui verbali vengono sottoscritti presso la sede del sindacato, del datore di lavoro senza la presenza del rappresentante sindacale dell’azienda, ovvero presso lo studio del professionista. Secondo l’Autore la conciliazione in sede sindacale è disciplinata unicamente dall’art. 412 ter cod. proc. civ. e in tal senso il sindacato può esercitare il suo ruolo conciliativo solo se il CCNL individua le condizioni procedurali e sostanziali da eseguire; la mancata specificazione di sedi e modalità conciliative impedisce la conciliazione in sede sindacale per carenza della normativa di riferimento; tuttavia, questo non esclude che la conciliazione possa realizzarsi in altre modalità, quale quella amministrativa. Il rischio diviene però di depotenziare completamente uno strumento che consente alle parti di definire situazioni conflittuali rapidamente e con un sufficiente grado di tutela nei confronti del contraente debole; occorre inoltre considerare che non sempre l’autonomia collettiva aggiorna i propri contenuti in base alle nuove scelte legislative o giurisprudenziali e quindi se l’orientamento del Tribunale di Roma dovesse consolidarsi è probabile che i contratti collettivi non si adeguerebbero celermente alla necessità di prevedere espressamente conciliazioni in sede sindacale o non renderebbero meno cogenti le procedure conciliative già previste. Non è dello stesso pensiero X. XXXXXXXX (a cura diX. Xxxxxxxx, I limiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle conciliazioni sindacali, in GI, 2019, pp. 1064 ss.), L’arbitratoil quale ritiene che la sentenza romana susciti notevoli perplessità al punto che la questione da risolvere non consisterebbe nel validare o meno la conciliazione sindacale che non era prevista dal CCNL applicato nel caso di specie, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)ma comprendere se, in Rassbase ai risultati dell’istruttoria, il sindacalista presente avesse svolto il proprio dovere, meritando la fiducia accordatagli dalla legge. ArbSe è vero, infatti, che la ratio dell’art. 412 ter cod. proc. civ. consiste nell’assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui diritti inderogabili del lavoratore stesso e sull’inoppugnabilità della conciliazione stessa, allora gli elementi necessari a garantire la tutela del lavoratore sarebbero: la rappresentatività del soggetto sindacale coinvolto, il conferimento da parte del lavoratore del mandato al sindacato, l’effettiva assistenza del sindacalista nella formazione della volontà abdicativa o transattiva e la concreta conoscenza dei diritti di cui il lavoratore dispone e degli effetti giuridici derivanti dalla conciliazione. A tal punto però non si prenderebbe in considerazione interamente la ratio del codice di rito, dovendo anche prendere in considerazione le scelte da tempo adottate dal legislatore in materia di tutela di diritti dei lavoratori. In questa prospettiva infatti occorre osservare la progressiva estensione della disciplina e dell’efficacia delle procedure conciliative previste dallo stesso codice di procedura civile: se in un primo tempo erano ritenute valide e inoppugnabili solo le conciliazioni concluse dinnanzi al giudice o all’autorità amministrativa, in un secondo momento, al fine di evitare un eccessivo contenzioso giudiziario, è stata prevista un’ampia gamma di soluzioni alternative, comprendendo anche le conciliazioni concluse dinnanzi le Commissioni di certificazione, quelle concluse in sede sindacale e di fronte al Collegio di conciliazione e arbitrato. Secondo l’Autore il testo attuale dell’art. 412 ter farebbe dunque riferimento ad una delle possibili modalità con cui la conciliazione in sede sindacale può esprimersi, ma non l’unica. A far emergere un ulteriore snodo circa la validità della procedura conciliativa è X. XXXXXXXXXXX (X. Xxxxxxxxxxx, L’inoppugnabilità delle rinunzie e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113, comma 4 c.c.: gli orientamenti giurisprudenziali e i dissensi della dottrina, in Labour Il lavoro nel diritto, 2019, n. 5, pp. 505 – 520, disponibile in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – ultimo accesso 7 giugno 2020, nello specifico § 4 La conciliazione in sede sindacale tra procedura e sostanza, pp. 514 – 516): il quesito da porsi è se, ove la contrattazione collettiva disciplinasse la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia necessario il rispetto della procedura contrattualmente prevista o sia sufficiente il sostanziale rispetto della concreta assistenza del lavoratore da parte del sindacato. In merito si è espresso relativamente recentemente anche il Ministero del Lavoro (Nota ministeriale del 16 marzo 2016, prot. n. 37/5199, la quale conferma quanto espresso nella circolare n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975) sottolineando l’obbligo, in caso di conciliazione in sede sindacale, di rispettare le procedure e le modalità contrattualmente previste, in funzione sia dell’inoppugnabilità derivante dall’art. 2113, comma 4, sia del controllo da eseguirsi ad opera dell’Ispettorato territoriale del lavoro; quest’ultima dovrà espletare le opportune verifiche ai fini dell’accertamento del rispetto della procedura imposta dalla contrattazione collettiva, laddove prevista, nonché in merito all’effettivo svolgimento del ruolo attribuito all’organizzazione sindacale, secondo il grado di rappresentatività richiesto dalla norma. Sulla vincolatività delle regole procedurali dettate dalla contrattazione collettiva e sulla invalidità della conciliazione posta in essere nell’inosservanza della normativa, si veda anche X. XXXX (X. Xxxx, Le conciliazioni valide, in X. Xxxx, Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Xxxxxxx, 1990, 25pp. 69 XXXXXX92 – 94). Di contro X. XXXXXXXX (X. Xxxxxxxx, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Rivop. Arbcit., 2000, 685 pp. 1064 ss.) ritiene che l’unica verifica richiesta dalla legge sia quella di accertare se la sede e le modalità con cui è avvenuta la conciliazione, anche qualora la contrattazione collettiva non preveda nulla in merito, abbiano comunque garantito un’adeguata tutela al lavoratore: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubbliconeutralità della sede e consapevolezza nella volontà manifestata dal lavoratore, il anche in ragione dell’assistenza sindacale, sono le garanzie che, sebbene non siano previste dal contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencocollettivo applicato, d’altronde, non potrebbe possono essere individuate in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa base alla comune esperienza o facendo riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullquelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa cessione del credito con causa di garanzia, cit., 38. Chiaramente anche XXXXXX, L’alienazione a scopo di garanzia, cit., 209. xxxxxx xxxxxxxxx; e quindi di un diritto — di credito o di proprietà a seconda dell’oggetto della cessione in garanzia — conformato, e con ciò limitato, dalla causa di garanzia. In questa sede il discorso non può evidentemente essere approfondito. Si può comunque rilevare come, in CECCHELLA (a cura di)letteratura, L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione posizioni tradizionali molto prudenti e tendenzialmente sfavorevoli alla « proprietà strumentale » sia- no vieppiù superate da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericaopinioni assai più aperte, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casodapprima hanno legittimato i trasferimenti fiduciari e più di recente intendono accreditare una più larga validità — quanto meno sotto il profilo della « sufficienza » causale — delle alienazioni in garanzia. All’uopo valorizzando quelle fattispecie, qualora le caratteristiche della controversia inducano una similetalora delineate dallo stesso diritto positivo, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene indicano come il diritto di accettare proprietà possa essere funzionalizzato anche alla realizzazione di interessi non direttamente ricol- legabili al proprietario: come avviene nel caso di mandato all’acquisto di immobili (secondo talune letture del fenomeno) ovvero in quelli in cui sia più o rifiutare meno direttamente dato cogliere un diritto di proprietà segnato da vincoli di destinazione. Ovvero rilevando come oramai da qualche decen- nio il dibattito sul contenuto del diritto di proprietà metta in luce un contemperamento sempre più evidente tra facoltà del proprietario ed interessi, pubblici o privati, non direttamente a lui ricollegabili (61). In questo contesto nulla toglierebbe allora alle parti di prevedere il trasferimento di un diritto il cui contenuto sia conformato in coerenza con il senso dell’operazione negoziale intrapresa (62). E la nominacausa di garanzia sarebbe idonea a sorreggere trasferimenti siffatti, senza la cui stabilità dipende dalla sorte del credito garantito. Ѐ proprio questo il percorso oramai assestato nel settore dei trasferi- menti in garanzia dei crediti: la giurisprudenza oggi non dubita della validità della cessione con causa di garanzia; tuttavia, come vedremo ap- presso (al par. 11), la conclusione circa l’adeguatezza della causa di garan- zia a sostenere la cessione del credito è guadagnata previa limitazione degli effetti del trasferimento, la cui stabilità è strettamente dipendente dalle sorti del debito da garantire. Piuttosto, è significativo che ciò possa esporlo tali aperture sono limitate alle fattispecie in cui la cessione in garanzia ha ad alcun profilo oggetto diritti di responsabilità70. mancata accettazione credito; quando viceversa l’oggetto del trasferimento in garanzia è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.un diritto reale le pre-

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Samples: Cessione E Uso Di Beni

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa somministrazione, cit., pp. 265 ss. X. XXXXXXXX, Sub. Art. 1566, in CECCHELLA (a cura di)Commentario al codice civile, L’arbitratodiretto da Xxxxxxxxx, Torino, 20052011, p. 241. 254 X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 581. termine stabilito, a pena di decadenza, la volontà o meno di avvalersi della preferenza.255 Da subito si evince che l’efficacia della clausola contenente il patto di preferenza ha due sfere d’incidenza, poiché, da un lato, limita la libertà di contrarre del somministrato e, dall’altro, ostacola la libera concorrenza delle imprese sul mercato,256 potendo, a tal proposito, verificarsi un contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, delle intese e dell’abuso di posizione dominante.257 Di certo il patto di preferenza non paralizza la concorrenza e il libero mercato, ma li condiziona e inibisce in favore del preferito, creando disparità di trattamento tra i competitors.258 La clausola contenente un patto di preferenza è frequentemente inserita anche nei contratti di concessione di vendita, nonostante l’unica disciplina codicistica sul funzionamento della prelazione convenzionale sia prevista solo in rapporto al contratto di somministrazione, ex art. 1566 cod. civ.259 Starà alle parti, in virtù della libertà negoziale di cui dispongono, decidere se predisporre una particolare regolamentazione convenzionale della preferenza o se troverà applicazione la disciplina prevista per la somministrazione.260 255 Art. 1566, 2˚ co., cod. civ.: «L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza». 256 M. F. CAMPAGNA, Patto di preferenza nella somministrazione, in Clausole negoziali, a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vo. I, Torino, 2017, pp. 621 ss. 257 Infra Cap. III, § 6; MIRABELLI2. 258 X. XXXXXXXX, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)Sub. Art. 1566, in Rass. Arbcit., 1990pp. 1431 ss. X. XXXXX, 25. 69 XXXXXXLa somministrazione, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arbcit., 2000, 685 ssp. 292.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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Samples: tesi.luiss.it

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, in CECCHELLA (per lesioni personali e per danni a cura diCose), L’arbitratoivi compreso l’acquirente, Torinocausati dalle Cose vendute, 2005esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, § 6somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’Azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; MIRABELLIin tal caso la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 4.7.3. “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, Contratti nell’arbitrato i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni. I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione. P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 57 di 89 L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti. Qualora la presente garanzia coesista anche in una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraleR.C.P.), in Rass. Arb.caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaloro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato. In tal caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencopresente Compagnia, d’altrondepurché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, l’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti all’attività svolta durante il periodo di validità della presente Polizza. La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivoAssicurato?. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx giudice italiano e l’interpretazione del contratto internazionale, in CECCHELLA (a cura di)Padova, L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass2000. Arb109 Cfr., 1990A. XXXX, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il Il contratto di arbitrato acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di clausole contenute nel preliminare. 110 111 La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di acquisizione si perfeziona nel momento gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, risoluzione per aliud pro alio. Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, intendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i cui l’arbitro ha notizia beni costituenti l’azienda. A nostro parere, poi, come anzidetto, è irrilevante il problema della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione atipicità del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza acquisizione, dovendosi, in ogni caso, cercare di ricostruire la disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte. Se anche non ci ispirassimo a modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema. Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una lista e dell’iscrizione nella stessa più precisa stesura del soggetto nominatotesto contrattuale113; come evidenziato già più volte, quest’ultimo mantiene il ribadiamo che in tale contratto le parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio. Al riguardo, fermi i menzionati princìpi di autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità 112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto di accettare o rifiutare la nominarecesso: Cass. 25 maggio 2007, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionn. 12235, in The Status of the Arbitrator, ICC BullCorr. Giur., supplemento speciale2007, Parigi7, 1995889 ss., 12con nota di X. XXXXXXX, 21Il principio della presupposizione; in Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di A. FEDELE, Presupposizione.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl commercio elettronico, in CECCHELLA (Questioni attuali in tema di commercio elettronico a cura didi X. Xxxxxxxx, A. Xxxxx, X. Xxxxxxx, Napoli, 2020, p. 7. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino ‒ Note – n. 10/2021 ‒ ISSN online: 2281-3063 in forma digitale, in base a quanto disposto dall’art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (98/34/CE) sui servizi della società dell’infor- mazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Va ulteriormente precisato che nell’espresso richiamo compiuto successi- vamente dall’art. 2, par. 1, lett. a), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato della direttiva 8 giugno 2000 (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale2000/31/CE), la suddetta definizione viene integrata dall’ulteriore precisazione che l’esercizio di attività commerciale debba provenire da una richiesta individuale proveniente dal destinatario dei beni o servizi3. Nello specifico per “servizi della società dell’informazione” il considerando n. 18 della direttiva in Rassquestione individua una vasta gamma di attività economiche svolta in linea, tra le quali la vendita on line di merci. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaSi tratta, in Rivquesto caso, di servizi che non sempre portano a stipulare contratti in linea, con la conseguenza che la stessa nozione è inclusiva di vari servizi che, in maniera del tutto esemplificativa, possono riguardare l’offerta di informazioni o co- municazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il rece- pimento di dati, sia della trasmissione di informazioni tramite una rete di comunicazioni, della fornitura di accesso a una rete di comunicazioni o dello stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi4, o ancora dal semplice acquisto di un bene materiale o la sem- plice fruizione di un servizio. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco Per trattare in maniera completa quella che è inquadrabile come offerta al pubblico, la tematica della contrattazione online è importante fissare fin da subito l’attenzione sugli aspetti connessi alla materia partendo dalla definizione di contratto online. Anche il contratto in forma elettronica assume, particolare importanza nel diritto dell’era digitale; lo stesso contratto infatti va a determinare quelle che sono le regole applicabili nei casi concreti come effetto anche dei fenomeni di arbitrato si perfeziona dematerializ- zazione del diritto. Lo sviluppo delle piattaforme online discende da una serie di fattori relativi, da un lato, all’obiettivo delle aziende di pubblicizzare in modo più efficace il proprio pro- dotto, e dall’altro, dal vantaggio in favore del consumatore di poter effettuare l’acquisto dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro. Ciò ha prodotto un incremento significativo, nel momento i cui l’arbitro ha notizia la società contemporanea, della nominafrequenza degli acquisti online, e la conclusione di contratti attraverso il web. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoDa sempre scienza, d’altrondetecnologia, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicosocietà, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.ed economia sono mondi

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere Le asimmetrie informative fra regole di commercio in Italiavali- dità e regole di responsabilità, in Riv. Arbdir. priv., 20002003, 685 ss.: “(s)e 2, p. 241. bilità di ammodernare il consenso BGB in ordine all’adeguamento del soggetto all’iscrizione nell’elenco contratto a lungo termine. Soltanto dopo il secondo dopoguerra, quando negli Stati Uniti è inquadrabile come offerta al pubblicofiorito il dibattito della dottrina sui contratti relazionali, il contratto quale reazione a quella concezione del diritto contrattuale che gli studiosi di arbitrato common law definivano classico e neoclassico, an- che nel vecchio continente si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaè cominciato parlare di contratti relazionali. Sicché «la recente attenzione ai contratti di durata sollecitata dalle teorie relazionali non è altro che una riscoperta dell’antico, propiziata da un fenomeno di importazione problematica, pro- prio sul piano delle implicazioni normative»6. In tal caso quasi tutti i contratti il tempo, così come lo spazio, rappresenta una coordinata delle vicende umane ed un elemento che in tutti i rapporti giuridi- ci si frappone tra la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto e la sua esecuzione. La peculiarità dei contratti di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza durata è la intensa relazione che si instaura tra il contratto e il tempo, il quale si configura come vero e proprio elemento di struttura. Ne discende che nei contratti di durata ciò che individua la fattispecie contrattuale è «la prosecuzione o la reiterazione della sua esecu- zione in maniera proporzionale e funzionale al fab- bisogno di una lista delle parti» e dell’iscrizione nella stessa non «la distanza del soggetto nominatotempo in sè tra conclusione ed esecuzione»7. Si comprende così, quest’ultimo mantiene come nei contratti di durata il diritto tem- po costituisca un elemento che ne caratterizza la funzione. L’Autore individua nel contratto di accettare somministra- zione, la cui causa è connotata dal carattere ripetuto delle prestazioni, il paradigma del contratto di dura- ta avente ad oggetto obbligazioni ad esecuzione continuata o rifiutare la nominaperiodica. Il legislatore ha previsto per questo tipo di con- tratto una disciplina dell’inadempimento ecceziona- le rispetto a quella generale della risoluzione per i- nadempimento. Si prevede, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recessoinfatti, che espone l’arbitro l’inadempimento della singola prestazione rilevi in quanto sia idoneo a responsabilità ripercuotersi sul rapporto e dunque ad incidere sulla fiducia nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullfuturi adempi- menti., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitratoXx liberalità diverse dalla donazione, Torino, 20051996, § 6195 ss.; MIRABELLIA. Palazzo, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)Le donazioni, Artt. 769-809, in Rass. Arb.Il codice civile, 1990Commentario, 25. 69 XXXXXXa cura di Xxxxxxxxxxx, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb.Milano, 2000, 685 709; X. Xxxxxxxxx, Liberalità indirette, cit., 91 ss.: . conseguenti effetti previsti dalla legge e arricchendoli con significati ulteriori14. L’effetto legale, nella fattispecie in esame consistente nell’acquisto del fabbricato per accessione, non viene eliminato ma viene piegato per essere posto al servizio della volontà delle parti15. Nel solco di questa impostazione si colloca la sentenza in commento la quale fa espresso riferimento (s)e all’interesse a donare dello stipulante” ed “all’effetto ultimo voluto dal disponente” per ricostruire in termini sostanziali la volontà delle parti con la possibilità di ravvisare un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all’impiego del denaro per donare ai discendenti il consenso fabbricato tramite l’acquisto per accessione. Questa sentenza, nel momento in cui si fa carico di ricostruire e valorizzare l’effettiva volontà delle parti da cui far discendere la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie concreta, andando oltre lo schema legale tipico dell’accessione, si può inserire nel filone della recente giurisprudenza sulla causa in concreto del soggetto all’iscrizione nell’elenco contratto16. È stato autorevolmente sostenuto in dottrina che l’interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, ma per accertare che cosa realmente le parti hanno voluto occorre accertare qual’è lo scopo perseguito, qual è inquadrabile come offerta al pubblico, l’interesse che il contratto è diretto a realizzare17. Letta alla luce della moderna teoria della causa concreta del contratto, la sentenza, per quanto possa apparire innovativa e fuori dallo schema codicistico dell’accessione, appare condivisibile. Secondo la Cassazione anche una fattispecie di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia acquisto ex lege, come l’accessione, può dare luogo ad una liberalità indiretta, soggetta alla disciplina della nominacollazione e dell’azione di riduzione. In tal caso Elemento centrale idoneo a colorare la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altrondefattispecie acquisitiva come liberalità è l’accordo delle parti che pianifica l’operazione liberale. È evidente che le liberalità indirette, non potrebbe essendo soggette all’onere di forma proprio della donazione (atto pubblico ricevuto in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicopresenza di due testimoni), in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.possono rendere molto difficile una

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl commercio elettronico, cit., p. 7 ss. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – Note ‒ n. 10/2021 strettamente connessi e correlati tra loro, in CECCHELLA (a cura di)particolare la continua evoluzione delle tecnolo- gie di comunicazione si riflette incessantemente sulle regole della contrattazione. Nell’epoca attuale, L’arbitratoil rapido ed incessante progresso tecnologico incide sul funziona- mento dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi e raffinati. Tale scenario inevitabilmente si riflette sul fenomeno giuridico, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)sollevando questioni ed interrogatici che da tempo animano la dottrina, in Rassparticolare relativi ai c.d. Arb.contratti telematici. Inizialmente è prevalsa l’idea di collocare i contratti telematici facendo leva sul criterio dell’oggetto del contratto, 1990per cui gli stessi venivano identificati con i contratti aventi un oggetto informatico, 25ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. 69 XXXXXXl’acquisto o la fornitura di un hardware, L’arbitrato amministrato dalle Camere l’instal- lazione o la manutenzione di commercio un software)5. In questo modo si riconosceva una particolare categoria contrattuale “trasversale” ri- spetto ai consueti schemi contrattuali, venendo in Italiarilievo contratti tipici, come ad esempio la vendita, la fornitura o l’appalto, ovvero atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell’og- getto, in Rivquesto caso un bene o un servizio telematico. Arb.Muovendo da tale impostazione, 2000altro orientamento ha inquadrato il fenomeno nella teoria della causa, 685 ss.: “(s)e sostenendo che il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, particolare oggetto che connotava il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, per cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe per con- tratto telematico doveva intendersi qualsiasi contratto in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicocui lo scopo concretamente perse- guito dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione6. Tale ricostruzione ha avuto il merito di ampliare la categoria dei contratti telematici e, quindi, di ricomprendervi non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacepiù soltanto i contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informatico7. Infatti al contrario dell’istituzioneAutorevole dottrina, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi sulla scia di amministrazione offertitale impostazione, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche ha finito per interrogarsi sul profilo della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione forma del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominatotelematico 8, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza considerato che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.i contratti telematici realizzano lo

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa nuova disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione immobiliare, cit., p. 126; X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, cit., p. 822. Il buy to rent consiste in un negozio di compravendita, immediatamente traslativo della della proprietà, con la specifica pattuizione in base alla quale il prezzo verrà pagato in modo differito, attraverso un numero predeterminato di rate. Tale figura contrattuale si caratterizza, altresì per la presenza di una condizione risolu- tiva posta a garanzia del venditore, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere base alla quale nell’ipotesi di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso inadempimento nei paga- menti da parte del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicopromissario acquirente, il contratto si risolve con il trasferimento della proprietà del bene in capo al venditore56. Si tratta di arbitrato una condizione risolutiva unilaterale nell’interesse del venditore di inadempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo ex art. 1353 c.c., con contestuale possibilità di rinunzia ad esse mentre la condizione è pendente, ed un termine di rinunzia qualora si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia sia avverata. Con l’apposizione, invece, della nominaclausola di riserva della proprietà, il venditore mantiene la proprietà dell’immobile fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo57. In tal caso Con il termine help to buy viene indicata una figura contrattuale consistente in un con- tratto preliminare di vendita, trascritto nei registri immobiliari e di durata variabile, più o meno lunga, con effetti parzialmente anticipati, quale la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione consegna immediata del bene al pro- missario acquirente, e caratterizzato dal versamento iniziale da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencodi quest’ultimo in favore del venditore di una caparra confirmatoria per l’acquisto del bene pari al 5/10% e di succes- sivi pagamenti periodici di un certo importo versati a titolo di acconto sul prezzo, d’altrondeallo scopo di domandare ad un soggetto terzo un finanziamento per l’acquisto definitivo corrispondente soltanto all’importo residuo (70/80%) del corrispettivo non versato. I pagamenti versati a titolo di acconto del prezzo con modalità periodica, ricomprendono anche l’immediato go- dimento del bene e gli oneri fiscali. Nell’help to buy viene, inoltre, riconosciuto al promissario acquirente un diritto di re- cesso, libero o vincolato, consentendogli di sciogliersi dal vincolo nel caso in cui nel corso della durata del contratto, sopravvengano circostanze che rendano l’affare non più vantag- gioso, con la previsione a suo carico di una multa penitenziale, di entità variabile, in relazione 56 La presenza della condizione risolutiva di inadempimento comporta l’immediato trasferimento della proprietà dell’immobile, per cui le imposte sulla proprietà immobiliare vanno pagate dall’acquirente, e il venditore, non potrebbe essendo più proprietario dell’immobile, ha la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali (per esempio per la prima casa) in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto acquisto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullaltro immobile., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di merchandising, in CECCHELLA Il Dir. Ind., 1999, n.1, pag. 41 e ss. della licenza. In base al tipo di entità notoria commercializzata, con tale accordo, si sono individuati tre tipi di merchandising: - Il character merchandising, che si realizza quando un titolare di un diritto d’autore su un’opera dell’ingegno – come per esempio una caricatura, una mascotte, un personaggio dei fumetti, un logo – autorizza un altro soggetto allo sfruttamento promozionale e commerciale dello stesso. - Il personality merchandising , che invece ha per oggetto il nome e/ o l’immagine di una celebrità del mondo dello sport (o dello spettacolo, dell’arte, della scienza ecc ). - Il corporate o trademark merchandising , con cui invece si commercializzano i marchi in senso stretto al fine di concedere il diritto di utilizzare gli stessi ad imprenditori che p roducono beni e servizi di natura diversa da quelli per cui tali marchi erano stati impiegati in origine 65. Il merchandising quindi è notevolmente diverso dalla sponsorizzazione. La sponsorizzazione ha un impatto promozionale in quanto è lo sponsor a cura di)“partecipare” all’attività primaria sportiva (artistica, L’arbitratoculturale) dello sponsorizzato. Il merchandising invece porta al fenomeno simmetrico ed inverso della “partecipazione” della celebrità concedente alle comunicazioni aziendali dell’imprenditore concessionario che, Torinocome detto, 2005si sostanziano nell’impiego del nome, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)dell’immagine e dei simboli del concedente come segno distintivo dei prodotti del concessionario 66. Allo stesso tempo però si deve sottolineare che, in Rass. Arb.genere, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il parallelamente a un contratto di arbitrato sponsorizzazione si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominainstaura tra lo sponsor e lo sponsee anche un rapporto di merchandising, che dà luogo alla figura del c.d. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da sponsor licenziatario : anzi, nella maggior parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencocasi questa particolare licenza di sfruttamento commerciale di un elemento notorio dello sponsee rilasciata dallo stesso allo sponsor, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione viene espressamente prevista all’interno del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza sponsorizzazione, sottoforma di prestazione accessoria dello sponsee, attraverso la st ipulazione di clausole ad hoc67. In un contratto di sponsorizzazione con un singolo atleta, infatti, lo stesso in genere consente allo sponsor di usare il suo nome e/ o la sua immagine per contraddistinguere i suoi prodotti, così come in un contratto di sponsorizzazione di una lista società sportiva o di un evento sporti vo tale licenza ha per oggetto rispettivamente il nome e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene i simboli della società sportiva e il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullnome e il logo dell’evento sportivo 68., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione E Cessione D’immagine

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’usura “sopravvenuta” e l’indigenza del dato positivo, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rassop. Arbcit., 1990894. contenuto ed effetti del contratto, 25la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb1375 c.c., 2000relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, 685 sssi evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit., 787; Art. 1375 c.c.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivodeve essere eseguito secondo buona fede. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl valore del lavoro, cit., p. 347. 36 Cfr. il bel saggio di É. XXXXXXX, Mitologie economiche, trad. it., Vicenza, 2017. controriforme sociali della recente storia repubblicana, non c’è dubbio che la sentenza n. 194 del 2018 riaffermi con forza il primato del principio lavoristico. La Corte giunge al detto esito di parziale demolizione (e conseguente manipolazione) dell’art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 23 del 2015 accogliendo solo in CECCHELLA parte i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice rimettente. In estrema sintesi, i dubbi di incostituzionalità prospettati dal giudice a quo in ordine al rigido meccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoria in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore si addensavano essenzialmente intorno a due poli fondamentali: la violazione, da un lato, del principio di eguaglianza- ragionevolezza e, dall’altro, del principio di effettività (sub specie di adeguatezza e dissuasività) della tutela indennitaria. Quanto al principio di eguaglianza, si era osservato, da una parte, come detto sistema di tutela introducesse una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, non costituendo certo la diversa data di assunzione – che è elemento del tutto estrinseco alla fattispecie – un idoneo criterio giustificativo di differenziazione di rapporti contrattuali evidentemente identici sotto ogni altro profilo sostanziale; dall’altra, come l’assenza di graduazione della tutela, imponendo al giudice un meccanismo automatico di riconoscimento dell’indennizzo legato al solo parametro dell’anzianità di servizio, impedisse di valutare ogni altro elemento, costringendo a cura ditrattare irragionevolmente alla stessa maniera situazioni tra loro anche profondamente differenti37. Per ciò che attiene al principio di effettività della tutela, era stato rilevato come, sebbene il rimedio contro il licenziamento ingiustificato possa anche non avere natura reintegratoria, esso debba comunque risultare adeguato, dovendo in ogni caso assicurare, dal lato del lavoratore, una congrua riparazione del bene giuridico leso (che è qui di pregnante rilievo costituzionale), L’arbitratoe dovendo altresì essere, Torinodal lato del datore di lavoro, realmente dissuasivo. Mentre, nella specie (ove veniva in questione il licenziamento con motivazione «apparente» di un lavoratore con modesta anzianità di servizio), doveva apparire addirittura evidente come la misura dell’indennizzo fosse irrisoria rispetto all’importanza del bene protetto e che, conseguentemente, il diritto al lavoro (costituzionalmente garantito come strumento di realizzazione della persona e primario mezzo di emancipazione sociale ed economica) risultasse ingiustamente sacrificato, nella sostanziale assenza di un corretto bilanciamento con il contrapposto interesse datoriale, pur espressione della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. La Corte ha disatteso il primo dei prospettati profili di violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo non irragionevole, e dunque non contraria al principio di eguaglianza, la pur forte differenza di statuto protettivo tra assunti prima e dopo la fatidica data del 7 marzo 201538; in particolare 37 Come è stato finemente rammentato, «l’equità che esige pari diritto in pari situazioni (aequitas quae in paribus causis paria iura desiderat) è, appunto, il pari trattamento di situazioni uguali (ed il diverso di diverse), ritenuto dalla Corte corollario immediato del principio di uguaglianza»: X. XXXXX, L’uguaglianza, Roma e Bari, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbp. 32., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, TorinoContr. Impr., 2005, § 6p. 501 ss.; MIRABELLIE. M. PIERAZZI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)La giustizia del contratto, in RassContr. ArbImpr., 19902005, 25p. 647 ss; X. XXXX, voce Rischio, in Enc. 69 XXXXXXDir., L’arbitrato amministrato dalle Camere e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di commercio complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di cui ci stiamo occupando, si è proposto in Italiadottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei caratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, con riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 X. XX XXXX, Contratto: per una voce, in Riv. Arbdir. priv., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona p. 28.‌ 87 Dolo incidente e determinante nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominas.p.a. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull🡪 v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., supplemento specialeinfra, Parigi, 1995, 12, 21par. 2.2.4.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, TorinoContr. Impr., 2005, § 6p. 501 ss.; MIRABELLIE. M. PIERAZZI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)La giustizia del contratto, in RassContr. ArbImpr., 19902005, 25p. 647 ss; X. XXXX, voce Rischio, in Enc. 69 XXXXXXDir., L’arbitrato amministrato dalle Camere e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di commercio complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di cui ci stiamo occupando, si è proposto in Italiadottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei caratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, con riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 X. XX XXXX, Contratto: per una voce, in Riv. Arbdir. priv., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona p. 28.‌ 87 Dolo incidente e determinante nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominas.p.a. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull€ v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., supplemento specialeinfra, Parigi, 1995, 12, 21par. 2.2.4.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’abuso di informazioni privilegiate, in CECCHELLA (Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura didi Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraleMAD1), in Rassallo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere Il pacchetto di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia riforma nasce dall’esito degli studi della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericaCommissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non esclude un successivo rifiuto nel singolo casotassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, qualora le caratteristiche elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC BullDirettiva MAD2., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa somministrazione, cit., pp. 265 ss. X. XXXXXXXX, Sub. Art. 1566, in CECCHELLA (a cura di)Commentario al codice civile, L’arbitratodiretto da Xxxxxxxxx, Torino, 20052011, p. 241. 254 X. XXXXXXXX - A. XXXXXXX, I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 581. termine stabilito, a pena di decadenza, la volontà o meno di avvalersi della preferenza.255 Da subito si evince che l’efficacia della clausola contenente il patto di preferenza ha due sfere d’incidenza, poiché, da un lato, limita la libertà di contrarre del somministrato e, dall’altro, ostacola la libera concorrenza delle imprese sul mercato,256 potendo, a tal proposito, verificarsi un contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, delle intese e dell’abuso di posizione dominante.257 Di certo il patto di preferenza non paralizza la concorrenza e il libero mercato, ma li condiziona e inibisce in favore del preferito, creando disparità di trattamento tra i competitors.258 La clausola contenente un patto di preferenza è frequentemente inserita anche nei contratti di concessione di vendita, nonostante l’unica disciplina codicistica sul funzionamento della prelazione convenzionale sia prevista solo in rapporto al contratto di somministrazione, ex art. 1566 cod. civ.259 Starà alle parti, in virtù della libertà negoziale di cui dispongono, decidere se predisporre una particolare regolamentazione convenzionale della preferenza o se troverà applicazione la disciplina prevista per la somministrazione.260 255 Art. 1566, 2˚ co., cod. civ.: «L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza». 256 M. F. CAMPAGNA, Patto di preferenza nella somministrazione, in Clausole negoziali, a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vo. I, Torino, 2017, pp. 621 ss. 257 Infra Cap. III, § 6; MIRABELLI2. 258 X. XXXXXXXX, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)Sub. Art. 1566, in Rass. Arbcit., 1990pp. 1431 ss. X. XXXXX, 25. 69 XXXXXXLa somministrazione, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arbcit., 2000, 685 ssp. 292.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in CECCHELLA (Tratt. Dir. Civ. e Comm., continuato da X. XXXXXXX, a cura di)di X. Xxxx e X. Xxxxxxxx, L’arbitratoMilano, 1996, 382; X. XXXXXXX, Professioni intellettuali, impresa, società, in Contr. impr., 1991, 4.; V. IBBA, La categoria «professione intellettuale», in Le professioni intellettuali, Giur. Sist. Dir. Civ. Comm., Torino, 20051987, § 6; MIRABELLI20. previsto dal citato art. 68 con riferimento alle specifiche tecniche. Anche i locali destinati allo svolgimento del servizio dovranno essere forniti dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza, Contratti nell’arbitrato alla salute, ai «criteri di accessibilità dei soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale» (art. 68 d.lgs. 50/2016)10. È solo in presenza di tali modalità di prestazione del servizio che si determina l’effetto tipico del contratto d’appalto, ovvero l’accollo del rischio in capo al professionista, requisito essenziale per qualificare il rapporto alla stregua di un contratto di appalto. Di conseguenza, non potrà essere richiesta la revisione del prezzo pattuito con l’arbitro; l’amministrazione al momento dell’affidamento del servizio, e il professionista sarà tenuto a farsi carico delle maggiori spese che eventualmente si verificheranno nel corso della gestione. Del pari, se il professionista avrà dimensionato il servizio in termini di personale, di attrezzature e di collaboratori sulla base di una stima in eccesso, le conseguenze economiche collegate al verificarsi di un contenzioso minore ricadranno interamente su di lui, atteso che nel contratto d’appalto la direzione e la responsabilità dell’obbligazione di risultato fa capo all’imprenditore, mentre all’amministrazione residuano soli compiti di vigilanza e controllo. Attraverso l’esercizio di tali poteri 10 In particolare, nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, per specifiche tecniche si intendono le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con l’istituzione arbitraledisabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità (punto 1, all. XIII, d.lgs. 50/2016). l’amministrazione, come in qualsiasi altro contratto d’appalto di servizi, lavori o fornitura, è in grado di verificare che l’adempimento degli obblighi a carico della controparte avvenga in conformità a quanto pattuito. Ora, rispetto alla previgente disciplina, quella introdotta dal nuovo codice si arricchisce della nota in calce all’all. IX, ove si precisa che «tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale». In questo modo è affermato il discrimine tra l’attività pubblicistica dell’amministrazione e quella suscettibile di essere svolta, in sua vece, da parte di privati in forma imprenditoriale. Pertanto, detta incompatibilità trova la sua ragion d’essere nella fondamentale distinzione tra servizi non economici, quali sono quelli di interesse generale, perché svolti nell’esercizio dei pubblici poteri, e servizi svolti in forma imprenditoriale11. Tale richiamo è utile anche a differenziare l’appalto dei servizi legali e il contratto d’opera intellettuale per l’assistenza legale, perché ricorre la seconda ipotesi ogni volta che la prestazione assuma un carattere fortemente personale, ed abbia come sua esclusiva finalità quella di fornire un apporto di conoscenze giuridiche, ancorché a fronte di un corrispettivo economico. Anche in tal caso, la prestazione legale conserva le sue connotazioni originarie di attività squisitamente intellettuale. Come si vedrà più avanti, occupandosi della materia l’ANAC, di recente, ha precisato che qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o 11 Tale aspetto è puntualmente ricostruito da X. XXXXXXX, Un ossimoro duro a morire, cit., 2, ad avviso del quale «in alcuni Stati, tra cui l’Italia, taluni servizi ritenuti per legge necessari per la realizzazione di fondamentali esigenze della collettività sono organizzati sotto forma di servizi non economici di utilità generale (di seguito, servizi pubblici), nel senso che spetta in Rassquesti casi all’amministrazione pubblica organizzare il servizio necessario per soddisfare tali esigenze». Arb.periodico, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso l’affidamento dei servizi legali integra la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione forma tipica del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza appalto, con conseguente applicabilità dell’all. IX e degli artt. 140 ss. del d.lgs. 50/2016. Viceversa, l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70cui all’art. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull1712., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto autonomo di garanzia nel commercio internazionale, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbcit., 1990845. all'accettazione di una tratta da parte di una banca o, 25ancor di più, al credito documentario irrevocabile di cui all'art. 69 XXXXXX1530 cod. civ.6. Dal credito documentario la garanzia a prima richiesta si differenzia, L’arbitrato amministrato dalle Camere tuttavia, perché non assolve direttamente a una funzione di commercio pagamento. Il contratto autonomo è sempre «appoggiato» a un rapporto esterno, dal quale resta però indipendente. Secondo Xxxxxxx l'obbligazione del garante, anche se autonoma, non perde tuttavia il rapporto di sussidiarietà, ossia il tratto differenziale rispetto ai negozi di assunzione del debito altrui, nei quali, invece, il debitore assume le vesti dell'obbligato principale: la sussidiarietà permane comunque, anche se si riduce alla mera affermazione da parte del creditore garantito che un evento legittimante l'escussione ha avuto luogo; autonomia e sussidiarietà, pertanto, possono ben coesistere: l'autonomia esclude l'accessorietà, non la sussidiarietà. 2.- Sbarcato finalmente in Italia, grazie a due pionieristici studi entrambi pubblicati nel 19777, il tema del contratto autonomo di garanzia costringe la dottrina a ragionare in Rivmodo nuovo sul vecchio tema dell'accessorietà delle obbligazioni di garanzia, chiedendosi se tale principio connoti tipologicamente la sola obbligazione fideiussoria o sia invece un predicato necessario di tutte le obbligazioni di garanzia. ArbLa dottrina tradizionale propende per l'essenzialità dell'accessorietà a tutte le obbligazioni di garanzia8; la dottrina più moderna, invece, compie il passo teorico decisivo verso la successiva, ancorché non immediata, affermazione della validità dei contratti autonomi di garanzia: osserva, 6 Ossia a quell'altro istituto, anch'esso prodotto dalla prassi del commercio internazio- nale, in particolare marittimo, in forza del quale una banca assume l'impegno di pagare il venditore prima che la merce giunga a destinazione, su semplice presentazione dei docu - menti pattuiti: cfr. M. J. Bonell, Il credito documentario: norme ed usi uniformi, in Le operazioni bancarie, cit., 2000vol. II, 685 ss959.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoNon si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici, in CECCHELLA ambito calcistico internazionale e nazionale, Edizioni Del Faro, 2012, p.10. membro F.I.F.A. rimettendo ogni provvedimento in tal senso alla facoltà del Congresso28. Tale status, per quanto riguarda l’iter pratico, si acquisisce mediante un provvedimento di affiliazione che segue ad una richiesta alla Segreteria generale. La richiesta di affiliazione deve essere corredata dallo Statuto legalmente valido dell’associazione richiedente che dovrà contenere obbligatoriamente le previsioni di impegnarsi ad uniformarsi alle regole del gioco in vigore, allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e delle Confederazioni di appartenenza. A tale richiesta dovrà anche essere allegata una dichiarazione nella quale venga riconosciuta, da parte della aspirante affiliata, l’autorità del T.A.S. come giudice delle controversie29. Soltanto alla presenza di questi documenti la F.I.F.A. provvederà ad inviare la richiesta alla Confederazione di appartenenza della Federazione richiedente che decide se ammetterla o meno come membro provvisorio. Questo risulta essere un passaggio fondamentale poiché l’affiliazione può essere deliberata dal Congresso soltanto se la Federazione nazionale è da almeno due anni membro provvisorio della rispettiva Confederazione continentale. Decorsi due anni dall’ammissione, la Confederazione deve inviare alla F.I.F.A. una relazione nella quale è contenuta la descrizione dell’attività nel paese in questione, e che verrà esaminata dal Comitato Esecutivo che deciderà se chiedere al Congresso di ammettere o meno la Federazione richiedente. A conclusione dell’iter, qualora il Congresso ritenga sussistenti i requisiti previsti, emana il provvedimento di affiliazione che, una volta formalizzata, comporterà in capo alla nuova affiliata una serie di diritti e di doveri. 28 Articolo 10, Statuto F.I.F.A.: “The Congress shall decide whether to admit, suspend or expel a member association solely upon the recommendation of the Council”. 29 Articolo 11, commi terzo, quarto e quinto, Statuto F.I.F.A.: “[…]Any association wishing to become a member association shall apply in writing to the F.I.F.A. general secretariat. Quanto appena detto permette di evidenziare, come si era accennato nei paragrafi precedenti, il rapporto di supremazia gerarchica della F.I.F.A. sulle Federazioni calcistiche nazionali. In particolare, mediante l’affiliazione, vengono riconosciuti dalla F.I.F.A. soltanto gli ordinamenti calcistici nazionali che ad essa si conformino e, di conseguenza, mediante la revoca della stessa, la F.I.F.A. può disconoscere e addirittura espellere dall’ordinamento calcistico internazionale le Federazioni nazionali che non vogliano ad essa conformarsi. Per curiosità è possibile evidenziare l’esistenza di alcune Federazioni calcistiche che non fanno parte dell’ordinamento F.I.F.A., ma vengono raccolte in altro ordinamento chiamato “Non F.I.F.A.-football”. Si tratta talvolta di nazionali affiliate solo alla propria Confederazione continentale 30 , talaltra di stati non riconosciuti ovvero di regioni autonome. La (a cura diC.O.N.M.E.B.O.L.) Confederation Sudamericana de Futbol, la (A.F.C.) Asian Football Confederation, la (U.E.F.A.) Union of European Football Association, la (C.O.N.C.A.C.A.F.) Confederation of North, Central American and Caribbean Football e l’(O.F.C.), L’arbitratoOceania Football Association sono le sei Confederazioni continentali affiliate alla F.I.F.A. Già citate in precedenza, Torinoesse non sono altro che associazioni tra Federazioni nazionali dello stesso continente che si pongono in una posizione intermedia tra queste e la F.I.F.A. Oltre alle varie funzioni che si è avuto modo di affermare nei paragrafi precedenti, 2005come l’organizzazione delle competizioni continentali, § 6; MIRABELLIoccorre aggiungere che le Confederazioni svolgono anche un ruolo politico, Contratti nell’arbitrato (nel senso che eleggono i vicepresidenti e i membri del Comitato Esecutivo della F.I.F.A. ed istituiscono comitati che collaborino con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbquest’ultima., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, TorinoContr. Impr., 2005, § 6p. 501 ss.; MIRABELLIE. M. PIERAZZI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)La giustizia del contratto, in RassContr. ArbImpr., 19902005, 25p. 647 ss; G. ALPA, voce Rischio, in Enc. 69 XXXXXXDir., L’arbitrato amministrato dalle Camere e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di commercio complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di cui ci stiamo occupando, si è proposto in Italiadottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei caratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, con riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Riv. Arbdir. priv., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona p. 28.‌ 87 Dolo incidente e determinante nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominas.p.a. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull€ v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., supplemento specialeinfra, Parigi, 1995, 12, 21par. 2.2.4.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146. di nodi, sarebbe stato pacifico, in CECCHELLA (base allo schema classificatorio tradizionale, la sussunzione della nuova figura tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo e aventi causa associativa. La disposizione di cui all’art. 3 comma 4 ter fa coesistere nella definizione di contratto di rete l’elemento dello scambio con quello della comunione di scopo. Invero, assumono la medesima rilevanza l’elemento dello scambio di informazioni e prestazioni e quello della definizione di quel programma comune di rete sulla base del quale la pluralità di imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, quindi l’efficienza delle imprese aggregate. In base alla dottrina dominante, il programma comune costituisce l’elemento peculiare dei contratti con comunione di scopo67. Parte della dottrina ha, quindi, sostenuto l’irrilevanza del riferimento normativo all’elemento dello scambio, adottando, però in questo modo una interpretatio abrogans dell’inciso dell’art. 3, comma 4 ter che si riferisce espressamente allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica68. Tradizionalmente, con il supporto della giurisprudenza, lo scopo comune è stato contrapposto alla causa di scambio69. Autorevole dottrina70 ha osservato però, dissentendo da quest’ultimo orientamento, «che la presenza di uno scambio non presupponga necessariamente alterità o addirittura conflitto di interessi, né sinallagmaticità; nel contratto di scambio, infatti possono aversi forme di collaborazione e co-progettazione che presuppongono e producono fenomeni di interdipendenza tra le attività delle imprese partecipanti». Simmetricamente, lo scopo comune non presuppone una coincidenza di interessi, ma come dimostra l’evoluzione della nozione di contratto di società, è perfettamente 67 X. XXXXXXX, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxx, 0000, p. 9. 68 G. D. XXXXX, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di)di X. Xxxxxxx, L’arbitratoP. Iamiceli e G. D. Xxxxx, TorinoQuaderni di Giurisprudenza commerciale, 2005Xxxxxxx, Milano, 2013, p. 32; X. XXXXXXXX, Intervento alla tavola rotonda : Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa. Atti del convegno, Roma, 25 novembre 2011, I quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, n. 1/2012, p. 77. 69 Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in xxx.xxxxxx.xx, § 61 ss; MIRABELLIApp. Milano, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)17 settembre 2008, in RassDe Jure, § 1 ss. Arb70 X. XXXXXXX, Il contratto di rete, cit., 1990p. 27. compatibile con il conflitto di interessi tra contraenti, 25esemplificato dal conflitto tra maggioranza e minoranza71. 69 XXXXXXLa presenza di uno scopo comune quindi, L’arbitrato amministrato dalle Camere non presuppone l’assenza di commercio conflitto di interessi e la possibilità che le parti perseguano il proprio interesse oltre a quello comune. Altra parte della dottrina, al fine di ricondurre la struttura reticolare allo schema del contratto bilaterale, è ricorsa ad interpretazioni alternative legate a posizioni datate, quale quella di esaminare la rete non nel suo complesso, bensì considerando i singoli nodi come una serie di contratti bilaterali72. In questo modo il contratto di rete non sarebbe più considerato come un contratto plurilaterale in Italiacui coesistono sia lo scambio che lo scopo comune, in Rivbensì come un fenomeno di collegamento negoziale che coinvolge un fascio di contratti bilaterali73. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoA tale ricostruzione dottrinale si può obiettare che seguendo siffatta impostazione, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, rete in quanto al momento dell’inclusione del nominativo tale come descritto dalla fattispecie normativa verrebbe meno74. Un’altra soluzione per ridurre la rete ad una serie di contratti bilaterali, senza incorrere nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneconseguenza di destituire di fondamento l’istituto, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi sarebbe quindi quella di amministrazione offerti, concepire il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza rete come un contratto normativo, volto a regolare in anticipo la stipula obbligatoria di ulteriori plurimi contratti di scambio, dirigendo e convogliando ad un fine determinato una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominatoserie di atti, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nominadisciplinandoli in via generale, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70trovando poi le singole attività attuative in successivi progetti regolamentati successivamente al xxxxxxx00. mancata accettazione è una forma di recessoAltra parte della dottrina, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARDpiù nello specifico, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.riconosce ai contratti suddetti

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Samples: pubblicazioni.unicam.it

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx lavoro a progetto, in CECCHELLA Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Commentario ai decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, (a cura didi X.Xxxxxxx e P.A. Varesi), L’arbitratoXxxxxxxxxxxx, Torino, 2005, § 6551. Peraltro, l’A. è consapevole della pericolosità dell’individuazione di un tertium genus, così come lo è del suo totale rifiuto da parte della giurisprudenza, arroccata nella visione bipolare autonomia-subordinazione. realizzarsi al di fuori della struttura imprenditoriale. Il riferimento alla qualità e quantità del lavoro, d’altra parte, è un semplice richiamo di un principio di equità, senza alcuna parificazione del corrispettivo ad una retribuzione in senso stretto; MIRABELLIè uno dei due parametri di misurazione, Contratti nell’arbitrato (insieme alla tariffazione “normalmente corrisposta per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”. Quanto al coinvolgimento dell’apparato sindacale, si deve far presente, che l’intero decreto è improntato, anche in altre disposizioni, ad incentivare la partecipazione dei sindacati alla regolamentazione del rapporto di lavoro e nel caso di specie, a sviluppare interventi in un settore, quello autonomo coordinato, ove la contrattazione è stata completamente assente. L’ardua qualificazione della fattispecie deriva dall’impostazione empirica della disciplina, che, infatti, affronta la nuova tipologia da punto di vista del rapporto e del suo svolgimento, trascurando ogni aspetto definitorio. Solo con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)la regolamentazione della forma scritta, in Rassall’art. Arb62 del decreto, il legislatore pone l’attenzione sul contratto, come negozio giuridico. Di esso peraltro nulla traspare circa l’elemento causale. Le rare opinioni dottrinarie al riguardo si fermano alla più semplice ed intuitiva funzione di scambio, tra collaborazione coordinata e continuativa, da un lato, e compenso, dall’altro50. Xxxxxx hanno inserito persino il progetto nello schema 00 Xxx. X. XXXXXXXX, op.cit., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica26, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione parifica la causa del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza lavoro a progetto al pari di una lista e dell’iscrizione nella stessa quello del soggetto nominatolavoro subordinato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nominaex art. 2094 c.c. Nello stesso senso X. XXXXXXXXX, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro Prime osservazioni sul contratto d lavoro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionprogetto, in The Status of the Arbitrator, ICC BullMass.giur.lav., supplemento speciale2004, Parigi22. causale, 1995con argomentazioni non del tutto convincenti51, 12ovvero hanno considerato la fattispecie meramente acausale52. Ma nell’approfondimento dell’esame sull’art. 61, 21si evince che una minima definizione sussiste, sebbene con un procedimento per relationem. Xxx, infatti, si rinvia a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., con ciò facendo propri una serie indefinita di contratti atipici, la cui causa può essere di scambio, ovvero anche di stampo associativo, come quello del socio d’opera che conferisce la propria collaborazione. La fattispecie assume quindi un carattere che viene definito “multifunzionale” 53. Quanto esposto circa la difficile qualificazione del rapporto comporta conseguenze non irrilevanti tanto per l’individuazione semantica del concetto di “progetto, 51 Cfr. X. XXXXXXXX, La riforma delle collaborazioni continuative e coordinate, cit.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa nuova lex mercatoria ed usi del commercio internazionale, Principi Unidroit dei contratti”, Cedam, Padova, 2003. Gli Incoterms rispondono, infatti, a specifiche esigenze manifestatesi nella prassi circa le condizioni di consegna della merce, il momento in CECCHELLA (a cura di)cui i rischi vengono trasferiti dal venditore al compratore, L’arbitratola ripartizione puntuale dei costi, Torinola questione degli imballaggi, 2005delle etichettature e delle ispezioni preventive al trasporto, § 6; MIRABELLIdei documenti che il venditore deve trasmettere al compratore, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso la determinazione del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso spetti la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza trasporto – contratto che , seppur distinto da quello di una lista vendita, resta indispensabile per realizzare l'esportazione – fino alla trasmissione di dati informatici (EDI) tra le parti. delle norme internazionali che hanno subito varie riforme fino al 2010 con diritti e dell’iscrizione nella stessa obblighi alle parti nel contratto di vendita in particolare per la consegna della merce. In un contratto di vendita internazionale di beni mobili è facile trovare il riferimento ai termini del soggetto nominatocommercio internazionale, quest’ultimo mantiene meglio conosciuti come Incoterms quali precisano le rispettive obbligazioni del venditore e del compratore. Dopo la loro prima pubblicazione ad opera della ICC nel 1936, la quale specificava il diritto significato di accettare o rifiutare la nominaundici sigle, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro ognuna delle quali ripartiva in modo diverso gli oneri e le spese a responsabilità nei confronti carico delle parti se è priva contraenti di giustificato motivoun rapporto di compravendita internazionale, puntualizzando il momento di passaggio dei rischi dal venditore al compratore37, gli Incoterms sono stati revisionati per la prima volta nel 1957 e successivamente nel 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 e 2010 l'ultima edizione che ha particolarmente a riguardo le nuove tecniche sviluppatesi nel commercio internazionale38 Gli Incoterms vennero inizialmente redatti dalla Camera di Commercio Internazionale alla stregua di “raccomandazioni a carattere facoltativo. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionma pian piano risalirono la scala delle fonti del diritto, in The Status of the Arbitratordapprima assurgendo a rango di pratiche generali interpretative per poi finire nella categoria più alta corrispondente agli usi del commercio internazionale, ICC Bull.una sorta di manifestazione della lex mercatoria, supplemento specialecosicché l'Uncitral39, Parigi, 1995, 12, 21.ne ha auspicata la più ampia diffusione testimoniando così il

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLe regole di condotta, op. cit., pag. 80 e ss. 46 FAMA, Efficient capital markets: a review empirical works, Journal of finance, 1970, Secondo queste direttrici, utilizzando il modello economico dell‟agency appare possibile concludere che i servizi di investimento quali, in CECCHELLA generale, la negoziazione, la ricezione e trasmissione ordini, nonché la mediazione e il collocamento sono potenzialmente meno rischiosi per l‟investitore rispetto al servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, per il diverso grado di discrezionalità (c.d. discretionary trading) che l‟intermediario conserva nelle scelte di investimento. La negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio e quella per conto terzi, costituiscono oggi due distinti servizi di investimento, che possono formare oggetto di autorizzazioni separate o cumulative. Il servizio di negoziazione si traduce, in sintesi, in un‟attività di compravendita di strumenti finanziari all‟interno, ovvero all‟esterno, di un mercato regolamentato ed assume una differente connotazione a cura diseconda che l‟intermediario agisca in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse (c.d. dealer), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato o nell‟esclusivo interesse dell‟investitore (con l’arbitro; con l’istituzione arbitralec.d. broker), a prescindere dalla spendita del nome. La regola della rappresentanza indiretta (o di interessi), appare affermata come regola generale, invero, nel disposto sancito dall‟art. 21 co. 2 del T.u.f. secondo cui “nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento…possono, previo consenso scritto, agire in Rassnome proprio e per conto del cliente”. Arb.La diversità strutturale tra i due sottotipi si coglie, 1990inoltre, 25sul piano della remunerazione dell‟attività posta in essere dall‟intermediario: qualora quest‟ultimo agisca come negoziatore percepirà eventualmente la somma risultante dalla differenza tra prezzo di acquisto e quello di vendita (spread), assumendosi dunque un rischio di posizione; diversamente, il compenso spettante sarà a carico del cliente, per conto del quale agisce, sotto forma di compenso. 69 XXXXXXIl servizio di negoziazione per conto proprio, L’arbitrato amministrato inoltre, non si esaurisce in un‟attività di dealing, ossia di compravendita, in quanto comprende anche altre attività, quali il “market making”47. Tali servizi inoltre si differenziano notevolmente anche in considerazione della posizione contrattuale assunta dalle Camere parti: soltanto nella negoziazione per conto terzi può dirsi sussistente la relazione di commercio agency tra intermediario e cliente, come relazione fiduciaria, giacchè nella negoziazione per conto proprio l‟interesse dell‟intermediario è contrapposto ed alieno rispetto a quello del cliente. Tuttavia non pare che la diversità strutturale tra i due servizi incida sulla disciplina giuridica di essi, in Italiaquanto soggiacenti entrambi alle medesime regole comportamentali, specie con riferimento alla best execution rule (art. 32 reg. Intermediari CONSOB). Il Testo unico finanziario non fornisce un‟esatta nozione del servizio di collocamento, limitandosi esclusivamente ad inserire quest‟ultimo, prestato “con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell‟emittente”, nella categoria dei servizi di investimento (art. 1, co. 5 lett. c). In termini generali il collocamento si traduce nell‟attività di placement presso terzi di strumenti finanziari: precisamente esso consiste nell‟attività diretta a far acquistare dai risparmiatori titoli di nuova emissione ovvero già emessi, per 47 ENRIQUES, Dalle attività di intermediazione mobiliare ai servizi di investimento, in Riv. Arb.soc. 1998, 2000I, 685 pag. 1032 e ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico. conto di un emittente o di un potenziale venditore attraverso la propria rete distributiva. Solo nel caso di acquisto a fermo, il contratto con preventiva sottoscrizione ovvero assunzione di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominagaranzia, l‟intermediario assume un rischio di posizione analogamente alla posizione contrattuale assunte dal negoziatore per conto proprio. In tal caso la mandato arbitrale quest‟ultimo caso, xxxxxx, appare evidente che il collocatore non si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencopone in una situazione di “terzietà” ed anzi, d’altrondefin dall‟origine del rapporto, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta si pone come controparte del cliente, rispetto al pubblicoquale persegue un interesse diverso ed autonomo. Diversamente, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente per i servizi di amministrazione offertiricezione e trasmissione ordini nonché mediazione (c.d. execution only) non si pone affatto un problema di discrezionalità dell‟intermediario nel porre in essere l‟operazione. Il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini precede logicamente e cronologicamente il servizio di negoziazione o collocamento, presupponendo la diversità giuridica del soggetto che riceve e trasmette l‟ordine da quello che lo esegue, anche nell‟ipotesi non remota in cui, il potenziale soggetto giudicante esprime negoziatore sia legato al ricevente da rapporti infragruppo o ulteriori di natura finanziaria. Ancor più nel servizio di mediazione, consistente nel mettere in questa sede contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (art. 34 Reg. Int.), nella prassi affermatasi con riferimento a operazioni su prodotti non negoziati nei mercati regolamentati ovvero sui cambi di valute. Una riflessione più dettagliata è necessaria invece con riguardo al servizio dei gestione portafogli su base individuale per conto terzi. Questa, infatti, è un servizio che si caratterizza per la discrezionalità di cui gode l‟intermediario nell‟esecuzione dell‟incarico48. La natura discrezionale del servizio emerge inequivocabilmente dalla disciplina normativa di riferimento, atteso che è l‟intermediario che conserva il potere/dovere di effettuare le decisioni di investimento del portafoglio del cliente, mentre quest‟ultimo conserva al più una disponibilità genericamera facoltà di impartire istruzioni49. Altri elementi caratterizzanti il servizio in esame consistono nell‟individualizzazione del rapporto cliente-intermediario, specie con riferimento alle strategie di investimento, nonostante una progressiva standardizzazione delle linee gestorie50, e nell‟attività tipicamente gestoria posta in essere dall‟intermediario che amministra il patrimonio del cliente. Anche, infine, nella “consulenza finanziaria”, ormai divenuta un servizio di investimento principale e non esclude un successivo rifiuto nel singolo casopiù accessorio, qualora le caratteristiche per effetto del recepimento della controversia inducano direttiva MIFiD, l‟anzidetta relazione di agency contraddistingue il rapporto cliente- intermediario. Con una simileulteriore specificazione, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione tuttavia: qui l‟elemento fiduciario assume carattere assorbente dell‟oggetto del contratto e non è finalizzato al perseguimento in concreto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza un determinato programma di una lista investimento, bensì soltanto nella sua dimensione ideativa o creativa. Oggetto della consulenza è, difatti, la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell‟impresa di 48 MEO, Tendenze e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionproblemi nell‟attività fiduciaria, in The Status of the Arbitrator, ICC BullGiur. comm., supplemento speciale1989, ParigiI, 1995pag. 112 e ss. 49 Cfr. comunicazione Consob n. DIN/2014610 del 4 marzo 2002, 12, 21in xxx.xxxxxx.xx.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl patto civile di solidarietà…, cit., 2002, in CECCHELLA xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx, p. 1-3. consiste in una convivenza di mero fatto alla quale non sono collegati particolari doveri, ma da cui deriva la possibilità di regolare pattiziamente i reciproci rapporti patrimoniali per le parti. In Germania solo recentemente si è ammessa la validità dei contratti di convivenza (a cura di)Partnershaftvertrage) che per lungo tempo sono stati ritenuti contrari al buon costume. Sono oggi vietate le sole clausole riguardanti aspetti particolarmente sensibili come il credo reli- gioso e politico, L’arbitratol’obbligo di fedeltà e la filiazione. Oggetto tipico dei contratti di conviven- za sono solitamente previsioni riguardanti la corresponsione di un assegno in caso di cessa- zione della convivenza e dell’elargizione di una buona uscita per la donna in caso di fine del rapporto. La legislazione belga riconosce ampia libertà alle parti nella determinazione del con- tenuto patrimoniale dell’accordo, Torinocon l’unico limite rappresentato dall’obbligo di contribui- re al ménage e dalla previsione della responsabilità solidale per le obbligazioni contratte. Nell’esperienza statunitense i cohabitation contracts sono stati progressivamente rico- nosciuti efficaci, 2005fino al punto di indurre molti stati della Federazione ad adottare leggi che sostanzialmente equiparano la convivenza al matrimonio30. Come noto, § 6; MIRABELLIil processo di af- fermazione dei cohabitation contracts quali strumenti per conferire giuridicità ad una unione di fatto, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)iniziò quando nel 1978 la corte Suprema della California decise il caso Marvin31: in quell’occasione fu riconosciuta alla convivente, Xxxxxxxx Xxxxxx il diritto, in Rassbase ad un contratto verbale, di ottenere una quota dei beni del partner. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaNonostante l’esito della con- troversia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoseguito a ricorso dinanzi alla Court of Appeal of California sia stato sfavorevole alla richiedente, il caso Xxxxxx ha segnato l’inizio di un nuovo corso nel diritto di famiglia americano, basato su un ampliamento graduale delle possibilità di tutela dei soggetti convi- venti. Così nel 2002 l’ American Law Institute ha redatto il famoso “Principles of the law of family dissolution” in cui si prevede che da una domestic partnership, al pari che da un matrimonio de- rivano diritti patrimoniali e obbligazioni di sostegno materiale in via presuntiva, ameno che non vi sia un contratto fra le parti che regoli diversamente la partnership. Dal caso Xxxxxx in poi molti stati americani hanno introdotto l’istituto della dome- stic partnership, che conferisce valenza giuridica alle unioni di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominafatto. In tal caso Nella maggior parte delle legislazioni che la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoprevedono, d’altrondela registered o domestic partnership conferisce determinati benefici economici solitamente legati al matrimonio, come la health insurance. Inizialmente destinata agli impiegati dell’amministrazione locale, la registered partnership è stata successivamente estesa a tutte le coppie, anche omosessuali, non potrebbe sposate. Ad oggi almeno 12 giurisdizioni statali (California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Maine, Maryland, New Jersey, Nevada, Oregon, Winsconsin, Washington e Vermont)32 ed alcune giurisdizio- ni cittadine (New York City e San Xxxxxxxxx) hanno introdotto una disciplina della registered partnership. Se in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoalcuni stati, come Vermont e Hawaii l’introduzione per via legislativa della registered partnership ha fatto seguito ad un orientamento giurisprudenziale sulla giuridicità delle unioni di fatto, in quanto al momento dell’inclusione California essa è stata il frutto di un’autonoma iniziativa del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacelegisla- tore. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene Ai partners vengono tra gli altri riconosciuti il diritto di accettare o rifiutare utilizzare la nominaprocedura adottiva riservata allo stepparent, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo quello di responsabilità70ottenere un risarcimento per il danno subito in caso di 30 S.N. XXXX, New directions for family law in the United states in InDret, vol. mancata accettazione è una forma di recesso2, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD2007, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullp. 3., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa responsabilità del gestore aeroportuale, in CECCHELLA Dir. trasp, 2002, 788. Ulteriori difetti ascrivibili alla teoria del deposito a favore di terzi sono inoltre stati individuati nel fatto che tale disciplina, essendo regolamentata in modo difforme da Stato a Stato (oltre che in modo difforme rispetto alla normativa internazionale) varia in relazione al foro, con conseguente diffi- coltà per il creditore di conoscere in anticipo il regime normativo applicabile. Qualora, poi, l’attività di handling sia svolta dal vettore in regime di autoproduzione, a cura di)quale regime bisogne- rebbe assoggettarla? trasporto o deposito? Ulteriori svantaggi sarebbero inoltre legati, L’arbitratoad esem- pio, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato al fatto che l’elusione della normativa internazionale (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e effettuata attraverso il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione ricorso alla co- struzione del contratto di mandato arbitraledeposito al fine di evitare le limitazioni di responsabilità a favore del vettore) non si tradurrebbe in un gran ristoro per il destinatario delle cose, la cui posizione po- trebbe invero risultare aggravata dalla presenza, in alcuni schemi contrattuali, di clausole di limi- tazione della responsabilità previste a favore dell’handler e circoscriventi la propria responsabilità ai soli casi di xxxx e colpa grave: indipendentemente dall’esistenza così, A. Facco, cit,. 526 s. Lo stesso A. ha inoltre evidenziato come la teoria del deposito sia assolutamente insoddisfacente ed inidonea disciplinare le multi- formi attività fornite dagli operatori dei servizi di una lista e dell’iscrizione assistenza a terra. Con la novellazione della parte aeronautica del codice della navigazio- ne 11, è stata infatti realizzata l’esigenza di armonizzazione della normativa nazionale con i nuovi assetti, giuridici ed organizzativi previsti a livello co- munitario ed internazionale 12. Così, da un lato, con l’introduzione del «nuovo» art. 953 c. nav. è stata espressamente prevista un’ipotesi di respon- sabilità del vettore aereo per le cose consegnategli per il trasporto fino al mo- mento della loro riconsegna «anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ot- temperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad un altro ausiliario». Peraltro, il semplice richiamo della normativa internazionale in vigore (nella stessa specie, la Convenzione di Montreal 1999), direttamente applicabile trattandosi di trasporto internazionale, permette di ricondurre con certezza al vettore la responsabilità per la perdita delle cose consegnategli. In definitiva, sembra ormai incontrovertibile che il momento traslativo della responsabilità vettoriale debba fondarsi sul dato normativo specifico previsto dalla Convenzione di Montreal, oltre che dalla normativa del soggetto nominatocodice della navigazione. Da entrambi i testi si evince infatti chiaramente come il li- mite temporale della responsabilità del vettore debba essere inteso secondo un’accezione ampia di trasporto, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nominanon limitato al solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70ma – come peraltro è stato evidenziato da autorevo- le dottrina – protratto durante tutto l’iter della prestazione del trasporto 13. mancata accettazione La sentenza in questione è una forma di recesso, delle prime pronunce 14 nelle quali viene applicato il nuovo regime. Vi è da aggiungere che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, i richiami al codice della navigazione appaiono pertinenti solo nella misura in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.cui essi costituiscano

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoC’era un impegno sin dal rendiconto di gestione che facemmo, un rendiconto di gestione 2014. Io ho sentito il Sindaco e la Giunta, preannunciai la volontà di quest’Amministrazione di procedere all’approvazione del baratto amministrativo, diciamo, con le cautele del caso. Per evitare di mettere a rischio gli equilibri di bilancio abbiamo ritenuto opportuno fissare un importo massimo in via sperimentale per il 2017. Il regolamento che avete avuto modo di vedere è un regolamento molto di carattere generale, di questo io e tutta l’Amministrazione è consapevole, vogliamo però portarlo subito all’attenzione del Consiglio Comunale impegnandoci nel contempo anche a riportarlo per renderlo, diciamo così, più nozionistico, più preciso. Sono arrivati una serie di suggerimenti, di proposte, io ho chiesto di desistere dalla possibilità di farlo in questo momento. C’è da parte dell’Amministrazione, io per bocca dell’Amministrazione, signor Xxxxxxx, mi impegno, ci impegniamo a riportarlo entro settembre recependo quelli che sono i suggerimenti che arriveranno dal consiglio, dalle Commissioni, quindi possono prenderlo tutti una copia e vedere di portarlo, in CECCHELLA (maniera tale da fare un provvedimento che vada realmente incontro a cura di)quelle che sono le esigenze dei soggetti più fragili, L’arbitratodei soggetti più deboli delle famiglie. Io lo vorrei legare in modo particolare sia all’ISEE ma anche al nucleo familiare, Torinoperché è opportuno che chi ha sei figli, 2005sette figli e ha una situazione economica più fragile abbia queste... e magari poi non lavora nemmeno, § 6; MIRABELLIabbia questa possibilità. Quindi da parte nostra la piena disponibilità, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)intanto, in Rass. Arb.a recepire nell’arco di questi mesi i vari suggerimenti che arriveranno e portare all’attenzione del Consiglio Comunale le modifiche, 1990diciamo, 25. 69 XXXXXXentro il mese di settembre, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italiatenendo ben presente, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoanche qui, il contratto fatto che i Revisori abbiano dato un parere favorevole ma c’hanno invitato a tener presente quella che è la sentenza della Corte dei Conti, se non erro, dell’Xxxxxx Xxxxxxx, cosa che abbiamo fatto, voglio dire, abbiamo predisposto. A tal riguardo però è scappato nella proposta di arbitrato si perfeziona nel momento delibera, nella premessa, bisognerebbe eliminare, Presidente, quando dice: il Consiglio Comunale, premesso che, atteso che gli interventi, rilevato che è obiettivo l’Amministrazione... la parte finale: anche attraverso l’estensione dell’accesso al baratto amministrativo per i cui l’arbitro debiti relativi ad entrate patrimoniali e a violazioni del codice della strada. Noi questo non lo vogliamo fare. Il provvedimento deve riguardare in modo particolare la TARI al mio modo di vedere, perché anche l’IMU chi ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoimmobili di proprietà, d’altrondeinsomma, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.non

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa responsabilità, op. cit., pag. 120. Inoltre, non si tiene conto che la normativa regolamentare della CONSOB assolve alla funzione di cristallizzare le regole sul rapporto nell‟atto, cioè il contratto, quale elemento indefettibile di esso. Di contro, anche la riconduzione del contratto ex art. 23 TUIF allo schema del contratto quadro, nei termini in cui è stato delineato in precedenza rispetto al contratto normativo, sembra prestare il fianco a molteplici rilievi, specie con riferimento all‟obbligo di stipulare i contratti successivi. Dal punto di vista dell‟investitore non sussiste alcun obbligo pattizio di conferire ordini, ovvero di stipulare i successivi contratti di investimento, rimanendo questi del tutto eventuali; dal punto di vista dell‟intermediario, a ben vedere, non sussiste nemmeno un obbligo generalizzato di contrahere 82, dovendo questi peraltro assolvere a una funzione di garanzia della suitable dell‟ordine ricevuto. Appare allora evidente come la fattispecie contrattuale delineata dall‟art. 23 TUIF sia di difficile compatibilità con le ricostruzione dogmatiche degli istituti del contratto normativo e del contratto quadro, nonostante il frequente richiamo a questi da parte degli operatori del diritto. Da un punto di vista giuridico l‟ordine di borsa costituisce un prius di fronte al contratto (operazione) di borsa (compravendita o riporto), in CECCHELLA ogni caso 82 Cfr. App. Genova, n. 740 del 30 giugno 2006, in Giur. mer., 2007, pag. 1910, secondo cui “il più accreditabile inquadramento dei contratti di investimento …è quello di una (normale) fattispecie a cura diformazione complessa: al primo livello sta il c.d. contratto-quadro (che taluno ascrive alla tipologia del contratto normativo) destinato a disciplinare i contenuti generali del rapporto; al secondo livello, vi sono i singoli «ordini di borsa» impartiti, via via, dal cliente, che danno attuazione concreta al rapporto”. quest‟ultimo viene concluso con l‟intervento di intermediari; esso è connesso con rapporto di mezzo a fine con l‟operazione che il committente intende porre in essere, ma può e deve essere esaminato nella sua struttura giuridica indipendentemente dal contratto che è destinato a far concludere. Per ordine di borsa deve intendersi secondo la dottrina più risalente83 il contratto col quale un soggetto (operatore di borsa), L’arbitratoche le fonti indicano con il nome di “cliente” ovvero “committente”, Torinoconferisce ad un intermediario l‟incarico di concludere per suo conto un contratto di borsa, finalizzato all‟acquisto (buy) ovvero alla vendita (sell) di uno valore mobiliare. Una volta che l‟intermediario abbia ricevuto l‟ordine dal cliente e sempreché risulti positivamente superato il giudizio sull‟adeguatezza ovvero sull‟appropriatezza dell‟operazione rispetto al profilo di quest‟ultimo, si possono verificare due ipotesi, sovente affrontate nel panorama giurisprudenziale: l‟esecuzione dell‟ordine in contropartita diretta, qualora il prodotto finanziario sia già detenuto nel portafoglio titoli dell‟intermediario, con conseguente riconduzione del c.d. contratto di borsa entro gli schemi della compravendita, a seguito di una negoziazione “in conto proprio”84; ovvero l‟esecuzione mediante ricorso al mercato, da parte dell‟intermediario per conto del cliente. 83 BIANCHI D‟XXXXXXXX, Il contratto di borsa. Il riporto, in CICU– MESSINEO (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, continuato da Xxxxx Xxxxxxx, XXXV, Milano, 1969, pag. 148 e ss. 84 Cfr. Trib. Palermo, 16 marzo 2005, in Foro it. 2005, I, pag. 2539 con nota di XXXXXXXX, Prestiti obbligazionari, default e tutela successiva degli investitori: la mappa dei primi verdetti. In dottrina XXXXXXX, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, op. cit., e DELLACASA, Collocamento di prodotti finanziari e regole di informazione: la scelta del rimedio applicabile, in Danno e resp., 2005, § 6; MIRABELLI12, Contratti nell’arbitrato pag. 1241 e ss.. Può dunque astrattamente configurarsi l‟ipotesi in cui per la conclusione di un contratto di borsa intervengano quattro intermediari, due per ciascuno degli intermediari. Da un punto di vista economico, ci sono molti diversi tipi di ordini di borsa. Alcuni ordini sono semplici e di base, altri sono complessi. In generale può dirsi che la complessità dell‟ordine aumenta proporzionalmente al grado di expertise dell‟ordinante. Sintetizzando le variabili di ogni ordine sono sempre tre: tempo in ingresso/uscita (con l’arbitro; con l’istituzione arbitralet), quantità (q) e prezzo (p). Al riguardo, una prima netta distinzione può farsi tra ordini incondizionati (o “al meglio”, “Market Order” o “At the market” -MKT, di acquisto e vendita al prezzo corrente in Rass. Arb.un determinato momento85, 1990e condizionati invece ad un dato valore (LMT- “limit order”) o al tempo (GFD, 25. 69 XXXXXX“Day Only or Good For the Day”, L’arbitrato amministrato dalle Camere valido nella giornata, dal momento del conferimento alla chiusura ufficiale del mercato alle 17.25) Ad ogni modo, le differenze affiorano sul piano dell‟esecuzione di commercio in Italiaessi, non rilevando invece sul fronte della nozione concettuale dell‟ordine, la cui natura giuridica, tuttavia, è ampiamente discussa e posta al centro di un vivace dibattito, accompagnato dall‟elevata casistica giurisprudenziale, su di una possibile “negozialità”, o meno, nonché sui rapporti con il master agreement, in Riv. Arbchiave ricostruttiva della fattispecie., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di merchandising, in CECCHELLA Il Dir. Ind., 1999, n.1, pag. 41 e ss. della licenza. In base al tipo di entità notoria commercializzata , con tale accordo, si sono individuati tre tipi di merchandising: - Il character merchandising , che si realizza quando un titolare di un diritto d’autore su un’opera dell’ingegno – come per esempio una caricatura, una mascotte, un personaggio dei fumetti, un logo – autorizza un altro soggetto allo sfruttamento promozionale e commerciale dello stesso. - Il personality merchandising , che invece ha per oggetto il nome e/ o l’immagine di una celebrità del mondo dello sport (o dello spettacolo, dell’arte, della scienza ecc ). - Il corporate o trademark merchandising , con cui invece si commercializzano i marchi in senso stretto al fine di concedere il diritto di utilizzare gli stessi ad imprenditori che p roducono beni e servizi di natura diversa da quelli per cui tali marchi erano stati impiegati in origine 65. Il merchandising quindi è notevolmente diverso dalla sponsorizzazione. La sponsorizzazione ha un impatto promozionale in quanto è lo sponsor a cura di)“partecipare” all’attività primaria sportiva (artistica, L’arbitratoculturale) dello sponsorizzato. Il merchandising invece porta al fenomeno simmetrico ed inverso della “partecipazione” della celebrità concedente alle comunicazioni aziendali dell’imprenditore concessionario che, Torinocome detto, 2005si sostanziano nell’impiego del nome, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)dell’immagine e dei simboli del concedente come segno distintivo dei prodotti del concessionario 66. Allo stesso tempo però si deve sottolineare che, in Rass. Arb.genere, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il parallelamente a un contratto di arbitrato sponsorizzazione si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominainstaura tra lo sponsor e lo sponsee anche un rapporto di merchandising, che dà luogo alla figura del c.d. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da sponsor licenziatario : anzi, nella maggior parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencocasi questa particolare licenza di sfruttamento commerciale di un elemento notorio dello sponsee rilasciata dallo stesso allo sponsor, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione viene espressamente prevista all’interno del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza sponsorizzazione, sottoforma di prestazione accessoria dello sponsee, attraverso la st ipulazione di clausole ad hoc67. In un contratto di sponsorizzazione con un singolo atleta, infatti, lo stesso in genere consente allo sponsor di usare il suo nome e/ o la sua immagine per contraddistinguere i suoi prodotti, così come in un contratto di sponsorizzazione di una lista società sportiva o di un evento sporti vo tale licenza ha per oggetto rispettivamente il nome e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene i simboli della società sportiva e il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullnome e il logo dell’evento sportivo 68., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione E Cessione D’immagine

XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in CECCHELLA Jus, 1975, p. 167, ed ora in Diritto e valori, cit., p. 277; X. XXXXXXX, Per una disciplina del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1987, p. 296, il quale nel chiarire il significato dell’espressione «contratto collettivo di diritto comune» precisa che essa era usata per «sottolineare che era un contratto assoggettato, nei limiti del possibile, alle regole sui contratti in generale e non ad un diritto speciale». Addirittura alcuna dottrina ha ritenuto che, per i contratti atipici, quale il contratto collettivo, il recesso costituisca uno strumento generale e sussidiario al fine di garantire la libertà dai vincoli contrattuali X. XXXXXXXX, Degli effetti del contratto, in Il codice civile commentato, diretto da X. Xxxxxxxxxxx, sub artt. 1372 e 1373, Xxxxxxx, Mi- lano, 1998. 29 X. XXXXXXXXXXXX, A proposito di una recente iniziativa per una disciplina legislativa del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1986, p. 683 ss., e spec. p. 686; ID., Xxxxx contro- versa ultrattività dei contratti collettivi, in Mass. giur. lav., 1995, p. 552. Tale dibattito trae origine dal fatto che il legislatore post-corporativo non ha dettato una disciplina tipica del contratto collettivo di diritto co- mune. L’assenza del legislatore ha costretto l’interprete ad un’opera di rico- struzione realizzata in parte attraverso il rinvio alla disciplina generale dei contratti ed in parte attraverso il recupero di norme codicistiche dettate per il contratto collettivo corporativo 30. Soprattutto quest’ultima operazione di recupero ha dato luogo a nu- merosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, divise tra chi ritiene applica- bili al contratto collettivo di diritto comune le norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo e chi, invece, sottolineando il legame tra tali norme ed il tipo di contratto collettivo di riferimento, afferma l’abroga- zione implicita degli artt. 2067-2077 c.c. ovvero la loro sopravvivenza al so- lo limitato fine di applicarli ai contratti collettivi corporativi ancora in vi- gore. Senza pretesa di completezza, pare allora opportuno richiamare breve- mente le diverse posizioni in materia. Come noto, gli artt. 2067-2077 c.c. dettavano una disciplina speciale per il contratto collettivo corporativo, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di fissare un termine al contratto (a cura diart. 2071), L’arbitratola facoltà di denunzia del con- tratto almeno tre mesi prima della sua scadenza ed infine sancendone l’ul- trattività sino alla stipulazione del nuovo accordo (art. 2074). Caduto l’ordinamento corporativo e stabilizzatosi un sistema di contrat- tazione informale – che si colloca, cioè, fuori degli schemi previsti dalla se- conda parte dell’art. 39 Cost. – si è posto il problema della riferibilità delle norme del codice civile all’unico tipo di contratto effettivamente ancora «vitale», quello, cioè, cd. di diritto comune. La prima dottrina che ha affrontato il problema dell’abrogazione impli- 30 X. XXXXXXX-R. DE XXXX XXXXXX- X. XXXX-X. XXXX, Diritto del lavoro, vol. 1, Il diritto sindacale, Utet, Torino, 2005, § 62006; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 X. XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaFunzione ed efficacia del contratto collettivo nel- l’attuale sistema delle relazioni sindacali e nell’ordinamento statale, in Riv. Arbgiur. lav., 20001975, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicop. 457, il quale rileva che il contratto di arbitrato collettivo si perfeziona nel momento i colloca nella zona grigia dei contratti alla cui l’arbitro ha notizia della nominadisciplina contribuiscono allo stesso tempo il testo legislativo ed il dato sociale; certa- mente nominato dalla legge, che ne definisce a grandi linee la funzione economico-sociale, esso però non trova oggi nella legge una compiuta disciplina che va pertanto desunta at- traverso un esame congiunto dei principi generali dell’ordinamento che abbracciano la ma- teria, dalle scarne indicazioni specifiche che scaturiscono dalla legislazione ordinaria, dalla configurazione sociale oggettiva del fenomeno, e dalla coscienza giuridica dei soggetti che in esso si esprime. In tal caso giurisprudenza, tra le tante, si veda Xxxx., sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14827. cita delle norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo, ha concluso prevalentemente in senso negativo, e quindi per la mandato arbitrale sopravvivenza della disciplina dettata per il contratto corporativo all’abrogazione dell’or- dinamento che l’aveva voluta 31. Peraltro, occorre tenere conto dell’influenza che il modello costituzio- nale ha avuto sugli autori che hanno teorizzato la sopravvivenza delle nor- me codicistiche all’abrogazione dell’ordinamento corporativo, ancora tem- poralmente vicini al legislatore costituente e quindi fiduciosi nell’attuazio- ne dell’art. 39 Cost. 32. Attuazione che, secondo la tesi citata, avrebbe portato a stipulare con- tratti collettivi per molti versi simili a quelli conclusi vigente l’abrogato or- dinamento corporativo. Esemplare è in proposito quanto si perfeziona esclusivamente con l’accettazione legge nella premessa al commentario al codice civile curato da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoScialoja-Branca ove, d’altrondea proposito della sopravvi- venza al nuovo sistema degli articoli da 2060 in avanti, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicosi fa un distinguo tra quelle norme che riflettono il sistema fascista, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia tali ormai su- perate, e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzionequelle che disciplinano il rapporto di lavoro, la quale rende pubblico un regolamento nel le quale si illustrano dettagliatamente i servizi intendono provvisoriamente sospese in attesa del ritorno di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora contratto collettivo con le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può norma giuridica che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullaveva nell’ordinamento corporativo 33., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaI contratti differenziali secondo la nuova legge sulle borse, in Riv. Arbdir. comm., 20001913, 685 p. 925 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico). 7 Cfr. X. XXXXXXXX, il Il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoswap, in quanto al momento dell’inclusione I contratti del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia commercio, dell’industria e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzionedel mercato finanziario, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offertidi- retto da X. Xxxxxxx, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericaXXX, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, ParigiXxxx, 1995, 12p. 2466 s. per l’espansione di tali affari, 21fu la previsione dell’art. 47, secondo cui «le operazioni a termine sovra titoli o valori sono reputati atti di commercio». Il mutato ordinamento delle borse, così come definito in sede normativa dalla citata l. n. 272 del 1913, andò caratterizzandosi in chiave prettamente pubblicistica per tutto il XX secolo, col dichiarato intento di arginare i crescenti abusi che si erano verificati anni prima nelle contratta- zioni speculative. Particolarmente interessante apparve, poi, l’affermazione del principio del libero accesso alla borsa da parte degli operatori di mercato, quale vero e proprio diritto soggettivo azionabile avanti all’autorità giudiziaria. Con il tentativo di colmare la lacuna, movendo dalla nozione di differenziale data dalla codi- ficazione tedesca, secondo la quale, come si è detto, trattasi di una specificazione del gioco, co- me tale soggetta alla relativa exceptio ludi, con impossibilità di azionare ed esigere la prestazio- ne dovuta, alcuni autori hanno distinto l’operazione differenziale semplice e complessa (c.d. impropria e propria). Si ha contratto differenziale semplice – ed è questo lo schema più elementare e, come si vedrà, che presenta maggiori affinità con le negoziazioni su prodotti finanziari derivati – allorquando le parti convengono, contestualmente alla stipulazione, di liquidare (o, più precisamente, di poter li- quidare) le reciproche obbligazioni con il pagamento delle sole differenze. Per realizzare questa operazione le parti fanno ricorso alla struttura propria di una comune compravendita a termine di titoli (o di crediti, valute, merci, ecc.), modellandola attraverso la previsione di un patto che rico- nosce loro la facoltà di dare esecuzione al contratto mediante il pagamento, da parte del comprato- re in caso di rialzo o del venditore in caso di ribasso, della sola differenza del prezzo 9. Questa pe- culiare modalità di esecuzione porta con sé il problema, da sempre dibattuto in dottrina, se sia pos- sibile continuare a qualificare il contratto come una compravendita o se, piuttosto, sia più oppor- tuno ricondurlo allo schema della scommessa in dipendenza del suo possibile uso speculativo. La questione, come ha rilevato qualcuno 10, attiene alla tematica dello scambio che, in pre-

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaLa trascrizione del contratto preliminare, in Riv. Arbnot., 20001999, 685 ss243. contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare” ricalca quella dell’art. 2652, n. 2 c.c. relativo alla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre che stabilisce “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”. È stato chiaramente affermato in dottrina che «l’effetto della trascrizione del contratto preliminare ben può dirsi di prenotazione. Prima d’ora, nel sistema pubblicitario del c.c., un’efficacia prenotativa si riconosceva soltanto alla trascrizione di domande giudiziali, e non già a quella di atti di diritto sostanziale: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia proprio della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicotrascrizione della domanda, in quanto atto iniziale di un procedimento, è infatti di non esplicare effetti di per sé, ma di importare piuttosto retroazione degli effetti dell’atto finale del procedimento stesso o, secondo i casi, della trascrizione di tale atto […] La nuova disciplina […] ha esteso la funzione prenotativa alla trascrizione del contratto preliminare: eseguita quest’ultima, al promissario dell’alienazione sono inopponibili tutte le trascrizioni o iscrizioni successive contro il promittente, retroagendo fino ad essa la trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che ne tiene luogo»48. Si può, quindi, affermare che la trascrizione del contratto preliminare non ha effetti di per sé, non risolve immediatamente un conflitto tra portatori di posizioni incompatibili ma ha, unicamente, il compito di precostituire il grado della trascrizione del contratto definitivo: più precisamente, essa anticipa l’efficacia della trascrizione del contratto definitivo riportandola al momento dell’inclusione della trascrizione del nominativo nella lista l’arbitro preliminare49. Ci si è chiesti in dottrina quale sia la portata dell’effetto prenotativo: se cioè l’effetto valga solamente per gli atti, menzionati negli articoli 2643 e 2645 c.c., che siano esplicazione dell’autonomia negoziale del disponente, esercitata in direzione incompatibile con l’impegno traslativo contenuto nel preliminare, oppure se la portata dell’effetto sia generale, restando travolte, in forza di esso, anche formalità pubblicitarie fondate su titoli subìti, e non già voluti, dal promittente alienante, come la trascrizione di pignoramenti o sequestri o l’iscrizione di ipoteche giudiziali50. Qualche dubbio sulla efficacia dell’effetto prenotativo nei confronti del pignoramento trascritto sull’immobile prima della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. può trarsi dalla mancata modifica dell’art. 2914, n. 1 c.c. in base al quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento. Da un’interpretazione letterale della norma potrebbe affermarsi che il promissario acquirente per rendere opponibile il suo diritto al creditore pignorante ed ai creditori che intervengono nell’esecuzione debba trascrivere anche il contratto definitivo o la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. prima della trascrizione del pignoramento. La tesi non può essere accolta. In primo luogo, l’art. 2654-bis, nel sancire la prevalenza della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che lo sostituisce sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante, dopo la trascrizione del contratto preliminare, non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacealcun tipo di distinzione nel novero delle trascrizioni che sono destinate a soccombere dopo la trascrizione del preliminare. Infatti al contrario dell’istituzioneInoltre, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche funzione della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione trascrizione del contratto preliminare è proprio quello di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa far retroagire gli effetti del soggetto nominatotrasferimento definitivo al momento della trascrizione dell’impegno a trasferire, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità per cui tale retroattività opera anche nei confronti delle parti se della trascrizione del pignoramento51. Si aggiunga inoltre che, come sopra chiarito, la funzione prenotativa della trascrizione del preliminare è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARDmodellata sulla 48 X. Xxxxxxxxx, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral InstitutionLa pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in The Status of the Arbitrator, ICC BullRiv. dir. civ., supplemento speciale1997, ParigiI, 1995534; cfr., 12in giurisprudenza, 21Cass., 14 novembre 2003, n. 17197, in Notariato, 2004, 131 ss. 49 Cfr. X. Xxxxxxxx, Contratto preliminare, pubblicità immobiliare e garanzie, in Luminoso A. e Palermo G., 50 Xxxxxxxxx, op. cit., 535. 51 Cfr. sul punto X. Xxxxxxxxx, op. cit., 535 s. trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e non vi possono essere dubbi che l’efficacia della sentenza retroagisca al momento della domanda travolgendo anche la posizione di creditore che abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla trascrizione della domanda52.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA La gestione del sovraindebitam ento del debitore “non fallibile” (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraled.l. 212/2011), in Rassxxx.xxxxxx.xx. Arb.L’art. 7, 1990comma 1, 25ultimo periodo, prevede ancora che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 69 XXXXXX13, L’arbitrato amministrato dalle Camere comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Va sottolineato che la nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dalla loro alienazione. Non pare, almeno ad un’interpretazione letterale, che il liquidatore abbia ulteriori poteri. Egli quindi non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di commercio in Italiapignoramento o dei crediti non pignorati. Neppure sembra che il liquidatore abbia poteri ulteriori che riguardano la fase della distribuzione del ricavato ai creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano potrà comportare l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori poteri, in Rivconformità al contenuto del piano. Arb.Non è chiara la differenza tra la figura del liquidatore e quella del fiduciario previsto dall’art. 2 ( cfr però infra). Nella pratica probabilmente il liquidatore ed il fiduciario nominati nel piano tenderanno ad assumere un carattere unitario. Va sottolineato che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli ( art. 13, 2000comma 4). Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o comunque a seguito dell’omologazione dell’accordo il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, 685 ss.: “(s)e il consenso almeno della parte di esso considerata nel piano. A differenza che nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali la sanzione dell’atto di disposizione non è l’inefficacia, ma la nullità. E’ probabile che questa diversa scelta sia dovuta all’inesperienza del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe legislatore in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericamateria, che non esclude ha compreso che non ogni atto di disposizione deve essere sanzionato, ma soltanto quello che lede gli interessi dei creditori e soltanto nella misura in cui costoro si dolgano dell’atto illegittimo posto in essere. Va ancora osservato che spetta al giudice (art. 13, comma 3), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo. Stando alla lettera della legge non compete pertanto al giudice autorizzare il liquidatore a procedere agli atti di alienazione, ma soltanto a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione nel momento in cui debbono essere effettuati i pagamenti ai creditori in attuazione del piano. E’ forse possibile ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un successivo rifiuto liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Ove invece si sia prevista la nomina del fiduciario, tali poteri non spetteranno al giudice, precisandosi all’art. 7 che al fiduciario compete anche la distribuzione del ricavato. Il contenuto del piano può anche prevedere, come già si è detto, la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei alle condizioni già viste (art. 8, comma 4). La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione oltre che del debitore anche dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. Anche se il legislatore non lo dice, pare evidente che la cessione di beni di terzi o la concessione in garanzia degli stessi non sarà necessaria non soltanto quando il debitore abbia redditi sufficienti ad assicurare la fattibilità del piano, ma anche quando egli disponga di beni sufficienti a tal fine. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Va ricordato che la proposta ed il piano sono redatti con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel singolo casocircondario del tribunale competente, qualora le caratteristiche vale a dire quello del luogo di residenza del debitore o in cui questi abbia la sede. Spetta a tali organismi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della controversia inducano una similelegge, discrezionale decisione. Conseguentementeassumere “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini al raggiungimento dell’accordo e all’esecuzione di esso, finalizzata al superamento della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivocrisi da sovraindebitamento”. 70 FOUCHARDSpetta inoltre all’organismo di composizione della crisi verificare la “veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati” ed attestare la fattibilità del piano ( art. 17, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutioncomma 2). Anche l’attestazione definitiva sulla fattibilità all’esito dell’approvazione dell’accordo, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, decorso il termine di dieci giorni entro il quale i creditori possono sollevare contestazioni spetta all’organismo di composizione della crisi (art. 12, 21comma 1). Il meccanismo di attestazione è dunque analogo a quello previsto per l’accordo di ristrutturazione di cui agli artt. 182 bis e ss. con la differenza che il ruolo dell’esperto è qui svolto dall’organismo di composizione della crisi, cui compete anche la redazione del piano d’intesa con il debitore, e l’esecuzione per quanto non di competenza del liquidatore o del fiduciario all’uopo nominato e dello stesso xxxxxxxx. Spetta all’organismo di composizione della crisi anche l’attestazione in ordine alla veridicità dei dati sui quali il piano si fonda. L’organismo in parola non è dunque soggetto terzo ed indipendente perché partecipa alla redazione del piano e svolge un ruolo fortemente attivo quale coadiutore del debitore e facilitatore dell’accordo. Sul punto si ritornerà in prosieguo.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa somministrazione di lavoro tra contrasto alla precarietà e buona flessibilità, in CECCHELLA P. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxx (a cura di), L’arbitratoLavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori osservazioni sul DDL n. 5256/2012, TorinoDisposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, 2005Adapt Labour Studies e-Book series n. 2. La tradizionale bipartizione tra lavoratori subordinati e autonomi, § 6; MIRABELLIche funge da confine fra due diversi tipi di tutela, Contratti nell’arbitrato è messa in difficoltà da una gamma di situazioni già concrete che sono a metà tra i due tipi legislativi. Per quanto riguarda il telelavoro, che si differenzia da altre forme di prestazioni lavorative per gli aspetti organizzativi, rimangono validi i principi sanciti dall’art. 35 della Costituzione, relativi alla «tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni». Come detto in precedenza, il telelavoro non appartiene a nessuna delle categorie contrattuali (subordinato, autonomo, parasubordinato) in quanto rappresenta soltanto «una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa»79. Può essere, infatti, definito come «la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con l’arbitro; il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’istituzione arbitralel’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce» (art. 2, d.P.R. 8 marzo 1999, n.7). La possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di servirsi di contratti di telelavoro è contemplata dall’art. 4, legge 16 giugno 1998, n. 191 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni «possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari, e possono autorizzare i propri dipendenti a effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in Rassluogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa». ArbDel problema di definire giuridicamente il telelavoro se ne è occupata prevalentemente la dottrina la quale ha evidenziato come (79)X. Xxxxx, Istituzioni di diritto del lavoro, continuato da X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Milano, 2012, V ed., 1990148 e ss e 191 e ss. l’elemento caratterizzante il telelavoro sia la mera esternazione dell’attività lavorativa e come il contenuto e la struttura giuridica della prestazione possano essere assai diversi da caso a caso, 25con risvolti corrispondentemente diversi sul piano della qualificazione e della disciplina giuridica applicabile. 69 XXXXXXIn tal modo la dottrina ha elaborato cinque diversi tipi di telelavoro, L’arbitrato amministrato dalle Camere correlati ad altrettanti tipi o sottotipi legali di commercio in Italia, in Rivcontratto: il telelavoro come oggetto di contratto d’appalto ex art. Arb1655 c.c., 2000di contratto d’opera ex art. 2222 x.x., 685 ssxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx subordinato ai sensi dell’art. 2094 x.x.: “(s)e il consenso , xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx00. Ma tra le numerose teorie e posizioni della dottrina circa la natura giuridica del soggetto all’iscrizione nell’elenco contratto di telelavoro senza dubbio quella a cui fare riferimento è inquadrabile come offerta al pubblico, la teoria secondo cui il contratto di arbitrato telelavoro debba rientrare nelle forme subordinate di lavoro ex art. 2094 c.c. 81 Peraltro, conforme a questo orientamento è la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall’elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell’impresa, quanto da quello, tipico, dell’inserimento dell’attività lavorativa nel ciclo produttivo dell’azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno; perché tale condizione si perfeziona nel momento realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all’interno dell’azienda, sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i cui l’arbitro ha notizia controlli possono anche limitarsi alla verifica della nominabuona riuscita della lavorazione. In tal caso questo quadro, è riscontrabile la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.diversa fattispecie

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitratoCommentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, 20052010, § 6; MIRABELLI524, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al L’e-procurement pubblico, in quanto CARLOTTI (a cura di), Manuale degli appalti di servizi e forniture, Roma, 2011, 1153 mente dettagliate22. La previsione secondo cui le specifiche tecniche dell’appalto, come poc’anzi rilevato, debbano essere indicate in maniera chiara ed univoca, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, è strettamente collegata all’automatismo della valutazione delle offer- te, e, soprattutto, alla necessità di esprimere l’esito della valutazione in termini strettamen- te numerici. Per tale ragione la disposizione di cui al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia comma 1, come rilevato, esclude il ricorso all’asta elettronica per quegli appalti di servizi e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacedi lavori, che hanno per oggetto prestazioni intellettuali. Infatti al contrario dell’istituzioneIn particolare, la quale rende pubblico un regolamento legge prevede che i do- cumenti di gara annoverino «le informazioni di cui all’allegato XII», laddove è previsto che le offerte siano composte da soli valori numerici e/o percentuali. A tal proposito, è lecito desumere che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’asta elettronica tutte quelle situazioni in cui la PA effettua valuta- zioni discrezionali, non riducibili, dunque, a meri valori aritmetici. Ciò troverebbe con- ferma nell’art. 56, comma 3, del codice, ove è stabilito che gli elementi suscettibili di essere demandati ad una valutazione in forma elet- tronica sono esclusivamente i prezzi, quando l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, mentre, nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi caso di amministrazione offertiag- giudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, oltre al prezzo devono essere valutati anche gli al- tri elementi dell’offerta, indicati negli atti di gara. La norma sottolinea, inoltre, la signifi- cativa relazione sussistente tra le specifiche dell’appalto e gli elementi suscettibili di esse- re valutati in forma elettronica, che, comun- que, non possono mai riguardare parti dell’offerta la cui la valutazione implichi l’esercizio di attività discrezionale23. In ordine alla procedura, l’art. 56 del codi- ce, prevede, poi, che l’asta elettronica debba essere preceduta da una fase preliminare, consistente in una prima valutazione delle of- ferte pervenute secondo le disposizioni indi- 22 TAR Lazio Roma sez. III 12.09.2013 n. 8257; TAR Abruzzo Pescara 28.11.2012 n. 509; TAR Lazio Roma sez. II-ter 3.03.2008 n. 1972. 23 TAR Sardegna 30.07.2014, www.giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx cate nel bando o negli atti di gara, in confor- mità al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Al riguardo il Consiglio di Stato ha stabili- to che una procedura di gara, la cui aggiudi- cazione è determinata con il sistema dell’asta elettronica, debba essere svolta dalla Com- missione giudicatrice interamente in forma riservata24, e ciò in quanto, laddove vi fosse la possibilità di modificare le proprie offerte, a seguito dell’apertura delle buste, come ac- cade nella procedura de qua, il potenziale soggetto giudicante esprime confronto concorrenziale potrebbe subire una ingiusta alterazione, nell’ipotesi in cui gli offerenti fossero in grado di comunicare tra loro dopo la prima valutazione pubblica delle offerte presentate. Va rilevato, poi, che la stazione appaltante può procedere al recepimento per via elettro- nica anche delle offerte preliminari, purché queste siano connotate da un certo grado di completezza25. Inoltre, solo in questa sede una disponibilità genericaprima fase preliminare, è fatta salva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di ridurre il numero di candidati o offerenti26. L’ammissibilità delle offerte, dunque, vie- ne determinata non solo in relazione ai criteri stabiliti dal bando, ma anche in considerazio- ne degli ulteriori presupposti introdotti dal Codice ai commi 6, 7, 8, 9, 10 dell’art. 56, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casoindividuano i casi di ammissibilità, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simileirre- golarità, discrezionale decisioneinaccettabilità e inadeguatezza delle offerte. ConseguentementeAl riguardo, occorre rilevare che la dispo- sizione in esame non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione preoccupa di classifi- care quelle offerte pervenute tardivamente, ovvero non leggibili a causa di anomalie nel funzionamento del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa sistema telematico. Siffat- ta problematica presuppone, invero, un deli- cato bilanciamento tra il principio del soggetto nominatofavor 24 C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6018; C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6017, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di rete e il diritto dei contratti, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbcit., 1990919, 25. 69 XXXXXXsecondo il quale la normativa in commento «non introduce un nuovo tipo contrattuale ma costituisce lo schema di un contratto trans-tipico, L’arbitrato amministrato dalle Camere destinato a essere impiegato per funzioni diverse, singole o combinate», per lo svolgimento di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaattività compiute con strumenti contrattuali già disponibili. In tal caso modo si potrebbe avere una rete-subfornitura, una rete-ATI, una rete-joint venture, una rete-consorzio. Infatti, aggiungendo o sottraendo alcuni elementi diretti a meglio connotare la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencodimensione reticolare, d’altrondesarebbero riprodotti, non potrebbe almeno sotto il profilo causale, modelli negoziali legislativamente o socialmente già esistenti. Sulla natura trans-tipica delle reti di imprese lo stesso A., già in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoprecedenza, in quanto Reti di imprese, spazi e silenzi regolativi in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, cit., 23 ss.; in Reti di La scelta definitiva, in realtà, è caduta su un nuovo modello di cooperazione, caratterizzato dalla comunione dello scopo e da un intenso rapporto fiduciario senza, però, alcuna compromissione della autonomia e indipendenza delle imprese aderenti, «in grado di perseguire due obiettivi contrapposti e difficilmente conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità»113. Pertanto, pur non potendo escludere che nella prassi il fenomeno reticolare possa continuare a esistere anche in forme e modelli assolutamente divergenti da quello proposto dal legislatore del 2009, è proprio lo schema negoziale previsto all’art. 3, co. 4-ter (così come successivamente modificato) ad aver trovato posto, sia pure tramite la ben nota tecnica definitoria, nell’introdotto “Statuto delle imprese”, secondo il cui art. 5 lett. f) “si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, imprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit.; 432, 441 ss. e, da ultimo, in X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., 595 ss. Si v. anche X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall’economia al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento diritto, dall’istituzione al contratto, cit., 951, il quale rileva che, prima dell’emanazione dello specifico provvedimento normativo in tema di contratti di rete, «in campo giuridico si è cercato di collocare le reti all’interno degli schemi codicistici e delle ultime normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di importazione anglosassone», quali, ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneesempio, il franchising, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente subfornitura, i servizi gruppi di amministrazione offertiimprese, il potenziale soggetto giudicante esprime i consorzi, le a.t.i. e i contratti collegati. Tuttavia, è opportuno sottolineare che l’A., pur partendo da tale premessa, passa in questa sede una disponibilità genericarassegna tutti i surriferiti modelli di cooperazione per segnalarne le evidenti diversità rispetto al modello reticolare definito all’art. 3, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casoco. 4-ter, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bulll. n. 33/09., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl “Diritto penale degli appalti pubblici”: profili sistematici, in CECCHELLA (Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di)di X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, L’arbitratoPadova, Torino2012, 2005pp. 63 e ss. Xxxxxxx, § 6; MIRABELLIpertanto, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)affrontare in primis il problema definitorio, concernente la qualifica pubblicistica o meno dei “soggetti” degli appalti e dei contratti pubblici. Al riguardo va osservato che l’indiscutibile autonomia delle nozioni proprie del diritto penale, non significa certo contrapposizione o separatezza dello stesso diritto penale. Al contrario, risulta necessario individuare e riconoscere, in Rasssede ermeneutica, il corretto legame giuridico che consente a quest’ultimo di adempiere nel modo migliore alla propria funzione di specifico strumento sanzionatorio di precetti peraltro molto spesso posti ed operanti in altri campi dell’ordinamento giuridico, ma bisognosi, comunque, di un adeguato presidio punitivo che ne assicuri l’effettività, nel rispetto del principio di estrema ratio: la pena, infatti, può essere prevista ed irrogata solo laddove misure di altra natura, meno limitative come ad esempio sanzioni di natura amministrativa o civilistica, contabile o disciplinare, che certamente vengono in rilievo in materia di appalti pubblici, non risultino idonee o sufficienti. ArbSe, dunque, è necessario operare un coerente raccordo fra il diritto punitivo ed i precetti da presidiare, le forme in cui tale rapporto può esprimersi sono molteplici, andando dal vero e proprio “rinvio”, contenuto nelle fattispecie incriminatrici ad un precetto di fonte extra penale, fino alla previsione di singoli elementi normativi, costitutivi della fattispecie penale, da interpretare alla stregua delle norme di riferimento di natura non penale, passando per i concetti che rimandano, in tutto o in parte, a categorie e nozioni di altri rami dell’ordinamento giuridico, diversi da quelli penali, da cui però sono richiamati. Quest’ultimo è il caso delle nozioni di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” definite dagli artt. 3572 e 358 c.p., 19902 ROMANO, 25I delitti contro la Pubblica Amministrazione, IV edizione, Varese, 2019. 69 XXXXXXmediante espressi richiami a categorie e nozioni proprie del diritto pubblico, L’arbitrato amministrato dalle Camere da interpretare e applicare in conformità ai principi e alle finalità proprie del diritto penale. La disciplina giuridica che governa gli appalti pubblici è rappresentata, dal d.lgs. 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”. Da questa normativa andranno ricavate le nozioni cui fanno rinvio gli artt. 357 e 358 c.p. per attribuire la qualifica di commercio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella materia trattata. Diversi sono i criteri ermeneutici cui potrebbe farsi astrattamente riferimento: il primo, di natura nominalistico formale, comporterebbe una trasposizione immediata delle qualifiche e definizioni usate dal Codice dei contratti pubblici al campo penale. La stessa denominazione degli appalti come “pubblici”, del resto, non può certo far estendere automaticamente una corrispondente qualifica pubblicistica “agli effetti penali” a tutte le attività, procedure ed in Italiadefinitiva ai soggetti coinvolti, essendo le definizioni in esame espressamente enunciate e valide soltanto nell’ambito dello stesso Xxxxxx dei contratti pubblici. Se non può seguirsi un criterio nominalistico formale, non può neppure accogliersi l’opposto criterio sostanzialistico, che si basa sulle finalità e sugli interessi materiali perseguiti o da salvaguardare con la regolamentazione in esame. Il criterio decisivo per risolvere la vexata quaestio non può allora che essere quello “oggettivo” della disciplina giuridica dell’attività svolta dai diversi soggetti che vengono in rilievo in successione. In particolare, in Rivconformità alle definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, si dovrà stabilire se ci si trovi difronte all’esercizio di una “pubblica funzione” ovvero di un “pubblico servizio” enunciati negli articoli sopra richiamati alla luce della disamina ricavabile dal Codice dei contratti pubblici. Arb.Più agevolmente circoscrivibile appare la nozione di “pubblica funzione” che, 2000accanto alla qualità di norme di diritto pubblico e di “atti autoritativi” che devono avere le proprie fonti di disciplina, 685 ss.: deve esprimersi nell’esercizio di (s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile poteri tipici” individuabili con relativa facilità. L’ambito degli incaricati di pubblico servizio sembra, invece, emergere più propriamente nelle attività che, pur non manifestandosi con l’esercizio di poteri tipici, si configurano come offerta al legittimate e da svolgere in forza di un “titolo” di diritto pubblico, ossia riconosciuto o attribuito dalla Pubblica amministrazione in conformità a norme di diritto pubblico ed atti autoritativi. Non solo nella fase dell’affidamento dei contratti pubblici ma anche in quella del controllo e della vigilanza sulla loro esecuzione, nonché in altre attività amministrative comunque connesse, vi è per tali soggetti l’obbligo di seguire determinate procedure tipizzate da disposizioni di natura pubblica e atti autoritativi. Per cui si deve attribuire una qualificazione pubblica, per gli effetti penali, ai soggetti responsabili dei relativi procedimenti e delle suddette attività, e questo a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente cui detti soggetti appartengono o per cui conto formalmente agiscano. Nella fase di scelta del contraente e di stipula del contratto, sono estremamente importanti i principi dell’imparzialità e del buon andamento enunciati dall’art. 97 della Costituzione, dovendosi escludere in queste attività situazioni di libera “disponibilità negoziale” di natura privata, come conferma il contratto rinvio per tutto quanto non previsto dal Codice dei contratti pubblici alle regole del procedimento amministrativo di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaalla legge 241/1990. In tal caso tale ambito, seppur il novellato art. 1, comma 1-bis, contempli la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente possibilità per la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, di agire secondo le norme di diritto privato, resta salvo il principio già enunciato nell’art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l’accettazione da parte l’art. 12 della già richiamata legge 241/90 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Accanto alla qualificazione soggettiva, appare opportuno porre attenzione anche alle fattispecie poste a tutela delle gare pubbliche nell’ambito delle quali rilevano alcune incriminazioni specifiche introdotte oppure la previsione di pene inasprite. Nel seguito saranno delineati gli aspetti tipici che mettono in relazione, le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale nell’ambito del Codice dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullcontratti pubblici., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLes prérogatìves jurìdìques, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbcit., 1990pp. 76 ss. L’Autore tenta, 25a pp. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb86 ss., 2000un esame delle singole libertà (per le quali si era parlato di abuso); la libertà sindacale presenterebbe «aspetti talmente opposti, 685 ss.: “(s)e il consenso a seconda che ci si ponga dal lato dei fautori o degli avversari del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto sindacato e di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, coloro che vogliono sindacarsi o di quanti non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericavogliono, che è impossibile assegnarle uno scopo e dire che si ha deviazione fuori dello scopo» (p. 87); gli atti di concorrenza sleale gli appaiono, rispetto alla libertà del commercio, eccesso e non esclude un successivo rifiuto nel singolo casogià abuso (p. 89); rispetto alla libertà di espressione, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare replica si atteggia nella legge come diritto «nominato» (nel senso chiarito da Xxxxxxxxx) e lo stesso diritto di sciopero sarebbe divenuto un diritto nominato e definito in confronto della libertà di lavoro (p. 91). Per la necessità di considerare - con riguardo al problema dell'abuso – così le libertà come i diritti soggettivi, e per l’indifferenza della fonte (legale o rifiutare contrattuale), X. XXXXXXXXX, Étude sur la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70théorie générale de l’obbligation d'après le premier project de c.c. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento specialepour l'empire allemand, Parigi, 19951925, 12nota 1, 21pp. 370 ss. Come anticipato in precedenza nel corso del presente elaborato, il problema dell'abuso nasce, infatti, nella società liberale ottocentesca e proprio con riguardo a talune forme di esercizio delle libertà individuali e delle libertà corporative riconosciute nel sistema giuridico dell’epoca, si pensi alla concorrenza sleale e all'abuso della personalità giuridica. Tutti esempi di abuso delle libertà (economica, associativa, contrattuale); e la libertà non si serve necessariamente dello strumento del contratto, manifestandosi talvolta nel rifiuto di contrarre o nell'uso del contratto a fini indiretti58. Se la dottrina e la pratica si fermano a considerare con particolare insistenza ed attenzione la libertà contrattuale, la ragione è facile a comprendersi. La disciplina legislativa del contratto consente, in una certa misura, l'indagine sui motivi individuali, ed impone una valutazione dell'accordo in termini di «interessi meritevoli di tutela». Ora, l'indagine sui motivi e la ricerca dell'interesse legittimo sono considerate come gli strumenti indispensabili per la repressione dell'abuso: il controllo dei motivi individuali quando al tema si guarda con la sollecitazione di un giudizio morale da esprimere, il controllo dell'interesse quando l'interprete si piega alle suggestione di dottrine, in senso lato, solidariste. Se vuole operarsi una distinzione, in ordine al problema dell'abuso o della sindacabilità dei motivi, la distinzione non può farsi, quindi secondo Xxxxxxxx, tra le libertà ed i diritti soggettivi; la distinzione deve farsi piuttosto in relazione all'efficacia degli atti di esercizio della libertà o del diritto. Il diritto soggettivo, che nel suo significato tradizionale si risolve nella pretesa del soggetto attivo del rapporto, è destinato a produrre effetti per uno o più destinatari determinati, ove venga esercitato. Per l'esercizio delle libertà (e il discorso riguarda l'autonomia negoziale in questione) occorrerà distinguere a seconda che l'esercizio della libertà tocchi solo la sfera d'interessi del soggetto o, invece, finisca per incidere sulla sfera di altri soggetti. In questi casi l'interprete è chiamato a comparare la portata ed il valore delle «libertà» garantite rispetto agli affidamenti suscitati ed alla comunione di interessi costituita e che per 58 Un’ampia rassegna di atti “abusivi” e di atti “eccessivi” si trova in X. XXXXX, Traité de la responsabilité civile, Parigi, 1949, n. 856 ss., pp. 514 ss. un certo tempo ha trovato la sua realizzazione. Gli affidamenti vengono delusi, la comunione d'interessi viene interrotta proprio dall'esercizio della libertà. La formula e i rimedi dell'«abuso di diritto» vogliono introdurre a tutela dell'altrui affidamento un limite all'esercizio delle libertà. Limite avvertito come necessario soprattutto in quelle società, in cui l’uso egoistico delle libertà ha portato all’affermazione di un’accentuata disuguaglianza sociale. Pertanto, le libertà devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’abuso.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx giudice italiano e l’interpretazione del contratto internazionale, in CECCHELLA (a cura di)Padova, L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass2000. Arb109 Cfr., 1990X. XXXX, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il Il contratto di arbitrato acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di clausole contenute nel preliminare. 110 111 La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di acquisizione si perfeziona nel momento gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, risoluzione per aliud pro alio. Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, intendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i cui l’arbitro ha notizia beni costituenti l’azienda. A nostro parere, poi, come anzidetto, è irrilevante il problema della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione atipicità del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza acquisizione, dovendosi, in ogni caso, cercare di ricostruire la disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte. Se anche non ci ispirassimo a modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema. Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una lista e dell’iscrizione nella stessa più precisa stesura del soggetto nominatotesto contrattuale113; come evidenziato già più volte, quest’ultimo mantiene il ribadiamo che in tale contratto le parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio. Al riguardo, xxxxx i menzionati princìpi di autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità 112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto di accettare o rifiutare la nominarecesso: Cass. 25 maggio 2007, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionn. 12235, in The Status of the Arbitrator, ICC BullCorr. Giur., supplemento speciale2007, Parigi7, 1995889 ss., 12con nota di X. XXXXXXX, 21Il principio della presupposizione; in Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di X. XXXXXX, Presupposizione.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa Camera, premesso che: il testo del provvedimento in esame, al fine di ridurre il disagio abita- tivo e di favorire il passaggio da casa a casa per le categorie svantaggiate, differi- sce al 30 giugno 2009 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per la finita locazione degli immobili adi- biti ad uso abitativo, in CECCHELLA (attesa della rea- lizzazione delle misure e degli interventi già previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il Piano casa ha previsto l’adozione di un progetto rivolto alla prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre all’in- cremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in particolar modo alla prima casa; oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a cura di)causa delle sofferenze do- vute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo non riescono a provvedere alle spese per i beni primari ed in particolar modo al pagamento dell’af- fitto dell’alloggio in cui vivono, L’arbitratoponendo sempre di più la questione abitativa come problematica fondamentale a cui porre rimedio per la società e l’economia ita- liana; il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti nella de- stinazione di risorse da conferire alla domanda sociale, Torinocon solo l’uno per cento circa della spesa sociale complessiva, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitroa fronte del 5,6 del Regno Unito e del 2,9 della Francia; con l’istituzione arbitrale)riferimento al citato piano casa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, in Rass. Arb.ad oggi, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in a quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentementepare, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività conoscono iniziative concrete e reali xvi legislatura — allegato A ai fini della conclusione resoconti — seduta del contratto 4 dicembre 2008 — n. 98 di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza attuazione, né si è constatato un im- pegno rivolto alle politiche di sostegno all’edilizia residenziale pubblica, impegna il Governo a provvedere in tempi brevi a dare effet- tiva esecuzione al modello di housing abi- tativo previsto dal Piano casa ed a pre- sentare entro sei mesi una lista relazione det- tagliata al Parlamento relativa all’effettivo stato dell’iter, agli accordi di programma raggiunti e dell’iscrizione nella stessa alla reale previsione dei fondi da destinare all’attuazione del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC BullPiano casa., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl formalismo negoziale nell’esperienza romana, Torino, 1994. interessi generali preminenti e, in CECCHELLA particolare, quello della certezza nella cir- colazione dei beni immobili. Parallelamente, allo sviluppo dei traffici commerciali si accompagnava la definitiva affermazione del documento scritto quale principale forma di attestazione (e prova) dell’attività negoziale, quale è rimasta sino ad oggi. Il codice civile contempla la forma, da intendersi nell’accezione ristret- ta di “requisito formale” eventualmente previsto dalla legge a pena di nulli- tà, tra gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 1325 c.c. Nel sistema codicistico, la forma richiesta ai fini della validità (forma ad substantiam) è dunque elemento costitutivo del contratto; essa rappresenta il vestimentum che la dichiarazione negoziale deve necessariamente assumere affinché l’atto possa produrre effetti giuridici. I contratti assoggettati – dalla legge o dalla volontà delle parti – a un vincolo di forma ad substantiam sono detti contratti formali. I contratti formali si dividono, principalmente, in contratti che devono essere conclusi per iscritto – mediante scrittura privata o atto pubblico – e contratti che devono necessariamente essere stipulati per atto pubblico. I contratti rientranti nella prima categoria sono elencati dall’art. 1350 c.c., secondo cui la forma scritta è richiesta per i contratti traslativi della proprietà di beni immobili; i contratti costitutivi, modificativi e traslativi di diritti reali su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); i contratti costitutivi della comunione di diritti reali immobiliari; gli atti di rinuncia a diritti reali immobiliari; i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; i contratti di anticresi; i contratti di locazione immobiliare ultranovennale; i contratti di società o di associazione con i quali si conferi- sce il godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari per una dura- ta superiore a nove anni o per un tempo indeterminato; gli atti che costitui- scono rendite vitalizie o perpetue; gli atti di divisione di beni immobili e di diritti reali immobiliari; le transazioni aventi ad oggetto controversie relative a diritti reali immobiliari (16). Il requisito della forma scritta è talvolta richiesto non già per l’intero contratto, bensì per singole clausole, come quelle di pattuizione di interessi in misura extralegale (art. 1284 c.c.) e quelle vessatorie, contenute nelle con- dizioni generali di contratto (art. 1341 c.c.). Tra gli atti rientranti nella seconda categoria, da stipularsi necessaria- mente in forma pubblica, si segnalano – a titolo non esaustivo – gli atti co- stitutivi delle associazioni e delle fondazioni (art. 14 c.c.); le convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.); gli atti costitutivi di fondi patrimoniali (art. 167 c.c.); i patti di famiglia (art. 768 ter c.c.); le donazioni (art. 782 c.c.); gli atti costitutivi di società di capitali (artt. 2328 e 2463 c.c.) e cooperative (art. 2521 c.c.); gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.; la concessione (art. 2821 c.c.), la rinuncia (art. 2879 c.c.) e la cancellazione (art. 2882 c.c.) dell’ipoteca. La scrittura privata (17) è disciplinata dagli artt. 2702 ss. c.c.; in assenza di un’espressa definizione normativa, è comunemente intesa come un do- 16 X. XXXX, Atti che devono farsi per iscritto - Art. 1350, in Comm. Xxxxxxxxxxx-Busnelli, Milano, 2003; F. VENOSTA, Commento all’art. 1350 c.c., in X. Xxxx - X. Xxxxxxxxx (a cura di), L’arbitratoCodice civile commen- tato, Milano, 2009; X. XXXXXXXXXXX, Commento all’art. 1350 c.c., in Commentario del codice civile, di- retto da X. Xxxxxxxxx, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb2011., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa contrattazione collettiva tra crisi economica e riforme istituzionali, Riv. It. Dir. Lav., 1986, p. 226. 67 X. XXXXXXXX, Prospettive del sistema contrattuale…, cit., p. 64. in questo caso, si reggeva sulla capacità ed idoneità di conformazione degli assetti reali acquisita dai soggetti negoziali. In sostanza, un criterio di competenza e specialità o specializzazione68. L’obiezione principale, tuttavia, rilevava la difficoltà di individuare parametri su cui misurare e stabilire con certezza la specialità di una disciplina rispetto ad un’altra69. Il criterio della specialità venne, in CECCHELLA un’ulteriore elaborazione, combinato con il criterio della successione dei contratti collettivi nel tempo70. Ormai superata del tutto la concezione gerarchica dei rapporti tra livelli negoziali, al contratto aziendale è riconosciuto pienamente lo status di fonte regolamentare autonoma, sicchè le clausole contrattuali collettive aziendali e nazionali sono munite del medesimo valore giuridico. Se pertanto si riconosce che atti della medesima natura e delle medesima capacità normativa possano disporre, in successione, anche trattamenti peggiorativi (a cura dilegge o contratto collettivo che deroga in peius, rispettivamente, alla legge o al contratto collettivo precedente), L’arbitratoè da concludersi che non sia invalido il contratto collettivo aziendale che modifichi peggiorativamente un precedente trattamento contrattuale previsto a livello aziendale, Torinocon prevalenza del contratto collettivo successivo, 2005sia di pari grado che di grado inferiore71. Ancora il criterio cronologico, § 6; MIRABELLIprecisamente però di priorità cronologica, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)fu proposto quale regola per la soluzione dei concorsi di discipline collettive, anche di livelli differenti, ritenendo applicabili a tali ipotesi i principi generali in tema di conflitto di diritti72. Presupponendo, infatti, la coincidenza tra gli elementi costitutivi del conflitto di diritti e gli elementi che caratterizzano il conflitto tra i poteri normativi di sindacati diversi, in Rass. Arbogni caso di conflitto tra regolamenti concorrenti prevale l’atto che è stato concordato per primo con l’ente contrapposto73; ne consegue l’inefficacia del regolamento concordato 68 X. XXXXXX, Rapporti tra contratti collettivi…, cit., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arbp. 390., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

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