Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.

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XXXXXXX,. Il L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di rete e il diritto arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei contrattigiudici privati; l’iscrizione dell’elenco, cit.d’altronde, 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al contratto di rete: spunti di riflessionepubblico, in Rivista quanto al momento dell’inclusione del diritto commerciale nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ssdunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, Infatti al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecontrario dell’istituzione, la disciplina adottata dal legislatorequale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, ripetutamente modificata ed integratail potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, appare alquanto lacunosache non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in qualora le caratteristiche della controversia inducano una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunisimile, discrezionale decisione. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntaConseguentemente, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della suddetta trans-tipicità conclusione del contratto di retemandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in definitivaThe Status of the Arbitrator, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilateraleICC Bull., a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzisupplemento speciale, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella qualeParigi, però1995, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione12, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata21.

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XXXXXXX,. Il contratto patto civile di rete e il diritto dei contrattisolidarietà…, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione2002, in Rivista xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx, p. 1-3. consiste in una convivenza di mero fatto alla quale non sono collegati particolari doveri, ma da cui deriva la possibilità di regolare pattiziamente i reciproci rapporti patrimoniali per le parti. In Germania solo recentemente si è ammessa la validità dei contratti di convivenza (Partnershaftvertrage) che per lungo tempo sono stati ritenuti contrari al buon costume. Sono oggi vietate le sole clausole riguardanti aspetti particolarmente sensibili come il credo reli- gioso e politico, l’obbligo di fedeltà e la filiazione. Oggetto tipico dei contratti di conviven- za sono solitamente previsioni riguardanti la corresponsione di un assegno in caso di cessa- zione della convivenza e dell’elargizione di una buona uscita per la donna in caso di fine del diritto commerciale rapporto. La legislazione belga riconosce ampia libertà alle parti nella determinazione del con- tenuto patrimoniale dell’accordo, con l’unico limite rappresentato dall’obbligo di contribui- re al ménage e del diritto generale delle obbligazionidalla previsione della responsabilità solidale per le obbligazioni contratte. Nell’esperienza statunitense i cohabitation contracts sono stati progressivamente rico- nosciuti efficaci, 2010fino al punto di indurre molti stati della Federazione ad adottare leggi che sostanzialmente equiparano la convivenza al matrimonio30. Come noto, 3il processo di af- fermazione dei cohabitation contracts quali strumenti per conferire giuridicità ad una unione di fatto, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXiniziò quando nel 1978 la corte Suprema della California decise il caso Marvin31: in quell’occasione fu riconosciuta alla convivente, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaXxxxxxxx Xxxxxx il diritto, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna base ad un organo contratto verbale, di ottenere una quota dei beni del partner. Nonostante l’esito della con- troversia, in seguito a tal uopo istituitoricorso dinanzi alla Court of Appeal of California sia stato sfavorevole alla richiedente, alla stregua il caso Xxxxxx ha segnato l’inizio di quanto previsto dall’artun nuovo corso nel diritto di famiglia americano, basato su un ampliamento graduale delle possibilità di tutela dei soggetti convi- venti. 2612 c.c. XxxxxxCosì nel 2002 l’ American Law Institute ha redatto il famoso “Principles of the law of family dissolution” in cui si prevede che da una domestic partnership, al pari che da un matrimonio de- rivano diritti patrimoniali e obbligazioni di sostegno materiale in via presuntiva, ameno che non vi sia un contratto fra le parti che regoli diversamente la partnership. Dal caso Xxxxxx in poi molti stati americani hanno introdotto l’istituto della dome- stic partnership, che conferisce valenza giuridica alle unioni di fatto. Nella maggior parte delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retelegislazioni che la prevedono, la registered o domestic partnership conferisce determinati benefici economici solitamente legati al matrimonio, come la health insurance. Inizialmente destinata agli impiegati dell’amministrazione locale, la registered partnership è stata successivamente estesa a tutte le coppie, anche omosessuali, non sposate. Ad oggi almeno 12 giurisdizioni statali (California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Maine, Maryland, New Jersey, Nevada, Oregon, Winsconsin, Washington e Vermont)32 ed alcune giurisdizio- ni cittadine (New York City e San Xxxxxxxxx) hanno introdotto una disciplina adottata dal legislatoredella registered partnership. Se in alcuni stati, ripetutamente modificata ed integratacome Vermont e Hawaii l’introduzione per via legislativa della registered partnership ha fatto seguito ad un orientamento giurisprudenziale sulla giuridicità delle unioni di fatto, appare alquanto lacunosain California essa è stata il frutto di un’autonoma iniziativa del legisla- tore. Ai partners vengono tra gli altri riconosciuti il diritto di utilizzare la procedura adottiva riservata allo stepparent, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntaottenere un risarcimento per il danno subito in caso di 30 S.N. XXXX, non alternativamente accessibile se nonNew directions for family law in the United states in InDret, appuntovol. 2, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete2007, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 3.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete L’usura “sopravvenuta” e il diritto dei contrattil’indigenza del dato positivo, op. cit., 919 ss894. 76 X. XXXXXXcontenuto ed effetti del contratto, Dal consorzio al la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1375 c.c., relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di rete: spunti usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti porre le basi per un dibattitoapproccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, I Contratticon i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, 2009presente all’interno dell’ordinamento, 10derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, 938 ssdivenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoAlmeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla stregua conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di quanto previsto dall’artdiritto privato, op. 2612 cit., 787; Art. 1375 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra .: “il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatadeve essere eseguito secondo buona fede”.

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XXXXXXX,. Il contratto autonomo di rete e il diritto dei contrattigaranzia nel commercio internazionale, cit., 919 ss845. 76 X. XXXXXXall'accettazione di una tratta da parte di una banca o, ancor di più, al credito documentario irrevocabile di cui all'art. 1530 cod. civ.6. Dal consorzio al credito documentario la garanzia a prima richiesta si differenzia, tuttavia, perché non assolve direttamente a una funzione di pagamento. Il contratto autonomo è sempre «appoggiato» a un rapporto esterno, dal quale resta però indipendente. Secondo Xxxxxxx l'obbligazione del garante, anche se autonoma, non perde tuttavia il rapporto di retesussidiarietà, ossia il tratto differenziale rispetto ai negozi di assunzione del debito altrui, nei quali, invece, il debitore assume le vesti dell'obbligato principale: spunti la sussidiarietà permane comunque, anche se si riduce alla mera affermazione da parte del creditore garantito che un evento legittimante l'escussione ha avuto luogo; autonomia e sussidiarietà, pertanto, possono ben coesistere: l'autonomia esclude l'accessorietà, non la sussidiarietà. 2.- Sbarcato finalmente in Italia, grazie a due pionieristici studi entrambi pubblicati nel 19777, il tema del contratto autonomo di riflessionegaranzia costringe la dottrina a ragionare in modo nuovo sul vecchio tema dell'accessorietà delle obbligazioni di garanzia, chiedendosi se tale principio connoti tipologicamente la sola obbligazione fideiussoria o sia invece un predicato necessario di tutte le obbligazioni di garanzia. La dottrina tradizionale propende per l'essenzialità dell'accessorietà a tutte le obbligazioni di garanzia8; la dottrina più moderna, invece, compie il passo teorico decisivo verso la successiva, ancorché non immediata, affermazione della validità dei contratti autonomi di garanzia: osserva, 6 Ossia a quell'altro istituto, anch'esso prodotto dalla prassi del commercio internazio- nale, in Rivista particolare marittimo, in forza del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniquale una banca assume l'impegno di pagare il venditore prima che la merce giunga a destinazione, 2010, 3, 795 sssu semplice presentazione dei docu - menti pattuiti: cfr. 77 X. XXXXXXXXM. J. Bonell, Il contratto di retecredito documentario: una soluzione in cerca del problemanorme ed usi uniformi, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoLe operazioni bancarie, I Contratticit., 2009vol. II, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata959.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto (a cura di), Commentario al Codice dei contratticontratti pubblici, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniTorino, 2010, 524, L’e-procurement pubblico, in CARLOTTI (a cura di), Manuale degli appalti di servizi e forniture, Roma, 2011, 1153 mente dettagliate22. La previsione secondo cui le specifiche tecniche dell’appalto, come poc’anzi rilevato, debbano essere indicate in maniera chiara ed univoca, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, è strettamente collegata all’automatismo della valutazione delle offer- te, e, soprattutto, alla necessità di esprimere l’esito della valutazione in termini strettamen- te numerici. Per tale ragione la disposizione di cui al comma 1, come rilevato, esclude il ricorso all’asta elettronica per quegli appalti di servizi e di lavori, che hanno per oggetto prestazioni intellettuali. In particolare, la legge prevede che i do- cumenti di gara annoverino «le informazioni di cui all’allegato XII», laddove è previsto che le offerte siano composte da soli valori numerici e/o percentuali. A tal proposito, è lecito desumere che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’asta elettronica tutte quelle situazioni in cui la PA effettua valuta- zioni discrezionali, non riducibili, dunque, a meri valori aritmetici. Ciò troverebbe con- ferma nell’art. 56, comma 3, 795 ssdel codice, ove è stabilito che gli elementi suscettibili di essere demandati ad una valutazione in forma elet- tronica sono esclusivamente i prezzi, quando l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, mentre, nel caso di ag- giudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, oltre al prezzo devono essere valutati anche gli al- tri elementi dell’offerta, indicati negli atti di gara. 77 X. XXXXXXXXLa norma sottolinea, Il contratto inoltre, la signifi- cativa relazione sussistente tra le specifiche dell’appalto e gli elementi suscettibili di rete: esse- re valutati in forma elettronica, che, comun- que, non possono mai riguardare parti dell’offerta la cui la valutazione implichi l’esercizio di attività discrezionale23. In ordine alla procedura, l’art. 56 del codi- ce, prevede, poi, che l’asta elettronica debba essere preceduta da una soluzione fase preliminare, consistente in cerca del problemauna prima valutazione delle of- ferte pervenute secondo le disposizioni indi- 22 TAR Lazio Roma sez. III 12.09.2013 n. 8257; TAR Abruzzo Pescara 28.11.2012 n. 509; TAR Lazio Roma sez. II-ter 3.03.2008 n. 1972. 23 TAR Sardegna 30.07.2014, www.giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx cate nel bando o negli atti di gara, in Reti confor- mità al criterio o ai criteri di impresa aggiudicazione stabiliti e contratto alla relativa ponderazione. Al riguardo il Consiglio di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua Stato ha stabili- to che una procedura di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retegara, la disciplina adottata dal legislatorecui aggiudi- cazione è determinata con il sistema dell’asta elettronica, ripetutamente modificata ed integratadebba essere svolta dalla Com- missione giudicatrice interamente in forma riservata24, appare alquanto lacunosae ciò in quanto, risolvendosi laddove vi fosse la possibilità di modificare le proprie offerte, a seguito dell’apertura delle buste, come ac- cade nella procedura de qua, il confronto concorrenziale potrebbe subire una ingiusta alterazione, nell’ipotesi in pochi articoli cui gli offerenti fossero in grado di comunicare tra loro dopo la prima valutazione pubblica delle offerte presentate. Va rilevato, poi, che presentano l’ambizione la stazione appaltante può procedere al recepimento per via elettro- nica anche delle offerte preliminari, purché queste siano connotate da un certo grado di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione completezza25. Inoltre, solo in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoquesta prima fase preliminare, è stato quello fatta salva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova ridurre il numero di candidati o offerenti26. L’ammissibilità delle offerte, dunque, vie- ne determinata non solo in relazione ai criteri stabiliti dal bando, ma anche in considerazio- ne degli ulteriori presupposti introdotti dal Codice ai commi 6, 7, 8, 9, 10 dell’art. 56, che individuano i casi di ammissibilità, irre- golarità, inaccettabilità e presuntainadeguatezza delle offerte. Al riguardo, occorre rilevare che la dispo- sizione in esame non alternativamente accessibile se nonsi preoccupa di classifi- care quelle offerte pervenute tardivamente, appuntoovvero non leggibili a causa di anomalie nel funzionamento del sistema telematico. Siffat- ta problematica presuppone, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reteinvero, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo un deli- cato bilanciamento tra il contratto associativo e il contratto plurilateraleprincipio del favor 24 C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6018; C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6017, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionecommercio elettronico, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina Questioni attuali in tema di contratto commercio elettronico a cura di reteX. Xxxxxxxx, A. Xxxxx, X. Xxxxxxx, Napoli, 2020, p. 7. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino ‒ Note – n. 10/2021 ‒ ISSN online: 2281-3063 in forma digitale, in base a quanto disposto dall’art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (98/34/CE) sui servizi della società dell’infor- mazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Va ulteriormente precisato che nell’espresso richiamo compiuto successi- vamente dall’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 8 giugno 2000 (2000/31/CE), la disciplina adottata suddetta definizione viene integrata dall’ulteriore precisazione che l’esercizio di attività commerciale debba provenire da una richiesta individuale proveniente dal legislatoredestinatario dei beni o servizi3. Nello specifico per “servizi della società dell’informazione” il considerando n. 18 della direttiva in questione individua una vasta gamma di attività economiche svolta in linea, ripetutamente modificata ed integratatra le quali la vendita on line di merci. Si tratta, appare alquanto lacunosain questo caso, risolvendosi di servizi che non sempre portano a stipulare contratti in pochi articoli linea, con la conseguenza che presentano l’ambizione la stessa nozione è inclusiva di offrire linee guida alle imprese contraenti vari servizi che, in maniera del tutto esemplificativa, possono riguardare l’offerta di informazioni o co- municazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la determinazione ricerca, l’accesso e il rece- pimento di intense forme dati, sia della trasmissione di collaborazione informazioni tramite una rete di comunicazioni, della fornitura di accesso a una rete di comunicazioni o dello stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi4, o ancora dal semplice acquisto di un bene materiale o la sem- plice fruizione di un servizio. Per trattare in una logica maniera completa quella che è la tematica della contrattazione online è importante fissare fin da subito l’attenzione sugli aspetti connessi alla materia partendo dalla definizione di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunicontratto online. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra Anche il contratto associativo in forma elettronica assume, particolare importanza nel diritto dell’era digitale; lo stesso contratto infatti va a determinare quelle che sono le regole applicabili nei casi concreti come effetto anche dei fenomeni di dematerializ- zazione del diritto. Lo sviluppo delle piattaforme online discende da una serie di fattori relativi, da un lato, all’obiettivo delle aziende di pubblicizzare in modo più efficace il proprio pro- dotto, e il contratto plurilateraledall’altro, a fronte dal vantaggio in favore del consumatore di poter effettuare l’acquisto dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro. Ciò ha prodotto un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e incremento significativo, nel la società contemporanea, della normativa in tema di consorzifrequenza degli acquisti online, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina conclusione di singoli tipi nella qualecontratti attraverso il web. Da sempre scienza, peròtecnologia, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzionesocietà, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.diritto ed economia sono mondi

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiI contratti differenziali secondo la nuova legge sulle borse, citin Riv. dir. comm., 919 1913, p. 925 ss.). 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss7 Cfr. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: swap, in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, di- retto da X. Xxxxxxx, XXX, Xxxx, 1995, p. 2466 s. per l’espansione di tali affari, fu la previsione dell’art. 47, secondo cui «le operazioni a termine sovra titoli o valori sono reputati atti di commercio». Il mutato ordinamento delle borse, così come definito in sede normativa dalla citata l. n. 272 del 1913, andò caratterizzandosi in chiave prettamente pubblicistica per tutto il XX secolo, col dichiarato intento di arginare i crescenti abusi che si erano verificati anni prima nelle contratta- zioni speculative. Particolarmente interessante apparve, poi, l’affermazione del principio del libero accesso alla borsa da parte degli operatori di mercato, quale vero e proprio diritto soggettivo azionabile avanti all’autorità giudiziaria. Con il tentativo di colmare la lacuna, movendo dalla nozione di differenziale data dalla codi- ficazione tedesca, secondo la quale, come si è detto, trattasi di una soluzione specificazione del gioco, co- me tale soggetta alla relativa exceptio ludi, con impossibilità di azionare ed esigere la prestazio- ne dovuta, alcuni autori hanno distinto l’operazione differenziale semplice e complessa (c.d. impropria e propria). Si ha contratto differenziale semplice – ed è questo lo schema più elementare e, come si vedrà, che presenta maggiori affinità con le negoziazioni su prodotti finanziari derivati – allorquando le parti convengono, contestualmente alla stipulazione, di liquidare (o, più precisamente, di poter li- quidare) le reciproche obbligazioni con il pagamento delle sole differenze. Per realizzare questa operazione le parti fanno ricorso alla struttura propria di una comune compravendita a termine di titoli (o di crediti, valute, merci, ecc.), modellandola attraverso la previsione di un patto che rico- nosce loro la facoltà di dare esecuzione al contratto mediante il pagamento, da parte del comprato- re in cerca caso di rialzo o del venditore in caso di ribasso, della sola differenza del prezzo 9. Questa pe- culiare modalità di esecuzione porta con sé il problema, da sempre dibattuto in Reti di impresa e dottrina, se sia pos- sibile continuare a qualificare il contratto di rete: spunti per un dibattitocome una compravendita o se, I Contrattipiuttosto, 2009sia più oppor- tuno ricondurlo allo schema della scommessa in dipendenza del suo possibile uso speculativo. La questione, come ha rilevato qualcuno 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, attiene alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di retetematica dello scambio che, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.pre-

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLes prérogatìves jurìdìques, cit., 919 pp. 76 ss. 76 L’Autore tenta, a pp. 86 ss., un esame delle singole libertà (per le quali si era parlato di abuso); la libertà sindacale presenterebbe «aspetti talmente opposti, a seconda che ci si ponga dal lato dei fautori o degli avversari del sindacato e di coloro che vogliono sindacarsi o di quanti non vogliono, che è impossibile assegnarle uno scopo e dire che si ha deviazione fuori dello scopo» (p. 87); gli atti di concorrenza sleale gli appaiono, rispetto alla libertà del commercio, eccesso e non già abuso (p. 89); rispetto alla libertà di espressione, il diritto di replica si atteggia nella legge come diritto «nominato» (nel senso chiarito da Xxxxxxxxx) e lo stesso diritto di sciopero sarebbe divenuto un diritto nominato e definito in confronto della libertà di lavoro (p. 91). Per la necessità di considerare - con riguardo al problema dell'abuso – così le libertà come i diritti soggettivi, e per l’indifferenza della fonte (legale o contrattuale), X. XXXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio al Étude sur la théorie générale de l’obbligation d'après le premier project de c.c. pour l'empire allemand, Parigi, 1925, nota 1, pp. 370 ss. Come anticipato in precedenza nel corso del presente elaborato, il problema dell'abuso nasce, infatti, nella società liberale ottocentesca e proprio con riguardo a talune forme di esercizio delle libertà individuali e delle libertà corporative riconosciute nel sistema giuridico dell’epoca, si pensi alla concorrenza sleale e all'abuso della personalità giuridica. Tutti esempi di abuso delle libertà (economica, associativa, contrattuale); e la libertà non si serve necessariamente dello strumento del contratto, manifestandosi talvolta nel rifiuto di contrarre o nell'uso del contratto di rete: spunti di riflessionea fini indiretti58. Se la dottrina e la pratica si fermano a considerare con particolare insistenza ed attenzione la libertà contrattuale, la ragione è facile a comprendersi. La disciplina legislativa del contratto consente, in Rivista una certa misura, l'indagine sui motivi individuali, ed impone una valutazione dell'accordo in termini di «interessi meritevoli di tutela». Ora, l'indagine sui motivi e la ricerca dell'interesse legittimo sono considerate come gli strumenti indispensabili per la repressione dell'abuso: il controllo dei motivi individuali quando al tema si guarda con la sollecitazione di un giudizio morale da esprimere, il controllo dell'interesse quando l'interprete si piega alle suggestione di dottrine, in senso lato, solidariste. Se vuole operarsi una distinzione, in ordine al problema dell'abuso o della sindacabilità dei motivi, la distinzione non può farsi, quindi secondo Xxxxxxxx, tra le libertà ed i diritti soggettivi; la distinzione deve farsi piuttosto in relazione all'efficacia degli atti di esercizio della libertà o del diritto. Il diritto commerciale soggettivo, che nel suo significato tradizionale si risolve nella pretesa del soggetto attivo del rapporto, è destinato a produrre effetti per uno o più destinatari determinati, ove venga esercitato. Per l'esercizio delle libertà (e il discorso riguarda l'autonomia negoziale in questione) occorrerà distinguere a seconda che l'esercizio della libertà tocchi solo la sfera d'interessi del diritto generale soggetto o, invece, finisca per incidere sulla sfera di altri soggetti. In questi casi l'interprete è chiamato a comparare la portata ed il valore delle obbligazioni«libertà» garantite rispetto agli affidamenti suscitati ed alla comunione di interessi costituita e che per 58 Un’ampia rassegna di atti “abusivi” e di atti “eccessivi” si trova in X. XXXXX, 2010Traité de la responsabilité civile, 3Parigi, 795 1949, n. 856 ss., pp. 514 ss. 77 X. XXXXXXXXun certo tempo ha trovato la sua realizzazione. Gli affidamenti vengono delusi, Il contratto la comunione d'interessi viene interrotta proprio dall'esercizio della libertà. La formula e i rimedi dell'«abuso di rete: una soluzione diritto» vogliono introdurre a tutela dell'altrui affidamento un limite all'esercizio delle libertà. Limite avvertito come necessario soprattutto in cerca del problemaquelle società, in Reti cui l’uso egoistico delle libertà ha portato all’affermazione di impresa e contratto un’accentuata disuguaglianza sociale. Pertanto, le libertà devono rientrare nell’ambito di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataapplicazione dell’abuso.

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XXXXXXX,. Xx liberalità diverse dalla donazione, Torino, 1996, 195 ss.; A. Palazzo, Le donazioni, Artt. 769-809, in Il contratto codice civile, Commentario, a cura di rete e il diritto dei contrattiXxxxxxxxxxx, Milano, 2000, 709; X. Xxxxxxxxx, Liberalità indirette, cit., 919 91 ss. 76 X. XXXXXXconseguenti effetti previsti dalla legge e arricchendoli con significati ulteriori14. L’effetto legale, Dal consorzio nella fattispecie in esame consistente nell’acquisto del fabbricato per accessione, non viene eliminato ma viene piegato per essere posto al servizio della volontà delle parti15. Nel solco di questa impostazione si colloca la sentenza in commento la quale fa espresso riferimento “all’interesse a donare dello stipulante” ed “all’effetto ultimo voluto dal disponente” per ricostruire in termini sostanziali la volontà delle parti con la possibilità di ravvisare un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all’impiego del denaro per donare ai discendenti il fabbricato tramite l’acquisto per accessione. Questa sentenza, nel momento in cui si fa carico di ricostruire e valorizzare l’effettiva volontà delle parti da cui far discendere la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie concreta, andando oltre lo schema legale tipico dell’accessione, si può inserire nel filone della recente giurisprudenza sulla causa in concreto del contratto16. È stato autorevolmente sostenuto in dottrina che l’interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, ma per accertare che cosa realmente le parti hanno voluto occorre accertare qual’è lo scopo perseguito, qual è l’interesse che il contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista è diretto a realizzare17. Letta alla luce della moderna teoria della causa concreta del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecontratto, la disciplina adottata dal legislatoresentenza, ripetutamente modificata ed integrataper quanto possa apparire innovativa e fuori dallo schema codicistico dell’accessione, appare alquanto lacunosacondivisibile. Secondo la Cassazione anche una fattispecie di acquisto ex lege, risolvendosi in pochi articoli come l’accessione, può dare luogo ad una liberalità indiretta, soggetta alla disciplina della collazione e dell’azione di riduzione. Elemento centrale idoneo a colorare la fattispecie acquisitiva come liberalità è l’accordo delle parti che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunipianifica l’operazione liberale. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntaÈ evidente che le liberalità indirette, non alternativamente accessibile se nonessendo soggette all’onere di forma proprio della donazione (atto pubblico ricevuto in presenza di due testimoni), appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.possono rendere molto difficile una

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XXXXXXX,. Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 501 ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 647 ss; X. XXXX, voce Rischio, in Enc. Dir., e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di rete cui ci stiamo occupando, si è proposto in dottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il diritto rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei contratticaratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, citcon riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 X. XX XXXX, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 919 ss2000, p. 28.‌ 87 Dolo incidente e determinante nel s.p.a. 76 X. XXXXXX€ v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinfra, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 sspar. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata2.2.4.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

XXXXXXX,. Il contratto di rete merchandising, in Il Dir. Ind., 1999, n.1, pag. 41 e ss. della licenza. In base al tipo di entità notoria commercializzata, con tale accordo, si sono individuati tre tipi di merchandising: - Il character merchandising, che si realizza quando un titolare di un diritto d’autore su un’opera dell’ingegno – come per esempio una caricatura, una mascotte, un personaggio dei fumetti, un logo – autorizza un altro soggetto allo sfruttamento promozionale e commerciale dello stesso. - Il personality merchandising , che invece ha per oggetto il nome e/ o l’immagine di una celebrità del mondo dello sport (o dello spettacolo, dell’arte, della scienza ecc ). - Il corporate o trademark merchandising , con cui invece si commercializzano i marchi in senso stretto al fine di concedere il diritto di utilizzare gli stessi ad imprenditori che p roducono beni e servizi di natura diversa da quelli per cui tali marchi erano stati impiegati in origine 65. Il merchandising quindi è notevolmente diverso dalla sponsorizzazione. La sponsorizzazione ha un impatto promozionale in quanto è lo sponsor a “partecipare” all’attività primaria sportiva (artistica, culturale) dello sponsorizzato. Il merchandising invece porta al fenomeno simmetrico ed inverso della “partecipazione” della celebrità concedente alle comunicazioni aziendali dell’imprenditore concessionario che, come detto, si sostanziano nell’impiego del nome, dell’immagine e dei contrattisimboli del concedente come segno distintivo dei prodotti del concessionario 66. Allo stesso tempo però si deve sottolineare che, cit.in genere, 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al parallelamente a un contratto di retesponsorizzazione si instaura tra lo sponsor e lo sponsee anche un rapporto di merchandising, che dà luogo alla figura del c.d. sponsor licenziatario : spunti anzi, nella maggior parte dei casi questa particolare licenza di riflessionesfruttamento commerciale di un elemento notorio dello sponsee rilasciata dallo stesso allo sponsor, in Rivista viene espressamente prevista all’interno del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemasponsorizzazione, in Reti sottoforma di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appuntoprestazione accessoria dello sponsee, attraverso la sua espressa introduzionest ipulazione di clausole ad hoc67. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del In un contratto di retesponsorizzazione con un singolo atleta, infatti, lo stesso in definitivagenere consente allo sponsor di usare il suo nome e/ o la sua immagine per contraddistinguere i suoi prodotti, pone la fattispecie a cavallo tra così come in un contratto di sponsorizzazione di una società sportiva o di un evento sporti vo tale licenza ha per oggetto rispettivamente il contratto associativo nome e i simboli della società sportiva e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario nome e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatalogo dell’evento sportivo 68.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione E Cessione D’immagine

XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiformalismo negoziale nell’esperienza romana, cit.Torino, 919 ss1994. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinteressi generali preminenti e, in Rivista particolare, quello della certezza nella cir- colazione dei beni immobili. Parallelamente, allo sviluppo dei traffici commerciali si accompagnava la definitiva affermazione del diritto commerciale documento scritto quale principale forma di attestazione (e del diritto generale delle obbligazioniprova) dell’attività negoziale, 2010quale è rimasta sino ad oggi. Il codice civile contempla la forma, 3da intendersi nell’accezione ristret- ta di “requisito formale” eventualmente previsto dalla legge a pena di nulli- tà, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità tra gli elementi essenziali del contratto di retecui all’art. 1325 c.c. Nel sistema codicistico, la forma richiesta ai fini della validità (forma ad substantiam) è dunque elemento costitutivo del contratto; essa rappresenta il vestimentum che la dichiarazione negoziale deve necessariamente assumere affinché l’atto possa produrre effetti giuridici. I contratti assoggettati – dalla legge o dalla volontà delle parti – a un vincolo di forma ad substantiam sono detti contratti formali. I contratti formali si dividono, principalmente, in definitivacontratti che devono essere conclusi per iscritto – mediante scrittura privata o atto pubblico – e contratti che devono necessariamente essere stipulati per atto pubblico. I contratti rientranti nella prima categoria sono elencati dall’art. 1350 c.c., pone secondo cui la fattispecie forma scritta è richiesta per i contratti traslativi della proprietà di beni immobili; i contratti costitutivi, modificativi e traslativi di diritti reali su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); i contratti costitutivi della comunione di diritti reali immobiliari; gli atti di rinuncia a cavallo tra diritti reali immobiliari; i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; i contratti di anticresi; i contratti di locazione immobiliare ultranovennale; i contratti di società o di associazione con i quali si conferi- sce il godimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari per una dura- ta superiore a nove anni o per un tempo indeterminato; gli atti che costitui- scono rendite vitalizie o perpetue; gli atti di divisione di beni immobili e di diritti reali immobiliari; le transazioni aventi ad oggetto controversie relative a diritti reali immobiliari (16). Il requisito della forma scritta è talvolta richiesto non già per l’intero contratto, bensì per singole clausole, come quelle di pattuizione di interessi in misura extralegale (art. 1284 c.c.) e quelle vessatorie, contenute nelle con- dizioni generali di contratto associativo (art. 1341 c.c.). Tra gli atti rientranti nella seconda categoria, da stipularsi necessaria- mente in forma pubblica, si segnalano – a titolo non esaustivo – gli atti co- stitutivi delle associazioni e il contratto plurilateraledelle fondazioni (art. 14 c.c.); le convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.); gli atti costitutivi di fondi patrimoniali (art. 167 c.c.); i patti di famiglia (art. 768 ter c.c.); le donazioni (art. 782 c.c.); gli atti costitutivi di società di capitali (artt. 2328 e 2463 c.c.) e cooperative (art. 2521 c.c.); gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.; la concessione (art. 2821 c.c.), a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattualela rinuncia (art. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale 2879 c.c.) e la disciplina cancellazione (art. 2882 c.c.) dell’ipoteca. La scrittura privata (17) è disciplinata dagli artt. 2702 ss. c.c.; in assenza di singoli tipi nella qualeun’espressa definizione normativa, peròè comunemente intesa come un do- 16 X. XXXX, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento Atti che devono farsi per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzioneiscritto - Art. 1350, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionalein Comm. Xxxxxxxxxxx-Busnelli, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole impreseMilano, ovvero forme di coordinamento più intense2003; F. VENOSTA, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impreseCommento all’art. In definitiva1350 c.c., l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneuticaX. Xxxx - X. Xxxxxxxxx (a cura di), stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataCodice civile commen- tato, Milano, 2009; X. XXXXXXXXXXX, Commento all’art. 1350 c.c., in Commentario del codice civile, di- retto da X. Xxxxxxxxx, Torino, 2011.

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XXXXXXX,. Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 501 ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 647 ss; G. ALPA, voce Rischio, in Enc. Dir., e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di rete cui ci stiamo occupando, si è proposto in dottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il diritto rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei contratticaratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, citcon riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 919 ss2000, p. 28.‌ 87 Dolo incidente e determinante nel s.p.a. 76 X. XXXXXX€ v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinfra, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 sspar. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata2.2.4.

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XXXXXXX,. Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 501 ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 647 ss; X. XXXX, voce Rischio, in Enc. Dir., e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di rete cui ci stiamo occupando, si è proposto in dottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il diritto rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei contratticaratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, citcon riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 X. XX XXXX, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 919 ss2000, p. 28.‌ 87 Dolo incidente e determinante nel s.p.a. 76 X. XXXXXX🡪 v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinfra, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 sspar. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata2.2.4.

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XXXXXXX,. Il Xx lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in Tratt. Dir. Civ. e Comm., continuato da X. XXXXXXX, a cura di X. Xxxx e X. Xxxxxxxx, Milano, 1996, 382; X. XXXXXXX, Professioni intellettuali, impresa, società, in Contr. impr., 1991, 4.; V. IBBA, La categoria «professione intellettuale», in Le professioni intellettuali, Giur. Sist. Dir. Civ. Comm., Torino, 1987, 20. previsto dal citato art. 68 con riferimento alle specifiche tecniche. Anche i locali destinati allo svolgimento del servizio dovranno essere forniti dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza, alla salute, ai «criteri di accessibilità dei soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale» (art. 68 d.lgs. 50/2016)10. È solo in presenza di tali modalità di prestazione del servizio che si determina l’effetto tipico del contratto d’appalto, ovvero l’accollo del rischio in capo al professionista, requisito essenziale per qualificare il rapporto alla stregua di un contratto di rete appalto. Di conseguenza, non potrà essere richiesta la revisione del prezzo pattuito con l’amministrazione al momento dell’affidamento del servizio, e il diritto professionista sarà tenuto a farsi carico delle maggiori spese che eventualmente si verificheranno nel corso della gestione. Del pari, se il professionista avrà dimensionato il servizio in termini di personale, di attrezzature e di collaboratori sulla base di una stima in eccesso, le conseguenze economiche collegate al verificarsi di un contenzioso minore ricadranno interamente su di lui, atteso che nel contratto d’appalto la direzione e la responsabilità dell’obbligazione di risultato fa capo all’imprenditore, mentre all’amministrazione residuano soli compiti di vigilanza e controllo. Attraverso l’esercizio di tali poteri 10 In particolare, nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, per specifiche tecniche si intendono le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei contrattiservizi, nonché le procedure di valutazione della conformità (punto 1, all. XIII, d.lgs. 50/2016). l’amministrazione, come in qualsiasi altro contratto d’appalto di servizi, lavori o fornitura, è in grado di verificare che l’adempimento degli obblighi a carico della controparte avvenga in conformità a quanto pattuito. Ora, rispetto alla previgente disciplina, quella introdotta dal nuovo codice si arricchisce della nota in calce all’all. IX, ove si precisa che «tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale». In questo modo è affermato il discrimine tra l’attività pubblicistica dell’amministrazione e quella suscettibile di essere svolta, in sua vece, da parte di privati in forma imprenditoriale. Pertanto, detta incompatibilità trova la sua ragion d’essere nella fondamentale distinzione tra servizi non economici, quali sono quelli di interesse generale, perché svolti nell’esercizio dei pubblici poteri, e servizi svolti in forma imprenditoriale11. Tale richiamo è utile anche a differenziare l’appalto dei servizi legali e il contratto d’opera intellettuale per l’assistenza legale, perché ricorre la seconda ipotesi ogni volta che la prestazione assuma un carattere fortemente personale, ed abbia come sua esclusiva finalità quella di fornire un apporto di conoscenze giuridiche, ancorché a fronte di un corrispettivo economico. Anche in tal caso, la prestazione legale conserva le sue connotazioni originarie di attività squisitamente intellettuale. Come si vedrà più avanti, occupandosi della materia l’ANAC, di recente, ha precisato che qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o 11 Tale aspetto è puntualmente ricostruito da X. XXXXXXX, Un ossimoro duro a morire, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX2, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionead avviso del quale «in alcuni Stati, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionitra cui l’Italia, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti taluni servizi ritenuti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti legge necessari per la determinazione realizzazione di intense forme fondamentali esigenze della collettività sono organizzati sotto forma di collaborazione servizi non economici di utilità generale (di seguito, servizi pubblici), nel senso che spetta in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuniquesti casi all’amministrazione pubblica organizzare il servizio necessario per soddisfare tali esigenze». L’intentoperiodico, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso l’affidamento dei servizi legali integra la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità forma tipica del contratto di reteappalto, in definitivacon conseguente applicabilità dell’all. IX e degli artt. 140 ss. del d.lgs. 50/2016. Viceversa, pone la fattispecie a cavallo tra il l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto associativo e il contratto plurilateraled’opera professionale, a fronte consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattualecui all’art. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata1712.

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XXXXXXX,. Il La trascrizione del contratto preliminare, in Riv. not., 1999, 243. contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare” ricalca quella dell’art. 2652, n. 2 c.c. relativo alla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre che stabilisce “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”. È stato chiaramente affermato in dottrina che «l’effetto della trascrizione del contratto preliminare ben può dirsi di rete prenotazione. Prima d’ora, nel sistema pubblicitario del c.c., un’efficacia prenotativa si riconosceva soltanto alla trascrizione di domande giudiziali, e non già a quella di atti di diritto sostanziale: proprio della trascrizione della domanda, in quanto atto iniziale di un procedimento, è infatti di non esplicare effetti di per sé, ma di importare piuttosto retroazione degli effetti dell’atto finale del procedimento stesso o, secondo i casi, della trascrizione di tale atto […] La nuova disciplina […] ha esteso la funzione prenotativa alla trascrizione del contratto preliminare: eseguita quest’ultima, al promissario dell’alienazione sono inopponibili tutte le trascrizioni o iscrizioni successive contro il promittente, retroagendo fino ad essa la trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che ne tiene luogo»48. Si può, quindi, affermare che la trascrizione del contratto preliminare non ha effetti di per sé, non risolve immediatamente un conflitto tra portatori di posizioni incompatibili ma ha, unicamente, il compito di precostituire il grado della trascrizione del contratto definitivo: più precisamente, essa anticipa l’efficacia della trascrizione del contratto definitivo riportandola al momento della trascrizione del preliminare49. Ci si è chiesti in dottrina quale sia la portata dell’effetto prenotativo: se cioè l’effetto valga solamente per gli atti, menzionati negli articoli 2643 e 2645 c.c., che siano esplicazione dell’autonomia negoziale del disponente, esercitata in direzione incompatibile con l’impegno traslativo contenuto nel preliminare, oppure se la portata dell’effetto sia generale, restando travolte, in forza di esso, anche formalità pubblicitarie fondate su titoli subìti, e non già voluti, dal promittente alienante, come la trascrizione di pignoramenti o sequestri o l’iscrizione di ipoteche giudiziali50. Qualche dubbio sulla efficacia dell’effetto prenotativo nei confronti del pignoramento trascritto sull’immobile prima della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. può trarsi dalla mancata modifica dell’art. 2914, n. 1 c.c. in base al quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento. Da un’interpretazione letterale della norma potrebbe affermarsi che il promissario acquirente per rendere opponibile il suo diritto dei contrattial creditore pignorante ed ai creditori che intervengono nell’esecuzione debba trascrivere anche il contratto definitivo o la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. prima della trascrizione del pignoramento. La tesi non può essere accolta. In primo luogo, l’art. 2654-bis, nel sancire la prevalenza della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che lo sostituisce sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante, dopo la trascrizione del contratto preliminare, non fa alcun tipo di distinzione nel novero delle trascrizioni che sono destinate a soccombere dopo la trascrizione del preliminare. Inoltre, la funzione della trascrizione del contratto preliminare è proprio quello di far retroagire gli effetti del trasferimento definitivo al momento della trascrizione dell’impegno a trasferire, per cui tale retroattività opera anche nei confronti della trascrizione del pignoramento51. Si aggiunga inoltre che, come sopra chiarito, la funzione prenotativa della trascrizione del preliminare è modellata sulla 48 X. Xxxxxxxxx, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, 534; cfr., in giurisprudenza, Cass., 14 novembre 2003, n. 17197, in Notariato, 2004, 131 ss. 49 Cfr. X. Xxxxxxxx, Contratto preliminare, pubblicità immobiliare e garanzie, in Luminoso A. e Palermo G., 50 Xxxxxxxxx, op. cit., 919 ss535. 76 51 Cfr. sul punto X. XXXXXXXxxxxxxxx, Dal consorzio op. cit., 535 s. trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e non vi possono essere dubbi che l’efficacia della sentenza retroagisca al contratto momento della domanda travolgendo anche la posizione di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, creditore che abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione trascrizione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatadomanda52.

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XXXXXXX,. Il contratto La somministrazione di rete lavoro tra contrasto alla precarietà e buona flessibilità, in P. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxx (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori osservazioni sul DDL n. 5256/2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Adapt Labour Studies e-Book series n. 2. La tradizionale bipartizione tra lavoratori subordinati e autonomi, che funge da confine fra due diversi tipi di tutela, è messa in difficoltà da una gamma di situazioni già concrete che sono a metà tra i due tipi legislativi. Per quanto riguarda il telelavoro, che si differenzia da altre forme di prestazioni lavorative per gli aspetti organizzativi, rimangono validi i principi sanciti dall’art. 35 della Costituzione, relativi alla «tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni». Come detto in precedenza, il telelavoro non appartiene a nessuna delle categorie contrattuali (subordinato, autonomo, parasubordinato) in quanto rappresenta soltanto «una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa»79. Può essere, infatti, definito come «la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce» (art. 2, d.P.R. 8 marzo 1999, n.7). La possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di servirsi di contratti di telelavoro è contemplata dall’art. 4, legge 16 giugno 1998, n. 191 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni «possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari, e possono autorizzare i propri dipendenti a effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa». Del problema di definire giuridicamente il telelavoro se ne è occupata prevalentemente la dottrina la quale ha evidenziato come (79)X. Xxxxx, Istituzioni di diritto dei contrattidel lavoro, citcontinuato da X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Milano, 2012, V ed., 919 148 e ss e 191 e ss. 76 X. XXXXXXl’elemento caratterizzante il telelavoro sia la mera esternazione dell’attività lavorativa e come il contenuto e la struttura giuridica della prestazione possano essere assai diversi da caso a caso, Dal consorzio al contratto con risvolti corrispondentemente diversi sul piano della qualificazione e della disciplina giuridica applicabile. In tal modo la dottrina ha elaborato cinque diversi tipi di retetelelavoro, correlati ad altrettanti tipi o sottotipi legali di contratto: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema il telelavoro come oggetto di contratto d’appalto ex art. 1655 c.c., di retecontratto d’opera ex art. 2222 x.x., xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx subordinato ai sensi dell’art. 2094 x.x., xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx00. Ma tra le numerose teorie e posizioni della dottrina circa la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità natura giuridica del contratto di rete, in definitiva, pone telelavoro senza dubbio quella a cui fare riferimento è la fattispecie a cavallo tra teoria secondo cui il contratto associativo e di telelavoro debba rientrare nelle forme subordinate di lavoro ex art. 2094 c.c. 81 Peraltro, conforme a questo orientamento è la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il contratto plurilateralevincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall’elemento della collaborazione, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione intesa come svolgimento di attività comuni alle rispettive impreseper il conseguimento dei fini dell’impresa, quanto da quello, tipico, dell’inserimento dell’attività lavorativa nel ciclo produttivo dell’azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno; perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all’interno dell’azienda, sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione. In definitivaquesto quadro, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante è riscontrabile la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.diversa fattispecie

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XXXXXXX,. Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146. di nodi, sarebbe stato pacifico, in base allo schema classificatorio tradizionale, la sussunzione della nuova figura tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo e aventi causa associativa. La disposizione di cui all’art. 3 comma 4 ter fa coesistere nella definizione di contratto di rete l’elemento dello scambio con quello della comunione di scopo. Invero, assumono la medesima rilevanza l’elemento dello scambio di informazioni e prestazioni e quello della definizione di quel programma comune di rete sulla base del quale la pluralità di imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, quindi l’efficienza delle imprese aggregate. In base alla dottrina dominante, il programma comune costituisce l’elemento peculiare dei contratti con comunione di scopo67. Parte della dottrina ha, quindi, sostenuto l’irrilevanza del riferimento normativo all’elemento dello scambio, adottando, però in questo modo una interpretatio abrogans dell’inciso dell’art. 3, comma 4 ter che si riferisce espressamente allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica68. Tradizionalmente, con il supporto della giurisprudenza, lo scopo comune è stato contrapposto alla causa di scambio69. Autorevole dottrina70 ha osservato però, dissentendo da quest’ultimo orientamento, «che la presenza di uno scambio non presupponga necessariamente alterità o addirittura conflitto di interessi, né sinallagmaticità; nel contratto di scambio, infatti possono aversi forme di collaborazione e co-progettazione che presuppongono e producono fenomeni di interdipendenza tra le attività delle imprese partecipanti». Simmetricamente, lo scopo comune non presuppone una coincidenza di interessi, ma come dimostra l’evoluzione della nozione di contratto di società, è perfettamente 67 X. XXXXXXX, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxx, 0000, p. 9. 68 G. D. XXXXX, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di X. Xxxxxxx, P. Iamiceli e G. D. Xxxxx, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Xxxxxxx, Milano, 2013, p. 32; X. XXXXXXXX, Intervento alla tavola rotonda : Per quali ragioni il diritto dei contrattibisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al in Il contratto di rete: spunti di riflessione. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa. Atti del convegno, Roma, 25 novembre 2011, I quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, n. 1/2012, p. 77. 69 Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionixxx.xxxxxx.xx, 2010§ 1 ss; App. Milano, 317 settembre 2008, 795 in De Jure, § 1 ss. 77 70 X. XXXXXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti cit., p. 27. compatibile con il conflitto di impresa interessi tra contraenti, esemplificato dal conflitto tra maggioranza e contratto minoranza71. La presenza di rete: spunti per un dibattitouno scopo comune quindi, I Contratti, 2009, 10, 938 ssnon presuppone l’assenza di conflitto di interessi e la possibilità che le parti perseguano il proprio interesse oltre a quello comune. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. XxxxxxAltra parte della dottrina, al fine di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di ricondurre la struttura reticolare allo schema del contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitobilaterale, è stato quello ricorsa ad interpretazioni alternative legate a posizioni datate, quale quella di attribuire all’autonomia privata esaminare la rete non nel suo complesso, bensì considerando i singoli nodi come una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto serie di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresecontratti bilaterali72. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di questo modo il contratto di rete sollecita ampi margini non sarebbe più considerato come un contratto plurilaterale in cui coesistono sia lo scambio che lo scopo comune, bensì come un fenomeno di ricavo all’attività ermeneuticacollegamento negoziale che coinvolge un fascio di contratti bilaterali73. A tale ricostruzione dottrinale si può obiettare che seguendo siffatta impostazione, stante il contratto di rete in quanto tale come descritto dalla fattispecie normativa verrebbe meno74. Un’altra soluzione per ridurre la sua riferibilità rete ad una pluralità serie di funzioni contratti bilaterali, senza incorrere nella conseguenza di destituire di fondamento l’istituto, sarebbe quindi quella di concepire il contratto di rete come un contratto normativo, volto a regolare in anticipo la stipula obbligatoria di ulteriori plurimi contratti di scambio, dirigendo e l’individuazione convogliando ad un fine determinato una serie di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.atti, disciplinandoli in via generale, trovando poi le singole attività attuative in successivi progetti regolamentati successivamente al xxxxxxx00. Altra parte della dottrina, più nello specifico, riconosce ai contratti suddetti

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ssLa gestione del sovraindebitam ento del debitore “non fallibile” (d.l. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione212/2011), in Rivista xxx.xxxxxx.xx. L’art. 7, comma 1, ultimo periodo, prevede ancora che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del diritto commerciale patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del diritto generale delle obbligazioniricavato ai creditori. Va sottolineato che la nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dalla loro alienazione. Non pare, 2010almeno ad un’interpretazione letterale, 3, 795 ssche il liquidatore abbia ulteriori poteri. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto Egli quindi non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di rete: una soluzione in cerca pignoramento o dei crediti non pignorati. Neppure sembra che il liquidatore abbia poteri ulteriori che riguardano la fase della distribuzione del problemaricavato ai creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano potrà comportare l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori poteri, in Reti di impresa conformità al contenuto del piano. Non è chiara la differenza tra la figura del liquidatore e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto quella del fiduciario previsto dall’art. 2612 c.c2 ( cfr però infra). XxxxxxNella pratica probabilmente il liquidatore ed il fiduciario nominati nel piano tenderanno ad assumere un carattere unitario. Va sottolineato che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli ( art. 13, comma 4). Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o comunque a seguito dell’omologazione dell’accordo il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, almeno della parte di esso considerata nel piano. A differenza che nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali la sanzione dell’atto di disposizione non è l’inefficacia, ma la nullità. E’ probabile che questa diversa scelta sia dovuta all’inesperienza del legislatore in materia, che non ha compreso che non ogni atto di disposizione deve essere sanzionato, ma soltanto quello che lede gli interessi dei creditori e soltanto nella misura in cui costoro si dolgano dell’atto illegittimo posto in essere. Va ancora osservato che spetta al giudice (art. 13, comma 3), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo. Stando alla lettera della legge non compete pertanto al giudice autorizzare il liquidatore a procedere agli atti di alienazione, ma soltanto a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione nel momento in cui debbono essere effettuati i pagamenti ai creditori in attuazione del piano. E’ forse possibile ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Ove invece si sia prevista la nomina del fiduciario, tali poteri non spetteranno al giudice, precisandosi all’art. 7 che al fiduciario compete anche la distribuzione del ricavato. Il contenuto del piano può anche prevedere, come già si è detto, la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei alle condizioni già viste (art. 8, comma 4). La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione oltre che del debitore anche dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. Anche se il legislatore non lo dice, pare evidente che la cessione di beni di terzi o la concessione in garanzia degli stessi non sarà necessaria non soltanto quando il debitore abbia redditi sufficienti ad assicurare la fattibilità del piano, ma anche quando egli disponga di beni sufficienti a tal fine. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Va ricordato che la proposta ed il piano sono redatti con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente, vale a dire quello del luogo di residenza del debitore o in cui questi abbia la sede. Spetta a tali organismi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge, assumere “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo e all’esecuzione di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina esso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento”. Spetta inoltre all’organismo di composizione della crisi verificare la “veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati” ed attestare la fattibilità del piano ( art. 17, comma 2). Anche l’attestazione definitiva sulla fattibilità all’esito dell’approvazione dell’accordo, decorso il termine di dieci giorni entro il quale i creditori possono sollevare contestazioni spetta all’organismo di composizione della crisi (art. 12, comma 1). Il meccanismo di attestazione è dunque analogo a quello previsto per l’accordo di ristrutturazione di cui agli artt. 182 bis e ss. con la differenza che il ruolo dell’esperto è qui svolto dall’organismo di composizione della crisi, cui compete anche la redazione del piano d’intesa con il debitore, e l’esecuzione per quanto non di competenza del liquidatore o del fiduciario all’uopo nominato e dello stesso xxxxxxxx. Spetta all’organismo di composizione della crisi anche l’attestazione in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ordine alla veridicità dei dati sui quali il piano si fonda. L’organismo in parola non è dunque soggetto terzo ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi indipendente perché partecipa alla redazione del piano e svolge un ruolo fortemente attivo quale coadiutore del debitore e facilitatore dell’accordo. Sul punto si ritornerà in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataprosieguo.

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XXXXXXX,. Il contratto La cessione del credito con causa di rete e il diritto dei contrattigaranzia, cit., 919 ss38. 76 X. Chiaramente anche XXXXXX, Dal consorzio al contratto L’alienazione a scopo di rete: spunti garanzia, cit., 209. xxxxxx xxxxxxxxx; e quindi di riflessioneun diritto — di credito o di proprietà a seconda dell’oggetto della cessione in garanzia — conformato, e con ciò limitato, dalla causa di garanzia. In questa sede il discorso non può evidentemente essere approfondito. Si può comunque rilevare come, in Rivista letteratura, posizioni tradizionali molto prudenti e tendenzialmente sfavorevoli alla « proprietà strumentale » sia- no vieppiù superate da opinioni assai più aperte, che dapprima hanno legittimato i trasferimenti fiduciari e più di recente intendono accreditare una più larga validità — quanto meno sotto il profilo della « sufficienza » causale — delle alienazioni in garanzia. All’uopo valorizzando quelle fattispecie, talora delineate dallo stesso diritto positivo, che indicano come il diritto di proprietà possa essere funzionalizzato anche alla realizzazione di interessi non direttamente ricol- legabili al proprietario: come avviene nel caso di mandato all’acquisto di immobili (secondo talune letture del fenomeno) ovvero in quelli in cui sia più o meno direttamente dato cogliere un diritto di proprietà segnato da vincoli di destinazione. Ovvero rilevando come oramai da qualche decen- nio il dibattito sul contenuto del diritto commerciale e di proprietà metta in luce un contemperamento sempre più evidente tra facoltà del proprietario ed interessi, pubblici o privati, non direttamente a lui ricollegabili (61). In questo contesto nulla toglierebbe allora alle parti di prevedere il trasferimento di un diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ssil cui contenuto sia conformato in coerenza con il senso dell’operazione negoziale intrapresa (62). 77 X. XXXXXXXX, Il contratto E la causa di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo garanzia sarebbe idonea a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retesorreggere trasferimenti siffatti, la disciplina adottata dal legislatorecui stabilità dipende dalla sorte del credito garantito. Ѐ proprio questo il percorso oramai assestato nel settore dei trasferi- menti in garanzia dei crediti: la giurisprudenza oggi non dubita della validità della cessione con causa di garanzia; tuttavia, ripetutamente modificata ed integratacome vedremo ap- presso (al par. 11), appare alquanto lacunosala conclusione circa l’adeguatezza della causa di garan- zia a sostenere la cessione del credito è guadagnata previa limitazione degli effetti del trasferimento, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunicui stabilità è strettamente dipendente dalle sorti del debito da garantire. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoPiuttosto, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo significativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una tali aperture sono limitate alle fattispecie in bilico tra il cui la cessione in garanzia ha ad oggetto diritti di credito; quando viceversa l’oggetto del trasferimento in garanzia è un diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.reale le pre-

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Samples: Cessione E Uso Di Beni

XXXXXXX,. Il contratto di rete merchandising, in Il Dir. Ind., 1999, n.1, pag. 41 e ss. della licenza. In base al tipo di entità notoria commercializzata , con tale accordo, si sono individuati tre tipi di merchandising: - Il character merchandising , che si realizza quando un titolare di un diritto d’autore su un’opera dell’ingegno – come per esempio una caricatura, una mascotte, un personaggio dei fumetti, un logo – autorizza un altro soggetto allo sfruttamento promozionale e commerciale dello stesso. - Il personality merchandising , che invece ha per oggetto il nome e/ o l’immagine di una celebrità del mondo dello sport (o dello spettacolo, dell’arte, della scienza ecc ). - Il corporate o trademark merchandising , con cui invece si commercializzano i marchi in senso stretto al fine di concedere il diritto di utilizzare gli stessi ad imprenditori che p roducono beni e servizi di natura diversa da quelli per cui tali marchi erano stati impiegati in origine 65. Il merchandising quindi è notevolmente diverso dalla sponsorizzazione. La sponsorizzazione ha un impatto promozionale in quanto è lo sponsor a “partecipare” all’attività primaria sportiva (artistica, culturale) dello sponsorizzato. Il merchandising invece porta al fenomeno simmetrico ed inverso della “partecipazione” della celebrità concedente alle comunicazioni aziendali dell’imprenditore concessionario che, come detto, si sostanziano nell’impiego del nome, dell’immagine e dei contrattisimboli del concedente come segno distintivo dei prodotti del concessionario 66. Allo stesso tempo però si deve sottolineare che, cit.in genere, 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al parallelamente a un contratto di retesponsorizzazione si instaura tra lo sponsor e lo sponsee anche un rapporto di merchandising, che dà luogo alla figura del c.d. sponsor licenziatario : spunti anzi, nella maggior parte dei casi questa particolare licenza di riflessionesfruttamento commerciale di un elemento notorio dello sponsee rilasciata dallo stesso allo sponsor, in Rivista viene espressamente prevista all’interno del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemasponsorizzazione, in Reti sottoforma di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appuntoprestazione accessoria dello sponsee, attraverso la sua espressa introduzionest ipulazione di clausole ad hoc67. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del In un contratto di retesponsorizzazione con un singolo atleta, infatti, lo stesso in definitivagenere consente allo sponsor di usare il suo nome e/ o la sua immagine per contraddistinguere i suoi prodotti, pone la fattispecie a cavallo tra così come in un contratto di sponsorizzazione di una società sportiva o di un evento sporti vo tale licenza ha per oggetto rispettivamente il contratto associativo nome e i simboli della società sportiva e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario nome e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatalogo dell’evento sportivo 68.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione E Cessione D’immagine

XXXXXXX,. Il contratto Le regole di rete e il diritto dei contratticondotta, op. cit., 919 pag. 80 e ss. 76 X. XXXXXX46 FAMA, Dal consorzio al contratto Efficient capital markets: a review empirical works, Journal of finance, 1970, Secondo queste direttrici, utilizzando il modello economico dell‟agency appare possibile concludere che i servizi di rete: spunti di riflessioneinvestimento quali, in Rivista generale, la negoziazione, la ricezione e trasmissione ordini, nonché la mediazione e il collocamento sono potenzialmente meno rischiosi per l‟investitore rispetto al servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, per il diverso grado di discrezionalità (c.d. discretionary trading) che l‟intermediario conserva nelle scelte di investimento. La negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio e quella per conto terzi, costituiscono oggi due distinti servizi di investimento, che possono formare oggetto di autorizzazioni separate o cumulative. Il servizio di negoziazione si traduce, in sintesi, in un‟attività di compravendita di strumenti finanziari all‟interno, ovvero all‟esterno, di un mercato regolamentato ed assume una differente connotazione a seconda che l‟intermediario agisca in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse (c.d. dealer), o nell‟esclusivo interesse dell‟investitore (c.d. broker), a prescindere dalla spendita del diritto commerciale nome. La regola della rappresentanza indiretta (o di interessi), appare affermata come regola generale, invero, nel disposto sancito dall‟art. 21 co. 2 del T.u.f. secondo cui “nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento…possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del diritto generale delle obbligazionicliente”. La diversità strutturale tra i due sottotipi si coglie, 2010inoltre, 3sul piano della remunerazione dell‟attività posta in essere dall‟intermediario: qualora quest‟ultimo agisca come negoziatore percepirà eventualmente la somma risultante dalla differenza tra prezzo di acquisto e quello di vendita (spread), 795 assumendosi dunque un rischio di posizione; diversamente, il compenso spettante sarà a carico del cliente, per conto del quale agisce, sotto forma di compenso. Il servizio di negoziazione per conto proprio, inoltre, non si esaurisce in un‟attività di dealing, ossia di compravendita, in quanto comprende anche altre attività, quali il “market making”47. Tali servizi inoltre si differenziano notevolmente anche in considerazione della posizione contrattuale assunta dalle parti: soltanto nella negoziazione per conto terzi può dirsi sussistente la relazione di agency tra intermediario e cliente, come relazione fiduciaria, giacchè nella negoziazione per conto proprio l‟interesse dell‟intermediario è contrapposto ed alieno rispetto a quello del cliente. Tuttavia non pare che la diversità strutturale tra i due servizi incida sulla disciplina giuridica di essi, in quanto soggiacenti entrambi alle medesime regole comportamentali, specie con riferimento alla best execution rule (art. 32 reg. Intermediari CONSOB). Il Testo unico finanziario non fornisce un‟esatta nozione del servizio di collocamento, limitandosi esclusivamente ad inserire quest‟ultimo, prestato “con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell‟emittente”, nella categoria dei servizi di investimento (art. 1, co. 5 lett. c). In termini generali il collocamento si traduce nell‟attività di placement presso terzi di strumenti finanziari: precisamente esso consiste nell‟attività diretta a far acquistare dai risparmiatori titoli di nuova emissione ovvero già emessi, per 47 ENRIQUES, Dalle attività di intermediazione mobiliare ai servizi di investimento, in Riv. soc. 1998, I, pag. 1032 e ss. 77 X. XXXXXXXXconto di un emittente o di un potenziale venditore attraverso la propria rete distributiva. Solo nel caso di acquisto a fermo, con preventiva sottoscrizione ovvero assunzione di garanzia, l‟intermediario assume un rischio di posizione analogamente alla posizione contrattuale assunte dal negoziatore per conto proprio. In quest‟ultimo caso, xxxxxx, appare evidente che il collocatore non si pone in una situazione di “terzietà” ed anzi, fin dall‟origine del rapporto, si pone come controparte del cliente, rispetto al quale persegue un interesse diverso ed autonomo. Diversamente, per i servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione (c.d. execution only) non si pone affatto un problema di discrezionalità dell‟intermediario nel porre in essere l‟operazione. Il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini precede logicamente e cronologicamente il servizio di negoziazione o collocamento, presupponendo la diversità giuridica del soggetto che riceve e trasmette l‟ordine da quello che lo esegue, anche nell‟ipotesi non remota in cui, il negoziatore sia legato al ricevente da rapporti infragruppo o ulteriori di natura finanziaria. Ancor più nel servizio di mediazione, consistente nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (art. 34 Reg. Int.), nella prassi affermatasi con riferimento a operazioni su prodotti non negoziati nei mercati regolamentati ovvero sui cambi di valute. Una riflessione più dettagliata è necessaria invece con riguardo al servizio dei gestione portafogli su base individuale per conto terzi. Questa, infatti, è un servizio che si caratterizza per la discrezionalità di cui gode l‟intermediario nell‟esecuzione dell‟incarico48. La natura discrezionale del servizio emerge inequivocabilmente dalla disciplina normativa di riferimento, atteso che è l‟intermediario che conserva il potere/dovere di effettuare le decisioni di investimento del portafoglio del cliente, mentre quest‟ultimo conserva al più una mera facoltà di impartire istruzioni49. Altri elementi caratterizzanti il servizio in esame consistono nell‟individualizzazione del rapporto cliente-intermediario, specie con riferimento alle strategie di investimento, nonostante una progressiva standardizzazione delle linee gestorie50, e nell‟attività tipicamente gestoria posta in essere dall‟intermediario che amministra il patrimonio del cliente. Anche, infine, nella “consulenza finanziaria”, ormai divenuta un servizio di investimento principale e non più accessorio, per effetto del recepimento della direttiva MIFiD, l‟anzidetta relazione di agency contraddistingue il rapporto cliente- intermediario. Con una ulteriore specificazione, tuttavia: qui l‟elemento fiduciario assume carattere assorbente dell‟oggetto del contratto e non è finalizzato al perseguimento in concreto di rete: una soluzione in cerca del problemaun determinato programma di investimento, bensì soltanto nella sua dimensione ideativa o creativa. Oggetto della consulenza è, difatti, la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell‟impresa di 48 MEO, Tendenze e problemi nell‟attività fiduciaria, in Reti di impresa Giur. comm., 1989, I, pag. 112 e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art49 Cfr. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità comunicazione Consob n. DIN/2014610 del contratto di rete4 marzo 2002, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataxxx.xxxxxx.xx.

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XXXXXXX,. Il contratto L’abuso di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinformazioni privilegiate, in Rivista Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del diritto commerciale risparmio: continuità e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione fratture nella politica criminale in cerca del problemamateria economica, in Reti Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di impresa dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e contratto degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di rete: spunti disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un dibattitofolto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, I Contratti, 2009, 10, 938 sselaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua Altro aspetto di quanto previsto dall’artgrande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti whistleblowers quale mezzo essenziale per la determinazione scoperta e la repressione degli abusi di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunimercato. L’intentoAttraverso il MAR, purtroppo non pienamente conseguitodirettamente applicabile negli ordinamenti interni, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima del market abuse dipendono però dal recepimento della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataDirettiva MAD2.

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XXXXXXX,. Xx lavoro a progetto, in Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Commentario ai decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, (a cura di X.Xxxxxxx e P.A. Varesi), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2005, 551. Peraltro, l’A. è consapevole della pericolosità dell’individuazione di un tertium genus, così come lo è del suo totale rifiuto da parte della giurisprudenza, arroccata nella visione bipolare autonomia-subordinazione. realizzarsi al di fuori della struttura imprenditoriale. Il riferimento alla qualità e quantità del lavoro, d’altra parte, è un semplice richiamo di un principio di equità, senza alcuna parificazione del corrispettivo ad una retribuzione in senso stretto; è uno dei due parametri di misurazione, insieme alla tariffazione “normalmente corrisposta per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”. Quanto al coinvolgimento dell’apparato sindacale, si deve far presente, che l’intero decreto è improntato, anche in altre disposizioni, ad incentivare la partecipazione dei sindacati alla regolamentazione del rapporto di lavoro e nel caso di specie, a sviluppare interventi in un settore, quello autonomo coordinato, ove la contrattazione è stata completamente assente. L’ardua qualificazione della fattispecie deriva dall’impostazione empirica della disciplina, che, infatti, affronta la nuova tipologia da punto di vista del rapporto e del suo svolgimento, trascurando ogni aspetto definitorio. Solo con la regolamentazione della forma scritta, all’art. 62 del decreto, il legislatore pone l’attenzione sul contratto, come negozio giuridico. Di esso peraltro nulla traspare circa l’elemento causale. Le rare opinioni dottrinarie al riguardo si fermano alla più semplice ed intuitiva funzione di scambio, tra collaborazione coordinata e continuativa, da un lato, e compenso, dall’altro50. Xxxxxx hanno inserito persino il progetto nello schema 00 Xxx. X. XXXXXXXX, op.cit., 26, che parifica la causa del contratto di rete lavoro a progetto al pari di quello del lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c. Nello stesso senso X. XXXXXXXXX, Prime osservazioni sul contratto d lavoro a progetto, in Mass.giur.lav., 2004, 22. causale, con argomentazioni non del tutto convincenti51, ovvero hanno considerato la fattispecie meramente acausale52. Ma nell’approfondimento dell’esame sull’art. 61, si evince che una minima definizione sussiste, sebbene con un procedimento per relationem. Xxx, infatti, si rinvia a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e il diritto dei contratticontinuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., con ciò facendo propri una serie indefinita di contratti atipici, la cui causa può essere di scambio, ovvero anche di stampo associativo, come quello del socio d’opera che conferisce la propria collaborazione. La fattispecie assume quindi un carattere che viene definito “multifunzionale” 53. Quanto esposto circa la difficile qualificazione del rapporto comporta conseguenze non irrilevanti tanto per l’individuazione semantica del concetto di “progetto, 51 Cfr. X. XXXXXXXX, La riforma delle collaborazioni continuative e coordinate, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti(X. Xxxxxxx, op. cit., 919 ssp. 5), individua tra le ragioni sottostanti la scarsa partecipazione nell’amministrazione della giustizia ad opera delle parti sociali individua la scarsità di riferimenti significativi alla tematica da parte dell’apparato normativo processuale, l’eterogenea natura delle controversie, nonché la multiformità funzionale svolta dalle XX.XX., con compiti che spaziano dalla contrattazione collettiva, al controllo sulle condizioni di lavoro, la produzione di servizi, come la partecipazione all’indirizzo politico del governo, dell’amministrazione e della giustizia. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto Riprendendo una recente sentenza del Tribunale di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 Roma X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione (X. Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx e la conciliazione in cerca del problemasede sindacale, in Reti CSDLE, 2020, 415 nello specifico § 7 Una recente sentenza sul valore delle conciliazioni in sede sindacale ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. e 2113, quarto comma, c.c., pp. 24 – 31) sostiene un’interpretazione letterale dell’articolo 412 ter cod. proc. civ. e del quarto comma del 2113 cod. civ. e afferma che requisito di impresa validità della conciliazione in sede sindacale è che essa sia posta in essere secondo le modalità e contratto nel rispetto delle sedi previste dalla contrattazione collettiva. Assunta questa tesi si dovrebbero considerare invalide quasi la totalità delle conciliazioni sindacali, escludendo sia i contratti che non disciplinano la risoluzione stragiudiziale delle controversie, che quelli che disciplinando la materia attraverso la previsione di rete: spunti apposite procedure, che nella pratica non vengono rispettate; a tal proposito occorre citare le prassi che prevedono la gestione delle controversie individuali direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, assistito da un rappresentante sindacale, ovvero conciliazioni effettuate con l’intervento di avvocati o altri professionisti, o ancora conciliazioni i cui verbali vengono sottoscritti presso la sede del sindacato, del datore di lavoro senza la presenza del rappresentante sindacale dell’azienda, ovvero presso lo studio del professionista. Secondo l’Autore la conciliazione in sede sindacale è disciplinata unicamente dall’art. 412 ter cod. proc. civ. e in tal senso il sindacato può esercitare il suo ruolo conciliativo solo se il CCNL individua le condizioni procedurali e sostanziali da eseguire; la mancata specificazione di sedi e modalità conciliative impedisce la conciliazione in sede sindacale per carenza della normativa di riferimento; tuttavia, questo non esclude che la conciliazione possa realizzarsi in altre modalità, quale quella amministrativa. Il rischio diviene però di depotenziare completamente uno strumento che consente alle parti di definire situazioni conflittuali rapidamente e con un dibattitosufficiente grado di tutela nei confronti del contraente debole; occorre inoltre considerare che non sempre l’autonomia collettiva aggiorna i propri contenuti in base alle nuove scelte legislative o giurisprudenziali e quindi se l’orientamento del Tribunale di Roma dovesse consolidarsi è probabile che i contratti collettivi non si adeguerebbero celermente alla necessità di prevedere espressamente conciliazioni in sede sindacale o non renderebbero meno cogenti le procedure conciliative già previste. Non è dello stesso pensiero X. XXXXXXXX (X. Xxxxxxxx, I Contrattilimiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle conciliazioni sindacali, 2009in GI, 102019, 938 pp. 1064 ss.), il quale ritiene che la sentenza romana susciti notevoli perplessità al punto che la questione da risolvere non consisterebbe nel validare o meno la conciliazione sindacale che non era prevista dal CCNL applicato nel caso di specie, ma comprendere se, in base ai risultati dell’istruttoria, il sindacalista presente avesse svolto il proprio dovere, meritando la fiducia accordatagli dalla legge. l’affidamento dell’attività esterna Se è vero, infatti, che la ratio dell’art. 412 ter cod. proc. civ. consiste nell’assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui diritti inderogabili del lavoratore stesso e sull’inoppugnabilità della conciliazione stessa, allora gli elementi necessari a garantire la tutela del lavoratore sarebbero: la rappresentatività del soggetto sindacale coinvolto, il conferimento da parte del lavoratore del mandato al sindacato, l’effettiva assistenza del sindacalista nella formazione della volontà abdicativa o transattiva e la concreta conoscenza dei diritti di cui il lavoratore dispone e degli effetti giuridici derivanti dalla conciliazione. A tal punto però non si prenderebbe in considerazione interamente la ratio del codice di rito, dovendo anche prendere in considerazione le scelte da tempo adottate dal legislatore in materia di tutela di diritti dei lavoratori. In questa prospettiva infatti occorre osservare la progressiva estensione della disciplina e dell’efficacia delle procedure conciliative previste dallo stesso codice di procedura civile: se in un primo tempo erano ritenute valide e inoppugnabili solo le conciliazioni concluse dinnanzi al giudice o all’autorità amministrativa, in un secondo momento, al fine di evitare un eccessivo contenzioso giudiziario, è stata prevista un’ampia gamma di soluzioni alternative, comprendendo anche le conciliazioni concluse dinnanzi le Commissioni di certificazione, quelle concluse in sede sindacale e di fronte al Collegio di conciliazione e arbitrato. Secondo l’Autore il testo attuale dell’art. 412 ter farebbe dunque riferimento ad una delle possibili modalità con cui la conciliazione in sede sindacale può esprimersi, ma non l’unica. A far emergere un organo a tal uopo istituitoulteriore snodo circa la validità della procedura conciliativa è X. XXXXXXXXXXX (X. Xxxxxxxxxxx, alla stregua L’inoppugnabilità delle rinunzie e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113, comma 4 c.c.: gli orientamenti giurisprudenziali e i dissensi della dottrina, in Labour Il lavoro nel diritto, 2019, n. 5, pp. 505 – 520, disponibile in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – ultimo accesso 7 giugno 2020, nello specifico § 4 La conciliazione in sede sindacale tra procedura e sostanza, pp. 514 – 516): il quesito da porsi è se, ove la contrattazione collettiva disciplinasse la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia necessario il rispetto della procedura contrattualmente prevista o sia sufficiente il sostanziale rispetto della concreta assistenza del lavoratore da parte del sindacato. In merito si è espresso relativamente recentemente anche il Ministero del Lavoro (Nota ministeriale del 16 marzo 2016, prot. n. 37/5199, la quale conferma quanto espresso nella circolare n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975) sottolineando l’obbligo, in caso di quanto previsto conciliazione in sede sindacale, di rispettare le procedure e le modalità contrattualmente previste, in funzione sia dell’inoppugnabilità derivante dall’art. 2612 c.c2113, comma 4, sia del controllo da eseguirsi ad opera dell’Ispettorato territoriale del lavoro; quest’ultima dovrà espletare le opportune verifiche ai fini dell’accertamento del rispetto della procedura imposta dalla contrattazione collettiva, laddove prevista, nonché in merito all’effettivo svolgimento del ruolo attribuito all’organizzazione sindacale, secondo il grado di rappresentatività richiesto dalla norma. XxxxxxSulla vincolatività delle regole procedurali dettate dalla contrattazione collettiva e sulla invalidità della conciliazione posta in essere nell’inosservanza della normativa, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retesi veda anche X. XXXX (X. Xxxx, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reteLe conciliazioni valide, in definitivaX. Xxxx, pone Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Xxxxxxx, 1990, pp. 92 – 94). Di contro X. XXXXXXXX (X. Xxxxxxxx, op. cit., pp. 1064 ss.) ritiene che l’unica verifica richiesta dalla legge sia quella di accertare se la fattispecie sede e le modalità con cui è avvenuta la conciliazione, anche qualora la contrattazione collettiva non preveda nulla in merito, abbiano comunque garantito un’adeguata tutela al lavoratore: neutralità della sede e consapevolezza nella volontà manifestata dal lavoratore, anche in ragione dell’assistenza sindacale, sono le garanzie che, sebbene non siano previste dal contratto collettivo applicato, possono essere individuate in base alla comune esperienza o facendo riferimento a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss919, secondo il quale la normativa in commento «non introduce un nuovo tipo contrattuale ma costituisce lo schema di un contratto trans-tipico, destinato a essere impiegato per funzioni diverse, singole o combinate», per lo svolgimento di attività compiute con strumenti contrattuali già disponibili. 76 X. XXXXXXIn tal modo si potrebbe avere una rete-subfornitura, Dal consorzio al contratto una rete-ATI, una rete-joint venture, una rete-consorzio. Infatti, aggiungendo o sottraendo alcuni elementi diretti a meglio connotare la dimensione reticolare, sarebbero riprodotti, almeno sotto il profilo causale, modelli negoziali legislativamente o socialmente già esistenti. Sulla natura trans-tipica delle reti di rete: spunti di riflessioneimprese lo stesso A., già in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaprecedenza, in Reti di impresa imprese, spazi e contratto silenzi regolativi in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, cit., 23 ss.; in Reti di La scelta definitiva, in realtà, è caduta su un nuovo modello di cooperazione, caratterizzato dalla comunione dello scopo e da un intenso rapporto fiduciario senza, però, alcuna compromissione della autonomia e indipendenza delle imprese aderenti, «in grado di perseguire due obiettivi contrapposti e difficilmente conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità»113. Pertanto, pur non potendo escludere che nella prassi il fenomeno reticolare possa continuare a esistere anche in forme e modelli assolutamente divergenti da quello proposto dal legislatore del 2009, è proprio lo schema negoziale previsto all’art. 3, co. 4-ter (così come successivamente modificato) ad aver trovato posto, sia pure tramite la ben nota tecnica definitoria, nell’introdotto “Statuto delle imprese”, secondo il cui art. 5 lett. f) “si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, imprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit.; 432, 441 ss. e, da ultimo, in X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Contratto di rete: spunti per un dibattito. Inizia una nuova stagione di riforme?, I Contratticit., 2009, 10, 938 595 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoSi v. anche X. XXXXXXX, alla stregua Reti di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxximpresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina contratto, cit., 951, il quale rileva che, prima dell’emanazione dello specifico provvedimento normativo in tema di contratto contratti di rete, «in campo giuridico si è cercato di collocare le reti all’interno degli schemi codicistici e delle ultime normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di importazione anglosassone», quali, ad esempio, il franchising, la disciplina adottata dal legislatoresubfornitura, ripetutamente modificata ed integratai gruppi di imprese, appare alquanto lacunosai consorzi, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione le a.t.i. e gestione attiva delle attività comunii contratti collegati. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoTuttavia, è stato quello opportuno sottolineare che l’A., pur partendo da tale premessa, passa in rassegna tutti i surriferiti modelli di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntacooperazione per segnalarne le evidenti diversità rispetto al modello reticolare definito all’art. 3, non alternativamente accessibile se nonco. 4-ter, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatal. n. 33/09.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete La contrattazione collettiva tra crisi economica e il diritto dei contrattiriforme istituzionali, Riv. It. Dir. Lav., 1986, p. 226. 67 X. XXXXXXXX, Prospettive del sistema contrattuale…, cit., 919 ssp. 64. 76 in questo caso, si reggeva sulla capacità ed idoneità di conformazione degli assetti reali acquisita dai soggetti negoziali. In sostanza, un criterio di competenza e specialità o specializzazione68. L’obiezione principale, tuttavia, rilevava la difficoltà di individuare parametri su cui misurare e stabilire con certezza la specialità di una disciplina rispetto ad un’altra69. Il criterio della specialità venne, in un’ulteriore elaborazione, combinato con il criterio della successione dei contratti collettivi nel tempo70. Ormai superata del tutto la concezione gerarchica dei rapporti tra livelli negoziali, al contratto aziendale è riconosciuto pienamente lo status di fonte regolamentare autonoma, sicchè le clausole contrattuali collettive aziendali e nazionali sono munite del medesimo valore giuridico. Se pertanto si riconosce che atti della medesima natura e delle medesima capacità normativa possano disporre, in successione, anche trattamenti peggiorativi (legge o contratto collettivo che deroga in peius, rispettivamente, alla legge o al contratto collettivo precedente), è da concludersi che non sia invalido il contratto collettivo aziendale che modifichi peggiorativamente un precedente trattamento contrattuale previsto a livello aziendale, con prevalenza del contratto collettivo successivo, sia di pari grado che di grado inferiore71. Ancora il criterio cronologico, precisamente però di priorità cronologica, fu proposto quale regola per la soluzione dei concorsi di discipline collettive, anche di livelli differenti, ritenendo applicabili a tali ipotesi i principi generali in tema di conflitto di diritti72. Presupponendo, infatti, la coincidenza tra gli elementi costitutivi del conflitto di diritti e gli elementi che caratterizzano il conflitto tra i poteri normativi di sindacati diversi, in ogni caso di conflitto tra regolamenti concorrenti prevale l’atto che è stato concordato per primo con l’ente contrapposto73; ne consegue l’inefficacia del regolamento concordato 68 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneRapporti tra contratti collettivi…, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionicit., 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 390.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiNon si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, cit.Norme, 919 ss. 76 X. XXXXXXRegolamenti, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneStatuti, Decisioni, Codici, in Rivista ambito calcistico internazionale e nazionale, Edizioni Del Faro, 2012, p.10. membro F.I.F.A. rimettendo ogni provvedimento in tal senso alla facoltà del diritto commerciale Congresso28. Tale status, per quanto riguarda l’iter pratico, si acquisisce mediante un provvedimento di affiliazione che segue ad una richiesta alla Segreteria generale. La richiesta di affiliazione deve essere corredata dallo Statuto legalmente valido dell’associazione richiedente che dovrà contenere obbligatoriamente le previsioni di impegnarsi ad uniformarsi alle regole del gioco in vigore, allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e delle Confederazioni di appartenenza. A tale richiesta dovrà anche essere allegata una dichiarazione nella quale venga riconosciuta, da parte della aspirante affiliata, l’autorità del diritto generale T.A.S. come giudice delle obbligazionicontroversie29. Soltanto alla presenza di questi documenti la F.I.F.A. provvederà ad inviare la richiesta alla Confederazione di appartenenza della Federazione richiedente che decide se ammetterla o meno come membro provvisorio. Questo risulta essere un passaggio fondamentale poiché l’affiliazione può essere deliberata dal Congresso soltanto se la Federazione nazionale è da almeno due anni membro provvisorio della rispettiva Confederazione continentale. Decorsi due anni dall’ammissione, 2010la Confederazione deve inviare alla F.I.F.A. una relazione nella quale è contenuta la descrizione dell’attività nel paese in questione, 3e che verrà esaminata dal Comitato Esecutivo che deciderà se chiedere al Congresso di ammettere o meno la Federazione richiedente. A conclusione dell’iter, 795 ssqualora il Congresso ritenga sussistenti i requisiti previsti, emana il provvedimento di affiliazione che, una volta formalizzata, comporterà in capo alla nuova affiliata una serie di diritti e di doveri. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 28 Articolo 10, 938 ssStatuto F.I.F.A.: “The Congress shall decide whether to admit, suspend or expel a member association solely upon the recommendation of the Council”. l’affidamento dell’attività esterna 29 Articolo 11, commi terzo, quarto e quinto, Statuto F.I.F.A.: “[…]Any association wishing to become a member association shall apply in writing to the F.I.F.A. general secretariat. Quanto appena detto permette di evidenziare, come si era accennato nei paragrafi precedenti, il rapporto di supremazia gerarchica della F.I.F.A. sulle Federazioni calcistiche nazionali. In particolare, mediante l’affiliazione, vengono riconosciuti dalla F.I.F.A. soltanto gli ordinamenti calcistici nazionali che ad un organo a tal uopo istituitoessa si conformino e, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxconseguenza, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retemediante la revoca della stessa, la disciplina adottata dal legislatoreF.I.F.A. può disconoscere e addirittura espellere dall’ordinamento calcistico internazionale le Federazioni nazionali che non vogliano ad essa conformarsi. Per curiosità è possibile evidenziare l’esistenza di alcune Federazioni calcistiche che non fanno parte dell’ordinamento F.I.F.A., ripetutamente modificata ed integratama vengono raccolte in altro ordinamento chiamato “Non F.I.F.A.-football”. Si tratta talvolta di nazionali affiliate solo alla propria Confederazione continentale 30 , appare alquanto lacunosatalaltra di stati non riconosciuti ovvero di regioni autonome. La (C.O.N.M.E.B.O.L.) Confederation Sudamericana de Futbol, risolvendosi la (A.F.C.) Asian Football Confederation, la (U.E.F.A.) Union of European Football Association, la (C.O.N.C.A.C.A.F.) Confederation of North, Central American and Caribbean Football e l’(O.F.C.), Oceania Football Association sono le sei Confederazioni continentali affiliate alla F.I.F.A. Già citate in pochi articoli precedenza, esse non sono altro che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione associazioni tra Federazioni nazionali dello stesso continente che si pongono in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo posizione intermedia tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale queste e la disciplina F.I.F.A. Oltre alle varie funzioni che si è avuto modo di singoli tipi nella qualeaffermare nei paragrafi precedenti, peròcome l’organizzazione delle competizioni continentali, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima occorre aggiungere che le Confederazioni svolgono anche un ruolo politico, nel senso che eleggono i vicepresidenti e i membri del Comitato Esecutivo della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre F.I.F.A. ed istituiscono comitati che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatacollaborino con quest’ultima.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattivalore del lavoro, cit., 919 ssp. 347. 76 X. XXXXXX36 Cfr. il bel saggio di É. XXXXXXX, Dal consorzio Mitologie economiche, trad. it., Vicenza, 2017. controriforme sociali della recente storia repubblicana, non c’è dubbio che la sentenza n. 194 del 2018 riaffermi con forza il primato del principio lavoristico. La Corte giunge al contratto detto esito di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale parziale demolizione (e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, conseguente manipolazione) dell’art. 3, 795 ssprimo comma, del d.lgs. 77 X. XXXXXXXXn. 23 del 2015 accogliendo solo in parte i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice rimettente. In estrema sintesi, Il contratto i dubbi di reteincostituzionalità prospettati dal giudice a quo in ordine al rigido meccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoria in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore si addensavano essenzialmente intorno a due poli fondamentali: la violazione, da un lato, del principio di eguaglianza- ragionevolezza e, dall’altro, del principio di effettività (sub specie di adeguatezza e dissuasività) della tutela indennitaria. Quanto al principio di eguaglianza, si era osservato, da una soluzione parte, come detto sistema di tutela introducesse una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, non costituendo certo la diversa data di assunzione – che è elemento del tutto estrinseco alla fattispecie – un idoneo criterio giustificativo di differenziazione di rapporti contrattuali evidentemente identici sotto ogni altro profilo sostanziale; dall’altra, come l’assenza di graduazione della tutela, imponendo al giudice un meccanismo automatico di riconoscimento dell’indennizzo legato al solo parametro dell’anzianità di servizio, impedisse di valutare ogni altro elemento, costringendo a trattare irragionevolmente alla stessa maniera situazioni tra loro anche profondamente differenti37. Per ciò che attiene al principio di effettività della tutela, era stato rilevato come, sebbene il rimedio contro il licenziamento ingiustificato possa anche non avere natura reintegratoria, esso debba comunque risultare adeguato, dovendo in cerca ogni caso assicurare, dal lato del problemalavoratore, una congrua riparazione del bene giuridico leso (che è qui di pregnante rilievo costituzionale), e dovendo altresì essere, dal lato del datore di lavoro, realmente dissuasivo. Mentre, nella specie (ove veniva in Reti questione il licenziamento con motivazione «apparente» di impresa un lavoratore con modesta anzianità di servizio), doveva apparire addirittura evidente come la misura dell’indennizzo fosse irrisoria rispetto all’importanza del bene protetto e contratto che, conseguentemente, il diritto al lavoro (costituzionalmente garantito come strumento di rete: spunti per realizzazione della persona e primario mezzo di emancipazione sociale ed economica) risultasse ingiustamente sacrificato, nella sostanziale assenza di un dibattitocorretto bilanciamento con il contrapposto interesse datoriale, I Contrattipur espressione della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41, 2009comma 1, 10Cost. La Corte ha disatteso il primo dei prospettati profili di violazione dell’art. 3 Cost., 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoritenendo non irragionevole, alla stregua e dunque non contraria al principio di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di reteeguaglianza, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi pur forte differenza di statuto protettivo tra assunti prima e dopo la fatidica data del 7 marzo 201538; in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, particolare 37 Come è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntafinemente rammentato, non alternativamente accessibile se non«l’equità che esige pari diritto in pari situazioni (aequitas quae in paribus causis paria iura desiderat) è, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità il pari trattamento di situazioni uguali (ed il diverso di diverse), ritenuto dalla Corte corollario immediato del contratto principio di reteuguaglianza»: X. XXXXX, in definitivaL’uguaglianza, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo Roma e il contratto plurilateraleBari, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi2005, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 32.

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XXXXXXX,. Il Le asimmetrie informative fra regole di vali- dità e regole di responsabilità, in Riv. dir. priv., 2003, 2, p. 241. bilità di ammodernare il BGB in ordine all’adeguamento del contratto a lungo termine. Soltanto dopo il secondo dopoguerra, quando negli Stati Uniti è fiorito il dibattito della dottrina sui contratti relazionali, quale reazione a quella concezione del diritto contrattuale che gli studiosi di common law definivano classico e neoclassico, an- che nel vecchio continente si è cominciato parlare di contratti relazionali. Sicché «la recente attenzione ai contratti di durata sollecitata dalle teorie relazionali non è altro che una riscoperta dell’antico, propiziata da un fenomeno di importazione problematica, pro- prio sul piano delle implicazioni normative»6. In quasi tutti i contratti il tempo, così come lo spazio, rappresenta una coordinata delle vicende umane ed un elemento che in tutti i rapporti giuridi- ci si frappone tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione. La peculiarità dei contratti di durata è la intensa relazione che si instaura tra il contratto e il tempo, il quale si configura come vero e proprio elemento di struttura. Ne discende che nei contratti di durata ciò che individua la fattispecie contrattuale è «la prosecuzione o la reiterazione della sua esecu- zione in maniera proporzionale e funzionale al fab- bisogno di una delle parti» e non «la distanza del tempo in sè tra conclusione ed esecuzione»7. Si comprende così, come nei contratti di durata il tem- po costituisca un elemento che ne caratterizza la funzione. L’Autore individua nel contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retesomministra- zione, la disciplina adottata cui causa è connotata dal legislatorecarattere ripetuto delle prestazioni, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità il paradigma del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte dura- ta avente ad oggetto obbligazioni ad esecuzione continuata o periodica. Il legislatore ha previsto per questo tipo di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad con- tratto una disciplina di natura puramente contrattualedell’inadempimento ecceziona- le rispetto a quella generale della risoluzione per i- nadempimento. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie prevede, infatti, che l’inadempimento della singola prestazione rilevi in bilico tra il diritto privato generale quanto sia idoneo a ripercuotersi sul rapporto e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto dunque ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataincidere sulla fiducia nei futuri adempi- menti.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLa somministrazione, cit., 919 pp. 265 ss. 76 X. XXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio Sub. Art. 1566, in Commentario al codice civile, diretto da Xxxxxxxxx, Torino, 2011, p. 241. 254 X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 581. termine stabilito, a pena di decadenza, la volontà o meno di avvalersi della preferenza.255 Da subito si evince che l’efficacia della clausola contenente il patto di preferenza ha due sfere d’incidenza, poiché, da un lato, limita la libertà di contrarre del somministrato e, dall’altro, ostacola la libera concorrenza delle imprese sul mercato,256 potendo, a tal proposito, verificarsi un contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, delle intese e dell’abuso di posizione dominante.257 Di certo il patto di preferenza non paralizza la concorrenza e il libero mercato, ma li condiziona e inibisce in favore del preferito, creando disparità di trattamento tra i competitors.258 La clausola contenente un patto di preferenza è frequentemente inserita anche nei contratti di concessione di vendita, nonostante l’unica disciplina codicistica sul funzionamento della prelazione convenzionale sia prevista solo in rapporto al contratto di rete: spunti di riflessionesomministrazione, ex art. 1566 cod. civ.259 Starà alle parti, in Rivista virtù della libertà negoziale di cui dispongono, decidere se predisporre una particolare regolamentazione convenzionale della preferenza o se troverà applicazione la disciplina prevista per la somministrazione.260 255 Art. 1566, 2˚ co., cod. civ.: «L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionidi preferenza». 256 M. F. CAMPAGNA, 2010Patto di preferenza nella somministrazione, 3in Clausole negoziali, 795 a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vo. I, Torino, 2017, pp. 621 ss. 77 257 Infra Cap. III, § 2. 258 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaSub. Art. 1566, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitocit., I Contratti, 2009, 10, 938 pp. 1431 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoX. XXXXX, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. XxxxxxLa somministrazione, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecit., la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 292.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratticommercio elettronico, cit., 919 p. 7 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di rete: spunti di riflessioneCamerino – Note ‒ n. 10/2021 strettamente connessi e correlati tra loro, in Rivista del diritto commerciale particolare la continua evoluzione delle tecnolo- gie di comunicazione si riflette incessantemente sulle regole della contrattazione. Nell’epoca attuale, il rapido ed incessante progresso tecnologico incide sul funziona- mento dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi e del diritto generale delle obbligazioniraffinati. Tale scenario inevitabilmente si riflette sul fenomeno giuridico, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemasollevando questioni ed interrogatici che da tempo animano la dottrina, in Reti particolare relativi ai c.d. contratti telematici. Inizialmente è prevalsa l’idea di impresa e contratto collocare i contratti telematici facendo leva sul criterio dell’oggetto del contratto, per cui gli stessi venivano identificati con i contratti aventi un oggetto informatico, ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di rete: spunti per un dibattitobene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, I Contrattil’instal- lazione o la manutenzione di un software)5. In questo modo si riconosceva una particolare categoria contrattuale “trasversale” ri- spetto ai consueti schemi contrattuali, 2009venendo in rilievo contratti tipici, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna come ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di reteesempio la vendita, la disciplina adottata dal legislatorefornitura o l’appalto, ripetutamente modificata ed integrataovvero atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell’og- getto, appare alquanto lacunosain questo caso un bene o un servizio telematico. Muovendo da tale impostazione, risolvendosi altro orientamento ha inquadrato il fenomeno nella teoria della causa, sostenendo che il particolare oggetto che connotava il contratto finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, per cui per con- tratto telematico doveva intendersi qualsiasi contratto in pochi articoli che presentano l’ambizione cui lo scopo concretamente perse- guito dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che, in un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione6. Tale ricostruzione ha avuto il merito di offrire linee guida alle imprese contraenti ampliare la categoria dei contratti telematici e, quindi, di ricomprendervi non più soltanto i contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informatico7. Autorevole dottrina, sulla scia di tale impostazione, ha finito per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione interrogarsi sul profilo della suddetta trans-tipicità forma del contratto di retetelematico 8, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo considerato che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.i contratti telematici realizzano lo

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XXXXXXX,. C’era un impegno sin dal rendiconto di gestione che facemmo, un rendiconto di gestione 2014. Io ho sentito il Sindaco e la Giunta, preannunciai la volontà di quest’Amministrazione di procedere all’approvazione del baratto amministrativo, diciamo, con le cautele del caso. Per evitare di mettere a rischio gli equilibri di bilancio abbiamo ritenuto opportuno fissare un importo massimo in via sperimentale per il 2017. Il contratto regolamento che avete avuto modo di rete vedere è un regolamento molto di carattere generale, di questo io e il diritto dei contrattitutta l’Amministrazione è consapevole, cit.vogliamo però portarlo subito all’attenzione del Consiglio Comunale impegnandoci nel contempo anche a riportarlo per renderlo, 919 ssdiciamo così, più nozionistico, più preciso. 76 X. XXXXXXSono arrivati una serie di suggerimenti, Dal consorzio al contratto di rete: spunti proposte, io ho chiesto di riflessionedesistere dalla possibilità di farlo in questo momento. C’è da parte dell’Amministrazione, io per bocca dell’Amministrazione, signor Xxxxxxx, mi impegno, ci impegniamo a riportarlo entro settembre recependo quelli che sono i suggerimenti che arriveranno dal consiglio, dalle Commissioni, quindi possono prenderlo tutti una copia e vedere di portarlo, in Rivista del diritto commerciale maniera tale da fare un provvedimento che vada realmente incontro a quelle che sono le esigenze dei soggetti più fragili, dei soggetti più deboli delle famiglie. Io lo vorrei legare in modo particolare sia all’ISEE ma anche al nucleo familiare, perché è opportuno che chi ha sei figli, sette figli e del diritto generale delle obbligazioniha una situazione economica più fragile abbia queste... e magari poi non lavora nemmeno, 2010abbia questa possibilità. Quindi da parte nostra la piena disponibilità, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilateraleintanto, a fronte recepire nell’arco di questi mesi i vari suggerimenti che arriveranno e portare all’attenzione del Consiglio Comunale le modifiche, diciamo, entro il mese di settembre, tenendo ben presente, anche qui, il fatto che i Revisori abbiano dato un dettato normativo parere favorevole ma c’hanno invitato a tener presente quella che agglutina profili è la sentenza della Corte dei Conti, se non erro, dell’Xxxxxx Xxxxxxx, cosa che abbiamo fatto, voglio dire, abbiamo predisposto. A tal riguardo però è scappato nella proposta di delibera, nella premessa, bisognerebbe eliminare, Presidente, quando dice: il Consiglio Comunale, premesso che, atteso che gli interventi, rilevato che è obiettivo l’Amministrazione... la parte finale: anche attraverso l’estensione dell’accesso al baratto amministrativo per i debiti relativi ad entrate patrimoniali e a violazioni del diritto societario e codice della normativa strada. Noi questo non lo vogliamo fare. Il provvedimento deve riguardare in tema modo particolare la TARI al mio modo di consorzivedere, attorno ad una disciplina perché anche l’IMU chi ha immobili di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella qualeproprietà, peròinsomma, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.non

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneLa responsabilità del gestore aeroportuale, in Rivista Dir. trasp, 2002, 788. Ulteriori difetti ascrivibili alla teoria del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionideposito a favore di terzi sono inoltre stati individuati nel fatto che tale disciplina, 2010essendo regolamentata in modo difforme da Stato a Stato (oltre che in modo difforme rispetto alla normativa internazionale) varia in relazione al foro, 3con conseguente diffi- coltà per il creditore di conoscere in anticipo il regime normativo applicabile. Qualora, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXpoi, Il contratto l’attività di rete: una soluzione handling sia svolta dal vettore in cerca del problemaregime di autoproduzione, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoa quale regime bisogne- rebbe assoggettarla? trasporto o deposito? Ulteriori svantaggi sarebbero inoltre legati, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxesem- pio, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli fatto che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, l’elusione della normativa internazionale (effettuata attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità il ricorso alla co- struzione del contratto di retedeposito al fine di evitare le limitazioni di responsabilità a favore del vettore) non si tradurrebbe in un gran ristoro per il destinatario delle cose, la cui posizione po- trebbe invero risultare aggravata dalla presenza, in definitivaalcuni schemi contrattuali, pone di clausole di limi- tazione della responsabilità previste a favore dell’handler e circoscriventi la fattispecie propria responsabilità ai soli casi di xxxx e colpa grave: così, A. Facco, cit,. 526 s. Lo stesso A. ha inoltre evidenziato come la teoria del deposito sia assolutamente insoddisfacente ed inidonea disciplinare le multi- formi attività fornite dagli operatori dei servizi di assistenza a cavallo tra terra. Con la novellazione della parte aeronautica del codice della navigazio- ne 11, è stata infatti realizzata l’esigenza di armonizzazione della normativa nazionale con i nuovi assetti, giuridici ed organizzativi previsti a livello co- munitario ed internazionale 12. Così, da un lato, con l’introduzione del «nuovo» art. 953 c. nav. è stata espressamente prevista un’ipotesi di respon- sabilità del vettore aereo per le cose consegnategli per il contratto associativo e il contratto plurilateraletrasporto fino al mo- mento della loro riconsegna «anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ot- temperare a un regolamento aeroportuale, a fronte un operatore di assistenza a terra o ad un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e altro ausiliario». Peraltro, il semplice richiamo della normativa internazionale in tema vigore (nella specie, la Convenzione di consorziMontreal 1999), attorno ad una disciplina direttamente applicabile trattandosi di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione trasporto internazionale, permette di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e ricondurre con certezza al vettore la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare responsabilità per la perdita delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresecose consegnategli. In definitiva, l’introduzione sembra ormai incontrovertibile che il momento traslativo della normativa in tema responsabilità vettoriale debba fondarsi sul dato normativo specifico previsto dalla Convenzione di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneuticaMontreal, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile dalla normativa del codice della navigazione. Da entrambi i testi si evince infatti chiaramente come il li- mite temporale della responsabilità del vettore debba essere inteso secondo un’accezione ampia di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.trasporto, non limitato al solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, ma – come peraltro è stato evidenziato da autorevo- le dottrina – protratto durante tutto l’iter della prestazione del trasporto 13. La sentenza in questione è una delle prime pronunce 14 nelle quali viene applicato il nuovo regime. Vi è da aggiungere che i richiami al codice della navigazione appaiono pertinenti solo nella misura in cui essi costituiscano

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XXXXXXX,. Il contratto La Camera, premesso che: il testo del provvedimento in esame, al fine di rete ridurre il disagio abita- tivo e di favorire il diritto passaggio da casa a casa per le categorie svantaggiate, differi- sce al 30 giugno 2009 il termine per l’esecuzione dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto provvedimenti di rete: spunti di riflessionerilascio per la finita locazione degli immobili adi- biti ad uso abitativo, in Rivista attesa della rea- lizzazione delle misure e degli interventi già previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del diritto commerciale decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il Piano casa ha previsto l’adozione di un progetto rivolto alla prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre all’in- cremento del diritto generale patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in particolar modo alla prima casa; oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a causa delle obbligazionisofferenze do- vute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo non riescono a provvedere alle spese per i beni primari ed in particolar modo al pagamento dell’af- fitto dell’alloggio in cui vivono, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto ponendo sempre di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo più la questione abitativa come problematica fondamentale a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti cui porre rimedio per la determinazione società e l’economia ita- liana; il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti nella de- stinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intentorisorse da conferire alla domanda sociale, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione con solo l’uno per cento circa della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilateralespesa sociale complessiva, a fronte del 5,6 del Regno Unito e del 2,9 della Francia; con riferimento al citato piano casa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi, a quanto pare, non si conoscono iniziative concrete e reali xvi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 4 dicembre 2008 — n. 98 di attuazione, né si è constatato un dettato normativo che agglutina profili im- pegno rivolto alle politiche di sostegno all’edilizia residenziale pubblica, impegna il Governo a provvedere in tempi brevi a dare effet- tiva esecuzione al modello di housing abi- tativo previsto dal Piano casa ed a pre- sentare entro sei mesi una relazione det- tagliata al Parlamento relativa all’effettivo stato dell’iter, agli accordi di programma raggiunti e alla reale previsione dei fondi da destinare all’attuazione del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataPiano casa.

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XXXXXXX,. Il La nuova disciplina del contratto di rete e il diritto dei contrattigodimento in funzione della successiva alienazione immobiliare, cit., 919 ss. 76 p. 126; X. XXXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio rent to buy al contratto buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, cit., p. 822. Il buy to rent consiste in un negozio di rete: spunti compravendita, immediatamente traslativo della della proprietà, con la specifica pattuizione in base alla quale il prezzo verrà pagato in modo differito, attraverso un numero predeterminato di riflessionerate. Tale figura contrattuale si caratterizza, altresì per la presenza di una condizione risolu- tiva posta a garanzia del venditore, in Rivista base alla quale nell’ipotesi di inadempimento nei paga- menti da parte del promissario acquirente, il contratto si risolve con il trasferimento della proprietà del bene in capo al venditore56. Si tratta di una condizione risolutiva unilaterale nell’interesse del venditore di inadempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo ex art. 1353 c.c., con contestuale possibilità di rinunzia ad esse mentre la condizione è pendente, ed un termine di rinunzia qualora si sia avverata. Con l’apposizione, invece, della clausola di riserva della proprietà, il venditore mantiene la proprietà dell’immobile fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo57. Con il termine help to buy viene indicata una figura contrattuale consistente in un con- tratto preliminare di vendita, trascritto nei registri immobiliari e di durata variabile, più o meno lunga, con effetti parzialmente anticipati, quale la consegna immediata del bene al pro- missario acquirente, e caratterizzato dal versamento iniziale da parte di quest’ultimo in favore del venditore di una caparra confirmatoria per l’acquisto del bene pari al 5/10% e di succes- sivi pagamenti periodici di un certo importo versati a titolo di acconto sul prezzo, allo scopo di domandare ad un soggetto terzo un finanziamento per l’acquisto definitivo corrispondente soltanto all’importo residuo (70/80%) del corrispettivo non versato. I pagamenti versati a titolo di acconto del prezzo con modalità periodica, ricomprendono anche l’immediato go- dimento del bene e gli oneri fiscali. Nell’help to buy viene, inoltre, riconosciuto al promissario acquirente un diritto commerciale e di re- cesso, libero o vincolato, consentendogli di sciogliersi dal vincolo nel caso in cui nel corso della durata del diritto generale delle obbligazionicontratto, 2010sopravvengano circostanze che rendano l’affare non più vantag- gioso, 3con la previsione a suo carico di una multa penitenziale, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaentità variabile, in Reti relazione 56 La presenza della condizione risolutiva di impresa inadempimento comporta l’immediato trasferimento della proprietà dell’immobile, per cui le imposte sulla proprietà immobiliare vanno pagate dall’acquirente, e contratto il venditore, non essendo più proprietario dell’immobile, ha la possibilità di rete: spunti godere delle agevolazioni fiscali (per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti esempio per la determinazione prima casa) in caso di intense forme acquisto di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataaltro immobile.

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XXXXXXX,. Il La nuova lex mercatoria ed usi del commercio internazionale, Principi Unidroit dei contratti”, Cedam, Padova, 2003. Gli Incoterms rispondono, infatti, a specifiche esigenze manifestatesi nella prassi circa le condizioni di consegna della merce, il momento in cui i rischi vengono trasferiti dal venditore al compratore, la ripartizione puntuale dei costi, la questione degli imballaggi, delle etichettature e delle ispezioni preventive al trasporto, dei documenti che il venditore deve trasmettere al compratore, la determinazione del soggetto cui spetti la conclusione del contratto di rete trasporto – contratto che , seppur distinto da quello di vendita, resta indispensabile per realizzare l'esportazione – fino alla trasmissione di dati informatici (EDI) tra le parti. delle norme internazionali che hanno subito varie riforme fino al 2010 con diritti e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al obblighi alle parti nel contratto di rete: spunti vendita in particolare per la consegna della merce. In un contratto di riflessionevendita internazionale di beni mobili è facile trovare il riferimento ai termini del commercio internazionale, in Rivista meglio conosciuti come Incoterms quali precisano le rispettive obbligazioni del diritto commerciale venditore e del diritto generale compratore. Dopo la loro prima pubblicazione ad opera della ICC nel 1936, la quale specificava il significato di undici sigle, ognuna delle obbligazioniquali ripartiva in modo diverso gli oneri e le spese a carico delle parti contraenti di un rapporto di compravendita internazionale, 2010puntualizzando il momento di passaggio dei rischi dal venditore al compratore37, 3gli Incoterms sono stati revisionati per la prima volta nel 1957 e successivamente nel 1967, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX1976, Il contratto 1980, 1990, 2000 e 2010 l'ultima edizione che ha particolarmente a riguardo le nuove tecniche sviluppatesi nel commercio internazionale38 Gli Incoterms vennero inizialmente redatti dalla Camera di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, Commercio Internazionale alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx“raccomandazioni a carattere facoltativo”, al ma pian piano risalirono la scala delle fonti del diritto, dapprima assurgendo a rango di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema pratiche generali interpretative per poi finire nella categoria più alta corrispondente agli usi del commercio internazionale, una sorta di contratto di retemanifestazione della lex mercatoria, cosicché l'Uncitral39, ne ha auspicata la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti più ampia diffusione testimoniando così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.il

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XXXXXXX,. Il contratto L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di rete Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’Azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il diritto dei contrattiperiodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, cit.le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, 919 ssnonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. 76 X. XXXXXXQuesta garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Dal consorzio Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; in tal caso la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al contratto punto 4.7.3. “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di rete: spunti attività di riflessioneterzi”, i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni. I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione. P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 57 di 89 L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti. Qualora la presente garanzia coesista anche in una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), in Rivista del diritto commerciale caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e del diritto generale delle obbligazioniverrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato. In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, 2010purché senza soluzione di continuità, 3e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, 795 ssl’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti all’attività svolta durante il periodo di validità della presente Polizza. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione La garanzia è prestata in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua deroga di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti punto 8 del paragrafo “Esclusioni valide per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.Assicurato?”

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLa somministrazione, cit., 919 pp. 265 ss. 76 X. XXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio Sub. Art. 1566, in Commentario al codice civile, diretto da Xxxxxxxxx, Torino, 2011, p. 241. 254 X. XXXXXXXX - A. XXXXXXX, I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 581. termine stabilito, a pena di decadenza, la volontà o meno di avvalersi della preferenza.255 Da subito si evince che l’efficacia della clausola contenente il patto di preferenza ha due sfere d’incidenza, poiché, da un lato, limita la libertà di contrarre del somministrato e, dall’altro, ostacola la libera concorrenza delle imprese sul mercato,256 potendo, a tal proposito, verificarsi un contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, delle intese e dell’abuso di posizione dominante.257 Di certo il patto di preferenza non paralizza la concorrenza e il libero mercato, ma li condiziona e inibisce in favore del preferito, creando disparità di trattamento tra i competitors.258 La clausola contenente un patto di preferenza è frequentemente inserita anche nei contratti di concessione di vendita, nonostante l’unica disciplina codicistica sul funzionamento della prelazione convenzionale sia prevista solo in rapporto al contratto di rete: spunti di riflessionesomministrazione, ex art. 1566 cod. civ.259 Starà alle parti, in Rivista virtù della libertà negoziale di cui dispongono, decidere se predisporre una particolare regolamentazione convenzionale della preferenza o se troverà applicazione la disciplina prevista per la somministrazione.260 255 Art. 1566, 2˚ co., cod. civ.: «L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionidi preferenza». 256 M. F. CAMPAGNA, 2010Patto di preferenza nella somministrazione, 3in Clausole negoziali, 795 a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vo. I, Torino, 2017, pp. 621 ss. 77 257 Infra Cap. III, § 2. 258 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaSub. Art. 1566, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitocit., I Contratti, 2009, 10, 938 pp. 1431 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoX. XXXXX, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. XxxxxxLa somministrazione, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecit., la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 292.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Jus, 1975, p. 167, ed ora in Diritto e il diritto dei contrattivalori, cit., 919 p. 277; X. XXXXXXX, Per una disciplina del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1987, p. 296, il quale nel chiarire il significato dell’espressione «contratto collettivo di diritto comune» precisa che essa era usata per «sottolineare che era un contratto assoggettato, nei limiti del possibile, alle regole sui contratti in generale e non ad un diritto speciale». Addirittura alcuna dottrina ha ritenuto che, per i contratti atipici, quale il contratto collettivo, il recesso costituisca uno strumento generale e sussidiario al fine di garantire la libertà dai vincoli contrattuali X. XXXXXXXX, Degli effetti del contratto, in Il codice civile commentato, diretto da X. Xxxxxxxxxxx, sub artt. 1372 e 1373, Xxxxxxx, Mi- lano, 1998. 29 X. XXXXXXXXXXXX, A proposito di una recente iniziativa per una disciplina legislativa del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1986, p. 683 ss., e spec. 76 p. 686; ID., Xxxxx contro- versa ultrattività dei contratti collettivi, in Mass. giur. lav., 1995, p. 552. Tale dibattito trae origine dal fatto che il legislatore post-corporativo non ha dettato una disciplina tipica del contratto collettivo di diritto co- mune. L’assenza del legislatore ha costretto l’interprete ad un’opera di rico- struzione realizzata in parte attraverso il rinvio alla disciplina generale dei contratti ed in parte attraverso il recupero di norme codicistiche dettate per il contratto collettivo corporativo 30. Soprattutto quest’ultima operazione di recupero ha dato luogo a nu- merosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, divise tra chi ritiene applica- bili al contratto collettivo di diritto comune le norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo e chi, invece, sottolineando il legame tra tali norme ed il tipo di contratto collettivo di riferimento, afferma l’abroga- zione implicita degli artt. 2067-2077 c.c. ovvero la loro sopravvivenza al so- lo limitato fine di applicarli ai contratti collettivi corporativi ancora in vi- gore. Senza pretesa di completezza, pare allora opportuno richiamare breve- mente le diverse posizioni in materia. Come noto, gli artt. 2067-2077 c.c. dettavano una disciplina speciale per il contratto collettivo corporativo, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di fissare un termine al contratto (art. 2071), la facoltà di denunzia del con- tratto almeno tre mesi prima della sua scadenza ed infine sancendone l’ul- trattività sino alla stipulazione del nuovo accordo (art. 2074). Caduto l’ordinamento corporativo e stabilizzatosi un sistema di contrat- tazione informale – che si colloca, cioè, fuori degli schemi previsti dalla se- conda parte dell’art. 39 Cost. – si è posto il problema della riferibilità delle norme del codice civile all’unico tipo di contratto effettivamente ancora «vitale», quello, cioè, cd. di diritto comune. La prima dottrina che ha affrontato il problema dell’abrogazione impli- 30 X. XXXXXXX-R. DE XXXX XXXXXX- X. XXXX-X. XXXX, Diritto del lavoro, vol. 1, Il diritto sindacale, Utet, Torino, 2006; X. XXXXXX, Dal consorzio al Funzione ed efficacia del contratto di rete: spunti di riflessionecollettivo nel- l’attuale sistema delle relazioni sindacali e nell’ordinamento statale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniRiv. giur. lav., 20101975, 3p. 457, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli il quale rileva che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una collettivo si colloca nella zona grigia dei contratti alla cui disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma contribuiscono allo stesso tempo multifunzionaleil testo legislativo ed il dato sociale; certa- mente nominato dalla legge, atto ad operare che ne definisce a grandi linee la funzione economico-sociale, esso però non trova oggi nella legge una compiuta disciplina che va pertanto desunta at- traverso un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente esame congiunto dei principi generali dell’ordinamento che abbracciano la ma- teria, dalle singole impresescarne indicazioni specifiche che scaturiscono dalla legislazione ordinaria, ovvero forme di coordinamento più intensedalla configurazione sociale oggettiva del fenomeno, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresedalla coscienza giuridica dei soggetti che in esso si esprime. In definitivagiurisprudenza, l’introduzione tra le tante, si veda Xxxx., sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14827. cita delle norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo, ha concluso prevalentemente in senso negativo, e quindi per la sopravvivenza della normativa disciplina dettata per il contratto corporativo all’abrogazione dell’or- dinamento che l’aveva voluta 31. Peraltro, occorre tenere conto dell’influenza che il modello costituzio- nale ha avuto sugli autori che hanno teorizzato la sopravvivenza delle nor- me codicistiche all’abrogazione dell’ordinamento corporativo, ancora tem- poralmente vicini al legislatore costituente e quindi fiduciosi nell’attuazio- ne dell’art. 39 Cost. 32. Attuazione che, secondo la tesi citata, avrebbe portato a stipulare con- tratti collettivi per molti versi simili a quelli conclusi vigente l’abrogato or- dinamento corporativo. Esemplare è in tema proposito quanto si legge nella premessa al commentario al codice civile curato da Scialoja-Branca ove, a proposito della sopravvi- venza al nuovo sistema degli articoli da 2060 in avanti, si fa un distinguo tra quelle norme che riflettono il sistema fascista, in quanto tali ormai su- perate, e quelle che disciplinano il rapporto di lavoro, le quale si intendono provvisoriamente sospese in attesa del ritorno di un contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre collettivo con le caratteristiche della norma giuridica che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataaveva nell’ordinamento corporativo 33.

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XXXXXXX,. Il contratto “Diritto penale degli appalti pubblici”: profili sistematici, in Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di rete X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, Padova, 2012, pp. 63 e ss. Xxxxxxx, pertanto, affrontare in primis il problema definitorio, concernente la qualifica pubblicistica o meno dei “soggetti” degli appalti e dei contratti pubblici. Al riguardo va osservato che l’indiscutibile autonomia delle nozioni proprie del diritto penale, non significa certo contrapposizione o separatezza dello stesso diritto penale. Al contrario, risulta necessario individuare e riconoscere, in sede ermeneutica, il corretto legame giuridico che consente a quest’ultimo di adempiere nel modo migliore alla propria funzione di specifico strumento sanzionatorio di precetti peraltro molto spesso posti ed operanti in altri campi dell’ordinamento giuridico, ma bisognosi, comunque, di un adeguato presidio punitivo che ne assicuri l’effettività, nel rispetto del principio di estrema ratio: la pena, infatti, può essere prevista ed irrogata solo laddove misure di altra natura, meno limitative come ad esempio sanzioni di natura amministrativa o civilistica, contabile o disciplinare, che certamente vengono in rilievo in materia di appalti pubblici, non risultino idonee o sufficienti. Se, dunque, è necessario operare un coerente raccordo fra il diritto dei contrattipunitivo ed i precetti da presidiare, citle forme in cui tale rapporto può esprimersi sono molteplici, andando dal vero e proprio “rinvio”, contenuto nelle fattispecie incriminatrici ad un precetto di fonte extra penale, fino alla previsione di singoli elementi normativi, costitutivi della fattispecie penale, da interpretare alla stregua delle norme di riferimento di natura non penale, passando per i concetti che rimandano, in tutto o in parte, a categorie e nozioni di altri rami dell’ordinamento giuridico, diversi da quelli penali, da cui però sono richiamati. Quest’ultimo è il caso delle nozioni di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” definite dagli artt. 3572 e 358 c.p., 919 ss2 ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, IV edizione, Varese, 2019. 76 X. XXXXXXmediante espressi richiami a categorie e nozioni proprie del diritto pubblico, Dal consorzio da interpretare e applicare in conformità ai principi e alle finalità proprie del diritto penale. La disciplina giuridica che governa gli appalti pubblici è rappresentata, dal d.lgs. 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”. Da questa normativa andranno ricavate le nozioni cui fanno rinvio gli artt. 357 e 358 c.p. per attribuire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella materia trattata. Diversi sono i criteri ermeneutici cui potrebbe farsi astrattamente riferimento: il primo, di natura nominalistico formale, comporterebbe una trasposizione immediata delle qualifiche e definizioni usate dal Codice dei contratti pubblici al contratto di rete: spunti di riflessionecampo penale. La stessa denominazione degli appalti come “pubblici”, del resto, non può certo far estendere automaticamente una corrispondente qualifica pubblicistica “agli effetti penali” a tutte le attività, procedure ed in definitiva ai soggetti coinvolti, essendo le definizioni in esame espressamente enunciate e valide soltanto nell’ambito dello stesso Xxxxxx dei contratti pubblici. Se non può seguirsi un criterio nominalistico formale, non può neppure accogliersi l’opposto criterio sostanzialistico, che si basa sulle finalità e sugli interessi materiali perseguiti o da salvaguardare con la regolamentazione in esame. Il criterio decisivo per risolvere la vexata quaestio non può allora che essere quello “oggettivo” della disciplina giuridica dell’attività svolta dai diversi soggetti che vengono in rilievo in successione. In particolare, in Rivista conformità alle definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, si dovrà stabilire se ci si trovi difronte all’esercizio di una “pubblica funzione” ovvero di un “pubblico servizio” enunciati negli articoli sopra richiamati alla luce della disamina ricavabile dal Codice dei contratti pubblici. Più agevolmente circoscrivibile appare la nozione di “pubblica funzione” che, accanto alla qualità di norme di diritto pubblico e di “atti autoritativi” che devono avere le proprie fonti di disciplina, deve esprimersi nell’esercizio di “poteri tipici” individuabili con relativa facilità. L’ambito degli incaricati di pubblico servizio sembra, invece, emergere più propriamente nelle attività che, pur non manifestandosi con l’esercizio di poteri tipici, si configurano come legittimate e da svolgere in forza di un “titolo” di diritto pubblico, ossia riconosciuto o attribuito dalla Pubblica amministrazione in conformità a norme di diritto pubblico ed atti autoritativi. Non solo nella fase dell’affidamento dei contratti pubblici ma anche in quella del diritto commerciale controllo e della vigilanza sulla loro esecuzione, nonché in altre attività amministrative comunque connesse, vi è per tali soggetti l’obbligo di seguire determinate procedure tipizzate da disposizioni di natura pubblica e atti autoritativi. Per cui si deve attribuire una qualificazione pubblica, per gli effetti penali, ai soggetti responsabili dei relativi procedimenti e delle suddette attività, e questo a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente cui detti soggetti appartengono o per cui conto formalmente agiscano. Nella fase di scelta del contraente e di stipula del contratto, sono estremamente importanti i principi dell’imparzialità e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto buon andamento enunciati dall’art. 2612 c.c97 della Costituzione, dovendosi escludere in queste attività situazioni di libera “disponibilità negoziale” di natura privata, come conferma il rinvio per tutto quanto non previsto dal Codice dei contratti pubblici alle regole del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990. XxxxxxIn tale ambito, al seppur il novellato art. 1, comma 1-bis, contempli la possibilità per la pubblica amministrazione, nell'adozione di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina atti di natura non autoritativa, di agire secondo le norme di diritto privato, resta salvo il principio già enunciato nell’art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l’art. 12 della già richiamata legge 241/90 in tema di contratto provvedimenti attributivi di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integratavantaggi economici. Accanto alla qualificazione soggettiva, appare alquanto lacunosaopportuno porre attenzione anche alle fattispecie poste a tutela delle gare pubbliche nell’ambito delle quali rilevano alcune incriminazioni specifiche introdotte oppure la previsione di pene inasprite. Nel seguito saranno delineati gli aspetti tipici che mettono in relazione, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale nell’ambito del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataCodice dei contratti pubblici.

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XXXXXXX,. Il Xx giudice italiano e l’interpretazione del contratto di rete e il diritto dei contrattiinternazionale, citPadova, 2000. 109 Cfr., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaacquisizione di partecipazioni societarie, in Reti Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di impresa e clausole contenute nel preliminare. 110 111 La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di reteacquisizione si gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: spunti presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per un dibattitoeccessiva onerosità sopravvenuta, I Contrattirisoluzione per aliud pro alio. Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, 2009ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, 10ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, 938 ssintendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i beni costituenti l’azienda. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoA nostro parere, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxpoi, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitocome anzidetto, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione irrilevante il problema della suddetta trans-tipicità atipicità del contratto di reteacquisizione, dovendosi, in definitivaogni caso, pone cercare di ricostruire la fattispecie disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte. Se anche non ci ispirassimo a cavallo modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema. Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra il partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una più precisa stesura del testo contrattuale113; come evidenziato già più volte, ribadiamo che in tale contratto associativo e il contratto plurilateralele parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio. Al riguardo, a fronte xxxxx i menzionati princìpi di un dettato normativo che agglutina profili autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità 112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto societario e di recesso: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in Corr. Giur., 2007, 7, 889 ss., con nota di X. XXXXXXX, Il principio della normativa presupposizione; in tema Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di consorziX. XXXXXX, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataPresupposizione.

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XXXXXXX,. Il Xx giudice italiano e l’interpretazione del contratto di rete e il diritto dei contrattiinternazionale, citPadova, 2000. 109 Cfr., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXA. XXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaacquisizione di partecipazioni societarie, in Reti Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di impresa e clausole contenute nel preliminare. 110 111 La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di reteacquisizione si gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: spunti presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per un dibattitoeccessiva onerosità sopravvenuta, I Contrattirisoluzione per aliud pro alio. Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, 2009ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, 10ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, 938 ssintendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i beni costituenti l’azienda. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoA nostro parere, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxpoi, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitocome anzidetto, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione irrilevante il problema della suddetta trans-tipicità atipicità del contratto di reteacquisizione, dovendosi, in definitivaogni caso, pone cercare di ricostruire la fattispecie disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte. Se anche non ci ispirassimo a cavallo modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema. Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra il partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una più precisa stesura del testo contrattuale113; come evidenziato già più volte, ribadiamo che in tale contratto associativo e il contratto plurilateralele parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio. Al riguardo, a fronte fermi i menzionati princìpi di un dettato normativo che agglutina profili autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità 112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto societario e di recesso: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in Corr. Giur., 2007, 7, 889 ss., con nota di X. XXXXXXX, Il principio della normativa presupposizione; in tema Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di consorziA. FEDELE, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataPresupposizione.

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XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLa responsabilità, op. cit., 919 sspag. 76 X. XXXXXX120. Inoltre, Dal consorzio non si tiene conto che la normativa regolamentare della CONSOB assolve alla funzione di cristallizzare le regole sul rapporto nell‟atto, cioè il contratto, quale elemento indefettibile di esso. Di contro, anche la riconduzione del contratto ex art. 23 TUIF allo schema del contratto quadro, nei termini in cui è stato delineato in precedenza rispetto al contratto normativo, sembra prestare il fianco a molteplici rilievi, specie con riferimento all‟obbligo di rete: spunti stipulare i contratti successivi. Dal punto di riflessionevista dell‟investitore non sussiste alcun obbligo pattizio di conferire ordini, ovvero di stipulare i successivi contratti di investimento, rimanendo questi del tutto eventuali; dal punto di vista dell‟intermediario, a ben vedere, non sussiste nemmeno un obbligo generalizzato di contrahere 82, dovendo questi peraltro assolvere a una funzione di garanzia della suitable dell‟ordine ricevuto. Appare allora evidente come la fattispecie contrattuale delineata dall‟art. 23 TUIF sia di difficile compatibilità con le ricostruzione dogmatiche degli istituti del contratto normativo e del contratto quadro, nonostante il frequente richiamo a questi da parte degli operatori del diritto. Da un punto di vista giuridico l‟ordine di borsa costituisce un prius di fronte al contratto (operazione) di borsa (compravendita o riporto), in Rivista ogni caso 82 Cfr. App. Genova, n. 740 del diritto commerciale 30 giugno 2006, in Giur. mer., 2007, pag. 1910, secondo cui “il più accreditabile inquadramento dei contratti di investimento …è quello di una (normale) fattispecie a formazione complessa: al primo livello sta il c.d. contratto-quadro (che taluno ascrive alla tipologia del contratto normativo) destinato a disciplinare i contenuti generali del rapporto; al secondo livello, vi sono i singoli «ordini di borsa» impartiti, via via, dal cliente, che danno attuazione concreta al rapporto”. quest‟ultimo viene concluso con l‟intervento di intermediari; esso è connesso con rapporto di mezzo a fine con l‟operazione che il committente intende porre in essere, ma può e deve essere esaminato nella sua struttura giuridica indipendentemente dal contratto che è destinato a far concludere. Per ordine di borsa deve intendersi secondo la dottrina più risalente83 il contratto col quale un soggetto (operatore di borsa), che le fonti indicano con il nome di “cliente” ovvero “committente”, conferisce ad un intermediario l‟incarico di concludere per suo conto un contratto di borsa, finalizzato all‟acquisto (buy) ovvero alla vendita (sell) di uno valore mobiliare. Una volta che l‟intermediario abbia ricevuto l‟ordine dal cliente e sempreché risulti positivamente superato il giudizio sull‟adeguatezza ovvero sull‟appropriatezza dell‟operazione rispetto al profilo di quest‟ultimo, si possono verificare due ipotesi, sovente affrontate nel panorama giurisprudenziale: l‟esecuzione dell‟ordine in contropartita diretta, qualora il prodotto finanziario sia già detenuto nel portafoglio titoli dell‟intermediario, con conseguente riconduzione del diritto generale delle obbligazionic.d. contratto di borsa entro gli schemi della compravendita, 2010a seguito di una negoziazione “in conto proprio”84; ovvero l‟esecuzione mediante ricorso al mercato, 3, 795 ssda parte dell‟intermediario per conto del cliente. 77 X. XXXXXXXX83 BIANCHI D‟XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaborsa. Il riporto, in Reti CICU– MESSINEO (diretto da), Trattato di impresa diritto civile e commerciale, continuato da Xxxxx Xxxxxxx, XXXV, Milano, 1969, pag. 148 e ss. 84 Cfr. Trib. Palermo, 16 marzo 2005, in Foro it. 2005, I, pag. 2539 con nota di XXXXXXXX, Prestiti obbligazionari, default e tutela successiva degli investitori: la mappa dei primi verdetti. In dottrina XXXXXXX, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, op. cit., e DELLACASA, Collocamento di prodotti finanziari e regole di informazione: la scelta del rimedio applicabile, in Danno e resp., 2005, 12, pag. 1241 e ss.. Può dunque astrattamente configurarsi l‟ipotesi in cui per la conclusione di un contratto di reteborsa intervengano quattro intermediari, due per ciascuno degli intermediari. Da un punto di vista economico, ci sono molti diversi tipi di ordini di borsa. Alcuni ordini sono semplici e di base, altri sono complessi. In generale può dirsi che la complessità dell‟ordine aumenta proporzionalmente al grado di expertise dell‟ordinante. Sintetizzando le variabili di ogni ordine sono sempre tre: spunti per tempo in ingresso/uscita (t), quantità (q) e prezzo (p). Al riguardo, una prima netta distinzione può farsi tra ordini incondizionati (o “al meglio”, “Market Order” o “At the market” -MKT, di acquisto e vendita al prezzo corrente in un determinato momento85, e condizionati invece ad un dato valore (LMT- “limit order”) o al tempo (GFD, “Day Only or Good For the Day”, valido nella giornata, dal momento del conferimento alla chiusura ufficiale del mercato alle 17.25) Ad ogni modo, le differenze affiorano sul piano dell‟esecuzione di essi, non rilevando invece sul fronte della nozione concettuale dell‟ordine, la cui natura giuridica, tuttavia, è ampiamente discussa e posta al centro di un vivace dibattito, I Contrattiaccompagnato dall‟elevata casistica giurisprudenziale, 2009su di una possibile “negozialità”, 10o meno, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di retenonché sui rapporti con il master agreement, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e chiave ricostruttiva della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatafattispecie.

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