XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Dottorato Di Ricerca in Diritto Dell’arbitrato, Arbitration Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in CECCHELLA (a cura di)Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, L’arbitrato2010, Torino3, 2005795 ss. 77 X. XXXXXXXX, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere Reti di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il impresa e contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominarete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. In l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal caso uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencodisciplina adottata dal legislatore, d’altronderipetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoalternativamente accessibile se non, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficaceappunto, attraverso la sua espressa introduzione. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche L’individuazione della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione suddetta trans-tipicità del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di accettare o rifiutare singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la nomina, senza sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che ciò possa esporlo ad alcun profilo suscettibile di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullun’articolazione causale concreta alquanto diversificata., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contratto Di Rete, Contract of Network
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLe regole di condotta, op. cit., pag. 80 e ss. 46 FAMA, Efficient capital markets: a review empirical works, Journal of finance, 1970, Secondo queste direttrici, utilizzando il modello economico dell‟agency appare possibile concludere che i servizi di investimento quali, in CECCHELLA generale, la negoziazione, la ricezione e trasmissione ordini, nonché la mediazione e il collocamento sono potenzialmente meno rischiosi per l‟investitore rispetto al servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, per il diverso grado di discrezionalità (c.d. discretionary trading) che l‟intermediario conserva nelle scelte di investimento. La negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio e quella per conto terzi, costituiscono oggi due distinti servizi di investimento, che possono formare oggetto di autorizzazioni separate o cumulative. Il servizio di negoziazione si traduce, in sintesi, in un‟attività di compravendita di strumenti finanziari all‟interno, ovvero all‟esterno, di un mercato regolamentato ed assume una differente connotazione a cura diseconda che l‟intermediario agisca in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse (c.d. dealer), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato o nell‟esclusivo interesse dell‟investitore (con l’arbitro; con l’istituzione arbitralec.d. broker), a prescindere dalla spendita del nome. La regola della rappresentanza indiretta (o di interessi), appare affermata come regola generale, invero, nel disposto sancito dall‟art. 21 co. 2 del T.u.f. secondo cui “nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento…possono, previo consenso scritto, agire in Rassnome proprio e per conto del cliente”. Arb.La diversità strutturale tra i due sottotipi si coglie, 1990inoltre, 25sul piano della remunerazione dell‟attività posta in essere dall‟intermediario: qualora quest‟ultimo agisca come negoziatore percepirà eventualmente la somma risultante dalla differenza tra prezzo di acquisto e quello di vendita (spread), assumendosi dunque un rischio di posizione; diversamente, il compenso spettante sarà a carico del cliente, per conto del quale agisce, sotto forma di compenso. 69 XXXXXXIl servizio di negoziazione per conto proprio, L’arbitrato amministrato inoltre, non si esaurisce in un‟attività di dealing, ossia di compravendita, in quanto comprende anche altre attività, quali il “market making”47. Tali servizi inoltre si differenziano notevolmente anche in considerazione della posizione contrattuale assunta dalle Camere parti: soltanto nella negoziazione per conto terzi può dirsi sussistente la relazione di commercio agency tra intermediario e cliente, come relazione fiduciaria, giacchè nella negoziazione per conto proprio l‟interesse dell‟intermediario è contrapposto ed alieno rispetto a quello del cliente. Tuttavia non pare che la diversità strutturale tra i due servizi incida sulla disciplina giuridica di essi, in Italiaquanto soggiacenti entrambi alle medesime regole comportamentali, specie con riferimento alla best execution rule (art. 32 reg. Intermediari CONSOB). Il Testo unico finanziario non fornisce un‟esatta nozione del servizio di collocamento, limitandosi esclusivamente ad inserire quest‟ultimo, prestato “con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell‟emittente”, nella categoria dei servizi di investimento (art. 1, co. 5 lett. c). In termini generali il collocamento si traduce nell‟attività di placement presso terzi di strumenti finanziari: precisamente esso consiste nell‟attività diretta a far acquistare dai risparmiatori titoli di nuova emissione ovvero già emessi, per 47 ENRIQUES, Dalle attività di intermediazione mobiliare ai servizi di investimento, in Riv. Arb.soc. 1998, 2000I, 685 pag. 1032 e ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico. conto di un emittente o di un potenziale venditore attraverso la propria rete distributiva. Solo nel caso di acquisto a fermo, il contratto con preventiva sottoscrizione ovvero assunzione di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominagaranzia, l‟intermediario assume un rischio di posizione analogamente alla posizione contrattuale assunte dal negoziatore per conto proprio. In tal caso la mandato arbitrale quest‟ultimo caso, xxxxxx, appare evidente che il collocatore non si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencopone in una situazione di “terzietà” ed anzi, d’altrondefin dall‟origine del rapporto, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta si pone come controparte del cliente, rispetto al pubblicoquale persegue un interesse diverso ed autonomo. Diversamente, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente per i servizi di amministrazione offertiricezione e trasmissione ordini nonché mediazione (c.d. execution only) non si pone affatto un problema di discrezionalità dell‟intermediario nel porre in essere l‟operazione. Il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini precede logicamente e cronologicamente il servizio di negoziazione o collocamento, presupponendo la diversità giuridica del soggetto che riceve e trasmette l‟ordine da quello che lo esegue, anche nell‟ipotesi non remota in cui, il potenziale soggetto giudicante esprime negoziatore sia legato al ricevente da rapporti infragruppo o ulteriori di natura finanziaria. Ancor più nel servizio di mediazione, consistente nel mettere in questa sede contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (art. 34 Reg. Int.), nella prassi affermatasi con riferimento a operazioni su prodotti non negoziati nei mercati regolamentati ovvero sui cambi di valute. Una riflessione più dettagliata è necessaria invece con riguardo al servizio dei gestione portafogli su base individuale per conto terzi. Questa, infatti, è un servizio che si caratterizza per la discrezionalità di cui gode l‟intermediario nell‟esecuzione dell‟incarico48. La natura discrezionale del servizio emerge inequivocabilmente dalla disciplina normativa di riferimento, atteso che è l‟intermediario che conserva il potere/dovere di effettuare le decisioni di investimento del portafoglio del cliente, mentre quest‟ultimo conserva al più una disponibilità genericamera facoltà di impartire istruzioni49. Altri elementi caratterizzanti il servizio in esame consistono nell‟individualizzazione del rapporto cliente-intermediario, specie con riferimento alle strategie di investimento, nonostante una progressiva standardizzazione delle linee gestorie50, e nell‟attività tipicamente gestoria posta in essere dall‟intermediario che amministra il patrimonio del cliente. Anche, infine, nella “consulenza finanziaria”, ormai divenuta un servizio di investimento principale e non esclude un successivo rifiuto nel singolo casopiù accessorio, qualora le caratteristiche per effetto del recepimento della controversia inducano direttiva MIFiD, l‟anzidetta relazione di agency contraddistingue il rapporto cliente- intermediario. Con una simileulteriore specificazione, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione tuttavia: qui l‟elemento fiduciario assume carattere assorbente dell‟oggetto del contratto e non è finalizzato al perseguimento in concreto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza un determinato programma di una lista investimento, bensì soltanto nella sua dimensione ideativa o creativa. Oggetto della consulenza è, difatti, la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell‟impresa di 48 MEO, Tendenze e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionproblemi nell‟attività fiduciaria, in The Status of the Arbitrator, ICC BullGiur. comm., supplemento speciale1989, ParigiI, 1995pag. 112 e ss. 49 Cfr. comunicazione Consob n. DIN/2014610 del 4 marzo 2002, 12, 21in xxx.xxxxxx.xx.
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Samples: Not Applicable
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLes prérogatìves jurìdìques, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbcit., 1990pp. 76 ss. L’Autore tenta, 25a pp. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb86 ss., 2000un esame delle singole libertà (per le quali si era parlato di abuso); la libertà sindacale presenterebbe «aspetti talmente opposti, 685 ss.: “(s)e il consenso a seconda che ci si ponga dal lato dei fautori o degli avversari del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto sindacato e di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, coloro che vogliono sindacarsi o di quanti non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericavogliono, che è impossibile assegnarle uno scopo e dire che si ha deviazione fuori dello scopo» (p. 87); gli atti di concorrenza sleale gli appaiono, rispetto alla libertà del commercio, eccesso e non esclude un successivo rifiuto nel singolo casogià abuso (p. 89); rispetto alla libertà di espressione, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare replica si atteggia nella legge come diritto «nominato» (nel senso chiarito da Xxxxxxxxx) e lo stesso diritto di sciopero sarebbe divenuto un diritto nominato e definito in confronto della libertà di lavoro (p. 91). Per la necessità di considerare - con riguardo al problema dell'abuso – così le libertà come i diritti soggettivi, e per l’indifferenza della fonte (legale o rifiutare contrattuale), X. XXXXXXXXX, Étude sur la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70théorie générale de l’obbligation d'après le premier project de c.c. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento specialepour l'empire allemand, Parigi, 19951925, 12nota 1, 21pp. 370 ss. Come anticipato in precedenza nel corso del presente elaborato, il problema dell'abuso nasce, infatti, nella società liberale ottocentesca e proprio con riguardo a talune forme di esercizio delle libertà individuali e delle libertà corporative riconosciute nel sistema giuridico dell’epoca, si pensi alla concorrenza sleale e all'abuso della personalità giuridica. Tutti esempi di abuso delle libertà (economica, associativa, contrattuale); e la libertà non si serve necessariamente dello strumento del contratto, manifestandosi talvolta nel rifiuto di contrarre o nell'uso del contratto a fini indiretti58. Se la dottrina e la pratica si fermano a considerare con particolare insistenza ed attenzione la libertà contrattuale, la ragione è facile a comprendersi. La disciplina legislativa del contratto consente, in una certa misura, l'indagine sui motivi individuali, ed impone una valutazione dell'accordo in termini di «interessi meritevoli di tutela». Ora, l'indagine sui motivi e la ricerca dell'interesse legittimo sono considerate come gli strumenti indispensabili per la repressione dell'abuso: il controllo dei motivi individuali quando al tema si guarda con la sollecitazione di un giudizio morale da esprimere, il controllo dell'interesse quando l'interprete si piega alle suggestione di dottrine, in senso lato, solidariste. Se vuole operarsi una distinzione, in ordine al problema dell'abuso o della sindacabilità dei motivi, la distinzione non può farsi, quindi secondo Xxxxxxxx, tra le libertà ed i diritti soggettivi; la distinzione deve farsi piuttosto in relazione all'efficacia degli atti di esercizio della libertà o del diritto. Il diritto soggettivo, che nel suo significato tradizionale si risolve nella pretesa del soggetto attivo del rapporto, è destinato a produrre effetti per uno o più destinatari determinati, ove venga esercitato. Per l'esercizio delle libertà (e il discorso riguarda l'autonomia negoziale in questione) occorrerà distinguere a seconda che l'esercizio della libertà tocchi solo la sfera d'interessi del soggetto o, invece, finisca per incidere sulla sfera di altri soggetti. In questi casi l'interprete è chiamato a comparare la portata ed il valore delle «libertà» garantite rispetto agli affidamenti suscitati ed alla comunione di interessi costituita e che per 58 Un’ampia rassegna di atti “abusivi” e di atti “eccessivi” si trova in X. XXXXX, Traité de la responsabilité civile, Parigi, 1949, n. 856 ss., pp. 514 ss. un certo tempo ha trovato la sua realizzazione. Gli affidamenti vengono delusi, la comunione d'interessi viene interrotta proprio dall'esercizio della libertà. La formula e i rimedi dell'«abuso di diritto» vogliono introdurre a tutela dell'altrui affidamento un limite all'esercizio delle libertà. Limite avvertito come necessario soprattutto in quelle società, in cui l’uso egoistico delle libertà ha portato all’affermazione di un’accentuata disuguaglianza sociale. Pertanto, le libertà devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’abuso.
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Samples: Tesi Di Dottorato
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di merchandising, in CECCHELLA Il Dir. Ind., 1999, n.1, pag. 41 e ss. della licenza. In base al tipo di entità notoria commercializzata , con tale accordo, si sono individuati tre tipi di merchandising: - Il character merchandising , che si realizza quando un titolare di un diritto d’autore su un’opera dell’ingegno – come per esempio una caricatura, una mascotte, un personaggio dei fumetti, un logo – autorizza un altro soggetto allo sfruttamento promozionale e commerciale dello stesso. - Il personality merchandising , che invece ha per oggetto il nome e/ o l’immagine di una celebrità del mondo dello sport (o dello spettacolo, dell’arte, della scienza ecc ). - Il corporate o trademark merchandising , con cui invece si commercializzano i marchi in senso stretto al fine di concedere il diritto di utilizzare gli stessi ad imprenditori che p roducono beni e servizi di natura diversa da quelli per cui tali marchi erano stati impiegati in origine 65. Il merchandising quindi è notevolmente diverso dalla sponsorizzazione. La sponsorizzazione ha un impatto promozionale in quanto è lo sponsor a cura di)“partecipare” all’attività primaria sportiva (artistica, L’arbitratoculturale) dello sponsorizzato. Il merchandising invece porta al fenomeno simmetrico ed inverso della “partecipazione” della celebrità concedente alle comunicazioni aziendali dell’imprenditore concessionario che, Torinocome detto, 2005si sostanziano nell’impiego del nome, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)dell’immagine e dei simboli del concedente come segno distintivo dei prodotti del concessionario 66. Allo stesso tempo però si deve sottolineare che, in Rass. Arb.genere, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il parallelamente a un contratto di arbitrato sponsorizzazione si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominainstaura tra lo sponsor e lo sponsee anche un rapporto di merchandising, che dà luogo alla figura del c.d. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da sponsor licenziatario : anzi, nella maggior parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencocasi questa particolare licenza di sfruttamento commerciale di un elemento notorio dello sponsee rilasciata dallo stesso allo sponsor, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione viene espressamente prevista all’interno del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza sponsorizzazione, sottoforma di prestazione accessoria dello sponsee, attraverso la st ipulazione di clausole ad hoc67. In un contratto di sponsorizzazione con un singolo atleta, infatti, lo stesso in genere consente allo sponsor di usare il suo nome e/ o la sua immagine per contraddistinguere i suoi prodotti, così come in un contratto di sponsorizzazione di una lista società sportiva o di un evento sporti vo tale licenza ha per oggetto rispettivamente il nome e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene i simboli della società sportiva e il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullnome e il logo dell’evento sportivo 68., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Sponsorship Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitratoRemedies in Contract, cit., p. 231 ss.; X. XXXXXXXXXXX, L’ine- sistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo- europeo, Napoli, 2013; X. XXXXXXXX, Violazione degli obblighi di informazione nei ser- vizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Xxxx. Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, p. 936 ss.; X. XXXXXXXX, regole di condotta e regole di validità: verso il superamento del principio di non interferenza, in Corti salernitane, 2012, p. 339 ss.; X. XXXXXX, I rimedi per a violazione delle regole di ad accedere, in caso di contratti stipulati per effetto di pratiche commerciali sleali, alla categoria delle invalidità negoziali. Si è ipotizzato, anzi tutto, il ricorso all’azione di annullamento per dolo,54 soluzione che tuttavia si espo- ne ad alcune obiezioni, essenzialmente derivanti dall’inidoneità del rimedio di cui all’art. 1439 c.c. – considerato il limitato àmbito applicativo che lo caratterizza – a rispondere alle (più) ampie finalità protettive sottese alla riprovazione (e repressione) legislativa delle pratiche commerciali scorrette. Viene in considerazione, anzi tutto, l’assai controversa applicabilità del rimedio di cui all’art. 1439 c.c. alla reticenza55 e al mendacio, categorie con- cettuali alle quali propriamente devono ascriversi le pratiche omissive pre- viste nell’art. 22 cons. Dirimente appare inoltre la considerazione che, mentre l’azione di an- nullamento per dolo postula la dimostrazione del nesso causale fra raggiro e stipulazione, richiedendo pertanto che l’effetto decettivo si sia effettiva- mente compiuto, per contro il codice del consumo censura l’idoneità anche condotta degli intermediari finanziari (oltre la distinzione tra regole di validità e rego- le di responsabilità), in X. XXXXXXXXXXX (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 20052010, § 6p. 303 ss.; MIRABELLIX. XXXXX, Contratti nell’arbitrato Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010; X.XXXXXXX, Discipli- ne preventive nei servizi di investimento: le Sezioni unite e la notte (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Rass. ArbContratti, 2008, p. 406; I. XXXXXXXX, Dolo incidente e regole di correttezza, Napoli, 2010, p. 109 ss.; X. XXXXXXXX, Regole dei rapporti e regole del mercato, cit., 1990p. 353 ss.; X. XXXXXXXX, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio Repressione delle pratiche sleali fra direttiva n. 29/2005/CE e sistema nazionale: riflessioni in Italiavista del recepimento, in RivCorti pugliesi, 2007, p. 490. ArbIn giurisprudenza, x. Xxxx., 20000 marzo 2001, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicon. 3272, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC BullRep. Foro it., supplemento speciale2001, Parigivoce Contratto in genere, 1995, 12, 21n. 449.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’usura “sopravvenuta” e l’indigenza del dato positivo, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rassop. Arbcit., 1990894. contenuto ed effetti del contratto, 25la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb1375 c.c., 2000relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, 685 sssi evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di porre le basi per un approccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, con i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, presente all’interno dell’ordinamento, derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, divenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. Almeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, op. cit., 787; Art. 1375 c.c.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivodeve essere eseguito secondo buona fede”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Diplomarbeit
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa responsabilità del gestore aeroportuale, in CECCHELLA Dir. trasp, 2002, 788. Ulteriori difetti ascrivibili alla teoria del deposito a favore di terzi sono inoltre stati individuati nel fatto che tale disciplina, essendo regolamentata in modo difforme da Stato a Stato (oltre che in modo difforme rispetto alla normativa internazionale) varia in relazione al foro, con conseguente diffi- coltà per il creditore di conoscere in anticipo il regime normativo applicabile. Qualora, poi, l’attività di handling sia svolta dal vettore in regime di autoproduzione, a cura di)quale regime bisogne- rebbe assoggettarla? trasporto o deposito? Ulteriori svantaggi sarebbero inoltre legati, L’arbitratoad esem- pio, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato al fatto che l’elusione della normativa internazionale (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e effettuata attraverso il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione ricorso alla co- struzione del contratto di mandato arbitraledeposito al fine di evitare le limitazioni di responsabilità a favore del vettore) non si tradurrebbe in un gran ristoro per il destinatario delle cose, la cui posizione po- trebbe invero risultare aggravata dalla presenza, in alcuni schemi contrattuali, di clausole di limi- tazione della responsabilità previste a favore dell’handler e circoscriventi la propria responsabilità ai soli casi di xxxx e colpa grave: indipendentemente dall’esistenza così, A. Facco, cit,. 526 s. Lo stesso A. ha inoltre evidenziato come la teoria del deposito sia assolutamente insoddisfacente ed inidonea disciplinare le multi- formi attività fornite dagli operatori dei servizi di una lista e dell’iscrizione assistenza a terra. Con la novellazione della parte aeronautica del codice della navigazio- ne 11, è stata infatti realizzata l’esigenza di armonizzazione della normativa nazionale con i nuovi assetti, giuridici ed organizzativi previsti a livello co- munitario ed internazionale 12. Così, da un lato, con l’introduzione del «nuovo» art. 953 c. nav. è stata espressamente prevista un’ipotesi di respon- sabilità del vettore aereo per le cose consegnategli per il trasporto fino al mo- mento della loro riconsegna «anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ot- temperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad un altro ausiliario». Peraltro, il semplice richiamo della normativa internazionale in vigore (nella stessa specie, la Convenzione di Montreal 1999), direttamente applicabile trattandosi di trasporto internazionale, permette di ricondurre con certezza al vettore la responsabilità per la perdita delle cose consegnategli. In definitiva, sembra ormai incontrovertibile che il momento traslativo della responsabilità vettoriale debba fondarsi sul dato normativo specifico previsto dalla Convenzione di Montreal, oltre che dalla normativa del soggetto nominatocodice della navigazione. Da entrambi i testi si evince infatti chiaramente come il li- mite temporale della responsabilità del vettore debba essere inteso secondo un’accezione ampia di trasporto, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nominanon limitato al solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70ma – come peraltro è stato evidenziato da autorevo- le dottrina – protratto durante tutto l’iter della prestazione del trasporto 13. mancata accettazione La sentenza in questione è una forma di recesso, delle prime pronunce 14 nelle quali viene applicato il nuovo regime. Vi è da aggiungere che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, i richiami al codice della navigazione appaiono pertinenti solo nella misura in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.cui essi costituiscano
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Samples: Responsabilità Della Società Di Handling E Del Vettore Per La Custodia Dei Bagagli
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa Camera, premesso che: il testo del provvedimento in esame, al fine di ridurre il disagio abita- tivo e di favorire il passaggio da casa a casa per le categorie svantaggiate, differi- sce al 30 giugno 2009 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per la finita locazione degli immobili adi- biti ad uso abitativo, in CECCHELLA (attesa della rea- lizzazione delle misure e degli interventi già previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il Piano casa ha previsto l’adozione di un progetto rivolto alla prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre all’in- cremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in particolar modo alla prima casa; oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a cura di)causa delle sofferenze do- vute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo non riescono a provvedere alle spese per i beni primari ed in particolar modo al pagamento dell’af- fitto dell’alloggio in cui vivono, L’arbitratoponendo sempre di più la questione abitativa come problematica fondamentale a cui porre rimedio per la società e l’economia ita- liana; il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti nella de- stinazione di risorse da conferire alla domanda sociale, Torinocon solo l’uno per cento circa della spesa sociale complessiva, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitroa fronte del 5,6 del Regno Unito e del 2,9 della Francia; con l’istituzione arbitrale)riferimento al citato piano casa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, in Rass. Arb.ad oggi, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in a quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentementepare, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività conoscono iniziative concrete e reali xvi legislatura — allegato A ai fini della conclusione resoconti — seduta del contratto 4 dicembre 2008 — n. 98 di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza attuazione, né si è constatato un im- pegno rivolto alle politiche di sostegno all’edilizia residenziale pubblica, impegna il Governo a provvedere in tempi brevi a dare effet- tiva esecuzione al modello di housing abi- tativo previsto dal Piano casa ed a pre- sentare entro sei mesi una lista relazione det- tagliata al Parlamento relativa all’effettivo stato dell’iter, agli accordi di programma raggiunti e dell’iscrizione nella stessa alla reale previsione dei fondi da destinare all’attuazione del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC BullPiano casa., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Legislative Document
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato(Xxxx accordo di rinnovo in nota)
A) Permessi per eventi e cause particolari Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in CECCHELLA (tempo utile, rispetto all'inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a cura di)documentare detto evento con la relativa certificazione, L’arbitratoovvero, Torinonei casi consentiti, 2005con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità, § 6; MIRABELLIdocumentata come indicato al 3° comma, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in Rassalternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. ArbL'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 19902° comma, 25della legge n. 53/2000 e dagli artt. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere 2 e 3 del regolamento d'attuazione di commercio in Italia, in Riv. Arb., cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicon. 278, il contratto lavoratore ha diritto ad un periodo di arbitrato si perfeziona nel momento congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui l’arbitro ha notizia della nominaall'art. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoportatori di handicap, d’altrondeparenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrebbe potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in alcun relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso integrare gli estremi dell’offerta di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al pubblicoperiodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in quanto ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. Durante il periodo di congedo di cui al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro presente articolo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell'incarico già assegnato, non fa riferimento ad alcuna specifica controversia ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi svolgere alcun tipo di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullattività lavorativa., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa cessione del credito con causa di garanzia, cit., 38. Chiaramente anche XXXXXX, L’alienazione a scopo di garanzia, cit., 209. xxxxxx xxxxxxxxx; e quindi di un diritto — di credito o di proprietà a seconda dell’oggetto della cessione in garanzia — conformato, e con ciò limitato, dalla causa di garanzia. In questa sede il discorso non può evidentemente essere approfondito. Si può comunque rilevare come, in CECCHELLA (a cura di)letteratura, L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione posizioni tradizionali molto prudenti e tendenzialmente sfavorevoli alla « proprietà strumentale » sia- no vieppiù superate da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericaopinioni assai più aperte, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casodapprima hanno legittimato i trasferimenti fiduciari e più di recente intendono accreditare una più larga validità — quanto meno sotto il profilo della « sufficienza » causale — delle alienazioni in garanzia. All’uopo valorizzando quelle fattispecie, qualora le caratteristiche della controversia inducano una similetalora delineate dallo stesso diritto positivo, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene indicano come il diritto di accettare proprietà possa essere funzionalizzato anche alla realizzazione di interessi non direttamente ricol- legabili al proprietario: come avviene nel caso di mandato all’acquisto di immobili (secondo talune letture del fenomeno) ovvero in quelli in cui sia più o rifiutare meno direttamente dato cogliere un diritto di proprietà segnato da vincoli di destinazione. Ovvero rilevando come oramai da qualche decen- nio il dibattito sul contenuto del diritto di proprietà metta in luce un contemperamento sempre più evidente tra facoltà del proprietario ed interessi, pubblici o privati, non direttamente a lui ricollegabili (61). In questo contesto nulla toglierebbe allora alle parti di prevedere il trasferimento di un diritto il cui contenuto sia conformato in coerenza con il senso dell’operazione negoziale intrapresa (62). E la nominacausa di garanzia sarebbe idonea a sorreggere trasferimenti siffatti, senza la cui stabilità dipende dalla sorte del credito garantito. Ѐ proprio questo il percorso oramai assestato nel settore dei trasferi- menti in garanzia dei crediti: la giurisprudenza oggi non dubita della validità della cessione con causa di garanzia; tuttavia, come vedremo ap- presso (al par. 11), la conclusione circa l’adeguatezza della causa di garan- zia a sostenere la cessione del credito è guadagnata previa limitazione degli effetti del trasferimento, la cui stabilità è strettamente dipendente dalle sorti del debito da garantire. Piuttosto, è significativo che ciò possa esporlo tali aperture sono limitate alle fattispecie in cui la cessione in garanzia ha ad alcun profilo oggetto diritti di responsabilità70. mancata accettazione credito; quando viceversa l’oggetto del trasferimento in garanzia è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.un diritto reale le pre-
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Samples: Cessione Del Credito E Factoring
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il Il nuovo contratto di arbitrato si perfeziona leasing, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, cit. p. 81. Noto che nel momento i leasing abitativo l’utilizzatore è qualificabile come consumatore, risulterà applicabile la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui l’arbitro al Titolo VI, Capo I-bis del TUB, nel quale al comma 4 dell’art. 120-quinquiesdecies prevede che “costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili”. Davanti a tale bivio “diversi indici depongono a favore dell’applicabilità (esclusiva) della regola di cui all’art. 1, comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124”51, tra cui la circostanza che il legislatore con la predetta recente legge, ha notizia della nominaprevisto una disciplina rivolta nello specifico ai contratti di leasing che regola le vicende patologiche del contratto con contenuti molto diversi dall’art. 120-quinquiesdecies del TUB. In tal caso conclusione, “ove la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencovolontà del legislatore fosse stata quella di estendere ai contratti di leasing immobiliare la previsione di cui all’art. art. 120-quinquiesdecies del TUB sarebbe stato quantomeno opportuno un richiamo di tale norma nell’art. 1, d’altrondecommi 140, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Non è un caso, né tantomeno ascrivibile ad una mera “dimenticanza” che il richiamato comma 140 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, pur richiamando la legge 28 dicembre 2015, n. 208, non potrebbe ha richiamato l’art. 120-quinquiesdecies del TUB”52. Per completezza viene inoltre ricordato che in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoipotesi di inadempimento del fornitore (venditore o costruttore dell’immobile) nel contratto di fornitura con l’intermediario finanziario, l’utilizzatore può ex art. 125-quinquies, procedendo inizialmente con la costituzione in quanto al momento dell’inclusione mora del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia fornitore, chiedere la risoluzione della vendita stipulata con il fornitore. Quest’ultima determinerà la risoluzione di diritto senza penalità e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione oneri del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene leasing. Il concedente avrà poi il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullripetere quanto versato per l’acquisto dal fornitore stesso., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Leasing Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl “Diritto penale degli appalti pubblici”: profili sistematici, in CECCHELLA (Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di)di X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, L’arbitratoPadova, Torino2012, 2005pp. 63 e ss. Xxxxxxx, § 6; MIRABELLIpertanto, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)affrontare in primis il problema definitorio, concernente la qualifica pubblicistica o meno dei “soggetti” degli appalti e dei contratti pubblici. Al riguardo va osservato che l’indiscutibile autonomia delle nozioni proprie del diritto penale, non significa certo contrapposizione o separatezza dello stesso diritto penale. Al contrario, risulta necessario individuare e riconoscere, in Rasssede ermeneutica, il corretto legame giuridico che consente a quest’ultimo di adempiere nel modo migliore alla propria funzione di specifico strumento sanzionatorio di precetti peraltro molto spesso posti ed operanti in altri campi dell’ordinamento giuridico, ma bisognosi, comunque, di un adeguato presidio punitivo che ne assicuri l’effettività, nel rispetto del principio di estrema ratio: la pena, infatti, può essere prevista ed irrogata solo laddove misure di altra natura, meno limitative come ad esempio sanzioni di natura amministrativa o civilistica, contabile o disciplinare, che certamente vengono in rilievo in materia di appalti pubblici, non risultino idonee o sufficienti. ArbSe, dunque, è necessario operare un coerente raccordo fra il diritto punitivo ed i precetti da presidiare, le forme in cui tale rapporto può esprimersi sono molteplici, andando dal vero e proprio “rinvio”, contenuto nelle fattispecie incriminatrici ad un precetto di fonte extra penale, fino alla previsione di singoli elementi normativi, costitutivi della fattispecie penale, da interpretare alla stregua delle norme di riferimento di natura non penale, passando per i concetti che rimandano, in tutto o in parte, a categorie e nozioni di altri rami dell’ordinamento giuridico, diversi da quelli penali, da cui però sono richiamati. Quest’ultimo è il caso delle nozioni di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” definite dagli artt. 3572 e 358 c.p., 19902 ROMANO, 25I delitti contro la Pubblica Amministrazione, IV edizione, Varese, 2019. 69 XXXXXXmediante espressi richiami a categorie e nozioni proprie del diritto pubblico, L’arbitrato amministrato dalle Camere da interpretare e applicare in conformità ai principi e alle finalità proprie del diritto penale. La disciplina giuridica che governa gli appalti pubblici è rappresentata, dal d.lgs. 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”. Da questa normativa andranno ricavate le nozioni cui fanno rinvio gli artt. 357 e 358 c.p. per attribuire la qualifica di commercio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella materia trattata. Diversi sono i criteri ermeneutici cui potrebbe farsi astrattamente riferimento: il primo, di natura nominalistico formale, comporterebbe una trasposizione immediata delle qualifiche e definizioni usate dal Codice dei contratti pubblici al campo penale. La stessa denominazione degli appalti come “pubblici”, del resto, non può certo far estendere automaticamente una corrispondente qualifica pubblicistica “agli effetti penali” a tutte le attività, procedure ed in Italiadefinitiva ai soggetti coinvolti, essendo le definizioni in esame espressamente enunciate e valide soltanto nell’ambito dello stesso Xxxxxx dei contratti pubblici. Se non può seguirsi un criterio nominalistico formale, non può neppure accogliersi l’opposto criterio sostanzialistico, che si basa sulle finalità e sugli interessi materiali perseguiti o da salvaguardare con la regolamentazione in esame. Il criterio decisivo per risolvere la vexata quaestio non può allora che essere quello “oggettivo” della disciplina giuridica dell’attività svolta dai diversi soggetti che vengono in rilievo in successione. In particolare, in Rivconformità alle definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, si dovrà stabilire se ci si trovi difronte all’esercizio di una “pubblica funzione” ovvero di un “pubblico servizio” enunciati negli articoli sopra richiamati alla luce della disamina ricavabile dal Codice dei contratti pubblici. Arb.Più agevolmente circoscrivibile appare la nozione di “pubblica funzione” che, 2000accanto alla qualità di norme di diritto pubblico e di “atti autoritativi” che devono avere le proprie fonti di disciplina, 685 ss.: deve esprimersi nell’esercizio di “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile poteri tipici” individuabili con relativa facilità. L’ambito degli incaricati di pubblico servizio sembra, invece, emergere più propriamente nelle attività che, pur non manifestandosi con l’esercizio di poteri tipici, si configurano come offerta al legittimate e da svolgere in forza di un “titolo” di diritto pubblico, ossia riconosciuto o attribuito dalla Pubblica amministrazione in conformità a norme di diritto pubblico ed atti autoritativi. Non solo nella fase dell’affidamento dei contratti pubblici ma anche in quella del controllo e della vigilanza sulla loro esecuzione, nonché in altre attività amministrative comunque connesse, vi è per tali soggetti l’obbligo di seguire determinate procedure tipizzate da disposizioni di natura pubblica e atti autoritativi. Per cui si deve attribuire una qualificazione pubblica, per gli effetti penali, ai soggetti responsabili dei relativi procedimenti e delle suddette attività, e questo a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente cui detti soggetti appartengono o per cui conto formalmente agiscano. Nella fase di scelta del contraente e di stipula del contratto, sono estremamente importanti i principi dell’imparzialità e del buon andamento enunciati dall’art. 97 della Costituzione, dovendosi escludere in queste attività situazioni di libera “disponibilità negoziale” di natura privata, come conferma il contratto rinvio per tutto quanto non previsto dal Codice dei contratti pubblici alle regole del procedimento amministrativo di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaalla legge 241/1990. In tal caso tale ambito, seppur il novellato art. 1, comma 1-bis, contempli la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente possibilità per la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, di agire secondo le norme di diritto privato, resta salvo il principio già enunciato nell’art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l’accettazione da parte l’art. 12 della già richiamata legge 241/90 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Accanto alla qualificazione soggettiva, appare opportuno porre attenzione anche alle fattispecie poste a tutela delle gare pubbliche nell’ambito delle quali rilevano alcune incriminazioni specifiche introdotte oppure la previsione di pene inasprite. Nel seguito saranno delineati gli aspetti tipici che mettono in relazione, le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale nell’ambito del Codice dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullcontratti pubblici., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitratoCommentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, 20052010, § 6; MIRABELLI524, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al L’e-procurement pubblico, in quanto CARLOTTI (a cura di), Manuale degli appalti di servizi e forniture, Roma, 2011, 1153 mente dettagliate22. La previsione secondo cui le specifiche tecniche dell’appalto, come poc’anzi rilevato, debbano essere indicate in maniera chiara ed univoca, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, è strettamente collegata all’automatismo della valutazione delle offer- te, e, soprattutto, alla necessità di esprimere l’esito della valutazione in termini strettamen- te numerici. Per tale ragione la disposizione di cui al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia comma 1, come rilevato, esclude il ricorso all’asta elettronica per quegli appalti di servizi e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacedi lavori, che hanno per oggetto prestazioni intellettuali. Infatti al contrario dell’istituzioneIn particolare, la quale rende pubblico un regolamento legge prevede che i do- cumenti di gara annoverino «le informazioni di cui all’allegato XII», laddove è previsto che le offerte siano composte da soli valori numerici e/o percentuali. A tal proposito, è lecito desumere che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’asta elettronica tutte quelle situazioni in cui la PA effettua valuta- zioni discrezionali, non riducibili, dunque, a meri valori aritmetici. Ciò troverebbe con- ferma nell’art. 56, comma 3, del codice, ove è stabilito che gli elementi suscettibili di essere demandati ad una valutazione in forma elet- tronica sono esclusivamente i prezzi, quando l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, mentre, nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi caso di amministrazione offertiag- giudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, oltre al prezzo devono essere valutati anche gli al- tri elementi dell’offerta, indicati negli atti di gara. La norma sottolinea, inoltre, la signifi- cativa relazione sussistente tra le specifiche dell’appalto e gli elementi suscettibili di esse- re valutati in forma elettronica, che, comun- que, non possono mai riguardare parti dell’offerta la cui la valutazione implichi l’esercizio di attività discrezionale23. In ordine alla procedura, l’art. 56 del codi- ce, prevede, poi, che l’asta elettronica debba essere preceduta da una fase preliminare, consistente in una prima valutazione delle of- ferte pervenute secondo le disposizioni indi- 22 TAR Lazio Roma sez. III 12.09.2013 n. 8257; TAR Abruzzo Pescara 28.11.2012 n. 509; TAR Lazio Roma sez. II-ter 3.03.2008 n. 1972. 23 TAR Sardegna 30.07.2014, www.giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx cate nel bando o negli atti di gara, in confor- mità al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Al riguardo il Consiglio di Stato ha stabili- to che una procedura di gara, la cui aggiudi- cazione è determinata con il sistema dell’asta elettronica, debba essere svolta dalla Com- missione giudicatrice interamente in forma riservata24, e ciò in quanto, laddove vi fosse la possibilità di modificare le proprie offerte, a seguito dell’apertura delle buste, come ac- cade nella procedura de qua, il potenziale soggetto giudicante esprime confronto concorrenziale potrebbe subire una ingiusta alterazione, nell’ipotesi in cui gli offerenti fossero in grado di comunicare tra loro dopo la prima valutazione pubblica delle offerte presentate. Va rilevato, poi, che la stazione appaltante può procedere al recepimento per via elettro- nica anche delle offerte preliminari, purché queste siano connotate da un certo grado di completezza25. Inoltre, solo in questa sede una disponibilità genericaprima fase preliminare, è fatta salva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di ridurre il numero di candidati o offerenti26. L’ammissibilità delle offerte, dunque, vie- ne determinata non solo in relazione ai criteri stabiliti dal bando, ma anche in considerazio- ne degli ulteriori presupposti introdotti dal Codice ai commi 6, 7, 8, 9, 10 dell’art. 56, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casoindividuano i casi di ammissibilità, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simileirre- golarità, discrezionale decisioneinaccettabilità e inadeguatezza delle offerte. ConseguentementeAl riguardo, occorre rilevare che la dispo- sizione in esame non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione preoccupa di classifi- care quelle offerte pervenute tardivamente, ovvero non leggibili a causa di anomalie nel funzionamento del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa sistema telematico. Siffat- ta problematica presuppone, invero, un deli- cato bilanciamento tra il principio del soggetto nominatofavor 24 C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6018; C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6017, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx
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Samples: Public Contracts Code
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitratoXx liberalità diverse dalla donazione, Torino, 20051996, § 6195 ss.; MIRABELLIA. Palazzo, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)Le donazioni, Artt. 769-809, in Rass. Arb.Il codice civile, 1990Commentario, 25. 69 XXXXXXa cura di Xxxxxxxxxxx, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb.Milano, 2000, 685 709; X. Xxxxxxxxx, Liberalità indirette, cit., 91 ss.: . conseguenti effetti previsti dalla legge e arricchendoli con significati ulteriori14. L’effetto legale, nella fattispecie in esame consistente nell’acquisto del fabbricato per accessione, non viene eliminato ma viene piegato per essere posto al servizio della volontà delle parti15. Nel solco di questa impostazione si colloca la sentenza in commento la quale fa espresso riferimento “(s)e all’interesse a donare dello stipulante” ed “all’effetto ultimo voluto dal disponente” per ricostruire in termini sostanziali la volontà delle parti con la possibilità di ravvisare un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all’impiego del denaro per donare ai discendenti il consenso fabbricato tramite l’acquisto per accessione. Questa sentenza, nel momento in cui si fa carico di ricostruire e valorizzare l’effettiva volontà delle parti da cui far discendere la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie concreta, andando oltre lo schema legale tipico dell’accessione, si può inserire nel filone della recente giurisprudenza sulla causa in concreto del soggetto all’iscrizione nell’elenco contratto16. È stato autorevolmente sostenuto in dottrina che l’interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, ma per accertare che cosa realmente le parti hanno voluto occorre accertare qual’è lo scopo perseguito, qual è inquadrabile come offerta al pubblico, l’interesse che il contratto è diretto a realizzare17. Letta alla luce della moderna teoria della causa concreta del contratto, la sentenza, per quanto possa apparire innovativa e fuori dallo schema codicistico dell’accessione, appare condivisibile. Secondo la Cassazione anche una fattispecie di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia acquisto ex lege, come l’accessione, può dare luogo ad una liberalità indiretta, soggetta alla disciplina della nominacollazione e dell’azione di riduzione. In tal caso Elemento centrale idoneo a colorare la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altrondefattispecie acquisitiva come liberalità è l’accordo delle parti che pianifica l’operazione liberale. È evidente che le liberalità indirette, non potrebbe essendo soggette all’onere di forma proprio della donazione (atto pubblico ricevuto in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicopresenza di due testimoni), in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.possono rendere molto difficile una
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Samples: Convegno Telematico Della Fondazione Italiana Per Il Notariato
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura diParere all’Assemblea). Il Comitato inizia l’esame. Xxxxxx XXXX (FI), L’arbitratorelatore, Torinoillustrando il decreto-legge recante talune modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio necessario secondo equita`, 2005per quanto riguarda i profili di carattere fi- nanziario di competenza della Commis- sione bilancio, § 6; MIRABELLIosserva che l’articolo 1-ter – introdotto dalla Commissione di merito – modifica il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, Contratti nell’arbitrato disponendo l’incremento da 1.033 a 1.100 euro della soglia minima di esenzione dal contributo unificato che, secondo la vigente normativa, e` versato nella misura fissa di 62 euro per i processi di valore rientrante nella classe tra i 1.033 e i 5.165 euro. L’innalzamento della soglia di esenzione da tale contributo determina pertanto minori entrate non quantificate e non coperte per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, rileva che l’arti- colo aggiuntivo Cirielli 1-ter. 02, tra l’altro, attribuisce alla regione Lazio la somma di 19 milioni di euro destinata alle occor- renze finanziarie della gestione liquidato- ria dell’Azienda Xxxxxxx X, ponendo il relativo onere a carico dell’esercizio finan- ATTI DEL GOVERNO ziario 2002, ormai chiuso. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Il sottosegretario Xxxx XXXXX conferma che l’aumento del limite di esenzione dal contributo unificato comporta una perdita di gettito – quantificata dal dipartimento per le politiche fiscali in circa 1,8 milioni di euro annui – per la quale manca la necessaria norma di copertura. Concorda quanto al resto con il rela- tore. Xxxxxx XXXX (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraleFI), in Rassrelatore, formula quindi la seguente proposta di parere: Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito: sia soppresso l’articolo 1-ter. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.Sugli emendamenti trasmessi dall’As- semblea: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicosull’emendamento 1-ter.02 Cirielli, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper- tura. sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1. Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore. La seduta termina alle 11. La seduta comincia alle 11. Schema di regolamento su funzionamento e disci- plina soprintendenze. Atto n. 176. La Commissione prosegue l’esame, ini- ziato nella seduta del 6 marzo 2003. Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, ri- corda che nella seduta precedente l’esame e` stato rinviato per consentire al momento dell’inclusione Governo di approfondire i rilievi formulati dal relatore. n. 720. Xxxxxx XXXX (FI) formula quindi la seguente proposta di parere: PARERE FAVOREVOLE
1. con riferimento all’articolo 1, comma 9, e all’articolo 8, comma 6, si chiarisca a quale organo compete la pre- disposizione dello schema di bilancio e di conto consuntivo, da sottoporre all’esame del nominativo nella lista l’arbitro collegio dei revisori dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
2. con riferimento all’articolo 1, comma 10, all’articolo 6 e all’articolo 8, si valuti l’opportunita` di fare espressamente rinvio alle disposizioni previste dall’arti- colo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, in merito ai termini e alle modalita` di ap- provazione da parte del Ministero vigilante e del Ministero dell’economia e delle fi- nanze delle delibere concernenti il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo degli enti pubblici non fa economici;
3. con riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneall’articolo 8, si valuti l’opportunita` di prevedere, nell’am- bito della disciplina del conto consuntivo, la quale rende pubblico redazione di un regolamento nel quale conto patrimoniale, anche ai fini dell’iscrizione, rispettiva- mente tra le attivita` e le passivita` patri- moniali, dei residui attivi e passivi, se- condo quanto disposto dall’articolo 9, commi 1 e 2;
4. con riferimento all’articolo 9, si illustrano dettagliatamente stabilisca espressamente per quanti eser- cizi i servizi residui attivi e passivi possano essere mantenuti in bilancio, prima di amministrazione offertiessere eliminati per perenzione amministrativa, eventualmente facendo riferimento alla di- sciplina dettata per il potenziale soggetto giudicante esprime bilancio dello Stato dall’articolo 36, commi 1 e 3, del regio decreto n. 2440 del 1923;
5. con riferimento all’articolo 12, si valuti l’opportunita` di specificare quali disposizioni della legge n. 720 del 1984, concernente la disciplina della tesoreria unica, debbano applicarsi alle soprinten- denze autonome; in questa sede una disponibilità genericaparticolare, si valuti l’opportunita` di prevedere espressamente se, in modo analogo a quanto stabilito dalla legge relativa alla soprintendenza di Pompei (legge n. 352 del 1997), anche le altre soprintendenze speciali debbano es- sere inserite nella Tabella A della legge relativa alla tesoreria unica;
6. si valuti l’opportunita` di allegare al provvedimento in esame l’elenco delle so- printendenze gia` dotate di autonomia, in conformita` a quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 30 ottobre 1998, n. 368;
7. per quanto concerne la redazione formale del testo:
a) si chiarisca, nella formulazione dell’articolato, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casotutte le disposizioni in esso contenute si applicano alle soprinten- denze speciali, qualora le caratteristiche conformemente al titolo del regolamento;
b) si adotti la dizione « banca » in sostituzione della controversia inducano una similedizione « istituto di cre- dito », discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullovunque quest’ultima ricorra., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Ratifica Accordo
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl commercio elettronico, in CECCHELLA (Questioni attuali in tema di commercio elettronico a cura didi X. Xxxxxxxx, A. Xxxxx, X. Xxxxxxx, Napoli, 2020, p. 7.
1 Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino ‒ Note – n. 10/2021 ‒ ISSN online: 2281-3063 in forma digitale, in base a quanto disposto dall’art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (98/34/CE) sui servizi della società dell’infor- mazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Va ulteriormente precisato che nell’espresso richiamo compiuto successi- vamente dall’art. 2, par. 1, lett. a), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato della direttiva 8 giugno 2000 (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale2000/31/CE), la suddetta definizione viene integrata dall’ulteriore precisazione che l’esercizio di attività commerciale debba provenire da una richiesta individuale proveniente dal destinatario dei beni o servizi3. Nello specifico per “servizi della società dell’informazione” il considerando n. 18 della direttiva in Rassquestione individua una vasta gamma di attività economiche svolta in linea, tra le quali la vendita on line di merci. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaSi tratta, in Rivquesto caso, di servizi che non sempre portano a stipulare contratti in linea, con la conseguenza che la stessa nozione è inclusiva di vari servizi che, in maniera del tutto esemplificativa, possono riguardare l’offerta di informazioni o co- municazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il rece- pimento di dati, sia della trasmissione di informazioni tramite una rete di comunicazioni, della fornitura di accesso a una rete di comunicazioni o dello stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi4, o ancora dal semplice acquisto di un bene materiale o la sem- plice fruizione di un servizio. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco Per trattare in maniera completa quella che è inquadrabile come offerta al pubblico, la tematica della contrattazione online è importante fissare fin da subito l’attenzione sugli aspetti connessi alla materia partendo dalla definizione di contratto online. Anche il contratto in forma elettronica assume, particolare importanza nel diritto dell’era digitale; lo stesso contratto infatti va a determinare quelle che sono le regole applicabili nei casi concreti come effetto anche dei fenomeni di arbitrato si perfeziona dematerializ- zazione del diritto. Lo sviluppo delle piattaforme online discende da una serie di fattori relativi, da un lato, all’obiettivo delle aziende di pubblicizzare in modo più efficace il proprio pro- dotto, e dall’altro, dal vantaggio in favore del consumatore di poter effettuare l’acquisto dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro. Ciò ha prodotto un incremento significativo, nel momento i cui l’arbitro ha notizia la società contemporanea, della nominafrequenza degli acquisti online, e la conclusione di contratti attraverso il web. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoDa sempre scienza, d’altrondetecnologia, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicosocietà, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.ed economia sono mondi
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Samples: Contratti Online E Profili Sulla Conclusione Del Contratto
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in ItaliaLa trascrizione del contratto preliminare, in Riv. Arbnot., 20001999, 685 ss243. contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare” ricalca quella dell’art. 2652, n. 2 c.c. relativo alla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre che stabilisce “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”. È stato chiaramente affermato in dottrina che «l’effetto della trascrizione del contratto preliminare ben può dirsi di prenotazione. Prima d’ora, nel sistema pubblicitario del c.c., un’efficacia prenotativa si riconosceva soltanto alla trascrizione di domande giudiziali, e non già a quella di atti di diritto sostanziale: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia proprio della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicotrascrizione della domanda, in quanto atto iniziale di un procedimento, è infatti di non esplicare effetti di per sé, ma di importare piuttosto retroazione degli effetti dell’atto finale del procedimento stesso o, secondo i casi, della trascrizione di tale atto […] La nuova disciplina […] ha esteso la funzione prenotativa alla trascrizione del contratto preliminare: eseguita quest’ultima, al promissario dell’alienazione sono inopponibili tutte le trascrizioni o iscrizioni successive contro il promittente, retroagendo fino ad essa la trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che ne tiene luogo»48. Si può, quindi, affermare che la trascrizione del contratto preliminare non ha effetti di per sé, non risolve immediatamente un conflitto tra portatori di posizioni incompatibili ma ha, unicamente, il compito di precostituire il grado della trascrizione del contratto definitivo: più precisamente, essa anticipa l’efficacia della trascrizione del contratto definitivo riportandola al momento dell’inclusione della trascrizione del nominativo nella lista l’arbitro preliminare49. Ci si è chiesti in dottrina quale sia la portata dell’effetto prenotativo: se cioè l’effetto valga solamente per gli atti, menzionati negli articoli 2643 e 2645 c.c., che siano esplicazione dell’autonomia negoziale del disponente, esercitata in direzione incompatibile con l’impegno traslativo contenuto nel preliminare, oppure se la portata dell’effetto sia generale, restando travolte, in forza di esso, anche formalità pubblicitarie fondate su titoli subìti, e non già voluti, dal promittente alienante, come la trascrizione di pignoramenti o sequestri o l’iscrizione di ipoteche giudiziali50. Qualche dubbio sulla efficacia dell’effetto prenotativo nei confronti del pignoramento trascritto sull’immobile prima della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. può trarsi dalla mancata modifica dell’art. 2914, n. 1 c.c. in base al quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento. Da un’interpretazione letterale della norma potrebbe affermarsi che il promissario acquirente per rendere opponibile il suo diritto al creditore pignorante ed ai creditori che intervengono nell’esecuzione debba trascrivere anche il contratto definitivo o la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. prima della trascrizione del pignoramento. La tesi non può essere accolta. In primo luogo, l’art. 2654-bis, nel sancire la prevalenza della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che lo sostituisce sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante, dopo la trascrizione del contratto preliminare, non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacealcun tipo di distinzione nel novero delle trascrizioni che sono destinate a soccombere dopo la trascrizione del preliminare. Infatti al contrario dell’istituzioneInoltre, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche funzione della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione trascrizione del contratto preliminare è proprio quello di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa far retroagire gli effetti del soggetto nominatotrasferimento definitivo al momento della trascrizione dell’impegno a trasferire, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità per cui tale retroattività opera anche nei confronti delle parti se della trascrizione del pignoramento51. Si aggiunga inoltre che, come sopra chiarito, la funzione prenotativa della trascrizione del preliminare è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARDmodellata sulla 48 X. Xxxxxxxxx, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral InstitutionLa pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in The Status of the Arbitrator, ICC BullRiv. dir. civ., supplemento speciale1997, ParigiI, 1995534; cfr., 12in giurisprudenza, 21Cass., 14 novembre 2003, n. 17197, in Notariato, 2004, 131 ss. 49 Cfr. X. Xxxxxxxx, Contratto preliminare, pubblicità immobiliare e garanzie, in Luminoso A. e Palermo G., 50 Xxxxxxxxx, op. cit., 535. 51 Cfr. sul punto X. Xxxxxxxxx, op. cit., 535 s. trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e non vi possono essere dubbi che l’efficacia della sentenza retroagisca al momento della domanda travolgendo anche la posizione di creditore che abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla trascrizione della domanda52.
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Samples: Preliminary Sales Contract
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoOltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l’acquisto di immobili, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in RassCorr. ArbGiur., 19902015, 255. 69 XXXXXXvedeva degli obblighi per il conduttore e corrispondenti vantaggi, L’arbitrato amministrato dalle Camere economici o normativi, per il locatore, oggi la sanzione della nullità viene esclusivamente stabilita per colpire qualsiasi pat- tuizione specificatamente finalizzata ad attribuire al locatore un canone locativo superiore a quello contrattualmente stabilito 26. Del tutto innovativa è, invece, la previsione di commercio cui al comma 5 dell’art. 13. Tale ultima disposizione, nello specifico, prende le mosse dalla sentenza della Corte Costitu- zionale n.50 del 2014 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n.23 del 2011, i quali, con la finalità di combattere gli affitti “in Italianero”, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta concedevano la possibilità al pubblico, conduttore di registrare di propria iniziativa il contratto di arbitrato si perfeziona locazio- ne ritenuto,invece, inesistente per il fisco, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale dell’immobile medesimo. Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2014 fu emanato il Decreto Legge n.47 /2014 il quale 27, fino al 31 dicembre 2015, aveva mantenuto fermi gli effetti deri- vanti dai contratti travolti dalla relativa dichiarazione di incostituzionalità. Anche tale disposizione normativa fu però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel momento i 2015 28. Grazie alla nuova previsione di cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerticomma 5 dell’art.13, il potenziale soggetto giudicante esprime legislatore stabilisce espressa- mente che i conduttori, i quali hanno versato nel periodo intercorrente tra l’entrata in questa sede una disponibilità genericavigore del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e la data di emissione della pronuncia di incostituzionalità dello stesso un canone annuo coincidente con il quantum legalmente imposto, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casosaranno tenuti a pagarlo nella misura coincidente con il triplo della rendita catastale dell’immobile 29. È stato previsto poi, al comma 6 dello stesso articolo, che, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simileil locatore non abbia provveduto alla registrazione nel termine statuito dal comma 1, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione il conduttore ha la facoltà di agi- re in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e la ricondu- zione del contratto a condizioni conformi a quanto tassativamente sancito dall’art. 2 commi 1 e 3 della medesima legge del 1998. Sostanzialmente immutato è rimasto poi il comma 4 dell’art.13 ai sensi del quale, nelle ipo- tesi di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza nullità sancite dal comma 4 il conduttore, attraverso un’azione proponibile entro i sei me- si dalla riconsegna dell’immobile, ha la possibilità di una lista richiedere la restituzione delle somme in- debitamente versate e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene che il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70relativo rapporto locativo venga ricondotto a condizioni conformi a quanto statuito dall’art. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull2 comma 1 30., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Lease Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato(X. Xxxxxxx, op. cit., p. 5), individua tra le ragioni sottostanti la scarsa partecipazione nell’amministrazione della giustizia ad opera delle parti sociali individua la scarsità di riferimenti significativi alla tematica da parte dell’apparato normativo processuale, l’eterogenea natura delle controversie, nonché la multiformità funzionale svolta dalle XX.XX., con compiti che spaziano dalla contrattazione collettiva, al controllo sulle condizioni di lavoro, la produzione di servizi, come la partecipazione all’indirizzo politico del governo, dell’amministrazione e della giustizia. Riprendendo una recente sentenza del Tribunale di Roma X. XXXXXXXX, (X. Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx e la conciliazione in sede sindacale, in CECCHELLA CSDLE, 2020, 415 nello specifico § 7 Una recente sentenza sul valore delle conciliazioni in sede sindacale ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. e 2113, quarto comma, c.c., pp. 24 – 31) sostiene un’interpretazione letterale dell’articolo 412 ter cod. proc. civ. e del quarto comma del 2113 cod. civ. e afferma che requisito di validità della conciliazione in sede sindacale è che essa sia posta in essere secondo le modalità e nel rispetto delle sedi previste dalla contrattazione collettiva. Assunta questa tesi si dovrebbero considerare invalide quasi la totalità delle conciliazioni sindacali, escludendo sia i contratti che non disciplinano la risoluzione stragiudiziale delle controversie, che quelli che disciplinando la materia attraverso la previsione di apposite procedure, che nella pratica non vengono rispettate; a tal proposito occorre citare le prassi che prevedono la gestione delle controversie individuali direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, assistito da un rappresentante sindacale, ovvero conciliazioni effettuate con l’intervento di avvocati o altri professionisti, o ancora conciliazioni i cui verbali vengono sottoscritti presso la sede del sindacato, del datore di lavoro senza la presenza del rappresentante sindacale dell’azienda, ovvero presso lo studio del professionista. Secondo l’Autore la conciliazione in sede sindacale è disciplinata unicamente dall’art. 412 ter cod. proc. civ. e in tal senso il sindacato può esercitare il suo ruolo conciliativo solo se il CCNL individua le condizioni procedurali e sostanziali da eseguire; la mancata specificazione di sedi e modalità conciliative impedisce la conciliazione in sede sindacale per carenza della normativa di riferimento; tuttavia, questo non esclude che la conciliazione possa realizzarsi in altre modalità, quale quella amministrativa. Il rischio diviene però di depotenziare completamente uno strumento che consente alle parti di definire situazioni conflittuali rapidamente e con un sufficiente grado di tutela nei confronti del contraente debole; occorre inoltre considerare che non sempre l’autonomia collettiva aggiorna i propri contenuti in base alle nuove scelte legislative o giurisprudenziali e quindi se l’orientamento del Tribunale di Roma dovesse consolidarsi è probabile che i contratti collettivi non si adeguerebbero celermente alla necessità di prevedere espressamente conciliazioni in sede sindacale o non renderebbero meno cogenti le procedure conciliative già previste. Non è dello stesso pensiero X. XXXXXXXX (a cura diX. Xxxxxxxx, I limiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle conciliazioni sindacali, in GI, 2019, pp. 1064 ss.), L’arbitratoil quale ritiene che la sentenza romana susciti notevoli perplessità al punto che la questione da risolvere non consisterebbe nel validare o meno la conciliazione sindacale che non era prevista dal CCNL applicato nel caso di specie, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)ma comprendere se, in Rassbase ai risultati dell’istruttoria, il sindacalista presente avesse svolto il proprio dovere, meritando la fiducia accordatagli dalla legge. ArbSe è vero, infatti, che la ratio dell’art. 412 ter cod. proc. civ. consiste nell’assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui diritti inderogabili del lavoratore stesso e sull’inoppugnabilità della conciliazione stessa, allora gli elementi necessari a garantire la tutela del lavoratore sarebbero: la rappresentatività del soggetto sindacale coinvolto, il conferimento da parte del lavoratore del mandato al sindacato, l’effettiva assistenza del sindacalista nella formazione della volontà abdicativa o transattiva e la concreta conoscenza dei diritti di cui il lavoratore dispone e degli effetti giuridici derivanti dalla conciliazione. A tal punto però non si prenderebbe in considerazione interamente la ratio del codice di rito, dovendo anche prendere in considerazione le scelte da tempo adottate dal legislatore in materia di tutela di diritti dei lavoratori. In questa prospettiva infatti occorre osservare la progressiva estensione della disciplina e dell’efficacia delle procedure conciliative previste dallo stesso codice di procedura civile: se in un primo tempo erano ritenute valide e inoppugnabili solo le conciliazioni concluse dinnanzi al giudice o all’autorità amministrativa, in un secondo momento, al fine di evitare un eccessivo contenzioso giudiziario, è stata prevista un’ampia gamma di soluzioni alternative, comprendendo anche le conciliazioni concluse dinnanzi le Commissioni di certificazione, quelle concluse in sede sindacale e di fronte al Collegio di conciliazione e arbitrato. Secondo l’Autore il testo attuale dell’art. 412 ter farebbe dunque riferimento ad una delle possibili modalità con cui la conciliazione in sede sindacale può esprimersi, ma non l’unica. A far emergere un ulteriore snodo circa la validità della procedura conciliativa è X. XXXXXXXXXXX (X. Xxxxxxxxxxx, L’inoppugnabilità delle rinunzie e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113, comma 4 c.c.: gli orientamenti giurisprudenziali e i dissensi della dottrina, in Labour Il lavoro nel diritto, 2019, n. 5, pp. 505 – 520, disponibile in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – ultimo accesso 7 giugno 2020, nello specifico § 4 La conciliazione in sede sindacale tra procedura e sostanza, pp. 514 – 516): il quesito da porsi è se, ove la contrattazione collettiva disciplinasse la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia necessario il rispetto della procedura contrattualmente prevista o sia sufficiente il sostanziale rispetto della concreta assistenza del lavoratore da parte del sindacato. In merito si è espresso relativamente recentemente anche il Ministero del Lavoro (Nota ministeriale del 16 marzo 2016, prot. n. 37/5199, la quale conferma quanto espresso nella circolare n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975) sottolineando l’obbligo, in caso di conciliazione in sede sindacale, di rispettare le procedure e le modalità contrattualmente previste, in funzione sia dell’inoppugnabilità derivante dall’art. 2113, comma 4, sia del controllo da eseguirsi ad opera dell’Ispettorato territoriale del lavoro; quest’ultima dovrà espletare le opportune verifiche ai fini dell’accertamento del rispetto della procedura imposta dalla contrattazione collettiva, laddove prevista, nonché in merito all’effettivo svolgimento del ruolo attribuito all’organizzazione sindacale, secondo il grado di rappresentatività richiesto dalla norma. Sulla vincolatività delle regole procedurali dettate dalla contrattazione collettiva e sulla invalidità della conciliazione posta in essere nell’inosservanza della normativa, si veda anche X. XXXX (X. Xxxx, Le conciliazioni valide, in X. Xxxx, Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Xxxxxxx, 1990, 25pp. 69 XXXXXX92 – 94). Di contro X. XXXXXXXX (X. Xxxxxxxx, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Rivop. Arbcit., 2000, 685 pp. 1064 ss.) ritiene che l’unica verifica richiesta dalla legge sia quella di accertare se la sede e le modalità con cui è avvenuta la conciliazione, anche qualora la contrattazione collettiva non preveda nulla in merito, abbiano comunque garantito un’adeguata tutela al lavoratore: “(s)e il consenso neutralità della sede e consapevolezza nella volontà manifestata dal lavoratore, anche in ragione dell’assistenza sindacale, sono le garanzie che, sebbene non siano previste dal contratto collettivo applicato, possono essere individuate in base alla comune esperienza o facendo riferimento a quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. L’effettiva assistenza del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullrappresentante sindacale., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Dottorato in Apprendimento E Innovazione Nei Contesti Sociali E Di Lavoro
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, in CECCHELLA (per lesioni personali e per danni a cura diCose), L’arbitratoivi compreso l’acquirente, Torinocausati dalle Cose vendute, 2005esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, § 6somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’Azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Questa garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; MIRABELLIin tal caso la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 4.7.3. “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, Contratti nell’arbitrato i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni. I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione. P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 57 di 89 L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti. Qualora la presente garanzia coesista anche in una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraleR.C.P.), in Rass. Arb.caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaloro e verrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato. In tal caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencopresente Compagnia, d’altrondepurché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, l’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti all’attività svolta durante il periodo di validità della presente Polizza. La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivoAssicurato?”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoC’era un impegno sin dal rendiconto di gestione che facemmo, un rendiconto di gestione 2014. Io ho sentito il Sindaco e la Giunta, preannunciai la volontà di quest’Amministrazione di procedere all’approvazione del baratto amministrativo, diciamo, con le cautele del caso. Per evitare di mettere a rischio gli equilibri di bilancio abbiamo ritenuto opportuno fissare un importo massimo in via sperimentale per il 2017. Il regolamento che avete avuto modo di vedere è un regolamento molto di carattere generale, di questo io e tutta l’Amministrazione è consapevole, vogliamo però portarlo subito all’attenzione del Consiglio Comunale impegnandoci nel contempo anche a riportarlo per renderlo, diciamo così, più nozionistico, più preciso. Sono arrivati una serie di suggerimenti, di proposte, io ho chiesto di desistere dalla possibilità di farlo in questo momento. C’è da parte dell’Amministrazione, io per bocca dell’Amministrazione, signor Xxxxxxx, mi impegno, ci impegniamo a riportarlo entro settembre recependo quelli che sono i suggerimenti che arriveranno dal consiglio, dalle Commissioni, quindi possono prenderlo tutti una copia e vedere di portarlo, in CECCHELLA (maniera tale da fare un provvedimento che vada realmente incontro a cura di)quelle che sono le esigenze dei soggetti più fragili, L’arbitratodei soggetti più deboli delle famiglie. Io lo vorrei legare in modo particolare sia all’ISEE ma anche al nucleo familiare, Torinoperché è opportuno che chi ha sei figli, 2005sette figli e ha una situazione economica più fragile abbia queste... e magari poi non lavora nemmeno, § 6; MIRABELLIabbia questa possibilità. Quindi da parte nostra la piena disponibilità, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)intanto, in Rass. Arb.a recepire nell’arco di questi mesi i vari suggerimenti che arriveranno e portare all’attenzione del Consiglio Comunale le modifiche, 1990diciamo, 25. 69 XXXXXXentro il mese di settembre, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italiatenendo ben presente, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoanche qui, il contratto fatto che i Revisori abbiano dato un parere favorevole ma c’hanno invitato a tener presente quella che è la sentenza della Corte dei Conti, se non erro, dell’Xxxxxx Xxxxxxx, cosa che abbiamo fatto, voglio dire, abbiamo predisposto. A tal riguardo però è scappato nella proposta di arbitrato si perfeziona nel momento delibera, nella premessa, bisognerebbe eliminare, Presidente, quando dice: il Consiglio Comunale, premesso che, atteso che gli interventi, rilevato che è obiettivo l’Amministrazione... la parte finale: anche attraverso l’estensione dell’accesso al baratto amministrativo per i cui l’arbitro debiti relativi ad entrate patrimoniali e a violazioni del codice della strada. Noi questo non lo vogliamo fare. Il provvedimento deve riguardare in modo particolare la TARI al mio modo di vedere, perché anche l’IMU chi ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencoimmobili di proprietà, d’altrondeinsomma, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.non
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Sperimentale Del Baratto Amministrativo
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl nuovo contratto di rete: “learning by doing”?, cit., 1150. l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’organo comune e le imprese aderenti97. È stato opportunamente integrato, invece, il riferimento del comma 4- ter lett. d) alle possibilità di recesso delle imprese aderenti alla rete. Infatti, l’originaria (e sbrigativa) previsione della obbligatoria indicazione in contratto “delle modalità di adesione e delle relative ipotesi di recesso” è stata sostituita da una ben più complessa formula secondo cui, “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater … il contratto deve indicare … se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. Con tale indicazione il legislatore, oltre ad aver fornito un ulteriore elemento per l’affermazione della natura plurilaterale del contratto di rete98, ha voluto sottolineare la necessità dell’indicazione in contratto “a fini pubblicitari” anche delle cause di recesso eventualmente pattuite tra le parti, con il chiaro intento di tutelare i terzi e chiunque entri in contatto con l’istituenda rete, consentendo loro di venire a conoscenza di tutte le circostanze che, a qualsiasi titolo, potrebbero compromettere la solidità e la stabilità del vincolo associativo generato dal contratto di rete. 97 Sul contratto di mandato quale strumento paradigmatico (e di generalizzata applicazione normativa) di cooperazione nell’altrui sfera giuridica, da ultimo, X. XX XXXX, Il mandato, I, Artt. 1703-1709, in CECCHELLA Il codice civile. Commentario (a cura difondato da X. Xxxxxxxxxxx e diretto da F.D. Busnelli), L’arbitratoXxxxxxx, TorinoMilano, 20052012. 98 Infatti, § 6; MIRABELLIalla luce dell’ultimo inciso dell’art. 3, Contratti nell’arbitrato co. 4-ter, lett. d) (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)così come novellato dalla l. n. 122/10) appare difficilmente riconducibile al modello di cooperazione reticolare ex l. n. 33/09 l’alternativa del collegamento negoziale (di più contratti bilaterali) riscontrata, sia pure precedentemente all’emanazione del dettato normativo in commento, da parte della dottrina (X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Reti di imprese e modelli di governo imprenditoriale: analisi comparativa e prospettive di approfondimento, in Rass. ArbReti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit., 1990310 ss. La riforma del 2010, 25inoltre, attribuisce alle associazione di categoria un importante ruolo di promozione99. 69 Infatti, pur risultando evidente già sotto la vigenza della precedente disciplina l’importanza delle stesse per la predisposizione di contratti di rete standard, per l’individuazione delle esigenze locali da tenere in considerazione al momento della redazione dei contratti di rete o, più semplicemente, per la promozione di ambienti istituzionali più idonei allo sviluppo di progetti collaborativi, è con la l. n. 122/10 che queste ultime acquistano un ruolo di primaria importanza, dal momento che è loro espressamente affidato il compito di asseverare i programmi di quelle reti di imprese che intenderanno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 42, co. 2-quater, l. n. 122/10100. Con riferimento alla funzione del contratto di rete, invece, la novella del 2010 apparentemente nulla cambia: il contratto di rete resta volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, come già previsto dalla originaria versione dell’art. 3, co. 4-ter, l. n. 33/09101. Tuttavia, la nuova formulazione della norma introduce due elementi che sembrano superare alcune delle perplessità prima sollevate. In primo luogo, con l’inserimento degli avverbi 99 In considerazione del ruolo sempre più importante assunto dalle stesse nell’incentivazione e nella promozione dello sviluppo delle PMI. Sul punto si v. X. XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere Contratto di commercio in Italiarete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in RivNotariato, 2012, 1, 80, il quale rileva che «con l’approvazione dello Statuto delle Imprese, che riconosce il valore strategico delle piccole aziende nel sistema produttivo italiano ed assegna all’associazionismo e all’aggregazione tra imprese il ruolo di volano dello sviluppo, viene creato un sistema integrato di benefici ed incentivi che realizza un contesto vantaggioso per tutte le Mpmi, garantendo nuovo impulso alla diffusione delle reti». Arb100 Sul punto si v. X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?, cit., 20001152 e con riferimento all’importanza del ruolo delle associazioni di categoria già sotto la vigenza della prima versione dell’art. 3, 685 co. 4-ter, l. n. 33/09 si v. ID., Conclusioni, in Il contratto di rete. Commentario, cit., 147 ss. 101 Non dello stesso avviso X. XXXXXXX, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, cit., 538-539. Sulla funzione del contratto di rete, più in generale, si v. X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: il problema della causa, cit., 961 ss. “individualmente e collettivamente”, si specifica che scopo della rete di imprese non è soltanto quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato della singola impresa aderente (s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoin qualsiasi altro paradigma cooperativo) bensì quello di raggiungere tali obiettivi collettivamente, con l’apporto (e tramite l’evoluzione) di tutti gli aderenti; tanto da poter dire che «se tutte le imprese non migliorano, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro non ha notizia della nominaraggiunto lo scopo»102. In tal caso realtà le novità più significative della l. n. 122/10 sono di natura fiscale. Infatti l’art. 6-bis d.l. n. 112/08, che estendeva alle reti di imprese le agevolazioni concesse in tema di distretto, dopo aver ridotto (anche per i distretti) le agevolazioni fiscali a ben poca cosa (semplificazione degli adempimenti in materia di IVA e di tributi propri delle regioni ed enti locali), prevedeva la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte non applicabilità delle agevolazioni relative ai tributi locali alle reti di imprese. Inoltre, l’art. 3, co. 4-quinquies l. n. 33/09, pur facendo espresso rinvio alla disciplina dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altrondedistretti, non potrebbe consentiva l’applicazione (anche) alle reti di imprese delle norme fiscali speciali previste per i distretti103. Il risultato pertanto era che, nella originaria versione del dettato normativo in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicocommento, nessuna disposizione fiscale speciale era stata prevista per le reti di imprese. Con la novella della l. n. 122/10, invece, sono state introdotte per le imprese che sottoscrivono contratti di rete importanti agevolazioni fiscali, come la sospensione di imposta relativamente a quella quota di utili di 102 X. XXXXXXX, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. n. 122/10, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneNotariato, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti2011, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica1, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull66., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto autonomo di garanzia nel commercio internazionale, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbcit., 1990845. all'accettazione di una tratta da parte di una banca o, 25ancor di più, al credito documentario irrevocabile di cui all'art. 69 XXXXXX1530 cod. civ.6. Dal credito documentario la garanzia a prima richiesta si differenzia, L’arbitrato amministrato dalle Camere tuttavia, perché non assolve direttamente a una funzione di commercio pagamento. Il contratto autonomo è sempre «appoggiato» a un rapporto esterno, dal quale resta però indipendente. Secondo Xxxxxxx l'obbligazione del garante, anche se autonoma, non perde tuttavia il rapporto di sussidiarietà, ossia il tratto differenziale rispetto ai negozi di assunzione del debito altrui, nei quali, invece, il debitore assume le vesti dell'obbligato principale: la sussidiarietà permane comunque, anche se si riduce alla mera affermazione da parte del creditore garantito che un evento legittimante l'escussione ha avuto luogo; autonomia e sussidiarietà, pertanto, possono ben coesistere: l'autonomia esclude l'accessorietà, non la sussidiarietà. 2.- Sbarcato finalmente in Italia, grazie a due pionieristici studi entrambi pubblicati nel 19777, il tema del contratto autonomo di garanzia costringe la dottrina a ragionare in Rivmodo nuovo sul vecchio tema dell'accessorietà delle obbligazioni di garanzia, chiedendosi se tale principio connoti tipologicamente la sola obbligazione fideiussoria o sia invece un predicato necessario di tutte le obbligazioni di garanzia. ArbLa dottrina tradizionale propende per l'essenzialità dell'accessorietà a tutte le obbligazioni di garanzia8; la dottrina più moderna, invece, compie il passo teorico decisivo verso la successiva, ancorché non immediata, affermazione della validità dei contratti autonomi di garanzia: osserva, 6 Ossia a quell'altro istituto, anch'esso prodotto dalla prassi del commercio internazio- nale, in particolare marittimo, in forza del quale una banca assume l'impegno di pagare il venditore prima che la merce giunga a destinazione, su semplice presentazione dei docu - menti pattuiti: cfr. M. J. Bonell, Il credito documentario: norme ed usi uniformi, in Le operazioni bancarie, cit., 2000vol. II, 685 ss959.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contratto Autonomo Di Garanzia E Polizza Fideiussoria
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa nuova lex mercatoria ed usi del commercio internazionale, Principi Unidroit dei contratti”, Cedam, Padova, 2003. Gli Incoterms rispondono, infatti, a specifiche esigenze manifestatesi nella prassi circa le condizioni di consegna della merce, il momento in CECCHELLA (a cura di)cui i rischi vengono trasferiti dal venditore al compratore, L’arbitratola ripartizione puntuale dei costi, Torinola questione degli imballaggi, 2005delle etichettature e delle ispezioni preventive al trasporto, § 6; MIRABELLIdei documenti che il venditore deve trasmettere al compratore, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso la determinazione del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso spetti la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza trasporto – contratto che , seppur distinto da quello di una lista vendita, resta indispensabile per realizzare l'esportazione – fino alla trasmissione di dati informatici (EDI) tra le parti. delle norme internazionali che hanno subito varie riforme fino al 2010 con diritti e dell’iscrizione nella stessa obblighi alle parti nel contratto di vendita in particolare per la consegna della merce. In un contratto di vendita internazionale di beni mobili è facile trovare il riferimento ai termini del soggetto nominatocommercio internazionale, quest’ultimo mantiene meglio conosciuti come Incoterms quali precisano le rispettive obbligazioni del venditore e del compratore. Dopo la loro prima pubblicazione ad opera della ICC nel 1936, la quale specificava il diritto significato di accettare o rifiutare la nominaundici sigle, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro ognuna delle quali ripartiva in modo diverso gli oneri e le spese a responsabilità nei confronti carico delle parti se è priva contraenti di giustificato motivoun rapporto di compravendita internazionale, puntualizzando il momento di passaggio dei rischi dal venditore al compratore37, gli Incoterms sono stati revisionati per la prima volta nel 1957 e successivamente nel 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 e 2010 l'ultima edizione che ha particolarmente a riguardo le nuove tecniche sviluppatesi nel commercio internazionale38 Gli Incoterms vennero inizialmente redatti dalla Camera di Commercio Internazionale alla stregua di “raccomandazioni a carattere facoltativo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionma pian piano risalirono la scala delle fonti del diritto, in The Status of the Arbitratordapprima assurgendo a rango di pratiche generali interpretative per poi finire nella categoria più alta corrispondente agli usi del commercio internazionale, ICC Bull.una sorta di manifestazione della lex mercatoria, supplemento specialecosicché l'Uncitral39, Parigi, 1995, 12, 21.ne ha auspicata la più ampia diffusione testimoniando così il
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Samples: Arbitration Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl valore del lavoro, cit., p. 347. 36 Cfr. il bel saggio di É. XXXXXXX, Mitologie economiche, trad. it., Vicenza, 2017. controriforme sociali della recente storia repubblicana, non c’è dubbio che la sentenza n. 194 del 2018 riaffermi con forza il primato del principio lavoristico. La Corte giunge al detto esito di parziale demolizione (e conseguente manipolazione) dell’art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 23 del 2015 accogliendo solo in CECCHELLA parte i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice rimettente. In estrema sintesi, i dubbi di incostituzionalità prospettati dal giudice a quo in ordine al rigido meccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoria in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore si addensavano essenzialmente intorno a due poli fondamentali: la violazione, da un lato, del principio di eguaglianza- ragionevolezza e, dall’altro, del principio di effettività (sub specie di adeguatezza e dissuasività) della tutela indennitaria. Quanto al principio di eguaglianza, si era osservato, da una parte, come detto sistema di tutela introducesse una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, non costituendo certo la diversa data di assunzione – che è elemento del tutto estrinseco alla fattispecie – un idoneo criterio giustificativo di differenziazione di rapporti contrattuali evidentemente identici sotto ogni altro profilo sostanziale; dall’altra, come l’assenza di graduazione della tutela, imponendo al giudice un meccanismo automatico di riconoscimento dell’indennizzo legato al solo parametro dell’anzianità di servizio, impedisse di valutare ogni altro elemento, costringendo a cura ditrattare irragionevolmente alla stessa maniera situazioni tra loro anche profondamente differenti37. Per ciò che attiene al principio di effettività della tutela, era stato rilevato come, sebbene il rimedio contro il licenziamento ingiustificato possa anche non avere natura reintegratoria, esso debba comunque risultare adeguato, dovendo in ogni caso assicurare, dal lato del lavoratore, una congrua riparazione del bene giuridico leso (che è qui di pregnante rilievo costituzionale), L’arbitratoe dovendo altresì essere, Torinodal lato del datore di lavoro, realmente dissuasivo. Mentre, nella specie (ove veniva in questione il licenziamento con motivazione «apparente» di un lavoratore con modesta anzianità di servizio), doveva apparire addirittura evidente come la misura dell’indennizzo fosse irrisoria rispetto all’importanza del bene protetto e che, conseguentemente, il diritto al lavoro (costituzionalmente garantito come strumento di realizzazione della persona e primario mezzo di emancipazione sociale ed economica) risultasse ingiustamente sacrificato, nella sostanziale assenza di un corretto bilanciamento con il contrapposto interesse datoriale, pur espressione della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. La Corte ha disatteso il primo dei prospettati profili di violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo non irragionevole, e dunque non contraria al principio di eguaglianza, la pur forte differenza di statuto protettivo tra assunti prima e dopo la fatidica data del 7 marzo 201538; in particolare 37 Come è stato finemente rammentato, «l’equità che esige pari diritto in pari situazioni (aequitas quae in paribus causis paria iura desiderat) è, appunto, il pari trattamento di situazioni uguali (ed il diverso di diverse), ritenuto dalla Corte corollario immediato del principio di uguaglianza»: X. XXXXX, L’uguaglianza, Roma e Bari, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbp. 32., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contratto Di Lavoro
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di apprendistato, in CECCHELLA X. XXXXXXX-X. XXXXX GRANDI (a cura di), L’arbitratoLa politica del lavoro del Governo Xxxxx –Atto I, TorinoAdapt labour studies e-book series n. 30, 20052015, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)pp. 161 ss del Legislatore, in Rasstermini di formazione aziendale e pubblica integrativa, oggi maggiore enfasi si dà agli apprendistati legati al sistema dell’Istruzione ed alla creazione di un sistema duale mutuato dal modello tedesco.
b) Parziali modifiche alla tipologia professionalizzante in termini di revisione del ruolo della contrattazione collettiva nella predisposizione della disciplina del contratto e, di notevole rilievo, il ricorso al termine “qualificazione” per individuare la finalità precipua del contratto (§5).
c) Infine, sono previste una serie di norme che direttamente o indirettamente, incentivano o semplificano il ricorso alla tipologia contrattuale che si commenta.
a) Con riguardo alla valorizzazione delle due tipologie legate ai percorsi di istruzione, il Legislatore ha voluto dare maggiore spessore all’alternanza scuola-lavoro. Arb.Questa direttrice è la principale di tutta l’opera di codificazione dell’apprendistato e si manifesta attraverso la previsione di ulteriori incentivi individuati mediante un decreto legislativo adottato ai sensi dell’art. 1, 1990comma 4, 25lett. 69 XXXXXXa) legge n. 183 del 2014, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italiail decreto legislativo n. 150 del 2015 (si veda, in Rivparticolare il § 4). Arb.Altro punto degno di nota che rappresenta il rilancio delle due forme di apprendistato legate ai canali dell’istruzione consiste nello stabilire che il sistema della “stabilizzazione” è previsto solo per il professionalizzante, 2000favorendo perciò il ricorso al sistema duale istruzione-lavoro nelle due restanti tipologie. Ancora, 685 ss.: “i datori di lavoro sono esonerati dall’erogazione della retribuzione nel corso delle ore di formazione presso le istituzioni formative. Il piano formativo individuale è predisposto nell’apprendistato di primo e terzo livello dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro (s)e art. 40, comma1). Altro aspetto che incentiva il consenso ricorso alla prima tipologia di apprendistato è che la disciplina dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, ma in assenza di regolamentazione, l’attivazione avviene tramite decreti del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa, secondo uno schema definito con specifico decreto interministeriale che stabilisce il contratto contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Per l’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso istruzione e formazione professionale regionale, la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque formazione esterna all'azienda presso l'istituzione formativa non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione50% per il terzo e quarto anno (articolo 41, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi comma 6).
b) Un aspetto di amministrazione offerti, novità riguarda l’aver risolto il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche problema qualificatorio della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione finalità del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza apprendistato professionalizzante tra qualifica e qualificazione, espungendo, tra l’altro, dalla rubrica, ogni riferimento al “contratto di una lista mestiere”. In merito a questo punto, che si analizzerà nel dettaglio nel § 5, si prescrive che finalità del contratto di apprendistato professionalizzante è la qualificazione professionale ai fini contrattuali (art. 42, comma 1). Infatti, era del tutto incerto prima se la finalità del professionalizzante fosse la qualifica ovvero la qualificazione. La distinzione è di notevole rilievo, sol che si pensi che nel caso in cui la finalità fosse stata individuata nella qualifica, sarebbe stata negata la possibilità di assumere nuovamente, anche dopo un contratto a tempo determinato di breve durata, con contratto di apprendistato per la stessa qualifica; mentre ora, che è certa la finalità della “qualificazione”, ciò è possibile. Per ciò che concerne il contratto professionalizzante, la formazione resta dunque elemento essenziale del contratto di apprendistato, tuttavia ne è ridimensionato il valore. Il legislatore lascia nelle mani della Regione offrire percorsi formativi integrativi in un arco temporale forse ristretto (45 giorni). Assumendo come ordinatorio tale termine, si potrebbe verificare, in mancanza di disposizioni collettive, che la formazione di base e dell’iscrizione nella stessa trasversale non sia neppure erogata. Viene, come accennato, agevolato attraverso l’abbassamento della percentuale di stabilizzazione il ricorso al contratto di apprendistato, restringendo anche il numero delle imprese cui l’obbligo di stabilizzazione si applica (imprese superiori ai 50 dipendenti).
c) Un punto che favorisce il ricorso al contratto che si commenta è l’estensione dell’applicazione del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene regime sanzionatorio per licenziamento illegittimo previsto dal d.lgs. n. 23 del 2015. Ed a ciò si aggiunge in sede di parere l’applicazione anche all’apprendistato degli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 per i primi tre anni di attività per il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70contratto a tutele crescenti6. mancata accettazione è una Un’altra forma di recessoagevolazione è la previsione della forma scritta richiesta ai soli fini della prova per tutti i tipi di apprendistato; conseguenza di ciò è che possono essere regolarizzati, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti con il consenso degli stessi, lavoratori non assunti regolarmente, ma in possesso dei requisiti per esser definiti apprendisti, al momento di visita ispettiva. La valutazione e l’impatto della Riforma richiedono il giusto tempo per osservare gli andamenti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARDassunzioni in apprendistato, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionper il 6 Senato, Legislatura XVII - Parere approvato dalla XI Commissione permanente in data 13 maggio 2015, in The Status of the Arbitratorsede consultiva su atti del Governo n. 158, ICC BullSchema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni, ai sensi dell’art. 1, commi sette ed undici, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183. momento ci si soffermerà sui punti salienti del contratto di apprendistato, evidenziandone criticità e prospettive, dando dapprima uno sguardo alle principali caratteristiche che lo contraddistinguono nelle politiche europee., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21
2. L’apprendistato nell’Unione Europea.
2.1. Il ruolo dell’apprendistato nell’UE e le sue caratteristiche principali.
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Samples: Apprenticeship Contract
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’abuso di informazioni privilegiate, in CECCHELLA (Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura didi Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraleMAD1), in Rassallo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere Il pacchetto di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia riforma nasce dall’esito degli studi della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericaCommissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non esclude un successivo rifiuto nel singolo casotassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, qualora le caratteristiche elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC BullDirettiva MAD2., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Market Abuse
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa nuova disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione immobiliare, cit., p. 126; X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, cit., p. 822. Il buy to rent consiste in un negozio di compravendita, immediatamente traslativo della della proprietà, con la specifica pattuizione in base alla quale il prezzo verrà pagato in modo differito, attraverso un numero predeterminato di rate. Tale figura contrattuale si caratterizza, altresì per la presenza di una condizione risolu- tiva posta a garanzia del venditore, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere base alla quale nell’ipotesi di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso inadempimento nei paga- menti da parte del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicopromissario acquirente, il contratto si risolve con il trasferimento della proprietà del bene in capo al venditore56. Si tratta di arbitrato una condizione risolutiva unilaterale nell’interesse del venditore di inadempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo ex art. 1353 c.c., con contestuale possibilità di rinunzia ad esse mentre la condizione è pendente, ed un termine di rinunzia qualora si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia sia avverata. Con l’apposizione, invece, della nominaclausola di riserva della proprietà, il venditore mantiene la proprietà dell’immobile fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo57. In tal caso Con il termine help to buy viene indicata una figura contrattuale consistente in un con- tratto preliminare di vendita, trascritto nei registri immobiliari e di durata variabile, più o meno lunga, con effetti parzialmente anticipati, quale la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione consegna immediata del bene al pro- missario acquirente, e caratterizzato dal versamento iniziale da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencodi quest’ultimo in favore del venditore di una caparra confirmatoria per l’acquisto del bene pari al 5/10% e di succes- sivi pagamenti periodici di un certo importo versati a titolo di acconto sul prezzo, d’altrondeallo scopo di domandare ad un soggetto terzo un finanziamento per l’acquisto definitivo corrispondente soltanto all’importo residuo (70/80%) del corrispettivo non versato. I pagamenti versati a titolo di acconto del prezzo con modalità periodica, ricomprendono anche l’immediato go- dimento del bene e gli oneri fiscali. Nell’help to buy viene, inoltre, riconosciuto al promissario acquirente un diritto di re- cesso, libero o vincolato, consentendogli di sciogliersi dal vincolo nel caso in cui nel corso della durata del contratto, sopravvengano circostanze che rendano l’affare non più vantag- gioso, con la previsione a suo carico di una multa penitenziale, di entità variabile, in relazione 56 La presenza della condizione risolutiva di inadempimento comporta l’immediato trasferimento della proprietà dell’immobile, per cui le imposte sulla proprietà immobiliare vanno pagate dall’acquirente, e il venditore, non potrebbe essendo più proprietario dell’immobile, ha la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali (per esempio per la prima casa) in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto acquisto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bullaltro immobile., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Rent to Buy Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA La gestione del sovraindebitam ento del debitore “non fallibile” (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitraled.l. 212/2011), in Rassxxx.xxxxxx.xx. Arb.L’art. 7, 1990comma 1, 25ultimo periodo, prevede ancora che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 69 XXXXXX13, L’arbitrato amministrato dalle Camere comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Va sottolineato che la nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dalla loro alienazione. Non pare, almeno ad un’interpretazione letterale, che il liquidatore abbia ulteriori poteri. Egli quindi non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di commercio in Italiapignoramento o dei crediti non pignorati. Neppure sembra che il liquidatore abbia poteri ulteriori che riguardano la fase della distribuzione del ricavato ai creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano potrà comportare l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori poteri, in Rivconformità al contenuto del piano. Arb.Non è chiara la differenza tra la figura del liquidatore e quella del fiduciario previsto dall’art. 2 ( cfr però infra). Nella pratica probabilmente il liquidatore ed il fiduciario nominati nel piano tenderanno ad assumere un carattere unitario. Va sottolineato che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli ( art. 13, 2000comma 4). Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o comunque a seguito dell’omologazione dell’accordo il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, 685 ss.: “(s)e il consenso almeno della parte di esso considerata nel piano. A differenza che nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali la sanzione dell’atto di disposizione non è l’inefficacia, ma la nullità. E’ probabile che questa diversa scelta sia dovuta all’inesperienza del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe legislatore in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericamateria, che non esclude ha compreso che non ogni atto di disposizione deve essere sanzionato, ma soltanto quello che lede gli interessi dei creditori e soltanto nella misura in cui costoro si dolgano dell’atto illegittimo posto in essere. Va ancora osservato che spetta al giudice (art. 13, comma 3), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo. Stando alla lettera della legge non compete pertanto al giudice autorizzare il liquidatore a procedere agli atti di alienazione, ma soltanto a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione nel momento in cui debbono essere effettuati i pagamenti ai creditori in attuazione del piano. E’ forse possibile ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un successivo rifiuto liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Ove invece si sia prevista la nomina del fiduciario, tali poteri non spetteranno al giudice, precisandosi all’art. 7 che al fiduciario compete anche la distribuzione del ricavato. Il contenuto del piano può anche prevedere, come già si è detto, la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei alle condizioni già viste (art. 8, comma 4). La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione oltre che del debitore anche dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. Anche se il legislatore non lo dice, pare evidente che la cessione di beni di terzi o la concessione in garanzia degli stessi non sarà necessaria non soltanto quando il debitore abbia redditi sufficienti ad assicurare la fattibilità del piano, ma anche quando egli disponga di beni sufficienti a tal fine. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Va ricordato che la proposta ed il piano sono redatti con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel singolo casocircondario del tribunale competente, qualora le caratteristiche vale a dire quello del luogo di residenza del debitore o in cui questi abbia la sede. Spetta a tali organismi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della controversia inducano una similelegge, discrezionale decisione. Conseguentementeassumere “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini al raggiungimento dell’accordo e all’esecuzione di esso, finalizzata al superamento della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivocrisi da sovraindebitamento”. 70 FOUCHARDSpetta inoltre all’organismo di composizione della crisi verificare la “veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati” ed attestare la fattibilità del piano ( art. 17, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutioncomma 2). Anche l’attestazione definitiva sulla fattibilità all’esito dell’approvazione dell’accordo, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, decorso il termine di dieci giorni entro il quale i creditori possono sollevare contestazioni spetta all’organismo di composizione della crisi (art. 12, 21comma 1). Il meccanismo di attestazione è dunque analogo a quello previsto per l’accordo di ristrutturazione di cui agli artt. 182 bis e ss. con la differenza che il ruolo dell’esperto è qui svolto dall’organismo di composizione della crisi, cui compete anche la redazione del piano d’intesa con il debitore, e l’esecuzione per quanto non di competenza del liquidatore o del fiduciario all’uopo nominato e dello stesso xxxxxxxx. Spetta all’organismo di composizione della crisi anche l’attestazione in ordine alla veridicità dei dati sui quali il piano si fonda. L’organismo in parola non è dunque soggetto terzo ed indipendente perché partecipa alla redazione del piano e svolge un ruolo fortemente attivo quale coadiutore del debitore e facilitatore dell’accordo. Sul punto si ritornerà in prosieguo.
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Samples: N/A
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl lungo processo per la messa a regime del nuovo apprendistato, in CECCHELLA Dir. Rel. Ind., 2006, n. 1, pag. 195 e segg. A poco più di un anno dalla riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinaria, con l’inserzione in qualche legge, come tipicamente il “Collegato Lavoro”, di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003. Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già con riguardo al d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che, all’art. 19, sopprimeva il divieto di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. 1, art. 85, d.lgs. n. 276/2003); ed, all’art. 11, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 53, d.lgs. n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione del 100% escludeva “l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”. Solo che questa non bastava, perché la riforma faceva fatica a cura di)decollare per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarla: così l’apprendistato “qualificante” di cui all’art. 48, L’arbitratovisto lo stallo della c.d. riforma Xxxxxxx, Torino, prolungatosi anche dopo il d.lgs. 17 ottobre 2005, § 6n. 226, che conteneva le norme generali e fissava i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e formazione; MIRABELLIcosì, Contratti nell’arbitrato ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi della l. n. 25/1955, come modificata ed integrata, peraltro con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e nuova disciplina in progress; ma non senza soffrire per questa provvisorietà. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a cominciare dall’apprendistato più importante e frequentato, quello “professionalizzante”, come fu fatto con l’aggiunta di un co. 5-bis all’art. 49 (art. 13, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l’arbitro; modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80). Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui il flusso destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato per il suo stesso carattere urgente, pur quando poco rispettoso del protocollo ufficiale, come in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con l’istituzione arbitrale)una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la luce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi dell’art. 117 Cost.: spettava allo Stato, in Rassvia esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italial); spettava allo Stato e alle Regioni, in Riv. Arb.via concorrente, 2000disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta per essere tali materie menzionate al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privatico. 3; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicospettava, in quanto via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non fa riferimento ad alcuna specifica controversia coordinati; e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzionefar concludere, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericainvece, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche dovessero far ricorso ai già collaudati criteri della controversia inducano una simile, discrezionale decisioneprevalenza e della leale collaborazione (Corte cost. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bulln. 50/2005; n. 406/2006; n. 24/2007)49., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Apprendistato
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto di rete e il diritto dei contratti, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arbcit., 1990919, 25. 69 XXXXXXsecondo il quale la normativa in commento «non introduce un nuovo tipo contrattuale ma costituisce lo schema di un contratto trans-tipico, L’arbitrato amministrato dalle Camere destinato a essere impiegato per funzioni diverse, singole o combinate», per lo svolgimento di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominaattività compiute con strumenti contrattuali già disponibili. In tal caso modo si potrebbe avere una rete-subfornitura, una rete-ATI, una rete-joint venture, una rete-consorzio. Infatti, aggiungendo o sottraendo alcuni elementi diretti a meglio connotare la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elencodimensione reticolare, d’altrondesarebbero riprodotti, non potrebbe almeno sotto il profilo causale, modelli negoziali legislativamente o socialmente già esistenti. Sulla natura trans-tipica delle reti di imprese lo stesso A., già in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicoprecedenza, in quanto Reti di imprese, spazi e silenzi regolativi in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, cit., 23 ss.; in Reti di La scelta definitiva, in realtà, è caduta su un nuovo modello di cooperazione, caratterizzato dalla comunione dello scopo e da un intenso rapporto fiduciario senza, però, alcuna compromissione della autonomia e indipendenza delle imprese aderenti, «in grado di perseguire due obiettivi contrapposti e difficilmente conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità»113. Pertanto, pur non potendo escludere che nella prassi il fenomeno reticolare possa continuare a esistere anche in forme e modelli assolutamente divergenti da quello proposto dal legislatore del 2009, è proprio lo schema negoziale previsto all’art. 3, co. 4-ter (così come successivamente modificato) ad aver trovato posto, sia pure tramite la ben nota tecnica definitoria, nell’introdotto “Statuto delle imprese”, secondo il cui art. 5 lett. f) “si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, imprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit.; 432, 441 ss. e, da ultimo, in X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., 595 ss. Si v. anche X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall’economia al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento diritto, dall’istituzione al contratto, cit., 951, il quale rileva che, prima dell’emanazione dello specifico provvedimento normativo in tema di contratti di rete, «in campo giuridico si è cercato di collocare le reti all’interno degli schemi codicistici e delle ultime normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di importazione anglosassone», quali, ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneesempio, il franchising, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente subfornitura, i servizi gruppi di amministrazione offertiimprese, il potenziale soggetto giudicante esprime i consorzi, le a.t.i. e i contratti collegati. Tuttavia, è opportuno sottolineare che l’A., pur partendo da tale premessa, passa in questa sede una disponibilità genericarassegna tutti i surriferiti modelli di cooperazione per segnalarne le evidenti diversità rispetto al modello reticolare definito all’art. 3, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo casoco. 4-ter, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bulll. n. 33/09., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in CECCHELLA (Tratt. Dir. Civ. e Comm., continuato da X. XXXXXXX, a cura di)di X. Xxxx e X. Xxxxxxxx, L’arbitratoMilano, 1996, 382; X. XXXXXXX, Professioni intellettuali, impresa, società, in Contr. impr., 1991, 4.; V. IBBA, La categoria «professione intellettuale», in Le professioni intellettuali, Giur. Sist. Dir. Civ. Comm., Torino, 20051987, § 6; MIRABELLI20. previsto dal citato art. 68 con riferimento alle specifiche tecniche. Anche i locali destinati allo svolgimento del servizio dovranno essere forniti dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza, Contratti nell’arbitrato alla salute, ai «criteri di accessibilità dei soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale» (art. 68 d.lgs. 50/2016)10. È solo in presenza di tali modalità di prestazione del servizio che si determina l’effetto tipico del contratto d’appalto, ovvero l’accollo del rischio in capo al professionista, requisito essenziale per qualificare il rapporto alla stregua di un contratto di appalto. Di conseguenza, non potrà essere richiesta la revisione del prezzo pattuito con l’arbitro; l’amministrazione al momento dell’affidamento del servizio, e il professionista sarà tenuto a farsi carico delle maggiori spese che eventualmente si verificheranno nel corso della gestione. Del pari, se il professionista avrà dimensionato il servizio in termini di personale, di attrezzature e di collaboratori sulla base di una stima in eccesso, le conseguenze economiche collegate al verificarsi di un contenzioso minore ricadranno interamente su di lui, atteso che nel contratto d’appalto la direzione e la responsabilità dell’obbligazione di risultato fa capo all’imprenditore, mentre all’amministrazione residuano soli compiti di vigilanza e controllo. Attraverso l’esercizio di tali poteri 10 In particolare, nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, per specifiche tecniche si intendono le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con l’istituzione arbitraledisabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità (punto 1, all. XIII, d.lgs. 50/2016). l’amministrazione, come in qualsiasi altro contratto d’appalto di servizi, lavori o fornitura, è in grado di verificare che l’adempimento degli obblighi a carico della controparte avvenga in conformità a quanto pattuito. Ora, rispetto alla previgente disciplina, quella introdotta dal nuovo codice si arricchisce della nota in calce all’all. IX, ove si precisa che «tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale». In questo modo è affermato il discrimine tra l’attività pubblicistica dell’amministrazione e quella suscettibile di essere svolta, in sua vece, da parte di privati in forma imprenditoriale. Pertanto, detta incompatibilità trova la sua ragion d’essere nella fondamentale distinzione tra servizi non economici, quali sono quelli di interesse generale, perché svolti nell’esercizio dei pubblici poteri, e servizi svolti in forma imprenditoriale11. Tale richiamo è utile anche a differenziare l’appalto dei servizi legali e il contratto d’opera intellettuale per l’assistenza legale, perché ricorre la seconda ipotesi ogni volta che la prestazione assuma un carattere fortemente personale, ed abbia come sua esclusiva finalità quella di fornire un apporto di conoscenze giuridiche, ancorché a fronte di un corrispettivo economico. Anche in tal caso, la prestazione legale conserva le sue connotazioni originarie di attività squisitamente intellettuale. Come si vedrà più avanti, occupandosi della materia l’ANAC, di recente, ha precisato che qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o 11 Tale aspetto è puntualmente ricostruito da X. XXXXXXX, Un ossimoro duro a morire, cit., 2, ad avviso del quale «in alcuni Stati, tra cui l’Italia, taluni servizi ritenuti per legge necessari per la realizzazione di fondamentali esigenze della collettività sono organizzati sotto forma di servizi non economici di utilità generale (di seguito, servizi pubblici), nel senso che spetta in Rassquesti casi all’amministrazione pubblica organizzare il servizio necessario per soddisfare tali esigenze». Arb.periodico, 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso l’affidamento dei servizi legali integra la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione forma tipica del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza appalto, con conseguente applicabilità dell’all. IX e degli artt. 140 ss. del d.lgs. 50/2016. Viceversa, l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di una lista cui all’art. 1712.
4. La diversità dei beni e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.interessi giuridici protetti dall’ordinamento mediante le due fattispecie
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Samples: Contratto D’appalto Dei Servizi Legali E Contratto D’opera Professionale
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx giudice italiano e l’interpretazione del contratto internazionale, in CECCHELLA (a cura di)Padova, L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass2000. Arb109 Cfr., 1990X. XXXX, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il Il contratto di arbitrato acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di clausole contenute nel preliminare. 110 111 La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di acquisizione si perfeziona nel momento gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, risoluzione per aliud pro alio. Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, intendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i cui l’arbitro ha notizia beni costituenti l’azienda. A nostro parere, poi, come anzidetto, è irrilevante il problema della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione atipicità del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza acquisizione, dovendosi, in ogni caso, cercare di ricostruire la disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte. Se anche non ci ispirassimo a modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema. Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una lista e dell’iscrizione nella stessa più precisa stesura del soggetto nominatotesto contrattuale113; come evidenziato già più volte, quest’ultimo mantiene il ribadiamo che in tale contratto le parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio. Al riguardo, xxxxx i menzionati princìpi di autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità 112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto di accettare o rifiutare la nominarecesso: Cass. 25 maggio 2007, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institutionn. 12235, in The Status of the Arbitrator, ICC BullCorr. Giur., supplemento speciale2007, Parigi7, 1995889 ss., 12con nota di X. XXXXXXX, 21Il principio della presupposizione; in Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di X. XXXXXX, Presupposizione.
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Samples: Acquisition Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, TorinoContr. Impr., 2005, § 6p. 501 ss.; MIRABELLIE. M. PIERAZZI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)La giustizia del contratto, in RassContr. ArbImpr., 19902005, 25p. 647 ss; X. XXXX, voce Rischio, in Enc. 69 XXXXXXDir., L’arbitrato amministrato dalle Camere e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di commercio complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di cui ci stiamo occupando, si è proposto in Italiadottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei caratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, con riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 X. XX XXXX, Contratto: per una voce, in Riv. Arbdir. priv., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona p. 28. 87 Dolo incidente e determinante nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nominas.p.a. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull€ v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., supplemento specialeinfra, Parigi, 1995, 12, 21par. 2.2.4.
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Samples: Acquisition Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146. di nodi, sarebbe stato pacifico, in CECCHELLA (base allo schema classificatorio tradizionale, la sussunzione della nuova figura tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo e aventi causa associativa. La disposizione di cui all’art. 3 comma 4 ter fa coesistere nella definizione di contratto di rete l’elemento dello scambio con quello della comunione di scopo. Invero, assumono la medesima rilevanza l’elemento dello scambio di informazioni e prestazioni e quello della definizione di quel programma comune di rete sulla base del quale la pluralità di imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, quindi l’efficienza delle imprese aggregate. In base alla dottrina dominante, il programma comune costituisce l’elemento peculiare dei contratti con comunione di scopo67. Parte della dottrina ha, quindi, sostenuto l’irrilevanza del riferimento normativo all’elemento dello scambio, adottando, però in questo modo una interpretatio abrogans dell’inciso dell’art. 3, comma 4 ter che si riferisce espressamente allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica68. Tradizionalmente, con il supporto della giurisprudenza, lo scopo comune è stato contrapposto alla causa di scambio69. Autorevole dottrina70 ha osservato però, dissentendo da quest’ultimo orientamento, «che la presenza di uno scambio non presupponga necessariamente alterità o addirittura conflitto di interessi, né sinallagmaticità; nel contratto di scambio, infatti possono aversi forme di collaborazione e co-progettazione che presuppongono e producono fenomeni di interdipendenza tra le attività delle imprese partecipanti». Simmetricamente, lo scopo comune non presuppone una coincidenza di interessi, ma come dimostra l’evoluzione della nozione di contratto di società, è perfettamente 67 X. XXXXXXX, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxx, 0000, p. 9. 68 G. D. XXXXX, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di)di X. Xxxxxxx, L’arbitratoP. Iamiceli e G. D. Xxxxx, TorinoQuaderni di Giurisprudenza commerciale, 2005Xxxxxxx, Milano, 2013, p. 32; X. XXXXXXXX, Intervento alla tavola rotonda : Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa. Atti del convegno, Roma, 25 novembre 2011, I quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, n. 1/2012, p. 77. 69 Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in xxx.xxxxxx.xx, § 61 ss; MIRABELLIApp. Milano, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)17 settembre 2008, in RassDe Jure, § 1 ss. Arb70 X. XXXXXXX, Il contratto di rete, cit., 1990p. 27. compatibile con il conflitto di interessi tra contraenti, 25esemplificato dal conflitto tra maggioranza e minoranza71. 69 XXXXXXLa presenza di uno scopo comune quindi, L’arbitrato amministrato dalle Camere non presuppone l’assenza di commercio conflitto di interessi e la possibilità che le parti perseguano il proprio interesse oltre a quello comune. Altra parte della dottrina, al fine di ricondurre la struttura reticolare allo schema del contratto bilaterale, è ricorsa ad interpretazioni alternative legate a posizioni datate, quale quella di esaminare la rete non nel suo complesso, bensì considerando i singoli nodi come una serie di contratti bilaterali72. In questo modo il contratto di rete non sarebbe più considerato come un contratto plurilaterale in Italiacui coesistono sia lo scambio che lo scopo comune, in Rivbensì come un fenomeno di collegamento negoziale che coinvolge un fascio di contratti bilaterali73. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblicoA tale ricostruzione dottrinale si può obiettare che seguendo siffatta impostazione, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, rete in quanto al momento dell’inclusione del nominativo tale come descritto dalla fattispecie normativa verrebbe meno74. Un’altra soluzione per ridurre la rete ad una serie di contratti bilaterali, senza incorrere nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneconseguenza di destituire di fondamento l’istituto, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi sarebbe quindi quella di amministrazione offerti, concepire il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza rete come un contratto normativo, volto a regolare in anticipo la stipula obbligatoria di ulteriori plurimi contratti di scambio, dirigendo e convogliando ad un fine determinato una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominatoserie di atti, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nominadisciplinandoli in via generale, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70trovando poi le singole attività attuative in successivi progetti regolamentati successivamente al xxxxxxx00. mancata accettazione è una forma di recessoAltra parte della dottrina, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARDpiù nello specifico, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.riconosce ai contratti suddetti
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Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa contrattazione collettiva tra crisi economica e riforme istituzionali, Riv. It. Dir. Lav., 1986, p. 226. 67 X. XXXXXXXX, Prospettive del sistema contrattuale…, cit., p. 64. in questo caso, si reggeva sulla capacità ed idoneità di conformazione degli assetti reali acquisita dai soggetti negoziali. In sostanza, un criterio di competenza e specialità o specializzazione68. L’obiezione principale, tuttavia, rilevava la difficoltà di individuare parametri su cui misurare e stabilire con certezza la specialità di una disciplina rispetto ad un’altra69. Il criterio della specialità venne, in CECCHELLA un’ulteriore elaborazione, combinato con il criterio della successione dei contratti collettivi nel tempo70. Ormai superata del tutto la concezione gerarchica dei rapporti tra livelli negoziali, al contratto aziendale è riconosciuto pienamente lo status di fonte regolamentare autonoma, sicchè le clausole contrattuali collettive aziendali e nazionali sono munite del medesimo valore giuridico. Se pertanto si riconosce che atti della medesima natura e delle medesima capacità normativa possano disporre, in successione, anche trattamenti peggiorativi (a cura dilegge o contratto collettivo che deroga in peius, rispettivamente, alla legge o al contratto collettivo precedente), L’arbitratoè da concludersi che non sia invalido il contratto collettivo aziendale che modifichi peggiorativamente un precedente trattamento contrattuale previsto a livello aziendale, Torinocon prevalenza del contratto collettivo successivo, 2005sia di pari grado che di grado inferiore71. Ancora il criterio cronologico, § 6; MIRABELLIprecisamente però di priorità cronologica, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)fu proposto quale regola per la soluzione dei concorsi di discipline collettive, anche di livelli differenti, ritenendo applicabili a tali ipotesi i principi generali in tema di conflitto di diritti72. Presupponendo, infatti, la coincidenza tra gli elementi costitutivi del conflitto di diritti e gli elementi che caratterizzano il conflitto tra i poteri normativi di sindacati diversi, in Rass. Arbogni caso di conflitto tra regolamenti concorrenti prevale l’atto che è stato concordato per primo con l’ente contrapposto73; ne consegue l’inefficacia del regolamento concordato 68 X. XXXXXX, Rapporti tra contratti collettivi…, cit., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arbp. 390., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Contractual Agreement
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoXx, in CECCHELLA Il fallimento, (a cura di)) X. Xxxxxxxx, L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. ArbIVed., 1990Milano, 25Xxxxxxx, pag. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.708: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco dunque non basta che vi siano in fatto soci illimitatamente responsabili, ma occorre in più che si abbia una società con soci a responsabilità illimitata, cioè che strutturalmente sia conformata in modo tale. […] Nel caso dell’unico socio della società per azioni od a responsabilità illimitata di costui per le obbligazioni sociali non è inquadrabile come offerta al pubblicototale, il contratto ma riguarda solo quelle sorte nel periodo in cui tutte le azioni o tutte le quote gli sono appartenute.” delle società personali e quelli delle società di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicocapitali, in quanto al momento dell’inclusione quest’ultimi “contrattando con la società per azioni o a responsabilità limitata hanno fatto affidamento per il loro soddisfacimento unicamente sul patrimonio sociale; la legge, tuttavia, per l’inevitabile irregolare funzionamento del nominativo nella lista l’arbitro congegno sociale a causa dell’esistenza di un unico socio, accorda loro una tutela ulteriore, facendo sorgere la responsabilità personale del medesimo; ma sarebbe eccessivo se per far valere questa responsabilità aggiunta essi godessero anche della più energica tutela assicurata dalla procedura concorsuale“130. Il legislatore della riforma fallimentare del 2006131 ha confermato la tesi della non fa riferimento ad alcuna specifica controversia fallibilità del socio unico, elencando espressamente nel nuovo art. 147 l.f. i tipi sociali (s.n.c., s.a.s. e dunque non può formulare un’offerta contrattuale s.a.p.a.) i cui soci illimitatamente responsabili sono suscettibili di fallimento in estensione. Non facendosi menzione né della società per azioni, né della società a responsabilità limitata, si dovrebbe optare per l’automatica esclusione dal contenuto completo fallimento in estensione dell’unico azionista e pertanto efficacedell’unico quotista132. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. ConseguentementeTale soluzione, non solo si può che concordare con quella adegua all’opinione della dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini e della conclusione giurisprudenza maggioritaria, ma si concilia anche allo spirito non sanzionatorio delle procedure concorsuali, quale scelta di fondo della riforma fallimentare133; facendo trasferire così la responsabilità di attività indirettamente o direttamente gestorie del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominatosocio unico all’area della responsabilità risarcitoria ex art. 2476, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70comma 7 ed art. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull2497 c.c., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Not Applicable
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl commercio elettronico, cit., p. 7 ss. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – Note ‒ n. 10/2021 strettamente connessi e correlati tra loro, in CECCHELLA (a cura di)particolare la continua evoluzione delle tecnolo- gie di comunicazione si riflette incessantemente sulle regole della contrattazione. Nell’epoca attuale, L’arbitratoil rapido ed incessante progresso tecnologico incide sul funziona- mento dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi e raffinati. Tale scenario inevitabilmente si riflette sul fenomeno giuridico, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale)sollevando questioni ed interrogatici che da tempo animano la dottrina, in Rassparticolare relativi ai c.d. Arb.contratti telematici. Inizialmente è prevalsa l’idea di collocare i contratti telematici facendo leva sul criterio dell’oggetto del contratto, 1990per cui gli stessi venivano identificati con i contratti aventi un oggetto informatico, 25ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. 69 XXXXXXl’acquisto o la fornitura di un hardware, L’arbitrato amministrato dalle Camere l’instal- lazione o la manutenzione di commercio un software)5. In questo modo si riconosceva una particolare categoria contrattuale “trasversale” ri- spetto ai consueti schemi contrattuali, venendo in Italiarilievo contratti tipici, come ad esempio la vendita, la fornitura o l’appalto, ovvero atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell’og- getto, in Rivquesto caso un bene o un servizio telematico. Arb.Muovendo da tale impostazione, 2000altro orientamento ha inquadrato il fenomeno nella teoria della causa, 685 ss.: “(s)e sostenendo che il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, particolare oggetto che connotava il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, per cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe per con- tratto telematico doveva intendersi qualsiasi contratto in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblicocui lo scopo concretamente perse- guito dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione6. Tale ricostruzione ha avuto il merito di ampliare la categoria dei contratti telematici e, quindi, di ricomprendervi non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficacepiù soltanto i contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informatico7. Infatti al contrario dell’istituzioneAutorevole dottrina, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi sulla scia di amministrazione offertitale impostazione, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche ha finito per interrogarsi sul profilo della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione forma del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominatotelematico 8, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza considerato che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.i contratti telematici realizzano lo
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Samples: Contratti Online E Profili Sulla Conclusione Del Contratto
XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl nuovo contratto di leasing cosa cambia dopo la legge n. 124/2017, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, p. 41. civilistica dell’operazione, la quale dovrà poi essere necessariamente integrata a livello contrattuale dalla prassi sviluppata in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rassmateria di leasing immobiliare. Arb., 1990, 25Il comma 76 dell’art. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.1 della legge n. 208/2015 definisce: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, Con il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione locazione finanziaria di immobile da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento adibire ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzioneabitazione principale, la quale rende pubblico un regolamento nel quale banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità genericaobbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che non esclude se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della controversia inducano una simile, discrezionale decisionedurata del contratto. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di mandato arbitraleacquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.” Cosi definito, considerando la non esaustività della disciplina introdotta, e che l’utilizzatore deve essere necessariamente un consumatore, al contratto di leasing abitativo sarà applicabile: indipendentemente dall’esistenza - La disciplina “speciale” introdotta dalla legge di una lista e dell’iscrizione nella stessa stabilità 2016; - La disciplina contrattualmente inserita dalle parti ad integrazione di quella legale, verosimilmente attinta dalla prassi; - Le norme dettate dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC BullConsumo)21., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.
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Samples: Leasing Agreement