XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Rete, Contract of Network
XXXXXXX,. Il L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di rete e il diritto arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei contrattigiudici privati; l’iscrizione dell’elenco, cit.d’altronde, 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al contratto di rete: spunti di riflessionepubblico, in Rivista quanto al momento dell’inclusione del diritto commerciale nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ssdunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, Infatti al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecontrario dell’istituzione, la disciplina adottata dal legislatorequale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, ripetutamente modificata ed integratail potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, appare alquanto lacunosache non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in qualora le caratteristiche della controversia inducano una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunisimile, discrezionale decisione. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntaConseguentemente, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della suddetta trans-tipicità conclusione del contratto di retemandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in definitivaThe Status of the Arbitrator, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilateraleICC Bull., a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzisupplemento speciale, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella qualeParigi, però1995, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione12, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata21.
Appears in 2 contracts
Samples: Dottorato Di Ricerca in Diritto Dell’arbitrato, Arbitration Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattirecesso unilaterale, cit., 919 sspp. 76 X. XXXXXX2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, Dal consorzio al contratto ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di rete: spunti un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di riflessionevolersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contrattinel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, 2009allo scopo che ci proponiamo, 10dare atto dello stato del- la questione, 938 ssregistrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. l’affidamento dell’attività esterna Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un organo a tal uopo istituitocontratto privo del termine finale di durata, alla stregua di quanto previsto dall’arte recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in tema forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di reterecesso, la disciplina adottata in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal legislatorecontratto collettivo di lavoro, ripetutamente modificata ed integrataribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, appare alquanto lacunosa«costituisce non già una vicenda estintiva ma, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in sostanzialmente, una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità vicenda modificativa del contratto di retecollettivo o, in definitivaancora meglio, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella qualesulla natura, peròforma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzioneCodice Civile Com- mentato, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionaleLibro IV, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole impresecoordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, ovvero forme di coordinamento più intensesub art. 1373, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitivacit., l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 613.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratti Collettivi, Recesso Dal Contratto Collettivo
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti(X. Xxxxxxx, op. cit., 919 ssp. 5), individua tra le ragioni sottostanti la scarsa partecipazione nell’amministrazione della giustizia ad opera delle parti sociali individua la scarsità di riferimenti significativi alla tematica da parte dell’apparato normativo processuale, l’eterogenea natura delle controversie, nonché la multiformità funzionale svolta dalle XX.XX., con compiti che spaziano dalla contrattazione collettiva, al controllo sulle condizioni di lavoro, la produzione di servizi, come la partecipazione all’indirizzo politico del governo, dell’amministrazione e della giustizia. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto Riprendendo una recente sentenza del Tribunale di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 Roma X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione (X. Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx e la conciliazione in cerca del problemasede sindacale, in Reti CSDLE, 2020, 415 nello specifico § 7 Una recente sentenza sul valore delle conciliazioni in sede sindacale ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. e 2113, quarto comma, c.c., pp. 24 – 31) sostiene un’interpretazione letterale dell’articolo 412 ter cod. proc. civ. e del quarto comma del 2113 cod. civ. e afferma che requisito di impresa validità della conciliazione in sede sindacale è che essa sia posta in essere secondo le modalità e contratto nel rispetto delle sedi previste dalla contrattazione collettiva. Assunta questa tesi si dovrebbero considerare invalide quasi la totalità delle conciliazioni sindacali, escludendo sia i contratti che non disciplinano la risoluzione stragiudiziale delle controversie, che quelli che disciplinando la materia attraverso la previsione di rete: spunti apposite procedure, che nella pratica non vengono rispettate; a tal proposito occorre citare le prassi che prevedono la gestione delle controversie individuali direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, assistito da un rappresentante sindacale, ovvero conciliazioni effettuate con l’intervento di avvocati o altri professionisti, o ancora conciliazioni i cui verbali vengono sottoscritti presso la sede del sindacato, del datore di lavoro senza la presenza del rappresentante sindacale dell’azienda, ovvero presso lo studio del professionista. Secondo l’Autore la conciliazione in sede sindacale è disciplinata unicamente dall’art. 412 ter cod. proc. civ. e in tal senso il sindacato può esercitare il suo ruolo conciliativo solo se il CCNL individua le condizioni procedurali e sostanziali da eseguire; la mancata specificazione di sedi e modalità conciliative impedisce la conciliazione in sede sindacale per carenza della normativa di riferimento; tuttavia, questo non esclude che la conciliazione possa realizzarsi in altre modalità, quale quella amministrativa. Il rischio diviene però di depotenziare completamente uno strumento che consente alle parti di definire situazioni conflittuali rapidamente e con un dibattitosufficiente grado di tutela nei confronti del contraente debole; occorre inoltre considerare che non sempre l’autonomia collettiva aggiorna i propri contenuti in base alle nuove scelte legislative o giurisprudenziali e quindi se l’orientamento del Tribunale di Roma dovesse consolidarsi è probabile che i contratti collettivi non si adeguerebbero celermente alla necessità di prevedere espressamente conciliazioni in sede sindacale o non renderebbero meno cogenti le procedure conciliative già previste. Non è dello stesso pensiero X. XXXXXXXX (X. Xxxxxxxx, I Contrattilimiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle conciliazioni sindacali, 2009in GI, 102019, 938 pp. 1064 ss.), il quale ritiene che la sentenza romana susciti notevoli perplessità al punto che la questione da risolvere non consisterebbe nel validare o meno la conciliazione sindacale che non era prevista dal CCNL applicato nel caso di specie, ma comprendere se, in base ai risultati dell’istruttoria, il sindacalista presente avesse svolto il proprio dovere, meritando la fiducia accordatagli dalla legge. l’affidamento dell’attività esterna Se è vero, infatti, che la ratio dell’art. 412 ter cod. proc. civ. consiste nell’assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui diritti inderogabili del lavoratore stesso e sull’inoppugnabilità della conciliazione stessa, allora gli elementi necessari a garantire la tutela del lavoratore sarebbero: la rappresentatività del soggetto sindacale coinvolto, il conferimento da parte del lavoratore del mandato al sindacato, l’effettiva assistenza del sindacalista nella formazione della volontà abdicativa o transattiva e la concreta conoscenza dei diritti di cui il lavoratore dispone e degli effetti giuridici derivanti dalla conciliazione. A tal punto però non si prenderebbe in considerazione interamente la ratio del codice di rito, dovendo anche prendere in considerazione le scelte da tempo adottate dal legislatore in materia di tutela di diritti dei lavoratori. In questa prospettiva infatti occorre osservare la progressiva estensione della disciplina e dell’efficacia delle procedure conciliative previste dallo stesso codice di procedura civile: se in un primo tempo erano ritenute valide e inoppugnabili solo le conciliazioni concluse dinnanzi al giudice o all’autorità amministrativa, in un secondo momento, al fine di evitare un eccessivo contenzioso giudiziario, è stata prevista un’ampia gamma di soluzioni alternative, comprendendo anche le conciliazioni concluse dinnanzi le Commissioni di certificazione, quelle concluse in sede sindacale e di fronte al Collegio di conciliazione e arbitrato. Secondo l’Autore il testo attuale dell’art. 412 ter farebbe dunque riferimento ad una delle possibili modalità con cui la conciliazione in sede sindacale può esprimersi, ma non l’unica. A far emergere un organo a tal uopo istituitoulteriore snodo circa la validità della procedura conciliativa è X. XXXXXXXXXXX (X. Xxxxxxxxxxx, alla stregua L’inoppugnabilità delle rinunzie e delle transazioni ai sensi dell’art. 2113, comma 4 c.c.: gli orientamenti giurisprudenziali e i dissensi della dottrina, in Labour Il lavoro nel diritto, 2019, n. 5, pp. 505 – 520, disponibile in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – ultimo accesso 7 giugno 2020, nello specifico § 4 La conciliazione in sede sindacale tra procedura e sostanza, pp. 514 – 516): il quesito da porsi è se, ove la contrattazione collettiva disciplinasse la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia necessario il rispetto della procedura contrattualmente prevista o sia sufficiente il sostanziale rispetto della concreta assistenza del lavoratore da parte del sindacato. In merito si è espresso relativamente recentemente anche il Ministero del Lavoro (Nota ministeriale del 16 marzo 2016, prot. n. 37/5199, la quale conferma quanto espresso nella circolare n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975) sottolineando l’obbligo, in caso di quanto previsto conciliazione in sede sindacale, di rispettare le procedure e le modalità contrattualmente previste, in funzione sia dell’inoppugnabilità derivante dall’art. 2612 c.c2113, comma 4, sia del controllo da eseguirsi ad opera dell’Ispettorato territoriale del lavoro; quest’ultima dovrà espletare le opportune verifiche ai fini dell’accertamento del rispetto della procedura imposta dalla contrattazione collettiva, laddove prevista, nonché in merito all’effettivo svolgimento del ruolo attribuito all’organizzazione sindacale, secondo il grado di rappresentatività richiesto dalla norma. XxxxxxSulla vincolatività delle regole procedurali dettate dalla contrattazione collettiva e sulla invalidità della conciliazione posta in essere nell’inosservanza della normativa, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retesi veda anche X. XXXX (X. Xxxx, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reteLe conciliazioni valide, in definitivaX. Xxxx, pone Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Xxxxxxx, 1990, pp. 92 – 94). Di contro X. XXXXXXXX (X. Xxxxxxxx, op. cit., pp. 1064 ss.) ritiene che l’unica verifica richiesta dalla legge sia quella di accertare se la fattispecie sede e le modalità con cui è avvenuta la conciliazione, anche qualora la contrattazione collettiva non preveda nulla in merito, abbiano comunque garantito un’adeguata tutela al lavoratore: neutralità della sede e consapevolezza nella volontà manifestata dal lavoratore, anche in ragione dell’assistenza sindacale, sono le garanzie che, sebbene non siano previste dal contratto collettivo applicato, possono essere individuate in base alla comune esperienza o facendo riferimento a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. L’effettiva assistenza del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatarappresentante sindacale.
Appears in 2 contracts
Samples: Dottorato in Apprendimento E Innovazione Nei Contesti Sociali E Di Lavoro, Dottorato in Apprendimento E Innovazione Nei Contesti Sociali E Di Lavoro
XXXXXXX,. Il contratto L’abuso di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinformazioni privilegiate, in Rivista Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del diritto commerciale risparmio: continuità e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione fratture nella politica criminale in cerca del problemamateria economica, in Reti Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di impresa dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e contratto degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di rete: spunti disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un dibattitofolto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, I Contratti, 2009, 10, 938 sselaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua Altro aspetto di quanto previsto dall’artgrande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti whistleblowers quale mezzo essenziale per la determinazione scoperta e la repressione degli abusi di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunimercato. L’intentoAttraverso il MAR, purtroppo non pienamente conseguitodirettamente applicabile negli ordinamenti interni, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima del market abuse dipendono però dal recepimento della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataDirettiva MAD2.
Appears in 1 contract
Samples: Market Abuse
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiNon si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, cit.Norme, 919 ss. 76 X. XXXXXXRegolamenti, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneStatuti, Decisioni, Codici, in Rivista ambito calcistico internazionale e nazionale, Edizioni Del Faro, 2012, p.10. membro F.I.F.A. rimettendo ogni provvedimento in tal senso alla facoltà del diritto commerciale Congresso28. Tale status, per quanto riguarda l’iter pratico, si acquisisce mediante un provvedimento di affiliazione che segue ad una richiesta alla Segreteria generale. La richiesta di affiliazione deve essere corredata dallo Statuto legalmente valido dell’associazione richiedente che dovrà contenere obbligatoriamente le previsioni di impegnarsi ad uniformarsi alle regole del gioco in vigore, allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e delle Confederazioni di appartenenza. A tale richiesta dovrà anche essere allegata una dichiarazione nella quale venga riconosciuta, da parte della aspirante affiliata, l’autorità del diritto generale T.A.S. come giudice delle obbligazionicontroversie29. Soltanto alla presenza di questi documenti la F.I.F.A. provvederà ad inviare la richiesta alla Confederazione di appartenenza della Federazione richiedente che decide se ammetterla o meno come membro provvisorio. Questo risulta essere un passaggio fondamentale poiché l’affiliazione può essere deliberata dal Congresso soltanto se la Federazione nazionale è da almeno due anni membro provvisorio della rispettiva Confederazione continentale. Decorsi due anni dall’ammissione, 2010la Confederazione deve inviare alla F.I.F.A. una relazione nella quale è contenuta la descrizione dell’attività nel paese in questione, 3e che verrà esaminata dal Comitato Esecutivo che deciderà se chiedere al Congresso di ammettere o meno la Federazione richiedente. A conclusione dell’iter, 795 ssqualora il Congresso ritenga sussistenti i requisiti previsti, emana il provvedimento di affiliazione che, una volta formalizzata, comporterà in capo alla nuova affiliata una serie di diritti e di doveri. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 28 Articolo 10, 938 ssStatuto F.I.F.A.: “The Congress shall decide whether to admit, suspend or expel a member association solely upon the recommendation of the Council”. l’affidamento dell’attività esterna 29 Articolo 11, commi terzo, quarto e quinto, Statuto F.I.F.A.: “[…]Any association wishing to become a member association shall apply in writing to the F.I.F.A. general secretariat. Quanto appena detto permette di evidenziare, come si era accennato nei paragrafi precedenti, il rapporto di supremazia gerarchica della F.I.F.A. sulle Federazioni calcistiche nazionali. In particolare, mediante l’affiliazione, vengono riconosciuti dalla F.I.F.A. soltanto gli ordinamenti calcistici nazionali che ad un organo a tal uopo istituitoessa si conformino e, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxconseguenza, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retemediante la revoca della stessa, la disciplina adottata dal legislatoreF.I.F.A. può disconoscere e addirittura espellere dall’ordinamento calcistico internazionale le Federazioni nazionali che non vogliano ad essa conformarsi. Per curiosità è possibile evidenziare l’esistenza di alcune Federazioni calcistiche che non fanno parte dell’ordinamento F.I.F.A., ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi ma vengono raccolte in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattualealtro ordinamento chiamato “Non F.I.F.A.-football”. Si è giunti così tratta talvolta di nazionali affiliate solo alla determinazione propria Confederazione continentale 30 , talaltra di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina stati non riconosciuti ovvero di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataregioni autonome.
3.3 La U.E.F.A.
Appears in 1 contract
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ssFirmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXX Data: 2022.03.15 08:32:26 +01'00' SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA PROCEDURA SELETTIVA UNIFICATA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI VARI POSTI DI CATEGORIA A/B/BS/C PER LE NECESSITA’ DELL’ARMAS X.XXXXXX DI CAGLIARI E AOU DI CAGLIARI. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. XxxxxxSi rende noto che, al fine di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema garantire l'erogazione dei livelli essenziali di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoassistenza, è stato quello indetta una procedura selettiva UNIFICATA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI VARI POSTI DI CATEGORIA A/B/BS/C PER LE NECESSITA’ DELL’ARNAS X.XXXXXX DI CAGLIARI E AOU DI CAGLIARI ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale della Sardegna n. 17 del 22 novembre 2021. Detta procedura è finalizzata alla valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e revisione della normativa in tema di consorzimansioni, attorno ad una disciplina a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dell'articolo 2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di natura puramente contrattualesalute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Si Sono inclusi, a tale proposito, i dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi di somministrazione lavoro o anche di soci nel caso di società cooperative o dipendenti delle stesse. Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/05/1997 n°127, la partecipazione alla procedura in esame non è giunti così alla determinazione soggetta a limiti d’età. Per quanto applicabile si fa inoltre riferimento all’art.1 comma 268 della legge n.234 del 30.12.2021. La selezione riguarda l'assunzione di una fattispecie personale a tempo indeterminato, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili: RUOLO TECNICO CATEGORIA A posti 6 CATEGORIA B posti 4 CATEGORIA BS posti 3 CATEGORIA C posti 4 RUOLO SOCIOSANITARIO OSS posti 47 RUOLO AMMINISTRATIVO CATEGORIA B posti 6 CATEGORIA BS posti 1 CATEGORIA C posti 34 Ai posti in bilico tra argomento si applica il diritto privato generale e trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatarelativa posizione funzionale.
Appears in 1 contract
Samples: Deliberazione
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattirecesso unilaterale, cit., 919 ss. 76 X. p. 257; M. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneDiritto civile. Il contrat- to, Xxxxxxx, Milano, 2000, p. 733; vedi anche Pret. Novara, 5 giugno 1990, cit., p. 297; Pret. Milano, 3 agosto 1989, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniRiv. it. dir. lav., 20101990, 3II, 795 ss. 77 p. 74 con nota di X. XXXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaSuc- Xxxxxx, dunque, coerente con quanto sinora sostenuto affermare che è onere della parte che intende sciogliersi dalle obbligazioni assunte, darne comunicazione all’altra parte con un congruo anticipo, in Reti modo, quanto- meno, da consentire a quest’ultima di impresa riorganizzare l’assetto dei propri in- teressi. Occorre, poi, ancora valutare se, dato il preavviso, sia onere della parte recedente quello di rinegoziare con la parte receduta le eventuali nuove condizioni del contratto. La risposta non può certamente essere univoca, dipendendo, invece, dalla fattispecie concreta nei confronti della quale viene esercitato il reces- so e contratto quindi, innanzitutto, dalla possibilità e/o dall’interesse a tentare un nuovo accordo sostitutivo di retequello receduto. Qualora ciò sia possibile e/o interessante, e fermo restando il fatto che in ogni caso si tratta di un mero onere a trattare, senza obbligo di conclu- dere, il periodo di preavviso rivestirà altresì la funzione di indicare alla par- te receduta il tempo durante il quale avanzare nuove proposte contrattuali. Proposte che, lo si ripete, non hanno in ogni caso efficacia vincolante nei confronti del recedente, il quale resta del tutto libero di decidere se con- trattare. Non è, invece, necessario il consenso della parte receduta: spunti per un dibattitoil recesso o- pera, I Contrattiinfatti, 2009a prescindere dalla volontà dell’altro contraente il quale non può, 10quindi, 938 sscon il suo veto cristallizzare la situazione in essere 57. l’affidamento dell’attività esterna Infine, ritiene ancora alcuna giurisprudenza che il recesso sia soggetto ad un organo a tal uopo istituitovincolo formale. Al fine di evitare situazioni di incertezza, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxè, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecioè, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli necessario che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione esso si esprima in una logica manifestazione di regolamentazione volontà espressamente ed univocamente diretta alla risoluzione del rapporto 58. 57 Così Cass., sez. lav., 18 settembre 2007, n. 19351. 58 Pret. Milano, 3 agosto 1989, cit., che ha negato che lo svolgimento di trattative con le varie organizzazioni sindacali e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte conclusione di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema accordo modificativo con terzi costi- tuissero un «sintomo univoco di consorzi, attorno ad una disciplina volontà di natura puramente contrattualerecedere unilateralmente dagli accordi sindaca- li preesistenti». Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata2.
Appears in 1 contract
Samples: Recesso Dal Contratto Collettivo
XXXXXXX,. Il La nuova disciplina del contratto di rete e il diritto dei contrattigodimento in funzione della successiva alienazione immobiliare, cit., 919 ss. 76 p. 126; X. XXXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio rent to buy al contratto buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, cit., p. 822. Il buy to rent consiste in un negozio di rete: spunti compravendita, immediatamente traslativo della della proprietà, con la specifica pattuizione in base alla quale il prezzo verrà pagato in modo differito, attraverso un numero predeterminato di riflessionerate. Tale figura contrattuale si caratterizza, altresì per la presenza di una condizione risolu- tiva posta a garanzia del venditore, in Rivista base alla quale nell’ipotesi di inadempimento nei paga- menti da parte del promissario acquirente, il contratto si risolve con il trasferimento della proprietà del bene in capo al venditore56. Si tratta di una condizione risolutiva unilaterale nell’interesse del venditore di inadempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo ex art. 1353 c.c., con contestuale possibilità di rinunzia ad esse mentre la condizione è pendente, ed un termine di rinunzia qualora si sia avverata. Con l’apposizione, invece, della clausola di riserva della proprietà, il venditore mantiene la proprietà dell’immobile fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo57. Con il termine help to buy viene indicata una figura contrattuale consistente in un con- tratto preliminare di vendita, trascritto nei registri immobiliari e di durata variabile, più o meno lunga, con effetti parzialmente anticipati, quale la consegna immediata del bene al pro- missario acquirente, e caratterizzato dal versamento iniziale da parte di quest’ultimo in favore del venditore di una caparra confirmatoria per l’acquisto del bene pari al 5/10% e di succes- sivi pagamenti periodici di un certo importo versati a titolo di acconto sul prezzo, allo scopo di domandare ad un soggetto terzo un finanziamento per l’acquisto definitivo corrispondente soltanto all’importo residuo (70/80%) del corrispettivo non versato. I pagamenti versati a titolo di acconto del prezzo con modalità periodica, ricomprendono anche l’immediato go- dimento del bene e gli oneri fiscali. Nell’help to buy viene, inoltre, riconosciuto al promissario acquirente un diritto commerciale e di re- cesso, libero o vincolato, consentendogli di sciogliersi dal vincolo nel caso in cui nel corso della durata del diritto generale delle obbligazionicontratto, 2010sopravvengano circostanze che rendano l’affare non più vantag- gioso, 3con la previsione a suo carico di una multa penitenziale, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaentità variabile, in Reti relazione 56 La presenza della condizione risolutiva di impresa inadempimento comporta l’immediato trasferimento della proprietà dell’immobile, per cui le imposte sulla proprietà immobiliare vanno pagate dall’acquirente, e contratto il venditore, non essendo più proprietario dell’immobile, ha la possibilità di rete: spunti godere delle agevolazioni fiscali (per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti esempio per la determinazione prima casa) in caso di intense forme acquisto di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataaltro immobile.
Appears in 1 contract
Samples: Rent to Buy Agreement
XXXXXXX,. Il nuovo contratto di rete e il diritto dei contrattileasing, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, cit.. p. 81. Noto che nel leasing abitativo l’utilizzatore è qualificabile come consumatore, 919 ssrisulterà applicabile la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui al Titolo VI, Capo I-bis del TUB, nel quale al comma 4 dell’art. 76 X. XXXXXX120-quinquiesdecies prevede che “costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili”. Davanti a tale bivio “diversi indici depongono a favore dell’applicabilità (esclusiva) della regola di cui all’art. 1, Dal consorzio al comma 137, della legge 4 agosto 2017, n. 124”51, tra cui la circostanza che il legislatore con la predetta recente legge, ha previsto una disciplina rivolta nello specifico ai contratti di leasing che regola le vicende patologiche del contratto con contenuti molto diversi dall’art. 120-quinquiesdecies del TUB. In conclusione, “ove la volontà del legislatore fosse stata quella di estendere ai contratti di leasing immobiliare la previsione di cui all’art. art. 120-quinquiesdecies del TUB sarebbe stato quantomeno opportuno un richiamo di tale norma nell’art. 1, commi 140, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Non è un caso, né tantomeno ascrivibile ad una mera “dimenticanza” che il richiamato comma 140 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, pur richiamando la legge 28 dicembre 2015, n. 208, non ha richiamato l’art. 120-quinquiesdecies del TUB”52. Per completezza viene inoltre ricordato che in ipotesi di inadempimento del fornitore (venditore o costruttore dell’immobile) nel contratto di rete: spunti fornitura con l’intermediario finanziario, l’utilizzatore può ex art. 125-quinquies, procedendo inizialmente con la costituzione in mora del fornitore, chiedere la risoluzione della vendita stipulata con il fornitore. Quest’ultima determinerà la risoluzione di riflessione, in Rivista del diritto commerciale senza penalità e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità oneri del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattualeleasing. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra Il concedente avrà poi il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento ripetere quanto versato per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatal’acquisto dal fornitore stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Leasing Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLa somministrazione, cit., 919 pp. 265 ss. 76 X. XXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio Sub. Art. 1566, in Commentario al codice civile, diretto da Xxxxxxxxx, Torino, 2011, p. 241. 254 X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 581. termine stabilito, a pena di decadenza, la volontà o meno di avvalersi della preferenza.255 Da subito si evince che l’efficacia della clausola contenente il patto di preferenza ha due sfere d’incidenza, poiché, da un lato, limita la libertà di contrarre del somministrato e, dall’altro, ostacola la libera concorrenza delle imprese sul mercato,256 potendo, a tal proposito, verificarsi un contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, delle intese e dell’abuso di posizione dominante.257 Di certo il patto di preferenza non paralizza la concorrenza e il libero mercato, ma li condiziona e inibisce in favore del preferito, creando disparità di trattamento tra i competitors.258 La clausola contenente un patto di preferenza è frequentemente inserita anche nei contratti di concessione di vendita, nonostante l’unica disciplina codicistica sul funzionamento della prelazione convenzionale sia prevista solo in rapporto al contratto di rete: spunti di riflessionesomministrazione, ex art. 1566 cod. civ.259 Starà alle parti, in Rivista virtù della libertà negoziale di cui dispongono, decidere se predisporre una particolare regolamentazione convenzionale della preferenza o se troverà applicazione la disciplina prevista per la somministrazione.260 255 Art. 1566, 2˚ co., cod. civ.: «L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionidi preferenza». 256 M. F. CAMPAGNA, 2010Patto di preferenza nella somministrazione, 3in Clausole negoziali, 795 a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vo. I, Torino, 2017, pp. 621 ss. 77 257 Infra Cap. III, § 2. 258 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaSub. Art. 1566, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitocit., I Contratti, 2009, 10, 938 pp. 1431 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoX. XXXXX, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. XxxxxxLa somministrazione, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecit., la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 292.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti D’impresa
XXXXXXX,. Il La nuova lex mercatoria ed usi del commercio internazionale, Principi Unidroit dei contratti”, Cedam, Padova, 2003. Gli Incoterms rispondono, infatti, a specifiche esigenze manifestatesi nella prassi circa le condizioni di consegna della merce, il momento in cui i rischi vengono trasferiti dal venditore al compratore, la ripartizione puntuale dei costi, la questione degli imballaggi, delle etichettature e delle ispezioni preventive al trasporto, dei documenti che il venditore deve trasmettere al compratore, la determinazione del soggetto cui spetti la conclusione del contratto di rete trasporto – contratto che , seppur distinto da quello di vendita, resta indispensabile per realizzare l'esportazione – fino alla trasmissione di dati informatici (EDI) tra le parti. delle norme internazionali che hanno subito varie riforme fino al 2010 con diritti e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al obblighi alle parti nel contratto di rete: spunti vendita in particolare per la consegna della merce. In un contratto di riflessionevendita internazionale di beni mobili è facile trovare il riferimento ai termini del commercio internazionale, in Rivista meglio conosciuti come Incoterms quali precisano le rispettive obbligazioni del diritto commerciale venditore e del diritto generale compratore. Dopo la loro prima pubblicazione ad opera della ICC nel 1936, la quale specificava il significato di undici sigle, ognuna delle obbligazioniquali ripartiva in modo diverso gli oneri e le spese a carico delle parti contraenti di un rapporto di compravendita internazionale, 2010puntualizzando il momento di passaggio dei rischi dal venditore al compratore37, 3gli Incoterms sono stati revisionati per la prima volta nel 1957 e successivamente nel 1967, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX1976, Il contratto 1980, 1990, 2000 e 2010 l'ultima edizione che ha particolarmente a riguardo le nuove tecniche sviluppatesi nel commercio internazionale38 Gli Incoterms vennero inizialmente redatti dalla Camera di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, Commercio Internazionale alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx“raccomandazioni a carattere facoltativo”, al ma pian piano risalirono la scala delle fonti del diritto, dapprima assurgendo a rango di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema pratiche generali interpretative per poi finire nella categoria più alta corrispondente agli usi del commercio internazionale, una sorta di contratto di retemanifestazione della lex mercatoria, cosicché l'Uncitral39, ne ha auspicata la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti più ampia diffusione testimoniando così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.il
Appears in 1 contract
Samples: Arbitration Agreement
XXXXXXX,. Il contratto (Presidente on. della Suprema Corte e docente di rete e informatica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss di Roma) rese questa descrizione in occasione della riunione dell’ANDIG (Associazione na -zionale docenti di informatica giuridica) 13 giugno 2005. loro trattamento. È così che nel contesto pubblicistico l’informatica giuridica si rivolge anche alle regole per il diritto funzionamento della pubblica amministrazione, ormai indiscutibilmente orientata ad una gestione digitale del rapporto interno (dematerializzazione dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionedocumenti; comunicazioni mediante posta elettronica, in Rivista del diritto commerciale una sola parola EGovernment) ma anche e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto soprattutto di rete: una soluzione in cerca del problemaquello con il cittadino (guidando, in Reti tal senso, le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale che prevedono come diritto proprio del cittadino l’utilizzo degli strumentiinformatici). I due contesti si uniscono dando vita a modalità operative dell’amministrazione obbligatoriamente svolte con modalità telematiche (si pensi ai processi civili, amministrativi e tributari od anche alle modalità di impresa partecipazione a bandi od appalti pubblici). Il tutto si completa anche con la rilevanza (ed il relativo studio) delle tipologie patologiche che possono aver rilevanza anche sul pianopenalistico. Questa impostazione, ancorché comprensiva delle variegate classificazioni in cui si è soliti frammentare l’informatica giuridica, consente di avere una visione quanto più ampia possibile di essa, distaccandosi dal suo profilo storico, filosofico o tecnico e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna focalizzando l’attenzione sulla sua concreta realizzazione affidata ad un organo insieme di disposizioni normative preordinate a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva regolamentare l’uso dell’informatica nello svolgimento delle attività comuniproduttive tanto nel contesto pubblicistico cheprivatistico. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello Da qui la definizione che più sembra attinente allo studio che di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova essa viene svolta soprattutto nel contesto universitario giuridico e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reteche individua l'informatica giuridica nella “...disciplina scientifica che studia l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche ed, in definitivagenerale, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo delle nuove tecnologie alla teoria ed alla pratica del diritto...”3 ed in cui confluiscono in definitiva tutte le classificazioni che di essa sono state elaborate (sicura - mente quelle di informatica giuridica documentaria satisfattiva 3 Xxxxxxxx XXXXXXXX Manuale breve informatica giuridica Xxxxxxx 2008 dell’esigenza di classificazione e il contratto plurilateralereperimento della normativa primaria, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario quella secondaria, degli archivi in cui essa è contenuta della dottrina e della normativa giurisprudenza intervenuta sull’argomento e di informatica giuridica giudiziaria che si occupa dell’attività svolta dagli uffici dell’amministrazione della giustizia, degli studi legali e di ogni , in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione parte quelli notarili perché coinvolti nello svolgimento di attività comuni alle rispettive impresegiudiziaria). In definitivaDi questo contesto sembra debba essere privilegiato (ed in parte esclusivo) destinatario proprio il giurista (e quindi ancor di più lo studente che si forma nel contesto universitario giuridico), l’introduzione della richiesto alla conoscenza dei fondamenti dell’Informatica, delle applicazioni informatiche (con particolare riferimento a quelli che si attuano nell’ambito giuridico), dell’ormai ampissima regolamentazione normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile dei relativi problemi giuridici ad essa correlati e di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatacui viene da tempo richiesta adeguata conoscenza nell’esercizio di ruoli professionali del settore privato e pubblico.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
XXXXXXX,. Il contratto La contrattazione di rete e il diritto dei contrattiprossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica, in Dir. rel. ind., 2012, p. 54. Secondo X. XXXXXXXX, L’apposizione del termine, cit., 919 ssp. 345, i contratti di prossimità possono «sostituire la sanzione della conversione con una sanzione economica, non proprio irrisoria, e cioè tale da non eliminare in pratica ogni limite all’uti- lizzo dell’istituto». 76 X. XXXXXXipotesi cioè in cui le parti hanno omesso di indicare nel contratto una precisa speci- ficazione della ragione giustificatrice 80.
8. Una nuova causalità nella somministrazione di lavoro a termi- ne (cenni) Con riferimento alla somministrazione di lavoro, Dal consorzio la riforma ha stabilito l’appli- cabilità di tutta la disciplina del Capo III del d.lgs. n. 81/2015 relativa al contratto a tempo determinato, con le sole eccezioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24. Dunque al lavoratore assunto a termine da una agenzia di retesomministrazione non si applica la norma sugli intervalli tra un contratto e l’altro anche se non cambia l’utilizzatore, quella che regola la percentuale massima di contratti a termine e quella che discipli- na il diritto di precedenza 81. Si applica, invece, l’art. 19, d.lgs. n. 81/2015, relativo: spunti alla durata massima del singolo contratto a termine pari a 12 mesi (acausale) o 24 mesi con indicazione del- la causale; alla durata massima di riflessionetutti i contratti a termine e di somministrazione in- tercorsi tra le parti, che non può superare i 24 mesi (salvo deroghe contrattuali col- lettive e attività stagionali); alla possibilità di stipulare l’ulteriore contratto presso l’Ispettorato del lavoro per una durata non superiore ai 12 mesi. Si applica anche il comma 1 dell’art. 21, in Rivista base al quale la proroga del diritto commerciale contratto è libera fino a 12 me- si e con causale fino a 24 mesi, mentre è prevista la causale obbligatoria per tutti i rinnovi a prescindere dalla durata del diritto generale contratto. L’art. 2, comma 1 ter, del decreto legge n. 87/2018, aggiunto dalla legge di con- versione n. 96/2018, prevede però che le nuove causali «si applicano esclusivamen- te all’utilizzatore», sicché le condizioni organizzative e produttive richieste dalla norma devono essere verificate con riferimento all’impresa utilizzatrice (e non al- l’agenzia). Ne deriva che il controllo sull’eventuale abuso dell’istituto, cioè la reite- razione delle obbligazionimissioni a termine a fronte di necessità strutturali e permanenti del- l’imprenditore, 2010verrà misurato con riferimento alle esigenze dell’utilizzatore e non dell’agenzia che stipula il contratto di lavoro 82. Sarà dunque compito dell’agenzia di somministrazione richiedere all’utilizzatore la specificazione delle condizioni prima della stipula del contratto. La responsabili- tà, 3comunque, 795 ssrimane in capo all’agenzia, sicché l’eventuale sanzione tipica di con- versione a tempo indeterminato del contratto per vizio della causale (art. 77 19, comma 1 bis e art. 21, comma 01) andrà a colpire la stessa agenzia e non il soggetto utiliz- 80 Cfr. ancora X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca L’apposizione del problematermine, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitocit., I Contrattip. 345. 81 Sul tema v. X. XXXXXXXXXXX, 2009Le tutele del lavoratore somministrato, 10Xxxx, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata0000.
Appears in 1 contract
Samples: Fixed Term Employment Contract
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto (a cura di), Commentario al Codice dei contratticontratti pubblici, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniTorino, 2010, 524, L’e-procurement pubblico, in CARLOTTI (a cura di), Manuale degli appalti di servizi e forniture, Roma, 2011, 1153 mente dettagliate22. La previsione secondo cui le specifiche tecniche dell’appalto, come poc’anzi rilevato, debbano essere indicate in maniera chiara ed univoca, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, è strettamente collegata all’automatismo della valutazione delle offer- te, e, soprattutto, alla necessità di esprimere l’esito della valutazione in termini strettamen- te numerici. Per tale ragione la disposizione di cui al comma 1, come rilevato, esclude il ricorso all’asta elettronica per quegli appalti di servizi e di lavori, che hanno per oggetto prestazioni intellettuali. In particolare, la legge prevede che i do- cumenti di gara annoverino «le informazioni di cui all’allegato XII», laddove è previsto che le offerte siano composte da soli valori numerici e/o percentuali. A tal proposito, è lecito desumere che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’asta elettronica tutte quelle situazioni in cui la PA effettua valuta- zioni discrezionali, non riducibili, dunque, a meri valori aritmetici. Ciò troverebbe con- ferma nell’art. 56, comma 3, 795 ssdel codice, ove è stabilito che gli elementi suscettibili di essere demandati ad una valutazione in forma elet- tronica sono esclusivamente i prezzi, quando l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, mentre, nel caso di ag- giudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, oltre al prezzo devono essere valutati anche gli al- tri elementi dell’offerta, indicati negli atti di gara. 77 X. XXXXXXXXLa norma sottolinea, Il contratto inoltre, la signifi- cativa relazione sussistente tra le specifiche dell’appalto e gli elementi suscettibili di rete: esse- re valutati in forma elettronica, che, comun- que, non possono mai riguardare parti dell’offerta la cui la valutazione implichi l’esercizio di attività discrezionale23. In ordine alla procedura, l’art. 56 del codi- ce, prevede, poi, che l’asta elettronica debba essere preceduta da una soluzione fase preliminare, consistente in cerca del problemauna prima valutazione delle of- ferte pervenute secondo le disposizioni indi- 22 TAR Lazio Roma sez. III 12.09.2013 n. 8257; TAR Abruzzo Pescara 28.11.2012 n. 509; TAR Lazio Roma sez. II-ter 3.03.2008 n. 1972. 23 TAR Sardegna 30.07.2014, www.giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx cate nel bando o negli atti di gara, in Reti confor- mità al criterio o ai criteri di impresa aggiudicazione stabiliti e contratto alla relativa ponderazione. Al riguardo il Consiglio di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua Stato ha stabili- to che una procedura di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retegara, la disciplina adottata dal legislatorecui aggiudi- cazione è determinata con il sistema dell’asta elettronica, ripetutamente modificata ed integratadebba essere svolta dalla Com- missione giudicatrice interamente in forma riservata24, appare alquanto lacunosae ciò in quanto, risolvendosi laddove vi fosse la possibilità di modificare le proprie offerte, a seguito dell’apertura delle buste, come ac- cade nella procedura de qua, il confronto concorrenziale potrebbe subire una ingiusta alterazione, nell’ipotesi in pochi articoli cui gli offerenti fossero in grado di comunicare tra loro dopo la prima valutazione pubblica delle offerte presentate. Va rilevato, poi, che presentano l’ambizione la stazione appaltante può procedere al recepimento per via elettro- nica anche delle offerte preliminari, purché queste siano connotate da un certo grado di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione completezza25. Inoltre, solo in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoquesta prima fase preliminare, è stato quello fatta salva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova ridurre il numero di candidati o offerenti26. L’ammissibilità delle offerte, dunque, vie- ne determinata non solo in relazione ai criteri stabiliti dal bando, ma anche in considerazio- ne degli ulteriori presupposti introdotti dal Codice ai commi 6, 7, 8, 9, 10 dell’art. 56, che individuano i casi di ammissibilità, irre- golarità, inaccettabilità e presuntainadeguatezza delle offerte. Al riguardo, occorre rilevare che la dispo- sizione in esame non alternativamente accessibile se nonsi preoccupa di classifi- care quelle offerte pervenute tardivamente, appuntoovvero non leggibili a causa di anomalie nel funzionamento del sistema telematico. Siffat- ta problematica presuppone, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reteinvero, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo un deli- cato bilanciamento tra il contratto associativo e il contratto plurilateraleprincipio del favor 24 C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6018; C Stato sez. V 05.12.2014 n. 6017, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx
Appears in 1 contract
Samples: Public Contracts Code
XXXXXXX,. Xx liberalità diverse dalla donazione, Torino, 1996, 195 ss.; A. Palazzo, Le donazioni, Artt. 769-809, in Il contratto codice civile, Commentario, a cura di rete e il diritto dei contrattiXxxxxxxxxxx, Milano, 2000, 709; X. Xxxxxxxxx, Liberalità indirette, cit., 919 91 ss. 76 X. XXXXXXconseguenti effetti previsti dalla legge e arricchendoli con significati ulteriori14. L’effetto legale, Dal consorzio nella fattispecie in esame consistente nell’acquisto del fabbricato per accessione, non viene eliminato ma viene piegato per essere posto al servizio della volontà delle parti15. Nel solco di questa impostazione si colloca la sentenza in commento la quale fa espresso riferimento “all’interesse a donare dello stipulante” ed “all’effetto ultimo voluto dal disponente” per ricostruire in termini sostanziali la volontà delle parti con la possibilità di ravvisare un programma negoziale perseguito dal genitore disponente, finalizzato all’impiego del denaro per donare ai discendenti il fabbricato tramite l’acquisto per accessione. Questa sentenza, nel momento in cui si fa carico di ricostruire e valorizzare l’effettiva volontà delle parti da cui far discendere la disciplina giuridica applicabile alla fattispecie concreta, andando oltre lo schema legale tipico dell’accessione, si può inserire nel filone della recente giurisprudenza sulla causa in concreto del contratto16. È stato autorevolmente sostenuto in dottrina che l’interprete deve indagare la comune intenzione delle parti, ma per accertare che cosa realmente le parti hanno voluto occorre accertare qual’è lo scopo perseguito, qual è l’interesse che il contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista è diretto a realizzare17. Letta alla luce della moderna teoria della causa concreta del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retecontratto, la disciplina adottata dal legislatoresentenza, ripetutamente modificata ed integrataper quanto possa apparire innovativa e fuori dallo schema codicistico dell’accessione, appare alquanto lacunosacondivisibile. Secondo la Cassazione anche una fattispecie di acquisto ex lege, risolvendosi in pochi articoli come l’accessione, può dare luogo ad una liberalità indiretta, soggetta alla disciplina della collazione e dell’azione di riduzione. Elemento centrale idoneo a colorare la fattispecie acquisitiva come liberalità è l’accordo delle parti che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunipianifica l’operazione liberale. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntaÈ evidente che le liberalità indirette, non alternativamente accessibile se nonessendo soggette all’onere di forma proprio della donazione (atto pubblico ricevuto in presenza di due testimoni), appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.possono rendere molto difficile una
Appears in 1 contract
Samples: Convegno Telematico Della Fondazione Italiana Per Il Notariato
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiXx risoluzione per inadempimento, cit., 919 459 ss., il quale riferisce del so- stanziale accordo della dottrina, fatta eccezione per l’autorevole opinione di Xxxx. Cfr., più di recente, X. XXXXXXX, Il processo nella risoluzione del contratto per inadempimento, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Xxxxx Xxxxxxx, I, Milano, 1995, 437 ss. 76 12 G.G. XXXXXXX, La risoluzione per inadempimento, cit., 462 s.: «se la domanda di risoluzio- ne precludesse la domanda di esecuzione specifica o del risarcimento del danno, si toglierebbe al creditore la possibilità di servirsi del mezzo, che in un determinato momento meglio soddisfa il suo interesse (si pensi all’ipotesi, in cui, durante le more del giudizio di risoluzione sia diven- tata possibile, diversamente che dall’inizio, l’esecuzione specifica), frustrando così lo stesso sco- po per cui è stata introdotta la risoluzione, quello della massima possibile coincidenza tra l’interesse riconosciuto legislativamente e l’interesse tutelato giudiziariamente». Nel pensiero dell’Autore, l’opinione qui riportata è anche conseguenza della concezione della risoluzione per inadempimento come sanzione per l’inadempiente, opinione che è stata tra quelle sostenute nella ricostruzione del «fondamento» della risoluzione per inadempimento, che costituisce un tòpos della letteratura sulla risoluzione. Si vedano, fra le più autorevoli trattazioni recenti, X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneInattuazione e risoluzione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionicit., 201019 ss.; X. XXXXXXXXX, 3La risoluzione per inadempimento, 795 mancava un’autorevole, ma minoritaria, opinione dissenziente, la quale ri- cit., 6 ss.; G. SICCHIERO, La risoluzione per inadempimento, cit., 36 ss. 77 X. XXXXXXXXSi vedano inoltre B. GRAS- SO, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa ffccezione d’inadempimento e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità risoluzione del contratto di rete(Profili generali), in definitivaNapoli, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale1973, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata21 ss.;
Appears in 1 contract
Samples: Risoluzione Per Inadempimento
XXXXXXX,. Il contratto L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di rete Legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell’ambito dell’Azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l’attività promozionale o offerti in degustazione, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il diritto dei contrattiperiodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, cit.le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, 919 ssnonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. 76 X. XXXXXXQuesta garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Dal consorzio Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; in tal caso la garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia per i danni a Cose e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza. Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al contratto punto 4.7.3. “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di rete: spunti attività di riflessioneterzi”, i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni. I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente Assicurazione. P.0399.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 57 di 89 L’Assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti. Qualora la presente garanzia coesista anche in una Polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), in Rivista del diritto commerciale caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e del diritto generale delle obbligazioniverrà applicata solo quella più favorevole all’Assicurato. In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, 2010purché senza soluzione di continuità, 3e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, 795 ssl’Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti all’attività svolta durante il periodo di validità della presente Polizza. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione La garanzia è prestata in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua deroga di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti punto 8 del paragrafo “Esclusioni valide per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.Assicurato?”
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti(a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, cit., 919 ssp. 1012 secondo cui nell’attuale testo dell’art. 76 828 c.p.c. è possibile scegliere se eseguire la notificazione alla parte personalmente o al suo difensore, ed entrambe le notifiche sono da ritenersi pienamente valide. 167 Per un’analisi dettagliata della questione si veda X. XXXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionesub art. 828 c.p.c., in Rivista A. XXXXXXXXX - X. XXXXXXX (a cura di), Commentario alle riforme del diritto commerciale processo civile, cit., p. 1013 e segg. Nella formulazione previgente, il lodo poteva essere impugnato, relativamente alle parti corrette, “a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione”. Questa formulazione aveva indotto la dottrina a ritenere che fosse necessario distinguere tra la correzione del diritto generale lodo, eseguita dagli arbitri e la correzione del lodo xxxxx, x.x.x. consente, infatti, di uniformare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione delle obbligazioniparti corrette del lodo senza che sia necessario distinguere a seconda del soggetto che ha operato la correzione. L’unica diversità è relativa al soggetto che risulta onerato ad eseguire la notificazione del lodo corretto: se la correzione è operata dagli arbitri, 2010la notificazione è un loro preciso compito; se la correzione è stata apportata dal giudice, 3spetta al cancelliere168. Per contro, 795 ssil dies a quo del termine lungo per proporre l’impugnazione delle parti corrette del lodo continua a decorrere da due momenti distinti: se la correzione è stata effettuata dal giudice, il temine decorre dalla pubblicazione dell’ordinanza giudiziale di correzione; se è stata apportata dagli arbitri, il termine decorrerà dall’ultima sottoscrizione dell’atto arbitrale. 77 X. XXXXXXXXCon riferimento, pertanto, al dies a quo del termine annuale per l’impugnazione delle parti corrette del lodo, la riforma attuata con il d. lgs. 40/2006 non ha modificato la situazione previgente. effettuata dal giudice. Il contratto dies a quo del termine per l’impugnazione dell’atto di rete: una soluzione in cerca correzione decorreva dalla notificazione della pronuncia di correzione, con riferimento sia alle correzioni giudiziali, sia a quelle operate dagli arbitri. Con riguardo al termine lungo, se si trattava di correzione effettuata dal giudice, il termine annuale decorreva dalla pubblicazione dell’ordinanza giusta il disposto dell’art. 826, III comma, c.p.c.; se si trattava di correzione resa dagli arbitri il dies a quo decorreva dall’ultima sottoscrizione. La modifica introdotta dal legislatore che fa riferimento alla comunicazione dell’atto di correzione priva di attualità le suddette considerazioni. Il dies a quo del problematermine breve per l’impugnazione delle parti corrette del lodo, in Reti ad opera degli arbitri, decorre dalla comunicazione dell’atto di impresa e contratto correzione di rete: spunti cui gli arbitri risultano onerati ai sensi dell’art. 826, II comma, c.p.c. Al contrario, se si tratta di parti corrette ad opera del giudice, il dies a quo del termine breve per un dibattitoimpugnare le parti corrette del lodo decorre dalla notificazione dell’atto di correzione eseguito a cura del cancelliere, I Contrattia norma dell’art. 826, 2009IV comma, 10c.p.c. che richiama l’art. 288, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo il quale è a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto sua volta interpretato dall’art. 2612 c.c121 disp. Xxxxxxatt. 168 In tal modo, al il termine breve non decorre da un atto che spetta alla parte ed entrambe le fattispecie godono di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema un’identità di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatatrattamento.
Appears in 1 contract
Samples: Invalidity of the Convention for Non Arbitrability of the Dispute
XXXXXXX,. Il contratto di rete merchandising, in Il Dir. Ind., 1999, n.1, pag. 41 e ss. della licenza. In base al tipo di entità notoria commercializzata , con tale accordo, si sono individuati tre tipi di merchandising: - Il character merchandising , che si realizza quando un titolare di un diritto d’autore su un’opera dell’ingegno – come per esempio una caricatura, una mascotte, un personaggio dei fumetti, un logo – autorizza un altro soggetto allo sfruttamento promozionale e commerciale dello stesso. - Il personality merchandising , che invece ha per oggetto il nome e/ o l’immagine di una celebrità del mondo dello sport (o dello spettacolo, dell’arte, della scienza ecc ). - Il corporate o trademark merchandising , con cui invece si commercializzano i marchi in senso stretto al fine di concedere il diritto di utilizzare gli stessi ad imprenditori che p roducono beni e servizi di natura diversa da quelli per cui tali marchi erano stati impiegati in origine 65. Il merchandising quindi è notevolmente diverso dalla sponsorizzazione. La sponsorizzazione ha un impatto promozionale in quanto è lo sponsor a “partecipare” all’attività primaria sportiva (artistica, culturale) dello sponsorizzato. Il merchandising invece porta al fenomeno simmetrico ed inverso della “partecipazione” della celebrità concedente alle comunicazioni aziendali dell’imprenditore concessionario che, come detto, si sostanziano nell’impiego del nome, dell’immagine e dei contrattisimboli del concedente come segno distintivo dei prodotti del concessionario 66. Allo stesso tempo però si deve sottolineare che, cit.in genere, 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al parallelamente a un contratto di retesponsorizzazione si instaura tra lo sponsor e lo sponsee anche un rapporto di merchandising, che dà luogo alla figura del c.d. sponsor licenziatario : spunti anzi, nella maggior parte dei casi questa particolare licenza di riflessionesfruttamento commerciale di un elemento notorio dello sponsee rilasciata dallo stesso allo sponsor, in Rivista viene espressamente prevista all’interno del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemasponsorizzazione, in Reti sottoforma di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appuntoprestazione accessoria dello sponsee, attraverso la sua espressa introduzionest ipulazione di clausole ad hoc67. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del In un contratto di retesponsorizzazione con un singolo atleta, infatti, lo stesso in definitivagenere consente allo sponsor di usare il suo nome e/ o la sua immagine per contraddistinguere i suoi prodotti, pone la fattispecie a cavallo tra così come in un contratto di sponsorizzazione di una società sportiva o di un evento sporti vo tale licenza ha per oggetto rispettivamente il contratto associativo nome e i simboli della società sportiva e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario nome e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatalogo dell’evento sportivo 68.
Appears in 1 contract
Samples: Sponsorship Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLa somministrazione, citin Tratt. Xxxxxxxx, XXX ed., 919 vo. VII, Torino, 1902, pp. 144 ss.
X. XXXXXXXXX, Il diritto commerciale italiano esposto sinteticamente, vo. II, Napoli, 1887, pp.1286 ss. 76 42 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXXXXXX, Il contratto di retesomministrazione, Xxxxxxx, 0000, p. 121. 43 Art. 1570 cod. civ.: una soluzione in cerca del problema«Si applicano alla somministrazione, in Reti quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni». di impresa contratti di vario tipo.44 Tali teorie precodicistiche ravvisavano nella somministrazione un iniziale accordo quadro, finalizzato a coordinare e unificare successivi contratti, tutti indirizzati al compimento di una specifica operazione economica.45 Con l’entrata in vigore del nuovo codice civile, che definisce la somministrazione come un contratto tipico e autonomo, si consolida la concezione unitaria di rete: spunti per un dibattitotale figura46, I Contrattinonostante la possibile eterogeneità delle prestazioni riduca la distanza da figure contrattuali affini come l’appalto o la vendita, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua seconda che sia una somministrazione di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al beni o di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità servizi.47 La struttura unitaria del contratto di retesomministrazione consegue alla disponibilità del somministrante a garantire la soddisfazione del durevole e ripetuto bisogno del somministrato, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzioneogniqualvolta si manifesti, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionaleprestazioni di cose o servizi. Ogni prestazione è autonoma dalle successive, atto ad operare poiché determina un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole impreseeffetto solutorio e satisfattivo del bisogno del somministrato, ovvero forme senza necessità di coordinamento più intensecompletamento mediante future prestazioni.48 44 X. XXXXXX, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitivaL’obbligazione a esecuzione continuata, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneuticaPadova, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata1943, p. 85.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti D’impresa
XXXXXXX,. Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 501 ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 647 ss; X. XXXX, voce Rischio, in Enc. Dir., e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione. Per il contratto di rete cui ci stiamo occupando, si è proposto in dottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il diritto rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88. Al riguardo, è noto anche l’ampio dibattito – di cui ci occuperemo oltre – circa la rilevanza dell’errore sul valore del bene oggetto di cessione, la cui soluzione dipende altresì dalla questione se il valore possa essere considerato qualità del bene; tale errore – eventualmente anche ingenerato dal dolo dell’altro contraente – potrebbe poi essere determinante del consenso e dunque generare l’annullabilità del contratto89. In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali. Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema. Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei contratticaratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, citcon riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing. In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si 86 X. XX XXXX, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 919 ss2000, p. 28. 87 Dolo incidente e determinante nel s.p.a. 76 X. XXXXXX€ v. De Xxxxx!!!!!!! 88 Cfr., Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneinfra, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 sspar. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata2.2.4.
Appears in 1 contract
Samples: Acquisition Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete La contrattazione collettiva tra crisi economica e il diritto dei contrattiriforme istituzionali, Riv. It. Dir. Lav., 1986, p. 226. 67 X. XXXXXXXX, Prospettive del sistema contrattuale…, cit., 919 ssp. 64. 76 in questo caso, si reggeva sulla capacità ed idoneità di conformazione degli assetti reali acquisita dai soggetti negoziali. In sostanza, un criterio di competenza e specialità o specializzazione68. L’obiezione principale, tuttavia, rilevava la difficoltà di individuare parametri su cui misurare e stabilire con certezza la specialità di una disciplina rispetto ad un’altra69. Il criterio della specialità venne, in un’ulteriore elaborazione, combinato con il criterio della successione dei contratti collettivi nel tempo70. Ormai superata del tutto la concezione gerarchica dei rapporti tra livelli negoziali, al contratto aziendale è riconosciuto pienamente lo status di fonte regolamentare autonoma, sicchè le clausole contrattuali collettive aziendali e nazionali sono munite del medesimo valore giuridico. Se pertanto si riconosce che atti della medesima natura e delle medesima capacità normativa possano disporre, in successione, anche trattamenti peggiorativi (legge o contratto collettivo che deroga in peius, rispettivamente, alla legge o al contratto collettivo precedente), è da concludersi che non sia invalido il contratto collettivo aziendale che modifichi peggiorativamente un precedente trattamento contrattuale previsto a livello aziendale, con prevalenza del contratto collettivo successivo, sia di pari grado che di grado inferiore71. Ancora il criterio cronologico, precisamente però di priorità cronologica, fu proposto quale regola per la soluzione dei concorsi di discipline collettive, anche di livelli differenti, ritenendo applicabili a tali ipotesi i principi generali in tema di conflitto di diritti72. Presupponendo, infatti, la coincidenza tra gli elementi costitutivi del conflitto di diritti e gli elementi che caratterizzano il conflitto tra i poteri normativi di sindacati diversi, in ogni caso di conflitto tra regolamenti concorrenti prevale l’atto che è stato concordato per primo con l’ente contrapposto73; ne consegue l’inefficacia del regolamento concordato 68 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneRapporti tra contratti collettivi…, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionicit., 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 390.
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti(a cura di), Remedies in Contract, cit., 919 p. 231 ss.; X. XXXXXXXXXXX, L’ine- sistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo- europeo, Napoli, 2013; X. XXXXXXXX, Violazione degli obblighi di informazione nei ser- vizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Xxxx. 76 Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, p. 936 ss.; X. XXXXXXXX, regole di condotta e regole di validità: verso il superamento del principio di non interferenza, in Corti salernitane, 2012, p. 339 ss.; X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto I rimedi per a violazione delle regole di rete: spunti di riflessionead accedere, in Rivista caso di contratti stipulati per effetto di pratiche commerciali sleali, alla categoria delle invalidità negoziali. Si è ipotizzato, anzi tutto, il ricorso all’azione di annullamento per dolo,54 soluzione che tuttavia si espo- ne ad alcune obiezioni, essenzialmente derivanti dall’inidoneità del rimedio di cui all’art. 1439 c.c. – considerato il limitato àmbito applicativo che lo caratterizza – a rispondere alle (più) ampie finalità protettive sottese alla riprovazione (e repressione) legislativa delle pratiche commerciali scorrette. Viene in considerazione, anzi tutto, l’assai controversa applicabilità del rimedio di cui all’art. 1439 c.c. alla reticenza55 e al mendacio, categorie con- cettuali alle quali propriamente devono ascriversi le pratiche omissive pre- viste nell’art. 22 cons. Dirimente appare inoltre la considerazione che, mentre l’azione di an- nullamento per dolo postula la dimostrazione del nesso causale fra raggiro e stipulazione, richiedendo pertanto che l’effetto decettivo si sia effettiva- mente compiuto, per contro il codice del consumo censura l’idoneità anche condotta degli intermediari finanziari (oltre la distinzione tra regole di validità e rego- le di responsabilità), in X. XXXXXXXXXXX (a cura di), Abuso del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionibuona fede nei contratti, Torino, 2010, 3p. 303 ss.; X. XXXXX, 795 Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010; X.XXXXXXX, Discipli- ne preventive nei servizi di investimento: le Sezioni unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Contratti, 2008, p. 406; I. XXXXXXXX, Dolo incidente e regole di correttezza, Napoli, 2010, p. 109 ss. 77 .; X. XXXXXXXX, Il contratto di reteRegole dei rapporti e regole del mercato, cit., p. 353 ss.; X. XXXXXXXX, Repressione delle pratiche sleali fra direttiva n. 29/2005/CE e sistema nazionale: una soluzione riflessioni in cerca vista del problemarecepimento, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoCorti pugliesi, I Contratti2007, 2009p. 490. In giurisprudenza, 10x. Xxxx., 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito0 marzo 2001, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reten. 3272, in definitivaRep. Foro it., pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale2001, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa voce Contratto in tema di consorzigenere, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatan. 449.
Appears in 1 contract
XXXXXXX,. Il contratto di rete L’usura “sopravvenuta” e il diritto dei contrattil’indigenza del dato positivo, op. cit., 919 ss894. 76 X. XXXXXXcontenuto ed effetti del contratto, Dal consorzio al la sopravvenienza definita come usura sopravvenuta è facilmente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1375 c.c., relativo all’esecuzione del contratto199. Proseguendo, si evidenzia come la dottrina ricostruisca, servendosi della buona fede, un mezzo di integrazione di quanto già pattuito dalle parti che prende forma nell’obbligo legale di rinegoziazione200. Infatti, la buona fede, come manifestazione del principio costituzionale di solidarietà, impone l’impegno alla collaborazione reciproca delle parti nello sviluppo dei rapporti di cui sono partecipi201. Oltretutto, la solidarietà tra i contraenti è definita come mezzo potenzialmente in grado di perseguire, come fine ultimo, l’interesse della parte anche qualora ciò importi il contrasto con norme di legge o con quanto disposto da ulteriori regole contrattuali202. Il principio, assimilabile alla correttezza nell’esecuzione del contratto, è fonte di obblighi per i contraenti e, nel caso di specie, imporrebbe ad essi di ridiscutere il contenuto del patto quando esso non sia più equo. Il valore del principio di buona fede e la sua funzione integrativa ai fini dell’esecuzione del contratto sono riconosciuti non solo dalle ricostruzioni della dottrina ma anche riprese, e pertanto confermate, dalla Cassazione relativamente ai mutui oggetto di rete: spunti usura sopravvenuta203. Sembra necessario valutare se il monito della Suprema Corte, attraverso il quale la stessa cerca di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti porre le basi per un dibattitoapproccio alternativo al problema dell’usura sopravvenuta, I Contratticon i contributi fin’ora apportati prenda corpo e si riempia di contenuti. Ci si chiede se sia ipotizzabile che l’”integrazione” cui fa riferimento il giudice possa sostanziarsi in un obbligo legale di rinegoziare le clausole contrattuali, 2009presente all’interno dell’ordinamento, 10derivante dalla buona fede in executivis e in grado di costringere le parti a riportare la prestazione d’interessi, 938 ssdivenuta eccessivamente onerosa, entro i limiti del livello soglia. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoAlmeno in via di prima approssimazione, parte della dottrina giunge alla stregua conclusione che il debitore, grazie alla buona fede, possa 199 X. XXXXXXX, Manuale di quanto previsto dall’artdiritto privato, op. 2612 cit., 787; Art. 1375 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra .: “il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatadeve essere eseguito secondo buona fede”.
Appears in 1 contract
Samples: Diplomarbeit
XXXXXXX,. Il contratto (Xxxx accordo di rete rinnovo in nota)
A) Permessi per eventi e cause particolari Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto dei contrattia tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, cit.anche legalmente separato, 919 sso di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionePer fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in Rivista tempo utile, rispetto all'inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di richiesta del diritto commerciale e permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del diritto medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale delle obbligazionio del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, 2010il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità, documentata come indicato al 3° comma, 795 sso della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. 77 X. XXXXXXXXNel caso di grave infermità dei soggetti indicati, Il contratto documentata come al 3° comma, il lavoratore ed il datore di rete: una soluzione in cerca del problemalavoro possono concordare, in Reti alternativa all'utilizzo dei giorni di impresa permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e contratto la cadenza temporale di rete: spunti produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per un dibattitoaltri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, I Contrattin. 104, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’artdall'art. 2612 c.c4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. Xxxxxx2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, al n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in tema modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di contratto congedo precisando, di retenorma, la disciplina adottata dal legislatoredurata minima dello stesso e documentare, ripetutamente modificata ed integrataanche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, appare alquanto lacunosail legame di parentela, risolvendosi affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione. Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida relazione alle imprese contraenti condizioni previste per la determinazione richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Nel caso di intense forme rapporti di collaborazione lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in una logica ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intentocongedo richiesto, purtroppo non pienamente conseguito, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato quello instaurato in ragione della sostituzione di attribuire all’autonomia privata altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma. Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il lavoratore, una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntavolta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell'incarico già assegnato, non alternativamente accessibile se nonha diritto alla retribuzione, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione non può svolgere alcun tipo di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatalavorativa.
Appears in 1 contract
XXXXXXX,. Il contratto autonomo di rete e il diritto dei contrattigaranzia nel commercio internazionale, cit., 919 ss845. 76 X. XXXXXXall'accettazione di una tratta da parte di una banca o, ancor di più, al credito documentario irrevocabile di cui all'art. 1530 cod. civ.6. Dal consorzio al credito documentario la garanzia a prima richiesta si differenzia, tuttavia, perché non assolve direttamente a una funzione di pagamento. Il contratto autonomo è sempre «appoggiato» a un rapporto esterno, dal quale resta però indipendente. Secondo Xxxxxxx l'obbligazione del garante, anche se autonoma, non perde tuttavia il rapporto di retesussidiarietà, ossia il tratto differenziale rispetto ai negozi di assunzione del debito altrui, nei quali, invece, il debitore assume le vesti dell'obbligato principale: spunti la sussidiarietà permane comunque, anche se si riduce alla mera affermazione da parte del creditore garantito che un evento legittimante l'escussione ha avuto luogo; autonomia e sussidiarietà, pertanto, possono ben coesistere: l'autonomia esclude l'accessorietà, non la sussidiarietà. 2.- Sbarcato finalmente in Italia, grazie a due pionieristici studi entrambi pubblicati nel 19777, il tema del contratto autonomo di riflessionegaranzia costringe la dottrina a ragionare in modo nuovo sul vecchio tema dell'accessorietà delle obbligazioni di garanzia, chiedendosi se tale principio connoti tipologicamente la sola obbligazione fideiussoria o sia invece un predicato necessario di tutte le obbligazioni di garanzia. La dottrina tradizionale propende per l'essenzialità dell'accessorietà a tutte le obbligazioni di garanzia8; la dottrina più moderna, invece, compie il passo teorico decisivo verso la successiva, ancorché non immediata, affermazione della validità dei contratti autonomi di garanzia: osserva, 6 Ossia a quell'altro istituto, anch'esso prodotto dalla prassi del commercio internazio- nale, in Rivista particolare marittimo, in forza del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniquale una banca assume l'impegno di pagare il venditore prima che la merce giunga a destinazione, 2010, 3, 795 sssu semplice presentazione dei docu - menti pattuiti: cfr. 77 X. XXXXXXXXM. J. Bonell, Il contratto di retecredito documentario: una soluzione in cerca del problemanorme ed usi uniformi, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoLe operazioni bancarie, I Contratticit., 2009vol. II, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata959.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Autonomo Di Garanzia E Polizza Fideiussoria
XXXXXXX,. Il contratto di rete collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Jus, 1975, p. 167, ed ora in Diritto e il diritto dei contrattivalori, cit., 919 p. 277; X. XXXXXXX, Per una disciplina del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1987, p. 296, il quale nel chiarire il significato dell’espressione «contratto collettivo di diritto comune» precisa che essa era usata per «sottolineare che era un contratto assoggettato, nei limiti del possibile, alle regole sui contratti in generale e non ad un diritto speciale». Addirittura alcuna dottrina ha ritenuto che, per i contratti atipici, quale il contratto collettivo, il recesso costituisca uno strumento generale e sussidiario al fine di garantire la libertà dai vincoli contrattuali X. XXXXXXXX, Degli effetti del contratto, in Il codice civile commentato, diretto da X. Xxxxxxxxxxx, sub artt. 1372 e 1373, Xxxxxxx, Mi- lano, 1998. 29 X. XXXXXXXXXXXX, A proposito di una recente iniziativa per una disciplina legislativa del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1986, p. 683 ss., e spec. 76 p. 686; ID., Xxxxx contro- versa ultrattività dei contratti collettivi, in Mass. giur. lav., 1995, p. 552. Tale dibattito trae origine dal fatto che il legislatore post-corporativo non ha dettato una disciplina tipica del contratto collettivo di diritto co- mune. L’assenza del legislatore ha costretto l’interprete ad un’opera di rico- struzione realizzata in parte attraverso il rinvio alla disciplina generale dei contratti ed in parte attraverso il recupero di norme codicistiche dettate per il contratto collettivo corporativo 30. Soprattutto quest’ultima operazione di recupero ha dato luogo a nu- merosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, divise tra chi ritiene applica- bili al contratto collettivo di diritto comune le norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo e chi, invece, sottolineando il legame tra tali norme ed il tipo di contratto collettivo di riferimento, afferma l’abroga- zione implicita degli artt. 2067-2077 c.c. ovvero la loro sopravvivenza al so- lo limitato fine di applicarli ai contratti collettivi corporativi ancora in vi- gore. Senza pretesa di completezza, pare allora opportuno richiamare breve- mente le diverse posizioni in materia. Come noto, gli artt. 2067-2077 c.c. dettavano una disciplina speciale per il contratto collettivo corporativo, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di fissare un termine al contratto (art. 2071), la facoltà di denunzia del con- tratto almeno tre mesi prima della sua scadenza ed infine sancendone l’ul- trattività sino alla stipulazione del nuovo accordo (art. 2074). Caduto l’ordinamento corporativo e stabilizzatosi un sistema di contrat- tazione informale – che si colloca, cioè, fuori degli schemi previsti dalla se- conda parte dell’art. 39 Cost. – si è posto il problema della riferibilità delle norme del codice civile all’unico tipo di contratto effettivamente ancora «vitale», quello, cioè, cd. di diritto comune. La prima dottrina che ha affrontato il problema dell’abrogazione impli- 30 X. XXXXXXX-R. DE XXXX XXXXXX- X. XXXX-X. XXXX, Diritto del lavoro, vol. 1, Il diritto sindacale, Utet, Torino, 2006; X. XXXXXX, Dal consorzio al Funzione ed efficacia del contratto di rete: spunti di riflessionecollettivo nel- l’attuale sistema delle relazioni sindacali e nell’ordinamento statale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniRiv. giur. lav., 20101975, 3p. 457, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli il quale rileva che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una collettivo si colloca nella zona grigia dei contratti alla cui disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma contribuiscono allo stesso tempo multifunzionaleil testo legislativo ed il dato sociale; certa- mente nominato dalla legge, atto ad operare che ne definisce a grandi linee la funzione economico-sociale, esso però non trova oggi nella legge una compiuta disciplina che va pertanto desunta at- traverso un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente esame congiunto dei principi generali dell’ordinamento che abbracciano la ma- teria, dalle singole impresescarne indicazioni specifiche che scaturiscono dalla legislazione ordinaria, ovvero forme di coordinamento più intensedalla configurazione sociale oggettiva del fenomeno, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresedalla coscienza giuridica dei soggetti che in esso si esprime. In definitivagiurisprudenza, l’introduzione tra le tante, si veda Xxxx., sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14827. cita delle norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo, ha concluso prevalentemente in senso negativo, e quindi per la sopravvivenza della normativa disciplina dettata per il contratto corporativo all’abrogazione dell’or- dinamento che l’aveva voluta 31. Peraltro, occorre tenere conto dell’influenza che il modello costituzio- nale ha avuto sugli autori che hanno teorizzato la sopravvivenza delle nor- me codicistiche all’abrogazione dell’ordinamento corporativo, ancora tem- poralmente vicini al legislatore costituente e quindi fiduciosi nell’attuazio- ne dell’art. 39 Cost. 32. Attuazione che, secondo la tesi citata, avrebbe portato a stipulare con- tratti collettivi per molti versi simili a quelli conclusi vigente l’abrogato or- dinamento corporativo. Esemplare è in tema proposito quanto si legge nella premessa al commentario al codice civile curato da Scialoja-Branca ove, a proposito della sopravvi- venza al nuovo sistema degli articoli da 2060 in avanti, si fa un distinguo tra quelle norme che riflettono il sistema fascista, in quanto tali ormai su- perate, e quelle che disciplinano il rapporto di lavoro, le quale si intendono provvisoriamente sospese in attesa del ritorno di un contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre collettivo con le caratteristiche della norma giuridica che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataaveva nell’ordinamento corporativo 33.
Appears in 1 contract
Samples: Recesso Dal Contratto Collettivo
XXXXXXX,. Il contratto “Diritto penale degli appalti pubblici”: profili sistematici, in Diritto penale degli appalti pubblici, a cura di rete X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, Padova, 2012, pp. 63 e ss. Xxxxxxx, pertanto, affrontare in primis il problema definitorio, concernente la qualifica pubblicistica o meno dei “soggetti” degli appalti e dei contratti pubblici. Al riguardo va osservato che l’indiscutibile autonomia delle nozioni proprie del diritto penale, non significa certo contrapposizione o separatezza dello stesso diritto penale. Al contrario, risulta necessario individuare e riconoscere, in sede ermeneutica, il corretto legame giuridico che consente a quest’ultimo di adempiere nel modo migliore alla propria funzione di specifico strumento sanzionatorio di precetti peraltro molto spesso posti ed operanti in altri campi dell’ordinamento giuridico, ma bisognosi, comunque, di un adeguato presidio punitivo che ne assicuri l’effettività, nel rispetto del principio di estrema ratio: la pena, infatti, può essere prevista ed irrogata solo laddove misure di altra natura, meno limitative come ad esempio sanzioni di natura amministrativa o civilistica, contabile o disciplinare, che certamente vengono in rilievo in materia di appalti pubblici, non risultino idonee o sufficienti. Se, dunque, è necessario operare un coerente raccordo fra il diritto dei contrattipunitivo ed i precetti da presidiare, citle forme in cui tale rapporto può esprimersi sono molteplici, andando dal vero e proprio “rinvio”, contenuto nelle fattispecie incriminatrici ad un precetto di fonte extra penale, fino alla previsione di singoli elementi normativi, costitutivi della fattispecie penale, da interpretare alla stregua delle norme di riferimento di natura non penale, passando per i concetti che rimandano, in tutto o in parte, a categorie e nozioni di altri rami dell’ordinamento giuridico, diversi da quelli penali, da cui però sono richiamati. Quest’ultimo è il caso delle nozioni di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” definite dagli artt. 3572 e 358 c.p., 919 ss2 ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, IV edizione, Varese, 2019. 76 X. XXXXXXmediante espressi richiami a categorie e nozioni proprie del diritto pubblico, Dal consorzio da interpretare e applicare in conformità ai principi e alle finalità proprie del diritto penale. La disciplina giuridica che governa gli appalti pubblici è rappresentata, dal d.lgs. 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”. Da questa normativa andranno ricavate le nozioni cui fanno rinvio gli artt. 357 e 358 c.p. per attribuire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella materia trattata. Diversi sono i criteri ermeneutici cui potrebbe farsi astrattamente riferimento: il primo, di natura nominalistico formale, comporterebbe una trasposizione immediata delle qualifiche e definizioni usate dal Codice dei contratti pubblici al contratto di rete: spunti di riflessionecampo penale. La stessa denominazione degli appalti come “pubblici”, del resto, non può certo far estendere automaticamente una corrispondente qualifica pubblicistica “agli effetti penali” a tutte le attività, procedure ed in definitiva ai soggetti coinvolti, essendo le definizioni in esame espressamente enunciate e valide soltanto nell’ambito dello stesso Xxxxxx dei contratti pubblici. Se non può seguirsi un criterio nominalistico formale, non può neppure accogliersi l’opposto criterio sostanzialistico, che si basa sulle finalità e sugli interessi materiali perseguiti o da salvaguardare con la regolamentazione in esame. Il criterio decisivo per risolvere la vexata quaestio non può allora che essere quello “oggettivo” della disciplina giuridica dell’attività svolta dai diversi soggetti che vengono in rilievo in successione. In particolare, in Rivista conformità alle definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, si dovrà stabilire se ci si trovi difronte all’esercizio di una “pubblica funzione” ovvero di un “pubblico servizio” enunciati negli articoli sopra richiamati alla luce della disamina ricavabile dal Codice dei contratti pubblici. Più agevolmente circoscrivibile appare la nozione di “pubblica funzione” che, accanto alla qualità di norme di diritto pubblico e di “atti autoritativi” che devono avere le proprie fonti di disciplina, deve esprimersi nell’esercizio di “poteri tipici” individuabili con relativa facilità. L’ambito degli incaricati di pubblico servizio sembra, invece, emergere più propriamente nelle attività che, pur non manifestandosi con l’esercizio di poteri tipici, si configurano come legittimate e da svolgere in forza di un “titolo” di diritto pubblico, ossia riconosciuto o attribuito dalla Pubblica amministrazione in conformità a norme di diritto pubblico ed atti autoritativi. Non solo nella fase dell’affidamento dei contratti pubblici ma anche in quella del diritto commerciale controllo e della vigilanza sulla loro esecuzione, nonché in altre attività amministrative comunque connesse, vi è per tali soggetti l’obbligo di seguire determinate procedure tipizzate da disposizioni di natura pubblica e atti autoritativi. Per cui si deve attribuire una qualificazione pubblica, per gli effetti penali, ai soggetti responsabili dei relativi procedimenti e delle suddette attività, e questo a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente cui detti soggetti appartengono o per cui conto formalmente agiscano. Nella fase di scelta del contraente e di stipula del contratto, sono estremamente importanti i principi dell’imparzialità e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto buon andamento enunciati dall’art. 2612 c.c97 della Costituzione, dovendosi escludere in queste attività situazioni di libera “disponibilità negoziale” di natura privata, come conferma il rinvio per tutto quanto non previsto dal Codice dei contratti pubblici alle regole del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990. XxxxxxIn tale ambito, al seppur il novellato art. 1, comma 1-bis, contempli la possibilità per la pubblica amministrazione, nell'adozione di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina atti di natura non autoritativa, di agire secondo le norme di diritto privato, resta salvo il principio già enunciato nell’art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l’art. 12 della già richiamata legge 241/90 in tema di contratto provvedimenti attributivi di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integratavantaggi economici. Accanto alla qualificazione soggettiva, appare alquanto lacunosaopportuno porre attenzione anche alle fattispecie poste a tutela delle gare pubbliche nell’ambito delle quali rilevano alcune incriminazioni specifiche introdotte oppure la previsione di pene inasprite. Nel seguito saranno delineati gli aspetti tipici che mettono in relazione, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale nell’ambito del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataCodice dei contratti pubblici.
Appears in 1 contract
XXXXXXX,. (Parere all’Assemblea). Il contratto Comitato inizia l’esame. Xxxxxx XXXX (FI), relatore, illustrando il decreto-legge recante talune modifiche al codice di rete procedura civile in materia di giudizio necessario secondo equita`, per quanto riguarda i profili di carattere fi- nanziario di competenza della Commis- sione bilancio, osserva che l’articolo 1-ter – introdotto dalla Commissione di merito – modifica il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disponendo l’incremento da 1.033 a 1.100 euro della soglia minima di esenzione dal contributo unificato che, secondo la vigente normativa, e` versato nella misura fissa di 62 euro per i processi di valore rientrante nella classe tra i 1.033 e i 5.165 euro. L’innalzamento della soglia di esenzione da tale contributo determina pertanto minori entrate non quantificate e non coperte per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, rileva che l’arti- colo aggiuntivo Cirielli 1-ter. 02, tra l’altro, attribuisce alla regione Lazio la somma di 19 milioni di euro destinata alle occor- renze finanziarie della gestione liquidato- ria dell’Azienda Xxxxxxx X, ponendo il relativo onere a carico dell’esercizio finan- ATTI DEL GOVERNO ziario 2002, ormai chiuso. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Il sottosegretario Xxxx XXXXX conferma che l’aumento del limite di esenzione dal contributo unificato comporta una perdita di gettito – quantificata dal dipartimento per le politiche fiscali in circa 1,8 milioni di euro annui – per la quale manca la necessaria norma di copertura. Concorda quanto al resto con il rela- tore. Xxxxxx XXXX (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito: sia soppresso l’articolo 1-ter. Sugli emendamenti trasmessi dall’As- semblea: sull’emendamento 1-ter.02 Cirielli, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper- tura. sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1. Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore. La seduta termina alle 11. La seduta comincia alle 11. Schema di regolamento su funzionamento e disci- plina soprintendenze. Atto n. 176. La Commissione prosegue l’esame, ini- ziato nella seduta del 6 marzo 2003. Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, ri- corda che nella seduta precedente l’esame e` stato rinviato per consentire al Governo di approfondire i rilievi formulati dal relatore. n. 720. Xxxxxx XXXX (FI) formula quindi la seguente proposta di parere: PARERE FAVOREVOLE
1. con riferimento all’articolo 1, comma 9, e all’articolo 8, comma 6, si chiarisca a quale organo compete la pre- disposizione dello schema di bilancio e di conto consuntivo, da sottoporre all’esame del collegio dei revisori dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
2. con riferimento all’articolo 1, comma 10, all’articolo 6 e all’articolo 8, si valuti l’opportunita` di fare espressamente rinvio alle disposizioni previste dall’arti- colo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, in merito ai termini e alle modalita` di ap- provazione da parte del Ministero vigilante e del Ministero dell’economia e delle fi- nanze delle delibere concernenti il bilancio di previsione, le relative variazioni e il diritto conto consuntivo degli enti pubblici non economici;
3. con riferimento all’articolo 8, si valuti l’opportunita` di prevedere, nell’am- bito della disciplina del conto consuntivo, la redazione di un conto patrimoniale, anche ai fini dell’iscrizione, rispettiva- mente tra le attivita` e le passivita` patri- moniali, dei contrattiresidui attivi e passivi, cit.se- condo quanto disposto dall’articolo 9, 919 sscommi 1 e 2;
4. 76 X. XXXXXXcon riferimento all’articolo 9, Dal consorzio al contratto si stabilisca espressamente per quanti eser- cizi i residui attivi e passivi possano essere mantenuti in bilancio, prima di rete: spunti essere eliminati per perenzione amministrativa, eventualmente facendo riferimento alla di- sciplina dettata per il bilancio dello Stato dall’articolo 36, commi 1 e 3, del regio decreto n. 2440 del 1923;
5. con riferimento all’articolo 12, si valuti l’opportunita` di riflessionespecificare quali disposizioni della legge n. 720 del 1984, concernente la disciplina della tesoreria unica, debbano applicarsi alle soprinten- denze autonome; in particolare, si valuti l’opportunita` di prevedere espressamente se, in Rivista modo analogo a quanto stabilito dalla legge relativa alla soprintendenza di Pompei (legge n. 352 del diritto commerciale e del diritto generale 1997), anche le altre soprintendenze speciali debbano es- sere inserite nella Tabella A della legge relativa alla tesoreria unica;
6. si valuti l’opportunita` di allegare al provvedimento in esame l’elenco delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto so- printendenze gia` dotate di rete: una soluzione in cerca del problemaautonomia, in Reti conformita` a quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 30 ottobre 1998, n. 368;
7. per quanto concerne la redazione formale del testo:
a) si chiarisca, nella formulazione dell’articolato, che tutte le disposizioni in esso contenute si applicano alle soprinten- denze speciali, conformemente al titolo del regolamento;
b) si adotti la dizione « banca » in sostituzione della dizione « istituto di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitocre- dito », I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataovunque quest’ultima ricorra.
Appears in 1 contract
Samples: Ratifica Accordo
XXXXXXX,. Xx, Il contratto di rete e il diritto dei contrattifallimento, cit(a cura di) X. Xxxxxxxx, IVed., 919 ssMilano, Xxxxxxx, pag. 76 X. XXXXXX708: “dunque non basta che vi siano in fatto soci illimitatamente responsabili, Dal consorzio al contratto ma occorre in più che si abbia una società con soci a responsabilità illimitata, cioè che strutturalmente sia conformata in modo tale. […] Nel caso dell’unico socio della società per azioni od a responsabilità illimitata di rete: spunti costui per le obbligazioni sociali non è totale, ma riguarda solo quelle sorte nel periodo in cui tutte le azioni o tutte le quote gli sono appartenute.” delle società personali e quelli delle società di riflessionecapitali, in Rivista quanto quest’ultimi “contrattando con la società per azioni o a responsabilità limitata hanno fatto affidamento per il loro soddisfacimento unicamente sul patrimonio sociale; la legge, tuttavia, per l’inevitabile irregolare funzionamento del diritto commerciale congegno sociale a causa dell’esistenza di un unico socio, accorda loro una tutela ulteriore, facendo sorgere la responsabilità personale del medesimo; ma sarebbe eccessivo se per far valere questa responsabilità aggiunta essi godessero anche della più energica tutela assicurata dalla procedura concorsuale“130. Il legislatore della riforma fallimentare del 2006131 ha confermato la tesi della non fallibilità del socio unico, elencando espressamente nel nuovo art. 147 l.f. i tipi sociali (s.n.c., s.a.s. e del diritto generale delle obbligazionis.a.p.a.) i cui soci illimitatamente responsabili sono suscettibili di fallimento in estensione. Non facendosi menzione né della società per azioni, 2010né della società a responsabilità limitata, 3, 795 sssi dovrebbe optare per l’automatica esclusione dal fallimento in estensione dell’unico azionista e dell’unico quotista132. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntaTale soluzione, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione solo si adegua all’opinione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario dottrina e della normativa in tema giurisprudenza maggioritaria, ma si concilia anche allo spirito non sanzionatorio delle procedure concorsuali, quale scelta di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti fondo della riforma fallimentare133; facendo trasferire così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione responsabilità di attività comuni alle rispettive impreseindirettamente o direttamente gestorie del socio unico all’area della responsabilità risarcitoria ex art. In definitiva2476, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatacomma 7 ed art. 2497 c.c.
Appears in 1 contract
Samples: Not Applicable
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratticontratto, cit., 919 627. 91 Così X. XXXXXXXXX, op. cit., 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515. 76 93 Favorevole X. XXXXXX, Dal consorzio al La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete: spunti », cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di riflessionerete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXAA.VV., Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti a cura di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoX. Xxxxxxx, I ContrattiBologna, 2009, 1085; E.M. TRIPPUTI, 938 op. cit., 75 ss. l’affidamento dell’attività esterna controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua certo punto il legislatore del 2012 si è curato di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli aggiungere che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra «il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di ricavo all’attività ermeneuticasoggettività giuridica, stante salva la sua riferibilità ad facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una pluralità regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di funzioni e l’individuazione chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che suscettibile l’assenza di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataun organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. Il contratto La cessione del credito con causa di rete e il diritto dei contrattigaranzia, cit., 919 ss38. 76 X. Chiaramente anche XXXXXX, Dal consorzio al contratto L’alienazione a scopo di rete: spunti garanzia, cit., 209. xxxxxx xxxxxxxxx; e quindi di riflessioneun diritto — di credito o di proprietà a seconda dell’oggetto della cessione in garanzia — conformato, e con ciò limitato, dalla causa di garanzia. In questa sede il discorso non può evidentemente essere approfondito. Si può comunque rilevare come, in Rivista letteratura, posizioni tradizionali molto prudenti e tendenzialmente sfavorevoli alla « proprietà strumentale » sia- no vieppiù superate da opinioni assai più aperte, che dapprima hanno legittimato i trasferimenti fiduciari e più di recente intendono accreditare una più larga validità — quanto meno sotto il profilo della « sufficienza » causale — delle alienazioni in garanzia. All’uopo valorizzando quelle fattispecie, talora delineate dallo stesso diritto positivo, che indicano come il diritto di proprietà possa essere funzionalizzato anche alla realizzazione di interessi non direttamente ricol- legabili al proprietario: come avviene nel caso di mandato all’acquisto di immobili (secondo talune letture del fenomeno) ovvero in quelli in cui sia più o meno direttamente dato cogliere un diritto di proprietà segnato da vincoli di destinazione. Ovvero rilevando come oramai da qualche decen- nio il dibattito sul contenuto del diritto commerciale e di proprietà metta in luce un contemperamento sempre più evidente tra facoltà del proprietario ed interessi, pubblici o privati, non direttamente a lui ricollegabili (61). In questo contesto nulla toglierebbe allora alle parti di prevedere il trasferimento di un diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ssil cui contenuto sia conformato in coerenza con il senso dell’operazione negoziale intrapresa (62). 77 X. XXXXXXXX, Il contratto E la causa di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo garanzia sarebbe idonea a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di retesorreggere trasferimenti siffatti, la disciplina adottata dal legislatorecui stabilità dipende dalla sorte del credito garantito. Ѐ proprio questo il percorso oramai assestato nel settore dei trasferi- menti in garanzia dei crediti: la giurisprudenza oggi non dubita della validità della cessione con causa di garanzia; tuttavia, ripetutamente modificata ed integratacome vedremo ap- presso (al par. 11), appare alquanto lacunosala conclusione circa l’adeguatezza della causa di garan- zia a sostenere la cessione del credito è guadagnata previa limitazione degli effetti del trasferimento, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunicui stabilità è strettamente dipendente dalle sorti del debito da garantire. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoPiuttosto, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo significativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una tali aperture sono limitate alle fattispecie in bilico tra il cui la cessione in garanzia ha ad oggetto diritti di credito; quando viceversa l’oggetto del trasferimento in garanzia è un diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.reale le pre-
Appears in 1 contract
Samples: Cessione Del Credito E Factoring
XXXXXXX,. Il nuovo contratto di rete leasing cosa cambia dopo la legge n. 124/2017, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, p. 41. civilistica dell’operazione, la quale dovrà poi essere necessariamente integrata a livello contrattuale dalla prassi sviluppata in materia di leasing immobiliare. Il comma 76 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 definisce: “Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e il diritto dei contratticreditizia, citdi cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.” Cosi definito, 919 ss. 76 X. XXXXXXconsiderando la non esaustività della disciplina introdotta, Dal consorzio e che l’utilizzatore deve essere necessariamente un consumatore, al contratto di reteleasing abitativo sarà applicabile: spunti - La disciplina “speciale” introdotta dalla legge di riflessionestabilità 2016; - La disciplina contrattualmente inserita dalle parti ad integrazione di quella legale, in Rivista verosimilmente attinta dalla prassi; - Le norme dettate dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataConsumo)21.
Appears in 1 contract
Samples: Leasing Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ssLa gestione del sovraindebitam ento del debitore “non fallibile” (d.l. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione212/2011), in Rivista xxx.xxxxxx.xx. L’art. 7, comma 1, ultimo periodo, prevede ancora che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del diritto commerciale patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del diritto generale delle obbligazioniricavato ai creditori. Va sottolineato che la nomina obbligatoria del liquidatore riguarda soltanto il caso in cui vi siano beni sottoposti a pignoramento. In tale ipotesi il liquidatore dispone in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dalla loro alienazione. Non pare, 2010almeno ad un’interpretazione letterale, 3, 795 ssche il liquidatore abbia ulteriori poteri. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto Egli quindi non potrà disporre dei beni che non siano oggetto di rete: una soluzione in cerca pignoramento o dei crediti non pignorati. Neppure sembra che il liquidatore abbia poteri ulteriori che riguardano la fase della distribuzione del problemaricavato ai creditori. Ovviamente la nomina del liquidatore nell’ipotesi che esso sia previsto nel piano potrà comportare l’attribuzione a quest’ultimo di maggiori poteri, in Reti di impresa conformità al contenuto del piano. Non è chiara la differenza tra la figura del liquidatore e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto quella del fiduciario previsto dall’art. 2612 c.c2 ( cfr però infra). XxxxxxNella pratica probabilmente il liquidatore ed il fiduciario nominati nel piano tenderanno ad assumere un carattere unitario. Va sottolineato che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli ( art. 13, comma 4). Ne deriva che per effetto della presentazione della proposta o comunque a seguito dell’omologazione dell’accordo il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio, almeno della parte di esso considerata nel piano. A differenza che nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali la sanzione dell’atto di disposizione non è l’inefficacia, ma la nullità. E’ probabile che questa diversa scelta sia dovuta all’inesperienza del legislatore in materia, che non ha compreso che non ogni atto di disposizione deve essere sanzionato, ma soltanto quello che lede gli interessi dei creditori e soltanto nella misura in cui costoro si dolgano dell’atto illegittimo posto in essere. Va ancora osservato che spetta al giudice (art. 13, comma 3), sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizzare lo svincolo delle somme e ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo. Stando alla lettera della legge non compete pertanto al giudice autorizzare il liquidatore a procedere agli atti di alienazione, ma soltanto a svincolare le somme ricavate dalla liquidazione nel momento in cui debbono essere effettuati i pagamenti ai creditori in attuazione del piano. E’ forse possibile ritenere che i poteri autorizzativi spettino al giudice soltanto nei casi in cui vi è un liquidatore o per previsione obbligatoria di legge o perché indicato nella proposta. Ove invece si sia prevista la nomina del fiduciario, tali poteri non spetteranno al giudice, precisandosi all’art. 7 che al fiduciario compete anche la distribuzione del ricavato. Il contenuto del piano può anche prevedere, come già si è detto, la moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei alle condizioni già viste (art. 8, comma 4). La proposta deve contenere, oltre al piano, la sottoscrizione oltre che del debitore anche dei terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, nei casi in cui i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. Anche se il legislatore non lo dice, pare evidente che la cessione di beni di terzi o la concessione in garanzia degli stessi non sarà necessaria non soltanto quando il debitore abbia redditi sufficienti ad assicurare la fattibilità del piano, ma anche quando egli disponga di beni sufficienti a tal fine. La proposta deve anche indicare le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Va ricordato che la proposta ed il piano sono redatti con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente, vale a dire quello del luogo di residenza del debitore o in cui questi abbia la sede. Spetta a tali organismi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge, assumere “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo e all’esecuzione di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina esso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento”. Spetta inoltre all’organismo di composizione della crisi verificare la “veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati” ed attestare la fattibilità del piano ( art. 17, comma 2). Anche l’attestazione definitiva sulla fattibilità all’esito dell’approvazione dell’accordo, decorso il termine di dieci giorni entro il quale i creditori possono sollevare contestazioni spetta all’organismo di composizione della crisi (art. 12, comma 1). Il meccanismo di attestazione è dunque analogo a quello previsto per l’accordo di ristrutturazione di cui agli artt. 182 bis e ss. con la differenza che il ruolo dell’esperto è qui svolto dall’organismo di composizione della crisi, cui compete anche la redazione del piano d’intesa con il debitore, e l’esecuzione per quanto non di competenza del liquidatore o del fiduciario all’uopo nominato e dello stesso xxxxxxxx. Spetta all’organismo di composizione della crisi anche l’attestazione in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ordine alla veridicità dei dati sui quali il piano si fonda. L’organismo in parola non è dunque soggetto terzo ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi indipendente perché partecipa alla redazione del piano e svolge un ruolo fortemente attivo quale coadiutore del debitore e facilitatore dell’accordo. Sul punto si ritornerà in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataprosieguo.
Appears in 1 contract
Samples: N/A
XXXXXXX,. Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, cit., p. 1146. di nodi, sarebbe stato pacifico, in base allo schema classificatorio tradizionale, la sussunzione della nuova figura tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo e aventi causa associativa. La disposizione di cui all’art. 3 comma 4 ter fa coesistere nella definizione di contratto di rete l’elemento dello scambio con quello della comunione di scopo. Invero, assumono la medesima rilevanza l’elemento dello scambio di informazioni e prestazioni e quello della definizione di quel programma comune di rete sulla base del quale la pluralità di imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, quindi l’efficienza delle imprese aggregate. In base alla dottrina dominante, il programma comune costituisce l’elemento peculiare dei contratti con comunione di scopo67. Parte della dottrina ha, quindi, sostenuto l’irrilevanza del riferimento normativo all’elemento dello scambio, adottando, però in questo modo una interpretatio abrogans dell’inciso dell’art. 3, comma 4 ter che si riferisce espressamente allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica68. Tradizionalmente, con il supporto della giurisprudenza, lo scopo comune è stato contrapposto alla causa di scambio69. Autorevole dottrina70 ha osservato però, dissentendo da quest’ultimo orientamento, «che la presenza di uno scambio non presupponga necessariamente alterità o addirittura conflitto di interessi, né sinallagmaticità; nel contratto di scambio, infatti possono aversi forme di collaborazione e co-progettazione che presuppongono e producono fenomeni di interdipendenza tra le attività delle imprese partecipanti». Simmetricamente, lo scopo comune non presuppone una coincidenza di interessi, ma come dimostra l’evoluzione della nozione di contratto di società, è perfettamente 67 X. XXXXXXX, voce Contratto plurilaterale, in Enc. giur. Xxxxxxxx, XX, Xxxx, 0000, p. 9. 68 G. D. XXXXX, Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, a cura di X. Xxxxxxx, P. Iamiceli e G. D. Xxxxx, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Xxxxxxx, Milano, 2013, p. 32; X. XXXXXXXX, Intervento alla tavola rotonda : Per quali ragioni il diritto dei contrattibisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al in Il contratto di rete: spunti di riflessione. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa. Atti del convegno, Roma, 25 novembre 2011, I quaderni della Fondazione italiana del Notariato, Milano, n. 1/2012, p. 77. 69 Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionixxx.xxxxxx.xx, 2010§ 1 ss; App. Milano, 317 settembre 2008, 795 in De Jure, § 1 ss. 77 70 X. XXXXXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti cit., p. 27. compatibile con il conflitto di impresa interessi tra contraenti, esemplificato dal conflitto tra maggioranza e contratto minoranza71. La presenza di rete: spunti per un dibattitouno scopo comune quindi, I Contratti, 2009, 10, 938 ssnon presuppone l’assenza di conflitto di interessi e la possibilità che le parti perseguano il proprio interesse oltre a quello comune. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. XxxxxxAltra parte della dottrina, al fine di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di ricondurre la struttura reticolare allo schema del contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitobilaterale, è stato quello ricorsa ad interpretazioni alternative legate a posizioni datate, quale quella di attribuire all’autonomia privata esaminare la rete non nel suo complesso, bensì considerando i singoli nodi come una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto serie di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresecontratti bilaterali72. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di questo modo il contratto di rete sollecita ampi margini non sarebbe più considerato come un contratto plurilaterale in cui coesistono sia lo scambio che lo scopo comune, bensì come un fenomeno di ricavo all’attività ermeneuticacollegamento negoziale che coinvolge un fascio di contratti bilaterali73. A tale ricostruzione dottrinale si può obiettare che seguendo siffatta impostazione, stante il contratto di rete in quanto tale come descritto dalla fattispecie normativa verrebbe meno74. Un’altra soluzione per ridurre la sua riferibilità rete ad una pluralità serie di funzioni contratti bilaterali, senza incorrere nella conseguenza di destituire di fondamento l’istituto, sarebbe quindi quella di concepire il contratto di rete come un contratto normativo, volto a regolare in anticipo la stipula obbligatoria di ulteriori plurimi contratti di scambio, dirigendo e l’individuazione convogliando ad un fine determinato una serie di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.atti, disciplinandoli in via generale, trovando poi le singole attività attuative in successivi progetti regolamentati successivamente al xxxxxxx00. Altra parte della dottrina, più nello specifico, riconosce ai contratti suddetti
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLa contrattazione collettiva aziendale dopo l'articolo 8 del decreto l. 13 agosto 2011, citn. 138, in Dir. rel. ind., 919 2012, 16 ss. 76 X. XXXXXX44 Ratificate in Italia rispettivamente con legge n. 157/1981 e con legge n. 148/2000: in argomento per tutti cfr. Xxxx, Dal consorzio al contratto Xxxxxx, Pertile (a cura di), Child Labour in a Globalized World. A legal analysis of ILO action, Ashgate, 2008. valorizzazione delle risorse umane e i percorsi di rete: spunti formazione, informazione e orientamento. Tale Convenzione, ratificata in Italia con legge n. 68/1979, prevede che ogni Stato adotti e sviluppi politiche e programmi «completi e concordati di riflessioneorientamento e formazione professionale, stabilendo, in Rivista particolare, grazie ai servizi pubblici dell'impiego, una stretta connessione tra orientamento, e formazione professionale e impiego» (art. 1). Anche in questo caso difficilmente si possono rilevare limiti sostanziali alle eventuali deroghe introdotte dalla CCP.
e) In materia di ferie del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionilavoratore, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto gli spazi di reteintervento della CCP sono fortemente limitati dal convergere di due fonti sovranazionali: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoverso, I Contrattila Convenzione n. 132, 2009ratificata in Italia con legge n. 157/1981, 10fissa un tetto minimo di ferie di tre settimane da garantire a tutti i lavoratori ed inoltre il principio per cui le ferie maturate devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione; per altro verso, 938 ssla Dir. l’affidamento dell’attività esterna 2003/88/CE dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane (art. 7.1), delle quali viene altresì esclusa la possibilità di essere sostituite da apposite indennità, se non a fine rapporto (art. 7.2). per l’operare di tali fonti sovranazionali sarebbe invalido un accordo di prossimità che prevedesse, ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxesempio, al liquidazione delle ferie non godute in misura tale da intaccare i minimi sopra segnalati.
f) In parallelo rispetto a quanto sopra detto circa la Dir. 95/46/CE e le sue implementazioni nel nostro ordinamento sulla materia della privacy, occorre segnalare il Code of practice on the protection of workers’ personal data, adottato dall’OIL nel novembre 2006, privo di là forza cogente ma contenente rilevanti guidelines per i legislatori nazionali, che nel delegare i propri poteri non potranno non assecondarle45. Alla luce della disamina delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina citate fonti normative OIL, deve ricordarsi come di recente la stessa Organizzazione, nell’ambito di dichiarazioni ufficiali, abbia inteso muoversi in tema direzione diametralmente opposta rispetto ai legislatori di contratto alcuni importanti Paesi (specialmente Gran Bretagna e Stati Uniti), rimarcando che la contrattazione collettiva settoriale o comunque nazionale rimane un «baluardo ineliminabile per il mantenimento delle condizioni di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impreselavoro». In definitivanetta contrapposizione rispetto alla tendenza segnalata in apertura del presente contributo, l’introduzione della normativa il decentramento contrattuale (insieme al calo dei tassi di sindacalizzazione) è ritenuto uno dei fattori di maggiore criticità in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataordine al peggioramento delle disuguaglianze ed all’incremento dell’instabilità sociale46.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Bargaining Agreement
XXXXXXX,. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, in Il La sezione IV del capo III della legge fallimentare, nel disciplinare gli effetti del fallimento sui contratti pendenti, si limitava infatti esclusivamente a regolare in maniera distinta determinati “tipi contrattuali” legali (vendita non ancora eseguita da entrambi contraenti; contratto di rete e il diritto somministrazione, contratti di associazione in partecipazione, contratti di conto corrente, mandato, commissione, appalto, assicurazione), sotto-tipi legali (vendita a termine ovvero a rate; locazione di immobili, contratti di borsa a termine), e, infine, tipi nominativi ricompresi in leggi speciali (contratto di edizione). L'approccio ricostruttivo di fondo continuava dunque ad essere quello connesso alla singolare natura dei contratti, «sui quali scende la falcidia del fallimento, che li coglie di sorpresa tra il momento della conclusione e quello dell'esecuzione»19. Contratti che la stessa dottrina definiva «interrotti ed imperfetti, perché le loro prestazioni risultano, al momento della dichiarazione di fallimento, non eseguite, o quanto meno non integralmente eseguite, ma che, a seguito della revoca del fallimento, possono riprendere vita, nel senso che l'ex fallito, tornato in bonis, se essi nel frattempo non abbiano avuto alcuna definitiva esecuzione da diritto fallimentare riformato, Commento sistematico, a cura di X. Xxxxxxx Xx Xxxx, Padova, 2007, p. 213, la rubrica della Sezione IV, prima della riforma, era «giustamente molto enfatica», in quanto «sembrava promettere una disciplina organica dei rapporti giuridici preesistenti, che in realtà non esisteva». Secondo Xxxxxxx Xx e Borgioli, Il Fallimento, Milano, 1995, p. 372, nota 1, la rubrica della Sezione IV, ante riforma, si limitava a raggruppare norme frammentarie, scarsamente coordinate e notevolmente lacunose, le quali, molto modestamente, si limitavano a regolare distintamente alcuni specifici rapporti, trascurandone molti altri di pur notevole importanza e neppure tentando un regolamento organico e sistematico della materia. 19In tal senso X. XXXXXXXXX, op. ult. cit., 919 ssp. 125. 76 X. XXXXXXparte del curatore, Dal consorzio al contratto avrà diritto di rete: spunti pretenderne l'adempimento, dovendone ovviamente eseguire anche le obbligazioni»20. Ciò posto, era però evidente che, nel limitare la previsione soltanto ad alcuni tipi negoziali, e in difetto di riflessioneun regolamento organico e sistematico della materia, l’originario impianto normativo finiva per alimentare dubbi interpretativi e incertezze applicative circa la sorte, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale ambito fallimentare, di molte figure contrattuali, pure di notevole importanza, alcune delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna quali già tipiche ed altre medio tempore assurte ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataautonoma “tipizzazione sociale”21.
Appears in 1 contract
Samples: Research Agreement
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss919, secondo il quale la normativa in commento «non introduce un nuovo tipo contrattuale ma costituisce lo schema di un contratto trans-tipico, destinato a essere impiegato per funzioni diverse, singole o combinate», per lo svolgimento di attività compiute con strumenti contrattuali già disponibili. 76 X. XXXXXXIn tal modo si potrebbe avere una rete-subfornitura, Dal consorzio al contratto una rete-ATI, una rete-joint venture, una rete-consorzio. Infatti, aggiungendo o sottraendo alcuni elementi diretti a meglio connotare la dimensione reticolare, sarebbero riprodotti, almeno sotto il profilo causale, modelli negoziali legislativamente o socialmente già esistenti. Sulla natura trans-tipica delle reti di rete: spunti di riflessioneimprese lo stesso A., già in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaprecedenza, in Reti di impresa imprese, spazi e contratto silenzi regolativi in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, cit., 23 ss.; in Reti di La scelta definitiva, in realtà, è caduta su un nuovo modello di cooperazione, caratterizzato dalla comunione dello scopo e da un intenso rapporto fiduciario senza, però, alcuna compromissione della autonomia e indipendenza delle imprese aderenti, «in grado di perseguire due obiettivi contrapposti e difficilmente conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità»113. Pertanto, pur non potendo escludere che nella prassi il fenomeno reticolare possa continuare a esistere anche in forme e modelli assolutamente divergenti da quello proposto dal legislatore del 2009, è proprio lo schema negoziale previsto all’art. 3, co. 4-ter (così come successivamente modificato) ad aver trovato posto, sia pure tramite la ben nota tecnica definitoria, nell’introdotto “Statuto delle imprese”, secondo il cui art. 5 lett. f) “si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, imprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit.; 432, 441 ss. e, da ultimo, in X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Contratto di rete: spunti per un dibattito. Inizia una nuova stagione di riforme?, I Contratticit., 2009, 10, 938 595 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoSi v. anche X. XXXXXXX, alla stregua Reti di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxximpresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina contratto, cit., 951, il quale rileva che, prima dell’emanazione dello specifico provvedimento normativo in tema di contratto contratti di rete, «in campo giuridico si è cercato di collocare le reti all’interno degli schemi codicistici e delle ultime normative speciali che hanno recepito forme contrattuali di importazione anglosassone», quali, ad esempio, il franchising, la disciplina adottata dal legislatoresubfornitura, ripetutamente modificata ed integratai gruppi di imprese, appare alquanto lacunosai consorzi, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione le a.t.i. e gestione attiva delle attività comunii contratti collegati. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitoTuttavia, è stato quello opportuno sottolineare che l’A., pur partendo da tale premessa, passa in rassegna tutti i surriferiti modelli di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntacooperazione per segnalarne le evidenti diversità rispetto al modello reticolare definito all’art. 3, non alternativamente accessibile se nonco. 4-ter, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatal. n. 33/09.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. Il Xx lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in Tratt. Dir. Civ. e Comm., continuato da X. XXXXXXX, a cura di X. Xxxx e X. Xxxxxxxx, Milano, 1996, 382; X. XXXXXXX, Professioni intellettuali, impresa, società, in Contr. impr., 1991, 4.; V. IBBA, La categoria «professione intellettuale», in Le professioni intellettuali, Giur. Sist. Dir. Civ. Comm., Torino, 1987, 20. previsto dal citato art. 68 con riferimento alle specifiche tecniche. Anche i locali destinati allo svolgimento del servizio dovranno essere forniti dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza, alla salute, ai «criteri di accessibilità dei soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale» (art. 68 d.lgs. 50/2016)10. È solo in presenza di tali modalità di prestazione del servizio che si determina l’effetto tipico del contratto d’appalto, ovvero l’accollo del rischio in capo al professionista, requisito essenziale per qualificare il rapporto alla stregua di un contratto di rete appalto. Di conseguenza, non potrà essere richiesta la revisione del prezzo pattuito con l’amministrazione al momento dell’affidamento del servizio, e il diritto professionista sarà tenuto a farsi carico delle maggiori spese che eventualmente si verificheranno nel corso della gestione. Del pari, se il professionista avrà dimensionato il servizio in termini di personale, di attrezzature e di collaboratori sulla base di una stima in eccesso, le conseguenze economiche collegate al verificarsi di un contenzioso minore ricadranno interamente su di lui, atteso che nel contratto d’appalto la direzione e la responsabilità dell’obbligazione di risultato fa capo all’imprenditore, mentre all’amministrazione residuano soli compiti di vigilanza e controllo. Attraverso l’esercizio di tali poteri 10 In particolare, nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, per specifiche tecniche si intendono le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei contrattiservizi, nonché le procedure di valutazione della conformità (punto 1, all. XIII, d.lgs. 50/2016). l’amministrazione, come in qualsiasi altro contratto d’appalto di servizi, lavori o fornitura, è in grado di verificare che l’adempimento degli obblighi a carico della controparte avvenga in conformità a quanto pattuito. Ora, rispetto alla previgente disciplina, quella introdotta dal nuovo codice si arricchisce della nota in calce all’all. IX, ove si precisa che «tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale». In questo modo è affermato il discrimine tra l’attività pubblicistica dell’amministrazione e quella suscettibile di essere svolta, in sua vece, da parte di privati in forma imprenditoriale. Pertanto, detta incompatibilità trova la sua ragion d’essere nella fondamentale distinzione tra servizi non economici, quali sono quelli di interesse generale, perché svolti nell’esercizio dei pubblici poteri, e servizi svolti in forma imprenditoriale11. Tale richiamo è utile anche a differenziare l’appalto dei servizi legali e il contratto d’opera intellettuale per l’assistenza legale, perché ricorre la seconda ipotesi ogni volta che la prestazione assuma un carattere fortemente personale, ed abbia come sua esclusiva finalità quella di fornire un apporto di conoscenze giuridiche, ancorché a fronte di un corrispettivo economico. Anche in tal caso, la prestazione legale conserva le sue connotazioni originarie di attività squisitamente intellettuale. Come si vedrà più avanti, occupandosi della materia l’ANAC, di recente, ha precisato che qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o 11 Tale aspetto è puntualmente ricostruito da X. XXXXXXX, Un ossimoro duro a morire, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX2, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionead avviso del quale «in alcuni Stati, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionitra cui l’Italia, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti taluni servizi ritenuti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti legge necessari per la determinazione realizzazione di intense forme fondamentali esigenze della collettività sono organizzati sotto forma di collaborazione servizi non economici di utilità generale (di seguito, servizi pubblici), nel senso che spetta in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuniquesti casi all’amministrazione pubblica organizzare il servizio necessario per soddisfare tali esigenze». L’intentoperiodico, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso l’affidamento dei servizi legali integra la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità forma tipica del contratto di reteappalto, in definitivacon conseguente applicabilità dell’all. IX e degli artt. 140 ss. del d.lgs. 50/2016. Viceversa, pone la fattispecie a cavallo tra il l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto associativo d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art. 1712.
4. La diversità dei beni e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.interessi giuridici protetti dall’ordinamento mediante le due fattispecie
Appears in 1 contract
Samples: Contratto D’appalto Dei Servizi Legali E Contratto D’opera Professionale
XXXXXXX,. C’era un impegno sin dal rendiconto di gestione che facemmo, un rendiconto di gestione 2014. Io ho sentito il Sindaco e la Giunta, preannunciai la volontà di quest’Amministrazione di procedere all’approvazione del baratto amministrativo, diciamo, con le cautele del caso. Per evitare di mettere a rischio gli equilibri di bilancio abbiamo ritenuto opportuno fissare un importo massimo in via sperimentale per il 2017. Il contratto regolamento che avete avuto modo di rete vedere è un regolamento molto di carattere generale, di questo io e il diritto dei contrattitutta l’Amministrazione è consapevole, cit.vogliamo però portarlo subito all’attenzione del Consiglio Comunale impegnandoci nel contempo anche a riportarlo per renderlo, 919 ssdiciamo così, più nozionistico, più preciso. 76 X. XXXXXXSono arrivati una serie di suggerimenti, Dal consorzio al contratto di rete: spunti proposte, io ho chiesto di riflessionedesistere dalla possibilità di farlo in questo momento. C’è da parte dell’Amministrazione, io per bocca dell’Amministrazione, signor Xxxxxxx, mi impegno, ci impegniamo a riportarlo entro settembre recependo quelli che sono i suggerimenti che arriveranno dal consiglio, dalle Commissioni, quindi possono prenderlo tutti una copia e vedere di portarlo, in Rivista del diritto commerciale maniera tale da fare un provvedimento che vada realmente incontro a quelle che sono le esigenze dei soggetti più fragili, dei soggetti più deboli delle famiglie. Io lo vorrei legare in modo particolare sia all’ISEE ma anche al nucleo familiare, perché è opportuno che chi ha sei figli, sette figli e del diritto generale delle obbligazioniha una situazione economica più fragile abbia queste... e magari poi non lavora nemmeno, 2010abbia questa possibilità. Quindi da parte nostra la piena disponibilità, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilateraleintanto, a fronte recepire nell’arco di questi mesi i vari suggerimenti che arriveranno e portare all’attenzione del Consiglio Comunale le modifiche, diciamo, entro il mese di settembre, tenendo ben presente, anche qui, il fatto che i Revisori abbiano dato un dettato normativo parere favorevole ma c’hanno invitato a tener presente quella che agglutina profili è la sentenza della Corte dei Conti, se non erro, dell’Xxxxxx Xxxxxxx, cosa che abbiamo fatto, voglio dire, abbiamo predisposto. A tal riguardo però è scappato nella proposta di delibera, nella premessa, bisognerebbe eliminare, Presidente, quando dice: il Consiglio Comunale, premesso che, atteso che gli interventi, rilevato che è obiettivo l’Amministrazione... la parte finale: anche attraverso l’estensione dell’accesso al baratto amministrativo per i debiti relativi ad entrate patrimoniali e a violazioni del diritto societario e codice della normativa strada. Noi questo non lo vogliamo fare. Il provvedimento deve riguardare in tema modo particolare la TARI al mio modo di consorzivedere, attorno ad una disciplina perché anche l’IMU chi ha immobili di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella qualeproprietà, peròinsomma, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.non
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Applicazione Sperimentale Del Baratto Amministrativo
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneLa responsabilità del gestore aeroportuale, in Rivista Dir. trasp, 2002, 788. Ulteriori difetti ascrivibili alla teoria del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazionideposito a favore di terzi sono inoltre stati individuati nel fatto che tale disciplina, 2010essendo regolamentata in modo difforme da Stato a Stato (oltre che in modo difforme rispetto alla normativa internazionale) varia in relazione al foro, 3con conseguente diffi- coltà per il creditore di conoscere in anticipo il regime normativo applicabile. Qualora, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXpoi, Il contratto l’attività di rete: una soluzione handling sia svolta dal vettore in cerca del problemaregime di autoproduzione, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoa quale regime bisogne- rebbe assoggettarla? trasporto o deposito? Ulteriori svantaggi sarebbero inoltre legati, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxesem- pio, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli fatto che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, l’elusione della normativa internazionale (effettuata attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità il ricorso alla co- struzione del contratto di retedeposito al fine di evitare le limitazioni di responsabilità a favore del vettore) non si tradurrebbe in un gran ristoro per il destinatario delle cose, la cui posizione po- trebbe invero risultare aggravata dalla presenza, in definitivaalcuni schemi contrattuali, pone di clausole di limi- tazione della responsabilità previste a favore dell’handler e circoscriventi la fattispecie propria responsabilità ai soli casi di xxxx e colpa grave: così, A. Facco, cit,. 526 s. Lo stesso A. ha inoltre evidenziato come la teoria del deposito sia assolutamente insoddisfacente ed inidonea disciplinare le multi- formi attività fornite dagli operatori dei servizi di assistenza a cavallo tra terra. Con la novellazione della parte aeronautica del codice della navigazio- ne 11, è stata infatti realizzata l’esigenza di armonizzazione della normativa nazionale con i nuovi assetti, giuridici ed organizzativi previsti a livello co- munitario ed internazionale 12. Così, da un lato, con l’introduzione del «nuovo» art. 953 c. nav. è stata espressamente prevista un’ipotesi di respon- sabilità del vettore aereo per le cose consegnategli per il contratto associativo e il contratto plurilateraletrasporto fino al mo- mento della loro riconsegna «anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ot- temperare a un regolamento aeroportuale, a fronte un operatore di assistenza a terra o ad un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e altro ausiliario». Peraltro, il semplice richiamo della normativa internazionale in tema vigore (nella specie, la Convenzione di consorziMontreal 1999), attorno ad una disciplina direttamente applicabile trattandosi di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione trasporto internazionale, permette di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e ricondurre con certezza al vettore la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare responsabilità per la perdita delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresecose consegnategli. In definitiva, l’introduzione sembra ormai incontrovertibile che il momento traslativo della normativa in tema responsabilità vettoriale debba fondarsi sul dato normativo specifico previsto dalla Convenzione di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneuticaMontreal, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile dalla normativa del codice della navigazione. Da entrambi i testi si evince infatti chiaramente come il li- mite temporale della responsabilità del vettore debba essere inteso secondo un’accezione ampia di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.trasporto, non limitato al solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, ma – come peraltro è stato evidenziato da autorevo- le dottrina – protratto durante tutto l’iter della prestazione del trasporto 13. La sentenza in questione è una delle prime pronunce 14 nelle quali viene applicato il nuovo regime. Vi è da aggiungere che i richiami al codice della navigazione appaiono pertinenti solo nella misura in cui essi costituiscano
Appears in 1 contract
Samples: Responsabilità Della Società Di Handling E Del Vettore Per La Custodia Dei Bagagli
XXXXXXX,. Il contratto La Camera, premesso che: il testo del provvedimento in esame, al fine di rete ridurre il disagio abita- tivo e di favorire il diritto passaggio da casa a casa per le categorie svantaggiate, differi- sce al 30 giugno 2009 il termine per l’esecuzione dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto provvedimenti di rete: spunti di riflessionerilascio per la finita locazione degli immobili adi- biti ad uso abitativo, in Rivista attesa della rea- lizzazione delle misure e degli interventi già previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del diritto commerciale decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il Piano casa ha previsto l’adozione di un progetto rivolto alla prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre all’in- cremento del diritto generale patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in particolar modo alla prima casa; oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a causa delle obbligazionisofferenze do- vute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo non riescono a provvedere alle spese per i beni primari ed in particolar modo al pagamento dell’af- fitto dell’alloggio in cui vivono, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto ponendo sempre di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo più la questione abitativa come problematica fondamentale a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti cui porre rimedio per la determinazione società e l’economia ita- liana; il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti nella de- stinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intentorisorse da conferire alla domanda sociale, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione con solo l’uno per cento circa della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilateralespesa sociale complessiva, a fronte del 5,6 del Regno Unito e del 2,9 della Francia; con riferimento al citato piano casa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi, a quanto pare, non si conoscono iniziative concrete e reali xvi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 4 dicembre 2008 — n. 98 di attuazione, né si è constatato un dettato normativo che agglutina profili im- pegno rivolto alle politiche di sostegno all’edilizia residenziale pubblica, impegna il Governo a provvedere in tempi brevi a dare effet- tiva esecuzione al modello di housing abi- tativo previsto dal Piano casa ed a pre- sentare entro sei mesi una relazione det- tagliata al Parlamento relativa all’effettivo stato dell’iter, agli accordi di programma raggiunti e alla reale previsione dei fondi da destinare all’attuazione del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataPiano casa.
Appears in 1 contract
Samples: Legislative Document
XXXXXXX,. Il nuovo contratto di rete e il diritto dei contrattirete: “learning by doing”?, cit., 919 1150. l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’organo comune e le imprese aderenti97. È stato opportunamente integrato, invece, il riferimento del comma 4- ter lett. d) alle possibilità di recesso delle imprese aderenti alla rete. Infatti, l’originaria (e sbrigativa) previsione della obbligatoria indicazione in contratto “delle modalità di adesione e delle relative ipotesi di recesso” è stata sostituita da una ben più complessa formula secondo cui, “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater … il contratto deve indicare … se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. Con tale indicazione il legislatore, oltre ad aver fornito un ulteriore elemento per l’affermazione della natura plurilaterale del contratto di rete98, ha voluto sottolineare la necessità dell’indicazione in contratto “a fini pubblicitari” anche delle cause di recesso eventualmente pattuite tra le parti, con il chiaro intento di tutelare i terzi e chiunque entri in contatto con l’istituenda rete, consentendo loro di venire a conoscenza di tutte le circostanze che, a qualsiasi titolo, potrebbero compromettere la solidità e la stabilità del vincolo associativo generato dal contratto di rete. 97 Sul contratto di mandato quale strumento paradigmatico (e di generalizzata applicazione normativa) di cooperazione nell’altrui sfera giuridica, da ultimo, X. XX XXXX, Il mandato, I, Artt. 1703-1709, in Il codice civile. Commentario (fondato da X. Xxxxxxxxxxx e diretto da F.D. Busnelli), Xxxxxxx, Milano, 2012. 98 Infatti, alla luce dell’ultimo inciso dell’art. 3, co. 4-ter, lett. d) (così come novellato dalla l. n. 122/10) appare difficilmente riconducibile al modello di cooperazione reticolare ex l. n. 33/09 l’alternativa del collegamento negoziale (di più contratti bilaterali) riscontrata, sia pure precedentemente all’emanazione del dettato normativo in commento, da parte della dottrina (X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Reti di imprese e modelli di governo imprenditoriale: analisi comparativa e prospettive di approfondimento, in Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit., 310 ss. 76 La riforma del 2010, inoltre, attribuisce alle associazione di categoria un importante ruolo di promozione99. Infatti, pur risultando evidente già sotto la vigenza della precedente disciplina l’importanza delle stesse per la predisposizione di contratti di rete standard, per l’individuazione delle esigenze locali da tenere in considerazione al momento della redazione dei contratti di rete o, più semplicemente, per la promozione di ambienti istituzionali più idonei allo sviluppo di progetti collaborativi, è con la l. n. 122/10 che queste ultime acquistano un ruolo di primaria importanza, dal momento che è loro espressamente affidato il compito di asseverare i programmi di quelle reti di imprese che intenderanno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 42, co. 2-quater, l. n. 122/10100. Con riferimento alla funzione del contratto di rete, invece, la novella del 2010 apparentemente nulla cambia: il contratto di rete resta volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, come già previsto dalla originaria versione dell’art. 3, co. 4-ter, l. n. 33/09101. Tuttavia, la nuova formulazione della norma introduce due elementi che sembrano superare alcune delle perplessità prima sollevate. In primo luogo, con l’inserimento degli avverbi 99 In considerazione del ruolo sempre più importante assunto dalle stesse nell’incentivazione e nella promozione dello sviluppo delle PMI. Sul punto si v. X. XXXXXX, Dal consorzio al Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in Notariato, 2012, 1, 80, il quale rileva che «con l’approvazione dello Statuto delle Imprese, che riconosce il valore strategico delle piccole aziende nel sistema produttivo italiano ed assegna all’associazionismo e all’aggregazione tra imprese il ruolo di volano dello sviluppo, viene creato un sistema integrato di benefici ed incentivi che realizza un contesto vantaggioso per tutte le Mpmi, garantendo nuovo impulso alla diffusione delle reti». 100 Sul punto si v. X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: spunti “learning by doing”?, cit., 1152 e con riferimento all’importanza del ruolo delle associazioni di riflessionecategoria già sotto la vigenza della prima versione dell’art. 3, co. 4-ter, l. n. 33/09 si v. ID., Conclusioni, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioniIl contratto di rete. Commentario, 2010cit., 3, 795 147 ss. 77 101 Non dello stesso avviso X. XXXXXXXXXXXXXXX, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, cit., 538-539. Sulla funzione del contratto di rete, più in generale, si v. X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione il problema della causa, cit., 961 ss. “individualmente e collettivamente”, si specifica che scopo della rete di imprese non è soltanto quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato della singola impresa aderente (come in cerca qualsiasi altro paradigma cooperativo) bensì quello di raggiungere tali obiettivi collettivamente, con l’apporto (e tramite l’evoluzione) di tutti gli aderenti; tanto da poter dire che «se tutte le imprese non migliorano, il contratto non ha raggiunto lo scopo»102. In realtà le novità più significative della l. n. 122/10 sono di natura fiscale. Infatti l’art. 6-bis d.l. n. 112/08, che estendeva alle reti di imprese le agevolazioni concesse in tema di distretto, dopo aver ridotto (anche per i distretti) le agevolazioni fiscali a ben poca cosa (semplificazione degli adempimenti in materia di IVA e di tributi propri delle regioni ed enti locali), prevedeva la non applicabilità delle agevolazioni relative ai tributi locali alle reti di imprese. Inoltre, l’art. 3, co. 4-quinquies l. n. 33/09, pur facendo espresso rinvio alla disciplina dei distretti, non consentiva l’applicazione (anche) alle reti di imprese delle norme fiscali speciali previste per i distretti103. Il risultato pertanto era che, nella originaria versione del problemadettato normativo in commento, in Reti nessuna disposizione fiscale speciale era stata prevista per le reti di impresa e imprese. Con la novella della l. n. 122/10, invece, sono state introdotte per le imprese che sottoscrivono contratti di rete importanti agevolazioni fiscali, come la sospensione di imposta relativamente a quella quota di utili di 102 X. XXXXXXX, Il contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, Prime considerazioni alla stregua luce della novella di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di retecui alla l. n. 122/10, in definitivaNotariato, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale2011, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi1, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata66.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Rete
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattiLes prérogatìves jurìdìques, cit., 919 pp. 76 ss. 76 L’Autore tenta, a pp. 86 ss., un esame delle singole libertà (per le quali si era parlato di abuso); la libertà sindacale presenterebbe «aspetti talmente opposti, a seconda che ci si ponga dal lato dei fautori o degli avversari del sindacato e di coloro che vogliono sindacarsi o di quanti non vogliono, che è impossibile assegnarle uno scopo e dire che si ha deviazione fuori dello scopo» (p. 87); gli atti di concorrenza sleale gli appaiono, rispetto alla libertà del commercio, eccesso e non già abuso (p. 89); rispetto alla libertà di espressione, il diritto di replica si atteggia nella legge come diritto «nominato» (nel senso chiarito da Xxxxxxxxx) e lo stesso diritto di sciopero sarebbe divenuto un diritto nominato e definito in confronto della libertà di lavoro (p. 91). Per la necessità di considerare - con riguardo al problema dell'abuso – così le libertà come i diritti soggettivi, e per l’indifferenza della fonte (legale o contrattuale), X. XXXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio al Étude sur la théorie générale de l’obbligation d'après le premier project de c.c. pour l'empire allemand, Parigi, 1925, nota 1, pp. 370 ss. Come anticipato in precedenza nel corso del presente elaborato, il problema dell'abuso nasce, infatti, nella società liberale ottocentesca e proprio con riguardo a talune forme di esercizio delle libertà individuali e delle libertà corporative riconosciute nel sistema giuridico dell’epoca, si pensi alla concorrenza sleale e all'abuso della personalità giuridica. Tutti esempi di abuso delle libertà (economica, associativa, contrattuale); e la libertà non si serve necessariamente dello strumento del contratto, manifestandosi talvolta nel rifiuto di contrarre o nell'uso del contratto di rete: spunti di riflessionea fini indiretti58. Se la dottrina e la pratica si fermano a considerare con particolare insistenza ed attenzione la libertà contrattuale, la ragione è facile a comprendersi. La disciplina legislativa del contratto consente, in Rivista una certa misura, l'indagine sui motivi individuali, ed impone una valutazione dell'accordo in termini di «interessi meritevoli di tutela». Ora, l'indagine sui motivi e la ricerca dell'interesse legittimo sono considerate come gli strumenti indispensabili per la repressione dell'abuso: il controllo dei motivi individuali quando al tema si guarda con la sollecitazione di un giudizio morale da esprimere, il controllo dell'interesse quando l'interprete si piega alle suggestione di dottrine, in senso lato, solidariste. Se vuole operarsi una distinzione, in ordine al problema dell'abuso o della sindacabilità dei motivi, la distinzione non può farsi, quindi secondo Xxxxxxxx, tra le libertà ed i diritti soggettivi; la distinzione deve farsi piuttosto in relazione all'efficacia degli atti di esercizio della libertà o del diritto. Il diritto commerciale soggettivo, che nel suo significato tradizionale si risolve nella pretesa del soggetto attivo del rapporto, è destinato a produrre effetti per uno o più destinatari determinati, ove venga esercitato. Per l'esercizio delle libertà (e il discorso riguarda l'autonomia negoziale in questione) occorrerà distinguere a seconda che l'esercizio della libertà tocchi solo la sfera d'interessi del diritto generale soggetto o, invece, finisca per incidere sulla sfera di altri soggetti. In questi casi l'interprete è chiamato a comparare la portata ed il valore delle obbligazioni«libertà» garantite rispetto agli affidamenti suscitati ed alla comunione di interessi costituita e che per 58 Un’ampia rassegna di atti “abusivi” e di atti “eccessivi” si trova in X. XXXXX, 2010Traité de la responsabilité civile, 3Parigi, 795 1949, n. 856 ss., pp. 514 ss. 77 X. XXXXXXXXun certo tempo ha trovato la sua realizzazione. Gli affidamenti vengono delusi, Il contratto la comunione d'interessi viene interrotta proprio dall'esercizio della libertà. La formula e i rimedi dell'«abuso di rete: una soluzione diritto» vogliono introdurre a tutela dell'altrui affidamento un limite all'esercizio delle libertà. Limite avvertito come necessario soprattutto in cerca del problemaquelle società, in Reti cui l’uso egoistico delle libertà ha portato all’affermazione di impresa e contratto un’accentuata disuguaglianza sociale. Pertanto, le libertà devono rientrare nell’ambito di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataapplicazione dell’abuso.
Appears in 1 contract
Samples: Tesi Di Dottorato
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contrattivalore del lavoro, cit., 919 ssp. 347. 76 X. XXXXXX36 Cfr. il bel saggio di É. XXXXXXX, Dal consorzio Mitologie economiche, trad. it., Vicenza, 2017. controriforme sociali della recente storia repubblicana, non c’è dubbio che la sentenza n. 194 del 2018 riaffermi con forza il primato del principio lavoristico. La Corte giunge al contratto detto esito di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale parziale demolizione (e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, conseguente manipolazione) dell’art. 3, 795 ssprimo comma, del d.lgs. 77 X. XXXXXXXXn. 23 del 2015 accogliendo solo in parte i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice rimettente. In estrema sintesi, Il contratto i dubbi di reteincostituzionalità prospettati dal giudice a quo in ordine al rigido meccanismo di determinazione dell’indennità risarcitoria in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore si addensavano essenzialmente intorno a due poli fondamentali: la violazione, da un lato, del principio di eguaglianza- ragionevolezza e, dall’altro, del principio di effettività (sub specie di adeguatezza e dissuasività) della tutela indennitaria. Quanto al principio di eguaglianza, si era osservato, da una soluzione parte, come detto sistema di tutela introducesse una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, non costituendo certo la diversa data di assunzione – che è elemento del tutto estrinseco alla fattispecie – un idoneo criterio giustificativo di differenziazione di rapporti contrattuali evidentemente identici sotto ogni altro profilo sostanziale; dall’altra, come l’assenza di graduazione della tutela, imponendo al giudice un meccanismo automatico di riconoscimento dell’indennizzo legato al solo parametro dell’anzianità di servizio, impedisse di valutare ogni altro elemento, costringendo a trattare irragionevolmente alla stessa maniera situazioni tra loro anche profondamente differenti37. Per ciò che attiene al principio di effettività della tutela, era stato rilevato come, sebbene il rimedio contro il licenziamento ingiustificato possa anche non avere natura reintegratoria, esso debba comunque risultare adeguato, dovendo in cerca ogni caso assicurare, dal lato del problemalavoratore, una congrua riparazione del bene giuridico leso (che è qui di pregnante rilievo costituzionale), e dovendo altresì essere, dal lato del datore di lavoro, realmente dissuasivo. Mentre, nella specie (ove veniva in Reti questione il licenziamento con motivazione «apparente» di impresa un lavoratore con modesta anzianità di servizio), doveva apparire addirittura evidente come la misura dell’indennizzo fosse irrisoria rispetto all’importanza del bene protetto e contratto che, conseguentemente, il diritto al lavoro (costituzionalmente garantito come strumento di rete: spunti per realizzazione della persona e primario mezzo di emancipazione sociale ed economica) risultasse ingiustamente sacrificato, nella sostanziale assenza di un dibattitocorretto bilanciamento con il contrapposto interesse datoriale, I Contrattipur espressione della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41, 2009comma 1, 10Cost. La Corte ha disatteso il primo dei prospettati profili di violazione dell’art. 3 Cost., 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoritenendo non irragionevole, alla stregua e dunque non contraria al principio di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di reteeguaglianza, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi pur forte differenza di statuto protettivo tra assunti prima e dopo la fatidica data del 7 marzo 201538; in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, particolare 37 Come è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presuntafinemente rammentato, non alternativamente accessibile se non«l’equità che esige pari diritto in pari situazioni (aequitas quae in paribus causis paria iura desiderat) è, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità il pari trattamento di situazioni uguali (ed il diverso di diverse), ritenuto dalla Corte corollario immediato del contratto principio di reteuguaglianza»: X. XXXXX, in definitivaL’uguaglianza, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo Roma e il contratto plurilateraleBari, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi2005, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 32.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro
XXXXXXX,. Il contratto Le regole di rete e il diritto dei contratticondotta, op. cit., 919 pag. 80 e ss. 76 X. XXXXXX46 FAMA, Dal consorzio al contratto Efficient capital markets: a review empirical works, Journal of finance, 1970, Secondo queste direttrici, utilizzando il modello economico dell‟agency appare possibile concludere che i servizi di rete: spunti di riflessioneinvestimento quali, in Rivista generale, la negoziazione, la ricezione e trasmissione ordini, nonché la mediazione e il collocamento sono potenzialmente meno rischiosi per l‟investitore rispetto al servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, per il diverso grado di discrezionalità (c.d. discretionary trading) che l‟intermediario conserva nelle scelte di investimento. La negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio e quella per conto terzi, costituiscono oggi due distinti servizi di investimento, che possono formare oggetto di autorizzazioni separate o cumulative. Il servizio di negoziazione si traduce, in sintesi, in un‟attività di compravendita di strumenti finanziari all‟interno, ovvero all‟esterno, di un mercato regolamentato ed assume una differente connotazione a seconda che l‟intermediario agisca in nome proprio e nel proprio esclusivo interesse (c.d. dealer), o nell‟esclusivo interesse dell‟investitore (c.d. broker), a prescindere dalla spendita del diritto commerciale nome. La regola della rappresentanza indiretta (o di interessi), appare affermata come regola generale, invero, nel disposto sancito dall‟art. 21 co. 2 del T.u.f. secondo cui “nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento…possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del diritto generale delle obbligazionicliente”. La diversità strutturale tra i due sottotipi si coglie, 2010inoltre, 3sul piano della remunerazione dell‟attività posta in essere dall‟intermediario: qualora quest‟ultimo agisca come negoziatore percepirà eventualmente la somma risultante dalla differenza tra prezzo di acquisto e quello di vendita (spread), 795 assumendosi dunque un rischio di posizione; diversamente, il compenso spettante sarà a carico del cliente, per conto del quale agisce, sotto forma di compenso. Il servizio di negoziazione per conto proprio, inoltre, non si esaurisce in un‟attività di dealing, ossia di compravendita, in quanto comprende anche altre attività, quali il “market making”47. Tali servizi inoltre si differenziano notevolmente anche in considerazione della posizione contrattuale assunta dalle parti: soltanto nella negoziazione per conto terzi può dirsi sussistente la relazione di agency tra intermediario e cliente, come relazione fiduciaria, giacchè nella negoziazione per conto proprio l‟interesse dell‟intermediario è contrapposto ed alieno rispetto a quello del cliente. Tuttavia non pare che la diversità strutturale tra i due servizi incida sulla disciplina giuridica di essi, in quanto soggiacenti entrambi alle medesime regole comportamentali, specie con riferimento alla best execution rule (art. 32 reg. Intermediari CONSOB). Il Testo unico finanziario non fornisce un‟esatta nozione del servizio di collocamento, limitandosi esclusivamente ad inserire quest‟ultimo, prestato “con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell‟emittente”, nella categoria dei servizi di investimento (art. 1, co. 5 lett. c). In termini generali il collocamento si traduce nell‟attività di placement presso terzi di strumenti finanziari: precisamente esso consiste nell‟attività diretta a far acquistare dai risparmiatori titoli di nuova emissione ovvero già emessi, per 47 ENRIQUES, Dalle attività di intermediazione mobiliare ai servizi di investimento, in Riv. soc. 1998, I, pag. 1032 e ss. 77 X. XXXXXXXXconto di un emittente o di un potenziale venditore attraverso la propria rete distributiva. Solo nel caso di acquisto a fermo, con preventiva sottoscrizione ovvero assunzione di garanzia, l‟intermediario assume un rischio di posizione analogamente alla posizione contrattuale assunte dal negoziatore per conto proprio. In quest‟ultimo caso, xxxxxx, appare evidente che il collocatore non si pone in una situazione di “terzietà” ed anzi, fin dall‟origine del rapporto, si pone come controparte del cliente, rispetto al quale persegue un interesse diverso ed autonomo. Diversamente, per i servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione (c.d. execution only) non si pone affatto un problema di discrezionalità dell‟intermediario nel porre in essere l‟operazione. Il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini precede logicamente e cronologicamente il servizio di negoziazione o collocamento, presupponendo la diversità giuridica del soggetto che riceve e trasmette l‟ordine da quello che lo esegue, anche nell‟ipotesi non remota in cui, il negoziatore sia legato al ricevente da rapporti infragruppo o ulteriori di natura finanziaria. Ancor più nel servizio di mediazione, consistente nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (art. 34 Reg. Int.), nella prassi affermatasi con riferimento a operazioni su prodotti non negoziati nei mercati regolamentati ovvero sui cambi di valute. Una riflessione più dettagliata è necessaria invece con riguardo al servizio dei gestione portafogli su base individuale per conto terzi. Questa, infatti, è un servizio che si caratterizza per la discrezionalità di cui gode l‟intermediario nell‟esecuzione dell‟incarico48. La natura discrezionale del servizio emerge inequivocabilmente dalla disciplina normativa di riferimento, atteso che è l‟intermediario che conserva il potere/dovere di effettuare le decisioni di investimento del portafoglio del cliente, mentre quest‟ultimo conserva al più una mera facoltà di impartire istruzioni49. Altri elementi caratterizzanti il servizio in esame consistono nell‟individualizzazione del rapporto cliente-intermediario, specie con riferimento alle strategie di investimento, nonostante una progressiva standardizzazione delle linee gestorie50, e nell‟attività tipicamente gestoria posta in essere dall‟intermediario che amministra il patrimonio del cliente. Anche, infine, nella “consulenza finanziaria”, ormai divenuta un servizio di investimento principale e non più accessorio, per effetto del recepimento della direttiva MIFiD, l‟anzidetta relazione di agency contraddistingue il rapporto cliente- intermediario. Con una ulteriore specificazione, tuttavia: qui l‟elemento fiduciario assume carattere assorbente dell‟oggetto del contratto e non è finalizzato al perseguimento in concreto di rete: una soluzione in cerca del problemaun determinato programma di investimento, bensì soltanto nella sua dimensione ideativa o creativa. Oggetto della consulenza è, difatti, la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell‟impresa di 48 MEO, Tendenze e problemi nell‟attività fiduciaria, in Reti di impresa Giur. comm., 1989, I, pag. 112 e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art49 Cfr. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità comunicazione Consob n. DIN/2014610 del contratto di rete4 marzo 2002, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataxxx.xxxxxx.xx.
Appears in 1 contract
Samples: Not Applicable
XXXXXXX,. Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessionecommercio elettronico, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina Questioni attuali in tema di contratto commercio elettronico a cura di reteX. Xxxxxxxx, A. Xxxxx, X. Xxxxxxx, Napoli, 2020, p. 7.
1 Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino ‒ Note – n. 10/2021 ‒ ISSN online: 2281-3063 in forma digitale, in base a quanto disposto dall’art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (98/34/CE) sui servizi della società dell’infor- mazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Va ulteriormente precisato che nell’espresso richiamo compiuto successi- vamente dall’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 8 giugno 2000 (2000/31/CE), la disciplina adottata suddetta definizione viene integrata dall’ulteriore precisazione che l’esercizio di attività commerciale debba provenire da una richiesta individuale proveniente dal legislatoredestinatario dei beni o servizi3. Nello specifico per “servizi della società dell’informazione” il considerando n. 18 della direttiva in questione individua una vasta gamma di attività economiche svolta in linea, ripetutamente modificata ed integratatra le quali la vendita on line di merci. Si tratta, appare alquanto lacunosain questo caso, risolvendosi di servizi che non sempre portano a stipulare contratti in pochi articoli linea, con la conseguenza che presentano l’ambizione la stessa nozione è inclusiva di offrire linee guida alle imprese contraenti vari servizi che, in maniera del tutto esemplificativa, possono riguardare l’offerta di informazioni o co- municazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la determinazione ricerca, l’accesso e il rece- pimento di intense forme dati, sia della trasmissione di collaborazione informazioni tramite una rete di comunicazioni, della fornitura di accesso a una rete di comunicazioni o dello stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi4, o ancora dal semplice acquisto di un bene materiale o la sem- plice fruizione di un servizio. Per trattare in una logica maniera completa quella che è la tematica della contrattazione online è importante fissare fin da subito l’attenzione sugli aspetti connessi alla materia partendo dalla definizione di regolamentazione e gestione attiva delle attività comunicontratto online. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra Anche il contratto associativo in forma elettronica assume, particolare importanza nel diritto dell’era digitale; lo stesso contratto infatti va a determinare quelle che sono le regole applicabili nei casi concreti come effetto anche dei fenomeni di dematerializ- zazione del diritto. Lo sviluppo delle piattaforme online discende da una serie di fattori relativi, da un lato, all’obiettivo delle aziende di pubblicizzare in modo più efficace il proprio pro- dotto, e il contratto plurilateraledall’altro, a fronte dal vantaggio in favore del consumatore di poter effettuare l’acquisto dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro. Ciò ha prodotto un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e incremento significativo, nel la società contemporanea, della normativa in tema di consorzifrequenza degli acquisti online, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina conclusione di singoli tipi nella qualecontratti attraverso il web. Da sempre scienza, peròtecnologia, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzionesocietà, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata.diritto ed economia sono mondi
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Online E Profili Sulla Conclusione Del Contratto
XXXXXXX,. Il La trascrizione del contratto preliminare, in Riv. not., 1999, 243. contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare” ricalca quella dell’art. 2652, n. 2 c.c. relativo alla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre che stabilisce “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”. È stato chiaramente affermato in dottrina che «l’effetto della trascrizione del contratto preliminare ben può dirsi di rete prenotazione. Prima d’ora, nel sistema pubblicitario del c.c., un’efficacia prenotativa si riconosceva soltanto alla trascrizione di domande giudiziali, e non già a quella di atti di diritto sostanziale: proprio della trascrizione della domanda, in quanto atto iniziale di un procedimento, è infatti di non esplicare effetti di per sé, ma di importare piuttosto retroazione degli effetti dell’atto finale del procedimento stesso o, secondo i casi, della trascrizione di tale atto […] La nuova disciplina […] ha esteso la funzione prenotativa alla trascrizione del contratto preliminare: eseguita quest’ultima, al promissario dell’alienazione sono inopponibili tutte le trascrizioni o iscrizioni successive contro il promittente, retroagendo fino ad essa la trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che ne tiene luogo»48. Si può, quindi, affermare che la trascrizione del contratto preliminare non ha effetti di per sé, non risolve immediatamente un conflitto tra portatori di posizioni incompatibili ma ha, unicamente, il compito di precostituire il grado della trascrizione del contratto definitivo: più precisamente, essa anticipa l’efficacia della trascrizione del contratto definitivo riportandola al momento della trascrizione del preliminare49. Ci si è chiesti in dottrina quale sia la portata dell’effetto prenotativo: se cioè l’effetto valga solamente per gli atti, menzionati negli articoli 2643 e 2645 c.c., che siano esplicazione dell’autonomia negoziale del disponente, esercitata in direzione incompatibile con l’impegno traslativo contenuto nel preliminare, oppure se la portata dell’effetto sia generale, restando travolte, in forza di esso, anche formalità pubblicitarie fondate su titoli subìti, e non già voluti, dal promittente alienante, come la trascrizione di pignoramenti o sequestri o l’iscrizione di ipoteche giudiziali50. Qualche dubbio sulla efficacia dell’effetto prenotativo nei confronti del pignoramento trascritto sull’immobile prima della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. può trarsi dalla mancata modifica dell’art. 2914, n. 1 c.c. in base al quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento. Da un’interpretazione letterale della norma potrebbe affermarsi che il promissario acquirente per rendere opponibile il suo diritto dei contrattial creditore pignorante ed ai creditori che intervengono nell’esecuzione debba trascrivere anche il contratto definitivo o la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. prima della trascrizione del pignoramento. La tesi non può essere accolta. In primo luogo, l’art. 2654-bis, nel sancire la prevalenza della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che lo sostituisce sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante, dopo la trascrizione del contratto preliminare, non fa alcun tipo di distinzione nel novero delle trascrizioni che sono destinate a soccombere dopo la trascrizione del preliminare. Inoltre, la funzione della trascrizione del contratto preliminare è proprio quello di far retroagire gli effetti del trasferimento definitivo al momento della trascrizione dell’impegno a trasferire, per cui tale retroattività opera anche nei confronti della trascrizione del pignoramento51. Si aggiunga inoltre che, come sopra chiarito, la funzione prenotativa della trascrizione del preliminare è modellata sulla 48 X. Xxxxxxxxx, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I, 534; cfr., in giurisprudenza, Cass., 14 novembre 2003, n. 17197, in Notariato, 2004, 131 ss. 49 Cfr. X. Xxxxxxxx, Contratto preliminare, pubblicità immobiliare e garanzie, in Luminoso A. e Palermo G., 50 Xxxxxxxxx, op. cit., 919 ss535. 76 51 Cfr. sul punto X. XXXXXXXxxxxxxxx, Dal consorzio op. cit., 535 s. trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e non vi possono essere dubbi che l’efficacia della sentenza retroagisca al contratto momento della domanda travolgendo anche la posizione di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, creditore che abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione trascrizione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatadomanda52.
Appears in 1 contract
Samples: Preliminary Sales Contract
XXXXXXX,. Il contratto di rete apprendistato, in X. XXXXXXX-X. XXXXX GRANDI (a cura di), La politica del lavoro del Governo Xxxxx –Atto I, Adapt labour studies e-book series n. 30, 2015, pp. 161 ss del Legislatore, in termini di formazione aziendale e pubblica integrativa, oggi maggiore enfasi si dà agli apprendistati legati al sistema dell’Istruzione ed alla creazione di un sistema duale mutuato dal modello tedesco.
b) Parziali modifiche alla tipologia professionalizzante in termini di revisione del ruolo della contrattazione collettiva nella predisposizione della disciplina del contratto e, di notevole rilievo, il diritto ricorso al termine “qualificazione” per individuare la finalità precipua del contratto (§5).
c) Infine, sono previste una serie di norme che direttamente o indirettamente, incentivano o semplificano il ricorso alla tipologia contrattuale che si commenta.
a) Con riguardo alla valorizzazione delle due tipologie legate ai percorsi di istruzione, il Legislatore ha voluto dare maggiore spessore all’alternanza scuola-lavoro. Questa direttrice è la principale di tutta l’opera di codificazione dell’apprendistato e si manifesta attraverso la previsione di ulteriori incentivi individuati mediante un decreto legislativo adottato ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a) legge n. 183 del 2014, il decreto legislativo n. 150 del 2015 (si veda, in particolare il § 4). Altro punto degno di nota che rappresenta il rilancio delle due forme di apprendistato legate ai canali dell’istruzione consiste nello stabilire che il sistema della “stabilizzazione” è previsto solo per il professionalizzante, favorendo perciò il ricorso al sistema duale istruzione-lavoro nelle due restanti tipologie. Ancora, i datori di lavoro sono esonerati dall’erogazione della retribuzione nel corso delle ore di formazione presso le istituzioni formative. Il piano formativo individuale è predisposto nell’apprendistato di primo e terzo livello dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro (art. 40, comma1). Altro aspetto che incentiva il ricorso alla prima tipologia di apprendistato è che la disciplina dei contrattiprofili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, citma in assenza di regolamentazione, l’attivazione avviene tramite decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa, secondo uno schema definito con specifico decreto interministeriale che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Per l’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda presso l'istituzione formativa non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno (articolo 41, comma 6).
b) Un aspetto di novità riguarda l’aver risolto il problema qualificatorio della finalità del contratto di apprendistato professionalizzante tra qualifica e qualificazione, 919 ssespungendo, tra l’altro, dalla rubrica, ogni riferimento al “contratto di mestiere”. 76 X. XXXXXXIn merito a questo punto, Dal consorzio che si analizzerà nel dettaglio nel § 5, si prescrive che finalità del contratto di apprendistato professionalizzante è la qualificazione professionale ai fini contrattuali (art. 42, comma 1). Infatti, era del tutto incerto prima se la finalità del professionalizzante fosse la qualifica ovvero la qualificazione. La distinzione è di notevole rilievo, sol che si pensi che nel caso in cui la finalità fosse stata individuata nella qualifica, sarebbe stata negata la possibilità di assumere nuovamente, anche dopo un contratto a tempo determinato di breve durata, con contratto di apprendistato per la stessa qualifica; mentre ora, che è certa la finalità della “qualificazione”, ciò è possibile. Per ciò che concerne il contratto professionalizzante, la formazione resta dunque elemento essenziale del contratto di apprendistato, tuttavia ne è ridimensionato il valore. Il legislatore lascia nelle mani della Regione offrire percorsi formativi integrativi in un arco temporale forse ristretto (45 giorni). Assumendo come ordinatorio tale termine, si potrebbe verificare, in mancanza di disposizioni collettive, che la formazione di base e trasversale non sia neppure erogata. Viene, come accennato, agevolato attraverso l’abbassamento della percentuale di stabilizzazione il ricorso al contratto di rete: spunti apprendistato, restringendo anche il numero delle imprese cui l’obbligo di riflessionestabilizzazione si applica (imprese superiori ai 50 dipendenti).
c) Un punto che favorisce il ricorso al contratto che si commenta è l’estensione dell’applicazione del regime sanzionatorio per licenziamento illegittimo previsto dal d.lgs. n. 23 del 2015. Ed a ciò si aggiunge in sede di parere l’applicazione anche all’apprendistato degli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 per i primi tre anni di attività per il contratto a tutele crescenti6. Un’altra forma di agevolazione è la previsione della forma scritta richiesta ai soli fini della prova per tutti i tipi di apprendistato; conseguenza di ciò è che possono essere regolarizzati, con il consenso degli stessi, lavoratori non assunti regolarmente, ma in possesso dei requisiti per esser definiti apprendisti, al momento di visita ispettiva. La valutazione e l’impatto della Riforma richiedono il giusto tempo per osservare gli andamenti delle assunzioni in apprendistato, per il 6 Senato, Legislatura XVII - Parere approvato dalla XI Commissione permanente in data 13 maggio 2015, in Rivista sede consultiva su atti del diritto commerciale Governo n. 158, Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e del diritto generale revisione della disciplina delle obbligazionimansioni, 2010ai sensi dell’art. 1, 3commi sette ed undici, 795 ssdella Legge 10 dicembre 2014, n. 183. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità momento ci si soffermerà sui punti salienti del contratto di reteapprendistato, in definitivaevidenziandone criticità e prospettive, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo dando dapprima uno sguardo alle principali caratteristiche che lo contraddistinguono nelle politiche europee.
2. L’apprendistato nell’Unione Europea.
2.1. Il ruolo dell’apprendistato nell’UE e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatale sue caratteristiche principali.
Appears in 1 contract
Samples: Apprenticeship Contract
XXXXXXX,. Il contratto (a cura di), I contratti di rete e il diritto dei contrattidistribuzione, cit., 919 pp. 621 ss. 76 218 X. XXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di rete: spunti di riflessioneinclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in Rivista cambio del diritto pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e del diritto generale delle obbligazioniche, 2010da ciò, 3derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, 795 sselaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. 77 contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, Il contratto I contratti di rete: una soluzione in cerca internet e del problemacommercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattitoInterlex, I Contratti2000, 2009p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di reteGli approvvigionamenti, in definitivaInnovazione, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo produzione e il contratto plurilateralelogistica nell’era dell’economia digitale, a fronte cura di un dettato normativo Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad hanno una disciplina di natura puramente contrattualeparticolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella qualeCM, però1994, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatap. 403.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti D’impresa
XXXXXXX,. Il contratto di rete Non si fa goal solo sul campo: come districarsi fra Circolari, Norme, Regolamenti, Statuti, Decisioni, Codici, in ambito calcistico internazionale e il diritto dei contrattinazionale, cit.2012, 919 p. 19 ss. 76 X. XXXXXXPer quanto riguarda la struttura organizzativa interna, Dal consorzio la F.I.F.A. è composta da diversi organi, tra i quali: • Il Congresso: rappresenta il supremo organo legislativo ed è composto dai delegati delle Federazioni affiliate. La sua attività è sostanzialmente costituita da: l'approvazione del bilancio F.I.F.A.; l'emanazione dei provvedimenti relativi all'affiliazione delle Federazioni alla F.I.F.A.; l'elezione del Presidente; l'approvazione delle modifiche allo Statuto ed al contratto Regolamento di reteApplicazione. Tutte le decisioni prese in sede di Congresso, ad eccezione delle elezioni, sono prese a voto palese ed è richiesta la maggioranza semplice. È invece richiesta una maggioranza qualificata, con la maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, laddove si tratti di decisioni relative alle modifiche allo Statuto F.I.F.A., all'emanazione di provvedimenti relativi alla revoca dell'affiliazione delle Federazioni nazionali. L' art 29 dello Statuto F.I.F.A. prevede infine che le delibere del Congresso entrano in vigore dopo 60 giorni dalla chiusura del Congresso, salvo diverso termine indicato dal Congresso stesso per quella specifica decisione. • il Comitato Esecutivo: spunti rappresenta l'organo esecutivo, ed è composto da 25 membri tra cui il Presidente F.I.F.A. che lo presiede. Le competenze di riflessionetale organo sono previste in via residuale rispetto a quelle del Congresso, in Rivista del diritto commerciale particolare nomina i membri delle commissioni permanenti e del diritto generale degli organi giudicanti, inoltre redige i regolamenti per l'organizzazione delle obbligazioniCommissioni permanenti e ad hoc, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, decide la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale sede e la disciplina data delle gare dei tornei F.I.F.A., nonché il numero di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento squadre partecipanti per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataciascuna Confederazione.
Appears in 1 contract
Samples: Thesis
XXXXXXX,. Il contratto A" : Segnala i dipendenti “Agricoli Tempo Detrminato” ma per motivi di rete spazio fisico della stampa la dicitura è stata abbreviata con “A”. Segnala con “X” quei dipendenti che rientrano nei seguenti parametri: Contratto applicato degli Agricoli (A071 e A072) Dipendente a Tempo Determinato (dipendente con flag TD) Durata/Scadenza del Tempo determinato di almeno 3 anni (Data scadenza TD maggiore/uguale alla Data Assunzione aumenta di 3 anni) Una volta evidenziato il diritto dei contrattidipendente la stampa verifica se i giorni di presenza nell’anno so- no almeno 150 (colonna "GIORNI") ed eventualmente vengono valorizzate le successive colonne “DED Q. IS” (nella misura del 50% degli importi previsti) e “CTR Q. IS” (nella misura del 50% degli importi previsti). Colonna "GIORNI" : Vengono conteggiati i giorni di calendario dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Se assunti dopo la data del 01/01 o cessati prima della data del 31/12, cit.vengono conteggiati i giorni di calendario dalla data di assunzione e/o cessazione per i mesi elaborati. Nel caso di cambio qualifica, 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito, I Contratti, 2009, 10, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di reteda tipo rapporto escluso o da apprendista, la disciplina adottata dal legislatoredata presente nel campo storico 295 del dipendente in posizione Q sostituisce la data dell’assunzione dell’ultimo dipendente (posizione F, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione C…). Nel caso di offrire linee guida alle imprese contraenti per passaggio da contratto a Tempo Determinato (se usato la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso scadenza TD) a Tem- po Indeterminato la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità data presente nel campo storico 296 del contratto di rete, in definitiva, pone dipendente sostituisce la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive impresedata dell’assunzione. In definitivacaso di assenza del campo storico 296 il programma conteggia i giorni escludendo i mesi in cui risulta storicizzato il flag TD nei dati 365. Esempio: In questo caso se non storicizzata alcuna data nel c.s. 296 i giorni saranno 365-31 (xxxxx- io) -28 (febbraio) -31 (marzo) =275 giorni Xxxxxxx "PERC." : media della percentuale di assunzione nei mesi da gennaio a dicembre, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatadiviso i mesi elabo- rati.
Appears in 1 contract
Samples: Circolare
XXXXXXX,. Il contratto di rete lavoro a termine nel diritto dell’Unione Europea, in R. DEL PUNTA-X. XXXXX (a cura di), op. cit., p. 1 ss.; X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e il diritto dei contrattiregole nazionali, cit., 919 p. 11 ss.; X. XX XXXXXX, L’effettività del diritto come obiettivo e come argomento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea tra interventismo e self restraint, in Lav. dir., 2014, p. 489 ss. 76 75 X. XXXXXXXXXXXXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneop. cit., in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 sspp. 77 23-24; X. XXXXXXXX, Il lavoro a termine, in X. XXXXXXXXX (a cura di), I contratti di lavoro, cit., p. 1035 ss. Anche la nostra giurisprudenza ritiene che l’interpretazione funzionale delle diverse disposizioni dell’Accordo quadro presenta come obiettivo la creazione di «uno standard uniforme di tutele del lavoratore per prevenire le discriminazioni e l’abuso del ricorso al con- tratto a termine»: Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072, in Riv. giur. lav., 2017, II, p. 3. sto, lo stesso Accordo quadro afferma esplicitamente che «l’utilizzazione dei con- tratti a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi», lasciando così aperta la possibilità di utilizzare altri strumenti. In questo quadro, poiché l’attuale normativa interna prevede, oltre alle causali, praticamente tutte le forme di limitazione – la durata totale dei contratti, il numero massimo delle proroghe, il contingentamento percentuale, ecc. – lo spazio per l’in- tervento della contrattazione di prossimità non sembra mancare, purché nell’ambito di riferimento (aziendale o territoriale) rimanga in essere un efficiente apparato di tutele contro gli abusi. Pertanto, non si può escludere che il contratto di rete: prossimità vada a rimuovere del tutto il requisito delle causali, dato che la permanenza degli altri meccanismi di tu- tela appare sufficiente ad assicurare il risultato voluto dalla direttiva. Del resto, la rimozione delle causali da parte del contratto di prossimità produrrebbe, nell’ambito di riferimento, una soluzione in cerca del problemasituazione analoga a quella che si aveva nel nostro ordinamento sino al 2018 (quindi compatibile con l’ordinamento comunitario) 76. Altrimenti, in Reti modo meno incisivo, l’intervento della contrattazione di impresa e prossimi- tà potrebbe essere volto a razionalizzare le previsioni di legge, ad esempio elimi- nando nella prima causale la necessità che l’esigenza temporanea sia anche estranea all’ordinaria attività produttiva, ovvero rimuovendo nella terza causale il requisito della non programmabilità dell’incremento produttivo 77. E, naturalmente, nulla vie- ta al contratto collettivo (anche non di rete: spunti prossimità) di intervenire per un dibattitospecificare le condizioni previste dalla legge, I Contrattiin un’ottica di esemplificazione concreta rispetto ai singoli settori produttivi, 2009, 10, 938 ssqualora tale intervento rimanga all’interno del perimetro tracciato dal legislatore 78. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxx, al Al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di causali, il contratto di reteprossimità potrebbe anche intervenire sul- l’apparato sanzionatorio, sostituendo la conversione prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 con la previsione di una conseguenza esclusivamente eco- nomica, purché comunque congrua rispetto al fine di contenere gli abusi 79. La modi- fica della sanzione, ad esempio, potrebbe essere opportuna per i vizi di forma, nella 76 Cfr. X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 97 ss., e spec. p. 126 ss., la quale però, proprio con riferimento alla disciplina adottata precedente alla riforma del 2018, solleva il dubbio che i vincoli di legge fossero troppo blandi per arginare gli abusi. 77 X. XXXXX-X. XXXXX, op. cit., p. 48, ritengono che «i contratti di prossimità potranno prevedere causali ulteriori legittimanti il contratto a termine ovvero derogare a quelle previste dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di rete, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo e il contratto plurilaterale, a fronte di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorzi, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificata».
Appears in 1 contract
Samples: Fixed Term Employment Contract
XXXXXXX,. Il Xx giudice italiano e l’interpretazione del contratto di rete e il diritto dei contrattiinternazionale, citPadova, 2000. 109 Cfr., 919 ss. 76 X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 3, 795 ss. 77 X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemaacquisizione di partecipazioni societarie, in Reti Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di impresa e clausole contenute nel preliminare. 110 111 La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di reteacquisizione si gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: spunti presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per un dibattitoeccessiva onerosità sopravvenuta, I Contrattirisoluzione per aliud pro alio. Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, 2009ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, 10ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, 938 ssintendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i beni costituenti l’azienda. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituitoA nostro parere, alla stregua di quanto previsto dall’art. 2612 c.c. Xxxxxxpoi, al di là delle innumerevoli ricostruzioni proposte dalla dottrina in tema di contratto di rete, la disciplina adottata dal legislatore, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguitocome anzidetto, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione irrilevante il problema della suddetta trans-tipicità atipicità del contratto di reteacquisizione, dovendosi, in definitivaogni caso, pone cercare di ricostruire la fattispecie disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte. Se anche non ci ispirassimo a cavallo modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema. Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra il partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una più precisa stesura del testo contrattuale113; come evidenziato già più volte, ribadiamo che in tale contratto associativo e il contratto plurilateralele parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio. Al riguardo, a fronte xxxxx i menzionati princìpi di un dettato normativo che agglutina profili autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità 112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto societario e di recesso: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in Corr. Giur., 2007, 7, 889 ss., con nota di X. XXXXXXX, Il principio della normativa presupposizione; in tema Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di consorziX. XXXXXX, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattuale. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale, però, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificataPresupposizione.
Appears in 1 contract
Samples: Acquisition Agreement
XXXXXXX,. Il contratto La nuova legge sull’azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di rete diritto comunitario e il diritto dei contrattinazionale, cit. 271 T.A.R. Campania-Salerno, 5 luglio 1983, n. 315: la norma contenuta nell’art. 3, L. 20 marzo 1865, n. 2248 AALL. E, la quale prevede, in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx procedimento di formazione degli atti amministrativi, non ha introdotto nel nostro ordinamento il principio generale del contraddittorio nel procedimento amministrativo; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 19 gennaio 1983, n. 3: secondo l’attuale sistema del nostro ordinamento amministrativo, è regola che la fase istruttoria si svolga senza la partecipazione del privato destinatario dell’atto finale della procedura. CAMMEO, nella nota a Consiglio di Stato, sez., 919 ssIV, 30 maggio 1919, in Giurisprudenza italiana, 1919, III, 231: l’art. 76 3 “significa che le parti hanno diritto di produrre spontaneamente deduzioni ed osservazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, se prodotte, tutt’al più, è tenuta a comunicarle hinc xxxxx se richiesta, ma non implica affatto il principio, ben diverso e più rigoroso, che l’amministrazione ha anche il dovere di provocare le deduzioni e le controdeduzioni con comunicazioni da farsi d’ufficio. principio di materia (formazione dei piani urbanistici) o addirittura di singoli istituti (rilascio di concessioni; ricorsi gerarchici)272. Del resto, il fatto che il principio del contraddittorio non rappresenti nemmeno una prerogativa del moderno Stato di diritto ma che, al contrario, nella sintetica formulazione dell’audi et alteram partem, risalga al diritto romano, dovrebbe far riflettere sul suo vero significato: ogni sistema di diritto che pretenda di instaurare una “legalità veduta non già come mera legalità-legittimità, ma come legalità-giustizia”273, non può rimandare al momento giurisdizionale la tutela delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino, che anzi devono trovare soddisfazione già nella fase di formazione dell’atto, del farsi del potere274. L’allineamento all’ordinamento giuridico comunitario è dunque evidente: con l’art. 10 bis si codifica un principio generale già conosciuto nel diritto amministrativo europeo, ossia il principio di equità, preannunciato da altri principi quali il giusto procedimento, la buona fede, il legittimo affidamento, la proporzionalità275. Tuttavia, come spesso accade quando ci si riferisce a concetti giuridici indeterminati, tanto è più agevole un’immaginazione in astratto quanto più è difficile una loro rappresentazione in concreto. Tentando una prima approssimazione, equa è quella decisione adottata dalla P.A. cercando, per quanto possibile, “la soluzione più confacente agli interessi dedotti nel procedimento, soprattutto quando essi siano di tipo pretensivo…non importa se fondati su un interesse legittimo o su un diritto soggettivo”276. Una decisione giusta, dunque, non più soltanto legittima. Nel trapasso da un sistema di amministrazione basato sul principio della certezza dei rapporti giuridici ad un sistema basato sulla giustizia delle decisioni l’art. 10 bis “in un certo senso costituisce un contrappeso allo snellimento operato con l’art. 21 octies comma 2. Infatti, se da un lato l’amministrazione acquista la possibilità di non rispondere di vizi puramente formali, dall’altro proprio per ciò deve ricercare la decisione “giusta” nel bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato e non una decisione solamente “legittima”” 277. Di qui l’obbligo a carico dell’amministrazione procedente e decidente di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e di motivare specificamente anche in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni suppletive presentate dall’istante. In via del tutto prudenziale il Legislatore ha escluso dall’ambito di applicazione del 10 bis le procedure concorsuali genericamente intese (sia di impiego, sia di gara che di assegnazione di contributi)278. La ratio giustificatrice dell’esclusione è probabilmente da ricercarsi nel fatto che l’adozione di una decisione equa e giusta, già sommamente difficile nella dimensione tradizionale classica del rapporto giuridico bilaterale, appare una chimera nell’ambito di un modello di amministrazione complessa, multilaterale e poligonale, dove plurali sono i centri di potere e di 272 X. XXXXXXX, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2006, p. 102; X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessioneL’intervento del privato nel procedimento amministrativo, Padova, Cedam, 1971; X. XXXXXXXXXX, L’attività del privato nel procedimento amministrativo, Padova, Cedam, 1975, p. 210 e ss. 000 X. XXXXXXXXX, Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in Rivista La disciplina generale del diritto commerciale e procedimento amministrativo, (Atti del diritto generale delle obbligazioniXXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione), 2010Xxxxxxx, 3Milano, 795 1989, p. 72 ss. 77 000 X. XXXXXXXXXX, in Giurisprudenza costituzionale, 1962, p. 130; X. XXXXXXXX, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, p. 692 e ss; M. CARTABIA, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo (la legge n. 241/1990 alla luce dei principi comunitari), Milano, Xxxxxxx, 1991, p. 21 e ss.; M.E. XXXXXXXX, Profili evolutivi nella problematica del procedimento amministrativo, (Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione), Xxxxxxx, Milano, 1989, p. 120 e ss.; M.C. XXXXXXXXX, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problemagiusto procedimento come principio costituzionale, in Reti Il Foro Amm., 2001, 6, p. 1829 e ss.; 275 X. XXXXXXX, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2006, p. 104. 276 X. XXXXXXX, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2006, pp. 105-106. 277 X. XXXXXXX, La nuova legge sull’azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di impresa diritto comunitario e contratto nazionale, cit. 278 T.A.R. Veneto, sez. I, 13 ottobre 2005, n. 3663. interesse279. Osterebbero inoltre ad una diversa conclusione le preminenti esigenze di rete: spunti razionale ed agevole definizione del procedimento, che mal si conciliano con l’intreccio delle posizioni dei singoli aspiranti, oggetto di valutazioni di ordine comparativo280. Tuttavia, il principio contenuto nell’art. 10-bis continuerebbe ad applicarsi quantomeno alle fattispecie slegate dalla concorsualità, quali ad es. la presentazione delle offerte anomale (come confermato dalla giurisprudenza comunitaria), la richiesta di rinnovo o di proroga da parte dell’appaltatore; l’opposizione a nuova gara sulla base del diritto di insistenza; la richiesta di revisione o adeguamento di prezzo; la richiesta di procedimento per composizione bonaria281 Al più potrebbe ipotizzarsi una diversa soluzione qualora si riuscisse ad incrementare l’uso dell’informatica nelle procedure concorsuali, ma con seri dubbi di successo circa l’equità sostanziale della decisione adottata282. Ad ogni modo, la scelta del Legislatore nel senso dell’esclusione delle procedure di gara sembra anche da un dibattitopunto di vista logico e razionale incanalarsi senza soluzione di continuità nel peculiare regime processuale che assiste le procedure di affidamento di lavori, I Contrattiservizi e forniture, 2009rappresentando il naturale pendant di un trattamento giuridico ispirato a celerità e speditezza in ragione dei peculiari interessi coinvolti (art. 23-bis, 10legge n. 1034/1971, 938 ss. l’affidamento dell’attività esterna ad un organo a tal uopo istituito, alla stregua di quanto previsto introdotto dall’art. 2612 c.c4, legge n. 205/2000: riduzione dei termini processuali, celere fissazione dell’udienza di trattazione, adozione di misure cautelari in caso di estrema gravità ed urgenza, speciale disciplina per il deposito di documenti probatori, pubblicazione del dispositivo della sentenza entro sette giorni dall’udienza di discussione). XxxxxxInfine, al sempre prudenzialmente, il Legislatore ha inteso escludere dall’ambito di là applicazione anche i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sia pure sorti a seguito di istanza di parte, ma per una ragione diversa, legata alla natura giuridica delle innumerevoli ricostruzioni proposte situazioni giuridiche soggettive coinvolte e alla “gestione di diritti sociali e non di diritti individuali, per cui scattano anche le incompatibilità di bilancio e in ogni caso il bilanciamento con altri interessi pubblici e privati, come si è verificato concretamente a partire dagli anni novanta del 1900”283.
2.5.2. Rapporti tra l’art. 10 bis, legge n. 241/1990 e la nuova disciplina della dichiarazione di inizio di attività (art. 19, legge n. 241/1990). La problematica dei rapporti tra il nuovo regime della predecisione del procedimento amministrativo (art. 10 bis, legge n. 241/1990) e la nuova disciplina della dichiarazione di inizio di attività (art. 19, legge n. 241/1990) si inserisce nel più ampio e attuale dibattito sulla liberalizzazione-semplificazione delle attività economiche connesse a procedimenti e provvedimenti amministrativi. L’estensione dell’applicabilità della fattispecie del preavviso di rigetto alla d.i.a., infatti, dipende in concreto dalla dottrina risoluzione in tema via pregiudiziale della questione in ordine alla natura giuridica284 di contratto di retequest’ultima, la disciplina adottata dal legislatorequale a sua volta è strettamente 279 M. D’ORSOGNA, ripetutamente modificata ed integrata, appare alquanto lacunosa, risolvendosi in pochi articoli che presentano l’ambizione di offrire linee guida alle imprese contraenti per la determinazione di intense forme di collaborazione in una logica di regolamentazione Il litisconsorzio nel processo amministrativo. Il problema delle parti e gestione attiva delle attività comuni. L’intento, purtroppo non pienamente conseguito, è stato quello di attribuire all’autonomia privata una modalità organizzativa tendenzialmente nuova e presunta, non alternativamente accessibile se non, appunto, attraverso la sua espressa introduzione. L’individuazione della suddetta trans-tipicità del contratto di retel’intervento, in definitiva, pone la fattispecie a cavallo tra il contratto associativo Processo amministrativo e il contratto plurilateralediritto comunitario, a fronte cura di un dettato normativo che agglutina profili del diritto societario e della normativa in tema di consorziX. XXXXXXX, attorno ad una disciplina di natura puramente contrattualePadova, Cedam, 2003. Si è giunti così alla determinazione di una fattispecie in bilico tra il diritto privato generale e la disciplina di singoli tipi nella quale280 T.A.R. Campania Napoli, peròsez. II, l’elasticità propria dell’istituto consente di tracciare delle linee generali di riferimento per forme di collaborazione reticolari esistenti ancor prima della sua introduzione24 marzo 2006, attraverso uno strumento duttile ma allo stesso tempo multifunzionale, atto ad operare un mero coordinamento delle attività già svolte individualmente dalle singole imprese, ovvero forme di coordinamento più intense, volte ad attuare una vera e propria regolamentazione e gestione di attività comuni alle rispettive imprese. In definitiva, l’introduzione della normativa in tema di contratto di rete sollecita ampi margini di ricavo all’attività ermeneutica, stante la sua riferibilità ad una pluralità di funzioni e l’individuazione di una disciplina applicabile ad oggetti tra loro notevolmente diversificati oltre che suscettibile di un’articolazione causale concreta alquanto diversificatan. 3174.
Appears in 1 contract
Samples: Tesi Di Dottorato Di Ricerca