Common use of Conclusioni Clause in Contracts

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente CCNL documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del Servizi Ausiliari Integratisoggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, alle Personetali referenti avranno, alle Collettività altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivatrasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, che sia ispirato al principio incaricati di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza sovrintendere i lavori e di condivisione dei valori garantire l’applicazione e il rispetto di sussidiarietàtutte le norme di sicurezza, partecipazione, regionalismo, solidarietà prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente correttosuccessive modifiche ed integrazioni. Tale livello minimo saràincaricato avrà, normalmentealtresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo checomunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, qualora al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la Contrattazione tempistica delle eventuali successive riunioni di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessocoordinamento.

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Samples: Bando Di Gara Noleggio a Freddo Per 48 Mesi Di Carrelli Elevatori a Forche Con Capacita’ Di Sollevamento Pari a Circa 4 Ton E Motorizzazione Endotermica Servizi Accessori Inclusi: Servizio Di Manutenzione Di Tipo “Full Service” Servizio Di Formazione Sull’uso Del Carrello Elevatore, Bando Di Gara Noleggio a Freddo Per 48 Mesi Di Carrelli Elevatori a Forche Con Capacita’ Di Sollevamento Pari a Circa 3 Ton E Motorizzazione Endotermica Così Suddivisi

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiLa prospettiva romana è rimediale. A seconda del tipo di processo che si intendeva incardinare, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendalei romani individua- vano strumenti processuali specifici. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione CollettivaCiò comportava inevitabilmente degli apparenti ‘doppi’, che sia ispirato nella visione moderna si fatica a com- prendere. Nei iudicia stricti iuris era necessario eccepire il dolus o il metus e, quando non fossero tipicamente considerati da altre azioni, dolo e violenza potevano trovare espressione in azioni specifiche, come l’ac- tio de dolo e l’actio quod metus causa. Questi strumenti non erano invece necessari quando il rapporto fosse riconducibile a un iudicium bonae fidei: qui la latitudine del giu- dizio era talmente ampia da ricomprendere ogni comportamento scorretto della controparte, e anzi l’attore era estremamente facilitato nel proprio compito dal fatto che per ottenere la condanna del con- venuto era sufficiente provare la violazione della bona fides,e non ad- dirittura il dolo o la violenza. Ancora più semplice era la posizione dell’attore per le compra- vendite realizzate nei mercati, dove il venditore rispondeva per i vizi della cosa anche quando non avesse avuto alcuna contezza degli stessi, senza che però gli fosse interdetta la possibilità di agire con la normale azione civile innanzi al principio pretore. È importante sottolineare l’impostazione rimediale romana per- ché tutti questi strumenti sono stati ereditati dalla tradizione civili- stica e sono stati accolti nei codici essendo però presentati come tra loro alternativi: il che ha imposto non solo di collaborazione interrogarsi sul rap- porto tra la buona fede formativa dell’art. 1337 cod. civ. e il dolo cd. negoziale degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. nonché la violenza dell’art. 1435 cod. civ.142. Ma è anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilitàimportante notare che non vi è, nel rispetto dell’obiettivo primario diritto romano, alcun legame necessario tra buona fede e tutela risarcitoria: la con- 142 Status quaestionis in FIORI, Bona fides (Parte prima), cit., 143 ss. danna pecuniaria è una caratteristica di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentatutto il processo formulare, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalie poteva essere evitata in tutti i iudicia bonae fidei dal comportamento spontaneo (adempimento o restituzione) del convenuto; inoltre, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioniprocesso poteva condurre anche alla conclusione del rapporto in forme che oggi potremmo considerare di rescissione o annullamento, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto oppure di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessorisoluzione.

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Samples: art.torvergata.it, didattica-2000.archived.uniroma2.it

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiFFL è diventato la manifestazione culturale ricorrente più importante a livello cantonale e nazionale. Questo messaggio ne illustra l'evoluzione negli ultimi quattro anni e ne presenta le sfide per l'immediato futuro. Il Consiglio di Stato prende atto con grande soddisfazione di questa evoluzione ed apprezza in particolare lo sforzo del festival di mantenere una linea che privilegia i contenuti culturali rispetto ai contenuti di glamour. Questa risulta essere una scelta particolarmente coraggiosa in un periodo di criticità economica come l'attuale, alle Personedove il reperimento di finanziamenti privati per attività che hanno un limitato interesse commerciale è conseguentemente arduo. L'obiettivo di privilegiare il contenuto artistico può talvolta portare a scelte non condivise da una parte della società ed a dibattiti anche accesi. In questo senso le polemiche mediatiche e persino gli atti parlamentari non sono venuti a mancare negli ultimi anni. Nelle sue risposte il Consiglio di Stato ha però sempre ribadito la necessità di preservare l'autonomia del festival e auspica che questo principio basilare venga riaffermato dal Gran Consiglio. Indipendentemente dal suo indiscutibile indotto turistico ed economico, alle Collettività il FFL è, e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”deve rimanere, in funzione la nave ammiraglia delle concrete situazioniattività culturali del nostro Cantone, intende favorire una straordinaria come attestato dal suo formale riconoscimento nel quadro della Legge sul sostegno alla cultura. Questo evento che per undici giorni catapulta il Ticino nel mondo e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza porta il mondo nel nostro Cantone è un formidabile biglietto da visita. Di conseguenza è un preciso compito dell'autorità politica generare le condizioni quadro che ne assicurino la continuità e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendalepossibilmente la crescita. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione CollettivaIl sostegno finanziario proposto con questo messaggio, che sia ispirato al principio non si discosta dal precedente, pur essendo cresciuto l’impegno finanziario della rassegna, è un tassello importante di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali tali condizioni quadro. Per i motivi fin qui esposti vi invitiamo ad approvare l’allegato disegno di decreto legislativo. Vogliate gradire, signor Xxxxxxxxxx, signore e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLsignori deputati, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la l'espressione della nostra massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessostima.

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Samples: m3.ti.ch

Conclusioni. Il Lo schema di decreto si caratterizza per risultati apprezzabili in termini di riduzione del volume della legislazione sulle materie trattate, oltre che per alcuni spunti di alleggerimento dei vincoli vigenti. Tuttavia, l’impianto e alcune tra le scelte contenute presentano i limiti segnalati dei quali si auspica il superamento. In primo luogo peraltro, avvertiamo il dovere di segnalare che non viene qui compiutamente adempiuta la delega là ove si parla di “testo organico semplificato delle discipline dei contratti e dei rapporti di lavoro”: nei 57 articoli dello schema di decreto è presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratisolo il riordino delle norme legislative in materia di part-time (nove articoli), lavoro intermittente (sei), lavoro a tempo determinato (undici), somministrazione (undici), apprendistato (sette), collaborazioni continuative autonome (tre), associazione in partecipazione con apporto di lavoro (uno), lavoro accessorio (quattro) e mutamento di mansioni (uno). Si è quindi ancora lontani da un testo organico semplificato dell’intera disciplina richiesto dalla legge delega. Inoltre, pur realizzando una notevole riduzione di volume e un notevole guadagno in chiarezza rispetto alla legislazione vigente, la scrittura di questo schema di decreto è ancora in qualche misura affetta dall’ipertrofia del passato. La cultura giuslavoristica che si esprime in questo schema di decreto è, a tratti, ancora legata allo schema inaugurato nella seconda metà degli anni ’70, caratterizzato dalla norma rigidamente restrittiva che può essere derogata solo mediante contratto collettivo nazionale stipulato con i sindacati maggioritari. Disposizioni di questo genere sono presenti nell'intero impianto del decreto. Se la contrattazione di prossimità può certamente consentire la reciproca adattabilità tra le esigenze dell'impresa e quelle dei lavoratori, diventa eccessiva la funzione del sindacato quale unico regolatore della flessibilità nella dimensione generale. In tal modo, non si fa un buon servizio né alle Personeconfederazioni sindacali, chiamate ad assumere responsabilità non sempre agevoli, né alle Collettività imprese che hanno bisogno di regole semplici e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”certe per nascere e crescere. Da alcune disposizioni, infine, emerge ancora diffidenza nei confronti di alcune tipologie di lavoro. Emblematico è lo spazio dedicato alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale: a differenza degli altri maggiori ordinamenti europei, sono nove lunghi articoli, quando essa può forse, come dimostrano le legislazioni dei maggiori Paesi europei e, in funzione delle concrete situazionicasa nostra, intende favorire elaborazioni largamente condivise di cui già disponiamo, essere disciplinata in uno solo di una straordinaria e diffusa Contrattazione decina di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessocommi brevi.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Parziale

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiDa quanto premesso è emerso che il legislatore euro-unitario nelle direttive 2014/23/UE, alle Persone2014/24/UE e 2014/25/UE e il legislatore nazionale nel d.lgs.18 aprile 2016, alle Collettività n. 50 hanno dettato disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”libera circolazione dei servizi. Gli stessi hanno altresì definito specifiche e tassative esenzioni, laddove il principio di tutela della concorrenza è recessivo rispetto ad altri di maggiore interesse. Appare tuttavia che, laddove possibile, la giurisprudenza nell’attività interpretativa tenda ad estendere le maglie dell’evidenza pubblica. Per un verso, il legislatore prevede che nell’affidamento dei contratti cd. esenti e attivi, le pubbliche amministrazioni, pur non dovendo osservare le disposizioni del Codice, siano soggette ai principi dello stesso e, dunque, a un’evidenza pubblica cd. attenuata. Come si è visto, nell’applicazione pratica, la giurisprudenza concretizza l’osservanza dei principi in regole specifiche quali l’obbligo di fornire adeguata pubblicità all’intenzione di contrarre, l’obbligo di prevedere e esplicitare a monte i criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte, la necessaria presenza in capo al contraente privato dei requisiti di moralità etc. Per altro verso, la giurisprudenza interpreta in senso ampio la nozione di appalto come contratto a titolo oneroso, in funzione delle concrete situazionimaniera tale da ricomprendervi anche i casi in cui il lavoro, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione il servizio o la fornitura siano resi in assenza di Secondo livello checorrispettivo pecuniario, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizipurché sussista un interesse economico in capo al soggetto privato. In definitiva, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo fine del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivalegislatore, che sia ispirato al principio guida l’attività ermeneutica della giurisprudenza, è quello di collaborazione anche garantire l’efficienza di mercato attraverso la tutela della concorrenza e la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Per tale ragione, le regole – o 60 Si noti che lo spirito di liberalità è compatibile con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto la previsione di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile una prestazione a carico del donatario/comodatario a titolo di “Indennità Mensile onere o modus (v. specificamente l’art. 793 c.c. sulla donazione modale). Sulla necessità che l’onere sia modesto e tale da non snaturare il rapporto tra le parti si veda MORA, Il comodato modale, Milano, 2001, p. 107. In tali casi, può apparire più complessa la qualificazione giuridica del negozio e la conseguente decisione sulla necessità di Mancata Contrattazione”applicare le regole dell’evidenza pubblica, che cesserà solo in caso ove una delle parti sia una pubblica amministrazione. quantomeno i principi dell’evidenza pubblica – si applicano ogniqualvolta sia presente il rischio di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoalterare gli equilibri concorrenziali tra gli operatori economici.

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Samples: www.quirinale.it

Conclusioni. Al termine di questo breve contributo sulle forme dell’attività negoziale a Roma e in particolare sulle regole ed eccezioni in materia di stipulatio, si può ora provare a trarre alcune conclusioni. Si è visto come l’attività negoziale nell’antica Roma si servisse di alcuni negozi tipici presieduti da regole formali ben determinate: in particolare, approfondendo la stipulatio fra le molteplici figure obbligatorie, ci si è resi conto che questa rispondeva ad alcune caratteristiche proprie dell’oralità, quali la presenza contemporanea di due soggetti in grado di esprimersi, la corrispondenza tra domanda e risposta con effetto costitutivo, l’impossibilità che la stessa producesse effetti nei confronti di un soggetto che alla stipulazione stessa non avesse preso parte. Sono queste caratteristiche che si sviluppano in relazione alla stipulatio nel corso del tempo, a partire da quelle forme di eterogaranzia quali il nexus e la sponsio che ne rappresentano gli antecedenti, e restano salde sino, si può dire, ai giorni nostri. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”principio dell’alteri stipulari nemo potest ha infatti rivestito un ruolo di grande importanza nel corso di tutta la storia del diritto codificato, in funzione delle concrete situazioniparticolar modo in Francia dove ha trovato espressa previsione nel Code Civil. La relatività degli effetti del contratto è un problema che ha caratterizzato gran parte della scienza giuridica privatistica dal 1800 sino ai giorni nostri: l’ultimo paese in ordine di tempo a rinunciare ad una rigorosa applicazione dello stesso è la Gran Bretagna che nel 1999, intende favorire con il Contracts (Rights of Third Parties) act, riconosce finalmente l’ammissibilità e la piena autonomia del contratto a favore di terzi. Anche alcune soluzioni nate in diritto romano per ovviare alla rigidità del principio dell’alteri stipulari nemo potest hanno trovato ricezione nei moderni ordinamenti privatistici europei; si è fatto l’esempio della Grecia e della Francia e in effetti le discipline recepite dai codici civili di tali paesi sono per larga parte debitori al diritto romano. Esistono quindi connessioni storiche e giuridiche tra il diritto romano e gli ordinamenti attuali, dovute ad una straordinaria e diffusa Contrattazione lunga evoluzione storica di Secondo livello cheregole ed istituti nati in diritto romano ed adattati nel tempo alle diverse esigenze: è importante capire questo, anche grazie ai recuperi al di efficienza e alla promozione là del facile utilizzo che si pensa di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordopoterne fare, per essere applicabilecomprendere come lo studio del diritto romano non sia uno studio fine a se stesso, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori ma piuttosto, come tutti gli studi storici, sia fondamentale per capire al meglio i processi storici che hanno partecipato al Referendum stessointeressato le società occidentali ed i loro sistemi giuridici.

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Samples: www.archeomedia.net

Conclusioni. Il presente CCNL Al termine dell’excursus normativo e regolamentare in materia di PPI, è le- cito domandarsi se la produzione normativa sia sufficiente per contrastare le distorsioni che caratterizzano il mercato delle polizze connesse ai mutui. La risposta non può che essere negativa: gli interventi legislativi e regolamentari precedentemente sintetizzati non sembrano muniti dell’incisività necessaria per contrastare efficacemente le pratiche commerciali più aggressive in mate- ria di collocamento delle PPI. Per quanto riguarda il Protocollo di Intesa del 2013, è chiaro che esso è vincolante solo e nella misura in cui i soggetti aderenti decidano di rispettare le prescrizioni inserite nel Protocollo medesimo. Ma anche le disposizioni di carattere legislativo e regolamentare non paio- no connotate da un efficace apparato sanzionatorio. La Lettera congiunta IVASS-Banca d’Italia del 26 agosto 2015, in particolare, ha un mero contenu- to per così dire Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logisticheesortativo”, senza in funzione delle concrete situazionialcun modo incidere sulla validità dei contratti stipulati in contrasto con le indicazioni ivi contenute. Dal canto pro- prio, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione l’art. 28 del d.l. n. 1/2012 non prevede alcuna sanzione per l’eventualità in cui la banca non presenti al cliente almeno due preventivi per la stipula di Secondo livello polizze vita connesse all’erogazione del mutuo ed erogate da imprese non ri- conducibili al gruppo della banca; alla luce di ciò non è peregrino affermare che la mancata presentazione dei preventivi non abbia alcun riflesso sulla va- lidità del contratto assicurativo. Con l’ulteriore conseguenza che, al di là degli intenti perseguiti dal legislatore, per la banca potrebbe essere ancora possibile “imporre” al cliente la valida stipulazione di un contratto di assicurazione con compagnia riconducibile al gruppo della banca. Ma anche grazie ove si ritenesse su- perabile tale problema, la norma lascia aperta la possibilità che la banca pre- senti al contraente, oltre ai recuperi preventivi delle imprese assicurative non apparte- nenti al gruppo, anche quello di efficienza e alla promozione un’impresa che invece sia riconducibile al gruppo, il quale non presenti costi o comunque abbia costi inferiori rispetto ai concorrenti, indirizzando così la scelta del contraente verso la polizza proposta dallo stesso gruppo della banca. Né pare che tale problema possa essere risolto dal d.d.l. concorrenza, il quale si limita a sanzionare la mancata presentazione dei preventivi differenti, ma non sembra comunque idoneo a colpire la pratica di servizi“obbligare” il con- traente a sottoscrivere, permetta contestualmente al mutuo, una PPI offerta dallo stesso gruppo della banca; pratica che, come oggi, potrebbe trovare copertura sem- plicemente nella presentazione di un preventivo più basso rispetto a quello delle imprese concorrenti. Sotto diverso profilo, lo stesso art. 28 del d.l. n. 1/2012, non chiarisce in al- cun modo cosa si intenda per gruppi assicurativi “non riconducibili alle ban- che” 10: non si comprende se esso si riferisca solo all’appartenenza ad un gruppo o se, invece, possano essere considerati gruppi riconducibili anche quelli che siano legati da particolari rapporti commerciali con la banca 11. Ove tale interpretazione estensiva non fosse accolta, per le banche sarebbe possibi- le, nel pieno rispetto della normativa, sottoporre al cliente solo preventivi di compagnie assicurative con le quali abbia accordi commerciali particolarmen- te remunerativi, ancorché non appartenenti allo stesso gruppo della banca; il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoritutto, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo con evidente detrimento della trasparenza nei confronti del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivamutuatario, che sia ispirato invece la norma vorrebbe tutelare. Dal punto di vista dei contenuti delle PPI, infine, non è in alcun modo chia- ro quali siano le conseguenze dell’inadempimento agli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP n. 40/2012 in relazione al principio contenuto minimo delle poliz- 10 Cfr. PIRILLI, op. cit., 650 s., che sottolinea la necessità di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL«una stringente attività inter- pretativa che, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, pur nel rispetto dell’obiettivo primario delle dinamiche di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale mercato, non tradisca il senso di Lavoro rappresentaun interven- to volto a tutelare equilibrio concorrenziale ed utenza, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoanello comunque debole della catena».

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Samples: iris.unito.it

Conclusioni. Il La responsabilità dell’appaltatore costituisce uno degli argomenti più importanti del diritto civile e particolarmente discussa tra gli interpreti ed operatori del diritto. Particolare rilevanza assume, per come è stato tratteggiato nel corso della presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratitrattazione, alle Personela responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, alle Collettività ex art. 1669 c.c., il cui l’ambito di applicazione, le sue condizioni di esercizio e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”la sua natura « extracontrattuale » venivano definite dalle numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, in funzione delle concrete situazionitema pronunciatesi. L’azione prevista dall’art. 1669 c.c. è diretta ad ottenere la condanna dell’appaltatore il risarcimento del danno o, intende favorire alternativamente, la condanna dello stesso ad eseguire direttamente le opere necessarie ad eliminare i vizi oppure di pagare una straordinaria somma di denaro corrispondente al costo dei lavori. In relazione al concreto esercizio dell’azione de quo, secondo la citata norma legittimati attivi sono il committente e diffusa Contrattazione di Secondo livello chei suoi aventi causa, mentre i legittimati passivi sono l’appaltatore e, secondo parte della giurisprudenza, anche grazie ai recuperi di efficienza il costruttore-venditore, il progettista e alla promozione di serviziil direttore dei lavori. L’azione risarcitoria, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratorisiccome specificato nei paragrafi che precedono, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in deve essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, esercitata nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire tre termini tra loro collegati: la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalirovina, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionipericolo di rovina dell’immobile o la manifestazione dei vizi devono avvenire entro dieci anni dal compimento dell’opera; la denuncia della rovina, delle normedel pericolo di rovina o dei gravi difetti che inficiano l’immobile deve avvenire entro il termine di decadenza di un anno dalla scoperta degli stessi; l’azione diretta a far valere la responsabilità dell’appaltatore e degli altri legittimati passivi si prescrive entro un anno dalla denuncia dei vizi o dei difetti. La mancata osservanza dei termini riportati fa venir meno per il danneggiato il diritto al risarcimento del danno o ai rimedi alternativi allo stesso. Per tal ragione, l’effettiva decorrenza dei diritti tre termini e, segnatamente, del termine annuale di decadenza entro cui effettuare la denuncia dei vizi che inficiano la costruzione costituiva una vexata quaestio tra gli operatori del diritto. L’aspra questione via, via veniva sopita dalle numerose pronunce, dapprima di legittimità e delle regole necessarie poi di merito citate, con le quali si affermava «Poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per configurare un rapporto l’esercizio dell’azione (n.d.r. di lavoro contrattualmente correttoresponsabilità) ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia (n.d.r. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, dei vizi che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordoinficiano l’opera), per essere applicabilefar decorrere il successivo termine prescrizionale, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso».

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”La produzione agricola, in funzione Italia come in gran parte dei Paesi produttori, appare egemonizzata da modelli di tipo industriale, per loro stessa natura omologanti, ispirati da logiche tipicamente commerciali, insensibili anche a irrazionali e eticamente inaccettabili accumulazioni di eccedenze alimentari; modelli funzionali a logiche di filiera che da un lato risultano fortemente penetrati dall’uso, non sempre e non del tutto controllato, di tecnologie chimiche e genetiche e dall’altro ricorrono a una manodopera mercificata, spesso ridotta in condizioni di paraschiavismo, trovando implicita legittimazione, culturale e talora politica, nel perseguire lo scopo di garantire rifornimenti di scala. Xxxxxxx produttivi inseriti dentro processi legati all’interconnessione planetaria, che si avvantaggiano dei flussi migratori, giocando peraltro un ruolo tutt’altro che secondario nel modificare le geografie umane e sociali dei territori e contribuendo ad acuire contraddizioni e diseguaglianze: cambiamenti che Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2008, 22), con lo sguardo rivolto alla sua terra, la Puglia, ebbe modo di indicare come “la più grande ‘rivoluzione’ antropologica del Mezzogiorno rurale negli ultimi vent’anni”. Quello che le cronache e le testimonianze riportano sulle condizioni di vera e propria coercizione fisica e morale a cui sono sottoposti molti immigrati stranieri impiegati in agricoltura, soprattutto nell’Italia meridionale ma non solo, rappresenta dunque la conseguenza drammaticamente concreta e viva di questi sistemi di cui abbiamo cercato di tratteggiare le caratteristiche e individuare le logiche sottostanti. Un quadro estremamente critico, dove lo sfruttamento lavorativo è solo un aspetto della condizione più generale che potremmo definire di vero e proprio apartheid, che va a definire interi territori (OXFAM 2018): laddove accanto ai campi delle concrete situazionimonoculture imposte dalle multinazionali e comunque lontano dai centri abitati, intende favorire i nuovi schiavi se non trovano precaria sistemazione presso casolari fatiscenti abbandonati nelle campagne, si ritrovano dentro ghetti rurali, concentrati in baraccopoli più o meno grandi, dove alle scarse condizioni igieniche, alla mancanza di acqua e soprattutto di quella potabile, all’insufficienza e alla infima qualità del cibo, il degrado si traduce in episodi di violenza, come i frequenti accoltellamenti e gli abusi sessuali. Contesti nei quali gerarchie di caporali a capo di filiere di reclutamento transnazionali gestiscono finanche i trasporti, arrivando ad imporre addirittura il pizzo per gli spostamenti da e verso i campi e, mediante la sponda di mafie locali, trovano condizioni ideali per introdurre attività criminali come lo spaccio di droga, lo sfruttamento della prostituzione, fino alla somministrazione abusiva di prodotti alimentari. Quanto questa condizione già miserevole faccia aumentare, in questo periodo, il rischio di contagio dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19, è poi facilmente immaginabile. Xxxxxxxxxxx dire quanto questo possa ritenersi compatibile con uno stato che si vuole di diritto e altrettanto intuibili sono i nefasti riflessi culturali, ma anche economici e sociali, che queste situazioni propagano sulle intere comunità locali. Altrettanto riconoscibili possono essere le ragioni profonde a cui imputare questo stato di cose, che affondano le radici nei gangli stessi della società e dei suoi recessi, nei ritardi socio-economici di alcune aree contese allo Stato dalle organizzazioni mafiose, nelle logiche fredde di economie dilatate e distanti e soprattutto nella gestione dell’immigrazione, nelle mancate strategie di integrazione davanti ai flussi migratori che trasformavano il nostro Paese in paese di immigrazione, nell’assenza di visione, dunque di coerenza e sistematicità dell’azione politica, spesso discontinua e frammentaria. Ma la debolezza della politica nazionale sconta anche il fatto di doversi confrontare con fenomeni e processi che si originano e si alimentano dagli squilibri profondi e costanti tra economia, società e politica, propri della globalizzazione e i limiti degli strumenti della politica nazionale non sono solo endogeni: a fronte di un’economia definitivamente globalizzata, caratterizzata dall’interdipendenza dei fattori produttivi, le istituzioni politiche nazionali mantengono una straordinaria dimensione locale e diffusa Contrattazione le istituzioni internazionali, non equiparabili a istituzioni statuali, non sono attrezzate per un controllo democratico dei mercati. In questo quadro i governi nazionali si sono mostrati a lungo più condizionabili dalle istanze di Secondo livello contenimento dei costi e la strategia di lungo periodo è stata quella di consentire la liberalizzazione dei mercati del lavoro e una maggiore flessibilità delle condizioni di lavoro, senza che questo peraltro incidesse in modo significativo nel ridurre il lavoro sommerso e quelle logiche di sfruttamento, non solo lavorativo, che in un settore esposto come quello agricolo hanno trovato nei flussi migratori addirittura un fattore di incremento. Queste premesse non possono non spingere verso una riflessione profonda e complessiva sul modello di produzione agricola e sulle modalità di fare agricoltura, perché solo attraverso un vero e proprio cambio di paradigma sarebbe possibile ridimensionare il peso specifico delle mere logiche di profitto. In questo senso una diversa consapevolezza sembra orientare l’azione politica più recente che, anche grazie all’influenza degli approcci comunitari, va sempre più riconoscendo un ruolo centrale ai recuperi dispositivi di efficienza tutela della qualità e dell’eticità della produzione agricola, come veri e propri strumenti di intervento, in grado di condizionare il mercato. Se il mercato e le sue razionalità intrinseche appaiono sostanzialmente impermeabili alle politiche tradizionali per i motivi che abbiamo esposto, allora è dentro le sue stesse logiche che evidentemente vanno ricercati gli strumenti di cambiamento. Negli ultimi decenni, all’interno del mondo agricolo si sono innescati importanti mutamenti che spingono verso una visione multifunzionale dell’agricoltura, che ha trovato definitivo riconoscimento nell’approvazione dell’Agenda 2000 e nella riforma della Politica agricola comune (PAC). In questa nuova dimensione all’agricoltura, oltre alla promozione funzione di serviziproduzione, permetta vengono assegnati ulteriori scopi, come la conservazione del paesaggio, la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari, un contributo alla tutela dell’ambiente e della biodiversità, l’avvio di un’agricoltura sostenibile. In questo stesso alveo, la diffusione di quelle esperienze di agricoltura sociale dirette a favorire l’inclusione e l’integrazione di persone immigrate che vivono una condizione di debolezza personale e sociale, può rappresentare una tappa importante di quel cammino verso la creazione di un modello alternativo e innovativo alle logiche di sfruttamento. Se l’agricoltura nel nostro Paese rappresenta da sempre un fattore preponderante nello sviluppo delle aree rurali, plasmandone il miglioramento tessuto sociale, oltre che produttivo e paesaggistico, contribuendo ad accrescere il capitale sociale e ad agevolare le reti relazionali sul territorio, allora l’agricoltura sociale può dispiegare appieno la sua funzione, contribuendo ‘dal basso’ a mitigare le contraddizioni sociali e le diseguaglianze e ad accompagnare i processi di integrazione di quegli stessi immigrati a cui non possiamo guardare più come a una semplice forza lavoro e neanche come a una parte integrante della società, ma come alla nostra stessa società. Allora la sfida diventa cruciale e qui entra in gioco la politica e la sua capacità di leggere la realtà e di trasformarla: l’agricoltura sociale può ergersi a modello alternativo di produzione agricola solo se esiste e si sviluppa un mercato disposto ad alimentarla e dunque una quota sempre più estesa di consumatori disposti ad approdare a un consumo critico. Questa strada pretende che la politica innalzi a sistema anche le leve di tipo culturale, intervenendo sinergicamente sul versante dell’offerta ma anche su quello della domanda dei prodotti agricoli, puntando su due parole chiave: consapevolezza e responsabilità. BIBLIOGRAFIA XXXXXXXXX X. (2005), Sociologia delle retribuzioni reali dei Lavoratorimigrazioni, l’attivazione Bologna, Il Mulino BERLAN J.P. (2001), La longue histoire du modèle californien, in Forum Civique Européen, El Ejido, terre de non-droit, Paris, Xxxxxx, pp.15-22 BRIOSCHI R. (2017), L'agricoltura è sociale, Milano, Altreconomia XXXXXX F.S., XXXXXXX X. 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Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelliUomini, un modello di relazioni sindacali donne e di Contrattazione Collettivacaporali nell’agromafia italiana, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali Milano, Feltrinelli OSSERVATORIO XXXXXXX XXXXXXXX (2018), Agromafie e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLCaporalato: Quarto Rapporto, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietàRoma, partecipazioneFlai Cgil OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL’AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE, regionalismoCOLDIRETTI, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.EURISPES

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Samples: oa.inapp.org

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiLe considerazioni che precedono consentono di evidenziare come per i servizi infragruppo transfrontalieri la collocazione della deducibiltà del costo sulle due "architravi" dell'inerenza e della congruità non possa essere lasciata al caso, alle Personema debba essere oggetto di cure e attenzioni particolari. Si può sottolineare, alle Collettività inoltre, che C.C.A. e alle Aziende; Servizi Distributivi S.A., pur rappresentando due "abiti giuridici" adatti alla stessa occasione, non sono interscambiabili. Ciascuno dei due termini evoca un distinto tipo contrattuale ormai ampiamente codificato nella prassi tributaria nazionale ed internazionale, con la conseguenza che innanzi ad un contratto qualificato, ad esempio, come C.C.A., l'Amministrazione finanziaria adopera un determinato metro di giudizio e si aspetta di trovare certe caratteristiche e non altre. Così, il ricorso allo schema del C.C.A. non ha senso quando l'importo dei servizi è modesto rispetto al totale dei costi sostenuti dalla controllante, perché costringe a tarare la complessità del contratto sull'importo dei costi da allocare, piuttosto che sul valore dei servizi destinati alla controllata. (40) Similmente, se la capogruppo intende articolare i propri rapporti con le controllate su una serie di semplici contratti bilaterali, sprovvisti di qualsiasi collegamento negoziale, dovrebbe preferire la veste giuridica più duttile del service agreement. Al contrario, la scelta del cost contribution agreement può rivelarsi obbligata a fronte di investimenti di cui si coglieranno i frutti solo nel lungo periodo o Piattaforme Logistiche”di quelli che interessano l'intero gruppo, perché è l'unica che permette di dare la prova della congruità del corrispettivo non solo in termini assoluti ma anche relativi e comparati, come richiesto dall'Amministrazione finanziaria. La regola aurea per una corretta regolamentazione di questi servizi, dunque, è il compimento di una scelta di campo chiara per una soltanto delle due tipologie contrattuali, in funzione delle concrete situazioniossequio alle peculiarità della fattispecie concreta. La prima fonte di incomprensioni con l'Amministrazione finanziaria, intende favorire una straordinaria infatti, consiste proprio nelle commistioni troppo disinvolte tra gli elementi propri del C.C.A. e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivaquelli dell'S.A., che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino spesso i contratti in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazionerassegna denunciano sin dalla denominazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Note:

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Samples: edicolaprofessionale.com

Conclusioni. Il presente CCNL Da quanto sopra evidenziato, emerge quindi che le amministrazioni procedenti e le stazioni appaltanti dovranno richiedere il D.U.R.C. esclusivamente attraverso le nuove procedure, ottenendo un nuovo Documento in formato pdf non modificabile (denominato Servizi Ausiliari IntegratiDurc On Line”) che sostituisce il Documento unico di regolarità contributiva a tutti gli effetti. Tale Documento dovrà essere richiesto anche per la verifica delle dichiarazioni sostitutive della regolarità contributiva, alle Personeovunque previste. In questo caso, alle Collettività però, posto l’istituto dell’invito alla regolarizzazione, la verifica non dovrà essere effettuata con riferimento alla data nella quale detta dichiarazione è stata resa. La nuova procedura semplifica notevolmente gli adempimenti di imprese e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logisticheamministrazioni, seppur nella prima fase di avvio, non avendo potuto la procedura essere “testata”, potrebbero esserci dei disservizi legati al mancato aggiornamento delle posizioni contributive INPS ed INAIL, lamentato anche dai consulenti del lavoro che hanno chiesto una proroga dell’entrata in funzione delle concrete situazionivigore. La semplificazione deriva sia dalla procedura che permette in tempo reale, intende favorire salvo richiesta di regolarizzazione, l’acquisizione del Documento immettendo il solo codice fiscale dell’impresa, sia dalla unicità dello stesso, dato che una straordinaria volta acquisito e diffusa Contrattazione regolare, il Sistema rimanda tutte le successive interrogazioni al medesimo. Di fatto, non la singola impresa ma la procedura telematica consente di Secondo livello chepresentare a più soggetti e per finalità differenti lo stesso documento in corso di validità (120 giorni). Può essere utile rimarcare, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivaquesta sede, che nulla viene innovato in merito ai presupposti per la richiesta del Documento di regolarità contributiva, dato che la procedura “si limita” (pur con le innovazioni sopra illustrate) a semplificarne le modalità di rilascio. Non potrà quindi richiedersi il “Durc On Line” per acquisti che esulano dal Codice dei contratti (es. acquisti economali) ed a soggetti che non risultano iscritti all’INPS e all’INAIL, come ad esempio i professionisti iscritti ad una cassa professionale, per le quali la regolarità contributiva dovrebbe continuare ad essere verificata in base agli usi previgenti11, o alle imprese senza dipendenti. In 11 Per ottenere l’attestazione di regolarità contributiva, è invece possibile richiedere il rilascio di una certificazione equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. L’acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia ispirato al principio momento della stipulazione del contratto, sia all’atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista (FAQ ANAC n. D17). Va evidenziato che tramite AVCpass è possibile ottenere il rilascio dell’attestazione di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali regolarità da parte di alcune casse convenzionate (es. Inarcassa), per gli appalti superiori a 40.000 euro. quest’ultimo caso, restano comunque validi, a giudizio di chi scrive, i precedenti chiarimenti (FAQ ANAC D20 e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici D22) in cui si specifica che sussiste l’obbligo di richiedere il presente CCNLD.U.R.C. alle imprese senza dipendenti “... a condizione che per dette società sussista l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAIL, purché esse operino che presso l’INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all’INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in un rapporto vigore”. Con successiva FAQ, l’ANAC (ex AVCP), ha specificato che “La dichiarazione di reciproca correttezza e esonero di condivisione dei valori un’impresa dall’obbligo di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazioneiscrizione presso I’INPS e/o I’INAIL può essere resa solo dagli Istituti previdenziali in questione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo chePertanto, qualora un’impresa dichiari di non essere tenuta all’iscrizione presso l’INPS e/o l’INAIL e non fornisca pertanto i relativi dati (INPS e/o INAIL), per la Contrattazione richiesta del D.U.R.C. dovrà essere inoltrata apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente (in base alla sede legale del dichiarante) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo di Secondo livello non fosse operanteiscrizione. In tale richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale/partita IVA del soggetto e gli estremi del contratto di riferimento (tipo di contratto, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un data e importo, importo mensile a titolo dei pagamenti da effettuare)”. L’INPS ha precisato che “indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l’INPS in qualità di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Amministrazione

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Conclusioni. Il presente CCNL La sentenza in commento sembra non tener conto delle funzioni dei codici deontologici né del contesto in cui essi vengono applicati. Se è vero che la nozione di impresa a livello comunitario è molto ampia ricomprendendo tutti i soggetti che svolgono un'attività economica, non bisogna dimenticare che re- centemente la Corte costituzionale italiana ha smentito l’equiparazione troppo spesso usata, o meglio Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logisticheabusata”, tra professionisti e imprese, ammettendo che le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono solo per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, ma si devono rico- noscere specificità di quest’ultima categoria che rendono arbitrario un tratta- mento omogeneo. Ne deriva una netta distinzione tra lavoro autonomo, all’interno del quale sono ricomprese le professioni intellettuali, e attività di impresa20. Le prestazioni dei professionisti intellettuali involgono spesso beni costitu- zionalmente protetti, rendendo necessaria una regolamentazione attenta e precisa. I codici deontologici proteggono i consumatori e tutti coloro che en- trano in funzione delle concrete situazionicontatto con i professionisti in un contesto in cui la sfera pubblica e privata non è nettamente separata, intende favorire ma anzi coesistono interessi anche con- trapposti21. Si prospettano, poi, sempre più frequentemente casi in cui il professionista è parte sostanzialmente debole del contratto22. Se è vero, infatti, che il pro- fessionista agisce nel quadro della sua attività professionale per uno scopo economico, il suo cliente potrebbe non essere sempre un semplice consuma- tore. Si può, ad esempio, rivolgere ad un avvocato anche un altro professio- nista, magari titolare di un'impresa, che voglia tutelare i propri interessi eco- nomici. Tra le due parti si stipula il relativo contratto di mandato in cui l'av- vocato non è parte forte in quanto il cliente non conferisce incarico al legale per esigenze estranee alla sua professione, o meglio «scopo estraneo all'atti- vità professionale», né tantomeno per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana avulse dall'esercizio di dette attività. Tale contratto risulta fuori dalle coordinate legislative e giurisprudenziali richieste per la qualifica di con- sumatore. Si tratta, in effetti, di due professionisti, dotati di differente potere economico e negoziale, con relativa predominanza dell'uno sull'altro, ravvi- sandosi conseguentemente uno squilibrio di forze determinante una straordinaria e diffusa Contrattazione debolez- za contrattuale di Secondo livello cheuno dei due contraenti, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessose professionista23.

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Conclusioni. In questo elaborato si è sviscerato il tema del part time andando a descrivere i suoi elementi fondamentali, le sue evoluzioni in termini normativi e per finire ho analizzato come esso si è distinto in base alla località geografica. Sin dall’inizio ho descritto il part time come un contratto lavorativo flessibile ed elastico andando ad enfatizzare la possibilità che esso offre per trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Sono d’accordo nel descriverlo come tale ma al tempo stesso sono fermamente convinta che non viene utilizzato per queste finalità. Quasi nella totalità dei casi, come detto più volte, il part time non viene scelto dai dipendenti ma imposto dal titolare, quindi non si può parlare di flessibilità ma più di convenienza. Si può definire anche uno strumento necessario in quanto molte volte viene scelto per colmare il vuoto dell’assenza di un lavoro a tempo pieno. Non si è ancora sviluppata la mentalità, a distanza di diversi anni dalla sua introduzione nel panorama normativo italiano, di saper cogliere le opportunità generate dal part time come nei paesi del nord. L’Olanda è il paese con la più alta percentuale di part timers e aimè siamo molto distanti da quel numero e da quella mentalità. Questa non deve essere una critica ma quanto più uno spunto per trovare una soluzione per questo strumento creato ad hoc per ogni esigenza personale e lavorativa. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratipart time potrebbe essere, alle Personese utilizzato correttamente, alle Collettività la soluzione ai problemi ancora attuali di disparità di trattamento tra uomo e alle Aziende; Servizi Distributivi donna. L’altra faccia delle medaglia della quella raramente si parla è il fatto che in alcuni casi il part time potrebbe essere richiesto da diversi dipendenti ma non accettato dai datori di lavoro per i motivi più disparati. In questo caso viene tolto al dipendente la facoltà di poter usufruire di tutti i vantaggi che lavorare metà giornata ti offre. I vantaggi del part time sono molteplici come il fatto di poter scegliere quali momenti del giorno dedicare al lavoro e quali al riposo, ti permette di svolgere un doppio lavoro, di coltivare un proprio hobby o Piattaforme Logistiche”di dedicare tempo allo studio qualora fossi uno studente, ti permette di acquisire esperienza per imparare a muoversi nel mercato del lavoro. Il part time ha numerosi aspetti positivi ma altrettanti aspetti negativi. Uno tra i tanti potrebbe essere la riduzione delle possibilità di scatti di carriera in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione quanto più tempo dedichiamo al lavoro più possibilità abbiamo di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali svolgere compiti diversi e di Contrattazione Collettivaacquisire responsabilità. Lo stipendio, che sia ispirato al principio i contributi previdenziali dell’INPS e l’indennità di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo disoccupazione in caso di Accordo perdita del lavoro per licenziamento, cessazione del contratto o sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda, sarà inferiore rispetto a un contratto a tempo pieno. Infine, un contratto part time non trasmette la sicurezza di Secondo livelloun full time in quanto esiste un legame tra esso e i contratti precari. Resta però inteso che, qualora il costo dei Sarebbe un’utopia pensare che si possa lavorare meno ore e avere gli stessi benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivachi lavora a tempo pieno. La scelta del part time, l’Accordoinfatti, dovrebbe ricadere non sul lato economico ma sul lato della praticità. Il part time è sicuramente uno strumento utile se non indispensabile ma solo per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoalcune tipologie di lavoratori.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiAlla luce di quanto sopra, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”la simulazione è quel fenomeno dell’apparenza negoziale creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in funzione tutto o in parte, all’effettivo assetto de- gli interessi: le parti pongono in essere una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile). L’orientamento pre- valente in Giurisprudenza configura la si- mulazione come un’ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione e, pertanto, ne sancisce la nullità. L’uso del negozio simulato, poi, è frequente nelle ipotesi di sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori, ma il regime delle concrete situazioniprove rende difficile, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione se non impos- sibile, far valere la simulazione. Per que- sto, nella prassi, l’azione di Secondo livello chesimulazione è spesso accompagnata (ma il più delle vol- te soppiantata) dalla più agile ed efficace azione revocatoria. 52 Cass. 9.10.2017 n. 23617, CED Cassazione 2017, ha chiarito che il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore; sicché, anche grazie ai recuperi un contratto preliminare di efficienza e alla promozione di servizicompravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, permetta ancorché non sia previsto il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo passaggio immediato del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo chepossesso del bene, qualora la Contrattazione promessa di Secondo livello non fosse operantevendita abbia la funzione di garantire la restituzione, si dovrà riconoscere ai Lavoratori entro un importo mensile certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi: in detta ipotesi, peraltro, la prova della simulazione relativa del contratto preli- minare può essere data, ove diretta a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”far valere l’illiceità del negozio, che cesserà solo anche per testimoni o per presunzioni, in caso di Accordo di Secondo livelloconformità all’art. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso1417 c.c.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiCome abbiamo visto dall’analisi condotta nelle pagine precedenti, alle Personele modalità attraverso le quali è gestito ed utilizzato il Fondo per la re- tribuzione accessoria non sono completamente ricavabili da una analisi condotta esclusivamente attraverso i contenuti del contratto collettivo. Questa difficoltà non deriva tanto dalla complessità di reperimento completo delle fonti, alle Collettività quanto piuttosto dalla natura stessa dell’istituto, essendo la retribuzione accessoria conseguenza diretta di soluzioni or- ganizzative e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”tecniche gestionali che si sviluppano fuori dal contratto, in funzione atti unilaterali (amministrativi o privatistici) o anche interni alle rela- zioni sindacali, ma propri della modalità partecipativa più che di quella negoziale (informazione, concertazione). Peraltro, gli istituti finanziati dal Fondo intercettano altri istituti non solo contrattuali, quali ad esempio il sistema di inquadramento per quanto riguarda le progressioni e le posizioni organizzative, o il sistema di valutazione per quanto riguarda mobilità professionale e retribuzione di produttività; e questo continuo intersecarsi di istituti ci ha fatto com- prendere come e perché - a dispetto delle concrete situazioniapparenti omogeneità, intende favorire preva- lentemente terminologiche - i contratti collettivi siano profondamente diversi tra loro, con la conseguente necessità di esaminare gli stessi isti- tuti per ogni Comparto, senza perdere di vista le specificità di settore. Infine, l’assetto istituzionale ed amministrativo delle Amministra- xxxxx può produrre differenze notevoli anche all’interno dello stesso Comparto, come abbiamo visto ad esempio in alcuni casi dei Comparti Ministeri ed Enti pubblici non economici, ma anche tra le articolazioni istituzionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. D’altra parte, se la retribuzione è il corrispettivo di una straordinaria prestazione la- vorativa inserita in un’organizzazione specifica, è del tutto naturale che l’indagine abbia evidenziato una tale articolazione di opzioni e diffusa Contrattazione soluzioni, e, anzi, questo aspetto può a pieno titolo essere considerato il primo risultato della nostra indagine. Il cammino verso l’articolazione delle caratteristiche lavorative e retributive del Pubblico impiego è proseguito nel corso degli anni (questo primo obiettivo della riforma del 1993 è ormai in una fase di Secondo livello chesostanziale stabilizzazione) e ciò nonostante una struttura contrattuale si- gnificativamente accentrata sia nella logica della struttura contrattuale, anche grazie ai recuperi sia in quella di efficienza e alla promozione un numero limitato di serviziComparti rispetto al settore privato. La possibilità di articolazione del mercato del lavoro interno, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoripur in presenza di sedi decisionali limitate nel numero, l’attivazione dovrebbe anzi far riflette- re su ipotesi di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo ristrutturazione del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello sistema di relazioni sindacali inaugurato nel 1993 anche nel settore privato, ma approfondire questo spunto anche nel settore pubblico ci porterebbe, al momento, lontano dal nostro campo di analisi; esso va, pertanto, lasciato qui come suggestione generale. Nel merito dell’indagine, abbiamo in primo luogo verificato la presenza generalizzata di una significativa quota di finanziamento rico- nosciuta alla retribuzione di produttività; anche questo non è un risulta- to da sottovalutare e, probabilmente, percentuali significative sarebbero state inimmaginabili solo pochi anni fa. In questo senso il ruolo di o- rientamento all’innovazione svolto dai contratti nazionali sembra aver funzionato ed influenzato - entro margini di differenze non irrilevanti - anche gli attori locali delle relazioni sindacali. Ovviamente, la percentuale finanziata dal Fondo per la retribuzione di produttività non si trasforma interamente ed immediatamente in quota di salario flessibile per il singolo lavoratore, sia per le caratteristiche pro- prie delle voci retributive finanziate (che possono anche non riguardare complessivamente il singolo rapporto di lavoro) sia per le modalità di cor- responsione della retribuzione di produttività che, a volte in modo naturale (ipotesi di produttività collettiva), a volte per altri motivi (definizione e ge- stione dei criteri di Contrattazione Collettivavalutazione), che sia ispirato al principio possono comportare una sostanziale sta- bilizzazione e generalizzazione anche di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali questa quota di retribuzione. Ma su questo aspetto torneremo tra breve. Un ulteriore aspetto evidenziato dall’indagine riguarda la significati- va quota di finanziamento - peraltro crescente nel decorso degli anni - ri- conosciuta alle progressioni orizzontali, a quel meccanismo di riqualifica- zione e Associazioni Datoriali diverse riconoscimento professionale previsto da quelle sottoscrittrici il presente tutti i CCNL, purché esse operino seppure con margini di operatività molto diversi da Comparto a Comparto. Su questo istituto e sulla sua “appetibilità” pesa in primo luogo l’ampiezza della mobilità retributiva consentita ad inquadramento inva- riato. Abbiamo visto, come nelle articolazioni delle Autonomie Locali nel cui Comparto tale mobilità è molto alta, le progressioni orizzontali siano state un rapporto pericoloso concorrente della retribuzione di reciproca correttezza produttività e di condivisione dei valori di sussidiarietàcome, partecipazionein questa disputa, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazionesi sia giocato buona parte del confronto tra le parti al tavolo della negoziazione integrativa. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, E’ naturale che il complesso minimo inderogabile di interessi degli attori negoziali sia diverso sotto questo punto di vista; in linea generale e teorica, una am- pia flessibilità della retribuzione facilita la gestione del personale, ma, comportando maggiori differenziazioni retributive e qualche discrezio- nalità, richiede l’impulso di un ruolo dirigenziale attivo e consapevole per potersi affermare contenendo eventuali conflitti. Sul fronte opposto, la stabilizzazione della retribuzione attraverso il ricorso esteso alle progressioni orizzontali semplifica la funzione di rappresentanza e tutela, ma può determinare, l’affievolimento della fun- zione organizzativa e incentivante della retribuzione accessoria. Nella ricerca di un equilibrio accettabile tra queste due spinte si può individuare uno dei principali argomenti all’ordine del giorno dei ta- voli negoziali (e, forse, non solo al livello di singola Amministrazione). Quanto appena affermato è più percepibile nei Comparti in cui la progressione economica può svolgere il ruolo di interessante e signifi- cativamente ampio sfogo delle retribuzioniaspettative di incremento retributivo. Negli altri casi, delle normee sono la maggioranza, dei diritti concorrenziale alla retribuzione di produttività e delle regole necessarie per configurare un rapporto alla stessa progressione orizzontale è stato l’istituto della riqualificazione interna all’area o alla categoria, con modifica coordinata di lavoro contrattualmente correttoretribuzione ed inquadramento, secondo modalità che as- sai da vicino richiamano la progressione verticale (quest’ultima non fi- nanziata con il Fondo). Tale livello minimo saràL’impressione conclusiva che si ricava dall’analisi svolta è che la contrattazione integrativa abbia colto l’esigenza di innovazione propo- sta dai contratti nazionali di Comparto, normalmenteimpegnandosi anche a definire gli strumenti idonei alla sua attuazione; nell’analisi statica del fenome- no le soluzioni adottate appaiono di grande interesse in tutti i Comparti e certamente orientate a valorizzare l’innovazione organizzativa. Alcune perplessità che non inficiano il modello, integrato positivamente dalla Contrattazione ma solo prassi appli- cative - che richiederebbero analisi di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo checaso specifiche che consentano di valutare il reale “vissuto” di un’Amministrazione, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile attraverso l’esame an- che degli atti organizzativi interni - sorgono con riferimento a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.due aspetti:

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiDall’indagine condotta è emerso come il divieto di rinnovo (sia tacito che espresso) dei contratti della Pubblica Amministrazione rappresenti una problematica particolarmente rilevante per la contrattualistica pubblica: infatti, nonostante le numerose pronunce da parte del giudice amministrativo che hanno confermato tale divieto, è del tutto evidente come l’argomento in questione sia oggetto di una fiorente discussione sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Nel nostro ordinamento vige oltre al divieto di rinnovo dei contratti pubblici anche quello di proroga dei contratti pubblici e a tal proposito l’ANAC[24] è intervenuta per consolidare la portata di tale divieto, specificando che la proroga ed il rinnovo dei contratti pubblici si traducono essenzialmente in un affidamento senza gara, con la conseguente violazione dei principi comunitari di libera concorrenza (obbligo di garantire anche alle Personemicro, alle Collettività piccole e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”medie imprese la possibilità di poter essere aggiudicatarie di un contratto pubblico) e di parità di trattamento (obbligo di assicurare una posizione di equidistanza della pubblica amministrazione nei confronti dei diversi operatori economici che partecipano alla procedura di evidenza pubblica, evitando così il consolidamento di posizioni di forza di determinati imprese nei rapporti con la P.A.). Sia l’ANAC che la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in relazione alla proroga dei contratti pubblici non vi sia nessuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in funzione quanto vige il principio inderogabile in forza del quale la Pubblica Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve obbligatoriamente effettuare una nuova procedura di gara. Però, a fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, sussiste una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all’utilizzo della proroga tecnica: tale circostanza è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nell’attesa di reperire un nuovo contraente: si tratta, dunque, di uno strumento eccezionale rispetto al procedimento ad evidenza pubblica ed il suo utilizzo è caratterizzato da un onere motivazionale molto stringente che deve tener conto delle concrete situazionicircostanze, intende favorire non imputabili alla pubblica amministrazione, che hanno condotto all’utilizzo della proroga stessa. Nel caso esaminato emerge come la proroga concessa alla Nethun S.p.A. non rientri nella casistica eccezionale e residuale tipizzata dell’istituto della proroga tecnica, ma piuttosto rientri nell’alveo di un vero e proprio rinnovo del contratto pubblico, in violazione di una straordinaria e diffusa Contrattazione specifica norma di Secondo livello chelegge che vieta tale rinnovo[25], anche grazie ai recuperi poiché il provvedimento concesso alla Nethun S.p.A. viola il principio di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali concorrenza tra gli operatori economici e di Contrattazione Collettivaparità di trattamento degli stessi, che sia ispirato al principio provocando un’alterazione del libero mercato ed un notevole pregiudizio alle numerose imprese operanti nel settore del trasporto dei passeggeri all’interno della laguna di collaborazione anche Venezia. Anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici l’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023) l’utilizzo della proroga è fortemente limitato, continuando a permanere il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto divieto di reciproca correttezza proroga e di condivisione dei valori rinnovo del contratto pubblico, in ossequio alle direttive di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessomatrice comunitaria.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”Già negli anni Ottanta, in funzione un periodo ancora segnato dal modello fordista di produzione e dall’assoluta predominanza di relazioni sindacali conflittuali con un approccio distributivo alla contrattazione collettiva, alcune ricerche condotte in Italia avevano evidenziato l’esistenza di rapporti diretti ed informali tra azienda e lavoratori. Vi era la tendenza, da parte di sindacati e di imprese, a definire congiuntamente i problemi e ad adattarsi pragmaticamente alle esigenze della controparte (Regalia 1995). Come è stato sottolineato (Regini 1989), se a livello nazionale le relazioni industriali sono state caricate di un notevole valore simbolico che ha enfatizzato una netta distinzione dei ruoli delle concrete situazioniparti, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo a livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza periferico ha potuto prevalere un certo pragma- tismo volto alla soluzione dei problemi concreti e alla promozione di serviziuna necessaria flessibilità del lavoro. In presenza di un mercato instabile, permetta la ristrutturazione cessa di essere una fase stra- ordinaria e transitoria e la necessità di riaggiustamento diviene ordinaria e costante. Negli ultimi anni si sono verificate notevoli trasformazioni della struttura economica, con il miglioramento delle retribuzioni reali declino dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà settori più tradizionali e maggiormente sindacalizzati e la crescita del terziario e lo sviluppo di nuovi settori più innovativi. L’incremento dei lavori non standard (a tempo parziale, determinato, interinale, autonomo o pseudo-autonomo) a scapito di quello standard (Xxxxxxx 2005) ha rivoluzionato il mercato del lavoro. Il risultato di tutti i processi menzionati è quello di estendere le logiche competitive anche alla regolazione del lavoro, spingendo il sistema verso una maggior flessibilità e la struttura contrattuale verso un maggior decentramento a livello di singola impresa. Tali fenomeni sembrano indebolire il ruolo del sindacato quale controparte negoziale a livello nazionale ma lasciano intatto il suo ruolo di importante attore a livello azien- dale. La presenza di un interlocutore stabile nei luoghi di lavoro, capace di coordinare e di dare coerenza a una pluralità di spinte rivendicative, è interesse condiviso sia da parte dei lavoratori che delle imprese (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zeppa 2001). Anche alla luce di quanto sopra, il presente Manuale si propone di migliorare la preparazione dei Rappresentanti dei lavoratori nelle aziende e la loro capacità di partecipare proattivamente alla regolazione dei rapporti di lavoro. Allo stesso tempo il manuale ha cercato di seguire una logica “bipartisan” nella convinzione che i contratti hanno bisogno della firma di entrambe le parti per cui è necessaria e assolutamente propedeutica una visione oggettiva delle proble- matiche connesse all’organizzazione del lavoro. Come abbiamo già sottolineato, l’utilità delle buone prassi illustrate nel terzo capitolo è tale a patto che si liberi il campo da un possibile equi- voco, e cioè che con tale raccolta si pretenda di offrire una serie di modelli che possono o do- vrebbero essere semplicemente replicati nei diversi contratti, a prescindere dai diversi contesti e dai fattori che sono determinanti nelle relazioni industriali e nel caratterizzare una soluzione contrattuale come “buona” o meno. Un sindacato capace di rappresentare pienamente l’“intelligenza collettiva dei lavoratori”, tanto da interagire alla pari e senza complessi di inferiorità verso il datore di lavoro, e che si propone proattivamente al tavolo della contrattazione sarà in grado di difendere al meglio gli interessi di tutti i lavoratori e dell’impresa stessa. Un sindacato che non si limita a giocare “di rimessa”, in risposta alle mosse della controparte135, potrà finalmente svolgere un ruolo deter- minante nello stimolare l’innovazione e il progresso del mondo economico, e sarà una garanzia per uno sviluppo eticamente sostenibile del nostro territorio. 135 Ne sono un esempio clamoroso le scelte di “rottura” cui si è assistito negli ultimi mesi, in particolare per quanto riguarda il “caso Fiat” (Xxxxxxx et al. 2011). Xxxxxx G., Xxxxxxx P., Xxx X. (2010), Collective Bargaining: International Developments and Challenges, in Xxxxxxxx R. (a cura di), Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Xxxxxxx Kluwer, The Netherlands Xxxxxxxx X. (2003), Le relazioni industriali in transizione: nodi critici e ipotesi di riforma, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 3 Bellardi X. (2008), Sul metodo e sui contenuti del negoziato per la revisione della struttura contrattuale, working paper Xxxxxxx X’Xxxxxx, n. 74 Xxxxx X. (2002), Cultura e istituti partecipativi delle relazioni industriali in Europa, in “Impresa al Plurale” n. 9 Xxxxxx X. (2009), Partecipazione finanziaria dei lavoratori all’impresa: modelli a confronto, in Xxxxxx G., Caragnano R. (a cura di), Partecipazione finanziaria in Europa, “Bollettino Speciale Adapt” n. 12 Casadio P. (2009), Contrattazione aziendale e differenziali salariali territoriali, in L’economia delle Regioni italiane nell’anno 2008, Banca d’Italia Cella G.P., Xxxx X. (2009), Relazioni industriali e contrattazione collettiva, Il Mulino, Bologna Cnel (2010), La contrattazione collettiva del settore privato Xxxxxxxxxxx M. (2002), Contrattare l’inquadramento in azienda, Dimensione Lavoro 1-2002, Afi-ipl, Bolzano Xxxxxxxxxxx M. (2003), La contrattazione aziendale nel settore metalmeccanico, Documentazione n. 22, Afi-Ipl, Bolzano Xxxxxxxxxxx M. (2004), La contrattazione integrativa nel commercio, Documentazione n. 26, Afi-Ipl, Bolzano Xxxxxxxxxxx X. (2006), La contrattazione territoriale nel settore delle costruzioni, legno e affini, Documentazione n. 32, Afi-Ipl, Bolzano Xxxxxxxxxxx X. (2008), La contrattazione della formazione continua, in AFI-IPL (a cura di), La formazione continua in Alto Adige: un contributo allo sviluppo del sistema, rapporto di ricerca per il Fondo Sociale Europeo, Bolzano Xxxxxxxxxxx M., Xxxxxxxxx S. (2011), Salari inadeguati, Newsletter 32, Afi-Ipl, Bolzano Giudici M. (1995), L’impresa e le relazioni industriali, Pirola, Milano Giudici M. (1999), La contrattazione aziendale, Pirola, Milano Giudici M. (2004), Relazioni industriali, Ipsoa, Milano Giugni G. (2010), Diritto sindacale, Cacucci, Bari Xxxxxx X. (2004), Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law & economics, Xxxxxxx, Milano Xxxxxx X. (2011), Si volta pagina nel rapporto sindacati-imprese, in “XxXxxx.xxxx” del 29 giugno Xxxxxx X., Xxxxxxxx F. (2009), Comparative analysis of working time in the European Union, Eurofound, Dublin (xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xx0000000x/xx0000000x_0.xxx) Xxxxxxx X., Xxxxxxxxx R., Xxxxxx L. (2011), Mirafiori e dintorni: cosa cambia per l’Italia?, working paper del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare aziendaledell’Università degli Studi di Milano Pera G. (2000), Diritto del lavoro, Cedam, Padova Xxxxxxxx X., Xxxxxxxxxxx M., Xxxxx A. (2001), La flessibilità organizzativa nell’industria altoatesina. L’innovazione organizzativa tra strategie aziendali e partecipazione dei lavoratori, Documentazione n. 18, Afi-Ipl, Bolzano Regalia I. (1995), Rappresentanza dei lavoratori e contrattazione collettiva, in Chiesi A., Regalia I., Regini M. (a cura di), Lavoro e relazioni industriali in Europa, Xxxxxxx, Roma Regini M. (1989), Le Parti hanno scelto strategie di porre riaggiustamento industriale in essere ai vari livelliItalia: uno sguardo d’insie- me in chiave comparata, un modello in Regini M., Xxxxx C. (a cura di), Strategie di relazioni sindacali riaggiustamento industriale, Il Mulino, Bologna Salvato S. (2009), Le buone pratiche quali strumenti di integrazione dei sistemi di sicurezza, in Civolani G., Schiavo L., Salvato S. (a cura di), Contrattazione collettiva e buone pratiche in materia di Contrattazione Collettivasalute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di Indennità Mensile di Mancata ContrattazioneBollettino Speciale Adapt”, che cesserà solo settembre 2009 Xxxxxxxx X. (2004), Foundations and Perspectives of Trade Union Wage Policy in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso cheEurope, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivaWSI Discussionpaper n.129, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Dùsseldorf

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiComplessivamente posso ritenermi soddisfatta del lavoro effettuato e posso affermare che grazie a questo lavoro sono riuscita a crescere molto come insegnante. I miei allievi mi hanno permesso di sperimentare un nuovo approccio pedagogico che non avevo mai utilizzato. Questo mi ha permesso anche di utilizzare un nuovo metodo valutativo basato sulle rubriche. Ciò che mi ha reso molto felice è stato il fatto che si è creato un ottimo rapporto tra di noi, alle Persone, alle Collettività loro si sono sentiti partecipi e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria ascoltati nel processo valutativo e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e ciò ha favorito lo sviluppo di un clima di reciproco rispetto e sincerità. Tornando alle domande di ricerca: Grazie al tema di inizio anno e al questionario sottoposto sia a settembre sia a marzo posso affermare che l’ipotesi di ricerca è stata confermata, infatti gli allievi desiderano poter dimostrare di aver percorso un tragitto e che non vogliono essere valutati esclusivamente dalle note delle verifiche scritte. Anche l’impegno, la collaborazione e l’applicazione fanno parte delle tante competenze che vorrebbero venissero considerate ai fini valutativi. Xxxxxxx constatare che senza conoscere Xxxxxx e il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, gli allievi sanno che il sapere non è l’unica cosa che conta per la crescita scolastica di uno studente. Ovviamente le idee che gli allievi hanno sulla valutazione non sono generalizzabili e sono strettamente legate ai metodi di valutazione subiti durante gli anni scolastici. Dai risultati emersi in seguito all’analisi delle differenze tra l’autovalutazione degli allievi e la valutazione del Welfare aziendaledocente, riferite alla prima verifica effettuata, posso concludere che le due valutazioni si discostano in modo significativo. Confermando anche in questo caso la mia ipotesi di ricerca e confermando la teoria secondo la quale l’autovalutazione è una competenza che si costruisce gradualmente. Grazie al lavoro svolto è emerso che la semplice nota numerica non fornisce informazioni certe riguardanti gli scostamenti tra la valutazione del docente e quella dell’allievo, ma se analizziamo nel dettaglio le rubriche valutative possiamo concludere che gli scostamenti tra le due valutazioni tendono a ridursi in modo significativo nel tempo (Figura 5). Anche in questo caso l’ipotesi di ricerca viene confermata e posso affermare che attuare una pedagogia del contratto basata sull’utilizzo di rubriche valutative abbia aiutato i miei allievi a sviluppare la competenza autovalutativa. Questa affermazione viene confermata anche dalla presa di coscienza che gli allievi hanno acquisito, durante questi mesi, riguardante l’importanza dell’essere in gradi di valutare le difficoltà riscontrate nell’effettuare un esercizio (Figura 7). Questo lavoro ha permesso loro di sviluppare competenze autovalutative, svolgendo operazioni metacognitive e quindi di distanziamento dal proprio io. Xxxxxxxx, X. (2006). Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livellirubriche valutative. L’Educatore Xxxxxxxx, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazioneX (2015). Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentaruolo delle emozioni nell’apprendimento della matematica. Nuova Secondaria Xxxxxxx, quindiX. (2013, lo strumento per definireAprile). Il ruolo dell’autovalutazione come competenza da costruire. Lingua e Nuova Didattica Xx Xxxxx, nelle situazioni normaliX., il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni& Ferrara, delle normeS. (1996). Performance-based assessment in the classroom: A planning framework. A handbook for student performance assessment in an era of restructuring, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente correttoAssociation for Supervision and Curriculum Development Xxxxxx X. (1963), Examens et docimologie, Paris: Presses Universitaires de France Xxxxxxxxxx, H. (1999). Tale livello minimo saràLa pedagogia del contratto. Milano: R.C.S. Libri S.p.A. Xxxxxxxxxx, normalmenteX. (1992). Learning to think matematically: problem solving, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livellometacognition and sense making in mathematics. Handbook af research on mathematics learning and teaching Xxxxxx, X. (2004, Dicembre). Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo cheRubric. Rivista on line Xxx, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operanteX. (2007). Difficoltà in matematica, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”osservare, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livellointerpretare, intervenire. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Milano: Springer

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Samples: Lavoro Di Diploma Di Martina Mauri

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiLa proposta avanzata dagli istanti prevede il pagamento integrale: delle spese prededucibili, alle Personedel mutuo della BAPR su cui grava ipoteca volontaria di primo grado; dei tributi iscritti a ruolo per IVA e Ritenute; dei tributi iscritti a ruolo da Riscossione Sicilia su cui gravano ipoteca legale di secondo grado di € 13.610,43 pagata per intero e ipoteca legale di primo grado di € 47.122,42 (capiente per € 22.252,10). Prevede inoltre il pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio generale pari al 40% del credito vantato (Riscossione Sicilia, alle Collettività Comune di Vittoria, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Commercialista), attesa l’incapienza dell’attivo, e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta del 24% per i creditori aventi rango chirografario. Essa garantisce il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino soddisfacimento in un rapporto arco temporale di reciproca correttezza 15 anni (si precisa che la durata del mutuo era di 20 anni), gli istanti si impegnano al versamento di risorse per l’importo di € 151.695,59 a fronte di un valore d’asta ribassato di € 80.156,25 che soddisferebbe solo i creditori titolati nel limite della capienza della vendita, mentre impedirebbe ai creditori chirografi di ottenere un riparto, seppur in misura limitata e dilazionata nel tempo, come previsto dalla proposta. Si scongiura comunque il rischio per i creditori muniti di condivisione dei valori privilegio di sussidiarietàulteriori abbattimenti del prezzo di stima a seguito di nuovi esperimenti di vendita con esiti infruttuosi, partecipazione, regionalismo, solidarietà infatti la procedura esecutiva è al terzo tentativo di vendita e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario solitamente l’aggiudicazione avviene in media oltre il quarto/quinto tentativo di favorire la massima occupazionevendita. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normaliDa quanto sopra esposto, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionipiano può ragionevolmente essere realizzato e, delle normead oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dai debitori nell’interesse dei diritti creditori. Pertanto sulla base della documentazione ricevuta e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operanteinformazioni assunte, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo ritiene che l’accordo di “Indennità Mensile composizione della crisi raggiunto, come da piano predisposto, concluso tra i debitori e i creditori, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di Mancata Contrattazione”eventi futuri, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livellopuò ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Con osservanza. Ragusa 29/04/2019 La Professionista Delegata Dottore Commercialista

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Samples: Tribunale Di Ragusa

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integraticontratto a tutele crescenti si inserisce in un contesto ricco di incertezze che pervadono la disciplina del licenziamento illegittimo e che in buona parte sono riconducibili alla riforma del 2012. Sembra infatti che uno degli obiettivi del d.lgs. n. 23/2015 sia quello di formare la giurisprudenza sul modo in cui devono essere interpretati alcuni punti critici della l. n. 92/2012 (come sostenuto da Xxxxx, alle Persone2015, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”p. 5). Nel corso dell’esposizione ho avuto modo di evidenziare come in realtà il legislatore non sia stato del tutto in grado di colmare le lacune normative contenute nella precedente disciplina: molte questioni non sono ancora risolte. Il decreto in esame finisce per attribuire al giudice un ruolo davvero marginale nell’ambito della tutela del lavoratore: da un lato, l’introduzione dell’istituto dell’offerta di conciliazione, in funzione delle concrete situazionideterminate circostanze, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione rende più conveniente per il lavoratore abbandonare l’idea di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo ricorrere in giudizio affinché sia accertata l’illegittimità del Welfare aziendalelicenziamento. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normaliDall’altro, il complesso minimo inderogabile meccanismo di calcolo delle retribuzioniindennità, delle normebasato su di un unico parametro quale l’anzianità di servizio, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto riduce notevolmente la discrezionalità del giudice (Xxxxxxx, 2015, p. 123). Ciò contribuisce ad aumentare la certezza relativa ai costi del licenziamento in quanto il datore di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione è oggi nella posizione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile poter determinare in anticipo l’eventuale onere a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo cui va incontro in caso di Accordo licenziamento ingiustificato di un lavoratore. Tale maggiore certezza del diritto contribuisce ulteriormente ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Alla luce di quanto sopra riportato è necessario verificare quanti degli obiettivi alla base della riforma sono stati di fatto raggiunti. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2015, pp. 45-49) ha condotto un’indagine volta ad intercettare le dinamiche occupazionali nei due principali settori dell’economia nazionale: quello manifatturiero e quello dei servizi. I dati raccolti tra (ISTAT, 2015, p. 46) gennaio e novembre 2015 (tabella 1) mostrano un aumento dell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo indeterminato in entrambi i settori, anche se molto più marcato nelle imprese manifatturiere (12,9%) a discapito del contratto a termine. Per comprendere l’efficacia delle riforme attuate mediante il d.lgs. n. 23/2015 occorre però individuare i fattori che hanno influenzato tale comportamento delle imprese ed attribuire a ciascuno di questi il peso corrispondente. Tra questi, oltre all’aumento della domanda, alla riorganizzazione produttiva ed aziendale, rientrano anche i recenti interventi normativi. Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordoi dati elaborati dall’ISTAT (tabelle 2 e 3), per circa il 40% degli imprenditori (in particolare 35,1% nel settore manifatturiero e 49,5% in quello dei servizi), la scelta di assumere lavoratori a tempo indeterminato è stata molto o abbastanza influenzata dall’introduzione del contratto a tutele crescenti. (ISTAT, 2015, p. 48) (ISTAT, 2015, p. 49) I dati riportati mostrano come le prime risposte del mercato del lavoro all’introduzione del d.lgs. n. 23/2015 siano senza dubbio positive. Al tempo stesso, però, nel momento in cui la “vecchia” disciplina del licenziamento cederà definitivamente il posto alla nuova, i lavoratori dovranno fare i conti con un regime di tutela molto più blando che ben si discosta da quello del passato. Xxxxxxx chiedersi, dunque, se il contratto a tutele crescenti costituisca la soluzione ai mali che affliggono l’economia nazionale negli ultimi anni e che ostacolano l’occupazione dei lavoratori. I dati (tabelle 2 e 3) mostrano come l’aumento della stipulazione di contratti a tempo indeterminato sia in buona parte ricollegato al beneficio fiscale derivante dalla recente riduzione dei contributi a carico delle imprese. Quando il Governo dovrà fare i conti con un vincolo di bilancio sempre più stringente, nell’impossibilità di rinnovare gli “sconti” contributivi temporaneamente concessi, ciò che rimarrà della riforma sarà soltanto lo svuotamento delle tutele poste a favore dei lavoratori. Una valida alternativa alla brusca riduzione di tutele potrebbe essere applicabileuna riforma strutturale del mercato del lavoro che miri a ridurre le rigidità senza che ciò debba necessariamente pesare sulle spalle dei lavoratori, dovrà combinata con il potenziamento di politiche attive volte a stimolare il mercato del lavoro mediante l’offerta di valide attività formative e di outplacement per i disoccupati. Ad oggi il contratto di ricollocazione, di recente introduzione, gode di una diffusione assai limitata. Il contratto a tempo indeterminato è sempre stato associato all’idea di stabilità del posto di lavoro e di serenità per il lavoratore e per la propria famiglia. Seppure oggi la gamma di rapporti di lavoro flessibili, ergo precari, sia davvero molto vasta, quello a tempo indeterminato continua ad essere sottoposto il sogno nel cassetto di qualsiasi lavoratore, soprattutto dei giovani che tanto stanno faticando per farsi spazio nel mondo del lavoro. Tuttavia, considerata la facilità con cui oramai il datore di lavoro può licenziare e la scarsa probabilità che un licenziamento viziato sia realmente inefficace, si può ancora parlare di contratto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessotempo indeterminato come sinonimo di stabilità?  XXXXXXX, X., 2015. Jobs Act: le tutele crescenti contro il licenziamento per i neo-assunti.

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Samples: tesi.cab.unipd.it

Conclusioni. L o svolgimento dei quattro percorsi di apprendimento linguistico L2 e delle sessioni di formazione e infor- mazione civica tenutisi nell’ambito del progetto «D’ACCORDO: sperimentazione di percorsi di appren- dimento linguistico e civico per stranieri cittadini di paesi terzi», hanno fatto emergere alcune considerazioni che si intende qui condividere per stimolare la riflessione in merito all’organizzazione e alla qualità dell’offerta formativa in tema di integrazione linguistica e civica rivolta agli stranieri sia di recente ingresso sia residenti in Italia da diverso tempo e che vogliono o devono certificare le proprie competenze linguistiche. La prima considerazione riguarda l’eccessiva difformità tra i diversi corsi di lingua e cultura italiana pro- posti nell’ambito dei progetti co-finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, difformità che si riscontra e tra i diversi progetti nazionali a valenza territoriale, e tra questi e quelli a va- lenza regionale. Si rileva come secondo le «Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendi- mento della lingua italiana» emanate dal MIUR nel 2012*, “un apprendente straniero, già alfabetizzato nel proprio paese di origine, impiega, mediamente, circa 100 ore per acquisire le competenze e le abilità pre- viste per ciascuno dei livelli iniziali del QCER”. Di conseguenza il MIUR suggerisce quale articolazione oraria per la progettazione dei percorsi di alfabe- tizzazione e di apprendimento della lingua italiana (L2): 200 ore complessive, di cui 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento e 180 ore da destinare ad attività didattica, suddivise in 100 ore per il livello A1 e 80 ore per il livello A2. In effetti, l’esperienza maturata in decenni di insegnamento dell’italiano nell’ambito delle scuole gestite a titolo volontario dai due enti promotori del progetto «D’ACCORDO», ha consolidato la convinzione che corsi di lingua e cultura italiana, strutturati e modulari, non possano avere – per garantirne l’effettiva effi- cacia – una durata complessiva inferiore alle 120 ore. Di conseguenza i corsi erogati in questi anni dalla CRS-Caritas di Roma e dall’Associazione Centro Astalli nell’ambito di progetti co-finanziati da Fondi Europei (FEI, FER, FSE) variano da 120 ore del livello B1 alle 150 ore del livello A2 passando per le 140 ore del livello A1. Per i corsi di pre-alfabetizzazione di discenti analfabeti totali o funzionali si erogano corsi di 200 ore. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratimonte ore indicato comprende, inoltre, sempre moduli variabili dalle 20 alle Persone30 ore di educazione civica da svolgersi sia attraverso lezioni frontali in aula, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi sia attraverso uscite o Piattaforme Logistiche”visite culturali. Per altro, in funzione molto casi, a seconda delle concrete situazionicompetenze in ingresso, intende favorire della vulnerabilità psico-fisica o della fra- gilità sociale dei discenti, i docenti di italiano L2 e i tutor che da anni collaborano con gli enti promotori, hanno segnalato l’insufficienza delle ore previste dai corsi tenuti nell’ambito di progetti co-finanziati da Fondi Europei, per un’effettiva acquisizione delle competenze linguistiche richieste per il livello di riferi- mento. In questi casi si è dovuto per lo più integrare il percorso progettuale programmato con ore o lezioni aggiuntive, a volte anche a livello individuale. Per tornare alla questione legata alla difformità dell’offerta formativa, limitando l’osservazione e il con- fronto al nostro ambito territoriale, si rileva come il PRILS Lazio ha scelto (in osservanza delle Linee guida del MIUR) di erogare 100 ore di lezione per i corsi di livello A1 e 80 ore per quelli di livello A2, mentre altri Enti hanno erogato corsi con una straordinaria durata variabile da 29 a 100 ore. Sono stati persino proposti corsi di pre- alfabetizzazione della durata di 44 ore. * Nota MIUR n. 666 del 13 marzo 2012 Il primo dubbio che sorge riguarda l’efficacia di implementare le capacità linguistiche dei discenti in così poche ore, specie se si tratta di stranieri appena arrivati in Italia o con competenze linguistiche in ingresso nulle o molto basse. Inoltre, ci si interroga sull’opportunità di una sì grande differenza, che genera certamente con- fusione ed equivoci tra gli stranieri cui l’offerta formativa è diretta e diffusa Contrattazione non garantisce uniformità dei percorsi di Secondo livello cheapprendimento della lingua e della cultura italiana anche laddove sono attivati da e presso enti pubblici. Si condivide ovviamente la necessità di costruire i percorsi di apprendimento linguistico e di formazione ci- vica con modalità flessibili, che rispondano anche alle diverse esigenze legate alla conciliazione degli im- pegni lavorativi e familiari dei discenti, ma si ritiene opportuno arrivare ad una definizione uniforme e condivisa di un monte ore minimo standard per i percorsi formativi che mirano all’acquisizione dei singoli livelli di apprendimento (pre-alfabetizzazione, A1, A2, etc.) specie se erogati da e presso enti pubblici o nell’ambito di progetti co-finanziati con fondi nazionali e/o europei. L’altro punto critico emerge dall’esperienza maturata – anche grazie al progetto «D’ACCORDO» – e ri- guarda il futuro sia delle sessioni di formazione ed informazione civica rivolte agli stranieri di recente in- gresso, sia quello dell’accertamento delle competenze di educazione civica acquisite nei corsi, ai recuperi fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’Accordo di efficienza Integrazione. Se da un lato non si può non salutare con favore l’attribuzione – a seguito dell’accordo tra Ministero del- l’Interno e alla promozione MIUR – ai CTP-Centri Territoriali Permanenti (futuri CPIA-Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) della competenza a svolgere tali sessioni obbligatorie, si segnala che questi ultimi, pur conti- nuando il loro lavoro ordinario, non sempre hanno gli strumenti o le competenze necessarie o sufficienti ad accogliere efficacemente gli stranieri di serviziprimissimo arrivo. In particolare, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratorinon si riscontra uno sforzo pro- gettuale proporzionato all’innovazione di fatto richiesta e si teme che anche le risorse messe a disposizione restino sottoutilizzate. La scuola ha certamente un ruolo strategico nei processi di integrazione, l’attivazione a partire da quella linguistica, tanto per i minori quanto per gli adulti. I tempi sono però ormai maturi perché si faccia un salto in avanti, che non si limiti ad assicurare la continuità di prestazioni alcune buone partiche, ma giunga a coordinare, pianificare e assicu- rare un adeguato livello di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto coinvolgimento di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali tutti i dirigenti scolastici e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessotutti i docenti.

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Samples: www.caritasroma.it

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiIn Italia sta per aprirsi una non facile fase di rinnovi contrattuali, alle Personeimmediatamente successiva all’entrata in vigore della moneta unica e condizionata dalle difficoltà di un mercato del lavoro in profondo mutamento, alle Collettività da una economia caratterizzata dalla grave crisi dei settori industriali e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”gravata da un’inflazione in ripresa strisciante. Questa situazione si ripercuote pesantemente nella vita reale del Paese con implicazioni notevoli sul reddito dei lavoratori ed in particolare delle lavoratrici, rischiando di far perdere di vista, ahinoi! le progressive conquiste sociali ottenute, seppure lentamente, in funzione questi ultimi 10 anni. La partecipazione della UIL al progetto “Igualdad salarial en los convenios colectivos” è stata l’occasione per esaminare con un’ottica diversa, di partecipazione attiva, il forte gap retributivo tra lavoratrici e lavoratori tuttora esistente in Italia e che costituisce un notevole elemento di discriminazione. La debolezza economica delle concrete situazionilavoratrici italiane, intende favorire una straordinaria come emerge dalla ricerca, è imputabile a diversi fattori, tra i quali, non ultimo, il cambiamento e diffusa Contrattazione di Secondo livello l’evoluzione del ruolo della famiglia che, se da un lato ha visto le donne sempre più protagoniste, sempre più spesso indipendenti, sempre più spesso capofamiglia, dall’altro le ha viste anche grazie ai recuperi più sole e meno assistite in tutte quelle funzioni che tradizionalmente la donna aveva sempre svolto, ovvero l’attività di efficienza cura ed assistenza all’interno del proprio nucleo. La nostra ricerca ha messo in evidenza alcuni degli elementi di debolezza che impediscono alle lavoratrici italiane il raggiungimento della piena uguaglianza retributiva con i loro colleghi uomini. Ne esistono però anche di positivi che abbiamo analizzato con interesse e alla promozione che sono frutto della mediazione che il sindacato italiano ha fatto e che continuerà a fare anche nella prossima stagione contrattuale. Questo ci consente di serviziguardare al problema della disparità salariale con maggiore ottimismo anche perché il contributo di altre ricerche avvenute in altri Paesi della Comunità, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratorisarà lo stimolo necessario per le lavoratrici a ricercare – attraverso l’istituto della contrattazione – l’affermazione del diritto ad una “retribuzione uguale per un lavoro di uguale valore”. La nostra ricerca ha dimostrato, l’attivazione senza ombra di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivadubbio, che sia ispirato al principio la donna lavoratrice è sempre più soggetto attivo del sistema produttivo italiano e la massiccia presenza femminile in ambiti nuovi legati alla new economy o alle nuove tipologie di collaborazione lavoro, costituisce – anche se con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse prezzi non indifferenti da quelle sottoscrittrici il presente CCNLpagare - un elemento essenziale dell’evoluzione del mercato del lavoro, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione all’interno del quale le donne, dunque, sono sempre più protagoniste del cambiamento sociale ed occupazionale del Paese. Ne consegue che non è più pensabile escludere le donne dalla gestione dei valori di sussidiarietàprocessi, partecipazione, regionalismo, solidarietà e delle inevitabili flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario degli strumenti (sperimentati, concertati o contrattati, ma sempre condivisi) necessari per concorrere utilmente e con efficacia al governo ed allo sviluppo della persona, del suo lavoro, della sua professionalità. Né è possibile escludere la lavoratrice, proprio perché “percettrice di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentareddito” che contribuisce allo sviluppo dell’economia del suo paese, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo nella definizione della sua posizione in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoseno alla società.

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Samples: bancadati.anpalservizi.it

Conclusioni. Il presente CCNL La relazione tra appropriatezza, decisioni cliniche e linee guida nelle due normative italia- ne è un problema che lo stesso Xxxxxxxx aveva messo in evidenza in un articolo sul Sole 24 Ore Sanità firmato con Xxxx Xx Xxxxx, presidente della Associazione Liberati: Servizi Ausiliari Integrati, Sarebbe vano raccomandare di basare le decisioni cliniche su linee guida senza poter garantire agli operatori non soltanto l’accesso a queste raccomandazioni ma anche alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello posizioni che, sulla letteratura internazionale, le hanno prodotte, le commentano, le criticano e le discutono”.13 Queste considerazioni chiariscono anche grazie ai recuperi un altro aspetto che lega i due decreti: entrambi hanno a che fare con le informazioni, con la loro produzione, affidabilità, accessibilità. “Molti anni di efficienza confronto in ambito scientifico – precisa De Fiore – hanno mostrato tutti i limiti dei dati e alla promozione delle informazioni, troppo spesso poco robuste, raccolte in modo me- todologicamente non rigoroso e molte volte presentate in modo poco comprensibile o lacunoso. La delicatezza della decisione che riguarda la salute delle persone impone (setting, sistema sanitario > Equità del sistema sanitario, garanzia di serviziaccesso alle cure di tutta la popolazione > Organizzazione e coordinamento del sistema sanitario > Edilizia, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoritecnologia, l’attivazione risorse economiche > Risorse umane: numero, qualificazione, organizzazio- ne e carichi di prestazioni lavoro del personale > Servizi di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali diagnosi e di Contrattazione Collettivaterapia (laboratori, che sia ispirato al principio farmacia) > Prevenzione delle malattie e controllo dei fattori di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali rischio > Competenza medica nel fare diagnosi, nell’indicare la terapia e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto nel prevenire per quanto possibile gli eventi avversi iatrogeni > Interpersonal relationship > Aderenza alle linee guida > Miglioramenti della salute di reciproca correttezza comunità e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.degli indi- vidui

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Samples: omceo-to.it

Conclusioni. Il progetto illustrato nel presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratimessaggio contribuirà allo sviluppo delle attività di ricerca e di iniziative imprenditoriali innovative in un campo, alle Personequello delle scienze della vita, alle Collettività di interesse strategico e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”pubblico. La sua prevista ubicazione nei pressi del polo universitario Luganese costituisce un ulteriore passo avanti nel consolidamento della Facoltà di scienze biomediche presso l’USI. Il Consiglio di Stato ritiene che la concessione di una fideiussione solidale da parte del Cantone possa contribuire a dare un ulteriore, diretto sostegno alla buona riuscita di questo progetto, in funzione modo sinergico e complementare a quanto già stanziato in vista della prevista apertura, proprio presso il futuro Lugano MedTech Center, di una sede del Tecnopolo Ticino dedicata a questo settore. Sulla base delle concrete situazioniargomentazioni esposte nel presente messaggio invitiamo a voler accettare l'annesso disegno di Decreto legislativo e a fornire così la base legale, intende favorire in ossequio all’art. 14 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF), all’aiuto cantonale prospettato. Vogliate gradire, signor Xxxxxxxxxx, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima. Per il Consiglio di Stato: Il Presidente, X. Xxxxxxxxxxxxx Il Cancelliere, X. Xxxxxxxx Disegno di Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino visto il messaggio 23 agosto 2016 n. 7210 del Consiglio di Stato, 1È concessa una straordinaria fideiussione solidale dalla Repubblica e diffusa Contrattazione Cantone Ticino alla costituenda società Mizar SA per l’acquisto dello stabile Mizar di Secondo livello cheLugano, anche grazie destinato ad ospitare il futuro Lugano MedTech Center, fino all’importo massimo di CHF 5'000'000.-. 2La fideiussione solidale ha una durata di 20 anni. 3La Banca dello Stato del Cantone Ticino è responsabile della gestione del credito. Essa è tenuta a informare il Consiglio di Stato sull’utilizzo del credito medesimo e sul rispetto degli obblighi contrattuali definiti. 4L’eventuale versamento dell’importo garantito avviene previa ricezione di una dichiarazione scritta da parte della Banca dello Stato del Cantone Ticino con la quale viene attestato che il credito rilasciato è stato utilizzato per gli scopi convenuti e che il debitore non ha fatto fronte ai recuperi propri impegni nei confronti della banca. L’eventuale versamento dell’importo garantito di efficienza cui all’art.1 del presente decreto legislativo è a carico del Dipartimento delle finanze e alla promozione di servizidell’economia, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà conto 2084 0001 “accantonamenti per perdite su prestiti e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazionefideiussioni, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiAlla luce della norma introdotta dalla recente l. 4 agosto 2006, alle Personen. 248, alle Collettività si può dun- que concludere circa la piena ammissibilità di una società avente per oggetto lo svolgimento di attività professionali, anche qualora si tratti di attività professionali protette, pur nel rispetto delle condizioni essenziali sopra evidenziate e alle Aziendepur con il limite derivante dalla mancanza di una disciplina organica della materia che lascia all’operatore ampi spazi nella regolamentazione dell’assetto «statutario» della socie- tà stessa non sempre facilmente riempibili. Anzitutto il principio della possibilità di una molteplicità di professioni esercitabili all’interno di una medesima struttura societaria andrebbe coniugata con le even- tuali incompatibilità tra professioni, siano esse incompatibilità ufficialmente de- terminate dall’appartenenza ad un ordine professionale, siano esse incompatibilità che sorgono dalla pratica attuazione dell’esercizio della professione da parte di cia- scuno. È il caso, ad esempio, del contrasto di principio tra le professioni che sono tenute al segreto professionale e quelle che, invece, si caratterizzano proprio per il fatto di dover rendere conto a terzi di determinati accertamenti effettuati; Servizi Distributivi il che ne renderebbe incompatibile la convivenza sotto lo stesso «tetto» societario. Ora, l’ammissibilità generica di società professionali interdisciplinari (o Piattaforme Logistiche”interprofessiona- li che dir si voglia) non può determinare limitazioni di sorta in relazioni ad even- tuali incompatibilità che la legge, infatti, non fa salve. Ciò, tuttavia, non deve im- putarsi ad una svista del legislatore perché la verifica di tali eventuali incompatibili- tà andrà valutata, di volta, in funzione delle concrete situazionivolta, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione da parte del singolo professionista al quale è ri- chiesta la propria prestazione professionale. Il ricorso allo strumento societario, non va dimenticato, non determina infatti la sostituzione, ai singoli professionisti- soci, della società intesa quale elemento di Secondo livello integrale fusione tra tutti i professionisti che ne fanno parte, dalla quale viene generata un’unica prestazione. Al contrario, come si è avuto modo di evidenziare nei precedenti paragrafi, la società va intesa come strumento che resta, almeno in relazione alla esecuzione della prestazione pro- fessionale, sullo sfondo rispetto all’opera prestata personalmente dai singoli profes- sionisti. Ed è perciò che le eventuali incompatibilità, di diritto o di principio prati- co, non afferiranno la società nel suo insieme ma piuttosto saranno da valutare in riferimento ai singoli professionisti che la compongono nel senso che ciascuno di essi, nell’esecuzione della propria prestazione, non potrà andare ad invadere spazi che non appartengano alla propria competenza specifica controllando, altresì, che le modalità con le quali la propria prestazione venga eseguita non vadano ad interferi- re con incompatibilità dettate per l’esercizio della propria attività professionale. Particolare attenzione va, poi, applicata nella stessa determinazione dell’oggetto so- ciale la cui «esclusività» va letta, non ovviamente con riferimento alle attività pro- fessionali esercitabili che, per espressa disposizione normativa, potrà abbracciare più discipline professionali, ma nel senso che l’attività da svolgere sia limitata al so- lo esercizio delle professioni intellettuali con esclusione di qualsiasi altra attività economica. Dell’oggetto potranno entrare a far parte, senza remore di sorta, pro- prio perché la normativa è appositamente dettata per le professioni c.d. «protette», le attività intellettuali professionalmente «riservate» a talune categorie, ma anche grazie ai recuperi le attività che, seppur non oggetto di efficienza riserva, vengono abitualmente svolte dalla me- desima categoria professionale alla quale quella riserva compete. Cosicché, per esem- plificare, qualora si trattasse di costituire una società tra avvocati, potrebbero entra- re a far parte dell’oggetto sociale, non solo le attività di patrocinazione legale (riser- vate esclusivamente agli iscritti all’Albo e alla promozione quindi agli abilitati) ma anche le attività di serviziconsulenza che non sembrerebbero attività riservate. Fondamentale resta, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalitutta- via, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionidivieto di estendere l’oggetto stesso a tal punto da coinvolgere, delle normenell’apparente esercizio di attività professionali, dei diritti l’esercizio di attività economiche estranee a que- ste, come ad esempio accadrebbe qualora, nella costituzione di una società tra commercialisti, si prevedesse un oggetto sociale nel quale, accanto alla previsione dello svolgimento dell’attività professionale tipica, si introducesse anche «la presta- zione di servizi di elaborazione di programmi software per la gestione della conta- bilità aziendale da cedere alle aziende»; il che determinerebbe una vera e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo propria attività commerciale che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operanteseppur collegata alla specifica preparazione scientifica del professionista, è economicamente scollegata dall’attività professionale per lo svol- gimento della quale si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoè ricorsi allo strumento societario.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiLa natura anticompetitiva dell’intesa realizzata e so- prattutto la potenzialità della stessa ad incidere in modo sostanziale sulle politiche strategiche delle imprese, alle Personecon conseguente grave pregiudizio per il benessere dei con- sumatori, alle Collettività non è dubitabile (coinvolgendo nel caso delle polizze RCA oltre l’80% del mercato), soprattutto lad- dove si consideri che il pregiudizio è tanto più grave at- teso che il consumatore/utente è obbligato a contrarre per legge (67). A conclusione del discorso innanzi articolato per- tanto si resta fermamente convinti che avendo acclara- to che l’aumento del prezzo della polizza RCA ha grava- to su tutti gli assicurati/consumatori e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”che detto aumen- to è derivato direttamente ed esclusivamente dall’illeci- ta intesa che ha alterato la libera concorrenza violando l’art. 2, in funzione delle concrete situazioniLegge n. 287/90, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello chel’azione dovrebbe rivestire il ca- rattere restitutorio, anche grazie allorquando si voglia conside- rare che il danno xxxxxxxx è stato previsto e voluto (dolo o, comunque, colpa grave) dalla convenuta impresa assi- curatrice che ha partecipato al «cartello» proprio al fine di gestire il mercato facendo lievitare i premi assicurati- vi rispetto al premio dovuto per la polizza RCA come so- pra esposto. Nella decisione qui in esame, erra quindi la Corte d’Appello laddove non ha ritenuto applicabile, ai recuperi fini del rimborso del maggior prezzo pagato dal cliente in conseguenza di efficienza e alla promozione di serviziun’intesa restrittiva della concorrenza tra imprese operanti nel mercato dei prodotti assicurativi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo la disciplina contenuta nella Legge n. 287 del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, 1990 che sia ispirato at- tribuisce al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilitàsoggetto danneggiato, nel rispetto dell’obiettivo primario caso di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalispecie il consumatore finale, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionidiritto al risarcimento del danno patito, delle normeappartenendo la competenza, dei diritti peraltro, ad Essa e delle regole necessarie per configurare un rapporto non al Giudice di lavoro contrattualmente correttoXxxx. Tale livello minimo saràCome ribadito dalla Cassazione Sezioni Unite n. 2207 del 2005 la legge antitrust è, normalmentedifatti, integrato positivamente dalla Contrattazione legge di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione tutti i soggetti del mercato e l’interesse al mantenimento della competizione economica concorrenziale non è solo de- gli imprenditori ma di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore chiunque partecipi al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.mercato

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Samples: Contratto Di Distribuzione E Indennità Di Fine Rapporto Nel Diritto Tedesco

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiA conclusione di questa breve analisi delle misure di contrasto al fenomeno del pizzo, alle Personeriteniamo indispensabile l'intervento della società civile nella lotta al racket organizzato. L'operato di associazioni e movimenti che hanno come obiettivo quello di promuovere la legalità, alle Collettività tutelare la libertà di iniziativa economica privata, proteggendo le attività economiche di una zona ad elevata densità mafiosa in cui le attività economiche tipicamente si confrontano con episodi estorsivi, è fondamentale poiché tiene alta l'attenzione dell'opinione pubblica e rimarca il messaggio che oggi, a differenza di venti anni fa, chi si oppone al pizzo non è più isolato nella sua lotta. Tuttavia, vanno rilevati alcuni aspetti problematici. Analizzando le attività di Addiopizzo, abbiamo rilevato come questa esperienza associativa sorta spontaneamente abbia determinato, a prescindere da onde etico-­‐ emotive di mobilitazione, una definitiva trasformazione per il movimento antiracket siciliano e soprattutto per quello palermitano: "il merito principale dei giovani di Addiopizzo è di avere avviato un impegno continuativo, in un contesto in cui molte delle iniziative sono all'insegna della precarietà, e di averlo correlato con un'inventiva adeguata che va dall'articolazione del programma alla capacità di destare l'attenzione, non solo mediatica, con la creazione di occasioni di incontro nei locali delle imprese e degli esercizi commerciali che hanno aderito. Sulla loro scommessa si gioca una parte del futuro dell'antimafia e della città"183. Ciò nonostante, richiamando nuovamente Xxxxxxx, il consumo critico resta ancora "un desiderio", un obiettivo ambizioso non ancora pienamente realizzato. Addiopizzo, in effetti, si confronta con le abitudini di spesa quotidiane dei cittadini di Palermo che, nonostante le iniziative educative e le attività di sensibilizzazione promosse dall'associazione nell'ultimo decennio, non sono ancora state modificate in senso critico e responsabile184. Andrebbero quindi individuati degli incentivi economici e, in questo senso conveniamo con Xxxxxxx, che gli incentivi morali non sono sufficienti185. Inoltre, anche sotto il profilo processuale delle collaborazioni i risultati non sono interamente soddisfacenti. Un aumento nelle denunce di estorsione 183 X. Xxxxxxx, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile, Editori Riuniti University Press, 2009, p. 425 184 "The support of Addiopizzo rests on a minority of Palermitan society. In order to promote a ‘cultural revolution’ against the mafia’s pizzo system, Addiopizzo needs to appeal to a broader social base of support", in X. Xxxxxxxx, The determinants of and barriers to critical consumption: a study of Addiopizzo, Modern Italy, 2012 185 F. Xxxxx, X. Xxxxxxxxx, Everyday shopping to fight the mafia in Italy, in X. Xxxxxxxxxx, X. XxXxxxxxx, c'è stato e, probabilmente, come abbiamo evidenziato in precedenza, è dovuto anche all'operato e all'assistenza legale di associazioni come Addiopizzo, Libero Futuro e Libera che scelgono di costituirsi parte civile nei procedimenti penali al fine di incentivare le denunce collettive, per simboleggiare che l'intera società civile si oppone al racket e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”logiche mafiose. Purtroppo, rispetto all'entità del fenomeno, si tratta di un numero ancora troppo basso perché la strategia delle associazioni antiracket possa essere considerata totalmente efficace. Il ruolo della società civile nella lotta al racket mafioso è indubbiamente indispensabile, ma, in funzione fin dei conti, riteniamo sia lo Stato a doversi assumere il compito di smantellare le dinamiche estorsive e sconfiggerle definitivamente. Per disincentivare la domanda di mafia e la richiesta di protezione mafiosa, per rendere sotto tutti gli aspetti non più conveniente il pagamento del pizzo e la permanenza nell'area grigia, l'intervento statale penalistico-­‐repressivo andrebbe maggiormente integrato con misure di policy di carattere assistenziale e premiale, volte a ricompensare dei danni subiti gli imprenditori e i commercianti che si ribellano. Ipotizziamo che soltanto rendendo conveniente la denuncia, ad esempio per mezzo di alcune delle concrete situazionimisure indicate nel primo capitolo (facilità di accesso al credito, intende favorire una straordinaria rating d'impresa più alto, esenzione e diffusa Contrattazione riduzione del pagamento di Secondo livello cheimposte comunali, anche grazie ai recuperi etc.), si assisterebbe ad un significativo e duraturo aumento delle collaborazioni. Se tramite il pizzo la mafia impone la propria signoria territoriale e si propone come autorità governativa alternativa allo Stato, deve essere soprattutto, e prima di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quinditutti, lo strumento per definireStato ad assumersi il dovere della lotta al racket, nelle situazioni normali, facilitando in senso economicamente conveniente il complesso minimo inderogabile percorso delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto denunce ed assistendo efficacemente gli operatori economici che scelgono di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoribellarsi.

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Samples: masterapc.sp.unipi.it

Conclusioni. L’articolo di Xxxxxx and Jackwerth (2007) ha lo scopo di analizzare le stra- tegie ottime di un fondo di investimento, soprattutto dalla prospettiva di un potenziale investitore in tale fondo che vuole, ragionevolmente, sapere quali comportamenti adottera` il proprio gestore. In particolare assumiamo che un investitore preferirebbe una gestione quanto piu` costante e moderata possibile e vorrebbe evitare da un lato prese di rischio eccessive e repentine e dall’altro la chiusura prematura del fondo, per le ragioni che abbiamo gi`a spiegato. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratirisultato piu` preoccupante in tal senso `e l’Option Ridge nel caso monope- riodale: con orizzonte temporale di un solo anno il gestore si trova di fronte ad un conflitto di interessi causato dalla non linearit`a del payoff, ovvero dal- l’incentive fee. L’high water mark lo porta verso un profilo di rischio elevato che contrasta con le aspettative (molto piu` avverse al rischio generalmente) degli investitori. Tuttavia questo effetto drammatico svanisce rapidamente con un orizzonte temporale pluriennale, situazione decisamente piu` comune per i fondi di investimento. In ogni caso si riscontra sempre un aumento del rischio in caso il fondo abbia rendimenti scarsi e si avvicina alle Personecondizioni estreme che portano alla liquidazione; questo perdura anche con gli orizzonti piu` lunghi. In tutto ci`o gioca un ruolo importante la potenziale chiusura endogena che aiuta a spiegare l’alto tasso con cui, alle Collettività statisticamente, i fondi nella realt`a vengono chiusi. Il complesso panorama di strategie che Xxxxxx and Jackwerth (2007) mette in evidenza arricchisce la letteratura gi`a presente, di cui vengono citati alcuni esempi, perch`e introduce vari aspetti di modellazione piu` realistica del problema (chiusura endogena) e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”riesce a risolvere in modo semplice ma efficace il caso multiperiodale, in funzione delle concrete situazionicui il problema della path-dependency `e assolutamente non banale. CAPITOLO 6. CONCLUSIONI 26 Xxxxxx and Jackwerth (2007) concludono sottolineando l’importanza per gli investitori di comprendere questi fenomeni e la possibilit`a di controllarli attraverso limiti all’operato dei gestori, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione come vincoli sui fattori di Secondo livello cherischio o sulla leva finanziaria. [1] Xxxxxx, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di serviziE. J. and X. X. Xxxxxxxxx. “Incentive Contracts and Hedge Fund Management” Journal of Financial and Quantitative Analysis, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei LavoratoriVol. 42, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale4 (2007), 811-826. Le Parti hanno scelto di porre [2] Xxxxxx, X. “Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Con- tinuous Time Case.” Review of Economics and Statistics, 51 (1969), 247-257. [3] Xxxxxxxxx, W. N.; J. E. Xxxxxxxxx, Xx.; and X. X. Xxxx. “High-Water Marks and Hedge Fund Management Contracts.” Journal of Finance, 58 (2003), 1685-1717. [4] Xxxxxxxxx, X. X. “Does Option Compensation Increase Managerial Risk Appetite?” Journal of Finance, 55 (2000), 2311-2331. [5] Xxxxx, X.; A. Xxxxxxx; and X. Xxxxxxx. “Optimal Asset Allocation and Risk Shifting in essere ai vari livelliMoney Management.” Review of Financial Studies, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva20 (2007), che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso1583-1621.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”nuovo sistema di valutazione approvato dalla Regione Molise ed attualmente in fase di sperimentazione, in funzione delle concrete situazionioccasione della stipula del contratto del direttore generale dell’ASReM, intende favorire di recente nomina, costituisce un modello replica- bile anche per le successive annualità e rappre- senta un punto di arrivo, ma anche di partenza per il Molise verso una straordinaria e diffusa Contrattazione nuova concezione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare va- lutazione della performance aziendale. Le Parti hanno scelto Infatti, nell’ambito delle organizzazioni sani- tarie, si sta facendo strada la coscienza che i mo- delli strategici non possono più prescindere da processi di autoregolamentazione fondati sull’etica dei comportamenti, sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità. Nella società civile, è infatti sempre più forte il convincimento che la produzione del valore non è il derivato esclusivo dell’azione d’impresa e che i fattori di produzione esterni all’organiz- zazione non possono essere remunerati solo con la fiscalità. Ormai tutte le organizzazioni - e in particolare quelle dedite alla produzione di servizi per la sa- lute - devono necessariamente confrontarsi con un’opinione pubblica più attenta, informata e sensibile, sempre meno disponibile ad accettare meccanismi di sviluppo e di produzione avulsi da processi di promozione sociale. Prendere atto di questa realtà significa aprire a nuovi protago- nisti, in primis la società civile e le sue espressioni organizzate: un nuovo approccio culturale, dun- que, le cui finalità mirano a porre l’etica e la re- sponsabilità sociale al rango di veri e propri fat- tori della produzione. Il sistema delle pubbliche amministrazioni è chiamato ad attivare un processo di trasforma- zione culturale particolarmente complesso, che sappia valorizzare - oltre alla cultura organiz- zativa - anche comportamenti coerenti e re- sponsabilità personali e sociali per (ri)creare fi- ducia tra le organizzazioni e i propri portatori d’interesse e rinsaldare il ruolo “educativo” che gli strumenti di responsabilità sociale devono avere per la promozione e la diffusione dell’etica pubblica. AGENAS (2013): Definizione del sistema di misura- zione e valutazione della performance relativa- mente all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. D’Xxxxxx X., Polistena B., Spandonaro F. (2018): La misura della Performance dei SSR, (Crea Sanità-Università di Roma Tor Ver- gata). Xxxxxxx L. (2016): La performance strategica in essere ai vari livelli, sa- nità: verso un modello di relazioni sindacali integrato (Sessione 17 – “La valutazione delle performance tra costi e di Contrattazione Collettivabenefici sociali: nuove metriche, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLnuove sfide, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietànuove retoriche”), partecipazioneMacerata 22-24 set- tembre. SANITANOVA-TREND (2011-2012): La valuta- Vagnoni E. (2015-2016): La misurazione della Per- formance nelle Aziende Sanitarie. Vettori A., regionalismoVannozzi D. (2010): La valutazione delle performance individuali nelle aziende sanitarie, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoXxxxxx Xxxxxx Editore.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiL'Azienda si configura, alle Personecome le altre aziende sanitarie, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”sempre di più un sistema complesso che, in funzione quanto tale, è in perenne interazione con l’ambiente esterno. Per svilupparsi in maniera efficace tale sistema complesso dovrebbe necessariamente valorizzare e promuovere le proprie risorse umane ponendo l'attenzione sull'utilizzo di una formazione specifica ma allo steso tempo innovativa e aperta alle richieste dinamiche ambientali, al fine di sviluppare competenze distintive che garantiscono l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza degli interventi curativo-assistenziali nei diversi setting operativi. Seppur subordinata alle finalità generali dell'Azienda, l'offerta formativa non può non tenere conto delle concrete situazioniesigenze espresse da coloro che sono chiamati a realizzare, intende con le proprie attività, il mandato istituzionale dell’organizzazione. L’Azienda ha collaborato con l’Università degli studi di Parma all’istituzione, per l’anno accademico 2012- 2013, di quattro master di primo livello dedicati alle professioni sanitarie: “Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie" (crf. il par. “Consolidare i processi di cure palliative e di terapia del dolore”), "Case/care management infermieristico in ospedale e sul territorio", “Management in comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario" e "Competenze avanzate in infermieristica pediatrica". Il master “Management in comunicazioni e relazioni in ambito socio-sanitario", destinato ai professionisti che operano in ambito socio-sanitario, si è proposto di ampliare le conoscenze, le tecniche e le abilità relazionali e comunicative, per favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione l’acquisizione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi competenze mirate alla gestione di efficienza relazioni conflittuali e alla promozione gestione di servizisituazioni critiche, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoricon l’obiettivo di potenziare relazioni adeguate con i pazienti/utenti, l’attivazione di prestazioni di solidarietà con le famiglie e lo sviluppo del Welfare aziendalecon gli altri professionisti. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che Al master hanno partecipato al Referendum stesso27 corsisti tra cui 17 provenienti dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria e 10 da varie realtà anche extra-regionali (2 dall’AUSL Parmx, Xxxxxxxx xx Xxxx, 0 xxxla Fondazione Ospexxxx X. Xxxxxxx San Xxxxxxxx in Croce (CR), 1 dall’Ospexxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0xxxx’Xzienda Ospedaliera X. Xxxx Mantova; 2 dall’Aziexxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 0 xxxl’Ospexxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 xxx CUP di Bologna, 1 dall’AUSL Modena- Distretto di Sassuolo). I corsisti hanno sviluppato le capacità: di riconoscere le proprie e altrui emozioni nel processo di cura; di ascolto attivo ed empatico; di osservazione e (auto) osservazione e le abilità di condurre relazioni faticose e/o difficili, di interagire positivamente con il paziente, con la famiglia e altri professionisti.

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Conclusioni. Volendo trarre qualche breve conclusione, va quindi ribadito come il mercato dei SIEG sia un eccellente punto di osservazione al fine di verificare il rapporto fra contratto e mercato e, tramite questo, la relazione che sussiste fra libertà dei privati ed autorità del potere pubblico. Le peculiari esigenze che l’ordinamento tenta di realizzare tramite il mercato dei SIEG, impongono un approccio alla problematica del tutto peculiare che porta a riconoscere carattere vincolante, ricorrendone i presupposti, anche a tutta quella massa di provvedimenti normativi delle Autorità di settore che, incessantemente, innovano le regole che sovrintendono tali relazioni economiche. Si tratta di interventi di natura tecnica che hanno l’ambizione di evitare e, nel caso, di correggere quei fallimenti di mercato che sono molto frequenti in ambiti economici caratterizzati da regimi concorrenziali quantomai giovani e, come tali, ancora non del tutto consolidati. In tali circostanze, una autonomia negoziale composta da contratti unilateralmente predisposti da parte dell’erogatore del servizio può determinare la creazione di rapporti che non sono in grado di assicurare il diritto degli utenti alla fruizione di SIEG che siano caratterizzati da standard di qualità elevati, accessibilità ed economicità. Ed è proprio per evitare questo che va ribadita la necessità che tali atti di autonomia negoziali si uniformino fin dall’origine al diritto regolatorio o che subiscano delle alterazioni in funzione delle sopravvenienze regolatorie che dovessero interessarli. Ci si rende conto che, in tal modo, gli spazi riservati all’autonomia contrattuale – intesa nella sua accezione classica - risultino, all’interno dei contratti dei SIEG, estremamente angusti. Il presente CCNL mercato dei SIEG ci offre l’immagine di una autonomia la cui operatività risulta di fatto limitata al mero momento genetico dell’accordo per essere poi sopraffatta da meccanismi di eteroconformazione che potrebbero portare il contratto a produrre effetti che si collocano ben al di là delle prospettive originariamente immaginate dalle parti. Tale soluzione risulta accettabile solo ove si abbandoni una concezione Servizi Ausiliari Integratisacramentale” dell’autonomia negoziale per qualificare tale potere che l’ordinamento riconosce ai privati quale strumento da funzionalizzare al perseguimento degli scopi che l’ordinamento di volta in volta tenta di perseguire. Questo passaggio concettuale appare, alle Personeormai, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi ineludibile ed ancor più necessario in settori economici nei quali lasciare totalmente libero l’egoismo degli attori del mercato potrebbe generare un sacrificio spropositato per tutti coloro che, tramite quel mercato, tentano di assicurarsi beni o Piattaforme Logisticheservizi ormai di primario rilievo assiologico. BIBLIOGRAFIA ADDIS, F.: “Art. 1339”, in funzione delle concrete situazioniAA: VV.: Codice civile commentato (a cura di X. XXXXXXXX, intende favorire una straordinaria X. XXXXXXXXXX e diffusa Contrattazione di Secondo livello cheX. XXXXXXXX), anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi4ª ed., permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei LavoratoriUtet, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendaleTorino, 2012. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelliXXXXXXX, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di N.: Indennità Mensile di Mancata ContrattazioneEnergia”, che cesserà solo in caso AA. VV.: Trattato di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso chediritto amministrativo europeo (diretto da M.P. CHITI e X. XXXXX), qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivaParte speciale, l’AccordoII, per essere applicabileXxxxxxx, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoMilano, 2007.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiIn questo capitolo si è investigato il nesso fra relazioni industriali, competitività, innovazioni e qualità del lavoro sul quale solo in tempi recenti si sono condotti studi di un certo rigore in Italia (Xxxx et al., 2004, 2007; Xxxxx et al., 2003, 2005; Xxxxx 2006, 2007). Dal paragrafo 1.5, possiamo intanto osservare che dimensioni e proprietà influenzano notevolmente tanto la contrattazione quanto le relazioni industriali, al punto da introdurre una vera e propria frattura fra medie e grandi imprese inserite in gruppi, specie esteri, che si distinguono dalle altre imprese per la scelta di introdurre pacchetti integrati di pratiche ad alta performance: gli esiti sono una redditività superiore, una maggiore crescita e relazioni industriali migliori e in continuo miglioramento, ed innovazioni di natura incrementale, che si riflettono in retribuzioni più elevate. Poiché in queste imprese le rappresentanze sindacali sono in grado di contrattare i processi di accesso dei lavoratori precari, di fatto sono in grado di intervenire nel governo degli organici il che consente, coerentemente con la teoria economica (XxxXxxxxx, Xxxxx, 1984), di raggiungere un livello di efficienza superiore attraverso la contrattazione. In queste imprese la formalizzazione per iscritto diventa una necessità per avere delle regole di riferimento, che tuttavia possono essere riscritte alla bisogna, mentre nelle altre imprese la contrattazione scritta su alcune tematiche (tipicamente salario, orari ed informazioni) è alla base della legittimazione delle rappresentanze sindacali ad essere coinvolte nelle questioni organizzative. Viceversa, dalla Figura 9 e dalla Figura 10 emerge con chiarezza nelle altre imprese un modello negoziale in cui il sindacato non contratta gli organici aziendali sia in forma diretta (assunzioni e tipologie di rapporti di lavoro) che indiretta (organizzazione di lavoro e carichi di lavoro), al massimo ha accesso alle Personeinformazioni. Questa limitazione si riflette, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”fra l’altro, in funzione orari flessibili a vantaggio dei lavoratori: sintomatica è infatti l’assenza di ogni regolazione in materia di conciliazione fra lavoro e cura, cioè con soluzioni diverse dal part-time orizzontale al 50%, che è indubbiamente penalizzante per la donna che vi deve far ricorso. Il profilo delle concrete situazionirelazioni industriali si caratterizza per una scarsa regolazione bilaterale della gestione del mercato del lavoro, intende favorire in particolare le assunzioni e il governo dei contratti atipici, dell’innovazione e delle sue ricadute organizzative e sull’intensità del lavoro, oltre che della formazione professionale, in parte smentendo la diffusa presenza negli accordi aziendali di previsioni di formazione professionale, tanto diffuse quanto generiche e scarsamente vincolanti, mentre appare abbastanza diffusa anche se poco “personalizzata” la regolazione del salario e degli orari. Emerge inoltre che i sindacati hanno come riferimento una straordinaria manodopera maschile, non sempre operaia: la vera criticità non risulta tanto il rapporto con le figure impiegatizie, specie quelle connesse con la gestione del ciclo produttivo, quanto quello con le donne, che richiedono una regolazione personalizzata delle regole contrattuali e diffusa Contrattazione trovano maggiori soddisfazioni nel rapporto diretto con le direzioni aziendali. Emerge pertanto un profilo fortemente redistributivo delle relazioni industriali, con una scarsa propensione alla regolazione della prestazione del lavoro e forme di Secondo coinvolgimento della forza lavoro al più a livello cheinformale e di gestione operativa di reparto: i caratteri identificati da Pini et al. (2004, 2007) e confermati da vari studi sulla qualità del lavoro in Italia appaiono confermati. Tuttavia, similmente a quanto riscontrato da Xxxx, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti nella metalmeccanica vicentina le imprese che hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello innovato con successo hanno sviluppato sistemi di relazioni sindacali industriali partecipativi, confermando vari studi condotti in altri paesi europei, introducendo “pacchetti multidimensionali” di innovazioni, tanto sul piano tecnologico-organizzativo quanto sulle relazioni industriali, a conferma dell’ampia letteratura internazionale sulle pratiche lavorative ad alta performance (“high performance work practices”). La dimensione aziendale, specie se accompagnata dall’inserimento in gruppi industriali, nazionali e ancor più esteri, contribuisce in misura fortemente significativa a sanare questa debolezza regolativa, confermando la sua centralità per una competitività di Contrattazione Collettivalungo periodo (Traù, 1997), assumendo qui una sua precisa declinazione: è la necessità di una transizione da una dimensione comunitaria alla razionalizzazione (Franchi, Xxxxxx, 1991) che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLrichiede un approccio manageriale per far fronte a una competizione globale fondata sulla conoscenza. Infatti, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di solo le aziende che eccellono nella Indennità Mensile di Mancata Contrattazionespecializzazione flessibile”, che cesserà operano in nicchie produttive rispondendo a una domanda fortemente personalizzata ed hanno dimensioni più contenute, riescono a godere di “quasi rendite” che permettono di perpetuare nel tempo questo stile altamente informale sul quale si sono costituite: le altre saranno costrette a “subire” la razionalizzazione attraverso dolorosi processi di chiusura-delocalizzazione oppure saranno inglobati in gruppi, sempre più spesso internazionali. Tuttavia, a differenza di vari studi svolti in Xxxxxx-Romagna e Toscana (Pini et al., 2004, Giaccone, 2001) dove si registra una maggiore diffusione di pratiche di regolazione della prestazione lavorativa e delle flessibilità organizzative nelle aziende minori, ben descritta dalla nozione di “microconcertazione appartata” avanzata da Regini (1991), si osserva che in Veneto è condivisa una sostanziale unilateralità dell’imprenditore nelle decisioni tecnologiche ed organizzative – e non solo quelle “classicamente” imprenditoriali – lasciando al lavoratore – se qualificato - margini di gestione della propria prestazione lavorativa. Trova pertanto conferma la tesi della diversità dei contesti sociali in cui le aziende sono inserite e delle diversità subculturali all’interno della cosiddetta “Terza Italia”, avanzata da Xxxxxxxxx (1998). Rimane l’interrogativo del perché solo la medio-grande impresa risulti dotata di un sistema regolativo che riconosce alcuni spazi di gestione consensuale in forma collettiva della forza lavoro. Si possono avanzare due ipotesi: la prima è che la dimensione d’impresa imponga l’interposizione di un management professionale, il cui potere è crescente al crescere della distanza della proprietà, che essendo orientato al risultato è consapevole del valore aggiunto fornito dal coinvolgimento strutturale della rappresentanza sindacale; la seconda è che si sia prodotta una sorta di “selezione della specie” nella medio-grande impresa, dove quelle a gestione paternalistica non hanno retto alle turbolenze competitive seguite agli shocks petroliferi, al contrario di quelle più “aperte”, e che sono state cedute in un momento successivo dalla proprietà locale. In questi casi, la nozione di “buone” relazioni industriali non pare essere inficiata dalla conflittualità non solo nazionale – comprensibile per la fase turbolenta, specie nella metalmeccanica – ma anche aziendale: questo significa che in alcuni casi tentativi manageriali di mettere in discussione gli equilibri regolativi preesistenti sfruttando le tensioni fra le organizzazioni sindacali sono rientrati, spiegando anche perchè nelle aziende che “vanno bene” si sciopera di meno. Passando a considerare il nesso innovazioni-relazioni industriali-performance, nel caso dell’industria metalmeccanica vicentina, emergono alcuni elementi di Accordo un certo interesse: • esiste una forte componente “incrementale” sul mix innovazioni-relazioni industriali-competitività: la coerenza fra queste diverse dimensioni evidenzia la forza del dispositivo sociale consolidatosi in azienda, e che questo è un fattore di Secondo livello. Resta però inteso checompetitività; • le aziende più piccole e a sindacalizzazione più debole che raggiungono analoghi esisti in termini di innovazione incrementale e qualità del lavoro hanno identificato nel governo della formazione specialistica e delle sue ricadute sull’organizzazione del lavoro un equivalente funzionale di assetti partecipativi nella gestione dell’innovazione e delle sue ricadute; • solo le performance nel fatturato mostrano una relazione positiva con una stile di regolazione consensuale delle trasformazioni organizzative, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori mentre si osserva una più alta conflittualità nelle aziende che hanno partecipato al Referendum stessooptato per il decentramento e la delocalizzazione; • nelle aziende dove l’innovazione è di carattere discontinuo – e spesso associata a delocalizzazione e riposizionamento del sito vicentino – la regolazione si incentra sulla gestione degli esuberi oppure degli orari: in quest’ultimo caso, la presenza femminile è maggiore. Ovviamente, molti quesiti rimangono aperti e una migliore comprensione di queste dinamiche sarebbe possibile tanto raccogliendo su questi temi la posizione delle direzioni aziendali, quanto analizzando quelle aziende in cui la Fiom-Cgil non è presente.

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Samples: Contratto Applicato Assetti Organizzativi (Risposte Multiple)

Conclusioni. Il presente CCNL Alla luce di quanto sin qui detto, si può conclude- re che un ente locale, che assume un Servizi Ausiliari Integratiprovvedi- mento attributivo di vantaggi economici” in favore di un soggetto terzo, alle Personedeve sicuramente rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico positi- vizzati dagli artt. 12 della Legge n. 241/1990 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013. In altri termini, alle Collettività le sovven- zioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, che non presentano il carattere della corrispettività possono essere erogati quando l’ente “predetermi- na” con un proprio regolamento i criteri e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistichele moda- lità per l’erogazione di detti contributi, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa. Sul piano gestionale la violazione delle regole pro- cedimentali prescritte dall’art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pub- blicità e trasparenza, in sede concessione di van- taggi economici in favore di soggetti terzi, sono in- dice di una non sana gestione finanziaria delle ri- sorse finanziarie dell’ente locale erogante. Inoltre, a livello di programmazione, l’ente locale con il bi- lancio deve fissare l’ammontare complessivo delle risorse destinate a finanziare “le contribuzioni non corrispettive”, in funzione delle concrete situazionimodo funzionale e proporzionato alle capacità finanziare dell’ente medesimo. Rimane, intende favorire una straordinaria invece, aperto in seno alla Giurisprudenza contabile, il problema di individuare un univoco criterio distintivo tra le contribuzioni “non corri- spettive” e diffusa Contrattazione il contratto di Secondo livello sponsorizzazione che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizial contrario, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoriè un contratto a prestazioni corrispetti- ve. Infatti, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo l’immaterialità della prestazione resa in favore dell’ente locale che opera come sponsor si presta ad agevoli elusioni del Welfare aziendaledivieto previsto dal comma 9, dell’art. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità6 D.L. n. 78/2010, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo senso che, qualora la Contrattazione attraverso l’impiego dello strumento lecito delle contribuzioni “non corrispettive” ex art. 12 Legge n. 241/1990, l’ente potrebbe erogare utilità economiche in favore di Secondo livello un soggetto terzo non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo per realizzare le finalità istituzionali ma solo per pro- muovere di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessofatto l’immagine dell’amministrazione erogante.

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Samples: www.segretaricomunalivighenzi.it

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire Le considerazioni che precedono costituiscono una straordinaria e diffusa Contrattazione illustrazione necessariamente semplificata di Secondo livello tematiche complesse che, nella prassi, gli operatori del commercio internazionale si trovano ad affrontare. Da quanto procede, emerge dunque che ogni pattuizione relativa alla modalità di pagamento dovrà essere negoziata tra le parti 64 L’art. 633 del codice di procedura civile italiano così prevede: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; (.…). L'ingiunzione può essere pronunciata anche grazie ai recuperi se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.” tenendo conto in concreto della natura e dei contenuti del contratto, della tipologia del prodotto, così come dello Stato e dell’ordinamento in cui il contratto si colloca. La scelta della modalità di efficienza pagamento è altresì influenzata dalla posizione del soggetto nella negoziazione: come è evidente, l’ottica del venditore e quella del compratore sono differenti e la scelta ne è dunque condizionata. Allo stesso modo la modalità di pagamento che appare adeguata a un contratto continuativo quale la somministrazione di beni in serie può non esserlo in rapporto alla promozione singola fornitura internazionale65. La stessa modalità di servizipagamento può a sua volta essere condizionata dalle norme dell’ordinamento della banca che finanzia l’operazione e, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoriad esempio, l’attivazione può accadere che certi tipi di prestazioni garanzie bancarie valide in uno Stato non possano essere rilasciate in un altro. In ogni caso appare evidente che la scelta della più idonea modalità di solidarietà pagamento non può essere effettuata in termini assoluti, ma sempre in relazione al contesto economico- giuridico in cui deve essere negoziata e lo sviluppo del Welfare aziendaleadottata. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelliconsiderazioni che precedono, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione lungi dal fornire soluzioni già pronte a tematiche complesse sono intese dunque a suscitare negli operatori stessi maggiore consapevolezza dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti rischi e delle regole necessarie per configurare un rapporto possibilità, oltre che il desiderio di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo approfondire queste questioni in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessomodo adeguato.

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Samples: www.mid-as.it

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiIn questo capitolo, alle Personeconclusivo della prima parte teorica, alle Collettività si è analizzato il contratto di rete, un recente strumento di promozione della produttività aziendale e alle Aziendedel rilancio economico e sociale italiano, introdotto dal legislatore nel 2009. Si è dato conto del contenuto della disciplina legislativa; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”dell’utilizzo realizzato, fin qui, in funzione termini quantitativi e qualitativi; della opportunità delle concrete situazioniPMI di ricorrervi per realizzare progetti altrimenti resi impossibili dai vincoli dimensionali. Visti nel secondo capitolo i vantaggi di percorsi di integrazione della spesa sociali, intende favorire si è poi esplorato come una straordinaria rete possa concretizzare, con successo, piani di welfare aziendale e diffusa Contrattazione se ne sono presentate le sperimentazioni realizzate in Italia. Questo studio è utile per identificare buone pratiche su cui gli attori sociali possono riflettere e realizzare percorsi imitativi in altri contesti meno innovativi, l’esposizione dei casi ha infatti dimostrato come, a livello regionale, la presenza di Secondo livello progetti in rete di welfare aziendale rispecchi la distribuzione dei contratti di rete, che, anche grazie ai recuperi come documentato con i dati Infocamere (2016) sono maggiormente concentrati nel Nord Italia. Dalla ricostruzione delle esperienze aggregative più virtuose a livello nazionale, è stato possibile iniziare ad isolare alcune ipotesi su quali siano gli ingredienti attivatori di efficienza e alla promozione processi virtuosi di servizi, permetta contratti di rete per il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare welfare aziendale. Le Parti hanno scelto peculiarità del tessuto produttivo, la presenza di porre dinamiche culturali e sociali di favore e l’esistenza di amministrazioni locali sensibili e proattive alle tematiche di welfare sembrano infatti contrastare, soprattutto nelle PMI, la difficoltà a superare logiche aziendali individualistiche e improntate sulla visione della forza lavoro come uno strumento produttivo. L’intervento di associazioni datoriali e il ricorso a provider sembra invece fornire sistematicità e appropriatezza ai pacchetti di intervento, facendo sì che siano strutturati secondo gli effettivi bisogni dei dipendenti e trascendano i limiti organizzativi e finanziari di imprese di piccole dimensioni. Come si è detto, tra i casi italiani, l’esperienza più significativa per innovazione ed evoluzione è la Rete GIUNCA, avviata in essere ai vari livelliProvincia di Varese, una area che presenta specificità economico-produttive e socio-culturali a livello distrettuale e regionale. Nel prossimo capitolo, si procederà ad analizzare questo contesto di riferimento per identificarvi l’effettiva presenza di elementi idonei a sostenere l’avvio e la strutturazione di reti per il welfare prima aziendale e poi territoriale, nel tentativo di generalizzare l’esperienza oggetto di studio in un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino valutarne della eventuale replicabilità in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoaltri contesti.

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Samples: core.ac.uk

Conclusioni. Il fenomeno dell’occupazione continua a rappresentare nella discussione scientifi- ca un argomento di grande importanza e ampio dibattito. Numerosi continuano a essere gli interventi di natura giuridica ed economico-finanziaria finalizzati a so- stenere il mercato del lavoro e le imprese, numerose continuano ad essere ancora le difficoltà di analisi che si riscontrano non solo per il quadro giuridico che lo governa, ma anche per una disponibilità a tutt’oggi ancora limitata di dati che lo rappresentino. Nel presente CCNL lavoro, ferme restando le tante difficoltà suddette, si è proceduto, attraverso l’utilizzo del dato ISTAT riveniente dalla Rilevazione Con- tinua delle Forze di Lavoro, ad analizzare le potenzialità del rapporto di apprendi- stato quale modalità di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani in età 15 – 29 anni. Per quanto sempre approssimativo il dato raccolto dall’ISTAT riguardo alle numerose tipologie di contratti esistenti nel panorama giuslavoristico italiano ed in parte non sempre preciso in relazione al quadro normativo, quanto emerso dai dati evidenzia un utilizzo significativo del contratto di apprendistato all’interno della sua categoria di contratto Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logisticheatipico”, per quanto genericamente sottoutilizzato nel quadro complessivo delle assunzioni. Quanto emerge in funzione delle concrete situazionimaniera sostanziale è un dato territoriale di estrema importanza che vede un uso del contratto di apprendi- stato soprattutto nelle regioni del Nord Italia, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione ed un uso praticamente nullo nelle regioni meridionali. Tale dato riflette in realtà la natura “tandem” del contratto di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi apprendistato così come previsto dalla normativa di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivariferimento, che sia ispirato al principio vede l’organizzazione e la responsabilità della formazione a carico delle Regioni e Pro- vince autonome. Sono principalmente i giovani di collaborazione anche sesso maschile in età 18 – 25 anni ad essere oggetto di apprendistato, per inquadramenti che vanno dal ruolo di operaio a quello di apprendista, mentre le donne trovano collocazione come ap- prendiste soprattutto nel ruolo di impiegate. Tra le motivazioni che sono alla base della stipula di un contratto di apprendistato si ritrovano formazione ed espleta- mento di un periodo di prova, per quanto con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici l’ultimo questionario usato per la rilevazione, datato 2018, tra le motivazioni emerga che molti intervistati abbiano accettato tale inquadramento perché il presente CCNLcontratto di apprendistato ha rappresentato l’unica forma contrattuale proposta. Pur avendo un andamento tendenzialmente in crescita a partire dal II trim. 2016, purché esse operino in un rapporto l’analisi ha evidenziato come a partire dal I trim. 2018 i contratti di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietàapprendistato registrino significativi incrementi che la- sciano intuire come, partecipazioneterminati gli effetti degli esoneri contributivi correlati alle assunzioni a tempo indeterminato a sostegno del JA, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto i datori di lavoro contrattualmente correttoin via cau- telativa preferiscano assumere i giovani piuttosto ricorrendo al contratto di ap- prendistato come fosse un periodo di prova “normato” piuttosto che assumersi co- sti di assunzioni più impegnative. Tale livello minimo saràStante la sempre più necessaria esigenza di po- ter disporre di database sempre più completi ed esaustivi per l’analisi del fenome- no occupazione, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, le conclusioni raggiunte dal presente lavoro si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoritengono soddi- sfacenti.

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Conclusioni. Il presente CCNL I valori da assumere a prezzo base per l’incanto delle quote di proprietà degli immobili pignorati nella causa di esecuzione in epigrafe sono: € 235.000,00 (euro duecentotrentacinquemila/00) quota di proprietà di 1/1 € 285.000,00 (euro duecentoottantacinquemila/00) quota di proprietà di 1/1 Si è proceduto ad approfondita indagine per determinare gli ordinari valori di mercato delle varie consistenze che costituiscono le specifiche unità nelle categorie di Servizi Ausiliari Integratitipo B” a destinazione ordinaria. Trattasi di fabbricati o complessi immobiliari i quali, alle Personepur possedendo i requisiti connessi ad esigenze di un’attività scolastica e/o scientifica, alle Collettività possiedono caratteristiche costruttive non così specificatamente collegate a tale attività da non poter essere suscettibili di trasformazione di destinazione. Altresì si evidenzia come la loro particolare collocazione urbanistica, inserita nelle “zone di istruzione e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”servizi pubblici” del Comune, ponga non pochi vincoli di trasformazione. Si ritiene che il valore ordinario degli immobili da valutare nelle categorie dei gruppi B debba ricercarsi essenzialmente, attraverso il costo delle costruzioni (opportunamente degradato, per lo stato di funzionalità globale e vetustà) sommato al valore dell’area compresa nell’intero lotto, quest’ultima valutata in funzione della sua appetibilità commerciale derivante dalle condizioni morfologiche del territorio, dalle infrastrutture esistenti nella zona (strade, autostrade, ferrovie, ecc.) e dalla prevalente caratterizzazione dei luoghi (zone agricole, turistiche, residenziali, industriali, commerciali). Mediante la vetustà e la funzionalità globale si quantifica il degrado percentuale derivante dalla combinazione tra l’epoca della costruzione, o eventuale ristrutturazione totale, e la più o meno razionale connessione dei vari comparti del complesso immobiliare in relazione ai normali standards attuali, e cioè tutti quegli elementi che consentono un efficiente sfruttamento dell’attività esercitata in rapporto alle caratteristiche strutturali (altezze, luci, portate, aperture), disposizione corpi di fabbrica, accessi sufficienti, idonei collegamenti interni, passi, servizi, ecc.), nonché la necessità di adeguamenti alla normativa igienica e di sicurezza vigente, e alla normativa edilizio-urbanistica con la presentazione di pratiche e/o progetti per la regolarizzazione. Per quanto concerne il valore delle concrete situazioniaree si ritiene adottabile il seguente criterio: valore area di sedime + valore area scoperta = valore complessivo comparto. Poiché i costi di costruzione, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello per analoghe tipologie costruttive, sono abbastanza uniformi nell’ambito del territorio Provinciale, ne deriva che, anche grazie ai recuperi a parità di efficienza consistenza, i valori ordinari degli immobili si differenziano principalmente in funzione della valenza commerciale dell’area di comparto. Pertanto nella valutazione dell’area si è tenuto conto dei seguenti fattori: terreno inserito nel Piano Urbanistico Comunale o altro strumento urbanistico; edificabilità e alla promozione superficie effettivamente edificata; ubicazione rispetto al centro; servizi urbanistici pubblici presenti nella zona; accessibilità; prossimità di servizigrandi vie di comunicazione; andamento altimetrico; forma del terreno; servitù, permetta vincoli, ecc.; andamento del mercato. Applicando il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione metodo di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalistima sintetico – comparativo, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionivalore dell’area occupata dai fabbricati scaturirà dall’applicazione di una quota percentuale che oscilla dal 15% al 50% sul costo di costruzione complessivo, delle normea nuovo dei manufatti, tenuto conto della zona di ubicazione e della richiesta di mercato, oltre che dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessovincoli urbanistici.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratistudio viene condotto su incarico della ditta SOCIETÀ AGRICOLA XXXXXXXXXX XXXXXXX X C.S.S. e riguarda la valutazione di impatto odorigeno relativamente al progetto di ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole con aumento della potenzialità di accasamento in Comune di Xxxxxxxx Veneto (TV). Lo studio viene effettuato in risposta alla richiesta di integrazioni della Provincia di Treviso prot. n. 2018/0091199 del 06/11/2018 nell’ambito del procedimento autorizzativo unico VIA e AIA art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006. Il progetto prevede la demolizione di due capannoni e la ricostruzione di un nuovo capannone a due piani garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle citate direttive sul benessere animale. La realizzazione del progetto porterà la capacità di allevamento da 153.000 capi a 369.504 capi (con una presenza media prevista di 364.620). Al fine di valutare le immissioni di sostanze odorigene dall’allevamento oggetto dello studio è stato utilizzato il modello matematico CALPUFF il quale, alle Personepartendo da specifici fattori di emissione degli odori e dalle condizioni meteorologiche locali, alle Collettività ha permesso di valutare le immissioni nell’ambiente circostante. Come dominio di applicazione del modello matematico è stata scelta un’area rettangolare di 5,0 x 5,0 km sulla quale sono stati individuati come ricettori i centri abitati presenti nel territorio. Come sorgenti di emissione sono stati considerati gli animali presenti nei vari capannoni (con le specifiche consistenze). La valutazione è stata fatta andando a considerare la portata di estrazione dei ventilatori a servizio dei capannoni. Al fine di procedere alla caratterizzazione delle sorgenti emissive dell’allevamento, sono state condotte delle misure di olfattometria dinamica (secondo la norma UNI EN 13725:2004) all’interno dei locali che ospitano gli animali, al fine di ottenere la concentrazione di odore; tali dati sono stati quindi moltiplicati per la portata di estrazione registrata dal sistema di controllo computerizzato in sede di misura, ottenendo un flusso di unità olfattometriche (OUE/s). Dal flusso di odore complessivo si è quindi calcolato il flusso di odore specifico per singolo capo e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”tale dato è stato utilizzato come valore di input nel modello di calcolo sulla base del numero di capi attualmente allevati (scenario attuale) e del numero di animali potenzialmente accasabili nello scenario di progetto (scenario futuro). Durante il prelievo le condizioni meteo erano piovose (così come nei giorni precedenti al prelievo). La campagna di monitoraggio pertanto è stata effettuata in condizioni particolarmente critiche, in funzione quanto in condizioni piovose di bassa pressione entra aria umida all’interno dei capannoni e la pollina umida emette in misura maggiore sostanze odorigene, piuttosto che quando si trova in condizioni meteorologiche secche. Pertanto i risultati della modellizzazione di entrambi gli scenari calcolati debbono ritenersi cautelativamente sovrastimati, dal momento che l’emissione calcolata attraverso i dati di monitoraggio è stata assunta per tutto il periodo dell’anno. Inoltre, sempre nell’ottica di un approccio conservativo, nella modellizzazione non è stato considerato l’effetto di diluizione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria sostanze odorigene provocato nella situazione attuale dalla presenza della barriera posta tra i capannoni 1 e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali 2 in corrispondenza dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordoventilatori e, per essere applicabilequanto riguarda la situazione futura, dovrà essere sottoposto dalla barriera che sarà costruita sul lato sud del nuovo capannone 2/3 di fronte ai ventilatori di estrazione dell’aria. Per le attività di modellizzazione della diffusione delle sostanze odorigene sono stati utilizzati dati meteorologici relativi all’anno solare 2017 elaborati dal centro meteorologico di Teolo di ARPA Veneto per il sito d’indagine. Non esistendo una normativa specifica nazionale o regionale veneta in materia di immissioni odorigene, i risultati dello studio sono stati confrontati con i criteri di accettabilità previsti dalla DGR 15 febbraio 2012 n. XX/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivante da attività a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.forte impatto odorigeno”. Per una corretta interpretazione delle reali percezioni olfattive associate ai livelli di concentrazione in unità odorimetriche, è utile ricordare come in ambiente rurale il fondo si collochi normalmente tra le 15 UOE/m3 e le 30 UOE/m3. Si riportano di seguito i risultati più rilevanti dello studio:

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Conclusioni. Il Con la presente CCNL “Servizi Ausiliari Integratitrattazione si è voluto sviluppare un argomento alquanto discusso, alle Personedata la capillare diffusione della rete Internet e degli sviluppi a livello giuridico che ha comportato. Nello specifico ci si è chiesti quali sono le problematiche scaturite dagli accordi contrattuali che si creano frequentemente on-line, alle Collettività e alle Aziendecome vadano sottoscritti alla luce della normativa applicabile. Lo sviluppo di tipologie di contratti telematici ha generato notevoli dubbi, soprattutto per quanto riguarda le condizioni da apporre in questi accordi. Innanzitutto si è sentita l’esigenza di definire giuridicamente i contratti telematici, non solo per completezza ed esigenza economico-sociale, ma soprattutto a causa delle perplessità che venivano riscontrate nella pratica. Le problematiche si sono riscontrate sia nell’applicazione delle norme generali, inizialmente ideate per la classica tipologia di contrattazione e che evidentemente non avevano previsto una tale tipologia di accordi; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”sia per il soddisfacimento dei vincoli imposti nella pratica effettiva della sottoscrizione degli accordi, in funzione particolare delle concrete situazionicondizioni e clausole vessatorie presenti. Proprio per soddisfare certe norme civilistiche sono stati sviluppati vari strumenti telematici al fine di identificare il sottoscrivente, intende favorire una straordinaria in modo il più possibile univoco. Si è diffusa rapidamente la pratica di sottoscrizione dei contratti telematici detta point and click. Data infatti la forma più comune di contratto digitale quale contratto di adesione, il metodo risultato più veloce e diffusa Contrattazione facile da utilizzare è stato quello di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi sottoscrizione mediante click diretto su un pulsante di efficienza e adesione all’interno del sito. È apparso chiaro alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivagiurisprudenza però, che sia ispirato al principio questo metodo non è da considerare sufficiente a garantire la presa visione completa e consapevole delle condizioni. Dai vari casi pratici, è stato decretato che solo l’apposizione di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali una firma elettronica valida riteneva l’atto sottoscritto. Ne sono, dunque, nate varie tipologie quali: la firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma qualificata e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici la firma digitale che si differenziano fra loro per il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto grado di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire garanzia che offrono riguardo l’identità del firmatario. Questo problema si è posto principalmente per la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile sottoscrizione delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”clausole vessatorie, che cesserà solo essendo clausole che impongono particolari oneri gravosi per il consumatore, se non adeguatamente conosciute ponevano quest’ultimo in caso una posizione di Accordo svantaggio. Per le clausole vessatorie non è infatti scontato che possano ritenersi efficaci se sottoscritte tramite point and click. Oltretutto sempre in questo ambito, essendo applicata al commercio elettronico la disciplina generale dei contratti, è stato necessario esplicare le differenze che intercorrono tra la normativa relativa ai contratti stipulati fra imprese, e quella relativa ai contrati stipulati tra professionisti e consumatori. La disciplina relativa al commercio on-line fra imprese denota più problematiche di Secondo livellotipo pratico, essendo necessaria la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, che secondo la prassi giurisprudenziale va effettuata tramite firma digitale. Resta però inteso cheLa disciplina del consumo è più esplicita nell’elencazione delle clausole vessatorie, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivain quanto va ad ampliare la tutela del consumatore, l’Accordoin quanto esso è considerato una parte particolarmente debole nelle trattative, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessosoprattutto nei contratti on-line.

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Conclusioni. In questo mio lavoro ho cercato di analizzare l’evoluzione del contratto a termine nel corso del tempo e di vedere se, con l’aumento della flessibilità nel nostro mercato del lavoro, si sia trovata la soluzione alla crisi della disoccupazione. Con i vari interventi normativi, il legislatore ha determinato un ampliamento notevole delle tipologie contrattuali e l’ultima forma di contratto a tempo determinato a cui si è giunti è il cosiddetto decreto dignità che nel nome si fa garante del rispetto di tutti i diritti dell’uomo e del lavoratore. Xxxx pone come presupposto della dignità la considerazione dell’essere umano 34, nella sua espressione individuale e collettiva, come un fine e non un mezzo: finalità del decreto dignità è contrastare l’eccessiva precarizzazione del mondo del lavoro ma per raggiungere questo nobile obiettivo è davvero giusto limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato? La flessibilità è davvero sinonimo di dignità e di rispetto di tutti i diritti? Forse è ancora presto per rispondere, io mi sono limitata a tracciare la storia e non ho la pretesa di esprimere un parere. Tuttavia vorrei alla fine del mio lavoro aggiungere due opinioni contrastanti ma comunque interessanti. Di fronte al rischio di contenzioso legale le imprese non rinnovano i contratti precari e sostituiscono i lavoratori: una legge 34 Pilotti R., xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx., articolo del 2016 non può risolvere le storture del mercato del lavoro 35. Beffati dal decreto dignità sono quei lavoratori impiegati da anni nella stessa azienda con contratti a tempo determinato o in somministrazione che, scaduto il rapporto di lavoro, rischiano seriamente di non vederselo rinnovato e tutto ciò appare come un paradosso di una legger che avrebbe dovuto porre fine al fenomeno della precarietà. Di parere contrario è Xxxxxxx Xxxxxxxx, autore de “l’Opinione Pubblica” secondo il quale il Decreto Dignità funziona: nel 2018 si registra, rispetto al 2017, un importante incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, che risultano quasi raddoppiate. Da quando, poi, il Decreto Dignità è pienamente operativo, cioè da Novembre 2018 in poi, le trasformazioni in lavoro stabile sono più che raddoppiate, mentre il numero di assunzioni a termine è drasticamente sceso. Il presente CCNL Ministro del lavoro Xxxxx xx Xxxx, che ha voluto fortemente il decreto, sottolinea in un post: Servizi Ausiliari IntegratiSono i primi effetti del Decreto Dignità e mi danno tanto entusiasmo per andare avanti su questa strada”. 35 Lucci S., alle Persone”I beffati del Decreto Dignità”, alle Collettività articolo del 09/01/2019 Ardito A., “Il decreto dignità è legge: cosa cambia per aziende e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistichelavoratori ”, Xxxxxxxxx X., “10 dicembre 1948:i diritti umani ”, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Xxxxxxx A., “Somministrazione a tempo senza giustificazione”, inserto del Sole 24 ore Bove A., “Le novità del contratto a termine previste dalla legge n.78/2014”, Camera R., “Contratto a tempo determinato: come e quando applicare la regola dello “stop & go” ”, 25/10/18 Xxx Xxxxxxx X.-Xxxxxxx X.-Xxxx F., “Diritto del lavoro ”, Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Napoli, 2007 De Xxxx Xxxxxx R., Xxxxxxxx M., Xxxxxxx L., “Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema ”, Napoli, 2004 Finasso S., “ Il contratto a tempo determinato, piccola guida ”, 11/12/2018 Xxxxxx, “Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento”, Xxxxxxx, 2010 Xxxxxxxxx X., “Diritto del lavoro”, VI edizione, Xxxxxxxxxxxx, Torino,1996,172 Xxxxx X., “Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro”, Cacucci Editore, Bari,1989,438 Xxxxxx X., “Il contratto di lavoro”, Edizioni Xxxxxxx, Milano, 2003,404 Xxxx L., “Decreto Dignitò è legge: le novità punto per punto ”, Studio Xxxxxxx, il diritto quotidiano Xxxxx X., “I beffati del Decreto Dignità”, articolo del 09/01/2019 Miscione M., “Il Jobs Act su contratti a termine ed apprendistato ”, Altalex, tratto dal quotidiano giuridico WoltersKluwer, 27/03/2004 Xxxx X., “Sulla nuova disciplina del contratto a termine e sul regime sanzionatorio del licenziamento ingiustificato ”, in funzione delle concrete situazioniRIDL, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione 2002 Pilotti R.,xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, articolo del 2016 Rotella P., “ Il contratto a tempo determinato: tutte le novità del Decreto Dignità ”, 04/09/2018 Xxxxxxxxx R., “Contratti a termine: quando scatta la prosecuzione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo fatto del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che8/11/18 Vallebona X., qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivaXxxxxx C., l’Accordo“Il nuovo lavoro a termine ”, per essere applicabileCedam, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Xxxxxx,0000

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiComitato Professioni Tecniche nasce dall’esperienza di alcuni professionisti che hanno deciso nel 2013 di promuovere una petizione rivolta al Presidente della Repubblica, alle Personeal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, alle Collettività al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo di porre tra gli obiettivi del parlamento una riforma delle professioni tecniche basata sull’ascolto delle istanze degli stessi professionisti e di mettere in campo, in funzione attesa di una riforma delle concrete situazioniprofessioni equa, intende favorire una straordinaria misura che consenta ai professionisti di avere certezza dei compensi, pattuiti attraverso contratto con la committenza. Con lo scopo preciso di ridare dignità e diffusa Contrattazione promuovere la cultura delle professioni tecniche, la petizione propone che il rilascio di Secondo livello chequalsiasi tipo di autorizzazione, anche grazie ai recuperi permesso, licenza, concessione, nulla osta o altro titolo abilitativo all’esecuzione di efficienza opere d’architettura ed ingegneria, avvenga solo su presentazione di quietanza del pagamento e alla promozione prova di servizipagamento dei compensi pattuiti, permetta il miglioramento a firma dei professionisti incaricati e coinvolti nel procedimento. Una norma con questa fattispecie giuridica produrrebbe più di un effetto positivo: certezza dei pagamenti per i professionisti, trasparenza fiscale, regole per la libera concorrenza nel mercato delle retribuzioni reali professioni. La petizione ha ricevuto oltre 1.100 firme, a seguito delle quali si è cominciato un dibattito in Rete per stabilire gli aspetti operativi della proposta. Si è stabilito che attraverso l’istituzione di un “Registro Pubblico dei LavoratoriContratti di Prestazione Professionale” si raggiungerebbe lo scopo di regolamentare e controllare i rapporti tra i professionisti ed i committenti privati, l’attivazione in analogia con quanto già avviene per i contratti con gli enti pubblici tramite l’ANAC, consentendo una verifica immediata delle incompatibilità di prestazioni incarico sotto svariati profili di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali competenza e di Contrattazione Collettivaincongruenza, che sia ispirato garantendo al principio Committente/Consumatore la stipula di collaborazione anche contratti con Organizzazioni sindacali soggetti trasparenti e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLprofessionalmente competenti, purché esse operino in eseguendo un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire controllo fiscale delle entrate per i Professionisti ed infine garantendo una certezza del pagamento per la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoprestazione fornita.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiLa stesura dello studio di fattibilità è un passaggio essenziale in quanto consente di pianificare adeguatamente l’avvio del nuovo servizio attraverso la definizione dei piani di azione e dei tempi di attuazione, alle Persone, alle Collettività nonché di valutare ex-ante i risultati della sua possibile implementazione. Gli elementi principali per valutare la fattibilità e alle Aziendela qualità di un servizio di CarSharing sono: ♦ la realizzazione di un servizio che corrisponda a un reale bisogno di mobilità individuale esistente; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione ♦ la definizione di tariffe convenienti per gli utenti potenziali atte a garantire la copertura dei costi da sostenere per l’erogazione del servizio; ♦ la verifica della rispondenza delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta caratteristiche del servizio con gli standard dell’European Car Sharing; ♦ il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione conseguimento di prestazioni ambientali soddisfacenti, soprattutto in termini di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilitàriduzione, nel rispetto dell’obiettivo primario medio - lungo termine, della mobilità individuale motorizzata e dell'utilizzo di favorire spazio. Per arrivare a tali risultati le esperienze internazionali mettono in evidenza alcuni fattori critici e procedure da seguire. Particolarmente importante risulta il corretto posizionamento del nuovo servizio tra i sistemi di mobilità esistenti: solo chi saprà caratterizzare il servizio come un nuovo sistema moderno, facile da usare, comodo e più conveniente del semplice possesso dell’auto privata potrà conseguire risultati apprezzabili. Nel documento sono descritti i passi che è necessario compiere per la massima occupazionerealizzazione di un valido servizio e per verificare prestazioni, qualità ambientale e sostenibilità economica dei nuovi progetti di CarSharing in Italia. Il Contratto Collettivo Nazionale L’obiettivo è quello di Lavoro rappresentafornire linee guida e criteri per: ♦ la scelta del target di utenza di riferimento sulla base del quale occorre verificare l’esistenza di una domanda potenziale; ♦ la definizione delle caratteristiche e degli aspetti operativi del servizio (localizzazione e tipologia delle aree di sosta, quinditipo di servizi e prenotazione, lo strumento per definiretecnologie utilizzate, nelle situazioni normaliecc.); ♦ la determinazione delle tariffe; ♦ la predisposizione del piano di comunicazione ♦ la verifica della fattibilità dell’iniziativa dal punto di vista energetico ed ambientale EcoPlan International. CarSharing ’98, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioniPresent Status, delle normeFuture Prospects: A Casebook of Useful Sources, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente correttoParis, 21 September 0000 Xxxxxx, Peter.. Mobility at Your Convenience: CarSharing – the key to combined mobility, Energie 0000, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 0000. Tale livello minimo saràScott, normalmenteS., integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livelloX.X. Xxxxxx, X., Xxxxxxxxxx. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che1997. “Final Report. Business Planning Study: Car Sharing in Portland, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operanteOregon,” Submitted to Oregon Department of Environmental Quality, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di July 31. Xxxxxxx, X., X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxx. Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”Carsharing in Europe and North America: Past, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livelloPresent, and Future,” Transportation Quarterly, Vol. Resta però inteso che52, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivaNo. 3, l’AccordoSummer, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessopp. 35-52. 1998.

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Samples: www.icscarsharing.it

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiVolendo sintetizzare l’attuale stato dell’arte in te- ma di applicazione del divieto di cui all’art. 2557, alle Personecomma 1, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione c.c. ad ipotesi diverse dalla cessione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentaazienda e, quindi, lo strumento alla cessione di partecipazioni, si puo` affermare che la norma in questione sara` appli- cabile in tutti quei casi nei quali attraverso la ces- sione di partecipazioni sociali si concretizzi un feno- meno di sostituzione dell’imprenditore nella gestio- ne dell’impresa. In particolare, sembrerebbe che la giurisprudenza rinvenga tale ipotesi qualora venga ceduto il controllo societario e, quindi, in primis qualora venga ceduta la maggioranza del capitale sociale. Tuttavia, la generalizzazione del principio di diritto porta a concludere che l’ipotesi di sostitu- zione dell’imprenditore possa rinvenirsi anche in una pluralita` di fattispecie nelle quali, pur non pas- sando di mano il mero pacchetto di maggioranza, si determini, per definirele ragioni piu` disparate, nelle situazioni normaliuna sostan- ziale sostituzione del soggetto che esercita il con- trollo gestorio della societa`. In realta` tale accerta- mento di merito, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionia parere di chi scrive, delle normeandra` con- dotto con assoluto rigore, escludendo l’applicazione analogica del divieto in tutti quei casi nei quali la sostituzione dell‘imprenditore non sia piena, cio` an- che alla luce della natura, se non eccezionale, pecu- liare del divieto di cui all’art. 2557 c.c.; cio` anche in relazione alla singolarita` di tale divieto nel qua- dro del diritto comparato, tale da poterlo considera- re retaggio di un diritto poco in linea con le piu` re- centi tendenze di liberalizzazione dei diritti mercati e delle regole necessarie concorrenza. in sede cautelare per configurare inibire ai venditori l’esercizio di un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo attivita` commerciale in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.asserita concorrenza con quella della societa` le cui azioni erano state ce- Nota:

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Samples: panzariniesoci.com

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integraticanone pattuito in contratto non può essere modificato unilateralmente da alcuna delle parti, alle Personefatto salvo un diverso comune accordo. Nessuna autoriduzione da parte del conduttore è consentita. Il conduttore deve pagare il canone pattuito e non può sospenderne l’adempimento per alcun motivo, alle Collettività pena la risoluzione del contratto e alle Aziendeil diritto del locatore di agire con sfratto per morosità, con conseguente perdita del diritto all’indennità per perdita di avviamento (per gli usi diversi da abitazione). Se il conduttore, nel contratto, ha rinunciato ai propri diritti e ha esonerato il locatore da responsabilità (per il mancato godimento di servizi comuni o per il mancato godimento della cosa locata dipendente da cause non imputabili al locatore), tali pattuizioni vanno ad ulteriore sostegno della illegittimità di qualsiasi richiesta del conduttore. Se i provvedimenti della Pubblica Autorità impongono la chiusura temporanea dell’attività svolta nell’immobile locato, il conduttore continua in ogni caso ad utilizzare l’immobile che detiene in forza del contratto e nel quale restano depositati i beni, le merci, gli oggetti che servono allo svolgimento dell’attività; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”l’oggetto del contratto di locazione è il godimento dell’immobile non l’affitto dell’azienda. Se i provvedimenti della Pubblica Autorità determinano la temporanea mancata abitazione dell’immobile, il conduttore continua in ogni caso a detenerlo, completo dei beni di sua proprietà in esso contenuti, in funzione delle concrete situazioniforza del contratto. Se il conduttore ritiene oltremodo gravosa la prosecuzione della locazione, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione può esercitare il diritto di Secondo livello cherecesso anticipato per gravi motivi con ciò che ne consegue, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessocome meglio sopra descritto.

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Samples: Contratti Di Locazione in Tempo Di Covid 19: Note Di Sintesi, Aggiormamenti E Linee Guida

Conclusioni. Il quadro della collaborazione scientifica internazionale tra istituzioni accademiche e di ricerca italiane e svizzere che viene restituito dalla presente CCNL indagine, permette di trarre alcune conclusioni, ancorché non definitive. Il volume della collaborazione accademica tra istituzioni universitarie sembra essere molto sbilanciato a favore degli accordi per lo scambio reciproco di studenti, perlopiù conclusi nell’ambito del programma svizzero di mobilità SEMP. Nettamente minoritario risulta invece il volume di collaborazione tra enti e istituzioni di ricerca dei due Paesi. Qui, tuttavia, la lacuna di dati disponibili, o comunque di facile reperimento, è evidente, e neppure aiuta il supporto della piattaforma CINECA, all’interno della quale sono in generale registrati molti accordi scaduti o non più operativi. Anche il settore dei double/joint degrees risulta, come già osservato, nettamente inferiore nel volume rispetto alle partnership coltivate dagli atenei italiani e svizzeri con altri paesi europei. Anche in virtù del piccolo numero di convenzioni attive in questo specifico settore di collaborazione universitaria, si è ritenuto che un focus specifico sugli accordi conclusi per il rilascio di titoli doppi e congiunti, per loro natura complessi da stipulare, potesse servire da campionatura rappresentativa, utile a comprendere la tendenza generale del grado di approfondimento della collaborazione interuniversitaria tra gli atenei dei due Paesi. Emergono tuttavia alcuni dati consolidati che è bene menzionare. Sulla base degli accordi in essere conosciuti, nonché di un monitoraggio periodico dei risultati di ricerca prodotti dai principali istituti universitari ed enti di ricerca svizzeri effettuato nel periodo maggio-agosto 2023, si segnala un profondo e proficuo sistema di relazioni, cooperazione interuniversitaria e collaborazioni scientifiche, 18 xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx sviluppato e strutturato nel tempo, tra un gruppo di università italiane dell’area padana, specialmente lombardo-veneta,19 e le principali istituzioni accademiche e di ricerca della Svizzera italiana, tra cui spiccano la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e l’Università della Svizzera italiana (USI). Tale rete di collaborazione risulta estesa su molteplici aree scientifiche e settori disciplinari, soprattutto in ambito dottorale e in attività congiunte di ricerca tra ricercatori e dipartimenti universitari. Nello specifico, sul suo sito web l’Università della Svizzera italiana definisce il proprio ruolo come quello di Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività università ponte tra atenei lombardi e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistichesvizzeri”, potendo vantare una solida rete di relazioni con le maggiori università della regione - in funzione delle concrete situazioniparticolar modo con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, intende favorire una straordinaria l’Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano e diffusa Contrattazione l’Università degli Studi di Secondo livello chePavia.20 Allo stesso tempo, l’USI ha stabilito legami istituzionali privilegiati e collaborazioni scientifiche anche con altri atenei italiani, come ad esempio l'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX. Con tutti questi partner accademici italiani, l’ateneo di Lugano gestisce attualmente programmi di doppia laurea, corsi di studio internazionali per il rilascio di lauree congiunte, bienni di master e programmi dottorali. Allo stesso modo, anche grazie ai recuperi la SUPSI presenta la sua mission in ambito internazionale come quella di efficienza una scuola universitaria professionale capace di “svolgere una funzione di ponte bidirezionale fra il nord e alla promozione il sud delle Alpi”, facendo leva sulle competenze specifiche e rispondendo alle esigenze del territorio della regione insubrica.21 A livello accademico, tale funzione si sostanzia in una rete di servizicollaborazioni nell’ambito della ricerca che sono in atto da diversi anni e che le hanno permesso di consolidare la sua posizione di nodo di raccordo sull’asse di collegamento tra i due politecnici federali svizzeri (ETH Zürich e EPFL di Losanna) e i due storici politecnici del nord Italia (PoliMI e PoliTO). Degno di nota è inoltre il partenariato strategico, permetta già menzionato, attivo tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Losanna, basato su un accordo quadro tra i due atenei recentemente siglato nel 2021. Nella cornice di tale collaborazione, le due università hanno finalizzato tre bandi annuali (quello del 2023 è il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori3°), l’attivazione aperto a docenti e ricercatori di prestazioni entrambi gli atenei e volto a finanziare progetti congiunti di solidarietà ricerca. L’esistenza di un tale canale consolidato di cooperazione accademica offre pertanto un quadro propizio per l’ulteriore sviluppo di collaborazioni estese nell’ambito della didattica, della mobilità per studio o insegnamento e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto della ricerca tra gli atenei di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilitàquesta area frontaliera, nel rispetto dell’obiettivo primario quadro di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentauna sinergia in cui, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalievidentemente, il complesso minimo inderogabile delle retribuzionifattore geografico può giocare un ruolo fondamentale.22 19 Segnatamente: Università degli Studi di Bergamo, delle normeBrescia, dei diritti dell’Insubria, Pavia, Padova, Verona, Statale di Milano e delle regole necessarie per configurare un rapporto Milano-Bicocca, Politecnico di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo saràMilano, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.Università Cattolica del Sacro Cuore e Università Vita-Salute San Xxxxxxxx 20 xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx 21 xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx

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Samples: conszurigo.esteri.it

Conclusioni. Il presente CCNL dibattito sulla rappresentanza sindacale, sulla conseguente possibilità di instaurare relazioni sindacali affidabili e stabili, sulla necessità di rendere esigibili e governabili le norme contrattuali è, come si è visto, ancora di estrema attualità. Mutano gli scenari, le condizioni al contorno, ma è sempre costante la ricerca delle soluzioni più efficaci e che meglio rispondano alle esigenze che nel tempo si propongono. E’ dunque un campo, quello in cui si muove l’azione sindacale, che necessita di estrema adattabilità dovendo porsi come azione regolatrice e promotrice di un contesto sempre mutevole. La CISL fin dalla sua nascita ha abbracciato questa idea di dinamicità dell’azione sindacale, proprio in virtù di un’impostazione non antagonistica che è originariamente incentrata anche sull’affermazione dell’”industrialismo” inteso come motore principale dello sviluppo economico, della diffusione del benessere e della valorizzazione delle persone. La CISL abbraccia da sempre una visione dinamica della società industriale; è la visione di Xxxxx Xxxxxx del dinamismo sociale (connessa all’idea di trasformazione economica), l’idea delle Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logisticheforze vive che fanno la storia”, forze che vedono la continua relazione tra il “fatto sindacale concepito come spontanea risultanza dell’esigenza associativa e l’ambiente democratico” che implica l’esistenza di un “vincolo di natura tale da rendere impossibile non solo il sussistere del primo al venir meno del secondo, ma anche il permanere del secondo in funzione mancanza di un continuo sviluppo del primo” (Romani, 1951). E’ questa visione dinamica della società (industriale) che si trasmette anche alla natura delle concrete situazionirelazioni sindacali e che sostiene anche il profilo di autonomia di questo sindacato: autonomia dai partiti, intende favorire dall’appartenenza religiosa (non si costituisce, infatti, un sindacato cristiano, ma un sindacato aconfessionale) e autonomia dalla regolazione legislativa. Basandosi su quest’ultimo aspetto è possibile comprendere il rifiuto della soluzione Costituzionale, che ha portato alla mancata applicazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione, ma anche il sostanziale disaccordo con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori. Certamente si sente forte la necessità, nel primo dopo guerra, di segnare una straordinaria discontinuità con il periodo corporativo fascista che porta la CISL ad affermare, nella relazione della Segreteria Generale al 3° Congresso del 1959 che “ci siamo resi conto che il sistema di registrazione dei sindacati significa ingerenza dei pubblici poteri nella vita interna del movimento sindacale, statuizione di pesanti responsabilità legali per i suoi dirigenti, impossibilità pressoché completa di svolgere una autonoma politica contrattuale in forza dell’equivoco e diffusa Contrattazione assurdo metodo delle rappresentanze unitarie, irrigidimento e cristallizzazione dell’attuale struttura della contrattazione collettiva. Questa aperta e realistica presa di Secondo livello cheposizione ci trova purtroppo isolati, anche grazie ai recuperi in quanto siamo noi soli a difendere l’autonomia e la libertà del sindacato” (CISL, 1959, p. 43) La CISL, nella sua scelta di efficienza e alla promozione autonomia, sceglie quindi l’ambientazione del diritto privato: una scelta che non implica l’assenza della legge (ma legge di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà sostegno viene intesa come quella che rimuove gli ostacoli per la crescita e lo sviluppo del Welfare aziendalePaese, cioè quell’intervento dello Stato con autentica connotazione di politica industriale che consenta crescita e sviluppo) ma che fonda il proprio pensiero giuridico sul rapporto contrattuale. Le Parti hanno scelto “Caratteristica della CISL rispetto ad altre esperienze, sindacali o associative, è anche il suo offrirsi come esperienza giuridica, in quanto tale capace di porre in essere ai vari livellitenere assieme, con lo strumento del contratto, le dimensioni politica, economica e sociale; nell’aver opposto agli artt. 39 e 40 non un modello rifiuto, non una rivendicazione di relazioni sindacali e un regime di Contrattazione Collettivaprivilegio per fare del sindacato un soggetto legibus solutus, che sia ispirato al principio di collaborazione ma l’individuazione nel comune diritto privato della soluzione, anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLtecnica, purché esse operino del problema dell’esperienza sindacale in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietàregime democratico” (Xxxxxxxx, partecipazione2007, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazionep. 29). Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentaL’autonomia dalla legge, quindi, lo strumento assume per definirela CISL non un connotato di “indipendenza”, nelle situazioni normalima ha un significato strettamente giuridico in quanto “intrinseca capacità di produrre norme per sé […] (ed) auto identificazione del proprio essere sociale nella trama dei rapporti umani. […] In altri termini, il complesso minimo inderogabile nuovo soggetto sindacale si costituisce autocostituendosi, non per investiture esterne partitiche o statali, e neanche professionali o corporative, ma attraverso un patto a cui partecipano i sindacati di categoria e attraverso essi i lavoratori che liberamente si associano” (Marongiu, 1991, p. VIII), in questo anticipando di fatto la teoria dell’ordinamento intersindacale di Giugni (Giugni, 1960). La scelta “giuridica” della CISL delle retribuzioniorigini risponde quindi anche ad un criterio di dinamicità che l’ordinamento statuale, delle normeviceversa, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessopuò soddisfare.

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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Conclusioni. Il presente CCNL Nell’ambito dei servizi sanitari a totale finanziamento pubblico, l’istituto della sponsoriz- zazione - che nel comune sentire assume un carattere squisitamente commerciale - fino al più recente passato ha avuto scarsissima applicazione probabilmente da ricondurre alla sua stessa origine: il mercato e, quindi, il profitto, che non ha permesso un adeguato sviluppo di tale leva per la distribuzione di beni e servizi pur in presenza di una sempre più limitata disponibilità finanziaria a disposizione delle aziende sanitarie e nonostante il fatto che, in questi ultimi anni, la sanità pubblica abbia acquisito metodi e discipline organizzative propri del mondo aziendale: citiamo, ad esempio, la figura del Direttore Generale a capo del mana- gement delle strutture di committenza e di erogazione di servizi alla salute sotto forma di azienda sanitaria territoriale e di azienda ospedaliera, a cui è intimamente connessa la stra- tegia di marketing nella cui più ampia accezione è da ricondurre la sponsorizzazione. Ed è in questo contesto che l’istituto della sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing sanitario che, come altre strategie di management aziendale, dovrebbe esse- re sempre più adottata dalle aziende del servizio sanitario pubblico senza perciò snatura- re la propria mission: generalmente di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività, ma, anzi, per rafforzare e, possibilmente, incrementare l’offerta dei servi- zi sanitari da erogare ai cittadini. Sotto l’aspetto del diritto positivo è la Legge finanziaria del 1998, ribadita da quella per l’anno 2000, che introduce nel nostro sistema giuridico l’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione come strategia di attrazione di nuove risorse econo- miche volte a migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. L’introduzione della sponsorizzazione nell’Apparato Pubblico, da valere anche per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, va visto come un fatto profondamente innovativo volto a superare quel rigido assioma che il settore pubblico deve tenersi distante e distinto da quello privato per garantire la protezione del cittadino rispetto alle strategie di mercato poste in essere dal privato quasi in maniera intrusiva poiché guidate dal solo profitto che, in quanto tale, si realizza a scapito del cittadino stesso. Tale innovazione non può che aprire nuovi rapporti di collaborazione tra il settore pub- blico e quello privato finalizzati a co-finanziare, con beneficio e ricaduta positivi per entrambi, nuovi o maggiori servizi da offrire ai cittadini, tanto che non appare azzardato sostenere che la radice dell’istituto della sponsorizzazione a favore della Pubblica Amministrazione e, in par- ticolare, del servizio sanitario pubblico, collima con la revisione di ruolo e funzioni determina- ti dai processi di aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale finalizzati alla ricerca del migliore livello di erogazione di servizi sanitari in armonia con il settore privato che, in sinto- nia con quello pubblico, è chiamato a cambiare la propria funzione da concorrenziale ed alter- nativa in integrativa e collaborativa, in una sorta di patto solidaristico volto al bene comune. Quali siano gli strumenti normativi attraverso cui ciò possa attuarsi, quali i risultati atte- si, li vedremo meglio nel prosieguo di questo lavoro. Una prima definizione del contratto di sponsorizzazione sotto il profilo giuridico è quel- la data dall’art. 8 della Legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia di spettacoli televisivi e radiofonici (c.d. legge Mammì). Questa norma, che fornisce la nozione ma non la discipli- na dei rapporti di sponsorship, comprende molteplici ipotesi nelle quali un soggetto spon- sorizzato (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e/o del proprio nome, al fine di promuovere marchio, immagine, attività o prodot- ti di un altro soggetto (sponsor) che vuole così aumentare la propria notorietà. Tuttavia, per unanime definizione, l’introduzione dell’Istituto della sponsorizzazione nell’ordinamento positivo italiano è da ricondurre all’art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicem- bre 1997 (Legge finanziaria 1998), rubricato Servizi Ausiliari IntegratiContratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, alle Personeconvenzioni con soggetti pubblici o privati, alle Collettività contributi dell’utenza per i servi- zi pubblici non essenziali e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistichemisure di incentivazione alla produttività”, che lo connota come strumento contrattuale di carattere generale diretto a favorire l’innovazione dell’organizza- zione amministrativa con la realizzazione di maggiori economie. Di tale articolo, allo scopo di meglio comprendere la ratio che l’ha originato, appare opportuno riportare i primi due commi. Il primo comma afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione ammini- strativa e di realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di colla- borazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”. Il secondo comma afferma che tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti”. Vengono poi dettate norme specifiche sulla destinazione dei “risparmi così ottenuti” facendo comunque salve le disposizioni relative all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo. Troviamo ancora riferimento, a volte indiretto, alla sponsorizzazione nelle successi- ve leggi finanziarie: - quella del 1999 (art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488) che in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione tema di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi “patto di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo stabilità interno” al fine della “riduzione del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto disavanzo annuo” si pone l’obiettivo di porre in essere esse- re alcune “azioni” tra le quali appare rilevante citare la lettera a) secondo comma: “il persegui- mento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza”, e la lettera d): “aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”; - quella del 2000 (approvata con Legge 23 dicembre 1999 n. 488) che, con l’articolo 30, comma 8, sempre in tema di “patto di stabilità interno”, aggiunge al sopra citato art. 28 della Legge n. 488/1998 il comma 2 bis) riguardante quelle che definisce “specifiche misu- re” che “nella loro autonomia” “le regioni, le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane” possono adottare ai vari livellifini di “sviluppare le iniziative per la stipula di con- tratti di sponsorizzazione, un modello accordi e convenzioni previsti dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 allo scopo di relazioni sindacali realizzare maggiori economie di gestione” (lettera c), nonché di “procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l’utilizzo di Contrattazione Collettivatecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati” (lettera f). E ancora: - nell’art. 119 del T.U. degli Enti Locali approvato con X.Xxx. n. 267/2000, che si pone come una disposizione applicativa proprio dell’art. 43 della Legge n. 449/1997, delineando per i comuni, province ed altri enti locali la sponsorship come strumento flessibile portante vantaggi sotto il profilo del risparmio di risorse; - negli artt. 26 e 199 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi e forniture” per come, rispettivamente, innovato e introdotto, dall’art. 20 del D.L. 5 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35. E, da ultimo: - nella Legge di stabilità 2013 (approvata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228) che all’art. 1, co. 108, lettera e) declama l’evoluzione tecnico -giuridica dell’Istituto della spon- sorizzazione allorquando statuisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese [...] attraverso “la stipula dei contrat- ti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, o delle norme di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti interni e istituzionali degli enti, la concessio- ne in uso temporaneo di segni distintivi [...]”; - negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”. Tra i diversi schemi paradigmatici nei quali sussumere l’accordo di sponsorizzazione, sia ispirato la dottrina che la giurisprudenza della Suprema Corte convengono nel considerare il contratto di sponsorizzazione come un contratto atipico secondo la previsione dell’art. 1322 del x.x., x xxxxx xxxxxx (xxx. 0000 x.x.), xx xxxxxx patrimoniale ex art. 1174 c.c. (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, in giustizia Civile 1998, I, 1059), inqua- drabile tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive/sinallagmatico (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, in Giustizia Civile 1998, I, 1883). In linea con quanto precede, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880) nel contratto di sponsorizzazione acca- de che lo sponsorizzato si obbliga a consentire, ad altri, l’uso della propria immagine pub- blica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marca- to, ovvero che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale, dietro corrispettivo. Pertanto, nel rapporto di sponsorship devono sussistere i generali requisiti civilistici al principio fine di collaborazione configurare la necessità del sinallagma ove la prestazione che forma oggetto dell’ob- bligazione (di fare, dare) deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corri- spondere ad un interesse, anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici non patrimoniale, dello sponsor. In tutti i casi, deve ritenersi che la sponsorizzazione è sempre un contratto a tito- lo oneroso poiché, per fictio juris, si presuppone comunque oneroso il presente CCNLcontratto attra- verso cui si realizza uno scambio di beni, purché esse operino servizi o altre utilità, pur in assenza di un cor- rispettivo di denaro. Ovviamente, le attività poste in essere in esecuzione di un rapporto di reciproca correttezza sponsoriz- zazione in cui è parte un’azienda pubblica devono trovare fondamento e assoggetta- mento in formali provvedimenti autorizzativi adottati da parte dell’Organo decisionale che, sulla scorta della riconosciuta atipicità del contratto di condivisione dei valori sponsorizzazione, assumo- no comunque valenza potestativa pur se di sussidiarietàrango regolamentare. Ed è proprio sotto questo aspetto che chi sponsorizza viene a trovarsi in posizione “debole” o, partecipazionealmeno, regionalismodi svantaggio rispetto a chi è sponsorizzato poiché l’obbligazione dello sponsee è un’ob- bligazione di mezzo e, solidarietà e flessibilitàperciò, nel rispetto dell’obiettivo primario caso di favorire mancata realizzazione delle proprie aspetta- tive non può chiedere la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale risoluzione contrattuale per inadempimento - e neanche il risarcimento del danno - stante che lo sponsorizzato è obbligato a svolgere le sole atti- vità pattuite nel relativo accordo di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti sponsorizzazione (e delle regole naturalmente a osservare tutte le cautele necessarie per configurare un rapporto ad evitare ogni pregiudizio allo sponsor) e non anche ad assicu- rare la realizzazione del risultato sperato dallo sponsor e consistente nel ritorno pubbli- citario o di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livelloimmagine. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo cheparticolari finalità del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico per come statuito dall’art. 43 della Legge n. 449/1997, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per possono essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.schematizzate come segue:

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Conclusioni. Il presente CCNL Le molte novità introdotte agli strumenti alter- nativi al fallimento, così come modificati recen- temente impongono un maggiore controllo da parte del Collegio sindacale per il corretto acces- so ed utilizzo, da parte dell’impresa in crisi dei percorsi protetti per evitare il fallimento. La Norma di comportamento n. 11 deve essere, infatti, letta ed applicata alla luce delle Servizi Ausiliari Integratinuove” opportunità, alle Personele quali se da un lato “facilitano” ulteriormente l’accesso agli strumenti di risa- namento (anticipandone ed estendendone – in nome del going concern – i conseguenti effetti protettivi sul patrimonio del debitore), alle Collettività dall’altro possono prestarsi ad un utilizzo improprio e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche“non corretto”, soprattutto se fruiti in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta mancan- za dei presupposti oggettivi-aziendalistici che ne giustificano l’impiego (il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici going concern ed i connessi pressupposti per il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazionerisanamento). Il Contratto Collettivo Nazionale ruolo dell’organo di Lavoro rappresentacontrollo, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di diven- ta ancora più Indennità Mensile di Mancata Contrattazionecruciale”, esponendo i soggetti che cesserà solo lo compongono – in caso di Accordo omissioni e/o mancanza di Secondo livellodiligenza – ad ulteriori fattispecie della “tipizzata” (e medesima) responsabilità (anche penale) per culpa in vigilando idonea ad emergere in caso di dissesto a seguito del non corretto utilizzo degli strumenti di risanamento. Resta però inteso cheVigilanza che in caso di presentazione di una istanza di pre-concordato ai sensi dell’art. 161 co. 6 della L. fall. dovrà essere attuata con parti- colare riguardo agli effetti di sterilizzazione della disciplina societaria in materia di conservazione del capitale sociale, qualora con l’accortezza di segui- re tutte le fasi della presentazione del piano e della proposta ai creditori relativi all’accordo di 19 Sul punto si segnala che da poco è stato costituito un Gruppo di attenzione e studio (GSA) presso l’AIDEA (Accademia Italiana dei Docenti di Economia Aziendale), il costo quale si occupa della predisposizione dei benefici “principi per gestire le crisi”. Il primo documento in corso di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutivaredazione riguarda proprio i principi di attestazione dei piani di composizione della crisi. Pertanto il Collegio sindacale, l’Accordo, per essere applicabileuna volta formulati tali principi, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoavere cura di valutare l’adeguatezza dell’operato dell’attestatore anche alla luce di tale best practice. Si veda “Aziende in Crisi. A Bologna si studiano i rimedi”, Italia Oggi, 17.7.2013.

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Conclusioni. Il presente CCNL Da un esame complessivo delle direttive europee sul lavoro Servizi Ausiliari Integratitemporaneo” emerge la centralità del principio di parità di trattamento, declinato, con riferimento al lavoro tramite agenzia, come garanzia del riconoscimento, ai lavoratori assunti tramite agenzia interinale, di condizioni di base di lavoro e di occupazione “almeno identiche” a quelle che si applicherebbero loro se fossero 33 Si vedano le osservazioni dubitative di X. XXXXXXX, Les intérimaires dans l’Union européenne, cit. direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgere le medesime mansioni (art. 5, par. 4; considerando 1 e 14 della direttiva 2008/104). La parità di trattamento (ferme le deroghe ammesse dal medesimo art. 5), così come concepita nella direttiva europea, «appare sufficientemente ampia, poiché si riferisce, in generale, alle Personecon- dizioni di base di lavoro e di occupazione»34, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi può ritenersi attrezzata a ricomprendere un possi- bile parallelismo di disciplina con il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in ordine ai meccanismi di prevenzione rispetto alla successione di missioni, e così, dunque, alla preven- zione della precarietà. Il principio di parità di trattamento rappresenta, del resto, una regola fondamentale del diritto dell’Unione europea, affermata in generale dall’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e norma primaria del TUE in virtù del richiamo espresso operato dall’art. 6, par. 2, di quest’ul- timo35. La centralità del principio di parità di trattamento è confermata dalle significative modifiche ap- portate alla “direttiva distacchi” del 1996 dalla direttiva 2018/957/UE, che prevede espressa- mente la prevenzione dell’abuso dei diritti garantiti dai Trattati36. La prospettiva di parità, tuttavia, è chiaramente focalizzata sul contrasto agli abusi, al fine di ga- rantire il buon funzionamento del mercato del lavoro, obiettivo, questo, considerato espressa- mente dalla direttiva 2008/104 quale fondamento legittimo di normative nazionali che introdu- xxxx divieti o Piattaforme Logistiche”restrizioni nel ricorso al lavoro tramite agenzia interinale, il tutto attraverso l’intro- duzione di un apparato sanzionatorio che deve essere “effettivo, proporzionato e dissuasivo” ri- spetto a tali forme di abuso. Quello che il diritto comunitario non ammette è l’introduzione di regole aprioristicamente e ge- nericamente limitative (o impeditive) del ricorso al lavoro temporaneo (e segnatamente del la- voro tramite agenzia), sganciate da qualsivoglia collegamento con un meccanismo di governo della successione di missioni in prospettiva antiabusiva. Nelle pagine che precedono si è ritenuto di dover concentrare l’attenzione principalmente sul lavoro tramite agenzia, ponendolo quale filo conduttore dell’indagine, in funzione delle concrete situazioniragione della forte pe- nalizzazione che il “decreto dignità” ha impresso all’istituto della somministrazione a tempo de- terminato. L’analisi puntuale della nuova disciplina, intende favorire così come una straordinaria e diffusa Contrattazione valutazione specifica della coerenza dei singoli interventi restrittivi introdotti dal legislatore rispetto alla normativa sovranazionale, non è oggetto di Secondo livello chequesta parte del volume, anche grazie ed è necessario, al riguardo, rinviare ai recuperi capitoli relativi, rispet- tivamente, al contratto a termine ed alla somministrazione di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessolavoro.

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Samples: Contratto a Termine, Somministrazione E Diritto Europeo∗ Andrea Sitzia

Conclusioni. Il presente CCNL In questo primo anno di attività mirata nel settore delle Cure Primarie, la Fondazione Maddalena Grassi, in collaborazione con un gruppo di Medici di Medicina Generale aderenti a Medicina & Persona, ha iniziato a costruire una serie di strumenti operativi in grado di dare concretezza al lavoro e alla presenza di diverse figure professionali nello studio del Medico di Medicina Generale. Tali strumenti sono stati pensati come catalizzatori di un efficace processo di revisione organizzativa delle Cure Primarie in una ottica Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistichebottom up”, favorendo e valorizzando al massimo le spinte innovative provenienti dal basso. Gli strumenti individuati sono in funzione grado di supportare indifferentemente la gestione di un ambulatorio individuale piuttosto che la creazione di una Medicina in Associazione o in Gruppo, secondo quanto previsto dall’A.C.N. in vigore. Attualmente gli strumenti operativi sono in corso di applicazione in due realtà, in Regione Lombardia, dove verosimilmente potranno costituire l’elemento catalizzatore per la costituzione di ulteriori aggregazioni tra Medici di Medicina Generale. È convinzione degli Autori che un simile processo di aggregazione potrà costituire nel futuro un valido supporto alla realizzazione di Gruppi di Cure Primarie, secondo quanto previsto anche nel Piano Sanitario 2002 – 2004 della Regione Lombardia. Rif: M. Malagoli e-mail: m.malagoli@ausl.mo.it Sessione: LIMITI E PROSPETTIVE NELLE CURE PRIMARIE Ferrari G., Solmi S., Malagoli M. Nel dicembre 1998 è stata costituita MDF, una società cooperativa a r. l. che associa 43 medici di famiglia operanti a Modena. La spinta ad associarsi è scaturita dalla presa di coscienza di alcune problematiche professionali che alcuni di noi non potevano più ignorare: • l’isolamento culturale e operativo del medico di famiglia, • l’incapacità di fornire come singolo prestazioni che richiedono una organizzazione complessa, • la difficoltà come categoria di essere interlocutore omogeneo ed economicamente responsabile, • la verosimile inadeguatezza a competere in un sistema sanitario sempre meno pubblico e sempre più privato. Intorno a noi esistevano i modelli della medicina di gruppo e quello delle concrete situazionicooperative. Il primo nella realtà di Modena città si era dimostrato praticamente inapplicabile, intende favorire una straordinaria il secondo in qualche modo ci spaventava per la sua apparente complessità e diffusa Contrattazione per il timore di Secondo livello chederive dirigistiche. Nacque così la formula dei gruppi minimi in rete che associano in termini relativamente informali sei/sette medici con forti elementi di coesione al loro interno (stile di lavoro, anche grazie ai recuperi di efficienza ambito territoriale, consuetudini, rapporti personali...). In questo contesto, poi normato dall’accordo con l’AUSL, e alla promozione di serviziquindi dalla convenzione, permetta è possibile stimolare la partecipazione, il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratoriconfronto e la collaborazione. Ci si rese conto subito , l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivaperò, che sia ispirato al principio il GMR ha due forti limiti: • non ha personalità giuridica quindi di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali fatto agisce a fatica in ambito economico • non ha sufficiente massa critica, non può cioè sostenere progetti o reggere contesti nei quali è essenziale un grande numero di associati e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto quindi di reciproca correttezza e cittadini assistiti. Di qui la scelta di condivisione fondare una cooperativa che associasse i medici membri dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazioneGMR. Il Contratto Collettivo Nazionale modello da noi pensato mira a coniugare l’agilità e la coesione dei GMR con la forza operativa e contrattuale di Lavoro rappresentauna realtà più grande, quindila cooperativa. Il consiglio di amministrazione, lo strumento per definireorgano decisionale della cooperativa, nelle situazioni normaliriflette in pieno questa impostazione: oltre al presidente e al vicepresidente con funzioni operative, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti è infatti costituito dai referenti nominati dai singoli GMR. Questo consente un buon flusso di informazioni dall’alto al basso e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoviceversa e una soddisfacente gestione del consenso.

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Conclusioni. Il presente CCNL Sfogliando le pagine di questa breve prima analisi che abbiamo svolto sulla base di quanto contenuto in DIGIT@UIL una constatazione ci appare evidente: la contrattazione collettiva costituisce un elemento imprescindibile per migliorare, da tutti i punti di vista, le condizioni di lavoro. Infatti, entrando nel merito degli accordi aziendali, abbiamo potuto vedere come essi spazino dalle relazioni industriali, all’organizzazione del lavoro, alla formazione, agli appalti, passando per il welfare e per il salario di produttività. Sempre più chi si appresta a svolgere un ruolo di rappresentanza dovrà, di conseguenza, aver maturato quelle conoscenze e quelle capacità atte a metterlo in condizione di ricercare le specifiche soluzioni ai determinati problemi che si troverà ad affrontare nelle diverse realtà nelle quali dovrà operare. Ma se, come questo lavoro conferma, la contrattazione di secondo livello rappresenta un valore e ricopre un ruolo fondamentale nel mondo del lavoro allora ancora più importante risulta la necessità di estenderla su tutto il territorio nazionale. Non a caso abbiamo voluto intitolare il convegno nel quale abbiamo presentato questo lavoro: Contrattazione 4.0 - innovazione e tecnologia per negoziare in tutte le imprese. Allo stesso modo, non è casuale che anche l’accordo unitario Cgil, Cisl e Uil del 14 gennaio 2016, nel dedicare ampio spazio alla contrattazione decentrata, si soffermi sulla necessità di estendere qualitativamente e quantitativamente la contrattazione di secondo livello nel nostro Paese. Se pur è vero che la legge di stabilità 2016 prima, la legge di Bilancio 2017 poi, e, da ultimo, il decreto legislativo n.50, hanno reintrodotto la detassazione dei salari di produttività, agevolato la diffusione di forme di welfare aziendale e, infine, riproposto la decontribuzione: non si può di certo affermare, infatti, che siamo in presenza di una implementazione massiccia della contrattazione decentrata. È quindi fondamentale avviare un percorso di riflessione per addivenire a soluzioni condivise in grado di offrire strumenti utili a conseguire pienamente questo obiettivo. Come dicevamo all’inizio del nostro elaborato la via maestra per conseguire tale risultato è conoscere in modo efficiente lo stato dell’arte della contrattazione in Italia. Allora, sulla base del campione da noi analizzato, possiamo affermare che su alcuni temi molto è già stato fatto ma altrettanto resta ancora da fare. Pensiamo alle relazioni sindacali che sempre più dovranno assumere una connotazione partecipativa che, purtroppo, ancora è carente. Allo stesso modo non si può dire che la libera negoziazione tra le parti non abbia trovato soluzioni ottimali per la gestione degli orari di lavoro così come per la definizione dei rapporti di lavoro in un’ottica di Servizi Ausiliari Integratibuona flessibilità” (smart working, alle Personetelelavoro ecc...). Altrettanto possiamo affermare per quanto riguarda il salario di produttività che assumendo in modo massiccio una connotazione variabile, alle Collettività sempre più viene legato al reale raggiungimento di obiettivi. Su altre materie ancora molto rimane invece da fare. Pensiamo alla formazione e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello competenze che, anche grazie presenti in meno della metà degli accordi analizzati, deve rappresentare per noi un elemento di svolta proprio per consentire, come dicevamo, di sfruttare al meglio le nuove potenzialità insite nell’avvento di Industria 4.0. In altri casi, infine, è fondamentale regolare ed indirizzare al meglio le possibilità offerte dalla negoziazione, come nel caso del welfare. È necessario ragionare, infatti, quale welfare la contrattazione collettiva deve privilegiare. Tra le multiformi e variegate possibilità che il Tuir affida alla negoziazione è auspicabile prediligere quelle prestazioni che, come la previdenza complementare e la sanità integrativa, hanno una ricaduta sociale rilevante. In quest’ottica è altrettanto preferibile prevedere benefit che vadano incontro ai recuperi bisogni essenziali delle lavoratrici e dei lavoratori facilitando la conciliazioni dei tempi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali vita e di Contrattazione Collettivalavoro, tutelando le situazioni di non autosufficienza e di senilità dei familiari a carico, da un lato, e dall’altro premiando la formazione e l’istruzione. È altrettanto vero, però, che sia ispirato al principio bisogna tenere sempre distinti gli ambiti e le misure di collaborazione anche Welfare State da quelli che possono rientrare nel welfare privatistico. Non si può, infatti, pensare di sostituire l’uno con Organizzazioni sindacali l’altro, soprattutto se si tiene presente l’attuale copertura della contrattazione aziendale e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino territoriale in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazioneItalia. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresentaÈ, quindi, lo strumento per definireessenziale che il welfare contrattuale continui ad essere integrativo a quello generale. Questo vuol dire, nelle situazioni normalianche, ricercare, nell’ottica di offrire al Paese una politica salariale espansiva, il complesso minimo inderogabile giusto equilibrio tra retribuzioni premiali economiche e prestazioni di welfare. Questo per diverse ragioni. Innanzitutto, sulle prestazioni di welfare, in quanto non costituiscono reddito, non è dovuta la contribuzione previdenziale e questo andrà ad influire sulle future pensioni delle retribuzionilavoratrici e dei lavoratori. In secondo luogo, delle normesbilanciare troppo i premi verso il welfare priva questi ultimi della libertà di usufruire liberamente di quote eccessive di salario andando, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente correttoin ultima istanza, a deprimere ulteriormente i consumi. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livelloNei prossimi anni la Uil continuerà a tenere alta la propria attenzione su questi temi. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.NOTE

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività La pronuncia esaminata ha ribadito con chiarezza i principi di diritto posti alla base della distinzione tra associazione per delinquere e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”concorso di persone, in funzione delle concrete situazioniparticolare quando quest’ultimo si manifesti come cooperazione di più soggetti nel reato continuato72. Con riguardo alla fattispecie concreta, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione la Corte ha escluso la sussistenza del vincolo associativo in capo ai correi, riconosciuto nei gradi precedenti. Per la Cassazione, “le conclusioni cui sono giunte le conformi sentenze di Secondo livello merito non danno conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa e, segnatamente, dell’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall’accordo che segna la distinzione con il concorso di persone nel reato. L’individuazione del programma criminoso come volto a rinvia all’evidenza ad un ambito che, anche grazie ai recuperi per quanto possa essere ampio, non è comunque indeterminato, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nell’odierna udienza. Significativo, in tal senso, è, del resto, l’esplicito riferimento della sentenza impugnata ad un programma criminoso, ossia: rilievo, questo, che, per un verso, esprime il carattere temporalmente circoscritto del programma criminoso (in quanto) e, per altro verso, evoca un novero di efficienza possibili vittime non certo indefinito; connotazione non smentita dalla di cui ha parlato M.”73. La Quinta Sezione Penale, pertanto, ha dimostrato di aderire all’orientamento, già costantemente percorso dalla giurisprudenza di legittimità74, secondo il quale il criterio più rilevante nella distinzione tra associazione e concorso consiste nella valutazione della natura dell’accordo criminoso, inteso nel duplice senso di programma finalizzato alla promozione commissione di serviziuna serie indeterminata di delitti, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettivapatto sociale volto al mantenimento di un consorzio stabile anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei reati-fine programmati. Con ulteriore sforzo interpretativo, che sia ispirato al principio la Cassazione ha poi tracciato una netta linea di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali confine tra associazione e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, concorso nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normalireato continuato, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioniquale condivide con il reato associativo altresì l’elemento del disegno criminoso. La Suprema Corte, delle normeconformandosi al filone giurisprudenziale tradizionale75, dei diritti ha riconfermato che il discrimine tra associazione e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente correttoconcorso nel reato continuato si individua anch’esso avendo riguardo all’indeterminatezza del disegno criminoso. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo Ove l’accordo tra correi intervenga in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordovia occasionale ed accidentale, per essere applicabilela realizzazione di più reati determinati, e si esaurisca con la commissione degli stessi, pur avvinti dal medesimo disegno criminoso, la fattispecie concreta dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori ricadere nel concorso di persone nel reato continuato e non nell’associazione per delinquere, con tutte le conseguenze che hanno partecipato al Referendum stessone discendono sul piano sanzionatorio.

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Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiAlla luce di quanto dianzi esposto ai punti 1 e 2, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”è indubbio che sull’agenzia per il lavoro, in funzione quanto titolare del rapporto lavorativo sul piano formale, ricada la diretta responsabilità per gli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto lavorativo intercorrente con i lavoratori somministrati. La peculiare configurazione e la tipicità di tale rapporto comportano, in particolare, l’operatività di un corpus di norme, di fonte legale e contrattuale, specifiche per il contratto di lavoro in somministrazione, che giustificano la non totale sovrapposizione tra la posizione dei dipendenti diretti dell’utilizzatore e quella dei lavoratori somministrati. Tale divaricazione si riflette già in nuce sul piano delle comunicazione obbligatorie e, soprattutto, nella regola generale della non computabilità dei lavoratori somministrati nell’organico dell’utilizzatore ai fini di legge o di contratto collettivo. Solo in via residuale, infatti, qualora la legge o il Ccnl di settore non prevedano disposizioni ad hoc, si fa riferimento alla normativa contenuta nel contratto collettivo applicato dall’utilizzatore. La stessa direttiva comunitaria n. 2008/104/CE lascia dei margini di discrezionalità ai legislatori nazionali in sede di recepimento, declinando in maniera flessibile il principio di parità di trattamento retributivo. In particolare, sottintendendo la peculiare natura del contratto di somministrazione, si ammette che la contrattazione collettiva nazionale possa definire particolari modalità di riconoscimento e fruizione delle condizioni normative e retributive dei lavoratori somministrati, con la garanzia della stessa protezione accordata ai diretti, globalmente intesa. Tuttavia, fermo restando che la concreta erogazione del trattamento retributivo ricade nelle incombenze dell’agenzia per il lavoro, e non dell’azienda utilizzatrice, in quanto titolare del rapporto lavorativo, conformemente ai margini di discrezionalità assegnati alla potestà normativa contrattuale dalla legge e dalla stessa normativa comunitaria, le concrete situazionimodalità di erogazione del trattamento retributivo sono definite dal Ccnl afferente al settore della somministrazione. Di conseguenza, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione se i minimi tabellari di Secondo livello riferimento sono quelli previsti dal Ccnl applicato dall’utilizzatore, in base all’inquadramento contrattuale dei lavoratori somministrati, necessariamente coincidente con quello dei dipendenti diretti dell’azienda a parità di mansioni, bisogna tuttavia considerare che il quantum della retribuzione è definito applicando il divisore di cui all’art. 30 del Ccnl 7 aprile 2014 del settore della somministrazione. Ne deriva che, anche grazie in virtù della peculiare natura del rapporto di lavoro in somministrazione, in sede di eventuali verifiche, dell’ispettorato o di un ente di certificazione, non può non tenersi conto della diversa posizione dei lavoratori somministrati rispetto ai recuperi dipendenti diretti. In particolare, sotto il profilo retributivo, per effetto dell’operatività del divisore orario, è possibile che, pur osservando il principio di efficienza parità di trattamento in merito all’inquadramento contrattale e alla promozione all’applicazione dei minimi tabellari previsti dal Ccnl dell’utilizzatore, il quantum della retribuzione corrisposta in concreto ai lavoratori somministrati e a quelli diretti non coincida pienamente, qualora il coefficiente applicato dall’utilizzatore sia inferiore rispetto a quello risultante dall’art. 30 del Ccnl del settore della somministrazione. correttamente i minimi tabellari relativi all’inquadramento dei lavoratori somministrati, coincidente con quello dei dipendenti diretti a parità di servizimansioni svolte, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato ossequio al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNLparità di trattamento, purché esse operino in non vi sono margini per un rapporto giudizio di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.conformità nei

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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Lavoro

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiÈ lecito accostare la parola franchising all’insieme degli strumenti giuridici che lo regolamentano, alle Personefocalizzandosi quindi sull’aspetto meramente giuridico, alle Collettività giustificati dal fatto che, a norma di legge, solo a seguito della stipulazione del contratto si individuano tre fondamentali elementi dello stesso57. L’instaurazione di una collaborazione tra due soggetti imprenditoriali giuridicamente autonomi, il pagamento di una serie di corrispettivi e alle Aziende; Servizi Distributivi la possibilità di sfruttamento, da parte dell’affiliato, di risorse immateriali di proprietà dell’affiliante solo a fronte del trasferimento di un metodo imprenditoriale. Tuttavia, come abbiamo visto, la parola franchising rimanda all’importanza delle relazioni che il franchisor instaura con ogni suo collaboratore, nonché al supporto continuo che il primo soggetto garantisce a quest’ultimi. La costituzione di una rete di affiliazione commerciale presuppone inoltre l’esistenza di un brand idoneo a creare e mantenere relazioni con i propri clienti, i quali credono fortemente nei valori che esso comunica: il franchising, infatti, pone attenzione anche alla consumer loyalty and satisfaction cercando di garantire ai consumatori gli standard tipici dell’offerta che caratterizzano l’intera rete. Nessuna Legge, Associazione privata o Piattaforme Logistiche”Organizzazione internazionale sarà mai in grado di eliminare i vantaggi e le minacce connesse alla stipulazione del contratto: quest’ultimo è pur sempre un investimento e, come tale, in funzione esso sono insite le caratteristiche tipiche di un’attività imprenditoriale. Per queste ragioni, gli esperti del settore sottolineano la centralità della fase delle concrete situazionitrattative nella quale, intende favorire una straordinaria se necessario, ci si deve affidare a chi è competente in materia58. A grandi opportunità corrispondono sempre grandi responsabilità e diffusa Contrattazione di Secondo livello chemolteplici rischi, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta per questo il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo successo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca franchising risiede nella correttezza e di condivisione nella trasparenza dei valori di sussidiarietàrapporti tra le parti che sono tra loro fortemente interconnesse: “franchisors cannot be successful unless their franchisees are also successful, partecipazioneand conversely, regionalismofranchisees will not succeed unless their franchisor is also successful59”. 57 Xxxxxxxxxx C., solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso2016.

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Samples: thesis.unipd.it

Conclusioni. Il presente CCNL “Servizi Ausiliari IntegratiIn definitiva, alle Personeil dovere di rinegoziare il contratto garantisce, alle Collettività nella gestione di sopravvenienze negative, un congegno utile a rivisitare l’oggetto del rapporto negoziale al verificarsi di imponderabili fattori idonei a minare la persistente attualità dell’assetto di interessi originariamente divisato dalle parti[95]. Affondando le sue radici nel dovere di correttezza esecutiva, tale obbligo assicura, in coerenza con il precetto comportamentale di cui all’art. 1375 c.c., l’attuazione del fondamento dell’obbligo di buona fede, vincolando le parti a rimodulare il tenore dei reciproci diritti ed obblighi, nel tentativo di garantire, in una logica solidaristica ex art. 2 Cost., la persistente attuazione degli obiettivi perseguiti mediante il contratto[96]. Attraverso un rimedio non caducatorio, bensì manutentivo, l’obbligo di rinegoziazione ex bona fide appare perfettamente coerente con il principio di conservazione del contratto e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”di adeguamento dello stesso. In sostanza, la buona fede contribuirebbe «alla concretizzazione dell’obbligo di trattare per mantenere in vita il contratto in funzione delle concrete situazioniutilità economico-giuridiche volute dalle parti e tutelate dall’ordinamento»[97]. [1] Cfr. M.C. XXXXXX, intende favorire Il contratto in generale, 4ª ed., Milano, 2021,127 ss. [2] V., xxxxxxx, X. XXXXXXX, Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond, in Giustizia xxxxxx.xxx, 2020. [3] Secondo X. XXXXXXX, Risoluzione e revisione, Milano, 2000, 259, l’alea normale può esplicarsi sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo; il primo attiene al rapporto tra le prestazioni alla luce di una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello chevalutazione dei contraenti determinata liberamente, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta mentre il miglioramento secondo riguarda la consapevolezza del rischio assunto da ciascuna delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessoparti.

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Samples: rivista.camminodiritto.it

Conclusioni. A parere di chi scrive la questione non può essere risolta se non identificando con chiarezza quali siano le esigenze tutelate dall’art. 23 del TUF, se esse siano esclusivamente quelle della tutela della parte debole, oppure si possano scorgere anche ragioni di tutela superindividuali. Il presente CCNL che porta necessariamente all’annoso dibattito sulla differenza tra nullità di protezione e annullabilità. Quanto al primo aspetto si deve rilevare che le Sezioni Unite, con la storica sentenza del 19 dicembre 2007, n. 26725 (estensore Rordorf), abbiano affermato che le norme in materia di intermediazione finanziaria sono volte alla protezione non solo dell’interesse del singolo contraente, ma anche dell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziari. Inoltre la tutela garantita alle parti deboli nei rapporti asimmetrici non può che risultare anche funzionale al perseguimento di interessi superindividuali e dell’intera collettività tali da coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato, la tutela del risparmio, l’uguaglianza, quantomeno formale, tra contraenti in posizioni di diversa forza. Ed è in questa constatazione che sta la differenza tra l’annullabilità che per definizione tutela l’interesse di una sola parte (quella che subisce il dolo, cade in errore o è vittima di violenza) e le nullità di protezione. Infatti l’accostamento tra un istituto e l’altro, dovuto alla coincidenza dei soggetti legittimati a fare valere l’invalidità, non coglie nel segno. Ciò che differisce è l’interesse sostanziale protetto dalla norma. Come sostenuto dalle Sez. Un. 26242/2014, le nullità di protezione assurgono ad una forma di invalidità Servizi Ausiliari Integratiad assetto variabile, e di tipo funzionale, in quanto calibrata sull’assetto di interessi concreto, ma non per questo meno tesa alla tutela di interessi fondamentali, che trascendono quelli del singolo”. In conclusione si deve ritenere che le nullità di protezione comportino per il soggetto “debole” una facoltà in più rispetto alle Personenullità tradizionali, alle Collettività ovvero quella di decidere, a seconda del proprio interesse, se far valere o meno la nullità (CGUE 4 giugno 2009 caso Pannon). L’ordinanza in commento invece sembra voler sottrarre questo genere di nullità alla disciplina della nullità, sottraendo di fatto tutela all’investitore/consumatore. Si aggiunga inoltre che il giudice non può ritenere che un requisito formale, previsto a pena di nullità, possa essere ignorato nel caso in cui, a suo dire, si sia raggiunto lo scopo della norma. Infatti così ragionando si dovrebbe pur sostenere il contrario, cioè che se lo scopo della norma non è soddisfatto non si potrà ritenere la banca immune da contestazioni solo perché abbia rispettato forme e formalismi. Si pensi a tutti gli obblighi informativi e alle Aziende; Servizi Distributivi valutazioni di adeguatezza o Piattaforme Logistiche”, di appropriatezza fatte sottoscrivere a brevissima distanza temporale l’una dall’altra e recanti in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria fondo la dichiarazione standardizzata in cui il cliente prende atto degli avvertimenti della banca e diffusa Contrattazione cionondimeno ordina l’esecuzione dell’ordine di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo acquisto dello strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutiva, l’Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stessofinanziario inadeguato o inappropriato.

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