Common use of DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Clause in Contracts

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Lettura Dei Misuratori, www.vusspa.it, Accordo Quadro Per Servizio Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareIl fornitore, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte e tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento degli obblighi stessi, fattanonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del costituire un deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionedefinitivo, se richiesto formalmente dalla Stazione Appaltante. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, ditta sarà tenuta al versamento entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiestarichiesta da parte dell’Azienda Sanitaria. A tal fineL’ammontare della cauzione è pari al 10% dell’importo del contratto, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalenetto di IVA, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltantein base alle previsioni contenute nell’art. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del 113 D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono 163/2006 e secondo le modalità in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58esso previste. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto più mesi due nei confronti dell’Amministrazione e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoirregolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia dovrà essere reintegrata Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualoralettera di comunicazione dell’Amministrazione, sorge in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, quest’ultima la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto risolvere il contrattocontratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. Ai sensi del comma 5 dell’art12 (Clausola risolutiva espressa – art. 113 del Codice1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva cessa sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di avere efficacia all’emissione dell’attestazione tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 X.Xxx. 163/2006. Si prescinde dal richiedere la costituzione della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di regolare € 20.000,00. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione (segue se del caso) nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione o del certificato contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, co. 3, D.Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdurata contrattuale è previsto lo svincolo del 25%.

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Samples: www.aopd.veneto.it, www.aopd.veneto.it, www.aopd.veneto.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore, sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già Europee, a condizione che in sede di garaofferta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)all’Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del comma 5 dell’artsettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 113 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del Codicebenestare del Amministrazione, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’appaltatore, del documento, in originale o incopia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinquepercento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro, gare.regione.campania.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio beneficio, l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di garaai sensi del D.P.R. n. 445/2000). Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o siano in possesso della dichiarazionepredetta certificazione di qualità. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)al Ministero. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica dei soggetti firmatari il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dai soggetti firmatari (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del comma 5 dell’artsettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 113 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del Codicebenestare del committente, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: www.politicheagricole.it, www.politicheagricole.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore, sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoprima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già Europee, a condizione che in sede di garaofferta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)all’Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del comma 5 dell’artsettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 113 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del Codicebenestare del Amministrazione, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinquepercento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione in sede di aggiudicazione definitiva dell’appaltostipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % ad 1/10 (dieci per centoun decimo) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunquedall'eventuale inadempienza delle obbliga- zioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia cauzione dovrà operare a prima richiesta, xxxxxx- sta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, garantita entro un termine massimo di 15 30 giorni consecutivi dalla richiestaconsecutivi. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze Superato tale termine dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.acorrisposti gli interessi pari al “Prime rate” più 2 (due) punti. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere co- stituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 6.3) deve avere validità temporale almeno pari alla durata fino a 90 giorni successivi all’accettazione del contratto più mesi due collaudo finale favorevole operato dall’Amministrazione e dovrà, comunque, dovrà co- munque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, dell’Amministrazione beneficia- ria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattocontratto nonché l’adempimento degli obblighi della Ditta al ver- samento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore della mano d’opera impiegata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento L’omessa o irregolare costituzione della richiesta della VUS qualoracauzione, in fase di esecuzione comporterà l’impossibilità alla stipula del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareA garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire - presso questa Azienda Sanitaria – un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo offerto, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione 18.04.2016 n.50 e l’acquisizione della cauzione provvisorias.m.i. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le obbligazioni assunte ragioni di debito e del credito ed ogni altra pendenza. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni danni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Azienda Sanitaria di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l’Azienda Sanitaria interessata si sia eventualmente rivalsa, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate tutto o in possesso della dichiarazione. L’importo parte, durante l’esecuzione del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionecontratto. La garanzia mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi: ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973 Il codice SWIFT/BIC che dovrà operare a prima richiestaessere utilizzato, senza che unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall’estero è il garante possa sollevare eccezione alcuna seguente: BAPPIT21011. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e con l’obbligo di versare la somma richiestas.m.i., entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del CodiceFermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva cessa sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di avere efficacia all’emissione dell’attestazione tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente allo svincolo per stati di regolare esecuzione o avanzamento dell’esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del certificato contratto. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per le Ditte Concorrenti in possesso di conformitàcertificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, previa emissione come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di apposita liberatoria da parte presentazione della VUSdocumentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione. La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale massimo, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaD. Lgs n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo All’importo della garanzia è ridotto del 50% si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di garale relative certificazioni. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono siano certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)al Comune di Assisi . La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del comma 5 dell’art. 113 benestare del Codicecommittente, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede certificazione di garaqualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono siano certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del comma 5 dell’artsettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 113 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del Codicebenestare del committente, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a La ditta affidataria dovrà prestare, immediatamente dopo la comunicazione nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di aggiudicazione definitiva dell’appaltocui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, un deposito cauzionale definitivo in misura per una somma pari al 10 10% dell’importo presunto dell’appalto (dieci IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di seguito semplicemente Codice)qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione fideiussione bancaria o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiestapolizza assicurativa costituente cauzione definitiva, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovràstipulato per l’esecuzione del servizio Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del documento di garanzia) da parte rapporto dopo la verifica della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di regolare esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di ritardi o altre inadempienze incameramento parziale di somme da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligodel Comune, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

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Samples: servizi.comune.fe.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000Europee, ai sensi dell’art. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, a condizione che in sede di garaofferta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)all’Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del comma 5 dell’artsettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 113 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del Codicebenestare del committente, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinquepercento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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Samples: sardegnaterritorio.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareA garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire - presso questa Azienda Sanitaria – un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo offerto, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione 18.04.2016 n. 50 e l’acquisizione della cauzione provvisorias.m.i. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le obbligazioni assunte ragioni di debito e del credito ed ogni altra pendenza. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni danni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Azienda Sanitaria di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l’Azienda Sanitaria interessata si sia eventualmente rivalsa, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate tutto o in possesso della dichiarazione. L’importo parte, durante l’esecuzione del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionecontratto. La garanzia mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi: ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973 Il codice SWIFT/BIC che dovrà operare a prima richiestaessere utilizzato, senza che unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall’estero è il garante possa sollevare eccezione alcuna seguente: BAPPIT21011. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e con l’obbligo di versare la somma richiestas.m.i., entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del CodiceFermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva cessa sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di avere efficacia all’emissione dell’attestazione tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente allo svincolo per stati di regolare esecuzione o avanzamento dell’esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del certificato contratto. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per le Ditte Concorrenti in possesso di conformitàcertificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, previa emissione come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di apposita liberatoria da parte presentazione della VUSdocumentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione. La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di Contratti Pubblici

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto La Ditta appaltatrice, a prestaregaranzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso l’ Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo in misura definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artdel contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriasecondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è L'importo e' ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore beneficio, l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del suddetta certificazione Il deposito cauzionale sarà precisato nella definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’aggiudicazionedell’Azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. La garanzia Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare riportare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del codice civile e C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la sua operatività somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta della stazione appaltantescritta. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998tutti gli obblighi contrattuali, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’artfatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSD.Lgs 163/2006.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore Il fornitore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa copia conforme all’originale certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia Il deposito cauzionale definitivo potrà essere prestata costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del comma 5 dell’artdebito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il C/C n. 000000880005, ABI 06165, CAB 21713, Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria, intestato a Valle Umbra Servizi S.p.a. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.Codice IBAN : XX00X0000000000000000000000

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice)163/2006. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del X.Xxx. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione Qualora l’importo di aggiudicazione superi i 40.000 euro, Iva esclusa, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, presso l’Azienda contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, una garanzia definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in nella misura pari al 10 del 10% (dieci per centodiecipercento) dell’importo contrattuale rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento10%; ove il ribasso sia superiore al venti per cento20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20%. In conformità a quanto stabilito all’art. 103, comma 1, del Codice, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per cento. Il deposito in questione si intende a la garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000provvisoria. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà tali benefici, la ditta deve allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già dei certificati in sede corso di garavalidità. Si precisa che in In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o dell’importo da versare non vale nel caso in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionecui il certificato derivi dal ricorso all’istituto dell’avvalimento. La garanzia dovrà operare definitiva deve essere costituita, a prima richiestascelta dell’aggiudicatario, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro una delle seguenti modalità: ▪ fermo restando il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione all'utilizzo del debitore principale, la rinuncia all’eccezione contante di cui all’articolo 1957all'articolo 49, comma 2 1, del codice civile e la sua operatività entro 15 giornidecreto legislativo 21 novembre 2007, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata n. 231 mediante fideiussione bancaria versamento, o bonifico presso lstituto Tesoriere dell’Azienda contraente; ▪ mediante assegno circolare ▪ mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito; ▪ mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciata rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 01/09/1993, n. 385/1993 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a revisione contabile da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 del Codice. Tale cauzione è garanzia dell’esatto adempimento di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi tutti gli obblighi derivanti dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente nonché delle spese che l’Azienda Sanitaria dovessero sostenere a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso causa di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSinesatto adempimento dei suoi obblighi.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari ammontante al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale del prezzo di aggiudicazione, in contanti presso il Servizio di Tesoreria Comunale o tramite fideiussione bancaria e/o assicurativa ai sensi dell’art. 113 della legge n. 348 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice)10.6.1982. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione cauzione verrà restituita al termine del rapporto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e l’acquisizione della cauzione provvisoriacomunque avendo completamente definito ogni eventuale eccezione o controversia inerente e conseguente al servizio regolato dal presente capitolato. Il deposito sarà infruttifero per l'aggiudicatario. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale l’importo dei crediti nascenti a suo favore in forza del rapporto contrattuale; in tal caso, l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci risoluzione del contratto per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fineinadempienza dell'appaltatore, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia Comune può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione risarcimento di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile eventuali ulteriori e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSmaggiori danni.

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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareA garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire - presso questa Azienda Sanitaria – un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo offerto, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione 18.04.2016 n.50 e l’acquisizione della cauzione provvisoria. ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le obbligazioni assunte ragioni di debito e del credito ed ogni altra pendenza. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni danni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Azienda Sanitaria di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l’Azienda Sanitaria interessata si sia eventualmente rivalsa, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate tutto o in possesso della dichiarazione. L’importo parte, durante l’esecuzione del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionecontratto. La garanzia mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi: ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973 Il codice SWIFT/BIC che dovrà operare a prima richiestaessere utilizzato, senza che unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall’estero è il garante possa sollevare eccezione alcuna seguente: BAPPIT21011. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50 e con l’obbligo di versare la somma richiestass.mm.ii., entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del CodiceFermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva cessa sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di avere efficacia all’emissione dell’attestazione tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di regolare esecuzione o avanzamento dell’esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del certificato contratto. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per le Ditte Concorrenti in possesso di conformitàcertificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, previa emissione come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di apposita liberatoria da parte presentazione della VUSdocumentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione. La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

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Samples: Patto Di Integrità

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto La Ditta appaltatrice, a prestaregaranzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che L’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione del servizio, dovrà costituire – presso Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo in misura definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artdel contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs. D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriasecondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è L'importo e' ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore beneficio, l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del suddetta certificazione Il deposito cauzionale sarà precisato nella definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’aggiudicazionedell’Azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. La garanzia Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare riportare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del codice civile e C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la sua operatività somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta della stazione appaltantescritta. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998tutti gli obblighi contrattuali, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’artfatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSD.Lgs 163/2006.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto Ai fini della successiva partecipazione alla procedura di affidamento dei singoli appalti specifici, ciascun aggiudicatario dovrà prestare ove richiesta una garanzia fideiussoria pari a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artdel valore stimato dei lotti previsti nell’Accordo Quadro, in favore dell’Azienda USL. 113 Tale cauzione dovrà avere durata pari alla stipulazione del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior dannocontratto. L’importo della garanzia suddetta cauzione è ridotto del 50% cinquanta per gli operatori economici in possesso cento se al fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee della serie CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario beneficio, l’aggiudicatario dovrà allegare al deposito definitivo tale produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione o la relativa di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede della detta certificazione) ovvero la dichiarazione di garacui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della detta dichiarazione di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Si precisa che inoltre che, in caso di partecipazione in RTI la e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia sarà possibile solo se nel caso in cui tutte le imprese sono certificate o che lo costituiscono siano in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiestapredetta certificazione, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanteattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 107 del D.Lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385/1993 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile delle finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare la sottoscrizione autenticata da parte notaio e dovrà: • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 cui all’articolo 1957, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)codice civile; • prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari prevedere quale Xxxx competente in caso di controversie il Foro di Aosta. La mancata costituzione della suddetta garanzia, ove richiesta, determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’Accordo Specifico. Qualora l’ammontare delle garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla durata procedura di affidamento del contratto più mesi due e dovràsingolo appalto specifico, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoAccordo Quadro. La garanzia dovrà essere reintegrata è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’Accordo Quadro. In particolare, ad ogni appalto specifico (e, segnatamente, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto specifico, e comunque entro il un termine non superiore a trenta giorni dalla stessa) la misura della cauzione verrà svincolata per una quota parte calcolata sul valore dell’appalto specifico, come meglio precisato nello Schema di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioAccordo Quadro. In caso di inadempimento a tale obbligopiù appalti specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, la VUS ha facoltà l’Azienda USL si riserva di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte unificare lo svincolo della VUScauzione.

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Samples: Accordo Quadro Relativo Alla Fornitura Ed Installazione Di Arredi Di Tipo Sanitario, Ufficio, Nonche’ Per La Prestazione Dei Servizi Connessi

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un Il deposito cauzionale definitivo in misura definitivo, pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %aggiudicazione, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende verrà prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e dell’OEA, del risarcimento dei di eventuali danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità dall’inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art. 113 del maggior dannoD.Lgs 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire 9001:2008 richiesta come requisito di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di ammissione alla gara. Si precisa che in caso di RTI La certificazione deve coprire il Centro Cottura e deve essere mantenuta per la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo tutta la durata del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionecontratto. La garanzia dovrà operare a prima richiestacauzione deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna comma 2, del Codice Civile e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile principale e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta della scritta dalla stazione appaltante. La predetta Tale deposito è costituito a garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’OEA. In particolare si richiamano: - sospensione, ritardo o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di una società uno o più servizi; - impiego di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi; - risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta la Stazione appaltante si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58deposito entro 30 giorni. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovràTale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione e controversiao controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’aggiudicatario, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoquesto incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione comunale. La garanzia dovrà essere reintegrata mancata costituzione del suddetto deposito cauzionale determina la decadenza dell’aggiudicazione. Al verificarsi di tale ipotesi si procederà ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare il contratto per il servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario. L’OEA entro il termine tempo massimo indicato nella Relazione Tecnica deve mettere in atto le soluzioni migliorative proposte in sede di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualoraofferta, se accolte dalla Stazione appaltante. Nel caso in fase cui alcune delle soluzioni proposte dall’OEA, non fossero state accolte dalla Commissione giudicatrice, l’OEA deve mettere in atto le soluzioni alternative che la Stazione appaltante si riserva di esecuzione del contrattorichiedere, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito per un importo pari alle varianti offerte dall’OEA e non accolte dalla Stazione appaltante. Nel caso in cui le soluzioni proposte in sede di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso offerta e accolte dalla Stazione appaltante, non venissero messe in atto nei tempi e nei modi indicati dall’OEA in sede di inadempimento a tale obbligogara, la VUS ha facoltà Stazione appaltante tratterrà l’importo previsto per le varianti aumentato del 20% a titolo di dichiarare risolto di diritto il contrattorisarcimento danni. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, Resta inteso che le soluzioni proposte non devono generare alcun onere economico per la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSStazione appaltante.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareL’aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un dovrà costituire deposito cauzionale definitivo in che sarà infruttifero ed è fissato nella misura pari al 10 del 10% dell’ammontare presunto del contratto (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artXXX xxxxxxx), fatto salvo quanto previsto dall’art. 113 116 del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %ss.mm.ii.. Esso deve essere costituito, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per centoa scelta dell’aggiudicatario, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoda fideiussione bancaria e/o assicurativa. Il deposito in questione si intende cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e contrattuali, del risarcimento dei di danni derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento delle obbligazioni medesime, fattanonché del rimborso delle somme che l’ASL avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del fornitore. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dallo scadere di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già termine, salvo contenzioso in sede atto. E’ in facoltà dell’ASL di gara. Si precisa che incamerare, in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate tutto o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codiceparte, la cauzione definitiva cessa per inosservanza degli obblighi per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di avere efficacia all’emissione dell’attestazione ricevimento, senza obbligo di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione preventiva azione giudiziaria. La liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita liberatoria comunicazione dell’ASL a conclusione della procedura in corso e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’ASL, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi. Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’ASL ed entro 30 giorni dalla stessa senza che da parte della VUSSocietà fidejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all’avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l’ASL e la Ditta contraente.

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Samples: www.ats-brianza.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareA garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione l’aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 103 D. Lgs 50/2016, valido fino al termine del D.Lgscontratto fatto salvo quanto disposto dal suddetto art. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento103. Il deposito in questione si intende cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. L’aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzecertificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, fattacomma 4, comunque, salva del D.Lgs. 50/2016 la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione fideiussione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La predetta garanzia ditta aggiudicataria non potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo sospendere la fornitura né rifiutarsi di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 eseguire le disposizioni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività l’Azienda impartirà, per effetto di rilascio di garanzie e contestazioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdovessero sorgere tra le parti.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto A garanzia degli obblighi assunti, il concorrente aggiudicatario si impegna a prestarecostituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltomediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, in originale, un deposito cauzionale definitivo in misura nelle forme e per l’importo previsto pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artstimato dell’appalto dall’art. 113 del D.LgsD.lgs 163/2006 ovvero Euro 7.500,00. 163/2006 (Qualora il deposito cauzionale definitivo fosse costituito nella forma della polizza fideiussoria, il pagamento delle somme dovute in base alla predetta polizza sarà effettuato dalla società di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione assicurazione o istituto bancario entro il termine massimo di trenta giorni a semplice richiesta scritta dell’AULSS e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centosenza alcuna riserva. Il deposito in questione si intende cauzionale copre l’intero periodo contrattuale e la cauzione versata a garanzia dell’adempimento di della buona esecuzione dei servizi resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le obbligazioni assunte contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzecontratto, fattaai sensi e nei limiti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06. Ai termini del presente appalto l’ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di mora, comunque, salva qualunque sia la risarcibilità del maggior dannoragione e la durata di un eventuale ritardo. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso ai quali sia rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (come previsto dall’art. 75 comma 7 D. Lgs. 163/2006). Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa alla domanda di partecipazione copia dichiarata conforme all’originale qualora non presentata già in sede ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore, ovvero la dichiarazione della presenza di garaelementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. Si precisa che in caso di RTI R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto Prima della stipula del contratto d’appalto, l’aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva a prestare, immediatamente garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte secondo quanto previsto dall’113 del d. lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo del deposito dovrà essere precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La costituzione dovrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art. 75 del d.lgs.163/2006 e sarà restituita dopo la comunicazione dichiarazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltoregolare esecuzione predisposta dal responsabile del Settore Socio Educativo come segue: il 25% allo scadere del primo anno, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 il 50% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 allo scadere del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice)secondo anno ed il restante 25 % allo scadere del contratto. La mancata costituzione fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni lavorativi a semplice richiesta scritta della suddetta stazione appaltante. La garanzia determina deve prevedere espressamente la revoca dell’aggiudicazione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’acquisizione della cauzione provvisoriala rinuncia all’eccezione di cui all’art. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %1957, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e comma 2 del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior dannocodice civile. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire , ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di garasistema. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del Il deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, controversa sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il termine rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualoraaffidamento, in fase di per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, essa sia stata escussa parzialmente per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da in parte dell’aggiudicatariodurante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codiceinadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo del canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La mancata costituzione della garanzia definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della VUSstazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa copia conforme all’originale certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia Il deposito cauzionale definitivo potrà essere prestata costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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Samples: www.vusspa.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore Ai sensi dell’art 103 co.1 del D lgs n. 50/2016, il trasportatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestareprestare una “garanzia definitiva”, immediatamente dopo la comunicazione a sua scelta sotto forma di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice)cauzione o fideiussione. La mancata costituzione della suddetta predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della SII della cauzione provvisoriaprovvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore la stazione appaltante aggiudicherà l’appalto al 10 %, la garanzia fideiussoria concorrente che segue nella graduatoria secondo quanto previsto dall’art 103 n. 3 del Codice. La cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fattanonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva, comunque, salva la risarcibilità del maggior dannodanno verso la committente. L’importo La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo art 19. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte del trasportatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ove questa sia venuta meno in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione tutto o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che parte; in caso di RTI inottemperanza, la riduzione della reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia sarà possibile solo se tutte di cui al presente articolo si applicano le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazioneriduzioni previste dall’art 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. La garanzia dovrà operare fideiussoria di cui al comma 1, a prima richiestascelta del trasportatore, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo può essere rilasciata dai soggetti di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiestacui all’art 93 comma 3 del Codice. A tal fine, il documento stesso dovrà La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma all’art 1957 co. 2 del codice civile e la sua operatività nonché l’operatività della garanzia medesima, entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà fideiussione deve essere prestata mediante fideiussione bancaria conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioloro rappresentanze. In caso di inadempimento a tale obbligoraggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSresponsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Trasporto Di Acqua Potabile a Mezzo Di Autobotti Per Sii s.c.p.A.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareL’aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltocosì come stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 10% (dieci dell’importo di aggiudicazione, che rimarrà vincolata sino all’estinzione degli obblighi assunti. L’ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per cento) dell’importo contrattuale i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell’art. 113 75, comma 7 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice)n. 163/2006. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina cauzione garantirà l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l’eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione stazione appaltante dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell’aggiudicatario a causa di inadempimento. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione provvisoria. In nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore risoluzione d’ufficio nonché per provvedere al 10 %pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario e per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per centodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte protezione, assicurazione, assistenza e del risarcimento sicurezza fisica dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionelavoratori. La garanzia cauzione dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti garanzie. A pena di esclusione, la cauzione dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia cauzione dovrà avere validità temporale almeno pari alla oltre la durata del contratto più mesi due e dovràcontrattuale, comunque, avere efficacia ossia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice a restituzione del documento di garanzia) dell’originale da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattostazione appaltante. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSquando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto La Ditta appaltatrice, a prestaregaranzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltodel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che L’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo in misura definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10 10% (dieci per cento) o più dell’importo contrattuale ai sensi dell’artdi ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs. D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriasecondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è L'importo e' ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore beneficio, l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del suddetta certificazione Il deposito cauzionale sarà precisato nella definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’aggiudicazionedell’Azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. La garanzia Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare riportare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 del codice civile e C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la sua operatività somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta della stazione appaltantescritta. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998tutti gli obblighi contrattuali, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’artfatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del Codice, D.Lgs 163/2006. Non è richiesta la cauzione definitiva cessa costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS€ 40.000,00.

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Samples: www.ulss7.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa copia conforme all’originale certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia Il deposito cauzionale definitivo potrà essere prestata costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità. Lo svincolo progressivo della suddetta garanzia verrà eseguito secondo quanto stabilito al comma 3, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSart. 113 del Codice, così come modificato dal d.l. nr. 179/2012.

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Samples: www.vusspa.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto Il prestatore di servizi che risulterà aggiudicatario, a prestaregaranzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %definitivo, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte secondo le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione condizioni di cui all’articolo 1957113 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge, comma 2 entro 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di aggiudicazione, per un importo pari al 10% del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanteprezzo di aggiudicazione dell’appalto. La predetta garanzia Lo stesso sarà restituito soltanto al termine del presente contratto. Tale deposito cauzionale definitivo potrà essere prestata prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:  in contanti, mediante fideiussione versamento sul c/c ISFOL n.° 218700 acceso presso la BNL tesoreria 6382 - Xxx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 67 – 00187 Roma;  tramite fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o polizza assicurativa una Banca di interesse nazionale o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo un’Azienda di cui all’articolo 106 Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 385/93;  tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D. Lgs n. 175/95;  tramite garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze; Ad esclusione della modalità in contanti, nelle cauzioni presentate con le altre modalità dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: • ad escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.; • alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; • alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a revisione contabile semplice richiesta scritta da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatariodell’Amministrazione. In caso di inadempimento aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contrattotutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7), del comma 5 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e della Determinazione n.° 7 del 11 settembre 2007 dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di Cauzione definitiva - Interpretazione dell’art. 113 40, comma 7, del Codicedecreto legislativo n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare - a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata - a pena di esclusione - da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte dell’Istituto che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione effetto solo alla data di regolare esecuzione emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.regolare esecuzione

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Samples: archivio.isfol.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareA garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione l’aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 103 D. Lgs 50/2016, valido fino al termine del D.Lgscontratto fatto salvo quanto disposto dal suddetto art. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento103. Il deposito in questione si intende cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. L’aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzecertificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, fattacomma 4, comunque, salva del D.Lgs. 50/2016 la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione fideiussione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La predetta garanzia ditta aggiudicataria non potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo sospendere la fornitura né rifiutarsi di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 eseguire le disposizioni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività l’Azienda Sanitaria impartirà, per effetto di rilascio di garanzie e contestazioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdovessero sorgere tra le parti.

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Samples: www.ospedaleniguarda.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa copia conforme all’originale certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia Il deposito cauzionale definitivo potrà essere prestata costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)Comune dell’Aquila, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00000 L’Aquila. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata conformemente all’art 113 c.5 del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoCodice Appalti. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS STAZIONE APPALTANTE qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS STAZIONE APPALTANTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità. Lo svincolo progressivo della suddetta garanzia verrà eseguito secondo quanto stabilito al comma 3, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSart. 113 del Codice, così come modificato dal d.l. nr. 179/2012.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a prestaresua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, immediatamente dopo con le stesse modalità previste per la comunicazione costituzione del deposito provvisorio di aggiudicazione cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto. Alla garanzia definitiva dell’appaltosi applicano le riduzioni previste dall’art. 93, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci comma 7 del D. Lgs 50/2016 per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice)la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso provvisoria presentata in sede di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %offerta da parte dell’Università, la quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci prestata per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la risarcibilità sottoscrizione del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionepatto d’integrità. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà deve avere validità temporale almeno pari alla per tutta la durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatariodell’Università. In caso di inadempimento inottemperanza la reintegrazione si effettua a tale obbligovalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, la VUS ha facoltà nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta della Stazione Appaltante ed è effettuato con le modalità di dichiarare risolto di diritto il contrattocui all’art. Ai sensi 103, comma 5, del comma 5 dell’artD. Lgs 50/2016. 113 del Codice, la cauzione definitiva La garanzia cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o effetto con l’emissione del certificato di conformitàverifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo bimestre di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, previa anche per consentire all’Appaltatore che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D. Lgs 50/2016. Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo bimestre è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di apposita liberatoria da parte della VUSverifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: web.units.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareL’aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un dovrà costituire deposito cauzionale definitivo in che sarà infruttifero ed è fissato nella misura pari al 10 del 10% dell’ammontare presunto del contratto (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artXXX xxxxxxx), fatto salvo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %ss.mm.ii.. Esso deve essere costituito, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per centoa scelta dell’aggiudicatario, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoda fideiussione bancaria e/o assicurativa. Il deposito in questione si intende cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e contrattuali, del risarcimento dei di danni derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento delle obbligazioni medesime, fattanonché del rimborso delle somme che l’ASL avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del fornitore. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire e sarà svincolata entro 30 giorni dallo scadere di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già termine, salvo contenzioso in sede atto. E’ in facoltà dell’ASL di gara. Si precisa che incamerare, in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate tutto o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di comunicazione dell’aggiudicazionericevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957all’art.1957, comma co. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie appaltante e che sono sottoposti sarà svincolata a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte seguito della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di piena ed esatta esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

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Samples: www.uslumbria2.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareA garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltopresso l’ Azienda Ospedaliera interessate, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artsecondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 163/2006, entro il termine indicato dalle Aziende Ospedaliera, una cauzione pari al 10% (di seguito semplicemente Codice)diecipercento) dell’ammontare complessivo del servizio/fornitura, IVA esclusa. La mancata costituzione garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno. L’importo della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove 10% nel caso in cui il ribasso d’asta sia superiore al venti per cento10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze20%, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionemedesima. La garanzia dovrà operare deve essere costituita, a prima richiestascelta dalla Ditta aggiudicataria, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltantedell’Azienda Ospedaliera. La predetta Tale garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla opera per tutta la durata del contratto più mesi due e dovràe, comunque, avere efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto oggetto del presente Capitolato. Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione dell’ Azienda Ospedaliera, deve intendersi automaticamente svincolata del 20% alla conclusione di ciascun anno di fornitura. Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori. L’ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell’ Azienda Ospedaliera verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché: non siano state definite le eventuali controversie; non sia stata liquidata l’ultima fattura; non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla semplice restituzione del documento di garanzia) garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattodelle Aziende Ospedaliere. La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitive. La mancata costituzione della garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatariocauzione provvisoria. In caso di inadempimento a tale obbligoproroga/rinnovo del servizio/fornitura oltre i termini contrattuali, la VUS ha garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l’operatore economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ Azienda Ospedaliera. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codicedell’Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto od in parte, la cauzione garanzia definitiva cessa per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di avere efficacia all’emissione dell’attestazione preventiva azione giudiziaria. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di regolare esecuzione o qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala il possesso del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte requisito e lo documenta allegando copia della VUSrelativa attestazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareLa ditta Aggiudicataria dovrà presentare, immediatamente dopo la comunicazione all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva presso Azienda Sociale di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura importo pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (corrispettivo globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di seguito semplicemente Codice)inadempimento da parte dell’appaltatore, Azienda Sociale potrà esercitare il diritto di ritenzione. La mancata costituzione cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria dovrà essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. 123/2004. La cauzione è dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che Azienda Sociale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della suddetta garanzia determina obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che Azienda Sociale dovesse pagare qualora la revoca dell’aggiudicazione medesima dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto, in caso di risoluzione. La cauzione definitiva è restituita al termine del contratto, previa attestazione, da parte del Responsabile del contratto, circa il regolare svolgimento delle prestazioni dedotte nello stesso, anche in relazione all’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e l’acquisizione liquidata ogni ragione contabile. L’importo della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e durata del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior dannocontratto. L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee europee, ovvero la dichiarazione della serie CEI ISO 9000presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio beneficio, l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già segnala, in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fineofferta, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione possesso del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile requisito e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSlo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.aziendacastano.it

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa copia conforme all’originale certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia Il deposito cauzionale definitivo potrà essere prestata costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata conformemente all’art 113 c.5 del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Codice Appalti.. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità. Lo svincolo progressivo della suddetta garanzia verrà eseguito secondo quanto stabilito al comma 3, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSart. 113 del Codice, così come modificato dal d.l. nr. 179/2012.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Ditta appaltatrice, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice, al momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, è tenuto obbligata a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artcalcolato nel rispetto di quanto indicato all’art. 113 113, comma 1, del D.LgsD. Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunqueN. 163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa , tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere preveda espressamente la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile e civile, nonché la sua operatività entro 15 giornigiorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltantescritta dell’Ente. Resta salvo per l’Ente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La predetta garanzia Ditta appaltatrice potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo obbligata a reintegrare la cauzione di cui all’articolo 106 l’Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del D.Lgscontratto. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività In caso di rilascio di garanzie e che sono sottoposti inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’Ufficio a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998spese della Ditta appaltatrice, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)prelevandone l’importo dal corrispettivo d’appalto. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovràcauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con dopo la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione scadenza del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Non è ammessa la riduzione dell’importo della garanzia per le imprese non in possesso di avere efficacia all’emissione dell’attestazione certificazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSqualità.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareLa Ditta appaltatrice, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni assunte e tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall’inadempimento degli obblighi stessi, fattanonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, comunquedovrà costituire – presso l’Azienda Sanitaria, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazionedefinitivo. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giornifideiussione, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà scelta dell’offerente, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385/1993 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo nell’albo previsto dall'articolo dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno L’ammontare del Deposito è pari alla durata del contratto più mesi due e dovràal 10% dell’importo di ciascun contratto, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento al netto di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualoraIVA, in fase di esecuzione base alle previsioni contenute nell’art. 113 del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatarioD.Lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità in esso previste. In caso di inadempimento a tale obbligoaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la VUS ha facoltà garanzia fideiussoria è aumentata di dichiarare risolto tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di diritto due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il contrattopossesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. Ai sensi 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 5 dell’art2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del CodiceD.Lgs 163/2006. Nel caso di fornitura di beni, per cui sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva cessa sarà svincolata solo allo scadere del periodo di avere efficacia all’emissione dell’attestazione garanzia convenuto. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSEuro 40.000,00.

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DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore La stipula della presente convenzione è tenuto a prestaresubordinata al deposito cauzionale definitivo, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltofissato nella misura del 10% dell’ammontare del contratto aggiudicato, un cioè pari ad € . A scelta della cooperativa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artpossesso dei requisiti di cui alla L.10/06/’82 n. 348. La cauzione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (163/2006, deve essere presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa e secondo le modalità previste dall’art. 75 del Dlgs. 163/2006; dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente: • l'impegno della Banca/Società a costituirsi fidejussore nell'interesse del contraente e a favore del Comune di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per centoSaronno in modo irrevocabile ed incondizionatamente; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile principale e la sua operatività l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante, ogni eccezione rimossa; • l'efficacia della stazione appaltantegaranzia fidejussoria per il periodo di durata contrattualmente stipulato e la dicitura che "la garanzia sarà svincolata dall'A.C. alla data in cui questa verificherà il completo adempimento contrattuale". La predetta cauzione definitiva, richiesta a garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di corretta esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito resta pertanto vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente non prima che siano definite tutte le ragioni di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdebito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Saronno E La Cooperativa Sociale

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestareL’aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appaltocosì come stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’artdi aggiudicazione, che rimarrà vincolata sino all’estinzione degli obblighi assunti. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione L’ammontare della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto predetta sarà ridotta del 50% per gli operatori economici se in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o della certificazione del sistema dichiarazione della presenza di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire elementi significativi e fra loro correlati di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o sistema, come previsto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. La cauzione garantirà l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l’eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede stazione appaltante dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell’aggiudicatario a causa di garainadempimento. Si precisa che in La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione nel caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte risoluzione d’ufficio nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario e per le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazioneinadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia cauzione dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie. A pena di esclusione, la cauzione dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà inoltre contenere una dichiarazione del rappresentante della Banca o Assicurazione che specifichi, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, qualifica e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)atto in base al quale lo stesso è legittimato ad impegnare la Banca o Assicurazione medesima. La garanzia cauzione dovrà avere validità temporale almeno pari alla oltre la durata del contratto più mesi due e dovràcontrattuale, comunque, avere efficacia ossia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice a restituzione del documento di garanzia) dell’originale da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattostazione appaltante. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSquando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.

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Samples: Contratto Di Usufrutto Oneroso Cig

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è L’Appaltatore sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede certificazione di garaqualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono siano certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG)al Comune di Altamura. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUSdell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS Il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del comma 5 dell’artsettantacinque percento dell’iniziale importo garantito. 113 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del Codicebenestare del committente, con la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformitàsola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUSdell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

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