Garanzie e responsabilità Clausole campione

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Garanzie e responsabilità. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 2. L’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 3. Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività da prestarsi nell’ambito dell’appalto e per l'intera durata del medesimo, mallevando al riguardo il Comune di Fiorano ed i suoi amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta anche risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. Pertanto la ditta aggiudicataria, a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto, compresa la conduzione dei locali costituenti l’edificio storico e la struttura museale e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere: a) massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali. b) le seguenti estensioni: riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; estensione del novero dei...
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato. È a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00. Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato. L’impresa si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio. L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sos...
Garanzie e responsabilità. 12.1 Fermo restando quanto sopra, i Contenuti sono forniti nello stato in cui si trovano pertanto, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge. Telecom non risponde dei danni diretti o indiretti (inclusi anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Cliente o da terze parti, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Servizio. 12.2 Telecom non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione - né verso il Cliente né verso soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso - nell'erogazione del Servizio causati da: forza maggiore o caso fortuito; manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi su servizi o apparecchiature utilizzate da Telecom; manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano nella disponibilità del Cliente, effettuati da quest'ultimo o da terzi non autorizzati; errata utilizzazione del servizio da parte del Cliente; malfunzionamento/configurazioni errate degli apparati di connessione utilizzati dal Cliente. 12.3 Il Cliente accetta che Telecom potrà sospendere, senza alcun preavviso, la fornitura del Servizio per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e che la stessa non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per la mancata disponibilità del Servizio causata da un'interruzione parziale o totale del servizio di accesso fornito da altro operatore di telecomunicazioni.
Garanzie e responsabilità. 1. Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi. 2. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCA. 3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA. 4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere. 5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO. 6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO. 7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE. 8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, n...
Garanzie e responsabilità. Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti coinvolti da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Garanzie e responsabilità. L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della società appaltante relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento dell’appalto o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto stesso. E' a carico dell’impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto. L’impresa si impegna a presentare alla società appaltante copia della polizza. La società appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento dell’appalto oggetto di questo capitolato. L’impresa aggiudicataria solleva la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. dovesse eventualmente sostenere a xxxx titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
Garanzie e responsabilità. 10.1 Parte Venditrice garantisce che i prodotti commercializzati siano privi 10.2 Ai fini della Polizza di Garanzia sopra indicata, Parte Acquirente è tenuta ad esaminare i prodotti presi in consegna e a comunicare nel dettaglio e per iscritto, alla Parte Venditrice, entro il termine di 72 (settantadue) ore dalla consegna, eventuali vizi riscontrati o riscontrabili ad un primo esame, e a presentare qualsiasi altro reclamo in relazione ai medesimi. Nel caso in cui la Parte Acquirente non effettui tale comunicazione entro il termine di cui sopra, i prodotti si intendono definitivamente accettati e conformi a quanto previsto nella Conferma d’Ordine. 10.3 In caso di vizi occulti, Parte Acquirente dovrà informare Parte Xxxxxxxxxx, con le modalità indicate al punto 10.2 ed entro e non oltre il termine di 72 ore (settantadue) dalla data di scoperta o dalla data in cui un compratore diligente avrebbe dovuto scoprirlo. Resta inteso che, anche in tali circostanze, Parte Venditrice garantirà i prodotti nelle modalità e nei termini indicati nella Polizza di Garanzia allegata alle presenti condizioni.
Garanzie e responsabilità. 4.1 Il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi saranno forniti impiegando esclusivamente personale debitamente qualificato, formato ed informato in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale. I Beni (così come, ove applicabile, tutto quanto realizzato in esecuzione dei Servizi) saranno altresì esenti da vizi e difetti, idonei all’uso, liberi da diritti di terzi di qualsiasi tipo, provvisti delle certificazioni, marchi (inclusa la marcatura CE), istruzioni e documenti volta a volta previsti dalle norme applicabili. 4.2 Ove non diversamente concordato per iscritto, macchine, impianti, utensili od attrezzature si intendono forniti con la garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., per un periodo non inferiore a 24 mesi. 4.4 Il Fornitore prende atto che il rispetto dei termini indicati nell’Offerta è di fondamentale importanza per l’Acquirente, anche avuto riguardo ai processi produttivi di quest’ultimo.
Garanzie e responsabilità. 8.1. Nessuna garanzia. Le garanzie sono impegni di tipo speciale. La garanzia limitata del tuo Veicolo o la garanzia limitata del costruttore hardware (se pertinente) comprende l’apparecchiatura dei Servizi NissanConnect presente sul Veicolo, MA NON COPRE I SERVIZI NISSANCONNECT O IL SERVIZIO WIRELESS.