Common use of Gestione del sinistro Clause in Contracts

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impu- gnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in corso genere. na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Polizza, Contratto Di Polizza, Contratto Di Polizza

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la tutela dei suoi interessi un Legale pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e DAS; in caso contrario l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e risponderà di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaoneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrial deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto d’assicurazione. DAS non è responsabile dell’operato di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato legali e periti e non sostiene il pagamento di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratomulte o ammende.

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Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/ assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10 - Foro competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.assinvest.net, www.assinvest.net, www.mioassicuratore.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa causa, senza il preventivo benestare dell’Impresa (della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) , pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresadalla Società. Negli stessi termini termini, e con adeguata motivazione motivazione, dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia, www.darag.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) devono essere preventivamente confermate dalla Società. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale ove egli ha distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza nominativo del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredomiciliatario. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e gestione della vertenza o per la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodifesa penale all’avvocato così individuato.

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Samples: www.amtrust.it, www.amtrust.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.hdiitalia.it, www.famosa-assicurazioni.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le ne- cessarie procure. Dopo la denuncia del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziariasinistro, raggiungere accordi ogni accordo transattivo o transazioni composizione della vertenza devono essere preven- tivamente concordati con DAS; in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaoneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato divergenza di opinioni fra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriDAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favo- revole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la decisione verrà questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di arbitro sulla cui uno scelto dall’Assicuratodesignazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, l’arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratocompe- tente.

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Samples: Assicurazione Multirischi Impresa, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la tutela dei suoi interessi un pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell’Art. - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza pre- ventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicu- rato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Cyber Risk fino al limite massimo stabilito in Polizza per Sinistro, per Anno assicurativo. Sono com- presi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti Massimali relativi alle attività sotto elencate:

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Samples: www.nexi.it, www.nexi.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi del D.M. 585/94 dell’art. 6.18. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni grado di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli giudizio; agli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo l’Assicurato rilascerà le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresanecessarie procure. In caso di disaccordo tra l'Assicurato divergenze di opinioni fra l’Assicurato e l’Impresa DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio ‑ in merito alla gestione dei sinistriun procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale ‑ la questione, la decisione verrà a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di arbitro sulla cui uno scelto dall’Assicuratodesignazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di competenza ai sensi arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di leggetutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitraliFanno eccezione i casi di comprovata urgenza ‑ con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare ‑ i quali verranno ratificati da DAS, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale ove egli ha distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza nominativo del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredomiciliatario. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e gestione della vertenza o per la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodifesa penale all’Avvocato così individuato.

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Samples: www.amtrust.it, www.tsrm-pstrp.org

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi relativa al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, accordo dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: comune.quartucciu.ca.it, www.comune.quartucciu.ca.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.assinvest.net, www.assinvest.net

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.5 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene pre- stata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione pre- senta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono re- sponsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preven- tiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso rimbor- so delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assi- curato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può es- sere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente Presiden- te del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.compass.it, www.mizarbrokers.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in corso genere. na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.quixa.it, www.quixa.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, l’Assicuratore gestisce la denuncia del sinistrotrattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. L’ Assicuratore si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica all’ Assicuratore gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere all’ Assicuratore di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 Libera scelta dell’avvocato per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 Libera scelta dell’Avvocato. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) devono essere preventivamente confermate dall’ Assicuratore. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale ove egli ha distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, l’Assicuratore indica il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza nominativo del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredomiciliatario. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e gestione della vertenza o per la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodifesa penale all’avvocato così individuato.

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Samples: www.entipubblici.aon.it, www.entipubblici.aon.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario com- ponimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.8 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado supe- riore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicu- rato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi del D.M. 585/94 dell’art. 6.18. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni grado di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli giudizio; agli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo l’Assicurato rilascerà le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresanecessarie procure. In caso di disaccordo tra l'Assicurato divergenze di opinioni fra l’Assicurato e l’Impresa DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio - in merito alla gestione dei sinistriun procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, la decisione verrà a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di arbitro sulla cui uno scelto dall’Assicuratodesignazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di competenza ai sensi arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di leggetutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitraliFanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei ter- mini indicati all’art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 25 l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’e- sito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecu- zione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione docu mentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.amissima.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.8 ‐ “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Le Autovetture

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala ARAG, at- traverso il legale scelto liberamente dall’As- sicurato o il legale scelto dalla stessa, si ado- pera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario nei termini dell’Art. 2.14 “Libera scelta del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentiLegale”. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamen- te con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo spe- se sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Consulenti Tecnici di tale documentazione Parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaPeriti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’o- perato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo accor- do dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito to- talmente favorevole all’Assicurato. In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’As- sicurato potrà egualmente procedere auto- nomamente ed a proprio rischio nella tratta- zione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risul- tato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica alla Società gli elementi Probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario. Qualora l’Assicurato intenda rivolgersi ad un Legale da lui legale di fiducia, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresanei termini anzidetti, assume a proprio carico le relative la Società provvederà al rimborso delle spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e legali, nei limiti delle condizioni previste garanzie e dei massimali prestati, esclusivamente a giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e a fronte di documenti fiscali regolarmente quietanzati. L’Assicurato può, in alternativa, richiedere alla Società il nominativo di un Legale competente per materia e qualora l’Assicurato si rivolga all’assistenza dell’Avvocato proposto dalla presente polizzaSocietà, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 quest’ultima liquiderà direttamente il professionista convenzionato, nei limiti delle garanzie e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredei massimali prestati. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e gestione della vertenza o per la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigoredifesa penale all’Avvocato così individuato. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratoLa Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

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Samples: nursingup.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società . Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10 - Foro competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoTutte le garanzie operano in seguito a un evento fortuito che determina una situazione di difficoltà che, dopo avere fatto all’Impresa anche a giudizio del contact center della Struttura organizzativa, richieda l’erogazione di un aiuto immediato, e solo se c’è il consenso dell'Assicurato, compatibilmente con la denuncia vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del sinistrotrattamento dei dati personali". Quando si verifica uno degli eventi descritti in Polizza, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli Società ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti diritto di verificare l’esistenza delle condizioni previste che rendono operante la garanzia e l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizzaPolizza deve essere esercitato dall’Assicurato entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso. Si evidenzia inoltre che: Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Relativamente al Quadro “Responsabilità civile”, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie, i documenti e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali Sinistro e ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede, deve impegnarsi per una risoluzione amichevole del Sinistro e in vigoreogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento della sua responsabilità. Copia di tale documentazione Relativamente ai Quadri “Incendio e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra altri danni materiali”, “Furto e Rapina”, “Elettronica e fenomeno elettrico”, il Contraente o l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.deve:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, accordo dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o in corso pe- nale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei ter- mini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. salvo quanto previsto dal successivo comma. delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva troparte ad alcuna transazione della vertenza sia in L’assicurato non può giungere direttamente con la massima urgenzacon- AXA Assistance, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e così come la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Compagnia, non sono responsabili dell’operato di tale documentazione legali, di consulenti tecni- ci di parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti in genere. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e la Compa- gnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicura- to di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedu- ra Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitra- to. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Polizza Auto

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comu- nicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcu- Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in corso genere. senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.quixa.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Cessione Del Contratto

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell' Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno difesa in sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresapenale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidell'art. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi 8.6. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, periti siano stati preventivamente concordati con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari Società per ogni stato della vertenza e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresadue tentativi. In caso di disaccordo tra procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione dalla vertenza devono essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricongruità dell'operazione. In ogni caso, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri Società non è responsabile dell’operato di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratolegali e periti.

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Samples: Convenzione Ambientescuola®

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all’Impresa. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, L’Impresa preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzaattività effettivamente prestate e quantificate secondo i minimi previsti dalle tabelle forensi vigenti, secondo tabelle professionali determinate approvate dal CNF, da intendersi come parametri contrattuali Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaprimi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’art. 1/4 (competenza territoriale) delle Condizioni Generali di competenza ai sensi di leggeAssicurazione. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’esito dell’arbitrato. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. L’Impresa assicura il rimborso delle spese sostenute per frequentare un corso di recupero presso un’autoscuola abilitata per il ripristino dei punti persi o per sostenere nuovamente la prova d’esame della patente di guida. La garanzia deve intendersi prestata a favore dell’Assicurato nel caso il Contraente sia una persona fisica, a favore del conducente quando il Contraente sia una persona giuridica. In base alla scelta indicata in polizza, la garanzia prevede le seguenti prestazioni:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rischi Diversi – Veicoli / Natanti

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della Controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 35 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A., non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A. e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.axa.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del sinistroDenuncia di Xxxxxxxx, segnala per la tutela dei suoi interessi può indicare alle stesse un Legale da lui unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentiUffi ci Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Successivamente l’Impresa c omunicherà Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista confl itto di interessi con la Società o con Europa quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il proprio benestare relativo mandato e l’Assicurato procederà alla nominaaltresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. L’ImpresaUna volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza Europa metterà in atto uno o più tentativi di defi nizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico formale del massimale assicurato legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa é valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Ai sensi dell’art. D.1 e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzasalvo il caso di confl itto di interessi con la Società o con Europa, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionila nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetterePer quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaEuropa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa fra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione dei sinistridel Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’Assicurato potrà scegliere:

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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, accordo dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.sardegnaforeste.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. X.26 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.axa.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, (Tutela Legale): L’Assicurato dopo avere fatto all’Impresa aver inoltrato alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà nominativo alla nomina. L’ImpresaSocietà che, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestarequeste sostenute. L’Assicurato deve trasmettere, trasmettere con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. In Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientra nel limite del massimale stabilito al precedente comma 1. Il caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa l’impresa, in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggetribunale competente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Delle Autovetture

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la Denuncia di Sinistro/caso assicurativo, dopo avere fatto all’Impresa l’Impresa - Ufficio Tutela Lega- le - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la denuncia sua difesa in sede penale, la pratica viene tra- smessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 39.2 (Libera scelta del sinistroLegale). La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di proce- dimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, segnala per fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentiDenuncia di Xxxxxxxx, effettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 39, l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addiveni- re direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al preventiva autorizzazione dell’Impre- sa – Ufficio Tutela Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa-. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel Sinistro/ caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Im- presa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indi- pendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitata- mente ai primi due accessi.

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Samples: www.cargeas.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 8.17 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute sostenute. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresaperiti viene concordata con ARAG. Negli stessi termini ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il rifiuto del benestareprofessionista. L’Assicurato deve trasmettereSe l’Assicurato paga direttamente il professionista, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese secondo le norme fiscali garantite avviene entro il termine di 30 giorni, previa valutazione in vigoreogni caso della congruità dell’importo richiesto. Copia La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di tale documentazione legali, consulenti tecnici e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: www.unipolsai.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, l’Assicuratore gestisce la denuncia del sinistrotrattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. L’Assicuratore si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica all’ Assicuratore gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere all’Assicuratore di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 per la trattazione giudiziale. Laddove non sia prevista una fase stragiudiziale la difesa viene affidata direttamente all’avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) devono essere preventivamente confermate dall’ Assicuratore. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente l’avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale ove egli ha distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, l’Assicuratore indica il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza nominativo del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredomiciliatario. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodella vertenza all’avvocato così individuato.

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Samples: www.convenzionecommercialisti.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale allegale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle accordotra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitrato. L’ Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.liceotelesiocosenza.edu.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL ’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l ’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno u no scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell'art. 6.9 ‐ "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: win.campersereno.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 12.16 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: www.28corso.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoGli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali incluso il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate procedimento di mediazione ai sensi del D.M. 585/94 D. Lgs. 28/2010, intraprendere alcuna difesa e successive modificazionisostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato senza ragione. L'Assicurato In nessun caso la Compagnia riconoscerà le spese sostenute dall’Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non può dare corso ad azioni siano stati dalla stessa preventivamente approvati. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di natura giudiziarianominare, raggiungere accordi qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall’Assicurato. La Società e/o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l’assistenza e la collaborazione da questa richieste. La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla Polizza. La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all’azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell’Art. 1917, C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’ImpresaAssicurato in proporzione del rispettivo interesse. Negli stessi termini e La Compagnia con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestareconsenso scritto dell’Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati Nel caso in cui l’Assicurato non dia il proprio assenso a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistritransazione, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di responsabilità della Compagnia per i Xxxxx conseguenti a tale Sinistro non supererà l’importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggela Compagnia propose per iscritto la transazione all’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.Qualora siano applicabili le esclusioni:

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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò nonì riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni casoì quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa alì Legale scelto nei termini indicati all’art. 43.2 (Libera scelta del Legale). La Copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le mo- dalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 43, l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la contro- parte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al – Ufficio Tutela Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa-. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/ caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggeTribuna- le competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell'Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Veicoli D’epoca, Di Interesse Storico E Collezionistico

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impu- gnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in corso genere. na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di confl itto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il di- ritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente residente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale ove egli ha distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza nominativo del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredomiciliatario. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e gestione della vertenza o per la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodifesa penale all’Avvocato così individuato.

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Samples: www.urologiauro.aon.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. X.25 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Polizza r.c. Auto

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario. Qualora l’Assicurato intenda rivolgersi ad un Legale da lui legale di fiducia, scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresanei termini anzidetti, assume a proprio carico le relative la Società provvederà al rimborso delle spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e legali, nei limiti delle condizioni previste garanzie e dei massimali prestati, esclusivamente a giudizio concluso con sentenza passata in giudicato e a fronte di documenti fiscali regolarmente quietanzati. L’Assicurato può, in alternativa, richiedere alla Società il nominativo di un Legale competente per materia e qualora l’Assicurato si rivolga all’assistenza dell’Avvocato proposto dalla presente polizzaSocietà, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 quest’ultima liquiderà direttamente il professionista convenzionato, nei limiti delle garanzie e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaredei massimali prestati. L’Assicurato deve trasmettere, con in ogni caso conferire regolare mandato per la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e gestione della vertenza o per la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodifesa penale all’Avvocato così individuato.

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Samples: nursingup.veneto.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoLa Società e/o Europa, dopo avere fatto all’Impresa verificata la regolarità della denuncia del sinistroSinistro e la corrispondenza dello stesso con la garanzia assicurata, segnala nel dare il benestare al prosieguo della pratica, si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia; qualora non sia possibile, e la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresacontroversia presenti possibilità di successo per l’Assicurato, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzaed in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, secondo tabelle professionali determinate la pratica sarà trasmessa al legale indicato ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidell’Art. L'Assicurato 64. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o transazioni, anche in corso di causa causa, decidere abbandoni o ricusare incarichi, senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società o di Europa,pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto legale designato tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi - relativa al sinistro – regolarizzati Sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società e/o a Europa. Quest’ultima potrà acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato - o dal perito o consulente di parte - ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate andranno invece alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato fra l’Assicurato e l’Impresa la Società e/o Europa in merito alla gestione dei sinistrisinistri (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento Civile o Penale), la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’Assicurato potrà scegliere:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per L'attivita' Agricola

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del sinistroSinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi può indicare alle stesse un Legale da lui unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentiUffici Giudiziari competenti a giu- dicare la controversia. Successivamente l’Impresa c omunicherà Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il proprio benestare relativo mandato ed altresì con- segnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e l’Assicurato procederà alla nominaove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto. L’ImpresaLa garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possi- bilità di un esito favorevole. Ai sensi dell’art. 41 e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzasalvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionila nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o tran- sazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetterePer quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaEuropa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere:

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Samples: catalogo.gruppofondiariasai.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L´Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L´Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.8 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assi- curato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.7 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni, previa valutazione in ogni caso della congruità dell’importo richiesto. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: www.unipolsai.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio la residenza o sede legale ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. L’ Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi in Viaggio

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 9.16 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: www.cotroneoassicurazioni.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Aderente, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Aderente comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. L'Aderente, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale ove egli ha il domicilio distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o hanno della sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresalegale dell’Aderente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriquest’ultimo caso, se necessario, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, Società indica il nominativo del domiciliatario. L’Aderente deve in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratoogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.

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Samples: underwriting.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra fra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone il proprio benestare e l’Assicurato procederà nominativo alla nomina. L’Impresa, assume Società la quale assumerà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, trasmettere al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati documenti occorrenti ed a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia ; copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito. In caso di disaccordo tra l'Assicurato fra l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono demandare la decisione verrà demandata sul comportamento da tenere ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro che provveda secondo equità. L’arbitro sarà designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. LA CONTRAENTE LA SOCIETA’

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Ard)

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 43.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 43, l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al – Ufficio Tutela Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa-. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

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Samples: www.cargeas.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o in corso penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (sinistro e libe- ra scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo penale soltanto se l’impugnazio- ne presenta possibilità di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasuccesso. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettereAXA Assistance, con così come la massima urgenzaCompagnia, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia non sono responsabili dell’operato di tale documentazione legali, di consulenti tec- nici di parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti periti in genere. te, fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e la Compagnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbi- tro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti con- tribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’as- sicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Polizza Auto

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 25 l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaUfficio Tutela Legale. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

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Samples: www.cargeas.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ARAG per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. Dopo la denuncia del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziariasinistro, raggiungere accordi ogni accordo transattivo o transazioni composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con ARAG; in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaoneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica. In caso Fanno eccezione i casi di disaccordo tra comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridi preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. SEZIONE TUTELA LEGALE pag.2 di 3 La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa alla Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà la Impresa comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa della Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresadalla Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa la Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa dalla Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

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Samples: www.coviaggi.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa comunicato alla Compagnia la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà la Compagnia comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Compagnia, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa della Compagnia (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresadalla Compagnia. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Compagnia. In caso di controversia tra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa dalla Compagnia ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcu- na transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.quixa.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell'Art. 2.2 “Libera scelta del Legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Consulenti Tecnici di tale documentazione Parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaPeriti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: Polizza Di Tutela Legale Anusca

Gestione del sinistro. L’AssicuratoIl Contraente e/o l'Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato Il Contraente e/o l'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve Deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne il Contraente e/o l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione. In caso di disaccordo tra il Contraente e/o l'Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà il Contraente e/o l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.comune.cavezzo.mo.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 8.16 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato Modello 7264 Ed. 15/03/2018

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell'Art. 7.15 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.axa.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell'Art. 69 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Garanzie Accessorie

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala Axa Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la tutela dei suoi interessi un pra- tica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell’Art. - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare L’impresa non è responsabile dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni al- cuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziaria che giudizia- ria senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) preventiva autorizzazione dell’Impresa, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e l’Impresa, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo accor- do dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’ar- bitrato. Axa Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale pro- cedura.

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Samples: www.quixa.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitrato. L’ Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: wwftravel.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della con- troversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell'Art. 87 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare IPA, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della ver- tenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessi- vo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e la Società e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere de- mandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.axa.it

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l'assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 4.5 - Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della Vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. In La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. ARAG può pagare direttamente i compensi del professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell’importo richiesto. Salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà può venire demandata ad a un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente e a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: www.unipolsai.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 5.2 “Libera scelta del Legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Consulenti Tecnici di tale documentazione Parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaPeriti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

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Samples: Convenzione Smi Unipolsai Assicurazioni Spa

Gestione del sinistro. L’AssicuratoIl Contraente/Assicurato, dopo avere fatto comunicato all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato il Contraente/Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, L’Impresa assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato Il Contraente/Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato al Contraente/Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodal Contraente/Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione del sinistro. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: www.pianetagaia.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, L’Assicurato dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi inte- ressi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominati- vo all’impresa. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaL’impresa, preso atto della designazioni del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) dell’Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari giudi- ziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo secon- do le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’impresa tiene indenne l’Assicurato li- mitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione verrà demandata sul comportamento da tenere ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro che provveda secondo equità. L’arbitro sarà designato di comune accordo dalle Parti del- le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.

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Samples: www.amga.it

Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del lega le, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) dell’Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione verrà demandata sul comportamento da tenere ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro che provveda secondo equità. L’arbitro sarà designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca) E Garanzie Accessorie (Cvt)