Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract, Insurance Contract
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impu- gnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in corso genere. na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10 - Foro competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’AssicuratoRicevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la denuncia del sinistroSocietà gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, segnala l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui fase giudiziale per la trattazione giudiziale. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentinei termini dell’Art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioniLa garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso In ogni caso la copertura delle spese da questa sostenute legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e l'obbligo per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale Parte devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratopreventivamente confermate dalla Società.
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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale Della Circolazione Stradale, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Legale, Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa causa, senza il preventivo benestare dell’Impresa (della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) , pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresadalla Società. Negli stessi termini termini, e con adeguata motivazione motivazione, dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la tutela dei suoi interessi un Legale pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e DAS; in caso contrario l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e risponderà di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaoneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrial deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto d’assicurazione. DAS non è responsabile dell’operato di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato legali e periti e non sostiene il pagamento di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratomulte o ammende.
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Samples: Informativa Precontrattuale, Insurance Policy, Assicurazione Rc Auto Moto
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Multirischio Per Il Settore Agricolo
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la tutela dei suoi interessi gestione delle controversia. In tale fase stragiudiziale DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano procedimento di mediazione, riservandosi nel circondario primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. “Denuncia del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare sinistro e scelta del legale”.
a) l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle condizioni prestazioni previste dalla presente in polizza, secondo tabelle professionali determinate pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziariaalcuna transazione della vertenza, raggiungere accordi o transazioni sia in sede stragiudiziale o in corso che giudiziale. Fanno eccezione i casi di causa senza preventivo comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese - i quali verranno ratificati da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettereDAS, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
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Samples: Assicurazione Contro Infortuni E Malattie, Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in corso genere. na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Auto, Assicurazione Auto
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le ne- cessarie procure. Dopo la denuncia del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziariasinistro, raggiungere accordi ogni accordo transattivo o transazioni composizione della vertenza devono essere preven- tivamente concordati con DAS; in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaoneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato divergenza di opinioni fra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriDAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favo- revole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la decisione verrà questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di arbitro sulla cui uno scelto dall’Assicuratodesignazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, l’arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratocompe- tente.
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Samples: Assicurazione Multirischi Impresa, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi del D.M. 585/94 dell’art. 6.18. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni grado di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli giudizio; agli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo l’Assicurato rilascerà le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresanecessarie procure. In caso di disaccordo tra l'Assicurato divergenze di opinioni fra l’Assicurato e l’Impresa DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio ‑ in merito alla gestione dei sinistriun procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale ‑ la questione, la decisione verrà a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di arbitro sulla cui uno scelto dall’Assicuratodesignazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di competenza ai sensi arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di leggetutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitraliFanno eccezione i casi di comprovata urgenza ‑ con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare ‑ i quali verranno ratificati da DAS, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la tutela dei suoi interessi un pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell’Art. - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza pre- ventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicu- rato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Cyber Risk fino al limite massimo stabilito in Polizza per Sinistro, per Anno assicurativo. Sono com- presi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell’ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell’ambito della garanzia di cui alla Garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti Massimali relativi alle attività sotto elencate:
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato1. Ricevuta la denuncia, dopo avere fatto all’Impresa previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’assicurato, la denuncia Società gestisce la trattazione
2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l’assicurato comunica aietà gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all’Avvocato scelto nei termini del sinistrosuccessivo Art. 10.
3. La Società si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell’impugnazione della sentenza emessa in ogni grado di giudizio, segnala prima di garantire la copertura per le spese relative ai gradi successivi.
4. Le prestazioni previste dalla polizza non operano se la Società non ha confermato preventivamente la copertura delle spese per la tutela transazione della controversia e/o per la nomina dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni periti di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaparte.
5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione verrà può venire demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
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Samples: Assicurazione Tutela Legale, Assicurazione Tutela Legale
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi relativa al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, accordo dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile, Polizza Responsabilità Civile
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/ assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o in corso pe- nale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei ter- mini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. salvo quanto previsto dal successivo comma. delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva troparte ad alcuna transazione della vertenza sia in L’assicurato non può giungere direttamente con la massima urgenzacon- AXA Assistance, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e così come la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Compagnia, non sono responsabili dell’operato di tale documentazione legali, di consulenti tecni- ci di parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti in genere. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e la Compa- gnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicura- to di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedu- ra Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitra- to. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Contratto Di Polizza Auto
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della Controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 35 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A., non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A. e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: D&o Insurance Agreement
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L´Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L´Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcu- Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in corso genere. senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Auto
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Insurance Contract
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.8 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assi- curato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Auto
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del sinistroSinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi può indicare alle stesse un Legale da lui unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentiUffici Giudiziari competenti a giu- dicare la controversia. Successivamente l’Impresa c omunicherà Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il proprio benestare relativo mandato ed altresì con- segnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e l’Assicurato procederà alla nominaove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto. L’ImpresaLa garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possi- bilità di un esito favorevole. Ai sensi dell’art. 41 e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzasalvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionila nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o tran- sazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetterePer quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaEuropa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione dei sinistri, del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione verrà venga demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di leggedel- l’art. Ciascuna 9. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifu- sione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa. Descrizione Percentuali destro sinistro Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda la relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo – omerale 85% 75%
b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75% 65% Perdita del braccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita dei tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell’indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell’anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell’indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell’anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11% 9% Descrizione Percentuali destro sinistro Perdita delle ultime due falangi del medio 8% Perdita delle ultime due falangi dell’anulare 6% Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°
a) in semipronazione 30% 25%
b) in pronazione 35% 30%
c) in supinazione 45% 40%
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi
a) in semipronazione 40% 35%
b) in pronazione 45% 40%
c) in supinazione 55% 50%
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30% Anchilosi completa dell’articolazione radio – corpica in estensione rettilinea 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione 22% 18%
b) in pronazione 25% 22%
c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo – femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo – femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell’avampiede alla linea tarso – metatarso 30% Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità; ma, ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio – tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% 1/10 9/10 1 2 2/10 8/10 3 6 3/10 7/10 6 12 4/10 6/10 10 19 5/10 5/10 14 26 6/10 4/10 18 34 7/10 3/10 23 42 8/10 2/10 27 50 9/10 1/10 31 58 10/10 0 35 65 Note:
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sem- pre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazio- ne.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10… 15% con visus corretto di 7/10… 18% con visus corretto di 6/10… 21% con visus corretto di 5/10… 24% con visus corretto di 4/10… 28% con visus corretto di 3/10… 32% con visus corretto di 2/10… 35%
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertan- to tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15%, per la correzione e per la mancanza del potere accomodativo.
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Samples: Assicurazione Infortuni
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa alla Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà la Impresa comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa della Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresadalla Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa la Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa dalla Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa comunicato alla Compagnia la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà la Compagnia comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Compagnia, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa della Compagnia (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresadalla Compagnia. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Compagnia. In caso di controversia tra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa dalla Compagnia ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Assicurazione Multirischi
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei ter- mini indicati all’art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 25 l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’e- sito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecu- zione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comu- nicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcu- na transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà demandata può essere deman- data in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designa- to di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Auto
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società . Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10 - Foro competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o in corso penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (sinistro e libe- ra scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo penale soltanto se l’impugnazio- ne presenta possibilità di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasuccesso. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettereAXA Assistance, con così come la massima urgenzaCompagnia, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia non sono responsabili dell’operato di tale documentazione legali, di consulenti tec- nici di parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti periti in genere. te, fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e la Compagnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbi- tro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti con- tribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’as- sicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione docu mentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti oParti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente a norma dell’Art. 10. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Commerciale
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 8.16 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Compagnia la denuncia del di sinistro, segnala ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi interessi, un Legale legale da lui scelto tra coloro scelto, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi, in un procedimento giudiziario od amministrativo che esercitano nel circondario richieda il ricorso ad un Avvocato, o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente normativa, l’Assicurato sarà in ogni caso tutelato da professionista da esso stesso scelto. La compagnia, preso atto della designazione del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLegale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa causa, senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, ,con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi relativa al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Compagnia. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriPer quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza Compagnia tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodue tentativi.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
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Samples: Assicurazione
Gestione del sinistro. L’AssicuratoIl Contraente/Assicurato, dopo avere fatto comunicato all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato il Contraente/Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, L’Impresa assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato Il Contraente/Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato al Contraente/Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodal Contraente/Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/ assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. X.26 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. SEZIONE TUTELA LEGALE pag.2 di 3 La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, L’assicurato dopo avere aver fatto all’Impresa all’impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all’impresa. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaL’impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) dell’impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresaqueste sostenute. Negli stessi termini e L’assicurato deve trasmettere con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaall’impresa. In Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’impresa tiene indenne l’assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientra nel limite del massimale stabilità all’oggetto dell’assicurazione. Il caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa l’impresa, in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti dalla parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggetribunale competente. Ciascuna delle Parti della parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. L’impresa avvertirà l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Agreement
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 12.16 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, L’Assicurato dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi inte- ressi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominati- vo all’impresa. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaL’impresa, preso atto della designazioni del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) dell’Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari giudi- ziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo secon- do le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’impresa tiene indenne l’Assicurato li- mitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione verrà demandata sul comportamento da tenere ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro che provveda secondo equità. L’arbitro sarà designato di comune accordo dalle Parti del- le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 6.7 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni, previa valutazione in ogni caso della congruità dell’importo richiesto. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Gestione del sinistro. L’AssicuratoLa Società e/o Europa, dopo avere fatto all’Impresa verificata la regolarità della denuncia del sinistroSinistro e la corrispondenza dello stesso con la garanzia assicurata, segnala nel dare il benestare al prosieguo della pratica, si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia; qualora non sia possibile, e la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresacontroversia presenti possibilità di successo per l’Assicurato, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzaed in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, secondo tabelle professionali determinate la pratica sarà trasmessa al legale indicato ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidell’Art. L'Assicurato 64. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o transazioni, anche in corso di causa causa, decidere abbandoni o ricusare incarichi, senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società o di Europa,pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto legale designato tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi - relativa al sinistro – regolarizzati Sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società e/o a Europa. Quest’ultima potrà acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato - o dal perito o consulente di parte - ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate andranno invece alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato fra l’Assicurato e l’Impresa la Società e/o Europa in merito alla gestione dei sinistrisinistri (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento Civile o Penale), l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione verrà sia demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna In questo caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere dalla Società e/o Europa la rifusione delle spese incontrate e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società e/o Europa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato ha l’obbligo in ogni caso di tenere informata la Società e/o Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La Società e/o Europa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di una delle procedure succitate. La scelta di una delle predette procedure, esclude l’applicazione dell’altra. La Società e/o Europa non sono responsabili dell’operato dei Legali e Periti. (valida solo se espressamente richiamata nella scheda di Xxxxxxx)
A) Procedimento penale per delitto doloso
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Samples: Insurance Contract
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 43.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 43, l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al – Ufficio Tutela Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa-. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell'Art. 2.2 “Libera scelta del Legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Consulenti Tecnici di tale documentazione Parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaPeriti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Samples: Polizza Di Tutela Legale
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò nonì riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni casoì quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa alì Legale scelto nei termini indicati all’art. 43.2 (Libera scelta del Legale). La Copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le mo- dalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 43, l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la contro- parte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al – Ufficio Tutela Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa-. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/ caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggeTribuna- le competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale allegale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle accordotra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitrato. L’ Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 9.16 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la tutela dei suoi interessi gestione delle controversia. In tale fase stragiudiziale DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano procedimento di mediazione, riservandosi nel circondario primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. “Denuncia del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare sinistro e scelta del legale”.
a) l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle condizioni prestazioni previste dalla presente in polizza, secondo tabelle professionali determinate pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
b) gli incarichi ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziariaalcuna transazione della vertenza, raggiungere accordi o transazioni sia in sede stragiudiziale o in corso che giudiziale. Fanno eccezione i casi di causa senza preventivo comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese - i quali verranno ratificati da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettereDAS, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell'Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionidi periti in genere. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 4.5 - Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della Vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia consulenti tecnici di tale documentazione parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti viene concordata con ARAG. In La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. ARAG può pagare direttamente i compensi del professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell’importo richiesto. Salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà può venire demandata ad a un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente e a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio la residenza o sede legale ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL ’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l ’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno u no scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 8.17 Libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute sostenute. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresaperiti viene concordata con ARAG. Negli stessi termini ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il rifiuto del benestareprofessionista. L’Assicurato deve trasmettereSe l’Assicurato paga direttamente il professionista, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese secondo le norme fiscali garantite avviene entro il termine di 30 giorni, previa valutazione in vigoreogni caso della congruità dell’importo richiesto. Copia La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di tale documentazione legali, consulenti tecnici e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresaperiti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistriSinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Incasodiesitonegativodell’arbitrato, l’Assicurato potràegualmenteprocedereautonomamenteedaproprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, (Tutela Legale): L’Assicurato dopo avere fatto all’Impresa aver inoltrato alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà nominativo alla nomina. L’ImpresaSocietà che, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestarequeste sostenute. L’Assicurato deve trasmettere, trasmettere con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. In Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientra nel limite del massimale stabilito al precedente comma 1. Il caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa l’impresa, in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggetribunale competente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. X.25 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso giungere direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Polizza r.c. Auto (Altri Veicoli)
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistro, segnala DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresadifesa penale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi del D.M. 585/94 dell’art. 6.18. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni grado di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli giudizio; agli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo l’Assicurato rilascerà le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresanecessarie procure. In caso di disaccordo tra l'Assicurato divergenze di opinioni fra l’Assicurato e l’Impresa DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio - in merito alla gestione dei sinistriun procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, la decisione verrà a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di arbitro sulla cui uno scelto dall’Assicuratodesignazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di competenza ai sensi arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di leggetutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitraliFanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. L’ Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del sinistroDenuncia di Xxxxxxxx, segnala per la tutela dei suoi interessi può indicare alle stesse un Legale da lui unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentiUffi ci Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Successivamente l’Impresa c omunicherà Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista confl itto di interessi con la Società o con Europa quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il proprio benestare relativo mandato e l’Assicurato procederà alla nominaaltresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. L’ImpresaUna volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza Europa metterà in atto uno o più tentativi di defi nizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all’incarico formale del massimale assicurato legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa é valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Ai sensi dell’art. D.1 e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizzasalvo il caso di confl itto di interessi con la Società o con Europa, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionila nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetterePer quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaEuropa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa fra l’Assicurato ed Europa in merito alla gestione dei sinistridel Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione verrà venga demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi dell’art. B.5 - Controversie sulla Liquidazione dei danni di leggecui alla sezione “B”: Condizioni di Assicurazione valide per le Garanzie Rischi Diversi. Ciascuna In tal caso ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato é tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione
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Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il comunicherà proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di controversia fra il Contraente/Assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato. In caso di disaccordo tra l'Assicurato il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, segnala ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto tra coloro nei termini dell’Art. 5.2 “Libera scelta del Legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) ARAG, pena il mancato rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo sostenute. L’eventuale nomina di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia Consulenti Tecnici di tale documentazione Parte e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaPeriti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistricasi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione verrà demandata può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia l'esito dell'arbitratopiù favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
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Samples: Polizza Rischio Professionale
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà comunicherà il proprio benestare e l’Assicurato l’assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l'assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto composto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratodall’assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
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Samples: Insurance Contract
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, accordo dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Services Agreement
Gestione del sinistro. L’AssicuratoL'Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Uffici Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresasostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale quali che sia l'esito dell'arbitrato. L’ Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Assicurazione
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentieffettuata secondo le modalità di cui all’art. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e 25 l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziale che giudiziale senza preventivo benestare preventiva autorizzazione dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’ImpresaUfficio Tutela Legale. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistridel sinistro/caso assicurativo, la decisione verrà potrà essere demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratodel Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà , segnalandone immediatamente il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nominanominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del lega le, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) dell’Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – - relativi al sinistro – regolarizzati - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione verrà demandata sul comportamento da tenere ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro che provveda secondo equità. L’arbitro sarà designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Policy
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala Axa Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la tutela dei suoi interessi un pra- tica viene trasmessa al Legale da lui scelto tra coloro nei termini dell’Art. - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competentipenale. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare L’impresa non è responsabile dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e l’Assicurato procederà alla nominadi periti in genere. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso addivenire direttamente con la controparte ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni al- cuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale o in corso di causa extragiudiziaria che giudizia- ria senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) preventiva autorizzazione dell’Impresa, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’Assicurato e l’Impresa, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo accor- do dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’ar- bitrato. Axa Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale pro- cedura.
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Samples: Assicurazione Tutela Legale
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere aver fatto all’Impresa alla Società la denuncia del sinistro, segnala nomina per la tutela dei suoi interessi un Legale legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’ImpresaLa Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazionirelative. L'Assicurato L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestaresostenute. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – necessaria, relativi al sinistro – regolarizzati regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale legale devono essere trasmessi all’Impresaalla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato l’Assicurato e l’Impresa la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato arbitro designato di comune accordo dalle tra le Parti o, o in mancanza di accordo, accordo dal Presidente presidente del Tribunale di competenza ai sensi di leggecompetente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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Samples: Insurance Agreement
Gestione del sinistro. L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa Ricevuta la denuncia del di sinistro, segnala AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni difesa in sede stragiudiziale o penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impu- gnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in corso genere. na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmetteresostenute, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti fatto salvo quanto previsto dal Legale devono essere trasmessi all’Impresasuccessivo comma. In caso di confl itto d’interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistrisinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il di- ritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione verrà può essere demandata in via alternativa ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicuratoarbitro che decide secondo equità, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente residente del Tribunale competente a norma del Codice di competenza ai sensi di leggeProcedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuirà parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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