Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica; 2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti; 3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi; 4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate; 5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00; 6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi; 7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; 8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00; 9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00. 10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00; 11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro; 12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto; 13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00; 14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00; 15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00; 16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto; 17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto; 18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 2 Esclusioni. A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:
1a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioneesplosioni, implosioneimplosioni e scoppi, scoppio e onda sonicafumo, bruciature, acqua;
2d) caduta xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o urto accidentale colpa grave delle persone di aeromobilicui l’assicurato debba rispondere a norma di Legge;
f) trombe d'aria, veicoli spazialiuragani, loro parti o gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto ;
g) caduta di aereo di cose da essi trasportatetrasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoritisuperamento del "muro del suono'';
3h) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute necessarie per ricercaredemolire, riparare o sostituire le tubazioni ed sgomberare e trasportare al più vicino scarico i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni residuati del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12i) guasti danni causati agli enti assicurati cagionati dai ladri a fissi ed infissida dipendenti dell’assicurato, sino ad un massimo indennizzoda terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;costi di scavo, per sinistro sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, simili sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedell'indennità pagabile a termini di polizza;
j) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;
k) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
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Samples: Insurance Agreement, Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art. 2.2 “Categorie e somme assicurate” e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di ciascuna partita assicurata trasporto in polizzauso agli Assicurati, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) quali sia stato preventivamente autorizzato l'uso, ed utilizzati dagli Assicurati stessi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: - incendio, fulmine, esplosionescoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione; - furto/rapina, implosionenonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati; - eventi sociopolitici, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale quali tumulti popolari, scioperi, atti di aeromobiliterrorismo, veicoli spazialisommosse, loro parti o cose da essi trasportatesabotaggio, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinaterzi; - eventi naturali e/o atmosferici, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia intendendosi per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali tali trombe d’ariad'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc.; - danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature); - xxxxx xxxxxxxxxxx. - traino attivo e/o passivo, nonché i danni causati dalla caduta la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di alberi e dall’urto di cose trascinate ricovero o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti riparazione a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura sinistro indennizzabile a termini di impianti polizza L'assicurazione comprende anche i danni subiti: - Ai pezzi di riscaldamento, idrici, igienici ricambio ed alle parti accessorie e/o tubazioni in genere optionals, se stabilmente installati sul mezzo di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro trasporto; - Ai dispositivi e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzionedestinato, purché accertata dall’Azienda erogatricead esso incorporati o validamente fissati; rimangono comunque escluse le spese - Agli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non gli scopi ai quali lo stesso è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeadibito).
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoLa Società indennizza, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, alle condizioni e nei limiti dell’Art. 8.1 “Delimitazioni e detrazioni”, i danni materiali subiti dalle cose assicurate direttamente causati da:
a) incendio;
b) azione del fulmine, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di ciascuna partita assicurata fiamma ed esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
c) esplosione e scoppio anche se causati da sostanze ed ordigni esplosivi purché non conseguenti ad atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio e purché gli esplosivi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, l’Assicurato non ne conosca l’esistenza;
d) implosione;
e) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini ed il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti non assicurati;
f) scoppi esterni causati da esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall’attività dichiarata in polizza, per i danni materiali con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi;
g) urto di veicoli stradali e diretti causati agli enti assicurati da:di natanti non appartenenti all’Assicurato e/o suoi addetti, né al suo servizio.
1h) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2i) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6j) caduta di ascensori, montacarichi e simili, simili o antenne radio/-televisive, compresi i danni subiti dai medesimimedesimi ed agli impianti;
7k) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricolastre. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • Società rimborsa le spese sostenute per ricercarela sostituzione, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gasa seguito di rottura accidentale, di competenza lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dei fabbricati F1 e F2 assicurati e/o del loro relativo contenuto, se assicurato.
l) le spese di demolizione, sgombero e trasporto necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n.22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal
m) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l’incendio, o gli altri eventi garantiti, o limitarne le conseguenze, dai mezzi adoprati per ordine: dell’Autorità, dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzioneo nel suo interesse, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistrotali mezzi non siano stati adoprati inconsideratamente;
12n) i guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato. La presente estensione non Se è operante qualorala Sezione Furto, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtosi intende ad integrazione di quella ivi prestata;
13o) deterioramento le spese di generi alimentari riposti in apparecchi rifacimento di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00documenti personali o contabili;
14p) le spese di rimozione, trasporto e ricollocamento altrove del contenuto assicurato nei locali indicati in polizza quando il sinistro abbia reso inagibili detti locali e per consentire il ripristino degli stessi;
q) i danni alle attrezzature, l’arredamento, le scorte, i prodotti e gli animali, posti in ubicazione diversa da quella indicata in polizza ma nell’ambito del territorio nazionale, esclusivamente all’interno delle aree espositive in occasione di fiere, mostre ed esposizioni a cui l’Assicurato partecipa;
r) a perdita del combustibile, combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento in conseguenza di un rischio assicurato dal nella presente settore Sezione o di un guasto accidentale degli agli impianti stessi.
s) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
t) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15u) rottura delle lastre colaggio o fuoriuscita di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualefluidi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività indicate nelle rispettive sezioni riportate nel paragrafo “Condizioni particolari di assicurazione”. Sono compresi in caso garanzia anche: ⮚ l'asfissia non di assicurazione origine morbosa; ⮚ gli avvelenamenti o l’intossicazione avente origine non traumatica. L’intossicazione di origine traumatica; ⮚ contatto con corrosivi; ⮚ le alterazioni patologiche conseguenti a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativomorsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la Società malaria e le malattie tropicali; ⮚ le alterazioni patologiche causate da avvelenamento del sangue e da infezioni, sempreché il germe infettivo si obbliga ad indennizzare l’Assicuratosia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; ⮚ l'annegamento, nei limiti l’asfissia, l'assideramento o congelamento; ⮚ la folgorazione; ⮚ i colpi di ciascuna partita assicurata sole o di calore, i colpi di freddo; ⮚ le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; ⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni in polizzagenere, per i danni materiali inclusi morsi di animali; ⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; ⮚ gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; ⮚ - gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e diretti negligenza anche gravi; ⮚ gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; ⮚ gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; ⮚ gli infortuni causati agli enti assicurati da:
1) incendioda influenze termiche ed atmosferiche; ⮚ gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose natanti in genere; ⮚ ernie addominali da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentosforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo⮚ ernie traumatiche. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, ⮚ Rischio in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La itinere: la garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è intende prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gasil rischio” in itinere”, durante il tragitto dimora/sede di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta servizio e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraviceversa, nel contratto, risulti operante periodo ragionevolmente necessario per effettuare il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualepercorso.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dadiretti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati, subiti dai :
1) incendioA. veicoli usati dai Dipendenti, fulmineDirigenti dell’Ente/Contraente, esplosioneoperatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge, implosioneed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, scoppio regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e onda sonicaal percorso necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono compresi i trasferimenti compiuti dai dipendenti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e del comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica; sono pertanto da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall’abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all’uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni;
2) caduta B. veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), di guardia turistica e dalla medicina dei servizi, nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti presso l’Ente destinatario in base a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici specifiche norme e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggioconvenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia previsto l’onere della copertura a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici ecarico dell'Ente/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00Contraente.
10) infiltrazioni C. Veicoli usati per ragioni di acqua piovana servizio dai Direttori della ASL 8 di Cagliari, incluso il tragitto dall’abitazione al posto di lavoro e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricoviceversa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza per i danni conseguenti a: - incendio, esplosione, scoppio di € 20.000,00 serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio); - furto, intendendosi per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, tale la perdita dell'automezzo assicurato o di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibilesue parti, in conseguenza di un rischio furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati; - eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere; - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica; - uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli; - rottura dei cristalli, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e gli accessori in genere. Sono altresì comprese in garanzia le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato luogo dell’incidente a quello indicato dal conducente e/o contenutointestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall’Autorità competente intervenuta, nonché per la quota parte le spese di custodia del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeveicolo.
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Samples: Assicurazione Auto, Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che La Compagnia di assicurazione, assumerà a proprio carico, in caso luogo dei soggetti assicurati, gli oneri, le spese e le competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli oneri dei periti di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoparte e di quelli nominati dal Giudice, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratole spese di transazione, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzae soccombenza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta fatti inerenti all’attività esercitata e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni; dette spese sono riferite ai seguenti casi: ❑ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisivecontravvenzioni, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati quelli derivanti dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricatocircolazione stradale, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarieconseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. ❑ La difesa in procedimenti penali per le tubazioni delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisone passata in giudicato sono esclusi i casi di estinzione del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse reato per qualsiasi causa. La Società rimborserà le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in materiagiudicato. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta ❑ L’esercizio di pretese di risarcimento danni e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato persone e/o contenutoa cose per fatti illeciti di terzi. ❑ Resistere a pretese risarcimento per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, nonché 2394 del X.X. xxx, xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 xxx X.X., xxxxxxxxx adempiuti gli obblighi della Società di Responsabilità Civile degli Assicurati. ❑ Recupero danni a persone e/o cose subiti per la quota parte del fabbricato fatti illeciti terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà comune, fino privata sempreché connessi con l’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/o Società di appartenenza. ❑ La Società rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale e amministrativa. Vengono escluse le richieste di tutela relative alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualegiustizia sportiva.
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Samples: Convenzione Assicurativa, Insurance Agreement
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoobbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzadel capitale assicurato per la presente partita, per ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendioal macchinario elettronico portatile/mobile, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta anche di proprietà di terzi e/o urto in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino: - presso le località indicate in polizza e laddove l’assicurato svolga la propria attività; - ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di aeromobiliciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina; - in deposito, veicoli spazialigiacenza, loro parti o cose da essi trasportateimmagazzinamento presso le sedi di corsi all’esterno delle ubicazioni indicate in polizza. Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi. A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende anche: - furto di macchinari in occasione del furto dell’automezzo di trasporto, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti avvenuto mediante effrazione dell’automezzo stesso; - furto avvenuto a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termicixxxxxx, idraulici e/o perdita di condizionamentocoscienza, infortunio del portatore del macchinario; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l’automezzo dove era riposto il macchinario assicurato; - perdite dovute al furto e rapinadei macchinari assicurati, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti avvenuto senza scasso dei mezzi di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericichiusura. La condizione essenziale per l’operatività della garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento è che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici eil macchinario elettronico portatile/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosfericimobile sia: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali - sotto il controllo dell’Assicurato o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativosuoi tecnici, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, dipendenti; - lasciato incustodito unicamente in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza locale di un rischio assicurato dal presente settore o fabbricato chiuso a chiave; - lasciato incustodito in bagagliaio metallico di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeautoveicolo chiuso a chiave.
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Samples: Polizza Elettronica
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per indennizza:
a) i danni materiali e diretti - anche se causati agli enti assicurati dada colpa grave del Contraente o del Conduttore - ai fabbricati descritti in polizza:
1) incendio, a. direttamente causati da: - Incendio; - fulmine, esplosione, implosione, ; - Esplosione e scoppio e onda sonica;
2) non causati da ordigni esplosivi; - caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumob. direttamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di guasto improvviso ed accidentale negli energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti termici, idraulici e/di riscaldamento o di condizionamento; , da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali è prestata la prese te assicurazione e che abbiano colpito le cose assicurate oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 20 metri da essiesse;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati c. direttamente causati da: - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti veicoli, non appartenenti all’Assicuratoe non in uso al Contraente o al Conduttore, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche area equiparata ad area pubblica; - onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in occasione genere; - rovina di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate ascensori o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti montacarichi a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti congegni;
b) i guasti arrecati alle cose assicurate, allo scopo di riscaldamentoimpedire o di arrestare l’incendio: - per ordine dell’Autorità; - dal Conduttore o da terzi salvo che siano stati arrecati inconsideratamente;
c) le spese necessarie per demolire, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importosgomberare e trasportare, a primo rischio assoluto, idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di € 3.000,00 per sinistro polizza - esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni successive modificazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, integrazioni - sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 20 - "Valore dei fabbricati assicurati e determinazione del danno".
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Samples: Assicurazione Leasing Immobiliare
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta in conseguenza e/o urto accidentale occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di aeromobiliscoppio del serbatoio stesso, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiazione del fulmine (anche senza successivo incendio);
3b) fumofurto totale o parziale (consumato o tentato), gas, vapori fuoriusciti a seguito rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/furto o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosiviall’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
9d) eventi atmosferici quali traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, uragani, buferexxxxxxx, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi neve, bora.
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e dall’urto oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
h) rottura di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericicristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamentosarà prestata a Primo Rischio Assoluto, verificatisi all’interno e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisseCodice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Polizza CVT Corpi Veicoli Terrestri
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoindennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzapolizza e nell’am- bito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentopurché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti anche non assicurati; mancata o anormale pro- duzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini del presente Settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 25 20 metri da essiesse;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da provocati, che si mani- festino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;compo- nenti elettronici.
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimime- desimi;
7) urto di veicoli e stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e tumulti, sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • – da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, coperture purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, esterne per effetto del peso della neve, compresi i danni che oc- corressero all’interno del fabbricato, sino ad un importo massimo pari al 50% della somma assicurata alle singole partite fabbricato e contenuto; • – da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o e tubazioni in genere genere, di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importoassi- curato, sino a primo rischio assoluto, un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00 per sinistro 3.500,00; € 15.000,00 causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e anno assicurativodei danni al relativo contenuto; • – da grandine a manufatti in materia plastica materiale plastico e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fibro/cemento fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, del 3% della somma assicurata per il fabbricato con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, il massimo di € 1.500,0015.000,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici, verificatesi: • – attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • – a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o e dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento di: • rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, del fab- bricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di apparecchiature pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00; • occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente il rischio assicurato oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Re- sta convenuto che il massimo indennizzabile è pari al 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia contenuto, con il minimo di € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro € 100,00. sinistro; • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicuratoraccordi, in caso di dispersione dai relativi del gas relativa agli impianti di distribuzionedistribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;bloc- co dell’erogazione del servizio.
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto gua- sto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;sino ad un importo massimo di
1513) rottura delle lastre di cristalloincendio, mezzo cristallo esplosione e vetro costituenti parte scoppio del fabbricato e/contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o contenutolavorazione presso terzi, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per alla partita contenuto con il contenutomassimo di € 50.000,00;
1714) incendio delle cose indicate incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per puliziaterritorio italiano, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 20.000,00;
15) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incen- dio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribalta- mento, uscita di strada, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicura- to o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resto convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto;le
1816) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte denaro e valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, Set- tore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti istituti di credito o di pegno nel territorio Italianoitaliano, sino alla concorrenza del ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecon il limite di € 6.000,00.
17) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto pre- visto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
18) le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchi- nari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo;
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:
1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza: - violandone le protezioni esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in maniera clandestina, per cui dopo essersi introdotto nei locali in modo clandestino, vi si sia fatto rinchiudere e abbia asportato la refurtiva successivamente a locali chiusi e con scasso, dall'interno, dei mezzi di chiusura;
2. estorsione, rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono parificati ai danni da furto e rapina i guasti e gli atti vandalici causati agli enti assicurati dadagli autori del furto o della rapina tentati o consumati. L’assicurazione si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
1a) incendioper pellicce, fulminetappeti, esplosionearazzi, implosionequadri, scoppio sculture e onda sonicasimili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro : 30% della somma assicurata;
2b) caduta per gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro : 10% della somma assicurata
c) per denaro: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro : 5 % della somma assicurata
3. il furto di enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche se in corpi separati purché nell'ambito della stessa ubicazione, sempreché avvenuto con le modalità previste al precedente punto 1; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00.
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono gli enti assicurati ed i relativi fissi ed infissi compreso il furto degli stessi. Sono comprese le spese per la sostituzione o il potenziamento di serrature, blindature o congegni di bloccaggio relative ad accessi dall'esterno, danneggiati o forzati dai ladri, nonché i guasti cagionati agli impianti automatici di allarme. La garanzia si intende operante sino alla concorrenza del massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 150,00.
5. il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari. La garanzia é operante dal momento dello smarrimento o sottrazione indicato nella denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
6. le spese di sostituzione delle serrature con altre uguali ed equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche, sempreché sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
7. le spese di rifacimento di documenti personali, quali ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
8. le spese sanitarie, purché documentate, per infortunio subito dall'Assicurato, o da suoi familiari conviventi, in occasione di xxxxxx e/o urto accidentale scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di aeromobili€ 50,00.
9. sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari, veicoli spazialipurché conviventi e maggiorenni, loro parti o cose da essi trasportateall'esterno dell'abitazione, oggetti orbitantima comunque entro i confini della U.E., meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti mentre hanno addosso od a portata di mano gli effetti personali stessi. La garanzia é operante esclusivamente: - per furto a seguito di guasto infortunio o improvviso malore della persona; - per il furto con destrezza, allorché la persona ha indosso od a portata di mano gli effetti medesimi; - per lo scippo o la rapina, ovvero strappando di mano o di dosso alla persona gli effetti medesimi; - per il furto avvenuto in caso di incidente stradale; Sono compresi i danni ad indumenti ed accidentale negli impianti termicieffetti personali conseguenti a scippo e/o rapina. Sono esclusi i danni a beni portati con se che siano attinenti ad attività professionale, idraulici esercitata per conto proprio e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedireterzi, arrestare o limitare ed i danni alle cose ad enti non di proprietà delle persone assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di con un massimo indennizzo annuo pari ad € 20.000,00 per sinistro 1.000,00 e per anno assicurativo, previa applicazionecon una franchigia, per ogni singolo sinistro, di una franchigia € 100,00.
10. furto e rapina di valori e preziosi chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di Istituto di Credito o Bancario; sono esclusi i danni causati da furto senza effrazione dei mezzi di custodia. La garanzia é prestata in eccedenza al capitale assicurato dall'Istituto di Credito o Bancario con un limite di indennizzo annuo pari ad € 1.500,00.
11. furto in presenza di persone, ovvero il furto commesso attraverso finestre o portefinestre i cui sistemi di chiusura e protezione non siano posti in essere, alla condizione che nei locali vi sia la presenza di persone maggiorenni, e che l'introduzione sia avvenuta a € 150,00loro insaputa;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale 12. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente alle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese, a carico dell'Assicurato, a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed nomina del terzo perito; il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativosinistro, è pari a ad € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;2.500,00.
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto. le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di mancata od anormale produzione purché documentate ed effettivamente sostenute entro trenta giorni dalla data del freddosinistro, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato per l'installazione e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato rafforzamento di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito impianto d'allarme e/o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.porta blindata; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoa tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti quale civilmente responsabile ai sensi di ciascuna partita assicurata legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza, per i danni materiali Polizza e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta fabbricati e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici venduti e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature distribuiti e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici commercializzati dall'Assicurato stesso e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenzasuoi depositari, per sinistro morte o lesioni personali e per anno assicurativodanneggiamenti a cose, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione diverse dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibileprodotti Assicurati, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto fatto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentoverificatosi, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristalloin relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato dopo la consegna a Terzi dei prodotti e/o contenutola loro messa in circolazione ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206. L'Assicurazione comprende entro il limite per Sinistro indicato nella SCHEDA DI POLIZZA i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, nonché parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma. E' compresa la Responsabilità Civile che deriva all'Assicurato per la quota parte del fabbricato fatto doloso di proprietà comunepersone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione comprende i danni che i prodotti, fino alla concorrenza quali componenti scindibili di € 2.000,00altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti. Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei Prodotti":
1. gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi2. gli errori e/o difetti di produzione, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenutoanche se eseguita da Xxxxx su incarico dell'Assicurato;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi 3. gli errori nelle istruzioni scritte per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenutol'uso;
18) perdita o distruzione 4. i difetti di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeconfezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca: - durante l’orario scolastico e, comunque, durante l’orario in caso cui sia autorizzato l’accesso e la permanenza presso i plessi scolastici con riferimento, ad esempio, al pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli e l’inizio delle lezioni) e alle attività di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti mensa e doposcuola; - durante le lezioni di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali educazione fisica e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta le altre attività tipiche e/o urto accidentale specifiche dell’indirizzo scolastico; - durante le refezioni scolastiche, le quotidiane ricreazioni e giochi (esercizi fisici e sport comuni, compreso il gioco del calcio per diletto, esclusa però la partecipazione a gare e campionati); - durante la partecipazione ad allenamenti e gare per “Giochi della Gioventù” e per tutte le altre manifestazioni sportive scolastiche indette ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dagli Uffici scolastici provinciali; - durante l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli interscambi culturali, anche con l’estero; - durante le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano presso musei, scavi, mostre ed esposizioni, cantieri, aziende e laboratori nonché durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di aeromobilisvago e diporto, come gite, passeggiate ed escursioni; - durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui ai precedenti commi, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto, terrestri o marittimi purché compiuti in forma collettiva con l’organizzazione e sotto la sorveglianza e vigilanza del personale a ciò espressamente preposto; - durante il tragitto dalla dimora alla scuola o al luogo dove si effettuano le attività di cui ai punti precedenti e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi mezzo, compresi gli infortuni subiti nella salita o discesa dei mezzi usati (c.d. rischio in itinere). I massimali per le singole garanzie vengono riportati alla Sezione 4 della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia: l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze; - contatto con corrosivi; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali; - l’annegamento; - l’assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; - gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; - gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti dall’uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli spazialia motore e natanti, loro parti o cose a condizione che l’Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; - gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da essi trasportateterremoto, oggetti orbitantimaremoto, meteoriti;
3) fumoeruzione vulcanica, gasalluvioni, vapori fuoriusciti a seguito inondazioni e fenomeni connessi; - gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni derivanti da abuso di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termicialcolici, idraulici con l’esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; - gli infortuni derivanti da pratiche sportive ad eccezione di condizionamentoquelle espressamente escluse dall’art. 21 (Rischi esclusi dall'Assicurazione); oppure sviluppatisi - gli infortuni derivanti da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito episodi di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedirebullismo, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro abusi e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericiviolenza. La garanzia comprende i danni assicurativa si intende valida indipendentemente dalle condizioni di salute e da bagnamentoeventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo restando comunque espressamente confermato quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce dall’art. 11 (Criteri di indennizzabilità). Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o lesioni verificatesi nel tetto mutilazioni da cui le persone assicurate fossero affette al momento della stipulazione o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a che dovessero in seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualesopravvenire.
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Samples: Service Agreement
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile indennizzabi- le per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare indenniz- zare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzapoliz- za, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentopurchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fuma- rie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essianche non assicurati;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - provocati, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo. Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subiti subi- ti da apparecchiature impianti, apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e 1.600,00 per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquavia;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e tumulti, sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. Sono, anche a mezzo di ordigni esplosivialtresì, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia a distributori automatici per ogni sinistro la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’e- sterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 100,006.000,00 per anno assicurativo;
9) eventi atmosferici quali trombe d’ariatrombe, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati provocate dalla violenza vio- lenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. La garanzia comprende i danni da bagnamentoSono, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperturealtresì, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, fibro-cemento sino ad un importo massimo pari all’1% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00il fabbricato.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di dal disgelo, salvo quanto previsto quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali plu- viali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza , con applicazione di una fran- chigia di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, 250,00 per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito segui- to di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati instal- lati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro € 100,00sinistro. • Sono, inoltre, comprese: le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatriceerogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative nor- mative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;.
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza sino ad un importo massimo di € 2.000,001.600,00 per anno assicura- tivo;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
1613) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del , sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assi- curata per il contenuto;
14) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 6.000,00;
1815) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i tra- sporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00;
16) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte denaro e valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti istituti di credito o di pegno nel territorio Italianoitaliano, sino alla concorrenza del ad un impor- to massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecon il limite di € 6.000,00. La Società risarcisce inoltre:
17) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo;
18) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrez- zature, arredamento e merci sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
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Samples: Polizza Multibusiness
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per La Compagnia indennizza:
I) i danni materiali e diretti - anche se causati agli enti assicurati dada colpa grave del Con- traente o dell’Assicurato - ai Fabbricati descritti in Polizza:
1a) incendiodirettamente causati da: - Incendio, - fulmine, esplosioneP.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 4 - Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione, scoppio e onda sonica;
2) - caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificia- li, meteoriti, loro parti o cose da essi Cose trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3b) fumodirettamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di guasto improvviso ed accidentale negli energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroni- che, di impianti termici, idraulici e/di riscaldamento o di condizionamento; condizionamen- to, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali è prestata la presente Assicurazione e che abbiano colpito le Cose assicurate oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti po- sti nell’ambito di 25 20 metri da essiesse;
4c) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati direttamente causati da: - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti veicoli, non appartenenti e non in uso al Con- traente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche area equiparata ad area pubblica; - onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in occasione genere; - rovina di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate ascensori o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti montacarichi a seguito di crollo totale rottu- ra di congegni;
II) i guasti arrecati alle Cose assicurate, allo scopo di impedire o parziale del tetto di arrestare l’Incendio: - per ordine dell’Autorità; - dall’Assicurato o delle pareti esterneda terzi salvo che siano stati arrecati in- consideratamente;
III) le spese necessarie per demolire, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importosgomberare e trasporta- re, a primo rischio assoluto, idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di € 3.000,00 per sinistro Polizza - esclusi i residui radioattivi discipli- nati dal Decreto Legislativo 230/95 e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni successive modifi- cazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, integrazioni - sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto al successivo Articolo 11 - "Limite mas- simo di Indennizzo".
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoL’Impresa, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei alle condizioni contrattuali (limiti di ciascuna partita assicurata risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, per indennizza i danni materiali e diretti causati agli subiti dagli enti assicurati daassicurati, ancorché determinati da colpa grave dell’Assicurato, in conseguenza di:
1) . incendio; sono parificati ai danni da incendio, fulminei guasti fatti per ordine delle Autorità, esplosionequelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi, implosionepurché non inconsideratamente, scoppio e onda sonicaallo scopo di limitare il danno, nonché quelli prodotti dagli impianti di estinzione qualora esistenti;
2) caduta . fulmine;
3. scoppio ed esplosione, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato assicurato (con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi), implosione;
4. fumo, fuoriuscito a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte), purché gli stessi siano correttamente eseguiti, in buon stato di manutenzione
5. urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti in navigazione, purché non appartenenti e/o urto accidentale in uso all’Assicurato o al Contraente;
6. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti o e cose da essi dagli stessi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritie manufatti astronomici in genere;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti 7. onda sonica provocata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essivelocità supersonica;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo8. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta rovina di ascensori, montacarichi e similiin genere, antenne radio/televisivee parabole a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto dagli stessi e quelli subiti dagli impianti di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00pertinenza;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria. occlusioni, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici rigurgito e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto traboccamenti di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati posti all’interno dei fabbricati nonché infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato a seguito di ingorgo o comunque traboccamenti delle grondaie e delle condutture di pertinenza dello stessoscarico; sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, inclusi quelli interratirigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 20.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 100,00.
10. se conseguenti ad uno degli eventi previsti ai punti precedenti, che abbiano colpito gli enti assicurati oppure altri enti, anche se di apparecchiature proprietà di terzi, posti nell’ambito di 50 metri dagli enti assicurati medesimi:
11. fuoriuscita di acqua condotta, compresa l’acqua piovana, a seguito di rotture accidentali, anche se provocate da gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, installati sia internamente che esternamente al fabbricato assicurato, purché correttamente eseguiti ed in buon stato di manutenzione.
a) le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione e la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, collocati nei muri e/o macchine collegate nei pavimenti, la cui rottura ha provocato la fuoriuscita di acqua;
b) le spese, necessariamente sostenute e documentate, per la demolizione di parti del fabbricato per la ricerca del guasto ed il ripristino delle stesse; - rottura di condutture e/o tubazioni interrate; - gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro; - rottura, per effetto del gelo, di condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessae/o tubazioni esterne al fabbricato; Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 100,00.
12. Franchigia i danni elettrici, ovvero i danni materiali e diretti provocati agli enti assicurati (compresi pc ed accessori per uso privato) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 7.500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 100,00.
13. • la rottura di cristalli, ovvero le spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche – comprese le spese di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto – la cui rottura sia dovuta a fatti accidentali. La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.000,00;
14. le spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas, ovvero in caso di dispersione di gas a seguito di fuoriuscita accidentale dagli impianti di distribuzione, di specifica competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall’azienda di distribuzione e tale da comportare l’interruzione dell’erogazione, l’Impresa indennizza: La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.600,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 260,00.
15. i danni materiali e diretti ai fissi ed agli infissi del fabbricato, qualora assicurato, provocati e seguito di furto e/o tentato furto, compreso, a deroga di quanto previsto all’art.18, il furto degli stessi; la garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00.
16. le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto, alla più vicina discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità, i residuati del sinistro, entro il limite di risarcimento, per sinistro, di € 25.000,00.
17. le spese sostenute per ricercarela rimozione, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione il deposito temporaneo ed il ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, onde consentire il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche del fabbricato danneggiato con un massimo risarcimento, per le tubazioni del gassinistro, di competenza dell’Assicurato€ 5.000,00.
18. il ricorso terzi, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzioneovvero l’Impresa risponde delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta interesse e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia danni materiali diretti cagionati alle cose di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri terzi, compresi i locatari, da incendio, esplosione o scoppio indennizzabili a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00termini di polizza. La presente estensione non è garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e si intende operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;solo ed esclusivamente se assicurata la partita “fabbricato” o “rischio locativo”
13) deterioramento 19. la perdita di generi alimentari riposti in apparecchi all’interno degli impianti di refrigerazione refrigerazione, nella dimora abituale se è assicurato il dell’Assicurato ed in quanto assicurata la partita «contenuto», a seguito di mancata od anormale produzione del freddo. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 260,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 50,00.
20. le spese e gli onorari di competenza di periti, fino tecnici e consulenti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme e dei disposti della presente sezione di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 300,00;5.000,00.
14) 21. la perdita del combustibiledelle pigioni, purché documentate, relative al fabbricato danneggiato e per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 12 mesi, qualora il Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00.
22. le spese sostenute dall’Assicurato e documentate inerenti all’utilizzo di un’ alloggio sostitutivo aventi caratteristiche analoghe a quello assicurato, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inagibili a seguito di sinistro. Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00.
23. la perdita di combustibile in conseguenza di un rischio evento assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentodi condizionamento ed uso domestico in genere. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 100,00.
24. le spese per il rifacimento di documenti di famiglia, fino danneggiati e distrutti con un massimo risarcimento annuo pari ad € 250,00.
25. le spese di nuova progettazione e gli oneri di concessione edilizia, relative alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte ricostruzione del fabbricato assicurato; l’indennizzo è riconosciuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 18 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore; e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato esclusivamente se conseguente a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di proprietà comunecui al precedente punto 1 e punto 3, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per fermo restando il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedisposto dell’art.27.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosioneanche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, implosioneutilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, scoppio e onda sonica;
2) caduta limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o urto accidentale di aeromobiliil ricovero degli stessi, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici in conseguenza e/o occasione di:
a. Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiscoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
4) guasti cagionati allo scopo di impedireb. furto totale o parziale (consumato o tentato), arrestare rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti dei suoi componenti ed accessori o di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivioggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
9) eventi atmosferici quali c. ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
x. xxxxxx attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e. tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
f. trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi neve, mareggiate;
g. caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e dall’urto oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
h. rottura di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericicristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamentosarà prestata a Primo Rischio Assoluto, verificatisi all’interno e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisseCodice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoindennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzapolizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assi- curativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termiciter- mici, idraulici e/o di condizionamentopurché collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, man- cato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizza- bili a termini del presente Settore che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 25 20 metri da essiesse;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto con il limite di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia , per ogni sinistro € 100,00;le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici.
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommossetumulti, nonché som- mosse, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • – da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, coperture purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, esterne per effetto del peso della neve, compresi i danni che occorressero all’interno del fabbricato, sino ad un importo massimo pari al 50% della somma assicurata alle singole partite fabbricato e contenuto; • – da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o e tubazioni in genere genere, di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importofabbrica- to assicurato, sino a primo rischio assoluto, un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00 per sinistro 3.500,00; € 15.000,00 causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e anno assicurativodei danni al relativo contenuto; • – da grandine a manufatti in materia plastica materiale plastico e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fibro/cemento fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, del 3% della somma assicurata per il fabbricato con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.il massimo di
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici, verificatesi: • – attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • – a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o e dei condotti di scarico; Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativoTale massimo importo indennizzabile, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;così
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento di: • rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, del fabbricato corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di apparecchiature pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettua- to previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00; • occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente il rischio assicurato oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessacontenuto. Franchigia Tale massimo im- porto indennizzabile, cosi calcolato, non sarà in ogni caso inferiore ad € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro € 100,00. sinistro; • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicuratoraccordi, in caso di dispersione dai relativi del gas relativa agli impianti di distribuzionedistribuzione posti al servizio del fab- bricato stesso, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;blocco dell’erogazione del servizio.
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza sino ad un importo massimo di € 2.000,002.000,00 per anno assicurativo;
1513) rottura delle lastre di cristalloincendio, mezzo cristallo esplosione e vetro costituenti parte scoppio del fabbricato e/contenuto quando si trova temporaneamente in de- posito, in riparazione o contenutolavorazione presso terzi, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per alla partita contenuto con il contenutomassimo di € 50.000,00;
1714) incendio delle cose indicate incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per puliziaterritorio italiano, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 20.000,00;
15) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purché avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di conse- gne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo inden- nizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenutocontenuto con il limite assoluto di € 6.000,00; limitatamente ai danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 20% dell’indennizzo;
1816) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte denaro e valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, pre- sente Settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti istituti di credito cre- dito o di pegno nel territorio Italianoitaliano, sino alla concorrenza del ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecon il limite di € 6.000,00.
17) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quan- to previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
18) le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina di- scarica i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollo- camento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo;
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:
1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati nella Scheda di Polizza: - violandone le protezioni esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in maniera clandestina, per cui dopo essersi introdotto nei locali in modo clandestino, vi si sia fatto rinchiudere e abbia asportato la refurtiva successivamente a locali chiusi e con scasso, dall'interno, dei mezzi di chiusura;
2. estorsione, rapina, avvenuta nei locali indicati nella Scheda di Polizza, quand'anche le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono parificati ai danni da furto e rapina i guasti e gli atti vandalici causati agli enti assicurati da:dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati.
1a) incendioper pellicce, fulminetappeti, esplosionearazzi, implosionequadri, scoppio sculture e onda sonicasimili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro: 30% della somma assicurata;
2b) caduta per gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro: 10% della somma assicurata;
c) per denaro: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro: 5 % della somma assicurata.
3. il furto di enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche se in corpi separati purché nell'ambito della stessa ubicazione, sempreché avvenuto con le modalità previste al precedente punto 1; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00;
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono gli enti assicurati ed i relativi serramenti ed infissi compreso il furto degli stessi. Sono comprese le spese per la sostituzione o il potenziamento di serrature, blindature o congegni di bloccaggio relative ad accessi dall'esterno, danneggiati o forzati dai ladri, nonché i guasti cagionati agli impianti automatici di allarme. La garanzia si intende operante sino alla concorrenza del massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 150,00;
5. il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari. La garanzia è operante dal momento dello smarrimento o sottrazione indicato nella denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
6. le spese di sostituzione delle serrature con altre uguali ed equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche, sempreché sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
7. le spese di rifacimento di documenti personali, quali ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
8. le spese sanitarie, purché documentate, per infortunio subito dall'Assicurato, o da suoi familiari conviventi, in occasione di rapina e/o urto accidentale scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di aeromobili€ 50,00.
9. sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari, veicoli spazialipurché conviventi e maggiorenni, loro parti o cose da essi trasportateall'esterno dell'abitazione, oggetti orbitantima comunque, meteoriti;
3) fumoa parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 15 – Delimitazione territoriale, gasentro i confini della U.E., vapori fuoriusciti mentre hanno addosso od a portata di mano gli effetti personali stessi. La garanzia è operante esclusivamente: - per furto a seguito di guasto infortunio o improvviso malore della persona; - per il furto con destrezza, allorché la persona ha indosso od a portata di mano gli effetti medesimi; - per lo scippo o la rapina, ovvero strappando di mano o di dosso alla persona gli effetti medesimi; - per il furto avvenuto in caso di incidente stradale. Sono compresi i danni ad indumenti ed accidentale negli impianti termicieffetti personali conseguenti a scippo e/o rapina. Sono esclusi i danni a beni portati con sé che siano attinenti ad attività professionale, idraulici esercitata per conto proprio e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedireterzi, arrestare o limitare e i danni alle cose ad enti non di proprietà delle persone assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di con un massimo indennizzo annuo pari ad € 20.000,00 per sinistro 1.000,00 e per anno assicurativo, previa applicazionecon una franchigia, per ogni singolo sinistro, di
10. furto e rapina di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito valori e preziosi chiusi in cassette di rotturasicurezza, occlusione, traboccamento e/nella camera corazzata di Istituto di Credito o guasto Bancario; sono esclusi i danni causati da furto senza effrazione dei mezzi di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murariecustodia. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gasprestata in eccedenza al capitale assicurato dall'Istituto di Credito o Bancario con un limite di indennizzo annuo pari ad € 1.500,00;
11. furto in presenza di persone, ovvero il furto commesso attraverso finestre o portefinestre i cui sistemi di competenza dell’Assicuratochiusura e protezione non siano posti in essere, in caso alla condizione che nei locali vi sia la presenza di dispersione dai relativi impianti di distribuzionepersone maggiorenni, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistroche l'introduzione sia avvenuta a loro insaputa;
12) guasti cagionati dai ladri . le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente alle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese, a fissi ed infissicarico dell'Assicurato, sino ad un a seguito di nomina del terzo perito; il massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativosinistro, è pari a ad € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto2.500,00;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto. le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di mancata od anormale produzione purché documentate ed effettivamente sostenute entro trenta giorni dalla data del freddosinistro, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato per l'installazione e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato rafforzamento di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito impianto d'allarme e/o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeporta blindata; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’assicurazione vale per gli infortuni che in caso l’Assicurato (vedere definizioni relative alla garanzia infortuni) subisca: - nello svolgimento di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoattività diversa da quella lavorativa; - nello svolgimento delle comuni evenienze e manifestazioni della vita privata, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratosociale e ricreativa, nei limiti del tempo libero e delle vacanze, compreso il volontariato, purchè l’assicurato non faccia parte di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale associazioni di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito volontariato; - nello svolgimento di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino attività attinenti alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisiveconduzione della casa, compresi i danni subiti dai medesimilavori di ordinaria manutenzione e riparazione, di orticoltura e di giardinaggio; a carattere puramente ricreati- - durante la pratica di giochi ed attività sportive - durante la circolazione in qualità di: - pedone su strade pubbliche e private; - passeggero su tutti i mezzi pubblici e privati di locomozione terrestre, marittima, fluviale e lacustre salvo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 89 - Esclusioni; purché la nei termini previsti dall’art. 99 - Rischio volo; - passeggero di velivoli ed elicotteri - conducente di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, guida non sia occasionata dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono compresi in garanzia anche:
a. l’asfissia non di origine morbosa;
7) urto b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquasostanze;
8) atti vandalici c. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e dolosi avvenuti anche in occasione quelle di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00cui gli insetti siano portatori necessari;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta d. l’annegamento;
e. l’assideramento o congelamento;
f. la folgorazione;
g. colpi di alberi e dall’urto sole o di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni calore;
h. le lesioni determinate da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelosforzi, salvo quanto previsto dal precedente punto 9disposto dall’art. 89 lett. p) eventi atmosferici– Esclusioni;
i. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
j. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, atten- tati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. di natanti o imbarcazioni a motore di uso non privato; di macchine agricole e operatrici; patente di categoria superiore alla B; di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una la guida: • attraverso brecce - in competizioni e nelle relative prove; - in pista o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperturein percorsi di gara; • a causa di rottural’uso, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistroanche come passeggero, di una franchigia pari veicoli, natanti o imbarcazioni a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari inmotore: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni avvenuti durante:
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Samples: Insurance Agreement
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati ai beni assicurati, anche di proprietà di terzi, da:
1a) incendioIncendio.
b) Fulmine.
c) Esplosione, fulmine, esplosione, implosione, implosione e scoppio e onda sonica;non causati da ordigni esplosivi.
2d) caduta e/o urto accidentale Caduta di aeromobili, veicoli spazialisatelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.
e) Urto di veicoli stradali, oggetti orbitantinon appartenenti alI'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere, meteoriti;in transito sulla pubblica via.
3f) fumoBang sonico.
g) Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni che si manifestassero ad apparecchiature e circuiti costituenti impianti elettrici di pertinenza esclusiva del fabbricato, gas, vapori fuoriusciti a seguito per effetto di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/correnti o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza da qualsiasi motivi occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro abbruciamento, carbonizzazione, fusione e per anno assicurativoscoppio. Franchigia per ogni sinistro € 100,00La Società non risponde dei danni:
a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
6b) caduta causati da usura o da carenza di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimimanutenzione;
7c) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche verificatisi in occasione di furto montaggi e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti smontaggi non connessi a lavori di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventomanutenzione o revisione, nonché i danni causati dalla caduta verificatisi durante le operazioni di alberi e dall’urto di cose trascinate collaudo o provocati dalla violenza prova;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamentoquali deve rispondere, verificatisi all’interno del fabbricatoper legge o contratto, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce il costruttore o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti il fornitore.
h) Acqua condotta: fuoriuscita a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esternerottura accidentale di pluviali, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento, di condizionamento installati e tecnici esistenti nel fabbricato fabbricato. La Società non risponde: dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento o comunque rigurgito di pertinenza dello stessofognature, inclusi quelli interratigelo, oppure rottura degli impianti automatici di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessaestinzione. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • La Società si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 50,00 per ciascun sinistro, col massimo indennizzo annuo, per uno o più sinistri che colpiscano lo stesso fabbricato, di € 1.500,00. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la demolizione ed sua riparazione saranno risarcite, entro il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia limite massimo di € 150,00 1.500,00 per sinistro;uno o più sinistri che colpiscano lo stesso fabbricato
12i) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino danni causati da acqua piovana penetrata nel fabbricato in seguito ad un massimo indennizzo, per sinistro intasamento di gronde e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo pluviali causato esclusivamente da neve e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualegrandine.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso La Compagnia si obbliga, mediante il pagamento da parte del Contraente del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per risarcire tutti i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli enti stessi si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione. Ai fini della presente copertura assicurativa per GUASTO si deve intendere un DANNO MATERIALE DIRETTO ACCIDENTALE IMPROVVISO ED IMPREVISTO, causato da:
1a) incendioincuria, fulmineimperizia, esplosionenegligenza, implosione, scoppio e onda sonicaatti dolosi di dipendenti;
2b) caduta e/o urto accidentale difetti di aeromobilifusione, veicoli spazialidel materiale e di costruzione, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritierrori di progettazione e di montaggio;
3c) fumoincidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, gasallentamento delle parti, vapori fuoriusciti a vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o congegni di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiprotezione;
4d) guasti cagionati allo scopo caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicuratecorpi estranei;
5e) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00gelo;
6f) caduta effetti di ascensoricorrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, montacarichi e similicorti circuiti, antenne radio/televisivecircuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, compresi i danni subiti dai medesimidi interruttori in aria o in olio;
7g) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, qualsiasi altro evento che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione sia qui di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeseguito escluso.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca: - durante l’orario scolastico e, comunque, durante l’orario in caso cui sia autorizzato l’accesso e la permanenza presso i plessi scolastici con riferimento, ad esempio, al pre-scuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli e l’inizio delle lezioni) e alle attività di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti xxxxx e doposcuola; - durante le lezioni di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali educazione fisica e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta le altre attività tipiche e/o urto accidentale specifiche dell’indirizzo scolastico; - durante le refezioni scolastiche, le quotidiane ricreazioni e giochi (esercizi fisici e sport comuni, compreso il gioco del calcio per diletto, esclusa però la partecipazione a gare e campionati); - durante la partecipazione ad allenamenti e gare per “Giochi della Gioventù” e per tutte le altre manifestazioni sportive scolastiche indette ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dagli Uffici scolastici provinciali; - durante l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli interscambi culturali, anche con l’estero; - durante le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano presso musei, scavi, mostre ed esposizioni, cantieri, aziende e laboratori nonché durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di aeromobilisvago e diporto, come gite, passeggiate ed escursioni; - durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui ai precedenti commi, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto, terrestri o marittimi purché compiuti in forma collettiva con l’organizzazione e sotto la sorveglianza e vigilanza del personale a ciò espressamente preposto; - durante il tragitto dalla dimora alla scuola o al luogo dove si effettuano le attività di cui ai punti precedenti e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi mezzo, compresi gli infortuni subiti nella salita o discesa dei mezzi usati (c.d. rischio in itinere). I massimali per le singole garanzie vengono riportati alla Sezione 4 della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia: - l’asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze; - contatto con corrosivi; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali; - l’annegamento; - l’assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; - gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; - gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti dall’uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli spazialia motore e natanti, loro parti o cose a condizione che l’Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; - gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da essi trasportateterremoto, oggetti orbitantimaremoto, meteoriti;
3) fumoeruzione vulcanica, gasalluvioni, vapori fuoriusciti a seguito inondazioni e fenomeni connessi; - gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni derivanti da abuso di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termicialcolici, idraulici con l’esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; - gli infortuni derivanti da pratiche sportive ad eccezione di condizionamentoquelle espressamente escluse dall’art. 21 (Rischi esclusi dall'Assicurazione); oppure sviluppatisi - gli infortuni derivanti da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito episodi di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedirebullismo, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro abusi e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericiviolenza. La garanzia comprende i danni assicurativa si intende valida indipendentemente dalle condizioni di salute e da bagnamentoeventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo restando comunque espressamente confermato quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce dall’art. 11 (Criteri di indennizzabilità). Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o lesioni verificatesi nel tetto mutilazioni da cui le persone assicurate fossero affette al momento della stipulazione o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a che dovessero in seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualesopravvenire.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che L’assicurazione vale per gli infortuni occorsi ai dipendenti ( compresa qualsiasi figura in caso rapporto di assicurazione lavoro con la contraente ed a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoqualsiasi titolo) della Contraente durante le missioni, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratodefinite nei termini indicati dalla normativa vigente, nei limiti svolte con l’utilizzo del mezzo proprio o con mezzo di ciascuna partita assicurata in polizzaproprietà della contraente, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati danonché con qualsiasi altro idoneo mezzo di trasporto. La garanzia è estesa ai seguenti eventi:
1a) incendioColpi di sole, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonicadi calore ed altre conseguenze termiche;
2b) caduta Annegamento;
c) Asfissia anche non di origine morbosa;
d) Assideramento ed il congelamento;
e) Folgorazione;
f) Xxxxx addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
g) Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
h) Alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
i) Infortuni subiti in stato di malore di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
l) Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
m) Infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
n) Infortuni derivanti da inondazioni e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritialluvioni;
3o) fumo, gas, vapori fuoriusciti Infortuni derivanti dall’uso e guida di tutti i veicoli a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essimotore;
4r) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurateLesioni causate da sforzi esclusi gli infarti e le xxxxx;
5s) azione Lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00solidarietà umana;
6t) caduta Conseguenze di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimioperazioni chirurgiche;
7u) urto La “morte presunta”. L’indennizzo per il caso di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio ed anche successivamente alla scadenza della polizza. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9a) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgeloguerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricoal successivo Art. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,0015);
11b) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale dalla partecipazione a seguito gare comportanti l’uso di rottura, occlusione, traboccamento e/veicoli o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate natanti a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistromotore;
12c) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissida stato di ebbrezza od alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtoalcoolismo o tossicodipendenza;
13d) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeda proprie azioni delittuose.
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Samples: Insurance Contract
Oggetto dell’assicurazione. Premesso 2.1 Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
c) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
d) ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
e) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
f) l'annegamento;
g) l'assideramento o congelamento;
h) la folgorazione;
i) i colpi di sole o di calore o di freddo;
j) le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
k) gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
m) gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;
n) gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi dell’Assicurato;
o) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di cicli, ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di assicurazione guida sia in possesso, ove prescritto, di abilitazione alla guida medesima;
p) gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, straripamenti, maree, mareggiate, neve, valanghe, slavine, grandine;
q) gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
r) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici. Tale estensione di garanzia non si applica ai soggetti Assicurati durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali per conto della Contraente, ed in ogni caso non si applica a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzatutti i soggetti Assicurati, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta gli infortuni subiti alla guida di veicoli a motore e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritinatanti in genere;
3s) fumo, gas, vapori fuoriusciti gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
t) gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
u) gli infortuni e le malattie professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essisostanze radioattive naturali o artificiali;
4v) guasti cagionati allo scopo di impedirele infezioni (malattie virali, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature conseguenti a trauma e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto contatto subito durante l’attività svolta per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno conto del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00Contraente.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso La Società, nei limiti ed alle condizioni che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoseguono, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati arrecati al fabbricato e al contenuto da:
1a) incendio e fulmine. Sono compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
b) scoppio;
c) esplosione;
d) fumo, gas e vapori fuorusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
e) eventi atmosferici: trombe d'aria, colpo di vento, uragani, bufere, tempeste, grandine, sovraccarico di neve sui tetti, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti nella zona;
f) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, degli impianti idrici di riscaldamento ed igienici al servizio degli enti assicurati;
g) fenomeni elettrici di qualsivoglia natura ad impianti elettrici di pertinenza dei locali dell'Assicurato ed agli elettrodomestici di sua proprietà. La garanzia è prestata con un sub-limite per sinistro e per anno assicurativo pari al 5% del valore assicurato alla voce contenuto col massimo di euro 774,68;
h) eventi socio-politici, incendio, fulmineesplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, esplosionescioperi, implosionesommosse, scoppio e onda sonicaatti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2i) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato in transito su pubblica via;
l) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, di veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiesclusi ordigni esplosivi;
3m) fumobang aereo (onda sonica) causato da aeromobile che attraversa il muro del suono. Sono altresì compresi in garanzia sempreché sia assicurato il fabbricato:
1) Spese trasloco e alloggio Le spese sostenute per trasloco e alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali assicurati, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto al 10% dell’indennizzo. Tale indennità non viene corrisposta per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00acqua condotta.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni (Incendio Ed Elementi Naturali)
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso 1 – RISCHIO ASSICURATO La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo Polizza (da intendersi quale importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoannualità di Polizza), la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratotiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti quale civilmente responsabile ai sensi di ciascuna partita assicurata in polizzalegge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1(morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti involontariamente cagionati a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibileterzi, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore fatto accidentale derivante dalla proprietà (cd “RC della proprietà”). In particolare la garanzia opera per la responsabilità civile che ricade sull’Assicurato in qualità di proprietario (o comproprietario) dell’Abitazione assicurata indicata nel Modulo di un guasto accidentale degli impianti Xxxxxxx, con esclusione dei fatti accidentali derivanti ed inerenti la conduzione dell’Abitazione assicurata, coperti con specifica garanzia (vedasi Garanzia B2). E’ compresa tanto la responsabilità per i danni di riscaldamento o condizionamentocui l’Assicurato debba rispondere in proprio, fino alla concorrenza quanto la responsabilità per i danni di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre cui debba rispondere per la propria quota condominiale, in base ai millesimi ricollegabili al Fabbricato, per le parti di cristalloedificio di proprietà comune (escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini, mezzo cristallo e vetro costituenti parte ossia gli obblighi ei quali ai sensi dell’art. 2055 del fabbricato Codice Civile devono rispondere tutti i condomini). La garanzia non è operante per danni a cose e/o contenutofabbricati di terzi in stato di rovina. Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, nonché in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione). § 2 – PLURALITÀ DI ASSICURATI “PROPRIETARI” UNICITÀ DEL MASSIMALE La proprietà (o comproprietà) dell’Abitazione assicurata deve risultare a fronte di comprovata documentazione. Se la garanzia opera per la quota parte del fabbricato di proprietà comunepiù Assicurati (comproprietari), fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata il Massimale per il contenuto;danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. § 3 – ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI La Garanzia si intende inoltre estesa a:
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione1. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeColpa Grave dell’Assicurato proprietario dell’Abitazione assicurata.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i l’assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dadai seguenti eventi imprevedibili:
1a) incendioIncendio, fulmine, esplosione, implosionescoppio (HRS).
b) Atti vandalici e dolosi, scoppio compresi quelli di sabotaggio, compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari (HRS).
I. da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e onda sonicadelle relative pertinenze;
2II. da furto, rapina, estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
III. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto.
c) caduta e/o urto accidentale Autocombustione (HRS).
d) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitantiveicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali.
e) Caduta di antenne radio/televisive, ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dagli stessi (HRS).
f) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e i danni da bagnamento all’interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, alle pareti ovvero a fissi ed infissi dalla veemenza degli eventi atmosferici stessi (HRS).
I. fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
3II. tende, tendoni esterni;
III. pannelli solari e fotovoltaici, salvo quanto previsto all’art. 22 lettera i);
IV. cose all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; V. alberi o coltivazioni floreali o agricole in genere.
g) fumoFenomeno elettrico per effetto di scariche, gascorrenti, vapori fuoriusciti elettricità atmosferica subiti:
I. se è assicurato il Fabbricato e risultano acquistate le Garanzie Accessorie, da impianti elettrici o elettronici al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);
II. se è assicurato il Contenuto: da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del Contenuto assicurato ovvero impianti elettrici o elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni.
III. causati da usura, da carenza di manutenzione o da manomissione;
IV. causati da imperizia e negligenza degli addetti durante le fasi di montaggio, manutenzione o revisione, nonché i danni comunque verificatisi durante le operazioni di collaudo;
V. dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché‚ quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
h) Xxxx fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli agli impianti termiciper la produzione di calore facenti parte del Fabbricato assicurato, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini (HRS).
4i) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;implosione (HRS)
5j) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto Urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicuratostradali di proprietà di terzi, in transito sulla pubblica via con esclusione dei danni a cose mobili all’aperto (HRS).
k) Onda sonica (HRS).
l) Sovraccarico neve che danneggi il Fabbricato o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinail Contenuto, scioperise assicurati, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito effetto di crollo totale o parziale del tetto o tetto, delle pareti esternepareti, per effetto del dei lucernari e dei serramenti direttamente provocato dal peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00neve (HRS).
10I. da valanghe e slavine;
II. da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia; III. a fabbricati che non siano costruiti totalmente in muratura;
m) infiltrazioni Spargimento di acqua piovana e acqua conseguente a:
I. rottura accidentale di disgelopluviali, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro tubazioni e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto condutture di impianti idrici, igieniciigienico-sanitari, tecnici e di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, al servizio del Fabbricato assicurato oppure di apparecchiature e/macchine lavatrici o macchine lavastoviglie stabilmente collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni al servizio del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistroFabbricato assicurato (HRS);
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro II. occlusione di tubazioni e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtocondutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature (HRS);
13) deterioramento III. derivanti da infiltrazione di generi alimentari riposti in apparecchi acqua piovana non conseguenti a rottura di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00tubazioni o condutture; IV. i danni causati da umidità o stillicidio;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Assicurazione Danni Abitazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art. 2.2 “Categorie e somme assicurate” e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di ciascuna partita assicurata trasporto in polizzauso agli Assicurati, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) quali sia stato preventivamente autorizzato l'uso, ed utilizzati dagli Assicurati stessi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della missione o delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: - incendio, fulmine, esplosionescoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione; - furto/rapina, implosionenonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina – consumati o tentati; - eventi sociopolitici, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale quali tumulti popolari, scioperi, atti di aeromobiliterrorismo, veicoli spazialisommosse, loro parti o cose da essi trasportatesabotaggio, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinaterzi; - eventi naturali e/o atmosferici, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia intendendosi per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali tali trombe d’ariad'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, ecc.; - danni ai cristalli causati da qualsiasi evento (escluse rigature e/o segnature); - xxxxx xxxxxxxxxxx. - traino attivo e/o passivo, nonché i danni causati dalla caduta la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di alberi e dall’urto di cose trascinate ricovero o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti riparazione a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura sinistro indennizzabile a termini di impianti polizza L'assicurazione comprende anche i danni subiti ai pezzi di riscaldamento, idrici, igienici ricambio ed alle parti accessorie e/o tubazioni in genere optionals, se stabilmente installati sul mezzo di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00trasporto.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Kasko Dipendenti in Missione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 3), esplosioneanche se cagionati con colpa grave, implosioneutilizzati in occasione di missioni, scoppio e onda sonica;
2) caduta trasferte o per adempimenti di servizio, fuori dall’ufficio, sia all’interno che all’esterno del territorio comunale, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o urto accidentale il ricovero degli stessi, in conseguenza di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di aeromobiliscoppio del serbatoio stesso, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiazione del fulmine (anche senza successivo incendio);
3b) fumofurto totale o parziale (consumato o tentato), gas, vapori fuoriusciti a seguito rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto/rapina/estorsione quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/furto o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni rapina o di estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosiviall’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00e diretti da effrazione o da scasso;
9c) eventi atmosferici quali ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, valanghe, caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro bora e per anno assicurativo, di € 1.500,00simili fenomeni atmosferici o naturali.
10g) infiltrazioni danni che, la caduta di acqua piovana aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e acqua di disgelooggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00possono cagionare alle cose assicurate;
11h) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • la Società rimborserà altresì le spese sostenute per ricercaresostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
i) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi quali: rottura di ponti, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e per la demolizione ed il ripristino delle parti murariemanufatti in genere. La garanzia è operante anche per le tubazioni sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del gasCodice Civile, con i limiti di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 5)
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, tiene indenne l’Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in caso seguito chiamati Assicurati), di assicurazione quanto questi siano tenuti a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativopagare, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoquali civilmente responsabili ai sensi di legge, nei limiti a titolo di ciascuna partita assicurata in polizzarisarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1(morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti involontariamente cagionati a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibileterzi, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto fatto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentoverificatosi nell’ambito della vita privata, fino con esclusione: dei rischi inerenti ad attività professionali; dei fatti accidentali riconducibili alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato proprietà e/o contenutoconduzione degli immobili (coperti specificatamente dalle precedenti Garanzie B1 e B2); dei fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà e/o possesso degli Assicurati (coperti, nonché specificatamente per cani e gatti, dalla successiva Garanzia B5). Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di Polizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione. A maggior chiarimento si precisa che la presente Garanzia comprende i danni cagionati a terzi, nel tempo libero e di relazione e nella famiglia con figli, determinati da: nel tempo libero e di relazione: a) proprietà o uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili, golf cars; b) utilizzo di camere d’albergo e di locali di villeggiatura: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; c) proprietà, detenzione e uso, nel rispetto delle norme vigenti, di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso l’impiego per la quota caccia; d) attività di tempo libero (bricolage, pesca giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo); e) attività di volontariato prestate anche presso associazioni , ma non come iscritti alle stesse; f) esercizio di attività sportive, in qualità di dilettante, compresa la nautica a remi ed a vela, purchè l’imbarcazione sia senza motore e di lunghezza inferiore a mt 6,50; g) somministrazione di cibi e bevande agli ospiti dell’Assicurato (che provochino intossicazione od avvelenamento o reazioni allergiche); h) fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per soggiorni studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all’altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore); i) giochi dei bambini j) partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico); k) utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del Sinistro: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; l) attività di babysitter, regolarmente assunti (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni; m) danni fisici involontariamente causati a babysitter regolarmente assunti durante le loro mansioni: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; n) fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del fabbricato Nucleo Familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza: il risarcimento verrà prestato entro i limiti di cui all’Allegato 1; Sono esclusi i danni cagionati a Cose di proprietà comuneo in uso al sorvegliante. o) alla messa in moto o alla guida di: 1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels all’insaputa o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuariacontro la volontà dell’Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell’Assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l’Assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla loro permanenza in luogoviolazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa garanzia dei danni a Cose. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17 nella famiglia con figli: GARANZIA B4) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.– R.C. CAPOFAMIGLIA opzione “Vita Privata & Conduzione”
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoscoppio del serbatoio stesso, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoazione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), nei limiti rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di ciascuna partita assicurata in polizzafurto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, per compresi i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
1c) incendioribaltamento, fulmineuscita di strada, esplosionecollisione con altri veicoli, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta persone e/o animali, urto accidentale con ostacoli di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiqualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
3d) fumotraino attivo e/o passivo, gas, vapori fuoriusciti nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di 25 metri da essi;terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
4f) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi perdita del veicolo assicurato avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, buferexxxxxxx, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00bora.
10g) infiltrazioni danni che, la caduta di acqua piovana aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e acqua di disgelooggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, salvo quanto previsto dal precedente punto 9possono cagionare alle cose assicurate.
h) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • la Società rimborserà altresì le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murariecristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è operante anche per le tubazioni sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del gasCodice Civile, con i limiti di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’assicurazione vale per gli infortuni che subiscano gli assicurati evidenziati nelle seguenti partite: Partita 1 - Della Giunta Comunale e dei Consiglieri del Contraente intendendosi per tali il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri nonché il Segretario. La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti sopra indicati, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti della circolazione stradale per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto, ed incluso il rischio “in caso di assicurazione a primo rischio itinere“ per raggiungere la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzasede del Contraente, per qualsiasi altra destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, nonché per i danni materiali successivi rientri. Partita 2 - Dipendenti del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente intendendosi inclusi in tale denominazione anche i lavoratori parasubordinati di cui al D. Lgs. 38/2000 e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendios.m.e i., fulminei Dirigenti Esterni o altre figure in capo all’Ente quando, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale per ragioni di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici servizio e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedirelavoro, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 si trovino a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto bordo di veicoli (motocicli, ciclomotori e natanti non appartenenti all’Assicuratocicli compresi), in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti qualità di conducenti . L’assicurazione vale anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicuratomentre, in caso di dispersione dai relativi impianti fermata provocata da incidente – guasto – rottura – foratura ed altri eventi accidentali, il conducente si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie (anche di distribuzionespinta a mano) a consentire al veicolo di riprendere la marcia o di spostarsi da una situazione di intralcio o di pericolo. Resta inteso che: ⮚ i veicoli possono essere sia di proprietà del Contraente, purché accertata dall’Azienda erogatricesia delle figure sopra nominate in qualità di Assicurati, sia di terzi in genere (ivi compresi altri Enti Pubblici); rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti ⮚ devono intendersi Assicurati nell’ambito della presente Partita 2 anche i soggetti non rientranti nella definizione sopra esposta quando, su autorizzazione del Contraente, si trovino a bordo di veicoli di proprietà, locazione e/o noleggio del Contraente stesso in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia qualità di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissiconducenti; Si conviene che vengano parificati ai dipendenti del Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, sino ad un massimo indennizzodistaccati temporaneamente presso l’Ente Contraente, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00dipendano funzionalmente da quest’ultimo. La presente estensione garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate per ogni attività relativa alla qualifica e/o attività di “Portavalori”. ⮚ Operatori Volontari di Attività Socialmente Utili ⮚ Volontari in genere per attività lavorativa promossa dall’Ente o per volontariato in genere ⮚ Carabinieri in pensione ⮚ Nonni vigili ⮚ Partecipanti a stages formativi ⮚ Operatori volontari in servizi culturali ⮚ Pensionati in attività lavorativa ⮚ Adulti in marginalità sociale – Portatori di Handicap ⮚ Partecipanti alle attività di ludoteche (ragazzi e operatori) ⮚ Tirocini di inclusione sociale - Borse lavoro e tirocini in situazione di disabilità ⮚ Borse studio, Borse lavoro, Assegni di ricerca ⮚ Lavoratori in Mobilità (LSU-LPU) ⮚ Addetti alla manutenzione di giardini, pensionati o categorie protette addetti alla piccola manutenzione sia a supporto di dipendenti che non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento ⮚ Incaricati dall’Ente per prestazioni occasionali ⮚ Rapporti di generi alimentari riposti collaborazione professionale ⮚ Volontari per tirocini ⮚ Volontari praticanti geometri ⮚ Stagisti per servizio di qualità ambiente. ⮚ Volontari in apparecchi Servizio Civile Nazionale ⮚ Lavoratori di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, pubblica utilità a seguito di mancata od anormale produzione del freddoConvenzioni stipulate fra l’Ente e il Tribunale competente. La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, fino alla concorrenza determinazioni dirigenziali, borse di € 300,00;
14) perdita del combustibilestudio e lavoro nonché in virtù di apposite convenzioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o contenutosu organizzazione del Contraente anche presso terzi, nonché compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi). Qualora l’Ente avesse necessità di assicurare soggetti non espressamente indicati in tale Partita, si conviene tra le Parti che essi saranno collocati in questa Partita. La garanzia copre gli infortuni delle persone identificate dal Contraente previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax , telegramma o PEC. La garanzia sarà valida per le persone identificate a decorrere dalle ore 24 del giorno specificato dal Contraente sempre che successivo alla comunicazione; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno della comunicazione stessa. Nella comunicazione, oltre all’identificazione delle persone da assicurare dovrà essere precisato il periodo di copertura richiesto. Resta inteso che per il periodo di copertura specificato nella comunicazione del Contraente, la quota parte garanzia si intende prestata 24 ore al giorno. L’assicurazione copre ogni infortunio occorso alle persone che partecipano ad attività ricreative, sportive e del fabbricato tempo libero organizzate dal Contraente. Relativamente a tutte le persone assicurate alle precedenti partite, si precisa che : • qualora la persona assicurata sia dipendente dell’Ente, la polizza opererà solo per le somme dovute al dipendente a titolo di proprietà comuneequo indennizzo, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate • qualora la persona assicurata non sia dipendente dell’Ente, la polizza opererà per il danno subito dall’Assicurato e dai suoi familiari intale indennizzo costituirà parte di quanto eventualmente dovuto in sede di danno RC. Le garanzie sono prestate nei seguenti giorni e/o orari: alberghi, pensioni, hotels • nelle ore pomeridiane o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio serali durante i periodi di apertura delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione scuole • anche nelle ore mattutine durante i periodi di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualechiusura delle scuole.
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Samples: Polizza Infortuni Cumulativa
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che 1 – RISCHIO ASSICURATO La Società, entro la Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza, tiene indenne l’Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica convivente, risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in caso seguito chiamati Assicurati), di assicurazione quanto questi siano tenuti a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativopagare, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoquali civilmente responsabili ai sensi di legge, nei limiti a titolo di ciascuna partita assicurata in polizzarisarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1(morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti involontariamente cagionati a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibileterzi, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto fatto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00verificatosi nell’ambito:
a) della Vita Privata del nucleo familiare assicurato;
15b) rottura delle lastre della Conduzione della dimora abituale in Italia, ove risiede il soggetto assicurato (Capo Nucleo) unitamente al suo nucleo familiare convivente;
c) della Conduzione dell’eventuale dimora saltuaria in Italia, utilizzata (in uso proprio) dal soggetto assicurato (Capo Nucleo) unitamente al suo nucleo familiare convivente. i rischi inerenti le attività professionali; i fatti accidentali riconducibili alla proprietà di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato immobili (coperti specificatamente dalla precedente Garanzie B1); in via i fatti accidentali riconducibili alla conduzione di appartamenti (di proprietà o in locazione) dati in uso a terzi e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato usati esclusiva come domicilio dai singoli familiari e/o utilizzati come studio professionale e/o ufficio; i fatti riconducibili agli animali domestici di proprietà comunee/o possesso degli Assicurati (coperti, fino specificatamente per cani e gatti, dalla successiva Garanzia B5). Per ogni Sinistro il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato, in base all’evento che lo ha determinato, con l’applicazione delle Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo che, se presenti, sono indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 1 facente parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione salvo, in riferimento alla concorrenza sola Franchigia, se diversamente pattuito ed indicato nel Modulo di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghiPolizza (vedasi Art. 2.1- “Franchigia frontale” del successivo capitolo “Delimitazioni” della presente sezione. In riferimento alla “Vita privata”, pensionila Garanzia comprende i danni cagionati a terzi determinati da tutti gli eventi indicati ai punti a, hotels b, In riferimento alla “Conduzione” della dimora, abituale o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogodel nucleo familiare assicurato, la Garanzia comprende i danni cagionati a terzi come indicato al punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo §1 dell’art.1.B2 della precedente Garanzia “RC Conduzione”. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per puliziamedesimo rischio da terzi, manutenzionela presente Assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell’altra copertura, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art.1910 del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeCodice Civile.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che Qualora all’Assicurato, a fronte dell’annullamento di un volo (mancata partenza), in caso seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata una penale dalla compagnia aerea, Europ Assistance rimborserà l’importo di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativodetta penale di annullamento.
a) malattia, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, infortunio (per i danni materiali quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso: - dell’Assicurato; - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendiosorelle, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/un genitore o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature eun suocero/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assolutoa, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica eun genero o nuora o del Socio/Contitolare dell’Azienda o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricostudio associato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di Se tali persone non hanno una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza prenotazione confermata sul medesimo volo dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; - di distribuzioneun solo compagno di viaggio, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi purchè Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia all’Assicurato stesso.
b) In caso di € 150,00 per sinistromalattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
12c) guasti cagionati dai ladri impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtoseguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
13d) deterioramento di generi alimentari riposti danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutoseguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
e) impossibilità a raggiungere, a seguito di mancata od anormale produzione del freddocalamità naturali, fino alla concorrenza l’aeroporto di € 300,00partenza in Italia;
14f) perdita del combustibilecitazione o convocazione in Tribunale, davanti al Giudice Penale o convocazione in conseguenza qualità di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino Giudice Popolare successivamente alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeiscrizione al viaggio.
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Samples: Assicurazione Danni
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i l’assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dadai seguenti eventi imprevedibili:
1a) incendioIncendio, fulmine, esplosione, implosionescoppio (HRS).
b) Atti vandalici e dolosi, scoppio compresi quelli di sabotaggio, compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari (HRS).
I. da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e onda sonicadelle relative pertinenze;
2II. da furto, rapina, estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
III. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto.
c) caduta e/o urto accidentale Autocombustione (HRS).
d) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitantiveicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali.
e) Caduta di antenne radio/televisive, ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dagli stessi (HRS).
f) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e i danni da bagnamento all’interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, alle pareti ovvero a fissi ed infissi dalla veemenza degli eventi atmosferici stessi (HRS).
I. fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
3II. tende, tendoni esterni;
III. pannelli solari e fotovoltaici, salvo quanto previsto all’art. 22 lettera i);
IV. cose all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; V. alberi o coltivazioni floreali o agricole in genere.
g) fumoFenomeno elettrico per effetto di scariche, gascorrenti, vapori fuoriusciti elettricità atmosferica subiti:
I. se è assicurato il Fabbricato e risultano acquistate le Garanzie Accessorie, da impianti elettrici o elettronici al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);
II. se è assicurato il Contenuto: da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del Contenuto assicurato ovvero impianti elettrici o elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni.
III. causati da usura, da carenza di manutenzione o da manomissione;
IV. causati da imperizia e negligenza degli addetti durante le fasi di montaggio, manutenzione o revisione, nonché i danni comunque verificatisi durante le operazioni di collaudo;
V. dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché‚ quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
h) Xxxx fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli agli impianti termiciper la produzione di calore facenti parte del Fabbricato assicurato, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini (HRS).
4i) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;implosione (HRS)
5j) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto Urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicuratostradali di proprietà di terzi, in transito sulla pubblica via con esclusione dei danni a cose mobili all’aperto (HRS).
k) Onda sonica (HRS).
l) Sovraccarico neve che danneggi il Fabbricato o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinail Contenuto, scioperise assicurati, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito effetto di crollo totale o parziale del tetto o tetto, delle pareti esternepareti, per effetto del dei lucernari e dei serramenti direttamente provocato dal peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00neve (HRS).
10I. da valanghe e slavine;
II. da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia; III. a fabbricati che non siano costruiti totalmente in muratura;
m) infiltrazioni Spargimento di acqua piovana e acqua conseguente a:
I. rottura accidentale di disgelopluviali, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro tubazioni e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto condutture di impianti idrici, igieniciigienico-sanitari, tecnici e di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, al servizio del Fabbricato assicurato oppure di apparecchiature e/macchine lavatrici o macchine lavastoviglie stabilmente collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni al servizio del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistroFabbricato assicurato (HRS);
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro II. occlusione di tubazioni e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtocondutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature (HRS);
13) deterioramento III. derivanti da infiltrazione di generi alimentari riposti in apparecchi acqua piovana non conseguenti a rottura di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00tubazioni o condutture; IV. i danni causati da umidità o stillicidio;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Insurance Contract
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società La Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti a tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importolegge, a primo rischio assolutotitolo di risarcimento (capitali, di € 3.000,00 interessi e spese) per sinistro danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, lesioni personali e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutodanneggiamenti, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibilecose ed animali, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore fatto accidentale imputabile alla sua qualità di proprietario dei Fabbricati assicurati. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivagli da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere a norma di legge. La garanzia comprende, tra l’altro, i danni:
a) Derivanti da spargimenti di acqua, esclusivamente in conseguenza di: • rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico – sanitario, di riscaldamento e condizionamento installati nel Fabbricato • Occlusioni di tubazioni e condutture
b) Da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel caso di rottura accidentale o guasti di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentoe relativi serbatoi
c) Da caduta neve non rimossa a tempo dai Xxxxx e dalle coperture in genere del Fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve stessa al Tetto ed alla copertura
d) Causati dall’esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato marciapiedi e/o contenutopiani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, nonché di giardini con relativi alberi di alto fusto, esclusi parchi, attrezzature sportive e per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;giochi
16e) incendio delle A cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, altrui in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settoreIncendio, quando sono custoditi in cassette Esplosione e Scoppio delle cose assicurate con la Sezione “All Risks Xxxxx Xxxxxxx”
f) Derivanti dalla Responsabilità Civile del Contraente nella sua qualità di sicurezza o caveau in Istituti committente a terzi di credito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione quali ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza innovazione artt. 1120 e 1121 C.C. per danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori stessi. Gli appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti sono considerati terzi limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (così come definite dall’art. 583 del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeCodice Penale). La Compagnia si riserva l’azione di rivalsa nei confronti di appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti.
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Samples: Leasing Agreement
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daai beni assicurati, di cui all’Art.1 Sezione 5 della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso. A titolo semplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
1a) Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioneesplosioni, implosioneimplosioni e scoppi, scoppio e onda sonicafumo, bruciature, acqua;
2d) caduta xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o urto accidentale colpa grave delle persone di aeromobilicui l'assicurato debba rispondere a norma di legge;
f) trombe d'aria, veicoli spazialiuragani, loro parti o gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto;
g) Caduta di aereo di cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritisuperamento del muro del suono;
3h) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi demolire sgomberare trasportare al più vicino scarico e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni residuati del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12i) guasti danni causati all'ente assicurato cagionati dai ladri a fissi ed infissida dipendenti dell'assicurato, sino ad un massimo indennizzoda Terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso.
j) Costi di scavo, per sinistro e anno assicurativosterro, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualorapuntellatura, nel contrattomuratura, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutointonaco, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato pavimentazione simili fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;dell'indennità pagabile a termini di polizza.
17k) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;Scioperi sommosse tumulti popolari vandalismo terrorismo e sabotaggio.
18l) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeQualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per indennizza i danni materiali materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e diretti dell'Assicura- to, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati agli enti assicurati ai beni assicu- rati, anche se di proprietà altrui, da:
1a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonicaimplosione o scoppio;
2b) esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se il- legalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
c) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, compresi i danni causati da ca- duta di satelliti e meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7d) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via stradali o su corsi d’acquadi natanti;
8) e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o ca- renza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) atti vandalici vandalici, di terrorismo e dolosi avvenuti sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popola- re, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione della lettera b) del presente articolo, i danni provocati da ordigni esplosivi. La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicu- rata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro. Sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.000,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla “Sezione B - Furto e rapina”, scioperise ope- rante, tumulti e sommossetranne che per l’importo che fosse eventualmente rimasto scoperto. La garanzia atti vandalici, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo danni provocati da ordigni esplosivi non in- dennizza i danni: - causati al bestiame da contagio; - di ordigni esplosiviimbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze; - diversi da incendio, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’ariaesplosione o scoppio, tempesteimplosione, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento occupazione non militare che si verificassero all’interno protrae per oltre cinque giorni consecutivi; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qua- lunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o di- stribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del fabbricatolavoro, purché avvenuti a seguito da alterazione od omissione di crollo totale controlli o parziale del tetto manovre. L’assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o delle pareti esternespesa derivanti diretta- mente od indirettamente da contaminazione nucleare, per effetto del peso della neve; • da gelo biologica o chimica dovuta ad atti di terro- rismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi la rottura o contribuisca alla contaminazione. Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di impianti beni o cose a causa degli effetti di riscaldamento, idrici, igienici sostanze chimiche e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica biologiche e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00radioattive.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Assicurazione Multigaranzia Per Aziende Agricole O Agrituristiche
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicuratodurante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente polizza, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per del capitale ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daalle cose assicurate, indicate all'Articolo 5 (SCHEMA OFFERTA ECONOMICA), collaudate ed installate, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo punto 2.2 Esclusioni. A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
1a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioneesplosioni, implosioneimplosioni e scoppi, scoppio e onda sonicafumo, bruciature, acqua;
2d) caduta rapina, furto, estorsione;
e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
f) negligenza, incuria, imperizia;
g) dolo e/o urto accidentale colpa grave delle persone di aeromobilicui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge;
h) bufere, veicoli spazialitrombe d’aria, loro parti o uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
i) caduta di aerei, di cose da essi trasportatetrasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoritisuperamento del “muro del suono";
3j) fumodifetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio ( salvo quanto previsto nei contratti di fornitura relativi alle apparecchiature assicurate)
k) le spese necessarie per demolire, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito sgomberare e trasportare al più vicino scarico i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiresiduati del sinistro;
4l) guasti danni causati agli enti assicurati cagionati allo scopo da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di impedire, arrestare limitare o limitare i danni alle cose assicurateevitare l’evento dannoso;
5m) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinadolosi, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9n) eventi atmosferici quali trombe d’ariacosti di scavo, tempestesterro, uraganipuntellatura, buferemuratura, grandineintonaco, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi pavimentazione e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00simili;
11o) acqua condotta fuoriuscita per causa qualunque altro evento accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeespressamente escluso.
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Samples: Polizza Elettronica
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che Entro i limiti stabiliti in caso di assicurazione Polizza e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoDimora Abituale Permanente, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per indennizzerà i danni Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dasubiti dall’As- sicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di Contenuto, Bestiame limita- tamente ai Bovini, Equini e Suini e Macchine Agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi Fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a:
a) Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Fabbricati situati nell’ambito dell’A- zienda Xxxxxxxx assicurata - violandone le difese esterne mediante:
1) incendio. rottura, fulminescasso, esplosione, implosione, scoppio effrazione e onda sonicasfondamento;
2) caduta e/. uso di chiavi false, grimaldelli o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritialtri arnesi simili;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito . uso di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di condizionamentoPolizia alle ore 24 del terzo giorno successivo; oppure sviluppatisi - per via diversa da incendio quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari me- diante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, - in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
b) Furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; purché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di 25 metri da essicui sopra;
4c) guasti cagionati allo scopo di impedireRapina od Estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, arrestare quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o limitare i danni alle cose assicurateminaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa;
5d) azione Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione e Xxxxxx ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di correntiun suo familiare con lui convivente, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta capi di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisivevestiario ed oggetti personali, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli denaro, gioielli, Preziosi e natanti non appartenenti all’Assicuratovalori, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricoportati indosso dagli stessi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;inoltre estesa:
11e) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) ai guasti cagionati dai ladri a fissi alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi infissi, sino ad un massimo indennizzogrondaie e pluviali, per sinistro compreso il Furto degli stessi, posti a riparo e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraprotezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel contrattocommettere o nel tentativo di commettere il Furto, risulti operante il Settore Bivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) Furtoe le rispettive porte;
13f) deterioramento atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione con il solo scopo di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se danneggiare o deteriorare i beni assicurati. a condizione che l’Azienda Xxxxxxxx assicurata sia effica- La garanzia è assicurato il contenutoestesa al Furto di: Macchine Agricole, a seguito di mancata od anormale produzione del freddoBestiame limitatamente ai Bovini, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibileEquini e Suini e Contenuto limitatamente all’Attrezzatura, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italianomobilio ad uso professionale, che non costituiscano per loro dimora saltuarianatura sono destinati ad essere collocati all’aperto, limitatamente alla loro permanenza anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per puliziaun raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a Dimora Abituale Permanente, manutenzionecemente protetta da recinzioni, conservazione cancelli, sbarre o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita altri sistemi atti ad impedire l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o distruzione scasso di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli detti sistemi di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeprotezione e chiusura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in In caso di assicurazione annullamento o interruzione del soggiorno nella casa vacanze Genertel rimborsa all’assicurato, entro il massimale stabilito in contratto, le somme versate dall’assicurato stesso a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativotitolo di acconto, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta caparra e/o urto accidentale saldo per la locazione della casa vacanze. Il rimborso è previsto se l’annullamento o l’interruzione del soggiorno sono dovuti a una ❯ CHE COSA NON È ASSICURATO? ❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA? delle seguenti cause:
a) Xxxxxxxx o infortunio che necessitano di aeromobiliun intervento chirurgico urgente, veicoli spazialio di una de- genza ospedaliera, loro parti se l’intervento e/o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiil ricovero avvengono nel periodo previsto dal contratto di locazione della casa vacanze;
3b) fumoDecesso dell’assicurato, gasdei suoi genitori, vapori fuoriusciti figli o di una delle persone presenti nel suo stato di famiglia;
c) Xxxxx materiali da calamità naturali o incendio alla casa in cui l’assicurato ha la residen- za, tanto gravi da rendere la sua presenza necessaria e insostituibile, e avvenuti non prima delle 48 ore che precedono la data di decorrenza della locazione;
d) Impossibilità di raggiungere l’aeroporto di partenza in Italia a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termicicalamità natura- li, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essise per recarsi nella casa vacanze è necessario uno spostamento in aereo;
4e) guasti cagionati allo scopo Citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale, o convocazione in qua- lità di impedireGiudice Popolare. In questo caso, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione l’assicurato deve aver ricevuto la comunicazione dopo la stipula del contratto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza locazione per la casa vacanze e la sua presenza in Tribu- nale deve risultare necessaria durante il periodo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericilocazione. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico opera solo se l’assicurato fornisce evidenza di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni aver pagato personalmente le somme e se dal contratto di bagnamento locazione risulta evidente che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni le stesse non sono recuperabili in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00alcun altro modo.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Insurance Contract
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoa tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarci- mento (capitale, interessi, spese) di danni involon- tariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesio- ni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti. L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da: - errata concezione e/o progettazione; - errato imballaggio e/o conservazione; - errata predisposizione di istruzioni per l’uso; - prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all’Assicurato; - prodotti in prova o in visione. La garanzia comprende inoltre, nei limiti di ciascuna partita assicurata risarcimento e con gli scoperti indicati all’art. 15:
a) i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza;
b) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commer- ciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, per anche se l'interruzione colpisca sogget- ti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
c) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1che i prodotti, utilizza- ti quali componenti di prodotti complessi o uti- lizzati per il trattamento di altri prodotti (quale ad esempio tintura, conciatura, verniciatura) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonicaprovochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato;
2d) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione provocati da sostanze di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato natura emesse o comunque fuoriuscite a segui- to di pertinenza dello stessorottura dei prodotti descritti in polizza, inclusi quelli interrati, oppure semprechè tale rottura non sia imputabi- le a difetti di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Derivante Da Prodotti Difettosi
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoindennizza, nei limiti di ciascuna partita assicurata delle somme assicurate indicate in polizzaPolizza (mod. 220035), per i danni materiali mate- riali e diretti causati agli enti assicurati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spazialiaeromobili e satelliti, loro parti o e cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisivea seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi con- gegni, compresi i danni subiti dai medesimidanneggiamenti all’impianto;
7f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti natanti, non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via all’Assicurato o su corsi d’acquaal Contraente né al suo servizio;
8) atti vandalici k) furto di infissi, pluviali e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommossegrondaie, nonché atti guasti arrecati agli stessi ed al fabbricato da parte dei ladri; questa garanzia è prestata con il limite di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia euro 3.000,00 per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericisinistro. La garanzia comprende Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:
l) i danni da bagnamentoperdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, verificatisi all’interno in forma percentuale, all’im- porto liquidato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 14 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 80; questa garanzia è prestata con il limite del fabbricato15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza; curate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi ferme le limitazioni pattuite per le eventuali quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assi-
m) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricatofumi, purché avvenuti a seguito gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di crollo totale energia elettrica, termica o parziale del tetto o delle pareti esterneidraulica, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamentoriscaldamento o di condi- zionamento, idricida colaggio o fuoriuscita di liquidi, igienici e/o tubazioni estensioni di garanzia; limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il
n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in genere cui la rimozione di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 tali beni fosse indispensabile per sinistro e anno assicurativoeseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La questa garanzia è prestata fino alla concorrenza con il massimo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 euro 30.000,00 per sinistro;
12o) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad un massimo indennizzoessi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per sinistro e anno assicurativoil tempo necessario al loro ripristino, pari non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante “primo rischio assoluto” con il Settore B) Furtolimite di euro 30.000,00 per sinistro;
13p) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il contenutotempo ne- cessario al loro ripristino, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a “primo rischio assicurato dal presente settore o assoluto” con il limite di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00euro 15.000,00 per sinistro; euro 7.500,00 per sinistro;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoa tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniale, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzaforza della propria Responsabi- lità civile, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termiciqualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito od atto illegittimo imputabile al Contraente/Assicurato e compiuto o adottato da uno o più Dipen- denti o Amministratori del Contraente/Assicurato nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istitu- zionali in nome o per conto del Contraente/Assicurato, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati come determinate dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericivigente normativa. La garanzia comprende i danni inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o de- terioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da bagnamentoincendio, verificatisi all’interno del fabbricatofurto o ra- xxxx. Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare per ef- fetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento nonché le perdite patrimoniali che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti il Contraente/Assicurato sia tenuto a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, risarcire per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici tutte le attività stabilite e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, consentite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente. L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 risarcire per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica multe e/o lastre di fibro‑cementoammende, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento sanzioni amministrative e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato pecuniarie inflitte a terzi o comunque di pertinenza dello al Contra- ente/Assicurato stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in In caso di dispersione dai relativi impianti dolo o di distribuzionecolpa grave, purché resta salvo il diritto di surrogazione della Società, ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile, nei confronti dei soggetti responsabili. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l’Ente di quanto que- sto sia tenuto a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materiacon sentenza definitiva della Corte dei Conti. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraInoltre, nel contrattocaso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell’Ente, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutola presente assicurazione terrà indenne l’Ente del pregiudi- zio economico sofferto qualora, a seguito di mancata od anormale produzione dell’esercizio del freddopotere riduttivo da parte della Corte, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo diretto/i responsabile/i e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedifferenza sia sta- ta posta a carico dell’Ente stesso.
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Samples: Polizza Rc Patrimoniale
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività indicate nelle rispettive sezioni riportate nel paragrafo “Condizioni particolari di assicurazione”. Sono compresi in caso garanzia anche: ⮚ l'asfissia non di assicurazione origine morbosa; ⮚ gli avvelenamenti o l’intossicazione avente origine non traumatica. L’intossicazione di origine traumatica; ⮚ contatto con corrosivi; ⮚ le alterazioni patologiche conseguenti a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativomorsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la Società malaria e le malattie tropicali; ⮚ le alterazioni patologiche causate da avvelenamento del sangue e da infezioni, sempreché il germe infettivo si obbliga ad indennizzare l’Assicuratosia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; ⮚ l'annegamento, nei limiti l’asfissia, l'assideramento o congelamento; ⮚ la folgorazione; ⮚ i colpi di ciascuna partita assicurata sole o di calore, i colpi di freddo; ⮚ le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; ⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni in polizzagenere, per i danni materiali inclusi morsi di animali; ⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; ⮚ gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; ⮚ gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e diretti negligenza anche gravi; ⮚ gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; ⮚ gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; ⮚ gli infortuni causati agli enti assicurati da:
1) incendioda influenze termiche ed atmosferiche; ⮚ gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose natanti in genere; ⮚ ernie addominali da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentosforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo⮚ ernie traumatiche. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, ⮚ Rischio in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La itinere: la garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è intende prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gasil rischio” in itinere”, durante il tragitto dimora/sede di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta servizio e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraviceversa, nel contratto, risulti operante periodo ragionevolmente necessario per effettuare il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualepercorso.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che 22.1 L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in caso conseguenza di assicurazione atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti norma di ciascuna partita assicurata legge nell'esercizio dell' attività dichiarata in polizza.
22.2 L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Amministratori/Dipendenti, dei quali ocon i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell' esperimento di un'azione promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell'Assicurato stesso.
22.3 Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato.
1) incendio22.4 Le garanzie di xxxxxxx s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell' Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili.
2) caduta 22.5 L'assicurazione comprende inoltre: Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti ammende sanzioni amministrative e/o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termicierrori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, idraulici e/e del Personale comunque utilizzato. Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di condizionamento; oppure sviluppatisi atti documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedireincendio, arrestare furto o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativorapina. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati Le somme anticipate dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandineSocietà all'Assicurato devono considerarsi, fino alla concorrenza • a tende frangisole esternedefinizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di nevecomunque, fino alla concorrenzaprescrizione delle azioni esperibili, per sinistro e per anno assicurativomere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, di € 1.500,00con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Capitolato Rc Patrimoniale
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati agli enti assicurati da:
1) incendio, : − Incendio; − fulmine, esplosione, implosione, scoppio ; − Esplosione e onda sonica;
2) Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi; − Implosione; − caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spazialisatelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti meteoriti ed altri corpi celesti; − fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso rottura improvvisa ed accidentale negli degli impianti termicidi riscaldamento facenti parte dei Fabbricati mede- simi, idraulici e/o di condizionamentopurché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; oppure sviluppatisi − onda sonica provocata da incendio che abbia colpito i beni assicurati aeromobili od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 oggetti in genere in moto a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) velocità supersonica; − urto di veicoli e stradali o di natanti non appartenenti di proprietà e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché L’Impresa indennizza altresì: − i danni causati dalla caduta alle cose assicurate da sviluppo di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamentofumi, verificatisi all’interno del fabbricatogas, vapori, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventiconseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse; − i guasti alle cose assicurate causati, attraverso rotturenon sconsideratamente, brecce allo scopo di impedire o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della nevearrestare l’Incendio; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • − le spese sostenute necessarie per ricercaredemolire, riparare o sostituire le tubazioni sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i relativi raccordi residui del Sini- stro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e per la demolizione successive modi- ficazioni ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italianointegrazioni, che non costituiscano loro dimora saltuariaquelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza entro il li- mite del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualePolizza Collettiva.
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Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’ Assicurazione vale per gli infortuni che in caso l’Assicurato subisca durante il periodo di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per validità della polizza nello svolgimento: - delle attività professionali principali dichiarate, nonchè delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio; - di ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti altra attività svolta che non abbia carattere professionale ferme le Esclusioni di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali cui al seguente Art. 14. A titolo esplicativo e diretti causati agli enti assicurati danon limitativo sono considerati infortuni anche:
1a) incendiole lesioni sofferte in occasione di aggressioni, fulminevandalismo, esplosionerapina ed atti violenti in generale (fatto salvo quanto specificatamente escluso dalla clausola “Esclusione di Guerra, implosioneTerrorismo e stragi di massa ”), scoppio e onda sonicaa condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte volontaria o attiva;
2b) caduta e/o urto accidentale di aeromobiligli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale (quali ad esempio: terremoto, veicoli spazialitempeste, loro parti o cose da essi trasportateeruzioni vulcaniche, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi franamento del terreno e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;).
7c) urto gli infortuni derivanti dall’uso e guida di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicuratoin genere, compresi mezzi di terzi e/o pubblici (salvo quanto disposto nell’art. 14Esclusioni lettera c) ed d));
d) gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei in qualità di puro passeggero nei limiti e nei termini di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Art. 27);
e) i colpi di sole e di calore, la disidratazione, l’assideramento e il congelamento, le vertigini nonché, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquagenere, gli effetti della temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche;
8) atti vandalici f) l’asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori;
g) l’avvelenamento, le intossicazioni e dolosi avvenuti anche le lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di bevande o sostanze in genere;
h) i morsi ed i calci, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali (con esclusione però delle malattie da essi direttamente o indirettamente provocate)
i) le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza;
j) l’annegamento;
k) le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi (escluso infarto e colpi apoplettici) e le ernie traumatiche;
l) l’azione di fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche;
m) le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonchè le lesioni prodotte da fiamma o da corpi incandescenti;
n) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
o) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purchè non alla guida di veicoli, motoveicoli o natanti), di malore e di incoscienza;
p) gli infortuni subiti dall’Assicurato derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave del Contraente/Assicurato;
q) le lesioni subite in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché legittima difesa o di atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia compiuti per ogni sinistro € 100,00solidarietà umana;
9r) gli Assicuratori in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderanno le somme assicurate per uno degli eventi atmosferici quali trombe d’ariagarantiti in polizza anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell’infortunio, tempestema conseguenza della zona, uraganidel clima, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta o di alberi altre situazioni concomitanti e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni l’Assicurato si trovi in condizioni tali da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce subire la morte o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00organiche permanenti.
10s) infiltrazioni gli infortuni subiti in occasione di acqua piovana e acqua di disgelo, dirottamento o pirateria aerea fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa specificatamente escluso dalla clausola “Esclusione di rotturaGuerra, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti Terrorismo e stragi di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00massa ”;
11t) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi qualsiasi sport eccettuati quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessaspecificatamente esclusi all’Art. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale14 Esclusioni.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dall’ articolo “Esclusioni”. A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
1a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioneesplosioni, implosioneimplosioni e scoppi, scoppio e onda sonicafumo, bruciature, acqua;
2d) caduta xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o urto accidentale colpa grave delle persone di aeromobilicui l’assicurato debba rispondere a norma di legge;
f) trombe d’aria, veicoli spazialiuragani, loro parti o gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto;
g) caduta di aereo di cose da essi trasportatetrasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoritisuperamento del "muro del suono”;
3h) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute necessarie per ricercaredemolire, riparare o sostituire le tubazioni ed sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino idoneo scarico i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni residuati del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12i) guasti danni causati agli enti assicurati cagionati dai ladri a fissi ed infissida dipendenti dell’assicurato, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, da terzi o dalle autorità competenti nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtotentativo di limitare o evitare l’evento dannoso;
13j) deterioramento costi di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutoscavo, a seguito di mancata od anormale produzione del freddosterro, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibilepuntellatura, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentomuratura, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallointonaco, mezzo cristallo pavimentazione e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, simili sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedell’indennità pagabile a termini di polizza;
k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;
l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i l’assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dadai seguenti eventi imprevedibili:
1a) incendioIncendio, fulmine, esplosione, implosionescoppio (HRS).
b) Atti vandalici e dolosi, scoppio compresi quelli di sabotaggio, compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari (HRS). Sono esclusi i danni:
I. da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e onda sonicadelle relative pertinenze;
2II. da furto, rapina, estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
III. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto.
c) caduta e/o urto accidentale Autocombustione (HRS).
d) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitantiveicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali.
e) Caduta di antenne radio/televisive, ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dagli stessi (HRS).
f) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e i danni da bagnamento all’interno del fabbricato prodottisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, alle pareti ovvero a fissi ed infissi dalla veemenza degli eventi atmosferici stessi (HRS). Sono esclusi i danni da bagnamento diverso da quello verificatosi con le modalità sopra precisate ed i danni subiti da:
I. fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
3II. tende, tendoni esterni;
III. pannelli solari, salvo quanto previsto all’Art. 22 lettera i);
IV. cose all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; V. alberi o coltivazioni floreali o agricole in genere.
g) fumoFenomeno elettrico per effetto di scariche, gascorrenti, vapori fuoriusciti elettricità atmosferica subiti:
I. se è assicurato il Fabbricato, da impianti elettrici o elettronici al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);
II. se è assicurato il Contenuto: da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del Contenuto assicurato ovvero impianti elettrici o elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni. L’Impresa non risponde dei danni:
III. causati da usura, da carenza di manutenzione o da manomissione;
IV. causati da imperizia e negligenza degli addetti durante le fasi di montaggio, manutenzione o revisione, nonché i danni comunque verificatisi durante le operazioni di collaudo;
V. dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché‚ quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione: ⮚ dell’importo di Euro 100,00 per sinistro per danni relativi al Contenuto; ⮚ dell’importo indicato in polizza per danni relativi al Fabbricato.
h) Xxxx fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli agli impianti termiciper la produzione di calore facenti parte del Fabbricato assicurato, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini (HRS).
4i) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;Implosione (HRS).
5j) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto Urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicuratostradali di proprietà di terzi, in transito sulla pubblica via con esclusione dei danni a cose mobili all’aperto (HRS).
k) Onda sonica (HRS).
l) Sovraccarico neve che danneggi il Fabbricato o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinail Contenuto, scioperise assicurati, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito effetto di crollo totale o parziale del tetto o tetto, delle pareti esternepareti, per effetto del dei lucernari e dei serramenti direttamente provocato dal peso della neve; • neve (HRS). Sono esclusi i danni:
I. da gelo valanghe e slavine;
II. da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
III. a fabbricati che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni non siano costruiti totalmente in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.muratura;
10m) infiltrazioni Spargimento di acqua piovana e acqua conseguente a:
I. rottura accidentale di disgelopluviali, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro tubazioni e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto condutture di impianti idrici, igieniciigienico-sanitari, tecnici e di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, al servizio del Fabbricato assicurato oppure di apparecchiature e/macchine lavatrici o macchine lavastoviglie stabilmente collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni al servizio del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistroFabbricato assicurato (HRS);
12) guasti cagionati dai ladri II. occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature (HRS); Sono esclusi i danni:
III. derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtorottura di tubazioni o condutture;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00IV. i danni causati da umidità o stillicidio;
14) perdita V. i danni da rigurgito della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del combustibileFabbricato assicurato;
VI. i danni da gelo: ⮚ verificatisi in condutture installate all’esterno del fabbricato assicurato, anche se interrate; ⮚ avvenuti in conseguenza fabbricati sprovvisti di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Agli effetti della presente Sezione Incendio e altri danni ai beni vale altresì il disposto delle seguenti clausole: L’assicurazione di cui alla presente Sezione Incendio è efficace a condizione che il fabbricato assicurato o condizionamentocontenente le cose assicurate sia:
a) costruito con strutture portanti verticali, fino alla concorrenza di € 2.000,00pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% delle rispettive superfici;
15b) rottura delle lastre di cristalloadibito a civili abitazioni, mezzo cristallo uffici e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché studi professionali per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10almeno il 70% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualesuperficie dei piani.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile inden- nizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita par- tita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentopurchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essianche non assicurati;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - provocati, sino ad un importo mas- simo di € 6.000,00 per anno assicurativo. Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subiti da apparecchiature impianti, apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e 1.600,00 per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquavia;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e tumulti, sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. Sono, anche a mezzo di ordigni esplosivialtresì, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia a distributori automatici per ogni sinistro la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 100,006.000,00 per anno assicurativo;
9) eventi atmosferici quali trombe d’ariatrombe, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. La garanzia comprende i danni da bagnamentoSono, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperturealtresì, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, fibro-cemento sino ad un importo massimo pari all’1% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00il fabbricato.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di dal disgelo, salvo quanto previsto quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza , con applicazione di una franchigia di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, 250,00 per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine x xxxxxx- ne collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro € 100,00sinistro. • Sono, inoltre, comprese: le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatriceerogatri- ce e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;.
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissigelo che provochi la rottura di impianti idrici, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento igienici e/o tubazioni in genere di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è pertinenza del fabbricato assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,002.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
1413) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza sino ad un importo massimo di € 2.000,001.600,00 per anno assicu- rativo;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
1614) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assi- curata per il contenuto;
15) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano,
16) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o pre- lievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamen- te incustodito. ll danno Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è indennizzato fino alla concorrenza del pari al 10% della somma assicurata per il contenutocontenuto con il limite di € 6.000,00;
1817) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte denaro e valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti istituti di credito o di pegno nel territorio Italianoitaliano, sino alla concorrenza del ad un impor- to massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecon il limite di € 6.000,00. La Società risarcisce inoltre:
18) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo;
19) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosioneutilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, implosionelimitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, scoppio e onda sonica;
2) caduta durante la circolazione, la sosta e/o urto accidentale di aeromobiliil ricovero degli stessi, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiscoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
4b) guasti cagionati allo scopo di impedirefurto totale o parziale (consumato o tentato), arrestare rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti dei suoi componenti ed accessori o di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivioggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
9d) eventi atmosferici quali traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, uragani, buferexxxxxxx, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi neve, bora.
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e dall’urto oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
h) rottura di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericicristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamentosarà prestata a Primo Rischio Assoluto, verificatisi all’interno e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisseCodice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosioneanche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, implosioneutilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, scoppio e onda sonica;
2) caduta limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o urto accidentale di aeromobiliil ricovero degli stessi, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiscoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
4b) guasti cagionati allo scopo di impedirefurto totale o parziale (consumato o tentato), arrestare rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti dei suoi componenti ed accessori o di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivioggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e
c) diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
9d) eventi atmosferici quali ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
e) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
f) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
g) trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi neve, bora;
h) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e dall’urto oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
i) rottura di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericicristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamentosarà prestata a Primo Rischio Assoluto, verificatisi all’interno e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisseCodice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Polizza Incendio/Furto/Kasko Veicoli Di Amministratori E Dipendenti
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoobbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per e alle condizioni che seguono a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) conseguenti a: ✓ incendio, fulmine, esplosione, implosionescoppio, scoppio azione del fulmine (anche senza successivo incendio); ✓ furto totale o parziale, rapina ed estorsione (consumati o tentati). Sono parificati ai danni da furto e onda sonica;
2) caduta e/rapina quelli causati nell’esecuzione o urto accidentale nel tentativo di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/furto o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni rapina del veicolo, dei suoi componenti, accessori, optional, o di oggetti non assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosiviall’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9e diretti da effrazione o da scasso; ✓ collisione con altri veicoli, persone o animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione; ✓ eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi; ✓ eventi atmosferici quali naturali (trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, vento, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, slavine, caduta di neve, grandine, ventoterremoti ed eruzioni vulcaniche); ✓ caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie; ✓ eventi diversi (a.e. sprofondamento strade, crollo di ponti, edifici, manufatti in genere); ✓ traino attivo e/o passivo, nonché i danni causati dalla caduta la manovra a spinta o a mano purché conseguenti a operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di alberi e dall’urto ricovero o riparazione a seguito di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericisinistro indennizzabile a termini di polizza; ✓ rottura di cristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fissecui all’art.1907 del Codice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neveindennizzo, fino franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricosezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, del conducente, e degli occupanti del veicolo; sono compresi i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia rivalsa spettante all'Ente per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualelegge.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosioneutilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, implosionelimitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, scoppio e onda sonica;
2) caduta durante la circolazione, la sosta e/o urto accidentale di aeromobiliil ricovero degli stessi, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiscoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
4b) guasti cagionati allo scopo di impedirefurto totale o parziale (consumato o tentato), arrestare rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti dei suoi componenti ed accessori o di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivioggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
9c) eventi atmosferici quali ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi neve, bora:
g) eventi diversi: sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e dall’urto manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericida essi trasportate.;
h) rottura di cristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamentosarà prestata a Primo Rischio Assoluto, verificatisi all’interno e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisseCodice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daalle cose assicurate ovunque ubicate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907' del Codice Civile, dai rischi di seguito precisati:
A) Xxxxx, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei seguenti modi:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;. violandone i mezzi di chiusura mediante:
2) caduta e/. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritidi particolare agilità personale;
3. con introduzione clandestina.
B) fumoRapina ed Xxxxxxxxxx avvenuta nei locali quand'anche le persone, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termiciviolenza o minaccia, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 vengano prelevate dall' esterno e siano costrette a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarierecarsi nei locali stessi. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddoviolenza o minaccia, fino alla concorrenza sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate. Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata anche se i medesimi si trovano fuori dai mezzi di € 300,00;custodia indicati in polizza.
14C) perdita del combustibileScippo dei beni assicurati perpetrato sulle persone che legittimamente le detengono.
D) Xxxxxxxxxxx , in conseguenza sottrazione di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato denaro e/o contenutovalori subita dalla persona incaricata del trasporto a seguito di: Il portavalori può essere un Dipendente o altra persona (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricata dall'Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell'ufficio, nonché per la quota parte del fabbricato alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa. La garanzia è prestata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Il trasporto dei valori potrà essere effettuato dal portavalori a piedi o con qualsiasi mezzo di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualelocomozione.
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Samples: Insurance Agreement
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori ed optionals, indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta in conseguenza e/o urto accidentale occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di aeromobiliscoppio del serbatoio stesso, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiazione del fulmine (anche senza successivo incendio);
3b) fumofurto totale o parziale (consumato o tentato), gas, vapori fuoriusciti a seguito rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/furto o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosiviall’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione la garanzia opera anche per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
9d) eventi atmosferici quali traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, uragani, buferexxxxxxx, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi neve, bora.
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e dall’urto oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
h) rottura di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericicristalli comunque verificatasi. La garanzia comprende i danni da bagnamentosarà prestata a Primo Rischio Assoluto, verificatisi all’interno e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisseCodice Civile, con esclusione del sovraccarico i limiti di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro franchigie e anno assicurativoscoperti, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraove previsti, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentopurchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essianche non assicurati;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - provocati, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo. Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subiti da apparecchiature impianti, apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e 1.600,00 per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquavia;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e tumulti, sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. Sono, anche a mezzo di ordigni esplosivialtresì, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia a distributori automatici per ogni sinistro la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 100,006.000,00 per anno assicurativo;
9) eventi atmosferici quali trombe d’ariatrombe, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. La garanzia comprende i danni da bagnamentoSono, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperturealtresì, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.fibro-cemento
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di dal disgelo, salvo quanto previsto quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza , con applicazione di una franchigia di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, 250,00 per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro € 100,00sinistro. • Sono, inoltre, comprese: le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatriceerogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;.
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissigelo che provochi la rottura di impianti idrici, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento igienici e/o tubazioni in genere di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è pertinenza del fabbricato assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,002.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
1413) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;sino ad un importo massimo di
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
1614) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del , sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto;
1815) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 6.000,00;
16) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di
17) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte denaro e valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti istituti di credito o di pegno nel territorio Italianoitaliano, sino alla concorrenza del ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecon il limite di € 6.000,00. La Società risarcisce inoltre:
18) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo;
19) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati da:
indicati alla Sezione 1) incendio, fulmineArt. 2), esplosioneanche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti dei veicoli stessi, implosioneutilizzati in occasione di missioni o per adempimenti connessi con il servizio fuori dall’ufficio per conto della Contraente, scoppio e onda sonica;
2) caduta limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o urto accidentale il ricovero degli stessi, in conseguenza di:
a) incendio esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di aeromobiliscoppio del serbatoio stesso o dell’impianto di alimentazione, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritiazione del fulmine (anche senza successivo incendio);
3b) fumofurto totale o parziale (consumato o tentato), gas, vapori fuoriusciti a seguito rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/furto o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosiviall’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
9c) eventi atmosferici quali ribaltamento - uscita di strada - collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali - urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, nonché i alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve o ghiaccio, bora;
g) danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle copertureaeromobili, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricatocorpi volanti anche non pilotati, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterneloro parti e oggetti da essi trasportati nonché da corpi celesti in genere, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro meteoriti e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00relative scorie;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’ Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento: − delle attività professionali di OTS - Operatore Tecnico Subacqueo - come definite dalle norme vigenti e dalle regole di buona tecnica in caso materia di assicurazione immersione subacquee professionali nonché delle eventuali altre attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dall’Assicuratore prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio; − di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale.
a. le lesioni sofferte in occasione di aggressioni, vandalismo, rapina ed atti violenti in generale (fatto salvo quanto specificatamente escluso dalla clausola “Esclusione di Guerra, Terrorismo e stragi di massa 1607JHA00005”), a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonicacondizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte volontaria o attiva;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobilib. gli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale, veicoli spazialiquali ad esempio: terremoto, loro parti o cose da essi trasportatetempeste, oggetti orbitantieruzioni vulcaniche, meteoritifranamento del terreno e simili;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro c. gli infortuni derivanti dall’uso e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto guida di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicuratoin genere, in transito sulla pubblica via compresi mezzi di terzi e/o su corsi d’acquapubblici (salvo quanto disposto nell’art. 14 “Esclusioni” lettera c) e d));
8) atti vandalici d. gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei in qualità di passeggero nei limiti e dolosi avvenuti nei termini di quanto disposto all’art.29 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
e. i colpi di sole e di calore, la disidratazione, l’assideramento e il congelamento, le vertigini nonché in genere gli effetti della temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche;
f. l’asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori;
g. l’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di bevande o sostanze in genere;
h. i morsi ed i calci, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali (con esclusione però delle malattie da essi direttamente o indirettamente provocate)
i. le infezioni, comprese quelle tetaniche, risultanti da infortuni risarcibili a termini di polizza;
j. l’annegamento;
k. le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi inclusi infarto e colpi apoplettici e le ernie traumatiche;
l. l’azione di fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche;
m. le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonché le lesioni prodotte da fiamma o da corpi incandescenti;
n. le conseguenze fisiche derivanti da operazioni chirurgiche e da altre cure rese necessarie da infortunio;
o. gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purchè non alla guida di veicoli, motoveicoli o natanti), di malore e di incoscienza;
p. gl infortuni subiti dall’Assicurato derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi del Contraente/Assicurato;
q. le lesioni subite in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché legittima difesa o di atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia compiuti per ogni sinistro € 100,00solidarietà umana;
9) r. l’Assicuratore in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderà le somme assicurate per uno degli eventi atmosferici quali trombe d’ariagarantiti in polizza anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell’infortunio, tempestema conseguenza della zona, uraganidel clima, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta o di alberi altre situazioni concomitanti e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni l’Assicurato si trovi in condizioni tali da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce subire la morte o lesioni provocate al tettopermanenti;
s. gli infortuni subiti in occasione di dirottamento o pirateria aerea fatto salvo quanto specificatamente escluso dalla clausola “Esclusione di Guerra, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico Terrorismo e stragi di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00massa1607JHA00005”.
10) infiltrazioni t. gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di acqua piovana e acqua qualsiasi sport ad eccezione di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualespecificatamente esclusi all’art.14 “Esclusioni”.
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Samples: Insurance Contract
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei danni e, delle perdite che colpiscono le navi assicurate - indicate nell'allegato n. 1 alla presente polizza (salvo eventuali variazioni in corso di polizza che il Contraente o l’Assicurato si riservano di comunicare) - per tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere tutti gli accidenti della navigazione. Le navi assicurate, con i relativi valori, possono essere di proprietà del Contraente o di Società Controllate/Collegate riportate nell’allegato n. 2. La presente garanzia comprende, altresì, le perdite ed i danni alla nave assicurata derivanti: ✓ da dolo, colpa, negligenza od imperizia del Comandante o dell’equipaggio o dei piloti, o da qualunque vizio occulto della nave sia nella macchina che nello scafo; ✓ da accidenti nelle operazioni d’imbarco, sbarco o manipolazione del carico, da rifornimento di combustibile, da scoppio di caldaie o rottura di assi; ✓ da guasto di, od incidente ad installazioni nucleari o reattori a bordo della nave ed altrove, da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, gelo e sue conseguenze, come pure delle perdite e dei danni alla nave derivanti da colpa, negligenza e imperizia di terzi, siano essi costruttori, riparatori, noleggiatori, periti, agenti, provveditori, stivatori, lavoratori, passeggeri e/o altre persone qualsiasi. In riferimento a navi di costruzione antecedente all’anno 2010, l’assicurazione viene prestata limitatamente a Franco di Avaria Particolare salvo i casi di incendio (incluso esplosione e fulmine), incaglio (incluso strisciamento e arenamento), collisione con nave e/o natante, urto contro oggetti fissi e/o flottanti e sommersione, con esclusione assoluta dei danni in macchina, comunque originati. Le garanzie di cui alla presente polizza operano sia che la nave assicurata si trovi in porto od in navigazione, sia che si trovi in darsena, in bacino di carenaggio, anche galleggiante, o su scalo di alaggio, in ogni tempo ed in ogni luogo, in ogni circostanza, servizio o traffico, comunque e dovunque questi si svolgano, con o senza piloti per rimorchiare od assistere navi od altri galleggianti, in qualunque situazione, di farsi rimorchiare e di fare viaggi di prova. Si dà inoltre atto che l'assicurazione resterà in vigore anche in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoviolazione delle condizioni di polizza relativamente al carico, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoal traffico, nei limiti alla località o data di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricatopartenza, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventil'Assicurato dia avviso di tale violazione all’Assicuratore appena ne sia venuto a conoscenza, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00venga dallo stesso accettato il sovrappremio correlativamente richiesto.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Assicurativi
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicuratomezzi assicurati indicati alla Sezione 1, in transito sulla pubblica via Art. 2, anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche dei conducenti del Mezzo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione/navigazione e la sosta temporanea, in conseguenza di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina, scioperi, tumulti rapina quelli causati al mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso e sommosse, nonché atti dei suoi componenti ed accessori o di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivioggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali cagionati e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia mezzo assicurato dopo il furto o la rapina per ogni sinistro € 100,00effetto della circolazione/navigazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
c) ribaltamento, affondamento, incaglio, sommersione limitata ai casi di incaglio, uscita di strada, collisione con altri veicoli/natanti/imbarcazioni, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione/navigazione;
9d) eventi atmosferici quali traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale, la superficie acquea o trasportare il mezzo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o della perdita del mezzo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del mezzo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, buferexxxxxxx, grandine, ventoinondazioni, nonché i danni causati dalla frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00bora.
10g) infiltrazioni danni che, la caduta di acqua piovana aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e acqua di disgelooggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, salvo quanto previsto dal precedente punto 9possono cagionare alle cose assicurate.
h) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • la Società rimborserà altresì le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi cristalli del mezzo assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi; Garanzie prestate dall’Opzione base con la seguente ulteriore estensione:
i) la Società rimborserà entro il limite di € 3.500,00 per sinistro/anno e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gassingolo veicolo, i beni trasportati a bordo dei veicoli assicurati, di competenza dell’Assicurato, proprietà e/o in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutouso al Contraente, a seguito di mancata od anormale produzione un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del freddoCodice Civile, fino alla concorrenza con i limiti di € 300,00;
14) perdita del combustibileindennizzo, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentofranchigie e scoperti, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristalloove previsti, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% stabiliti nell’apposita scheda della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.Sezione 6)
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoindennizzare, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzapolizza e nell’ambito dei limiti e percentuali riportati alle singole garanzie, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) fulmine;
3) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
34) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentopurchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio di enti anche non assicurati; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, xxxxxx conseguenti agli eventi indennizzabili a termini del presente Settore che abbia abbiano colpito i beni assicurati od altri enti posti le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 25 20 metri da essiesse;
45) guasti cagionati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare limita- re i danni alle cose assicurate;
56) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da provocati, che si manifesti- no nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici, sino ad un importo massimo, a primo rischio assoluto, di € 10.000,00 con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza elettronici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una fran- chigia di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia 200,00 per ogni sinistro € 100,00sinistro;
67) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) 8) urto di veicoli stradali e natanti natanti, non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) 9) atti vandalici e dolosi dolosi, avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e tumulti, sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente con- seguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
910) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, nonché nonchè i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché a seguito di rottu- re, brecce o lesioni subite dal tetto, dalle pareti o dai serramenti, direttamente causati causate dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero occorressero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo pari al 30% della somma assicurata per il fab- bricato e/o contenuto; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o e tubazioni in genere genere, di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importoassicurato, a primo rischio assoluto, sino ad un importo massimo indennizzabile di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo3.000,00; • a manufatti in materia plastica e/tettoie, fabbricati o lastre porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di fibro‑cemento€ 10.000,00, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro neve e per anno assicurativo, di € 1.500,00.dei danni al rela- tivo contenuto;
1011) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 910) eventi atmosferici, verificatesi: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o e dei condotti di scarico. La garanzia Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è prestata fino alla concorrenza pari al 30% della somma complessiva- mente assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo assoluto di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, 30.000,00 previa applicazione, per ogni sinistro, applicazione di una franchigia pari a di € 150,00250,00 per sinistro;
1112) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento di: • rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, del fabbrica- to corrispondente all’ubicazione assicurata oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a pertinenza dell’intero edificio qualora il xxxxxx- cato faccia parte di una maggiore costruzione. L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00; • occlusione delle condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessadi impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonchè ri- gurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l’Azienda assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Franchigia L’inden- nizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 30.000,00 previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro € 100,00sinistro. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicuratoraccordi, in caso di dispersione dai relativi disper- sione del gas relativa agli impianti di distribuzionedistribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell’erogazione del servizio. Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti vi-
13) le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta-gasolio-kerosene) anche in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia caso di spargimento a segui- to di guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato, sino ad un massimo indennizzo, a primo rischio assoluto, di € 150,00 per sinistro2.000,00;
1214) incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in ri- parazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00;
15) incendio, esplosione e scoppio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 10.000,00;
16) danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l’attività dichiarata, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purchè avvenuti durante il trasporto su automezzi di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di leasing, condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante le operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21, nel territorio italiano, anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato temporaneamente incustodito. Resto convenuto che l’impor- to massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per le merci con il limite assoluto
17) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a alla concorrenza di € 2.000,00. La 1.000,00; la presente estensione non è operante qualora, qualora nel contratto, contratto risulti operante il attiva la garanzia di cui al Settore BC) Furto.
18) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione, sino ad un importo massimo del 10% dell’indennizzo, con il massimo assoluto di € 11.000,00;
1319) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenutole spese per demolire, a seguito di mancata od anormale produzione sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenutosinistro, nonché per la quota parte del fabbricato le spese di proprietà comunerimozione, fino alla concorrenza deposito presso terzi e ricollocamento di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato macchinari, attrezzature, arreda- mento e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino merci sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo;
20) il mancato godimento dei locali occupati dall’Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell’importo della pigione presumibile con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
21) la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristi- no, per l’importo del canone percepito dall’Assicurato alla data del sinistro con il massimo di un anno e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
22) i costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull’Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al mo- mento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un importo massimo del 5% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per fabbricato con il contenuto;
18) perdita o distruzione massimo di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale€ 8.000,00.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso Il contratto ha come oggetto l’Assicurazione del Contenuto dell’Abitazione indicata nel Certificato di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per Polizza contro i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daderivanti dagli eventi di seguito riportati entro il limite d’indennizzo prescelto per i DANNI AL CONTENUTO:
1) incendio. Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio;
2. Pioggia, tempesta, fulmine, esplosionevento, implosionebufera, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobilineve, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritigrandine;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti . Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli degli impianti termicia servizio del Fabbricato oppure sviluppatosi da Incendio, idraulici e/Esplosione, Implosione o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio Scoppio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essiil Contenuto assicurato;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni Xxxxxxxxxxx di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato Fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, stesso oppure di apparecchiature e/o macchine stabilmente collegate a condutture d’acqua trovantisi situate nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, indicata nel Certificato di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistroPolizza;
12) 5. Fenomeni elettrici, scariche o correnti subite da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del Contenuto assicurato;
6. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, onda sonica;
7. Urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato o ad i suoi familiari. Nell’ambito della presente garanzia si assicura altresì il Contenuto dell’Abitazione indicata nel Certificato di Polizza contro i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi di seguito riportati entro il limite d’indennizzo prescelto per i DANNI DA FURTO:
8. Furto, tentato Furto o Rapina, commessi con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura;
9. Atti vandalici e dolosi al Contenuto, se avvenuti in occasione di Xxxxx, tentato Furto o Rapina;
10. I danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissiinfissi in occasione di Xxxxx, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00tentato Furto o Rapina.
11. La presente estensione non è operante qualoragaranzia comprende inoltre lo Scippo di cose assicurate indossate o a portata di mano dell’Assicurato o del suo Nucleo Familiare, ovunque nel contrattomondo, risulti operante fino al limite di € 1.500 per sinistro. Qualora sia compreso nel piano prescelto, all’Assicurato verrà riconosciuto il Settore B) Furtorimborso delle seguenti spese con il limite massimo di € 500 per anno, se sostenute e documentate:
12. Costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti personali sottratti all’Assicurato;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata Costi sostenuti per il contenuto;
17) incendio rifacimento della serratura dell’Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione chiavi di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecasa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Danni Materiali Al Contenuto, Incluso Il Furto
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società L'Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoa tenere indenni il Contraente ed i suoi responsabili, nei limiti le sue strutture comprese società e circoli ed i propri tesserati, di ciascuna partita assicurata in polizzaquanti questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro lesioni personali e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche danneggiamenti a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibilecose, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di un guasto accidentale degli impianti persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato rivalsa esperite dall'INPS e/o contenutodall’INAIL ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222. La garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo sarà operante:
A) Per la responsabilità civile derivante ai tesserati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito di ogni attività primaria, nonché per complementare, accessoria, organizzata o promossa dall' Unione Sportiva ACLI o sotto l'egida della stessa e/o delle proprie strutture periferiche (Regionali, Provinciali e/o locali) e/o dalle Associazioni/Circoli/Società affiliate che di altre Organizzazioni/Associazioni/Federazioni Nazionali alle quali US ACLI abbia ufficialmente aderito, ivi compresi le iniziative, le manifestazioni e/o gare e/o attività sportive, gli allenamenti collettivi ed individuali, le competizioni e/o gare, esibizioni/dimostrazioni, i ritiri e/o stages di preparazione, comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento, le manifestazioni ricreative e culturali comprese le attività dei corsi, convegni, etc. .
B) Per la quota parte del fabbricato di proprietà comuneresponsabilità civile derivante ai dirigenti, fino tecnici, arbitri e giudici sportivi, etc. tesserati a US ACLI e/o alle Associazioni/Circoli/Società affiliate alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito stessa o di pegno nel territorio Italianoaltre Organizzazioni/Associazioni/Federazioni Nazionali che abbiano ufficialmente aderito a US ACLI nell'ambito dello svolgimento di tute le loro funzioni in occasione di gare e manifestazioni nonché, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata corsi, riunioni, allenamenti e trasferimenti in genere, per partecipazioni a gare e manifestazioni; limitatamente ai trasferimenti la garanzia è operante in qualità di accompagnatori, escluso il contenuto della dimora abitualerischio di circolazione dei veicoli a motore.
C) Per la responsabilità civile derivante al Contraente, ai suoi Comitati Territoriali e Regionali e ai Circoli e Società Sportive affiliate, nell'ambito dell'organizzazione di tutte le attività quali a titolo esemplificativo di allenamento, corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali convegnistiche e gare in genere. L'assicurazione di responsabilità civile comprende, altresì, l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali ed è valida sia che l'Assicurato agisca nella qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.
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Samples: Convenzione Assicurativa
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati daai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo Art. 2 – ESCLUSIONI. A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
1a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, effetti di elettricità statica ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioneesplosioni, implosioneimplosioni e scoppi, scoppio e onda sonicafumo, bruciature, acqua;
2d) caduta rapina, furto, estorsione;
e) caduta, urto, collisione od eventi similari;
f) negligenza, incuria, imperizia;
g) dolo e/o urto accidentale colpa grave delle persone di aeromobilicui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge;
h) bufere, veicoli spazialitrombe d’aria, loro parti o uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, allagamenti, caduta massi, valanghe, terremoto;
i) caduta di aerei, di cose da essi trasportatetrasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoritisuperamento del “muro del suono’’;
3j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito difetti del materiale e di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o costruzione; errori di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito progettazione e di 25 metri da essimontaggio;
4k) guasti cagionati allo scopo di impedirele spese necessarie per demolire, arrestare o limitare sgomberare e trasportare al più vicino scarico i danni alle cose assicurateresiduati del sinistro;
5l) azione danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle Autorità competenti nel tentativo di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/limitare o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00evitare l’evento dannoso;
6m) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinadolosi, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di tumulti popolari, vandalismo, terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9n) eventi atmosferici quali trombe d’ariacosti di scavo, tempestesterro, uraganipuntellatura, buferemuratura, grandineintonaco, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi pavimentazione e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00simili;
11o) acqua condotta fuoriuscita per causa qualunque altro evento accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeespressamente escluso.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che L'Assicurazione vale in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile infortunio, fatto salvo quanto espressa escluso dall'articolo "Esclusioni", subito dall'Assicurato mentre per ogni anno assicurativoconto ed ordine del Contraente svolge le funzioni previste dalla sua specifica carica, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratocompresi i trasferimenti e le missioni, nei limiti con esclusione dei rischi extraprofessionali. S'intende comunque compreso il Rischio in itinere, ovvero gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:lunghezza o di tempo.
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica. in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;
2) caduta . a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; MPACGA - O18
3. a causa di tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o urto accidentale chimica e a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; Condizioni di aeromobiliassicurazione Ed. 189 - 01/2019 ALLIANZ BOARD PROTECTION
4. in conseguenza di guerra di qualsiasi natura, veicoli spazialidichiarata e non, loro parti o cose da essi trasportateivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, oggetti orbitantiinvasioni, meteoriti;
3) fumoatti di nemici stranieri, gasostilità e azioni belliche, vapori fuoriusciti a seguito per il periodo massimo di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici14 giorni dall'inizio della guerra, idraulici purché gli infortuni non siano conseguenza di contaminazione nucleare, biologica e/o chimica e semprechè l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che tali eventi mentre si trova all'estero in una nazione sino ad allora in condizioni di pace e purchè non vi abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicuratepartecipato in modo volontario;
5) azione . durante il servizio di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza volontariato svolto sul territorio della Repubblica Italiana in qualità di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;iscritto ad un'associazione di volontariato riconosciuta dalle disposizioni di legge.
6) caduta . asfissia non di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimiorigine morbosa;
7) urto . avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di veicoli sostanze per causa fortuita e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquainvolontaria;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione 8. avvelenamento del sangue o infezione - escluso il virus H.I.V. - purchè il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00una lesione esterna traumatica;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni annegamento;
10. lesione muscolare da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esternesforzo, per effetto del peso tale intendendo il dispiego improvviso e anomalo di energia muscolare al di fuori della neve; • da gelo che provochi la rottura comune gestualità a fronte di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro un evento eccezionale e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgeloinaspettato, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperturedall'articolo "Esclusioni", lettera o); • a causa di rotturaernia addominale da sforzo, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La esclusivamente con riferimento alla garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00Invalidità permanente;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito . avvelenamento acuto o infezione da morsi di rotturaanimali o da punture di insetti o aracnidi, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici escluse le infezioni malariche e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistroqualsiasi altra malattia;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi. folgorazione, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furtocolpo di sole o di calore;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00. assideramento o congelamento;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualelesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Oggetto dell’assicurazione. Premesso L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività indicate nelle rispettive sezioni riportate nel paragrafo “Condizioni particolari di assicurazione”. Sono compresi in caso garanzia anche: ⮚ l'asfissia non di assicurazione origine morbosa; ⮚ gli avvelenamenti o l’intossicazione avente origine non traumatica. L’intossicazione di origine traumatica; ⮚ contatto con corrosivi; ⮚ le alterazioni patologiche conseguenti a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativomorsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la Società malaria e le malattie tropicali; ⮚ le alterazioni patologiche causate da avvelenamento del sangue e da infezioni, semprechè il germe infettivo si obbliga ad indennizzare l’Assicuratosia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; ⮚ l'annegamento, nei limiti l’asfissia, l'assideramento o congelamento; ⮚ la folgorazione; ⮚ i colpi di ciascuna partita assicurata sole o di calore , i colpi di freddo; ⮚ le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; ⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni in polizzagenere; ⮚ gli infortuni derivanti da aggressioni, per i danni materiali tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; ⮚ gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; ⮚ - gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e diretti negligenza anche gravi; ⮚ gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida; ⮚ gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi; ⮚ gli infortuni causati agli enti assicurati da:
1) incendioda influenze termiche ed atmosferiche; ⮚ gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose natanti in genere; ⮚ ernie addominali da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentosforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo⮚ ernie traumatiche. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, ⮚ Rischio in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La itinere: la garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è intende prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gasil rischio” in itinere”, durante il tragitto dimora/sede di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta servizio e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualoraviceversa, nel contratto, risulti operante periodo ragionevolmente necessario per effettuare il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualepercorso.
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Samples: Capitolato Per Gare Assicurative
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoA parziale deroga del punto 3 dell’art. 2 “Esclusioni” della sezione 3 della presente polizza, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale le perdite dei “beni mobili” e dei “beni storico/artistici”, esclusi quelli assicurati con specifica polizza, dovuti a:
a) perdita o danneggiamento negli immobili in uso o di aeromobiliproprietà dell’Assicurato causati da furto, veicoli spazialirapina (anche se iniziata fuori dai locali), loro parti o cose da essi trasportateestorsione ed altri reati contro il patrimonio, oggetti orbitanti, meteoritianche se solo tentati;
3b) fumodistruzione, gasperdita o danneggiamento ai beni immobili ed ai relativi fissi ed infissi (comprese grondaie e pluviali) causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati;
c) atti vandalici conseguenti a furto/rapina consumati o anche solo tentati.
d) furto con destrezza. Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici in locazione e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature in uso e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza in custodia al Contraente posti sottotetto di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensorifabbricati, montacarichi e similicomunque costruiti, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici utili e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica funzionali e/o lastre correlati all’espletamento dell’attività del Contraente stesso o di fibro‑cementoterzi con cui il Contraente collabora. A titolo esemplificativo e non limitativo, causati dalla grandinesono compresi in garanzia mobilio ed arredamento, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterneregistratori, installate su strutture fisseapparecchi audiovisivi, con esclusione del sovraccarico di nevemacchine da proiezione e relativi accessori, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento apparecchiature elettriche e/o guasto di impianti idricielettroniche in genere, igieniciottiche ed acustiche, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stessocomputers, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature stampanti e/o simili macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercarescrivere, riparare calcolare, duplicare, fotocopiare ed altre di ufficio, strumenti professionali, materiale scientifico e didattico, supporti audiovisivi, libri e registrazioni in genere, cancelleria, stampati, registratori di cassa, casseforti, armadi di sicurezza o sostituire le tubazioni ed corazzati o cassette di sicurezza (esclusi i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gascontenuti), di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzioneprevenzione e di allarme, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, esclusi preziosi, denaro, carte valori, titoli raccolte e collezioni. E’ escluso dalla garanzia quanto assicurato alla successiva sezione 5 “Elettronica”. L’assicurazione è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, ossia senza applicazione della regola proporzionale di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza cui all’art. 1907 del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualeCodice Civile.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Correntista e/o i componenti il nucleo familiare conviventi con lo stesso (come da Stato di Famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:
a) Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in caso garanzia sia la responsabilità derivante all’Assicurato/Correntista ed ai suoi famigliari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l’Assicurato/Xxxxxxxxxxx e i suoi famigliari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, etc.). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all’Assicurato/Correntista da fatto doloso del personale domestico.
b) Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l’Assicurato/Correntista sia tenuto a pagare a seguito dell’eventuale rivalsa INAIL o INPS. A titolo esemplificativo ma non limitativo l’assicurazione comprende:
1. i danni derivanti dalla proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni, strade private;
2. i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione;
3. i danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato;
4. i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza;
5. i danni derivanti da caduta di neve;
6. i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili;
7. i danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamento causati da cibi o bevande;
8. i danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni;
9. i danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purché detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'Assicurato/Correntista, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dalle Imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria in conseguenza di inopponibilità di eccezioni previste dall’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n°209 o per le eventuali maggiori somme dovute ai terzi danneggiati in eccedenza a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile quelle corrisposte dalle Imprese citate;
10. i danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui;
11. i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria;
12. i danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi;
13. i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato/Correntista o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l’Assicurato/Correntista affitti un’abitazione per ogni anno assicurativovilleggiatura, la Società si obbliga ad indennizzare risponde delle somme che l’Assicurato/Correntista stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) ai locali tenuti in locazione e all’arredamento ivi contenuto da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;esplosione o scoppio.
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare 14. i danni alle cose assicurate;
5derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) azione non superiori a metri 5 di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza lunghezza sempreché privi di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fissemotore, con esclusione del sovraccarico di nevedei danni derivanti dalla locazione, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaieanche occasionale, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00predetti mezzi;
15) rottura delle lastre . i danni derivanti dalla pratica non professionistica di cristallosport in genere, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenutoesclusi quelli previsti dall’Art. 14 – Rischi Esclusi dall’assicurazione, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comunecomprese gare, fino alla concorrenza di € 2.000,00prove ed allenamenti;
16) incendio . i danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghistesse per difesa, pensioni, hotels o comunque escluso in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% ogni caso l'uso per l'esercizio della somma assicurata per il contenutocaccia;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Terzi
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che La Compagnia di assicurazione, assumerà a proprio carico, in caso luogo dei soggetti assicurati, gli oneri, le spese e le competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli oneri dei periti di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoparte e di quelli nominati dal Giudice, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratole spese di transazione, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizzae soccombenza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta fatti inerenti all’attività esercitata e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni;dette spese sono riferite ai seguenti casi: ❑ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisivecontravvenzioni, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati quelli derivanti dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricatocircolazione stradale, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarieconseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. ❑ La difesa in procedimenti penali per le tubazioni delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisone passata in giudicato sono esclusi i casi di estinzione del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse reato per qualsiasi causa. La Società rimborserà le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in materiagiudicato. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta ❑ L’esercizio di pretese di risarcimento danni e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato persone e/o contenutoa cose per fatti illeciti di terzi. ❑ Resistere a pretese risarcimento per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, nonché 2394 del X.X. xxx, xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 xxx X.X., xxxxxxxxx adempiuti gli obblighi della Società di Responsabilità Civile degli Assicurati. ❑ Recupero danni a persone e/o cose subiti per la quota parte del fabbricato fatti illeciti terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà comune, fino privata sempreché connessi con l’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/o Società di appartenenza. ❑ La Società rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale e amministrativa. Vengono escluse le richieste di tutela relative alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualegiustizia sportiva.
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Samples: Insurance Agreement
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile inden- nizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita par- tita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamentopurchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essianche non assicurati;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici elettrici, da qualunque causa provocati - provocati, sino ad un importo mas- simo di € 6.000,00 per anno assicurativo. Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subiti da apparecchiature impianti, apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza elettronici, sino ad un importo massimo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e 1.600,00 per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;.
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato, all’Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d’acquavia;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e tumulti, sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. Sono, anche a mezzo di ordigni esplosivialtresì, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia a distributori automatici per ogni sinistro la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 100,006.000,00 per anno assicurativo;
9) eventi atmosferici quali trombe d’ariatrombe, tempeste, bufere, uragani, bufere, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. La garanzia comprende i danni da bagnamentoSono, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperturealtresì, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, fibro-cemento sino ad un importo massimo pari all’1% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00il fabbricato.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di dal disgelo, salvo quanto previsto quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza , con applicazione di una franchigia di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, 250,00 per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine macchi- ne collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro € 100,00sinistro. • Sono, inoltre, comprese: le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatriceerogatri- ce e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;.
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissigelo che provochi la rottura di impianti idrici, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento igienici e/o tubazioni in genere di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è pertinenza del fabbricato assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,002.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
1413) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza sino ad un importo massimo di € 2.000,001.600,00 per anno assicu- rativo;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
1614) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assi- curata per il contenuto;
15) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano,
16) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o pre- lievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamen- te incustodito. ll danno Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è indennizzato fino alla concorrenza del pari al 10% della somma assicurata per il contenutocontenuto con il limite di € 6.000,00;
1817) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte denaro e valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti istituti di credito o di pegno nel territorio Italianoitaliano, sino alla concorrenza del ad un impor- to massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualecon il limite di € 6.000,00. La Società risarcisce inoltre:
18) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo;
19) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:
1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza: - violandone le protezioni esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in maniera clandestina, per cui dopo essersi introdotto nei locali in modo clandestino, vi si sia fatto rinchiudere e abbia asportato la refurtiva successivamente a locali chiusi e con scasso, dall'interno, dei mezzi di chiusura;
2. estorsione, rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono parificati ai danni da furto e rapina i guasti e gli atti vandalici causati agli enti assicurati dadagli autori del furto o della rapina tentati o consumati. L’assicurazione si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
1a) incendioper pellicce, fulminetappeti, esplosionearazzi, implosionequadri, scoppio sculture e onda sonicasimili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro : 30% della somma assicurata;
2b) caduta per gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro : 10% della somma assicurata
c) per denaro: - xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro : 5 % della somma assicurata
3. il furto di enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche se in corpi separati purché nell'ambito della stessa ubicazione, sempreché avvenuto con le modalità previste al precedente punto 1; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00.
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono gli enti assicurati ed i relativi fissi ed infissi compreso il furto degli stessi. Sono comprese le spese per la sostituzione o il potenziamento di serrature, blindature o congegni di bloccaggio relative ad accessi dall'esterno, danneggiati o forzati dai ladri, nonché i guasti cagionati agli impianti automatici di allarme. La garanzia si intende operante sino alla concorrenza del massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 150,00.
5. il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari. La garanzia é operante dal momento dello smarrimento o sottrazione indicato nella denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
6. le spese di sostituzione delle serrature con altre uguali ed equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche, sempreché sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
7. le spese di rifacimento di documenti personali, quali ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
8. le spese sanitarie, purché documentate, per infortunio subito dall'Assicurato, o da suoi familiari conviventi, in occasione di rapina e/o urto accidentale scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di aeromobili€ 50,00.
9. sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari, veicoli spazialipurché conviventi e maggiorenni, loro parti o cose da essi trasportateall'esterno dell'abitazione, oggetti orbitantima comunque entro i confini della U.E., meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti mentre hanno addosso od a portata di mano gli effetti personali stessi. La garanzia é operante esclusivamente: - per furto a seguito di guasto infortunio o improvviso malore della persona; - per il furto con destrezza, allorché la persona ha indosso od a portata di mano gli effetti medesimi; - per lo scippo o la rapina, ovvero strappando di mano o di dosso alla persona gli effetti medesimi; - per il furto avvenuto in caso di incidente stradale; Sono compresi i danni ad indumenti ed accidentale negli impianti termicieffetti personali conseguenti a scippo e/o rapina. Sono esclusi i danni a beni portati con se che siano attinenti ad attività professionale, idraulici esercitata per conto proprio e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;
4) guasti cagionati allo scopo di impedireterzi, arrestare o limitare ed i danni alle cose ad enti non di proprietà delle persone assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di con un massimo indennizzo annuo pari ad € 20.000,00 per sinistro 1.000,00 e per anno assicurativo, previa applicazionecon una franchigia, per ogni singolo sinistro, di una franchigia € 100,00.
10. furto e rapina di valori e preziosi chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di Istituto di Credito o Bancario; sono esclusi i danni causati da furto senza effrazione dei mezzi di custodia. La garanzia é prestata in eccedenza al capitale assicurato dall'Istituto di Credito o Bancario con un limite di indennizzo annuo pari ad € 1.500,00.
11. furto in presenza di persone, ovvero il furto commesso attraverso finestre o portefinestre i cui sistemi di chiusura e protezione non siano posti in essere, alla condizione che nei locali vi sia la presenza di persone maggiorenni, e che l'introduzione sia avvenuta a € 150,00loro insaputa;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale 12. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente alle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese, a carico dell'Assicurato, a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed nomina del terzo perito; il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativosinistro, è pari a ad € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;2.500,00.
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto. le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di mancata od anormale produzione purché documentate ed effettivamente sostenute entro trenta giorni dalla data del freddosinistro, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato per l'installazione e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato rafforzamento di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito impianto d'allarme e/o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.porta blindata; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga obbliga, fino alla concorrenza degli importi e nei limiti previsti dal contratto, ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti subiti dai veicoli assicurati dadurante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di :
1a) incendio, fulmineIncendio, esplosione, implosionescoppio, scoppio e onda sonica;
2) caduta e/di aeromobili o urto accidentale di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportatetrasportati o corpi volanti, oggetti orbitanti, meteoritiazione del fulmine (anche senza successivo incendio);
3b) fumoFurto totale o parziale, gasconsumati o tentati, vapori fuoriusciti a seguito del veicolo assicurato, di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termicisuoi componenti o accessori, idraulici o di oggetti non assicurati posti al suo interno; sono altresì assicurati i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi. Sono inclusi in garanzia i danni prodotti al veicolo assicurato conseguenti o determinati da rapina od estorsione del veicolo o del conducente del veicolo o dei trasportati.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli fissi e non di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;su area privata, nonché qualsiasi altra causa fortuita e violenta derivante dalla circolazione stradale, nessuna esclusa né eccettuata.
4d) guasti cagionati allo scopo di impedireEventi sociopolitici, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapinadolosi, tumulti popolari, scioperi, tumulti e sommosse, nonché serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo e terrorismo, sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9e) eventi atmosferici quali Eventi naturali, ovvero trombe d’aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, bufere, grandine, ventoinondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve;
f) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione
g) eventi diversi quali rottura o crollo di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze del conducente e/o degli occupanti il veicolo, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi della U.E. per i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosfericiquali è previsto il rilascio della Carta Verde. La garanzia L’assicurazione comprende i danni subiti da bagnamentoimpianti, dispositivi vari ed eventuali, attrezzature e allestimenti inerenti all’uso per il quale i veicoli assicurati sono destinati, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a in seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00polizza.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Copertura Assicurativa Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicuratoindennizza, nei limiti di ciascuna partita assicurata delle somme assicurate indicate in polizzaPolizza (mod. 220035), per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spazialiaeromobili e satelliti, loro parti o e cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3e) fumocaduta ascensori, gasmontacarichi e simili, vapori fuoriusciti a seguito di guasto o rottura improvvisa dei re- lativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produ- zione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante ade- guate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
k) furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi ed accidentale negli impianti termicial fabbricato da parte dei ladri; questa garanzia è prestata con il limite di € 3.000,00 per sinistro. La Società indennizza altresì, idraulici purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garan- titi dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:
l) i danni da perdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, in forma percen- tuale, all’importo liquidato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 14 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 80; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di condizionamentopolizza; stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 20 metri da essiesse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
4m) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurateassicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di ri- scaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi
n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occu- pati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquida- bile a termini di polizza con il massimo di € 30.000,00 per sinistro;
5o) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al loca- tore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’As- sicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 30.000,00 per sinistro;
p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il non oltre il termine di un anno; tempo necessario al loro ripristino, questa garanzia è pre- stata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 15.000,00 per sinistro;
q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di ar- chivi, documenti, registri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in re- lazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o componenti elettronici - fino alla concorrenza danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sini- stro; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro;
r) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è pre- stata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 30.000,00 per sinistro;
s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 5.000,00 per sinistro;
t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garan- zia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6u) caduta i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via impedire o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche arrestare l’incendio; questa ga- ranzia è prestata a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a “primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00”.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.
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Samples: Assicurazione
Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonicaIncendio;
2b) Fulmine;
c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via e di natanti di terzi in naviga- zione, bang sonico, caduta e/o urto accidentale di aeromobili, veicoli spazialid’aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriticadu- ta di satelliti o di corpi celesti;
3d) fumoEsplosione, gasimplosione, vapori fuoriusciti scoppio.
e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli agli impianti termiciper la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, idraulici purché detti impianti siano col- legati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchia- ture e circuiti elettrici ed elettronici. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15 e per essa non è applicabile il disposto dell’art. 61;
g) Eventi socio-politici e dolosi ed in particolare da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi i Prestatori di lavoro - anche durante scioperi, tumulti, sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all’intervento delle forze dell’ordine in seguito agli eventi di cui sopra.
h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15. Relativamente ai danni subiti da recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, tende e consimili installazioni esterne, la Società non indennizzerà, per uno o più sinistri avve- xxxx nel medesimo anno assicurativo, importo superiore al limite indicato all'art. 15. Tale limite non si applica ad impianti fotovoltaici e pannelli solari.
i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15. salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
j) Xxxxxxxxxxx di liquidi, diversi da quelli previsti dall’art. 12, per guasti o rottura acci- dentale di contenitori di capacità superiore a 50 litri. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15.
k) Gelo, con conseguente rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, instal- late nei locali assicurati ed al servizio dell’azienda. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito cui all’art. 15.
l) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essi;danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto. La Società indennizza e/o rimborsa altresì:
4m) guasti cagionati I Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5n) azione I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici verificatisi in conseguenza d’incendio o altro evento garantito dalla presente Assicurazione che abbia colpito le cose situate a meno di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i 40 metri dal perimetro dell'esercizio commerciale assicurato.
o) I danni materiali e diretti subiti da apparecchiature merci e prodotti, attrezzature o macchina- ri per conseguenza di qualsiasi evento garantito dalla presente Assicurazione, quando queste siano temporaneamente depositate presso fornitori e/o componenti elettronici - clienti o presso fiere e/o esposizioni o oppure utilizzati al di fuori dell'ubicazione assicurata per l'esercizio del commercio ambulante sul territorio dello Stato Italiano. Tali danni vengono indennizzati fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativoquanto stabilito all’art. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi 15. Sono esclusi i danni subiti dai medesimi;dalle suddette merci durante il loro trasporto.
7p) urto Le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato rese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modi- ficazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concor- renza di veicoli quanto stabilito all’art. 15.
q) Oneri d’urbanizzazione che in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, sta- tali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, delle loro strutture nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
9) eventi atmosferici l’uso dei suoli sui quali trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricatosono ubicati, purché direttamente causati dalla violenza i lavori di rico- struzione siano effettivamente eseguiti nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, fatti salvi gli impedimenti derivanti dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concor- renza di quanto stabilito all’art. 15.
r) Le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato per rimozione, deposito e ricol- locamento del contenuto Assicurato per inagibilità dei predetti eventilocali ad uso dell’attività eser- citata, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concor- renza di quanto stabilito all’art. 15.
s) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scel- to e nominato per l’attività di riprogettazione resesi necessarie per la ricostruzione del tetto o delle pareti esternefabbricato a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito all’art. 15, fermo quan- to disposto dall’art. 64.
t) Le spese sostenute per effetto la ricerca e la riparazione in caso di dispersione del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura gas, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato fino Assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla concorrenza dell’importodispersione, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 comprese quelle strettamente connesse e necessarie per sinistro demolire e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione ripristinare parti del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scaricoxxxxxx- cato assicurato. La garanzia è prestata Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativoquanto sta- bilito dall’art. 15, previa applicazione, per ogni sinistro, senza applicazione delle regola proporzionale di una franchigia pari a € 150,00;cui all’art. 61.
11u) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito Il costo di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessa. Franchigia per ogni sinistro € 100,00. • le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di € 300,00;
14) perdita rimpiazzo del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli agli impianti di riscaldamento o condizionamentocondizionamento o della rottura dei relativi serbatoi, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
quanto stabilito dall’art. 15) rottura , senza applicazione delle lastre regola proporzionale di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogocui all’art. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale61.
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Oggetto dell’assicurazione. Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativoL’Impresa, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei alle condizioni contrattuali (limiti di ciascuna partita assicurata risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, per indennizza i danni materiali e diretti causati agli subiti dagli enti assicurati daassicurati, ancorché determinati da colpa grave dell’Assicurato, in conseguenza di:
1) . incendio; sono parificati ai danni da incendio, fulminei guasti fatti per ordine delle Autorità, esplosionequelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi, implosionepurché non inconsideratamente, scoppio e onda sonicaallo scopo di limitare il danno, nonché quelli prodotti dagli impianti di estinzione qualora esistenti;
2) caduta . fulmine;
3. scoppio ed esplosione, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato assicurato (con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi), implosione;
4. fumo, fuoriuscito a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui
5. urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti in navigazione, purché non appartenenti e/o urto accidentale in uso all’Assicurato o al Contraente;
6. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti o e cose da essi dagli stessi trasportate, oggetti orbitanti, meteoritie manufatti astronomici in genere;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti 7. onda sonica provocata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell’ambito di 25 metri da essivelocità supersonica;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo8. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
6) caduta rovina di ascensori, montacarichi e similiin genere, antenne radio/televisivee parabole a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto dagli stessi e quelli subiti dagli impianti di veicoli e natanti non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell’ordine. Franchigia per ogni sinistro € 100,00pertinenza;
9) eventi atmosferici quali trombe d’aria. occlusioni, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all’interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. • da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve; • da gelo che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici rigurgito e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo, a primo rischio assoluto, di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo; • a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro‑cemento, causati dalla grandine, fino alla concorrenza • a tende frangisole esterne, installate su strutture fisse, con esclusione del sovraccarico di neve, fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00.
10) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo, salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici: • attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto o nelle coperture; • a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto traboccamenti di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati posti all’interno dei fabbricati nonché infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato a seguito di ingorgo o comunque traboccamenti delle grondaie e delle condutture di pertinenza dello stessoscarico; sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, inclusi quelli interratirigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 20.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 100,00.
10. se conseguenti ad uno degli eventi previsti ai punti precedenti, che abbiano colpito gli enti assicurati oppure altri enti, anche se di apparecchiature proprietà di terzi, posti nell’ambito di 50 metri dagli enti assicurati medesimi:
11. fuoriuscita di acqua condotta, compresa l’acqua piovana, a seguito di rotture accidentali, anche se provocate da gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, installati sia internamente che esternamente al fabbricato assicurato, purché correttamente eseguiti ed in buon stato di manutenzione.
a) le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione e la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, collocati nei muri e/o macchine collegate nei pavimenti, la cui rottura ha provocato la fuoriuscita di acqua;
b) le spese, necessariamente sostenute e documentate, per la demolizione di parti del fabbricato per la ricerca del guasto ed il ripristino delle stesse; - rottura di condutture e/o tubazioni interrate; - gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro; - rottura, per effetto del gelo, di condutture d’acqua trovantisi nell’abitazione stessae/o tubazioni esterne al fabbricato;
12. Franchigia i danni elettrici, ovvero i danni materiali e diretti provocati agli enti assicurati (compresi pc ed accessori per uso privato) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 7.500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 100,00.
13. • la rottura di cristalli, ovvero le spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche – comprese le spese di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto – la cui rottura sia dovuta a fatti accidentali. La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.000,00;
14. le spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas, ovvero in caso di dispersione di gas a seguito di fuoriuscita accidentale dagli impianti di distribuzione, di specifica competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall’azienda di distribuzione e tale da comportare l’interruzione dell’erogazione, l’Impresa indennizza: La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.600,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 260,00.
15. i danni materiali e diretti ai fissi ed agli infissi del fabbricato, qualora assicurato, provocati e seguito di furto e/o tentato furto, compreso, a deroga di quanto previsto all’art.18, il furto degli stessi; la garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00.
16. le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto, alla più vicina discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità, i residuati del sinistro, entro il limite di risarcimento, per sinistro, di € 25.000,00.
17. le spese sostenute per ricercarela rimozione, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione il deposito temporaneo ed il ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, onde consentire il ripristino del fabbricato danneggiato con un massimo risarcimento, per sinistro, di € 5.000,00.
18. il ricorso terzi, ovvero l’Impresa risponde delle parti murariesomme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da incendio, esplosione o scoppio indennizzabili a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché avvenuti a seguito di danni alle cose di terzi di cui al comma precedente e sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato. L’assicurazione non comprende i danni: La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e si intende operante solo ed esclusivamente se assicurata la partita “fabbricato” o “rischio locativo”
19. la perdita di generi alimentari riposti all’interno degli impianti di refrigerazione, nella dimora abituale dell’Assicurato ed in quanto assicurata la partita La garanzia è operante anche prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 260,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 50,00.
20. le tubazioni del gas, spese e gli onorari di competenza dell’Assicuratodi periti, in caso tecnici e consulenti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme e dei disposti della presente sezione di dispersione dai relativi impianti polizza, nonché la quota parte di distribuzionespese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00.
21. la perdita delle pigioni, purché accertata dall’Azienda erogatricedocumentate, relative al fabbricato danneggiato e per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 12 mesi, qualora il fabbricato assicurato sia di proprietà dell’Assicurato e da questi ceduto in locazione a terzi; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materiasono esclusi i danni causati da ritardi nelle operazioni di ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, nonché da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati. Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un’unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
12) guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un Il massimo indennizzo, per sinistro sinistro, è pari ad € 6.000,00.
22. le spese sostenute dall’Assicurato e anno assicurativodocumentate inerenti all’utilizzo di un’ alloggio sostitutivo aventi caratteristiche analoghe a quello assicurato, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante per il Settore B) Furto;
13) deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inagibili a seguito di mancata od anormale produzione del freddosinistro. Nessun indennizzo sarà riconosciuto all’Assicurato per ritardi, fino alla concorrenza nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali nonché per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati. Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 300,00;6.000,00.
14) 23. la perdita del combustibile, di combustibile in conseguenza di un rischio evento assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamentodi condizionamento ed uso domestico in genere. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 100,00.
24. le spese per il rifacimento di documenti di famiglia, fino danneggiati e distrutti con un massimo risarcimento annuo pari ad € 250,00.
25. le spese di nuova progettazione e gli oneri di concessione edilizia, relative alla concorrenza di € 2.000,00;
15) rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte ricostruzione del fabbricato assicurato; l’indennizzo è riconosciuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 18 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore; e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato esclusivamente se conseguente a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di proprietà comunecui al precedente punto 1 e punto 3, fino alla concorrenza di € 2.000,00;
16) incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per fermo restando il contenuto;
17) incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. ll danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
18) perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abitualedisposto dell’art.27.
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