Common use of Recesso Clause in Contracts

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari

Recesso. 1. La Stazione appaltante Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal presente Atto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2r. Il recesso dall’Atto comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) : • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) ; • qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) ; • qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3; • Ai sensi dell’art. Le Amministrazioni hanno diritto1 comma 13, nei casi del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l’acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell’accordo quadro stipulato con l’appaltatore; • L’Amministrazione, in caso di giusta causamutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, di che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornituraunilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momentodal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. r; Si conviene altresì che per giusta causa si intendel’Amministrazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o di altra legge applicabile in parte dal presente Atto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di procedure concorsualiimpegni pluriennali di spesa, che proponga lo scioglimento, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso. Nei casi di cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a A quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre il decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

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Samples: Condizioni Di Fornitura

Recesso. 1. La Stazione appaltante Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentialcuno. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Assistance Services Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.r. Il recesso dall’accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittoSi conviene altresì che l’Amministrazione, nei casi in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di giusta causaimpegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso. 4. L’Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momentodal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data Nei casi di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.. 6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha diritto, Provincia si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei casi di seguenti casi: A. giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al ; B. reiterati inadempimenti del Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a A mero titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: i) qualora 1. sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionicustode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dei beni del Fornitore; ii) qualora 2. il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti per l’affidamento dal bando di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimogara; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittosia accertata a carico del Fornitore, nei casi anche nella persona dei componenti degli organi di giusta causaamministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.carattere generale; 4. Si conviene che per giusta causa si intendesia accertata la mancanza e/o la perdita del Fornitore, a titolo meramente esemplificativo anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso degli altri soggetti rilevanti ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualinormativa vigente, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli d’ordine morale e professionale previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.vigente; 5. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Dalla data di efficacia del recesso, recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6all’amministrazione. In qualsiasi caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, eseguite purché correttamente ed effettuate a regola d’arte, secondo il corrispettivo i corrispettivi e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civdel codice civile.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of a Prefabricated Kiosk

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’ARDISS ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.Gestore mediante PEC. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) : - qualora sia stato depositato contro il Fornitore Gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) Gestore; - qualora il Fornitore Gestore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore Gestore medesimo; iii) ; - qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore Gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittoL'ARDISS, nei casi in caso di giusta causamutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Agenzia, di che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornituraunilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momentodal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.Gestore mediante PEC. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso Nei casi di cui ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionicommi precedenti, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Gestione Del Servizio Di Ristorazione

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha diritto, L’AMP si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei casi di seguenti casi: A. giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al ; B. reiterati inadempimenti del Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a A mero titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: i) qualora 1. sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionicustode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dei beni del Fornitore; ii) qualora 2. il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti per l’affidamento dal bando di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimogara; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittosia accertata a carico del Fornitore, nei casi anche nella persona dei componenti degli organi di giusta causaamministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.carattere generale; 4. Si conviene che per giusta causa si intendesia accertata la mancanza e/o la perdita del Fornitore, a titolo meramente esemplificativo anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso degli altri soggetti rilevanti ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualinormativa vigente, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli d’ordine morale e professionale previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.vigente; 5. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Dalla data di efficacia del recesso, recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6all’AMP. In qualsiasi caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, eseguite purché correttamente ed effettuate a regola d’arte, secondo il corrispettivo i corrispettivi e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civdel codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Recesso. 1. La Stazione appaltante Centrale Regionale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando bando di gara e dal Disciplinare disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiAmministrazioni. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno diritto, ciascuna per la propria parte di competenza, nei casi di di: a) giusta causa, b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici, c) reiterati inadempimenti del Fornitore, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.anche se non gravi, 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; e, in particolare, nel caso in cui sia stata revocata e/o annullata e/o sospesa la licenza e/o autorizzazione e/o atto equivalente, necessari per la prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, su tutto il territorio nazionale; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Nei casi di cui ai presenti commi b) e c), peraltro, Consip si riserva la facoltà di recedere senza preavviso, mediante comunicazione al Fornitore a mezzo lettera Raccomandata a.r.; d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto di fornitura. 3. Le E’ fatto, inoltre, salvo il diritto di disdetta del Contratto di Fornitura da parte delle Amministrazioni hanno dirittoo Enti Contraenti, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.ai sensi del precedente art. 8. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, o Enti Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitedei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti, al corrispettivo e alle condizioni di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civ.civ..

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi dalle indicazioni per la formulazione delle offerte relative alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Recesso. 1. La Stazione appaltante Centrale regionale di committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando bando di gara e dal Disciplinare disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.tramite PEC. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiAmministrazioni. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni ContraentiAmministrazioni, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di di: a) giusta causa, b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente e- semplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o tra- sferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici, c) reiterati inadempimenti del Fornitore, in tutto o in parteanche se non gravi, in qualsiasi momento, anche con un preavviso riferimento a più Ordinati di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.Fornitura attuativi del Contratto Generale, 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo esem- plificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazioneliquida- zione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e e/o dal Disciplinare di gara Gara relativi alla procedura ad eviden- za pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato il titolare o il Direttore Generale direttore tecnico se si tratta di imprese indi- viduali, il socio o il Responsabile direttore tecnico del Fornitore siano condannatise si tratta di società in nome collettivo, i soci a comandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di pote- re di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio sono stati condannati con sentenza passata in giudicatoingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo- cabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazionereati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, l’ordine pubblicoo per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, la fede pubblica corru- zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttice CE 2004/18; ovvero nei cui con- fronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle mi- sure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di una delle cause ostative previste dalla normativa antimafiadall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575. iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le alle Amministrazioni Contraenti. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, Contraenti il Fornitore ha diritto di- ritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando ri- nunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo in- dennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civciv.

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Samples: Contratto Generale Per La Fornitura Di Vestiario E Servizi

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopubblici; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Vaccine Supply Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopubblici; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenticontraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Recesso. 1I primi sei mesi dalla data dell'avvio del servizio saranno considerati quali periodo di prova al fine di consentire all’Amministrazione una valutazione del rapporto. La Stazione appaltante Durante tale periodo, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare alla ditta a mezzo pec o altro strumento telematico. Nell’eventualità del recesso di cui al periodo precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. L’Amministrazione, inoltre, ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata nei casi di: a/r.) giusta causa; 2. Si conviene che per giusta causa si intendeb) reiterati inadempimenti del Fornitore, a titolo meramente esemplificativo e anche se non esaustivo:gravi; i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimorichiesti; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iiiv) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla fiducia sottostante il presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaXxxxxxxxx. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante Volsca ha diritto, diritto nei casi di di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dalla Convenzioneda ciascun singolo contratto di fornitura e/o dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, Xxxxxx potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’Appaltatore con lettera raccomandata aa.r.. 3. In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di Volsca dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/r.o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 24. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del FornitoreAppaltatore; iib) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti fiducia sottostante l’Accordo e/o ogni singolo contratto di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiafornitura. 35. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di Volsca potrà recedere unilateralmente - per qualsiasi motivo da ciascun singolo Ordinativo contratto di Forniturafornitura e/o dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendea.r., a titolo meramente esemplificativo purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentimancato guadagno. 6. In ogni caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed l’Appaltatore si impegna a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora porre in essere ogni attività necessaria per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo assicurare la continuità del servizio e/o rimborso delle spese, anche della fornitura in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civfavore di Volsca.

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Samples: Schema Accordo Quadro Avente Ad Oggetto Il Noleggio a Lungo Termine, Senza Conducente, Di Automezzi

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Azienda Ospedaliera ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionescrittura privata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara gara, relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Supply Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittoAl verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) adozione, nei casi da parte della competente autorità giudiziaria o di giusta causaaltra natura, di recedere unilateralmente un provvedimento che disponga l’amministrazione straordinaria della Controparte o altra analoga procedura diretta a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria della Controparte, al fine di evitare l’adozione delle misure di cui all’articolo 15; b) dichiarazione resa per iscritto dalla ConvenzioneControparte di incapacità a fronteggiare i propri impegni relativi alle operazioni di politica monetaria, ovvero adesione della Controparte a un concordato con i propri creditori, ovvero situazioni di insolvenza o di ritenuta insolvenza della Controparte; c) effettuazione di adempimenti propedeutici all’adozione di uno dei provvedimenti di cui all’Articolo15 o alla lettera a) del presente articolo; d) revoca o sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o all’esercizio dei servizi di investimento; e) sospensione o esclusione della Controparte da un sistema di pagamento o da una convenzione attraverso cui sono regolati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria o da un sistema o associazione per la liquidazione di valori mobiliari utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema; f) verificarsi di una causa di recesso o risoluzione, sostanzialmente analoga a quelle previste dal presente articolo e dall’articolo 17, in tutto qualunque operazione condotta da un membro dell’Eurosistema per finalità di politica monetaria, di gestione delle riserve valutarie o di fondi propri con la Controparte o una sua succursale, se in parteforza di tale causa il predetto membro abbia esercitato una facoltà di recesso o risoluzione; g) adozione nei confronti della Controparte di una delle misure previste dagli articoli 78 e 79 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 o di analoghe misure in un altro Stato membro dell’Unione, in qualsiasi momentoapplicazione degli articoli 41, con un preavviso paragrafo 1, 43, paragrafo 1, e 44 della Direttiva n. 2013/36/UE; h) assoggettamento della Controparte a congelamento di almeno 30 (trenta) giorni solari, fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:uno Stato membro; i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare assoggettamento di tutte o di una parte significativa delle attività della Controparte a un ordine di congelamento, sequestro, confisca o qualunque altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso diritti dei beni o venga incaricato della gestione degli affari creditori del Fornitorepartecipante; iij) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento cessione di forniture ed appalti tutte o di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimouna parte significativa delle attività della Controparte; iiik) qualora taluno qualunque evento imminente o attuale il cui verificarsi possa porre in pericolo l’adempimento da parte della Controparte dei componenti l’Organo propri obblighi derivanti dagli accordi dalla stessa conclusi ai fini della partecipazione a operazioni politica monetaria o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra la Controparte e una Banca centrale dell’Eurosistema; l) venir meno di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannatiuno dei requisiti generali di idoneità di cui all’articolo 3 delle Condizioni generali; m) venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4 delle Condizioni generali; la Banca, con sentenza passata in giudicatosenza pregiudizio di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, può comunicare alla Controparte per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, iscritto l’intenzione di recedere unilateralmente con effetto immediato da ciascun singolo Ordinativo uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di Fornitura, politica monetaria in tutto o in parte, in qualsiasi momento, essere con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaControparte medesima. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per L’accesso Alle Operazioni Di Politica Monetaria Dell’eurosistema

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata nei casi di: a/r.) giusta causa; 2. b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi; Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimorichiesti; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iid) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla fiducia sottostante il presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5Xxxxxxxxx. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6alla Committente. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, dell’Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civciv.

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Samples: Capitolato Tecnico

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. r. Si conviene che per giusta causa si intendeintendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge Legge fallimentare o di altra legge Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di abilitazione, dall’Avviso di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora, taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di abilitazione, dall’Avviso di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.; 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittoLe Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momentoparte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aa.r.. 3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente delle forniture effettuate e dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/r.o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 24. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;la ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiib) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipula della Convenzione medesima per lo svolgimento delle attività ivi previste; d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura. 35. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di L’Amministrazione potrà recedere unilateralmente - per qualsiasi motivo da ciascun singolo Ordinativo contratto di Forniturafornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in qualsiasi momentoessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. 7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendea.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualirisarcimenti, che proponga lo scioglimentocompensi, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo indennizzi e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civrimborsi.

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Samples: Convenzione

Recesso. 1. La Stazione appaltante Il Comune ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) 20 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata racc. a/r. 2r e/o pec, in caso di “giusta causa”. Si conviene che intende per giusta causa si intendecausa”, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) 1. qualora sia stato depositato stata depositata contro il Fornitore l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia materie, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’appaltatore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) 2. qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi ; 3.ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro fiducia sottostante il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6danni al Comune. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché purchè eseguite correttamente ed a regola d’arte, d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo dall’art. 1671 Cod. Civ.del C. C..

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Samples: Contract for the Organization of Trade Events

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi in presenza di giusta causa, di a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti dal Bando di gara e documenti richiamati dalla presente Convenzione dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 51. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti. 62. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, diritto nei casi di di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti dell’Assicuratore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta30) trenta giorni solarisolari e consecutivi, da comunicarsi all’Assicuratore con PEC. 3. In tali casi, l’Assicuratore ha diritto al Fornitore con lettera raccomandata apagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/r.o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice civile. 24. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’Assicuratore; iib) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaContratto. 35. Le Amministrazioni hanno dirittoL’Amministrazione potrà, nei casi di giusta causaaltresì, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura- per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta30) trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’Assicuratore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendePEC, a titolo meramente esemplificativo purché tenga indenne lo stesso Assicuratore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentimancato guadagno. 6. In ogni caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed l’Assicuratore si impegna a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora porre in essere ogni attività necessaria per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche assicurare la continuità del servizio in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civfavore dell’Amministrazione.

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Samples: Contratto Di Servizio

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di E’ facoltà del Comune recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momentomomento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con un il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solariconsecutivi, da comunicarsi al Fornitore Broker mediante PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell’art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con lettera raccomandata a/r. 2parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il Broker non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. Si conviene 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa si intendeil Comune di Pordenone potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare , per ragioni di pubblico interesse o di altra legge applicabile dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsualiconcorsuali del broker, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso perdita dei requisiti richiesti in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando sede di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso quelli per contrattare con la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannatibrokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicatogiudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la Pubblica Amministrazionefede pubblica, la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro fiducia sottostante il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattualicontrattuali non in corso di esecuzione, assicurando che tale cessazione non comporti fatto salvo il risarcimento del danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6subito dall'Amministrazione. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria ed e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo dall’art. 1671 Cod. Civ.c.c..

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.sentenza 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Servizi Di Vigilanza E Sicurezza

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.via PEC. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) . qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopresente Capitolato; iii) . qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiXXXXX. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civc.c.

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Samples: Capitolato Per La Fornitura Del Servizio Di Valutazione Della Conformità – Certificazione Del Sistema Di Gestione (Periodo 2017 2020)

Recesso. 110.1 Il recesso è ammesso soltanto per le cause espressamente previste dalla legge ed inderogabili dall'autonomia privata. 10.2 Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. 10.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal 10.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci. 10.5 La Stazione appaltante ha dirittocessione della quota del socio receduto agli altri soci, nei casi ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società, con facoltà di giusta causacontrarre con sé medesimo, ove rivesta anche la qualità di recedere unilateralmente dalla Convenzioneacquirente, dovendo questo ritenersi investito, in tutto forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto. 10.6 Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. 10.7 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso utilizzando riserve disponibili, o in partemancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale in conformità all'articolo 2482 codice civile, in qualsiasi momento, con un preavviso e qualora sulla base di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e esso non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro risulti possibile il Fornitore un ricorso ai sensi rimborso della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimentopartecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto10.8 Il socio recedente, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene una volta che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso dichiarazione di recesso delle Amministrazioni Contraentisia stata comunicata alla società, non può revocare la dichiarazione se non con il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civconsenso della società medesima.

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Samples: Statuto E Patti Parasociali

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittoIl Commissario delegato straordinario per la ricostruzione, nei casi di giusta causa, di può recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;soggetto ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;soggetto ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1L’Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell’art. La Stazione appaltante ha diritto, 109 del Codice e nei casi di di: − giusta causa; − mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici; − reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 5 nell’anno) dell’operatore econo- mico aggiudicatario, in tutto o in parte, in qualsiasi momentoanche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’operatore economico aggiudicatario con lettera raccomandata aA/r. 2. R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’operatore economico aggiudicatario; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) 2. qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla per la normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, fiducia sottostante la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari prestazione del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5servizio. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni pre- stazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiall’Azienda. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittoPer quanto non espressamente disposto trova applicazione l’art. 109 D.Lgs 50/2016. In particolare, l’Agenzia recederà dalla Convenzione quadro ai sensi degli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei casi ivi previsti, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 delle Premesse alla presente Convenzione quadro. 2. Le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: - giusta causa, - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dalla ConvenzioneConvenzione quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. 23. Si conviene che A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) mutamenti di carattere organizzativo riguardanti le Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura; b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iic) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso fiducia sottostante la quale è stato scelto il Fornitore medesimoConvenzione quadro; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro In qualunque ipotesi il Fornitore un ricorso ai sensi si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della legge fallimentare o di altra legge applicabile fornitura in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato favore delle Amministrazioni Contraenti conformemente alle condizioni della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5quadro. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le all’Agenzia e/o alle Amministrazioni Contraenti. 5. Qualora l’Agenzia receda dalla Convenzione quadro ai sensi del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni Contraenti e le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Ordini di Acquisto già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente articolo in ordine a risarcimenti e indennizzi. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentitali casi, secondo quanto previsto dall’art. 109 D.Lgs 50/2016, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle prestazioni Amministrazioni Contraenti delle forniture eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste nella Convenzione quadro, oltre al valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino e al decimo dell’importo della fornitura non eseguita, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle speserimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codc.c.. Il calcolo del decimo dell’importo della fornitura non eseguita si effettua ai sensi dell’art. Civ109 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Convenzione Quadro

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara dalle Indicazioni per la formulazione delle offerte relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.fede 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative

Recesso. 1. La Stazione appaltante 1.L’ACI ha diritto, nei casi di di: - giusta causa, - mutamenti di recedere unilateralmente dalla Convenzionecarattere organizzativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intendequali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:, accorpamento o soppressione o trasferimento d’ufficio, - mutamenti di carattere normativo, - reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi, - motivi di interesse pubblico, di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con comunicazione alla società da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare 2. Qualora l’imprenditore, o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione, o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica AmministrazioneP.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso. 3. Le Amministrazioni hanno dirittoIl recesso dal contratto, nei casi di giusta causatotale o parziale, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso avrà effetto dal giorno successivo in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiall’ACI. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitedei servizi prestati, purché purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civc.c.

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Samples: Cleaning and Sanitization Service Contract

Recesso. 1. La Stazione appaltante Roma Capitale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, solari da comunicarsi comunicare al Fornitore con lettera raccomandata a/r.CONTRAENTE a mezzo PEC. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore CONTRAENTE un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del FornitoreCONTRAENTE; iib) qualora il Fornitore CONTRAENTE perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore CONTRAENTE medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore CONTRAENTE siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trentarapporto attuativo; e) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo gravi e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile ripetute inadempienze in materia di procedure concorsualisicurezza sui luoghi di lavoro, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari ai sensi del FornitoreD.Lgs. n. 81/08; iif) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento cessione del contratto, ai sensi di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla quanto previsto dall’Articolo 23 del presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimoatto; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 53. Dalla data di efficacia del recesso, recesso il Fornitore CONTRAENTE deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiRoma Capitale. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentida parte di Roma Capitale, il Fornitore CONTRAENTE ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civcontrattuali.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Vigilanza

Recesso. 1. La Stazione appaltante Arpae ha diritto, nei casi di di: a giusta causa, b mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, c sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. A. R. O via PEC Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) 1 qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) 2 qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6ad Arpae. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentida parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civciv.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata via posta elettronica certificata nei casi di: a/r.) giusta causa; 2. Si conviene che per giusta causa si intendeb) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi; i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dai documenti di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimogara; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iiiv) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla fiducia sottostante il presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaXxxxxxxxx. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Gestione E Valorizzazione Dei Musei

Recesso. 1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l’art. 109 del Codice. La Stazione appaltante Provincia, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Broker con lettera raccomandata a/r.r o tramite PEC. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) : - qualora sia stato depositato contro il Fornitore Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) Broker; - qualora il Fornitore Broker perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando bando di gara e dal Disciplinare disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore Broker medesimo; iii) ; - qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore Broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei Nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro cui ai commi precedenti il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 CodCodice Civile. 4. CivLa Provincia può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso Broker delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Provincia.

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Samples: Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo

Recesso. 1. La Stazione appaltante Il Punto Ordinante ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solarida inviare al Fornitore, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata nei casi di: a/r.) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, 2. Si conviene che per La giusta causa si intendericorre, a mero titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto di Fornitura; c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare Abilitazione. d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo Contratto di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaFornitura. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, ,assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraential Punto Ordinante. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, del Punto Ordinante il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto). 5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 0000 X.X. (x. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momentodal contratto, con un preavviso di almeno 30 10 (trentadieci) giorni solarilavorativi dal termine minimo previsto, da comunicarsi al Fornitore Prestatore con lettera raccomandata aA/r.R, nel caso di giusta causa e giustificato motivo. 2. Si conviene che per giusta causa si intendeintendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del FornitorePrestatore; iib) qualora il Fornitore Prestatore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di appalti pubblici di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore Prestatore medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, recesso il Fornitore deve Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentil’Amministrazione. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civ.civ..

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Samples: Transportation Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. hanno diritto, ciascuna per la propria parte di competenza, nei casi di di: a) giusta causa, b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici, c) reiterati inadempimenti del Fornitore, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.anche se non gravi, 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; ed in particolare, nel caso in cui sia stata revocata e/o annullata e/o sospesa la licenza e/o autorizzazione e/o atto equivalente, necessari per la prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, su tutto il territorio nazionale; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiarapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto di fornitura. 3. Le E’ fatto inoltre salvo il diritto di disdetta del Contratto di Fornitura da parte delle Amministrazioni hanno dirittoo Enti Contraenti, nei casi di giusta causaai sensi del precedente art. 8, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.comma 5. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, o Enti Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitedei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti, al corrispettivo e alle condizioni di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civ.civ..

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, 20.1 Il Committente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto in ogni momento e con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore secondo le modalità specificate nell’art.28 (Comunicazioni) ovvero nelle relative CCP, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con osservando un preavviso minimo di almeno 30 (trenta) giorni solaridal ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione scritta di recesso, senza necessità di motivazione. 20.2 Il Committente ha inoltre la facoltà di recedere dal Contratto, con effetto dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da comunicarsi al parte del Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2della comunicazione scritta di recesso, nelle ipotesi di seguito elencate. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo Tale facoltà può essere esercitata entro e non esaustivooltre 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento da parte del Committente della comunicazione scritta che il Fornitore avrà l’obbligo di inviare prontamente al Committente riguardo al verificarsi dei fatti indicati alle previsioni che seguono: i(a) qualora un soggetto in posizione apicale del Fornitore sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi rinviato a giudizio ovvero condannato per delitti relativi alla gestione d’impresa che, per loro natura e qualità, incidano sull’affidabilità e moralità della legge fallimentare stessa, o siano suscettibili di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualiarrecare danni o compromettere, che proponga lo scioglimentoanche indirettamente, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, sua immagine; ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatoreil Fornitore e/o il subappaltatore, curatoreuno dei loro apicali e/o dipendenti sia stato fatto oggetto di rinvio a giudizio condanna o di misura cautelare ai sensi del D.Lgs. 231/01, custode o soggetto avente simili funzionisempre che tutto quanto previsto nella presente lettera a) non sia connesso con il Contratto, in tale ultimo caso rimane ferma la possibilità per la Banca di esercitare, comunque ed in ogni momento anche oltre il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il quale entri in possesso recesso e richiedere i danni, potendo anche trattenere i corrispettivi maturati e non ancora corrisposti; (b) il Fornitore ceda una parte sostanziale dei propri beni ai propri creditori con riferimento agli interessi di cui al Contratto o venga incaricato della gestione degli affari siano intraprese procedure di esecuzione per un ammontare rilevante nei confronti di esso o dei suoi aventi causa; (c) una parte sostanziale dell'azienda o delle risorse patrimoniali del Fornitore o dei suoi aventi causa sia sottoposta a sequestro o altro provvedimento giudiziario similare confermato ovvero non impugnato; (d) nei casi di successione ex lege nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale) ovvero di mutamento del controllo ex articolo 2359 c.c. sul Fornitore; ii(e) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatoread esito di modifica degli assetti proprietari, curatore, custode o soggetto avente simili funzionidella struttura e degli organismi tecnici ed amministrativi, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del FornitoreFornitore abbia omesso di trasmettere al Committente la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; ii(f) qualora nel caso in cui il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto non provveda a modificare il Fornitore medesimoBCP come richiesto dal Cliente ai sensi del successivo art.37.2; iii(g) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico se vengono impartite istruzioni in tal senso dall’autorità competente del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaCommittente. 5. Dalla 20.3 In caso di recesso ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, salvo quanto ivi diversamente indicato alla lettera a) del comma 2, nulla sarà dovuto dal Committente al Fornitore, fatta eccezione per il pagamento dei soli corrispettivi già maturati dal Fornitore con l’esecuzione delle attività effettuate sino alla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenticon esplicita esclusione di qualsivoglia indennità o risarcimento. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Fornitura

Recesso. 1. La Stazione appaltante Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2r. Il recesso dall’accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Di Ferramenta E Utensileria

Recesso. 1. La Stazione stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.PEC. 2. La stazione appaltante ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012. 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentila stazione appaltante. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civc.c.

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Samples: Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’ACI ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 15 (trentaquindici) giorni solarigiorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, nei seguenti casi: ● giusta causa si intendecausa; ● mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:esaustivo la dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti; ● mutamenti di carattere normativo; ● reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi; ● motivi di pubblico interesse. i2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente al servizio sia relativamente alle prestazioni da eseguire, sia con riferimento ai servizi elencati nell’art.2 del presente contratto. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare giorni mediante posta elettronica certificata. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio. 3. Qualora l’imprenditore o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore direttore generale siano condannati, condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica AmministrazioneP.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momentomomento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.senza preavviso. 4. Si conviene che per giusta causa si intendeIl recesso dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare totale o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualiparziale, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso avrà effetto dal giorno successivo in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiall’ACI. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitedei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria ed a risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civdall’art.1671 del codice civile.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aA/r.R. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aA/r.R. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti dal Bando di gara e documenti richiamati dalla presente Convenzione dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopubblici; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.in 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenticontraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, nei casi di di: a) giusta causa, b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.a.r.. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiall’Amministrazione. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentidell’Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civ.civ..

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Samples: Contract for the Supply of Equipment and Services

Recesso. 1La ASL di Benevento. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso senza preavviso, nei casi di: • giusta causa, • reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, • mutamenti di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2carattere organizzativo. Si conviene che per ricorre giusta causa si intendecausa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) : • qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora ; • in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6Xxxxxxxxx. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentitali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della ASL di Benevento, delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle speserimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod.civ.. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della ASL di Benevento. CivIn ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ausili Tecnici Per Persone Disabili

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittob) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intendequali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi, c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Esecutore, i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’Esecutore; ii) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti fiducia sottostante il Allegato 4– Schema di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando Contratto Pag. 23 di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;37 iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 52. Dalla data di efficacia del recessorecesso di cui al precedente comma 1, l’Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA. 3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il Fornitore deve corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Esecutore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, l’Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiad AMA. 65. In caso Nelle ipotesi di recesso delle Amministrazioni Contraentidi cui al precedente comma 4, il Fornitore l’Esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arted’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA all’Esecutore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; l’Esecutore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civrimborso.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trentasenza preavviso, nei casi di: a) giorni solarigiusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaContratto. 32. Le Amministrazioni hanno diritto, nei Nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi indicati al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentiprecedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguiteeseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 3. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione Contraente. 5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 6. In caso di recesso della Consip dall’Accordo Quadro, anche a partire dalla data in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civcui si verifica tale recesso, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione Contraente al Fornitore.

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Samples: Contratto Per Appalto Specifico

Recesso. 1. La Stazione appaltante Centrale Regionale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando bando di gara e dal Disciplinare disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo Principale di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiAmministrazioni. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentii, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. e ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solarisenza preavviso, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.nei casi di: 2a. giusta causa; b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. 1. Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per l’affidamento allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di forniture natura risarcitoria, ed appalti di servizi pubblici a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, comunque, quelli previsti anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 2. L’Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di FornituraContratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendetramite PEC, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro tenendo indenne il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualidelle spese sostenute, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari delle prestazioni rese e del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiamancato guadagno. 53. Dalla data In ogni caso di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per le Amministrazioni Contraentiassicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni ContraentiFermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamenterinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 5. In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, anche a partire dalla data in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civcui si verifica tale recesso, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.

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Samples: Contract for the Assignment of Services

Recesso. 1. La Stazione stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.PEC. Area dei servizi tecnici e di supporto Unità di Staff Servizi Generali Capitolato speciale per l’appalto di fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi ALLEGATO B Pagina 11 di 13 2. La stazione appaltante ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012. 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentila stazione appaltante. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civc.c.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Di Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi

Recesso. 1. La Stazione appaltante Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’ Amministrazioni Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, dal Contratto,in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore concessionario con lettera raccomandata a/r. 2r o tramite PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoreconcessionario; iib) qualora il Fornitore concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando bando di gara e dal Disciplinare disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore concessionario medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei Nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro cui ai commi precedenti il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.. L’Amministrazione Contraente può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso concessionario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’AUSL della Romagna.

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Samples: Concessione Di Spazi Per Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.posta elettronica certificata. 2. L’Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012. 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) : qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) ; qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) ; qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiArpae. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civc.c.

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Samples: Contract

Recesso. 1. La Stazione appaltante Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del Codice, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa (ad es. PEC). 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di e servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero dal Contratto nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del si verifichino tre gravi non conformità accertate e segnalate al Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacui disciplina di dettaglio è descritta all’art. 8 del Capitolato. 54. Dalla data Nei casi di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenticui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed eseguite a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. 5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

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Samples: Contract for the Provision of Training Services in Project Management and Smart Leadership for the Years 2021/2022/2023

Recesso. 1. La Stazione appaltante Il Punto Ordinante ha diritto, diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’operatore economico; iib) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione di appartenenza; c) qualora il Fornitore l’operatore economico perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopubblici; iiid) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura. e) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore dell’operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore l’operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentialcuno. 64. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore l’operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civdel codice civile.

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Samples: Capitolato Speciale

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trentasenza preavviso, nei casi di: a) giorni solarigiusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2anche se non gravi. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaContratto. 32. Le Amministrazioni hanno diritto, nei Nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi indicati al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentiprecedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguiteeseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 3. L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione Contraente. 5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 6. In caso di recesso della Consip dall’Accordo Quadro, anche a partire dalla data in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civcui si verifica tale recesso, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione Contraente al Fornitore.

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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Ict

Recesso. 1. La Stazione appaltante Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l’art. 109 del Codice. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione Xxxxxx-Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.giusta 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del FornitoreBroker; iib) qualora il Fornitore Broker perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando bando di gara e dal Disciplinare disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore Broker medesimo; iiic) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore Broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei Nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro cui ai commi precedenti il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 CodCodice Civile. 4. CivLa Regione Xxxxxx-Romagna può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso Broker delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Xxxxxx- Romagna.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 n. 5 (trentagiorni) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’aggiudicatario con lettera raccomandata A/R nei casi di: a/r.) Giusta causa; 2. b) Reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi; c) Mancato superamento della verifica di regolarità; Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora Xxxxxxx sia stato depositato contro il Fornitore l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’aggiudicatario; ii) qualora il Fornitore Qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopredisposizione della RdO; iii) qualora Qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iiiv) qualora Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla fiducia sottostante il presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaContratto. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Disciplinary Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittob) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA; c) mutamenti di carattere organizzativo, nei casi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di giusta causacompiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici e sedi, d) reiterati inadempimenti, in tutto o in parteanche se non gravi, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.del Fornitore, 2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle forniture, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx. 34. Le Amministrazioni hanno Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA. 5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, nei casi a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giusta causamotivazione, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, dal presente Contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 15 (trentaquindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6ad AMA. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentidi AMA ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché di quanto correttamente ed eseguito a regola d’arte, d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamentedel presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante Arpae ha diritto, nei casi di di: a) giusta causa, b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, c) sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata via Pec. a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiib) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6ad Arpae. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentida parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codcod. Civ.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenticontraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenticontraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Fuel Supply Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante Il Comune ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) novanta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’aggiudicatario con lettera raccomandata aA/r. 2R, nei casi di giusta causa ed in ogni altro caso espressamente previsto nel presente avviso e dalla vigente normativa. Si conviene che per giusta causa si intendeintendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) , casi come i seguenti: - qualora contro l’aggiudicatario sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) dell’aggiudicatario; - qualora il Fornitore la società aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso di vendita ovvero qualora la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) società medesima non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente contratto; - qualora taluno dei uno o più componenti l’Organo l’organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore amministrazione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della trattativa. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Vendita Di Materiale Legnoso

Recesso. 1Informativa ai sensi dell’Art. La Stazione appaltante 13 D.lgs. 196/2003 I dati personali del Cliente forniti a WELIO, direttamente o indirettamente, sono trattati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, pertanto saranno utilizzati per l'integrale esecuzione del contratto e per gli adempimenti previsti dalla legge o richiesti dalle competenti Autorità. Il Cliente approva ed accetta pertanto che WELIO, attraverso il Servizio interno all’uopo designato, possa richiedere informazioni, anche telefoniche, relative alla qualità dei servizi offerti, ovvero relative alla disdetta/cessione dei medesimi. Il D.lgs. 196/2003, infatti, è diretto a garantire che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. Tali dati, pertanto, saranno utilizzati da WELIO per l'integrale e la corretta esecuzione del contratto e saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonché in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del Cliente e di terzi. Le seguenti informazioni sono fornite al Cliente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003. Il Cliente dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati di traffico per finalità di commercializzazione dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del medesimo decreto legislativo. Il Cliente dichiara fin da adesso di accettare che i propri dati personali possano essere usati da WELIO, anche allo scopo di inviare comunicazioni commerciali o per ottenere informazioni statistiche, anche dopo la scadenza del servizio offerto. Il trattamento che WELIO intende effettuare: a) ha dirittola finalità di concludere, gestire ed eseguire quanto previsto nei casi contratti di giusta causafornitura dei servizi richiesti; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori; di recedere unilateralmente dalla Convenzioneassolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; b) sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale; c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del presente contratto di fornitura, in tutto o in partei dati non saranno comunicati ad altri soggetti, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2se non previo consenso espresso del Cliente. Si conviene che per giusta causa si intendeprecisa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualialtresì, che proponga lo scioglimentola comunicazione dei dati personali non è obbligatoria, la liquidazionetuttavia essa si rende necessaria ed indispensabile ai fini della conclusione del presente contratto; l'eventuale rifiuto al trattamento, la composizione amichevoleinfatti, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con non consentirà a WELIO di provvedere alla puntuale e corretta fornitura del Servizio. Il titolare del trattamento dei dati comunicati dal Cliente, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, è Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx 00, 0000XX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, salvo quanto previsto nell’apposita informativa rilasciata al Cliente in riferimento alla registrazione dei xxxxxx.xx. Il Cliente potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento per far valere i creditoripropri diritti, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzionicome previsto all'Art. 7 del D.lgs. 196/2003, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti cui testo è riportato di seguito per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivoesteso: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Hosting and Domain Service Agreement

Recesso. 1Ferme le ipotesi di recesso previste dall’art. La Stazione appaltante 109 del D. Lgs. 50/2016, l’Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, da ciascun contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momentoavvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 20 (trentaventi) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato 1. Il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i 2. La perdita dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimopubblici; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, 3. La condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi patrimonio di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 54. Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei contratti applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive - anche cliniche - da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei contratti applicativi), l’Azienda USL si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6l’Azienda. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, dell’Azienda USL della Romagna il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.“Recesso unilaterale dal contratto” del codice civile

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Samples: Capitolato Speciale E Prestazionale

Recesso. 1. La Stazione appaltante 1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedai singoli Contratti applicativi e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2r o via posta elettronica certificata. Si 0.Xx conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Neuroradiologia

Recesso. 1Oltre che nei casi di cui all’art. La Stazione appaltante 109 del D.lgs n° 50/2016 e nel rispetto della normativa ivi contenuta, l’IBFM CNR ha diritto, nei casi in caso di giusta causasopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sulla fornitura o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente dalla Convenzioneunilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore alla Ditta con lettera raccomandata aa.r.. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IBFM CNR. In caso di recesso dell’IBFM CNR, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che abbia a pretendere alcunché dall’IBFM- CNR anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. La Ditta rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/r. 2o rimborso spese. Si conviene che Le ipotesi di recesso per giusta causa si intendecausa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivolegittimanti il recesso da parte dell’IBFM CNR senza preavviso, sono: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare la condanna, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di uno dei componenti l’organo di amministrazione o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento l’amministratore delegato o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato direttore tecnico della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannatiDitta, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazionepubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 3b) il venir meno, per fatti successivi alla conclusione del contratto, di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi 80 del D. Lgs. n. 50/2006. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché di quanto correttamente ed a regola d’arte, prestato secondo il corrispettivo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamentedi contratto e rinuncia, ora per allorafin d’ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo stabilito all’art. 1671 Codcodice civile. CivDalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IBFM CNR. In tale fattispecie, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente prestato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

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Samples: Contract

Recesso. 1. La Stazione appaltante Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione contraente, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedall’ Accordo di finanziamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.nelle modalità previste dalla vigente normativa. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittoL’Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, nei casi di giusta causache abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, di può altresì recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornituraunilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.nelle modalità previste dalla vigente normativa. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso Nei casi di cui ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.. 5. L’Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

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Samples: Accordo Di Finanziamento

Recesso. 1. La Stazione appaltante L'Azienda Sanitaria ha diritto, nei casi a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giusta causamotivazione, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’Impresa con lettera raccomandata a/r.r, rinunciando, ora per allora, alle spese sostenute ed al mancato guadagno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1671 del codice civile. 2. Si conviene Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda Sanitaria. 3. In caso di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l’Impresa rinuncia, ora per giusta causa si intendeallora, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora 4. Qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, l’Azienda Sanitaria ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momentomomento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6senza preavviso. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentitale ipotesi, il Fornitore l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché di quanto correttamente ed eseguito a regola d’arte, d’arte secondo il corrispettivo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamentedi contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Fornitura E Installazione Di Attrezzature Mediche

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi in presenza di giusta causa, di a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. r. Si conviene che per giusta causa si intendeintendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge Legge fallimentare o di altra legge Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare abilitazione, dall’Avviso di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;gara iii) qualora qualora, taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 32. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 43. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge Legge fallimentare o di altra legge Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti dal Bando di abilitazione, dall’Avviso di gara e documenti richiamati dalla presente Convenzione dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 54. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo dall’Articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Recesso. 1Fermo restando quanto previsto dagli artt. La Stazione appaltante 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l’Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell’importo dei delle prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109. L’Azienda ha diritto, diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del Codice e nei casi di di: • giusta causa; • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici; • reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell’anno) dell’operatore economico aggiudicatario, in tutto o in parte, in qualsiasi momentoanche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’operatore economico aggiudicatario con lettera raccomandata aA/r. 2. R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’operatore economico aggiudicatario; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) 2. qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla per la normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, fiducia sottostante la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari prestazione del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5servizio. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6ad alla ASL di Xxxxx. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirisoluzione del contratto, l’Azienda procederà all’incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l’azione per il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed risarcimento dell’eventuale danno e di ogni altra azione che l’Azienda ritenesse intraprendere a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.tutela dei propri interessi

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha dirittoLe Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momentoparte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aa.r.. 3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/r.o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 24. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iiib) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipula della Convenzione medesima per lo svolgimento delle attività ivi previste; d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura. 35. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di L’Amministrazione potrà recedere unilateralmente - per qualsiasi motivo da ciascun singolo Ordinativo contratto di Forniturafornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in qualsiasi momentoessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. 7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendea.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualirisarcimenti, che proponga lo scioglimentocompensi, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo indennizzi e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civrimborsi.

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Samples: Convenzione

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dell’Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittoiv) L’Amministrazione, nei casi in caso di giusta causamutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, di che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornituraunilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momentodall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: iv) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso Nei casi di cui ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.. vi) L’Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. vii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo

Recesso. 1Il Contraente ai sensi del D. Lgs. La Stazione appaltante ha diritto7 settembre 2005 n. 209, nei casi di giusta causapuò recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata a/r. 2o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Si conviene che per giusta causa si intendeIl recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a titolo meramente esemplificativo decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il Fornitore un ricorso premio versato, diminuito di * * * * * * * * * I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196, * al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualiCatena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che proponga lo scioglimentoli riguardano, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente funzionale al rapporto giuridico da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto concludere o in parteessere con la Societa' assicuratrice , in qualsiasi momentononche' alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; * al trasferimento degli stessi dati all' estero ( Paesi UE e Paesi extra UE); * al trattamento , con un preavviso dei dati personali comuni che li riguardano per finalita' di almeno 30 profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato; * al trasferimento degli stessi all'estero (trentaPaesi UE e Paesi extraUE )per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato. (*) giorni solari( ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita' di profilazione della Clientela , da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intended'informazione e promozione commerciale , a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o nonche' di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, indagine sul gradimento circa la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso qualita' dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo prodotti e/o rimborso servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono" ). Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civdisposizioni della vigente normativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha Consip e/o le Amministrazioni o Enti Contraenti hanno diritto, nei casi di di: a) giusta causa; b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi; di recedere unilateralmente dalla ConvenzioneConvenzione e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aA/r.R. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttore generale o il Responsabile responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo contratto attuativo. 3. Le Il recesso della Consip dalla Convenzione dà alle singole Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, o Enti Contraenti il diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo dai Contratti di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso restando salvo l’obbligo di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.retribuire le prestazioni già eseguite. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip. Su richiesta di Xxxxxx e/o Amministrazioni o Enti Contraenti, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio di Xxxxxx e/o delle Amministrazioni Contraentio Enti Contraenti interessati, provocare danno alle stesse. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentio Enti Contraenti o della Consip, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore ulterio re eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civc.c.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Gas Naturale

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Strutture regionali hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni ContraentiStrutture regionali contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni ContraentiStrutture regionali, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti dal Bando di gara e documenti richiamati dalla presente Convenzione dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.; 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Samples: Fornitura Di Automezzi

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Autorità ha dirittodiritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti della Società, di recedere unilateralmente dalla Convenzioneanche se non gravi, in tutto o in parte. 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in qualsiasi momentotutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo PEC. 3. In tali casi, la Società ha diritto al Fornitore con lettera raccomandata apagamento da parte dell’Autorità contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/r.o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 24. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredella Società; iib) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacontratto. 35. Le Amministrazioni hanno dirittoL’Autorità potrà, nei casi di giusta causaaltresì, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura- per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intenderaccomandata, a titolo meramente esemplificativo purché tenga indenne la stessa Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentimancato guadagno. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentisopravvenienze normative interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’artela stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora modalità sopra menzionate. 5. In ogni caso di recesso la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche assicurare la continuità del servizio in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civfavore dell’Autorità.

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Samples: Contract for Insurance Services

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’ACI ha diritto, nei casi di giusta causa, diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 15 (trentaquindici) giorni solarigiorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, nei seguenti casi: • giusta causa si intendecausa; • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:esaustivo la dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti; • mutamenti di carattere normativo; • reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi; • motivi di pubblico interesse. i2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente al servizio sia relativamente alle prestazioni da eseguire sia con riferimento ai servizi elencati nell’art.1 del presente contratto. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare giorni mediante posta elettronica certificata. L’esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la riduzione del corrispettivo convenuto per le tariffe e gli importi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio. 3. Qualora l’imprenditore o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore direttore generale siano condannati, condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica AmministrazioneP.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momentomomento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.senza preavviso. 4. Si conviene che per giusta causa si intendeIl recesso dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare totale o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualiparziale, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso avrà effetto dal giorno successivo in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiall’ACI. 65. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitedei servizi prestati, purché purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa pretesa, anche di natura risarcitoria ed a risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civdall’art.1671 del codice civile.

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Samples: Servizio Di Catalogazione E Gestione Documentale

Recesso. 1. La Stazione appaltante ha diritto9.1 Ognuna delle parti può recedere dal contratto nei seguenti casi e con le seguenti modalità: a) alla scadenza del certificato, nei casi mediante l’invio di giusta causauna Raccomandata A/R o PEC, con 3 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dello stesso; b) dopo che una delle parti abbia comunicato all’altra una violazione materiale del contratto; c) qualora una delle parti venga sottoposta a procedura fallimentare e/o non rispetti le condizioni economiche (importo, pagamento ecc…) previste nella offerta-contratto accettata. d) qualora l’Organizzazione cessi l’attività oggetto della certificazione; in tal caso, peraltro, tale evento dovrà essere documentato con evidenze oggettive; e) nel caso di mancata accettazione delle variazioni di natura economica del contratto in corso, salva l’eventualità che tali variazioni siano giustificate da modifiche sostanziali dell’Organizzazione; f) nel caso di mancata accettazione di revisioni sostanziali del presente Regolamento o delle procedure di riferimento o delle Norme e/o Requisiti, (a cui ICDQ intende dare valore retroattivo); fatte salve, in tal caso, eventuali revisioni imposte dalle norme di riferimento e dall’Ente di accreditamento a cui ICDQ, e di conseguenza le organizzazioni certificate, sono assoggettate. 9.2 Qualora l’Organizzazione già cliente, non inviasse comunicazione di recesso entro i termini indicati al punto 9.1 a), il contratto si rinnoverà alle condizioni previste dall’offerta- contratto sottoscritta, punto 8 “Condizioni di rinnovo”. 9.3 Qualora l’Organizzazione decidesse di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto firmato entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione (o tacitamente rinnovato Articolo 9.2), in tutto o in partee prima dell’inizio di qualsiasi attività, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intendeverserà a ICDQ, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:di clausola penale, il 40% dell’importo previsto per l’esecuzione del “processo iniziale di certificazione” o “Condizioni di rinnovo”; i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 9.4 Nel caso in cui venga designato un liquidatoresiano state intraprese attività da parte di ICDQ, curatoreoltre alla penale di cui al punto 9.3., custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato l’Organizzazione dovrà rimborsare a ICDQ i costi relativi al lavoro svolto (costi quantificati sulla base del tempo impiegato per l’esecuzione della gestione degli affari del Fornitorespecifica attività che saranno fatturati nella misura di € 1.250,00 più iva per giorno/uomo con una fatturazione minima pari a € 600,00 + iva); ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento 9.5 Qualora l’Organizzazione decidesse di forniture ed appalti di servizi pubblici erecedere dal contratto firmato, comunquedopo l’emissione del certificato o la riemissione in seguito al rinnovo, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico ma prima dello scadere del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicatotriennio, per delitti contro la Pubblica Amministrazionemotivi diversi da quelli elencati al punto 9.1, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaverserà a ICDQ un importo che non potrà essere inferiore al 70% di quanto contrattualmente previsto per l’intero triennio; tale 70% verrà calcolato sugli importi non ancora fatturati. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Recesso. 1. La Stazione appaltante Regione ha diritto, nei casi in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solarigiorni, da comunicarsi al Fornitore all’Affidatario con lettera raccomandata a/r. 2r o PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’Affidatario; iib) qualora il Fornitore l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore l’Affidatario medesimo; iiic) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione, che abbiano incidenza sulla esecuzione della prestazione dei servizi; d) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 52. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6la Regione. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentirecesso, il Fornitore l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. 3. Il recesso è consentito per motivi diversi da quelli sopra elencati avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 Cod. Civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, purché tenga indenne l’Affidatario delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno. 4. In caso di avvenuta esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, e successivo esito negativo della verifica dei requisiti del fornitore, l’Amministrazione recede dal contratto.

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Samples: Contract for Services and Supplies

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti dal Bando di gara e documenti richiamati dalla presente Convenzione dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Service Agreement

Recesso. Ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del D.Lgs. La Stazione 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, il diritto di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i materiali il cui valore è riconosciuto dalla Convenzionestazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma precedente. Ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel In tal caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicatoessa corrisponde all'appaltatore, per delitti contro la Pubblica Amministrazioneil valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, l’ordine pubblicoun compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. Ai sensi dell'articolo 109, la fede pubblica o il patrimoniocomma 6, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiadel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Recesso. 1Fermo restando quanto previsto dagli artt. La Stazione appaltante 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l’AUSL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2Fornitore, a mezzo PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) 1. qualora sia stato depositato contro avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) 2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) 3. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno dirittoL’AUSL può, nei casi di giusta causaaltresì, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornituraunilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi. Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d’ora, a qualsiasi momentoeventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. L’AUSL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno 30 (trenta) trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendeFornitore, a titolo meramente esemplificativo mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsualidel mancato guadagno. In ogni caso, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’AUSL della Romagna. Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l’AUSL della Romagna si riserva, fatte le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentiopportune valutazioni, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civrecedere dal contratto.

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Samples: Contract for the Supply of Medical Devices

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha dirittodiritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti della Società, di recedere unilateralmente dalla Convenzioneanche se non gravi, in tutto o in parte. 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momentotutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata aA/r.R. 23. In tali casi, la Società ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredella Società; iib) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacontratto. 35. Le Amministrazioni hanno dirittoL’Amministrazione potrà, nei casi di giusta causaaltresì, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura- per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore alla Società a mezzo PEC o con lettera raccomandata aA/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendeR, a titolo meramente esemplificativo purché tenga indenne la stessa Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentimancato guadagno. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraentisopravvenienze normative interessanti l’IGEA che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’artela stessa IGEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civmodalità sopra menzionate.

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Samples: Fornitura in Acquisto

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto, diritto nei casi di di: a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aA/r.R. 23. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ia) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; iib) qualora ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaContratto. 35. Le Amministrazioni hanno dirittoL’Amministrazione potrà, nei casi di giusta causaaltresì, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura- per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata aA/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendeR, a titolo meramente esemplificativo purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentimancato guadagno. 6. In ogni caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed si impegna a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora porre in essere ogni attività necessaria per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche assicurare la continuità del servizio in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civfavore dell’Amministrazione.

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Samples: Insurance Contract

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’ Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, diritto nei casi di di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dalla Convenzionedal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 20 (trentaventi) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata avia PEC. 3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/r.o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.. 24. Si conviene che per Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento rapporto di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto fiducia sottostante il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacontratto. 35. Le Amministrazioni hanno dirittoL’Amministrazione potrà, nei casi di giusta causaaltresì, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura- per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 20 (trentaventi) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intendevia PEC, a titolo meramente esemplificativo purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentimancato guadagno. 6. In ogni caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguitesi impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazioni Contraente. 7. Per quanto non previsto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e si applicano le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Coddisposizioni dell’art. Civ109 del Codice dei Contratti Pubblici.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1L’Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell’art. La Stazione appaltante ha diritto, 109 del Codice e nei casi di di: − giusta causa; − mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di recedere unilateralmente dalla Convenzioneuffici; − reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 5 nell’anno) dell’operatore economico aggiudicatario, in tutto o in parte, in qualsiasi momentoanche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore all’operatore economico aggiudicatario con lettera raccomandata aA/r. 2. R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore l’operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitoredell’operatore economico aggiudicatario; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) 2. qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla per la normativa antimafia.; 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, fiducia sottostante la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari prestazione del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5servizio. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve l’operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraentiall’Azienda. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.

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Samples: Contract for Supply and Installation of Backup Infrastructure

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’ATS ha diritto, nei casi di giusta causa, facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momentomomento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno 30 (trenta) venti giorni solari, da comunicarsi all’impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all’appaltatore. L’ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi: • motivi di interesse pubblico; • in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Fornitore Registro delle imprese, con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni; • giusta causa si intendecausa; • necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze; • altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e ma non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare , accorpamento o soppressione o trasferimento di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo strutture e/o rimborso delle speseattività; • internalizzazione del servizio oggetto dell’appalto; • mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto; • attivazione, anche in deroga durante la vigenza del rapporto contrattuale, a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civlivello nazionale (Consip) o regionale (ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto; • pubblicazione, da parte dell’ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.

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Samples: Service Agreement

Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti dal Bando di gara e documenti richiamati dalla presente Convenzione dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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Recesso. 1. La Stazione appaltante L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. 5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti. 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ...

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