Common use of Reclami Clause in Contracts

Reclami. I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Mutuo Ipotecario, Foglio Informativo Cambiale Agraria

Reclami. I Eventuali reclami possono nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), inoltrati a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito internet di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della Banca documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiarelative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, oppure rivolgersi direttamente alla Bancapermane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorese voluta dalle parti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. I Relativamente alle garanzie inabilità totale temporanea al lavoro e ricovero in istituto di cura determinati da infortunio o malattia, eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: • Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo ; via fax al n.numero 0522/442041; via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiapotrà rivolgersi all'ISVAP, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ad eccezione del caso in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia Assicuratrice. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, ferme restando le disposizioni di cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 3del richiamato decreto legislativo, comma 1a far data dal 20 marzo 2011, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per esaminare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per la residenza risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per qualsiasi chiarimento relativo all’inoltro dei reclami l’Aderente/Assicurato può contattare il domicilio elettivo del Cliente consumatorenumero verde 800 273336.

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Sources: Assicurazione Collettiva, Insurance Agreement

Reclami. I reclami possono essere inviati Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all’Ufficio Relazioni Clientela, Reclami della Banca Popolare del Lazio- ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ – ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) – E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo – ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve , che provvederà a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari15 giorni. Le modalità Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 15 giorni, prima di trattazione dei reclami sono rese note ricorrere al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contrattogiudice può rivolgersi a: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Arbitro Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3ABF), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF all’Arbitro si può consultare il sito www. ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiad'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale presso gli sportelli della Banca d’Italia Popolare del Lazio Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che consiste nel cui territorio ha sede tentativo di raggiungere un accordo con la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italianaBanca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza questo servizio è possibile rivolgersi a: • Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Ministero della Giustizia), con sede a ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ad eccezione telefono 06/674821, sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio. Assegni/effetti sbf Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato ▇▇▇▇▇▇▇/Effetti al dopo incasso Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso Bollettino bancario "Freccia" Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario Bonifici ordinari Italia con ordine ripetitivo (da e per paesi UE in €) Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo Bonifici con valuta antergata Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria Bonifici da/per l'estero in divisa estera Bonifici da e per l'estero espressi in valuta diversa da quella corrente Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della banca destinataria Bonifici disposti senza l’indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria In questo caso in cui la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente. Giorni banca Numero di giorni da aggiungere alla data di esecuzione di una operazione bancaria per ottenere il giorno a partire dal quale le somme iscritte nel conto corrente producono o cessano di produrre interessi a favore del cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoredella banca.

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Sources: Foglio Informativo Del Servizio/Prodotto, Servizio Gestione Incassi

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto all’Impresa di Assicurazione: ▇▇▇▇ Protezione S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 45 - 37126 Verona indirizzo email: . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami riguardanti invece il comportamento dell’intermediario, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadei suoi dipendenti e collaboratori, oppure devono essere inoltrati all’intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati all’Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall’uno all’altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, ad eccezione utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del caso in sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui il cliente rivesta la qualifica si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di consumatore ai sensi dell’art. 3lamentela, comma 1copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In tale ultimo casorelazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, sarà oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova per la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecontroversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

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Sources: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement

Reclami. I RECLAMI. Eventuali reclami possono devono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇inoltrati tramite apposito form presente sul sito ▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiao tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italianaUfficio Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per qualunque controversia una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che dovesse sorgere questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro caso di Reggio assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad eccezione un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. • Ricorso all’Arbitrato: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia in cui il cliente rivesta merito alla gestione del sinistro, la qualifica decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di consumatore ai sensi dell’art. 3comune accordo tra le parti o, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo casoin mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova a conoscere la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecontroversia.

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Sources: Informativa Sul Distributore, Informativa Sul Distributore

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇iscritto: All’attenzione dell’Ufficio Reclami UNIQA Previdenza SpA - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fax: 02/▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax n. ▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇@/745, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (oppure su quello di IVASS ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇. Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio. Per tali controversie l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso ▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato pagamento a esperire il procedimento qualsiasi titolo di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con somme non eccedenti cinquantamila euro si applica la clientela disciplina di cui all’art. 128 bis TUB3 D.L. 12/09/2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l’assistenza di un difensore. L’esperimento del procedimento di tale procedimento negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L. Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest’ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a quest’ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della domanda giudizialeprocedura FIN-NET. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇sistemi conciliativi ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto all’Impresa di Assicurazione Vera Assicurazioni S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 45 - 37126 Verona - telefax 045 8372903 - indirizzo mail: . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami riguardanti invece il comportamento dell’intermediario, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadei suoi dipendenti e collaboratori, oppure devono essere inoltrati all’intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati all’Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall’uno all’altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax 06/42133.353/745 Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, ad eccezione utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del caso in sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui il cliente rivesta la qualifica si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di consumatore ai sensi dell’art. 3lamentela, comma 1copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In tale ultimo casorelazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, sarà previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e a successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova per la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecontroversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e a successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

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Sources: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement

Reclami. I reclami possono aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: Net Insurance Life S.p.A. - Ufficio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax 06 36724.200 - E-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libereQualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattopotrà rivolgersi all’ISVAP, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismoServizio Tutela Utenti, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, Fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del caso D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Nel presentare il cliente rivesta reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 – occorre: - indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato; - descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; - allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; - allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Insurance Contract, Insurance Contract

Reclami. I reclami possono essere inviati Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – 34132, Trieste. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, 21 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, oppure fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇)/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇- net/members_en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. In caso di controversie in materia assicurativa, Le modalità ricordiamo la necessità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oricorrere alla mediazione obbligatoria, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quanto prevista come condizione di procedibilità della domanda giudizialedalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. A tale fineSe la controversia riguarda la gestione di un sinistro, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contrattol’istanza deve essere trasmessa a: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. Genertel S.p.A. - Area Sinistri – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, fax 041/▇▇.▇▇.▇▇▇ – e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, chiedere informazioni presso le Filiali l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. – Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste. Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti. Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore▇▇.▇▇.

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Sources: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., ▇▇▇ Servizio Reclami, ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 20, per via telematica alla casella email 20099 Sesto San ▇▇▇▇▇▇▇▇ – (MI); fax: +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure a mezzo fax al numero ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇/745 oppure anche via PEC all'indirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, utilizzando il modulo di cui al seguente link ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇%▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇ovvero attraverso In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria. In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi: - procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore./.

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Sources: Assicurazione Multirischi Annuale, Assicurazione Viaggio Singolo

Reclami. I Eventuali reclami possono aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, - . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ - fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’assicurato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, ▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; ▇. ▇▇▇▇▇ ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d. copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artove previste. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può essere adito per l’accertamento di dirittipresentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto individuabile accedendo al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: ● procedimento di mediazione innanzi ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica un organismo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, comma 1con le modalità indicate nel predetto Decreto; ● procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005con le modalità indicate nel predetto Decreto; ● procedura di Arbitrato ove prevista. In tale ultimo casorelazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreoltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sanitaria, Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni ai sensi del Regolamento 2016/679/UE GDPR - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli Assicurati, ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇.▇ ovvero attraverso ▇▇▇. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato In relazione a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata. Ulteriori informazioni riguardanti il prodotto acquistato possono essere richieste direttamente: • all’Organismo al numero verde 800.316.181 • alla casella di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Assicurazione, Assicurazione

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e servizi bancarirelativo riscontro. Le modalità L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oliti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, in ogni caso, al momento nonché della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleadire l’Autorità Giudiziaria. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo a mezzo fax al ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi bancarifinanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Le modalità Resta salva la facoltà di trattazione dei reclami sono rese note adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte a Capitale Decrescente Ed a Premio Unico Senza Visita Medica

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: Sogecap S.A. - Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - indirizzo e-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ - PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, nei seguenti casi - reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). - reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo”. Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi), Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Reclami. Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: I reclami possono essere inviati devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clienteladescrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. ▇▇▇▇▇▇ n. 4Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax al n.(▇▇▇▇ .▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a mezzo posta certificata all’indirizzo riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.@▇ al link “Come presentare un reclamo”. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇- net/members_en.htm. Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale: 1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.▇▇ 2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, In tal caso le parti concordano sottoscrivono un accordo con cui convengono di sottoporre le controversie che dovessero sorgere cooperare in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie buona fede e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare con lealtà per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente risolvere in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta amichevole la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecontroversia entro un termine concordato.

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Sources: Assicurazione Rivalutabile a Premi Unici Ricorrenti, Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte

Reclami. I In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, ▇▇▇ Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS: a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta; c) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei i reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 28/2010 n. 209/2005 e successive integrazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e modificazionidi riassicurazione, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento degli intermediari e dei periti assicurativi. Tali casistiche di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finereclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ , complete di: a) nome, cognome e presso tutte domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le Filiali relative circostanze. L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della Bancagestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. Le parti restano comunque libereL’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell’impresa non soddisfacente, anche dopo l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni. Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la sottoscrizione del presente contrattopossibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di concordare per iscritto rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione vigente e di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artdescritti. 128-bis Sul sito internet di UCA -www.ucaspa.com- è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del TUB -reclamo ad IVASS. È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere con la precisazione che per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per l’accertamento modalità e termini di diritti, obblighi presentazione e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione a quanto di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇seguito descritto.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Tutela Legale Colpa Grave Amministratori E Dipendenti Enti Pubblici, Contratto Di Tutela Legale

Reclami. I reclami possono aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Net Insurance S.p.A. Ufficio Reclami Via dei Giuochi Istmici, 40 – ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇ Fax 06 36724.800 – e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet della Banca (: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇- retail/finnet/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇, ▇▇▇▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇: - indicare nome, chiedere informazioni presso cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico; - indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato; - descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; - allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; - allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancacircostanze. Resta comunque ferma salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del cliente tentativo obbligatorio di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualemediazione ex art. Il presente contratto è 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dalla legge italianadall’art. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro 29 delle Condizioni di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreAssicurazione.

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Sources: Insurance Policy, Contratto Di Assicurazione Danni

Reclami. I reclami possono aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Net Insurance Life S.p.A. Ufficio Reclami Via dei Giuochi Istmici, 40 – ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇ Fax 06 36724.200 – E-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libereQualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, anche dopo la sottoscrizione potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela del presente contrattoConsumatore, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. telefono ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http:55ec.europa.eu5internal_market5finservices-retail5finnet5index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇: - indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico; - indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato; - descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; - allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; - allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica organismo di consumatore ai sensi dell’artmediazione abilitato, come regolato dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore26 delle Condizioni di Assicurazione.

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Sources: Insurance Policy, Insurance Policy

Reclami. I reclami possono essere inviati Eventuali contestazioni relative al rapporto assicurativo vanno presentate per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento d’identità, al Servizio Legale della Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti: EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. SERVIZIO LEGALE Via dei Maroniti, 12 – ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: 06/▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione. Le richieste di informazioni, di chiarimenti o a mezzo posta certificata all’indirizzo di esecuzione del contratto non verranno trattati come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro 45 giorni dalla data di ricezione, il reclamante potrà presentare formale reclamo a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ – ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.@▇/▇▇▇.▇▇_▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇._▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. %▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali avendo cura di allegare copia del reclamo presentato all’impresa e del relativo riscontro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancaprocedura FIN-NET. Resta comunque ferma ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di riso- luzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello spe- cifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della negozia- zione assistita, che prevede la facoltà del cliente per le parti di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto risolvere una controversia mediante conven- zione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro l’assistenza di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza uno o il domicilio elettivo del Cliente consumatorepiù avvocati.

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Sources: Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked, Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto (posta o e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Indirizzo e-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo tramite il link presente sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso , corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇)▇ , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. La Banca deve rispondere entro 60 (sessantaI reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) giorni dalla ricezione nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo inerente operazioni presentato all’impresa di assicurazione e servizi bancaridell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le modalità Si ricorda che in tutti casi di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamocontroversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela controversie, quali: ◾ Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia al n. 3)Giustizia, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultabile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere; ◾ Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF n.162): può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la avviata tramite richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇proprio avvocato alla Società.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo, Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi bancarifinanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Le modalità Resta salva la facoltà di trattazione dei reclami sono rese note adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Assicurazione Collettiva, Insurance Agreement

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto alla Società all’indirizzo riportato qui di seguito: IMA Italia Assistance S.p.A., ▇▇▇ Servizio Reclami, ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 20, per via telematica alla casella email 20099 Sesto San ▇▇▇▇▇▇@▇▇ - Milano; fax: +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo - e-mail: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Società nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, trasmettendo il reclamo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ seguente indirizzo: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, oppure a mezzo fax al numero ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇/745, oppure anche via PEC all'indirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, utilizzando il modulo di cui al seguente link ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇%▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ovvero attraverso In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria: - procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; - procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore./.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. I Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento: » Servizio Sinistri (denuncia e informazioni) » Servizio Clienti (assistenza post stipula e mo- difiche di polizza) » Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100 Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelariguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, ▇▇▇ i Clienti Verti potranno contattare l’Ufficio Reclami via e-mail all’ indirizzo reclami@.▇▇▇▇▇.▇▇; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇ (▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇); oppure invia- re un fax al numero ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso nella sezione “Guida ai Recla- mi. Come Presentare un Reclamo/Come Presen- tarlo). Qualora l’esponente non si ritenga soddi- sfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta- cinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇, corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presenta- re un Reclamo/Come Presentarlo)”, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazio- ne del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario al- legare copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento uti- le per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Successivamente l’IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al re- clamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono for- nire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiari- menti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall’impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l’IVASS intervie- ne fornendo una apposita informativa al recla- mante a conclusione dell’attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all’impresa di fornire risposta al reclamante, l’IVASS comunica l’esito dell’attività istruttoria entro il termine mas- simo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presen- tato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rin- tracciabile accedendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇. eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvede lei stessa all’inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dan- done notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi posso- no essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire no- tizie relative allo stato di trattazione dei reclami sono rese note presentati. L’Ivass non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi im- plichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inol- tre nella competenza dell’Ivass i reclami in rela- zione al cliente su sua richiesta o, cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti caso ferma la possibilità di rivolger- si all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimentoGiudiziaria. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudizio è competente in via esclusiva il Foro subordinata, quale condi- zione di Reggio ▇▇▇▇▇▇procedibilità, ad eccezione all’esperimento del caso in cui il cliente rivesta la qualifica tenta- tivo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel D.Lgs. 328/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, comma 1l’azione in giudizio è invece subordinata, lett. a) quale condizione di procedibilità, all’esperimento del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedimento di negoziazio- ne assistita ai sensi della L. 162/2014.

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Sources: Contratto Di Polizza Auto

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa a mezzo del servizio postale all’indirizzo di ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇ovvero attraverso il sito internet della Banca (o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione , congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi bancarifinanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Le modalità Resta salva la facoltà di trattazione dei reclami sono rese note adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, dispo- nibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o a mezzo posta certificata all’indirizzo comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. I Eventuali reclami possono nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), inoltrati a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione: 6/15 È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso - nal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le Filiali della Banca. Le parti restano controversie che dovessero insorgere, relative o comunque libere, connesse anche dopo la sottoscrizione del indiretta- mente al presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di importo non superiore a euro 200.000,00Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorese voluta dalle parti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, presentati alla Società mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; • e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ • fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o a mezzo posta certificata all’indirizzo parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.@▇ corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Per notizie sullo stato di trattazione dei reclami è possibile contattare IVASS al Numero Verde 800.486.661 Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Società (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero ▇) alla Sezione “Servizio Clienti”, attraverso il apposito link al sito internet di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: − nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; − individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; − breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; − copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; − ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: ✓ mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Banca (Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. ✓ negoziazione assistita (L. 10/11/2014, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italianaSocietà. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto alla Società al seguente indirizzo: E-mail: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, , chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ad eccezione ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, Telefono 06/421331, Fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del caso in reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il cliente rivesta fatto e le relative circostanze. Per la qualifica risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇. Si ricorda che permane la facoltà di consumatore attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. a) 16 del D.lgscitato decreto. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova Si ricorda infine che permane la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorefacoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Collettiva

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), inoltrati a Poste Assicura S.p.A. a mezzo fax al n.di apposita co- municazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati persona- li, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS op- pure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà presentare apposito esposto a: L’esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l’ac- certamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializ- zazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la pro- cedura FIN-NET (accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso - ket/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque liberecontroversie che dovessero insorgere, relative o co- munque connesse anche dopo la sottoscrizione del indirettamente al presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del proce- dimento di importo non superiore a euro 200.000,00mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italianao se voluta dalle parti (cfr. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro art. 1.5 delle Condizioni di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreAssicurazione).

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Sources: Contratto Di Assicurazione Assistenza

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto (posta ed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Indirizzo e-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo tramite il link presente sul sito internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇. Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇ - PEC: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Fascicolo Informativo

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e servizi bancarirelativo riscontro. Le modalità L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oliti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, in ogni caso, al momento nonché della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleadire l’Autorità Giudiziaria. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Pensione Integrativa

Reclami. Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'IVASS. I reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇, per ▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇/251 (tel. 06.847530.1) via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ (tel.06.42.133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. I•l reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'IVASS è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità sono riportate le informazioni utili per la presentazione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del un reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00sistemi conciliativi, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e servizi bancarirelativo riscontro. Le modalità L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oliti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, in ogni caso, al momento nonché della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleadire l’Autorità Giudiziaria. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’IVASS potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Rivalutabile

Reclami. I reclami possono essere inviati ll Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaa.r. al Finanziatore, Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇'▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ oppure al fax ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ o per via telematica alla casella email posta elettronica a ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Bancao per posta elettronica certificata a ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.. COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni. Le parti restano comunque libereSe non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoprima di ricorrere al giudice, di concordare per iscritto di il Cliente può rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artsoluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB -(Arbitro Bancario Finanziario), dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può oppure consultare il sito www. ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, oppure chiedere informazioni presso le Filiali filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi chiedere direttamente al Cessionario oppure alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente rete di presentare esposti alla Filiale della agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia nel cui territorio ha d'Italia, con sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lettdel d. lgs. a4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Per conferma dell’adesione alle condizioni economiche e normative riportate nelle Condizioni Generali di Finanziamento e nel Modello Informazioni Europee di Base riportato nel frontespizio del Contratto firma del Cliente/consumatore firma del Coobbligato COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/ affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per Santander Consumer Bank (da ora anche SCB) di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del D.lgsModello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data , (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell’Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. n. 206/2005Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto. ✍firma del Cliente ✍firma del Coobbligato • Il/I sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questa richiesta: 3 (Obbligazioni del cliente e del coobbligato), 4 (Rimborso anticipato da parte del Cliente), 5 (Pagamenti – Riemissione dell ’ S D D - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In tale ultimo casoparticolare, sarà possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 9 (Imputazione dei pagamenti), 11 (Oneri e spese), 12 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 13 (Determinazione e modifica delle condizioni), 14 (Foro competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova e legge applicabile). • Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000 la residenza o il domicilio elettivo seguente clausola delle Condizioni Generali riportate in allegato al presente modulo: art. 3 (Obbligazioni del cliente e del coobbligato). ✍firma del Cliente consumatore✍firma del Coobbligato Comunicazioni al Cliente/Coobbligato – Le comunicazioni contrattuali saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l’accesso al sito internet del Finanziatore ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo lettera, al costo di 1,00 (all'anno), deve barrare la seguente casella I_I. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. ✍firma del Cliente ✍firma del Coobbligato

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Sources: Contratto Di Prestito Personale

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto: Sogecap - Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation – Capitale Sociale € 1.168.305.450 – Sede legale: Tour D2 – ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ – Sede secondaria: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice Fiscale e P.IVA 07160010968 – Iscritta nell’elenco I dell’ Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS al n. I.00088 Sogessur - Société Anonyme – Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2 – . ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (RE)Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia - Sede secondaria: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS al n. I00094 a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per via telematica esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a mezzo posta certificata all’indirizzo descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.@▇ alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo”. Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR ▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇.▇, ▇▇▇▇▇ ovvero attraverso il ▇▇▇▇▇ Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Assicurazione Danni

Reclami. I reclami possono essere inviati Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tu- tela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ oppure al fax 199.11.77.99 oppure all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, po- trà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, oppure fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso , corredando l’espo- sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, de- nominazione della compagnia, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet della Banca (▇Internet http:// ▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudi- ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti. Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si ri- manda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un do- cumento di riconoscimento dell’interessato e, chiedere qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da de- lega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni presso le Filiali che ne costituiscono l’oggetto, nonché il rife- rimento all’interesse personale e concreto alla base della Banca d’Italiaproposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, oppure rivolgersi direttamente alla Bancala Compagnia co- munica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Resta comunque ferma la facoltà ▇▇▇ sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare recla- mo all’IVASS, Servizio Tutela del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ad eccezione ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del caso in cui il cliente rivesta Codice delle Assicurazioni, la qualifica compa- gnia debitrice che riceve una richiesta di consumatore ai sensi dell’artaccesso agli atti la inoltra alla compagnia gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione Il procedimento si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreconclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della compagnia gestionaria.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o a mezzo posta certificata all’indirizzo comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indi- cato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o a mezzo posta certificata all’indirizzo comunque connesse anche indi- rettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo espe- rimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’ar- ticolo 25 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamen- te il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. I Eventuali reclami possono aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@iscritto a: Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’assicurato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, ▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artove previste. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può essere adito per l’accertamento di dirittipresentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto individuabile accedendo al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione innanzi ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica un organismo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, comma 1con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di Commissione Paritetica ove prevista

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Reclami. I reclami possono Eventuali richieste di chiarimenti, di informazioni e di invio di documentazione riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: Credemvita S.p.A. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 1 – 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇Fax 0522/452704; e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Posta Elettronica Certificata (PEC): ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso In alternativa l’Investitore-Contraente può contattare il sito internet numero verde: 800 273336. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa non risultassero di suo gradimento, l’Investitore-Contraente potrà sporgere reclamo inviandolo per iscritto, corredato della Banca (necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all’esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti: Credemvita S.p.A. Funzione Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇, 1 - 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ Fax n. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. @▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l’apposito form reso disponibile sul sito medesimo. La Funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni). Qualora l’Investitore-Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Banca. Le parti restano comunque libereCompagnia o degli intermediari assicurativi, anche dopo la sottoscrizione del presente per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato relativamente alle questioni attinenti al contratto, al comportamento di concordare per iscritto Agenti, di intermediari assicurativi e dell’impresa di assicurazione potrà rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni utilizzando una delle seguenti modalità: all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. via posta all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇; • via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; • via pec all’indirizzo: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ - Guida ai reclami; su tale sito si potranno inoltre reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’Ente di Controllo. Qualora l’Investitore-Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato per le questioni attinenti, invece, alla trasparenza informativa, potrà rivolgersi a CONSOB utilizzando una delle seguenti modalità: • via posta agli indirizzi: ▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ o ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; • via fax 06/▇▇▇▇▇▇▇ – 06/8417707; • via pec all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇; • utilizzando l’apposita proceduta on-line disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, l’Investitore-Contraente potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricordano: (i) l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, è stato istituito, presso la stessa Commissione, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L’ACF, il cui sito istituzione è raggiungibile al seguente indirizzo ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, costituisce un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ed è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all'Arbitro bancario finanziario (ABF) presso la Banca d'Italia. L’ACF è operativo a decorrere dallo scorso 9 gennaio 2017 e l'accesso allo stesso è del tutto gratuito per l'investitore. Potranno essere sottoposte all'ACF le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) insorte tra intermediari e investitori cosiddetti “retail” (ossia i risparmiatori, incluse imprese, società o altri enti) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta della violazione di tali obblighi e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per quanto concerne i contratti assicurativi, La competenza dell'ACF è limitata alla sola distribuzione dei prodotti cosiddetti “finanziari-assicurativi” di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis) del Testo Unico Finanziario (ossia le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252). Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all’Arbitro può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. (ii) la “Mediazione per la conciliazione delle controversie”.In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, chiedere informazioni presso contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato. (iii) la Negoziazione Assistita (ai sensi del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014). La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente parti convengono di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca cooperare in buona fede e con lealtà per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente risolvere in via esclusiva il Foro amichevole la controversia tramite l'assistenza di Reggio ▇▇▇▇▇▇avvocati iscritti all'albo. L'oggetto della controversia non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. Fuori dai casi disciplinati dalla normativa relativa alla Mediazione per la conciliazione delle controversie, ad eccezione l'esperimento del caso procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale per chi intende proporre in cui il cliente rivesta giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (ciò non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori). L'accordo che compone la qualifica controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreipoteca giudiziale.

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Sources: Insurance Policy Communication

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata Aiscritto al seguente indirizzo: Risparmio & Previdenza S.p.A. - Servizio Reclami c/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ o Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. - Servizio Reclami di Gruppo - ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇) - Fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - E-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇ indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo dell’Assicurato; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o a mezzo posta certificata all’indirizzo dei soggetti di cui si lamenta l’operato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇▇▇▇, telefono ▇▇-▇▇▇▇▇▇, telefax 06-42133745 o 06-42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. /▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del cliente procedimento di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso mediazione nei casi in cui il cliente rivesta la qualifica costituisca condizione di consumatore procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoredella vigente normativa.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Collettiva

Reclami. I Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento: • Servizio Sinistri (denuncia e informazioni) • Servizio Clienti (assistenza post stipula e modifiche di polizza) • Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100 Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei recla- mi, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelariguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l’Ufficio Reclami via e-mail all’ indirizzo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇); oppure inviare un fax al numero 02/▇▇▇▇▇▇▇▇; specificando numero di polizza, numero di preventivo o a mezzo posta certificata all’indirizzo di sinistro (potrà esse- re utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile col- legandosi al Sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.@▇ nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). Qualora l’espo- nente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque gior- ni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇/353, corredando l’e- sposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/▇▇▇▇ Presentarlo)”, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventua- le recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del moti- vo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del recla- mo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istrutto- ria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce noti- zie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel conte- nuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una appo- sita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine mas- simo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet (▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) informazioni di dettaglio sulla procedura di presen- tazione dei reclami, chiedere informazioni presso sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L’Ivass non è competente a conoscere reclami relativi alla quanti- ficazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le Filiali della Banca d’Italiaparti in via stragiudiziale, oppure rivolgersi direttamente alla Bancamediante siste- mi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’Ivass i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Resta comunque in ogni caso ferma la facoltà del cliente possibilità di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italianarivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudi- zio è competente in via esclusiva il Foro subordinata, quale condizione di Reggio ▇▇▇▇▇▇procedibilità, ad eccezione all’esperi- mento del caso in cui il cliente rivesta la qualifica tentativo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel D.Lgs. 328/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, comma 1l’azione in giudizio è invece subordinata, lett. a) quale condizione di procedibilità, all’esperimento del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

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Sources: Contratto Di Polizza Motociclo

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’ISVAP o a mezzo posta certificata all’indirizzo attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/ internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/10 (Art. 23 Condizioni di Assicurazione). Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato possono essere richieste diretta- mente al: Attraverso tale numero è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. Per informazioni aggiornate si può visitare il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A., hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. I Eventuali reclami il contratto o un servizio assicurativo possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, presentati alla Compagnia mediante: • e-mail: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ La Società fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’in- termediario e presso tutte le Filiali dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della BancaCompagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indi- rizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Le parti restano comunque libereTuttavia, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo ove il reclamo dovesse pervenire alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaroCompagnia, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa re- golamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno se- paratamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di importo mancato o parziale accoglimento del recla- mo o qualora l’esito dello stesso non superiore a euro 200.000,00sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come il recla- mante potrà rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: fax ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibi- le sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla Sezione “PER IL CONSUMA- TORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) alla Se- zione “Reclami”, chiedere informazioni presso attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiu- tamente le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancarelative circostanze. Resta comunque ferma Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie re- sta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo ami- chevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del cliente di presentare esposti alla Filiale Ministero della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art▇▇▇.▇▇. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Incendio E Altri Danni Ai Beni

Reclami. I Eventuali reclami possono devono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@inoltrati tramite apposito form presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, al fax ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇ovvero attraverso il o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancariResta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Le modalità Prima di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità adire all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela controversie, quali: · Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia al n. 3)Giustizia, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultabile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Informativa Al Contraente

Reclami. I reclami possono essere vanno inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio all'Ufficio Relazioni ClientelaClientela (REC), ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo all'indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, ▇▇ovvero ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ o attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere risponde entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione dal ricevimento del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione un'azione individuale davanti all’Autorità all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artall'art. 128 bis TUB. L’esperimento L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell’artdell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicantegiudicante (o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili). L’ABF L'ABF può essere adito per l’accertamento l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF all'ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiad'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgsd. lgs. n. 206/2005206 /2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o od il domicilio elettivo del cliente consumatore. (*) Inutilizzo degli affidamenti accordati, estizione delle anticipazioni in essere e liquidazione delle relative competenze fino alla data di scadenza, contabilizzazione degli incassi relativi ai crediti anticipati. Accordato operativo Limite massimo complessivo in euro, per ogni linea di credito a tempo determinato e per ogni linea di credito a tempo indeterminato concordata tra le Parti che il Cliente consumatorepotrà utilizzare tramite la richiesta di uno o più finanziamenti in euro e/o in divisa.

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Sources: Anticipi Estero E Finanziamenti All'importazione

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo posta all’indirizzo di ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi bancarifinanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Le modalità Resta salva la facoltà di trattazione dei reclami sono rese note adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per esaminare il registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile consultare l’apposita sezione del sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Insurance Agreement

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o a mezzo posta certificata all’indirizzo comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. I Eventuali reclami il contratto o un servizio assicurativo possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, presentati alla Compagnia mediante: S.p.A. - Servizio Clienti - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, - . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ; • e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ La Società fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saran- no gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il recla- mo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni sta- bilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno se- paratamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di mancato o parziale accoglimento del recla- mo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, il recla- mante potrà rivolgersi a: IVASS , chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ad eccezione ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: fax ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato alla Compagnia e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in cui il cliente rivesta la qualifica formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è repe- ribile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla Sezione “PER IL CON- SUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Compagnia (www.creditrasassicurazioni. it) alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di consumatore ai sensi dell’artIVASS. 3, comma 1, lett. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del D.lgsreclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiu- tamente le relative circostanze. n. 206/2005Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie re- sta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. In tale ultimo casoPrima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, sarà e in alcuni casi necessario, cercare un accordo ami- chevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’attivazione della pro- cedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Assistenza

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, presentati alla Società mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; • e-mail:▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; • fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.@▇. corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto, da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Per notizie sullo stato di trattazione dei reclami è possibile contattare IVASS al Numero Verde 800.486.661 Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Società (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero ▇) alla Sezione “Servizio Clienti”, attraverso il apposito link al sito internet di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: ✓ mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Banca (Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. ✓ negoziazione assistita (L. 10/11/2014, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italianaCompagnia . Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇iscritto all’Impresa di Assicurazione Avipop Vita S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ telefax 02 2775 245 indirizzo e mail ▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.@▇▇/745 - Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇)) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità mediazione non è necessaria se, prima di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale finefarvi ricorso, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero avvalersi della Giustizia al cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 3)162 e successive eventuali modifiche e, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇controversia.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. I reclami possono Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere inviati presentati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto, anche tramite comunica- zione telefax o di posta elettronica a: Crédit Agricole Vita S.p.A. Ufficio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fax: 02 - . ▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇-▇▇▇▇.▇utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. Sul sito internet della Compagnia (RE)▇▇▇.▇▇-▇▇▇▇.▇▇) è disponibile il model- lo da utilizzare per la presentazione dei reclami. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, a mezzo fax al n.per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I- VASS - Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇, indirizzo PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il , compi- lando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta, corredato con: a) giorni dalla ricezione nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo inerente operazioni presentato alla Compagnia e servizi bancaridell’eventuale riscon- tro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le modalità Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di trattazione dei reclami sono rese note rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al cliente su sua richiesta oD. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Il tentativo di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo mediazione va effettuato davanti all’Organo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione Mediazione costituito presso la sede più vicina alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o al di domicilio dello stessoprincipale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoLa richiesta di mediazione dovrà essere inviata, disponibile sul sito www. a cura dell’Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, Via Imperia, 35 - 20142 Mi- lano, oppure all’indirizzo di posta elettronica ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, ovvero al numero di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., ▇▇▇ Servizio Reclami, ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 20, per via telematica alla casella email 20099 Sesto San ▇▇▇▇▇▇▇▇ - Milano; fax: +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure a mezzo fax al numero ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇/745 oppure anche via PEC all'indirizzo ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, utilizzando il modulo di cui al seguente link ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇%▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇ovvero attraverso In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria. In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore./.

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Sources: Assicurazione Assistenza

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇iscritto all’Impresa di Assicurazione Avipop Vita S.p.A. – SERVIZIO RECLAMI - ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ - 20161 Milano telefax 02 2775 245 indirizzo e-mail: ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email _▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇. I reclami riguardanti invece il comportamento dell’intermediario, dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto all’intermediario Agos Ducato S.p.▇▇A. - Gestione Reclami -Via Bernina 7 - 20158 Milano - E-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (, che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell’intermediario ma presentati all’Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall’uno all’altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/745 - Numero Verde 800-486661 I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito dell’Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato ed il con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oLegge 9 agosto 2013, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 n. 98 e successive integrazioni e modificazionieventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione o imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il procedimento Ministero di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario Giustizia (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultabile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, chiedere informazioni presso prima di farvi ricorso, le Filiali parti concordano di avvalersi della Banca d’Italiacosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, oppure rivolgersi direttamente n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla Banca. Resta comunque ferma presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecontroversia.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o a mezzo posta certificata all’indirizzo comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppu- re ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare diret- tamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per informa- zioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea

Reclami. I reclami possono essere inviati Eventuali contestazioni attinenti agli obblighi informativi pre-contrattuali vanno presentati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto all’intermediario collocatore della polizza, ▇▇▇ ▇▇▇attenendosi alle istruzioni dallo stesso imparti- te per la presentazione dei reclami. Eventuali lamentele relative all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto vanno presenta- te per iscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento d’identità, al Servizio Legale della Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti: EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. SERVIZIO LEGALE ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: 06/▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.PEC: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione. Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non verranno trattati come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia. In caso di risposta ritenuta insoddisfacente o di mancato riscontro della Compagnia o dell’interme- diario, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, il reclamante potrà presentare formale reclamo: per questioni attinenti al contratto a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ (è possibile inviare e-mail di dimensioni non superiori a 5 MB; eventuali allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf). I reclami indirizzati all’Ivass contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; - ogni documento utile ad una compiuta descrizione delle circostanze attinenti al reclamo. In alternativa, il reclamante puo’ utilizzare l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇%▇▇▇▇%▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, avendo cura di allegare copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e del relativo riscontro per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection ▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ o ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fax: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ PEC: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (E’ possibile utilizzare anche l’apposita procedura on-line disponibile al seguente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇?▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇= E’ opportuno che l’esponente: - indichi il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato; - riassuma in modo chiaro e coinciso l'accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l'operato; - alleghi fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato (es.▇▇ : copia della polizza e/o del contratto d’investimento sottoscritto); - alleghi l'eventuale reclamo già inviato al soggetto di cui si lamenta l'operato e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇l'eventuale rispo- sta ricevuta.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inol- trati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, scritto ad Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. -▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo Verona - Fax ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇ - mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami riguardanti invece il comportamento dell'Intermediario, chiedere informazioni presso dei suoi dipendenti e collaborato- ri, devono essere inoltrati all'Intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell'Intermediario ma presentati alla Società, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall'uno all'altro, dandone contestuale notizia al recla- mante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/745 - Numero Verde 800-486661. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le Filiali della Banca d’Italiarelative circostanze. • Mediazione obbligatoria, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana09/08/2013. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Foro Ministero di Reggio Giustizia (consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale; • Negoziazione assistita, ad eccezione prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del caso in cui il cliente rivesta la qualifica 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:

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Sources: Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive

Reclami. I reclami possono essere inviati Il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, TIMFin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ a ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ oppure al fax ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ o per via telematica alla casella email posta elettronica a ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o per posta elettronica certificata a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libereIl Finanziatore deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, anche dopo la sottoscrizione del presente contrattoprima di ricorrere al giudice, di concordare per iscritto di il Cliente può rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento). Per sapere come rivolgersi all’ABF all’Arbitro si può potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www. ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, oppure chiedere informazioni presso le Filiali filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi chiedere direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente al Finanziatore oppure agli intermediari e convenzionati di presentare esposti alla Filiale della TIMFin S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia nel cui territorio ha d’Italia, con sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lettdel D. Lgs. a4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi l’Arbitrato Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Contratto di prestito personale a distanza n. CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBLIGATO Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per TIMFin di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del D.lgsModello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data , (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell’Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. n. 206/2005Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali e gli Agenti della Capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A. e presso gli intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto. Il Cliente Il Coobbligato Il/I sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questo modulo: 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 5 (Pagamenti – Riemissione dell’SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In tale ultimo casoparticolare, sarà possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 7 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 9 (Imputazione dei pagamenti), 11 (Oneri e spese), 12 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 13 (Determinazione e modifica delle condizioni), 14 (Foro competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova e legge applicabile). Il Cliente Il Coobbligato Comunicazioni al Cliente/Coobbligato - Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l’accesso all’Area riservata sul sito internet del Finanziatore ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all’anno), deve barrare la residenza o seguente casella I_I. In ogni momento del rapporto il domicilio elettivo del Cliente consumatore.ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Il Cliente Il Coobbligato

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Sources: Contratto Di Prestito Personale a Distanza

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Indirizzo e-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo tramite il link presente sul sito internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇. Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇ - PEC: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: ▪ Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇. ▪ Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet della Banca (▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. I reclami possono Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere inviati presentati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto, anche tramite comunica- zione telefax o di posta elettronica a: Crédit Agricole Vita S.p.A. Ufficio Reclami Via ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ di Modrone n.15 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (dal 01/07/2015 l’indirizzo sarà: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) Fax: 02 - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇-▇▇▇▇.▇▇ utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o a mezzo posta certificata all’indirizzo disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. Sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇-▇▇▇▇.▇▇) è disponibile il model- lo da utilizzare per la presentazione dei reclami. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I- VASS - Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇, indirizzo PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il , compi- lando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta, corredato con: a) giorni dalla ricezione nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo inerente operazioni presentato alla Compagnia e servizi bancaridell’eventuale riscon- tro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le modalità Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di trattazione dei reclami sono rese note rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al cliente su sua richiesta oD. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Il tentativo di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo mediazione va effettuato davanti all’Organo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione Mediazione costituito presso la sede più vicina alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o al di domicilio dello stessoprincipale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoLa richiesta di mediazione dovrà essere inviata, disponibile sul sito www. a cura dell’Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, Via ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ di Modrone n. 15 (dal 1/07/2015, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇), oppure all’indirizzo di posta elettronica ▇▇-▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, ovvero al numero di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui Credemassicurazioni si avvalga per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇iscritto ai seguenti recapiti: • Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami - ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 3 - 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax ▇; • via Fax al n.numero 0522/442041; • via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il ▇; Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito internet della Banca (Internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Bancache la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. Le parti restano comunque libereLa funzione preposta di Credemassicurazioni, anche dopo la sottoscrizione in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario reclamo (di seguito anche solo “ABF”) - istituito limitatamente ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha soli reclami aventi ad oggetto il comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemassicurazioni, detto termine rimane sospeso per 15 giorni). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, o nell’ipotesi di assenza di riscontro entro il termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la corresponsione Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando il reclamo all’Autorità stessa: - mediante il servizio postale all’indirizzo di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇; - oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇; - oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇) In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere il reclamo dovrà contenere alcune informazioni presso essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le Filiali della Banca d’Italiacircostanze utili per la valutazione; inoltre, oppure rivolgersi direttamente alla Bancail reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Resta comunque ferma la facoltà del cliente Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro ricorso ed alle competenze dell’ente di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005controllo. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si trova ricorda che permane la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecompetenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto (posta o e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Indirizzo e-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo tramite il link presente sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso , corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇)▇ , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. La Banca deve rispondere entro 60 (sessantaI reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) giorni dalla ricezione nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo inerente operazioni presentato all’impresa di assicurazione e servizi bancaridell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le modalità Si ricorda che in tutti casi di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamocontroversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela controversie, quali: ◾ Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia al n. 3)Giustizia, specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile consultabile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; ◾ Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreSocietà.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o a mezzo posta certificata all’indirizzo comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiadopo una semplice procedura di registrazione, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma è possibile verificare la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo propria po- sizione assicurativa ed accedere a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorediversi servizi interattivi dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto alla Società al seguente indirizzo: E-mail: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, , chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ad eccezione ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, Telefono 06/421331, Fax 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del caso in reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il cliente rivesta fatto e le relative circostanze. Per la qualifica risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇- net/members_en.htm. Si ricorda che permane la facoltà di consumatore attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. a) 16 del D.lgscitato decreto. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova Si ricorda infine che permane la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorefacoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Collettiva

Reclami. I reclami possono Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere inviati presentati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto, anche tramite comunica- zione telefax o di posta elettronica a: Crédit Agricole Vita S.p.A. Ufficio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fax: 02 - . ▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇-▇▇▇▇.▇utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. Sul sito internet della Compagnia (RE)▇▇▇.▇▇-▇▇▇▇.▇▇) è disponibile il model- lo da utilizzare per la presentazione dei reclami. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, a mezzo fax al n.per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I- VASS - Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇, indirizzo PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il , compi- lando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta, corredato con: a) giorni dalla ricezione nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo inerente operazioni presentato alla Compagnia e servizi bancaridell’eventuale riscon- tro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le modalità Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di trattazione dei reclami sono rese note rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al cliente su sua richiesta oD. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Il tentativo di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo mediazione va effettuato davanti all’Organo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione Mediazione costituito presso la sede più vicina alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o al di domicilio dello stessoprincipale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoLa richiesta di mediazione dovrà essere inviata, disponibile sul sito www. a cura dell’Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, Via Imperia, 35 - 20142 Mi- lano, oppure all’indirizzo di posta elettronica ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, ovvero al numero di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Collettiva Per Il Trattamento Di Fine Mandato

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sini- stri relativamente alle Garanzie Danni devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l’ltalia - Ufficio Reclami- ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e-mail: . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇▇/745 - PEC: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, nei seguenti casi: • reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivol- gersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione del- le controversie quali: la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamen- te dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsa- bile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito po- sitivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. La negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attiva- bile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’al- tra,astipulareunaccordoconilqualecisiimpegnaacooperarelealmen- te per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; deno- minazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel ter- mine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relati- ve circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www. ▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”. Il re- clamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Cedex 09, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/) chie- dendo l’attivazione della procedura FIN-NET.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Polizza Assicurativa

Reclami. I Eventuali reclami possono in merito alla gestione del rapporto contrattuale ed ai sinistri potranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, inoltrati in forma scritta a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. , ▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email fax allo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno necessariamente essere indicati nome, cognome e codice fiscale (o a mezzo posta certificata all’indirizzo partita IVA) del contraente/assicurato di polizza. L’informazione sulla modalità di esposizione del reclamo potrà essere richiesta al numero telefonico 051.6378410 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇.▇ ovvero attraverso il ▇▇▇, telefono 06.4.133.1, indirizzo internet www.ivass. it corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet Internet dell’IVASS e della Banca (Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oreclamo, fatta salva in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionicaso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fineprocedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le parti concordano modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito negoziazione assistita ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Assicurazione Assistenza

Reclami. I Eventuali reclami possono aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, - . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ - fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’assicurato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, ▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artove previste. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può essere adito per l’accertamento di dirittipresentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto individuabile accedendo al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione innanzi ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica un organismo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, comma 1con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecon le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di Arbitrato ove prevista.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Reclami. I reclami possono Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'ISVAP. I•reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇, per ▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇/25 1 (tel. 06.847530.1) • via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'ISVAP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ (tel.06.42. 133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. •Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'ISVAP è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità sono riportate le informazioni utili per la presentazione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del un reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00sistemi conciliativi, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'IVASS. I reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇, per ▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇/251 (tel. 06.847530.1) via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ (tel.06.42.133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. I•l reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'IVASS è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità sono riportate le informazioni utili per la presentazione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del un reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00sistemi conciliativi, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. I reclami possono Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'IVASS. I•reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇, per ▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇/251 (tel. 06.847530.1) • via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ (tel.06.42.133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. •Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'IVASS è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità sono riportate le informazioni utili per la presentazione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del un reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00sistemi conciliativi, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Reclami. I Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05 e successive modificazioni e integrazioni, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo. Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: • a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ . ▇▇▇▇, per ▇▇▇▇▇▇ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ • via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell’Impresa ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei 45 giorni o ancora in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs.209/05) e delle relative norme di attuazione, può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione che contenga anche la copia del reclamo nel caso questo sia già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale riscontro. La comunicazione deve essere inoltrata per iscritto: • a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ • a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ • via e-mail: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso (sarebbe auspicabile che eventuali file allegati siano in formato pdf). È possibile reperire il fac-simile della comunicazione nella sezione Giuda ai Reclami presente nel sito internet della Banca (di IVASS ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca Il reclamo deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità contenere i seguenti elementi essenziali: Resta salva la facoltà di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oadire l’Autorità Giudiziaria, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato oltre alla facoltà di ricorrere a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (modalità di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.indicate:

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo possono essere inviati presentati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto alla Società mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; • e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇.▇▇ • fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: 06.42.133.206 ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Società (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero ▇) alla Sezione “Reclami”, attraverso il apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: ✓ mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. ✓ negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società. Si fa infine presente che presso la Consob è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇ oppure ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca(alla sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di Consob). Le parti restano comunque libere, Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, in presenza di concordare per iscritto clausole di rivolgersi devoluzione delle controversie ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (altri organismi di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artrisoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇procedura FIN-NET.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera

Reclami. I Eventuali reclami possono nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), inoltrati a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indi- cato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare di- rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiarelative o comunque connesse an- che indirettamente al presente contratto, oppure rivolgersi direttamente alla Bancapermane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudizia- ria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. Resta comunque ferma 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria previo espe- rimento del cliente procedimento di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel Mediazione di cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorelegge pro tempore vigenti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. I Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, presentati alla Società mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; • e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇.▇▇; • fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇; La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Società, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Società, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Società in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Società e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: 06.42.133.206 ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni casoalla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile nonché sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇della Compagnia (▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) alla Sezione “Reclami”, chiedere informazioni presso attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Bancarelative circostanze. Resta comunque ferma Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del cliente di presentare esposti alla Filiale Ministero della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. • negoziazione assistita (L. 10/11/2014, ad eccezione n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del caso in cui il cliente rivesta proprio avvocato alla Società. Per la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Temporary Life Insurance Contract

Reclami. I reclami possono aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Net Insurance S.p.A. Ufficio Reclami Via dei Giuochi Istmici, 40 – ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇ Fax 06 36724.800 – E-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇, ▇▇▇▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇: - indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico; - indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato; - descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; - allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; - allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Mod. NET/0017/1 – ▇▇. ▇▇.▇▇▇▇ Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale L’Amministratore Delegato (Dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇) Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di finanziamento.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Danni

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale, all’indirizzo di ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi bancarifinanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Le modalità Resta salva la facoltà di trattazione dei reclami sono rese note adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.D.Lgs. Ai 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazionilegislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il Cliente soggetto che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è obbligato a tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento mediazione; l’esperimento di tale procedimento è è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Per ulteriori informazioni sul procedimento di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel mediazione e per consultare l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie degli organismi pubblici e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e privati abilitati a svolgere le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro istituzionale del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte

Reclami. I Eventuali reclami possono nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: compilando l’apposito modello, reso disponibile sul sito dell’IVASS (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇), completato con: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l’assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇, ▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email oppure all'indirizzo di posta elettronica ▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ ovvero al numero di fax ▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet ▇▇▇.▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiaoltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreove esistenti.

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Sources: Polizza Responsabilità Civile Famiglia

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto (posta, fax ed email) a: Servizio Clienti - Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 111 - 00173 Roma, numero fax ▇▇▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇▇. L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per via telematica i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla casella email gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. //▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇, ad eccezione ▇ en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Inter Partner Assistance S.A. Sede Secondaria per I’Irlanda 1. informativa sul trattamento dei dati personali 2. titolare e responsabili del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.trattamento

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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, pos- sono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, presentati all’Impresa di Assicurazione mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicura- zioni ..▇. - ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128e-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇mail: reclami@ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; • fax: 02 72.16.25.88. L’impresa di Assicurazione fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaborato- ri coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa di Assicu- razione, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiasaranno gestiti direttamente dall’Intermedia- rio e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tut- tavia, oppure ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’Intermediario affinché provveda ad analiz- zare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale noti- zia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competen- za dall’Impresa di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. In caso di mancato o parziale accoglimento del re- clamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato rite- nuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte dell’Impresa di Assicurazione nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio a: IVASS ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ad eccezione ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato all’Impresa di Assicurazione e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Im- presa di Assicurazione. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in cui il cliente rivesta la qualifica formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è re- peribile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito dell’Impresa di consumatore ai sensi dell’artAssicurazione (www. 3▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) alla Sezione “Reclami”, comma 1, lettat- traverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del D.lgsreclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze. n. 206/2005Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Au- torità Giudiziaria. In tale ultimo casoPrima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possi- bile, sarà e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. • negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa di Assicurazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al siste- ma estero competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Assistenza a Copertura Di Rischi Informatici

Reclami. I Eventuali reclami possono aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, - . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ - fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’assicurato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, ▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artove previste. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può essere adito per l’accertamento di dirittipresentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto individuabile accedendo al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione innanzi ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica un organismo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, comma 1con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di Commissione Paritetica o Arbitrato ove prevista. In tale ultimo casorelazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreoltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Reclami. I Eventuali reclami possono aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, - . ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇ - fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - e-mail ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇. Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell’assicurato. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, ▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artove previste. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può essere adito per l’accertamento di dirittipresentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto individuabile accedendo al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: • procedimento di mediazione innanzi ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica un organismo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, comma 1con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di Commissione Paritetica o Arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione In tale ultimo casorelazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreoltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sanitaria

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata Aiscritto alla Società al seguente indirizzo: - Servizio Reclami c/R all’Ufficio Relazioni Clientelao Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ – ▇▇▇▇▇▇@▇▇ tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata ▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, fax al numero 06/▇▇▇▇▇▇▇▇ o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. - Il reclamo all’Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa e dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet della Banca (Commissione Europea ▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo Si ricorda che permane la sottoscrizione del presente contratto, facoltà di concordare per iscritto attivare la procedura di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di seguito anche solo “ABF”) - istituito cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 128-bis 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicantecitato decreto. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma Si ricorda infine che permane la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Si ricorda infine che permane la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro facoltà di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorericorrere all’Autorità Giudiziaria.

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Sources: Insurance Contract

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inol- trati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, scritto ad Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo Verona - Fax ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇ - mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. I reclami riguardanti invece il comportamento dell'Intermediario, chiedere informazioni presso dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all'Intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dal- la sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell'Intermediario ma presentati alla Società, o vice- versa, saranno trasmessi senza ritardo dall'uno all'altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – Fax ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/745 - Numero Verde 800-486661. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le Filiali della Banca d’Italiarelative circostanze. • Mediazione obbligatoria, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà prevista dal decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana09/08/2013. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Foro Ministero di Reggio Giustizia (consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. • Negoziazione assistita, ad eccezione prevista dal decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del caso in cui il cliente rivesta la qualifica 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:

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Sources: Assicurazione Multirischi Commercio

Reclami. Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, hanno facoltà di presentare reclamo all'ISVAP. I reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: ⚫ a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ spa - Gestione Reclami - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇, per ▇▇ ▇▇▇▇ ⚫ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ spa - Gestione Reclami - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇/251 (tel. 06.847530.1) ⚫ via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può inviare all'ISVAP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo eventuale riscontro: ⚫ a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ⚫ a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ (tel.06.42.133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: ⚫ nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo ⚫ indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo ⚫ breve descrizione delle motivazioni che hanno comportato il reclamo ⚫ ogni documentazione ritenuta utile. Sul sito dell'ISVAP è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità sono riportate le informazioni utili per la presentazione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del un reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00sistemi conciliativi, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e servizi bancarirelativo riscontro. Le modalità L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oliti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, in ogni caso, al momento nonché della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaleadire l’Autorità Giudiziaria. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Assicurazione Collettiva

Reclami. I Eventuali reclami possono devono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇inoltrati tramite apposito form presente sul sito ▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiao tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italianaUfficio Gestione Reclami, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per qualunque controversia una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che dovesse sorgere questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro caso di Reggio assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ (▇▇), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: · Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad eccezione un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’artMinistero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. 3· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, comma 1, lettn.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. a) · Ricorso all’Arbitrato: come descritto nell’articolo “3.4 - Valutazione del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.danno” nel paragrafo “COME OPERA LA GARANZIA”

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Sources: Informativa Sul Distributore

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE)inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato nel Documento di Polizza. Il Contraente avrà inoltre, la facoltà, anche ove non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, di rivolgersi, corredando l’esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli Assicurati, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. L’esposto potrà essere tra- smesso anche via fax ai numeri ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http:// ▇▇.▇▇▇▇▇▇@.▇▇/ internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Eventuali informazioni riguardanti, il valore di riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato e quant’altro, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per eventuali consultazioni. Per i clienti di Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet ▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiaè anche disponibile un’apposita Area Riservata dove, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma dopo aver completato la facoltà del cliente procedura di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede registrazione, è possibile verificare la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorepropria posizio- ne assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio iscritto alla capogruppo: Società: FONDIARIA-SAI S.p.A. Funzione: Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇Industriali e Servizio Clienti – Servizio Clienti Indirizzo: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ Magnifico, per via telematica alla casella email 1 - 50129 Firenze Fax: (+▇▇) ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o a mezzo posta certificata all’indirizzo in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇.▇ ovvero attraverso ▇▇▇, telefono (+▇▇) ▇▇-▇▇▇▇▇▇, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet della Banca (internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/ chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. N.B. Si precisa che dal 1 gennaio 2013 ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 L'Amministratore Delegato ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Ricordiamo che telefonando al numero verde 800 066 800 accedendo al nostro sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato è possibile richiedere un preventivo reclamo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture

Reclami. Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'IVASS. I reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), iscritto: a mezzo fax al n.posta: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇, per ▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Spa - Gestione Reclami - fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇/25 1 (tel. 06.847530.1) via telematica alla casella email e-mail: ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇ (tel.06.42.133.1). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. •Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'IVASS è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità sono riportate le informazioni utili per la presentazione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del un reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, permane la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di importo non superiore ricorrere a euro 200.000,00sistemi conciliativi, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ove esistenti.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Reclami. I reclami possono Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere inviati risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto a: Credemvita S.p.A. Funzione REC - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ Fax n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇ Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ oppure trasmettendolo ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇.▇▇ ▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇.▇▇▇.▇▇▇ o ▇.▇▇.▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione ▇ congiuntamente a copia del reclamo inerente operazioni già inoltrato all'impresa e servizi bancarirelativo riscontro. Le modalità L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta oliti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, in ogni caso, al momento nonché della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al presente contratto: • all’Organismo consumatore, da parte delle imprese di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3)assicurazione e di riassicurazione, specializzato nelle controversie bancarie degli intermediari e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionaledei periti assicurativi. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per quanto concerne la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presentare reclamo all’IVASS potrà rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedura FIN-NET.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. I Eventuali reclami possono nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), inoltrati a mezzo fax al n.di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso ▇. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito internet di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della Banca documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. 5/13 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: ▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiarelative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, oppure rivolgersi direttamente alla Bancapermane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. Resta comunque ferma 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del cliente procedimento di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel Mediazione di cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorelegge pro tempore vigenti.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. I Eventuali reclami possono aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsa- bilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata Aiscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e As- sistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/R all’Ufficio Relazioni ClientelaB, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.MI) Fax: ▇▇▇▇ .▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇ e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇ Oppure utilizzando l’apposito modulo di pre- sentazione dei reclami disponibile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessantao partita IVA) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità Contraente di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta- cinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, an- che utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stes- sa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’I- VASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente nelle comunicazio- ni periodiche inviate in corso di contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’artove previste. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere Per la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può essere adito per l’accertamento di dirittipresentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto individuabile accedendo al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. internet ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio /▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇/ members_en.htm chiedendo l’attivazione del- la procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti siste- mi alternativi per la risoluzione delle contro- versie: • procedimento di mediazione innanzi ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica un organismo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 3A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, comma 1con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella con le modalità indica- te nel predetto Decreto; • Procedura di arbitrato di cui circoscrizione si trova al punto se- guente prevista dalle Condizioni di Assi- curazione all’Art.4.8 “Controversie” della Sezione “Norme che regolano la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorecopertura e la liquidazione dei Sinistri”per gli aspetti di dettaglio.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

Reclami. I Eventuali reclami possono riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati inoltrati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, iscritto a: Sogecap S.A. - Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e-mail: , per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; A. la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’a- zione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, chiedere informazioni presso tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale ▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇ provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le Filiali della Banca d’Italiaparti, oppure rivolgersi direttamente alla Bancale quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso me- diatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. B. la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 at- tivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite in- ▇▇▇▇, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque ferma salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’e- sperimento obbligatorio del cliente procedimento di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel mediazione civile. Non rien- trano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattualeoggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito te- lefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamen- ta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative cir- costanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente contratto è regolato dalla legge italianasul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Per il Consumatore” - sottose- zione “Come presentare un reclamo”. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Reggio Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per la qualifica risoluzione di consumatore ai sensi dell’art. 3liti transfrontaliere, comma 1, lett. aè possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile ac- cedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatorechiedendo l’at- tivazione della procedura FIN-NET.

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Sources: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Reclami. I L’Esercente può presentare reclami possono essere inviati per a Nexi Payments - Servizio Clienti, tramite ap- posito form presente nella sezione Reclami del sito Nexi, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni ClientelaA.R., via fax o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.; indirizzo PEC: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇)▇ È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. La Banca deve L’intermediario darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora l’intermediario venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 60 15 (sessantaquindici) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta ogiornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’intermediario. Nei casi di rispo- sta interlocutoria, l’intermediario dovrà comunque fornire una risposta definitiva al momento reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamorisposta, l’Esercente può rivolgersi all’Arbitro Banca- rio Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Ai In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a Nexi Payments SpA, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi del decreto legislativo 28/2010 di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive integrazioni e modificazionimodifiche). In ogni caso, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il l’esperimento di tale procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della dell’eventuale domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: Nexi Payments SpA all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ • T. +39 02.3488.1 • F. +▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ • Reg. Imprese Milano, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’ItaliaMonza Brianza e Lodi, oppure rivolgersi direttamente alla BancaC.F. 04107060966 • Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 76.445.207,40 i.v. Resta comunque ferma la facoltà • Albo IMEL art. 114-quater del cliente D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • Società soggetta all’attività di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro direzione e coordinamento di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.Nexi SpA

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Sources: E Commerce Payment Gateway Agreement

Reclami. I reclami possono Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere inviati presentati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelaiscritto, anche tramite comu- nicazione telefax o di posta elettronica a: Crédit Agricole Vita S.p.A. Ufficio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fax: 02 - . ▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇-▇▇▇▇.▇utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. Sul sito internet della Società (RE)▇▇▇.▇▇-▇▇▇▇.▇▇) è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, a mezzo fax al n.per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I- VASS - Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇, indirizzo PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il , compi- lando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della So- cietà). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta, corredato con: a) giorni dalla ricezione nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo inerente operazioni presentato alla Società e servizi bancaridell’eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le modalità Per le controversie relative al presente Contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di trattazione dei reclami sono rese note rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al cliente su sua richiesta oD. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano Il tentativo di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo mediazione va effettuato davanti all’Organo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione Mediazione costituito presso la sede più vicina alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o al di domicilio dello stessoprincipale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamentoLa richiesta di mediazione dovrà essere inviata, disponibile sul sito www. a cura dell’Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, oppure all’indirizzo di posta elettronica ▇▇-▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, ov- vero al numero di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.

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Sources: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.n. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇rec ▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso il sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇). ovvero attraverso il La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione un'azione individuale davanti all’Autorità all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’artall'art. 128 bis TUB. L’esperimento L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell’artdell'art. 128-bis del TUB -- , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF L'ABF può essere adito per l’accertamento l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF all'ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italiad'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito nell'ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio ▇▇▇▇▇▇, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgsd. lgs. n. 206/2005206 /2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o od il domicilio elettivo del Cliente cliente consumatore. Tasso nominale annuo di sconto È il tasso (espresso in % per anno e fisso per l'intera durata dell'operazione) utilizzato per determinare gli interessi di sconto.

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Sources: Sconto Estero

Reclami. I Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento: » Servizio Sinistri (denuncia e informazioni) » Servizio Clienti (assistenza post stipula e mo- difiche di polizza) » Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100 Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientelariguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, ▇▇▇ i Clienti Verti potranno contattare l’Ufficio Reclami via e-mail all’ indirizzo reclami@.▇▇▇▇▇.▇▇; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ n. 4, 42121 Reggio ▇▇▇▇▇▇ (RE), a mezzo fax al n.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, per via telematica alla casella email ▇▇▇▇▇▇@▇ (▇▇▇▇▇▇.▇▇ o a mezzo posta certificata all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇); oppure invia- re un fax al numero ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegando- si al Sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ ovvero attraverso nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). Qualora l’esponente non si riten- ga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇▇/353, corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito www. ▇▇▇▇▇.▇▇ nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/▇▇▇▇ Presentarlo)”, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, indivi- duazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all’impre- sa di assicurazione e copia dell’eventuale riscon- tro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le rela- tive circostanze. Successivamente l’IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al re- clamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono for- nire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiari- menti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall’impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l’IVASS intervie- ne fornendo una apposita informativa al recla- mante a conclusione dell’attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all’impresa di fornire risposta al reclamante, l’IVASS comunica l’esito dell’attività istruttoria entro il termine mas- simo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presen- tato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rin- tracciabile accedendo al sito: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇. eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvede lei stessa all’inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dan- done notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet della Banca (▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi posso- no essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire no- tizie relative allo stato di trattazione dei reclami sono rese note presentati. L’Ivass non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi im- plichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inol- tre nella competenza dell’Ivass i reclami in rela- zione al cliente su sua richiesta o, cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti caso ferma la possibilità di rivolger- si all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: • all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; • all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimentoGiudiziaria. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudizio è competente in via esclusiva il Foro subordinata, quale condi- zione di Reggio ▇▇▇▇▇▇procedibilità, ad eccezione all’esperimento del caso in cui il cliente rivesta la qualifica tenta- tivo di consumatore mediazione ai sensi dell’artdel D.Lgs. 328/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, comma 1l’azione in giudizio è invece subordinata, lett. a) quale condizione di procedibilità, all’esperimento del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatoreprocedimento di negoziazio- ne assistita ai sensi della L. 162/2014.

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Sources: Contratto Di Polizza Auto