We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of Reclami Clause in Contracts

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte a Capitale Decrescente Ed a Premio Unico Senza Visita Medica

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaPremesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse possono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: I reclami devono contenere: a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx) nome, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non dovesse ritenersi è soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo della risposta, o in caso di assenza di mancato riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni di cui sopra, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessadel Consumatore, a mezzo posta (Via del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxQuirinale, 00 21 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo 00187 Roma) o fax al x.xx (00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a 00.00.000.000), allegando copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato alla Società e relativo dell’eventuale riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx al link “Come presentare un reclamo”. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011transfrontaliere, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia reclamante avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento èdomicilio in Italia, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di può presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm. Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale: 1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. 2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Rivalutabile a Premi Unici Ricorrenti, Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC Sogecap S.A. - Ufficio Reclami - Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx x. 00, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E- indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx; L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dal ricevimento del medesimo. Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, può rivolgersi all’ISVAP, scrivendo a Ivass - Servizio Tutela tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx Utenti xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo Xxxx, fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per00.00000000 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, nei seguenti casi - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle di imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). - reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi dopo l’esperimento obbligatorio del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo”. Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure iscritto direttamente all’Autorità di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della Giustiziadocumentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi), Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali contestazioni relative al rapporto assicurativo vanno presentate per iscritto, il rapporto contrattuale o la gestione allegando copia fronte-retro di un valido documento d’identità, al Servizio Legale della Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti: EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. SERVIZIO LEGALE Via dei sinistri non risultassero di suo gradimentoMaroniti, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a12 – 00000 Xxxx Fax: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E06/00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxx@xxxxxxxx.xx I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione. Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito verranno trattati come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia. In caso di mancato o parziale accoglimento del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro 45 giorni dalla data di ricezione, il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamante potrà presentare formale reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Fax: 00.00.000.000 – 00.00.000.000 utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx, avendo cura di allegare copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato all’impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di riso- luzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello spe- cifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fiducia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della negozia- zione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante conven- zione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked, Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx Net Insurance S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxUfficio Reclami Via dei Giuochi Istmici, 0 - 40 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Fax n. 0000 000000 E06 36724.800 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utentidel Consumatore, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 00000 Xxxx, telefono 000000000, fax 00.00000000 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax 00.00000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrotrattato dall’Assicuratore. L’ISVAP è altresì competente perDevono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; - i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza). Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione alla commercializzazione a distanza al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx: - indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico; - indicare il soggetto o i soggetti di servizi finanziari al consumatore, cui si lamenta l’operato; - descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; - allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiquesto; - allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi Giudiziaria previo esperimento del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento tentativo obbligatorio di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustiziaabilitato, come regolato dall’art. Per quanto concerne la risoluzione 29 delle Condizioni di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETAssicurazione.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Policy, Contratto Di Assicurazione Danni

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale Reclami sul contratto o la gestione dei inerenti i sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo vanno inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx all’Impresa Genertel S.p.A. Funzione REC - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199- 11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 00000, Xxxxxxx. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può potrà poi rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utentidel Consumatore, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (xxx.xxxxx.xx), oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a copia del reclamo già inoltrato all'impresa descrivere compiutamente il fatto e relativo riscontrole relative circostanze. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/members_en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti. In caso di controversia afferente la garanzia assistenza legale, l’assicurato ha la facoltà di attivare la procedura dell’arbitrato (in conformità con quanto disposto dall’art. 174 del Codice delle Assicurazioni Private e con le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile) trasmettendone la richiesta a Genertel S.p.A. – Assistenza Legale – Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - fax 041.33.62.005 – e-mail: HYPERLINK “mailto:assistenzalegale@genertel. it” xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di controversie in materia assicurativa, Le ricordiamo la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Se la controversia riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. - Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax 041/00.00.000 – e-mail: HYPERLINK “mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx” xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. – Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste. Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Contract, Assicurazione Multirischi Abitazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo Eventuali contestazioni attinenti agli obblighi informativi pre-contrattuali vanno presentati per iscritto aall’intermediario collocatore della polizza, attenendosi alle istruzioni dallo stesso imparti- te per la presentazione dei reclami. Eventuali lamentele relative all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto vanno presenta- te per iscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento d’identità, al Servizio Legale della Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. SERVIZIO LEGALE Xxx XxxxxxxxxX. Xxxxxx, 0 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EXxxx Fax: 06/00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxx@xxxxxxxx.xx PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione. Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in verranno trattati come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia. In caso di assenza risposta ritenuta insoddisfacente o di mancato riscontro da parte della Compagnia o dell’interme- diario, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, reclamante potrà presentare formale reclamo: per questioni attinenti al contratto a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo Fax: 00.00000000 (è possibile inviare e-mail di dimensioni non superiori a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 5 MB; eventuali allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf). I reclami indirizzati all’Ivass contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato all’impresa o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; - ogni documento utile ad una compiuta descrizione delle circostanze attinenti al reclamo. In alternativa, il reclamante puo’ utilizzare l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx, avendo cura di allegare copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perriscontro per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx o Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Fax: 000000000 - 000000000 PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx E’ possibile utilizzare anche l’apposita procedura on-line disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx-xxx/xxxx?xx.xxxxXx= E’ opportuno che l’esponente: - i reclami afferenti la risoluzione indichi il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di liti transfrontaliere telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato; - riassuma in modo chiaro e coinciso l'accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l'operato; - alleghi fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroes.: copia della polizza e/o del contratto d’investimento sottoscritto); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari alleghi l'eventuale reclamo già inviato al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni soggetto di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 si lamenta l'operato e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETl'eventuale rispo- sta ricevuta.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Reclami. Qualora 1. I reclami relativi ad importi addebitati in Bolletta, devono essere inviati entro i termini di scadenza della Bolletta in contestazione all'indirizzo indicato sulla stessa, salvo eventuali casi di ritardo nel recapito opponibili validamente dal Cliente. il servizio offerto da CredemvitaCliente è comunque tenuto al pagamento, il rapporto contrattuale o di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Bolletta entro la gestione dei sinistri non risultassero data di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattoscadenza della stessa. Nel caso in cui l’inconveniente il Cliente non dovesse essere risolto paghi entro la scadenza indicata in Bolletta gli addebiti oggetto di reclamo, Telecom sospende, fino alla comunicazione dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di quanto previsto negli articoli 19 e volesse sporgere 20 . 2. In caso di frode denunciata che abbia come oggetto l'uso indebito da parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali nei quali è posto il terminale del Cliente, i pagamenti relativi all'asserito traffico fraudolento oggetto di denuncia rimangono sospesi sino alla definizione della procedura di reclamo può inviarlo o sino alla definizione della procedura di conciliazione indicata al successivo articolo 24. L’accertata insussistenza di manomissione del collegamento di rete, comporterà l’addebito dei pagamenti precedentemente sospesi. 3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o entro 30 giorni solari dal momento in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando cui il reclamo all'Autorità stessaè pervenuto. 4. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, anche nell'ipotesi di frode accertata, Telecom provvede alla restituzione degli eventuali importi pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva Bolletta e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso. 5. Qualora il reclamo non venga accettato, e conclusasi l'eventuale procedura di conciliazione, il Cliente è tenuto al pagamento degli importi ancora dovuti maggiorati dell’indennità di ritardato pagamento calcolata a mezzo del servizio postale all’indirizzo decorrere dalla data di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia scadenza indicata nella Bolletta contestata. La somma contestata deve essere pagata entro la data comunicata da Telecom tramite la lettera di definizione del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroe/o della conciliazione; quanto dovuto a titolo di indennità è addebitato su una successiva Bolletta. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FINArticolo 24 -NET.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Telefonico Di Base

Reclami. Qualora Eventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), secondo le disposizioni che seguono. Nota informativa - pag. 5 di 9 Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il servizio offerto profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effet- tività della prestazione, della quantificazione ed ero- gazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a de- scrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al consumatore), da Credemvitaparte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, il rapporto contrattuale o la gestione degli intermediari e dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso periti assicurativi; - nei casi in cui l’inconveniente l’esponente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Xxxxxxx indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità e dell’eventuale riscontro fornito dal- la stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa descrivere compiutamente il fatto e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle le relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialecircostanze. Per ulteriori la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I reclami devono essere inviati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., che l’Assicurato può consultare sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETxxx.xxxxx.xx.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaLa Compagnia è competente per i reclami che hanno per oggetto lamentele sugli aspetti pre-contrattuali e contrattuali di polizza (es: sulle prestazioni delle coperture, il rapporto contrattuale condizioni di polizza, ecc.) e sul comportamento tenuto dalla Compagnia stessa. a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o la gestione dei sinistri non risultassero soggetti di suo gradimento, interessi cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso motivo di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a lamentela; d) copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato alla Compagnia e relativo riscontrodell’eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’ISVAP è Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni rivolgersi per iscritto all’Istituto di cui Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de ContrôlePrudentiel et de Résolution) presso l’Ufficio Reclami con sede in: 00 xxx Xxxxxxxx – 75436 Xxxxx - Xxxxx 00 – Francia - corredando l'esposto con la documentazione relativa al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialereclamo trattato dalla Compagnia. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.; - all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni (cfr. Art 21 delle Condizioni di Assicurazione), in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale.‌

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse preliminarmente devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto aa uno dei seguenti canali alternativi: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxxposta, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 Efax o e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del mail La Società gestisce il reclamo dando riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, può il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela degli Consumatori Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx x. 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perpredetto Regolamento, nei seguenti casi: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della vigente normativa in effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatorealle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità GiudiziariaGiudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferme restando le disposizioni potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativorisoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, a far data dal 20 marzo 2011nello specifico, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di - mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale- negoziazione assistita. Per ulteriori le informazioni sul procedimento sulle modalità di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati attivazione delle singole procedure si rimanda a svolgere le procedure di mediazione quanto presente nel sito: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Scalapay Membership Club

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattoSinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante. Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando . I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessa, all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. I reclami possono essere indirizzati a: secondo le disposizioni relative alle modalità di reclamo e modulistica contenute nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - trattare i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle forniti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiAssicurazione. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Auto Rischi Diversi Per Autovetture

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIn ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxSuddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da parte della Compagnia un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente). Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS: a) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami afferenti per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroquesto caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx); - ; c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi, L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni. Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti. Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati – Reclami degli assicurati). È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni con la precisazione che per la risoluzione di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i controversie in materia di contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici termini di presentazione e privati abilitati a svolgere le procedure quanto di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETseguito descritto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Tutela Legale

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattosinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del riscontro fornito reclamante, indicazione del titolo che lo legittima al reclamo (contraente, assicurato, danneggiato, beneficiario, ecc.), denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo , da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l'esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando consultare sul sto xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessa, all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. I reclami possono essere indirizzati a mezzo del servizio postale all’indirizzo Secondo le disposizioni relative alla modalità di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo reclamo e modulistica contenute nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Irish Financial Regulator) ed è competente a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - trattare i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle forniti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiassicurazione. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimentodevono essere inoltrati per iscritto: • relativamente alle garanzie Decesso, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto Invalidità Permanente Tota- le, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto Ricovero Ospedaliero, a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC Sogecap S.A. - Ufficio Reclami - Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx x. 00, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E- indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx; • reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice Co- dice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle di imprese di assicurazione e di riassicurazionerias- sicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il recla- mante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massi- mo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). A. la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e previ- sta come condizione di procedibilità per esercitare in giu- dizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competen- ti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige proces- so verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. B. la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di media- zione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi dopo l’e- sperimento obbligatorio del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione civile. Non ri- entrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito te- lefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamen- ta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utiliz- zando il modello presente sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per il Consu- matore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”. Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure iscritto direttamente all’Autorità di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della Giustiziadocumentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Credit Protection Insurance (Cpi)

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Società, il rapporto contrattuale o all’I- stituto di Xxxxxxxxx sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri- buzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’a- vente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattosinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx Zurich In- vestments Life S.p.A. Funzione REC - Servizio Clienti “Ufficio Gestione reclami” - Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxx n. 23, 0 20159 Milano - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 numero: 022662.2243 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del reclamante, denominazione della So- cietà, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Società ricevuto il reclamo deve fornire entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle rela- tive norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicu- razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'e- sito del riscontro fornito al reclamo inoltrato alla Società o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il Società nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAP. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Istituto di Vi- gilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, inviando - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx - Fax numero: 06/00.000.000/353, corredando l'e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 all’Isvap o direttamente al sistema estero com- petente - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax individuabile al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché chiedendo l’attivazione della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiprocedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Capitale Differito Con Controassicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto aa mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti qui di seguito indicati: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Ufficio Reclami, Xxx XxxxxxxxxX. Xxxxxxx x. 0, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax n. 0000 000000 E00.00000000, Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx. Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti”. La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, può rivolgersi all’ISVAPnei seguenti casi: ▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, Servizio Tutela degli Utentinonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inviando inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il reclamo all'Autorità stessaprofilo dell’attribuzione di responsabilità, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxxdella effettività della prestazione, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro della quantificazione ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroerogazione delle somme dovute all’avente diritto); - l’accertamento dell’osservanza ▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione ; ▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari prodotti assicurativi; il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità di seguito indicate e corredando l’esposto della documentazione relativa al consumatorereclamo eventualmente trattato dalla Compagnia. Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, da parte delle imprese avendo cura di assicurazione indicare i seguenti elementi: ▪ nome, cognome e domicilio del reclamante; ▪ soggetto o soggetti di riassicurazione, degli intermediari e cui si lamenta l’operato; ▪ descrizione dei periti assicurativimotivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione, come disciplinato dalla Legge n. 98/2013 e di adire l’Autorità Giudiziaria. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali si è già fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria. In ogni caso, ferme restando le disposizioni resta salva la facoltà di cui proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativoseguente indirizzo: Central Bank of Ireland, a far data dal 20 marzo 2011Consumer Protection Codes Department, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento èXX Xxx x. 000, infattiXxxx Xxxxxx, condizione di procedibilità della domanda giudizialeXxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Place, Dublin 2, Tel: +000 0 0000000, Fax: +000 0 0000000. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxServizio Reclami, 0 - Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E(e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – fax.00.0000.0000). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’ISVAP - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: POLIZZA FIDEIUSSORIA MUTUI a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. di 14 N O T A In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X.Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Fidejussoria

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la gestione dei sinistri non risultassero comunicazione di suo gradimentodati personali, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Poste Vita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le ossequio alle disposizioni di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Si rammenta infatti Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che ai sensi dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del richiamato decreto legislativoprocedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento cui aspetti di mediazione; l’esperimento dettaglio si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialeAssicurazione. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare il reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o attivare direttamente al il sistema estero competente chiedendo l’attivazione della tramite la procedura FIN-NETNET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed accedere a diversi servizi interattivi dedicati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse preliminarmente devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto aa uno dei seguenti canali alternativi: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxxposta, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 Efax o e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del mail La Società gestisce il reclamo dando riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, può il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela degli Consumatori Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx x. 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perpredetto Regolamento, nei seguenti casi: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della vigente normativa in effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatorealle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità GiudiziariaGiudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferme restando le disposizioni potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativorisoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, a far data dal 20 marzo 2011nello specifico, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di - mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale- negoziazione assistita. Per ulteriori le informazioni sul procedimento sulle modalità di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati attivazione delle singole procedure si rimanda a svolgere le procedure di mediazione quanto presente nel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx Europ Assistance Italia S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx– Ufficio Reclami – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 Ee-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Prima di riassicurazioneinteressare l’Autorità giudiziaria, degli intermediari e dei periti assicurativiè possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Danni

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIn ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxSuddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro da parte della Compagnia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’ISVAP: a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami afferenti per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroquesto caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm); - ; c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) decreto legislativo n.209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate a: ISVAP- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’ISVAP avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo e notizia dell’esito dell’attività istruttoria al reclamante entro 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni aggiuntive o qualora richieda all’Impresa di Assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante. È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la gestione dei sinistri non risultassero comunicazione di suo gradimentodati personali, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Poste Vita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le ossequio alle disposizioni di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Si rammenta infatti Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, dispo- nibile sul sito della Compagnia, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione a tutte le controversie che ai sensi dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del richiamato decreto legislativoprocedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche reclamante potrà rivolgersi all’IVASS op- pure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento cui aspetti di mediazione; l’esperimento dettaglio si rinvia all’articolo 25 delle Condizioni di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialeAssicurazione. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare il reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o attivare direttamente al il sistema estero competente chiedendo l’attivazione della tramite la procedura FIN-NETNET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx). Eventuali informazioni riguardanti, il Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per in- formazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presenta- zione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti. Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A. hanno a loro disposizione un’Area Riservata: dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, dopo una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria po- sizione assicurativa ed accedere a diversi servizi interattivi dedicati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Qualora Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o al- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono: - Alla Compagnia Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il servizio offerto da Credemvitaprofilo dell’attri- buzione di responsabilità, il rapporto contrattuale della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’a- vente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia anche la gestione dei sinistri non risultassero reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di suo gradimentocui l’impresa si avvale per lo svol- gimento dell’attività di intermediazione assicurativa, interessi incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti. I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del problema Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stes- so, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario che ha emesso il contrattointeressato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’og- getto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I Reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte tramite il sito internet della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giornixxx.xxxxxx.xx dove, può rivolgersi all’ISVAPnella sezione dedicata ai Reclami, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia. - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perAll’IVASS Vanno indirizzati i Reclami: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e Private, delle relative re- lative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione assicu- razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa. I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi: - nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; - denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; - ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Recla- mi sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: - la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai con- tratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territo- rialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; - l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attiva- bile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista al- l’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad at- tribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; - la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veico- li e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qual- siasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligato- ria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si im- pegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, stessa a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 00.00.000.000, congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Collettiva

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale posta all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 00.00.000.000, congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Collettiva

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita1. I reclami relativi ad importi addebitati in Fattura, il rapporto contrattuale o devono essere inviati entro i termini di scadenza della Fattura in contestazione all'indirizzo indicato sulla stessa, salvo eventuali casi di ritardo nel recapito opponibili validamente dal Cliente. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura entro la gestione dei sinistri non risultassero data di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattoscadenza della stessa. Nel caso in cui l’inconveniente il Cliente non dovesse essere risolto paghi entro la scadenza indicata in Fattura gli addebiti oggetto di reclamo, Dieffeitalia sospende, fino alla comunicazione dell'esito del reclamo stesso, l'applicazione di quanto previsto negli articoli 22 e volesse sporgere 23. 2. In caso di frode denunciata che abbia come oggetto l'uso indebito da parte di terzi soggetti del collegamento di rete effettuato al di fuori dei locali nei quali è posto il terminale del Cliente, i pagamenti relativi all'asserito traffico fraudolento oggetto di denuncia rimangono sospesi sino alla definizione della procedura di reclamo può inviarlo o sino alla definizione della procedura di conciliazione indicata nel successivo articolo 27. L’accertata insussistenza di manomissione del collegamento di rete, comporterà l’addebito dei pagamenti precedentemente sospesi. 3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o entro 30 giorni solari dal momento in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando cui il reclamo all'Autorità stessaè pervenuto. 4. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, anche nell'ipotesi di frode accertata, Dieffeitalia provvede alla restituzione degli eventuali importi pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva Fattura e rimborsando al Cliente gli interessi legali per il periodo che intercorre tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso. 5. Qualora il reclamo non venga accettato, e conclusasi l’eventuale procedura di conciliazione, il Cliente è tenuto al pagamento degli importi ancora dovuti maggiorati dell’’indennità di ritardato pagamento calcolata a mezzo del servizio postale all’indirizzo decorrere dalla data di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia scadenza indicata nella Fattura contestata. La somma contestata deve essere pagata entro la data comunicata da Dieffeitalia tramite la lettera di definizione del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP e/o della conciliazione; quanto dovuto è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad addebitato su una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETsuccessiva Fattura.

Appears in 1 contract

Samples: Offerta WDSL Privato

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli UtentiIstituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Collettiva

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx Net Insurance Life S.p.A. Funzione REC - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Fax n. 0000 000000 06 36724.200 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx, telefono 00.00000000, Fax06.42133745/42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrotrattato dall’Assicuratore. L’ISVAP è altresì competente perDevono essere inoltrati direttamente all’ISVAP: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicuratividistanza). Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, ferme restando le disposizioni Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx: • indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • indicare il soggetto o i soggetti di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi si lamenta l’operato; • descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; • allegare copia del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; • allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialecircostanze. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la dovranno essere inoltrati a mezzo di apposita comunica- zione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi di cui si riportano i recapiti: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La funzione aziendale responsabile della gestione dei sinistri reclami è Marketing e Commerciale - Customer Expe- rience e Assistenza Clienti. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAPpotrà utilizzare il mo- dello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., Servizio Tutela corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli Utentistessi, inviando alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami con i relativi recapiti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessaall’IVASS o attivare di- rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxxrelative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti permane la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETconvertito con xxxx- ficazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaSecondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il rapporto contrattuale o Mediolanum International Life dac riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento. Pertanto per la gestione dei sinistri non risultassero reclami di suo gradimentopropria competenza, interessi inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, e dell’archivio reclami, la Compagnia si è dotata di una specifica funzione aziendale (l’”Ufficio Reclami”) e ne garantisce l’imparzialità di giudizio mediante un’appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo. Stante quanto sopra, i reclami aventi ad oggetto la gestione del problema l’intermediario che ha emesso rapporto contrattuale, segnatamente sotto il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, dovranno essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto indirizzati a: Xxxxxxxxxx Mediolanum International Life dac – Succursale di Milano, Ufficio Reclami, xxx X. Xxxxxx - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Con riferimento ai reclami attinenti al comportamento di Banca Mediolanum S.p.A. Funzione REC in qualità di intermediario che promuove e distribuisce la presente polizza – inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della stessa – gli stessi sono invece trattati dall’Ufficio Reclami di Banca Mediolanum S.p.A., via X. Xxxxxx - Xxx XxxxxxxxxPalazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio – MI (recapiti completi disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx), 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx secondo le modalità e le tempistiche descritte nella documentazione informativa resa disponibile dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento (in ogni caso entro il termine massimo di 90 giorni). Resta inteso che gli eventuali reclami indirizzati alla Compagnia, ma aventi ad oggetto il comportamento di Banca Mediolanum S.p.A., nonché i reclami indirizzati alla Banca, ma aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, saranno prontamente e rispettivamente inoltrati dalla Compagnia alla Banca o viceversa, che provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel rispetto delle relative tempistiche sopra indicate, dandone contestuale notizia al reclamante. In tale caso, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo presso la Società ritenuta competente ai sensi della normativa vigente. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo trasmesso alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo: - per questioni attinenti al Contratto, all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, a mezzo raccomandata a/r ovvero via Fax al numero: 06.42.133.206 o via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx; - per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Xxx X.X. Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, Fax 00.000.0000/00.000.0000, telefono 06.8477.1 o Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, telefono 02.72420.1 ovvero via pec all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. - per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti; - all’Autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia (EIRE): Central Bank of Ireland, X.X. XXX 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. Nel caso in cui l’Investitore-Contraente non dovesse invece ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima entro il termine massimo di quarantacinque 90 giorni, può l’Investitore-Contraente potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo alla Camera di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa Conciliazione e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Arbitrato istituita presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale di liti transfrontaliere controversie fino alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (controversia tra un contraente "ACF") che andrà a sostituire la Camera di uno Stato membro Conciliazione ed un’impresa di assicurazione avente sede legale Arbitrato. In alternativa si ricorda che, fatta salva in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo: • procedimento di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 Decreto Legislativo 4 marzo 2011, 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il ricorso al procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione qualsiasi ulteriore informazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici eventuali consultazioni è a disposizione dell’Investitore-Contraente e privati abilitati dell’Assicurato il sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Eventuali richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio di documentazione possono essere presentate: per iscritto a svolgere le procedure Mediolanum International Life dac - Succursale di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione Milano, Via X. Xxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxx 3 - Milano; via fax inviato al numero: 02/90492930, via e-mail all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxx.xx; telefonicamente, contattando il Banking Center di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente Banca Mediolanum S.p.A. al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FINnumero verde 000-NET000-000.

Appears in 1 contract

Samples: Prospetto D’offerta

Reclami. Qualora Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il servizio offerto da Credemvitamodello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza mancato o parziale accoglimento, di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 all’IVASS o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti attivare sistemi alternativi per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) controversie e delle le relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativimodalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, ferme restando le disposizioni anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativol’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, a far data dal 20 marzo 2011ovvero il reclamo non sia stato accolto e/o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è sarà possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a: e-mail: xxxxx@xxx.xxxxx.xx In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Dei Rischi Di Morte E Invalidità

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E20149 Milano (fax 02/00.00.00.00 – tel. 02/000.000.00 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP – Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx. Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utentiin quanto di competenza esclusiva, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: – nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; – individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; – breve descrizione del motivo di lamentela; – copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; – ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal N O T A TAR. 130A ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Vita Temporanea

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse dovranno essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx inoltrati a Poste Assicura S.p.A. Funzione REC A., a mezzo di apposita co- municazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - Xxx Xxxxxxxxx, 0 in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx in- vierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS op- pure non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando potrà utilizzare il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia modello per la presentazione del reclamo già inoltrato all'impresa all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e relativo riscontroinviarlo a: È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura. L’ISVAP è altresì competente per: - it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazio- ne degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra relativi recapiti. L’esponente potrà inoltrare un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento reclamo direttamente a IVASS anche per l’ac- certamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializzazione commercializ- zazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva Per la facoltà di adire l’Autorità risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la pro- cedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comun- que connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la compe- tenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativon. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETcon- vertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Assistenza

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’Autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattosinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Vanno indirizzati i reclami: - Xxx Xxxxxxxxxaventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, 0 delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora nei casi in cui l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando consultare sul sto xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET. I reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono anche essere indirizzati all'Autorità stessadi Vigilanza del Paese di origine della Compagnia (Irlanda), e precisamente, secondo quanto da essa previsto, al Modalità di reclamo e modulistica al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - trattare i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle forniti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiassicurazione. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Rimborso Spese Medico Ospedaliere

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Società, il rapporto contrattuale o al- l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Inte- resse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono: - Alla Società: vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattosinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxI reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito co- gnome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Società, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia scrit- to entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 all'indirizzo fornito dal reclamante. - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perAll’ISVAP: vanno indirizzati i reclami: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e Private, delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione assi- curazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dal- l'esito del reclamo inoltrato alla Società o in caso di as- senza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l'esposto della documentazione relativa al recla- mo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Di Morte

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaLa Compagnia è competente per i reclami che hanno per oggetto lamentele sugli aspetti precontrattuali e contrattuali di polizza (es: sulle prestazioni delle coperture, il rapporto contrattuale condizioni di polizza, ecc.) e sul comportamento tenuto dalla Compagnia stessa. a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o la gestione dei sinistri non risultassero soggetti di suo gradimento, interessi cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso motivo di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a lamentela; d) copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato alla Compagnia e relativo riscontrodell’eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. L’ISVAP è Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziariarivolgersi per iscritto all’Istituto di Vigilanza Francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), ferme restando le disposizioni di cui presso l’Ufficio Reclami con sede in: 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx - Xxxxx 00 (Xxxxxxx), corredando l'esposto con la documentazione relativa al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialereclamo trattato dalla Compagnia. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; - all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni (vedasi precedente Art. 28), in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimentodevono essere inoltrati per iscritto, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto axxx xxxxx, xx seguente indirizzo: Xxxxxxxxxx Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EXxxxxx; via fax al numero 0522/442041; via e-mailmail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Si rammenta altresì che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono anche riportate sul sito Internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l'esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrotrattato dalla Compagnia Assicuratrice. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti In relazione alle controversie inerenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza quantificazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneprestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, nonché della vigente normativa in relazione oltre alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziariaricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 28/2010, e tra queste anche i contratti assicurativi assicurativi, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. . Per quanto concerne la risoluzione di eventuali delle liti transfrontaliere oltre alla possibilità di è possibile presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Collettiva

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la gestione dei sinistri non risultassero comunicazione di suo gradimentodati personali, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Poste Vita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 in ossequio alle di- sposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAPpotrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli UtentiAssicurati, inviando Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessaall’ISVAP o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxxrelative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contratto, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti permane la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni previo esperi- mento del procedimento di Mediazione di cui al .D.LgsD. Lgs. 28/201028/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011Eventuali informazioni riguardanti, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa Valore di Riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente a: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento èsito internet, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialexxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni. Per ulteriori informazioni sul procedimento i clienti di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, è anche disponibile una apposita Area Riservata dove, dopo aver completato la procedura di mediazione registrazione, è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne verificare la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETpropria posizione assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera Con Partecipazione Agli Utili

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIn ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx– Tel. 011.09.206.41 – Fax 000.000.00.00 oppure 19835740 – e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx. Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro da parte della Compagnia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS: a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami afferenti per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroquesto caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx); - ; c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell’impresa non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni. Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione vigente e di seguito descritti. Sul sito internet di UCA -www.ucaspa.com- è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS. È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni con la precisazione che per la risoluzione di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i controversie in materia di contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici termini di presentazione e privati abilitati a svolgere le procedure quanto di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETseguito descritto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazioni

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxServizio Reclami, 0 - Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E(e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – fax. 0000000000). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: RC VETTORIALE TARGHE IDENTIFICATE a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via N O T A X.X.Xxxxxxx 0 - 00198 Roma; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Trasporti

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il Eventuali reclami inerenti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx Generali Italia S.p.A. Funzione REC - A.,– Tutela Cliente , Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxxxxx 23, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 ECAP 00187 Roma, fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail re- xxxxx.xx@xxxxxxxx.xx. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine nel termi- ne massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Consumatore – Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax corredando l’esposto della documenta- zione relativa al x.xx 00.00.000.000 reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato all’impresa di assicurazione e relativo riscontrodell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’ISVAP Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è altresì possibile presentare reclamo all’Ivass o attivare il sistema estero competente pertramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: - i reclami afferenti xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle con- troversie previsti a livello normativo o convenzionale. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrat- tuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di liti transfrontaliere tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazio- ne della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (controversia tra un contraente XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneprocedibilità, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la con facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgsri- correre preventivamente alla negoziazione assistita. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento Le istanze di mediazione e nei confronti della Società devo- no essere inoltrate per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FINiscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 e-NETmail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale posta all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito esaminare il registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare consultare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Servizio Reclami, Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxxxx , 0 n. 2 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 20149 Milano (fax 02/00.00.00.00 - email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Monoannuale Di Gruppo a Copertura Della Perdita Dell’autosufficienza

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) se- condo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero sinistri. I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di suo gradimentocui si lamenta l’operato, interessi breve descrizione del problema l’intermediario che ha emesso motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il contrattofatto e le relative circostanze. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I Reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inviati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 23 - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx 20159 Milano Fax n. 0000 000000 numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxx@xxxxxx.xx Sito internet: • o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispo- sto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Com- pagnia. Vanno indirizzati i Reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni. I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi: - nome, può rivolgersi all’ISVAPcognome domicilio del Reclamante, Servizio Tutela degli Utenticon eventuale recapito telefonico; - denominazione della Compagnia, inviando il reclamo all'Autorità dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; - ogni documento utile a mezzo descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del servizio postale all’indirizzo Reclamo ad IVASS può essere utiliz- zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Xxx xxx XxxxxxxxxVigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del reclamo già inoltrato all'impresa Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I Reclami devono essere inviati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e relativo riscontrogestione dei Re- clami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi presen- tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: - la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaAVVERTENZA: sono previste modalità e procedure particolari per formulare la richiesta di indennizzo. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si segnala, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri inoltre, che l’Assicurato potrebbe non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel avere diritto all’Indennizzo nel caso in cui l’inconveniente non dovesse sia in grado di fornire copia della documentazione relativa all’acquisto del Prodotto che documenti la proprietà del prodotto medesimo. Si rinvia all’ultimo paragrafo dell’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Qualunque reclamo inerente il presente contratto di assicurazione e la gestione di un Sinistro deve essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo presentato per iscritto aall’Assicuratore al seguente indirizzo: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - London General Insurance Company Ltd. – Amazon Protect – Xxx XxxxxxxxxXx Xxxxxx 0, 0 - 000000 Xxxxxx (XX) o per email all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure contattando il numero: 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx dall’estero. L’Assicuratore si impegna a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di del riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, all’IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a Xxxx. L’esponente potrà avvalersi del modello di reclamo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx. Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS per iscritto all’indirizzo sopra indicato e dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa all’Assicuratore e il relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perIl reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: - i reclami afferenti ▪ il nome, cognome e domicilio del reclamante; ▪ l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; ▪ la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa. Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo: ▪ Direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’Assicuratore che ha stipulato il contratto (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membrorintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni . Per il Regno Unito si tratta del Codice delle Assicurazioni private Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione8000234567 o +000000000000, nonché della vigente normativa in relazione sito internet xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx.xx), o ▪ All’IVASS, che provvede direttamente all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziariaricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. In particolare, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che si informa che, ai sensi dell’art. 5 del richiamato decreto legislativoD.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a far data o derivante dal 20 marzo 2011contratto di assicurazione, il soggetto la parte che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad intenda promuovere una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad causa dovrà previamente esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento èmediazione obbligatorio, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione e abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per consultare l’apposito registro degli la controversia. Inoltre, ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, l’Assicuratore informa che, nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato un reclamo direttamente all’Assicuratore, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, l’Assicuratore fornirà all’Assicurato le informazioni in merito all’organismo o agli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità Assicurazioni (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETtali organismi per risolvere la controversia stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIn ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxSuddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all‟esame degli stessi, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro da parte della Compagnia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all‟IVASS: a) i reclami già presentati direttamente all‟impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami afferenti per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroquesto caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l‟attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx); - l’accertamento dell’osservanza ; c) i reclami per l‟accertamento dell‟osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l‟operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all‟impresa di assicurazione e dell‟eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L‟IVASS avvia l‟attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l‟IVASS, ai fini dell‟avvio dell‟istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l‟integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L‟IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l‟esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall‟acquisizione degli stessi. L‟IVASS può chiedere all‟impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all‟IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell‟impresa non soddisfacente, l‟IVASS prosegue l‟attività istruttoria comunicandone l‟esito al reclamante nel termine di 90 giorni. Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l‟Autorità giudiziaria, di rivolgersi all‟IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione vigente e di seguito descritti. Sul sito internet di UCA -www.ucaspa.com- è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS. È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni con la precisazione che per la risoluzione di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i controversie in materia di contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici termini di presentazione e privati abilitati a svolgere le procedure quanto di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETseguito descritto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Tutela Legale

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri non risultassero Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di suo gradimentoapposita comunicazione scritta, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - Xxx Xxxxxxxxx, 0 in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indi- cato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAPpotrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Vita S.p.A., Servizio Tutela degli Utenti, inviando corredando l’e- sposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessaall’IVASS o attivare di- rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, a mezzo relative o comunque connesse an- che indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudizia- ria, previo esperimento del servizio postale all’indirizzo procedimento di Xxx xxx XxxxxxxxxMediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrose voluta dalle parti. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale Si ricorda che resta in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni Giudiziaria previo espe- rimento del procedimento di Mediazione di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento salvo diverse disposizioni di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETlegge pro tempore vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale postale, all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E(fax 02/00.00.00.00 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’ISVAP - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: di 10 N O T A TAR. 721A - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Vita Temporanea

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri non risultassero dovranno essere inoltrati a mezzo di suo gradimentoapposita comunicazione scritta, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC • per l’assicurazione in caso di Morte: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. • per le coperture di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - Xxx Xxxxxxxxx, 0 in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando potrà presentare apposito esposto a: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessaall’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxxrelative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti permane la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETconvertito con modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Qualora il Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento n. 30/2015, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio offerto da Credemvitaassicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, il rapporto contrattuale le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto" La Società invia la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del problema l’intermediario che ha emesso il contrattoreclamo. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in In caso di assenza di riscontro mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia entro Società, il termine massimo reclamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di risoluzione delle controversie. In particolare: 1.possono essere presentati allʼIVASS per iscritto (in Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo ai fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: 00 00000000 - 00 00000000): - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza per lʼaccertamento dellʼosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005Private) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari Intermediari e dei periti Periti assicurativi; - i reclami già presentati direttamente alle Imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria- nome, ferme restando le disposizioni cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui al .D.Lgssi lamenta lʼoperato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato allʼimpresa di assicurazione e dellʼeventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 28/2010Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx . Si rammenta infatti precisa che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento in caso di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET (il sistema competente è individuabile accedendoalsitointernet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni (Incendio Ed Elementi Naturali)

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIn ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. Funzione REC - Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami – Xxxxxx Xxx XxxxxxxxxXxxxx x° 000 00000 XXXXXX – Tel. 011.09.206.41 – Fax 000.000.00.00 oppure 19835740 – e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx. Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro da parte della Compagnia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS: a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami afferenti per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroquesto caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx); - ; c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell’impresa non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni. Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione vigente e di seguito descritti. Sul sito internet di UCA -www.ucaspa.com- è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS. È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni con la precisazione che per la risoluzione di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i controversie in materia di contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici termini di presentazione e privati abilitati a svolgere le procedure quanto di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETseguito descritto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Tutela Legale

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Servizio Reclami, Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx, 0 x. 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E(fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 / 000.000.00 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’ISVAP - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.. In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Reclami. Qualora Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsa- bilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio offerto da Credemvitaassicurativo, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Reclami e As- sistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EXxxxxxxx (MI) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure utilizzando l’apposito modulo di pre- sentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di Xxxxxxx. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi soddisfatto si ritenga soddisfat- to dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque quaranta- cinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utentidel Consumatore, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxx- xxxxxx 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, an- che utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato alla Società e relativo riscontrodell’eventuale riscontro fornito dalla stes- sa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’ISVAP è altresì competente per: - Si evidenzia che i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’I- VASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazio- ni periodiche inviate in relazione alla commercializzazione a distanza corso di servizi finanziari contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al consumatoresistema estero competen- te, da parte delle imprese individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/ members_en.htm chiedendo l’attivazione del- la procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di assicurazione e di riassicurazionemancato o parziale accoglimento del reclamo, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni il reclamante potrà ricorrere ai seguenti siste- mi alternativi per la risoluzione delle contro- versie: • procedimento di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del richiamato decreto legislativoDecreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, a far data dal 20 marzo 2011comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il ricorso al procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indica- te nel predetto Decreto; • Procedura di arbitrato di cui al punto se- guente prevista dalle Condizioni di Assi- curazione all’Art.4.8 “Controversie” della Sezione “Norme che regolano la copertura e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure la liquidazione dei Sinistri”per gli aspetti di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETdettaglio.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inol- trati per iscritto a: Xxxxxxxxxx scritto ad Vera Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 Servizio Reclami - Via Xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx Verona - Fax n. 0000 000000 E-000.0000000 - mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami riguardanti invece il comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all'Intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dal- la sua politica di gestione. I reclami di spettanza dell'Intermediario ma presentati alla Società, o vice- versa, saranno trasmessi senza ritardo dall'uno all'altro, dandone contestuale notizia al reclamante. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il ri- scontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPa IVASS – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, Servizio Tutela degli Utentiutilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, inviando il dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo all'Autorità trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, a mezzo nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. • Mediazione obbligatoria, prevista dal decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del servizio postale all’indirizzo 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di Xxx xxx Xxxxxxxxxun avvocato, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione presentare un’istanza ad uno degli Organismi di liti transfrontaliere mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (controversia tra un contraente di uno Stato membro consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni nel luogo del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneGiudice territorialmente competente per la controversia. • Negoziazione assistita, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatoreprevista dal decreto legge 132/2014 convertito, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazionecon modificazioni, degli intermediari e dei periti assicurativinella legge 162 del 10/11/2014. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e giudiziale per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.chi intenda:

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Commercio

Reclami. Qualora I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Xxxxxxxx Dell’Amore 3, 00000 Xxxxxx, presso l’Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 00.0000.0000, attraverso la sezione “Contatti” del sito internet o tramite posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o tramite dei soggetti Collocatori. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo massima diligenza comunicando per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia all’Investitore le proprie determinazioni entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia sessanta giorni dal ricevimento del reclamo già inoltrato all'impresa stesso. I dati e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - le informazioni concernenti i reclami afferenti saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR. In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l’Investitore potrà rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la risoluzione Consob. Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente tutela dei dati personali. Per ulteriori dettagli si rinvia al Paragrafo 4.4 del Documento di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneRegistrazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010Prospetto. Si rammenta infatti segnala infine che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 sul sito internet della SGR xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx sono disponibili i documenti concernenti: • la Politica di gestione di conflitti di interesse; • la Strategia di esecuzione e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento trasmissione degli ordini unitamente all’elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini; • la Strategia per l'esercizio dei diritti di mediazione; l’esperimento intervento e di tale procedimento è, infatti, condizione voto inerenti agli strumenti finanziari di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro pertinenza degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETOICR gestiti.

Appears in 1 contract

Samples: Incentives and Complaints Management Agreement

Reclami. Qualora I reclami relativi al servizio di trasporto intermodale, diversi dalle richieste di rimborso per le quali si rinvia al precedente articolo 10, devono essere formulati (in lingua italiana o in lingua inglese) compilando il modulo presente sul Sito internet o a “ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a.” – Gestione clienti – a mezzo posta Raccomandata A/R all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxx. Sarà cura e onere del Passeggero Intermodale individuare con chiarezza l’ambito del servizio offerto di trasporto, ferroviario o autobus, oggetto di reclamo. Il diritto di promuovere contro ITALO reclami e/o di promuovere azioni derivanti dal presente Contratto di Trasporto Intermodale spetta esclusivamente al Passeggero Intermodale provvisto di valido Titolo di trasporto Intermodale. Eventuali azioni risarcitorie, successive all’evento dannoso e promosse dal Passeggero Intermodale, devono essere supportate da Credemvitasegnalazione fatta a bordo al Personale ITALO nell’immediatezza dell’evento o, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza impossibilità, da denuncia presentata al comando di riscontro da parte della Compagnia polizia ferroviaria presente nella stazione di discesa. Un reclamo relativo alle ipotesi contemplate dal “Regolamento ferroviario” e dal “Regolamento autobus” deve essere, a pena di decadenza, presentato entro il tre mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. XXXXX potrà richiedere al Passeggero Intermodale di ricevere la documentazione, allegata al reclamo, in copia conforme all’originale. Entro un mese dall’avvenuto ricevimento del reclamo, ITALO fornirà una risposta motivata oppure, se la delicatezza, la complessità o peculiarità del caso dovessero richiedere un termine massimo di quarantacinque giornipiù lungo, comunicherà la data entro la quale fornirà una risposta motivata che comunque verrà trasmessa al Passeggero Intermodale entro tre mesi dal reclamo. Il Passeggero Intermodale, dopo che siano decorsi 30 giorni dall’invio del reclamo ad ITALO, può rivolgersi all’ISVAPpresentare un reclamo (in lingua italiana o in lingua inglese) all’Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito a presunte infrazioni al “Regolamento ferroviario”, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Tale reclamo all'Autorità stessa, potrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale posta all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxx 000 – 00000 Xxxx Xxxxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia posta elettronica certificata all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx oppure compilando il modulo presente sul sito internet www.autorita- xxxxxxxxx.xx/xxxx/. Il Passeggero Intermodale, dopo che siano decorsi 90 giorni dall’invio del reclamo già inoltrato all'impresa e ad ITALO, può presentare un reclamo (in lingua italiana o in lingua inglese) all’Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito a presunte infrazioni al “Regolamento autobus”, relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ai diritti ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneagli obblighi dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari attraverso gli stessi canali indicati al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETperiodo precedente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Trasporto Intermodale

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaMULTIPROTEZIONE RC Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxServizio Reclami, 0 - Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E(e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – fax. 0000000000). di 00 X X X X Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 27 - 00186 Roma. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e al- l’autorità irlandese competente (Financial Service Ombud- sman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattosinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del riscontro reclamante, denominazione dell’im- presa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire risposta en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del re- clamo, all’indirizzo fornito al reclamante. Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza as- senza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l’esposto della documentazione relativa al recla- mo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re- clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all'Autorità stessa, all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.x.xxxxxx.xx/xxx-xxx- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo trattare i recla- mi a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle forniti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiassicurazione. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Glossario Abitazione di tipo A: appartamento facente parte di Xxxxxx- cato destinato ad Abitazioni tra loro contigue, ferme restando le disposizioni sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’esterno del Fabbricato (es. appartamento in condominio) Abitazione di cui al .D.Lgstipo B: casa unifamiliare, villa o appartamento facente parte di Fabbricato destinato ad Abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunican- ti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del Fabbricato (es. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, villetta a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETschiera).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio offerto da Credemvita, non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse dovranno essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxAIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 0 - n.17– 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E00 00 00 000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura dell’Assicuratore informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del riscontro fornito reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. L’Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, può rivolgersi all’ISVAP, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneXxxx, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET., • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonchè delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; • i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Oppure tali reclami possono essere indirizzati direttamente al Financial Ombudsman Service, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 2 - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E20149 Milano (fax 02/00.00.00.00 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS – Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx. Devono essere presentati direttamente all’IVASS, Servizio Tutela degli Utentiin quanto di competenza esclusiva, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: – nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; VITTORIA SENZA TEMPO – individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; – breve descrizione del motivo di lamentela; – copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; – ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. di 22 N O T A TAR. 321N Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Vita Temporanea

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rappor- to Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantifica- zione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contrattosinistri. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxx n. 23, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx 20159 Milano Fax n. 0000 000000 numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo ter- mine di quarantacinque giorni45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroall’indiriz- zo fornito dal reclamante. L’ISVAP è altresì competente perVanno indirizzati i reclami: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni disposi- zioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e Private, delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione commercia- lizzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione Assicurazione e di riassicurazioneRiassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscon- tro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’atti- vazione della procedura FIN-NET. I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni conte- nute nel sito Modalità di reclamo e modulistica al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipen- dente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di Assicurazione. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Altri Rischi Diversi

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o la alla gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse sinistro possono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo presentati per iscritto asecondo le seguenti modalità: Xxxxxxxxxx mail– xxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx posta – AXA Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxxc.a. Ufficio Reclami, 0 - via Leopardi, 15 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mailfax – 0000000000. avendo cura di indicare: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - nominativo del Contraente o almeno la targa dell’autovettura assicurata - numero e data del sinistro al quale si fare riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giornistessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, può rivolgersi all’ISVAP, è possibile presentare reclamo all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo (fax al x.xx 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impresa di assicurazione e di riassicurazionedell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Possono essere presentati direttamente all’ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. Resta salva In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di adire l’Autorità Giudiziariaricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA ASSICURAZIONI S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxx Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, ferme restando le disposizioni al fine di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, integrare e precisare il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento testo di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.polizza:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora Eventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), secondo le disposizioni che seguono. Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il servizio offerto profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effet- tività della prestazione, della quantificazione ed ero- gazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a de- scrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a: Nota informativa - pag. 6 di 12 Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al consumatore), da Credemvitaparte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, il rapporto contrattuale o la gestione degli intermediari e dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso periti assicurativi; - nei casi in cui l’inconveniente l’esponente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni. Il Xxxxxxx indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità e dell’eventuale riscontro fornito dal- la stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a mezzo descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del servizio postale all’indirizzo Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Xxx xxx XxxxxxxxxVi- gilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai reclami, 00 - 00000 Xxxx accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I reclami devono essere inviati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure trasmettendolo potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: – la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o 00.00.000.000 congiuntamente in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a copia una controversia in materia di risarcimento del reclamo già inoltrato all'impresa danno da circolazione di veicoli e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione natanti oppure ad una domanda di liti transfrontaliere pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazionesalvo che, nonché della vigente normativa in relazione quest’ultimo caso, si tratti di con- troversie relative a materie già soggette alla commercializzazione mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a distanza stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro- versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati; − la conciliazione paritetica, nel caso di servizi finanziari al consumatorecontroversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, da parte ri- volgendosi ad una delle imprese di assicurazione Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e di riassicurazionesui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, degli intermediari e seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei periti assicurativiConsumatori prescelta. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse gradimento potrà sporgere reclamo può inviarlo inviandolo per iscritto aiscritto, corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all’esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC Reclami - Xxx XxxxxxxxxXxxxx Xxxx, 0 1 - 00000 Xxxxxx 42121 Reggio Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni). Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito dallʼesito del riscontro fornito al reclamo o reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato per le questioni attinenti al contratto, al comportamento di quarantacinque giorniAgenti, può di intermediari assicurativi e dell’impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all’ISVAPallʼIVASS, Servizio Tutela degli UtentiIstituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del : - mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure Xxxx; - trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a 00.00.000.000; - oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx). In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. L’ISVAP Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. LʼIVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa unʼimpresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP allʼIVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire lʼAutorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria. Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la “Mediazione per la conciliazione delle controversie”. In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Xxx XxxxxxxxxServizio Clienti - Via Xxxxxx Xxxxx, 0 9/B – Xxxxxx - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-XXX 00000; fax 000 0000000 - e mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Prima di riassicurazioneinteressare l’Autorità giudiziaria, degli intermediari è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono: - l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e dei periti assicurativila Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art.11 delle Condizioni di Assicurazione. Resta In ogni caso resta salva la facoltà di adire l’Autorità rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono: - la negoziazione assistita, ferme restando le disposizioni introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015; - la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013. Le ricordiamo, per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativoricorrere alla mediazione obbligatoria, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, in quanto prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e dalla legge per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione attivare preliminarmente l’arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa. * * * D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della procedura FIN-NETveridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli UtentiIstituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Pensione Integrativa

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E(fax 02/00.00.00.00 – tel. 02/000.000.00 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS – Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx. Devono essere presentati direttamente all’IVASS, Servizio Tutela degli Utentiin quanto di competenza esclusiva, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; VITTORIA TUTELA FUTURO - MUTUI b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: – nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; – individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; – breve descrizione del motivo di lamentela; – copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; N O T A TAR. 105Y – ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Vita Temporanea Capitale Decrescente E Premio Unico

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 20149 Milano (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP – Via del Quirinale n. 21 – 00000 Xxxx. Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utentiin quanto di competenza esclusiva, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.. In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere: – nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; – individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; – breve descrizione del motivo di lamentela; – copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; – ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; PROGRAMMA OGGI PER IL DOMANI - VITA c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Via in Arcione 71 – 00187 Roma. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. di 11 N O T A TAR. 112A C O N D I z I O N I D I P O L I z z A TAR. 112A

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Vita Di Non Autosufficienza

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaGli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, il rapporto contrattuale dal cliente o la gestione potenziale cliente della Banca, all’indirizzo: Ovvero ad uno dei sinistri non risultassero seguenti indirizzi di suo gradimentoposta elettronica: indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia all'investitore entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo 90 giorni dalla data di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia ricevimento del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrostesso. L’ISVAP Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Xxxxxxx (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è altresì competente perstata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), il cliente può rivolgersi: - i reclami afferenti se la risoluzione controversia non supera il valore di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di uno Stato membro ed un’impresa cui alla successiva Sezione V, all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il termine di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro)cui sopra è ridotto a 30 giorni; - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione intermediari relativamente alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle imprese attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di assicurazione e operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà somme di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, denaro per un importo superiore a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale€ 500.000,00. Per ulteriori maggiori informazioni sul consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure che consiste nel tentativo di mediazione raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per quanto concerne ), utilizzando la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETmodulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

Appears in 1 contract

Samples: Fascicolo Informativo

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami dell’Assicuratore, incaricata del loro esame, ai recapiti qui di suo gradimentoseguito indicati: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, interessi del problema l’intermediario che ha emesso Ufficio Reclami, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, Indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx. Il reclamante potrà presentare reclamo all’Assicuratore anche utilizzando il contrattomodello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti”. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere L’Assicuratore gestisce il reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del dando riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, può rivolgersi all’ISVAPnei seguenti casi: ▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, Servizio Tutela degli Utentinonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inviando inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il reclamo all'Autorità stessaprofilo dell’attribuzione di responsabilità, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxxdella effettività della prestazione, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro della quantificazione ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroerogazione delle somme dovute all’avente diritto); - l’accertamento dell’osservanza ▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione ; ▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari prodotti assicurativi; il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità di seguito indicate e corredando l’esposto della documentazione relativa al consumatorereclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, da parte delle imprese avendo cura di assicurazione indicare i seguenti elementi: ▪ nome, cognome e domicilio del reclamante; ▪ soggetto o soggetti di riassicurazione, degli intermediari e cui si lamenta l’operato; ▪ descrizione dei periti assicurativimotivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione, come disciplinato dalla Legge n. 98/2013 e di adire l’Autorità Giudiziaria. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. In ogni caso, ferme restando le disposizioni resta salva la facoltà di cui proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di Metlife Europe d.a.c. al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativoseguente indirizzo: Central Bank of Ireland, a far data dal 20 marzo 2011Consumer Protection Codes Department, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento èXX Xxx x. 000, infattiXxxx Xxxxxx, condizione di procedibilità della domanda giudizialeXxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Place, Dublin 2, Tel: +000 0 0000000, Fax: +000 0 0000000. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o al- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono: - Alla Compagnia Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il servizio offerto da Credemvitaprofilo dell’at- tribuzione di responsabilità, il rapporto contrattuale della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia an- che la gestione dei sinistri non risultassero reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Uni- co degli Intermediari assicurativi) di suo gradimentocui l’impresa si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurati- va, interessi incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti. I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del problema Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui so- pra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario che ha emesso il contrattointeressato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione re- lativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I Reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte tramite il sito internet della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giornixxx.xxxxxx.xx dove, può rivolgersi all’ISVAPnella sezione dedicata ai Reclami, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia. - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perAll’IVASS Vanno indirizzati i Reclami: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e Private, delle relative re- lative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione attuazione e del Codice del Consumo (re- lative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione assi- curazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti pe- riti assicurativi; - nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità GiudiziariaI Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi: - nome, ferme restando le disposizioni cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; - denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del richiamato decreto legislativomotivo della lamentela; - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; - ogni documento utile a far data dal 20 marzo 2011, descrivere compiutamente il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto fatto e le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialerelative circostanze. Per ulteriori la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Recla- mi sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente competen- te - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: - la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Pensione Integrativa

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. Qualora Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o al- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono: - Alla Compagnia Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il servizio offerto da Credemvitaprofilo dell’at- tribuzione di responsabilità, il rapporto contrattuale della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia an- che la gestione dei sinistri non risultassero reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Uni- co degli Intermediari assicurativi) di suo gradimentocui l’impresa si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurati- va, interessi incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti. I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del problema Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui so- pra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario che ha emesso il contrattointeressato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione re- lativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse I Reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte tramite il sito internet della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giornixxx.xxxxxx.xx dove, può rivolgersi all’ISVAPnella sezione dedicata ai Reclami, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia. - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente perAll’IVASS Vanno indirizzati i Reclami: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e Private, delle relative re- lative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione assicu- razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dal- l’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità GiudiziariaI Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi: - nome, ferme restando le disposizioni cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; - denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del richiamato decreto legislativomotivo della lamentela; - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; - ogni documento utile a far data dal 20 marzo 2011, descrivere compiutamente il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto fatto e le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialerelative circostanze. Per ulteriori la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Recla- mi sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente competen- te - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: - la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIn ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxSuddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro da parte della Compagnia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS: a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; b) i reclami afferenti per la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membroquesto caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm); - ; c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della vigente normativa in relazione Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo e notizia dell’esito dell’attività istruttoria al reclamante entro 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni aggiuntive o qualora richieda all’Impresa di Assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante. È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Tutela Legale

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx 00, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax - fax n. 0000 000000 E02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessaxxx xxx Xxxxxxxxx 00, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx00000 Xxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo telefono 06.42.133.1, fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impresa di assicurazione e di riassicurazionedell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la oltre alla facoltà di adire l’Autorità Giudiziariaricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali: Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, ferme restando le disposizioni è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di cui al .D.Lgsun Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento La richiesta di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione costituisce condizione di procedibilità della nella domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione e per consultare l’apposito iscritti al registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del tenuto dal Ministero della Giustizia. Introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consumatori. Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla sezione servizi - procedura di conciliazione per le controversie X.X.Xxxx, oppure il sito xxx.xxxxx.xx nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica. Ove previsti secondo quanto concerne riportato nelle Condizioni generali di assicurazione. Per la risoluzione di eventuali delle liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare è possibile presen- tare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia - Xxx Xxxxxxxxx, 0 fax n. 02/00000000 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 Eindirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito si ritenga sod- disfatto dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo mas- simo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAPpotrà ri- volgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessaxxx xxx Xxxxxxxxx 00, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx00000 Xxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo telefono 06.42.133.1, fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a 00.00.000.000, indirizzo PEC ivass@ xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello pre- disposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della do- cumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impre- sa di assicurazione e di riassicurazionedell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la oltre alla facoltà di adire l’Autorità Giudiziariaricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali: Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, ferme restando le disposizioni è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di cui al .D.Lgsun Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento La richiesta di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento nella do- manda giudiziale in relazione ai con- tratti assicurativi in generale e deve es- sere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione e per consultare l’apposito iscritti al registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del tenuto dal Ministero della Giustizia. introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro 50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consu- matori. Per quanto concerne la risoluzione informazioni e indicazioni sulle modalità di eventuali liti transfrontaliere oltre attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla possibilità sezione servizi - procedura di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura conciliazione per le con- troversie X.X.Xxxx, oppure il sito www. xxxxx.xx nella sezione per il consumato- re/conciliazione paritetica. FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione CVT

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, il rapporto contrattuale o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) se- condo le disposizioni che seguono: Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri non risultassero sinistri. I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di suo gradimentocui si lamenta l’operato, interessi breve descrizione del problema l’intermediario che ha emesso motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il contrattofatto e le relative circostanze. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I Reclami devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inviati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC • ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 23 - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx 20159 Milano Fax n. 0000 000000 numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxx@xxxxxx.xx Sito internet: • o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispo- sto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Com- pagnia. Vanno indirizzati i Reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall’esi- to del riscontro fornito al reclamo Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni. I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi: - nome, può rivolgersi all’ISVAPcognome domicilio del Reclamante, Servizio Tutela degli Utenticon eventuale recapito telefonico; - denominazione della Compagnia, inviando il reclamo all'Autorità dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; - ogni documento utile a mezzo descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la presentazione del servizio postale all’indirizzo Reclamo ad IVASS può essere utiliz- zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Xxx xxx XxxxxxxxxVigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del reclamo già inoltrato all'impresa Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx. I Reclami devono essere inviati per iscritto a: Ulteriori informazioni sulla presentazione e relativo riscontrogestione dei Re- clami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: − la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- versie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato; − l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre- vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia; − la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia tra un contraente in materia di uno Stato membro ed un’impresa risarcimento del danno da circolazione di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private vei- coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazionesal- vo che, nonché della vigente normativa in relazione quest’ultimo caso, si tratti di contro- versie relative a materie già soggette alla commercializzazione mediazione obbli- gatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e stipulare un accordo con il quale ci si im- pegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei periti assicurativirispettivi avvocati. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Professionista

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx Net Insurance Life S.p.A. Funzione REC - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Fax n. 0000 000000 06 36724.200 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx, telefono 000000000, Fax 00.00000000/00000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrotrattato dall’Assicuratore. L’ISVAP è altresì competente perDevono essere inoltrati direttamente all’IVASS: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicuratividistanza). Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al .D.Lgscui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi Nel presentare il reclamo all’IVASS - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx: • indicare nome, cognome, indirizzo del richiamato decreto legislativoreclamante, a far data dal 20 marzo 2011, con eventuale recapito telefonico; • indicare il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato; • descrivere sinteticamente i motivi della lamentela; • allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo; • allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialecircostanze. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Morte a Capitale Decrescente

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse possono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx CREDITRAS VITA S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxServizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 0 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail(Xxxxxx) Recapito Telefonico: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 00.00000 Fax.: 00.00000000 Indirizzo e.mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato e della copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Compagnia entro Società: - per questioni attinenti al Contratto (anche per il termine massimo caso di quarantacinque giornimancato o parziale accoglimento del reclamo), può rivolgersi all’ISVAP, all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo Xxxx, fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx. L’ISVAP Per notizie sullo stato di trattazione dei reclami è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro)possibile contattare IVASS al Numero Verde 800 486661; - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazioneper questioni attinenti alla trasparenza informativa, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatoreCONSOB – Xxx X.X. Xxxxxxx, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione3 – 00198 Roma, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziariao Xxx Xxxxxxxx, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo0 – 00000 Xxxxxx, a far data dal 20 marzo 2011telefono 00.00000/00.000000; - per ulteriori questioni, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialealle altre Autorità amministrative competenti. Per ulteriori informazioni sul procedimento dettagli si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d’Offerta. Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure Assicurazione, prima della sottoscrizione. Data di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 01/07/2015 Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 01/07/2015 La pubblicazione del sito istituzionale del Ministero Prospetto d’Offerta non comporta alcun giudizio della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETConsob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Appears in 1 contract

Samples: Offerta Al Pubblico Di Life Plan

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri non risultassero Sinistri dovranno essere inoltrati a mezzo di suo gradimentoapposita comunicazione scritta, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, le Imprese - Xxx Xxxxxxxxx, 0 in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indi- cato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAPpotrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo ad IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., Servizio Tutela degli Utenti, inviando corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessaall’IVASS o attivare di- rettamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, a mezzo relative o comunque connesse an- che indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudizia- ria, previo esperimento del servizio postale all’indirizzo procedimento di Xxx xxx XxxxxxxxxMediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontrose voluta dalle parti. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale Si ricorda che resta in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta ogni caso salva la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni Giudiziaria previo espe- rimento del procedimento di Mediazione di cui al .D.LgsD.lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento salvo diverse disposizioni di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETlegge pro tempore vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaSecondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il rapporto contrattuale o Mediolanum Assicurazioni S.p.A. riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, dando riscontro al Reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Pertanto per la gestione dei sinistri non risultassero reclami di suo gradimentopropria competenza, interessi inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, e dell’archivio reclami, la Compagnia si è dotata di una specifica funzione aziendale (l’”Ufficio Reclami”) e ne garantisce l’imparzialità di giudizio mediante un’appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di Reclamo. Stante quanto sopra, i reclami aventi ad oggetto la gestione del problema l’intermediario rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, xxx X. Xxxxxx - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Con riferimento ai reclami attinenti al comportamento di Banca Mediolanum S.p.A., in qualità di Intermediario, che ha emesso promuove e distribuisce la presente Polizza-Convenzione - inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della stessa - gli stessi sono invece trattati dall’Ufficio Reclami di Banca Mediolanum S.p.A., xxx X. Xxxxxx - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio - MI (recapiti completi disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx), che è parimenti tenuta a dare riscontro al Reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento. Resta inteso che gli eventuali reclami indirizzati alla Compagnia, ma aventi ad oggetto il contrattocomportamento di Banca Mediolanum S.p.A., nonché i reclami indirizzati alla Banca, ma aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale in qualità di Intermediario che promuove e distribuisce la presente Polizza-Convenzione, saranno prontamente e rispettivamente inoltrati dalla Compagnia alla Banca o viceversa, che provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, dandone contestuale notizia al Reclamante. In tale caso, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del Reclamo presso la Società ritenuta competente ai sensi della normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo, nella risposta al Reclamante, le imprese forniscono una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in cui l’inconveniente merito alla possibilità, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Pertanto, qualora il Reclamante non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo Reclamo o in caso di assenza di riscontro riscontro, da parte della Compagnia entro il o dell’Intermediario, nel termine massimo di quarantacinque 45 (quarantacinque) giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al x.xx 00.00.000.000 Reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS sono predisposti utilizzando l’apposito modello disponile sul sito dell’IVASS medesima e comunque devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa Reclamo presentato all’Impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni o all’Intermediario e copia dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi, la cui risposta non sia pervenuta entro il termine previsto o ritenuta non soddisfacente dal Reclamante; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’IVASS, ricevuto il Reclamo, avvia senza ritardo l’attività istruttoria dandone notizia al Reclamante entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Codice delle Assicurazioni private Reclamo. Nel corso dell’istruttoria l’IVASS, oltre che al Reclamante, può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di 30 (DLgs 209/2005trenta) e delle relative norme giorni dalla ricezione della richiesta. L’ IVASS, acquisiti gli elementi di attuazionevalutazione necessari, nonché comunica al Reclamante l’esito della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza gestione del Reclamo entro il termine di servizi finanziari al consumatore90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli stessi. La stessa può, da parte delle imprese inoltre, chiedere all’ Impresa di assicurazione o all’Intermediario di fornire chiarimenti sul Reclamo direttamente al Reclamante e di riassicurazionetrasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al Reclamante. Se ritiene la risposta dell’impresa non soddisfacente, degli intermediari e dei periti assicurativil’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al Reclamante entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del Reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all’acquisizione di dati. Resta L’ IVASS informa il Reclamante nel caso di ricezione di reclami che esulano dalla propria competenza, trasmettendoli, se del caso, alla Consob o alla COVIP. In alternativa si ricorda che, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni il Reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo: • procedimento di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 Decreto Legislativo 4 marzo 2011, 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il ricorso al procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento ; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a svolgere tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le procedure parti di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione una convenzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità negoziazione assistita tramite l’assistenza di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Credemvita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli UtentiIstituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP L’IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP all’IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Rivalutabile

Reclami. Qualora il Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento n. 30/2015, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio offerto da Credemvitaassicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, il rapporto contrattuale le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". La Società invia la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del problema l’intermediario che ha emesso il contrattoreclamo. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in In caso di assenza di riscontro mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia entro Società, il termine massimo reclamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di risoluzione delle controversie. In particolare: 1.possono essere presentati allʼIVASS per iscritto (in Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo ai fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: 00 00000000 - 00 00000000): - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza per lʼaccertamento dellʼosservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005Private) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari Intermediari e dei periti Periti assicurativi; - i reclami già presentati direttamente alle Imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria- nome, ferme restando le disposizioni cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui al .D.Lgssi lamenta lʼoperato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato allʼimpresa di assicurazione e dellʼeventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 28/2010Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx . Si rammenta infatti precisa che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento in caso di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETNET (il sistema competente è individuabile accedendoalsitointernet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni (Furto)

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXX XX, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimentodevono essere inoltrati per iscritto, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto amediante posta, al seguente indirizzo: Xxxxxxxxxx Assimoco S.p.A. Funzione REC - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto – Xxx Xxxxxxxxx, 0 000 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EXXXXXXX XX, in alternativa via fax al numero 02-mail2696.2405, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: • il numero di polizza o il numero di sinistro; • il nome, il cognome e il domicilio del riscontro fornito al reclamo reclamante, con eventuale recapito telefonico; • l’individuazione del soggetto o in caso dei soggetti di assenza di riscontro da parte cui si lamenta l’operato; • la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della Compagnia lamentela; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, può dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. E’ possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall’intermediario all’atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAPall’Autorità di Xxxxxxxxx inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utentidel Consumatore, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx Xxxx, oppure trasmettendolo a mezzo via fax al x.xx 00.00.000.000 numero 06-42.133.206, o 00.00.000.000 congiuntamente a via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo; xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: ▪ il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; ▪ l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; ▪ una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; ▪ la copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione presentato alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese compagnia di assicurazione e di riassicurazionedell’eventuale riscontro ▪ ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Resta salva Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di adire l’Autorità Giudiziariaricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Rientrano tra i sistemi alternativi: Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, ferme restando le disposizioni bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della domanda giudizialelite. Per ulteriori informazioni sul La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure ha una durata massima stabilita dalla legge di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETtre mesi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mailColoro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all’indirizzo di posta elettronica certificata della Compagnia: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPa: utilizzando il Modulo predisposto dall’Istituto (scaricabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx ai reclami.pdf) e corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ovvero: - nome, Servizio Tutela degli Utenticognome e domicilio del reclamante, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo con eventuale recapito telefonico; - individuazione del servizio postale all’indirizzo soggetto o dei soggetti di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 cui si lamenta l’operato; - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’Impresa di assicurazione e di riassicurazionedell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. La presentazione del reclamo all’IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo: In tal caso, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva per velocizzarne la facoltà di adire l’Autorità Giudiziariatrattazione, ferme restando le disposizioni di cui è opportuno che gli eventuali allegati al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialemessaggio PEC siano in formato PDF. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire a: anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: ovvero a mezzo fax al numero di telefono: La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni: a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto; b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento; c) l’ammontare della parte dei premi pagati a copertura del caso di morte da infortunio nell’anno di riferimento; d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento; e) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto; f) valore della prestazione maturata alla data di riferimento; g) il tasso annuo di rendimento della gestione separata, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto e la corrispondente misura di rivalutazione con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall’Impresa.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaAi sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'ISVAP. I•reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto aiscritto: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC a mezzo posta: Xxxx Xxxx Spa - Gestione Reclami - Xxx XxxxxxxxxXx 00, 0 00000 Xxxx a mezzo fax: Xxxx Xxxx Spa - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EGestione Reclami - fax 00.0000000/25 1 (tel. 06.847530.1) • via e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, 45 giorni può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 inviare all'ISVAP - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'impresa e all'Impresa ed il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx a mezzo fax: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 (tel.06.42. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti 133.1). Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione l'attivazione della procedura FIN-NET. •Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'ISVAP è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: xxx.xxxxxxxx.xx sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o devono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi: È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Qualora l’evasione del reclamo richieda la gestione dei sinistri non risultassero comunicazione di suo gradimentodati personali, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx Poste Vita S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxxin ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato nel Documento di Polizza. Il Contraente avrà inoltre, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora la facoltà, anche ove non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può rivolgersi all’ISVAPdi rivolgersi, corredando l’esposto della documenta- zione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Tutela degli UtentiAssicurati, inviando Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. L’esposto potrà essere tra- smesso anche via fax ai numeri 00.00.000.000 o 00.00.000.000. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Autorità stessaall’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http:// xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxxrelative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti permane la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al .D.LgsD.lgs. 28/201028/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011Eventuali informazioni riguardanti, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto valore di riscatto, le materie individuate caratteristiche del prodotto acquistato e quant’altro, possono essere richieste direttamente: Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l’invio, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente Contraente, di duplicati dell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione del Contraente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento èsito internet, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudizialexxx.xxxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni. Per ulteriori informazioni sul procedimento i clienti di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, è anche disponibile un’apposita Area Riservata dove, dopo aver completato la procedura di mediazione registrazione, è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne verificare la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETpropria posizio- ne assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o la alla gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse sinistro possono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo presentati per iscritto asecondo le seguenti modalità: Xxxxxxxxxx e-mail – xxxxxxx@xxxxx.xx posta – QUIXA S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxxc.a. Ufficio Reclami, 0 - via Leopardi, 15 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mailavendo cura di indicare: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora - nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fare riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Xxx l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo (fax al x.xx 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impresa di assicurazione e di riassicurazionedell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Possono essere presentati direttamente all’ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è E’ inoltre possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi o direttamente al sistema estero competente competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni caso, la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaIl contraente ha la facoltà, il rapporto contrattuale o ferma restando la gestione dei sinistri non risultassero possibilità di suo gradimentorivolgersi all’Autorità Giudiziaria, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere di inoltrare reclamo può inviarlo per iscritto aall’intermediario o all’impresa preponente ai seguenti recapiti : Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC Ufficio Reclami di UNIQA Previdenza SpA, ad uno dei seguenti indirizzi: - via posta : Xxx Xxxxxxxxx, 0 Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EXXXXXX (MI) - via fax : 00-mail00000000 * via posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Sono da intendersi di pertinenza dell’intermediario i reclami afferenti l’osservanza delle regole di comportamento previste dall’art. 183 del CAP come disciplinate dal Titolo II del Regolamento Isvap n. 5/2006 e successive modificazioni; l’intermediario risponde anche dei reclami aventi ad oggetto i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenesse soddisfatto dall’esito dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di mancato riscontro da parte della Compagnia dell’intermediario e/o dell’impresa preponente entro il termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, a: IVASS - Servizio Tutela degli Utentidel Consumatore FAX: 00 00000000, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS e corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario e/o dall’impresa preponente e dell’eventuale riscontro fornito. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale - se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico); - indicazione dell’impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operato; - chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già inoltrato all'impresa trasmesso all’impresa e relativo riscontrodell'eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione Nel caso di liti transfrontaliere (una controversia tra un contraente di uno Stato membro ed per eventi accaduti all’estero con un’impresa di assicurazione avente che ha sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza membro dell’Unione Europea, per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa liti transfrontaliere. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese cui ha sede l’impresa di assicurazione e di riassicurazione(rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx ) oppure all’IVASS, degli intermediari e dei periti assicurativiche provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Resta Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxx_xx.xxx In ogni caso, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale: - per le disposizioni controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente D.lgs 4.3.2010 n. 28 al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio; - per le controversie aventi ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) si applica la disciplina di cui all’art. 3 D.L. 12.9.2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l’assistenza di un difensore. L’esperimento del procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudizialedelle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso X.Xxx. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne In relazione alle controversie inerenti la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla possibilità facoltà di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto aal seguente indirizzo: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxxindicando i seguenti dati: nome, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dell’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque 45 giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00, 00000 Xxxx oppure trasmettendolo Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa descrivere compiutamente il fatto e relativo riscontrole relative circostanze. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx. Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EFax: 000.0000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAPall’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo già inoltrato all'impresa presentato alla Società e relativo riscontrodell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L’ISVAP è altresì competente per: - Si evidenzia che i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in relazione alla commercializzazione a distanza corso di servizi finanziari contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al consumatoresistema estero competente, da parte delle imprese individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di assicurazione e di riassicurazionemancato o parziale accoglimento del reclamo, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: 1. procedimento di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 Decreto Legislativo 4 marzo 2011, 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il ricorso al procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento ; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a svolgere tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le procedure parti di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustiziauna convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. 3. Per quanto concerne la risoluzione procedura di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità arbitrato, se prevista dalle Condizioni di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NETassicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Leasing Immobiliare

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaAi sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05 e successive modificazioni e integrazioni, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimentodevono essere inoltrati per iscritto: • a mezzo posta: Xxxx Xxxx Spa - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto Xxx Xx 00, 00000 Xxxx, Xxxxxx • a mezzo fax: Xxxx Xxxx Spa - Direzione Affari Legali e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Societari - Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxReclami, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 Efax 00.0000000 • via e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo o ovvero in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo dei 45 giorni o ancora in caso di quarantacinque giornireclami non riguardanti il contratto, può rivolgersi all’ISVAPun servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo ma relativi alla mancata osservanza di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005D.Lgs.209/05) e delle relative norme di attuazione, nonché può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione che contenga anche la copia del reclamo nel caso questo sia già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale riscontro. La comunicazione deve essere inoltrata per iscritto: • a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx • a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 • via e-mail: xxxxx@xxx.xxxxx.xx (sarebbe auspicabile che eventuali file allegati siano in formato pdf). È possibile reperire il fac-simile della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza comunicazione nella sezione Giuda ai Reclami presente nel sito di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativiIVASS xxx.xxxxx.xx. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità facoltà di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Xxx XxxxxxxxxServizio Reclami, 0 - Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx (fax 02/00.00.00.00 - email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Collettiva Per Il Caso Morte E Invalidità Permanente

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaAi sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'IVASS. I•reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto aiscritto: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC a mezzo posta: Xxxx Xxxx Spa - Gestione Reclami - Xxx XxxxxxxxxXx 00, 0 00000 Xxxx a mezzo fax: Xxxx Xxxx Spa - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 EGestione Reclami - fax 00.0000000/251 (tel. 06.847530.1) • via e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx. L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito dall'esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, 45 giorni può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 inviare all'IVASS - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'impresa all'Impresa e il relativo eventuale riscontro: a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 (tel.06.42.133.1). L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti Per la risoluzione di delle liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione l'attivazione della procedura FIN-NET. •Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo Sul sito dell'IVASS è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo. Anche sul sito dell'Impresa: xxx.xxxx.xx sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaEventuali reclami possono essere presentati all'Assicuratore, il rapporto contrattuale o all’Istituto per la gestione dei sinistri non risultassero Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che ha emesso il contratto. Nel seguono: ALL' ASSICURATORE: In tal caso in cui l’inconveniente non dovesse i reclami dovranno essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx S.p.A. Funzione REC - HCC International Insurance Company PLC Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx XxxxxxxxxXxxxxx 0 00000, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E-mail(Xxxxxx) I reclami devono contenere i seguenti dati: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. L'Assicuratore, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, può rivolgersi all’ISVAPall'indirizzo fornito dal reclamante. L'Assicuratore manterrà l’Assicurato costantemente aggiornato e questi avrà diritto di conoscere la persona che gestisce il reclamo con la possibilità di contattarla direttamente per qualunque richiesta di chiarimenti o informazioni. Al termine dell'esame del reclamo, l'Assicuratore informerà l’Assicurato per iscritto della decisione assunta in merito al xxxxxxx spiegando le ragioni alla base della decisione sia nel caso d’accoglimento sia nel caso di rigetto del reclamo. I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx 00, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 Xxxx, Fax n. 06. 421.33. 353/745 I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o 00.00.000.000 congiuntamente a dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela, copia del dell’eventuale reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro. L’ISVAP è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In questo caso, l’IVASS inoltrerà il reclamo all’Autorità di riassicurazionevigilanza dello Stato Membro di Origine, degli intermediari e dei periti assicurativiil Financial Ombudsman Service, dando riscontro al reclamante dopo aver ricevuto i necessari elementi da quest’ultima. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità GiudiziariaALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE DELL'ASSICURATORE - FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE: I reclami dovranno essere inviati, ferme restando le disposizioni direttamente a: The Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, London E14 9SR, Tel: 0044-0845- 000-0000; Email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx; Sito internet: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx, o all’IVASS all’indirizzo di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativosopra, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Qualora l’inoltro comporti oneri per il reclamante, l’IVASS provvederà ad acquisire il preventivo consenso del reclamante. La risposta del sistema estero competente è tempestivamente comunicata dall’IVASS al reclamante. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito xxx.xxxxx.xx.

Appears in 1 contract

Samples: Responsabilità Civile Professionale

Reclami. Qualora il servizio offerto da CredemvitaFatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il rapporto contrattuale o eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione dei sinistri non risultassero del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di suo gradimentoresponsabilità della effettività della prestazione, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo inoltrati per iscritto a: Xxxxxxxxxx alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Funzione REC - Servizio Reclami, Xxx XxxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxxxx, 0 n. 2 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000 E20149 Milano (fax 02/00.00.00.00 - tel. 02 / 000.000.00 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non dovesse ritenersi si ritenga soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il nel termine massimo di quarantacinque giorni, può potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, a mezzo del servizio postale all’indirizzo di all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo a mezzo fax al x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontroXxxx. L’ISVAP è altresì competente per: - Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - concernenti: a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) - e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando ; b) le disposizioni di cui al .D.Lgs. 28/2010. Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità in materia di presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; di 15 N O T A TAR. 320K N O T A TAR. 320K - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera