VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
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Samples: Determinazione a Contrarre, Affidamento Per Fornitura E Installazione Di Attrezzature, Procedura Negoziata Per Fornitura E Installazione Di Attrezzature
VISTO. il Decreto Legge 7 contenuto delle fonti di seguito citate: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, con particolare riferimento agli artt. 77 e 78; Accordo sul finanziamento delle funzioni direttive nell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto il 14 dicembre 2010; Accordi sulle procedure di sviluppo economico, sottoscritti il 19 aprile 2011, il 17 settembre 2015, il 21 dicembre 2017, il 23 ottobre 2018 e l’8 agosto 2019; Accordo del 27 maggio 20122021 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, numero 52area dirigenti e aree professionali, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”con il quale, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo attuazione dell’art. 1, commi 449 e 450comma 7, della Legge del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 per l’anno 2019, è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali un importo pari a € 153.383.570,90 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Accordo del 27 dicembre 2006maggio 2021 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, numero 296area dirigenti e aree professionali, prevedendocon il quale è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali, tra l’altroper l’anno 2019, che: ⮚ “nel rispetto del sistema una quota delle convenzioni risorse di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999all’art. 59, n. 488comma 4, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzionipari a € 77.870.854,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia; Convenzione triennale per il triennio 2019-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 2021 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreto-legge 25 giugno 2008, e successive modificazionin. 112, nonché le autorità indipendenticonvertito dalla Legge 6 agosto 2008, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 n. 133; Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141; Decreto del presente articoloPresidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come n. 158 concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole modalità di ogni ordine applicazione delle disposizioni dei titoli II e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 III del decreto legislativo 30 marzo 200127 ottobre 2009, n. 165150, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni al Ministero dell'economia e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro delle finanze e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedurealle Agenzie fiscali”;
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Samples: Accordo Definitivo Di Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate, Accordo Definitivo Di Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate, Accordo Di Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 2017; Vista l'Intesa Stato-Regioni, numero 52n. 227/CSR del 17 dicembre 2015, contenente “Disposizioni urgenti Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di Accordo Collettivo Nazionale per la razionalizzazione disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici); Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 114/CSR del 21 giugno 2018, Intesa ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018; Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, Intesa ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – Triennio 2016-2018; Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della spesa pubblica”legge 5 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012n. 131 tra il Governo, numero 97le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'articolo 1, commi 449 e 450comma 280, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19992005, n. 488266; Vista l'Intesa Stato-Regioni, e successive modificazionin. 10/CSR del 19 gennaio 2017, e 58 Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 23 dicembre 20005 giugno 2003, n. 388131, tutte tra il Governo, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti regioni e le scuole province autonome di ogni ordine Trento e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le ConvenzioniBolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”2019»;
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
VISTO. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dal Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con la Legge 7 n. 55 del 14 giugno 2019, come recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 20122016 e le relative Linee guida dell’ANAC emanate ed aggiornate; Vista la nota n. 1849/Gab. del 27 febbraio 2019 con la quale l’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, numero 52intendendo intervenire al riguardo delle infrastrutture stradali della Regione, contenente ha trasmesso all’Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana il Piano degli interventi stradali da sottoporre all’esame della Giunta regionale, riguardanti in particolare il sistema stradale delle ex province regionali; Vista la Deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2019, n. 82, con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al “Disposizioni urgenti Piano degli interventi stradali per la razionalizzazione l’anno 2019” allegato alla suddetta nota assessoriale, costituito dagli interventi sulle strade provinciali previste nell’APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale – 2o atto integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud, intervento strategico “Viabilità - interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della spesa pubblicarete viaria secondaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 POC 2014/2020 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”FSC 2014/2020;
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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Strade Secondarie, Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Strade Secondarie, Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Strade Secondarie
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’Accordo tra Governo, numero 52Regioni ed Enti locali sul documento recante “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente” [Accordo ai sensi dell’articolo 9, contenente comma 2 lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti, n. 136/CU del 5 dicembre 2013 Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Disposizioni urgenti Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per la razionalizzazione l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali. [Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti n. 76/CU del 10 luglio 2014] Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “ Definizioni di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell’Istruzione, della spesa pubblicaFormazione e del Lavoro”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012Accordo, numero 97ai sensi dell’articolo 9, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1comma 2, commi 449 e 450, della Legge lett. c) del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 488281, Repertorio atti 136/CU del 13 novembre 2014 Visto il D.M. 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e successive modificazionidelle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali formazione e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 1 8 del decreto legislativo 30 marzo 200116 gennaio 2013, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…13”; ⮚ Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1190 del 9 dicembre 2015, “le amministrazioni statali centrali e perifericheModifiche alla DGR 532/2009 come da ultimo modificata con DGR 341/2018, ad esclusione degli istituti e che approva il Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle scuole competenze previsto dal Regolamento di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto esecuzione della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207L.R. 32/2002”; ⮚ Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11 aprile 2016, “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, Indirizzi per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico l’attuazione della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedurestrategia Industria 4.0”;
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Samples: Protocollo d'Intesa, Protocollo d'Intesa, Protocollo d'Intesa
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per con la razionalizzazione quale il Ministero della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto; Vista la nota in data 12 dicembre 2012, numero 97con la quale il predetto documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, ed nonche' alle Amministrazioni centrali interessate; Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in particolare l’articolo 7 data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola; Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che ha modificato l’articolo 1recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro; Vista la nota in data 17 gennaio 2013, commi 449 e 450, della Legge con la quale la suddetta versione definitiva del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni provvedimento di cui agli articoli 26 trattasi e' stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali; Sancisce accordo tra il Ministero della legge 23 dicembre 1999salute, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti Regioni e le scuole Province autonome di ogni ordine Trento e gradoBolzano, le istituzioni educative Province, i Comuni e le istituzioni universitarieComunita' montane, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999ai sensi dell'art. 9, n. 300comma 2, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 200128 agosto 1997, n. 165281, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”nei seguenti termini;
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Samples: Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Le Province Autonome in Materia Di Identificazione E Registrazione Degli Animali Da Affezione, Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Le Province Autonome in Materia Di Identificazione E Registrazione Degli Animali Da Affezione, Accordo Tra Governo, Regioni E Province
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto legislativo 30 giugno 2016, numero 52n. 126, contenente “Disposizioni urgenti il quale prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in Conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono gia' in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata; Vista l'Agenda per la razionalizzazione della spesa pubblica”semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione; Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199911 agosto 2014, n. 488114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e successive modificazionila trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradosecondo cui: «Il Governo, le istituzioni educative regioni e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali locali, in attuazione del principio di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali leale collaborazione, concludono, in sede di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Conferenza unificata, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroaccordi ai sensi dell'art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 9 del decreto legislativo 30 marzo 200128 agosto 1997, n. 165281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e successive modificazionistandardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma dichiarazioni e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i parametri moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di prezzo-qualità come limiti massimi Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»; Vista la nota del 27 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la stipulazione dei contratti…”presentazione della comunicazione asseverata di inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; ⮚ “Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale detto schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo; Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le amministrazioni statali centrali regioni, l'ANCI e periferichel'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo; Acquisito, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e gradopertanto, l'assenso del Governo, delle istituzioni educative regioni e delle istituzioni universitarie, nonché gli degli enti nazionali di previdenza locali; Sancisce il seguente Accordo: Art. 1 Modulistica unificata e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;standardizzata
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Samples: Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Gli Enti Locali, Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Gli Enti Locali
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012contenuto delle fonti di seguito citate: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, numero 52Triennio 2016 – 2018, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”sottoscritto il 12 febbraio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012particolare riferimento agli artt. 77 e 78; Accordo sul finanziamento delle funzioni direttive nell’Agenzia delle Entrate, numero 97sottoscritto il 14 dicembre 2010; Accordi sulle procedure di sviluppo economico, ed sottoscritti il 19 aprile 2011, il 17 settembre 2015, il 21 dicembre 2017 e il 23 ottobre 2018; Accordo del 29 aprile 2020 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale, in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo attuazione dell’art. 1, commi 449 comma 7, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 per l’anno 2018, è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali per l’anno 2018 un importo pari a € 153.383.570,90 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Accordo del 29 aprile 2020 sottoscritto dall’Agenzia e 450dalle Organizzazioni sindacali, della Legge area dirigenti e aree professionali, con il quale è stato destinato all’incentivazione del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema personale delle convenzioni aree professionali per l’anno 2018 una quota delle risorse di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999all’art. 59, n. 488comma 4, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzionipari a € 77.870.854,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia; Convenzione triennale per il triennio 2016-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 2018 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreto-legge 25 giugno 2008, e successive modificazionin. 112, nonché le autorità indipendenticonvertito dalla Legge 6 agosto 2008, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 n. 133; Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141; Decreto del presente articoloPresidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come n. 158 concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole modalità di ogni ordine applicazione delle disposizioni dei titoli II e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 III del decreto legislativo 30 marzo 200127 ottobre 2009, n. 165150, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni al Ministero dell'economia e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro delle finanze e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedurealle Agenzie fiscali”;
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Samples: Accordo Definitivo Di Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate, Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate
VISTO. il Decreto Legge D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; Vista la legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999agosto 1990, n. 488241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000di diritto di accesso ai documenti amministrativi” Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 38850 (Codice dei Contratti Pubblici); Vista la Legge n.120/2020; Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroai sensi dell’art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 32836, comma 1, lett. a), del regolamento D. Lgs. n. 50/2016 come modificata dalla legge 120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; Tenuto conto che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo delle forniture di che trattasi è ricompreso nel limite di cui al D.P.R. 5 all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla legge n.120/2020; Preso atto che la provvista a favore del Comitato è stata preventivamente costituita con Determinazione n° 444 del 08/04/2021, n° 525 del 29/04/2021 e n° 636 del 13/05/2021 del Comune di Sabaudia, a valere sul bilancio finanziario 2021; Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per le forniture in esame risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale; Richiamate le linee guida dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 20102016, come modificate con deliberazione n. 207”206 del 01/03/2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articoloPrecisato, le altre amministrazioni pubbliche altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'articolo 1 all’art. 80 del decreto legislativo 30 marzo 2001, D. Lgs. n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”50/2016;
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Samples: Fornitura a Noleggio Dispositivi Multimediali E Accessori, Determina a Contrarre
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’articolo 7 l’art. 36 comma 2, lettera a) che ha modificato l’articolo prevede la possibilità, per le amministrazioni di procedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto; Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 24 giugno 2016, n.2 con la quale si forniscono le prime indicazioni in merito alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016); Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 comma 418, la quale modifica il comma 512 della L.208/2015 sostituendo le parole: «tramite Consip SpA” con “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip […]”; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del legge 27 dicembre 2006, numero n. 296, prevedendoprevede l’obbligo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e per le istituzioni universitarie, nonché di approvvigionarsi utilizzando gli enti nazionali accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di previdenza acquisizione realizzato e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999gestito dalla Consip Spa; Vista, la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 3001097 Linee Guida n. 4, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrodi attuazione del D. Lgs. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 200118 aprile 2016, n. 16550, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi recanti “Procedure per la stipulazione l’affidamento dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale contratti pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che specificano che: - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla soglia scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di rilievo comunitario quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza” e considerato che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono tenute a fare ricorso preordinati; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale principio di riferimento rotazione il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; Richiamato il Regolamento per lo svolgimento delle relative procedure”l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, artt. 3,14 e 15;
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Samples: Affidamento Diretto, Affidamento Diretto Per Fornitura Di Licenze Software
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 100, numero 52comma 2, contenente “Disposizioni urgenti per Cost.; vista la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999l. 14 gennaio 1994, n. 48820, e successive modificazionie, e 58 della legge 23 dicembre 2000in particolare, n. 388l’art. 3, tutte le amministrazioni statali centrali e periferichec. 4, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 1/2016/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016; vista la relazione, presentata dal cons. Xxxxxxx Xxxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”; vista l’ordinanza in data 4 novembre 2016, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per l’adunanza del 24 novembre 2016, al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale fine della pronuncia sulla gestione in argomento; viste le note n. 4507 del 7 novembre 2016 e n. 4522 dell’8 novembre 2016, con le quali il Servizio di riferimento segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: - Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo svolgimento sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali; - Ministero delle relative procedureinfrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere; - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della performance; - Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; - Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della - Stretto di Messina s.p.a.; - Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale; - Anas s.p.a., Collegio sindacale; - Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.; - Regione Calabria; - Regione Siciliana; udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx; presenti, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: - per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, funzionaria; - per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente; - per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario; - per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, dirigente; - per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx, funzionaria, e il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, funzionario; - per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario; - per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente; - per la società Stretto di Messina s.p.a., il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, commissario liquidatore; - per la società Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale, il xxxx. Xxxxx Xxxxx, presidente; - per l’Anas s.p.a., il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente; - per la Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a., la dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, dirigente; - per la Regione Calabria, la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxx, dirigente; - per la Regione Siciliana, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente; viste le memorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, prot. n. 10266 del 14 novembre 2016, e della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, prot. n. 11439 del 16 novembre 2016; di Stretto di Messina s.p.a., prot. n. 186 del 17 novembre 2016, e di Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale, prot. n. 187 del 17 novembre 2016; del Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto, prot. n. 22021 del 22 novembre 2016; di Anas s.p.a., del 1° dicembre 2016; di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente “La ridefinizione dei rapporti contrattuali della società Stretto di Messina”;. La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni: - Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità; - Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gabinetto; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio per l’alta sorveglianza sulle grandi opere; - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Organismo indipendente di valutazione della - Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; - Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della - Stretto di Messina s.p.a.; - Stretto di Messina s.p.a., Collegio sindacale; - Anas s.p.a.; - Anas s.p.a., Collegio sindacale; - Rete ferroviaria italiana (Rfi) s.p.a.; - Regione Calabria; - Regione Siciliana. Le amministrazioni interessate: adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati; comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’art. 3, c. 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). La relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. Hanno collaborato: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx La sottoscrizione, nel marzo 2006, del contratto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina non fu condivisa dal Governo insediatosi all’inizio della XV legislatura (maggio 2006), mentre fu confermata, nei suoi effetti, dall’esecutivo che aprì la successiva (2008). Nell’ambito di questa vicenda, si inseriscono la richiesta di danni del contraente generale, rinnovata fino all’accordo del 25 settembre 2009 – che fece seguito alla comunicazione della società Stretto di Messina, il 25 settembre 2007, di non poter dar corso alle prestazioni contrattuali – e l’accordo transattivo stipulato dalle parti nel 2009, con rimodulazione del diritto di recesso e nuove condizioni in precedenza non previste a favore della parte privata. Quest’ultima dichiarò il proprio recesso, invocando le favorevoli condizioni sottoscritte nel 2009, pur contestandone la parte pubblica la loro applicabilità, per assenza dei presupposti applicativi. E’ intervenuto il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, per il quale la caducazione dei vincoli contrattuali comporta esclusivamente un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali e di un’ulteriore somma pari al 10 per cento di esse; ne è seguìto un rilevante contenzioso, tuttora in corso, tra la società concessionaria e le parti private. A seguito dello scioglimento dei contratti, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione il 15 aprile 2013. Nel corso degli anni, la concessionaria ha richiesto, nei confronti delle amministrazioni statali, per le proprie pregresse attività, più di 300 milioni. Il conflitto che ne è derivato contrasta con i principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell’agire amministrativo, tenuto anche conto che quanto eventualmente ottenuto in sede di contenzioso è destinato a tornare agli azionisti pubblici, dopo l’estinzione della società. Peraltro, non risultano iniziative della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – oltre a quelle di resistenza in sede giudiziaria – per por fine al contrasto con la concessionaria. L’onere annuo per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni di euro solo nel 2015, risulta ancora rilevante. Si impongono iniziative volte a rendere più celere la liquidazione della concessionaria, dal momento che, prevedibilmente, le pendenze giudiziarie con le parti private si protrarranno ancora per un lungo periodo e la sopravvivenza della società ha comportato una costosa conflittualità fra entità che dovrebbero, al contrario, agire all’unisono nel superiore interesse del buon andamento amministrativo. E’ significativa la difficoltà, da parte delle strutture ministeriali, nel riappropriarsi delle proprie competenze dopo la soppressione della Struttura tecnica di missione, circostanza che ha limitato, in parte, le verifiche della Sezione.
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Samples: Deliberazione, Deliberazione
VISTO. il Decreto Legge 7 contenuto delle fonti di seguito citate: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 9 maggio 20122022; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, numero 52Triennio 2016 – 2018, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”sottoscritto il 12 febbraio 2018; Accordi sulle procedure di sviluppo economico, convertito sottoscritti il 19 aprile 2011, il 17 settembre 2015, il 21 dicembre 2017, il 23 ottobre 2018 e l’8 agosto 2019; Accordo sul finanziamento delle funzioni direttive nell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto il 14 dicembre 2010; Accordo del 14 marzo 2022 sui riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione del nuovo modello di accoglienza degli uffici dell’Agenzia; Accordo del 31 agosto 2022 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012il quale, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo attuazione dell’art. 1, commi 449 comma 7, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 per l’anno 2020, è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali un importo pari a € 153.383.570,90 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Accordo del 31 agosto 2022 sottoscritto dall’Agenzia e 450dalle Organizzazioni sindacali, della Legge area dirigenti e aree professionali, con il quale è stato destinato all’incentivazione del 27 dicembre 2006personale delle aree professionali, numero 296per l’anno 2020, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema una quota delle convenzioni risorse di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999all’art. 59, n. 488comma 4, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzionipari a € 77.870.854,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia; Convenzione triennale per il triennio 2021-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 2023 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreto-legge 25 giugno 2008, e successive modificazionin. 112, nonché le autorità indipendenticonvertito dalla Legge 6 agosto 2008, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 n. 133; Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141; Decreto del presente articoloPresidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come n. 158 concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole modalità di ogni ordine applicazione delle disposizioni dei titoli II e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 III del decreto legislativo 30 marzo 200127 ottobre 2009, n. 165150, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni al Ministero dell'economia e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro delle finanze e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedurealle Agenzie fiscali”;
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Samples: Accordo Definitivo Di Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate, Accordo Definitivo Di Ripartizione Del Fondo Risorse Decentrate
VISTO. il Decreto Il X.X. 00/00/0000 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; • Il X.X. 00/00/0000 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; • La Legge 7 maggio 201223/12/1999 n. 488 (art. 26) e s.m.i. nonché la Legge 23.12.2000 n. 388 (art. 58), numero 52relative all’istituzione del sistema Consip S.p.A. in materia di scelta del contraente nell’ambito della P.A.; • Il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 relativo al riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; • Il dp. 58968 del 18.5.2016 di Maricogecap contenente le prime direttive in merito alla novella legislativa del D.Lgs. 50/2016; • Il Dispaccio del Comando Generale delle Capitanerie di Porto prot. 59248 del 22/06/2011 “Linee di indirizzo in materia di attività contrattuale con procedure in Economia” per le parti efficaci in quanto non direttamente discendenti dalle norme soppresse dal D.Lgs. 50/2016; • La Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2004), convertito con modificazioni la quale viene previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano far ricorso alla convenzioni stipulate dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di importo pari o superiore convenzionamento (punto 166, lettera c); • La Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in particolare l’art. 1 comma 450, come modificato dalla L. 208/2015, art. 1 comma 502 che prescrive l’obbligo, a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitariodecorrere dal 01.01.2016, sono tenute a fare del ricorso al mercato elettronico Mercato Elettronico della pubblica amministrazione P.A. (M.E.P.A.) di cui all'articolo 328all’art. 11, comma 1, 5 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 101/2002 solo per gli acquisti l’acquisizione di beni e servizi a partire da € 5.000,00; • I decreti comunemente denominati “Spending Review”; il D.L. denominato fare 21 giugno 2013, nr 69; • La legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; • Il D.L. del Fare convertito in legge 98/2013, per cui non sussistono i presupposti di importo pari o superiore a 1.000 euro e una suddivisione in lotti; • La legge 190/2014 (legge di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi stabilità 2015); • Il D.M. 23.01.2015 attuativo del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedureregime split payment; • La legge 15/2014di conversione del D.L. 150/2013 “decreto sblocca Italia”; • Il Codice dell’amministrazione digitale; • Le linee guida ANAC;
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Samples: Determinazione Dirigenziale Di Aggiudicazione, Determinazione Dirigenziale Di Aggiudicazione
VISTO. la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto; - il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera f) che prevede l’ effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 “ Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»”; - il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 materia di protezione dei dati personali"; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 450, della Legge del Consiglio del 27 dicembre 2006aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, numero 296nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - l' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; - il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”; - l'art. 11 del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”34 (cosiddetto Decreto Rilancio);
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Samples: Convenzione Attuativa Per Erogazione Dei Servizi Di Prenotazione Delle Prestazioni Sanitarie E Di Pagamento Del Ticket, Convenzione Attuativa Per Erogazione Dei Servizi Di Prenotazione Delle Prestazioni Sanitarie E Di Pagamento Del Ticket
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, numero 52n. 85, contenente “Disposizioni urgenti supplemento ordinario n. 59, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori, i criteri generali per la razionalizzazione realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della spesa pubblica”legge n. 431 del 1998 nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012commi 1, numero 97, ed 2 e 3 della stessa legge; Visto in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrol'art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 3284, comma 1, della menzionata legge n. 431 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 20101998, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi 2, che stabilisce, tra altro, che il Ministro dei lavori pubblici, ora infrastrutture e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolotrasporti, convochi, ogni tre anni, le altre amministrazioni pubbliche organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di cui all'articolo 1 individuare i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 431 del decreto legislativo 30 marzo 20011998; Viste le note del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 165Sen. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonché con le autorità indipendentiquali in data 27 luglio 2016, per gli acquisti di beni 20 settembre 2016, 11 ottobre 2016 e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 25 ottobre 2016, ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998, sono state convocate le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al sistema telematico messo fine di predisporre una nuova Convenzione nazionale adeguandola maggiormente alle esigenze derivanti dalla crescente situazione di disagio abitativo relativo al comparto delle locazioni ad uso abitativo; Vista la Convenzione nazionale in data 25 ottobre 2016 ed i relativi allegati, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a disposizione dalla centrale regionale di riferimento livello nazionale, fatta eccezione dell'organizzazione dei conduttori Sicet e vistata, per lo svolgimento il Ministero delle relative procedure”infrastrutture e trasporti, dal Vice Ministro Sen. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
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Samples: Contratti Di Locazione, Contratti Di Locazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 comma 2, del decreto legislativo n. 74/2018, come modificato dal decreto legislativo n. 116/2019 che prevede che “… il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, e 450all'esecuzione dei relativi accordi quadro …”; Vista la nota AGEA prot. n. 5028 del 26 gennaio 2021, della Legge acquisita al protocollo del 27 dicembre 2006Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 36874 in pari data, numero 296con la quale è stata rappresentata la necessità di acquisire un servizio di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il triennio 2021-2023, prevedendoper l’aggiornamento, tra l’altro, che: ⮚ delle informazioni territoriali contenute nel SIAN evidenziando, tra l’altro, “… che i rilievi devono essere eseguiti nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999periodo compreso nei mesi tra maggio e luglio, n. 488, compatibilmente con i periodi fenologici più adatti per le colture da identificare e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte con le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratticondizioni metereologiche …”; ⮚ “Visto che con decreto prot. n. 118566 dell’11 marzo 2021 è stato disposto l’avvio di una procedura di gara aperta e di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del Codice, per l’affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il SIAN per una durata di 36 (trentasei) mesi, la cui decorrenza è definita nello Schema di Accordo Quadro, per un importo posto a base di gara pari ad € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) IVA esclusa (CIG 8641623CE2; CUP J59J21000150005), da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo le amministrazioni statali centrali modalità definite dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, approvate dal Consiglio con Delibera n. 1005 del 21 dicembre 2016; Visto il decreto prot. n. 63391 del 10 febbraio 2022 con il quale è stata aggiudicata la procedura di gara aperta e periferichedi rilevanza comunitaria, ad esclusione degli istituti ex art. 60 del Codice, per l’affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il SIAN (CIG 8641623CE2; CUP J59J21000150005) al costituendo Raggruppamento Temporaneo formato dalla ditta CGR SPA e delle scuole dalla ditta E-GEOS S.p.A. per un importo di ogni ordine € 9.600.000,00 (novemilioniseicentomila/00) per tre anni; Viste le note prot. n. 63502, prot. n. 63508 e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarieprot. n. 63513 del 10 febbraio 2022 con le quali il sopra richiamato provvedimento di aggiudicazione è stato notificato ai due RTI partecipanti alla procedura, nonché gli enti nazionali di previdenza ad AGEA; Preso atto delle verifiche ex articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione successive modifiche ed integrazioni svolte dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”stazione appaltante;
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Samples: Atto Esecutivo Dell’accordo Quadro, Servizi Di Telerilevamento Ed Elaborazione Cartografica
VISTO. l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione ela repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Sig. Ministro dell’Interno in data 17 maggio 2017, che recepisce le indicazioni contenute nella Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3 agosto 2016, inteso come atto generale di indirizzo per le Amministrazioni, che tiene conto delle modificazioni legislative intervenute in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, con particolare riferimento ala D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; - il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019 del Ministero dell’Interno, trasmesso dall’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento con nota protocollo n. STAFFCADIP. 0014383 del 31.07.2017; - il Decreto Legge 7 maggio 2012Legislativo 18 aprile 2016, numero 52n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, contenente 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proceduredi appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture”; - il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante: “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 integrative e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui correttive al decreto legislativo 30 luglio 199918 aprile 2016, n. 30050”; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche n.62, con il quale è stato emanato il “Rego- lamento recante codice di cui all'articolo 1 comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche- il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al adottato con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”sig. Ministro in data 08 agosto 2016;
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinary Agreement
VISTO. il Decreto Legge decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2012marzo 2007, numero 52che stabilisce, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”in attuazione dell'art. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012comma 3, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 488368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e successive modificazionidi € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; Vista la nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e 58 delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2017/2018, ai sensi della legislazione vigente, e' pari a € 764.101.876,00, di cui € 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 23 dicembre 2000n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 388188 del 2001; € 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, tutte le amministrazioni statali centrali e periferichecomma 2, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradodella legge n. 428 del 1990; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. comma 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrodella legge n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 3281, comma 1424, della legge n. 147 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”2013; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti € 26.000.000,00 stanziati ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) - finanziamento ammessi al primo anno nell'a.a. 2014-2015 e trascinamento; € 126.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; Vista la nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, per un importo complessivo pari ad € 764.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate: i) la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in € 568.653.000,00; ii) la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in € 15.000.000,00; iii) la somma necessaria a garantire, con riferimento al contenzioso concernente il concorso nazionale di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2016/2017, la copertura, in caso di soccombenza, per il primo anno di corso, pari a € 4.775.000,00; e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle necessarie decurtazioni sopra descritte, un importo pari ad € 175.673.876,00, che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto del costo complessivo del contratto di specializzazione al primo anno di corso, per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 contratti statali; Vista la nota prot. n. 80318 del 4 maggio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018 e considerate le fonti di finanziamento disponibili a legislazione vigente, gia' comunicate dal medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Dicastero con la richiamata nota prot. n. 20790 dell'8 febbraio 2018, ha comunicato di riferimento non avere osservazioni da formulare in merito all'attivazione per lo svolgimento delle relative procedure”l'a.a. 2017/2018 di n. 6.200 nuovi contratti statali;
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Samples: Decreto Ministeriale, Decreto Ministeriale
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 26 marzo 2001, n. 165151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 0000, x. 00”, xx particolare, l’art. 3 che vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza nonché di maternità e l’art. 16 che vieta di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto nonché durante i tre mesi successivi; VISTI, altresì - il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazionimodifiche; - la legge regionale 12 agosto 2020, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni n11 recante: “Legge di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…contabilità regionale”; ⮚ - il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “le amministrazioni statali centrali e perifericheRegolamento regionale di contabilità”, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328che ai sensi dell’articolo 56, comma 1, 2. della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010all’articolo 55 della l.r. n.11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.11/2020; - la legge regionale 30 dicembre 2020, n.25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; - la legge regionale 30 dicembre 2020, n.26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2071060, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1061, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” e la successiva deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n.247 di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale; - la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n.20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021 -2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 , della legge regionale 12 agosto 2020, n.11”; ⮚ - la circolare del Direttore Generale prot. n.278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; PREMESSO CHE il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “fermi restando gli obblighi Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolodi efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ” e succ. mod., le altre all’’art. 23 dispone che “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche ((...)) sulla base di cui all'articolo 1 quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”; PREMESSO CHE con l’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa per l’utilizzo delle risorse del decreto legislativo “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2019, sottoscritta il 30 marzo 2001ottobre 2020 si è convenuto che le risorse di parte stabile emerse in sede di rendicontazione, n. 165quali economie di spesa, nonché stimate in €. 1.956.466,27 sono riportate nel fondo dell’anno 2020; PREMESSO CHE con l’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa per l’utilizzo delle risorse del “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2020, sottoscritta il 30 ottobre 2020 si è convenuto che le autorità indipendentirisorse di parte stabile emerse in sede di rendicontazione quali economie di spesa, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”stimate in € 2.200.000,00 vengono destinate alle progressioni economiche orizzontali da effettuarsi con decorrenza 01.02.2020;
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 decreto-legge 14 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19992018, n. 488135, e successive modificazioniconvertito, e 58 della con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 200011 febbraio 2019, n. 38812, tutte le amministrazioni statali centrali e perifericheil quale all’articolo 8, ivi compresi gli istituti e le scuole comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 entrata in vigore del presente articolodecreto, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedureattività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi 1 di 26 strategici che fanno capo alla societm di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della societm di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, numero 52concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, contenente “Disposizioni urgenti servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per la razionalizzazione della spesa pubblica”gli effetti dall’articolo 16-sexies, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012comma 2, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della decreto-legge 23 dicembre 199920 giugno 2017, n. 48891, e successive convertito, con modificazioni, e 58 della dalla legge 23 dicembre 20003 agosto 2017, n. 388123, tutte le amministrazioni statali centrali ha prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e perifericheAbruzzo il 24 agosto 2016, ivi compresi gli istituti il 26 e le scuole di ogni ordine e gradoil 30 ottobre 2016, le istituzioni educative e le istituzioni universitarieil 18 gennaio 2017, nonché gli enti nazionali degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2017; Vista la Legge 24 luglio 19992018, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni89 di conversione del decreto-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001legge 29 maggio 2018, n. 16555 recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, e successive modificazioniLazio, nonché le autorità indipendentiMarche ed Umbria, possono ricorrere alle convenzioni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con la quale è stato prorogato lo stato di cui emergenza fino al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per 31 dicembre 2018; Vista la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo legge 30 luglio 1999dicembre 2018, n. 300145, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328art.1, comma 1988, del regolamento con la quale lo stato di cui emergenza è prorogato fino al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”31 dicembre 2019;
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Redazione Dello Studio Di Fattibilità
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012dell’Assessore degli Affari Generali n. 3170/8 del 31/01/2019, con il quale sono state conferite al xxxx. Xxxxxx Xxxx le funzioni di Direttore del Servizio di supporto all’ Autorità di Gestione del POR FSE, con decorrenza 1 febbraio 2019; la nota n. 4594 del 01/02/2019 con la quale si comunica che il Xxxx. Xxxxxx Xxxx ha assunto le funzioni di Direttore del Servizio di supporto all'Autorità di Gestione del POR FSE dell'Assessorato del Lavoro a far data dal 01/02/2019; la proroga al 31/01/2024 delle funzioni di Direttore del Servizio di supporto all'Autorità di Gestione del FSE dell'Assessorato del Lavoro attribuita al xxxx. Xxxxxx Xxxx con Decreto numero 52365/5 del 31/01/2022; che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento; i Regolamenti (CE): n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di sviluppo regionale, contenente “Disposizioni urgenti Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la razionalizzazione pesca); n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale Europeo); n. 821/2014 della spesa pubblica”Commissione UE (modalità di applicazione del Reg. n. 1303/2013); l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, convertito adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea; il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato in ultimo dalla Commissione con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012Decisione Comunitaria è C(2022) 2793 final del 24/04/2022, numero 97che modifica quello approvato con Decisione C(2014)10096; l'Accordo di Partenariato sul Programmo regionale 2021 – 2027 del 17.1.2022; il Vademecum per l’operatore disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, ed versione in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1vigore; i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 /2020, commi 449 e 450approvati dal Comitato di Sorveglianza, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto versione in vigore; la Descrizione del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999gestione e controllo (XX.XX.XX) versione 5.0, approvato con Determinazione 9332/472 del 04.02.2022; la D.G.R. n. 48824/12 del 29/07/2022 POR FSE 2014/2020. Adozione di una riprogrammazione ordinaria, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 30 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;Reg. (UE) n. 1303/2013; il contratto n. 0000029 protocollo n. 0091317 del 29/11/2021, stipulato tra la Regione- VISTO CONSIDERATO
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Samples: Procedura Negoziata Per l'Affidamento Del Servizio Di Formazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012contratto n. 3825 di Repertorio, numero 52stipulato in data 15 novembre 2013 tra il Ministero della salute e l’R.T.I. Accenture S.p.A. (mandataria) - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Almaviva S.p.A. - Telecom Italia S.p.A., contenente avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblical’affidamento dei servizi di sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale”, convertito avente durata dal 15 novembre 2013 al 14 novembre 2018; Vista la nota prot. n. 287 del 12 gennaio 2017 con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012cui l’Amministrazione ha chiesto a Consip S.p.A. la disponibilità a svolgere la funzione di stazione appaltante per l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale (SIS-N); Visto, numero 97in particolare, il Lotto n. 2 della predetta gara, avente ad oggetto i Servizi Applicativi e di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale; Vista la precedente proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 13 novembre 2018 (CIG. n. 7689874CC3) ed approvata con decreto direttoriale del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999data 16 novembre 2018, n. 488reg. 1-3405, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2018 fino al 14 maggio 2019; Vista, altresì, la ulteriore proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 10 maggio 2019 (CIG n. 7897876D71) ed approvata con decreto direttoriale del 13 maggio 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2019, reg. n. 1-2485, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 maggio 2019 e successive modificazionial 14 novembre 2019; Vista infine, la ulteriore proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 12 novembre 2019 ( CIG n. 8097878453) ed approvata con decreto direttoriale del 13 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, reg. n. 104, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2019 al 14 maggio 2020; Vista l’aggiudicazione definitiva del suddetto Lotto 2, divenuta efficace in data 29 novembre 2019, disposta da Consip S.p.A. in favore dell’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Accenture S.p.A., Xxxxxxxx S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., Ecubit S.r.l.; Vista la propria precedente determinazione a contrarre in data 08 gennaio 2020, con la quale è stata determinata la stipula dell’Accordo Quadro, di durata pari a 48 mesi, avente ad oggetto i Servizi Applicativi e 58 della legge 23 dicembre 2000di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Lotto n. 2 della gara ID SIGEF 1974 aggiudicata da Consip S.p.A. all’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., n. 300Accenture S.p.A., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001Xxxxxxxx S.p.A., n. 165Accenture Technology Solutions S.r.l., e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;Ecubit S.r.l.
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Samples: Contract
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 decreto-legge 14 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19992018, n. 488135, e successive modificazioniconvertito, e 58 della con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 200011 febbraio 2019, n. 38812, tutte le amministrazioni statali centrali e perifericheil quale all’articolo 8, ivi compresi gli istituti e le scuole comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 entrata in vigore del presente articolodecreto, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedureattività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla societm di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della societm di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
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Samples: Appalto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Sviluppo Frontend, Backend E Devops
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, numero 52introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, contenente “n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Xxxxxx; Visti il comma 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640 e il comma 4 dell'art. 678 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo ai sensi dell'art. 1, commi 449 2, lettera a), 3, 4 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 5 della legge 23 1° dicembre 19992018, n. 488132»; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 90528 del 12 giugno 2018 dello Stato Maggiore della Difesa, e successive modificazioni, e 58 della concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2019; Vista la legge 23 20 dicembre 20002018, n. 388145, tutte le amministrazioni statali centrali recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e periferichebilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di bilancio 2019); Vista la Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui allegata al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”interministeriale 16 maggio 2018;
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Samples: Concorsi Per La Nomina Di Tenenti
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto interministeriale 27 luglio 2009 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2011; Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale 27 luglio 2009 che determina in 8.848 unita' il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per ciascun anno del triennio 2008/2011, numero 52cosi' come indicato nella tabella 1 parte integrante del decreto in parola; Considerato che il citato decreto, contenente “Disposizioni urgenti in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-regioni in data 25 marzo 2009, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2008/2011, prevede l'eventualita' di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle esigenze rappresentante dalle regioni nell'ambito dei lavori del menzionato tavolo di lavoro; Ritenuto, sulla scorta delle determinazioni assunte dal citato tavolo di lavoro Stato-regioni, di procedere per la razionalizzazione l'anno accademico 2009-2010 ad una rimodulazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni ripartizione dei contratti di formazione specialistica di cui agli al richiamato decreto interministeriale 27 luglio 2009; Visti gli articoli 26 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 19992005, n. 488266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e successive modificazionipluriennale dello Stato», e 58 prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 20002005, n. 388266, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto legislativo 30 luglio 17 agosto 1999, n. 300368, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrosi provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo decreto-legge 2 aprile 2001, n. 16590, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo convertito in legge 8 maggio 2001, n. 165188, nonché le autorità indipendentidestinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro l'anno 2006 e di importo inferiore alla soglia 300 milioni di rilievo comunitario sono tenute euro annui a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”decorrere dall'anno 2007;
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Samples: Decreto Ministeriale
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012programma biennale 2020-2021 delle forniture e servizi, numero 52approvato con decreto del Direttore generale n. 107/2020, contenente successivamente aggiornato con i decreti del Direttore generale n. 182/2020, n. 69/2021 e n. 79/2020, nel quale è ricompreso l’acquisto di cui trattasi – CUI: F04686190481202000014; Considerato che con “Disposizioni urgenti Richiesta di acquisto” in data 19.05.2021 (agli atti) il Responsabile del Settore SIRA ha fatto presente nella relazione (allegato “1”) quanto segue: • con decreto del Direttore amministrativo n. 22 del 06.04.2016, ARPAT ha aderito al Lotto 3 della Convenzione denominata “Multifunzione 25” stipulata da Consip S.p.a. con Xerox S.P.A. per il noleggio di 31 multifunzione modello WC 7845V_F A3 a colori bassa produttività, e la prestazione dei servizi connessi, per la razionalizzazione durata di 48 mesi, per una spesa complessiva stimata (canone e copie eccedenti) di Euro 144.891,90 oltre IVA; • con decreto del Direttore amministrativo n. 64 del 27.05.2020 è stato disposto l’affidamento del noleggio delle 31 multifunzione modello WC 7845V_F A3 di cui sopra a Xerox S.P.A, per un ulteriore anno, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per problemi di sicurezza e di logistica inerenti il ritiro delle vecchie e la consegna delle nuove multifunzione nelle varie sedi dell’Agenzia; • il contratto è in scadenza il 30 giugno 2021, ma persiste tutt’oggi l’esigenza, per ARPAT, di disporre di apparati multifunzione a noleggio per assicurare i servizi di stampa, copia e scansione; Tenuto conto che: • in data 10.03.2021 è stata attivata la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A e T.T. Tecnosistemi S.p.A. (con sede legale in Prato, Via Rimini. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Prato – Xxx xxx Xxxxxx x. 00 xx x. 00000000000, X. XXX 00000000000,), denominata “Servizi di Print & Copy Management 3”, Lotto 3, per la “Fornitura in noleggio di apparecchiature Multifunzione per copia e stampa, “a basso impatto ambientale”, e servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa pubblicaattraverso strumenti di “Information Technology”; • la Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi, per cui la scadenza è attualmente fissata alla data del 10/09/2022 ed è prorogabile fino a ulteriori 6 (sei) mesi; • i singoli contratti attuativi della convenzione, stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, possono avere durata di 36 (trentasei) mesi, 48 (quarantotto) mesi o 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura; • come previsto dall’art. 3.5 (“Modalità di attivazione della Fornitura”) del Capitolato tecnico allegato alla Convenzione (agli atti del procedimento), al fine di perfezionare l’affidamento del servizio c.d. “P&CM”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012oggetto della presente Convenzione, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte è necessario procedere secondo le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;seguenti fasi:
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 2017; Vista l'Intesa Stato-Regioni, numero 52n. 227/CSR del 17 dicembre 2015, contenente “Disposizioni urgenti Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di Accordo Collettivo Nazionale per la razionalizzazione disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici); Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 114/CSR del 21 giugno 2018, Intesa ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018; Vista l'Intesa Stato-Regioni, n. 28/CSR del 21 febbraio 2019, Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della spesa pubblica”legge 5 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012n. 131 tra il Governo, numero 97le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019- 2021, di cui all'articolo 1, commi 449 e 450comma 280, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19992005, n. 488266; Vista l'Intesa Stato-Regioni, e successive modificazionin. 10/CSR del 19 gennaio 2017, e 58 Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 23 dicembre 20005 giugno 2003, n. 388131, tutte tra il Governo, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti regioni e le scuole province autonome di ogni ordine Trento e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le ConvenzioniBolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”2019»;
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 6, numero 52comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, contenente n. 192, “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblicaProroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito convertito, con modificazioni modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012legge 27 febbraio 2015, numero 97n. 11, ed in particolare l’articolo 7 laddove è previsto che ha modificato l’articolo 1“La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, commi 449 e 450comma 3, della Legge del 27 legge 30 dicembre 20062010, numero 296n. 240, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ è prorogata di due anni.”; Richiamato il “nel rispetto del sistema delle convenzioni Regolamento per il conferimento di cui agli articoli 26 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 23 30 dicembre 19992010, n. 488240”, emanato con decreto rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni; Richiamato il “Codice etico e di comportamento” dell’Università degli Studi di Trieste; Premesso che: - l’Istituto Nazionale di Astro Fisica con sede in Xxxx, e 58 xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 ha presentato, in qualità di Coordinatore, una domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “AHEAD2020 - Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain” sulla call for proposals H2020-INFRAIA-2018-2020 del programma Horizon 2020; - la proposta è stata finanziata a partire dal 02/03/2020, data di inizio del progetto (GA n. 871158), con scadenza prevista 01/12/2024 a seguito di un emendamento di proroga; - nel corso del 2023, per sopraggiunte cause di forza maggiore, il beneficiario European Gravitational Observatory ha fatto richiesta di lasciare la leadership del WP8 ad altro beneficiario; - per competenza scientifica è stato individuato il Dipartimento di Fisica con responsabile scientifico la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, RTD b) ssd FIS/01; - l'agevolazione destinata all'Ateneo è tracciata con il seguente CUP: J93C23001280005; Premesso che: • con il Decreto Direttoriale del Segretariato Generale - Direzione generale della legge 23 ricerca del MUR, 16 dicembre 20002021, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 3138 è stato emanato l'“Avviso pubblico per la stipulazione dei contratti…presentazione di Proposte di intervento per Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.4, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche• con analogo Decreto Direttoriale, ad esclusione degli istituti e delle scuole prot. n. 1031/2022 del 17/6/2022, è stato ammesso a finanziamento il Centro Nazionale di ogni ordine e gradoRicerca in High Performance Computing, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300Big Data and Quantum Computing, per gli acquisti la realizzazione del Programma di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitarioRicerca dal titolo “National Centre for HPC, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207Big Data and Quantum Computing”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti • l'agevolazione destinata all'Ateneo è tracciata con il seguente CUP: J93C22000540006; Considerato che, al comma 449 fine della realizzazione del presente articoloprogramma di ricerca sopra richiamato, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”attività in capo al Dipartimento di Fisica, si prevede il conferimento di un assegno di ricerca di durata biennale ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della richiamata legge 79/2022, di conversione del DL 36/2022; Vista la richiesta formulata dal Dipartimento di Fisica (prot. DF 1469 del 30/10/2023); Dato atto che, per il progetto H2020-INFRAIA-2018-2020 dal titolo “AHEAD2020 - Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain” (GA n. 871158) CUP: J93C23001280005, è tuttora in corso la sottoscrizione dell’Amendment al Grant Agreement da parte della Commissione Europea, come da delibera n. 158 del 06/07/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica, e che pertanto, la contrattualizzazione per l’assegno di ricerca è in ogni caso subordinata alla certa acquisizione del finanziamento; Ritenuto di stabilire in 15 giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, considerata la necessità di avviare quanto prima le attività di ricerca, in relazione al cronoprogramma dei progetti sopracitati;
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Samples: Research and Development
VISTO. il Decreto “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente di stabilità 2016); Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID n.1 del 14 giugno 2019 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali” e in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo l’art. 7; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1, comma 418, la quale modifica il comma 512 della L.208/2015 sostituendo le parole: “tramite Consip SpA” con “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip […]”; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del legge 27 dicembre 2006, numero n. 296, prevedendoprevede l’obbligo, tra l’altroper le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa; Vista, la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che specificano che: ⮚ - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza” e considerato che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del sistema prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; - nell’espletamento delle convenzioni procedure semplificate di cui agli articoli 26 all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della legge 23 dicembre 1999selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, n. 488le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e successive modificazionidell’interesse pubblico cui sono preordinati; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; - per lavori, servizi e 58 forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della legge 23 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 388445, tutte le amministrazioni statali centrali secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo80 del Codice dei contratti pubblici e periferichespeciale, ivi compresi gli istituti ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e le scuole di ogni ordine 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitariedei requisiti speciali ove previsti, nonché gli enti nazionali delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328esempio ex articolo1, comma 152, legge n. 190/2012) Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010difetto del possesso dei requisiti prescritti, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”la risoluzione dello stesso;
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Samples: Affidamento Diretto
VISTO. l’art. 100, comma 2, Cost.; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il Decreto Legge 7 controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; visto l’art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 20122021, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 6 l. 29 luglio 20122021, numero 97n. 108, ed in base al quale “la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1valutazioni di economicità, commi 449 efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema l’impiego delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999PNRR”; vista la deliberazione della Sezione 1° marzo 2022, n. 3003/2022/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il “Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l’anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024”; visto il rapporto, presentato dal Consigliere Xxxxx XXXXXX, che illustra gli esiti dell’intervento PNRR al 31 dicembre 2022 avente a oggetto “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”; Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando stati ripartiti tra i diversi collegi; visto il decreto n. 2/2023 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi; vista l’ordinanza n. 2/2023 prot. n. 357 del 30 gennaio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il I Collegio per la camera di consiglio del 2 febbraio 2023, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento; udito il relatore, Consigliere Xxxxx XXXXXX; di approvare, con le Convenzioni-Quadroindicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri: - Segretariato Generale; - Segreteria tecnica del PNRR; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: - Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Organismo indipendente di valutazione delle performance; - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali; Ministero dell’economia e delle finanze: - Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le restanti amministrazioni pubbliche interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di cui all'articolo 1 ricevimento del decreto legislativo 30 marzo 2001presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 16520, e successive modificazionicome modificato dall’art. 1, nonché le autorità indipendentic. 172, possono ricorrere alle convenzioni l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Le medesime, ove ritengano di cui al presente comma e al comma 456 non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente articolorapporto, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferichel’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e gradoc. 64, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999l. 24 dicembre 2007, n. 300244. La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 207”; ⮚ 33 (concernente il “fermi restando Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Corte dei conti | Sezione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 32/2023/G Corte dei conti | Sezione centrale di beni e servizi controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G Corte dei conti | Sezione centrale di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento controllo sulla gestione delle relative procedure”;Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 32/2023/G
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Samples: Deliberation
VISTO. il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e ss.mm.ii.; VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, numero 52recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021; TENUTO CONTO che, contenente ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 GIVEN the Regulation (EU) 2018/1046 of 18 July 2018, which establishes the financial rules applicable to the general budget of the Union, which amends Regulations (EU) no. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 and decision no. 541/2014 / EU and repeals Regulation (EU, Xxxxxxx) no. 966/2012; GIVEN the article 17 of EU Regulation 2020/852, which defines the environmental objectives, including the principle of not causing significant harm (DNSH, "Do no significant harm"), and the related Communication of the European Commission C (2021) 1054 final of 12 February 2021, containing “Technical guidelines on the application of the principle" do not cause significant damage "pursuant to the regulation on the mechanism for recovery and resilience”; GIVEN the Communication of the Commission 2014 / C 198/01 "Discipline of state aid in favor of research, development and innovation" and subsequent amendments; GIVEN the Decree of the Ministry of Economy and Finance of 6 August 2021, containing "Allocation of the financial resources foreseen for the implementation of the interventions of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) and distribution of goals and objectives for half-yearly reporting deadlines" and subsequent amendment of 23 November 2021; novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla Ricerca all'Impresa”; VISTA la riforma 1.1 della M4C2 “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”; VISTO l’investimento 1.3 della M4C2 – Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” che mira a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblicaconcessione delle agevolazioni finanziarie”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e ss.mm.ii.; VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendoquali, tra l’altro, cheil principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1553 dell’11/10/2022 di concessione del finanziamento del CONSIDERING that, pursuant to the aforementioned Decree of the Ministry of Economy and Finance of 6 August 2021 and subsequent amendment of 23 November 2021, the Ministry of University and Research is the assignee of resources envisaged for the implementation of the interventions of the Plan Recovery and Resilience Fund (PNRR) for a total of 11.732 billion euros, in order to implement the initiatives envisaged under the two components M4C1 "Enhancement of the offer of education services: ⮚ from nursery schools to universities" and M4C2 "From Research to Business”; GIVEN the reform 1.1 of M4C2 "Implementation of R&D support measures to promote simplification and mobility"; GIVEN the investment 1.3 of M4C2 - Creation of "Partnerships extended to universities, research centers, companies for the financing of basic research projects" which aims to strengthen the research chains at national level and to promote their participation in European and global strategic value chains. GIVEN the Ministerial Decree no. 1314 of 14 December 2021, containing "Provisions for the granting of financial benefits", issued by the MUR in implementation of the aforementioned reform 1.1 of the M4C2 and subsequent amendments; GIVEN the cross-cutting principles set out in the NRP, such as, among other things, the principle of contribution to the climate and digital goal (so-called progetto Codice identificativo PE00000006, Acronimo MNESYS, Titolo “nel rispetto A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”, registrato alla Corte dei Conti il 23/11/2022 al n. 2948 e relativi allegati; VISTA la delibera della seduta del sistema delle convenzioni 27 settembre 2023 con cui il Consiglio di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999Amministrazione dell’Università degli Studi di Genova ha approvato l’emanazione del bando a cascata per organismi di ricerca nell’ambito del Progetto MNESYS - “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease - PNRR M4C2 per lo Spoke 6; VISTO il Decreto del Rettore n. 5439 del 14 novembre 2023 e il Decreto Rettorale n. 5474 del 15 novembre 2023 di emanazione del Bando a cascata per il finanziamento di proposte di intervento per le attività di ricerca svolte da Organismi di Ricerca nell’ambito del programma di ricerca PE MNESYS “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”, per lo Spoke 6 dal titolo “Neurodegeneration, trauma and stroke”, nell’ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 – finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (PE00000006, CUP D33C22001340002); VISTO il Decreto Rettorale n. 4882285 del 10/05/2024 l’Università degli Studi di Genova, e successive modificazioniin persona del Legale Rappresentante, e 58 della legge 23 dicembre 2000nella sua qualità di Spoke, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali in esito alle operazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Bando, n. 300ha approvato la graduatoria individuando i progetti ammessi al finanziamento a valere sui fondi relativi al Programma tagging), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrothe principle of gender equality and the obligation to protect and enhance young people; HAVING REGARD to the MUR Directorial Decree No. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 20011553 of 11/10/2022 granting funding for the project Identification Code PE000006, n. 165Acronym MNESYS, e successive modificazioniTitle “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”, nonché le autorità indipendentiregistered with the Court of Auditors on 11/23/2022 at No. 2948 and its annexes; HAVING REGARD TO the resolution of the meeting of September 27, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo2023 by which the Board of Directors of the University of Genoa approved the issuance of the cascade call for research organizations under the MNESYS Project - “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease - PNRR M4C2 for Spoke 6; HAVING REGARD to the Rector's Decree No. 5439 of November 14, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…2023 and Rector's Decree No. 5474 of November 15, 2023 issuing the Cascade Call for Proposals for the funding of research activities carried out by Research Organizations under the research program PE MNESYS “A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”; ⮚ , for Spoke 6 entitled “le amministrazioni statali centrali e perifericheNeurodegeneration, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e gradotrauma and stroke”, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarieunder the PNRR, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Mission 4, n. 300Component 2, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitarioInvestment 1. 3 - funded by the European Union - NextGenerationEU (PE000006, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”CUP D33C22001340002);
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Samples: Contract for Intellectual Work
VISTO. il Il Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro ed AICA sottoscritto in data 10 maggio 2017, con validità triennale; - Il Decreto Legge 7 maggio 2012legislativo 15 giugno 2015, numero 52n. 81 con le modifiche della legge 96/2018 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, contenente a norma dell’art.1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’art.42, comma 5, lettera c) e recante “Disposizioni urgenti Apprendistato per la razionalizzazione della spesa pubblicaqualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”; - la legge 13 luglio 2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012n. 107, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disposizioni legislative vigenti"; - Il Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi criteri generali per la stipulazione realizzazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferichepercorsi di apprendistato, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del regolamento decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"; - la legge 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; - il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; - il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni; - il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione e le competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; - la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che inserisce la competenza digitale fra le tre competenze di base dandone la seguente definizione: "La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, I'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso I'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico"; - il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e le relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 all'art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 200116 gennaio2013 n. 13; - l’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni formazione e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”lavoro;
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Samples: Protocollo D’intesa
VISTO. il Decreto parere UPPA n. 49 del 17/07/2008 secondo il quale è senz'altro ammissibile la riconduzione delle esigenze temporanee ed eccezionali alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 del D. Lgs. 368/2001, anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purchè caratterizzate dalla temporaneità; - VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificato dall’art. 11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 7 maggio 2012n. 114/2014 in base al quale: - A decorrere dall'anno 2011, numero 52le amministrazioni dello Stato, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”anche ad ordinamento autonomo, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012le agenzie, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199962, n. 488, 63 e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”stesse finalita' nell'anno 2009;
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Samples: Atto Di Indirizzo Per Proroga Contratto a Tempo Determinato
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti l’Accordo Quadro biennale per la razionalizzazione della spesa pubblica”realizzazione di un offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, convertito con modificazioni dalla Legge volto a migliorare i raccordi fra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei sevizi socio-educativi 0-6 luglio 2012anni – sottoscritto in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali il 1° agosto 2013, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge prorogato dall’Accordo del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, luglio 2017; Considerato altresì che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni - con l’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata prorogato in data 27 luglio 2017, Repertorio Atti 86/CU, è stata confermata la realizzazione di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, n. 488anche per l’a.s. 2017/2018; - con l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali in data 18 ottobre 2018, e successive modificazioniRepertorio atti 101/CU conferma per un ulteriore anno, e 58 della legge 23 dicembre 20002018/2019, n. 388a far data dalla scadenza dello stesso, tutte le amministrazioni statali centrali e periferichel’Accordo ai sensi dell’articolo 9, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradocomma 2, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 200128 agosto 1997, n. 165n.281 di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi fra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio- educativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata 1°agosto 2013 (rep. atti n.83/CU), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo rinnovato in data 30 luglio 19992015 (rep. atti n.78/CU) e con Accordo di conferma annuale della Conferenza Unificata il 27 luglio 2017; Preso atto dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie locali in data 1 agosto 2019, n. 300rep. Atti 83/CU, che conferma per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328un ulteriore anno scolastico l’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 12, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 200128 agosto 1997, n. 165281 di conferma annuale dell’accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, nonché le autorità indipendentivolto a migliorare i raccordi fra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata 1° agosto 2013 (rep. Atti n. 83/CU) e confermato con Accordo di conferma annuale in Conferenza Unificata 18 ottobre 2018; Preso atto altresì della nota 2 settembre 2019, prot. n. 18324 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui si rappresenta la necessità di stipulare l’Intesa regionale; Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per gli acquisti la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”; Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 16 ottobre 2017 “Direttiva in materia di beni requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico conciliazione in attuazione della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedureL.R. 19/2016”;
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Samples: Intesa
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istitu- isce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regola- menti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nel- la Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull’undicesimo allegato in- frastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include il «Programma delle infrastrutture stra- tegiche» vigente; n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, con le quali questo Co- mitato ha approvato fra l’altro i progetti preliminari e definitivi dell’infrastruttura strategica relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione; n. 112 del 2015 e n. 13 del 2017 con le quali questo Co- mitato ha fornito parere sui contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., e, in particolare, sul «Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», numero 52sottoscrit- to in data 8 agosto 2014 e approvato, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; del 2016 e n. 67 del 2017, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012le quali questo Comitato ha approvato, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra fra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 i progetti della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradolinea ferroviaria Torino-Lione, le istituzioni educative opere compensative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza fornito autorizza- zione alla realizzazione per lotti costruttivi e assistenza sociale pubblici all’avvio del 1° e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”2° lotto costruttivo;
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Samples: Contratto Di Programma
VISTO. il ✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; ✔ Il comma 3-bis dell'art. 106 del Decreto Legge 7 19 maggio 20122020, numero 52n. 34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77 contenente “Disposizioni "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede il differimento per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020; ✔ Il comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199922 marzo 2021, n. 48841 (Decreto Sostegni) contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e successive modificazioniservizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che prevede l'ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 30 aprile 2021; ✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 58 s.m.i.; ✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022"; ✔ Lo Statuto del Comune di Milano; ✔ La Convenzione tra Comune di Milano e Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia del 16.06.1993 • la Fondazione Museo Nazionale della legge 23 dicembre 2000Scienza e Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx (di seguito denominata Fondazione) è, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 ai fini del decreto legislativo 30 14 marzo 20012013, n. 16533, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni un ente di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo; • il Comune di Milano è una delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti alla Fondazione; • la Fondazione è soggetta alla vigilanza di cui al presente comma all’articolo 25 del Codice Civile da parte del Ministero dell’Istruzione; • la Fondazione svolge, in via secondaria, attività di pubblico interesse disciplinate dal Diritto Nazionale o dell’Unione Europea; • la Fondazione ha adottato un modello di organizzazione e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 20018 giugno 2001 n. 231; • la Fondazione intende integrare il predetto modello di organizzazione e gestione, n. 165al fine di individuare quali attività da essa svolte rientrino tra quelle di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro adottare misure organizzazione e di importo inferiore gestione idonee a prevenire, nell’ambito di tali attività, fenomeni di corruzione e di illegalità; • l’erogazione del contributo annuo del Comune di Milano in favore della Fondazione è condizionata all’adempimento, da parte della Fondazione, di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nonché alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti pubblicazione dei dati e informazioni relativi agli appalti eventualmente effettuati di: lavori, servizi e forniture, ai sensi della legge ed in conformità ad apposito protocollo d’intesa. • Con Determina Dirigenziale n. 10843 del medesimo articolo 328 ovvero 28.12.2020 la Convenzione tra Comune di Milano e Fondazione è stata prorogata fino al sistema telematico messo 30.04.2021 con approvazione del contributo di € 258.200,00 per l’anno 2020, “previa verifica dei presupposti per l’erogazione dello stesso relativi all’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013 ed in conformità ad apposito protocollo di legalità da stipularsi tra il Comune di Milano e la Fondazione Museo della Scienza e Tecnologia “Xxxxxxxx xx Xxxxx”; • la Fondazione intende sottoscrivere, in via provvisoria e sperimentale un Protocollo di Legalità, propedeutico alla liquidazione del contributo del Comune di Milano in favore della stessa; impegnandosi, nel corso della durata del presente Protocollo di Legalità ed alla luce delle risultanze della sua applicazione, ad elaborare le modificazioni ed integrazioni dello stesso che si rendessero necessarie per assicurare un miglior adempimento, da parte della Fondazione, agli obblighi di cui D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; • il protocollo di legalità che verrà stipulato tra le parti, riconducibile allo schema allegato quale parte integrante del presente provvedimento, avrà per oggetto la regolamentazione degli obblighi da parte della Fondazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 • La Fondazione attraverso il Protocollo di Legalità si impegna a disposizione dalla centrale regionale far sottoscrivere il Patto d’Integrità (allegato A del presente protocollo) ai diversi operatori di riferimento per cui si avvarrà nell’ambito di appalti di lavori, servizi e forniture; • di approvare lo svolgimento delle relative procedureschema di Protocollo di Legalità, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, tra il Comune di Milano e la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx. Tra - la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Xxxxxxxx xx Xxxxx , con sede legale a Milano, in xxx Xxx Xxxxxxx, 00, in persona del Direttore Generale pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Galli (di seguito “Fondazione”;); e - il Comune di Milano, con sede a Milano, in piazza della Scala, 2, in persona del Direttore Area Polo Mostre e Musei Scientifici Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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Samples: Protocollo Di Legalità
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione l’art.1 della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del legge 27 dicembre 2006, numero n. 296, prevedendocome modificata da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede: - al comma 449, tra l’altrol’obbligo, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le con- venzioni di cui agli articoli all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e ; - al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro € 5.000,00 e di importo im- porto inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della dell’amministrazione pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale re- gionale di riferimento riferimento; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, comma 512, la quale prevede che “Al fine di garan- tire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connetti- vità, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per lo svolgimento delle relative procedurei beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico conso- lidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri ap- provvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le cen- trali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti […]”; Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 24 giugno 2016, n. 2 con la quale si for- niscono le prime indicazioni in merito alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle Delibera n. 144 del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2021 more della definizione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previ- sto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;
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Samples: Accordo Quadro Consip Per I Servizi Di Identità Digitale E Sicurezza Applicativa
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 52n. 297, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1gli articoli 399 e seguenti, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni concernenti il reclutamento di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; Visto l'art. 4, le istituzioni educative comma 1-quater, lettera c),del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e le istituzioni universitariedelle imprese»; Vista la legge 7 agosto 1990, nonché gli n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti nazionali pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di previdenza sede e assistenza la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale pubblici e le agenzie fiscali i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di cui al decreto legislativo 30 luglio decisione e di controllo»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 30068, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di cui all'articolo 1 esecuzione emanato con decreto del decreto legislativo 30 marzo 2001Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”333;
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Samples: Concorso Ordinario Per Il Reclutamento Del Personale Docente
VISTO. il Decreto Legge decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 1.000.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie», di cui euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV», euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» ed euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie»; Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021; Considerato che il punto 7 maggio 2012del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «le singole amministrazioni inviano, numero 52attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, contenente “Disposizioni urgenti comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la razionalizzazione della spesa pubblica”selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012n. 32, numero 97del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 «Piano nazionale di ripresa e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel resilienza - Guida operativa per il rispetto del sistema delle convenzioni principio di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 48833, del Ministero dell'economia e successive modificazionidelle finanze, «Piano nazionale di ripresa e 58 della legge 23 dicembre 2000resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la stipulazione selezione dei contratti…”progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e perifericheConsiderato che per il soddisfacente conseguimento della milestone europea M2C2-38 riferita al citato Investimento 5.1, ad esclusione degli istituti e delle scuole entro il mese di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al giugno 2022 deve essere adottato un decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300ministeriale che, per gli acquisti lo sviluppo di beni pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e servizi batterie, precisi: l'ammontare delle risorse disponibili; i requisiti di importo pari o superiore accesso dei beneficiari; le condizioni di ammissibilita' per programmi e progetti; le spese ammissibili; la forma e intensita' dell'aiuto. Considerato, altresi', che all'Investimento 5.1 e' associato anche il target europeo che prevede che l'insieme dei programmi di sviluppo finanziati dovranno essere in grado di garantire, entro il 31 dicembre 2024, la produzione di batterie con capacita' obiettivo di 11 GWh ed, entro il 31 dicembre 2025, l'aumento della capacita' di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [gigafactory] grazie a 1.000 euro e pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; Attesa la necessita' di dover fornire le adeguate indicazioni operative al fine di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso dare piena attuazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;richiamato Investimento
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Samples: Decreto
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio l’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, numero 52n. 92, contenente “Disposizioni urgenti che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integra- zione salariale, che si costituiscano, previa stipula di ac- cordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello naziona- le, fondi di solidarietà bilaterali con la razionalizzazione finalità di assicura- re ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di inte- grazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’art. 3 della spesa pubblica”legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funziona- mento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012in legge 9 agosto 2013, numero 97n. 99, ed nella parte in particolare l’articolo 7 cui prevede che ha modificato l’articolo 1la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, commi 449 e 450com- ma 28, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19991996, n. 488662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazionimodifiche e integrazioni con decreto del Ministro del La- voro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 58 delle finanze, sulla base di accordi e con- tratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni compa- rativamente più rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 23 dicembre 200028 giugno 2012, n. 38892, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali che prevede che l’entrata in vigore dei decreti di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 menzionato comma 42 deter- minino l’abrogazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 ministeriale recante il Regolamento del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”Fondo;
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VISTO. l’art. 14 comma 3 lett. n) e q) e l’art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile; Con i poteri della Deputazione Amministrativa, - di approvare ed autorizzare la spesa per il Decreto Legge 7 maggio 2012servizio di lavaggio ad alta pressione, numero 52disostruzione, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 spurgo di tratta intubate e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni xxxxx xxxx e servizi di smaltimento reflui derivanti – Anni 2020-2021, dando atto dei seguenti elementi essenziali: - natura del contratto: servizi e forniture - importo pari o superiore a 1.000 euro base d’offerta € 30.000,00 IVA esclusa: € 15.000,00 per l’anno 2020 e al € 15.000,00 per l’anno 2021; - stipula del contratto mediante scrittura privata; - affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016; - di sotto della soglia di rilievo comunitarioaffidare, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per le ragioni espresse in premessa, alle ditte JET SPURGO DI XXXXX XXXXXXX E C. S.N.C. – Xxx Xxxxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX) – C.F./P.IVA 02891940302 e SANVITESE ESPURGHI DI XXXXXXX XXXXXXXXX – Via Prodolone, 22 – 00000 Xxx Xxxx xx Tagliamento (PN) – C.F. FGLFNC48S25I403O – P.IVA 00307320937, l’incarico per i servizi di cui all'articolo 328in argomento per l’importo stimato di € 36.600,00 IVA inclusa così suddiviso: JET SPURGO DI XXXXX XXXXXXX E C. S.N.C. € 10.000,00 SANVITESE ESPURGHI DI XXXXXXX XXXXXXXXX € 20.000,00 - di delegare il Presidente alla stipula del contratto per l’affidamento delle forniture in oggetto con la Ditta contraente, comma 1, del regolamento sulla base dell’autodichiarazione resa dalla stessa e di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi procedere ad ogni atto inerente e le facoltà previsti al comma 449 conseguente l’attuazione del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche provvedimento; - di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dare atto che ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del medesimo articolo 328 ovvero possesso dei requisiti previsti dalla legge; - di imputare il costo di € 36.600,00 comprensivo di IVA ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio: JET SPURGO DI XXXXX XXXXXXX E C. S.N.C. Anno Codice Descrizione Importo Ivato 2020 C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti € 6.100,00 2021 C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti € 6.100,00 SANVITESE ESPURGHI DI XXXXXXX XXXXXXXXX Anno Codice Descrizione Importo Ivato 2020 C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti € 12.200,00 2021 C.B.02.02.08 Servizi smaltimento rifiuti € 12.200,00 - di precisare che l’imputazione ai conti di analitica verrà effettuata in sede di contabilizzazione delle fatture relative alla prestazione in oggetto; - di precisare che l’ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx è il Responsabile Unico del Procedimento relativamente al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale presente affidamento; - di riferimento procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012; - di precisare che l’erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010; - di precisare che le Ditte contraenti è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per lo svolgimento delle relative procedure”;le motivate ragioni d’urgenza esposte in premessa; - di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Lavaggio E Smaltimento Reflui
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012contratto di servizio proposto dal geom. Xxxxxxxxxxx Xxxxx dal quale si evidenziano le seguenti clausole essenziali: Richiamati gli artt. 2222 e xx. xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. 0000 xx.), numero 52, contenente “Disposizioni urgenti xx xxxxxxx di contratti d’opera intellettuali; Accertata la disponibilità finanziaria all’intervento n. 2010606 capitolo 6 n. id. 31686 e all’intervento n. 1010307 capitolo 1 x. xx 00000 del bilancio di previsione per l'anno in corso; Preso atto del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la razionalizzazione della spesa pubblica”Vigilanza sui contratti pubblici CIG ZE10B12093, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., numero 97comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; Ritenuto di procedere ad approvare all’affidamento dell’incarico di servizio ed a approvare il relativo contratto di servizio che regolerà i rapporti tra le parti; Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge ai fini del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni controllo di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999all’articolo 147bis del D. Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48850 del 25.07.2013, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti esecutiva ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
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Samples: Affidamento Incarico Professionale Di Collaborazione Occasionale
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 26 marzo 2001, n. 165151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 0000, x. 00”, xx particolare, l’art. 3 che vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza nonché di maternità e l’art. 16 che vieta di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto nonché durante i tre mesi successivi; VISTI, altresì - il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazionimodifiche; - la legge regionale 12 agosto 2020, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni n11 recante: “Legge di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…contabilità regionale”; ⮚ - il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “le amministrazioni statali centrali e perifericheRegolamento regionale di contabilità”, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328che ai sensi dell’articolo 56, comma 1, 2. della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010all’articolo 55 della l.r. n.11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.11/2020; - la legge regionale 30 dicembre 2020, n.25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; - la legge regionale 30 dicembre 2020, n.26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2071060, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1061, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” e la successiva deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n.247 di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale; - la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n.20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11”; ⮚ - la circolare del Direttore Generale prot. n.278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; PREMESSO CHE il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “fermi restando gli obblighi Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolodi efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., le altre all’’art. 23 dispone che “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche ((...)) sulla base di cui all'articolo 1 quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”; PREMESSO CHE con l’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa per l’utilizzo delle risorse del decreto legislativo “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2019, sottoscritta il 30 marzo 2001ottobre 2020 si è convenuto che le risorse di parte stabile emerse in sede di rendicontazione, n. 165quali economie di spesa, nonché stimate in €. 1.956.466,27 sono riportate nel fondo dell’anno 2020; PREMESSO CHE con l’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa per l’utilizzo delle risorse del “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2020, sottoscritta il 30 ottobre 2020 si è convenuto che le autorità indipendentirisorse di parte stabile emerse in sede di rendicontazione quali economie di spesa, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”stimate in € 2.200.000,00 vengono destinate alle progressioni economiche orizzontali da effettuarsi con decorrenza 01.02.2020;
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Samples: Procedura Per l'Attribuzione Delle Progressioni Economiche Orizzontali
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, numero 52n. 2021/241, contenente “Disposizioni urgenti che istituisce il dispositivo per la razionalizzazione della spesa ripresa e la resilienza; • il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; • la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”; • il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; • il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; • il Decreto del Ministro n. 386 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; • il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012agosto 2021, numero 97n. 113, ed recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; • la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in particolare materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 449 e 450comma 2, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; • il decreto del Ministro dell’economia e successive modificazionidelle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026; • l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al presente comma e al 1037; • l’articolo 1, comma 456 del presente articolo1043, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo secondo periodo della legge 30 luglio 1999dicembre 2020, n. 300178, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema telematico messo informatico; • l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a disposizione norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; • i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; • gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; • la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR; • il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR; - l’attuazione degli interventi previsti dalla centrale regionale misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di riferimento livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici; - con decreto direttoriale n. … del… l’Amministrazione responsabile, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, ha definito l’elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l’acconto da erogare agli stessi; - con lo stesso decreto direttoriale è stato approvato lo schema della presente convenzione; - il Soggetto beneficiario PINQuA, per lo svolgimento delle relative procedure”;la realizzazione dei seguenti interventi previsti nella proposta in epigrafe: ID INTERVENTO CUP .................. ......... intende avvalersi dei seguenti Soggetti attuatori PINQuA individuati tra quelli aventi le caratteristiche previste dall’art. 9 del DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021, con i quali provvederà a stipulare apposito atto convenzionale: Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:
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Samples: Convenzione
VISTO. GDPR-SIBAR. Progetto per la realizzazione di attività di sicurezza applicativa ed infrastrutturale nell’ambito del SIBAR in attuazione del GDPR, in adesione alla convenzione CONSIP SPC Sicurezza Lotto 2 - CIG principale 5518849A42 - CIG derivato 79673175FA - Approvazione dell'aggiornamento del "Progetto dei Fabbisogni". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IL DIRETTORE lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”; il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della dalla legge 23 17 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207217, “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010; la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - legge di stabilità 2022; la legge regionale 9 marzo 2022 n. 4 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2022-2024; la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022, avente ad oggetto “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024, n. 4 del 9 marzo 2022 (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto il Decreto legislativo 30 marzo 200118 aprile 2016, n. 16550 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché le autorità indipendenti2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche per gli acquisti il riordino della disciplina vigente in materia di beni contratti pubblici relativi a lavori, servizi e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”forniture;
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Samples: GDPR Sibar Project Agreement
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, Sede di Roma, con il quale il Dottore Xxxxx XXXXXXXXXX ha richiesto l’annullamento, nell’ambito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze delle "Strutture di Ricerca" dello Istituto Nazionale di Astrofisica", di undici "Ricercatori", Xxxxx Xxxxxxx Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno, che è stato indetto con la Determina del 15 novembre 2018, numero 52302, contenente “Disposizioni urgenti per successivamente modificata con la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge Determina Direttoriale del 27 dicembre 20062018, numero 296359, prevedendoin attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Istruzione, tra l’altrodella Università e della Ricerca del 28 febbraio 2018, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488numero 163, e successive modificazionisecondo le indicazioni contenute nella "Tabella" riportata nella parte finale della "Relazione istruttoria per il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi", predisposta dalla Direzione Scientifica, approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 luglio 2018, numero 72, ed allegata al relativo "Bando" per formarne parte integrante, della "graduatoria finale di merito" della procedura di selezione relativa alla "Posizione 4", "Macroarea 1.2", Settore di Ricerca denominato "Emissione termica da ammassi di galassie e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali struttura su larga scala: simulazioni idrodinamiche e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300osservazioni", per gli acquisti le esigenze dello "Osservatorio di beni Astrofisica e servizi Scienza dello Spazio di importo Bologna", approvata con la Determina Direttoriale del 26 settembre 2019, numero 320, nella parte in cui lo colloca al quinto posto, con un punteggio pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”76;
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Samples: Determina Per Concorso Pubblico
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, numero 52elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 255/04-01 del 23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 31/01/2019 con delibera n. 2/2019; aggiornato, contenente per l’annualità 2019/2020, dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2019 sulla base del medesimo atto di indirizzo dirigenziale prot. 255/04-01 ed approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 13/12/2019 con delibera n. 35/2019; Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 6/1 del 29/05/2020 di presa in carico e adesione al Programma Operativo Nazionale “Disposizioni urgenti Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la razionalizzazione realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo, nonché di ratifica della spesa pubblica”proposta di partecipazione di questa scuola all’Avviso n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020; Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.5 del 09/06/2020 di adesione al Progetto PON - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, convertito di acquisizione e quindi di ratifica della candidatura di questa scuola all’Avviso 4878/2020 n. 1025584 inoltrata in data 23/04/2020, così come approvata ed autorizzata con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 Lettera AOODGEFID-10459 del 05/05/2020; Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n.6 del 09/06/2020 di formale assunzione a bilancio e 450, di iscrizione al Programma annuale 2020 della Legge risorsa finanziaria autorizzata per la realizzazione del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ progetto PON FESR “nel rispetto del sistema delle convenzioni 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-154” dal Titolo “Smart Class Rosmini” di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 all’Avviso PON AOODGEFID/4878 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”17/04/2020;
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Samples: Determina a Contrarre
VISTO. ✔ gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; ✔ il Decreto Legge 7 maggio 201231 agosto 2013, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 6 28/10/2013, n. 124; ✔ il D.P.R. 28/12/2000, n. 445; ✔ il Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016; ✔ la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5644 del 3 ottobre 2016; ✔ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2298 del 29/12/2016; ✔ il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04.05.2016 tra la Prefettura di Milano, il Tribunale di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano e il Comune di Milano per la gestione delle istanze di morosità incolpevole; ✔ la Deliberazione Giunta Comunale n. 468 del 03/04/2020; ✔ la Convenzione del 22/12/2021 tra Comune di Milano e Società Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi per la realizzazione del nuovo modello sperimentale di Agenzia sociale per la Locazione; ✔ la Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 2974 del 23/03/2020; ✔ la Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 3222 del 09/06/2020; ✔ la Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 3438 del 24/07/2020; ✔ il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 luglio 20122021 di concerto con il MEF, numero 97per il riparto tra le Regioni e le Province autonome della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli 2021 che assegna a Regione Lombardia la somma di Euro 9.019.082,93; ✔ la Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 5395 del 18/10/2021; • il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, ed convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; • con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124”, sono stati rivisti i criteri di accesso ai contributi per sanare i casi di morosità incolpevole, stabiliti in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1precedenza dal pari D.M. del 14.5.2014 n. 202; • con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5644 del 03.10.2016, commi 449 Allegato A), “Linee Guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e 450Tabella di riparto delle risorse ai Comuni”, della Legge di applicazione del 27 dicembre 2006nuovo D.M. 30.03.2016, numero 296, prevedendosono state definite, tra l’altro, che: ⮚ le modalità attuative per la pubblicazione degli Avvisi Pubblici da parte dei Comuni aderenti all’iniziativa in questione; • il Comune di Milano, nell’ambito delle iniziative “Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell’abitazione e contrasto della morosità”, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 1584 del 31.07.2014 e n. 350 del 27.02.2015, ha previsto le modalità e le forme operative per la costituzione ed il funzionamento della “Agenzia Sociale per la Locazione”; • il progetto Agenzia Sociale per la Locazione - Milano Abitare è stato avviato nel rispetto 2015, sulla base della convenzione stipulata in data 26.03.2015 con durata quinquennale, dalla Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA), soggetto selezionato nell’ambito di una procedura di co-progettazione; • le finalità del sistema contributo previsto dal D.M. 30.03.2016 rientrano tra quelle che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere mediante l’attività dell’Agenzia Sociale per la Locazione, per ridurre il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole e per affiancare l’azione contrattuale e di accompagnamento all’utenza, anche attraverso l’intermediazione tra proprietario e conduttore; • con deliberazione di Giunta Comunale n. 2298 del 29.12.2016, il Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo, valevoli dall’anno 2017, per l’adesione all’iniziativa per il contenimento della “morosità incolpevole” in applicazione di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 30.03.2016 e dalla deliberazione Giunta Lombardia n. X/5644 del 03.10.2016, già richiamate, il cui contenuto è recepito dal presente provvedimento; • con DGR 2974 del 23.03.2020, Regione Lombardia, in attuazione dei sopra citati decreti del Ministero delle convenzioni Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato le linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, in linea con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 ed ha effettuato il riparto del Fondo 2019 fra i Comuni e il trasferimento dell’eventuale saldo dell’importo già a loro assegnato dalla DGR 5644/2016 per l’attuazione di tali iniziative. Ha stabilito inoltre che tali risorse devono essere utilizzate entro il 31/12/2021; • la convenzione del 26.03.2015 tra Comune e FWA per la gestione dell’Agenzia aveva scadenza il 25.03.2020 ed è stata prorogata una prima volta fino al 31.07.2020, nuovamente prorogata fino al 28.02.2021 e infine fino al 31.12.2021; • con deliberazione Giunta Comunale n. 468 del 03.04.2020 sono stati approvati gli indirizzi per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e alla co-gestione del nuovo modello sperimentale di Agenzia sociale per la locazione; • a seguito dell’espletamento di apposita procedura pubblica è stato individuato, quale soggetto del Terzo Settore, il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da Società cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi (capofila) e Società cooperativa sociale ONLUS Libellula (partner); • in data 20 ottobre 2021 Comune di Milano e RTI hanno avviato la co-progettazione del nuovo modello di Agenzia Sociale per la Locazione; a conclusione della fase di co-progettazione, in data 22 dicembre 2021 Comune di Milano e Spazio Aperto Servizi, capofila del RTI, hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione del nuovo modello sperimentale di Agenzia sociale per la locazione a partire dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 (progetto co-finanziato dal Pon Metro 2014-2020 nell’ambito dell’azione MI3.1.1.b - Agenzia Sociale per la Locazione Metropolitana); • con DGR 3222 del 09/06/2020, Regione Lombardia, ha modificato la DGR 2974/2020 dando la possibilità ai Comuni assegnatari delle risorse di cui agli articoli 26 all’Allegato A della legge DGR stessa di poterle utilizzare anche per le finalità della nuova misura sulla locazione legata all’emergenza Covid-19 prevista dall’Allegato B della medesima DGR; • con DGR n. 3438 del 24/07/2020 “Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse 2020” si è definito il riparto delle risorse per l’anno 2020 confermando le modalità attuative della DGR n. 2974 del 23 dicembre 1999marzo 2020; • con DGR 5395 del 18/10/2021, n. 488Regione Lombardia ha approvato, e successive modificazioniper le iniziative 2021 a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti lo stanziamento di Euro 9.019.082,93 e le scuole di ogni ordine e grado, relative linee guida stabilendo che le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui risorse potranno essere utilizzate dai Comuni fino al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;31/12/2022.
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Samples: Determination Directive
VISTO. il Decreto Legge decreto legislativo 7 maggio 2012marzo 2005, numero 52n. 82, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”e successive modifiche ed integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo recante "Codice dell'amministrazione digitale" Visto l'art. 1, commi 449 e 450comma 796, lettera r), della Legge del legge 27 dicembre 2006, numero 296n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che dispone che, prevedendoa decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite da provvedimenti regionali; Vista la delibera n. 36 del 19 novembre 2009 con la quale l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il documento contenente "Linee Guida in tema di referti on-line"; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra l’altrolo Stato, che: ⮚ “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010; Considerato che in data 19 gennaio 2011 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso sullo schema di decreto parere favorevole con ulteriori indicazioni e raccomandazioni, al fine di conformare pienamente la disciplina della materia ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali; Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento nello schema di decreto delle predette indicazioni e raccomandazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali nel rispetto citato parere del sistema delle convenzioni di cui 19 gennaio 2011, con particolare riferimento agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 3283, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010lettera a), n. 207”lettera b), lettera e), 4, comma 3, lettera e) e 6; ⮚ “fermi restando gli obblighi Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche province autonome di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro Trento e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi Bolzano nella seduta del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”23 marzo 2011;
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Samples: Regolamento
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 19 marzo 2021, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti con il quale l’onorevole Xxxxx Xx- xxxxx è stato nominato segretario del Comitato intermini- steriale per la razionalizzazione programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della spesa pubblica”politica economica e programmazione degli investi- menti pubblici di interesse nazionale; Vista la nota del Capo di Gabinetto d’ordine del Mini- stro per il Sud e la coesione territoriale, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012prot. n. 1728-P del 15 ottobre 2021, numero 97e l’allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed concernente la proposta di approvazione, in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Cagliari, articolato nelle tavole 1, commi 449 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamen- tale, n. 2 del 2021; Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del ci- tato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Cagliari è pari a 171,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020; Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli stru- menti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e 450F2, del PSC della Legge Città metropolitana di Cagliari sono state conferma- te le seguenti risorse: 67,40 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a) del 27 decreto-legge n. 34 del 2019; 103,60 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019; Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Cit- tà metropolitana di Cagliari, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli inter- venti contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recan- te «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modifica- ta dalla delibera CIPE 15 dicembre 20062020, numero 296n. 79, prevedendorecante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Diparti- mento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei mi- nistri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Considerato che, all’apertura dell’odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, risulta essere, tra l’altroi presenti, il Mi- nistro componente più anziano e che: ⮚ “nel rispetto , dunque, svolge le funzioni di Presidente del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Comitato, ai sensi dell’art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 23 dicembre 199918 aprile 2019, n. 48832, e successive convertito, con modificazioni, e 58 della dalla legge 23 dicembre 200014 giugno 2019, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali 55; Sulla proposta del Ministro per il Sud e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”coesione territoriale;
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Samples: Determina
VISTO. il Decreto Legge 7 l'accordo concernente "Contratto collettivo re gionale di lavoro - Area dirigenza", relativo al periodo 18 maggio 20122000 - 31 dicembre 2001, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione parte normativa e per la parte economica con la decorrenza ivi prevista; Visto l'accordo relativo al nuovo "Ordinamento professionale del personale della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 Regione siciliana e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni degli enti di cui agli articoli 26 all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000", sottoscritto in data 23 maggio 2001, con periodo di vigenza 1 gennaio 2001-31 dicembre 19992001; Vista la proposta dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza, prot. n. 4881204/Gab. del 24 maggio 2001, relativa al trattamento accessorio per il personale con qualifica non dirigenziale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e successive modificazionidegli Assessori regionali, e 58 oggetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali; Considerato che la Giunta regionale, nella seduta del 28 maggio 2001, ha esaminato favorevolmente le suddette ipotesi di accordo; Considerato che la Commissione legislativa permanente degli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana non ha espresso il proprio parere nei termini di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000regionale n. 38/91, per cui il suddetto parere deve intendersi acquisito; Vista la deliberazione n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 301 del decreto legislativo 30 marzo 15 giugno 2001, con la quale la Giunta regionale ha recepito gli accordi sopra individuati, trasmessa con nota prot. n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 1800 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per 20 giugno 2001; Vista la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, nota prot. n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 19296 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 22 giugno 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio ha trasmesso l'articolo relativo alla copertura finanziaria e il quadro degli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro per gli acquisti di beni il biennio economico 2000/2001; Visti i quadri degli oneri derivanti dall'applicazione dei suddetti accordi e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico rilevata la sussistenza della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”necessaria capienza finanziaria (allegato "A");
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012Dup 2020/2022, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 21.4.2020; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2/22 del 23.1.2020 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la razionalizzazione della spesa pubblica”Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2020 - 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, ai sensi della Legge 190/2012 e secondo le Linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 27 dicembre 200631.8.2016), numero 296come aggiornate con Delibera ANAC n. 1.208 dd. 22.11.2017 (Aggiornamento 2017 al PNA); Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, prevedendoanche potenziale, tra l’altrodi interessi, che: ⮚ “nel rispetto del sistema che pregiudichino l’esercizio imparziale delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui funzioni attribuite al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 dipendente firmario/firmatari del presente articoloatto per rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno; Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ovvero ne utilizzano i parametri ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.vo 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12; Tutto ciò premesso - di prezzoaffidare la manutenzione dei motocicli comunali alla ditta Xxxxx Xxxxx Xxx, via Grado 38-qualità come limiti massimi 40 - Monfalcone, con la modalità dell'accordo quadro e a seguito di indagine di mercato; - di prendere atto che l’accordo quadro avrà una durata di tre anni dal 1.4.2021 fino al 31.3.2024 con opzione di rinnovo per la stipulazione dei contratti…”ulteriori due anni; ⮚ “- di dare atto che il servizio è regolato da capitolato ed offerta economica allegati in modalità riservata e archiviati agli atti d'ufficio; - il quadro economico dell’appalto è stato stimato in € 10.000,00 iva esclusa. Durante il periodo del contratto le amministrazioni statali centrali e perifericheforniture potranno essere previste fino alla soglia di euro 39.999,99 iva esclusa, ad esclusione degli istituti e valore che costituisce il tetto di riferimento non superabile per l’affidamento ed il pagamento delle scuole prestazioni che possono essere affidate nel periodo massimo di ogni ordine e gradoaffidamento (tre anni + due anni per l'eventuale opzione di rinnovo); - di prendere atto che l’accordo quadro, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitariein analogia con le disposizioni dell’articolo 54 del D. Lgs.vo 50/2016, nonché gli enti nazionali rappresenta una forma di previdenza e assistenza sociale pubblici e gestione dell’appalto che consente all’ente di definire le agenzie fiscali condizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti fornitura di beni e servizi con l’aggiudicatario senza che vi sia un vincolo “quantitativo” all’acquisto. Tale tipologia di importo pari o superiore appalto permette all’ente di effettuare una unica procedura a 1.000 euro fronte di esigenze non ancora definite ma soltanto preventivate; - di prendere atto che attraverso la procedura telematica eAppalti della Regione FVG è stato acquisito il codice Cig YDF30898F7 - RUP xxxx. Xxxxx Xxxxxxx; - gli interventi manutentivi saranno gestiti direttamente da Servizi tecnici e al da Trasporti funebri per quanto di competenza mentre il Provveditorato gestirà gli interventi per i motocicli della Polizia municipale; - di prendere atto che l’aggiudicazione deriva dall’espletamento di una procedura negoziata - sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), così come modificato dall'articolo 1 della soglia L. 120/2020, quale affidamento diretto previa indagine di rilievo comunitariomercato; - di dare atto che l’affidamento è stato formalizzato sulla piattaforma regionale FVG di e-procurement eAppalti , sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 (articolo 32 comma 14; articolo 36 comma 2 lettera a); articolo 37 comma 1), richiamata la normativa di riferimento: articolo 36 comma 2 lettera a) del regolamento D.Lgs.vo 50/2016, come modificato dal D.Lgs.vo 56/2017 e dall'articolo 1 della 120/2020, che prevede che le stazioni appalti procedono all’affidamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi servizi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e forniture di importo inferiore alla soglia a 75.000,00 euro IVA E. , mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”diretta;
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Samples: Affidamento E Stipula Accordo Quadro
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 19996 marzo 2017 n. 40 con il quale è stato istituito il Servizio Civile Universale; Vista la Circolare del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 13 aprile 2017 con la quale viene definita la disciplina transitoria in materia di accreditamento e adeguamento agli albi di servizio civile, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroai sensi dell’art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 11 comma 6 del predetto decreto legislativo 30 40/2017; Vista la DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 “Istituzione dell’albo regionale degli enti di servizio civile nazionale”; Vista la Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio civile del 23 settembre 2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; Vista la richiesta di adeguamento e di contestuale passaggio dalla 2^ alla 1^ classe di accreditamento all’albo regionale sopraccitato – sez. A) presentata dall’ente VOLONTARIATO TORINO – XXX.XX, con sede in Torino, xxx Xxxxxxxx 00, codice helios NZ01965, in data 29 marzo 20012017 prot. n. 26/17; Vista la nota 7 giugno 2017 prot. n. 21586/A1509A con la quale sono state richieste integrazioni, trasmesse dall’Ente con nota 4 luglio 2017 prot. n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 264/17; Vista la successiva nota 18 luglio 2017 prot. n. 27736/A1509A con la quale sono stati comunicati all’Ente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza relativamente ad alcune sedi; Vista la nota 19 luglio 2017 prot. n. 278/17 con la quale l’Ente ha trasmesso i chiarimenti richiesti; Considerato che dalla successiva istruttoria effettuata dalla funzionaria responsabile non sono emersi ulteriori elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza; Attestata la regolarità amministrativa del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoatto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-qualità come limiti massimi per 4046 del 17 ottobre 2016; Tutto ciò premesso; Visti gli atti; Vista la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”legge 64/2001;
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Samples: Accreditamento
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 100, numero 52comma 2, contenente “Disposizioni urgenti per Cost.; vista la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999l. 14 gennaio 1994, n. 48820, e successive modificazionie, e 58 della legge 23 dicembre 2000in particolare, n. 388l’art. 3, tutte le amministrazioni statali centrali e periferichec. 4, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 15 dicembre 2014, n. 19, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2015; vista la relazione, presentata dal Cons. Xxxxx Xxxxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “Il Fondo per le non autosufficienze (2007-2015)”; vista l’ordinanza in data 23 giugno 2016, con la quale il presidente della Sezione ha convocato i collegi I e II e il collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 5 luglio 2016, al sistema telematico fine della pronuncia sulla gestione in argomento; vista la nota n. 2820 del 23 giugno 2016, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Gabinetto del Ministro, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, Organismo indipendente di valutazione della performance, Ufficio centrale del bilancio; - Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, udito il relatore, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx; uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: - per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali: il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Oiv), di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione concernente “Il Fondo per le non autosufficienze (2007-2015)”. La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni: - Presidenza del Consiglio dei ministri; - Ministero dell’economia e delle finanze; - Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le amministrazioni interessate: - adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati; - comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. La Convenzione Onu del 2006 sui diritti delle persone con disabilità ha messo in luce il problema della disabilità sotto il profilo culturale, scientifico e legale, imponendo altresì agli Stati membri, sulla base dell’analisi eseguita in materia di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (Icf), di implementare gli opportuni interventi per la realizzazione di una società pienamente inclusiva ed un ambiente sociale a disposizione misura di tutti. Nel nostro paese il tema della “vita indipendente” delle persone non autosufficienti è stato considerato una delle priorità del primo Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. Tale programma, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 dopo aver acquisito il parere favorevole, espresso da parte della Conferenza unificata del 24 luglio 2013, è stato adottato con d.p.r. 4 ottobre 2013. Esso rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il legislatore ha previsto l’attuazione della Convenzione Onu. In esso sono specificate sette linee di azione. In particolare, la linea di intervento n. 3 è in gran parte riferita alle politiche, ai servizi e ai modelli organizzativi per la vita indipendente, nonché all’inclusione delle persone svantaggiate nella società. In ragione del succitato principio convenzionale di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione ed implementazione di normative e politiche (art. 4, c. 3, Conv.), sia il primo rapporto sulla implementazione della Convenzione, sia il menzionato Programma sono stati il precipitato dell’impegno di ben sei gruppi di lavoro, istituiti dall’Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro, nei quali sono stati coinvolti soggetti del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni pubbliche esterne all’Osservatorio stesso. Sulla base dei risultati raggiunti dal Programma d’azione e dalla centrale regionale IV Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità (tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio 2013), che richiamano, quale tema trasversale, il problema dei servizi sociali nel nostro paese ed il ruolo delle regioni, è stata perciò proposta per la prima volta, nel 2013, l’adesione alla sperimentazione di riferimento un modello di intervento unitario a favore del tema della “vita indipendente” nei diversi territori regionali, quale requisito essenziale per la piena inclusione nella società delle persone con disabilità. Tale proposta è stata rinnovata nel 2014 con specifiche linee guida predisposte dal Ministero del lavoro ed è stata confermata anche nel 2015. Al fine di comprendere appieno le dinamiche proprie del panorama italiano, occorre evidenziare che il nostro paese registra ancora una estrema eterogeneità e disomogeneità nella diffusione dei servizi sul territorio, cui corrisponde una significativa sperequazione della spesa sociale. Basti segnalare i 282 euro pro-capite che vengono spesi nel 2015 nella Provincia autonoma di Trento per far fronte alle specifiche esigenze, contro gli appena 26 euro della Regione Calabria. Più in generale, il Sud spende, in media, poco più di un terzo rispetto al Nord. In questo scenario d’insieme, risulta assolutamente necessario ed urgente che vengano rafforzati tutti quei presidi e meccanismi di governance che siano in grado di realizzare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell’eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento, improntati ad una concreta e tangibile eliminazione degli squilibri esistenti non solo tra le diverse regioni, ma anche all’interno delle stesse regioni. Conseguentemente, il requisito anagrafico-residenziale non deve rivelarsi elemento di maggior favore per alcuni cittadini rispetto a quelli che risiedono in contesti territoriali più svantaggiati. Appare, comunque, opportuno precisare che se nel 2015, a seguito della legge di stabilità, è stato realizzato il primo passo avanti, necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Fna: mediante l’avvio di un percorso di stabilizzazione delle risorse, a decorrere dall’anno in corso, la dotazione finanziaria sarà anche sufficiente per consentire al Ministero di definire i livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti (Lea). In sostanza, lo svolgimento delle relative procedure”;stanziamento di bilancio “strutturale” garantirà che il fondo diventi un valido strumento per la realizzazione degli obiettivi prefissati.
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Samples: Deliberazione
VISTO. l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (rubricato «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamen- ti produttivi»), il Decreto Legge 7 controllo dei flussi finanziari previsto dall’art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche in- formatiche, individuate dalla delibera di questo Comi- tato n. 45/2011 di cui appresso, tra l’altro demandando a questo Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera da adottarsi ai sensi del suddetto art. 176; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infra- strutture strategiche; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficia- le n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha defini- to il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve esse- re richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che CUP deve essere riporta- to su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubbli- co e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari siste- mi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti; ficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011), con la quale questo Comitato, tra l’altro: ha approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato di seguire la sperimentazione del moni- toraggio finanziario di cui all’art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sperimentazione avviata con le delibere 27 marzo 2008, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2008 supplemento ordinario), e 18 dicembre 2008, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 61/2009), su parte della tratta T5 della metro C di Roma; ha preso atto, altresì, che le attività svolte e i risultati ottenuti con detta sperimentazione — poi estesa alla «Va- riante di Cannitelio» con delibera 13 maggio 20122010, numero 52n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 216/2010 supplemento ordinario) — erano stati utilizzati per l’elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), contenente “Disposizioni urgenti ammesso a cofi- nanziamento dalla Commissione europea e conclusosi in data 2 settembre 2014; ha disposto, con riferimento alle due infrastrut- ture strategiche sopra citate, che la sperimentazione proseguisse in sede di attuazione del suddetto progetto C.A.P.A.C.I., con l’obiettivo di mettere a punto alcuni ap- plicativi informatici, tra cui in particolare quello concer- nente un sistema di warning automatico, dettando criteri e procedure analoghi a quelli adottati per la razionalizzazione della spesa pubblica”precedente fase di sperimentazione; ha previsto la possibilità di estendere ad altro in- tervento, convertito da individuare successivamente, la suddetta sperimentazione; Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (Gazzetta Uffi- ciale n. 3/2012), con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012la quale questo Comitato ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di si- curezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendodemandando, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema la tenuta dell’anagrafe degli esecutori alla stazione appaltante, consentendo alla stes- sa di delegare le relative funzioni al contraente generale o concessionario, che vi attende sotto la vigilanza del- la stazione appaltante stessa, e disponendo l’obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nelle more della definizio- ne delle convenzioni direttive sul monitoraggio finanziario, nonché prevedendo l’assunzione — da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’opera — dell’obbligo di adeguarsi alle suddette direttive sui monitoraggio fi- nanziario che questo Comitato medesimo avrebbe detta- to per la fase a regime; Considerato che il progetto C.A.P.A.C.I. è stato esteso al progetto «Grande Pompei», giusta protocollo stipulato in data 6 febbraio 2013, e alla linea M4 della metropoli- tana di Milano, con protocollo stipulato in attuazione a quanto previsto al punto 4.10 della delibera 9 settembre 2013, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2014); Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Uf- ficiale n. 1/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordi- ne al programma delle infrastrutture strategiche di cui agli articoli 26 della legge 23 all’11° allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013; Vista la nota 12 dicembre 19992014, n. 48812/12/CCASGO 2014, con la quale il coordinatore dei CCASGO ha tra- smesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, il documento licenziato nella seduta del 17 novembre 2014 dal CCASGO stesso, recante «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee- guida», finalizzato ad aggiornare le modalità del moni- toraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e successive modificazionia definirne i tempi di attuazione, ai sensi del citato decreto- legge n. 90/2014, art. 36; Preso atto che tale documento, tra l’altro: puntualizza la portata della succitata norma sotto il profilo oggettivo e 58 sotto il profilo soggettivo, riportando — per quanto concerne quest’ultimo aspetto — la defini- zione della legge 23 dicembre 2000filiera; individua, n. 388tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta correda- to di due sub-allegati, I e II), gli obblighi che debbono assumere tutte le amministrazioni statali centrali imprese della filiera, cioè le imprese comunque coinvolte nella progettazione e perifericherealizzazione dell’infrastruttura strategica considerata, ivi compresi i quali consisto- no principalmente: nell’obbligo di accendere uno o più conti «dedica- ti» in via esclusiva all’opera considerata, nell’obbligo di effettuare tutti i pagamenti, salve le eccezioni puntualmente indicate in detto prototipo, tra- mite bonifici SEPA sui quali riportare il CUP nell’ambito di una stringa alfanumerica di individuazione del paga- mento e delle relative causali, nell’obbligo di rilasciare agli intermediari finan- ziari presso cui sono accesi i suddetti conti dedicati una «lettera di xxxxxxx», che li autorizzi a trasmettere al Di- partimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) le informazioni del pari specificate nel prototipo in discorso, nell’obbligo di alimentare la citata «anagrafe de- gli istituti e le scuole esecutori»; individua altresì, tramite il menzionato prototipo di ogni ordine e gradoprotocollo operativo, le istituzioni educative sanzioni applicabili in caso di inosservanza ai suddetti obblighi, delineando il procedi- mento per l’applicazione delle sanzioni stesse; identifica le informazioni, che gli intermediari fi- nanziari sono tenuti a trasmettere, tramite rinvio al docu- mento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell’apposita sezione del porta- le del consorzio Customer to business interaction (CBI) xxx.xxx-xxx.xx e diramato con le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali circolari predisposte sul tema dallo stesso CBI a supporto dei consorziati; prevede che l’ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati monitoraggio delle grandi opere (di previdenza e assistenza sociale pubblici e segui- to banca dati MGO) le agenzie fiscali informazioni di cui sopra; reca indicazioni circa la linea d’azione che debbono adottare le imprese titolari di conti correnti presso inter- mediari bancari non aderenti al decreto legislativo 30 luglio 1999Consorzio CBI; rileva l’opportunità che al monitoraggio dei flus- si informativi provveda apposito gruppo di lavoro isti- tuito presso il DIPE e del quale prospetta la possibile composizione; prevede che alla gestione e manutenzione della ban- ca MGO, n. 300configurata come sito web ad accesso riservato, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001venga preposto il DIPE, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “specificando le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti gli altri soggetti ai quali rendere immediatamente ac- cessibili le informazioni contenute in detta banca dati e prevedendo la stipula di protocolli d’intesa per regolare l’accesso da parte di altre amministrazioni ed organismi interessati; Rilevato che lo schema di linee guida e i relativi allega- ti non recano distinzioni circa la nazionalità delle scuole di ogni ordine imprese interessate e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando quindi gli obblighi e le facoltà previsti gli adempimenti sopra descritti devono intendersi riferiti a tutti gli operatori eco- nomici coinvolti, indipendentemente dalla nazionalità; Ritenuto, con l’occasione, di fornire più puntuali indi- cazioni in merito ai versamenti che gli aggiudicatari della realizzazione di infrastrutture strategiche sono tenuti ad effettuare in base al disposto del citato art. 36, comma 449 5, del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, decreto-legge n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 90/2014; Tenuto conto dell’esame della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti proposta effettuato ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2013, n. 62); Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422-P, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a disposizione dalla centrale regionale base dell’odierna seduta di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”questo Comitato;
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Samples: Regulatory Compliance Document
VISTO. il Decreto Legge l’art. 5 comma 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge del decreto legge 6 luglio 2012, numero 97n. 95, ed in particolare l’articolo convertito, dalla legge 7 che ha modificato l’articolo agosto 2012, n. 135, il quale dispone che: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del legge 27 dicembre 2006, numero n. 296, prevedendoe all'articolo 2, tra l’altrocomma 574, chedella legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ((autoveicoli di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999all'articolo 54, n. 488comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e successive modificazionic), e 58 del codice della legge 23 dicembre 2000strada, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999aprile 1992, n. 300285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,)) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando attraverso le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo296, ovvero ne utilizzano ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i parametri sistemi telematici di prezzo-qualità come limiti massimi negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”. L’istruttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmen Il Dirigente Proponente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXX CN = SCATTARELLA C = IT Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008 Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008 per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, di: - la stipulazione richiesta prot. 26346 del 13/04/2022 del Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva: - la richiesta prot. 26488 del 13/04/2022 del DAP Brindisi; te da XXX XXXXX APPROVARE la spesa complessiva massima presunta di € 168.600,68, iva inclusa, precauzionalmente stimata tenendo conto di: ⮚ durata dei contratti…”nuovi contratti di 60 mesi; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e previsione di un costo aggiuntivo per eventuali conguagli per eccedenze chilometriche o riscontro di danni alla riconsegna delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”vetture; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche previsione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, una possibile modifica dei contratti di noleggio con aumento temporale di n. 165, nonché le autorità indipendenti, 12 mesi; ⮚ pre-assegnazione di 2 autovetture (con opzione 3 autovettura) per gli acquisti 6 mesi; ⮚ acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”ulteriori 3 vetture;
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Samples: Noleggio Di Autovetture
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, numero 52n. 2021/241, contenente “Disposizioni urgenti che istituisce il dispositivo per la razionalizzazione della spesa ripresa e la resilienza; • il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; • la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”; • il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; • il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; • il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012agosto 2021, numero 97n. 113, ed recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; • la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in particolare materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 449 e 450comma 2, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; • il decreto del Ministro dell’economia e successive modificazionidelle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026; • l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al presente comma e al 1037; • l’articolo 1, comma 456 del presente articolo1043, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo secondo periodo della legge 30 luglio 1999dicembre 2020, n. 300178, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema telematico messo informatico; • l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a disposizione dalla centrale regionale norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; • i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; • gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; • il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 di ammissione a finanziamento/avviso relativo al finanziamento di/per del progetto “ ” e di individuazione dell’amministrazione come Soggetto attuatore PINQuA; • la necessità di svolgere in riferimento all’attuazione del Progetto “ ”, le seguenti attività “ ”; • la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per lo svolgimento delle relative procedurela selezione dei progetti PNRR”;.
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Samples: Convenzione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 14 settembre 2000 ed in specie l’articolo 31; Le parti, numero 52conclusa la trattazione dell’argomento riguardante la definizione delle materie concernenti gli asili nido comunali, contenente in applicazione dei vigenti CCNL, definiscono ed assumono le rispettive posizioni nel presente accordo: In funzione delle 47 settimane di apertura del servizio e delle 42 settimane contrattualmente previste dal comma 5 art. 31 CCNL 2000, si quantificano in gg. 15 per ogni Anno Educativo le giornate in cui le Educatrici verranno impiegate in “Disposizioni urgenti attività di formazione e di aggiornamento programmate dall’ente o per la razionalizzazione della spesa pubblicaattività lavorative connesse al profilo di inquadramento”, convertito con modificazioni secondo l’organizzazione degli Anni Educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, di seguito specificata tenendo conto di quanto stabilito dalla Legge DGR n° IX/3318 del 18/04/2012, che determina l’organizzazione del calendario delle attività educative in Regione Lombardia: Avvio attività educatrici Lunedì antecedente avvio anno all’utenza Avvio anno educativo ed apertura all’utenza Primo mercoledì del mese di settembre Sospensione attività per festività nazionali 1 novembre – Festa tutti i Santi 7 dicembre – Xxxxx Xxxxxxx 0 dicembre – Immacolata Concezione 25 dicembre – Natale 26 dicembre – Xxxxx Xxxxxxx 0 gennaio – Capodanno 6 gennaio – Epifania Lunedì dopo Pasqua 25 aprile – Anniversario della Liberazione 1 maggio – festa del Lavoro 2 giugno – festa nazionale della Repubblica Termine anno educativo e chiusura attività ultimo mercoledì del mese di luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradoInoltre, le istituzioni educative seguenti sospensioni in adattamento al calendario scolastico territoriale: Per A.E. 2016/2017 lunedì 31 ottobre 2016 lunedì 2 gennaio 2017 giovedì e venerdì di Carnevale: 2 e 3 marzo 2017 xxxxxxx venerdì antecedenti la Pasqua: 13 e 14 aprile 2017 martedì dopo Pasqua: 18 aprile 2017 lunedì 24 aprile 2017 Nel periodo dal 27 – 30 dicembre 2016 e 3 – 5 gennaio 2017 le istituzioni universitariechiusure del servizio saranno regolamentate in funzione del numero di bambini presenti al Nido. L’ulteriore apertura rispetto al calendario educativo nel periodo 27 – 30 dicembre 2016 e 3 – 5 gennaio 2017 sarà garantito con personale di cooperativa. In funzione delle 47 settimane di apertura del servizio e delle 42 settimane contrattualmente previste per le educatrici nido, nonché gli enti nazionali secondo l’organizzazione dell’ anno educativo 2016/2017, si quantificano in gg. 15 le giornate in cui le Educatrici verranno impiegate in “attività di previdenza formazione e assistenza sociale pubblici di aggiornamento programmate dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento”, come riconoscimento-incentivo per il prolungamento del servizio che presteranno:. 31 ottobre 2016 gg. 1 9 dicembre 2016 gg. 1 27 – 28 – 29 – 30 dicembre 2016 gg. 4 3 – 4 – 5 gennaio 2017 gg. 3 2 – 3 marzo 2017 gg. 2 13 – 14 - 18 aprile 2017 gg. 3 24 aprile 2017 gg. 1 Inoltre le seguenti sospensioni in adattamento al calendario scolastico territoriale: Per A.E. 2017/2018 martedì 2 gennaio 2018 giovedì e venerdì di Carnevale: 15 e 16 febbraio 2018 giovedì venerdì antecedenti la Pasqua: 29 e 30 marzo 2018 martedì dopo Pasqua: 3 aprile 2018 lunedì 30 aprile 2018 Nel periodo dal 27 – 29 dicembre 2017 e 3 – 5 gennaio 2018 le agenzie fiscali chiusure del servizio saranno regolamentate in funzione del numero di bambini presenti al Nido. L’ulteriore apertura rispetto al calendario educativo nel periodo 27 – 29 dicembre 2017 e 3 – 5 gennaio 2018 sarà garantito con personale di cooperativa In funzione delle 47 settimane di apertura del servizio e delle 42 settimane contrattualmente previste per le educatrici nido, secondo l’organizzazione dell’ anno educativo 2017/2018, si quantificano in gg. 15 le giornate in cui le Educatrici verranno impiegate in “attività di formazione e di aggiornamento programmate dall’ente o per attività lavorative connesse al decreto legislativo profilo di inquadramento”, come riconoscimento-incentivo per il prolungamento del servizio che presteranno:. 27 – 28 – 29 dicembre 2017 gg. 3 2 – 3 – 4 - 5 gennaio 2018 gg. 4 15 – 16 febbraio 2018 gg. 2 29 - 30 marzo 2018 gg. 2 3 aprile 2018 gg. 1 26 – 27 aprile 2018 gg. 2 30 aprile 2018 gg. 1 A compensare il periodo di prolungamento del calendario di apertura del Servizio Nido (Tot. 8 gg lavorativi dal 17 al 26 luglio 19992017 per l’A.E. 2016/2017, dal 16 al 25 luglio 2018 per l’A.E. 2017/2018) il personale educativo potrà usufruire di n. 3004 giornate per A.E. frazionabili anche ad ore. Il personale maturerà tali giornate prestando servizio almeno per quattro giorni. Nel solo caso di malattia, sono tenute tre giornate di servizio effettivo danno diritto ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroun (1) giorno di riposo compensativo. Le restanti amministrazioni pubbliche quattro giornate potranno essere recuperate nel periodo da settembre a luglio dell’anno educativo successivo, rinunciando a qualsiasi incentivazione economica per detto periodo. I calendari degli Anni Educativi saranno approvati entro il mese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001maggio con atto di Giunta Comunale e saranno resi noti al personale ed all’utenza. In relazione alle giornate di avvio delle vacanze natalizie e di chiusura delle attività dell’Anno Educativo, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui la Giunta Comunale dà mandato al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300Servizio Prima Infanzia comunale, per gli acquisti il tramite della coordinatrice Xxxxx Xxxx, di beni e servizi condurre una verifica oggettiva con le famiglie dei bambini iscritti, al fine di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;applicare eventualmente chiusura anticipata alle ore 16,30.
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTO. la Legge Regionale 09 marzo 2022, n.3 concernente “Legge di stabilita 2022"; Legge regionale 09 marzo 2022, n. 4 Bilancio di previsione triennale 2022-2024.con cui e stato approvato il Decreto Legge 7 maggio 2012bilancio di previsione finanziario di competenza per gli anni 2022-2024 e di cassa per ’anno 2022 e rispettivi allegati; la Deliberazione della Giunta regionale dell'11 marzo 2022, numero 52n. 8/9 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 conseguenti all’approvazione della legge 23 dicembre 1999regionale 9marzo 2022, n. 488, e successive modificazioni, e 58 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 -Supplemento Ordinario n. 2; la deliberazione della legge 23 dicembre 2000Giunta regionale del 3 ottobre 2019, n. 38839/45, tutte concernente la “Riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale e della Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione”; la deliberazione della Giunta regionale n. 24/21 del 8 maggio 2020, concernente la Riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale e della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, che hanno assunto rispettivamente la denominazione di Direzione generale del Personale e Riforma della Regione e Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT; il decreto n. 2021/28 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale personale e Riforma della Regione e della Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT; il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1460 del 29/04/2021 con cui venivano conferite all’Xxx. Xxxxxx Xxxxx le amministrazioni statali centrali funzioni di direttore del Servizio Sicurezza IT (CDR 00.02.01.08) presso la Direzione generale dell’innovazione e periferichesicurezza IT; la European Commission Cloud Strategy, ivi compresi gli istituti Cloud as an enabler for the European Commission Digital Strategy, 16 May 2019 Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e le scuole 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di ogni ordine concessione, sugli appalti pubblici e gradosulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, le istituzioni educative dell'energia, dei trasporti e le istituzioni universitariedei servizi postali, nonché gli enti nazionali per il riordino della disciplina vigente in materia di previdenza contratti pubblici relativi a lavori, servizi e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”forniture;
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Cloud Computing E Sicurezza
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore “Servizio tecnico, numero 52Opere Pubbliche, contenente Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori”, rinominato settore VII “Disposizioni urgenti Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato arch. Xxx Xxxxxxx, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell’ente, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; Vista la determinazione dirigenziale x. xxxx. 2728 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto, arch. Xxxxxxx Xxx Xxxxxx, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Sicurezza ed interventi strategici”, collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026; Richiamate: − la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024; − la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati; − la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, fino all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. n. 81/2022; Premesso che: − il Ministero dell’Istruzione – unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l’avviso per la razionalizzazione della spesa pubblicapresentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, convertito finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; − con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012determinazione 2022/5000/24 n. cron. 353 del 21.02.2022 il Responsabile del Settore IV “Gestione Territorio, numero 97Infrastrutture, ed Ambiente” ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxx Xxxxxx e ha individuato il gruppo di lavori per la sola fase di candidatura relativa all’”Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in particolare l’articolo 7 sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”; − a seguito della presentazione della candidatura, il Comune di Pordenone è risultato assegnatario del contributo per l’intervento di “Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria Grigoletti” come risulta da decreto del Direttore Generale dell’Unità di Missione per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione, n. 19 del 08 giugno 2022; − con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 settembre 2022 l’opera della quale trattasi è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con CUP B56F22000010006 dell’importo complessivo di € 480.000,00 finanziati per € 400.000,00 con il contributo PNRR e per € 80.000,00 con avanzo libero; − in data 14 settembre 2022 il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro –tempore, ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione rappresentato dal Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di Missione per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, l’”Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”, che ha modificato l’articolo 1è stato poi caricato nel portale dedicato; − con determinazione num. cron. 2565 del 18 ottobre 2022 del Dirigente del settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” il sottoscritto è stato nominato Responsabile unico del Procedimento, commi 449 e 450come pure il gruppo di lavoro, per la realizzazione dell’Opera in oggetto; − con deliberazione della Legge Giunta Comunale n. 296/2022 del 27 dicembre 2006ottobre 2022, numero 296è stato approvato il progetto per l’affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva – esecutiva, prevedendoalla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente all’opera 68.22 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti (CUP B56F22000010006), tra l’altro, cheavente quadro economico di complessivi € 480.000,00 e che si riporta qui di seguito: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;A1 Demolizioni € 65.000,00
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Samples: Determinazione a Contrarre
VISTO. l'accordo tra il Decreto Legge 7 maggio Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano «Aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni del 20 ottobre 2015 in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unita' di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonche' azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni» (rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021); Considerato che occorre modificare il decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la razionalizzazione della spesa pubblica”lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, numero 97, ed emanato in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge attuazione del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroprevigente art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 32815, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 della legge 21 ottobre 20102005, n. 207”219, in conformita' a quanto disposto dal medesimo art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 19 della legge 5 agosto 2022, n. 118; ⮚ “fermi restando gli obblighi Considerato che lo schema tipo di convenzione, in base a quanto definito dal sopra menzionato art. 15, comma 2 della legge n. 219 del 2005, tiene conto dei principi strategici per l'autosufficienza nazionale, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale e che le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale; Tenuto conto delle disposizioni normative e dei documenti emanati da Organismi comunitari in materia di plasma destinato alla lavorazione industriale e di convenzioni da stipulare con le aziende fornitrici del servizio di produzione dei medicinali emoderivati: Linea guida EMA (European Medicines Agency) «Guideline on the scientific data requirements for a plasma master file (PMF) Revision 1» e allegato 14 alle «Linee guida europee sulle buone pratiche di fabbricazione (GMPs) per i prodotti medicinali per uso umano e veterinario»; Considerato che il plasma costituisce una risorsa strategica nazionale, in quanto materia prima per la produzione di farmaci salva-vita, di riconosciuto valore etico, ontologicamente limitata, non esente da rischi di interruzione della fornitura, il cui utilizzo razionale necessita di opportuna valorizzazione legata all'ambito concorrenziale che determina condizioni economiche e tecnologiche migliori ed un accesso ad un portafoglio piu' ampio di prodotti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche Province autonome di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro Trento e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi Bolzano nella seduta del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”14 dicembre 2022 (rep. atti n. 259/CSR);
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Samples: Schema Tipo Di Convenzione
VISTO. la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia di Trento” in particolare gli artt. 13 e 21; - il regolamento di attuazione della L.P . 23/1990 (D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/leg) ed in particolare gli artt. 13, 27 e 28; - la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e xx.xx. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; - il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; - il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx.; - la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente "Revisione del personale della Provincia di Trento", che individua all'art. 2, comma 2, le attività di competenza della Giunta Provinciale nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo politico amministrativo e che prevede all'art. 3 che la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sia attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa; - il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti", emanato con Decreto Legge 7 maggio 2012del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 e xx.xx.; - la legge 11 agosto 2014, numero 52n. 114 "Conversione in legge, contenente “Disposizioni con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la razionalizzazione semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; - il X.X.xx. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della spesa pubblica”legge 5 maggio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed n. 42” ed. in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 l’art. 56 e 450, l’Allegato 4/2; - la deliberazione della Legge Giunta provinciale n. 627 di data 28 aprile 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo coordinato dell’atto organizzativo dell’APOP; - la determinazione n. 148 di data 03 giugno 2014 del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, cheDirigente dell’APOP avente per oggetto: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni Atto di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole delega di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro attività e di importo inferiore alla soglia atti amministrativi – Indicazioni operative e gestionali ed assunzione di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico compiti e funzioni in capo all’Agenzia; - la determinazione n. 160 di data 17 luglio 2014 del Dirigente dell’APOP avente per oggetto: “Prima integrazione della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi determinazione del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale dirigente n. 148 di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;data 03 giugno 2014 – Individuazione elenco opere oggetto di delega specifica in regime transitorio; - visti gli ulteriore atti citati in premessa.
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Samples: Assunzione Provvedimento a Contrarre
VISTO. l’art. 100, comma 2, Cost.; vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il Decreto Legge 7 maggio 2012controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, numero 52verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; visto l’art. 85, commi 1 e 3 lett.e) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012legge 24 aprile 2020, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge n.27 cd. decreto Cura Italia; vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 16 giugno 2000, n. 38814, tutte come successivamente modificata ed integrata, concernente il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo; vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli sulla gestione per l’anno 2018 ed il triennio 2018- 2020; visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153 concernente “Regole tecniche operative in materia di svolgimento delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti”; vista la relazione, presentata dal Cons. Xxxxx Xxxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “Amministrazione degli archivi notarili (2015-2017)”; vista l’ordinanza n. 11 in data 23 giugno 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio I per l’adunanza del 9 luglio 2020, da svolgersi mediante collegamento da remoto, utilizzando l’applicativo Microsoft Teams, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento; vista la nota n. 1852 del 24 giugno 2020, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti Uffici: - Ministero della giustizia – Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili; - Ministero della giustizia – Organismo indipendente di valutazione della performance; - Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della giustizia; vista la memoria n.1 del Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli Archivi notarili, acquisita al protocollo n. 1952 del 7 luglio 2020; vista la memoria n.2 del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, acquisita al protocollo n. 1954 del 7 luglio 2020; vista la memoria postuma del Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli Archivi notarili, acquisita al protocollo n. 2004 del 14 luglio 2020; udito, tramite collegamento telematico, come espressamente consentito dalle disposizioni sopra citate, in base alle quali è previsto lo svolgimento sia delle adunanze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19, il relatore, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx; uditi, con la stessa modalità telematica, in rappresentanza delle amministrazioni statali centrali convocate: - per il Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili, il xxxx. Xxxxxx XXXXXX - Direttore generale, xxxx. Xxxxxxxx XXXXX – Dirigente, xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX – Dirigente, xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX – Dirigente, xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX – Dirigente; - per l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX - Dirigente Xxxxxxx XX, di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento telematico come espressamente consentito dall’articolo 85, commi 1 e periferiche3, ivi compresi gli istituti lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la relazione concernente “Amministrazione degli archivi notarili (2015-2017)”. La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni: - Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale; - Ministero della giustizia: Ufficio di Gabinetto del Ministro; Ufficio centrale degli archivi notarili; - Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto del Ministro; - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia. Le amministrazioni interessate: comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244. La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. L'Amministrazione degli archivi notarili, per come risulta dall’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), è un ente produttore di servizi economici1 del Ministero della giustizia le cui missioni principali sono l’ispezione degli atti notarili, la loro conservazione presso le strutture presenti su tutto il territorio nazionale ed il rilascio di copie di tali atti all’utenza privata. L’indagine ha lo scopo di valutare l’attività svolta e le scuole di ogni ordine e gradoiniziative intraprese negli anni dal 2015 al 2017 sotto i profili della regolarità, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroefficienza ed efficacia. Le restanti amministrazioni pubbliche informazioni raccolte suggeriscono una riflessione di cui all'articolo 1 taglio ordinamentale, nel senso di valutare l’opportunità che gli archivi notarili vengano ricompresi, come un normale dipartimento, all’interno del decreto legislativo 30 marzo 2001ministero. A tale riassetto si dovrebbe accompagnare anche la riunione, con un eventuale testo unico, di tutta l’attuale frammentaria legislazione riguardante il settore. Infatti, il vigente ordinamento del notariato e degli Archivi notarili si basa ancora sulla legge n. 16589/1913 e su molti altri provvedimenti normativi successivi che rappresentano un quadro certamente disorganico2. Peraltro, e successive modificazionisebbene con il d.lgs. n. 110/2010 sia stata prevista l’evoluzione dell’atto pubblico dei notai verso forme digitalizzate di redazione, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per è emerso che la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;maggior
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Samples: Deliberation
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 48856, recante «Disposizioni integrative e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui correttive al decreto legislativo 30 luglio 199918 aprile 2016, n. 30050», sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; Rilevato che l’articolo 3, commi 9 e 10, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 rimette a successive ordinanze commissariali la determinazione: Ritenuto necessario integrare le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche previsioni dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedendo l’ammissibilità a contributo anche delle attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici, previste dalle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 3, trattandosi di attività prodromiche ed indispensabili per la progettazione dei lavori e per il loro affidamento; Considerato che i Comuni e le Province, proprietari degli immobili inseriti nell’elenco di cui all'articolo all’Allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, hanno avviato le procedure necessarie per affidare ed realizzare gli interventi previsti dall’articolo 3 della medesima ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e che, pertanto, appare necessario disciplinare le modalità di riconoscimento da parte del Commissario straordinario del contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001legge n. 189 del 2017; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 2 novembre 2017; Visti gli articoli 11, n. 165, 12 e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”15 delle disposizioni sulla legge in generale; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché Visti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328articoli 33, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010decreto-legge n. 189/2016 e 27, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo1, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;legge 24 novembre 2000,
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Samples: Ordinanza
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, decreto legge 6 luglio 2012 numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”95, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio legge 7 agosto 2012 numero 135, del 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha come modificato l’articolo dall'articolo 1, commi 449 e 450comma 154, della Legge legge 228 del 27 dicembre 20062012, numero 296che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevedendo, tra l’altro, cheprevede: ⮚ “nel rispetto del sistema l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come qualità- prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge 488 del 1999 e articolo 1, comma 449, legge 296 del 2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge numero 95 del 2012 (Legge numero 135 del 2012) e dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legge numero 98 del 2011 (Legge numero 115 del 2011), la stipulazione dei contratti…”nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché l’obbligo per gli enti nazionali locali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 328 ovvero 1, comma 450, legge 296 del 2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, Decreto Legge 52 del 2012, convertito dalla legge 94 del 2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge numero 95 del 2012; Accertato che sul MEPA risulta attivo il bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni- CPV 38340000-0 - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (noleggio) '”, dove risulta presente il servizio richiesto e che quindi risulta obbligatorio procedere per l’affidamento in oggetto all’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa); ⮚ il fine che si intende perseguire è quello di aumentare la sicurezza della circolazione stradale lungo la S.S. 130 km 15+118, direzione Cagliari, in prossimità dell’intersezione con la Xxx Xxx Xxxxxxx; ⮚ il contratto ha per oggetto la fornitura, mediante noleggio per n. 36 mesi, e posa in opera, compresa la manutenzione della strumentazione, come risulta dall’allegata documentazione, del seguente dispositivo: - n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni alla velocità da ubicare della SS. N. 130,km 15+118, direzione Cagliari, in prossimità dell’intersezione con la Xxx Xxx Xxxxxxx; ⮚ la stipula del contratto per la fornitura di cui in oggetto avverrà tramite sottoscrizione digitale da parte del fornitore della richiesta di offerta e dei documenti di stipula, registrati sul portale MEPA gestito da Consip SpA. Ritenuto altresì di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul Mepa aperta a tutti gli operatori economici iscritti al sistema telematico messo bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni- CPV 38340000-0 - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (noleggio)'”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara (allegato B), per un importo totale di € 70.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.600 costi per la sicurezza non soggetti a disposizione dalla centrale regionale ribasso, il cui canone mensile a base di riferimento gara è fissato in € 1.944,00 esclusa IVA (compresi i costi per lo svolgimento delle relative procedure”la sicurezza non soggetti a ribasso), il cui importo mensile è stato calcolato sulla base di una ricerca di mercato, fatta presso altri comandi di Polizia Locale presso i quali è attivo un servizio di controllo della velocità in modalità da remoto;
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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Della Fornitura
VISTO. quanto è disposto: ✓dalla “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104; ✓dal Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma; ✓dal DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”; ✓dal DPR 275 dell’8 marzo 1999 denominato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”; ✓il Decreto Legge 7 maggio 2012Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 denominato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge attuazione del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 capo I della legge 23 dicembre 199915 marzo 1997, n. 48859”; ✓La legge regionale 26/2001 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”; ✓la legge regionale 30 Giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e successive modificazioniper tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e 58 della legge 23 dicembre 2000formazione professionale, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le nonchè in integrazione tra di loro”; ✓L’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; ✓la legge 8 Novembre 2000, le istituzioni educative n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e le istituzioni universitarieservizi sociali”; ✓la Deliberazione di Giunta della regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1851 del 3/12/2012 “Modifiche e integrazioni alla DGR 1/2010: percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Xxxxxx Xxxxxxx”; ✓il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, nonché gli enti nazionali di previdenza n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; ✓il Decreto legislativo del 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui correttive al decreto legislativo 30 luglio 199913 aprile 2017, n. 30066, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001recante 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure107”;
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Samples: Accordo Distrettuale Di Programma Per L’integrazione Scolastica Degli Allievi Con Disabilità
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012DUP 2022/2024, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti approvato con D.C. n.2 dd 17/01/2022 Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 17/01/2022 Vista la delibera di giunta 22 del 31 gennaio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – parte finanziaria” Vista la deliberazione giuntale n. 96 dd. 23/03/2022 con la quale è stato approvato il PEG-Piano della Performance 2022-2024 -parte Attività e Obiettivi- Vista la determina del Segretario Generale n. 617 dd. 04/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022-2024. Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23/125 del 28 aprile 2022 con cui è stato approvato il il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la razionalizzazione Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2022 - 2024, ai sensi della spesa pubblica”L. 190-2012 e secondo le Linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione. Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012anche potenziale, numero 97di interessi, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema pregiudichino l’esercizio imparziale delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui funzioni attribuite al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 dipendente firmario/firmatari del presente articoloatto per rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno; Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 147/bis del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”D.Lgs.vo 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Elettrodomestici Non Industriali
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l' art. l, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450comma 17, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19996 novembre 2012, n. 488190, recante "Disposizioni per la prevenzione e successive modificazioni, la repressione della corruzione e 58 della legge 23 dicembre 2000dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"; il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n. 831 del 3 agosto 2016; DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 38850 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, tutte le amministrazioni statali centrali 2014/24/UE" e periferiche2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale sugli appalti pubblici e le agenzie fiscali sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di cui al contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto legislativo 30 luglio 1999del Ministro in data 28 gennaio 2016; o il il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 30062, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrocon il quale è stato emanat “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 54 del decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 adottato con decreto del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”sig. Ministro in data 08 agosto 2016;
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Samples: Contratto Di Fornitura
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2018, concernente «Determinazione del numero 52globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018»; Visto l'art. 1 del citato decreto 9 agosto 2018 che, contenente “Disposizioni urgenti per quanto riguarda l'anno accademico 2018-2019, determina in 8.523 il fabbisogno dei medici specialisti da formare come indicato nella Tabella 2 parte integrante del decreto medesimo; Vista la razionalizzazione nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi della spesa pubblica”legislazione vigente, e' pari a euro 730.601.876,00, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, numero 97comma 2, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450comma 300, della Legge legge n. 266 del 27 dicembre 20062005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, numero 296comma 424, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 147 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”2013; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 26.000.000,00 stanziati ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 -Tabella 5 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015); euro 70.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 22.500.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; Vista la nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel prendere atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, per un importo complessivo pari ad euro 730.601.876,00, ha comunicato che la somma necessaria a coprire i costi presuntivi correlati ai contratti statali delle coorti degli specializzandi degli anni accademici precedenti e' quantificabile, in via prudenziale, in euro 525.205.000,00 e che da cio' che residua deve altresi' essere decurtata, in via prudenziale, la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimando l'importo con riguardo alle sospensioni presunte anno accademico 2018/2019 pari a euro 13.000.000,00 e rappresentando che l'anno accademico 2016/2017 registra un'economia di risorse pari a euro 119.600.186,86; Vista la nota prot. n. 118461 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, ha comunicato che il finanziamento disponibile per l'anno accademico 2018/2019 sia da ritenersi pari a 850 milioni di euro, somma dei 730,6 milioni di competenza dell'esercizio 2019 per la copertura dell'anno accademico 2018/2019 ai sensi della legislazione vigente (come dettagliato nella propria nota prot. 15566 del 28 gennaio 2019) e delle economie realizzatesi per l'anno accademico 2016/2017, per l'importo di 119,5 milioni di euro, come indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019; preso inoltre atto della circostanza che il totale dei costi per gli iscritti dal II al sistema telematico messo VI anno di formazione nell'anno accademico 2018/2019 e' stimato in 538,4 milioni di euro e che residuano risorse pari a disposizione dalla centrale regionale 311,7 milioni di riferimento euro su cui far gravare il costo dei medici da ammettere al primo anno di formazione specialistica e che pertanto per lo svolgimento delle relative procedure”l'anno accademico 2018/2019 risulta finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 8.000 medici;
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Samples: Decreto Di Assegnazione Contratti Di Formazione Medica Specialistica
VISTO. il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 novembre 2016, numero 276, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2016, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 maggio 2012agosto 2015, numero 52124", contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”ed, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012in particolare, gli articoli 3, 4, 6, 7, 9 e 11; • l’articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 97218, ed prevede che: ⮚ gli "Enti di Ricerca", nell’ambito "…della loro autonomia, in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo conformità con le linee guida definite nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, commi 449 e 450comma 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro della Istruzione, della Legge Università e della Ricerca e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un "Piano Triennale di Attività", aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la "consistenza" e le "variazioni dell'organico" e del 27 dicembre 2006"piano di fabbisogno del personale"…"; ⮚ il "Piano Triennale di Attività" è trasmesso al Ministero della Istruzione, numero 296della Università e della Ricerca per l’approvazione; ⮚ il Ministero della Istruzione, prevedendodella Università e della Ricerca approva il "Piano Triennale di Attività" entro sessanta giorni dalla sua ricezione; ⮚ decorso il predetto termine di scadenza "…senza che siano state formulate osservazioni, tra l’altroil "Piano Triennale di Attività" si intende approvato…"; ⮚ nell'ambito della "…autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi "Piani Triennale di Attività", gli Enti determinano la "consistenza" e le "variazioni dell'organico" e del "piano di fabbisogno del personale", nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale…"; • l'articolo 9 del predetto Decreto Legislativo dispone, a sua volta, che: ⮚ “gli "Enti di Ricerca", nell'ambito "…della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività e dei servizi, e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del sistema delle convenzioni personale (cosiddetto "Piano di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Reclutamento e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali Assunzioni") nei "Piani Triennali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche Attività" di cui all'articolo 1 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001medesimo Decreto…"; ⮚ l'indicatore "...del limite massimo delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio..."; ⮚ negli "...Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento..."; ⮚ la "...Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 165Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e successive modificazioniil Ministero della Istruzione, nonché le autorità indipendentidella Università e della Ricerca operano, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel successivo articolo 12..."; ⮚ nel "...caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono ricorrere compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli Enti con riferimento alle convenzioni risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire una circostanziata relazione in merito agli incrementi di cui al presente comma spesa entro trenta giorni dalla richiesta..."; ⮚ decorso "...il termine di novanta giorni dalla acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e al comma 456 del presente articologli equilibri di bilancio, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi il Ministro per la stipulazione dei contratti…”Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze e con il Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, adotta misure correttive volte a preservare o a ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del predetto limite..."; ⮚ “il "...calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati..."; ⮚ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole "...entrate derivanti da finanziamenti esterni di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale soggetti pubblici e le agenzie fiscali privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dagli Organi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Vertice, n. 300, per che dimostrino la capacità di sostenere gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”oneri finanziari assunti..."; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti con riferimento al comma 449 del presente articololimite innanzi specificato, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;si "...applicano i seguenti criteri:
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 100, numero 52comma 2, contenente “Disposizioni urgenti per Cost.; vista la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199914 gennaio 1994, n. 48820 e, e successive modificazioniin particolare, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrol’art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 3283, comma 14, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 24 gennaio 2018, n. 1/2018/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’anno 2018 e nel contesto triennale; vista la relazione, presentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX, che illustra gli esiti dell’indagine avente a disposizione oggetto “I finanziamenti per la ricerca nell’agricoltura biologica”; visto l’art. 85 d.l. 17 marzo 2020 n. 18/2020 e, in particolare, il comma 8-bis (convertito dalla centrale regionale l. n. 27/2020), così come modificato dall’art. 26-ter d.l. n. 104/2020 (convertito dalla l. n. 126/2020) recante “Misure di riferimento potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”; viste le “Indicazioni operative per lo svolgimento di adunanze, camere di consiglio e riunioni – ottobre 2020” adottate, in data 1° ottobre 2020 con prot. 2597/2020, dal Presidente della Sezione; visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287 “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle relative procedureudienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero; visti i decreti n. 2/2020 e n. 3/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi; vista l’ordinanza n. 6/2022, prot. n. 670 del 10 marzo 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per l’adunanza del 31 marzo 2022, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento; vista la nota di convocazione n. 676 del 10 marzo 2022, in attuazione della succitata ordinanza presidenziale n. 6/2022, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha dato avviso che la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è stata convocata in adunanza per il giorno 31 marzo 2022, trasmettendo la suddetta nota ai seguenti uffici: - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Ufficio di Gabinetto del Ministro; Organismo indipendente di valutazione della performance; Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica; Direzione generale agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali; - Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto del Ministro; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; udito il relatore, Presidente Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx; uditi, in rappresentanza delle Amministrazioni: - per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Ufficio PQAI 1, Cons. Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente, e dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx; - per il Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ufficio II, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx; vista la memoria n. 1 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, prot. n. 141759 del 28 marzo 2022, acquisita al prot. n. 819 del 28 marzo 2022, di approvare, con le indicazioni formulate in sede di Camera di consiglio, la relazione avente a oggetto “I finanziamenti per la ricerca nell’agricoltura biologica”;. La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati nonché alle seguenti amministrazioni: - Presidenza del Consiglio dei ministri: Ufficio del Segretario generale, - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Ufficio di Gabinetto del Ministro; Organismo indipendente di valutazione della performance; Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica; Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Direzione generale agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali; - Ministero dell’economia e delle finanze: Ufficio di Gabinetto del Ministro; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244. La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). La relativa relazione è inviata, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo. Il Presidente aggiunto e relatore Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x.xx digitalmente Depositata in segreteria il Il dirigente Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx x.xx digitalmente Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/G
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Samples: Financing Agreement
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, numero 52n. 144, contenente “Disposizioni urgenti e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la razionalizzazione della spesa pubblica”rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Vista la legge 23 dicembre 1994, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1l'art. 2, commi 449 e 450comma 9, della Legge del 27 dicembre 2006con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, numero 296in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rispettivamente per gli acquisti di beni anni 1995, 1996 e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e università; Visto il CCNL relativo al di sotto della soglia di rilievo comunitariopersonale Ministeri concernente il periodo 1994-1997, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328sottoscritto in data 16 maggio 1995; Viste le lettere prot. n. 4571 del 7 luglio 1997 e prot. 5523 del 19 agosto 1997 (quest'ultima pervenuta il 21 agosto 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010e 52, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo3, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 20013 febbraio 1993, n. 16529 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, nonché ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» - sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 - concordato in data 2 luglio 1997 tra l'RAN e le autorità indipendenticonfederazioni sindacali CGIL, per gli acquisti CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA;
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto-legge 30 aprile 2019, numero 52n. 34, contenente “Disposizioni recante «Misure urgenti di crescita economica e per la razionalizzazione della spesa pubblica”risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito convertito, con modificazioni modifi- cazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199928 giugno 2019, n. 48858, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l’art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficien- tamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo svi- luppo e la coesione», come modificato dall’art. 1, com- ma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e 58 della dall’art. 41, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 200016 luglio 2020, n. 38876, tutte le amministrazioni statali centrali recante «Misure urgenti per la semplificazione e periferichel’innovazione digitale», ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradoconvertito, le istituzioni educative e le istituzioni universitariecon modificazioni, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999dalla legge 11 settembre 2020, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 120; Visto il comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, citato art. 44 del decreto-legge n. 165, 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qua- lità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di program- mazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché le autorità indipendentidi accelerarne la spesa, possono ricorrere alle convenzioni per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risor- se a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui al presente comma e al comma 456 del presente articoloall’art. 4, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 200131 maggio 2011, n. 16588, nonché in sostituzione della pluralità degli attuali documenti pro- grammatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territo- riale procede, sentite le autorità indipendentiamministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottopor- re all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per gli acquisti il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di beni gestione e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”monitoraggio»;
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Samples: Determina
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’Accordo sottoscritto in data 11/04/2022 dall’Assessorato Sanità e le XX.XX. indicante la modalità di ripartizione dei fondi tra l’Ares e le Aziende Socio Sanitarie Locali; Ritenuto opportuno applicare le modalità indicate nel suddetto accordo anche ai fini della determinazione dei fondi del personale afferente a P.O. Xxx, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni oggetto di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488scorporo, e successive modificazionidi conseguenza i fondi anno 2022 dell’ARNAS; Acquisito con PG/2020/16107 il documento del Ministero dell’economia e delle Finanze indicante le modalità di applicazione dell'art.11 del decreto-legge 30 aprile 2019, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, n°35 e successive modificazionimodifiche ed integrazioni (c.d. decreto Calabria); Ritenuto di dover ritirare la deliberazione n. 783 del 6/07/2022 e di approvare i fondi definitivi anno 2021 del personale del Comparto sanità ai sensi degli artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018 indicanti le risorse fisse e ricorrenti nonchè l’ammontare delle risorse da spostare da un fondo all’altro nella misura di euro 350.000,00; - di ritirare la deliberazione n. 783 del 6/07/2022 e di approvare i fondi definitivi anno 2021 del personale del Comparto sanità ai sensi degli artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018 indicanti le risorse aventi carattere di certezza e stabilità nonché l’ammontare delle risorse da spostare da un fondo all’altro nella misura di euro 350.000,00. -di approvare i fondi provvisori anno 2022 del personale del Comparto sanità ai sensi degli artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018 indicanti le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni demandando a successivo provvedimento l’esposizione delle risorse variabili. - di cui allegare i prospetti dei fondi anzidetti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al presente comma provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e al comma 456 del presente articolosostanziale. XXXXXX XXXXXX Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2022.08.05 14:08:57 +02'00' Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Data: 2022.08.05 13:27:55 +02'00' PINNA XXXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxx digitalmente da XXXXXXXXXX XXXXX Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX Data: 2022.08.08 09:59:13 +02'00' GARAU Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dott.ssa MMAaRIrA ia Xxxxxx Xxxxx XXXXXX Firmato digitalmente da XXXXX XXXXX XXXXXX <.. image(Descrizione: Immagine che contiene testo, ovvero ne utilizzano i parametri edificio, esterni, città Descrizione generata automaticamente) removed ..> RELAZIONE ILLUSTRATIVA Data di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole sottoscrizione non pertinente Periodo temporale di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto vigenza non pertinente Composizione della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore delegazione trattante Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Organizzazioni sindacali ammesse alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;contrattazione (elenco sigle): Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): non pertinente
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Samples: Ritiro Deliberazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 100, numero 52c. 2, contenente “Disposizioni urgenti per Cost.; vista la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999l. 14 gennaio 1994, n. 48820 e, e successive modificazioniin particolare, e 58 della legge 23 dicembre 2000l’art. 3, n. 388c. 4, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016; vista la relazione, presentata dal cons. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)”; ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: - Ministero dello sviluppo economico, Gabinetto del Ministro; - Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese; - Ministero dello sviluppo economico, Organismo indipendente di valutazione della - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; - Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; - Guardia di finanza, Nucleo speciale spesa pubblica; - Guardia di finanza, Comando tutela economia e finanza; - Cassa depositi e prestiti s.p.a.; udito il relatore, cons. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx; uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: - per il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese, il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, dirigente generale; - per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, la dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente; - per la Cassa depositi e prestiti s.p.a., il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, responsabile supporto economia, ed il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, responsabile del Servizio strumenti finanziari agevolati; viste la memoria del Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese, prot. n. 2094 dell’11 maggio 2017, e le integrazioni assunte al sistema telematico messo prot. n. 2642 dell’11 giugno 2017 e al prot. n. 3644 del 9 ottobre 2017; di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)”. La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a disposizione cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, nonché alle seguenti amministrazioni: - Ministero dello sviluppo economico, Gabinetto del Ministro; - Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese; - Ministero dello sviluppo economico, Organismo indipendente di valutazione della - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; - Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; - Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; - Guardia di finanza, Nucleo speciale spesa pubblica; - Guardia di finanza, Comando tutela economia e finanza; - Cassa depositi e prestiti s.p.a. Le amministrazioni interessate: adotteranno, entro trenta giorni dalla centrale regionale ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di riferimento per lo svolgimento non ottemperare ai rilievi formulati; comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle relative procedurepubbliche amministrazioni”;). La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. Il consigliere relatore Il presidente
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Samples: Deliberazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012D.L. 16 luglio 2020, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012n. 120/2020 e come modificato dal D. L. 31 maggio 2021, numero 97n. 77 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), ed e, in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo particolare, l’art. 1, commi 449 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 450dei servizi pubblici, della Legge nonché́ al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 27 dicembre 2006COVID-19, numero 296in deroga agli articoli 36, prevedendocomma 2, tra l’altroe 157, che: ⮚ “nel rispetto comma 2, del sistema delle convenzioni Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui agli articoli 26 ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della legge 23 dicembre 1999responsabilità̀ del responsabile unico del procedimento per danno Sport e salute S.p.A. Sede legale: 00135 Roma, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 Telefono +39 00.00000 – xxx.xxxxxxxxxxxx.xx C.F. X.XXX e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 Capitale sociale € 1.000.000 Società per azioni con socio unico erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” e 2, lett. a), in forza del quale “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 48850/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e successive modificazioniforniture, nonché́ dei servizi di ingegneria e 58 della legge 23 dicembre 2000architettura, inclusa l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 388, tutte 50/2016 secondo le amministrazioni statali centrali seguenti modalità̀: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e perifericheper servizi e forniture, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ingegneria e al architettura e l’attività̀ di sotto della soglia di rilievo comunitarioprogettazione, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure139.000 euro”;
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VISTO. il Decreto R.D.L. n.3267 del 30 dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani); - la Legge 22 aprile 1941,n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e s.m.i.”; - l’articolo 15 della Legge 7 maggio 2012agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, numero 52in collaborazione, contenente di attività di interesse comune; - la Legge n.394 del 6 dicembre 1991 “Disposizioni urgenti per Legge quadro sulle aree protette”; - la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 18 agosto 2000, n. 388248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore” - la Legge n.353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); - la Legge 4 marzo 2009 n. 15 recante “ Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” - il Decreto Legislativo n.227 del 18 maggio 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’articolo 7 della Legge n.57 del 5 marzo 2001); - il Decreto Legislativo n.386 del 10 novembre 2003 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); - il Decreto Legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, tutte le amministrazioni statali centrali in materia di “tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e perifericheprocedure attuative”; - il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; - il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive UE 2014/23/UE, ivi compresi 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici …omissis” - il Decreto Ministeriale 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione forestale); - il parere reso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 22.4.2015, n. 1178, secondo il quale” non sono soggetti alle direttive appalti e sono dunque legittimi, gli istituti accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale" purché il trasferimento di risorse resti "entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute". - la Legge Regionale 3 maggio 1995 n. 11 “Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e le scuole di ogni ordine rappresentanti della Regione”; - la Legge Regionale 23 agosto 1995 n. 20 “Norme sulla semplificazione e grado, le istituzioni educative razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e le istituzioni universitarie, nonché gli di altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999diritto pubblico operanti nell'ambito regionale”; - la Legge Xxxxxxxxx 00 xxxxxxxx 0000, x. 00 x x.x.x. xxxxxxx xxxxx su” Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” - la Legge Regionale n. 30013 del 8 agosto 2006 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna); - la Legge Regionale 27 aprile 2016 n.8 di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale per la stipulazione tutela del territorio e dell’ambiente (FORESTAS); - la Deliberazione del C. di A. dell’Ente Foreste della Sardegna n. 43 del 23.03.2010 con la quale fu approvato l’accordo quadro tra Ente Foreste della Sardegna e Agenzia AGRIS; - il Regolamento per la definizione ed armonizzazione dell’iter e dei contratti…”termini dei principali procedimenti amministrativi tenuti dall’Agenzia FORESTAS approvato con deliberazione Commissariale n.37 del 11 marzo 2015; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto - il Decreto del Presidente della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico Giunta Regionale n.__ del _ con il quale _ FORESTAS; è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia - il Decreto del Presidente della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, Giunta Regionale n._ del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;_ _ con il quale _ _ è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna.
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Samples: Protocollo D’intesa
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012contratto n. 3825 di Repertorio, numero 52stipulato in data 15 novembre 2013 tra il Ministero della salute e l’R.T.I. Accenture S.p.A. (mandataria) - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Almaviva S.p.A. - Telecom Italia S.p.A., contenente avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblical’affidamento dei servizi di sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale”, convertito avente durata dal 15 novembre 2013 al 14 novembre 2018; Vista la nota prot. n. 287 del 12 gennaio 2017 con modificazioni cui l’Amministrazione ha chiesto a Consip S.p.A. la disponibilità a svolgere la funzione di stazione appaltante per l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale (SIS-N); Visto, in particolare, il Lotto n. 2 della predetta gara, avente ad oggetto i Servizi Applicativi e di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale; Vista la precedente proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 13 novembre 2018 (CIG. n. 7689874CC3) ed approvata con decreto direttoriale del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 2018, n. reg. 1-3405, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2018 fino al 14 maggio 2019; Vista, altresì, la ulteriore proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 10 maggio 2019 (CIG n. 7897876D71) ed approvata con decreto direttoriale del 13 maggio 2019, registrato dalla Legge 6 luglio 2012Corte dei conti in data 12 giugno 2019, numero 97reg. n. 1-2485, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 maggio 2019 e al 14 novembre 2019; Vista la ulteriore proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 12 novembre 2019 ( CIG n. 8097878453) ed approvata con decreto direttoriale del 13 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, reg. n. 104, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2019 al 14 maggio 2020; Vista da ultimo la ulteriore succesiva proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 17 aprile 2020, (CIG n. 8277665141), ed approvata con decreto direttoriale del 20 aprile 2020, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 maggio 2020 al 14 novembre 2020; Vista l’aggiudicazione definitiva del suddetto Lotto 2, divenuta efficace in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1data 29 novembre 2019, commi 449 disposta da Consip S.p.A. in favore dell’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Accenture S.p.A., Xxxxxxxx S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., Ecubit S.r.l.; Vista la propria precedente determinazione a contrarre in data 08 gennaio 2020, con la quale è stata determinata la stipula dell’Accordo Quadro, di durata pari a 48 mesi, avente ad oggetto i Servizi Applicativi e 450di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Lotto n. 2 della gara ID SIGEF 1974 aggiudicata da Consip S.p.A. all’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., n. 300Accenture S.p.A., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001Xxxxxxxx S.p.A., n. 165Accenture Technology Solutions S.r.l., e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;Ecubit S.r.l.
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VISTO. il Decreto Legge 7 decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del predetto decreto- legge n. 83 del 2012, numero 52sono state individuate le priorità, contenente “Disposizioni urgenti le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la razionalizzazione crescita sostenibile; - il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della spesa pubblica”crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; - il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), numero 97sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ed in particolare l’articolo 7 che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020; - il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato l’articolo 1dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, commi 449 e 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Legge Repubblica Italiana del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199913 maggio 2015, n. 488109; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, e successive modificazioni, e 58 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della legge 23 dicembre 2000Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 388192, tutte che ha ridefinito le amministrazioni statali centrali procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, Allegato A a favore dei progetti di ricerca e periferiche, ivi compresi gli istituti e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le scuole di ogni ordine e gradoregioni, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articoloprovince autonome, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 eventualmente interessate e i soggetti proponenti; - il decreto del decreto legislativo 30 Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 20012018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 165137, nonché le autorità indipendentiinerente all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, per gli acquisti “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II, riguardante i progetti di beni ricerca e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del medesimo predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017; - il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”; - l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue: Allegato A • euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; • euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; • euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; • euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018; - il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in particolare, l’ articolo 328 ovvero 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro 261.264.617,35, di cui: • euro 96.112.055,76 riservati al sistema telematico messo settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; • euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; • euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; • euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018; - la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione; - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a disposizione tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti; - il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. XX 00000, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all’intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate; - la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; - la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.440 del 14 luglio 2020 con la quale sono state individuate le risorse da destinare al cofinanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica presentate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2019; - la determinazione della Giunta Regionale del Lazio n. G11055 del 28 settembre 2020 che impegna le risorse, in attuazione della predetta deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 440/2020 in favore del Ministero dello sviluppo economico quale soggetto attuatore dell’intervento, al fine di cofinanziare la proposta progettuale presentata dalla centrale Società capofila Merck Serono S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Scienze della vita”, denominata “NUovi fArmaci e Biomarkers di risposta e resistenza farmaCologica nel Cancro del colon rettO” - acronimo: “NABUCCO”; - la determinazione della Regione Lazio G12521 del 28 ottobre 2020 di approvazione dello schema di Accordi di Innovazione di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2019 per agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; - il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di riferimento specializzazione intelligente” predisposto dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il documento individua tre aree di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica), la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non R&D). - la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le economie derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006 (già in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del 31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale che prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure; - l’Accordo di Programma, stipulato in data 20/03/2020, registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2020 al n. 509 nonché alla Corte dei Conti della Regione Siciliana il 12/10/2020 al n. 11, fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Siciliana ed Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svolgimento delle relative procedure”sviluppo d’impresa (Invitalia);
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Samples: Accordo Per L’innovazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere; di approvare la proposta così formulata concernente “RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ.” e di renderla disposta. Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate ▪ Visto il d.P.R. 11 luglio 1980, numero 52n.382 “Riordinamento della docenza universitaria, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e in particolare l’articolo 7 27; ▪ Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che ha modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della dalla legge 23 dicembre 19992005 n. 266; ▪ Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 488421”, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”; ▪ Visto il D.I. n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 68/2015 concernente il Riordino delle Scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali Specializzazione di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, area sanitaria e successive modificazionimodifiche e integrazioni; ▪ Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, nonché le autorità indipendentidei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, possono ricorrere alle convenzioni comma 3, del D.I. n. 68/2015; ▪ Visto il Regolamento Didattico dei Corsi di cui al presente comma e al comma 456 Specializzazione dell’Area Sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con Decreto 2973 prot. n. 34598; ▪ Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 17 marzo 2021; L’Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 21, 00128 Roma C.F/97087620585, rappresentata, per la stipula del presente articoloatto convenzionale, ovvero ne utilizzano i parametri dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università, d’ora in poi denominata “Università” Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in prosieguo denominata “Ente convenzionato”, P.IVA/CF 01033011006/02153140583 con sede legale in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx n. 53, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e perifericheMeana, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e gradonato a Roma il 02/05/1951, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto in ragione della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 sua carica ed agli effetti del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”atto domiciliato presso la sede degli IFO;
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Samples: Convenzione
VISTO. il Decreto Legge decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012; Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013; Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 20122014, numero 52n. 96, contenente “Disposizioni urgenti per avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Lauree, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo; Vista la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19992015, n. 48865, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole avente a oggetto "Precisazioni in merito ai trasferimenti tra corsi di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali studio"; Tenuto conto di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 4 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi 185 avente a oggetto "Linee guida per l’adeguamento dei Corsi di laurea e le facoltà previsti al comma 449 Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 20017 aprile 2014, n. 16546, nonché le autorità indipendenti, avente a oggetto "Linee guida per gli acquisti di beni il miglioramento della qualità della didattica"; Vista la delibera del Senato Accademico n. 45 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto “Indicazioni per l’offerta formativa e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico la programmazione della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative proceduredidattica a.a. 2019/20”;:
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012contratto n. 3825 di Repertorio, numero 52stipulato in data 15 novembre 2013 tra il Ministero della salute e l’R.T.I. Accenture S.p.A. (mandataria) - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Almaviva S.p.A. - Telecom Italia S.p.A., contenente avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblical’affidamento dei servizi di sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale”, convertito avente durata dal 15 novembre 2013 al 14 novembre 2018; Vista la nota prot. n. 287 del 12 gennaio 2017 con modificazioni cui l’Amministrazione ha chiesto a Consip S.p.A. la disponibilità a svolgere la funzione di stazione appaltante per l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale (SIS-N); Visto, in particolare, il Lotto n. 2 della predetta gara, avente ad oggetto i Servizi Applicativi e di Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale; Vista la precedente proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 13 novembre 2018 (CIG. n. 7689874CC3) ed approvata con decreto direttoriale del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 2018, n. reg. 1-3405, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2018 fino al 14 maggio 2019; Vista, altresì, la ulteriore proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 10 maggio 2019 (CIG n. 7897876D71) ed approvata con decreto direttoriale del 13 maggio 2019, registrato dalla Legge 6 luglio 2012Corte dei conti in data 12 giugno 2019, numero 97reg. n. 1-2485, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 maggio 2019 e al 14 novembre 2019; Vista la ulteriore proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 12 novembre 2019 (CIG n. 8097878453) ed approvata con decreto direttoriale del 13 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, reg. n. 104, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2019 al 14 maggio 2020; Vista la ulteriore successiva proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 17 aprile 2020, (CIG n. 8277665141), ed approvata con decreto direttoriale del 20 aprile 2020, con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 maggio 2020 al 14 novembre 2020; Vista la ulteriore successiva proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1data 29 ottobre 2020, commi 449 e 450(CIG n. 84928601C9), della Legge ed approvata con decreto direttoriale del 27 dicembre 200611 novembre 2020, numero 296con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2020, prevedendoal 14 maggio 2021; Vista la proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, tra l’altrostipulata in data 10 maggio 2021 ed approvata con decreto direttoriale del 11 maggio 2021, cheCIG: ⮚ “nel rispetto 8745782F9B, reg. Corte dei Conti del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199910 giugno 2021, n. 4881918, e successive modificazionicon la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 maggio 2021, e 58 della legge 23 dicembre 2000al 14 novembre 2021; Vista infine la ultima proroga tecnica del contratto n. rep. 3825, stipulata in data 09 novembre 2021 ed approvata con decreto direttoriale del 10 novembre 2021, CIG: 89732743F5, reg, Corte dei Conti in data 25 febbraio 2022, n. 388403, tutte le amministrazioni statali centrali con la quale è stata assicurata la continuità dei servizi del contratto stesso per il periodo dal 15 novembre 2021, al 14 maggio 2022; Vista l’aggiudicazione definitiva del suddetto Lotto 2, divenuta efficace in data 29 novembre 2019, disposta da Consip S.p.A. in favore dell’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Accenture S.p.A., Xxxxxxxx S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., Ecubit S.r.l.; Vista la propria precedente determinazione a contrarre in data 08 gennaio 2020, con la quale è stata determinata la stipula dell’Accordo Quadro, di durata pari a 48 mesi, avente ad oggetto i Servizi Applicativi e periferichedi Gestione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Lotto n. 2 della gara ID SIGEF 1974 aggiudicata da Consip S.p.A. all’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., n. 300Accenture S.p.A., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001Xxxxxxxx S.p.A., n. 165Accenture Technology Solutions S.r.l., e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;Ecubit S.r.l.
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Samples: Contract
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 6, numero 52comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, contenente n. 192, “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblicaProroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito convertito, con modificazioni modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012legge 27 febbraio 2015, numero 97n. 11, ed in particolare l’articolo 7 laddove è previsto che ha modificato l’articolo 1“La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, commi 449 e 450comma 3, della Legge del 27 legge 30 dicembre 20062010, numero 296n. 240, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ è prorogata di due anni.”; Richiamato il “nel rispetto del sistema delle convenzioni Regolamento per il conferimento di cui agli articoli 26 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 23 30 dicembre 19992010, n. 488240”, emanato con decreto rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni; Richiamato il “Codice etico e di comportamento” dell’Università degli Studi di Trieste; Premesso che: • con il Decreto Direttoriale del Segretariato Generale - Direzione generale della ricerca del MUR, e 58 della legge 23 16 dicembre 20002021, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 3138 è stato emanato l'“Avviso pubblico per la stipulazione dei contratti…presentazione di Proposte di intervento per Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “Campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.4, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche• con analogo Decreto Direttoriale, ad esclusione degli istituti e delle scuole prot. n. 1031/2022 del 17/6/2022, è stato ammesso a finanziamento il Centro Nazionale di ogni ordine e gradoRicerca in High Performance Computing, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300Big Data and Quantum Computing, per gli acquisti la realizzazione del Programma di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitarioRicerca dal titolo “National Centre for HPC, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207Big Data and Quantum Computing”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti • l'agevolazione destinata all'Ateneo è tracciata con il seguente CUP: J93C22000540006; Considerato che, al comma 449 fine della realizzazione del presente articoloprogramma di ricerca sopra richiamato, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”attività in capo al Dipartimento di Fisica, si prevede il conferimento di due assegni di ricerca di durata annuale ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della richiamata legge 79/2022, di conversione del DL 36/2022; Acquisite le richieste formulate dal Dipartimento di Fisica (prot. 175653 e 175655 del 24/11/2023); Ritenuto di stabilire in 15 giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, considerata la necessità di avviare quanto prima le attività di ricerca, in relazione al cronoprogramma del progetto sopra indicato;
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Samples: Research and Development
VISTO. il Decreto Codice di “Comportamento di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova” emesso con D.R. n. 1143 del 27/2/2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recente il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165”; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22.7.2015 con la quale sono stati determinati gli importi degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”; Visto il D.R. n. 5389 del 28/12/2020 con il quale è stato da ultimo modificato il “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-quaterdecies, che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sopracitata; Vista la nota ministeriale MUR n. 9303 dell’8 luglio 2022, di chiarimento di alcuni aspetti regolati dall’art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 7 29 giugno 2022, n. 79; Visto il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in vigore dal 31 dicembre 2023, all’articolo 6, comma 4, rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, che prevede la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30 aprile 2022, n. 36, fino al 31 luglio 2024; Visto il Decreto-Legge 31 maggio 20122024, numero 52n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di sport, contenente di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, in vigore dal 1 giugno 2024, all’articolo 15 comma 1, rubricato “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblicalo svolgimento delle attività di ricerca”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni prevede la possibilità di cui agli articoli 26 indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 30 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo DL 30 marzo 2001aprile 2022, n. 16536, fino al 31 dicembre 2024; Visto il D.M. n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico- disciplinari e delle relative declaratorie, nonché le autorità indipendentila razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240; Viste le delibere pervenute dalle strutture dipartimentali interessate con le quali sono state proposte richieste di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”attivazione di assegni di ricerca;
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Samples: Servizio Personale Docente
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012D.Lgs. 23 giugno 2011, numero 52n. 118, contenente come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni urgenti integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”; • la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”; • la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 26/01/2021, recante l’ “Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento “Mobilità” all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale; • il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”; • la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l’“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento Mobilità”, con cui si conferisce l’incarico del Dipartimento “Mobilità” all’Avv. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx; • la X.X.X. x. 0000 xxx 00/00/0000, xxxxxxx l’approvazione della Strategia regionale per la razionalizzazione parità di genere, denominata “Agenda di Genere”; • la Legge xxxxxxxxx x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della spesa pubblicaRegione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2022); • la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; • la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024. Articolo 39, convertito comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Approvazione.” • la X.X.X. x. 000 xxx 00/00/0000, xxxxxxx “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”; • le DGR n.ri 1021 del 19/07/22, 1126 del 02/08/2022 e 1387 del 10/10/2022 con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012cui, numero 97ai sensi dell’art. 24, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge co 5 del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, DPGR n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30022/2021, sono tenute state affidate ad approvvigionarsi utilizzando interim le Convenzioni-Quadrofunzioni vicarie della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL all’ing. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001Xxxxx xx Xxxx, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi dirigente della Sezione Infrastrutture per la stipulazione dei contratti…Mobilità; • la Legge Regionale n.30 del 30/11/2022 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024.”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
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Samples: Accordo Ex Art.15 Legge 241/1990
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’allegato A, numero 52relativo alla proposta di riparto fondo relativo al personale del Consiglio regionale del Lazio anno 2021; Visto l’allegato B, contenente “Disposizioni urgenti relativo alla proposta di riparto fondo relativo al personale del Consiglio regionale del Lazio anno 2022; Visto l’allegato C, relativo al progetto di rilevanza strategica di innovazione dei processi e dei procedimenti elaborata dal Responsabile per la razionalizzazione Transizione digitale; Preso atto della spesa pubblica”sottoscrizione avvenuta in sede di delegazione trattante di comparto del 15 dicembre 2021 del menzionato pre-accordo di contrattazione decentrata; Preso atto altresì, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450riferimento al su menzionato pre-accordo, della Legge certificazione del 27 Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio in merito alla compatibilità dei costi dello stesso con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge inerenti i contratti collettivi integrativi trasmessa con nota del 20 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni 2021 prot. R.U. n. 24990; Vista la deliberazione dell’Ufficio di cui agli articoli 26 della legge presidenza 23 dicembre 19992021, n. 48885 (Approvazione pre- accordo di contrattazione decentrata sottoscritto nella seduta della delegazione trattante di comparto del 15 dicembre 2021. Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione); Preso atto di quanto disposto, in particolare, dal comma 11 dell’articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018, relativamente alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradoall'utilizzo dei relativi fondi; Tutto ciò premesso, le istituzioni educative e le istituzioni universitarieparti convengono quanto segue: Categorie giuridiche Indennità di comparto (IDC) Unità di personale Totale Totale 377 € 195.577,92 Progressioni economiche orizzontali (PEO) al 31/12/2019 Art. 67, nonché gli enti nazionali co. 1 CCNL triennio 0000-0000 000 € 641.959,42 Categorie giuridiche Performance individuale Unità di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali personale Totale Totale 169 € 1.145.120,00 Categorie giuridiche Performance collettiva Unità di cui personale Totale Totale € 234.097,75 Indennità Totale Totale € 15.000,00 Specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL triennio 2016-2018) Totale Categorie giuridiche Progetto produttività (2021/2022) Unità di personale Totale Totale 169 € 286.280,00 FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 € 2.715.414,85 ECONOMIE - ANNO 2020 € 1.271.288,84 FONDO DEFINITIVO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 € 3.986.703,69 PROPOSTA DI RIPARTO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 € 2.904.315,09 SOMME NON UTILIZZATE - ANNO 2021 1.082.388,60 € L'Amministrazione Le XX.XX. Categorie giuridiche Indennità di comparto (IDC) Unità di personale Totale Totale 348 € 179.583,12 Progressioni economiche orizzontali (PEO) al decreto legislativo 30 luglio 199931.12.2019 Art. 67, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzionico. 1 CCNL triennio 0000-Quadro0000 000 € 641.959,42 Categorie giuridiche Performance individuale Unità di personale Totale Totale 154 € 1.043.600,00 Categorie giuridiche Performance collettiva Unità di personale Totale Totale € 408.363,98 Indennità Totale Totale € 15.000,00 Specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL triennio 2016-2018) Totale Totale € 100.000,00 FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022 € 2.708.810,46 PROPOSTA DI RIPARTO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022 € 2.649.406,52 SOMME NON UTILIZZATE - ANNO 2022 59.403,94 € L'Amministrazione Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;XX.XX.
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Samples: Accordo Di Contrattazione Decentrata
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 decreto-legge 14 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 19992018, n. 488135, e successive modificazioniconvertito, e 58 della con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 200011 febbraio 2019, n. 38812, tutte le amministrazioni statali centrali e perifericheil quale all’articolo 8, ivi compresi gli istituti e le scuole comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 entrata in vigore del presente articolodecreto, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedureattività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla societm di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1 di 4 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della societm di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
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Samples: Estensione Del Valore Del Contratto
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, numero 52n. 76, contenente convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale), da ultimo modificato dal citato DL 50/21 (art 49 comma 2) che testualmente recita: “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012gli accordi quadro, numero 97le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo comma 1, commi 449 lettere cccc) e 450dddd), della Legge del 27 dicembre 2006codice dei contratti pubblici, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 199918 aprile 2016, n. 30050, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono tenute prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”; Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, art. 14; Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità, parte 7.2; Accertato che il Dirigente ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioniinterim dell’Area Sistemi Informativi, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021, n. 295 Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura dei servizi previsti in adesione all’Accordo Quadro Consip SPC Cloud Sicurezza; Accertato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche quater, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, per l’adesione al Contratto Quadro SPC Lotto 2 si applica il contributo di cui all'articolo 1 all’art. 18, comma 3 D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010, conseguentemente deve essere versato a Consip spa un contributo in misura dell’8 0/00 del decreto legislativo 30 marzo 2001valore del contratto, n. 165pari a 649,76 € (IVA esente); Accertato che il quadro economico del servizio ammonta a complessivi € 99.738,01, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni come di cui al presente comma e al comma 456 seguito determinato: Importo per l’esecuzione del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi servizio 81.219,88 € Oneri per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;sicurezza - €
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Samples: Accordo Quadro Consip Per I Servizi Di Identità Digitale E Sicurezza Applicativa
VISTO. il Decreto dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di previsione triennale 2022-2024” (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2)"; la Legge 7 maggio 2012Xxxxxxxxx x. 0 xxx 00/00/0000, numero 52xxxxxxx “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, contenente “Disposizioni urgenti per servizi e forniture”; la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero n. 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 e la Legge 30 dicembre 19992018, n. 488145, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui in merito alla disciplina relativa al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione amministrazione; il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di cui all'articolo 328attuazione delle direttive 2014/23/UE, comma 12014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; il DPR del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche 207 recante il Regolamento di cui all'articolo 1 esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 30 marzo 200112 aprile 2006, n. 165, nonché le autorità indipendenti163, per gli acquisti le sole parti in vigore e applicabili; la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’ innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di beni ripresa e servizi resilienza e prime misure di importo pari o superiore a 1.000 euro rafforzamento delle strutture amministrative e di importo inferiore accelerazione e snellimento delle procedure"; il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 3039/39 del 21/07/2022, con il quale alla soglia Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx sono state conferite le funzioni di rilievo comunitario Direttore Generale della Direzione generale della Difesa dell’ Ambiente; il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 2714/36 del 26/06/2020, con il quale all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx sono tenute state conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e Sistemi Informativi (SVASI) presso la Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente; il “Programma generale” degli interventi da attuarsi a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;valere sulle risorse dedicate alla VISTA VISTA CONSIDERATO
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Samples: Piano Operativo
VISTO. la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; - il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della difesa il 29 gennaio 2014; - il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, convertito con modificazioni modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 199911 agosto 2014, n. 488114; - il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014; - il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, e successive modificazionidei Programmi triennali di trasparenza, e 58 dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; - il Piano Triennale di Prevenzione della legge 23 dicembre 2000Corruzione (P.T.P.C.) un corso di validità, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
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Samples: Patto Di Integrità
VISTO. l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il Decreto Legge 7 maggio 2012quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, numero 52le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, contenente in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; Accertato che alla data odierna, per i beni sopra indicati, non risultano attive convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Xxxxxx Xxxxxxx: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip SpA, come da allegati alla presente determina; Preso atto che le acquisizioni di cui sopra, ad eccezione della gara n.3) sono state previste: - nella delibera n. 340 del 24/09/2019 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna; - nella delibera n. 314 del 29/10/2019 del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; - nella delibera n.256 del 27/11/2019 del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Imola tutte ad oggetto: “Disposizioni urgenti Approvazione aggiornamento programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi art. 21 D.lgs 50/2016. Biennio 2019-2020 mediante utilizzo piattaforma SITAR”; Dato atto che la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito gara n. 3) per l’acquisto del laser è finanziata da fondi vincolati con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, scadenza 30 aprile 2020; Dato atto che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano - i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi oggetto delle procedure di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitariogara sopra richiamate, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione non rientrano tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all'articolo 328all’art.9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, comma e che i CIG relativi sono i seguenti: gara 1) lotto 1 CIG 81231077F3 lotto 2 CIG 8123110A6C lotto 3 CIG 8123116F5E lotto 4 CIG 8123121382 lotto 5 CIG 81231256CE lotto 6 CIG 8123128947 lotto 7 CIG 8123161484 lotto 8 CIG 81231657D0 lotto 9 CIG 8123167976 lotto 10 CIG 8123172D95 lotto 11 CIG 8123180432 lotto 12 CIG 81231825D8 lotto 13 CIG 8124217BF2 lotto 14 CIG 8124228508 lotto 15 CIG 8124240EEC gara2) lotto 1 CIG 8139119579 lotto 2 CIG 8139128CE4 gara 3) CIG 8088493394 - per la procedura di gara 3) non è stata prevista la suddivisione in lotti, del regolamento in quanto si è in presenza di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010unicità di prodotto; Accertato che i contratti, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche a pena di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendentinullità, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi le gare de quo, saranno stipulati con modalità elettronica, secondo quanto previsto all’art.32 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento D.lgs 50/2016; Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, per lo svolgimento delle relative procedure”queste procedure è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano;
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Samples: Determinazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto legge 16 luglio 2020, numero 52n. 76 (7), contenente “Disposizioni convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012che all'art. 15 modifica l'art. 24, numero 97comma 3, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della decreto-legge 23 dicembre 199924 giugno 2014, n. 48890 (8), e successive convertito, con modificazioni, e 58 della dalla legge 23 dicembre 200011 agosto 2014, n. 388114; Visto l'art. 24, tutte le amministrazioni statali centrali comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e periferichela trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e gradosecondo cui: ". "Il Governo, le istituzioni educative regioni e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali locali, in attuazione del principio di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali leale collaborazione, concludono, in sede di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999Conferenza unificata, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadroaccordi ai sensi dell'art. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 9 del decreto legislativo 30 marzo 200128 agosto 1997, n. 165281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (9), per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e successive modificazionistandardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma dichiarazioni e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i parametri moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini" e il comma 4, secondo cui: "Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di prezzo-qualità come limiti massimi Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero"; Considerata l'agenda per la stipulazione semplificazione 2020-2023 adottata il 27 novembre 2020 con l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti xxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx'xxx. 0, xxxxx 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 27 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata il 27 novembre 2020; Vista la nota del 1° luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e perifericheministri, ad esclusione degli istituti Dipartimento della funzione pubblica, a seguito della nota congiunta Prot. n. 4339/CU della Conferenza delle regioni e delle scuole province autonome, dell'ANCI e dell'UPI recante la richiesta di ogni ordine una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 per l'adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata per le attività di autoscuola, ha trasmesso lo schema di Accordo tra il Governo, le regioni e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali locali concernente l'adozione di previdenza moduli unificati e assistenza sociale pubblici standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e le agenzie fiscali istanze, relativamente all'avvio delle attività di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999autoscuola, n. 300da sottoporre all'esame della Conferenza unificata, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328ai sensi dell'art. 9, comma 12, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 200128 agosto 1997, n. 165281; Vista la nota DAR-0010962 del 2 luglio 2021 con la quale detto schema di Accordo è stato inviato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che, nonché nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le autorità indipendentiregioni, per gli acquisti di beni l'ANCI e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'Accordo; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”degli enti locali;
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Samples: Accordo Per l'Adozione Di Moduli Unificati E Standardizzati
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012l’art. 100, numero 52comma 2, contenente “Disposizioni urgenti per Cost.; vista la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999l. 14 gennaio 1994, n. 48820, e successive modificazionie, e 58 della legge 23 dicembre 2000in particolare, n. 388l’art. 3, tutte le amministrazioni statali centrali e periferichec. 4, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in data 1° febbraio 2013, n. 1/2013/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2013; vista la relazione, presentata dal cons. Xxxxxxx Xxxxxx, che illustra gli esiti dell’indagine condotta in merito a “Il recupero delle spese di giustizia e i rapporti convenzionali tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia”; vista l’ordinanza in data 24 gennaio 2017, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 6 febbraio 2017, al sistema telematico messo a disposizione dalla fine della pronuncia sulla gestione in argomento; vista la nota n. 327 del 26 gennaio 2017, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: - Ministero della giustizia: Gabinetto del Ministro; Dipartimento per gli affari di giustizia-Direzione generale della giustizia civile; Organismo indipendente di valutazione della performance; - Ufficio centrale regionale del bilancio presso il Ministero della giustizia; - Società Equitalia giustizia s.p.a.: Amministratore delegato; - Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del ministro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxx; uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: - per il Ministero della giustizia: Gabinetto del ministro, il dirigente xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - per il Ministero della giustizia: Dipartimento degli affari di riferimento giustizia-Direzione generale della giustizia civile, il direttore generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx; - per lo svolgimento delle relative procedure”l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, il dirigente xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la società Equitalia giustizia s.p.a., l’amministratore delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: Deliberazione
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 52n. 163 («Co- dice dei contratti pubblici relativi a lavori, contenente “Disposizioni urgenti servizi e forni- ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE») e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produt- tivi» e specificamente l’art. 163, che attribuisce al Mini- stero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell’istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche av- valendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»; l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la razionalizzazione della spesa pubblica”realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse na- zionale», convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012come modificato dal decreto legislativo 17 ago- sto 2005, numero 97, ed n. 189; Considerato in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 alla predetta «Struttura tecnica di missione» è demandata la responsabilità di as- sicurare la coerenza tra í contenuti della relazione istrut- toria e 450, della Legge del la relativa documentazione a supporto; Vista la legge 27 dicembre 2006, numero 296n. 296 «Disposizio- ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», prevedendoche all’art. 1, tra l’altrocom- ma 976, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni ha destinato 20 milioni di cui agli articoli 26 euro per ciascuno de- gli anni 2007 e 2008 per l’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta - Chivasso; Vista la legge 23 dicembre 19992009, n. 488191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e successive modificazionivisti in particolare: l’art. 2, commi 232-234, che disciplina la realizza- zione di progetti prioritari compresi nei corridoi euro- pei TEN-T e 58 della legge 23 dicembre 2000inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche; la tabella F, n. 388con riferimento agli stanziamenti previ- sti a legislazione vigente per gli anni 2010, tutte le amministrazioni statali centrali 2011, 2012, 2013 e periferiche, ivi compresi gli istituti seguenti sui capitoli 7122 e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 7124 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti Ministero dell’economia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre finanze; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», e vista in particolare la tabella E, che recepisce le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche riduzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001spesa già disposte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 16578, nonché le autorità indipendenti, con riferi- mento agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli acquisti di beni anni 2010, 2011, 2012 e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro seguenti sui capitoli 7122 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 7124 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento Ministero dell’economia e delle relative procedure”finanze;
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Samples: Contratto Di Programma
VISTO. Visto il Decreto Legge 7 maggio 2012D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; • Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1332/2016 del 26.09.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 26.09.2016, numero 52pubblicato nel B.U. n.125; • Visto il Regolamento sui Master Universitari, contenente sui Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di Formazione e sulle Summer e Winter School dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1564/2017 del 13 dicembre 2017 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 14/12/2017; • Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Siena del giorno 06/11/2012 con la quale è stato deliberato il criterio di afferenza di Master, Corsi di Perfezionamento, Aggiornamento e Formazione, Summer e Winter School al Dipartimento proponente la relativa istituzione; • Premesso che l’art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004 prevede che “Disposizioni urgenti le Università possono attivare, disciplinando nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello”; • Premesso che l’art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004 prevede che “sulla base di apposite convenzioni, le Università italiane possono rilasciare titoli universitari, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri”; • Premesso che l’art. 3 comma 2 del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena sui Master universitari prevede che ”…I Corsi Executive possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati….” • Premesso che il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo della Università, su proposta del Prof. Xxxxxx XXXXX, prevede di attivare, per l’A.A. 2021/2022 i seguenti corsi: • Master II livello “Health Services Management” • Master I livello “Management per le Professioni Sanitarie” • Premesso che, analogamente agli anni scorsi, a seguito della nota del 24/03/2021 di UNISI, Estar ha manifestato l'interesse a rinnovare la collaborazione; • Premesso che ESTAR, per la razionalizzazione della spesa pubblica”realizzazione dei corsi, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo metterà a disposizione dalla centrale regionale propri Dirigenti in qualità di riferimento Docenti e proprie Strutture per lo svolgimento delle relative procedure”;attività di Stage; • Premesso che l’attivazione dei corsi risponde alle esigenze e ai requisiti richiesti dal Regolamento sui Master Universitari dell’Università degli Studi di Siena per l’istituzione dei Master Executive.
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Samples: Convention
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, numero 52pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della spesa pubblica”Commissione, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012del 17 giugno 2014, numero 97dello strumento dei contratti di sviluppo, ed di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; - in particolare l’articolo 7 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che ha modificato prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; - l’articolo 43, comma 1, commi 449 e 450lett. b) del decreto-legge 25 giugno 2008, della Legge del 27 dicembre 2006n. 112, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999al medesimo articolo; - la circolare 25 maggio 2015, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali sviluppo di cui al decreto legislativo 30 del Ministro delle sviluppo economico 9 dicembre 2014; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 19992015, n. 300169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014; - il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; - la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; - la modifica Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 approvata dalla Commissione europea il 23 settembre 2016 per il periodo 2017-2020 SA.46199 (2016/N); - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014; - la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 settembre 2016 con il quale sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando state accertate le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche condizioni di cui all'articolo all’articolo 1 del decreto legislativo 30 del Ministro dello viluppo economico 31 gennaio 2013, per il riconoscimento di “crisi industriale complessa”, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale per il polo industriale di Portovesme; - la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 24/8 del 19 maggio 2015 che, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 9 marzo 20012015, n. 1655, “Interventi per il Piano Sulcis”, ha destinato 15 milioni di euro al finanziamento dei Contratti di sviluppo in aggiunta ai 90 milioni destinati dallo Stato; - la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 55/18 del 13 ottobre 2016, con la quale sono state apportate variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e successive modificazionidel bilancio finanziario gestionale finalizzate alla re-iscrizione nel bilancio 2016 delle quote vincolate al risultato di amministrazione 2015 in applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per euro 15.000.000,00 sul capitolo SC01.0629, nonché “Cofinanziamento regionale degli interventi inseriti negli strumenti di Programmazione Negoziata”, CDR 00.03.60.00 secondo il seguente cronoprogramma: 4.400.000,00 8.486.000,00 2.114.000,00 - la convenzione sottoscritta tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna (protocollo n.10441CONV21 del 13.12.2016) che all’articolo 2 (Oggetto) disciplina le autorità indipendentimodalità di trasferimento delle risorse destinate dalla Regione al cofinanziamento dei Contratti di sviluppo – approvati o da approvare – ricadenti nell’area del Sulcis sulla base del cronoprogramma già definito dalla Regione con lo stesso Ministero nella forma di finanziamento agevolato, possono ricorrere alle convenzioni nella misura prevista dalle delibere assunte dall’Agenzia per le singole iniziative progettuali approvate o da approvare; - la deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25.07.2017 con la quale il Centro Regionale di Programmazione è stato autorizzato ad avviare forme di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente ai Contratti di Sviluppo; - la domanda del 12 ottobre 2017 con la quale la società SiderAlloys Italia S.p.A ha presentato all’Agenzia, una proposta di contratto di sviluppo allegata al presente Accordo, di cui al presente comma e al comma 456 costituisce parte integrante, riguardante investimenti produttivi finalizzati alla riattivazione dello “smelter” ex Alcoa nell’area industriale di Portovesme del presente articoloComune di Portoscuso (SU) area industriale di Portovesme; - l’istanza presentata all’Agenzia in pari data, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi integrata in data 17 novembre 2017, finalizzata all’attivazione delle procedure per la stipulazione dei contratti…”sottoscrizione di un Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopra indicata domanda; ⮚ “- la nota prot.0019915/ININN-GRINV del 17 ottobre 2017 con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Sardegna; - la nota prot.0024584/ININN-GRINV del 22 novembre 2017, con la quale l’Agenzia ha trasmesso le amministrazioni statali centrali e periferichevalutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai Contratti di sviluppo, ad esclusione degli istituti e delle scuole al fine di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali attivare la procedura negoziata di cui all’art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014; - la nota prot. del con la quale la Regione Sardegna ha manifestato la propria disponibilità al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti cofinanziamento del programma di beni e servizi di importo pari o superiore sviluppo in esame a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione valere sulla dotazione dei 15 milioni di cui all'articolo 328alla convenzione suddetta; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2012, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a) che destina risorse complessivamente pari a 120 milioni di Euro ai programmi di sviluppo industriale da realizzare nei territori coinvolti dalla crisi di grandi imprese o di specifici settori industriali; - la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in particolare, il comma 25 dell’articolo 1, che destina il 50% delle risorse ivi previste, all’erogazione di finanziamenti agevolati in favore di contratti di sviluppo industriale da realizzare nei territori regionali delle aree diverse dall’obiettivo convergenza; - il decreto del regolamento Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, che destina 40 milioni di Euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, alla realizzazione di programmi di sviluppo industriale oggetto di accordi di programma ovvero accordi di sviluppo sottoscritti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 e dell’articolo 9- bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; - la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale la Regione Sardegna ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo Programma destinando all'uopo la somma complessiva di Euro ,00 ( /00); - il decreto del con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo; - la domanda di Contratto di sviluppo proposta dalla società SiderAlloys Italia S.p.A., è finalizzata alla realizzazione di un programma industriale, comprendente esclusivamente investimenti produttivi, volti alla riattivazione del sito ex Alcoa nel Comune di Portoscuso (SU), destinato alla produzione di alluminio primario. Nello specifico il programma prevede il riavvio del complesso industriale inattivo dal 2012; - SiderAlloys Italia S.p.A. stima di poter raggiungere la capacità produttiva massima entro 24 mesi dall’avvio dei lavori. La produzione a regime, pari a ca. 150 k tons/anno, sarà destinata in prevalenza (80%) al mercato italiano, nei settori automotive, costruzioni, aerospaziale e packaging; - grazie alla propria expertise nel trading di metalli ferrosi e non, possiede già un esteso network commerciale a livello italiano ed internazionale in grado di recepire fin da subito le produzioni industriali provenienti dallo smelter di Portovesme; - la realizzazione del programma consentirà la riattivazione del sito ex Alcoa dismesso dal 2012; - il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, a seguito di incontri ed interlocuzioni intercorse, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati; - la nuova occupazione generata dalla realizzazione del programma in esame è pari a 376 unità nella configurazione operativa senza la fabbrica anodi, che verranno assunte progressivamente fino all’anno a regime (2021); - oltre all’indotto potenziale, valutato in 70 contractors, rilevante in un’area geografica che, negli ultimi anni, ha subito una grave crisi industriale e che presenta un tasso di disoccupazione importante (20,6% nella provincia di Sud Sardegna); - il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, giudicano il programma di sviluppo proposto dalla società SiderAlloys Italia S.p.A. strategico ai fini del rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo; - sono stati effettuati dal MISE e dalla Regione Sardegna, numerosi incontri con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le Associazioni degli industriali della Sardegna che hanno registrato la condivisione dell’obiettivo del riavvio dello smelter; - l’Agenzia sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo; - sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese e costi ammissibili: Progetti Soggetto realizzatore Investimenti complessivi Investimenti ammissibili alle agevolazioni Agevolazioni richieste Totale Agevolazione Contributo in c/impianti- c/spesa Finanziamento agevolato Investimenti produttivi SiderAlloys 134.610.000,00 127.919.000,00 8.000.000,00 84.285.000,00 92.285.000,00 - pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a Euro 92.285.000,00 (novantaduemilioniduecentoottantacinquemila/00); - a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di Euro 1.883.367,00 (unmilioneottocentoottantaremilatrecentosessantasette); - la Regione Sardegna, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010Euro 160.000 (centosessantamila/00) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. del ; - il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi Euro 86.168.367,00 (ottontaseimilionicentosessantottomilatrecentosessantasette/00), di cui Euro 1.723.367,00 (unmilionesettecentoventitremilatrecentosessantasette/00) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni , di seguito indicate: ▪ Euro 5.953.000,00 (cinquemilioninovecentocinquantatremila/00)a valere sulle risorse residue di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2012 destinate ai programmi di sviluppo industriale da realizzare nei territori coinvolti dalla crisi di grandi imprese o di specifici settori industriali; ▪ Euro 46.219.000,00 (quarantaseimilioniduecentodiciannovemila/00) a valere sulle risorse residue di cui all’art.1, comma 25 della Legge 27 dicembre 2013, n. 207”147 (legge di stabilità 2014), destinate ai contratti di sviluppo industriale da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell’obiettivo convergenza; ⮚ “fermi restando gli obblighi ▪ Euro 33.996.367,00 (trentatremilioninovecentonovantaseimilatrecentosessantasette/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, ai contratti di sviluppo nel settore industriale oggetto di accordi di programma e/o accordi di sviluppo, da realizzare nelle Regioni diverse da quelle in ritardo di sviluppo, di cui alla programmazione 2014-2020; - il Ministero dello sviluppo economico e le facoltà previsti la Regione Sardegna, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo della società SiderAlloys Italia S.p.A. di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento in quanto: ▪ la realizzazione del programma in esame, consentirà di rafforzare la struttura produttiva dell’intera Regione, con importanti ricadute sul territorio e sull’intera filiera; ▪ il tasso di disoccupazione nell’area su cui ricade l’impianto è pari al 20,6%, pertanto la riattivazione dello stabilimento ex Alcoa può generare un significativo impatto occupazionale che consentirà di riassorbire circa 376 unità sino all’anno a regime (2021), oltre a generare importanti ricadute sull’intero indotto; manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di Programma (l’Accordo), ai sensi dell’articolo 4, comma 449 6, del presente articolodecreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014; Tutto ciò premesso, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;Parti:
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Samples: Accordo Di Programma
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, numero 52n. 144, contenente “Disposizioni urgenti e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la razionalizzazione della spesa pubblica”rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»; Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), convertito previa intesa con modificazioni le amministrazioni regionali espressa dalla Legge 6 luglio 2012Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, numero 97per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione xxxxxxxxx xxx xxxxxx x'Xxxxxx (XXXX) x xxxx'Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x'Xxxxxx (XXX); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1l'art. 2, commi 449 da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 4501998, della Legge la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996; Vista la lettera prot. n. 3550 del 27 dicembre 2006maggio 1996 (pervenuta il 31 maggio 1996), numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadrocon la quale l'ARAN - in attuazione degli artt. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 32851, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010e 52, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo3, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 20013 febbraio 1993, n. 16529 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, nonché ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 21 maggio 1996 tra l'ARAN e le autorità indipendenticonfederazioni sindacali CGIL, per gli acquisti CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di beni categoria CGIL/F.P., CISL/FILS, UIL/STAT, CONFSAL/UNSA e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”FAS/CISAL;
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VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, numero 52pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della spesa pubblica”Commissione, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012del 17 giugno 2014, numero 97dello strumento dei contratti di sviluppo, ed in particolare di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; - l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 43, comma 1, commi 449 e 450lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, della Legge del 27 dicembre 2006n. 112, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999al medesimo articolo; - la circolare 25 maggio 2015, n. 48839257, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali sviluppo di cui al decreto legislativo 30 del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 19992015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l’articolo 9-bis concernente gli “Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”; - la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il Ministero ha dettato all’Agenzia disposizioni operative per l’attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9- bis; - la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state individuate le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 ed il relativo riparto delle risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo; - la delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52, con la quale è stato approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n. 68, con il quale è stata costituita una riserva a valere sulle risorse stanziate con le citate delibere CIPE per il finanziamento degli Accordi di programma e degli Accordi di sviluppo di cui rispettivamente all’articolo 4, comma 6 e all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; - la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14, con la quale è stata approvata la nuova versione del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria della riserva costituita con i decreti sopracitati a valere sulle risorse del FSC assegnate ai contratti di sviluppo con la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 14; - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni; - la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, come modificata con decisione del 23 settembre 2016 (SA 46199 2016/N); - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014; - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti; - il “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, stipulato fra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2016 e ratificato con DGR n. 160 del 13 maggio 2016, prevede all’articolo 3, comma 2, tra le Convenzioniaree di intervento “Sviluppo economico e produttivo” – intervento strategico Agroalimentare - e “Turismo, cultura e sport” - intervento strategico “Turismo e Cultura”; - l’Accordo di programma stipulato in data 1° agosto 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Calabria e l’Agenzia, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2017, al n. 814, finalizzato a favorire, nell’ambito del territorio regionale, l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero il consolidamento di quelle già esistenti che risultino strategiche per le esigenze di sviluppo individuabili a livello territoriale e, in particolare: - l’articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede il cofinanziamento di nuove istanze, ritenute dall’Amministrazione centrale e regionale di particolare strategicità, che, coerentemente con la “Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente - 2014-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche 2020”, riguardino i settori: edilizia sostenibile, agroalimentare, turismo e cultura, logistica e trasporti, ICT e terziario innovativo, smart manufacturing e metalmeccanico, tutela ambientale, scienze della vita; - l’articolo 5, comma 1, lettera c), che destina le risorse regionali, coerentemente con quanto disposto dal “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, esclusivamente al finanziamento dei contratti di sviluppo nei settori agroalimentare e turismo, concorrendo per una quota che può raggiungere anche il 100% del fabbisogno pubblico di ogni singola iniziativa, sino al completo assorbimento delle risorse regionali; - l’articolo 5, comma 1, lettera d), che prevede che le risorse di competenza nazionale concorrano al finanziamento di tutte le iniziative dei settori di cui all'articolo 1 all’articolo 4, comma 1, fermo restando che l’assegnazione di risorse ai contratti dei settori agroalimentare e turismo verrà disposta esclusivamente in concomitanza con il pieno assorbimento delle risorse regionali; - l’articolo 5, comma 2, che destina un importo non inferiore a euro 60.000.000,00 al cofinanziamento dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c); - a cura della Regione: inserire eventuali riferimenti normativi a supporto del cofinanziamento dell’iniziativa; - la domanda del 14 agosto 2019, con la quale la società Medcenter Container Terminal S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all’Agenzia una proposta di contratto di sviluppo concernente il settore della logistica, finalizzata all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Gioia Tauro (RC), ricadente nella Regione Calabria, il tutto nel periodo 2019-2022; - l’istanza presentata all’Agenzia in pari data, come da ultimo integrata a valle dell’incontro negoziale tenutosi presso gli uffici del Ministero, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopra citata domanda; - la nota prot. n. 0375614 del 25 ottobre 2019 con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Calabria; - la nota prot. n. 0423500 del 2 dicembre 2019 con la quale l’Agenzia, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni; - la nota prot. n. 125217/SIAR del 2 aprile 2020, con la quale la Regione Calabria ha comunicato che “ad integrazione di quanto già rappresentato nelle precedenti interlocuzioni e con le indicazioni qui riportate, si ritiene che la proposta di Accordo di Programma in oggetto sia coerente con i Programmi di sviluppo locale della Regione Calabria e si manifesta la volontà di cofinanziare la stessa nell’ambito delle risorse allocate nell’APQ MISE/Regione Calabria del 1.8.2017”; - la deliberazione della Giunta regionale n. del Calabria ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo; - il decreto del , con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo in questione; - la proposta di contratto di sviluppo presentata dal soggetto proponente Medcenter Container Terminal S.p.A. riguarda la realizzazione di un programma di sviluppo industriale nel settore della logistica, articolato in un progetto concernente investimenti produttivi da realizzare presso l’area portuale di Gioia Tauro (RC); - nello specifico, il programma di investimento è finalizzato all’incremento dei volumi movimentati presso il porto di Gioia Tauro (RC), la cui struttura negli ultimi anni è stata sottoutilizzata rispetto alle capacità complessive delle aree in concessione. Allo stesso tempo, gli investimenti mirano a consolidare i sistemi di filiera diretta ed allargata mediante lo sviluppo dei traffici via terra (in particolare, via ferrovia) e ad incrementare le attività accessorie (riparazione containers). In questo senso, la società intende acquisire: gru di banchina, straddle carrier (macchina operativa usata nei terminal intermodali che usano lo stoccaggio dei container posizionandoli in file dove l'apparecchiatura è in grado di operare), mezzi operativi di piazzale, spreader (attrezzatura posta al termine del braccio di una gru per agganciare i contenitori), software ed hardware; - il Ministero e la Regione Calabria, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi presso gli uffici del Ministero, hanno approfondito con il soggetto proponente e l’Agenzia i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati; - in particolare, la società Medcenter Container Terminal S.p.A. tenuto conto delle esigenze manifestate dalla Regione Calabria in sede negoziale, ha trasmesso specifiche relazioni integrative recanti approfondimenti tecnici in merito agli investimenti previsti, all’incremento occupazionale e allo scenario competitivo nazionale ed internazionale, che si allegano al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante; - la Regione Calabria, valutate le predette integrazioni documentali, pur continuando ad evidenziare alcuni temi meritevoli di approfondimento, ha ritenuto che la proposta di Accordo sia coerente con i programmi di sviluppo locale e ha manifestato la volontà di cofinanziare la stessa nell’ambito delle risorse allocate nel già citato Accordo di programma stipulato con il Ministero in data 1° agosto 2017; - alla luce delle valutazioni effettuate dall’Agenzia e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. Tali criteri sono da ricondurre: ⮚ alla capacità di attrazione degli investimenti esteri: il fatturato aziendale è composto per più dell’80% da ricavi esteri. La società Medcenter Container Terminal S.p.A. fa parte del Gruppo TIL, società di diritto lussemburghese, che opera in 40 terminal containers in 26 paesi di 5 continenti, il cui capitale è a sua volta posseduto per il 60% dalla Mediterranean Shipping Company (MSC), società di diritto estero. La rilevante presenza sui mercati esteri è confermata anche dal Vessel Sharing Agreement (2M), entrato in vigore nel 2015, che unisce MSC e Maersk sulle principali rotte commerciali Est - Ovest (Asia - Europa, Transatlantiche, Transpacifiche); ⮚ al significativo impatto occupazionale: è previsto un incremento occupazionale di 284 ULA, rispetto a 927 ULA alla data del 31 dicembre 2018, in un’area del paese in cui il tasso di disoccupazione, pari al 23,6%, è superiore a quello dell’area di riferimento del Mezzogiorno, pari al 19,4%. Tale incremento, come specificato nella citata relazione integrativa, tiene conto dei reintegri già realizzati per 310 unità, rispetto ai 377 lavoratori licenziati nel 2017. I reintegri sono avvenuti tra dicembre 2018 e dicembre 2019 ed hanno previsto la sottoscrizione di altrettanti accordi conciliativi; - il Ministero e la Regione Calabria intendono pertanto sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l’Accordo) con la società Medcenter Container Terminal S.p.A. ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, introdotto dal citato decreto 8 novembre 2016; - l’Agenzia sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo; - sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue: Ubicazione Investimenti complessivi Investimenti richiesti alle agevolazioni Agevolazioni richieste Gioia Tauro (RC) 65.629.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 - 00.000.000,00 - pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 14.066.000,00 (quattordicimilionisessantaseimila/00); - a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 287.061,22 (duecentottantasettemilasessantuno/22); - il Ministero e la Regione Calabria intendono far fronte al predetto fabbisogno, pari a complessivi euro 14.353.061,22 (quattordicimilionitrecentocinquantatremilasessantuno/00), tramite l’utilizzo delle risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Accordo di programma del 1° agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2017, n. 814; - il predetto fabbisogno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Accordo, graverà interamente sulle risorse messe a disposizione dal Ministero; - la società Medcenter Container Terminal S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e successive modificazionisi obbliga a non affidare, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 anche a seguito della sottoscrizione del presente articoloAccordo, ovvero ne utilizzano i parametri incarichi, di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…”; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e periferichenatura autonoma o subordinata, ad esclusione degli istituti e delle scuole ex dipendenti del Ministero o della Regione Calabria che, negli ultimi tre anni di ogni ordine e gradoservizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della stessa Regione, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarienon possono svolgere, nonché gli enti nazionali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999pubblico impiego, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari attività lavorativa o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolosvolta attraverso i medesimi poteri. Tutto ciò premesso, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;Parti:
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Samples: Accordo Di Sviluppo
VISTO. il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che: ⮚ “nel rispetto del sistema delle convenzioni l’atto di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali concessione a Ferrovie dello Stato (FS) S.p.A. di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 300138T, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.; Visto lo Statuto di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. me- desima nei rapporti in essere per quanto riguarda l’atto di concessione ed il contratto di programma; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 165121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha proce- duto all’approvazione del 1° Programma delle infrastrut- ture strategiche ai sensi della legge n. 443/2001 e viste le delibere 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006) e 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011) di integrazione e/o di rivisitazione del suddetto programma; Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 63, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di «Contratto di programma 2007-2011- parte investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.» (di seguito «contratto»); Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 6, con la qua- le questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento per l’anno 2008 del suddetto contratto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni; Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27 (G.U. n. 12/2011), con la quale questo Comitato ha espresso pa- rere favorevole sullo schema di aggiornamento per l’anno 2009 del suddetto contratto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni; Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha individuato e assegnato risorse a valere sulla programmazione regionale del Fon- do per lo sviluppo e la coesione a favore di interventi dí rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strate- gica regionale, e successive modificazioniin particolare 1.230 milioni di euro a favore di interventi ricompresi nell’aggiornamento del contratto in esame; Vista la delibera 6 dicembre 2011, nonché n. 83 (in corso di perfezionamento), con la quale questo Comitato, a valere sulle risorse recate dal citato articolo 33, comma 3, della legge di stabilità 2012, ha assegnato le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni seguenti risorse: 240 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di cui al presente comma e al comma 456 del presente articoloContratto di programma 2007-2011, ovvero ne utilizzano i parametri aggiornamento 2009; 99,9 milioni di prezzo-qualità come limiti massimi euro per la stipulazione linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona «Lotto funzionale Treviglio-Brescia - pri- mo lotto costruttivo»; 100 milioni di euro per la linea ferroviaria AV/AV Genova-Milano «Terzo Valico dei contratti…”Giovi - primo lotto costruttivo»; ⮚ “le amministrazioni statali centrali e perifericheVista la delibera 6 dicembre 2011, ad esclusione degli istituti e delle scuole n. 85 (in corso di ogni ordine e gradoperfezionamento), delle istituzioni educative e delle istituzioni universitariecon la quale questo Comitato: ha autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzio- nale della «Linea AV/AC Milano Verona, nonché gli enti nazionali tratta Treviglio Brescia», il cui valore ammonta a 919,5 milioni di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali euro, ai sensi dell’art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009; per la realizzazione del lotto stesso ha disposto a favore di RFI S.p.A. l’assegnazione di 919,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328all’art. 32, comma 1, del regolamento decreto-legge n. 98/2011; Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 86 (in corso di perfezionamento), con la quale questo Comitato: ha autorizzato il secondo lotto costruttivo non fun- zionale del «Terzo Valico dei Giovi», il cui valore am- monta a 1.100 milioni di euro, ai sensi dell’art. 2, com- ma 233 della legge n. 191/2009; per la realizzazione del lotto stesso ha disposto a favore di RFI S.p.A. l’assegnazione di 1.100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010all’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 207”; ⮚ “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”98/2011;
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Samples: Contratto Di Programma