Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della del presente ConvenzioneAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, definitiva pari ad Euro 242.410,0016.800,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Xx.Xx.Xx. Spa e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 910, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla Convenzione e dai partecipazione ai singoli Contratti Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di prezzo da corrispondere all'esecutoreaggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. Lo svincolo è automatico103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione, Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della del presente ConvenzioneAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, definitiva pari ad Euro 242.410,0013.440,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Xx.Xx.Xx. Spa e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 910, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla Convenzione e dai partecipazione ai singoli Contratti Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di prezzo da corrispondere all'esecutoreaggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. Lo svincolo è automatico103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Cauzione. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a versare, prima della stipula della presente Convenzionedel contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artdefinitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. 103 del In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore a detta percentuale. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00163/2006. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penaliai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera definitiva va reintegrata ogni qualvolta il Comune operi su di essa prelevamenti per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni lavorativi dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.XxComune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua Il deposito cauzionale definitivo è progressivamente svincolato e restituito al contraente a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committentemisura dell’avanzamento dell’esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantele modalità indicate all’art. 113 del D. Lgs 163/2006. L’importo cauzionale residuo resta vincolato fino al termine dell’appalto ed alla avvenuta riconsegna all’Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto e viene restituito all’appaltatore solo dopo il soddisfacimento, da parte dell'appaltatore del documentodi questi, di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e presa in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneconsegna degli impianti da parte dell’Amministrazione.
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Samples: www.arcasudsalento.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 1.632.812,23. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A Tutti i concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno presentare una garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzionefideiussoria, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadenominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara da prestare secondo le modalità indicate dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Dopo l’aggiudicazione definitiva le cauzioni provvisorie saranno restituite ai concorrenti non aggiudicatari. L’Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i., immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari ad Euro 242.410,00. In particolareal 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera avente validità per tutta la durata del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20% (ventipercento). La cauzione, provvisoria e definitiva, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della Convenzione epreventiva escussione del debitore principale, comunquela rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, sino comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, Codice succitato e cesserà di avere effetto successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016 da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve reintegrata, entro i 15 giorni successivi alla completa ed esatta data del prelievo, qualora, in fase di esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolatadel contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminidi ritardi o altre inadempienza da parte dell’Aggiudicatario. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine Nel caso di 10 Raggruppamento Temporaneo di Impresa (dieciRTI) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.non costituito, ove la garanzia sia venuta meno fideiussoria deve essere presentata a nome di tutte le ditte componenti il raggruppamento stesso. Sono a completo ed esclusivo carico dell’Impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in tutto vigore. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o in parte; in caso di inottemperanzanon si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la reintegrazione si effettua Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionecarico dell’Impresa inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
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Samples: imperia.etrasparenza2.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Prima della stipula della presente Convenzionedel contratto l’aggiudicataria, il Fornitore medesimo ha prestato dovrà costituire una cauzione definitivadefinitiva a garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore, inclusi quelli riferiti ai sensi dell’artmezzi e alle attrezzature affidati all’appaltatore in regime di comodato d’uso gratuito e della buona esecuzione del servizio. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere il contenuto e le clausole di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione potrà essere escussa in qualsivoglia momento da GESAC ed in caso di escussione la stessa dovrà essere ricostituita dall’appaltatore. La garanzia fidejussoria dovrà essere a prima richiesta, pari ad Euro 242.410,00con esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. In particolare1944 C.C. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxcomma 2 c.c. S.p.A., ed avrà durata – fermo restando quanto previsto nel precedente disposto dal successivo comma 4 del presente articolo 9, ha diritto – sino a 60 giorni oltre la scadenza del termine contrattuale ovvero dall’eventuale diversa data di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalieffettiva cessazione del servizio. La cauzione garantisce altresì dovrà essere presentata alla Committente entro 10 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione. In difetto la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche Committente si riserva di annullare l’aggiudicazione senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicograduatoria. La fideiussione deve intendersi rilasciata anche a garanzia opera dell’eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per tutta la durata l’esecuzione del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Committente avrà altresì diritto di valersi della Convenzione ecauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comunquedelle leggi e regolamenti sulla tutela, sino alla completa ed esatta esecuzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La fideiussione dovrà altresì garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, in ogni caso, il diritto per la Committente al risarcimento dei maggiori danni patiti Tale fideiussione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’esercizio del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.XxCommittente. S.p.A. verso il Fornitore - La fideiussione a garanzia potrà essere svincolata solo a seguito della piena conclusione dell’appalto ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni esclusivamente per l’intero importo. Più in particolare la Committente e decorsi detti terminil’Appaltatore effettueranno in contraddittorio una “verifica di conformità” i cui risultati verranno fatti constare in apposito verbale. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine A tale verbale dovranno essere allegate espresse dichiarazioni liberatorie e di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata rinuncia rese da Xxciascun dipendente dell’Appaltatore e dei Subappaltatori di questo impiegati nell’appalto. In tali dichiarazioni, che dovranno essere rese ai sensi dell’art. 2113 c.c.Xx, i dipendenti dovranno dichiarare di non avere pendenze di natura retributiva e/o contributiva nei confronti dell’Appaltatore e/o dei Subappaltatori di questo, di non avere pertanto nulla a pretendere dalla GESAC e di rinunciare ad ogni azione al riguardo.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: www.aeroportodinapoli.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0047.500,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia Il gestore deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, cauzioni ai sensi dell’artdel comma 7 dell’ art. 103 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura del D. LgsD.Lgs. 50/2016. Tale cauzione, pari ad Euro 242.410,00costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento della gara d’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gara d’appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi del gestore Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune. In particolarealternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione Ministero dell’economia e delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicofinanze. La garanzia opera per tutta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni annuale munito di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminiidonei poteri rappresentativi. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di 10 60 (diecisessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxgiorni. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei l’importo non reintegrato, in sede di prezzo calcolo ed approvazione della tariffa dell’anno di riferimento, verrà detratto dal corrispettivo dovuto al Gestore. La mancata osservanza da corrispondere all'esecutoreparte del Gestore dell’obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell’art. Lo svincolo è automatico37. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell’affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, assenso da parte dell'appaltatore del documentosoggetto garantito. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneanche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: static.cittametropolitanaroma.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0044.291,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,001.191.658,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00173.474,80. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,002.970,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della del presente ConvenzioneAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, definitiva pari ad Euro 242.410,0018.600,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Xx.Xx.Xx. Spa e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 910, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla Convenzione e dai partecipazione ai singoli Contratti Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di prezzo da corrispondere all'esecutoreaggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. Lo svincolo è automatico103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.
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Cauzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, una cauzione definitiva di € 105.000 ossia pari al 10% dell’importo dell’atto negoziale al netto delle opzioni in esso previste, eventualmente riducibile del 50% in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. La predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzionenascenti dall’Accordo Quadro (ivi incluse le garanzie sui prodotti), il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivasempre che, ai sensi dell’artall’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. 103 del D. Lgs. 50/2016Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, pari l’Appaltatore sarà tenuto ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta estendere l’oggetto e la durata della Convenzione ecauzione al fine di ricomprendere, comunqueoltre a tutte le obbligazioni ancora in essere nell’Accordo Quadro, sino alla completa ed esatta esecuzione delle anche le obbligazioni nascenti dalla Convenzione dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e dai singoli Contratti e sarà svincolatadegli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, secondo le modalità ed alle condizioni ai fini delle opzioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxcui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione. I soggetti aggiudicatari dell’appalto dovranno comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e decorsi detti terminila stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. Il Fornitore Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione. A Per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il servizio oggetto del presente appalto così come previsto nel disciplinare di gara, disciplinata dall’art. 93 del D.Lgs. n°50/2016. La Ditta Appaltatrice, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con inerenti e conseguenti al contratto, fissata in ragione del 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n°50/2016. Detta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 D.Lgs. n°50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la stipula rinuncia al beneficio della presente Convenzionepreventiva escussione del debitore principale, il Fornitore medesimo ha prestato una la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’artnella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. La cauzione, pari ad Euro 242.410,00. In particolarecostituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, la cauzione rilasciata garantisce è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorederivanti dall’appalto, anche quelli del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse sostenere a fronte dei quali è prevista l’applicazione causa di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxinadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell’impresa. S.p.A., fermo restando quanto previsto Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla caso in cui la cauzione per l’applicazione delle penalirisultasse insufficiente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera suo ammontare per tutta la durata della Convenzione edel contratto. L’impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso , entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di inottemperanzacui all’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell’Amministrazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreche aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, La cauzione sarà dichiarata svincolata con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantecompilazione del “Certificato di regolare svolgimento del servizio”, da parte dell'appaltatore degli uffici competenti, al termine dell’appalto, che dovrà prendere atto della complessiva regolarità del documentoservizio, in originale del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell’avvenuta osservanza da parte della Ditta Appaltatrice di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia. Il Comune di Cotronei è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditrice nei riguardi dell’appaltatore per inadempienze contrattuali o in copia autenticadanni od altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, attestante l'avvenuta esecuzioneper quanto sopra detto l’appaltatore è obbligato nel termine di trenta (30) giorni a reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempienza la cauzione verrà integrata d’ufficio, prelevandola dal canone di appalto e l’appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.
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Samples: www.comunecotronei.gov.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00579,18. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 fideiussoria pari al 10% del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicovalore del contratto. La garanzia opera per tutta fideiussoria, a scelta dell’aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la durata rinuncia al beneficio della Convenzione epreventiva escussione del debitore principale, comunquela rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolataco. 2, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento quindici giorni, a semplice richiesta scritta della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxstazione appaltante. S.p.A.La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutorenel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore del dell’aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Samples: www.enpap.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0050.590,70. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00102.710,27. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Fornitore con contratto, la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, la quale preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della concessione. Essa verrà restituita senza interessi dopo aver accertato che il Concessionario ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e l’Amministrazione di riferimento nulla ha più da pretendere. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’eventuale risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime e può essere utilizzata dall’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto nella misura prevista al comma 2 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Il Concessionario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, pari ad Euro 242.410,00dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del con- tratto che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto da ogni responsabilità ed onere. In particolareCopia di tale polizza, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto prima dell’inizio del servizio e comunque prima della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxstipula del contratto.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,003.650.160,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,003.095,19. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, definitiva pari ad Euro 242.410,00226.558,97. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 98, ha hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., pari ad Euro 242.410,00. € 70.470,40 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Prima della stipula della presente Convenzionedel contratto di accordo quadro, il Fornitore medesimo ha prestato ogni operatore economico individuato dovrà versare una cauzione definitivanelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa oppure nei modi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’artintestandola all’Unione Val d’Enza, conteggiata nella misura complessiva del 1% dell’importo aggiudicato. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà essere e dovrà essere conforme a quanto indicato all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì definitiva garantirà anche, il rimborso delle spese che l’Unione dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento contrattuale. Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicocauzione risultasse insufficiente. La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Unione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento. Tale cauzione, che dovrà essere intestata all’Unione Val d’Enza, sarà a garanzia opera dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l’Unione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per tutta fatto dell’operatore economico a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per l’Unione l’espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la durata della Convenzione ecauzione risultasse insufficiente. Gli operatori economici potranno essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in , durante l’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanzainadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese degli aggiudicatari, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreprelevando l’importo dal canone d’appalto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneLa cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
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Cauzione. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Affidatario ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo garanzia n. , rilasciata da con sede Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata nei modi e termini previsti all'art. 103, comma 1, del Codice e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’AdG, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottantapercento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta dell’AdG, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Affidatario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% (ventipercento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c. e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 risarcibilità del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00maggior danno verso l’Affidatario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.l’AdG, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9art. 8, ha diritto di può rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxcauzione.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: www.politicheagricole.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzionedell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il Fornitore medesimo ha prestato una concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione definitiva, prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli e conformemente a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006, ha diritto nella misura pari al 10% dell’importo della concessione attraverso polizza fideiussoria, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di rivalersi direttamente sulla cauzione Stato o contanti, presso la tesoreria dell’Ente. Se l’impresa aggiudicataria è una ONLUS si applicano le esenzioni previste dal d.lgs. n. 460/1997. La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.; la competenza del Tribunale di Urbino per l’applicazione delle penalieventuale controversie. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. La cauzione garantisce altresì resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioniscadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’impresa, anche in merito al personale occupato nel servizio, di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla eventuale escussione scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute per il servizio, solo dopo la positiva verifica della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicoesecuzione di tale adempimento. La garanzia opera cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per tutta fatto imputabile al concessionario a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminicauzione risultasse insufficiente. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro concessionario è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.Comune abbia dovuto avvalersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione revoca dell’affidamento e l’acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione provvisoria da parte dell'appaltatore del documentodell’Ente, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneil quale aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: www.comune.santangeloinvado.pu.it
Cauzione. A Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni assunte contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dal Fornitore D.Lgs.50/2016. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con la stipula della presente Convenzionerinuncia alla preventiva escussione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaestesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs1938 cod. 50/2016civ., pari ad Euro 242.410,00nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione dei singoli negozi di fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9art. 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università di cui ai Negozi di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 103, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 5 del D.lgs 50/2016, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione del Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Negozi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxrichiesta. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università degli Studi di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità Brescia ha facoltà di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedichiarare risolto il Contratto.
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Samples: www.unibs.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 56.880,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 150.950,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore dall’Appaltatore, con la stipula della del presente Convenzionecontratto, il Fornitore l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artpresentato la garanzia fideiussoria n.GT002560/22 prevista dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. pari ad Euro 242.410,00un importo di € 149.987,64 (centoquarantanovemilanovecentottantasette/64), rilasciata da BANK OF AMERICA il 19.07.2022. In particolareTale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, la cauzione rilasciata garantisce incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoreaccessori del debito principale, in favore di HT a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali efuture ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, pertantonascenti dal presente Contratto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto sino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della Convenzione efornitura risultante dal relativo certificato, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e allorchè sarà automaticamente svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni senza corresponsione di seguito indicate – previa deduzione alcun interesse, purché non sussistano contestazioni di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxparte, sia accertata la conformità della fornitura e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.XxHT. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei HT ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolto di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionediritto il presente Contratto.
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Samples: Contratto N. 581072 Del 29.06.2022
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., pari ad Euro 242.410,00. € 223.980,00 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle obbligazioni assunte dal Fornitore con somme che la stipula della presente ConvenzioneProvincia dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Fornitore medesimo ha prestato una Concessionario dovrà prestare, in favore della Provincia, cauzione definitiva, ai sensi dell’artpari al 10% dell’importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all’art. 103 113 del D. Lgs. 50/2016163/2006. Tale cauzione può essere costituita in contanti, pari ad Euro 242.410,00oppure in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata, ai sensi della legge 348/82. La polizza fidejussoria dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell’art. 1944 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Provincia. In particolarecaso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, la Provincia procede ad esecuzione sulla cauzione. Resta salvo per la Provincia l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorerisultasse insufficiente a riparare il pregiudizio patito a causa dell’inadempimento dell’Impresa. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l’esecuzione del contratto, anche quelli il concessionario è obbligato a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalireintegrarla entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta escussione. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreconcessione. Lo svincolo è automaticoavverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e , senza necessità nel caso la Provincia accerti inadempienze a carico del concessionario, si rivarrà sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionetutela.
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Samples: www.provincia.lecco.it
Cauzione. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte nel Bando di Xxxx e dovrà contenere: -·la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; - l'irrevocabilità della garanzia; - la sottoscrizione dell’istituto fideiussore autenticata da un notaio che ne attesti i poteri di firma del titolare/rappresentante legale; - l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50% prevista dal comma 7 del medesimo articolo, per le imprese ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaditta aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lg. n. 50/2016, una garanzia definitiva pari ad Euro 242.410,00al 10 % dell’importo contrattuale. In particolareAl fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione provvisoria presentata in sede di penali e, pertanto, resta espressamente inteso offerta da parte della stazione appaltante che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penaliaggiudica l'appalto e la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera definitiva copre gli oneri per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto medesimo, ovvero fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione che dovrà attestare l'assenza, oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto. In pratica, il deposito cauzionale oltre ad avere validità temporale per tutta la durata del rapporto contrattuale, dovrà coprire qualsiasi danno (danno emergente o lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall’Amministrazione a causa della violazione da parte della Ditta di qualsiasi obbligo previsto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxlegge o dal presente capitolato. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione Qualora l'ammontare della garanzia entro dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario è obbligato all'immediato reintegro della garanzia di cui il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.Comune avesse dovuto avvalersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in , durante l’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanzainadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze della Ditta. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la reintegrazione si effettua garanzia risultasse insufficiente. Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l’Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valere sui ratei valersi, di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticopropria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, senza necessità di nulla osta della garanzia come sopra prestata e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del committentecontratto, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, valersi in originale tutto o in copia autenticaparte di essa. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, attestante l'avvenuta esecuzionequesti incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Resta in ogni caso impregiudicata per l’Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni subiti.
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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it
Cauzione. A Il Fornitore, ove espressamente stabilito nel contratto, deve costituire un deposito cauzionale sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria a favore dell’AU. Tale cauzione deve avere sottoscrizione autenticata da notaio e deve essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché essere operativa su semplice richiesta scritta dell’AU, senza eccezioni opponibili a questa Il predetto deposito, nel suo complesso, è costituito a garanzia dell’esatto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni connesse al contratto e del risarcimento dei danni derivanti all’AU dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte stesse, nonché delle maggiori somme che l’AU avesse eventualmente pagato in più, in corso di espletamento del contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artFornitore. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolareResta convenuto che, la cauzione rilasciata garantisce rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. In tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorei predetti casi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l’AU ha diritto di rivalersi direttamente sulla disporre della cauzione per l’applicazione delle penalie di ogni altra somma comunque ancora dovuta al Fornitore, salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso In ogni caso il Fornitore - è obbligato a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro reintegrare il termine deposito cauzionale di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.cui l’AU si sia avvalso, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoredurante l’esecuzione del contratto. Lo svincolo è automaticodel deposito cauzionale sarà autorizzato dall’AU in sede di chiusura del rapporto contrattuale, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedopo che saranno stati adempiuti dal Fornitore tutti gli obblighi assunti.
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Samples: www.acquirenteunico.it
Cauzione. A All’atto della stipula del Contratto l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0050/2016 e ss. In particolaremm. e ii. in favore del Distretto Socio Sanitario D16. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’Agente che sottoscrive la cauzione. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorel’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxfatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, L’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penaliogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. La Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioninel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; , durante l’esecuzione del Contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’Appalto. Ove l’Aggiudicatario non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Aggiudicatario saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Aggiudicatario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’Aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua base a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticosemplice richiesta, senza necessità bisogno di nulla osta del committentediffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l’Aggiudicatario sarà avvertito con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionesemplice raccomandata AR.”
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Samples: www.comune.catania.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0021.363,98. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzionecontratto, il Fornitore medesimo l’appaltatore ha prestato una cauzione definitivadepositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione favore della stessa, contenute nel Capitolato TecnicoRegione. La garanzia opera per tutta la ha validità temporale pari alla durata della Convenzione edel contratto e dovrà, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla Convenzione semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione committente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e dai singoli Contratti e sarà svincolatacontroversia, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxsorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore La garanzia dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia essere reintegrata entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell’Amministrazione committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da Xx.Xx.Xxparte ALLEGATO 1 dell’appaltatore. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, la reintegrazione si effettua l’Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoremisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del dell’Amministrazione committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.
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Samples: Cessione Dei Crediti
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. 125.708,80 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, una cauzione definitiva di € 90.000,00 (Euro novantamila/00) ossia pari al 10% dell’importo dell’atto negoziale al netto delle opzioni in esso previste, eventualmente riducibile del 50% in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. La predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzionenascenti dall’Accordo Quadro ovvero dell’ultimo ordine applicativo (ivi incluse le garanzie sui prodotti), il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivasempre che, ai sensi dell’artall’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. 103 del D. Lgs. 50/2016Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, pari l’Appaltatore sarà tenuto ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta estendere l’oggetto e la durata della Convenzione ecauzione al fine di ricomprendere, comunqueoltre a tutte le obbligazioni ancora in essere nell’Accordo Quadro, sino alla completa ed esatta esecuzione delle anche le obbligazioni nascenti dalla Convenzione dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e dai singoli Contratti e sarà svincolatadegli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, secondo le modalità ed alle condizioni ai fini delle opzioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxcui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione. I soggetti aggiudicatari dell’appalto dovranno comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e decorsi detti terminila stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. Il Fornitore Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 493.700,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 il fornitore alla stipula del Contratto, presterà una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto aggiudicato a favore del Consorzio CIPE e delle altre Università aggregate mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con la stipula della presente Convenzionerinuncia alla preventiva escussione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaestesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore delle Università e del Consorzio CIPE, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs1938 cod. 50/2016civ., pari ad Euro 242.410,00nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione dei singoli negozi di fornitura effettuati dalle Università Contraenti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorefornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.le singole Università Contraenti e/o il Consorzio CIPE, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9art. 19, ha hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore garanzia opera, rispettivamente, nei confronti del Consorzio CIPE a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del fornitore nei confronti delle singole Università di cui agli Ordini di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 113, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione del Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Ordini di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti delle Università e/o del Consorzio CIPE. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdal Consorzio CIPE. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Consorzio CIPE ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del pari, le singole Università hanno facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolti i rispettivi Ordini di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneFornitura.
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Samples: bibliotecadigitale.cab.unipd.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore dall’Appaltatore con la stipula della del presente ConvenzioneContratto, il Fornitore l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari ad un importo di € [ ] [ ], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [ ] da [ ]. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. 50/20161938 Codice Civile, pari ad Euro 242.410,00. In particolarenascenti dal presente Contratto, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio e dai singoli Contratti la regolarità retributiva e sarà svincolatacontributiva dei lavoratori impiegati, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxnel rispetto del comma 5 dell’art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdalla Cassa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la reintegrazione si effettua a valere sui ratei CNPADC ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolto di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionediritto il presente Contratto.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0038.682,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 25.200,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.la Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. della Soresa verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., dalla Soresa ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà all’Ateneo una cauzione definitiva a favore dell’Ateneo mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall’art. 113 del D.Lgs.163/2006. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con la stipula della presente Convenzionerinuncia alla preventiva escussione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaestesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore dell’Università, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00negozio di fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 113, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 2 del D.lgs 163/2006, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione del Contratto, nonché per tutta la durata del Negozio di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. dell’ Università verso il Fornitore - Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni due. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdall’ Università. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolto il Contratto e il Negozio di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneFornitura.
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Samples: www.unisi.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Ai sensi dell’art.103 del D.lgs.50/16, prima della stipula della presente Convenzionedel contratto l’aggiudicataria, il Fornitore medesimo ha prestato dovrà costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’artdefinitiva pari al dieci per cento dell’importo presunto contrattuale al netto del ribasso a garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore e della buona esecuzione del servizio. 103 Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa che dovrà avere il contenuto e le clausole di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art.103 co.9 del Codice, come adottato con D.M. 19/1/18 n.31, disposizione che sebbene non direttamente applicabile al rapporto trattandosi di appalto nei settori speciali, trova applicazione per volontà contrattuale. Prima della firma del contratto, l’appaltatore dovrà sottoporre alla GE.S.A.C., in persona del RUP, lo schema della garanzia fideiussoria e dovrà indicare il nominativo dell’ente prescelto che dovrà essere una compagnia assicurativa primaria, non solo in possesso dei requisiti richiesta dalla richiamata normativa ma anche la cui affidabilità sia di gradimento della GE.S.A.C che potrà essere negato, senza alcuna motivazione, entro 15 gg dalla comunicazione . La cauzione definitiva, pari ad Euro 242.410,00al 10% dell’importo contrattuale, dovrà essere incrementata in caso di ribasso superiore al 10% o al 20% con le modalità indicate all’art. In particolare103 comma 1 del D.Lgs 50/2016. La garanzia fidejussoria dovrà essere a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 C.C. e la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorerinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxcomma 2 c.c. S.p.A., ed avrà durata – fermo restando quanto previsto nel precedente disposto dal successivo comma 4 del presente articolo 9, ha diritto – sino a 60 giorni oltre la scadenza del termine contrattuale ovvero dall’eventuale diversa data di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalieffettiva cessazione del servizio. La cauzione garantisce altresì dovrà essere presentata alla Committente entro 10 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione. In difetto la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche Committente si riserva di annullare l’aggiudicazione senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicograduatoria. La fideiussione deve intendersi rilasciata anche a garanzia opera dell’eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per tutta la durata l’esecuzione del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Committente avrà altresì diritto di valersi della Convenzione ecauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comunquedelle leggi e regolamenti sulla tutela, sino alla completa ed esatta esecuzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La fideiussione dovrà altresì garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, in ogni caso, il diritto per la Committente al risarcimento dei maggiori danni patiti Tale fideiussione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’esercizio del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.XxCommittente. S.p.A. verso il Fornitore - La fideiussione a garanzia potrà essere svincolata solo a seguito della piena conclusione dell’appalto ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni esclusivamente per l’intero importo. Più in particolare la Committente e decorsi detti terminil’Appaltatore effettueranno in contraddittorio una “verifica di conformità” i cui risultati verranno fatti constare in apposito verbale. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine A tale verbale dovranno essere allegate espresse dichiarazioni liberatorie e di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata rinuncia rese da Xxciascun dipendente dell’Appaltatore e dei Subappaltatori di questo impiegati nell’appalto. In tali dichiarazioni, che dovranno essere rese ai sensi dell’art. 2113 c.c.Xx, i dipendenti dovranno dichiarare di non avere pendenze di natura retributiva e/o contributiva nei confronti dell’Appaltatore e/o dei Subappaltatori di questo, di non avere pertanto nulla a pretendere dalla GESAC e di rinunciare ad ogni azione al riguardo.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: ftp.aeroportodinapoli.it
Cauzione. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle obbligazioni assunte dal Fornitore con somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la stipula della presente Convenzionegestione a causa d’inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi da parte dell’Appaltatore, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, quest’ultimo è tenuto a prestare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. L’Appaltatore si obbliga a fronte dei quali è prevista l’applicazione reintegrare la cauzione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, a seguito d’inadempienza o di penalità. In caso d’inadempienza o di penalità la cauzione può essere integrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore, prelevandone l’importo dal compenso di cui all’art.4. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal presente contratto d’appalto, anche dopo la scadenza di questo, e la stessa potrà essere costituita nelle forme e modalità di legge. Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: - di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; in - di obbligarsi a versare al committente, entro 15 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Ente; - di obbligarsi a mantenere la validità della fideiussione fino alla restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria del Comune. La cauzione sarà svincolata al termine del servizio, ovvero sarà incamerata dal Comune nel caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei revoca dell’aggiudicazione per colpa dell’Appaltatore. In alternativa alla suddetta cauzione sarà consentito alla Stazione Appaltante di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità trattenere il 10% dell'importo dello Stato di nulla osta Avanzamento al fine di soddisfare eventuali inadempimenti della ditta Appaltatrice maturati fino alla data del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneSAL.
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Samples: cdn1.regione.veneto.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0017.000,50. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della del presente ConvenzioneAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 97, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalipenali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e, comunquecomunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A L'Appaltatore, alla firma del presente atto, è obbligato a costituire una garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una (cauzione definitiva, ) rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs 50/2016: alla cauzione così determinata sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00103 citato. In particolareLa cauzione di cui innanzi dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La mancata costituzione della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredefinitiva comporterà la decadenza dall’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte di FAL. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente appalto da parte dell’Appaltatore, anche quelli del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali egaranzia del rimborso delle somme che la FAL avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, pertantorisultante dalla liquidazione finale. La FAL ha, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha il diritto di rivalersi direttamente sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla cauzione per l’applicazione delle penalitutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - L’Appaltatore è obbligato a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove reintegrare la garanzia sia venuta meno di cui la FAL abbia dovuto valersi, in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoredurante l’esecuzione del presente appalto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 103 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Samples: ferrovieappulolucane.it
Cauzione. A Ai sensi dell’articolo 103, del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’artpari al 10 per cento dell’importo contrattuale. 103 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D. Lgs75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall’art. 103, del d.lgs. 50/2016. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, pari ad Euro 242.410,00emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. In particolare107 del d.lgs. 1° settembre 1993, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione Ministero dell’economia e delle penalifinanze. La cauzione garantisce altresì viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le prescrizioniinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, anche in merito alla eventuale escussione della stessadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, contenute nel Capitolato Tecnicoprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione efidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, comunquein corso di esecuzione, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolatasia stata incamerata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.parzialmente o totalmente, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in partedall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreall’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con La mancata costituzione della garanzia determina la sola condizione revoca dell’affidamento e l’acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione provvisoria da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioned.lgs. 163/2006.
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Samples: static.cittametropolitanaroma.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00113.254,26. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00660.214,70. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicospeciale. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 650.057,84. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00146.340,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzionedell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore medesimo ha prestato una Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione apposita cauzione definitivadefinitiva pari a € 180.000,00 ovvero pari al 10% dell’importo dell’atto negoziale al netto delle opzioni in esso previste, ai sensi dell’arteventualmente riducibile del 50 % in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. 103 Al fine di poter beneficiare della riduzione del D. Lgs. 50/201650% sull’importo della garanzia, pari ad Euro 242.410,00. In particolaredovrà essere trasmesso, la in allegato alla cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorecon importo ridotto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalioriginale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. La predetta cauzione garantisce altresì sarà svincolata in unica soluzione sei mesi dopo la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo scadenza di tutte le prescrizioniobbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sempre che, anche in merito alla eventuale escussione della stessaall’atto dello svincolo, contenute nel Capitolato Tecniconon sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. La garanzia opera per tutta Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore sarà tenuto ad estendere l’oggetto e la durata della Convenzione ecauzione al fine di ricomprendere, comunqueoltre a tutte le obbligazioni ancora in essere nell’Accordo Quadro, sino alla completa ed esatta esecuzione delle anche le obbligazioni nascenti dalla Convenzione dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e dai singoli Contratti degli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, ai fini delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione Il Concorrente aggiudicatario della procedura dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e sarà svincolatala stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS Italiane, secondo le modalità ed alle condizioni verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxnatura economico patrimoniale. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00878.276,79. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della del presente ConvenzioneContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 117 del D. Lgsd.lgs. 50/2016, 36/2023 pari ad Euro 242.410,00euro 497.903,76 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalipenali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecniconell’ Elaborato tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, del Contratto sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Contratto
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,001.744.445,34. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nella presente Convenzionelocazione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 gestore versa presso il Tesoriere del D. Lgs. 50/2016Comune di Trieste un deposito cauzionale definitivo, pari ad Euro 242.410,00al 25% del canone annuale, entro 10 giorni dalla data di avvenuta assegnazione. Il deposito potrà essere sostituito da presentazione di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualunque momento, con l’adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l’applicazione di eventuali penalità. Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione bancaria. In particolaretale caso il gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del locatario, il Comune può incamerare a titolo di penale, con atto amministrativo, il deposito cauzionale fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. La cauzione non potrà mai venir computata dal locatario in conto canone e verrà restituita allo stesso al termine della locazione, dopo la cauzione rilasciata garantisce riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorecontrattuali, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali esanitari, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione salariali e previdenziali risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, sino dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxpresente locazione.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore dall’Aggiudicatario con la stipula della presente Convenzionedel Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato l’Aggiudicatario stesso presta una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, definitiva pari ad Euro 242.410,00un importo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. In particolarecaso di affidamento con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà essere ridotta del 50 per cento qualora l’impresa produca la certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., la Provincia fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9nell’art 23, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione garanzia opera nei confronti della stessa, contenute nel Capitolato TecnicoProvincia a far data dalla sottoscrizione del Contratto. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolataProvincia, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. della stessa verso il Fornitore - l’Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dello svolgimento del servizio, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e decorsi detti terminiper le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione di preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, della documentazione di pagamento di cui all’art. Il Fornitore 11, regolarmente vistata dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari ad almeno il 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piene ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo assenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla reintegrazione al reintegro della garanzia stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdalla Provincia. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei previa comunicazione all’Aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneritorno.
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Samples: www.appalti.provincia.tn.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,0091.639,97. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00107.138,36. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore dall’Appaltatore, con la stipula della del presente ConvenzioneContratto, il Fornitore l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artpresentato la garanzia fideiussoria n. 00074FDC06025 prevista dall’art. 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. pari ad Euro 242.410,00un importo di € 464.993,75 (quattrocentosessantaquattromilanovecentonovantatre/75), rilasciata da istituto di credito italiano che sarà comunicato dall’Appaltatore ad HT entro e non oltre la fase di controllo. In particolareTale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, la cauzione rilasciata garantisce incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiv a escussione, estesa a tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoreaccessori del debito principale, in favore di HT a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali efuture ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, pertantonascenti dal presente Contratto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto sino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della Convenzione efornitura risultante dal relativo certificato, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e allorchè sarà automaticamente svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni senza corresponsione di seguito indicate – previa deduzione alcun interesse, purché non sussistano contestazioni di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxparte, sia accertata la conformità della fornitura e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.XxHT. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei HT ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolto di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionediritto il presente Contratto.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,005.545,56. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula Ai fini della partecipazione al presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaappalto deve essere costituita, ai sensi dell’artdell'art. 103 93 del D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione provvisoria pari ad Euro 242.410,00all'2% del valore stimato dell'appalto, valida per almeno 180 giorni. In particolareTale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, fatte salve peraltro, ulteriori richieste di danno da parte del Comune. Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, l’Aggiudicatario dovrà prestare “garanzia definitiva” secondo le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016. (si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016). Quest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoregestione appaltata, anche quelli per fatto dell’appaltatore a fronte dei quali è prevista l’applicazione causa di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penaliinadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione garantisce altresì definitiva potrà essere presentata mediante: fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionicauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, anche in merito alla eventuale escussione della stessatutto o in parte, contenute nel Capitolato Tecnicodurante l’esecuzione del contratto. La garanzia opera dovrà altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le predette garanzie operano per tutta la durata della Convenzione del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolatadal predetto contratto; pertanto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. dell’ Amministrazione Contraente verso il Fornitore - la ditta aggiudicataria a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Fornitore In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’ Amministrazione Contraente in base allo specifico contratto stipulato. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdall’ Amministrazione Contraente.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: www.comune.ventasso.re.it
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00249.390,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, 0 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 242.410,00€ 1.746.161,42. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore dalla Società con la stipula della del presente ConvenzioneContratto, il Fornitore medesimo la Società medesima ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari ad un importo di € 5.215.810,76, mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data 23/11/2022 da Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx X.X. xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. 50/20161938 Codice Civile, pari ad Euro 242.410,00. In particolarenascenti dal presente Contratto, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità dei Servizi e dai singoli Contratti la regolarità retributiva e sarà svincolatacontributiva dei lavoratori impiegati, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxnel rispetto del comma 5 dell’art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. Qualora l’ammontare della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdalla Cassa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la reintegrazione si effettua a valere sui ratei CNPADC ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolto di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionediritto il presente Contratto.
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