Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data 04/04/2017 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 01383/8200/00684267/1111/2017 di importo pari ad Euro 9.190.663,26 = (novemilionicentonovantamilaseicentosessantatre/26), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016306, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolared.P.R. n. 207/2010, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei certificati di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteverifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La cauzione garantisce Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionipossibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, anche in merito così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. verso il dal Fornitore. Il Fornitore - potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteFornitura, da parte dell'appaltatore delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del documentopagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedata 04/04/2017 e avente n. 01383/8200/00684259/1090/2017 pari ad un importo di Euro 106.145,00.
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Samples: Servizio Di Telefonia Fissa, Telecommunications, Telecommunications
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bevacizumab
Cauzione. A 1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante emessa da , sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula in virtù del presente Accordo Quadrocontratto, il Fornitore medesimo ha prestato una pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolaredebitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione semplice richiesta scritta di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che XxACI Informatica.Xx.Xx
4. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ACI Informatica ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro contrattualmente stabilite e, comunque in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto Attuativocontratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdella ACI Informatica.Xx.Xx
6. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua inadempimento a valere sui ratei tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneD.Lgs. n. 163/2006.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Contract for the Assignment of the Service of Design, Implementation, and Maintenance of Software Components
Cauzione. 1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareconvenzione, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti Concessionaria è tenuta a prestare al Comune, al momento della stipula della convenzione
2 A decorrere dal Fornitoresecondo anno e poi con cadenza annuale, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione la Concessionaria ha l’obbligo di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxinviare alla Direzione “Sport” la copia dell’avvenuto pagamento del rinnovo annuale.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente.
3 La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque della concessione ed in ogni caso fino allo svincolo da parte del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteComune stesso che avverrà solamente ad avvenuto controllo, da parte dell'appaltatore del documentodegli uffici comunali competenti, che l’impianto sportivo si trova nelle condizioni di conservazione e di funzionalità derivanti dal normale utilizzo svolto negli anni e, comunque, in originale condizioni non peggiori di quelle rilevate all’atto della consegna iniziale.
4 In ogni caso la cauzione non può essere svincolata prima di 6 mesi dalla cessazione della concessione.
5 Alla scadenza della concessione, qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.
6 Nel corso della concessione, oltre ai casi descritti in precedenza, la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di:
1. decadenza della Concessionaria dalla convenzione;
2. risoluzione della convenzione per fatto e colpa della Concessionaria;
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida del Comune e successiva inottemperanza della Concessionaria;
4. danni subiti dal Comune per fatto o in copia autenticacolpa della Concessionaria.
7 La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, attestante l'avvenuta esecuzionedeve riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
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Samples: Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale, Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale, Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 177.875,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Framework Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 117 del D.Lgsd.lgs. 50/2016, 36/2023 pari ad euro 839.038,10 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentefavore. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecniconell’ Elaborato tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - − a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Unlimited License Agreement
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data 24/10/2016 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08319/8200/00668977/3970/2016 Numero Unico IF 000000378653, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016306, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolared.P.R. n. 207/2010, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto da parte delle amministrazioni contraenti, dei certificati di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteverifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La cauzione garantisce Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionipossibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, anche in merito così come rilasciati dalle amministrazioni contraenti, siano inviati alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. verso il dal Fornitore. Il Fornitore - potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteFornitura, da parte dell'appaltatore delle amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del documentopagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedata 24/11/2016 e avente n. 08319/8200/00668686/3971/2016 Numero Unico IF 000000378265.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. A 1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a costituire cauzione definitiva mediante versamento in numerario, deposito di obbligazioni, garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 20% dell'importo netto dell'appalto per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e al 30% per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, salvo condizioni speciali previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente Accordo Quadroarticolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. La cauzione provvisoria, costituita mediante polizza fideiussoria, è del 10% salvo il Fornitore medesimo ha prestato una caso di ribasso superiore al 25% in cui la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
5. La cauzione provvisoria, che va inclusa nelle buste contenenti l'offerta, è svincolata automaticamente sotto la responsabilità del Responsabile del procedimento alla firma del contratto, ed è restituita ai non aggiudicatari al momento dell'aggiudicazione.
6. Lo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016ove ne esistano tutti i presupposti di legge, in favore di Xxviene effettuato dalla Giunta comunale.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico
7. La garanzia opera copre gli oneri per tutta la durata dell’Accordo Quadro eil mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, comunque del Contratto Attuativofatti salvi i limiti massimi previsti dalla Legge.
8. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni contestualmente all'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale garanzia fideiussoria di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxpari importo che potrà essere ridotta man mano che vengono eseguiti i lavori.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini
9. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documentoprogettista incaricato deve depositare, in originale o in copia autenticaoccasione della presentazione del progetto definitivo, attestante l'avvenuta esecuzionepresso gli Uffici comunali la polizza di cui è munito ai sensi dell'art. 30 della legge 216/95.
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Samples: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 204.866,10 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore RTI con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo RTI ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante Garanzia Bancari rilasciata da Unicredit S.p.a. ed avente n. 460011629693 per un importo di Euro 257.211,73 (duecentocinquantasettemiladuecentoundici/73) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta; La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal RTI a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. 50/2016163/2006 previa deduzione di crediti dell’Agenzia verso il RTI. Il RTI si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in favore virtù del Contratto, pena la risoluzione di Xx.Xx.Xxdiritto del medesimo. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxsemplice richiesta scritta dell’Agenzia. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo L’Agenzia ha diritto di rivalersi incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. L’Agenzia ha diritto di valersi direttamente sulla della cauzione anche per l’applicazione delle penali in proprio favore di cui all’art. 22 “Penali” e/o per conto dell’Amministrazione Contraentela soddisfazione degli obblighi di cui all’art. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa 6 “Modalità ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal RTI e dai singoli Contratti inadempienze contributive e sarà svincolataretributive”; art. 25 “Danni, secondo le modalità ed alle responsabilità civile”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Recesso”, art. 28 Tracciabilità - Ulteriori condizioni risolutive espresse; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia cui l’Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Agenzia. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua inadempimento a valere sui ratei tale obbligo l’Agenzia ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il Contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneD.Lgs. 163/2006.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con L'Appaltatore ha costituito e presentato la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artdefinitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 103 106 e ss. del D.Lgs. 50/2016385/93 e s.m.i. a ciò autorizzati, di importo pari ad Euro …………………….. corrispondente al 10% (o 5% in favore presenza di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolarecertificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28)dell’importo complessivo contrattuale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione redatta secondo lo schema tipo di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentecui al D.M. 123 del 12.03.2004. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione (S.A.L.) nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatalimite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxquanto previsto dell'art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini113, comma 3, D.Lgs. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore163/06. Lo svincolo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, automatico senza necessità di nulla osta del committentebenestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantealla Banca/Compagnia di assicurazioni/Intermediario finanziario, da parte dell'appaltatore del documentodell’Appaltatore, degli stati di avanzamento lavori, in originale o copia autenticata attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. La cauzione è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in copia autenticapiù all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, attestante l'avvenuta esecuzionesalva comunque la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, che per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il versamento dell'importo della cauzione in funzione del credito vantato. L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta reintegrato/riadeguato e ciò anche in occasione di eventuali perizie di variante che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori laddove l'adeguamento, quantificato applicando la percentuale di calcolo dell'originaria fideiussione, sia pari o superiore a Euro 10.000,00. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sulle somme da corrispondere all’Appaltatore. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione la Committente procederà, in conformità alla normativa vigente e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., allo svincolo del residuo 20% della cauzione. Dall'importo della cauzione, che sarà progressivamente svincolata come sopra indicato, saranno trattenuti gli importi a copertura delle garanzie di particolari opere per le quali sono previsti nella documentazione progettuale particolari tempi di garanzia.
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Samples: Contract for the Construction of a New Warehouse for Cargo Handler at Milan Malpensa Airport
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore convenzione e della esecuzione a perfetta regola d'arte di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolaretutte le opere previste, la Ditta costituisce, al momento della richiesta del permesso a costruire le opere di urbanizzazione, idonea cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremediante polizza fideiussoria pari al 70% del presunto costo delle opere di cui agli articoli 3 e 5, calcolato sulla base del progetto delle suddette opere di urbanizzazione, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso sopracitata. La fideiussione deve altresì contenere una clausola di rivalutazione automatica dell'importo garantito in base all'andamento dell'indice ISTAT del costo della vita. La polizza fideiussoria deve contenere la clausola che impone al fideiussore di rimanere obbligato anche quelli a fronte dopo la scadenza dell'obbligazione principale e la rinuncia espressa da parte del fideiussore ad avvalersi dell'art. 1957 c.c. Tale cauzione sarà svincolata dopo l'approvazione del collaudo definitivo del P.U.A. Nel caso in cui venga approvato dall’Amministrazione Comunale un collaudo parziale delle opere di urbanizzazione, la Ditta Lottizzante ha la facoltà di richiedere uno svincolo parziale della cauzione in proporzione all'importo delle opere collaudate, previa produzione di adeguata contabilità dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso lavori relativi che Xx.Xx.Xx. S.p.A., andrà verificata da parte del Collaudatore e fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto che l’Amministrazione Comunale potrà accettare o meno tale richiesta a seconda della sussistenza o meno di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteoggettivo interesse pubblico. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzapresente convenzione, la reintegrazione si effettua Ditta autorizza l’Amministrazione Comunale a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committentedisporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che l’Amministrazione Comunale dovrà fare.
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Samples: Convenzione Urbanistica
Cauzione. A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo stimato per la durata contrattuale dell’appalto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
1. in contanti o tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale: IBAN XX00X0000000000000000000000
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. con fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Qualora la garanzia si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con la stipula del presente Accordo Quadroidoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il Fornitore medesimo ha prestato una consorzio o il GEIE. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari, la cauzione definitiva, sarà svincolata al momento dell'aggiudicazione e comunque entro massimo 30 giorni dalla stessa ai sensi dell’artdell'art. 103 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia soggiace alla disciplina di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; in tale caso, l'operatore economico segnala, in favore sede di Xx.Xx.Xx. SpA offerta, il possesso del requisito e dell’Amministrazione contraentelo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolarecaso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorecomma 2, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali lett. d) ed e), pertantodel Codice, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione il concorrente può godere del beneficio della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione riduzione della garanzia entro solo se tutte le imprese che costituiscono il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; predetta certificazione mentre in caso di inottemperanzapartecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la reintegrazione si effettua predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a valere sui ratei pena di prezzo esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da corrispondere all'esecutorequello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso X.Xxx. Lo svincolo è automaticon. 50/2016, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionequalora l'offerente risultasse affidatario.
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Samples: Contract for Service Management
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 230.896,63. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 55.996,61. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Enoxaparina E Pegfilgrastim
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, pari ad € 392.677,20 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì garantisce, altresì, la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Dei Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una il 18 maggio 2016 presso l’agenzia generale C Tre S.r.l. (cod. agenzia 042/000) di Coface S.A. la cauzione definitivadefinitiva n. 2128734 (con appendice n. 2 del 17 giugno 2016) pari ad un importo complessivo di Euro: quattrocentocinquantacinquemilacinquecentoottantaquattro/01= (455.584/01).
2. Tale cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs1938 cod. 50/2016civ., in favore di Xxnascenti dal presente Contratto.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali.
4. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicogaranzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro del Contratto, e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dal Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – - previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione provvederà allo svincolo annualmente soltanto a seguito del rilascio, da parte dell’Amministrazione, del certificato di verifica di conformità.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdall’Amministrazione.Xx.Xx
8. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta fermo restando il risarcimento del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedanno.
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Samples: Contract for Specific Contracting
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 33.436,71 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante Polizza fideiussoria rilasciata dalla Banca Intesa SanPaolo S.p.A.– Divisione Corporate e Investment Banking – Direzione Global Corporate – Area Corporate Milano – Ufficio Fideiussioni/RW-CAT- sede di Milano ed avente n. 01383/8200/00699501/4175/2017 n. unico 000000415164 per un importo di Euro 97.496,13= (novantasettemilaquattrocentonovantasei/13) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016163/2006 previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in favore virtù del Contratto, pena la risoluzione di Xxdiritto del medesimo.Xx.Xx
4. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxsemplice richiesta scritta dell’Amministrazione.Xx.Xx
5. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo L’Amministrazione ha diritto di rivalersi incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente sulla della cauzione anche per l’applicazione delle penali in proprio favore di cui all’art. 22 “Penali” e/o per conto dell’Amministrazione Contraentela soddisfazione degli obblighi di cui all’art. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa 6 “Modalità ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e dai singoli Contratti inadempienze contributive e sarà svincolataretributive”; art. 25 “Xxxxx, secondo le modalità ed alle condizioni responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Condizioni particolari di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxrisoluzione del presente contratto”, art. 28 “Ulteriore condizione risolutiva espressa”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.Xx.Xx
7. S.p.A. verso In ogni caso il Fornitore - è tenuto a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Amministrazione. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua inadempimento a valere sui ratei tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneD.Lgs. 163/2006.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 76.456,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 73.397,50 (settantatremilatrecentonovantasette/50), mediante polizza fidejussoria in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una cauzione definitivapari al 2% dell’importo del servizio, ai sensi dell’art. 103 93 del D.LgsDecreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 50/2016e può essere costituita, in favore uno dei seguenti modi:
a) quietanza di Xxversamento effettuato presso la Tesoreria dell’AMAP S.p.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. A. (Unicredit S.p.A.);
b) assegno circolare intestato al Cassiere dell’AMAP S.p.A.;
c) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Si precisa che l’eventuale fideiussione valida per la sola partecipazione alla gara deve avere, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto pena la esclusione dalla gara, almeno una validità di rivalersi direttamente sulla cauzione centoventi (120) giorni, da quella fissata per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentela celebrazione della gara. L’importo del deposito cauzionale costituito dalla Ditta aggiudicataria sarà ritenuto definitivo e pertanto sarà trattenuto dall’AMAP S.p.A. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera relativa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti della fornitura e sarà svincolatarestituita entro novanta (90) giorni dal completamento della fornitura ovvero alla scadenza contrattuale, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminisempre che siano stati assolti tutti i relativi impegni. Il Fornitore dovrà provvedere deposito cauzionale delle altre Ditte partecipanti sarà restituito successivamente alla reintegrazione celebrazione della gara. Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia entro fideiussoria previste dal comma 7 dell’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., a condizione che l’operatore economico attesti il termine possesso dei relativi requisiti e lo documenti allegando copia conforme delle previste certificazioni. La suddetta cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove un fideiussore a rilasciare la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzacui al comma 8) dell’art.93 del citato Decreto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si comunica che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema tipo di prezzo da corrispondere all'esecutorepolizza approvato dal Ministero delle attività Produttive con Decreto n. 123/04 e di cui all’art. Lo svincolo è automatico103 comma 9, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneDecreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
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Samples: Public Procurement Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 74.622.667,53( settantaquattromilioniseicentoventiduemilaseicentosessantasette/53), mediante polizza fideiussoria. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno costituire con le modalità previste nel bando di gara e disciplinare di gara una cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta. Le cauzioni provvisorie saranno restituite alle Imprese non rimaste aggiudicatarie mentre quella della impresa aggiudicataria verrà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva. Nel caso in cui la impresa aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto, l’ASM potrà in pieno diritto senza formalità di sorta procedere all’incameramento della cauzione provvisoria, con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrocontrattuali l’impresa dovrà costituire, il Fornitore medesimo ha prestato nei modi e termini di cui al disciplinare di gara, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, determinato secondo le prescrizioni dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Saranno ammesse esclusivamente fideiussioni rilasciate da aziende di credito o imprese di assicurazioni autorizzate. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma de ll’art 1957 C.C. nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Inoltre, l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi successivamente alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 103 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx163/06. SpA L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto del 50% ai sensi e dell’Amministrazione contraentenei casi previsti dal comma 7 dell’art.75 del D.Lgs. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente163/2006. La cauzione garantisce definitiva resterà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e, comunque, finché non siano definite eventuali controversie. L’Aggiudicatario avrà altresì l’obbligo di reintegrare la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionicauzione, entro 30 gg. solari dalla data della comunicazione di escussione fatta dall’ASM, nel caso in cui l’ASM provveda all’escussione anche in merito alla eventuale escussione parziale della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 76.987,68. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di XxSo.XxRe.XxSa. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Il Concessionario dovrà costituire, nei modi di legge e prima della stipula del presente Accordo Quadrocontratto di concessione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi fideiussione a favore della Regione Autonoma della Sardegna per un importo che sarà determinato tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 103 17 R.C.N. (importo non inferiore al doppio del D.Lgscanone demaniale) e della maggiorazione offerta in sede di gara, finalizzata a garantire l’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione. 50/2016La cauzione potrà essere costituita scegliendo una delle seguenti opzioni: polizza fideiussoria assicurativa o bancaria (relativa all’intero periodo di concessione) e cioè PER LA DURATA DI 2 ANNI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONCESSIONE (presumibilmente sino al 31 DICEMBRE 2020), in favore ovvero altra forma consentita dalla legge. Dovrà recare la seguente causale “a garanzia del corretto uso del bene demaniale, nel rispetto di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione ed oneri dettati dalla concessione demaniale marittima nel Comune di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto Villasimius in località Porticciolo turistico ad uso gestione del distributore di rivalersi direttamente sulla cauzione carburante per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce imbarcazioni”; altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, dovrà prevedere: - Che resti valida sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatadichiarazione di svincolo da parte di questa Amministrazione. - Che il mancato o ritardo pagamento di premi o di supplementi di premio non sia opponibile all’Amministrazione Regionale, secondo le modalità ed alle condizioni ai fini della garanzia. - Che la compagnia di seguito indicate – previa deduzione assicurazione provveda al pagamento dell’intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Regionale. - Che la compagnia di eventuali crediti assicurazione rinuncia al benefici della preventiva escussione di Xx.Xx.Xxcui al comma 2 dell’art. S.p.A. verso 1944 del Codice Civile. In alternativa alla polizza fideiussoria è possibile effettuare il Fornitore - a seguito deposito dell’importo della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terministabilito per la garanzia, presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Cagliari, Servizio depositi definitivi, in via XX Settembre, 13/15. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.incamerare, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in , la suddetta cauzione, nel caso di inottemperanzamancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il Concessionario sempre responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione. Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la reintegrazione si effettua a valere sui ratei facoltà dell’Amministrazione concedente di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticoprelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, che occorra alcun provvedimento da parte dell'appaltatore dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso. La cauzione, su richiesta del documentoConcessionario, in originale sarà restituita e/o in copia autenticasvincolata al termine della presente concessione, attestante l'avvenuta esecuzionesempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
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Samples: Concessione Demaniale Marittima
Cauzione. A L’Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del degli impegni assunti in base al presente Accordo Quadrocapitolato, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepari al 10% dell’importo dell’appalto. La cauzione garantisce altresì deve essere costituita in uno dei seguenti modi:
a. Fideiussione bancaria
b. Polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la serietà dell’offerta presentata Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Fornitore secondo le prescrizioniMinistero dell'economia e delle finanze. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Impresa dopo la liquidazione definitiva e dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, anche la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Ai sensi della deliberazione n. 7 del 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture la cauzione definitiva è ridotta del 50% in merito alla eventuale escussione della stessapresenza di certificazione di qualità: l'impresa che usufruisca di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione delle garanzie, contenute nel Capitolato Tecnicocitando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione. La garanzia opera per tutta copre qualsiasi danno (danno emergente o lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall’Istituto a causa della violazione da parte dell’impresa di qualsiasi obbligo previsto dalla legge o dal presente capitolato. Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno cui l’Istituto avesse dovuto valersi in tutto o in parte; in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, inadempienza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionecauzione potrà essere integrata d’ufficio prelevandone l’importo dalle spettanze dell’impresa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari ad Euro 46.746,00 (Euro quarantaseimilasettecentoquarantasei/00), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xxmediante polizza fideiussoria.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dalla partecipazione alle singole Procedure per l’Assegnazione dei CAT e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 164.736,88. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 374.248,16. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016f0/2016, pari ad Euro /00 ( ), mediante in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - − a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 156.871,10 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data 12/11/2013 dalla Société Générale Succursale di Milano, xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx ed avente n 2487923/052 per un importo di Euro 652.750,99= (seicentocinquantaduemilasettecentocinquanta/99), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016306, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolared.P.R. n. 207/2010, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., fermo restando da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale in rapporto alla durata della convenzione e degli ordinativi di fornitura a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto nel al precedente articolo comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha diritto prestato cauzione rilasciata in data 19/11/2013 dalla Société Générale Succursale di rivalersi direttamente sulla cauzione Milano, xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx ed avente n 2487923/053 per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteun importo di Euro 5.300,00= (cinquemilatrecento/00) .
4. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione Ferma restando l’operatività della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera di cui al precedente comma per tutta la durata dell’Accordo Quadro edella Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolataverifiche ispettive, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. verso il procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxverifiche ispettive.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 76.872,95. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 174.382,53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad € 125.833,50 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Alla stipula del presente Accordo Quadro, contratto il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaConcessionario, ai sensi dell’art. all’art. 103 del D.LgsCodice, deve co- stituire la garanzia definitiva che, ai sensi dell’art. 50/201693 del Codice, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolarea scelta dell’Offerente, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.po- trà essere costituita, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto il limite all'utilizzo del contante di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in proprio con- tanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicodell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia opera per tutta fi- deiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicura- tive che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispet- tive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti- vità di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’Accordo Quadro erinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatala rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti del Concessionario o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa dalla richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Azienda stesso. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreal Concessionario. Lo svincolo è automaticoLa garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, senza necessità secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di nulla osta saldo, il Concessionario dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del committentetasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. Il Concessionario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Concessione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantee deve tenere indenne l’Azienda, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da parte dell'appaltatore qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze del documentoConcessionario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in originale genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. Il Concessionario è, altresì, responsabile per il ripristino di opere o in copia autenticail risarcimento di danni ai luoghi, attestante l'avvenuta esecuzionea cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. In ogni caso, e senza eccezione alcuna, il Concessionario, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività del Concessionario.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte 1. La cauzione provvisoria è di €. 6.871,20 pari al 2% dell’importo a base di gara, è da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e indicante quale beneficiario il Comune di Guspini quale Ente capofila del Servizio, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Guspini valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Fornitore con la Comune di Guspini.
2. La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti.
3. Prima della stipula del presente Accordo Quadrocontratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
4. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l’Ente capofila dovesse eventualmente sostenere durante il Fornitore medesimo ha prestato una contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
5. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, e indicante quale beneficiario il Comune di Guspini quale Ente capofila, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Guspini.
6. L’ammontare della cauzione provvisoria e definitiva sarà ridotta del 50% per le Ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell’art. 103 75 comma 7 del D.LgsDlgs 163/2006.
7. 50/2016Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa nei loro confronti.
8. Resta salvo per l’Ente capofila l’esperimento di ogni altra azione nel caso in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, cui la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxrisultasse insufficiente.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente
9. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla reintegrazione al reintegro della garanzia entro il termine cauzione di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.cui l’Ente capofila avesse dovuto avvalersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante l’esecuzione del contratto.
10. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticoDitta aggiudicataria venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienze relative alla normativa sul lavoro, senza necessità di nulla osta del committente, con l’Ente capofila incamererà la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionecauzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 10.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi norma dell’art. 103 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 1.3, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
10.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
10.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
10.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
10.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
10.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
10.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
10.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, in favore di Xxqualora l'offerente risultasse affidatario. N.B. La previsione dell’art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare
10.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoregaranzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque comma 9 del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 3.723,64. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. S.p.A. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo X.x.X.xxxxx restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdall’Amministrazione Competente.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Supply Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 61.015,44 mediante polizza fideiussoria in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a quellia fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La Xxxxxxxxxx.Xx cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in anchein merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura
Cauzione. a) A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o con assegno bancario o circolare, presso la segreteria della Fondazione a favore di: Fondazione Cuore Immacolato di Xxxxx. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle obbligazioni assunte dal Fornitore con norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la stipula certificazione del presente Accordo Quadrosistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il Fornitore medesimo ha prestato possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b) A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di Xxultimazione dei lavori.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 42.319,14 (quarantaduemilatrecentodiciannove/14) in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 92.925,77. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte 1. La cauzione provvisoria è di €. 2.103,85 pari al 2% dell’importo a base di gara, è da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e indicante quale beneficiario il Comune di Guspini, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Guspini valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Fornitore con la Comune di Guspini.
2. La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti.
3. Prima della stipula del presente Accordo Quadrocontratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
4. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante il Fornitore medesimo ha prestato una contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
5. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, e indicante quale beneficiario il Comune di Guspini, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Guspini.
6. L’ammontare della cauzione provvisoria e definitiva sarà ridotta del 50% per le Ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell’art. 103 75 comma 7 del D.LgsDlgs 163/2006.
7. 50/2016Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa nei loro confronti.
8. Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, cui la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxrisultasse insufficiente.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente
9. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla reintegrazione al reintegro della garanzia entro il termine cauzione di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.cui la stazione appaltante avesse dovuto avvalersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante l’esecuzione del contratto.
10. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticoDitta aggiudicataria venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienze relative alla normativa sul lavoro, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionestazione appaltante incamererà la cauzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Elba – Compagnia di Assicurazioni e Fideiussioni S.p.A. ed avente n.1196389 per un importo di Euro 41.075,00= (quarantunomilasettantacinque/00) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 1938 cod. civ., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006e s.m.i., previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in favore virtù del Contratto, pena la risoluzione di Xxdiritto del medesimo.Xx.Xx
4. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 cod. civ., nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxsemplice richiesta scritta dell’Amministrazione.Xx.Xx
5. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo L’Amministrazione ha diritto di rivalersi incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente sulla della cauzione anche per l’applicazione delle penali in proprio favore o di cui all’art. 19“Penali” nonché per conto dell’Amministrazione Contraentela soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell’ambito del presente contratto.
7. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso In ogni caso il Fornitore - è tenuto a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Amministrazione. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua inadempimento a valere sui ratei tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneD.Lgs. n. 163/2006.
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Samples: Specific Contract
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad euro 88.032,60. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data 01 luglio 2016 dalla The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. ‐ Milano Branch (CF 97025100153) avente n. 4275/16 di importo pari ad Euro 1.280.290,81 (Euro unmilioneduecentottantamiladuecentonovanta/81), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016306, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolared.P.R. n. 207/2010, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., fermo restando da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
4. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
5. Oltre a quanto previsto nel al precedente articolo comma 1, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha diritto prestato cauzione rilasciata dalla The Bank of Tokyo‐Mitsubishi UFJ, Ltd. ‐ Milano Branch (CF 97025100153) in data 01 luglio 2016 ed avente n. 4276/16 per un importo pari ad Euro 23.450,00 (Euro ventitremilaquattrocento‐ cinquanta/00) .
6. Ferma restando l’operatività della garanzia di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera cui al comma 5 per tutta la durata dell’Accordo Quadro edella Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolataverifiche ispettive, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. verso il procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxverifiche ispettive.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari ad Euro 56.448/00 (Euro cinquantaseimilaquattrocentoquarantotto/00), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xxmediante polizza fideiussoria.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dalla partecipazione alle singole Procedure per l’Assegnazione dei CAT e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 496.947,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 2.620,13 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 100.686,50. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Framework Agreement for the Supply of Infliximab Adalimumab
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 931,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai 1. Ai sensi dell’art. 103 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in favore 50/2016 l’aggiudicatario ha l’obbligo di Xxcostituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.Xx.Xx
2. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareDetta cauzione dovrà:
a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
b) essere valida per tutto il periodo dell’appalto;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorerinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, anche quelli nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a fronte dei quali è prevista l’applicazione semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ogni contraria eccezione rimossa;
3. Nel caso di penali einadempienze contrattuali, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di rivalersi direttamente sulla avvalersi d’autorità della cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteprestata.
4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l’importo della cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni qualora l’Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno essa in tutto o in parte; parte durante l’esecuzione del contratto.
5. La suddetta cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di inottemperanzavariazione del corrispettivo.
6. Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documentocauzione sarà incamerata dal Comune, in originale via parziale o in copia autenticatotale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.
7. Qualora l’importo della cauzione non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, attestante l'avvenuta esecuzionel’Amministrazione Comunale avrà al facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà della Ditta Appaltatrice nelle necessarie quantità.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 316.374,98 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro ( / ).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore della Corte Costituzionale– Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs1938 cod. 50/2016civ., in favore di Xxnascenti dal Contratto.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicopenali.
4. La garanzia opera nei confronti della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dell’Accordo Quadro dello stesso e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – - previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’Amministrazione annualmente soltanto a seguito della regolare esecuzione da parte del Fornitore delle prestazioni di cui al presente Contratto.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A..
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdall’Amministrazione.Xx.Xx
7. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A. ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticodichiarare risolto di diritto il Contratto, senza necessità di nulla osta fermo restando il risarcimento del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedanno.
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Samples: Insurance Contract
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 428.245,79 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula Ai sensi dell’articolo 103 del presente Accordo Quadro, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaconsegnato copia della garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 2309806 del 28/12/2020, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016emessa da COFACE, COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, per l’importo di € 810.230,04 (ottocentodiecimiladuecentotrenta/04), in favore dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a consegnare all’Amministrazione copia firmata in originale della succitata polizza entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicosottoscrizione del presente contratto. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da Xx.Xx.Xxparte del Fornitore. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei l’Amministrazione ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, automatico senza necessità di nulla osta del committentebenestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionel’avvenuta esecuzione del pagamento. L’ammontare residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Transport Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 360.108,90 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari ad Euro 109.368,00 (Euro centonovemilatrecentosessantotto/00), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xxmediante polizza fideiussoria.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dalla partecipazione alle singole Procedure per l’Assegnazione dei CAT e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.
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Samples: Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro /00( ). In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Contratto Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato presta una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di XxXxxx, costituita secondo le modalità e per l’importo previsti dal paragrafo 21.2. della Lettera di invito.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente
2. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata stipula dei contratti esecutivi e degli adempimenti ad essi propedeutici, nonché di tutti gli obblighi nascenti dal Fornitore secondo Contratto Quadro, ed è accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva con le prescrizioni, anche modalità dell’art. 103 D.lgs 50/2016 per ciascuno dei contratti esecutivi in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicofavore degli ES per gli importi e durata ivi previsti.
3. La garanzia opera per tutta cauzione verrà escussa nei casi di inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Quadro ivi incluse le ipotesi di risoluzione.
4. La cauzione avrà durata dell’Accordo di 6 (sei) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla e cesserà di avere effetto e verrà restituita a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dal presente contratto.
5. La cauzione si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e dai singoli Contratti corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, nascenti dall’esecuzione del Contratto Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.
6. In ogni caso il garante sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxliberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Xxxx.Xx
7. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 224.238,59. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Di Enoxaparina 4000 Ui
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 250.552,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari ad Euro /00 ( ), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentemediante
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato TecnicoSpeciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai dalla partecipazione ai singoli Contratti Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.A..
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Samples: Framework Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 1.163.049,26. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva pari a € , ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016corrispondente al 10% dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro, in favore mediante la stipula di Xxuna fideiussione bancaria/ assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. la Venis S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale all’eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato TecnicoDisciplinare.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai dei singoli Contratti Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. della Venis S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. Il La garanzia è progressivamente svincolata annualmente in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva presenza dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Venis S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. dalla Venis S.p.A.A..
8. La cauzione presentata del Fornitore prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ove la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Xxxxx S.p.A.. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Accordo Quadro.
9. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Venis S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta fermo restando il risarcimento del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedanno.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la 1. Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, contratto il Fornitore medesimo ha prestato concessionario dovrà prestare una cauzione definitivadefinitiva nella misura di due annualità di canone.
2. La cauzione costituita nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore è a garanzia dell'esatto adempimento di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti derivanti dal Fornitorecontratto, anche quelli del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune di Serra de’ Conti dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a fronte causa di inadempimento o inesatto adempimento dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxsuoi obblighi.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche verrà in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e ben giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata dell’Accordo Quadro e, della concessione o comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione fatto interrompere il servizio senza preavviso o giustificato motivo.
4. Resta salvo per il Comune di eventuali crediti Serra de’ Conti l'esperimento di Xxogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini
5. Il Fornitore concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro reintegrare la cauzione di cui il termine Comune di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.Serra de’ Conti abbia dovuto avvalersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso , durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta del Comune di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreSerra de’ Conti.
6. Lo svincolo è automatico, senza necessità della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattale a seguito di nulla osta atto ricognitivo del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore competente Responsabile del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneServizio del Comune di Serra de’Conti.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 170.241,78 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data 18/03/2015 dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed aventi n DE0619341 e Repertorio n 616006292 per un importo di Euro 2.626.238,00= (duemilioniseicentoventiseimiladuecentotrentotto/00) per il Lotto 1 e n DE0619340 e Repertorio n 616006291 per un importo di Euro 1.167.217,00= (unmilionecentosessantasettemiladuecentodiciassette/00) per il Lotto 3, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016306, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolared.P.R. n. 207/2010, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteverifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La cauzione garantisce Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionipossibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, anche in merito così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. Consip S.p.A. verso il dal Fornitore. Il Fornitore - potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteFornitura, da parte dell'appaltatore del documentodelle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in originale o in copia autenticacui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, attestante l'avvenuta esecuzionesi riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
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Cauzione. 12.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi norma dell’art. 103 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, dell’importo, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.3, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
12.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
12.3 La fideiussione a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo
12.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
12.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
12.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
12.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
12.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
12.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, in favore di Xxqualora l'offerente risultasse affidatario.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 290.450,90 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad € 1.243.314,27 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza
Cauzione. A 1. La “Società aggiudicataria”, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadroatto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaivi comprese quelle future ex ex art. 1938 cod. civ., ai sensi dell’artproduce la polizza fideiussoria n. opportunamente sottoscritta in data / / , con l’Istituto bancario/assicurativo.
2. 103 del D.Lgs. 50/2016Tale cauzione, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce estesa a tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoreaccessori del debito principale, anche quelli è rilasciata a fronte dei quali è prevista l’applicazione prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxtutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico
3. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante” a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dell’Accordo Quadro del medesimo e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e che scaturiscono dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - su richiesta della “Società aggiudicataria” a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione deve intendersi pienamente operante e decorsi detti termininon potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla “Stazione appaltante” al soggetto obbligato.
4. Il Fornitore Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, “Società aggiudicataria” dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento giorni, senza che Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di Contratto- Firma/e per accettazione: perciò si renda necessaria un’apposita richiesta della relativa richiesta effettuata da Xx“Stazione appaltante”.Xx.Xx
5. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei “Stazione Appaltante” ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione15.
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Cauzione. 9.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi norma dell’art. 103 93 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 1.1, pertanto pari ad Euro 225.600,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente
9.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
9.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di Xxsolvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare
9.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, anche quelli comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxsemplice richiesta scritta della stazione appaltante.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
9.5 La garanzia opera deve avere validità per tutta almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9.6 La garanzia copre la durata dell’Accordo Quadro emancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, comunque del Contratto Attuativon. 159 , sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxsvincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Disciplinary Agreement
Cauzione. A Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, e pertanto pari a € 102.356,23, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7. In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia. La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle obbligazioni assunte istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, in caso di R.T.I, Consorzi ordinari o GEIE: - già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di esclusione, alla ditta indicata quale capogruppo mandataria, ai Consorzi ordinari o al GEIE; - non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo. In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, la cauzione deve risultare intestata ai Consorzi medesimi.
3. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M 19.01.2019, n.31;
4. avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con impegno del Garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5. prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal Fornitore con medesimo garante (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). La cauzione provvisoria potrà essere prestata tramite versamento, mediante bonifico bancario, a favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (c/c IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banca Popolare FriulAdria – Filiale di Pramaggiore (VE) – per causale indicare il CIG ed i riferimenti generici della procedura di gara). In questo caso nel relativo parametro della “Busta di qualifica” dovrà venire allegata la contabile di avvenuto versamento. La cauzione così resa dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 104 D. Lgs. 50/2016 (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del presente Accordo Quadrocontratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaal di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 103 89, comma 1, del D.Lgsd. Lgs. n. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicodichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro eprovvisoria, comunque del Contratto Attuativocostituita in uno dei modi sopra descritti, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà si intenderà automaticamente svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta ulteriore comunicazione: - nei confronti del committenteconcorrente aggiudicatario, con la sola condizione all’atto della preventiva consegna all'istituto garantesottoscrizione del contratto, da parte dell'appaltatore ai sensi dell’art. 93, comma 6, del documentocodice; - nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, in originale o in copia autenticaall’atto della comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, attestante l'avvenuta esecuzioneai sensi dell’art. 76, comma 5, del codice.
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Samples: Appalto
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 266.910,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 14.233,98 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Framework Agreement
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante Fidejussione bancaria rilasciata dalla banca UniCredit S.p.A. ed avente n 460011633325_per un importo di Euro 216.725,33 = (duecentosedicimilasettecentoventicinque/33) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016163/2006 previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in favore virtù del Contratto, pena la risoluzione di Xxdiritto del medesimo.Xx.Xx
4. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxsemplice richiesta scritta dell’Amministrazione.Xx.Xx
5. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo L’Amministrazione ha diritto di rivalersi incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente sulla della cauzione anche per l’applicazione delle penali in proprio favore di cui all’art. 22 “Penali” e/o per conto dell’Amministrazione Contraentela soddisfazione degli obblighi di cui all’art. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa 6 “Modalità ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e dai singoli Contratti inadempienze contributive e sarà svincolataretributive”; art. 25 “Danni, secondo le modalità ed alle condizioni responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Condizioni particolari di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxrisoluzione del presente contratto”, art. 28 “Ulteriore condizione risolutiva espressa”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.Xx.Xx
7. S.p.A. verso In ogni caso il Fornitore - è tenuto a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Amministrazione. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua inadempimento a valere sui ratei tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneD. Lgs. 163/2006.
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Samples: Contratto Di Appalto Specifico
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una L’Aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva, definitiva ai sensi dell’art. 103 113 del D.Lgs. 50/2016163/06 e secondo le specifiche modalità ivi previste. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: - essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; - riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, in favore rinunciando al beneficio della preventiva escussione di Xx.Xx.Xxcui all’art. SpA 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli sua operatività entro 15 giorni a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentesemplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione garantisce altresì dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionisottoscrizione, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicola società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal quindici dalla data di ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la reintegrazione si effettua vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoretutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. Lo svincolo è automaticoLa mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionefermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Capitolato Tecnico
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, pari ad euro /00 ( ), mediante in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 151.470,33. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi
Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivadefinitiva rilasciata in data 24/11/2016 dalla S2C S.p.A. avente n. 01.000020879 di importo pari ad Euro 476.830,39= (quattrocentosettantaseimilaottocentotrenta/39) per il Lotto 1 ed avente n. 01.000020882 per un importo di Euro 637.613,93= (seicentotrentasettemilaseicentodiciannove/93) per il Lotto 2, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016306, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolared.P.R. n. 207/2010, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., fermo restando da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto nel al precedente articolo comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha diritto prestato cauzione rilasciata dalla S2C S.p.A. in data 24/11/2016 ed avente n. 01.000020881 per un importo pari ad Euro 22.600,00= (ventiduemilaseicento/00) per il Lotto 1 ed avente n. 01.000020883 per un importo pari ad Euro 22.600,00= (ventiduemilaseicento/00) per il Lotto 2.
4. Ferma restando l’operatività della garanzia di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro edella Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolataverifiche ispettive, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. la Consip S.p.A. verso il procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxverifiche ispettive.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 252.320,44. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab
Cauzione. A Alla domanda dovrà essere inoltre allegata, a pena esclusione, una cauzione a garanzia degli impegni assunti nella dichiarazione innanzi riportata pari al 10% del totale dell’apporto delle obbligazioni assunte dal Fornitore risorse private per ciascun lotto costituita esclusivamente in una delle forme di legge e cioè:
a) con versamento effettuato in numerario presso la Tesoreria comunale, previo ritiro della reversale dall’Ufficio Comunale di Ragioneria;
b) a mezzo di fìdejussione assicurativa costituita da una compagnia di assicurazione compresa nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISVAP;
c) a mezzo di fìdejussione bancaria rilasciata esclusivamente da istituto di credito abilitato di cui all’art. 107 del d.lgs. 1.9.1993 n.385. Negli ultimi due casi suddetti la cauzione deve contenere le seguenti apposite clausole: “la banca (o società assicuratrice) dichiara di prestare la presente fidejussione con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell’art. 1957 del codice civile e con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile. Si assicura inoltre il soddisfo di quanto garantito con la presente fidejussione entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’Amministrazione”. Inoltre la fidejussione bancaria o assicurativa deve avere validità per la durata di almeno un anno dalla data della gara e contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il proponente risultasse assegnatario di uno o più lotti compresi nel P.I.R.P.. E’ espressamente consentito, qualora manchi una delle clausole su indicate, integrare la fideiussione con le clausole mancanti prima di procedere alla stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artdei protocolli di intesa. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraenteA tal fine sarà assegnato un termine perentorio all’impresa o cooperativa che qualora non vi ottemperi sarà definitivamente esclusa dalla partecipazione alla selezione. In particolare, caso di partecipazione a più lotti la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione sarà riferita all’importo più alto del totale apporto delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenterisorse private relativo ai lotti richiesti. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata sarà incamerata dal Fornitore secondo le prescrizioniComune qualora il soggetto che risultasse assegnatario non provvederà alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa ed all’integrazione della cauzione per l’offerta migliorativa, anche in merito entro il giorno 10/05/2007 e alla eventuale escussione stipula della stessaconvenzione così prevista dal bando regionale dei P.I.R.P., contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine che sarà indicato dal Comune a mezzo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento raccomandata A.R.. La garanzia sarà svincolata dopo la stipula della relativa richiesta effettuata da Xxconvenzione e l’emissione delle nuove garanzie nei modi e tempi previste nella stessa convenzione.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Public Notice for Public Residential Construction and Urbanization Works
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 64.322,28. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab
Cauzione. I partecipanti alla gara dovranno effettuare a favore del Comune di Alberobello un deposito cauzionale, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari, via Vittime del fascismo, n. 8 - sede di Alberobello - c/c codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 indicando la seguente causale "Offerta di gara per la cessione di azioni delle società "Gestione Servizi S.p.a” per un importo pari a: €. 25,60 (diconsi venticinque/60 euro). La garanzia potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario italiano o succursale italiana di istituto bancario internazionale, ovvero mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; in tal caso deve essere prodotto, pena esclusione, copia dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Il deposito cauzionale dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o della quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata, a pena di esclusione, nella"Busta A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art" contenente i documenti. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore Nel caso di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareraggruppamenti, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti deve essere presentata, a pena di esclusione, dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali soggetto capogruppo in proprio favore o nome e per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminitutti i soggetti raggruppati. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro deposito cauzionale in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto di compravendita o il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxmancato pagamento del prezzo per fatto dell'aggiudicatario.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Sale Agreement
Cauzione. 9.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi norma dell’art. 103 93 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari a € 19.945,96 (2% del prezzo base dell’appalto di cui al punto 1.1), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
9.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
9.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di Xxsolvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare
9.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, anche quelli comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxsemplice richiesta scritta della stazione appaltante.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
9.5 La garanzia opera deve avere validità per tutta almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9.6 La garanzia copre la durata dell’Accordo Quadro emancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, comunque n. 159, e sarà
9.7 L'importo della garanzia, e del Contratto Attuativosuo eventuale rinnovo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatapuò essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, secondo le modalità ed alle condizioni comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
9.8 Per fruire di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.tale beneficio, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documentol'operatore economico segnala, in originale o in copia autenticasede di offerta, attestante l'avvenuta esecuzioneil possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 645.446,43 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 69.320,01 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti e dell’osservanza del presente contratto, la “Società aggiudicataria” deposita una cauzione, mediante la stipula della polizza fideiussoria n. , sottoscritta, in data / / , con l’Istituto Bancario/assicurativo
2. L’Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la “Società aggiudicataria”, fino al ricevimento dell’apposita lettera liberatoria od alla restituzione della cauzione da parte della Stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del c.c.; Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di contratto – Firma/e per accettazione - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della “Stazione appaltante”.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con stesse, salva comunque la stipula risarcibilità del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artmaggior danno.
5. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo La “Stazione appaltante” ha diritto di rivalersi direttamente sulla valersi della cauzione per l’applicazione l’eventuale maggior spesa sostenuta per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto con l’originaria “Società aggiudicataria”, ed al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla “Società aggiudicataria” per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La cauzione garantisce altresì “Società aggiudicataria” dovrà reintegrare la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionicauzione, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.quello in cui quest’ultima sia, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in , venuta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutorealla “Società aggiudicataria”.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la “Stazione appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fornendone idonea comunicazione - senza alcun preavviso - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si addivenisse a detta risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la garanzia.
8. Lo svincolo è automaticodella cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia, senza necessità a norma delle quali lo svincolo totale e definitivo potrà essere effettuato alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di nulla osta del committente, tutte le obbligazioni assunte con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneil contratto.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 435.833,29 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Samples: Framework Agreement
Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 32.318,32 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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Cauzione. A 8.1 L'utilizzatore dovrà versare una cauzione infruttifera, anche mediante autorizzazione di addebito diretto su carta di credito, nelle modalità e nei termini indicati nel relativo modulo di versamento della cauzione sottoscritto dalle parti, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte tutte derivanti dal Fornitore con la stipula presente contratto di noleggio.
8.2 Tale importo, nell’ipotesi di mancato pagamento del presente Accordo Quadrocorrispettivo, di danni riscontrati al ritiro dei beni, di mancata riconsegna nel termine pattuito o di qualsiasi altra inosservanza dell'utilizzatore degli obblighi contrattualmente previsti, potrà essere incassato o escusso da X.X.XX di Rubiu G., e l’importo relativo potrà essere trattenuto in tutto od in parte a titolo di corrispettivo della locazione - ivi compreso l’addebito di eventuali interessi moratori e/o penalità correlate -, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio da effettuarsi all’atto della determinazione giudiziale o convenzionale.
8.3 Tale deposito cauzionale, verificato il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce corretto adempimento a tutti gli obblighi specifici assunti contrattualmente previsti, incluso il totale pagamento del corrispettivo pattuito, sarà restituito ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per la locazione; l'utilizzatore autorizza espressamente sin da ora X.X.XX di Rubiu G. a trattenere dal Fornitoredeposito cauzionale, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione mediante addebito diretto su carta di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; credito in caso di inottemperanzarilascio della relativa autorizzazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei il corrispettivo addebitato all'utilizzatore contrattualmente pattuito ma risultante insoluto alla data di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticoscadenza dello stesso, senza necessità eccezioni di nulla osta del committentesorta. Resta implicito il fatto che nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficientemente capiente per coprire l’intero debito insoluto dell'utilizzatore, con l'utilizzatore resta solidamente ed espressamente debitore nei confronti di X.X.XX di Rubiu G. per la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteparte eccedente rimasta insoluta, comprensiva di eventuali oneri accessori derivanti dall’insoluto. In nessun caso l'utilizzatore potrà procedere ad alcuna compensazione tra detto deposito cauzionale e quanto dovuto a X.X.XX di Rubiu G. a titolo di corrispettivo e/o di altre somme allo stesso dovute, fatta salva l’espressa deroga concessa insindacabilmente da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.X.X.XX di Rubiu G..
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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 1.090.497,46. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
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