Common use of Cauzione Clause in Contracts

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci, Emoderivati E Biosimilari Per Le aa.ss. Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci, Emoderivati E Biosimilari Per Le aa.ss. Della Regione Campania, Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione definitivaprovvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art. 75, con particolare riferimento ai sensi dell’artcommi 4 e 8, del D. Lgs. 103 163/06 e s.m.i., mediante versamento in contanti o in titoli del D.Lgsdebito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 50/2016107 del D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in favore via esclusiva o prevalente attività di Xx.Xx.Xx. SpA rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dell’Amministrazione contraentedelle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In particolarecaso di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) la polizza deve essere intestata e sottoscritta da tutti i componenti dell’A.T.I. N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, la a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxdefinitiva come previsto dall’art. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La cauzione garantisce altresì deve prevedere espressamente la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionirinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, anche la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in merito alla eventuale escussione possesso della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicocertificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia opera fideiussoria per tutta l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così come previsto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06. Per l’aggiudicatario la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, cauzione provvisoria verrà trattenuta sino alla completa ed esatta costituzione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l’avvenuta regolare esecuzione del servizio. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro penali di cui al successivo art. 13 o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, al reintegro della medesima, entro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dalla riduzione della relativa richiesta effettuata da Xxstessa.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.comune.napoli.it, www.comune.napoli.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentedefinitiva pari ad Euro 16.800,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Xx.Xx.Xx. Spa e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai dalla partecipazione ai singoli Contratti Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.A. sia stata ancora restituita, ove la garanzia sia venuta meno in tutto e/o in parte; di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di inottemperanzaaggiudicazione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di prezzo da corrispondere all'esecutoreaggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. Lo svincolo è automatico103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneOfferta.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroAi sensi dell’Art.103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., il Fornitore Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2e 3, del medesimo ha prestato una cauzione definitivadecreto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione pari al 10 per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentecento dell’importo contrattuale. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque obbligazioni del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terministesse. Il Fornitore dovrà provvedere alla Concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreal Concessionario. Lo svincolo è automaticoIl Concedente Comune di Acireale ha il diritto di valersi della cauzione, senza necessità nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di nulla osta risoluzione del committentecontratto, con disposta in danno del Concessionario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario medesimo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La mancata costituzione della garanzia determina la sola condizione decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della preventiva consegna all'istituto garantecauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'appaltatore del documentoConcedente Comune di Acireale, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio dellapreventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in originale o in copia autenticanome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza dell’appalto nel caso di prolungamento del contratto, attestante l'avvenuta esecuzionesi procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

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Samples: www.comune.acireale.ct.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una L’Aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva, definitiva ai sensi dell’art. 103 113 del D.Lgs. 50/2016163/06 e secondo le specifiche modalità ivi previste. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: - essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; - riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, in favore rinunciando al beneficio della preventiva escussione di Xx.Xx.Xxcui all’art. SpA 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli sua operatività entro 15 giorni a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentesemplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione garantisce altresì dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionisottoscrizione, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicola società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal quindici dalla data di ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la reintegrazione si effettua vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoretutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. Lo svincolo è automaticoLa mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionefermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.

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Samples: www.agenziademanio.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad euro 88.032,60. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016f0/2016, pari ad Euro /00 ( ), mediante in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.soresa.it

Cauzione. A Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà all’Ente Capofila una cauzione definitiva a favore dell’Ente Capofila e delle altre Università aggregate mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall’Art.113 del D.Lgs.163/2006. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con la stipula rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del presente Accordo Quadrodebito principale, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivae rilasciata in favore delle Università e dell’Ente Capofila, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs1938 cod. 50/2016civ., in favore nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione dei singoli negozi di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentefornitura effettuati dalle Università Contraenti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.le singole Università Contraenti e/o l’Ente Capofila, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha art.12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal garanzia opera, rispettivamente, nei confronti dell’Ente capofila a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle singole Università di cui ai Negozi di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 113, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 2 del D.lgs 163/2006, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro del Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Negozi di Fornitura e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. delle Università e/o dell’Ente Capofila verso il Fornitore - Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni quattro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdall’Ente Capofila. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Ente Capofila ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del pari, le singole Università hanno facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolti i rispettivi Negozi di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneFornitura.

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Samples: www.polimi.it

Cauzione. A Il concessionario versa contestualmente alla sottoscrizione del contratto la cauzione di € 6.000 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con prestazioni dedotte a suo carico mediante le seguenti modalità: - mediante bonifico bancario la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, può essere prestata - mediante fidejussione bancaria - polizza assicurativa concessa in favore dell'Ente di Xx.Xx.Xx. SpA Gestione del Parco Regionale La Mandria e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Xxxxx da soggetti autorizzati a fronte dei quali è prevista l’applicazione norma di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentelegge. La cauzione garantisce altresì fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere: - con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta"; - prevedere la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera clausola di rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Concedente per quanto dovuto; - avere validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro edel contratto, comunque fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Concedente. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento da parte del Concessionario di tutte le prestazioni dedotte a suo carico nel Contratto Attuativoe negli Allegati, sino compresa la corresponsione del canone; ed è versata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art.1385 cod. civ. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario rinuncia fin d'ora alla completa facoltà di cui all'art. 1385, 2° comma, cod. civ. ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminidanni subiti. Il Fornitore Concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro reintegrare la cauzione definitiva dì cui il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.Concedente abbia dovuto valersi, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoredurante l'esecuzione del contratto. Lo svincolo è automaticoTale cauzione sarà restituita, senza necessità di nulla osta interessi, al termine del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionecontratto.

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Samples: Contratto Di Concessione Per La Gestione Del Noleggio Biciclette Dell’ente Di Gestione Del Parco Regionale La Mandria

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xxpari ad € 3.804,00 ( tremilaottocentoquattro/00), mediante polizza fideiussoria. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxla So.XxRe.XxSa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xxdella So.XxRe.XxSa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdalla So.XxRe.XxSa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.soresa.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 230.896,63. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215 La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 428.245,79 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodella Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva rilasciata in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. data 25/02/2011 dalla Sace BT S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto A. avente n. 4288.00.27.2799568121 di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolataimporto pari ad un importo di Euro 9.399.427,04= (novemilionitrecentonovantanovemilaquattrocentoventisette/04), secondo le modalità ed alle e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxstabilite nelle Condizioni Generali. S.p.A. verso Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia -è emesso da Consip con cadenza semestrale. Ai fini dell’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia il Fornitore dovrà produrre: - a seguito della piena ed esatta esecuzione copia delle predette obbligazioni fatture commerciali debitamente quietanzate, accompagnate da - dichiarazione resa dal legale rappresentante del fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all’originale delle copie delle fatture e decorsi detti terminil’assenza di ogni contestazione sull’erogazione dei servizi nelle stesse consuntivati>. Il Fornitore dovrà provvedere potrà produrre, alternativamente a quanto appena specificato: - prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla reintegrazione convenzione con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della garanzia entro il termine posizione di 10 ciascuna singola amministrazione aderente (dieci) giorni lavorativi numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da - dichiarazione resa dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta ai sensi del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autenticaD.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta esecuzionela veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sull’erogazione dei servizi in esso consuntivati>.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile, Ai Sensi Dell’articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula Ai sensi dell’articolo 103 del presente Accordo Quadro, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaconsegnato copia della garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 2309806 del 28/12/2020, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016emessa da COFACE, COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, per l’importo di € 810.230,04 (ottocentodiecimiladuecentotrenta/04), in favore dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a consegnare all’Amministrazione copia firmata in originale della succitata polizza entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicosottoscrizione del presente contratto. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata del Dipartimento qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da Xx.Xx.Xxparte del Fornitore. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei l’Amministrazione ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, automatico senza necessità di nulla osta del committentebenestare del Dipartimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’affidataria, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionel’avvenuta esecuzione del pagamento. L’ammontare residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro /00( ). In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.soresa.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Il Concessionario dovrà costituire, nei modi di legge e prima della stipula del presente Accordo Quadrocontratto di concessione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi fideiussione a favore della Regione Autonoma della Sardegna per un importo che sarà determinato tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 103 17 R.C.N. (importo non inferiore al doppio del D.Lgscanone demaniale) e della maggiorazione offerta in sede di gara, finalizzata a garantire l’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione. 50/2016La cauzione potrà essere costituita scegliendo una delle seguenti opzioni: polizza fideiussoria assicurativa o bancaria (relativa all’intero periodo di concessione) e cioè PER LA DURATA DI 2 ANNI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONCESSIONE (presumibilmente sino al 31 DICEMBRE 2020), in favore ovvero altra forma consentita dalla legge. Dovrà recare la seguente causale “a garanzia del corretto uso del bene demaniale, nel rispetto di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione ed oneri dettati dalla concessione demaniale marittima nel Comune di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto Villasimius in località Porticciolo turistico ad uso gestione del distributore di rivalersi direttamente sulla cauzione carburante per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce imbarcazioni”; altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, dovrà prevedere: - Che resti valida sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatadichiarazione di svincolo da parte di questa Amministrazione. - Che il mancato o ritardo pagamento di premi o di supplementi di premio non sia opponibile all’Amministrazione Regionale, secondo le modalità ed alle condizioni ai fini della garanzia. - Che la compagnia di seguito indicate – previa deduzione assicurazione provveda al pagamento dell’intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Regionale. - Che la compagnia di eventuali crediti assicurazione rinuncia al benefici della preventiva escussione di Xx.Xx.Xxcui al comma 2 dell’art. S.p.A. verso 1944 del Codice Civile. In alternativa alla polizza fideiussoria è possibile effettuare il Fornitore - a seguito deposito dell’importo della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terministabilito per la garanzia, presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Cagliari, Servizio depositi definitivi, in via XX Settembre, 13/15. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A.incamerare, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in , la suddetta cauzione, nel caso di inottemperanzamancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il Concessionario sempre responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione. Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la reintegrazione si effettua a valere sui ratei facoltà dell’Amministrazione concedente di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticoprelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, che occorra alcun provvedimento da parte dell'appaltatore dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso. La cauzione, su richiesta del documentoConcessionario, in originale sarà restituita e/o in copia autenticasvincolata al termine della presente concessione, attestante l'avvenuta esecuzionesempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 170.241,78 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 42.319,14 (quarantaduemilatrecentodiciannove/14) in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad € 125.833,50 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 55.996,61. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, pari ad € 392.677,20 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì garantisce, altresì, la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 76.872,95. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 174.382,53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 151.470,33. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 164.736,88. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A Al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, così come previsto dall’art. 113 del D. L.gs.n.163 del 12.04.06. Nel caso in cui l'aggiudicazione sia superiore al 10%, l'importo della garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, fidejussoria sarà calcolato ai sensi dell’artdell'art. 103 113 del D.LgsD.lgs 163 del 12.04.06. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e Il deposito cauzionale sarà svincolata, svincolato secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxnel sopra citato art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini113 del D.Lgs 163 del 12.04.06. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria. (art.75 del D.lgs n.163/06) Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di 10 (dieci) trenta giorni lavorativi dal ricevimento decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata scritta e documentata con i prescritti dati contabili da Xx.Xx.Xxparte del responsabile unico del procedimento. S.p.A.L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’impresa obbligata né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove la ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante. La cauzione viene prestata a garanzia sia venuta meno dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in tutto o più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in parte; in cui risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di inottemperanzarescissione d'ufficio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con cauzione provvisoria e per la sola condizione cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva consegna all'istituto garanteescussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionesempre a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

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Samples: www.comune.roma.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con L'Appaltatore ha costituito e presentato la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artdefinitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 103 106 e ss. del D.Lgs. 50/2016385/93 e s.m.i. a ciò autorizzati, di importo pari ad Euro …………………….. corrispondente al 10% (o 5% in favore presenza di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolarecertificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28)dell’importo complessivo contrattuale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione redatta secondo lo schema tipo di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentecui al D.M. 123 del 12.03.2004. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione (S.A.L.) nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatalimite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xxquanto previsto dell'art. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini113, comma 3, D.Lgs. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore163/06. Lo svincolo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, automatico senza necessità di nulla osta del committentebenestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantealla Banca/Compagnia di assicurazioni/Intermediario finanziario, da parte dell'appaltatore del documentodell’Appaltatore, degli stati di avanzamento lavori, in originale o copia autenticata attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. La cauzione è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in copia autenticapiù all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, attestante l'avvenuta esecuzionesalva comunque la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, che per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il versamento dell'importo della cauzione in funzione del credito vantato. L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta reintegrato/riadeguato e ciò anche in occasione di eventuali perizie di variante che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori laddove l'adeguamento, quantificato applicando la percentuale di calcolo dell'originaria fideiussione, sia pari o superiore a Euro 10.000,00. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sulle somme da corrispondere all’Appaltatore. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione la Committente procederà, in conformità alla normativa vigente e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., allo svincolo del residuo 20% della cauzione. Dall'importo della cauzione, che sarà progressivamente svincolata come sopra indicato, saranno trattenuti gli importi a copertura delle garanzie di particolari opere per le quali sono previsti nella documentazione progettuale particolari tempi di garanzia.

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Samples: www.seamilano.eu

Cauzione. A Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà alla Università Iuav di Venezia una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrocontrattuali assunte, per il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artvalore e secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del D.LgsD.Lgs.50/2016. 50/2016Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore della Università Iuav di Xx.Xx.XxVenezia, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. SpA 1938 del codice civile, nascenti dal presente Capitolato e dell’Amministrazione contraentedall’esecuzione della Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.l’Università Iuav di Venezia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo nei precedenti artt. 13 e 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 103, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 5 del D.lgs 50/2016, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell’Università Iuav di Xx.Xx.Xx. S.p.A. Venezia verso il Fornitore - Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni tre (più eventuali due anni in caso di rinnovo). Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.XxIuav. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei l’Università Iuav di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità Venezia ha facoltà di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 316.374,98 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 435.833,29 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 3.723,64. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. a) A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o con assegno bancario o circolare, presso la segreteria della Fondazione a favore di: Fondazione Cuore Immacolato di Xxxxx. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. La garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con deve prevedere espressamente la stipula rinuncia al beneficio della preventiva escussione del presente Accordo Quadrodebitore principale, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivala rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell’artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 103 del D.Lgs. 50/2016Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in favore sede di Xxofferta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai Ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo offerto dall’aggiudicatario; in caso di ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall’art.75, c.7 espressamente richiamato dall’art.113, comma 1. La cauzione definitiva potrà essere effettuata a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva avrà durata pari a quella dell’appalto e deve permanere nella misura prevista dall’art.113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell’attestato di buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in favore di Xx.Xx.Xxpiù all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo La Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla avvalersi della cauzione per l’applicazione l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione garantisce altresì Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., cauzione ove la garanzia questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneall’appaltatore.

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Samples: www.comune.laspezia.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 266.910,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. I partecipanti alla gara dovranno effettuare a favore del Comune di Alberobello un deposito cauzionale, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari, via Vittime del fascismo, n. 8 - sede di Alberobello - c/c codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 indicando la seguente causale "Offerta di gara per la cessione di azioni delle società "Gestione Servizi S.p.a” per un importo pari a: €. 25,60 (diconsi venticinque/60 euro). La garanzia potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituto bancario italiano o succursale italiana di istituto bancario internazionale, ovvero mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; in tal caso deve essere prodotto, pena esclusione, copia dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Il deposito cauzionale dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o della quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata, a pena di esclusione, nella"Busta A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art" contenente i documenti. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore Nel caso di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareraggruppamenti, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti deve essere presentata, a pena di esclusione, dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali soggetto capogruppo in proprio favore o nome e per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminitutti i soggetti raggruppati. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro deposito cauzionale in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto di compravendita o il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxmancato pagamento del prezzo per fatto dell'aggiudicatario.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.comune.alberobello.ba.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 374.248,16. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 76.456,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 73.397,50 (settantatremilatrecentonovantasette/50), mediante polizza fidejussoria in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Cauzione. A garanzia dell’offerta è richiesta una cauzione di € 36.410,00 pari al 10% del prezzo complessivo posto a base d’asta di € 364.100,00 al netto dell’IVA, la quale dovrà essere esclusivamente presentata, in via alternativa, con una delle obbligazioni assunte modalità di seguito illustrate ai seguenti punti: • Mediante bonifico bancario irrevocabile a favore del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta, BCC di AQUARA- IBAN IT 87 J 08342 76200 005010050930; • Mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato a Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta; • Mediante Fideiussone Bancaria o Assicurativa rilasciata da un Istituto Bancario, oppure da una Compagnia di Assicurazione, oppure dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Fornitore Ministero dell' Economia e delle Finanze, avente validità almeno fino al 14 Settembre 2019 e comunque fino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte dell’Azienda. Qualora fosse utilizzata la “scheda tecnica 1.1.” approvata con D.M. 123/2004 nella casella “data di presentazione dell’offerta” dovrà essere riportato la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando (C.d.S. n. 2545/2001); La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Improsta. NOTA BENE: Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione. La presentazione di cauzioni con modalità difformi da quelle sopra indicate costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara. L’Azienda Improsta, senza formalità alcuna, potrà incamerare la cauzione nei seguenti casi: • Se non viene confermata, in sede di verifica d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura; • Se l’aggiudicatorio definitivo non si presenti alla stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolarecontratto alla data stabilita o rinunci all’aggiudicazione; • Se l’aggiudicatario manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente con l'Azienda “Improsta”, la stessa avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorea titolo di penale e di parziale indennizzo, anche quelli a fronte fatta salva la possibilità dell’Azienda di adire le vie legali per l’eventuale ulteriore risarcimento del danno. Le cauzioni dei quali è prevista l’applicazione non aggiudicatari verranno restituite ovvero svincolate, senza corresponsione di penali einteressi, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso dalla determinazione di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.aggiudicazione definitiva;

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Samples: www.craa.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 1.090.497,46. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 74.622.667,53( settantaquattromilioniseicentoventiduemilaseicentosessantasette/53), mediante polizza fideiussoria. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 9 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 204.866,10 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 61.015,44 mediante polizza fideiussoria in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a quellia fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La Xxxxxxxxxx.Xx cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in anchein merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 360.108,90 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A La cauzione definitiva, prestata dalla società a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della pubblica amministrazione verso la società. La società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula in virtù del presente Accordo Quadrocontratto, il Fornitore medesimo ha prestato una pena la risoluzione di diritto del medesimo. La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolaredebitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxsemplice richiesta scritta del committente. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo La pubblica amministrazione ha diritto di rivalersi incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della società per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La pubblica amministrazione ha diritto di valersi direttamente sulla della cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore e/o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli 3G “Modalità ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro prestazioni contrattuali”, 18G “Pagamenti e dai singoli Contratti penali”, 20G “Tempo utile – Sospensione – Penali e sarà svincolatapremi”, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.7S

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Samples: www.ausschreibungen-suedtirol.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 64.322,28. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 496.947,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. S.p.A. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo X.x.X.xxxxx restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdall’Amministrazione Competente.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.soresa.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 931,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD.lgs. 50/2016, pari ad euro /00 ( ), mediante in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.soresa.it

Cauzione. A 1.A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadroassunte, il Fornitore medesimo Prestatore, sulla base delle disposizioni dell’art. 113, comma 1, del d.lgs n. 163/2006, ha prestato apposita polizza fideiussoria della AXA Assicurazione n. 402328660 acquisita al protocollo AgID con il nr. 18991 del 14.12.2015. Lo svincolo del deposito a garanzia avverrà al termine delle prestazioni previste nel Contratto, una volta completate tutte le prestazioni richieste e l’eventuale affiancamento finale richiesto per il subentro dell’eventuale fornitore subentrante. 0.Xx cauzione definitivaa garanzia dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata in favore di XxXxXX prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di XxXX. 0.Xx cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.Xx.Xx, nascenti dal Contratto. SpA e dell’Amministrazione contraente. In 0.Xx particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal FornitorePrestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo XxXX ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La 0.Xx cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione opera nei confronti di XxXX a far data dall’invio della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicolettera contratto. La garanzia 0.Xx cauzione opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro del Contratto e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e dal Contratto. In ogni caso il garante sarà svincolataliberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da XxXX. 7.Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso o per qualsiasi altra causa, il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore Prestatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.XxXxXX. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in 0.Xx caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente paragrafo XxXX ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta fermo restando il risarcimento del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedanno.

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Samples: trasparenza.agid.gov.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore RTI con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo RTI ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante Garanzia Bancari rilasciata da Unicredit S.p.a. ed avente n. 460011629693 per un importo di Euro 257.211,73 (duecentocinquantasettemiladuecentoundici/73) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta; La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal RTI a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. 50/2016163/2006 previa deduzione di crediti dell’Agenzia verso il RTI. Il RTI si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in favore virtù del Contratto, pena la risoluzione di Xx.Xx.Xxdiritto del medesimo. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolareLa cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremedesima entro 15 giorni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xxsemplice richiesta scritta dell’Agenzia. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo L’Agenzia ha diritto di rivalersi incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. L’Agenzia ha diritto di valersi direttamente sulla della cauzione anche per l’applicazione delle penali in proprio favore di cui all’art. 22 “Penali” e/o per conto dell’Amministrazione Contraentela soddisfazione degli obblighi di cui all’art. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa 6 “Modalità ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal RTI e dai singoli Contratti inadempienze contributive e sarà svincolataretributive”; art. 25 “Danni, secondo le modalità ed alle responsabilità civile”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Recesso”, art. 28 Tracciabilità - Ulteriori condizioni risolutive espresse; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia cui l’Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Agenzia. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua inadempimento a valere sui ratei tale obbligo l’Agenzia ha facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutoredichiarare risolto di diritto il Contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneD.Lgs. 163/2006.

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Samples: www.anpal.gov.it

Cauzione. A La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula fidejussoria secondo quanto stabilito dall’art.113 del presente Accordo QuadroD.Lgs n.163/2006, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016pena, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolaredifetto, la revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione rilasciata garantisce provvisoria dalla stessa prestata. La cauzione definitiva è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da primaria compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché prevedere che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.penali; l’Amministrazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente al successivo articolo ha 12, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla cauzione garanzia fidejussoria per l’applicazione delle penali in proprio favore stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art.113 del D.Lgs n.163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì qualsiasi altra causa, la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxdell’Amministrazione. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art.113 del D.Lgs n.163/06.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la Alla stipula del presente Accordo Quadro, contratto il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivaConcessionario, ai sensi dell’art. all’art. 103 del D.LgsCodice, deve co- stituire la garanzia definitiva che, ai sensi dell’art. 50/201693 del Codice, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolarea scelta dell’Offerente, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.po- trà essere costituita, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto il limite all'utilizzo del contante di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in proprio con- tanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicodell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia opera per tutta fi- deiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicura- tive che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispet- tive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti- vità di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’Accordo Quadro erinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolatala rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti del Concessionario o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa dalla richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdell’Azienda stesso. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreal Concessionario. Lo svincolo è automaticoLa garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, senza necessità secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di nulla osta saldo, il Concessionario dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del committentetasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. Il Concessionario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Concessione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantee deve tenere indenne l’Azienda, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da parte dell'appaltatore qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze del documentoConcessionario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in originale genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. Il Concessionario è, altresì, responsabile per il ripristino di opere o in copia autenticail risarcimento di danni ai luoghi, attestante l'avvenuta esecuzionea cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. In ogni caso, e senza eccezione alcuna, il Concessionario, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività del Concessionario.

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Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 76.987,68. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 117 del D.Lgsd.lgs. 50/2016, 36/2023 pari ad euro 839.038,10 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentefavore. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecniconell’ Elaborato tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Contratto

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 290.450,90 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, pari ad € 1.243.314,27 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore convenzione e della esecuzione a perfetta regola d'arte di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolaretutte le opere previste, la Ditta costituisce, al momento della richiesta del permesso a costruire le opere di urbanizzazione, idonea cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoremediante polizza fideiussoria pari al 70% del presunto costo delle opere di cui agli articoli 3 e 5, calcolato sulla base del progetto delle suddette opere di urbanizzazione, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso sopracitata. La fideiussione deve altresì contenere una clausola di rivalutazione automatica dell'importo garantito in base all'andamento dell'indice ISTAT del costo della vita. La polizza fideiussoria deve contenere la clausola che impone al fideiussore di rimanere obbligato anche quelli a fronte dopo la scadenza dell'obbligazione principale e la rinuncia espressa da parte del fideiussore ad avvalersi dell'art. 1957 c.c. Tale cauzione sarà svincolata dopo l'approvazione del collaudo definitivo del P.U.A. Nel caso in cui venga approvato dall’Amministrazione Comunale un collaudo parziale delle opere di urbanizzazione, la Ditta Lottizzante ha la facoltà di richiedere uno svincolo parziale della cauzione in proporzione all'importo delle opere collaudate, previa produzione di adeguata contabilità dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso lavori relativi che Xx.Xx.Xx. S.p.A., andrà verificata da parte del Collaudatore e fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto che l’Amministrazione Comunale potrà accettare o meno tale richiesta a seconda della sussistenza o meno di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteoggettivo interesse pubblico. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzapresente convenzione, la reintegrazione si effettua Ditta autorizza l’Amministrazione Comunale a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committentedisporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che l’Amministrazione Comunale dovrà fare.

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Samples: Convenzione Urbanistica Piano Urbanistico Attuativo (p.u.a.)

Cauzione. A Il Gestore, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di servizio, deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore dell’ATI3, da rinnovarsi di anno in anno, non inferiore al 5%dei ricavi totali nell’anno di riferimento salvo diverso importo fissato dalla Assemblea dei Sindaci dell’ATI3.. La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso chi indicato dall’ATI3 a titolo di pegno a favore dell’ATI3. In alternativa, la stipula del presente Accordo Quadrocauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 50/20161 settembre 1993, n. 385, che svolgono in favore via esclusiva o prevalente attività di Xx.Xx.Xx. SpA rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnicofinanze. La garanzia opera per tutta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni annuale munito di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminiidonei poteri rappresentativi. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’ATI3 entro il termine perentorio di 10 60 (diecisessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxgiorni. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua l’importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell’anno di riferimento, verrà detratto dai costi (per quanto di pertinenza dei Comuni a valere sui ratei tariffa), ovvero andrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore (per quanto di prezzo pertinenza dei Comuni a TARSU). La mancata osservanza da corrispondere all'esecutoreparte del Gestore dell’obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto. Lo svincolo è automaticoLa garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell’affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, assenso da parte dell'appaltatore del documentosoggetto garantito. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito. CAPO DECIMO – CAUSE INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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Samples: Contratto Di Servizio Per La Gestione Integrata Dei Rifiuti Urbani E Assimilati Nell’ati N.3

Cauzione. A garanzia delle dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, l’Appaltatore ha costituito la cauzione di € [●], pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto stesso mediante fideiussione n. [●] emessa da [●] (All. 6). [in alternativa In caso di attesa costituzione cauzione - urgenza del servizio: L’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire, su richiesta del Committente, nel termine di 60 giorni, il garante originario con altro soggetto di gradimento, pena la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. L’Appaltatore si obbliga fin da ora, qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto, ai sensi del successivo art. 18, pro-quota ad alcune o a tutte le Società del Gruppo FS, a sostituire la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Contratto con tante cauzioni quante saranno le Società cessionarie. Il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA hanno diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l’Appaltatore, possa opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni danno che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti del Committente e/o di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura/servizio, fatta eseguire da terzi, nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, e ciò senza pregiudizio dell’eventuale maggior danno eccedente la somma versata o l’importo garantito. Il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA potranno altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito dichiarassero – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell’Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrodall’Appaltatore in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, nonché quelle derivanti dall’obbligo solidale ai sensi dell’art. 103 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, n. 50/2016 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto medesimo. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il Committente se ne sia avvalso – in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentetutto o in parte – nel corso dell’esecuzione del presente Contratto. In particolarecaso di mancato reintegro della garanzia, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoreil Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA potranno trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali esommato all’eventuale residuo del massimale della garanzia, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenteripristini l’ammontare della garanzia medesima. La cauzione garantisce altresì sarà svincolata sei mesi dopo la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioniscadenza del Contratto, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti che il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA affermi, secondo le proprie verifiche e/o i propri accertamenti, di Xx.Xx.Xxvantare verso l’Appaltatore – e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzarinnovo l’Appaltatore sarà tenuto, qualora non produca una nuova cauzione definitiva, ad estendere l’oggetto, l’importo e la reintegrazione si effettua durata della cauzione allegata al presente Contratto (All. 6) al fine di ricomprendere oltre a valere sui ratei tutte le obbligazioni ancora in essere in virtù del presente Contratto, anche le obbligazioni nascenti dall’atto di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automaticorinnovo, senza necessità per tutto il periodo di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionevalidità di quest’ultimo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 100.686,50. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà alla Università Iuav di Venezia una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrocontrattuali assunte, per il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’artvalore e secondo le modalità stabilite dall’art. 103 117 del D.Lgs. 50/201636/2023. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore della Università Iuav di Xx.Xx.XxVenezia, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. SpA 1938 del codice civile, nascenti dal presente Capitolato e dell’Amministrazione contraentedall’esecuzione della Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.l’Università Iuav di Venezia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo nei precedenti artt. 12 e 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 117, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 8 del D.lgs 36/2023, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell’Università Iuav di Xx.Xx.Xx. S.p.A. Venezia verso il Fornitore - Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni tre (più eventuali due anni in caso di rinnovo). Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.XxIuav. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei l’Università Iuav di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità Venezia ha facoltà di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzionedichiarare risolto il Contratto.

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Samples: www.iuav.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 69.320,01 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di XxSo.XxRe.XxSa. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 177.875,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad Euro 252.320,44. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del della presente Accordo QuadroConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, definitiva in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentecontraente pari ad Euro 1.163.049,26. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro della Convenzione e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Convenzione

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 32.318,32 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 92.925,77. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentepari ad € 224.238,59. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 250.552,00 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A Il Fornitore alla stipula del Contratto, presterà all’Ente Capofila una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo aggiudicato, a favore dell’Ente Capofila e delle altre Università aggregate mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore contrattuali assunte. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con la stipula rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del presente Accordo Quadrodebito principale, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitivae rilasciata in favore delle Università e dell’Ente Capofila, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs1938 cod. 50/2016civ., in favore nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione dei singoli negozi di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraentefornitura effettuati dalle Università Contraenti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A.le singole Università Contraenti e/o l’Ente Capofila, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha 16, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentepenali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal garanzia opera, rispettivamente, nei confronti dell’Ente capofila a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle singole Università di cui ai Negozi di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le prescrizionimodalità dell’art. 113, anche in merito alla eventuale escussione della stessacomma 2 del D.lgs 163/2006, contenute a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel Capitolato Tecnicolimite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro del Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Negozi di Fornitura e, comunque del Contratto Attuativocomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. delle Università e/o dell’Ente Capofila verso il Fornitore - Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Il Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni quattro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xxdall’Ente Capofila. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Ente Capofila ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del pari, le singole Università hanno facoltà di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità dichiarare risolti i rispettivi Negozi di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneFornitura.

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Samples: www.polimi.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 156.871,10 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 645.446,43 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo QuadroI concorrenti dovranno prestare, il Fornitore medesimo ha prestato a pena di esclusione, una cauzione definitivaprovvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo massimo del progetto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B. in caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del comune di Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.117 del D.Lgs n.385/93, la polizza fideiussoria dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs 163/06). La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta. Ai sensi dell’art. 103 75 comma 2 del D.LgsD.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50%(cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. 50/2016Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in favore sede di Xx.Xx.Xx. SpA offerta, il possesso del requisito, e dell’Amministrazione contraentelo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolarecaso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraenterequisiti previsti. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionidovrà essere, anche in merito alla eventuale escussione della stessaaltresì, contenute rilasciata nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque rispetto di quanto sancito al comma 4 e 8 del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti terminicitato articolo 75 del decreto legislativo 163/06. Il Fornitore soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xxfornire cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/06.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: www.comune.napoli.it

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato Gli offerenti dovranno presentare una cauzione definitivaprovvisoria in formato digitale tramite inserimento nel relativo parametro della RdO, con beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. P.zza della Repubblica, 1 – 30026 PORTOGRUARO (VE), da costituire secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, e pertanto pari a € 102.356,23, salvo le riduzioni ai sensi dell’art. 103 93 c. 7 del D.LgsD.Lgs 50/2016. 50/2016Si precisa che ai sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all’importo residuo. Si specifica che in favore caso di Xx.Xx.Xxraggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. SpA e dell’Amministrazione contraente93 c. 7. In particolarecaso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorequota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha viene riconosciuto il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraentealla riduzione della garanzia. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata provvisoria potrà essere prestata tramite bonifico bancario oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in formato digitale dal Fornitore secondo le prescrizionisoggetto emittente in conformità al D. Lgs. 82/2005, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni a favore di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. Livenza Tagliamento Acque S.p.A. verso – P.IVA. 04268260272, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 – art. 106), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, Qualora la polizza venga prestata mediante polizza fideiussoria, essa deve essere costituita in formato telematico con firma digitale del Garante. L’idoneità della firma digitale dell’Agente emittente deve essere verificabile mediante uno dei seguenti sistemi (alternativi): - presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal dichiarante, mediante la quale il Fornitore firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, riportando inoltre gli estremi dell’atto di conferimento; - presentazione di copia, resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente, dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto firmatario della polizza; - indicazione, nel il testo della polizza delle istruzioni per poter accedere telematicamente all’ambiente informatico della compagnia assicuratrice, appositamente dedicato alla verifica di regolarità della polizza con firma digitale emessa. La cauzione così costituita può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, revisione contabile da parte dell'appaltatore di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del documentodecreto legislativo 24 febbraio 1998, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 33.436,71 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno costituire con le modalità previste nel bando di gara e disciplinare di gara una cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta. Le cauzioni provvisorie saranno restituite alle Imprese non rimaste aggiudicatarie mentre quella della impresa aggiudicataria verrà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva. Nel caso in cui la impresa aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto, l’ASM potrà in pieno diritto senza formalità di sorta procedere all’incameramento della cauzione provvisoria, con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadrocontrattuali l’impresa dovrà costituire, il Fornitore medesimo ha prestato nei modi e termini di cui al disciplinare di gara, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, determinato secondo le prescrizioni dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Saranno ammesse esclusivamente fideiussioni rilasciate da aziende di credito o imprese di assicurazioni autorizzate. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma de ll’art 1957 C.C. nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Inoltre, l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi successivamente alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 103 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx163/06. SpA L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto del 50% ai sensi e dell’Amministrazione contraentenei casi previsti dal comma 7 dell’art.75 del D.Lgs. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente163/2006. La cauzione garantisce definitiva resterà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e, comunque, finché non siano definite eventuali controversie. L’Aggiudicatario avrà altresì l’obbligo di reintegrare la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizionicauzione, entro 30 gg. solari dalla data della comunicazione di escussione fatta dall’ASM, nel caso in cui l’ASM provveda all’escussione anche in merito alla eventuale escussione parziale della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 14.233,98 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte L’Ospite e/o il Contraente è tenuto a versare, al momento dell’ammissione presso la struttura, un deposito di € 100.00 per le spese personali e per le farmaceutiche non esenti, somma da rifondere al suo esaurimento. Tutte le spese sono rendicontate.  Art. 8 - SISTEMAZIONE DELL’OSPITE L’Ospite prende atto della sistemazione che gli è stata assegnata dalla Casa di riposo “X.XXXXXX” ,. Ogni eventuale successiva modifica nella sistemazione dovrà essere disposta nei modi e nelle forme disciplinate nell’allegato Regolamento.  Art. 9 - DURATA DEL CONTRATTO E SUO SCIOGLIMENTO Il presente contratto è stipulato  a tempo indeterminato dal Fornitore  a tempo determinato dal al per Il contratto cesserà, oltre che per i motivi elencati nell’art. 5, con la stipula del presente Accordo Quadroil decesso dell’Ospite o a seguito di comunicazione di recesso inviata alla Casa di riposo “X. XXXXXX”, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’ Ospite o dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata Si conferma in particolare che sarà causa di cessazione del contratto il recesso sottoscritto anche dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro solo Ospite e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini/o dal solo Contraente. Il Fornitore recesso scritto dell’Ospite e/o del Contraente dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine essere indirizzato a Direzione Ospedale Casa di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committenteRiposo “X.XXXXXX” , con preavviso di 30 giorni; diversamente sarà applicata la sola condizione penale di cui all’ art. 14.1-14.2 del Regolamento. Allo stesso modo il recesso scritto dalla Casa di riposo “X. XXXXXX” , dovrà essere inviato sia all’Ospite sia al Contraente e determinerà la risoluzione del contratto alle fine del mese successivo a quello in cui perverrà. Il decesso dell’Ospite comporta il pagamento della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzioneretta alberghiera per tre giorni oltre la data della morte e ulteriori eventuali giorni occorrenti per liberare la stanza dagli effetti personali .

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Samples: Contratto Di Ospitalita’ Del Sig/Ra

Cauzione. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 2.620,13 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA e dell’Amministrazione contraente. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali in proprio favore o per conto dell’Amministrazione Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro