Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro. 4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi: I. per effetto dell’applicazione di penali, o II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Appalto Specifico, Servizi Di Connettività
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Disciplinare di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionegara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrodallo stesso nascenti.
4. La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, a fronte dei singoli Stati di Avanzamento Lavori e proporzionalmente al valore dei medesimi e, quindi, dei pagamenti in acconto del corrispettivo, effettuati da AMA in favore dell’Appaltatore.
5. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
56. In caso di inadempimento alle da parte dell’Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for Demolition Works, Contract for Public Works
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 13.440,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali da parte di stipula del predetto ContrattoXx.Xx.Xx. Spa e, pena pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla normativa vigentegaranzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzioneS.p.A. Peraltro, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In caso S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloapplicare una penale equivalente, l’Amministrazione ha facoltà nonché di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La prestazione della Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 103 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs
Cauzione. 1. A Ove contrattualmente richiesta l’emissione di idonea fideiussione bancaria a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali della corretta esecuzione di cui al presente Contratto Esecutivotutte le obbligazioni contrattuali, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula l’Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione sottoponendo il testo alla Committente per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionepreventivo benestare all’emissione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo eDetta garanzia è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore. Inoltre, comunqueil garante espressamente rinuncia ai benefici, sino alla completa diritti ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente1957 c.c.
3. Con riferimento alle modalità La Committente potrà valersi della cauzione e condizioni provvedere allo svincolo totale o parziale a suo favore per il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi compreso il pagamento di prestazione della cauzionequanto dovuto per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del Contratto QuadroPersonale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione Se, in corso di penaliadempimento, o
IIla cauzione risultasse diminuita in virtù del suo utilizzo, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore. per qualsiasi altra causaAnalogamente, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito qualora in corso di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatoContratto, il Fornitore l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale della cauzione al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine valore incrementale. In caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionemancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoLa cauzione verrà svincolata al sessantesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 102% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo dell’importo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità e le condizioni indicate previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.75, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’artparticolare riferimento ai commi 4 e 8, del D. Lgs. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 163/06 e s.m.i., mediante fidejussione versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) la polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà deve essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriointestata e sottoscritta da tutti i componenti dell’A.T.I. N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto dall’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La garanzia dovrà cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civile, C.C. nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. La fidejussione o polizza fidejussoria cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al precedente all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così come previsto dall’art. 113 comma dovrà essere valida per tutta 1 del D. Lgs. 163/06. Per l’aggiudicatario la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, cauzione provvisoria verrà trattenuta sino alla completa ed esatta costituzione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l’avvenuta regolare esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4servizio. Qualora l’ammontare della presente garanzia cauzione dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione delle penali di penali, o
IIcui al successivo art. 13 o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore l’aggiudicatario dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatocontratto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia medesima, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dalla riduzione della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionestessa.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 16.800,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali da parte di stipula del predetto ContrattoXx.Xx.Xx. Spa e, pena pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla normativa vigentegaranzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzioneS.p.A. Peraltro, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In caso S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloapplicare una penale equivalente, l’Amministrazione ha facoltà nonché di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La prestazione della Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 103 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 36/2023, è tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà assicurativa, che deve:
a) essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto;
b) riportare la autentica da parte di un notaio della sottoscrizione del funzionario che rilascerà la fideiussione o la polizza;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 c.c, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civilec.c, nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedella Committente.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria cauzione definitiva garantisce l’adempimento di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata tutte le obbligazioni del presente Contratto Esecutivo contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Committente in sostituzione del soggetto inadempiente.
3. L’aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolatanel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzionein tutto o in parte, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 durante l’esecuzione del Contratto Quadrocontratto.
4. Qualora l’ammontare La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento regolarità del valore del presente Contratto Esecutivo servizio svolto e della ottemperanza a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionetutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoLa mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitonei confronti della Committente.
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Samples: Outsourcing Agreement, Outsourcing Agreements
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al derivanti dal presente Contratto Esecutivocontratto, il Fornitorel’Appaltatore ha prestato, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla altresì, una cauzione definitiva mediante ……………. costituita da ……….. in data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare massimale pari ad Euro ………..(……………/ ) - pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del valore D. lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.committente, con l’eventuale applicazione la sola condizione della riduzione preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 5020% prevista dall’artdell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 75 comma 7 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriodi regolare esecuzione. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloa tale obbligo, l’Amministrazione il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for the Supply and Distribution of Milk and Dairy Products, Contract for the Supply and Distribution of Milk and Dairy Products
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di assunte dall’Aggiudicataria con la stipula del predetto Contrattocontratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli l’Aggiudicataria medesima dichiara di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia avere sottoscritto in favore dell’Amministrazione per data una cauzione definitiva (sub n. ) pari ad un ammontare pari importo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o bancaria con . (In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo(diecipercento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento).
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione, estesa a tutti gli accessori del debitore debito principale, la in favore della Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia all'eccezione alle eccezioni di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedegli obblighi assunti dall’Aggiudicataria con il presente contratto.
23. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo econtratto; pertanto, comunquela garanzia sarà svincolata dalla Committente ai sensi dell’art. 113 del D. 163/2006, sino alla completa previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto contrattuali e sarà svincolata, secondo le modalità ed decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle condizioni previste dalla normativa vigenteforniture.
36. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
47. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Committente.
58. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha articolo la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto risolvere il presente Contratto Esecutivocontratto, fermo restando a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del dannodi tutti i danni subiti.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Servizio Di Contact Center Per Il Customer Service Desk, Servizio Di Help Desk Per Il Customer Service Desk
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Xxxxxxx;
2. La cauzione di cui al presente Contratto Esecutivoprecedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà ed estesa a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% tutti gli accessori del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iprevia deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art
3. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriorinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia dovrà prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alle eccezioni di cui all'artagli artt. 1957, comma 2, 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
25. La fidejussione L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o polizza fidejussoria in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3all’art. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro “Penali” e/o incremento della garanzia per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto”, art. 28 “Ulteriore condizione risolutiva espressa”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dell’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione della garanzia ai sensi Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoD.Lgs. 163/2006.
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Samples: Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations, Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Xxxxxxx;
2. La cauzione di cui al presente Contratto Esecutivoprecedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà ed estesa a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% tutti gli accessori del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iprevia deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art
3. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriorinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia dovrà prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alle eccezioni di cui all'artagli artt. 1957, comma 2, 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
25. La fidejussione L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o polizza fidejussoria in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3all’art. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro “Penali” e/o incremento della garanzia per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto”, art. 28 “Ulteriore condizione risolutiva espressa”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dell’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione della garanzia ai sensi Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoD. Lgs. 163/2006.
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Samples: Appalto Specifico Per Servizi, Appalto Specifico Per Servizi Di Manutenzione
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artnorma dell’art. 113 93 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.is.m. e/o i., l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Senigallia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito ovvero pari ad € 9.100,00. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
1. tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale: IBAN IT 22X0311121372000000017960
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. con fideiussione, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 75 comma 7 161 del D.LgsD.lgs. 163/2006 n. 58/1998 e s.m.i., mediante fidejussione che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioassicurativa. La garanzia dovrà deve prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
2. la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice Codice civile, nonché l'operatività ;
3. l’operatività della garanzia medesima stessa entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.stazione appaltante;
4. Qualora l’ammontare la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte;
5. a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica e, quindi, l’impegno di un fideiussore sopra citato non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si precisa, inoltre, che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiu dicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo), che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti. L'importo della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penaligaranzia, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei Fabbisogni approvatorequisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che: - in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o incremento il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non aggiudicatari, ai sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell’atto con cui si comunica l’aggiudicazione definitiva e comunque entro il un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.gara
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione
Cauzione. 1Alla stipula del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. A all’art. 103 del Codice, deve costituire la garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali definitiva che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita, fermo re- stando il limite all'utilizzo del contante di cui al presente Contratto Esecutivoall'articolo 49, il Fornitorecomma 1, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattodecreto legislativo 21 novem- bre 2007, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”n. 231, costituirà a proprie spese idonea garanzia scelta dell'offerente, in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.contanti, con l’eventuale applicazione della riduzione bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 50% prevista dall’artcorso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 75 comma 7 La garan- zia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che ri- spondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 163/2006 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e s.m.i.che sono sotto- posti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, mediante fidejussione n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioassicurativa. La garanzia dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2. La fidejussione °, del Codice, potrà trattenere, in tutto o polizza fidejussoria in parte, la garanzia di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo earticolo, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3previa contestazione dell’inadempimento. Con riferimento alle modalità e condizioni In caso di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento diminuzione della garanzia entro il per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa dalla richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dell’Azienda stesso. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, e deve tenere indenne l’Azienda, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente articoloContratto. L’Appaltatore è, l’Amministrazione ha facoltà altresì, responsabile per il ripristino di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. In ogni caso, e senza eccezione alcuna, l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del dannoContratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà alla Università Iuav di Venezia una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall’art. A 103 del D.Lgs.50/2016. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore della Università Iuav di Venezia, a garanzia dell’esatto e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivotutte le obbligazioni, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio anche future ai sensi e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artgli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 1938 del codice civile, nonché l'operatività nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione della Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università Iuav di Venezia, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 13 e 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia medesima entro quindici giorniopera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma dovrà essere valida 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità previa deduzione di eventuali crediti dell’Università Iuav di Venezia verso il Fornitore, a seguito della piena ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Con riferimento alle modalità e condizioni Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4anni tre (più eventuali due anni in caso di rinnovo). Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5da Iuav. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione l’Università Iuav di Venezia ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMT per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Disciplinare di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionegara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMT a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMT, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMT e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità modalità, termini e condizioni di prestazione seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMT verso il Prestatore – e, comunque, solo a seguito della cauzionepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, si rinvia la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di durata del Contratto, entro il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMT, con periodicità semestrale/annuale - in caso di completa ed esatta esecuzione del Servizio oggetto di Contratto e sempre che non via sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrosupporto delle fatture medesime -, emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
46. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore Prestatore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMT.
57. In caso di inadempimento alle da parte del Prestatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione della garanzia ai sensi del Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tuttiContratto, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitosi rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato.
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Cauzione. 1 A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Concessionaria è tenuta a prestare al Comune, al momento della stipula della convenzione stessa, una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria od assicurativa di importo non inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila e zero centesimi).
2 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare alla Direzione “Sport” la copia dell’avvenuto pagamento del rinnovo annuale.
3 La cauzione resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata della concessione ed in ogni caso fino allo svincolo da parte del Comune stesso che avverrà solamente ad avvenuto controllo, da parte degli uffici comunali competenti, che l’impianto sportivo si trova nelle condizioni di conservazione e di funzionalità derivanti dal normale utilizzo svolto negli anni e, comunque, in condizioni non peggiori di quelle rilevate all’atto della consegna iniziale.
4 In ogni caso la cauzione non può essere svincolata prima di 6 mesi dalla cessazione della concessione.
5 Alla scadenza della concessione, qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.
6 Nel corso della concessione, oltre ai casi descritti in precedenza, la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di:
1. A garanzia dell’esatto decadenza della Concessionaria dalla convenzione;
2. risoluzione della convenzione per fatto e tempestivo adempimento degli colpa della Concessionaria;
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula diffida del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio Comune e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione successiva inottemperanza della Concessionaria;
4. danni subiti dal Comune per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ifatto o colpa della Concessionaria., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma
7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere assicurativa rilasciata da assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, deve riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedel Comune.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Convenzione Per La Gestione, Conduzione Ed Uso Dell’impianto Sportivo Comunale
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023 pari ad euro 497.903,76 in favore di Xx.Xx.Xx. SpA. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in proprio favore o per conto dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nell’ Elaborato tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In caso S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo è automatico, senza necessità di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolonulla osta del committente, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivocon la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, fermo restando il risarcimento da parte dell'appaltatore del dannodocumento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocontrattuali, il Fornitore, Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli comunicazione di servizio e penali”, costituirà efficacia dell’aggiudicazione apposita cauzione definitiva pari a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare € 180.000,00 ovvero pari al 10% dell’importo dell’atto negoziale al netto delle opzioni in esso previste, eventualmente riducibile del valore 50 % in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere prestata secondo trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. La predetta cauzione sarà svincolata in unica soluzione sei mesi dopo la scadenza di tutte le modalità obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore sarà tenuto ad estendere l’oggetto e la durata della cauzione al fine di ricomprendere, oltre a tutte le condizioni indicate dall’artobbligazioni ancora in essere nell’Accordo Quadro, anche le obbligazioni nascenti dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e degli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. 113 In alternativa, ai fini delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione Il Concorrente aggiudicatario della procedura dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del D.LgsGruppo FS Italiane, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. 163/2006 e s.m.i.Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, con l’eventuale applicazione oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della riduzione al 50% prevista dall’artfidejussione da prestare;
3. 75 comma 7 Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del D.LgsGruppo FS Italiane non raggiunga il relativo capitale sociale. 163/2006 e s.m.i.Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita:
a) mediante fidejussione bancaria utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare di Gara (All.7) e prevedendo espressamente: • la qualificazione della fidejussione quale Contratto autonomo di garanzia; • l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la efficacia della garanzia; • l’escussione a semplice richiesta; • l’espressa rinuncia al da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all'eccezione del garante alla possibilità di cui all'art. 1957far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria nell’ipotesi di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatoscadenza dell’obbligazione principale, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; • il pagamento della garanzia somma garantita entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionescritta; • l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’Appaltatore nei confronti del garante; • che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. Si precisa che la firma dei rappresentanti legali dell’Istituto emittente dovrà essere autenticata da parte di un notaio attestante poteri e qualità del firmatario.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannob) in numerario mediante deposito vincolato versando l’importo della cauzione su un conto corrente che verrà indicato da Ferservizi.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Fornitura Di Indumenti No Dpi
Cauzione. In caso di aggiudicazione, l’impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. A Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Detta garanzia dell’esatto fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocomunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula anche dopo la scadenza del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% affidamento del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artServizio. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione La costituzione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni suddette, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957cauzione potrà essere incamerata dalia Committente, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo erapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produrrà, comunqueper alcun motivo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigenteinteressi di sorta a favore della società di brokeraggio.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Cauzione. 1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia fideiussoria in favore dell’Amministrazione per un ammontare misura pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità dell’importo contrattuale.
a) pagamento a semplice richiesta e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e s.m.i.con l’obbligo di versare la somma richiesta, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto limite dell’importo garantito, entro un termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Committente;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionec.c.;
2c) piena validità anche in caso di mancato pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.;
e) piena operatività anche in caso di fallimento dell’Appaltatore. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui garanzia fideiussoria avrà durata fino al precedente comma termine previsto per l’ultimazione dei servizi; essa dovrà essere valida per tutta la durata presentata in originale alla Committente, prima della formale sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo eContratto. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, comunquein corso d’esecuzione, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataessa sia incamerata, secondo le modalità ed alle condizioni previste parzialmente o totalmente, dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5Committente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolorisoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha facoltà la Committente avrà diritto di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoavvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute. In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, la Committente avrà diritto di avvalersi della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore cauzione per provvedere al pagamento di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.quanto dovuto dall'Appaltatore
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoL’impresa aggiudicataria dovrà presentare all’atto della stipulazione del contratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, importo eventualmente da adeguarsi ai sensi dell’art. 103 del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata D.Lgs 50/2016. La cauzione, costituita secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto è a garanzia del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione corretto adempimento di cui all'art. 1957, comma 2tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del codice civilerisarcimento dei danni, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse sostenere a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell’impresa. La fidejussione o polizza fidejussoria Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui al precedente comma dovrà la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale deve essere valida mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo econtratto. L impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, comunquein tutto o in parte, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dalla richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel garanzia fidejussoria, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
1. di aver preso visione del presente articolocapitolato e degli atti in esso richiamati;
2. di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, l’Amministrazione ha facoltà 1 comma, C.C.;
3. di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoobbligarsi a versare alla committente, fermo restando il risarcimento su semplice richiesta della stessa, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta da Xxxx, senza opporre la preventiva escussione del danno.debitore garantito;
64. di considerare valida la fideiussione fino a svincolo espresso della stazione appaltante;
5. l’inefficacia nei confronti della stazione appaltante garantita dall’omesso versamento dei premi. In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate ed esclusivamente per la fideiussione definitiva, la stazione appaltante inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l’impresa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione. In tal caso all’impresa saranno addebitate le spese sostenute da Aler per l’affidamento dell’appalto a terzi. La prestazione cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia ai sensi del presente articolo dei diritti di eventuali creditori fino a quando la ditta non limita l’obbligo del Fornitore avrà dimostrato di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tuttiaver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoe saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo previdenziali.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocontrattuali, il Fornitore, Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattocomunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare una cauzione definitiva pari al 10% del valore della quota dell’importo riservata al netto delle opzioni previste, eventualmente riducibile del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia 50% in caso di possesso da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’arttrasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. 113 In particolare, in caso di aggiudicazione ai primi due Concorrenti in graduatoria, ciascuno dei due aggiudicatari dovrà produrre: • primo aggiudicatario: cauzione definitiva pari a € 336.000,00 o, nel caso di riduzione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’artsull’importo della garanzia, la cauzione definitiva sarà pari a € 168.000,00; • secondo aggiudicatario: cauzione definitiva pari a € 224.000,00 o, nel caso di riduzione del 50% sull’importo della garanzia, la cauzione definitiva sarà pari a € 112.000,00. 75 comma 7 La predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. Nel caso di esercizio delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore sarà tenuto ad estendere l’oggetto e la durata della cauzione al fine di ricomprendere, oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere nell’Accordo Quadro, anche le obbligazioni nascenti dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e degli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia. In alternativa, ai fini delle opzioni di cui al precedente paragrafo 1, l’Appaltatore potrà produrre una nuova cauzione. I soggetti aggiudicatari dell’appalto dovranno comunicare preventivamente a Ferservizi S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del D.LgsGruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. 163/2006 e s.m.i.Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita:
a) mediante fidejussione bancaria utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (ALL. 10) e prevedendo espressamente: • la qualificazione della fideiussione quale Contratto autonomo di garanzia; • l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la efficacia della garanzia; • l’escussione a semplice richiesta; • l’espressa rinuncia al da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all'eccezione del garante alla possibilità di cui all'art. 1957far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria nell’ipotesi di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatoscadenza dell’obbligazione principale, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; • il pagamento della garanzia somma garantita entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionescritta; • l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’Appaltatore nei confronti del garante; • che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. Si precisa che la firma dei Legali Rappresentanti dell’Istituto emittente dovrà essere autenticata da parte di un notaio attestante poteri e qualità del firmatario.
5b) in numerario mediante deposito vincolato versando l’importo della cauzione in contanti su un conto corrente indicato da Ferservizi. In caso Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell’obbligo di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà garanzia una delle seguenti condizioni: • la restituzione del documento originale di dichiarare risolto fideiussione; • la restituzione di copia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione sottoscritta in originale; • specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannofideiussore deve intendersi sciolto dall’obbligo assunto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Disciplinary Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 1.191.658,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data gara ed al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionegara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedallo stesso nascenti.
35. Con riferimento alle modalità La cauzione definitiva sarà svincolata secondo modalità, termini e condizioni di prestazione seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – e, comunque, solo a seguito della cauzionepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, si rinvia la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, entro il limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità trimestrale/semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni oggetto di Contratto e sempre che non vi sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime - emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrodall’art. 21 L. n. 35/2012, AMA si riserva di svincolare definitivamente la cauzione definitiva, decorsi due anni dalla cessazione delle prestazioni contrattuali.
46. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
57. In caso di inadempimento alle da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione Parimenti, il Fornitore ha rilasciato una garanzia per la Responsabilità Civile a norma dell’art. 129, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006. Con riferimento a tale garanzia, essa sarà svincolata con le modalità e termini stabiliti nei rispettivi contratti di assicurazione e, comunque dalle norme di riferimento.
9. Il mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitogaranzia.
10. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di L’Assegnatario preliminarmente alla stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, contratto costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione un deposito cauzionale infruttifero per un ammontare importo pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà a tre mensilità di corrispettivo. La cauzione potrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); essa dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile (Obbligazioni del fidejussore), la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artal comma 2 dell’art. 1957, comma 2, 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima Codice Civile ( Scadenza dell’obbligazione principale) e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2dell’Azienda. L’istituto garante dovrà dichiarare di ritenere valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nonché di obbligarsi a versare al committente su semplice domanda, senza eccezioni o ritardi, l’ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta. Qualora la cauzione sia rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà inoltre essere documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida cauzione è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3contratto. Con riferimento alle modalità e condizioni Tale ammontare pertanto va reintegrato a mano a mano che su di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 esso l’Azienda operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del Contratto Quadro.
4contratto. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa dalla richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolodell’Azienda, l’Amministrazione quest’ultima ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento la risoluzione di diritto del dannocontratto. L’Azienda disporrà lo svincolo della cauzione dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione. 1. A Le ditte che partecipano alla gara d'appalto ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 devono presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo del servizio, ovvero 3.210,14 a corredo dell’offerta. Detta cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione.
2. La cauzione provvisoria verrà svincolata per tutte le ditte concorrenti, ad esclusione del Concessionario, dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
3. Al momento della stipula del contratto il Concessionario ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 dovrà provvedere al versamento della cauzione a titolo definitivo per un importo pari al 10% dell’importo di contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dell’esatto fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tale cauzione dovrà sempre essere necessariamente integrata qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse decurtata. La cauzione rimane vincolata in favore del Comune di Perdasdefogu per tutta la durata del contratto.
4. Potranno essere applicate, se del caso, le riduzioni art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
5. Le cauzioni potranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
6. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza dei contratto, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e tempestivo previa detrazione delle somme che risulteranno dovute dal Concessionario in base alle disposizioni ed alle clausole contenute nel presente capitolato, oltre che in base a norme vigenti nella materia.
7. Durante il corso del contratto la cauzione definitiva può essere incamerata dal Comune di Perdasdefogu in caso di:
a. decadenza del Concessionario dal contratto;
b. risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario;
c. violazione di obblighi contrattuali: in questo caso l’acquisizione da parte del Comune avverrà previa comunicazione di apposita diffida e qualora il Concessionario non abbia adempiuto nel termine assegnatogli;
d. incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa aggiudicataria.
8. Spetta in ogni caso al Comune, in presenza di cui al presente Contratto Esecutivodanni, il Fornitorediritto al risarcimento ed in ogni caso al rimborso delle maggiori spese. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti, entro il termine perentorio oltre che in contanti oppure a mezzo assegno circolare - escluso quindi l'assegno bancario - per l'importo relativo, emesso a favore del Comune di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto ContrattoPerdasdefogu, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioassicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
9. La garanzia cauzione definitiva se prestata mediante fideiussione dovrà prevedere espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione escissione del debitore principaleprincipale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte dell’Amministrazione comunale senza che vengano apposte eccezioni di qualsiasi natura o genere.
10. Il Comune di Perdasdefogu si riserva, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornituttavia, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione proprio insindacabile giudizio, di non accettare fideiussioni costituite da polizze rilasciate da imprese assicurative non primarie o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo eche, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causaragione, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito dovessero essere ritenute di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/non evidente o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5comprovata affidabilità. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannotale ipotesi assegnerà termine per la sostituzione della cauzione con altra idonea.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Servizio Di Gestione Integrata Dei Rifiuti Solidi Urbani
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto Esecutivoconvenzione, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionead Euro 969.423,69.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La fidejussione o polizza fidejussoria cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Contratto di cui al precedente comma dovrà essere valida fornitura secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla convenzione e dai singoli Appalti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
35. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzioneIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del valore del presente singolo Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatofornitura, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoS.p.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.A.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Integrati Di Lava Noleggio
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto degli obblighi assunti con il presente capitolato e tempestivo adempimento del pagamento delle penalità eventualmente comminate, la Banca anteriormente alla stipula di ciascun contratto, dovrà prestare, nei termini indicati nella richiesta di stipulazione del medesimo, pena la decadenza dall’aggiudicazione, una cauzione a favore del Contraente pari al 10% dell'importo di ciascun singolo finanziamento di cui l’Amministrazione chiederà l’erogazione ai sensi del presente capitolato. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, nell'ammontare predetto, con validità temporale pari al periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto di mutuo e l’erogazione a saldo del relativo finanziamento, così come disciplinata dall’articolo 2 del predetto capitolato, maggiorato di mesi sei. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato dalla società, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dalla relativa richiesta fattagli pervenire (anche via fax) dall’Amministrazione. La cauzione verrà svincolata dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, al termine del periodo di validità come sopra definito, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui al presente Contratto Esecutivorisulti a pena decadenza: • che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il Fornitoreversamento della somma dovuta, entro il termine perentorio massimo di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data di stipula del predetto Contrattorichiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare dovranno essere corrisposti gli interessi pari al 10% tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti. • l’esclusione del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 1944 c.c. ; • l’esclusione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedecadenza di cui all'art. 1957 c.c. ; • l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto Dlgs n. 385/1993 e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro successive modificazioni e/o incremento della garanzia entro il termine integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionecui alla lett. a).
5c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. a). In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloirregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il presente Contratto Esecutivodetto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, fermo restando il risarcimento del dannosi procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento dell’appalto a terzi.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Tecnico – Economico
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artAi sensi dell’art. 113 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione il soggetto aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo offerto dall’aggiudicatario; in caso di ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% prevista dall’artai sensi di quanto previsto dall’art.75, c.7 espressamente richiamato dall’art.113, comma 1. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione La cauzione definitiva potrà essere effettuata a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioassicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, civile nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della Stazione Appaltante. La fidejussione cauzione definitiva avrà durata pari a quella dell’appalto e deve permanere nella misura prevista dall’art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell’attestato di buon esito o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolatastesse, secondo le modalità ed nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione risultanze della cauzioneliquidazione finale, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando salva comunque il risarcimento del maggior danno.
6. La prestazione Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della garanzia ai sensi cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del presente articolo non limita l’obbligo servizio, nel caso di risoluzione del Fornitore contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione per provvedere all’integrale risarcimento al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei danni tutticontratti collettivi, anche delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove gli stessi siano questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di valore superiore all’importo garantitoinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione. 1La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs n.163/2006, pena, in difetto, la revoca dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria dalla stessa prestata. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere La cauzione definitiva è prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioassicurativa, emessa da primaria compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. La garanzia fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore debito principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della stazione appaltante, nonché prevedere che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La fidejussione garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o polizza fidejussoria inesatto adempimento di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo etutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, comunqueanche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; l’Amministrazione comunale, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a fermo restando quanto previsto all’articolo 22 al successivo articolo 12, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art.113 del Contratto Quadro.
4. Qualora D.Lgs n.163/2006, qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di delle penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6dell’Amministrazione. La prestazione della garanzia ai sensi fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art.113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoD.Lgs n.163/06.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad Euro 173.474,80. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore – a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 2.970,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di So.
3Re.Sa. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda So.
5Re.Sa. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 18.600,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali da parte di stipula del predetto ContrattoXx.Xx.Xx. Spa e, pena pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla normativa vigentegaranzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzioneS.p.A. Peraltro, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In caso S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloapplicare una penale equivalente, l’Amministrazione ha facoltà nonché di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La prestazione della Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 103 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoOfferta.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di assunte dall’Appaltatore con la stipula del predetto presente Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di servizio € [ ] [ ], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [ ] da [ ]. Tale cauzione è rilasciata a prima e penali”semplice richiesta, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.incondizionata, irrevocabile, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione, estesa a tutti gli accessori del debitore debito principale, la rinuncia all'eccezione in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di cui all'arttutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 19571938 Codice Civile, comma 2nascenti dal presente Contratto, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio e sarà svincolatala regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3nel rispetto del comma 5 dell’art. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 103 del Contratto Quadro.
4D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. ridursi per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dalla Cassa. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( / ), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data gara ed al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionegara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
45. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
56. In caso di inadempimento alle anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
67. La prestazione Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitogaranzia.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivopatrimoniali derivanti dall'affidamento del servizio della concessione, il Fornitorel'aggiudicatario del servizio è tenuto a prestare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula prima della stipulazione del predetto Contrattocontratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, determinata ai sensi dell'art. 103 del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà D.lgs. 50/2016.
2. Il versamento della cauzione può essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante sostituito da fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato assicurativa di pari importo. In tal caso essa dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell'Ente creditore.
23. La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.
4. Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario del servizio. La costituzione in mora o polizza fidejussoria la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.
5. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la fideiussione, il Concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l’obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione della concessione per l’inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
6. Nel caso in cui al precedente comma dovrà quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere valida reintegrata d’ufficio prelevando l’importo dal compenso globale di aggiudicazione.
7. Alla scadenza della concessione la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge. La fideiussione deve essere mantenuta integra per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedella concessione.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Cauzione. 1. A Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, l’Impresa si impegna a costituire apposita garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi delle disposizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. all’art 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.12 aprile 2006 n. 163, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere o fideiussione bancaria per un importo pari ad euro ,00 ( /00), incondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ..
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione al perfetto adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataassunte in virtù del presente contratto, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentepena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di prestazione della cauzionepenali e, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadropertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia delle garanzie dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di del pagamento delle penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore l’Impresa dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionea decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
5. INPDAP ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. In caso di inadempimento alle anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha ovvero qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannocontratto.
67. La prestazione della garanzia ai sensi Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore D.Lgs. 163/2006
8. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitosicurezza e sanitarie vigenti.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A Con la comunicazione di assegnazione al Soggetto selezionato per l’affidamento sarà richiesta, per ciascun Lotto, la costituzione di una cauzione, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocontrattuali, il Fornitore, entro il nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattocomunicazione di assegnazione, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari complessivamente al 10% dell'importo del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Quadro, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorionon riducibile. La garanzia predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza del Contratto Quadro ovvero dell’ultimo ordine applicativo, sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. Il soggetto affidatario dell’appalto dovrà prevedere comunicare preventivamente a FERSERVIZI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del debitore principaleGruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la rinuncia all'eccezione valutazione dei relativi requisiti di cui all'artnatura economico patrimoniale. 1957Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, comma 2oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.1,2;
2. La Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.da prestare;
3. Con riferimento alle modalità e condizioni Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di prestazione assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita
a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare (All. 5):
b) in numerario mediante deposito vincolato. Il Soggetto selezionato per l’affidamento dovrà versare l’importo della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrocauzione in contanti su un conto corrente indicato da Ferservizi.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui Il conduttore ha prestato, al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore momento della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo; tale contratto, a titolo di cauzione, garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.fideiussoria pari a € 15.000,00, emessa da primaria compagnia assicurativa - Polizza n. - decorrenza scadenza per gli obblighi tutti assunti con l’eventuale applicazione il presente contratto, per tutta la durata della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriolocazione. La garanzia dovrà prevedere contenere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 22 del C.C., l’indicazione del codice civilecontratto di locazione a cui si riferisce, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedella stazione appaltante. La predetta polizza verrà svincolata solo al termine della locazione salvo il diritto di rivalsa per eventuali danni arrecati alla struttura. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per causa imputabile al conduttore e fatto salvo il recesso anticipato di cui all’art. 12, l’importo cauzionale verrà immediatamente e definitivamente acquisito dall’Ente.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata cauzione resta vincolata fino a quando, scaduto il contratto, non siano state definite tutte le eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione viene effettuato a domanda ed a spese dell’affittuario, previa dichiarazione che lo stesso non ha altro a pretendere dal locatore in dipendenza del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentecontratto.
3. Con riferimento alle In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, il locatore potrà di diritto rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione sopra costituita e l’affittuario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.che saranno all’uopo stabiliti
4. Qualora l’ammontare della presente A garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione dell’esecuzione delle opere di penali, o
IIcui all’art. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore 5 (Lavori di manutenzione a scomputo) ha validità la polizza di cui al punto 1 del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionearticolo.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for the Lease of a Tourist Accommodation Complex
Cauzione. 1. A La cauzione definitiva pari a Euro è prestata dal Fornitore a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, assunte con il presente Contratto Esecutivoe sarà svincolata, il Fornitoreprevia deduzione di crediti eventualmente vantati dalla Committente, entro il al termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto tutte le attività previste dal presente Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea .
2. La garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere è prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere e contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 19571957 c.c., comma 2, del codice civile, nonché l'operatività e prevede espressamente l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della Committente, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. La fidejussione Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o polizza fidejussoria contestazioni da parte del Fornitore o di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentegiudizio pendente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni La cauzione sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di prestazione esito positivo del collaudo finale relativo al completamento della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrofornitura.
4. Qualora l’ammontare La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal presente Contratto, in caso di applicazione delle penali di cui sopra, ovvero per i danni che essa afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. Su richiesta della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatoCommittente, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la medesima Committente si sia avvalsa, in tutto o incremento della garanzia in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In richiesta; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto EsecutivoContratto, fermo restando il risarcimento del dannotrattenendo l’eventuale importo residuo della cauzione.
6. La prestazione Per l’ipotesi di slittamento dei tempi di realizzazione dell’appalto e, comunque per le prestazioni che fossero eventualmente ancora da eseguirsi dopo il termine del 30 giugno 2015 per cause imputabili al Fornitore, l’Appaltatore medesimo espressamente si obbliga sin d’ora a costituire, dietro richiesta della Committente, una fidejussione di importo pari alle somme ancora da erogarsi, a garanzia ai sensi dell’espletamento delle prestazioni nonché a garanzia della mancata erogazione alla Committente delle somme residue del presente articolo non limita l’obbligo finanziamento da parte del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoPON Sicurezza per lo sviluppo 2007-2013.
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Samples: Procurement Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante rilasciata dalla ed avente n. _ per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al presente Contratto Esecutivoprecedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà ed estesa a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% tutti gli accessori del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iprevia deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art
3. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriorinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia dovrà prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alle eccezioni di cui all'artagli artt. 1957, comma 2, 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
25. La fidejussione L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o polizza fidejussoria in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui al precedente comma dovrà essere valida all’art. 19 “Penali” nonché per tutta la durata soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell’ambito del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentecontratto.
37. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, In ogni caso il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o incremento della garanzia in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dell’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione della garanzia ai sensi Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoD.Lgs. 163/2006.
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Cauzione. 1L’Appaltatore prima della stipula del presente atto ha costituito cauzione definitiva pari a € ………………… (Euro …………………….) (All. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali D) pari al …………………… dell’importo contrattuale di cui all’art. 5 al presente Contratto Esecutivonetto dell’IVA ai sensi dell’art. 103, del D.lgs. 50 del 2016, allegata alla detta polizza. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che eventualmente venissero pagate dalla Fondazione rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il Fornitorecompletamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattodelle leggi, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”dei regolamenti sulla tutela, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità protezione, assicurazione, assistenza e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriosicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi ove vengono prestati i servizi. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalefideiussoria è tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957qualora, comma 2sia stata incamerata, del codice civileparzialmente o totalmente, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata dalla Fondazione durante l’esecuzione del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentecontratto.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1La cauzione definitiva, prestata dalla società a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. A garanzia dell’esatto 103 D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della pubblica amministrazione verso la società. La società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e tempestivo proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattocontratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli la risoluzione di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% diritto del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriomedesimo. La garanzia dovrà prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2del committente. La fidejussione o polizza fidejussoria pubblica amministrazione ha diritto di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta incamerare la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della società per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. Qualora l’ammontare La pubblica amministrazione ha diritto di valersi direttamente della presente garanzia dovesse ridursi:
I. cauzione per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro l’applicazione delle penali e/o incremento della garanzia entro il termine per la soddisfazione degli obblighi di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolocui agli articoli 3G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo18G “Pagamenti e penali”, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti20G “Tempo utile – Sospensione – Penali e premi”, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.7S
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Samples: Insurance Contract
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( / ), mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data Gara ed al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AmministrazioneGara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
45. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
56. In caso di inadempimento alle anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
67. La prestazione Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitogaranzia.
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Samples: Contract for Supply and Placement of Containers for Used Clothing Collection
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad Euro 3.095,19. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore – a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali La cauzione di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.alle premesse, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.validità di 5 anni rinnovabile, prestata dal Concessionario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleassicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, la rinuncia all'eccezione sarà svincolata, previa deduzione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornicrediti di Datasiel verso l’Impresa, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazioneseguito della piena ed esatta esecuzione della concessione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per Per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo edella Concessione, comunqueentro il quarto mese antecedente la scadenza quinquennale di validità della polizza, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto il Concessionario è obbligato a prestare nuova polizza di rinnovo per ulteriori 5 anni. In difetto il Concedente si riserva la facoltà di incamerare la garanzia prestata e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi procedere con la risoluzione della concessione.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni L’importo garantito sarà rideterminato, allo scadere di prestazione ogni quinquennio, in base agli indici ISTAT relativi al costo della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrovita.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:Il Concedente, attraverso il Centro Servizi, ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per il recupero delle penali e per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
I. per effetto dell’applicazione 5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di penalicui il Concedente si sia avvalso, o
II. per qualsiasi altra causain tutto o in parte, ivi incluso l’incremento durante l’esecuzione del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatocontratto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedel Concedente stesso.
56. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione a tale obbligo Datasiel ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannocontratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoContratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro mediante polizza fideiussoria emessa da n. polizza
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’A.O.U Ruggi., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8, ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio;
3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell’A.O.U Ruggi verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrodecorsi detti termini.
4. Qualora In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’A.O.U Ruggi. Peraltro, qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatosingolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionerichiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for the Supply and Rental of Medical Equipment
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali dell’offerta è richiesta una cauzione di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare € 36.410,00 pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia prezzo complessivo posto a base d’asta di € 364.100,00 al netto dell’IVA, la quale dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.esclusivamente presentata, in via alternativa, con l’eventuale applicazione della riduzione una delle modalità di seguito illustrate ai seguenti punti: • Mediante bonifico bancario irrevocabile a favore del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta, BCC di AQUARA- IBAN IT 87 J 08342 76200 005010050930; • Mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato a Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola Regionale Sperimentale Improsta; • Mediante Fideiussone Bancaria o Assicurativa rilasciata da un Istituto Bancario, oppure da una Compagnia di Assicurazione, oppure dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, avente validità almeno fino al 50% prevista dall’art14 Settembre 2019 e comunque fino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte dell’Azienda. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iQualora fosse utilizzata la “scheda tecnica 1.1., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato ” approvata con D.M. 123/2004 nella casella “data di presentazione dell’offerta” dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto riportato la data di scadenza del termine perentorio. di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando (C.d.S. n. 2545/2001); La garanzia dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2secondo xxxxx, del codice civile, civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2dell’Azienda Improsta. NOTA BENE: Non sarà accettata altra forma di costituzione della cauzione. La fidejussione presentazione di cauzioni con modalità difformi da quelle sopra indicate costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara. L’Azienda Improsta, senza formalità alcuna, potrà incamerare la cauzione nei seguenti casi: • Se non viene confermata, in sede di verifica d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura; • Se l’aggiudicatorio definitivo non si presenti alla stipula del contratto alla data stabilita o polizza fidejussoria rinunci all’aggiudicazione; • Se l’aggiudicatario manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente con l'Azienda “Improsta”, la stessa avrà la facoltà di cui al precedente comma dovrà essere valida risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione a titolo di penale e di parziale indennizzo, fatta salva la possibilità dell’Azienda di adire le vie legali per tutta la durata l’eventuale ulteriore risarcimento del presente Contratto Esecutivo edanno. Le cauzioni dei non aggiudicatari verranno restituite ovvero svincolate, comunquesenza corresponsione di interessi, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso dalla determinazione di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.aggiudicazione definitiva;
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Cauzione. 1. A 14.1 L’Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all’Amministrazione un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del prezzo di cui al presente Contratto Esecutivoaggiudicazione, il FornitoreIVA ed imposte escluse, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari ed avente decorrenza dalla data di stipula del predetto Contrattocontratto. Si precisa che, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”ai sensi dell’art. 103, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con l’eventuale applicazione della riduzione ribasso superiore al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.10%, mediante fidejussione bancaria o polizza la garanzia fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il predetto termine perentorio10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussione prodotta dovrà prevedere la contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma co. 2, del codice civile, civile nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Amministrazione Appaltante.
214.2 Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
14.3 La fidejussione garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento della fornitura in originale o polizza fidejussoria in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
14.4 La mancata costituzione della garanzia (art. 103, c. 3) determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al precedente comma dovrà essere valida concorrente che segue in graduatoria
14.5 La garanzia copre gli oneri per tutta la durata il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentecertificato di regolare esecuzione.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. 14.6 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento escussione della fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del dannovalore garantito fino alla scadenza prevista.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La cauzione di cui al presente Contratto Esecutivoprecedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà ed estesa a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% tutti gli accessori del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iprevia deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art
3. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriorinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia dovrà prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alle eccezioni di cui all'artagli artt. 1957, comma 2, 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
25. La fidejussione L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o polizza fidejussoria in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3all’art. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro 21 “Penali” e/o incremento della garanzia per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 24 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 25 “Risoluzione”; art. 26 “Recesso”,; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dell’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione della garanzia ai sensi Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoD.Lgs. 163/2006.
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Samples: Servizi Di Gestione Della Componente Attiva Dell'infrastruttura Di Rete Dati E Dei Sistemi Server
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 38.682,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente 0 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data Gara ed al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AmministrazioneGara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
46. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
57. In caso di inadempimento alle da parte del Fornitore anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Servizio Di Vigilanza Armata
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di Eco.Lan. per un importo di Euro ( / ), costituita con polizza n. , emessa da , secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data gara ed al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionegara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Eco.Lan. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Eco.Lan., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida Eco.Lan. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Eco.Lan. verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da Eco.Lan. in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
35. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzioneIn ogni caso, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadroil garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Eco.Lan..
46. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi Eco.Lan..
57. In caso di inadempimento alle anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Eco.Lan. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A Ai sensi dell’art.103 del D.lgs.50/16, prima della stipula del contratto l’aggiudicataria, dovrà costituire una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell’importo presunto contrattuale al netto del ribasso a garanzia dell’esatto e tempestivo del regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore e della buona esecuzione del servizio. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa che dovrà avere il contenuto e le clausole di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art.103 co.9 del Codice, come adottato con D.M. 19/1/18 n.31, disposizione che sebbene non direttamente applicabile al presente Contratto Esecutivorapporto trattandosi di appalto nei settori speciali, trova applicazione per volontà contrattuale. Prima della firma del contratto, l’appaltatore dovrà sottoporre alla GE.S.A.C., in persona del RUP, lo schema della garanzia fideiussoria e dovrà indicare il Fornitorenominativo dell’ente prescelto che dovrà essere una compagnia assicurativa primaria, non solo in possesso dei requisiti richiesta dalla richiamata normativa ma anche la cui affidabilità sia di gradimento della GE.S.A.C che potrà essere negato, senza alcuna motivazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari gg dalla data di stipula del predetto Contrattocomunicazione . La cauzione definitiva, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dell’importo contrattuale, dovrà essere prestata secondo incrementata in caso di ribasso superiore al 10% o al 20% con le modalità e le condizioni indicate dall’artall’art. 113 103 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioD.Lgs 50/2016. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere la rinuncia al essere a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 C.C. e la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 22 c.c. ed avrà durata – fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4 del presente articolo – sino a 60 giorni oltre la scadenza del termine contrattuale ovvero dall’eventuale diversa data di effettiva cessazione del servizio. La cauzione dovrà essere presentata alla Committente entro 10 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione. In difetto la Committente si riserva di annullare l’aggiudicazione senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in graduatoria. La fideiussione deve intendersi rilasciata anche a garanzia dell’eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per l’esecuzione del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Committente avrà altresì diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La fideiussione dovrà altresì garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni del codice civilecontratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'operatività il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro quindici giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2fatta salva, in ogni caso, il diritto per la Committente al risarcimento dei maggiori danni patiti Tale fideiussione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’esercizio del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà fideiussione a garanzia potrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo svincolata solo a seguito della conclusione dell’appalto ed esclusivamente per l’intero importo. Più in particolare la Committente e l’Appaltatore effettueranno in contraddittorio una “verifica di una modifica del Piano conformità” i cui risultati verranno fatti constare in apposito verbale. A tale verbale dovranno essere allegate espresse dichiarazioni liberatorie e del Progetto di rinuncia rese da ciascun dipendente dell’Appaltatore e dei Fabbisogni approvatoSubappaltatori di questo impiegati nell’appalto. In tali dichiarazioni, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro che dovranno essere rese ai sensi dell’art. 2113 c.c., i dipendenti dovranno dichiarare di non avere pendenze di natura retributiva e/o incremento della garanzia entro il termine contributiva nei confronti dell’Appaltatore e/o dei Subappaltatori di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionequesto, di non avere pertanto nulla a pretendere dalla GESAC e di rinunciare ad ogni azione al riguardo.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria Programmata E Correttiva
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocontrattuali, il Fornitore, Soggetto selezionato per l’affidamento dovrà prestare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattocomunicazione di assegnazione, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare una cauzione definitiva pari complessivamente al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro (riducibile del valore 50% in caso di possesso di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000). Al fine di poter beneficiare della riduzione del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia 50% sull’importo della garanzia, dovrà essere prestata secondo trasmesso, in allegato alla cauzione con importo ridotto, originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale del Certificato ISO. La predetta cauzione sarà svincolata in un’unica soluzione sei mesi dopo la scadenza dell’Accordo Quadro ovvero dell’ultimo ordine applicativo, sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti. Il soggetto affidatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a FERSERVIZI S.p.A. tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le modalità e le condizioni indicate dall’artfidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Fermo restando quanto sopra, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva potrà essere costituita
a) mediante fidejussione bancaria utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare e prevedendo espressamente (Allegato n. 6): • la qualificazione della fideiussione quale Contratto autonomo di garanzia; • l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la efficacia della garanzia; • l’escussione a semplice richiesta; • l’espressa rinuncia al da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all'eccezione del garante alla possibilità di cui all'art. 1957far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria nell’ipotesi di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatoscadenza dell’obbligazione principale, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; • il pagamento della garanzia somma garantita entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionescritta; • l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’Appaltatore nei confronti del garante; • che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. Si precisa che la firma dei rappresentanti legali dell’Istituto emittente dovrà essere autenticata da parte di un notaio attestante poteri e qualità del firmatario.
5b) in numerario mediante deposito vincolato. In caso Il Soggetto selezionato per l’affidamento dovrà versare l’importo della cauzione in contanti sul conto corrente di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà seguito indicato: XX00X0000000000000000000000 Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell’obbligo di dichiarare risolto garanzia una delle seguenti condizioni:
a) la restituzione del documento originale di fideiussione;
b) la restituzione di copia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione sottoscritta in originale;
c) specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannofideiussore deve intendersi sciolto dall’obbligo assunto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il FornitoreFornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006 50/2016 e s.m.i., con l’eventuale applicazione pari ad € 70.470,40 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Beni Per La Manutenzione Delle Strade
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoAl momento della costituzione del rapporto locativo, il Fornitorelocatore ha la facoltà di richiedere "il deposito cauzionale", entro ovvero, una somma o garanzia di adempimento delle obbligazioni che l'inquilino si assume contrattualmente. Questa somma non può essere superiore a tre mensilità del canone ed è produttiva di interessi legali che devono essere corrisposti, ogni anno, dal locatore al conduttore (proprietario). Può essere definita nulla, quindi contro la legge, qualsiasi clausola contrattuale che preveda il termine perentorio versamento di 15 (quindici) giorni solari dalla data una somma maggiore oppure un interesse inferiore a quello legale. Il deposito cauzionale non potrà essere adeguato all'eventuale aumento del canone per effetto dell'aggiornamento ISTAT. Al momento della cessazione del rapporto, se l'alloggio viene rilasciato nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, il locatore dovrà restituire il deposito cauzionale oltre agli interessi. Le norme giuridiche che disciplinano il contratto di stipula del predetto Contrattolocazione sono contenute nel codice civile, pena l’applicazione che riserva alla materia gli artt. che vanno dal 1571 al 1606. Ma vi sono due altre importanti fonti normative sull'argomento: si tratta della L. 27/7/1978, n. 392, intitolata “Disciplina delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli locazioni di servizio immobili urbani” e penali”meglio conosciuta come legge sull'"equo canone", costituirà e della legge in esame n.431 , intervenuta a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità ridisegnare la materia anche attraverso l'abrogazione di ampie parti della legge sull'equo canone e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, alcune norme del codice civile. Successivamente è intervenuto il decreto 5/3/1999 emanato dal Ministro dei lavori pubblici (oggi delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (oggi dell'economia e delle finanze), che ha puntualizzato i criteri da adottare per la determinazione dei canoni. Alla locazione, infine, s'interessano anche alcune norme del codice di procedura civile e dalla legge fallimentare, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornii decreti-legge che, periodicamente, intervengono a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2prorogare l'esecuzione degli sfratti. La fidejussione o polizza fidejussoria recentissima legge n.2 del 2002 ha apportato, ulteriori, modifiche alla riforma sulle locazioni per quanto riguarda i contratti agevolati (3+2) e quelli di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6natura transitoria. La prestazione della garanzia ai sensi nuova Convenzione è stata recentemente promulgata con decreto del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento Ministro dei danni tutti, anche ove LL.PP. Sarà ora possibile avere un contratto unico per tutto il territorio nazionale sia per gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoagevolati che per i transitori.
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Samples: Legge 9 Dicembre 1998, N. 431
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al previsti nella presente Contratto Esecutivolocazione, il Fornitoregestore versa presso il Tesoriere del Comune di Trieste un deposito cauzionale definitivo, pari al 25% del canone annuale, entro il termine perentorio di 15 (quindici) 10 giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli avvenuta assegnazione. Il deposito potrà essere sostituito da presentazione di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artpolizza fidejussoria o fideiussione bancaria. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o La polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della delle preventiva escussione del debitore principale. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la rinuncia all'eccezione il Comune può in qualunque momento, con l’adozione di cui all'artun atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l’applicazione di eventuali penalità. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione bancaria. In tale caso il gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giornigiorni dalla data di notificazione del relativo avviso. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del locatario, il Comune può incamerare a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2titolo di penale, con atto amministrativo, il deposito cauzionale fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui cauzione non potrà mai venir computata dal locatario in conto canone e verrà restituita allo stesso al precedente comma dovrà essere valida per tutta termine della locazione, dopo la durata del presente Contratto Esecutivo riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali, sanitari, salariali e previdenziali risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, sino dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentepresente locazione.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Locazione d'Azienda
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Xxxxxxx;
2. La cauzione di cui al presente Contratto Esecutivoprecedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà ed estesa a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% tutti gli accessori del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo le modalità e le condizioni indicate quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iprevia deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art
3. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriorinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia dovrà prevedere cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alle eccezioni di cui all'artagli artt. 1957, comma 2, 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedella Committente.
25. La fidejussione Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o polizza fidejussoria in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3all’art. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro 20 “Penali” e/o incremento della garanzia per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 23 “Danni e responsabilità civile”; art. 24 “Risoluzione”; art. 26 “Ulteriori clausole risolutive espresse”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5della Committente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
68. La prestazione della garanzia ai sensi Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoD.Lgs. 163/2006.
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Samples: Specific Contract for Services
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di All’atto della stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia ss. mm. e ii. in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia Distretto Socio Sanitario D16. L’Istituto garante dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’Agente che sottoscrive la cauzione. La fidejussione o polizza fidejussoria cauzione garantisce l’esatto adempimento di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata tutte le obbligazioni del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolatastesse, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. Con riferimento alle modalità e condizioni L’Amministrazione ha diritto di prestazione della cauzionerivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, si rinvia salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a quanto previsto all’articolo 22 reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penaliContratto, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di una modifica eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’Appalto. Ove l’Aggiudicatario non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 del Piano D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e del Progetto alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Aggiudicatario saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Aggiudicatario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei Fabbisogni approvatoquali l’Aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5procedimento giudiziario. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolotal caso, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannol’Aggiudicatario sarà avvertito con semplice raccomandata AR.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.”
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione. 1. A Ai sensi dell’articolo 103, Codice degli Appalti Pubblici, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al tutte le obbligazioni del presente Contratto Esecutivocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione, il Fornitoresalva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Impresa, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia l’Appaltatore ha prestato in favore dell’Amministrazione della Committente apposita cauzione costituita mediante [●] n. [●] del [●] emessa da [●] per un ammontare importo pari ad € [●]. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Committente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta dall’Impresa, nonché l’aggiudicazione dell’Appalto al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioconcorrente che segue in graduatoria. La garanzia dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, Codice Civile nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della Committente. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di cui al precedente comma garanzia) da parte della Committente, con la quale verrà attesta l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5della Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloa tale obbligo, l’Amministrazione la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6contratto. La prestazione garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della garanzia ai sensi preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tuttidocumento, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoin originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione. 1. A L'Appaltatore ha costituito e presentato a SEA una garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal medesimo, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui al presente Contratto Esecutivoall’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/98, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.dell'importo annuale contrattuale, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida operante per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3contratto. Con riferimento alle modalità e condizioni In presenza di prestazione certificazione di qualità aziendale opera il meccanismo di riduzione massimo del 50% dell'importo della cauzione. Detta garanzia ha validità fino all'effettiva scadenza del contratto ed è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore medesimo. Inoltre, si rinvia il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e1957 c.c. SEA potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. suo favore per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causail risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo compreso il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente. Se, in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l'utilizzo della medesima, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a seguito reintegrarla; in caso di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatomancata reintegrazione verrà ricostituita da SEA nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore. Inoltre, il Fornitore qualora in corso di contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale del 10% al reintegro e/o incremento valore incrementale della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5prestazione dedotta in contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannomancata reintegrazione verrà ricostituita da SEA nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione. 1. A La cauzione provvisoria ( o garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali ) pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta dovrà essere presentata in contanti o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, etc., a scelta dell’offerente, secondo le disposizioni di cui al presente Contratto Esecutivoall’art. 75 comma 2 e 3 del D.Lgs. 163/06, il Fornitore, entro il termine perentorio per un periodo di 15 (quindici) validità di 180 giorni solari dalla data di stipula presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria è ridotta del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista nei soli casi indicati dall’art. 75 comma 7 del D.LgsX.X.xx. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio163/06. La garanzia dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civileC.C., nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima stessa entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante ( art. 75 comma 4 X.X.xx. 163/06 ). Nel caso di raggruppamento di imprese la cauzione prestata dalla mandataria. Per l’aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari verrà restituita, ad intervenuta aggiudicazione, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di aggiudicazione, la società affidataria dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (art. 113 del D.Lgs. 163/06) mediante polizza fidejussoria o assicurativa con sottoscrizione autenticata, incondizionata che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della stazione appaltante. La fidejussione cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o polizza fidejussoria incompleto adempimento del contratto, e la mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e la acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente all’art. 75 ( art. 113 comma dovrà essere valida per tutta 4 D.Lgs. 163/06 ). Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la durata cauzione viene prestata dalla mandataria. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ( art. 113 comma 5 D.Lgs. 163/06 ). Per quant’altro non previsto nel presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto articolo in materia di garanzia a corredo dell’offerta e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, garanzia dell’esecuzione si rinvia a quanto previsto rispettivamente all’articolo 22 75 ed all’articolo 113 del Contratto Quadron. 163/2006.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Assistenza Tecnica E Supporto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto EsecutivoIl gestore deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artcomma 7 dell’ art. 113 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura del D.Lgs. 163/2006 50/2016. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento della gara d’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gara d’appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi del gestore Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e s.m.i.saldata ogni pendenza, con l’eventuale applicazione della riduzione sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 50% prevista dall’artcorso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune. 75 comma 7 In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 163/2006 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriodelle finanze. La garanzia dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma c. 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2dell’Amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione o polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata annuale munito di idonei poteri rappresentativi. Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia Comune entro il termine perentorio di 10 60 (diecisessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5giorni. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà l’importo non reintegrato, in sede di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivocalcolo ed approvazione della tariffa dell’anno di riferimento, fermo restando il risarcimento verrà detratto dal corrispettivo dovuto al Gestore. La mancata osservanza da parte del danno.
6Gestore dell’obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell’art. 37. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell’affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore Gestore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Contract
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 3.804,00 ( tremilaottocentoquattro/00), mediante polizza fideiussoria. . In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.
3Re.Sa. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore – a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla So.
5Re.Sa. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Supply Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro /00 ( ), mediante
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali da parte di stipula del predetto ContrattoXx.Xx.Xx. Spa e, pena pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nell’Accordo Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iprescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio
4. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
35. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzioneIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. penali o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In caso S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloapplicare una penale equivalente, l’Amministrazione ha facoltà nonché di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La prestazione della Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, del valore massimo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 103 del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitoOfferta.
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Samples: Framework Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto Generale e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali dei singoli Ordinativi di cui al presente Contratto EsecutivoFornitura, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva per un ammontare importo pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia della fornitura aggiudicata, e segnatamente pari ad Euro = ( ).
2. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prestata: mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/2003, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle seguenti necessarie condizioni: ▪ sottoscrizione autenticata da notaio; ▪ essere incondizionata e irrevocabile; ▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro fideiussore, su semplice richiesta della singola Ammi- nistrazione Contraente, ad effettuare il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà versamento della somma richie- sta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e- scussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ.; ▪ prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del codice civilecod. civ., nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedell’Ente appaltante; ▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
23. La fidejussione o polizza fidejussoria cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di cui al precedente comma dovrà essere valida tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del presente Con- tratto Generale e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifi- ci assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel prece- dente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contra- enti a far data dalla sottoscrizione del Contratto Generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Ammini- strazioni Contraenti in ordine agli Ordinativi di Fornitura emessi, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Generale, nonché per tutta la durata dei singoli contratti attuativi del Contratto Generale me- desimo, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ob- bligazioni nascenti dal predetto contratto e dai predetti contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità previa deduzione di eventuali crediti delle Ammini- strazioni Contraenti verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione sarà svincolata per una quota pari al 15% alla data del 30/04/2009, per una quota pari al 20% alle condizioni previste dalla normativa vigentedate del 30/04/2010, 30/04/2011, 30/04/2012. la restante parte, pari al 25% sarà svincolata a seguito dell’emissione del certifica- to di regolare esecuzione dell’intero contratto di fornitura.
36. Con riferimento alle modalità e condizioni In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrotutte le Amministrazioni Contra- enti.
47. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà do- vrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento ri- cevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedal Comune di Cinisello Balsamo.
58. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloartico- lo le Amministrazioni Contraenti, l’Amministrazione ha e quindi i Comuni convenzionati, hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoGenerale e, fermo restando il risarcimento del dannopari, i singoli Ordinativi di Fornitura.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Generale Per La Fornitura Di Vestiario E Servizi
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad € 1.632.812,23. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto della esatta e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di cui al presente Contratto Esecutivoquanto prescritto nell’autorizzazione comunale, il Fornitorerichiedente, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula al momento del predetto Contrattorilascio dell’autorizzazione, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia presterà idoneo deposito cauzionale che potrà essere costituito in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.contanti, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione assicurativa con clausola di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, pagamento a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.richiesta;
2. La fidejussione L’entità di tale deposito di garanzia sarà valutato proporzionalmente all’area interessata ai lavori o polizza fidejussoria occupata, al luogo e al tipo di cui lavoro da eseguire. Il valore del deposito cauzionale è fissato per - Enti/Aziende: euro 100 fisso per intervento oltre euro 20 al precedente comma dovrà essere valida mq. per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa le superfici ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto euro 10 al mc. per i volumi - Privati: euro 30 al mq. per le superfici ed euro 20 al mc. per i volumi con indici di rivalutazione per tipologia e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.zona - conglomerato bituminoso: 1,00 - marciapiede: 1,30 - pavimentazione speciale: 1,50 - centro abitato: 1,00 - centro storico: 1,20 - scavi in prossimità di esemplari arborei: €. 100,00 per ogni soggetto coinvolto;
3. Con riferimento alle modalità Qualora i privati, gli Enti, le Aziende e condizioni le Società concessionari di prestazione della cauzionepubblici servizi prevedano più interventi che necessitano di scavi ed occupazioni di suolo pubblico nel corso dell’anno, si rinvia a potranno concordare la costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 22 sopra specificato, di un deposito cauzionale provvisorio annuo, da quantificare sulle basi dell’entità degli interventi previsti nel programma annuale. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Contratto QuadroComune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. Il Titolare dell’autorizzazione sarà comunque responsabile per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento danni a terzi causati nell’esecuzione dei lavori e nella custodia del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionecantiere.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali dei relativi contratti di cui al presente Contratto Esecutivofornitura, il FornitoreFornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 25/02/2011 dalla Sace BT S.p.A. avente n. 4288.00.27.2799568121 di importo pari ad un importo di Euro 9.399.427,04= (novemilionitrecentonovantanovemilaquattrocentoventisette/04), entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia -è emesso da Consip con cadenza semestrale. Ai fini dell’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia il Fornitore dovrà produrre: - copia delle fatture commerciali debitamente quietanzate, accompagnate da - dichiarazione resa dal legale rappresentante del fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all’originale delle copie delle fatture e l’assenza di ogni contestazione sull’erogazione dei servizi nelle stesse consuntivati>. Il Fornitore potrà produrre, alternativamente a quanto appena specificato: - prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla convenzione con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola amministrazione aderente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da - dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 informazioni contenute nel prospetto stesso e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione l’assenza di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazioneogni contestazione sull’erogazione dei servizi in esso consuntivati>.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Sace BT S.p.A. in data 25/02/2011 e avente n. 4288.00.27.2799568120 pari ad un importo di Euro 84.500,00 (=ottantaquattromilacinquecento/00) .
3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al precedente comma dovrà essere valida 2 per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo edella Convenzione e dei singoli contratti attuativi, comunque, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataverifiche ispettive, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentela Consip S.p.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni A. procederà allo svincolo progressivo di prestazione tale garanzia in ragione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo presentazione da parte del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitocosti delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoContratto, il FornitoreFornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artai sensi dell art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.50/2016, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.pari ad Euro / 00 ( ), mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioFornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione seguito indicate previa deduzione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In dalla Stazione Appaltante ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione. 1L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la presentazione delle offerte nel Bando di Xxxx e dovrà contenere: -·la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; - l'irrevocabilità della garanzia; - la sottoscrizione dell’istituto fideiussore autenticata da un notaio che ne attesti i poteri di firma del titolare/rappresentante legale; - l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50% prevista dal comma 7 del medesimo articolo, per le imprese ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità. A garanzia dell’esatto e tempestivo puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lg. n. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia di cui al presente Contratto Esecutivoarticolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, il Fornitorecomma 7, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea per la garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioprovvisoria. La garanzia dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2della stazione appaltante. La fidejussione o polizza fidejussoria mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto e la concessione al precedente comma dovrà essere valida concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per tutta la durata il mancato od inesatto adempimento del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataContratto medesimo, secondo le modalità ed alle condizioni previste ovvero fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione che dovrà attestare l'assenza, oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto. In pratica, il deposito cauzionale oltre ad avere validità temporale per tutta la durata del rapporto contrattuale, dovrà coprire qualsiasi danno (danno emergente o lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall’Amministrazione a causa della violazione da parte della Ditta di qualsiasi obbligo previsto dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4legge o dal presente capitolato. Qualora l’ammontare l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione dell'applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al l'Aggiudicatario è obbligato all'immediato reintegro e/o incremento della garanzia entro di cui il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze della Ditta. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel presente articolocaso in cui la garanzia risultasse insufficiente. Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l’Amministrazione ha facoltà comunale stipulante avrà diritto a valersi, di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivopropria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi come sopra prestata e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore contratto, valersi in tutto o in parte di provvedere all’integrale essa. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Resta in ogni caso impregiudicata per l’Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitosubiti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione. 1A norma dell’art. A 75 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia dell’esatto della serietà dell’offerta presentata e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara di cui alle presenti norme integrative, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due percento) dell’importo stimato d’appalto di cui al presente Contratto Esecutivoprecedente art. 6, riferito al biennio di affidamento, relativo a ciascuno dei Lotti per il Fornitorequale la ditta concorre e pertanto di €. 3.572,00 per il lotto 1, entro di €. 320,00 per il termine perentorio Lotto 2, costituita alternativamente: - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 15 (quindici) giorni solari dalla data Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di stipula pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. In tal caso dovranno essere prodotte la copia della quietanza di versamento e la seguente dichiarazione ai fini della restituzione: “Si chiede la restituzione del predetto Contrattodeposito cauzionale, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia costituito mediante versamento in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.contanti o mediante assegno circolare, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.pagamento a favore di , in qualità di legale rappresentante, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioaccredito su c.c. La garanzia dovrà prevedere bancario n. cod. ABI e cod. CAB oppure mediante accredito su c.c. postale n. intestato a ” OVVERO “ Si richiede la restituzione dei titoli del debito pubblico versati presso la tesoreria provinciale a favore di , in qualità di legale rappresentante”.
1) che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ;
2) che l’istituto emittente rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della ;
3) che la garanzia medesima sarà operativa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.della stazione appaltante;
2. La fidejussione o polizza fidejussoria 4) che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
5) Impegno da parte di una Compagnia di Assicurazioni all’emissione della cauzione definitiva alle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata all’Art. 113 del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3D.Lgs. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5163/2006. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste raggruppamento di imprese la fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario relativa alla costituzione della cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, intestata alla capogruppo dando atto della partecipazione alla gara da parte della stessa in raggruppamento di imprese con le ditte esplicitamente indicate nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà documento di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoche trattasi.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Servizi Assicurativi
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 50.590,70. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente 0 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto del pieno e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali delle obbligazioni assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data gara ed al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionegara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. Con riferimento alle modalità n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadrosupporto delle fatture medesime.
46. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA.
7. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore Prestatore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
58. In caso di inadempimento alle da parte del Prestatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di AMA per un importo di € 1.048.320,00 (unmilionequarantottomilatrecentoventi/0), mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali condizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio Bando di 15 (quindici) giorni solari dalla data Gara e al Disciplinare di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AmministrazioneGara.
2. Tale cauzione sarà rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la cauzione costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria garanzia opera nei confronti di cui al precedente comma dovrà essere valida AMA a far data dalla conclusione del presente Accordo Quadro e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dello stesso e, comunque, sino fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedata in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
45. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedi AMA.
56. In caso di inadempimento alle da parte dell’Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoAccordo.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoAccordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in proprio favore o per conto dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata Contraente. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo dell’Accordo Quadro e, comunquecomunque del Contratto Attuativo, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di So.
3Re.Sa. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda So.
5Re.Sa. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali di cui al assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto EsecutivoContratto, il Fornitore, entro il termine perentorio Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artEuro = ( /00).
2. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere Tale cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
23. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione provvederà allo svincolo annualmente soltanto a seguito del rilascio, da parte dell’Amministrazione, del certificato di verifica di conformità.
36. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
47. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
58. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoContratto, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Desktop Outsourcing
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di alla stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione presterà all’Ateneo una cauzione definitiva a favore dell’Ateneo mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate stabilite dall’art. 113 del D.LgsD.Lgs.163/2006. 163/2006 Tale cauzione è rilasciata a prima e s.m.isemplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore dell’Università, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del negozio di fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista dall’artl’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.12, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalefideiussoria è progressivamente svincolata, la rinuncia all'eccezione di cui all'artsecondo le modalità dell’art. 1957113, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniD.lgs 163/2006, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Contratto, nonché per tutta la durata del Negozio di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dai predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità previa deduzione di eventuali crediti dell’ Università verso il Fornitore, a seguito della piena ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Con riferimento alle modalità e condizioni Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4anni due. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dall’ Università. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando e il risarcimento del dannoNegozio di Fornitura.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione. 1La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta del servizio, ai sensi dell’art. A garanzia dell’esatto 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali s.m.i. e può essere costituita, in uno dei seguenti modi:
a) quietanza di cui versamento effettuato presso la Tesoreria dell’AMAP S.p.A. (Unicredit S.p.A.);
b) assegno circolare intestato al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindiciCassiere dell’AMAP S.p.A.;
c) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattopolizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Si precisa che l’eventuale fideiussione valida per la sola partecipazione alla gara deve avere, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli la esclusione dalla gara, almeno una validità di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici centoventi (120) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazioneda quella fissata per la celebrazione della gara. L’importo del deposito cauzionale costituito dalla Ditta aggiudicataria sarà ritenuto definitivo e pertanto sarà trattenuto dall’AMAP S.p.
2. A. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida relativa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto servizio e sarà svincolatarestituita entro novanta (90) giorni dal completamento dello stesso ovvero alla scadenza contrattuale, secondo sempre che siano stati assolti tutti i relativi impegni. Il deposito cauzionale delle altre Ditte partecipanti sarà restituito successivamente alla celebrazione della gara. Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia fideiussoria previste dal comma 7 dell’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. a condizione che l’operatore economico attesti il possesso dei relativi requisiti e lo documenti allegando copia conforme delle previste certificazioni. La ditta partecipante dovrà inoltre presentare, unitamente alla suddetta cauzione provvisoria, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema tipo di polizza approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 19 Gennaio 2018 n. 31 e di cui all’art. 103, comma 9 e 104 comma 9, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
a) E’ ammesso il “soccorso istruttorio” con i limiti e le modalità di cui all’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..
b) si procederà alla valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto disposto nell’art. 97, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; c)Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e di cui alla Legge 68/99;
d) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 12.5) del presente bando di gara;
e) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino in uno dei divieti di cui all’art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
g) Non sono ammesse offerte al rialzo, condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
h) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso percentuale offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
i) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerta già presentata e nel caso in cui la ditta, entro i termini prescritti, produca più offerte, sarà considerata valida solo l’ultima offerta pervenuta;
j) Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed alle condizioni previste esse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione, mediante sorteggio;
k) La Società appaltante si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni della stessa;
l) Saranno esclusi dalla normativa vigentegara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
m) Non è consentito il ricorso al subappalto.
3n) Si precisa che trova applicazione l’art. Con riferimento alle modalità 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadropiù favorevoli per la stazione appaltante.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1L’aggiudicataria deve versare, all’atto della stipulazione del contratto, per la concessione del bene, la cauzione definitiva nella misura fissa “forfettaria” di € 220.000,00 (pari a due annualità di canone a base d’asta) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. A garanzia 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all’Amministrazione Comunale all’atto della stipulazione del presente contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto o ad eventuale risoluzione dello stesso dietro dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale di riconsegna redatto in contradditorio con l’ufficio tecnico. La cauzione definitiva si intende a garanzia: ⇒ dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale e della realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere obbligatorie di manutenzione straordinaria e di quegli interventi di miglioria presentati in gara ed autorizzati ; ⇒ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; ⇒ del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione Comunale e l’affidatario del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui al presente Contratto Esecutivol’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, il Fornitorein tutto o in parte, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula durante l’esecuzione del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.icontratto., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione. 1Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà alla Università Iuav di Venezia una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall’art. A 117 del D.Lgs. 36/2023. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore della Università Iuav di Venezia, a garanzia dell’esatto e tempestivo corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivotutte le obbligazioni, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio anche future ai sensi e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artgli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 1938 del codice civile, nonché l'operatività nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione della Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università Iuav di Venezia, fermo restando quanto previsto nei precedenti artt. 12 e 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia medesima entro quindici giorniopera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti dell’Università Iuav di Venezia, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 117, comma dovrà essere valida 8 del D.lgs 36/2023, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità previa deduzione di eventuali crediti dell’Università Iuav di Venezia verso il Fornitore, a seguito della piena ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Con riferimento alle modalità e condizioni Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4anni tre (più eventuali due anni in caso di rinnovo). Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5da Iuav. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione l’Università Iuav di Venezia ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannoContratto.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali dei relativi contratti di cui al presente Contratto Esecutivofornitura, il FornitoreFornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 979.607,65=(novecentosettantanovemilaseicentosette/65) per il Lotto 1, entro Euro 1.057.212,32=(unmilionecinquantasettemiladuecentododici/32) per il termine perentorio Lotto 2, mediante la stipula di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio due fideiussioni assicurative con Istituto assicurativo e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artstabilite nelle Condizioni Generali. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionecadenza semestrale.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione pari ad un importo di Euro 76.680,00=(settantaseimilaseicentottanta/00) per il lotto 1, Euro 80.769,00=(ottantamilasettecentosessantanove/00) per il Lotto 2 mediante la stipula di due fideiussioni assicurative con Istituto assicurativo.
3. Ferma restando l’operatività delle garanzie di cui al precedente comma dovrà essere valida 2 per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo edella Convenzione e dei singoli contratti attuativi, comunque, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolataverifiche ispettive, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentela Consip S.p.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni A. procederà allo svincolo progressivo di prestazione tali garanzie in ragione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo presentazione da parte del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitocosti delle predette verifiche ispettive.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocontrattuali, il Fornitore, l’aggiudicatario dovrà prestare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, apposita garanzia definitiva pari a: - € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) (IVA esclusa) per il Lotto 1; - € 120.000,00 (euro centoventomila/00) (XXX xxxxxxx) per il Lotto 2; - € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) (IVA esclusa) per il Lotto 3; (riducibile del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli 50% in virtù del possesso di servizio una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000). L’aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi SpA tutti i dettagli per l’univoca identificazione del garante (o dei garanti in caso di pool). Ferservizi SpA trasmetterà le informazioni ricevute alle preposte strutture organizzative di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e penali”, costituirà queste ultime provvederanno a proprie spese idonea garanzia verificare l’affidabilità creditizia del garante (o dei garanti in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata caso di pool) secondo le modalità e policy pro tempore vigenti. Xxxxxxx accettate solo garanzie rilasciate da garanti dei quali le condizioni indicate dall’artstrutture operative di Ferrovie dello Stato Italiane SpA verificheranno l’affidabilità creditizia. 113 del D.LgsRelativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore garante, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione Indice di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, solvibilità non inferiore a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.1,2
2. La Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.da prestare
3. Con riferimento alle modalità Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo capitale sociale. Fermo restando quanto sopra, la garanzia definitiva potrà essere costituita:
a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (ALL. 7); Si evidenzia che: - la sottoscrizione della garanzia da parte del garante, o dei garanti in caso di xxxx, dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari; - ove la garanzia venga allegata in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di prestazione polizza), il Xxxxxxx dovrà apporre una dichiarazione di prevalenza della cauzionegaranzia rispetto ai formulari medesimi; - qualora l’Aggiudicatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 la garanzia definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del Contratto Quadroraggruppamento medesimo, specificando singolarmente la denominazione di tutti i componenti stessi.
4b) in numerario mediante deposito vincolato non fruttifero versando l’importo della garanzia su un conto corrente che verrà indicato da Ferservizi SpA all’aggiudicatario, con il provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione. Qualora l’ammontare della La presente garanzia dovesse ridursi:
I. sarà svincolata da Ferservizi SpA in nome e per effetto dell’applicazione conto di penaliRete Ferroviaria Italiana SpA e Trenitalia SpA e per conto di Fondazione FS Italiane successivamente all’accettazione dell’ultima prestazione resa e sempre che, o
II. per qualsiasi altra causaall’atto dello svincolo, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/non sussistano contestazioni o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionecontroversie pendenti.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivoderivanti dal contratto, il Fornitorela ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.dell'importo netto di aggiudicazione, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita mediante fidejussione fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, la quale preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2dell’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La fidejussione cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della concessione. Essa verrà restituita senza interessi dopo aver accertato che il Concessionario ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e l’Amministrazione di riferimento nulla ha più da pretendere. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’eventuale risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime e può essere utilizzata dall’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto nella misura prevista al comma 2 dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016. Il Concessionario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o polizza fidejussoria per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del con- tratto che di cui terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al precedente comma dovrà essere valida riguardo sollevata l’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto da ogni responsabilità ed onere. Copia di tale polizza, che dovranno avere validità per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo econtratto, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto dovrà essere trasmessa all’Amministrazione incaricata dell’esecuzione del contratto prima dell’inizio del servizio e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentecomunque prima della stipula del contratto.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Concessione Di Servizio
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad Euro 3.650.160,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore – a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, del servizio il Fornitorebroker, entro il termine perentorio 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento, è tenuto a prestare a titolo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea cauzione definitiva una garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artdell’appalto, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.50/2016, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’artconseguente aggiudicazione alla Ditta risultata seconda nella gara d’appalto. 75 Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103 comma 7 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria da parte di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5questo Ente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel a.t.i. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest’ultima. Nel caso di rinnovo del contratto, come previsto dall’art. 2 del presente articolocapitolato, l’Amministrazione ha facoltà il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rinnovato per l o stesso periodo di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6tempo. La prestazione restituzione della garanzia ai sensi cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del presente articolo non limita rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La fidejussione dovrà prevedere l’obbligo per la Banca o la Compagnia emittenti di dare notizia al Comune del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitomancato pagamento del premio da parte del broker.
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Samples: Brokerage Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivoassunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il FornitoreFornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia rilasciata in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.dell’Amministrazione, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
23. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione della Contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’Amministrazione con cadenza trimestrale.
35. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
46. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
57. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoContratto, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivocontrattuali, il Fornitore, Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, apposita cauzione definitiva pari a € 71.000,00 (riducibile del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’artin caso di possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000). 75 comma 7 Il Concorrente aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di gradimento del D.LgsGruppo Ferrovie dello Stato Italiane, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di natura economico patrimoniale. 163/2006 e s.m.i.Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2;
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare;
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non raggiunga il relativo capitale sociale. Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (All. 6) e prevedendo espressamente: • la qualificazione della fideiussione quale Contratto autonomo di garanzia; • l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la efficacia della garanzia; • l’escussione a semplice richiesta; • l’espressa rinuncia al da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all'eccezione del garante alla possibilità di cui all'art. 1957far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria nell’ipotesi di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatoscadenza dell’obbligazione principale, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; • il pagamento della garanzia somma garantita entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5scritta; • l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’Appaltatore nei confronti del garante. Si precisa che la firma dei rappresentanti legali dell’Istituto emittente dovrà essere autenticata da parte di un notaio attestante poteri e qualità del firmatario. In alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa, il Concorrente aggiudicatario potrà procedere ad un deposito in denaro per un importo pari ad € 71.000,00 (riducibile del 50% in caso di inadempimento possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle obbligazioni previste nel presente articolonorme europee UNI CEI ISO 9000), l’Amministrazione ha facoltà mediante bonifico bancario a favore di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoFerrovie dello Stato Italiane SpA. Il versamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c bancario che sarà comunicato nella comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, fermo restando il risarcimento del danno.
6e sarà infruttifero di interessi. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo fideiussione sarà svincolata/l’importo restituito in un’unica soluzione all’accettazione di tutte le prestazioni contrattuali e, sempre che, all’atto dello svincolo, non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tuttisussistano partite aperte, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitocontestazioni o controversie pendenti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione. 1. A L'Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente una garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal medesimo, da prestarsi mediante fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui al presente Contratto Esecutivoall’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/98, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.dell'importo annuale contrattuale, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida operante per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3contratto. Con riferimento alle modalità e condizioni In presenza di prestazione certificazione di qualità aziendale opera il meccanismo di riduzione massimo del 50% dell'importo della cauzione. Detta garanzia ha validità fino all'effettiva scadenza del contratto ed è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore medesimo. Inoltre, si rinvia il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e1957 c.c.. La Committente potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. suo favore per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causail risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo compreso il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente. Se, in corso di adempimento, la cauzione si trovasse diminuita per l'utilizzo della medesima, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a seguito reintegrarla; in caso di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvatomancata reintegrazione verrà ricostituita dalla Committente nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore. Inoltre, il Fornitore qualora in corso di contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale del 10% al reintegro e/o incremento valore incrementale della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5prestazione dedotta in contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del dannomancata reintegrazione verrà ricostituita dalla Committente nella misura originaria con pari somma che verrà detratta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 493.700,00. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 9 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore – a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedalla Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Supply Agreement
Cauzione. 1La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come prevista dall’art. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali 93 del d.lgs.n.50/2016 dell’importo, non inferiore a € 57.534,4 (Euro cinquantasettemilacinquecentotrentaquattro/4), corrispondente ad un importo pari al 2% dell’importo stimato a base di gara iva esclusa. Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artall’art. 113 93 del D.Lgs. 163/2006 n. 50/2016; si avverte, però, che non è ammessa la modalità in contanti per problemi di gestione del denaro dei concorrenti. Di conseguenza, detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell’offerente con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione concedente. La fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriodelle finanze. La garanzia dovrà dovrà, pena l’esclusione:
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.della stazione appaltante
2. La fidejussione o polizza fidejussoria b) avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
c) contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata massima di ulteriori centottanta giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
d) contenere l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. Ciò non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai LECCE ARNESAN CAVALLINO LEQUILE LIZZANE MONTERONI DI SAN SAN SAN XXXXXX IN SURBO (capofila O LLO LECCE XXXXXXX XXXXXX XX LAMA ) DI LECCE LECCE
e) prevedere espressamente la rinuncia al precedente comma dovrà essere valida per tutta beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolatarinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione L’importo della cauzionegaranzia, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella predetta, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei Fabbisogni approvatoraggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento piccole e medie imprese. L’importo della garanzia entro e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il termine sistema di 10 gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (dieciEnergy Service Company) giorni lavorativi dal ricevimento per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, segnalare nella documentazione amministrativa il possesso del requisito e deve documentare lo stesso, in lingua italiana, nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolosoggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’Amministrazione ha facoltà consorzi ordinari di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoconcorrenti, fermo restando il risarcimento del dannoo di G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti raggruppandi.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Contratto EsecutivoConvenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 1.744.445,34. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, entro il termine perentorio anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 15 (quindici) giorni solari dalla data penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente 0 ha diritto di stipula del predetto Contratto, pena rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata . La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prescrizioni, con l’eventuale applicazione anche in merito alla eventuale escussione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.stessa, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentoriocontenute nel Capitolato Tecnico. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.
3Xx.Xx. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroS.p.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo A. verso il Fornitore - a seguito di una modifica del Piano della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il decorsi detti termini. Il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneda Xx.
5Xx.Xx. In S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinottemperanza, l’Amministrazione ha facoltà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoprezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, fermo restando il risarcimento senza necessità di nulla osta del dannocommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Cauzione. 1L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da pari cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto da prestare a scelta dell’offerente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. A 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dell’esatto deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva. La cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte di cui al presente Contratto Esecutivoun istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di una società di intermediazione finanziaria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, il FornitoreConcessionario, entro a copertura degli oneri per il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattomancato o inesatto adempimento, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare deve presentare la cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei successivi articoli. Qualora la cauzione definitiva sia prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artcon fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 113 107 del D.Lgs. 163/2006 n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedel Comune.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivoassunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il FornitoreFornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data avente n. di importo pari ad Euro = ( /00).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia rilasciata in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.dell’Amministrazione, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
23. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione della Contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigentedi seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’Amministrazione con cadenza annuale.
35. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
46. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
57. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto EsecutivoContratto, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for the Provision of Integrated Management Services for Work Transfers
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali Al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di cui al presente Contratto Esecutivoconsegna ad urgenza dei lavori, il Fornitorea copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, entro il termine perentorio l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattoun deposito cauzionale definitivo, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate così come previsto dall’art. 113 del D.LgsD. L.gs.n.163 del 12.04.06. 163/2006 Nel caso in cui l'aggiudicazione sia superiore al 10%, l'importo della garanzia fidejussoria sarà calcolato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163 del 12.04.06. Il deposito cauzionale sarà svincolato secondo le modalità indicate nel sopra citato art. 113 del D.Lgs 163 del 12.04.06. La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e s.m.i.l’incameramento della cauzione provvisoria. (art.75 del D.lgs n.163/06) Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento. L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’impresa obbligata né può opporre l’eventuale applicazione mancato pagamento del premio. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto appaltante. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della riduzione al 50% prevista dall’artcauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro 15 gg., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, sempre a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’artAi sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 n. 163/06 il fornitore alla stipula del Contratto, presterà una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto aggiudicato a favore del Consorzio CIPE e s.m.idelle altre Università aggregate mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore delle Università e del Consorzio CIPE, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione dei singoli negozi di fornitura effettuati dalle Università Contraenti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista dall’artl’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le singole Università Contraenti e/o il Consorzio CIPE, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 75 19, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti del Consorzio CIPE a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del fornitore nei confronti delle singole Università di cui agli Ordini di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 113, comma 7 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorioa misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida opera per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Ordini di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e dai predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni previa deduzione di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 eventuali crediti delle Università e/o del Contratto Quadro.
4Consorzio CIPE. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5dal Consorzio CIPE. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione articolo il Consorzio CIPE ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivoe, fermo restando il risarcimento del dannopari, le singole Università hanno facoltà di dichiarare risolti i rispettivi Ordini di Fornitura.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione. 1Ai fini della partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. A 75 del D.Lgs 163/2006, pari al 2% dell’importo totale presunto triennale per singolo lotto per cui si intende partecipare, XXX xxxxxxx (lotto1 € 19.860,00; Lotto 2 € 342.660,00), sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente. Dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima per la presentazione dell’offerta fissata nel bando di gara. La cauzione è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione di xxxxxxx.Xx cauzione prevista verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, art. 75 punto 9.A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivoassunti, il Fornitoresoggetto aggiudicatario dovrà depositare e darne comunicazione all’AOU, entro il termine perentorio di 15 (quindici) 10 giorni solari dalla data di stipula del predetto Contrattorichiesta, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare nelle forme consentite dalle vigenti leggi, una somma pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata dell'importo contrattuale, a titolo di deposito cauzionale definitivo Tale cauzione, costituita secondo le forme e modalità e le condizioni indicate dall’artstabilite ai sensi dell’art.113 del D. Lgs 163/2006, garantisce l’adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto fino al termine del periodo di validità del contratto. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Nel caso in cui tale cauzione sia costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/93, deve contenere, pena la non sottoscrizione del contratto e revoca dell’aggiudicazione:
1) la clausola con cui il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente appaltante entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere 15 gg a semplice richiesta scritta;
2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 C.C.
3) la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, C.C. Si precisa che non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell’elenco speciale, autorizzato dal Ministero del codice civileTesoro, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo precitato art. 107, pena la non limita l’obbligo sottoscrizione del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantitocontratto e revoca dell’aggiudicazione. La cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione. 1. A L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al impegni che assume con il presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”ha costituito la garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria / fideiussione bancaria n. del emessa da , costituirà (x noi: necessaria verifica polizza presso sede compagnia) solidale, indivisibile, incondizionata, a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.prima domanda, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalee all’eccezione contenuta nel € xx.xxx,xx (euro secondo comma dell’art. 1957 cc, la rinuncia all'eccezione dell’importo di cui all'art. 1957/ ), pari al per 93, comma 27) cento (xx%) dell’importo contrattuale del rispettivo lotto, del codice civilequale risultante nella Proposta di aggiudicazione approvata, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazioneemessa in favore di RAP S.p.A. – Palermo. (verifica eventuali riduzioni ex art.
2. La fidejussione Nel caso di inadempienze contrattuali dell’Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o polizza fidejussoria in parte di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigenteessa.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni L’escussione della garanzia - in caso di prestazione inadempienze - dovrà avvenire su semplice richiesta scritta della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto QuadroStazione appaltante.
4. Qualora l’ammontare della presente La garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
IIsarà svincolata secondo le modalità previste nell’art. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento 103 del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’AmministrazioneD.Lgs. 50/2016.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente atto, l’Appaltatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad €…………, mediante la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui al presente Contratto Esecutivoall’art. 75, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula comma 3 del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate d.lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgsd.lgs. 163/2006 e s.m.i.n. 163/2006, con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà tale cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazionedella stazione appaltante.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario Direzione generale della programmazione sanitaria direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
3. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto ivi nascenti; la garanzia sarà svincolata nei modi e sarà svincolatanei tempi di cui all’art. 113, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3comma 3 del d.lgs. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadron. 163/2006.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia prestata dovesse ridursi:
I. ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o
II. o per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazionedell’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Contract for Professional Services