Reperibilità. I. La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
II. Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali interventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità, a mezzo di idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il luogo d’intervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
III. Per l’individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell’ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
IV. Al personale di cui al presente articolo spettano:
a) un compenso di 20,66 euro per la reperibilità prestata per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di 15,49 euro per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza;
b) un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale intervento risulti, nell’ambito dell’intera reperibilità prevista, inferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque liquidato nella misura minima di un’ora;
c) un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese eventualmente sostenute in caso di intervento. La reperibilità non può essere richiesta per periodi inferiori a 12 ore continuative, fermo restando che, a tal fine, periodi continuativi di reperibilità che interessino frazioni di giorni diversi e consecutivi verranno considerati cumulativamente.
Reperibilità. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità. Le Aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità an- nuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla ti- pologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa. Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperi- bilità. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche tem- poraneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al con- tempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luo- go dell’intervento di ...
Reperibilità. 1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall’azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L’intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in importi forfettari lordi.
5. Xxxxx restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale.
Reperibilità. 1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con le somme di cui al comma 8. Detto corrispettivo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese, nel limite massimo di 144 ore mensili, e per non più di due festività nell'arco di un mese.
4. In caso di frazionamento del periodo di cui al precedente comma 1, l'indennità oraria per servizio diurno e per servizio notturno è compensata con i corrispettivi di cui al comma 8; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
5. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta.
7. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
8. Gli importi da corrispondersi per la reperibilità di cui ai commi 1 e 4 sono i seguenti: • per ogni 12 ore al giorno € 10,85; • per 12 ore in giorno festivo, anche infrasettimanale o in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato € 21,70; • per le frazioni orarie per servizio diurno € 0,98 orari; • per le frazioni orarie per servizio notturno € 1,08 orari.
Reperibilità. Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori. La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire. • Reperibilità esterna Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
2. darà diritto ad un compenso orario non inferiore a Euro 1,00 e non superiore a Euro 2,00 da definire nella contrattazione regionale; E’ demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-orga- nizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna. • Reperibilità interna Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all’interno della struttura, per detta reperibilità interna:
1. al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
2. detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di Euro 21,00 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi parti- colari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità al- loggio, gruppi-famiglia, ecc.).
4. E’ demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-or- ganizzative delle strutture, la individuazione dei servizi ed i periodi di reperibilità interna. Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell’art. 51.
Reperibilità. Definizione e articolazione
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comuni- cazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove que- sta necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, com- patibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a);
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente Contratto;
c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della gior- nata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.
3. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo com- pensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.
Reperibilità. I dipendenti a cui venga richiesta la reperibilità telefonica e la conseguente disponibilità a rientrare in servizio entro le due ore dall’avviso, riceveranno un’indennità di disponibilità pari ad € 10,00. Nel caso la reperibilità venga attuata al lavoratore saranno riconosciute le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (notturno, festivo o ordinario). Non potranno essere richieste prestazioni di durata inferiore alle 3 ore.
Reperibilità. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali. E' caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 28 del presente accordo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Reperibilità. I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale. In tale caso il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale. Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CIRL.
Reperibilità. 1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previ- sto, con carattere di obbligatorietà, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro dell’immobile deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso. Ulteriori modalità operati- ve ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.
4. Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
5. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
6. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso e- sclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale , le festività, i periodi di ferie.
7. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alla tabella A dell’art. 117.
8. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzio- ne dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o fe- stive.