Responsabilità verso terzi e assicurazione Clausole campione

Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ……………………….. …………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salu...
Responsabilità verso terzi e assicurazione. La Società assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni e nelle vie di transito, che nell’interno di sedi e/o siti aziendali. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio di che trattasi, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, la Società dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s. m. i., e, l’appaltatore assume la re- sponsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro- prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. Articolo 19
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m. e i., il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui al comma 1 lett.e dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di tale garanzia è fissato in una somma non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n.5, una polizza assicurativa, dell’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -------