Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s. m. i., e, l’appaltatore assume la re- sponsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro- prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore stipula a tale scopo un'assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori per la somma di €. ……………………………………… (euro /00).
3. L'appaltatore stipula inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad almeno €. (euro
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s. m. i., una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per una somma assicurata di €. (eu- ro………………………………………………/00), nonché con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza di assicurazio- ne decennale per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per una somma assicurata di
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo quadro tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ……………………….. …………………………. in data ……….. con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….………………………… ………….………..………………………………………………………… L’appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente accordo quadro con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall’appaltatore e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda. È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salu...
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero …………......………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall’istituto ……………….……………………………….........….. agenzia/filiale di ………………...…….........………. per un massimale di euro ……………............
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente Contratto. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 103, del regolamento generale e secondo quanto affermato all’art. 8 del Capitolato speciale di Concessione, il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell’Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società . – Agenzia di – in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . Il Concessionario, inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontari, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società Agenzia di in data , giusta polizza assicurativa n. con validità fino al con massimale fino ad € . L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa delle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l’impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua int...
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L’Appaltatore ai sensi di legge e come specificato agli artt.10.1, e 10.3 del Capitolato Speciale ha prodotto la sotto elencata polizza assicurativa: Polizza assicurativa della responsabilità civile professionale del progettista n. ………. rilasciata dalla compagnia di assicurazioni datata ………
2. L’Appaltatore a sensi di legge e come specificato all’art. 10.1 del capitolato speciale si impegna a stipulare e fornire alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima dell’avvio dei lavori, polizza assicurativa C.A.R. della responsabilità per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione.
3. L’Appaltatore ai sensi di legge e come specificato all’ art.10.2 del Capitolato Speciale si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
4. L’Appaltatore si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con un indennizzo pari al 5% del valore dell’opera e con un massimale di euro 5.0000.000,00 (cinquemilioni/00).
5. L’Appaltatore si impegna a stipulare, con decorrenza dalla data di avvio delle attività di servizio, la polizza prevista dall’art. 49 del Capitolato speciale. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Responsabilità verso terzi e assicurazione. Articolo 19
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero …………………… in data rilasciata
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore assume la responsabilità sia per i danni a persone e/o a cose cagionati direttamente o indirettamente da dipendenti, materiali, attrezzature e mezzi di propria disponibilità, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle forniture affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle forniture di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione dell’appalto, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. 1. L’Appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi inconseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, che cesserà ai sensi dell’art. 103commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. L’AIPO e l’Operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell’arbitrato.
4. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano.
Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’Appaltatore si impegna a produrre, prima della consegna dei lavori, come previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, una polizza assicurativa, dell’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.