VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. le disposizioni di cui all'artil D.lgs. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 50/2016 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"ss.mm.ii.; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale il D.Lgs. n. 165/2001 e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"ss.mm.ii.; - la circolare del Ministro del lavoro legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011ss.mm.ii.; - l'interpello la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del Ministero 18 aprile 2001 di approvazione del lavoro Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e delle politiche sociali dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle deliberazioni dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00 del 19 febbraio 2002, n. 40 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; - la legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; - la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; -la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 64 del 4 ottobre 20112022, con cui è stato conferito al Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Latella, l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; concordano - la Deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di confermare le vigenti discipline previsione del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Consiglio regionale per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.gli esercizi 2023-2025;
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Samples: Fornitura Di Licenze, Fornitura Di Licenze, Adesione Convenzione Consip s.p.A.
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione disciplina complessiva dell'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 (e razionalizzazione dei rapporti relativa rettifica) in calce al c.c.n.l. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di lavoro con contenuto formativo vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacalce al c.c.n.l.
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Samples: Contratto Nazionale, Contratto Di Lavoro
VISTI. il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le disposizioni aree di cui all'art. crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”; - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto dall’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge n. 83 del 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacon il quale, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29sociali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”; - l'interpello la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 29 aprile 2014 con la quale la Regione Molise ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo economico per il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro(CB) e Bojano (CB); - la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 419 del lavoro 4 agosto 2015 che ha approvato i contenuti della proposta di Progetto di riconversione e delle politiche sociali riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB); - il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di apprendistato professionalizzante servizi per il lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7politiche attive, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 10 dicembre 2014, n. 247/2007 150”. - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2015 che ha costituito, ai sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione e attuazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI); - la deliberazione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo Giunta Regionale della Regione n 151 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro 12 maggio 2017 che consenta ha approvato i contenuti del presente Accordo di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Programma;
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
VISTI. il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e, in particolare gli artt. 27, 66 e 92 per favorire, tra l’altro, le disposizioni iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche; la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui all'art“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; l’art. 761, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 167300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico; l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; l’art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3; la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore applicazione del presente decretocodice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”; l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le regolazioni vigentimodalità di organizzazione e le funzioni della stessa; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art1, comma 162 della predetta Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha soppresso il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 34, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori che “la Struttura può, altresì, lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro approvato dal Ministero dell’Economia e delle politiche sociali n. 29, Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011309 del 30 dicembre 2021; - l'interpello del il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero del lavoro dell’economia e delle politiche sociali finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 309 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.30 dicembre 2021;
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 2, comma 3, trovano immediata applicazione della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le regolazioni contrattuali vigentiAmministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti; - le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - Applicazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335"; - l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A) della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti; - l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici del Ministero dell’Istruzione, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c.d. ante subentro”); - il superamento del periodo transitorio di cui al citato art. 2, comma 103, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza; - l’art. 1, comma 6, della legge n.335/1995, che prevede testualmente: "I datori “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”; - le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018, n. 77/2018 nonché le previsioni dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS di lavoro cui alla Determinazione del Presidente Inps n.119/2019, con cui l’INPS ha istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici” (ora Ufficio centrale), assegnando allo stesso specifici compiti relativamente alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del MIUR e alla conseguente sistemazione delle anomalie e degli errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, - l’art. 1 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla G. U. n. 6 del 09.01.2020, che hanno sedi stabilisce la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca; - l’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in più regioni collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990); - l’art. 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le comunicazioni Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticomma 2, della legge 27 dicembre 2006del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 296165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del Ministro del lavoro decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e delle politiche sociali n. 29le informazioni personali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario anche sensibili, anche in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7forma disaggregata, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui all'artalla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile; - l’art. 750, comma 72, D.Lgsdel D.lgs. n. 167/201182/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”; - il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice); - le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID nel giugno 2013; - i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn.393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni” e 157 del 30 luglio 2019 in materia di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); - che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione dei pensionamenti degli anni scorsi; - l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola; - l’Accordo sperimentale sottoscritto il 5 febbraio 2019 tra l’INPS e MIUR/USR-AT di Roma, secondo cui, previa digitalizzazione di 3.500 fascicoli all’anno delle domande c.d. Le partiante subentro ancora giacenti presso l’Ufficio scolastico provinciale di Roma, considerata si trasferiva all’INPS la revisione competenza a definire tali domande; - il rinnovo, già perfezionatosi alla fine del 2019, del sopra citato Accordo sperimentale relativo ad ulteriori 3.500 fascicoli; - la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e razionalizzazione dei rapporti all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti; - l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con contenuto formativo valutazione annuale degli esiti in conformità attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Testo unico sull'apprendistatoMinistero; - la specifica richiesta dell’Ambito scolastico territoriale di Cagliari di cui alla comunicazione PEC del 5 novembre 2020, con cui si chiede la stipula di un Accordo per il trasferimento parziale delle domande c.d. ante subentro all’Ufficio Estratto conto dipendenti pubblici dell’Inps, al fine di accelerare le operazioni di consolidamento delle posizioni assicurative a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.partire dai soggetti più prossimi al pensionamento
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Samples: Accordo Sperimentale, Accordo Sperimentale
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Il comma 4 dell'articolo 6 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato. I commi 3 e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati. Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguente:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. le disposizioni il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; • l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'artall’art. 78-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina dell’Accreditamento istituzionale di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaall’art. 8-quater, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'artall’art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti8-quinquies..."; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata • la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali L.R. n. 40 del 26 ottobre 201124/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni; concordano - di confermare le vigenti discipline • la L.R. n. 51 del c.c.n.l. terziario 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di apprendistato professionalizzante qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di apprendistato professionalizzante esercizio e sistemi di accreditamento”; • il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”; • il DPCM 12.01.2017 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artil quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livellidel D.Lgs 502/92, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilee, in un quadro che consenta particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di promuovere lo sviluppo cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo; • la D.G.R.T. n. 504 del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi 15.05.2017 di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
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Samples: Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale
VISTI. le disposizioni la L.R 20 del 24/03/2000 e s.m.i. • la L. R. 24 del 19/12/2017 e in particolare gli artt. 4 e 38 • lo strumento di cui all'artpianificazione urbanistica vigente • il D.lgs. 7, 267/00 e in particolare l’art. 42 • la deliberazione C.C. n.65 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 26.11.2018 • la deliberazione X.X. x.00 xxx 00.00.0000 • di dare mandato al Responsabile del Settore 3° - comma 7: "Per le regioni Uso ed Assetto del Territorio di procedere con la predisposizione di ogni conseguente adempimento necessario e i settori ove la disciplina successivo alla presente deliberazione ai fini dell’approvazione dell’Accordo Operativo in oggetto secondo quanto previsto all’art.38 della L.R. 24/2017; • che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/201133/2013 e deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Pianificazione e governo del territorio”; spesa o diminuzione di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto entrate. DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artSettore 3° per la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre, di contro il Ragioniere Com.le per la regolarità contabile, non producendo il presente atto alcun effetto, neppure indiretto, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, non è tenuto ad esprimere parere; ATTESTATO che in merito alla presente proposta non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento. RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 167/2011267 del 18.08.2000, riconoscono visti i termini perentori in tale istituto uno strumento prioritario scadenza al 31.12.2021 del periodo transitorio, previsto dall’art.4 della L.R. 24/2017 e s.i.m.; per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, le motivazioni espresse in un quadro premessa che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.si intendono qui specificatamente richiamate:
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Samples: Accordo Operativo
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7− la Legge 6 novembre 2012 n. 190, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artart. 1, comma 3017, legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; − il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 247/2007 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da ultimo, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018; - il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 167/2011165/2001; - il Codice di comportamento dei Dipendenti della Regione Calabria; - l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prestazione lavorativa prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente; - le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014; - le Linee Guida siglate tra l’ANAC ed un percorso orientato tra sistema scolastico il Ministero dell’Interno il 16 Ottobre 2018 e mondo riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileD.L. n. 90/2014; 4 - il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, in un quadro che consenta il quale prevede espressamente la possibilità di promuovere lo sviluppo del settore introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara; - il Decreto Legislativo n. 50/2016 e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelass.mm.ii.;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ✓ il D.P.R 8 marzo 1999 N. 275 Regolamento recante norme in materia di apprendistato professionalizzante autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; ✓ il D.I. 1 febbrario 2001 N. 44 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; ✓ la Legge 18 dicembre 1997 N.440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; ✓ la Legge 28 marzo 2003 N. 53 Delega a Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di apprendistato professionalizzante con istruzione e formazione esclusivamente aziendale fino professionali; ✓ il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, N. 59 Definizione delle norme generali relative alla scadenza del termine previsto dall'artscuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge marzo 2003, n.53 : ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; ✓ Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; ✓ Visto che l’art. 7, comma 72, D.Lgsdel D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; ✓ Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 167/201144/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi ✓ Atteso che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione; ✓ Vista la Legge 107/2015 che prevede l’istituzione di impegnarsi Albi territoriali per i docenti nonché l’attribuzione di alcuni compiti amministrativi a tutti i livelliistituzioni sovrascolastiche; ✓ Visto il D.D.G. 37 del 03/03/2016 del Direttore Generale dell’USR Lazio che, in attuazione dell’art. 1 comma 66 della Legge 107/2015, individua le scuole della Rete XVI Distretto come Ambito Territoriale nr. 4; Che nel VI Municipio del Comune di Roma si è sviluppato un confronto tra istituzioni scolastiche su come attivare e gestire un efficace e produttivo raccordo delle azioni in ordine agli impegni istituzionali di carattere formativo, gestionale ed organizzativo; che da tale confronto si conviene sulla opportunità di trovare soluzioni concertate in grado di favorire la territorialità delle iniziative, la conoscenza degli operatori e l’economia delle realizzazioni, nei rapporti istituzionaliconfronti sia delle amministrazione locali (Comune, al rispetto Municipi, Provincia, Regione) sia della Direzione Regionale del presente accordoLazio, al fine che di garantire una entrata in vigore uniforme Enti ed Istituzioni territoriali che operano nel settore dell’Istruzione e della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7Formazione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con Istituzioni scolastiche firmatarie sottoscrivono il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguente ACCORDO DI RETE
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le ▪ il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.; ▪ la Legge 5 gennaio 1994, n. 167: - comma 7: 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi e dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”; ▪ il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Per le regioni Conferimento di funzioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionecompiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore attuazione del presente decretoCapo I della Legge 15 marzo 1997, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigentin. 59"; ▪ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; ▪ il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvione”; ▪ la Legge Regionale della Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112” e s.m.i.; ▪ la Legge Regionale della Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - comma 10: "I datori Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato; ▪ la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di lavoro che hanno sedi interesse economico generale. Norme in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.; ▪ l'art. 1 della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, Legge Regionale della legge Lombardia 27 dicembre 2006, n. 29630 e s.m.i. "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico -finanziaria regionale, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legaleai sensi dell'articolo 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007"; - ▪ la circolare del Ministro del lavoro e Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario leggi regionali in materia di apprendistato professionalizzante agricoltura, foreste, pesca e svilupp o rurale", che affida ai Consorzi di Bonifica ampie competenze nell’ambito del proprio comprensorio di riferimento per la gestione e valorizzazione della rete di canali artificiali e del territorio rurale all’intorno, anche attraverso appositi accordi con gli altri enti interessati a tali azioni; ▪ l'art. 6 della Legge Regionale della Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"; ▪ la Legge Regionale della Lombardia 4 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza gestione dei corsi d’acqua; ▪ la d.g.r. della Lombardia 8 febbraio 2012, n. 2994 “Approvazione proposta definitiva ridelimitazione dei consorzi di bonifica e irrigazione ai sensi degli art. 78 e 79bis della legge regionale 31/2008”; ▪ la d.g.r. della Lombardia 18 dicembre 0000 - x. 0000 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica»”; ▪ la d.g.r. della Lombardia 19 giugno 2015, n. 3723 “Direttive per l’espletamento del termine previsto dall'artServizio di Piena e gli indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici”; ▪ la d.g.r. 7della Lombardia 18 luglio 2016, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; 5407 “Opere di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio pronto intervento di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. alla l. r. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti 34/1973 sui corsi d’acqua di lavoro con contenuto formativo competenza regionale - Disposizioni in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono materia di affidamenti in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione somma urgenza e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli manutenzione urgente”; ▪ la d.g.r. della Lombardia 31 luglio 2017, n. 6990 recante “Approvazione del programma di tutela e diversificate esigenze uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della clientelalegge regionale 26/2003”; ▪ l’Accordo di Partenariato 2014-2020 relativo alla condizionalità ex ante per le risorse idriche; ▪ l’art. 23 della Legge Regionale della Lombardia 28 dicembre 2017, n. 37 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Xxxxxxx) - Xxxxxxxxx 0000.”
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Samples: Convenzione
VISTI. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il P.T.P.C. 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, adottato con D.R. n. 299 del 31/01/2018, e successivamente aggiornato; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; - il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; - il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 7prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa33, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e riorganizzazione delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.amministrazioni pubbliche”;
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. le disposizioni la RdO n. 2956098 per l’acquisizione del servizio di cui all'artpredisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021, avviata il 14.04.2022, la quale prevede come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.02.2022 alle ore 23.59; • il DD USI n. 15 del 22.02.2022 di nomina del RUP xxxx. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove Xxxxxxxx Xxxxxxxx per la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionevalutazione delle offerte pervenute, in via transitoria relazione alla Richiesta di Offerta (RDO) espletata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base d’asta di € 2.000,00 nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e non oltre sei mesi dalla data marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009 Entro il suddetto termine sono pervenute n. 1 offerta e precisamente: N Denominazione concorrente Forme di entrata in vigore del presente decretopartecipazione Lotti a cui ha partecipato Data presentazione offerta 1 LO XXXXXX XXXXXXX - RAGIONIERA COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, le regolazioni vigentiart. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 445, comma 32, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"lett. a) Lotto 1 21/02/2022 19:10:09 Tutto ciò premesso i presenti, dopo aver preso atto che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016, rispetto ai sopraindicati operatori economici, procedono con l’apertura delle buste sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Il RUP pertanto procede con la verifica della documentazione presentata economico. dall’unico operatore Dall’esame di tutta la documentazione amministrativa non si rilevano carenze o criticità; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo pertanto, si procede con l’apertura dell’offerta economica, attraverso l’apposita funzione della regione dove è ubicata la sede legale piattaforma telematica. Alle ore 12.43 viene quindi aperta e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaverificatal’unica offerta economicapresentata dall’operatore economico sopraindicato.
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Samples: Verbale Di Gara
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7il decreto-legge 24 giugno 2014, del n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’articolo 24-ter, concernente “Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana”; - il decreto legislativo 14 settembre 201126 agosto 2016, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 7 marzo 2005, trovano applicazionen. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in via transitoria e materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare, per un periodo non oltre sei mesi superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2016, con il quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato, per due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente citato decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale; - comma 10: "I datori il decreto rettorale dell’Università di lavoro che hanno sedi Bologna n. 1751 del 1 ottobre 1986 con il quale fu istituito il CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale Storia del Diritto, Filosofia e possono altresì accentrare le comunicazioni Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Bologna “Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx”); - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il decreto rettorale rep. n. 29, 76 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 7851 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità 7 febbraio 2014 con il Testo unico sull'apprendistatoquale, a norma dell'artnell’ambito del riordino dei dipartimenti dell’Università di Bologna, il CIRSFID è stato trasformato nel Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Bologna “X. Xxxxxxxx e X. Xxxxx”, avente lo stesso acronimo (CIRSFID). 1- la legge 7 agosto 1990, comma 30n. 241, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011ss.mm.ii., riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileed, in un quadro particolare, l’art. 15 che consenta disciplina lo svolgimento in collaborazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi attività di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.interesse comune tra amministrazioni pubbliche;
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Samples: Accordo Per l'Implementazione Del Progetto Daf – Lexdatafication Tra
VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”; il D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011alla legge 30 aprile 1985, n. 167: - 163”; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’art. 1, comma 7: "Per 606, autorizza, per l’anno 2019, la spesa di due milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. L’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, commi 1180 Allegato 2, Allegato 2 bis, al DL 17 ottobre 2016 n.189 e seguentiOrdinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); la nota protocollo n. 32 del 28 aprile 2017 dell’Anci nazionale; il D.M. 26 febbraio 2019 n.113 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, della legge 27 dicembre 2006Lazio, n. 296Marche e Umbria, nel servizio informatico dove è ubicata interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno finanziario 2019 ”; la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29Legge regionale 17/2004, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario “Norme in materia di apprendistato professionalizzante spettacolo”; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale spettacolo con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, di apprendistato professionalizzante seguito detto per brevità Direzione generale spettacolo La Regione Umbria, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza sede in Perugia, Via Xxxxx Xxxxxxxx 61, C.F. 80000130544 nella persona del termine previsto dall'artDirettore Regionale all’Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, xxxx. 7Xxxx Xxxxxxxxx, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine seguito detta per brevità Regione di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguito denominate “le Parti”
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni di cui all'arti pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 449, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011267/2000; CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, riconoscono di APPROVARE integralmente proposta di deliberazione soprariportata. ----------------------------COMUNE DI TAIBON AGORDINO * PROVINCIA DI BELLUNO------------------ ---------------------- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA --------------------------------- L’anno duemilaquattordici addì …….. del mese di dicembre ( 12.2014) in tale istituto Taibon Agordino, nella Residenza Comunale Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, uno strumento prioritario per l'acquisizione ciascuna parte e l’altra per l’Agenzia delle competenze utili allo svolgimento Entrate, e a valere ad ogni effetto di legge, ----------------------------------------------------- Il COMUNE DI TAIBON AGORDINO, con sede in Piazzale IV Novembre, codice fiscale 80002540252, rappresentato ai fini della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico stipula del presente contratto dal p.i.e Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Belluno il 21 dicembre 1962, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale di Taibon Agordino, il quale interviene in qualità di responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 107, commi 2 e mondo 3, nonché dell’art. 109, comma 2, del lavoro utile D.Lgs. 267/2000, a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. … del ., dichiarata immediatamente eseguibile, d’ora in un quadro avanti denominato “locatore” ; L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di Taibon Agordino, con sede in Taibon Agordino, Piazzale IV Novembre, codice fiscale e partita IVA 01059500254, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dalla farmacista direttrice, legale rappresentante in base alle disposizioni statutarie, dott.ssa Masoch Xxxxxxx, nata a …… il ………, domiciliata per la funzione presso la sede dell’Azienda, d’ora in avanti denominata “conduttore”. --------------------------------------------------- Premesso che consenta con deliberazione della Giunta Comunale n. … del , dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di promuovere lo sviluppo concedere in locazione, a partire dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2016, all’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di Taibon Agordino i locali destinati ad unità abitativa siti all'ultimo piano del settore fabbricato denominato ex municipio, sito in Piazza San Xxxxx a Taibon Agordino, nello stato di fatto in cui si trovano. ------------------------------------------------ Tanto premesso si conviene e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.stipula quanto segue:-------------------------------------------------------------
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Samples: Contratto Di Locazione
VISTI. le disposizioni L'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), relativo alla disciplina degli accordi di cui all'art. 7programma per la definizione e l'attuazione di opere, del decreto legislativo 14 settembre 2011di interventi e di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici; Le Leggi regionali: - 30 luglio 2015, n. 167: - comma 7: 14 "Per le regioni Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaservizi pubblici del lavoro, trovano applicazionesociali e sanitari", ed in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. particolare l'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"relativo; - comma 10: 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss. mm.; - 12 marzo 2003, n. 2 "I datori Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di lavoro che hanno sedi interventi e servizi sociali" e ss. mm; - 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata integrazione tra loro” e ss. mm; - 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentipromozione dell'occupazione, della legge 27 qualità, sicurezza, e regolarità del lavoro" e ss. mm ; - 23 dicembre 20062004, n. 29629 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”e ss. mm; - Le deliberazioni della Giunta regionale n. 1229/2016 avente per oggetto: “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 30 luglio 2015 n.14 ”Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, nel servizio informatico dove attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.” e n. 1230/2016 avente per oggetto “Definizione ai sensi dell'articolo 7 ella L.R. 30 luglio 2015 n.14 ”Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.”, del nuovo ambito territoriale dei Centri per l'Impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”. - l'articolo 4 della L.R. 14/2015 prevede che presso ciascuno degli ambiti distrettuali è ubicata la sede legale"approvato il piano integrato territoriale contenente obiettivi, priorità, misure d'intervento, organizzazione e modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro e piani sociali di zona; - i suddetti piani integrati siano approvati con accordo di programma sottoscritto da Regione, Azienda unità sanitaria locale Comuni o Unione dei Comuni; - i piani integrati sono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative a livello regionale; - la circolare DGR 1229/2016 ha, tra l'altro, approvato il format per la stesura del Ministro del lavoro e piano integrato territoriale contenente l'elenco delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011misure d'intervento ammissibile; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - sulla base di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia tale format, è stata predisposta la bozza di apprendistato professionalizzante e piano integrato territoriale di apprendistato professionalizzante ambito distrettuale, che troverà formalizzazione con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto l'approvazione del presente accordo, al fine Accordo di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.programma;
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001; l’Accordo sugli Strumenti di cui all'art. 7Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001; l’art.16 della Legge 19 luglio 1997, n.196; l'art.16, prima parte, del decreto legislativo 14 C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall’Ipotesi di Accordo del 20 settembre 20111999; il Titolo VI, n. 167: - comma 7: "Per prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti a tempo determinato; il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti di Formazione e Lavoro unitamente all'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro nelle Aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo del 2 luglio 1987; il Titolo V, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Disciplina dell'Apprendistato; il Titolo VI, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Orario di lavoro; il Titolo VII, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Part-Time; CONSIDERATO che le regioni Parti ritengono fondamentale lo sviluppo di un sistema di relazioni che permetta la gestione integrata degli interventi a sostegno della flessibilità del lavoro; che il confronto ed il dialogo costruttivo fra parti sociali permette il potenziamento e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ampliamento dei servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori; che le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di Parti intendono promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliformalizzando le procedure di applicazione delle disposizioni contrattuali ed il ricorso agli istituti contrattuali ivi definiti; che particolare riguardo sarà riservato all’attivazione di contratti quali quelli a tempo parziale, anche in considerazione dei processi a tempo determinato, di trasformazione apprendistato e di informatizzazione formazione e lavoro, per i quali le parti firmatarie il presente accordo esercitano mandato di rappresentanza. Al fine di realizzare una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio onde consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali, viene costituito l'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli rappresenta lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e diversificate esigenze qualificazione professionale. L’Osservatorio Provinciale è composto di ….. membri, di cui: ….. in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana; ….. in rappresentanza della clientelaFILCAMS – CGIL, della FISASCAT – CISL e della UILTUCS – UIL della Provincia di Roma.
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Samples: Contratto Integrativo Territoriale
VISTI. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il P.T.P.C. 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, adottato con D.R. n. 299 del 31/01/2018, e successivamente aggiornato; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; - il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; - il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, emanato con D.R. n. 2272 del 02/07/2014: - il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile, n. 50”; - il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 7prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa33, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e riorganizzazione delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.amministrazioni pubbliche”;
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. le disposizioni il D. Lgs n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 e il Regolamento di Contabilità dell'Ente; il Bilancio Previsionale 2021/2023; LETTO il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii; LETTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; LETTA la legge 241/90; di aderire all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato da CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card; di affidare, mediante Appalto Specifico discendente dall'Accordo Quadro Fuel Card 2, alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006, l’incarico di procedere alla fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a quelle riportate nella documentazione dell'AQ citato; di precisare che gli elementi fondamentali di cui all'art. 7192 del D.Lgs 267/2000 sono stati elencati in premessa; di emettere l’ordinativo di fornitura a valere sull'AQ in questione non appena il presente provvedimento sarà perfezionato; di dare atto che, relativamente alla gestione del decreto legislativo 14 settembre 2011rapporto contrattuale demandata al Dirigente del Servizio Autoparchi i rapporti con la ditta fornitrice sono regolati dalle condizioni economiche e normative contenute nell'«Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card» , n. 167nella «Guida all'Accordo Quadro - lotto unico» e negli allegati a tale documentazione, che formano parti integranti del presente provvedimento, reperibili anche (per il periodo di vigenza) sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; di assumere, a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006 l’impegno di spesa per il 2022 di € 625.898,39 e per il 2023 di € 625.898,39 (I.V.A. Inclusa), come di seguito indicato: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui 9451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 9451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 In relazione al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.atto si attesta che:
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VISTI. le disposizioni la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 R.C.C. in data 17 luglio 2008, esecutiva, di cui all'art. 7sopra, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove con la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"quale veniva adottato il P.I.I.; - la circolare deliberazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Consiglio Comunale n. 29144 R.C.C. in data 10 novembre 2008, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stato definitivamente approvato il P.I.I.; - l'interpello l’atto aggiuntivo alla convenzione del Ministero 14 maggio 2009 tra Autostrade per l’Italia e il COMUNE DI BERGAMO con il quale è stato modificato il progetto della rotatoria su Via Autostrade; - la proposta di Accordo ex art. 11 della legge n. 241/90 in variante al Programma Integrato di Intervento con i relativi elaborati di progetto allegati, presentata dalla società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." al protocollo comunale n. E0111072 di protocollo generale del lavoro e delle politiche sociali 12/11/2010; - la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 752, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artsopra, con la quale è stata approvata la proposta di Accordo ex art. 7, comma 7, D.Lgs11 della legge n 241/90; - l’accordo ex art. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, 11 della legge n. 247/2007 241/90 tra la società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." e il COMUNE DI BERGAMO sottoscritto in data 31 maggio 2011 per atto a rogito del D.Lgsnotaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21289 rep. 14632; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/2011[ ], riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento esecutiva, di cui sopra, con la quale veniva adottata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. [ ], esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stata definitivamente approvata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - gli artt. 87 – 88 - 90 - 91 - 92 e 93 della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L.R. n.12/2005 e mondo s.m.i.; tutto ciò premesso, La presente Convenzione di Variante al P.I.I. di via Autostrada sostituisce integralmente l’atto a rogito del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 18427 rep. 12352 racc. del 05/06/2009 con cui è stata stipulata la convenzione di promuovere lo sviluppo attuazione del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaP.I.I. originario.
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Samples: Convenzione Per La Variante Al Programma Integrato Di Intervento
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, i seguenti atti normativi: • Legge n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 241/1990 “Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artdiritto di accesso ai documenti amministrativi”, Capo IV “Semplificazione dell'azione amministrativa”, artt. 7, comma 7, D.Lgs14 e seguenti; • D. Lgs. n. 167/2011; 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di impegnarsi a tutti i livelliconcessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei rapporti istituzionalisettori dell'acqua, al rispetto del presente accordodell'energia, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina contrattuale nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgsforniture”; • D. Lgs. n. 167/2011. Le parti56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro n. 50”; PREMESSO che: • con contenuto formativo determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. PV 13 del 28 gennaio 2020 ed in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoadempimento alla delibera del Cda n.42/2019, a norma dell'artseguito di procedura ad evidenza pubblica, veniva approvato il verbale di gara per l'affidamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. ed al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del d.lgs. 1152/2006 art. 158 bis; • in data 29 gennaio 2020 veniva sottoscritto tra l'Ufficio d'A.T.O. e lo Studio professionale Ingg. Xxxxxxxxxx e Geom. Xxxxxxx il Disciplinare per l'affidamento dell' incarico professionale relativo all'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP e al CDA in materia di depurazione – impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, comma 30approvazione progettazioni, legge n. 247/2007 e ai sensi del D.Lgsd.lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.152/2006 art. 158 bis;
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Samples: Contratto Di Consulenza
VISTI. la legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, e ss.mm.ii., con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo (A.R.E.T.); - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 febbraio 2011, n. 176 di Istituzione dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata Pugliapromozione; - il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9 “Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Xxxxxxx Xxxxxx - x. 00 suppl. del 20-05-2011; - l’art. 51 della L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 che, riformulando l’art. 7 della predetta L.R. n. 1 del 2002, ha espressamente previsto, fra i compiti dell’Agenzia, che la stessa “sostiene le disposizioni imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di cui all'artportata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici”; - l’articolo 15 della Legge n. 241/1990; - l’art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; - la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)” - la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024” - la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 118. Documento tecnico di accompagnamento e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiXxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Approvazione.”; - comma 10: "I datori lo schema di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale accordo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasostanziale.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art− l’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011118 della Costituzione; − lo Statuto della Regione Lazio; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 167: - 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; − la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacomma 1 sono sottoscritti con firma digitale, trovano applicazionecon firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"pena la nullità degli stessi; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata − la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 24 recante: “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante valorizzazione culturale”; − il Decreto del Presidente n. T 00309 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 - "Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R."; − il Decreto del Presidente n. T 00310 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 42/1997 – Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”; − la D.G.R. n. 984 del 20.12.2019 concernente “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020” dove nella Macro Area Cultura, servizio Musei e Biblioteche, con formazione esclusivamente aziendale fino la quale è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi di Musei e Biblioteche accreditati dalla Regione in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) annualità 2018; − la D.G.R. n. 14 del 23.01.2020 concernente: “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”; − la Determinazione Dirigenziale n. G 00676 del 28.01.2020 concernente: “Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla scadenza sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”; − la Determinazione Dirigenziale n. G 00954 del termine previsto dall'art3.02.2020 concernente: “Correzione per mero errore materiale della determinazione n. G00676 del 28/01/2020 "Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990"; − la D.G.R. n. 211 del 28 aprile 2020, concernente: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. 7Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, comma 7, D.Lgsannualità 2020. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Revoca e sostituzione integrale della DEC12 del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato17 marzo 2020, a norma dell'artseguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”; − la Determinazione n. G06820 del 11.06.2020 concernente: " Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. 1Approvazione delle domande pervenute, comma 30, legge n. 247/2007 di quelle non ammissibili e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelagraduatoria finale.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. le disposizioni ✓ la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 21 recante norme in materia di cui all'artautonomia delle istituzioni scolastiche; ✓ la legge n. 275 del 15 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ✓ la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” ✓ il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53"; ✓ la nota prot .n. 72209 del MIUR dell’ 11 aprile 2012 avente ad oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate” ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ✓ il dpr n. 89 del 2010 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ✓ il decreto legislativo 14 settembre 201116 gennaio 2013, n. 167: 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”; ✓ la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; ✓ il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; ✓ il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134 recante integrazioni al dpr n. 88 del 15 marzo 2010, concernente il riordino degli istituti tecnici. ✓ la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in particolare l’art.1 comma 7: "Per le regioni e 784 in cui i settori ove la disciplina percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 15 aprile 2005, trovano applicazionen. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»; ✓ il decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, con il quale sono definite le Linee guida in via transitoria merito ai percorsi per le competenze trasversali e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoper l'orientamento, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4all'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 785 della legge 27 30 dicembre 20062018, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare n.145. ✓ l’atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministro dell’istruzione per l’anno 2022, adottato con decreto ministeriale n. 281 del lavoro 15 settembre 2021 ed in particolare la priorità 2 “ Potenziare l’offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado” e le linee di azione ad essa correlate: STEM, Educazione alla sostenibilità, Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, Istruzione secondaria tecnica e professionale e ITS; ✓ il decreto legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 ed in particolare l’art. 10, con il quale il Ministero dell'Istruzione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica e culturale delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011scuole; - l'interpello del Ministero del lavoro ✓ gli atti e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario risoluzioni dell’Unione Europea in materia di apprendistato professionalizzante istruzione, formazione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.lavoro
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Samples: Protocollo D’intesa
VISTI. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione", l'OT 10 "Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente"; Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014; L'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, a mente del quale rientra tra le competenze regionali l'organizzazione della formazione professionale; Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92"; Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"; La legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni di cui all'art. 7, del legislative vigenti"; Il decreto legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: 150 "Per le regioni Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 41, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigentidella Legge 10 dicembre 2014, n. 183"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Il D. L. 25 maggio 2021, n. 29673 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, nel servizio informatico dove è ubicata n. 106, che all’art. 46 modifica la sede legale"; - la circolare governance di ANPAL e di ANPAL Servizi s.p.a. e, nelle more della nomina degli organi amministrativi dei due Enti, ne dispone il Commissariamento. Inoltre, ai sensi del Ministro comma 4 del lavoro e delle politiche sociali n. 29richiamato articolo, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL Servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 40 del 26 ottobre 201161, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionali, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, "Disposizioni urgenti in materia di apprendistato professionalizzante reddito di cittadinanza e di apprendistato professionalizzante pensioni", convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"; Il Piano Strategico Triennale delle attività di ANPAL e ANPAL Servizi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche attive per l'occupazione, di cui al Decreto direttoriale ANPAL del 7 agosto 2017, n. 269; Il Patto per le competenze promosso dalla Commissione europea il 10 novembre 2020, attraverso cui si intende favorire un modello di impegno condiviso da un’ampia platea di partner pubblici e privati, per lo sviluppo a livello europeo delle competenze nell’ambito della transizione verde e digitale, delle strategie di trasformazione dell’industria e di supporto alle SMEs; Il Working Report della Commissione Europea Direzione generale per le reti di comunicazione, contenuti e tecnologie e Centro Unico per la Ricerca (JRC) del 2020, Digital Innovation Hubs as policy instruments to boost digitalisation of SMEs; Il Patto per il lavoro ed il clima della Regione Xxxxxx-Romagna sottoscritto a dicembre 2020 assieme ad Enti locali, Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Atenei, Associazioni ambientaliste, Enti del Terzo settore, Camere di Commercio e Associazione Bancaria Italiana; Il Documento Strategico Regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-27, in particolare per quanto riguarda le linee di intervento nell’ambito dell’obiettivo strategico “Xxxxxx-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi” e del processo trasversale “Trasformazione digitale”, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione con delibera n° 44 del 30 giugno 2021; La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027 della Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx (delibera di Giunta regionale n° 680 del 10 maggio 2021) approvata dall’Assemblea Legislativa della Regione con delibera n° 45 del 30 giugno 2021; La strategia per l’innovazione digitale, in particolare sul tema delle competenze, delineata dall’Agenda Digitale dell’Xxxxxx-Romagna 2020-2025 “Data Valley Bene Comune” La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021, che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale e che modifica alcuni atti legislativi dell'Unione Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, approvato dal Consiglio Ecofin dell’Unione Europea il 13 luglio 2021, che promuove la crescita economica e sociale dell’Italia lungo gli assi strategici della digitalizzazione e dell’innovazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale, tramite una serie di interventi e riforme declinate all’interno di un quadro di 6 specifiche Missioni. Il Piano prevede, fra altro, all’interno della Missione 5 (Inclusione e Coesione), linee di riforma e di investimento nel campo delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo strategico di aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative e dotando le persone di formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza adeguata; ridurre il mismatch di competenze; aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati. In particolare, prevedendo: - l’istituzione di un nuovo programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” nell’ambito della riforma delle politiche attive del termine previsto dall'artlavoro; - l’adozione di un Piano nazionale per le nuove competenze (PNC). 7La Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, comma 7per ognuno e per tutto l'arco della vita, D.Lgs. attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii; La Legge Regionale n 11 del 24 maggio 2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.ii; La Legge Regionale n. 167/201117 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare il capo lii "Politiche attive per il lavoro" e ss.mm.ii.; La Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del Sistema di impegnarsi a tutti i livelligoverno regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, nei rapporti istituzionaliProvince, al rispetto Comuni e loro Unioni", che istituisce l'Agenzia Regionale per il Lavoro; La Legge Regionale n. 7 del presente accordo17 giugno 2019 “Investimenti della Regione Xxxxxx-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, al fine meteorologia e cambiamento climatico”; Il Protocollo di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna ed il Ministero del Lavoro e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Politiche Sociali per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo delle competenze, dell’occupabilità e dei servizi per il lavoro negli ambiti regionali ad elevata specializzazione produttiva, approvato con delibera della Giunta regionale n° 825 del settore 31 maggio 2021 e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasiglato il 7 giugno 2021.
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Samples: Protocollo Di Intesa
VISTI. le disposizioni Il Contratto Collettivo nazionale di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Lavoro per i dipendenti da Studi Professionali stipulato in data 10 dicembre 1992 E Il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 19 dicembre 1996 SI E' STIPULATO Il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Studi Professionali composto da: - comma 7: Introduzione - Premessa - Parte Prima (VII Titoli, 13 articoli) - Parte Seconda (XXVIII Titoli, 106 articoli) - Dichiarazione a verbale - 2 Allegati Xxxxx, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti. PREMESSO - che in data 29/5/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (Andi-Aio) regolare disdetta del Ccnl 10/12/1992; - che in data 31/7/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl 10/12/1992; - che in data 1/4/1996 le stesse Xx.Xx. hanno illustrato in sede Consilp-Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma; - che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Per Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del Ccnl 10/12/1992. Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le regioni parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e i settori ove la disciplina le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa"Protocollo" del 23/7/1993, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità per quanto compatibile con il Testo unico sull'apprendistatosettore degli Studi Professionali, a norma dell'art. 1e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive Ue richiamate nel Ccnl 10/12/1992, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data. A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente Xxxx che, così come di seguito formulato e diversificate esigenze della clientelasistemizzato, rinnova il precedente testo del 10/12/1992.
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VISTI. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 21, che conferisce alle scuole di ogni ordine e grado l’autonomia scolastica; - il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato articolo 21 della suddetta legge n. 59/1997; - il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e, in particolare, l’allegato A, concernente il “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”; - il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; - il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 dicembre 2009, n. 103, e ss.mm.ii., con il quale è stato istituito il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica con compiti di studio, ricerca e proposta di percorsi formativi nel settore dell’educazione e della formazione musicale, che rispettino i criteri di verticalità e di laboratorialità e gli standard di qualità didattica; - i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, "Schema di regolamento recante - le direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 28 luglio 2010, n. 65 concernenti, rispettivamente, le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e professionali; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria; - le direttive 16 gennaio 2012, nn. 4 e 5, concernenti, rispettivamente, le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e professionali - secondo xxxxxxx e quinto anno; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del - la legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 maggio 2018 n. 382 concernente “l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; - il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di cui all'art. 7uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 201113 aprile 2017, n. 167: 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 14 agosto 2019, n. 764, recante “Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione in attuazione dell'articolo 4, comma 7: "Per 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale; - il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le regioni lingue – (QCER), del Consiglio d’Europa (2001) e i settori ove il QCER Volume Complementare del Consiglio d’Europa (2020); - la disciplina Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018 (2018/c 189/01), relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; - la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2019 (2019/c 189/03), su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue; - la Comunicazione del 30 settembre 2020 della Commissione Europea sulla realizzazione dello Spazio europeo dell’Istruzione entro il 2025, che mira anche alla promozione del multilinguismo; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021, di adozione del Piano triennale delle arti, ai sensi articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti l'apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni; - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaregolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore che - tra i suoi scopi - annovera anche la diffusione del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"multilinguismo; - comma 10: "I datori l'Atto di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1indirizzo politico-istituzionale del 16 settembre 2021, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e concernente l'individuazione delle priorità politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero dell’Istruzione per l'anno 2022, dove viene ribadito che “l’obiettivo del lavoro potenziamento delle conoscenze e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7della abilità linguistiche, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, anche al fine di garantire assicurare a tutti gli studenti una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio maggiore opportunità occupazionale, sarà perseguito attraverso l’implementazione di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione percorsi all’interno dell’istruzione scolastica e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli sistema di monitoraggio digitale delle competenze, nonché attraverso il finanziamento di corsi di lingua e diversificate esigenze della clientela.metodologici per docenti”;
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. le disposizioni il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Re- golamento di cui all'artesecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; - l’articolo 105, comma 2, lett. 7e), del decreto legislativo 14 settembre 20113 marzo 1998, n. 167: 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall’art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002; - il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del cita- to art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale; - l’articolo 6, comma 1, legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 marzo 2003 n. 3, trovano immediata applicazione recante “Riforma del tra- sporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” con cui sono state attribuite alla Regione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario funzioni programmatorie ed amministrative in materia di apprendistato professionalizzante reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011rilievo regionale ed interregionale; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30- l’articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 247/2007 e 241, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono quale le amministrazioni pubbliche posso- no sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta collaborazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi attività di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelainteresse comune.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; - la deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2021 n. 177 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023”; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata che alla data della sottoscrizione del presente documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Modello 3 – Dichiarazione di non essere un’Impresa in Difficoltà (solo Medie Imprese) Istruzioni specifiche Il modello si applica solo alle Medie Imprese. Il modello prevede la dichiarazione circa non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, da rendersi da parte del Legale Rappresentante del Richiedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Attenzione ! Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario che è una Media Impresa, sottoscrivendo la Domanda (D), dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non di non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, con le conseguenze previste dalla legge n. 247/2007 in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza dall’agevolazione e del D.Lgsconseguenze penali). n. 167/2011Si ribadisce come la definizione europea di Media Impresa e quella di Piccola Impresa (che comprende la Micro Impresa) è piuttosto complessa e si consiglia di leggere attentamente l’apposito Focus, riconoscono per verificare se tale dichiarazione debba essere resa o meno. Spettabile Lazio Innova S.p.A. Oggetto: Dichiarazione di non essere un’Impresa in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Difficoltà al 31 dicembre 2019 a corredo della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico Domanda relativa al Progetto (denominazione Progetto). Il/La sottoscritto/a (nome e mondo del lavoro utile cognome) nato/a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilea (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) in qualità di Titolare di partita IVA*, in un quadro che consenta qualità di promuovere lo sviluppo del settore Legale Rappresentante di*: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.stessa dichiarazione è rilasciata
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Samples: Public Notice
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro 4 luglio 2022 da parte di Voltage TV Productions di poter effettuare delle riprese filmate per la realizzazione di un documentario per Channel 4 UK dedicato a un viaggio educativo alla scoperta dell'arte, della cultura, dello stile e delle politiche sociali n. 29tradizioni italiane, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011con diritti di utilizzo delle immagini acquisite; - l'interpello avendo ricevuto in data 26/9/2022 l’attestazione del Ministero versamento del lavoro e canone di euro 1.752,00 da parte di avendo ricevuto in data 27/9/2022 l’attestazione del versamento di euro 72,00 da parte di Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx GmbH sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario opere d’arte in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi custodia a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.questa Amministrazione;
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; • il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. • la determinazione n.2 del 6 aprile 2001 e la n.8 del 14.12.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; IL RESPONSABILE DELL'AREA In esecuzione della determinazione n. 60003 del 11.01.2013 del responsabile dell’Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici, comunica che è in fase di "ISTITUZIONE L'ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - FORNITURE di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono 163/2006 e ss.mm.ii." Si precisa che il presente elenco verrà utilizzato per invitare secondo le modalità di cui al X.Xxx.163/2006 e del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici nel caso di forniture e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria e comunque secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs.163/2006. Le imprese già inserite nel precedente elenco approvato con determinazione del R.A. n. 60198 del 07.0 6.2012: sono state inserite nuovamente nell'elenco secondo le nuove categorie predisposte dall'Ente in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa funzione dei dati comunicati; si prega pertanto di voler verificare l'iscrizione ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta eventualmente comunicare qualsiasi variazione/integrazione; le ditte già inserite non devono presentate nessuna nuova documentazione se non nel caso di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacui al punto precedente.
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Samples: Open List of Economic Operators for Service Assignments
VISTI. le disposizioni la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”; - l’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui all'art“La durata del tirocinio professionale previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio professionale può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”; - l’art. 76, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 167: - comma 7: "Per 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio professionale può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"per regolare i reciproci rapporti”; - comma 10: "I datori visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro consulente del lavoro e delle politiche sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 29327 del 23 ottobre 2014, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello con parere favorevole del Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 Politiche Sociali del 26 3 ottobre 20112014; concordano - di confermare le vigenti discipline vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del c.c.n.l. terziario Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in materia di apprendistato professionalizzante data 24 luglio 2013; - vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata Lavoro stipulata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.data 23 marzo 2018;
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Samples: Accordo Per Lo Svolgimento Del Tirocinio Professionale
VISTI. la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e visto, in particolare, l’articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e s.m.i; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che “il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le disposizioni conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui all'artal punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. 7Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015. - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016. - l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 201128 agosto 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa281, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e edilizia scolastica – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018. - l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artedilizia scolastica, ai sensi dell’art. 79, comma 72, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018; - le ‘Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni’, adottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale; - l’applicativo ARES 2.0 Anagrafe dell’edilizia scolastica che ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES), in attuazione degli Accordi in sede di Conferenza Unificata sopra citati, che il Ministero dell’Istruzione ha ceduto in riuso gratuito alle Regioni italiane. Considerato che: - La Regione Puglia ha sviluppato il modulo integrativo del programma “ARES 2.0” per rilevazione dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici; - La Regione Friuli Venezia Giulia ha sviluppato il modulo integrativo del programma “ARES 2.0” per la rilevazione dei consumi degli edifici scolastici; La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livellin.196/2003 ss.mm.ii., nei rapporti istituzionali, al rispetto ed ai sensi del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilegiudiziari, in un quadro che consenta quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di promuovere lo sviluppo dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasuccitato Regolamento UE.
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Samples: Accordo Ai Sensi Dell’articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990, N. 241
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 167 “testo Unico dell’apprendistato”; • il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e i settori ove la dei Servizi – Confesercenti vigente; • l’Accordo di riordino complessivo della disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativadell’apprendistato nel settore Terziario, trovano applicazioneDistribuzione e Servizi sottoscritto, in via transitoria data 28 marzo 2012, da Confesercenti e non oltre sei mesi dalla data Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs- UIL; • il Protocollo d’intesa del 9/2/2005 tra Regione Lombardia, Confesercenti, Filcams-C.G.I.L., Fisascat- C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. Regionali; • il verbale di entrata in vigore accordo del presente decreto8/3/2005 tra Confesercenti Provinciale e Filcams-C.G.I.L., le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativo alla costituzione della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato; a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticonformità ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della legge 27 dicembre 2006Distribuzione e dei Servizi, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - per l’instaurazione di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto contratto di apprendistato professionalizzante. • alla presente domanda viene allegato il piano formativo relativo alla qualifica professionale richiesta; • applica e rispetta integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; • versa i contributi di assistenza contrattuale a favore dell’Ente Bilaterale, previsti all’art.19, Prima parte, del C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi – Confesercenti, all’uopo allega idonea documentazione; • di rispettare pienamente le disposizioni del C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi- Confesercenti sia per la parte economica, sia per la parte normativa e disciplinare; • di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della l. 12.8.1977, n. 675 e che non sono state effettuate, nei sei mesi precedenti, riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta; • di consegnare copia del presente parere di conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artagli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello UNI-LAV. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta • di promuovere lo sviluppo del settore rispettare la proporzione numerica e la sua capacità competitiva percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione 24 mesi così come previsto dal vigente CCNL. data ………………………. Timbro e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.firma ……………………………..
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Samples: Apprenticeship Agreement
VISTI. le disposizioni l’art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP n. 8 del 18/11/2010, e dato atto che per la presente procedura, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167tracciabilità dei flussi finanziari: - è stato acquisito il CIG derivato Z1429ACB1E, per un importo totale stimato di € 958,00 pari alla durata di 24 mesi del contratto; - Fastweb s.p.a. ha già indicato nell'ambito della Convenzione (art. 10, comma 7: "Per 3) gli estremi del conto corrente dedicato alle transazioni relative alla presente procedura; INTESO pertanto provvedere all'acquisizione del servizio di telefonia fissa, relativamente a tutte le regioni linee attualmente intestate all’Archivio di Stato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo n. 50/2016 in adesione alla convenzione Consip “Telefonia fissa 5”, stipulando a questo scopo un contratto di fornitura che decorra dalla data di attivazione dei servizi, come definita dall’art. 7 della medesima convenzione, e per una durata di 24 mesi, salva proroga della convenzione, con l'invio di apposito ordine di acquisto tramite le procedure del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx all'aggiudicataria Fastweb s.p.a., con sede legale a Milano (MI) in xxx Xxxxxxxxxx x. 51, c.f. e p.iva 12878470157; DATO ATTO che è stata verificata l’insussistenza di posizioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, e quindi dell’obbligo conseguente di astensione, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i settori ove la disciplina Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.D.M. 23/12/2015;
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Samples: Fornitura Del Servizio Di Telefonia
VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 201111 della legge 23 dicembre 1978, n. 167: 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari; - l'art. 15, comma 7: "Per 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel quale è previsto che “[…] le regioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessive modificazioni; - l’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 443, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica; - l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185; - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.3.2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005, e in particolare la lettera f, comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentiarticolo 89, concernente le attribuzioni in materia sanitaria del Capo di Stato Maggiore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Difesa; - la circolare direttiva applicativa del Ministro del lavoro Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD- L - 027 ed. 2013, ad oggetto “Condizioni e delle politiche sociali n. 29modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”, protnella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni applicative per l’ esecuzione della permuta; - la direttiva dello SME – UG CRA E.I. , diramata con let. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011M_DE 23458/2924 Cod. id. CRA/UAC3 Ind. Cl. 7.3.2.1. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto “Le permute in ambito E.I. norme e procedure” ED.2013; - l'interpello del Ministero del lavoro la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario accordi in materia di apprendistato professionalizzante formazione con Enti ed organismi esterni all’amministrazione della Difesa”, Edizione 2015; - l’art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7s.m.i., comma 7che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi oltre a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalitutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d’urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; - la legge 8 marzo 2017, n. 24 in considerazione dei processi materia di trasformazione sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare riferimento agli articoli 7 e diversificate esigenze della clientela.10; - il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
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Samples: Convenzione Con Il Centro Ospedaliero Militare Di Milano Per l'Esecuzione Del Vaccino Antinfluenzale
VISTI. i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazio- ne e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del si- stema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica; TENUTO CONTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni pubbliche ammini- strazioni contraenti e i settori ove fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condi- zioni generali dell'Accordo Quadro Fuel Card 2 con la disciplina Q8 Petroli Italiana; VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attivo l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la Q8 Petroli Italiana, per la regione Sicilia; RITENUTO, per quanto sopra esposto, di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaaderire alla l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la Q8 Petroli Italiana, trovano applicazioneper la regione Sicilia, in via transitoria affidando la fornitura del carburante e non oltre sei mesi dalla data servizi connessi alla medesima Società, aggiudi- cataria del lotto territoriale di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata per la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Sicilia;
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Samples: Accordo Quadro Consip
VISTI. il documento “Prevenzione del suicidio nelle carceri” redatto dall’OMS nel 2007; • la Raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute “Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale”, marzo 2008; • il documento “Il suicidio in carcere Orientamenti bioetici” elaborato dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 25 giugno 2010; • l’accordo conseguito in sede di conferenza unificata Stato-Regioni del 19.01.2012, contenente le disposizioni ”Linee di cui all'art. 7indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”; • l’allegato A del decreto legislativo 14 settembre 2011DPCM 1° aprile 2008 “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina dei rapporti di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalavoro, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro delle risorse finanziarie e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro attrezzature e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario beni strumentali in materia di apprendistato professionalizzante sanità penitenziaria” che riserva, in particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario; • le "Linee di apprendistato professionalizzante indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, stipulate congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Febbraio 2012; • le disposizioni ministeriali diramate con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza circolari D.A.P. nn. 0445732 del termine previsto dall'art. 725.11.2011, comma 70251644 del 13.07.2013, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli0144378 del 17.04.2014, nei rapporti istituzionali0215131 del 17.06.2015, al rispetto 0425948 del presente 21.12.2015 e n.42087 del 04.02.2016, n.79280 del 28.03.2017, recettive del predetto accordo, delle intervenute disposizioni sulla sorveglianza dinamica dei detenuti appartenenti al fine circuito di garantire una entrata media sicurezza e concernenti la predisposizione di interventi multi professionali mirati alla riduzione del rischio suicidario; • la D.G.R. n. 13/5 del 14.03.2017 “ Definizione della Rete regionale della Sanità Penitenziaria in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Annullamento delle Linee Guida per l’organizzazione del servizio e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione il trasferimento dei rapporti di lavoro approvato con contenuto formativo in conformità con Xxxx. G.R. n. 17/12 del 24.04.2012. Nuove Linee Guida; • la nota Provveditorato Regionale A.P. della Sardegna n°7842/XxxX/S9 del 28.03.2017; • il Testo unico sull'apprendistatodocumento prodotto dal Gruppo interistituzionale ASL8 di Cagliari - Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 istituito su richiesta della Regione Sardegna e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.su mandato dell’Osservatorio Regionale sulla sanità penitenziaria;
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Samples: Protocollo D’intesa
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, legge n. 247/2007 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; - la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del D.Lgs. n. 167/2011Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2017-2019”; che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico le Attività Produttive e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione il Lazio Creativo e di informatizzazione Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Oggetto: Dichiarazione sugli altri Aiuti relativi al Progetto n. identificativo Formulario Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli alla data della Domanda e diversificate esigenze della clientelasottoscrizione del presente Documento il richiedente HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli Aiuti e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante: Ente Concedente Riferimento normativo Data del provvedimento Importo dell’aiuto Piano di Investimento o Attività incluso nel Progetto presentato, cui fanno riferimento le Spese oggetto dell’Aiuto indicato Richiesto Concesso Effettivo TOTALE In caso di Xxxxx in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. In caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato (per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx sull’Avviso VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) - che per la realizzazione del Progetto in oggetto intende fruire di Servizi TEM, come definiti nell’Avviso in oggetto, dal fornitore di seguito indicato: Con sede legale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
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Samples: Incentives for the Purchase of Internationalization Support Services for Smes
VISTI. − l’art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana; − lo statuto della Regione Lazio; − la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le disposizioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui all'art. 7al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; − il decreto legislativo 14 settembre del 23 giugno 2011, n. 167: - 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; − il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, e in particolare l’articolo 30, comma 7: "Per 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; − la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; − legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; − la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021- 2023”; − la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le regioni entrate ed in missioni, programmi, titoli e i settori ove macro aggregati per le spese”; − la disciplina deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaprevisione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, trovano applicazione, ripartito in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data capitoli di entrata in vigore e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247; − la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del presente decretobilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi degli articoli 30, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale 31 e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti32, della legge 27 dicembre 2006regionale 12 agosto 2020, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"11”; - − la circolare n. 278021 del Ministro 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del lavoro bilancio regionale 2021-2023”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e delle politiche sociali di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. 29T 00310, prot“L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionale nell’ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019, n. 28/0002433 dell'11 3 “L.R. 24 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1997, n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - 42. Piano triennale di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario indirizzo in materia di apprendistato professionalizzante beni e servizi culturali 2019-2021”; − la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7valorizzazione culturale”; − l’articolo 34, comma 73 della legge regionale 15 novembre 2019, D.Lgs. n. 167/201124 stabilisce che, sino all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 ai sensi dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42; − gli obiettivi individuati dal Piano triennale di impegnarsi a tutti i livelliindirizzo dove sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine il miglioramento dei livelli di garantire una entrata accessibilità e più in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con generale il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore rafforzamento e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalivalorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, anche formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in considerazione materia; − la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; − la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 sopra citata in cui si approvano gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione con i soggetti pubblici titolari di Biblioteche e Musei; − la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano Operativo Annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei processi Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021; − la deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di trasformazione indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di informatizzazione Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; − la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli approva l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021; − la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021. Modifica, perfezionamento e diversificate esigenze sostituzione integrale della clientela.determinazione n. G 04370 del 20 aprile 2021;
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. le disposizioni di cui all'artl'art. 7, 114 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, protD.Lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 297/94 detta in dettaglio gli adempimenti relativi alla vigilanza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in capo al Comune che, ai sensi dell' art. 139 comma 2 del Ministero D. Lgs n. 112/1998, può agire anche in collaborazione con comunità montane e province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza e d'intesa con le istituzioni scolastiche, per realizzare interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica. ( D.Lgs. n. 297/94 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" art 114. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del lavoro nome dei genitori o di chi ne fa le veci.) -la legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario prestazioni in materia di apprendistato professionalizzante istruzione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino professionale” ha sancito il diritto-dovere all’istruzione e alla scadenza formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; -la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" in particolare gli artt. 20, 21 e 25 del termine previsto dall'art. 7capo III, comma 7sezione II, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoladdove è previsto, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, l'intervento delle diverse regolamentazioni legislative regionali Province attraverso il sostegno a progetti di qualificazione dell'attività didattica e dell'autonomia scolastica; -il Decreto Legislativo n.76 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoformazione, a norma dell'art. dell’art.2,comma 1 lettera c) della legge 28 marzo 20013 n.53” il quale prevede che a tutti sia assicurato il diritto e per tutti valga il dovere all'istruzione ed alla formazione sino al conseguimento di un diploma o di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; -la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 all’ art 1, comma 30622 riconduce il periodo temporale dell’obbligo di istruzione a dieci anni nel quale si rende obbligatoria l'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; -il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 247/2007 e del D.Lgs. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 167/201140, riconoscono contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta materia di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione istruzione tecnico- professionale e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli valorizzazione dell'autonomia scolastica; -il Decreto Ministeriale 139 del 22 agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge n.296 del 27 dicembre 2006”; -l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e diversificate esigenze della clientela.i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; -la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”, che:
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Samples: Accordo Di Rete
VISTI. le disposizioni l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione quinquennale della gestione dell’impianto sportivo comunale Centro Federale per la disciplina dell’arrampicata sportiva sita ad Ascoli Xxxxxx in Via De Dominicis e il facsimile denominato “Modello A” per la manifestazione di interesse; RILEVATO che detto Xxxxxx verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e sul profilo di committente del Comune di Ascoli Xxxxxx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici, Avvisi Bandi Esiti nonché sul sito Contratti pubblici della Regione Marche per 20 (venti) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione al fine di individuare i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; DATO ATTO che necessita approvare il suddetto avviso pubblico e il “Modello A” per la manifestazione di interesse che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante; RITENUTO che i requisiti richiesti ai fini della presentazione dell’offerta saranno: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artall’art 80 del D. Lgs. 7n. 50/2016; non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011d.lgs. del 2001 n. 165; iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione degli impianti sportivi); di essere Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all’articolo 19, co. 2 della L.R. n. 167: 5 del 02/04/2012, affiliati e riconosciuti dal CONI i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura. ATTESO che nelle more del perfezionamento della procedura di appalto si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio e quindi disporre la proroga del servizio per la durata di mesi 8 (otto) agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 26 Maggio 2014 rep. n. 29153 a far data dal 1 Maggio 2019, tempo in cui si presume si possa avviare e concludere la successiva procedura telematica negoziata e comunque fino al definitivo sblocco della situazione; RITENUTO pertanto -dover disporre una proroga del contratto in essere per ulteriori mesi 8 (xxxx) a decorrere dal 01 Maggio 2019; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove procedere al consequenziale accertamento di entrata di €. 2.185,76 oltre IVA per un totale di € 2.666,62 al cap. 3645 Art 1 classificazione 3.01.03.01.003 del Bilancio 2018/2020 annualità 2019 ad oggetto “Canone concessione palestra ex scuola IPSIA Via De Dominicis”, relativa al periodo 1/05/2019 – 31/12/2019 quale canone per la gestione del Centro Federale per la disciplina dell’arrampicata sportiva dovuto dalla ASD Anime Verticali Xxxx Xxxxxx di cui al prospetto contabile riportato in calce, DATO ATTO altresì: - della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, atto in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore forza del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Decreto Sindacale n. 51 del 31/12/2018; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoche, a norma dell'artdi quanto previsto dall’ex art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 3041, legge n. 247/2007 e del D.LgsD. Lgs. n. 167/2011N. 190/2012, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso; - che il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileDott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; - che, in un quadro che consenta caso di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliinerzia, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Generale;
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Samples: Concession Agreement
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201130 dicembre 1992, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e i settori ove la disciplina di cui al presente successive modifiche ed integrazioni; il decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 legislativo 21 dicembre 20061999, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università) e successive modifiche ed integrazioni; il Protocollo di Intesa tra la sede legale"; - la circolare Regione del Ministro Veneto e l’Università del lavoro e 5 novembre 2002 volto a disciplinare i rapporti che necessariamente intercorrono tra le parti nella inscindibilità dell’esercizio delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante funzioni didattiche e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza ricerca connesse alle attività assistenziali; Il Protocollo di Intesa tra Regione del termine previsto dall'art. 7Veneto, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; Università di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Padova e Università di Verona del presente accordo, 30 gennaio 2006 al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio studiare un nuovo modello aziendale integrato, di cui all'artalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/2006; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che all’art. 73 stabilisce che le Università possono attivare, comma 7disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, D.Lgs. n. 167/2011. Le particorsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, considerata successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, di cui alla deliberazione 155/2014, che nella mission declina l’Azienda come sede di riferimento per la revisione Scuola di Medicina e razionalizzazione Chirurgia dell'Università ed in quanto tale garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell’Università anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione; il Regolamento dei rapporti di lavoro corsi per i Master dell’Università, in particolare l’art 10, che stabilisce che i Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoenti e soggetti esterni, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 anche stranieri; le delibere rispettivamente del Senato Accademico del e del D.Lgs. Consiglio di Amministrazione del , con le quali l’Università ha approvato il presente accordo- quadro; la deliberazione n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo _ del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e con la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaquale l’Azienda ha approvato il medesimo accordo-quadro.
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Samples: Collaborazione Tra Azienda Ospedaliera E Università Per Master Di Area Sanitaria
VISTI. il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011attività culturali”; - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 167: 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”(d’ora in poi “Codice”); - comma 7: "Per l'art. 6del “Codice” – Valorizzazione del patrimonio culturale, che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le regioni migliori condizioni di utilizzazione e i settori ove fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la disciplina tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze; - l’art. 102 del “Codice”– Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, sulla possibilità di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, attraverso la definizione di accordi, tra gli enti fruizionee la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, nell’ambito e con le procedure di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessivo art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"112; - comma 10: "I datori l’art. 112del “Codice” – Valorizzazione dei beni culturali di lavoro appartenenza pubblica, al co. 9, che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento consente di stipulare accordi tra Stato e Regioni per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali anche mediante istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni; - l'art. 111 del “Codice” - Attività di valorizzazione, secondo il quale le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al percorso formativo della regione dove è ubicata perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6; - l’Accordo sottoscritto il 14 marzo 2013 fra la sede legale Regione Puglia e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296il MIBACT che mirava, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"rispetto delle competenze dello Stato e delle Regioni, a individuare una strategia di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell’intera Regione; - la circolare Legge regionale n. 17 del Ministro del lavoro 25 giugno 2013 e delle politiche sociali n. 29, prots.m.i. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante beni culturali”, che disciplina le azioni finalizzate al potenziamento e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino al miglioramento della fruizione dei beni culturali per contribuire alla scadenza conoscenza e alla conservazione e fruizione del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionalipatrimonio culturale, al rispetto rafforzamento dell’identità storica e culturale, allo sviluppo del presente accordoterritorio e alla promozione dell’inclusione sociale e culturale delle popolazioni; - l’art. 14 della Legge regionale n. 17/2013 che stabilisce che la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della disciplina contrattuale nazionale Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità relazioni con il Testo unico sull'apprendistatopaesaggio e con i beni ambientali, a norma dell'artnonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento; - il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e, in particolare, gli artt. 39, co. 1, lett. c) e 42 riguardanti l’istituzione delle Direzioni Regionali Musei in luogo dei Poli Museali, precedentemente istituiti con D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, artt. 31 e 34 e le loro competenze; - il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che, all’allegato 2, annovera tra gli istituti periferici afferenti alla Direzione Generale Musei la Direzione Regionale Musei Puglia; - il D.L. 22/2021 che all’art. 6 comma 30, legge n. 247/2007 e 1 modifica l’art. 52 del D.Lgs. 300/1999 disponendo la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come Ministero della Cultura; - il X.X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; - il D. 417 del 23 novembre 2021 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 167/20111974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato così come modificata dalla D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilel’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in un quadro che consenta particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15-bis, 15-ter e 15-quater; - in particolare, l’istituzione del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio le cui competenze sono così declinate: cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; - presidia la cooperazione territoriale, la valorizzazione turistica; - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l’attrattività del territorio; - gestisce e attua le opportune politiche di promuovere lo marketing territoriale; - gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l’attrattività e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche competitività nel contesto internazionale; - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in considerazione dei processi una delle principali sorgenti di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelavalore economico per la Regione.
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Samples: Accordo Regione Puglie E Ministero Della Cultura Per La Valorizzazione Integrata Dei Beni Culturali
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, − lo Statuto della Regione Lazio; − la Legge Regionale del decreto legislativo 14 settembre 201118/02/2002, n. 167: - comma 7: 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; − il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; − la Legge n. 241/1990 "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con formazione esclusivamente aziendale fino la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo alla scadenza Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del termine previsto dall'art10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 7Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, comma 7Ricerca e Innovazione, D.LgsScuola e Università, Diritto allo Studio”; − il D.lgs. n. 167/2011196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; − la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx l’incarico di impegnarsi a tutti i livellidirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale Formazione, nei rapporti istituzionaliRicerca e Innovazione, al rispetto Scuola e Università, Diritto allo Studio; − la Legge Regionale n. 10 del presente accordo18/09/2006, al fine articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di garantire una entrata in vigore uniforme seguito anche solo “Fondo”), modificata da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014; − la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra citati dell’art. 1 della disciplina contrattuale nazionale legge 10/2006; − la Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 31/03/2016 concernente l’approvazione del disciplinare e le linee operative del Fondo (di seguito “Disciplinare” e “Linee Operative”); − la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle diverse regolamentazioni legislative regionali schede di attività A e B; − la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 avente ad oggetto: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; − la Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 02/08/2017 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Addendum alla scadenza Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del periodo transitorio Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – istituzione della “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” (Accordo di finanziamento ai sensi dell’art. dell’art. 38 del Regolamento UE 1303/2013); − la Determinazione Dirigenziale n. G13695 del 10/10/2017 avente ad oggetto: POR 2014/2020. Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” - Impegno di spesa di Euro 35.000.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A. (Cod. Credit. n. 59621) - Asse I Occupazione. – Priorità d’investimento 8.i e 8.ii - Capitoli A41167, A41168 e A41169. Esercizi finanziari 2017- 2018 - 2019 – 2020; − il Decreto Dirigenziale n. G14949 del 03/11/2017 avente ad oggetto: Nomina dei componenti del Comitato di Governance di cui all'artall’art.9 dell’Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 2 agosto 2017; − la Determinazione Dirigenziale n. G15265 del 10/11/2017 con cui è stata modificata la Scheda di attività D bis della Convenzione con Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. 7, comma 7, D.Lgscron.18854/2016) - Addendum "Sezione Speciale Liquidità Sisma" (reg. cron. 20440/2017) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; − la Determinazione Dirigenziale n. 167/2011G15500 del 15/11/2017 con cui sono stati modificati l’allegato B) - Scheda di attività D - e l’Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova S.p.A. e Soggetti erogatori - della Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. Le parti, considerata cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2017) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; − la revisione e razionalizzazione dei rapporti Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017 avente ad oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatofinanziamenti a tasso agevolato, a norma dell'artvalere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". 1− la Determinazione Dirigenziale n. G17029 dell’11/12/2017 avente ad oggetto: Istituzione del Nucleo regionale e nomina dei componenti, comma 30di cui alla scheda D dell'Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014- 2020", legge approvato con Determinazione Dirigenziale n. 247/2007 G11002 del 2 agosto 2017 e ss.mm.ii; − la Determinazione Dirigenziale n. G17403 del D.Lgs14/12/2017avente ad oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma" (rif. Determinazione Dirigenziale n. 167/2011, riconoscono G15813 del 20/11/2017). Chiusura anticipata finestra annuale 2017 - Linea di Intervento A: Fondo Futuro e RISERVA Soggetti Prioritari. − la Determinazione Dirigenziale n. G05287 del 20/04/2018 avente ad oggetto: Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza (reg.cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2016). Modifica Allegato B) - Scheda di attività D - e Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori. Modifica Allegato 2) - Scheda di attività D - e Appendice I - allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori (Allegato 3). − la Determinazione Dirigenziale n. G09274 del 08/07/2019 che ha approvato le Schede di attività D e D Plus; − in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione occasione dell’apertura della finestra 2018 era stata apportata una modifica alla procedura di presentazione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovaniledomande, in quanto quella adottata nella prima finestra (2017) aveva manifestato alcune criticità nella definizione dell’ordine cronologico; − la procedura adottata per la finestra 2018, che pure ha consentito di superare le criticità precedentemente riscontrate, ha manifestato un quadro importante limite intrinseco nella procedura “a sportello”: in presenza di una richiesta potenziale molto superiore alle risorse disponibili, si determina l’effetto “click day” e l’immediato esaurimento delle risorse; − si è ritenuto necessario pertanto individuare una procedura alternativa, sperimentata con successo in occasione di una iniziativa a valere su risorse nazionali a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma, che consenta consente di promuovere definire un ordine di accesso all’istruttoria mediante una “graduatoria provvisoria” elaborata sulla base di punteggi calcolati dai richiedenti secondo una griglia di criteri non discrezionali; − il Regolamento Regionale n. 1/2002 citato, attribuisce la competenza in materia di microfinanza e microcredito alla Direzione Regionale per lo sviluppo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; − il Disciplinare allegato alla citata DGR n. 135/2016 prevede che la gestione del settore Fondo sia affidata alla Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, che può avvalersi dell’operato di Lazio Innova S.p.A., disciplinandone l’attività attraverso apposita convenzione; − con la sua capacità competitiva nei mercati internazionalicitata Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. affidando a quest’ultima la gestione del Fondo, anche le cui modalità di utilizzo sono dettagliate in considerazione dei processi singole schede operative (“Schede di trasformazione Attività”) e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli ss.mm.ii.; − a seguito dell’adozione del sopra citato schema è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Lazio e diversificate esigenze della clientelaLazio Innova S.p.A. reg. cron. 18854 del 06/05/2016 e ss.mm.ii.;
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Samples: Convenzione
VISTI. l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le disposizioni pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'art. 7attività di interesse comune; la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell’affidamento alla Banca d’Italia del servizio tesoreria provinciale dello Stato; la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992; l’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 20115 dicembre 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 430, che affida alla Banca d’Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato; la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e i settori ove della programmazione economica e la disciplina Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di cui al presente tesoreria centrale dello Stato, stipulata il 9 ottobre 1998; la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia per la gestione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici del 31 marzo 2003; il decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria del Ministero dell’economia e non oltre sei mesi dalla data delle finanze del 30 maggio 2014 recante “Modalità di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)”; l’articolo 14, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti6, della legge 27 31 dicembre 20062009, n. 296196, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7l’articolo 14, comma 78-bis, D.Lgs. della legge 31 dicembre 2009, n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli196, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoil quale prevede che, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del periodo transitorio servizio di tesoreria statale; l’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. all’articolo 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30del decreto-legge, dell’8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 247/2007 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilesuccessive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, i quali disciplinano i presupposti per la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.privati;
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Sistema Informativo Delle Operazioni Degli Enti Pubblici (Siope)
VISTI. le disposizioni la D.D. Rep. CP/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot. Cp/53251/2021 del 10/06/2021; la D.D. n.rep. CP/1293/2021 del 5/10/2021 prot. CP/91295/2021 del 5/10/2021; il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.; lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013; il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la linea guida ANAC n. 4; il Durc; la certificazione antimafia; il controllo antipantouflage; la RdO di accordo quadro n. 2823921 ; la stipula dell’accordo quadro sul M.E.P.A. con prot. Cp/105878/2021 del 11/11/2021; la natura dell’accordo quadro in argomento prevede un contratto pluriennale si provvederà all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del TUEL; - di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento; - di approvare il quadro economico riportato nelle premesse; - di impegnare per l’anno 2022 la somma di euro 630.116,05 di cui all'art17.329,21 relative a prestazioni professionali al netto del ribasso d’asta, oltre contributo ANAC per € 600,00, somme tutte relative al I contratto applicativo di accordo quadro per “Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art.54 comma 3 del D.Lgs. 750/2016 e ss.mm.ii. per lavori di manutenzione, P.I. H24, con sorveglianza .sulle sedi stradali, sui manufatti comunali sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie com. nel Municipio XI – Ambito Territoriale CENTRALE, incluse attività di Pronto Intervento H24 da eseguirsi nell’intero territorio del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Municipio XI in caso di allerta meteo diramate dal Dip. Sicurezza e Prot..Civile di Roma Capitale e per situazioni emergenziali. Durata dell’accordo quadro: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei 36 mesi dalla data stipula sul M.E.P.A.” cod. cred.1166840. CIG: 8773867817 CUP: J86G21002540004 NR.RDO 2823921 cod.cred. 96732, CIG Derivato 8978695D7F, sui seguenti capitoli : 1302762/50373 pmc e 1304190/915 ptc per anac;di affidare l’importo di entrata euro pari a 612.786,84 che gravail biancio 2022 capitolo 1302762/50373 pmc all’Impresa GRANDI LAVORI S.R.L. che ha proposto un ribasso del 49,784% in vigore ragione dell’aggiudicazione definitiva D.D. n.rep. CP/1293/2021 del presente decreto, le regolazioni vigenti5/10/2021 prot. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"CP/91295/2021 del 5/10/2021; - comma 10: "di disporre che il contibuto xxxx venga impegnato con atto successivo; - di disporre che la somma € 17.329,21 (prestazioni extra contrattuali) rimanga a disposizione della S.A. e sia affidata con atto successivo; - di autorizzare la stipula del I datori contratto applicativo con decorrenza dall’1/01/2022 sino al 31/12/2022 o comunque fino ad esaurimento fondi, a partire dalla data del verbale di lavoro che hanno sedi consegna ; - di approvare lo schema del I contratto applicativo in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"atti; - la circolare spesa per il I contratto applicativo grava sul Bilancio 2022 per complessivi euro 630.716,05 Iva compresa, - di procedere all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011TUEL in considerazione della natura dell’accordo quadro in argomento che prevede un contratto pluriennale; - l'interpello di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011DPR 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; concordano - di confermare le vigenti discipline la nomina del c.c.n.lRup in fase di esecuzione, P.O. Funz. terziario in materia Tecn. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - a parziale rettifica di apprendistato professionalizzante e quanto previsto dalla D.D. Rep. Cp/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot.cp/53251/2021 del 10/06/2021 di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; modificare la composizione dell’ufficio di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Direzione Lavori come segue:
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Samples: Affidamento Contratto Applicativo
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201118 aprile 2016, n. 167: 50; - gli articoli 107, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa2, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4183, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"267; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali legge 7 agosto 1990, n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011241; - l'interpello le linee Guida ANAC; - il decreto del Ministero Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; - il Codice di Comportamento dei dipendenti del lavoro Comune di Napoli; - il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 24/04/1992; - la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e delle politiche sociali degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”; - il Regolamento dei controlli interni; - la Deliberazione G.C. n. 40 202 del 26 ottobre 2011; concordano - 31/05/2022 con cui è stato proposto al Consiglio il bilancio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.lprevisione 2022-2024. terziario in materia Per i motivi di apprendistato professionalizzante cui innanzi, 11 settembre 2020, n. 120, per i seguenti affidamenti: • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di apprendistato professionalizzante ristrutturazione di elementi del patri- monio costruito non a reddito dell’Ente tramite accordo quadro, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza un solo operatore eco- nomico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di elementi del termine previsto dall'art. 7patrimonio costruito”, comma 7relativamente ai seguenti lotti: • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento ai fini della rigenerazione urbana di piazze e aree verdi, D.Lgs. n. 167/2011; nonché di impegnarsi manutenzione della viabilità di quartiere, compren- sive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni, del patrimonio del Comune di Napoli, tramite accordo quadro, con un solo operatore economico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, com- prensive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni”, relativamente ai se- guenti lotti: Comune di Napoli Data: 16/11/2022, DETDI/2022/0000439 • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pub- blica (ERP) di proprietà dell’Ente, tramite accordo quadro, con un solo operatore economico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica”, relativamente ai seguenti lotti: - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di elementi del patrimonio costruito”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a tutti i livelli€ 100.000,00 ed € 300.000,00 di oneri per smaltimento, nei rapporti istituzionalientrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al rispetto netto dell’IVA; - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, comprensive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 100.000,00 ed € 300.000,00 di oneri per smaltimento, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 100.000,00 ed € 250.000,00 di oneri per smaltimento, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; n. 4 del 28/02/2013, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa; Si allegano, quale parte integrante del presente accordoatto, al fine i seguenti documenti costituiti da n. 617 pagine: - relativamente all’accordo quadro “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza elementi del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.patrimonio costruito”:
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Samples: Indizione Di Gara
VISTI. le disposizioni di cui all'art. la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina Dirigente con funzioni di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Dirigente Generale; - comma 10: "I datori il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"documentazione amministrativa; - la circolare del Ministro del lavoro L.R. 12 agosto 2002, n. 34, avente ad oggetto “Riordino delle funzioni amministrative regionali e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011locali” e ss.mm.ii.; - l'interpello la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, avente ad oggetto “Ordinamento del Ministero bilancio e della contabilità della Regione Calabria”; - la D.G.R. n. 226 del lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2021, avente ad oggetto “Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 40 117 (Codice del 26 ottobre 2011Terzo Settore)”; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante il D.P.G.R n. 186 dell’8 novembre 2021, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionaliil quale è stato conferito l’incarico, al rispetto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di Dirigente Generale Reggente del presente accordoDipartimento “Lavoro e Welfare”; - la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e organizzazione “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022”; - la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Perfomance della Giunta Regionale 2022-2024; - la D.G.R n. 159 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 07 novembre 2021 n. 9”, al fine con la quale sono state apportate modifiche organizzative e rimodulazioni ai Settori del Dipartimento “Lavoro e Welfare”; - il D.D.G. n. 4650 del 28 aprile 2022, avente ad oggetto “D.G.R. 159 del 20/04/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità reggenza ai Dirigenti non apicali” con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e quale è stato conferito alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx l’incarico temporaneo di reggenza del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Settore
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Samples: Provvedimento Di Iscrizione
VISTI. le disposizioni di cui all'artil D. Lgs. 7, 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del decreto legislativo 14 settembre 2011lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; Xxxxxx Xxx Xxxxx,0 – 00000 Xxxxxxx telefono: +00 000 0000000-0000 | email: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx - il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, trovano applicazionen. 15, in via transitoria materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo i CCNL vigenti dell’Area VII della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Dirigenza Universitaria; - le “Linee Guida per la circolare organizzazione delle funzioni tecnico amministrative di Ateneo” approvate con D.D. n. 344 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2926 febbraio 2015, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201125649, ed in particolare l’allegato I; - l'interpello il D.D. n. 591 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 729 marzo 2017, comma 7, D.Lgsprot. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli47988, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata con il quale si è effettuata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità l’aggiornamento del disegno organizzativo; - il D.D. n. 650 del 5 aprile 2017, prot. n. 52162, con il Testo unico sull'apprendistato, quale sono state aggiornate le pesature delle aree dirigenziali e degli incarichi aggiuntivi e rideterminate le correlate retribuzioni; - la nota per evidenze a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e consuntivo anno 2018 trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota 65623 dell’8 aprile 2019 con cui viene rideterminata la costituzione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Fondo per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento il finanziamento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta retribuzione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione posizione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.risultato del personale dirigente di seconda fascia per l’anno 2018, la cui certificazione è stata rinviata con verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 maggio 2019, come di seguito riassunte:
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Samples: Accordo Sulla Destinazione Delle Somme Non Utilizzate Fondo Anno Precedente
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4L’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. - La delibera n. 64 in data 27 dicembre 2006gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti. - La delibera n. 29672/2013 in data 11 settembre 2013, nel servizio informatico dove è ubicata con la sede legale"; quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). - la circolare Il punto 3.1.3 del Ministro del lavoro PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e delle politiche sociali n. 29valori”, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artall’art. 1, comma 302, del D.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. - Il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché: nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”. DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 247/2007 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e mondo alla risoluzione del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacontratto”.
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VISTI. le disposizioni L’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone:”Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'artattività di interesse comune”; • L’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; • il D.P.R. 275 del 08/03/1999 inerente " Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche" e in particolare gli articoli 6 e 7, che regolano rispettivamente l'esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e la promozione di accordi di rete ai quali le stesse possono aderire per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; • il Decreto Interministeriale n. 44 del decreto legislativo 14 settembre 201101/02/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 33, comma 1, lett. e, su interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: “Il Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuola e consorzi”; • il DPR 15 marzo 2010 n. 88: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 167112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. • il DPR 15 marzo 2010 n. 89: - Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della del decreto-legge 27 dicembre 200625 giugno 2008, n. 296112, nel servizio informatico dove è ubicata convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. • la sede legale"; - la circolare C.M. n. 76 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, 30/08/2010 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011AOODPIT/2656 “Misure di accompagnamento al riordino del II ciclo del Sistema Educativo di istruzione – Anno scolastico 2010/11”; - l'interpello del Ministero del lavoro • Dal quadro normativo su esposto emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi e convenzioni per la realizzazione di attività di comune interesse, formazione, aggiornamento, ricerca sperimentazione e sviluppo; • l’adesione al presente accordo è stata approvata dai competenti organi collegiali, le cui delibere impegnano i Dirigenti Scolastici, rappresentanti legali delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino scuole aderenti, alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.relativa stipula;
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Samples: Accordo Di Rete
VISTI. i pareri espressi dai Responsabili del Servizio Personale e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. ; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A DI APPROVARE la narrativa che precede; -Di dare esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 9 del 11/02/2016 e, pertanto, procedere alla modifica del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra RUSSO VITTORIA, nata a Pomigliano D’Arco il 23/12/1977, residente in Marigliano al Corso Xxxxxxx I n. 82/b - Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, aumentando al 83,33% il monte ore lavorative (30 ore settimanali), con decorrenza 18 Febbraio 2016, restando per ogni altro aspetto invariato il rapporto contrattuale e le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167condizioni previgenti relativamente a: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina inquadramento giuridico professionale “Istruttore di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"vigilanza”; - comma 10: "I datori inquadramento economico alla Cat. C – posizione C1; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time; -DI dare atto che la spesa derivante dall’aumento delle ore lavorative trova copertura nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2016/2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 30/11/2015; DI approvare l’allegato schema di contratto di lavoro che hanno sedi dovrà essere sottoscritto dalla dipendente Russo Xxxxxxxx per la modifica dell’orario di lavoro alle dipendenze del Comune di Marigliano, come sopra determinata; C i t t à d i P r o v i n c i a d i N a p o l i M a r i g l i a n o L'anno duemilasedici, addì del mese di , in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Marigliano (NA), nella residenza Municipale di Marigliano, Piazza Municipio Il Comune di Marigliano, rappresentato dal Responsabile del Settore II , ist. dir. , nato a il , che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Marigliano C.F Il/la sede legale dipendente , nato/a a il , residente in - Codice Fiscale ,- giusta deliberazione di Giunta Comunale n. e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata per la sede legale"; - la circolare modifica del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti contratto di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione incremento delle competenze utili allo svolgimento ore della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra lavorativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 “Il contratto individuale di lavoro” del CCNL 1994- 1997 Comparto Autonomie Locali e dell’art. 7 “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.classificazione” collegato al CCNL 1998-2001 Comparto Autonomie Locali;
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VISTI. i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare: - le disposizioni di cui all'art. 7delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del decreto legislativo 14 settembre 201120 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017; - l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 – “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; - il D.L. 29 maggio 2018, n. 16755 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 2018, n. 89 – “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; - la L. n. 145 del 2018 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; - l’art. 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, in L. 12 dicembre 2019, n.156 – “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”; - l’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; - la L. 30 dicembre 2021 n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, in L. 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina «4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. comma 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento -bis è prorogato fino al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 31 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.2022;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"lo Statuto regionale; - la circolare Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta - Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Ministro Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; - il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; - il Regolamento regionale n. 12/2022 avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle politiche sociali Strutture della Giunta Regionale”; - la D.G.R. n. 29665 del 14/12/2022, protcon cui, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201165/2001, è stato conferito l’incarico temporaneo di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali al dott. Fortunato Varo-ne; - l'interpello il D.P.G.R. n. 129 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante 16/12/2022 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionaliil quale è stato conferito, al rispetto xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, l’incarico di reggenza del presente accordoDipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali” nelle mo-re dell’individuazione, al fine all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente, del dirigente titolare. - Settore 1 - Commercio ed Artigianato, Fiere e Xxxxxxx; - Settore 2 - Promozione Imprenditoria, CCIIAA, Industria e Pmi – Incentivi, Ricerca e Innovazione (START UP - SPIN OFF); - Settore 3 –Attività Estrattive; - Settore 4 - Competitività delle Imprese, Attrazione degli Investimenti - Internazionalizzazione; - Settore 5 - Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili; - Settore 6 - Rigenerazione Culturale dei Piccoli Centri e Rilancio dei Borghi, Aree e Parchi Archeologici; - Settore 7 - Beni Culturali, Patrimonio Storico, Artistico, Architettonico, Valorizzazione Luoghi di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Culto; - Settore 8 - Programmazione delle azioni di supporto e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario coordinamento per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi delle aree industriali; - Settore 9 - Green economy: Progetti strategici di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.sviluppo – Attuazione Zes - Gioia Tauro;
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Samples: Decreto Dirigenziale
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 13 febbraio 2022 e successive da parte di Indyca Srl di poter effettuare delle riprese filmate per la produzione di un film per la regia di Xxxxxxxx Xxxxx nell’ambito del lavoro progetto "Bella presenza. Metodi relazione pratiche nella comunità educante" (a cura di Dedalus Cooperativa sociale), con diritti di utilizzo delle immagini acquisite; avendo ricevuto in data 6/4/2022 l’attestazione del versamento del canone di euro 752,00 da parte di Indyca Srl sul conto corrente delle Gallerie degli Uffizi; avendo ricevuto in data 6/4/2022 l’attestazione del versamento di euro 36,00 da parte di Indyca Srl sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Indyca S.r.l. di seguito indicato come concessionario, con sede in con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 11 10153 Torino, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di poter effettuare le suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione è incedibile e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni l’atto di cui all'artcostituzione della Società del 02 agosto 2002 firmato dal Notaio Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx in Xxxx (Xxx. 700000 - racc. 7317); - il nuovo statuto di Capitale Lavoro SpA, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativarogito notarile rep. n 25208 e racc. n. 14963 firmato dal Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx a Roma il 20 ottobre 2008; - in particolare, trovano applicazionegli artt., 4, 7 8, 9, 11, 13, 16 e 17, del citato statuto, i quali, regolamentando rispettivamente l’oggetto sociale, le modalità di svolgimento delle attività, il capitale sociale ed azioni, i compiti dell’assemblea, la presidenza dell’assemblea, i poteri del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la gestione del bilancio, configurano Capitale Lavoro come soggetto “in house” della amministrazione provinciale di Roma; PREMESSO che - l’affidamento in oggetto mira a consentire la realizzazione degli interventi interessati da parte di un soggetto che, in via transitoria quanto in house e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretodotato delle specifiche competenze necessarie ad una migliore attuazione degli interventi previsti, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4garantisce una gestione dell’intervento maggiormente economica, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"efficace ed efficiente; - comma 10l’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” della Provincia di Roma necessita di un supporto per la realizzazione del progetto “Laboratori per l’autonomia – CENTRO POLIFUNZIONALE PERMANENTE PER L’INTEGRAZIONE NELLA PROVINCIA DI ROMA”. CONSIDERATO che: "I datori - lo statuto di lavoro che hanno sedi Capitale Lavoro definisce come costituenti l’oggetto sociale della società stessa “le attività relative al supporto per gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Roma, alla gestione di servizi per l’impiego e formazione professionale in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di apprendistato professionalizzante politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio”; - l’esperienza maturata da Capitale Lavoro nei settori sopra citati ha permesso alla società di dotarsi delle particolari competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire una migliore gestione degli interventi pubblici indirizzati al sostegno di tali settori; - Capitale Lavoro, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio statuto societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta qualificabile quale soggetto “in house” della Provincia di Roma, secondo l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della ricorrenza dei requisiti del “controllo analogo” e della ”attività prevalente”; - dall’esame del sopraindicato statuto sociale risulta infatti che la Provincia di Roma dispone di un penetrante e dominante controllo sulla: 1) struttura della società, attraverso, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale; 2) attività sociale, attraverso, tra l’altro, gli obblighi di operare “esclusivamente per conto della Provincia di Roma” e mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assumano le analoghe caratteristiche dell’attività svolta da quest’ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici e trasmettere, con periodicità semestrale, all’Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere; la sussistenza del requisito della “attività prevalente” risulta confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Provincia di Roma sull’attività sociale, nello specifico dall’art. 3 p. 4 del citato statuto secondo cui Capitale Lavoro opera esclusivamente su incarico della Provincia di Roma; RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti - l’affidamento a Capitale Lavoro di incarichi relativi alla realizzazione delle attività di supporto e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza collaborazione necessari per la realizzazione del termine previsto dall'art. 7progetto in discorso; - assicurare, comma 7nell’ambito della realizzazione delle operazioni da parte di Capitale Lavoro, D.Lgs. n. 167/2011; la gestione delle attività in un’ottica di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa economicità ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.efficienza;
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Samples: Service Agreement
VISTI. i seguenti atti di questa Conferenza: -l’Accordo tra il Governo, le disposizioni Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artall’art. 1, comma 302, della legge n. 247/2007 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con Decreto del D.Lgs. Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 167/201180 del 6 aprile 2018), riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario sancito dalla Conferenza permanente per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato i rapporti tra sistema scolastico lo Stato, le Regioni e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta le Province autonome di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione Trento e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli Bolzano il 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR); -l’Accordo tra il Governo, le Regioni e diversificate esigenze le Province autonome recante “Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della clientela.legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR); -l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, comma 1, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR);
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Samples: Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Le Province Autonome
VISTI. le disposizioni -la nota del Ministro dell’Ambiente del 1.12.2016, di concessione dell’intesa sull’Ordinanza del Presidente della Regione n.26/2017, con la quale alla lettera e) si chiedeva di “attivare immediatamente il Catasto Rifiuti regionale di cui all'art. 7all’articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2011D.Lgs n,152/2006 prevedendo che i Comuni trasmettano i dati in tempi compatibili con le verifiche degli obiettivi”; -la successiva nota ministeriale del 7.2.2017 con la quale il Dirigente Generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento chiedeva che i trend positivi di crescita della raccolta differenziata “venissero confermati e certificati da ARPA regionale e ISPRA”; - le note di riscontro dell’Assessore Regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità del 4.1.2017 e del 20.1.2017 con le quali si rappresentava che il catasto rifiuti era già attivato presso ARPA Sicilia e che invece si intendeva provvedere all’aggiornamento mensile dei dati ed alla loro validazione e che a tal fine si era compulsata ARPA Sicilia; - gli esiti della riunione convocata con nota assessoriale del 15.2.2017 per il 23.02.2017 poi spostata al 1 marzo 2017, fra l’Assessore regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, il Dirigente dell’Ufficio Speciale e il dirigente dell’ARPA Sicilia preposti al Catasto Rifiuti; -l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 167: - 241 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” da sottoscriversi, ai sensi del comma 7: "Per 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi. Tutto ciò premesso e considerato tra le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione come in epigrafe rappresentate, si conviene e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasi stipula quanto segue.
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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 107 del D.Lgs. n. 167/2011267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL”; • l’art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali; • la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 151 del 23.12.2016, riconoscono con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi; • il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22; • l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità; • la L. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti; • il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni; • lo Statuto del Comune; • il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009; • Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/20121; • Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021. Approvazione.” con la quale è stato approvato il bilancio per l’anno 2019; • il decreto legislativo n. 118 del 2011 “ Disposizioni in tale istituto uno strumento prioritario materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l'acquisizione l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle competenze utili allo svolgimento entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori; • il Piano Triennale per la Prevenzione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e mondo l'integrità 2018-2020 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileComune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 30.01.2018, in un quadro ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal X.Xxx. 33/2013; • il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013; • gli art. 192 del D. Lgs 267/2000 ed il co. 2, art. 32 D.Lgs. 50/2016 nei quali è stabilito che consenta le P.A., prima dell’avvio delle procedure di promuovere lo sviluppo affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrarre, con la quale individuare gli elementi essenziali del settore contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte; • la sua capacità competitiva Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore ha effettuato, una gara con procedura aperta in modalità telematica con ricorso all’asta elettronica per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2019, per i soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto art. 42 bis; • che in data 20 settembre 2018, è stata aggiudica la gara per la fornitura di energia elettrica “altri usi in bassa tensione”, per l’anno 2019 all’operatore economico A2A Energia Spa; • a seguito dell’aggiudicazione della gara, la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, ha stipulato una convenzione, ex art 26 della legge 488/2000, con gli aggiudicatari, relativa alla fornitura di energia elettrica riservata alle stazioni appaltanti del territorio regionale toscano, suddivisa in tre lotti, di cui Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione. CIG originario: 76004032F8; • la convenzione in oggetto all’art. 2 (oggetto della convenzione ed importo) prevede la fornitura di energia elettrica per “Altri usi in Bassa Tensione”, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei mercati internazionaliconfronti dei soggetti di cui all’art. 42 bis, anche commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 che ne abbiano fatto richiesta mediante ordinativo di fornitura, in considerazione base alle condizioni della convenzione, dei processi di trasformazione suoi allegati e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.documentazione ivi richiamata;
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VISTI. la Legge n. 56 del 28/2/1987, il cui art. 3 recante “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate” prevede che “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le disposizioni sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di cui all'artmassima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. 7I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, del decreto legislativo dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dai comuni stessi”; - la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e i successivi decreti attuativi, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”; - il Decreto Legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 150 che ha dettato nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della legge 10 dicembre 2014, n. 183; - comma 10: "I datori il D.L. n. 4 del 28/1/2019 “Disposizioni in materia di lavoro reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l’art. 12 recante disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e possono altresì accentrare le comunicazioni delle politiche attive per il lavoro; - il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di cui all'art. 1adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, commi 1180 quale atto di programmazione e seguentigestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, della legge 27 dicembre 2006, così come modificato dal D.M. n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"59 del 22/5/2020; - la circolare Legge regionale del Ministro 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito “ARPAL Umbria”, quale ente strumentale della Regione Umbria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale; - la D.G.R. n. 1311 del 27.12.2019, di approvazione del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche sociali Politiche Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2974 del 28/06/2019”; - la D.G.R. 715 del 5.8.2020 ad oggetto “Piano di attuazione regionale del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74 del 28 giugno 2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020”; - La nota di ARPAL Umbria, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011del , con la quale veniva richiesta all’Amministrazione Comunale di la disponibilità di locali idonei da adibire al Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di , con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione/adeguamento della sede attuale; - l'interpello La nota prot. del Ministero con la quale il Comune di ha comunicato formalmente l’indisponibilità di una sede di proprietà comunale idonea ad ospitare la nuova sede del lavoro CPI di con caratteristiche dimensionali e delle politiche sociali n. 40 logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia e ha altresì comunicato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sottoscrivere un accordo che preveda l’acquisizione da parte del 26 ottobre 2011; concordano Comune di una sede ove allocare gli uffici del CPI di (ipotesi di trasferimento sede) - La nota prot. del con la quale il Comune di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoha comunicato formalmente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza rendere i locali del periodo transitorio Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoidonei alle esigenze dell’Agenzia, a norma dell'artsottoscrivere un accordo che preveda la ristrutturazione dell’immobile già in uso di proprietà pubblica/lavori di ammodernamento dei locali e adeguamento degli impianti (ipotesi di ristrutturazione/adeguamento sede attuale) - Le comunicazioni prot. 1tra ARPAL e l’amministrazione Comunale di propedeutiche alla stipulazione del presente accordo; è stata accertata l’indisponibilità, comma 30da parte del Comune di , legge n. 247/2007 di locali idonei già di proprietà comunale ovvero richiedenti interventi edilizi di mero ammodernamento con caratteristiche dimensionali e del D.Lgs. n. 167/2011logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia (ipotesi di trasferimento della sede dei CPI ad altro immobile nelle quali si prevede un contributo della Regione Umbria a titolo di compartecipazione ai costi per l’acquisto ovvero per interventi di ristrutturazione di notevole entità) Tutto quanto sopra visto e premesso, riconoscono in tale istituto uno strumento le Parti Di riconoscere che: - lo sviluppo della rete dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per l'acquisizione tutti gli Enti pubblici interessati; - a tal fine occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa prestazioni ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalii più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in considerazione un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici; - tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei processi servizi vi è quella di trasformazione dotare il Centro per l’Impiego di /Sportello del Lavoro di di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutti i servizi previsti; - il notevole incremento del numero di operatori nel Centro per l’Impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di una nuova e/o più adeguata sede che permetta all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi; - la nuova sede dovrà avere una superficie utile adeguata, che può essere stimata in mq, e dovrà presentare le necessarie caratteristiche con particolare riguardo alla raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di informatizzazione spazi che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze tengano conto della clientelanecessità di riservatezza (ipotesi di nuova sede).
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VISTI. le disposizioni i pareri di cui all'artagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.; Al temine della discussione riportata integralmente nel verbale di seduta, - DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate che qui si recepiscono, lo schema di accordo di pianificazione urbanistica presentato in data 28.10.2019, prot. 7n. 35948 dalla ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in ordine alla cessione al Comune di aree da destinare a servizi pubblici e conseguente riconoscimento di una volumetria aggiuntiva da realizzarsi all’interno di un nuovo Piano urbanistico attuativo individuato sull'area di proprietà della proponente; - DI DISPORRE con successivo provvedimento l’adozione della variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni per il recepimento delle risultanze di cui al punto precedente; - DI DARE ATTO che la sottoscrizione dell’accordo avverrà solamente dopo l’adozione della variante urbanistica di cui al punto precedente; - DI INCARICARE il responsabile del Settore V Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente degli atti conseguenti alla presente deliberazione e alla sottoscrizione del presente accordo; – DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 201118 agosto 2000, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela267.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7Il DM 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati a una alimentazione particolare” e, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167nello specifico: - comma 7L’art. 1 lett. C) che sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell’erogazione dei prodotti destinati all’alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Per le regioni e i settori ove la disciplina “Definizione dei livelli essenziali di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"assistenza”; - comma 10: "I datori L’art. 6 che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di lavoro che hanno sedi riferimento presso i quali sono in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare cura le comunicazioni di cui all'art. 1persone, commi 1180 e seguentidai presidi delle aziende unità sanitarie locali, della legge 27 dicembre 2006dalle farmacie convenzionate o, n. 296secondo direttive all’uopo emanate dalle regioni, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali; - la circolare L’art. 7 che prevede che gli alimenti dispensabili con onere a carico del Ministro del lavoro SSN siano inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una alimentazione particolare, predisposto e delle politiche sociali n. 29, protaggiornato periodicamente dal Ministero della Salute. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di apprendistato professionalizzante assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare: - La L. 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia; - Il D.M. 4 maggio 2006 “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123”; 6 mesi – 1 anno Euro 45,00 Euro 45,00 Fino a 3,5 anni Euro 62,00 Euro 62,00 Fino a 10 anni Euro 94,00 Euro 94,00 Età adulta Euro 140,00 Euro 99,00 La delibera della Giunta Regionale n. 5738 del 31 ottobre 2007 avente per oggetto “PROGETTO CRS-SISS: PRIMA ATTUAZIONE ART.1 L.R. 18/2007” che, a seguito della legge regionale n. 18 del 31 luglio 2007, sancisce l’obbligatorietà all’adesione e all’utilizzo del SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) da parte di tutti gli operatori del sistema regionale socio-sanitario in particolare per permettere la comunicazione e l’elaborazione dei dati sanitari garantendo il controllo e il contenimento della spesa, tra cui l’assistenza integrativa e dietetica. La delibera della Giunta Regionale n.10031 del 7 agosto 2009 avente per oggetto “DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'EVOLUZIONE DEL PROGETTO CRS-SISS” che decreta l’approvazione dell’evoluzione del progetto SISS ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi del cittadino e del controllo della spesa . La delibera della Giunta Regionale n. 10512 del 9 novembre 2009 avente per ogegtto “DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'EVOLUZIONE DEL PROGETTO CRS-SISS – APPROVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO, DELLO SCHEMA D’INCARICO A LOMBARDIA INFORMATICA SPA E DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA SPA E AZIENDE SANITARIE”. L'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326,e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate per l’attuazione degli adempimenti tecnici relativi alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio CRS di cui all'artall’Art. 750 del Decreto Legge 269/2003 convertito con Legge 326/2003. La DGR n. ……………… del ……………….. che approva il presente schema tipo di convenzione. che la normativa inerente i rapporti con le farmacie pubbliche e private (D.P.R. 371/1988, art. 2 comma 72) nel riconoscere la possibilità per le farmacie di erogare prodotti dietetici a carico del Servizio Sanitario Nazionale, D.Lgsnon individua tale canale distributivo come esclusivo; che il sistema SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) connettendo in rete tutti gli operatori Socio sanitari della Lombardia in un unico sistema informativo, costituisce l’infrastruttura info-telematica che supporta il ciclo prescrittivo-erogativo, in particolare fornendo gli strumenti idonei per la dematerializzazione dell’intero processo, per il supporto alle fasi di rendicontazione e per la gestione degli assistiti di tutte le ASL del territorio; che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50 della legge n. 326 dell’11 novembre 2003 le strutture di erogazione di servizi sanitari, tra cui l’assistenza integrativa e dietetica, devono effettuare la rilevazione e la trasmissione dei dati ai sistemi regionali SISS, secondo quanto stabilito dalle delibere di attuazione del SISS (delibera 5738 del 31 ottobre 2007 e successive); che il percorso configurato dal progetto “Nuova Celiachia” di cui all’allegato 1 alla DGR n. ………. n. 167/2011. Le partidel prevede, considerata la revisione e razionalizzazione in particolare, che: - le ASL inseriscano gli Assistiti celiaci nel sistema SISS abilitandoli all’approvvigionamento dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con prodotti per Celiaci secondo il Testo unico sull'apprendistatoPiano Terapeutico opportunamente predisposto dallo specialista; - venga attribuito un CODICE CELIACHIA legato all’attivazione del Piano Terapeutico - il CODICE CELIACHIA, a norma dell'art. 1discrezione delle singole ASL, comma 30venga consegnato al momento dell’autorizzazione del Piano Terapeutico o recapitato in caso di cittadini già autorizzati; - i punti vendita che aderiscono al progetto effettuino la lettura della CRS - le aziende inviino mensilmente al SISS un flusso di rendicontazione dei prodotti erogati con tracciato record specificato al sub-allegato 1 (Tracciato_Rendicontazione); - l’anagrafe dei prodotti erogabili in regime SSR presenti nella sezione celiachia del Registro Nazionale del Ministero della Salute sia gestito centralmente nel sistema SISS; che tale sistema costituisce un valore aggiunto rispetto al soddisfacimento di talune esigenze manifestate dalle Associazioni Italiana Celiachia Lombardia Onlus , legge n. 247/2007 ed in particolare: - possibilità di approvvigionarsi dei prodotti a carico del Servizio Sanitario Regionale non solo all’interno delle farmacie, ma anche all’interno di comuni punti vendita dei prodotti alimentari; - possibilità di superare i limiti provinciali per l’approvvigionamento dei prodotti, consentendo la libera circolazione e scelta del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed cittadino su tutto il territorio regionale; che l’attivazione di un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile che soddisfi le esigenze sopra riportate risulta pertanto volto a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileil normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, in un quadro che consenta coerenza alle finalità perseguite dalla citata L. 123/2005, favorendo maggiore accessibilità e uniformità delle modalità di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento acquisto degli alimenti rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze alla generalità della clientela.popolazione;
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Samples: Accordo Regionale Per l'Erogazione Di Prodotti Dietetici Senza Glutine
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, l’articolo 2 della legge 27 dicembre 20061973 n. 852 che dispone: “I lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione. - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 296196, nel servizio informatico dove è ubicata come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la sede legaleprotezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la circolare deliberazione del Ministro Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. …..del lavoro , con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852; - la nota prot. n…………. del con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 29Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello ……….. del con la quale il Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione esazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.contributi associativi dovuti dagli iscritti;
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Samples: Convenzione
VISTI. le disposizioni il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e xx.xx., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; RITENUTO dover provvedere in merito; CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 122 del 18/08/2020 avente ad oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ACQUISTO DI N 2 VEICOLI ELETTRICI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 LINEA D’AZIONE 1.2.2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui all'artin premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 7, 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. C I T T À M E T R O P O L I T A N A D I C A G L I A R I Pa r c o d e l l e Ri m e m x x x x x x - 00000 - Xx n n a i ( CA) Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ACQUISTO DI N 2 VEICOLI ELETTRICI Proposta N° 122 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 16718/08/2020 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - il Comune di Sinnai, si prefigge di conseguire obiettivi posti dalla Comunità Europea riguardo alla mobilità sostenibile, al contenimento delle emissioni in atmosfera; - che la Legge Regionale del 4 Febbraio 2016 n° 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna che ha istituito la Citta Metropolitana di Cagliari, il cui territorio comprende i comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo, San Xxxxxx, Sinnai, Villa San Xxxxxx, Uta; - il 9 Febbraio 2018 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e fra gli altri, il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari hanno sottoscritto l’accordo di Programma “ finalizzato alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico atte a garantire uno sviluppo unitario della mobilità elettrica regionale e supportare le Amministrazioni Pubbliche di veicoli elettrici il quale all’art. 3 paragrafo 2, disciplina la sostituzione di veicoli a combustione termica, di proprietà della pubblica Amministrazione, con veicoli elettrici; - In data 24 giugno 2019 la Citta Metropolitana di Cagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno sottoscritto la convenzione Rep. N° 23880/conv. 29 in base alla quale (art. 2, comma 7: "Per le regioni 4 ) la citta Metropolitana di Cagliari, con finanziamento pari ad € 1.380.000,00 avrebbe dovuto acquistare autovetture per conto proprio e per i settori ove suoi comuni, risultando cosi unico Soggetto Beneficiario del finanziamento; - in data 21/23 aprile 2020, la disciplina citta Metropolitana di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaCagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno sottoscritto la convenzione Rep. N° 12968 conv/48 del 24/aprile 2020 integrativa della convenzione Rep. N° 23880/conv. 29 del 24 giugno 2019 per l’acquisto di veicoli elettrici; con la quale la citta Metropolitana di Cagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno convenuto, trovano applicazionedi apportare alcune integrazioni alla convenzione originale in modo da precisare che il Soggetto Attuatore dell’intervento, per l’individuazione del fornitore nel rispetto delle norme sull’acquisizione mobiliare della pubblica amministrazione, attiverà una procedura di “ accordo Quadro “, come definita dall’art. 54 del D.LGS 50/2016 e che i Soggetti Beneficiari del finanziamento, oltre la citta Metropolitana di Cagliari, sono i comuni che ne fanno parte; - l’acquisto degli autoveicoli dovrà essere perfezionato direttamente dai singoli Comuni e dalla stessa Città Metropolitana di Cagliari, in via transitoria tal modo risulteranno Soggetti Beneficiari ai sensi del XX.XX.XX, con risorse FSC 2014/20 che verranno loro trasferite pro quota da parte della Citta Metropolitana di Cagliari - il finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna alla citta Metropolitana di Cagliari è quantificato in € 1.380.000,0, rivolto all’acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica – e non oltre sei mesi dalla data alla gestione dell’appalto, da destinarsi in parte alla Città Metropolitana di entrata Cagliari e in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro parte ai comuni che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.costituiscono;
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Samples: Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni L’art. 0, x. 00-xxx, xxx XX 24 aprile 2014 n. 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), come modificato da legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ove si dispone che “Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui all'art. 7alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo 14 settembre 2011decreto-legge 31 maggio 2010, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i settori ove la disciplina successive modificazioni. La disposizione di cui al presente decreto comma non sia immediatamente operativadeve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale”; - L’art. 29 (disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali), trovano applicazionec. 36, della LR 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), ove si dispone che “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 00 xxx, xxx xxxxxxx legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in via transitoria favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e non oltre sei mesi dalla data regionale. I lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di entrata servizio civico di utilità collettiva. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali”; - L’art. 5 (disposizioni in vigore del presente decretomateria di sanità e politiche sociali), le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica c. 13, della LR 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), ove si dispone che “Gli enti locali di cui all'art. 4alla legge regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti5, della legge 27 dicembre 2006regionale n. 17 del 2016, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro possono predisporre e delle politiche sociali n. attuare i progetti di cui all'articolo 29, prot. comma 36, della legge regionale n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 5 del Ministero 2015, assumendo la titolarità del lavoro progetto e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro previo accordo con contenuto formativo i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016”; - La nota n. PG/2017/176133 del 16 maggio 2017, con cui il Direttore Generale dell’Azienda manifesta all’Assessorato regionale del Lavoro la disponibilità ad attuare un progetto ai sensi dell’art. 5, c. 13, della LR n. 5/2017, volto all’attivazione del cantiere previsto dall’art. 29, c. 36 della LR n. 5/2015, riguardante i lavoratori percettori nell’anno 2017 di ammortizzatori sociali, già in conformità utilizzo presso le cessate ASL incorporate nella ATS e/o in altri Enti Locali; - L’art.1 (disposizioni finanziarie), c. 7, della LR 27 settembre 2017, n. 22 (disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), ove si dispone che: “Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89”; - La nota n. PG/2018/65690 del 21 febbraio 2018 con cui l’Azienda comunica al Comune di Assemini la disponibilità a predisporre progetti per il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artlavoratori percettori nell’anno 2014 di ammortizzatori sociali e nel contempo richiede l’elenco del personale interessato ad aderire al progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017, unitamente all’ammontare dei fondi regionali residui che il Comune non intende utilizzare; - La Deliberazione della Giunta Comunale di Assemini N°27 del 21.03.2018 avente ad oggetto “ Cantieri comunali ex art. 29, comma 3036 L.R. n.5/2015, legge N.O. all’ATS Sardegna per la predisposizione del progetto annualità 2018” nella quale, tra l’altro, è riportato il finanziamento assegnato dalla RAS al Comune per l’anno 2018 pari a € 37.228,30 per l’avvio delle lavoratrici di seguito indicate: cognome nome Codice fiscale XXXXXX XXXXXX XXXXXX AUGUSTA CDDNLM69S68G113P XXXXXXX XXXXXXXX DSGGZN62A43B354D TENUTO CONTO che le Xxx.xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Augusta e Xxxxxxx Xxxxxxxx, hanno comunicato al Comune di Assemini la propria disponibilità a proseguire il progetto di utilizzo per l’annualità 2018 presso l’Azienda per la Tutela della Salute – ASSL di Cagliari, mediante nota acquisita al protocollo del Comune al n. 247/2007 7248 del 27/02/2018; DATO ATTO che le parti intendono accordarsi per trasferire all’Azienda la titolarità del progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017 e del D.Lgs. n. 167/2011relativo rapporto di lavoro da costituire a tal fine con il personale interessato anzidetto, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario nonché l’ammontare del finanziamento regionale pari a € 37.228,30 stanziato per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta il 2018; In considerazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.quanto sopra esposto,
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Samples: Accordo Per L’assunzione Della Titolarità Del Progetto E Dei Rapporti Di Lavoro
VISTI. il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx 00000 del 30/7/2015 di approvazione dell’accordo, stipulato in data 9/7/2015 - l’Accordo Quadro tra la Regione Veneto e la Direzione Interregionale VVF del Veneto per la definizione delle linee quadro concernenti le disposizioni di cui all'art. 7, funzioni svolte dal Medico incaricato del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per servizio sanitario presso le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore sedi VVF della Regione Veneto del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"9/7/2015; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011461287 del 29/10/2020 di rinnovo dell’Accordo quadro per l’anno 2021 della Regione Veneto; - l'interpello la nota del Capo del Corpo Ufficio Sanitario prot. 21851 del 16/11/2017 e prot. 22857 del 1/12/2017; - l’allegato A del Xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx. 000 del 23/10/2017 nel quale sono indicati il numero di posti disponibili di Medico Incaricato del servizio sanitario per il Comando VVF di VICENZA, nonché i relativi compensi spettanti al predetto; - il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare che siano svolte presso le proprie strutture le attività e i compiti del Medico Incaricato del Servizio sanitario e che dall’1/1/2016 tale attività è stata effettuata, a seguito Accordo quadro tra Ministero del lavoro dell’Interno e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011Regione Veneto, in concerto con le Aziende Socio Sanitarie Locali , tramite appositi protocolli operativi; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgsche dal 2016 la suddetta attività è stata effettuata dall’ex Azienda X.X.XX. n. 167/20116 di VICENZA - l’impegno mensile del suddetto Medico Incaricato non eccede le 16/20 ore; di impegnarsi a tutti i livelliTUTTO CIO PREMESSO, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.CONVENGONO QUANTO SEGUE
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Samples: Protocollo Operativo
VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, e successive modificazioni; il D.M. 1° luglio 2014, recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'artalla legge 30 aprile 1985, n. 163”, e successive integrazioni e modificazioni; il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede all’articolo 11, comma 3 “per l’anno 2017, una quota delle risorse di cui all’art. 724, del decreto legislativo 14 settembre comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e i settori ove la disciplina Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; il verbale della riunione della Consulta per lo spettacolo del 10 marzo 2017 e l’allegata tabella di riparto del FUS, che ne costituisce parte integrante, con cui vengono ripartite le ulteriori risorse destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapredetto decreto-legge 30 dicembre 2016, trovano applicazionen. 244, in via transitoria convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; L’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1 e non oltre sei mesi dalla Allegato 2 al DL 17 ottobre 2016 n.189 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); la nota protocollo n. 32 del 28 Aprile 2017 dell’Anci nazionale; il DM 16 maggio 2017 n. 218 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; la L.R. 18/12/2013, n. 55 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di entrata in vigore del presente decretoeventi e la concessione di contributi” (Legge europea regionale 2013); la L.R. 23 dicembre 2014, le regolazioni vigentin. 46 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo Disposizioni per l'attuazione della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentidirettiva 2011/24/UE, della legge 27 dicembre 2006direttiva 2011/62/UE, n. 296nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale.” (Legge europea regionale 2014); - la circolare del Ministro del lavoro Ministero dei Beni e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 Attività Culturali e del D.LgsTurismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale xxxx. n. 167/2011Xxxxxxx Xxxxxx La Regione Abruzzo, riconoscono con sede in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L’Aquila xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 6 – cap. 67100 C.F. 80003170661 legittimamente rappresentata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilePaesaggio dell’Abruzzo, in un quadro che consenta xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguito denominate “le Parti”
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni La legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di cui all'arteducazione,istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R del 08/08/2003; il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 74, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.532 del decreto legislativo 22 giugno 2009, come da ultimo modificata con DGR 341/2018, che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”; il Decreto Legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione della legge 10 dicembre 2014, n.18” che all’art. 1 individua la Rete Nazionale dei servizi per le regolazioni contrattuali vigenti"politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici o privati, tra i quali le Regioni, che tra le altre funzioni, hanno la competenza in materia di CPI, attuano le politiche del lavoro e assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; - il D.P.R. 275/99 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art, 21 della L. 15 marzo 1997, n.59 ed in particolare l’art.7 comma 10: "I datori 2 del citato D.P.R., che consente espressamente l’adozione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art.15 della regione dove è ubicata la sede legale legge 241/90; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 avente ad oggetto “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, commi 1180 e seguentilettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53”; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 avente ad oggetto “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”; il D.M. 22 agosto 2007 n.139, “Regolamento recente norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nel servizio informatico dove è ubicata relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; la sede legale"; - Legge 2 aprile 2007, n.40 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la circolare del Ministro tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, che all’art.13, comma 1 bis attribuisce agli Istituti di Istruzione secondaria superiore l’attivazione di ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e delle politiche sociali n. 29dell’impresa, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011ivi compresi il volontariato e il privato sociale con la formazione professionale, con l’Università e la Ricerca e con gli enti locali; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario la X.X. xxx 00 xxxxxx 0000, x.00, xxxxxxx: “Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante orientamento lungo tutto l’arco della vita:indicazioni nazionali”; la legge del 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; la Legge Regionale 9 giugno 2009, comma 7n.29 “Norme per l’accoglienza, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore l’integrazione partecipe e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalitutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, anche in considerazione dei processi di trasformazione protocolli d’intesa, convenzioni e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaaltri accordi.
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 13 ottobre 2021 e successive, da parte di Rai Cultura, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, di poter effettuare le seguenti riprese filmate finalizzate alla realizzazione di una puntata del lavoro e delle politiche sociali n. 29programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011prodotto da RAI Cultura; - l'interpello avendo concesso l’esenzione dal canone in virtù della finalità di valorizzazione culturale del Ministero progetto e in applicazione dell’Accordo quadro tra Mibact e Rai (Rep. Convenzioni Italia n. 3 del lavoro 7/03/2018); - avendo ricevuto in data 9/11/2021 l’attestazione del versamento di euro 180,00 da parte di Rai Cultura sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Rai Cultura di seguito indicato come concessionario, con sede in con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, nella persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione include i diritti di riproduzione delle immagini acquisite per la realizzazione di una puntata del programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prodotto da RAI Cultura, in onda quotidianamente su RAI Storia e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - RAI Tre. Le puntate, in onda senza interruzioni pubblicitarie, possono essere trasmesse senza limitazioni di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante passaggi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7tempo sulle reti generaliste, comma 7i canali tematici, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011sul sito web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ (geolocalizzato e non scaricabile). Le parti, considerata la revisione puntate possono inoltre essere proiettate in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo culturale e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artsenza scopi commerciali (diritti non theatrical). 1, comma 30, legge n. 247/2007 La presente concessione è incedibile e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti1150 come modificato dall’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo 8 della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, Legge 6 agosto 1967 n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"765; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011Legge regionale 11 MARZO 2005 n.12; - l'interpello che il Concessionario Convenzionato, ha la piena disponibilità dei seguenti immobili così catastalmente censiti: Fg ……………………….. mapp. ; - che il Comune di Cologno Monzese è dotato di Piano di Governo del Ministero Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°1 in data 24.01.2013, ed efficace a partire dal 5 giugno 2013, data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di avvenuta approvazione ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 12/2005; - che il P.G.T. ed in particolare Piano delle Regole all’art. 6.6.2 delle Norme di Attuazione del lavoro Piano delle Regole disciplina gli interventi relativi agli ambiti soggetti a preventivo permesso di costruire convenzionato (PCC) e, l’art. 6.7 delle medesime norme stabilisce le soglie relative alla Slp realizzata e al numero di unità immobiliari residenziali, per i quali è fatto obbligo ottenere il preventivo rilascio del permesso di costruire convenzionato; - che l’insieme delle politiche sociali aree sopra denominate risulta destinato secondo il Piano di Governo del territorio vigente, e specificatamente nel Piano delle Regole a ; - che il Concessionario Convenzionato, ha presentato proposta di permesso di costruire convenzionato corredata di istanza di esame di impatto paesistico in data ; - che lo stesso è stato esaminato favorevolmente dal competente ufficio tecnico comunale come si rileva dalla comunicazione del ….. prot ……. e dal rilascio dell’autorizzazione di impatto paesistico n. 40 … del 26 ottobre 2011…….; concordano - che il predetto progetto è allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale ed è costituito dai seguenti elaborati e documenti: - che l’art. 3.1 ultimo comma delle Disposizioni Comuni del P.G.T. stabilisce che la convenzione dei Permessi di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011Costruire Convenzionati è redatta secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Comunale; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del - che la presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo convenzione è stata redatta in conformità della convenzione tipo approvata dal Consiglio Comunale di Cologno Monzese con il Testo unico sull'apprendistatodeliberazione n. ..… del ; - che la presente convenzione, avendo ad oggetto la cessione al Comune di aree da acquisire al patrimonio comunale come soddisfacimento totale/parziale della dotazione a norma dell'art. 1servizi dovuta per l’intervento, comma 30è stata integralmente approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. del ……, legge n. 247/2007 e ai sensi dell’articolo 3.1 delle disposizioni comuni del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.P.G.T. vigente; Tutto ciò premesso,
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Samples: Convenzione Tipo Per La Realizzazione Di Interventi Soggetti a Permesso Di Costruire Convenzionato
VISTI. le disposizioni di cui all'artal 'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla dal a data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta del 'of erta formativa pubblica di cui all'artal 'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della del a regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artal 'art. 1, commi 1180 e seguenti, della del a legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle del e politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 del '11 novembre 2011; - l'interpello l'interpel o del Ministero del lavoro e delle del e politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla al a scadenza del termine previsto dall'artdal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente al a sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento del a disciplina del 'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nel 'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nel 'ambito del 'applicazione del a nuova disciplina del 'apprendistato, il ruolo centrale del a bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livellilivel i, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della del a disciplina contrattuale nazionale e delle del e diverse regolamentazioni legislative regionali alla al a scadenza del periodo transitorio di cui all'artal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione e razionalizzazione dei rapporti disciplina complessiva del 'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 in calce al c.c.n.l. ---------- N.d.R.: Per la disciplina del 'apprendistato per gli operatori di lavoro con contenuto formativo vendita si veda il protocol o d'intesa 25 febbraio 2013 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacalce al c.c.n.l.
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VISTI. l'art. l comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione enella pubblica Amministrazione"; - le disposizioni indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’ANAC con Deliberazione n. 1064 del 13 Novembre 2019; - il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante il Codice degli appalti pubblici; - la deliberazione G.C.n. ….. del… di cui all'art. 7approvazione dello schema di Patto di integrità; - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato dal Comune di Aprilia deliberazione G.C. n. ….. del… , nel quale lo schema di Patto di integrità è stato compreso tra gli allegati; - il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 14 settembre 201130 marzo 2001, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti165"; - comma 10: che per "I datori Patto di lavoro Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento dei concorrenti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento indirettamente tramite intermediari, al percorso formativo della regione dove è ubicata fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"relativa corretta esecuzione; - la circolare che con l'inserimento del Ministro del lavoro "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - pari opportunità di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi successo a tutti i livellipartecipanti, nei rapporti istituzionalinonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; - che in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, al rispetto secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, si verificherà l'applicazione del presente accordo"Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune di Aprilia, sia da parte delle imprese che siano, con qualsiasi procedura, affidatarie di contratti ; - che al fine della corretta attuazione del Patto di garantire una entrata in vigore uniforme Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della disciplina contrattuale nazionale prevenzione della corruzione e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza della trasparenza del periodo transitorio Comune di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Aprilia; Tutto ciò premesso
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. le disposizioni Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; - l’art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all'artall’art. 78-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…” - la L.R. n. 51 del decreto legislativo 14 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; - il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”; - Regolamento 16 settembre 20112020, n. 167: 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020. - comma 7: "Per le regioni il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i settori ove la disciplina Livelli essenziali di Assistenza di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneall’art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in via transitoria particolare l'art. 25 e non oltre sei mesi dalla data di entrata l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in vigore ambito neuropsichiatrico e del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legaleneuro sviluppo"; - la circolare DGRT n. 504 del Ministro 15/05/2017 di recepimento del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011DPCM 12/01/2017; - l'interpello Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del Ministero 24 gennaio 2013; - l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del lavoro 17/01/2013; - l’Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13/11/2014; - l’Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del D.LGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni “. Rep. Atti n. 172 del 14/12/2017 CV; - l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante “Linee d’indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale” integrato dal documento “Rete dell’emergenza - urgenza pediatrica” Rep. Atti n. 248 del 21/12/2017; - l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e adolescenza” Rep. Atti n. 70 LU del 25/07/2019; - la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali"; - la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle politiche sociali strutture residenziali psichiatriche; - il GDPR n. 40 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”; - l’art. 28, primo paragrafo del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del c.c.n.l. terziario Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in materia di apprendistato professionalizzante atto misure tecniche e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto requisiti del presente accordo, regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; - l’art. 32 primo paragrafo del detto Regolamento europeo che sancisce: “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.rischio”;
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Samples: Accordo Contrattuale Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 30.09.2021 e seguenti da parte di Giunti Editore SpA per ottenere la concessione ad effettuare riprese fotografiche (fot. Xxxxxxx Xxxxxxxx) destinate alla nuova edizione della guida degli Uffizi, concessione non subordinata al versamento del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011canone in virtù della finalità dell’iniziativa; - l'interpello avendo ricevuto in data 14.10.2021 l’attestazione del Ministero versamento di euro 108,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del lavoro personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Giunti Editore SpA, di seguito indicato come concessionario, con sede in xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxxxxx, P.I. IT03314600481, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante usufruire della struttura museale nei seguenti giorni: La presente concessione è incedibile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Atto Di Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni il D.M. n. 270/2004 con cui è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio; - il DR 12 novembre 2014 “Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini” dell'Università di Bologna. - i vigenti regolamenti per i tirocini dei Corsi di cui all'artal presente accordo; - l’art. 73, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l’albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l’iscrizione nelle sezioni dell’Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l’esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali; - l’art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - l’art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla sezione B dell’albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - l’art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - l’art. 36, comma 3 e 4 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), ora sostituite dalle lauree delle classi LM77 e LM56 ai sensi del DM 270/2004 e che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28) ora sostituite dalle classi L18 – classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale e L 33 – classe delle lauree in scienze economiche ai sensi del DM 270/2004. - l’art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame; - l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale; - l’art. 9, comma 6, del decreto legislativo legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata dei tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica; - il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell’art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 167: - 148, il quale stabilisce, all’art. 6, comma 7: "Per 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"per regolare i reciproci rapporti; - la circolare del convenzione quadro fra il Ministro del lavoro dell’Istruzione, dell’Università e delle politiche sociali n. 29della Ricerca, protil Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell’art. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 743, comma 72, D.Lgsdecreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell’art. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 76, comma 74 del D.P.R. 7 agosto 2012, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti137, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti siglata nel mese di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaottobre 2014.
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Samples: Accordo Attuativo
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero per il lavoro” che ha istituito l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu • l’articolo 30, comma 1 della L.R. 31/98, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, che dispone che in mancanza di designazione, le funzioni di direttore generale sono esercitate, per un massimo di novanta giorni, dal dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale e delle politiche sociali in relazione al quale il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx risulta essere, il Direttore di Servizio dell’Aspal con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima Agenzia e che, pertanto, è stato, individuato quale Direttore Generale f.f. dell’Aspal a far data dal 01/03/2021; • il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 40 2836/57 del 26 ottobre 20111.07.2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni, al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; concordano - • la D.G.R. n. 24/11 del 8.05.2020 con la quale la Giunta ha approvato il Programma annuale della attività 2020 di confermare le vigenti discipline ASPAL, integrato con la specifica previsione afferente all'attivazione, in collaborazione con l'Assessorato del c.c.n.l. terziario in materia Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e • l’ASPAL è un organismo tecnico della Regione dotato di apprendistato professionalizzante personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di apprendistato professionalizzante con proprio personale; le funzioni e le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale; • il Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna è la piattaforma regionale per l’esercizio dei compiti istituzionali della Direzione Generale del Lavoro e dell’ASPAL, così come disciplinato dall’art. 9 della LR n. 9/2016; • il RUP del Contratto è il Direttore generale del lavoro, formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx; • che la gestione finanziaria del termine previsto dall'art. 7Contratto e degli incarichi per la DEC e per la gestione operativa è in capo al Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione FSE della Direttore generale del lavoro, comma 7formazione professionale, D.Lgs. cooperazione e sicurezza sociale; • che il RUP si avvale tra l’altro delle Aree Strategiche di Riferimento (ASR) istituite nell’ambito dell’Ufficio del Direttore Generale, ai sensi del Decreto n. 167/20111/1077 del 6.03.2020 e in particolare delle XXX 00, XXX 00 e ASR 04 per la gestione degli aspetti operativi e tecnici del procedimento; • che i componenti del suddetto Comitato Direttivo del Contratto saranno comunicati alle parti dalla Direzione Generale del Lavoro; • per garantire il perseguimento di impegnarsi a tutti i livelliobiettivi di interesse pubblico, nei rapporti istituzionalisi rende necessario, al rispetto attraverso la sottoscrizione del presente accordoaccordo procedimentale, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme ai sensi dell’art. 15 della disciplina contrattuale nazionale legge n. 241 del 7 agosto 1990 e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio ss.mm.ii., coordinare e armonizzare le attività di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.sopra;
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Samples: Accordo Procedimentale
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7✓la “Legge quadro per l’assistenza, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni l’integrazione sociale e i settori ove diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; ✓il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma; ✓il DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”; ✓la disciplina legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di cui al presente decreto non sia immediatamente operativainterventi e servizi sociali” ✓la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità; ✓il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 435, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 7 della legge 27 dicembre 2006, n.289” ✓le linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 2964274 del 4 agosto 2009; ✓la legge regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 4 del 19 febbraio 2008, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot“Disciplina degli accertamenti della disabilità. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - Ulteriori misure di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”; ✓la delibera Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di apprendistato professionalizzante disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Xxxxxx-Romagna”; ✓la delibera.n. 27 del 18/07/2012 del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine “Approvazione dell’Accordo di apprendistato professionalizzante Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado; ✓l’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Xxxxxx-Romagna n. 215 del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela16 ottobre 2012 .
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7l’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali in Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n.20 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"9 maggio 2008; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Legge n. 29241/1990, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; - la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n.142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali”; - la legge xxxxxxxxx x. 0/0000, xxxxxxx “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”; - il D.lgs. n.267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell’art.31 della legge 3 agosto 1999, n.265), nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; - il D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”); - lo Statuto Comunale; - il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024; - il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; DATO ATTO che con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza determinazione sindacale n.48 del termine previsto dall'art30/03/2022, è stato conferito al sottoscritto xxxx. 7Xxxxxxxx Xxxxxx l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa e ad interim dell’Area Sviluppo culturale, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011sociale e territoriale; di impegnarsi a tutti Per i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio motivi di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione in premessa e razionalizzazione dei rapporti sui presupposti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione fatto e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.diritti accertati in sede istruttoria dal responsabile del procedimento
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Samples: Determination of Approval for Co Planning Procedure
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la legge 9 dicembre 1998 n. 426, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, concernente “Nuovi interventi in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenticampo ambientale"; - comma 10: "I datori il decreto del Ministro dell'Ambiente di lavoro concerto con il Ministro dell'Industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999 n. 471 che hanno sedi disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata sicurezza, la sede legale bonifica e possono altresì accentrare le comunicazioni il ripristino ambientale dei siti inquinati ed, in particolare, indi- vidua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di cui all'art. 1interesse nazionale; - il decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 che colloca il Comune di Acerra all’interno del perimetro del sito di interesse nazionale del “Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta- Napoli)”; - il decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468, commi 1180 che approva il Programma nazionale di bonifica e seguenti, della legge 27 dicembre ripristino ambientale ; Preso atto - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2006, n. 296, che dichiara lo stato di e- mergenza nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"territorio del comune di Acerra per fronteggiare l’inquinamento ambientale da diossina; - dello schema di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. PDC/CG/46240 del 18 settembre 2006, recante “Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la circolare situazione di emergenza nel territorio del Ministro Comune di Acerra in provincia di Napoli in ordine alla situazione di crisi socio-economico- ambientale causata dall’inquinamento ambientale da diossina”; - della comunicazione del lavoro e delle politiche sociali n. 29Presidente della Giunta regionale della Campania al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20112471/UDCP/GAB/GAB del 18 ottobre 2006, che, tra l’altro, riferisce di intese in corso con il Comune di Acerra, con il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni, per la defini- zione di adeguati percorsi operativi finalizzati all’attuazione di iniziative strettamente correlate all’emergenza socio-economica-ambientale in questione; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la legge 9 dicembre 1998 n. 40 del 26 ottobre 2011426, concer- nente “Nuovi interventi in campo ambientale"; concordano Ritenuto - di confermare promuovere, la sottoscrizione di un “Protocollo quadro per lo sviluppo sostenibile nel territorio di Acerra” tra gli Enti e le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia Istituzioni che hanno avviato o programmato iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile nell’ambito territoriale di apprendistato professionalizzante interesse, allo scopo di costruire le migliori strategie operative, veicolare risorse aggiuntive per fronteggiare le emergenze rilevate, realizzare azioni dirette alla riqua- lificazione territoriale e al costante monitoraggio delle criticità ambientali, promuovere la concertazio- ne come strumento di condivisione di obiettivi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7azioni di sviluppo sostenibile, comma 7integrato e durevole; Propone, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata e la Giunta in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoconformità, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.voto unanime
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Samples: Protocollo Di Intesa Quadro Per Lo Sviluppo Sostenibile
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
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Samples: Collective Labor Agreement
VISTI. le disposizioni Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; - l’art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all'artall’art. 78-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…” - la L.R. n. 51 del decreto legislativo 14 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; - il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”; - Regolamento 16 settembre 20112020, n. 167: 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020; - comma 7: "Per le regioni il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i settori ove la disciplina Livelli essenziali di Assistenza di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneall’art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in via transitoria particolare l'art. 25 e non oltre sei mesi dalla data di entrata l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in vigore ambito neuropsichiatrico e del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legaleneuro sviluppo"; - la circolare DGRT n. 504 del Ministro 15/05/2017 di recepimento del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011DPCM 12/01/2017; - l'interpello Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del Ministero 24 gennaio 2013; - l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del lavoro 17/01/2013; - la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri Strutturali e organizzativi delle politiche sociali strutture residenziali psichiatriche; - il GDPR n. 40 del 26 ottobre 2011679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di apprendistato professionalizzante protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” - l’art. 28, primo paragrafo del termine previsto dall'art. 7Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi quest’ultimo ricorre unicamente a tutti Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto requisiti del presente accordoregolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; − che le problematiche connesse alla patologia psichica implicano - per la loro complessità - un approccio che non può essere di natura esclusivamente specialistica ma che deve ampliare la prospettiva dal singolo individuo alla famiglia, alle persone che lo circondano ed all’ambiente di vita; − che le strutture che intrattengono rapporti convenzionali con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono presidi del medesimo; − che con scheda di fabbisogno, a firma del Direttore U.F.C. Salute Mentale Adulti di Prato e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, autorizzata dal Direttore Sanitario in data 23/02/2021 e conservata agli atti, si richiedeva l’individuazione, tramite avviso di manifestazione d’interesse, di Struttura socio-riabilitativa psichiatrica SRP 3.2 situata nell’ambito territoriale di Prato, ai fini della stipula di accordo contrattuale per n. 8 posti; − che in detta scheda di fabbisogno viene altresì espressa la necessità di dare continuità assistenziale all’attuale servizio di residenzialità per utenti della UFC Salute Mentale Adulti di Prato collocati attualmente in una Struttura temporanea in attesa di perfezionamento del passaggio alla nuova residenzialità; − che con deliberazione n. 395 del 18/03/2021 l’Azienda USL Toscana centro ha emesso avviso di manifestazione d’interesse per una Struttura residenziale psichiatrica SRP 3.2 per l’ambito territoriale di Prato; − che con successiva deliberazione n. 595 del 29/04/2021 è stato affidato ad Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale il servizio oggetto della suddetta manifestazione d’interesse, a seguito di verbale redatto da apposita Commissione nominata per valutazione tecnico-professionale delle offerte ricevute − che la Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa SRP 3.2 “L’Airone”, gestita da Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale, risulta autorizzata al fine funzionamento con atto P.G. n. 196748 del 28/09/2021 rilasciato dal Comune di garantire una entrata Prato e la stessa risulta, altresì, accreditata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 18462 del 21/10/2021, entrambi gli atti ai sensi della L.R. 51/2009 e del relativo Regolamento Regionale della Toscana n. 79/R del 17/11/2016 come novellato dal Regolamento Regionale della Toscana n 90/R del 16/09/2020; − che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici; − che il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99; − che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore uniforme nel periodo di validità della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio presente convenzione; − che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti 8 posti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.tipo residenziale psichiatrico- riabilitativo (adulti ambosessi);
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Samples: Healthcare Agreements
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della l. 27.12.2017 n. 205, secondo cui ”in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi di cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’ articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentirelazione alle predette attività si considera prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997 numero 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.02.2018, n. 29636 del 09.04.2018 e n. 69 del 19.07.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2902/10/2020, protricevuta da Trial Travel Srl, per ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’evento: visita riservata per max. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201110 persone (n° 1 gruppo) presso la Galleria degli Uffizi, come di seguito specificato; - l'interpello il regolamento per le concessioni in uso spazi delle Gallerie degli Uffizi; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione. Tutto ciò premesso e considerato, a Trial Travel Srl di seguito indicato come concessionario, nella persona del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano rappresentante legale l’Amministratore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in xxx X. Xxxxxxxxx, x° 00 – 00000 - XXXXXX - X.X./X. XXX 00000000000, di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio poter effettuare l’evento di cui all'artin oggetto nel giorno 11 Ottobre 2020, dalle h. 19.00 alle 22.00. 7L’organizzazione dell’evento dovrà avvenire al di fuori dell’orario di apertura museale. Il concessionario potrà usufruire della struttura museale per finalità di promozione culturale concessa dietro pagamento di un canone di concessione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), comma 7da versare anticipatamente alla data di occupazione degli spazi sul Conto Corrente intestato a: Gallerie degli Uffizi - IBAN IT 38 V 01030 02828 00000 12694 10, D.Lgscodice BIC/SWIFT = XXXXXXX0X00; codice CUC SIAB17N3), c/o Monte dei Paschi di Siena Agenzia n° 31 - Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x° 00/x - 00000 (Xxxxxxx). n. 167/2011Nella causale di bonifico indicare: canone di concessione per atto n° 16/2020 – evento “visita riservata in Galleria Uffizi del 11/10/2020”. Le parti, considerata la revisione Copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’Ufficio Concessioni delle Gallerie degli Uffizi (tramite e-mail a: xx-xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx). La presente concessione è incedibile e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Atto Di Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni gli atti di gara redatti dagli Uffici competenti; DATO ATTO che: ispezione delle reti fognarie e relativi manufatti esistenti nel territorio di competenza di Piave Servizi; • requisiti di ordine generale: ✓ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 780 del D.Lgs. n. 50/2016; ✓ non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001; ✓ aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricevimento della lettera di invito (anni 2018, 2019, 2020), un fatturato specifico medio annuo, relativo a servizi analoghi su condotte di fognatura pubbliche, non inferiore a € 50.000,00, i.v.a. esclusa; • requisiti di idoneità tecnico professionale: ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai lavori da eseguire; ✓ possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata 177 (in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 dal 23 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro ) – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoinquinamento o confinanti, a norma dell'artdell’art. 16, comma 308, legge lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 247/2007 81; ✓ possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; RILEVATO che il Responsabile del D.LgsProcedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è la geom. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Xxxxxxxx Xxxxxxx - Ufficio Gestione Rete Fognatura e il Responsabile della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico fase di Affidamento è l’avv. Xxxxx Xxxxxxx - Responsabile Ufficio Gare e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Appalti;
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Samples: Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni di cui all'artil D. Lgs. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, 50/2016; il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 167: - comma 7: "Per le regioni 502 e i settori ove successive modificazioni ed integrazioni; la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre L. R. 28 luglio 2006, n. 29610; la L. R. 24 marzo 1997, nel servizio informatico dove è ubicata n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; la sede legale"L.R. n. 17/2016; per i motivi sopra espressi, - di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali n. 1 del 13/12/2016, n. 2 del 15/12/2016, n. 3 del 21/12/2016 e n. 4 del 23/12/2016, allegati al presente provve- dimento sub fascicolo 1, e quindi di proclamare l’aggiudicazione della procedura in oggetto a favore dell’ Impresa Medical SpA; - Data l’urgenza, si predispone la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29presente proposta di aggiudicazione, protin pendenza dei controlli ex art. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 80 del D.Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono dando atto che, nell’ipotesi in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilecui doves- sero risultare cause ostative all’aggiudicazione, il provvedimento sarà annullato, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalital caso, anche in considerazione dei processi di trasformazione saranno pagate esclusivamente le prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore compenso o indennizzo, e di informatizzazione ciò l’aggiudi- catario deve avere piena consapevolezza; - di dare atto che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli il Servizio Farmacia Ospedaliera e diversificate esigenze l’ U.O. di Radiologia Aziendale sono responsabili dell’esecuzione del contratto, che si prevede avere effetto dal mese di gennaio 2017, non essendo previsto lo Stand Still, in quanto trattasi di affi- damento ex art. 36, comma 2, lett. b), come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; - di dare atto, pertanto, che la spesa graverà a partire dall’annualità 2017 e sarà quindi imputata come segue: ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CON- TO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 2017 UA2_PROG 6 A501010603 Acquisti di altri dispositivi me-dici € 47.910,00 2017 UA2_FARM 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi me-dici € 93.000,00 - di dare atto che il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale è compe- tente per gli adempimenti prodromici alla stipulazione del contratto; - di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza; - Di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 della clientela.L.R. 10/2006. Per il Servizio
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Samples: Deliberazione
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la Legge 28 giugno 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art92 all’art. 1, comma 34, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato Regioni un Accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento; - l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi 1180 e seguenti, da 34 a 36 della legge 27 dicembre 2006Legge 28 giugno 2012, n. 29692, nel servizio informatico dove è ubicata la sottoscritto in sede legale"di Conferenza Stato-Regioni 24 gennaio 2013 (Atto repertorio n. 1/CSR); - le Linee guida adottate con il predetto Accordo, che sono state modificate con quelle approvate in sede di Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR); - la circolare del Ministro del lavoro Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 che, pur confermando le finalità dell'impianto complessivo della Legge regionale n. 17/2005 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoss.mm.ii., al fine di garantire una entrata adeguare il quadro normativo regionale alle indicazioni contenute nelle Linee guida in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale materia di tirocini formativi e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artorientamento, ha modificato il Capo IV “Orientamento e Tirocini” rafforzando e qualificando ulteriormente lo strumento, e contrastandone un uso distorto prevedendo in particolare: - all’art. 726 quinquies, comma 72 che “La Regione promuove, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata anche perseguendo la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità più stretta integrazione con il Testo unico sull'apprendistatoMinistero del lavoro, a norma dell'artla qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le Sede di Venezia forme di abuso. 1, comma 30, legge n. 247/2007 A tal fine la Giunta regionale individua e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta programma attività di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, controllo anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.al fine di:
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo disciplina complessiva dell'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacalce al c.c.n.l.
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VISTI. le disposizioni − l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente la conclusione di cui all'artaccordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; − l’art. 719 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale; − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; − lo Statuto del Politecnico di Milano, ai sensi del quale il Politecnico è un’istituzione universitaria pubblica e per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali utilizza, tra l’altro, risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti o messi a disposizione da soggetti pubblici e privati e, per il raggiungimento delle proprie finalità, intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze; − il decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., concernente il Codice dell'Amministrazione digitale; − il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, concernente, tra l’altro, l’agenda digitale e lo sviluppo dell’innovazione tecnologica; − il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i , recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; − il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, e, in particolare, gli artt. 63, 64 e 65; − il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; − l’art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 201130 marzo 2001, n. 167: - comma 7: "Per 165 e s.m.i., concernente l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le regioni amministrazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaconsenso dell’interessato.
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Samples: Convenzione Operativa
VISTI. il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; - l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; - il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'art. 139 che pone in capo ai Comuni le disposizioni funzioni inerenti la redazione di piani di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche statali, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado; - il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della L. 15 marzo 1997 n. 59”; - la L. 62/200 sulla parità scolastica; - la legge regionale 8 Agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10”; - la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale"; - la legge regionale 30 Giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che "La Regione e gli Enti Locali favoriscono altresì la diffusione degli Istituti Comprensivi in tutto il territorio regionale”, e l'art. 44, comma 1, il quale attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione generale del sistema formativo, e l'art. 45, comma 1, il quale prevede che “Le Province e i Comuni singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni dì programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell’ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti ...“; - il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito nella legge 15/07/2011, n. 111 ed in particolare l'art. 19, comma 4 il quale prevede che "per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti - la L. 107/2015 e successivi decreti attuativi di riforma del servizio nazionale e di istruzione cd legge buona scuola; - la deliberazione di C.C. 204/2006 e SS.MM.II., che approva il piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche autonome del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, prevedendo con effetto dall'anno scolastico 2017/2018, l'istituzione di tre Istituti Comprensivi: “X. Xxxxxxxxxx”, “X. Xxxxxxx” xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx e “X. Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx"; - la Deliberazione G.C. n.189 del 15/12/2020 esecutiva, con la quale si approva lo schema del Protocollo d’intesa per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - che l’accesso all’istruzione rappresenta un interesse per l’intera collettività oltre che un diritto costituzionalmente garantito; - che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle Istituzioni Scolastiche, finalizzato alla stabilità nel tempo delle Istituzioni stesse, nonché ad un’offerta formativa e di istruzione omogenea nel territorio, rappresenta un interesse della comunità locale al fine di una migliore garanzia del suddetto diritto all’istruzione; - che le Istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni attribuite alle Regioni ed agli Enti Locali; - che è l’interazione tra Istituzioni scolastiche ed Enti Locali lo strumento individuato per promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali, gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione e la realtà del contesto territoriale; - che il vigente “Patto per la scuola", approvato con deliberazione di G.C. n. 160 del 15/10/2019 e adottato anche dai competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche, all’art. 26 individua quale obiettivo comune, l’adozione di strategie atte a snellire le procedure burocratiche amministrative, facilitare e favorire la comunicazione e informazione, nonché semplificare e razionalizzare le procedure di iscrizione nell’ottica di un migliore e trasparente servizio ai cittadini - che per quanto riguarda l’attuazione dell’istituto degli anticipi alla scuola dell’infanzia si fa integrale riferimento a quanto stabilito dal competente Ministero e che non è oggetto del presente protocollo d’intesa l’eventuale istituzione di “sezioni primavera”; Preso atto che: - il coordinamento dei Dirigenti Scolastici delle Scuole del territorio ha inteso adottare criteri omogenei per l'accesso e per il mantenimento del dimensionamento ottimale dei singoli plessi e a tal scopo ha condiviso lo schema della presente intesa; - annualmente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con apposito provvedimento, disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado; - in particolare, anche alla luce dei criteri utilizzati dal MIUR per la definizione degli organici, delle classi assegnate e, conseguentemente, del numero di alunni per classe, si rende opportuno definire modalità concordate per la gestione delle iscrizioni per il prossimi anni scolastici, al fine di razionalizzare l’organizzazione complessiva della rete delle Istituzioni Scolastiche del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx e dei servizi scolastici ausiliari forniti dal Comune, allo scopo di mantenere omogenea la qualità dell’offerta per gli utenti sul territorio; Preso atto inoltre che: - le iscrizioni a tutte le scuole d’Infanzia statali e paritarie comunali vengono gestite da un apposito Ufficio e che le modalità di gestione dello stesso sono qui concordate; - che le altre scuole paritarie presenti sul territorio gestiscono autonomamente le iscrizioni alle scuole d’infanzia; - che il comitato di coordinamento, di cui all'art. 75 del sopracitato Patto per la Scuola, si è riunito allo scopo di adottare criteri omogenei per l'accesso alle scuole d’infanzia statali e paritaria comunale e per il mantenimento del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni dimensionamento ottimale delle singole scuole e i settori ove la disciplina di cui al a tal scopo ha condiviso lo schema della presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.intesa;
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Samples: Protocollo Di Intesa
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201117 agosto 1999, n. 167368, recante: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo “Attuazione della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario direttiva 93/16/CE in materia di apprendistato professionalizzante libera circolazione dei medici e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7reciproco riconoscimento dei loro diplomi, comma 7certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, D.Lgs. 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli502, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme recante: “Riordino della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatomateria sanitaria, a norma dell'artdell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al “Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "X. Xxxxxxx”>>; • il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3; • il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; • lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018; • la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale circa la presente convenzione, • ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, comma 30per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, legge n. 247/2007 da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione struttura; il soggetto ospitante dichiara: di non far parte delle competenze utili allo svolgimento reti formative di altri Atenei; di far parte della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta rete formativa di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione altro Ateneo e di informatizzazione aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.frequentano la propria struttura;
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Samples: Convention for the Conduct of Internships for Specialized Training in the Healthcare Area
VISTI. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l’impiego (di seguito anche “CPI”); - il decreto legge 28 gennaio 2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro; - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59; - la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell’11 novembre 2019, con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna 2019/2021”, così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020; - la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale; - la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1672 del 25 novembre 2020, recante “Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui all'art. 7alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Xxxxxx-Romagna”; - la nota Prot. n. 167: 45356 del 21/06/2021 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Xxxxxx- Romagna, con la quale è stata richiesta al Comune di Vignola la disponibilità di locali idonei ad ospitare il Centro per l’impiego, con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione della sede attuale mediante ampliamento; - comma 7: "Per le regioni la nota Prot. n. 80353 del 14/10/2021 del Comune di Vignola, con la quale si manifestava la disponibilità ad ampliare e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneriqualificare l’attuale sede del Cpi, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, Montanara n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"696; - la circolare nota Prot. n. 82228 del Ministro del 20/10/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro, con cui è stata confermata la rispondenza degli ulteriori locali sopra indicati alle esigenze espresse dalla medesima e il Comune è stato invitato a predisporre, in accordo con la stessa Agenzia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione e ammodernamento dei medesimi; DATO ATTO CHE il Comune di Vignola conferma l’indisponibilità di locali già idonei al fabbisogno espresso dall'Agenzia; Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti Di riconoscere che: - il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal “Nuovo Patto per il lavoro e delle politiche per il clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011del territorio; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7a tal fine, comma 7attraverso l’impegno comune, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi occorre garantire a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliservizi, anche in considerazione un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici; - tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei processi servizi vi è quella di trasformazione dotare ogni centro per l’impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di informatizzazione tutte le prestazioni dovute; - il notevole incremento del numero di operatori nei centri per l’impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.permettano all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
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Samples: Schema Di Accordo
VISTI. il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; - l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le disposizioni variazioni del documento tecnico di cui all'artaccompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione; - la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”; - la L.R. n. 52 del 30/12/2021 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024”; - la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. 7Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167: 118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione.”; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina Al fine di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dare copertura finanziaria alle attività oggetto del presente decretoprovvedimento, le regolazioni vigentiistituire un nuovo capitolo di spesa, con contestuale variazione nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, per il necessario importo di € 200.000,00 riveniente dalla disponibilità finanziaria del capitolo di uscita U0551034 “Spese per la redazione dei piani di settore e per attività di competenza della Sezione TPL e Intermodalità”; - individuare l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 412 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 36, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/201150/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili dell’Accordo di Cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato scheda approvata con il presente atto; - approvare la Scheda-progetto dell’intervento denominato “Riordinoe monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); - approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra sistema scolastico Regione Puglia e mondo ASSET che costituisce parte integrante e sostanziale del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta presente atto (allegato B); - autorizzare il Dirigente della Sezione TPL alla sottoscrizione dell’ Accordo di promuovere lo sviluppo del settore Cooperazione e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi all’adozione di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelatutti gli atti consequenziali; - autorizzare.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011La legge 28 dicembre 2015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e i settori ove la disciplina pluriennale dello Stato (Legge di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionestabilità 2016), in via transitoria particolare l’art. 1 comma 386 concernente il fondo Nazionale per la lotta alla povertà e non oltre sei mesi dalla all’esclusione sociale; le “Linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’ Inclusione Attiva (SIA)” approvate in conferenza Unificata in data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"11 febbraio 2016; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello il Decreto del Ministero del lavoro Lavoro e Politiche sociali del 26 maggio 2016: “Avvio del Sostegno per l’ inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; l’ Avviso Pubblico n.3/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche sociale del 3 agosto 2016: concernente la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva; la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 luglio 2016, n. 384: “L.R. 38/96 articolo 47. Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi e dei servizi socio assistenziali, compresi quelli di sostegno per l’inclusione attiva delle persone in condizioni di vulnerabilità, finanziati con le risorse del fondo nazionale di cui all’articolo1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; la Memoria di giunta “PROGRAMMA DI INTEVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E L’INCLUSIONE SOCIALE” del 26 luglio 2016 ha indicato il programma di interventi regionali per lo sviluppo e l’inclusione sociale, che si articola in azioni di carattere sociale, basati prevalentemente su percorsi di inclusione attiva a supporto delle famiglie in condizioni di particolare svantaggio economico e vulnerabilità sociale, che interessano le tematiche oltre che sociali, anche di tipo sanitario, educativo, formativo e lavorativo: l’Accordo Interdirezionale approvato con determinazione del 30/12/2016 n. G16701 tra la Direzione Salute e Politiche Sociali, la Direzione Lavoro e la Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con il quale hanno concordato di : - contribuire, in linea con quanto proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per rafforzare la lotta contro la povertà attraverso interventi finalizzati a migliorare la governante, a coordinare l’azione degli attori delle politiche sociali, socio-sanitarie, formative ed occupazionali al fine di aumentare l’efficacia dell’offerta di inserimento sociale e lavorativo delle persone in condizioni di estrema povertà. L’accompagnamento verso un inserimento al lavoro sostenibile, sarà supportata attraverso percorsi integrati multiprofessionali come previsto a livello nazionale; - coordinare l’attuazione del SIA con altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali n. 40 e socio-sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del 26 ottobre 2011lavoro; concordano - assumere una funzione di confermare raccordo fra il livello centrale e quello locale, assicurando il funzionamento dei patti individuali di inclusione sociale attiva, ma anche la maggiore efficacia dei progetti territoriali di rafforzamento amministrativo per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari per le vigenti discipline politiche attive del c.c.n.l. terziario lavoro; - promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di apprendistato professionalizzante servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l’ Impiego, centri di Formazione professionale, Scuola e Servizi educativi, Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età evolutiva – TSMREE –, ASL, centro di Salute Mentale SERT…) nonché i soggetti privati attivi negli ambiti degli interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento agli enti no profit ed alle agenzie accreditate per il lavoro, laddove agiscano senza finalità lucrative, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico; - sostenere gli Ambiti Territoriali, nell’attuazione del SIA e del PON Inclusione, nell’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria per l’attuazione dei progetti di presa in carico in particolare per la stipula di atti formali (accordi di collaborazione, accordi di programma, convenzioni, regolamenti), con le amministrazioni competenti nella gestione dei diversi servizi; - promuovere presso gli Ambiti l’implementazione della rete territoriale tra i diversi soggetti pubblici e del privato sociale dei sistemi citati anche attraverso la costituzione di gruppi di riferimento territoriale composto dagli stakeholders del pubblico e del privato sociale; - promuovere presso gli Ambiti la ricerca e l’adozione di altre modalità di collaborazione e di apprendistato professionalizzante coordinamento (tavoli, scambi informativi, p di lavoro) innovative che assicurino la presa in carico integrata delle persone con formazione esclusivamente aziendale fino particolare riferimento ai nuclei familiari maggiormente vulnerabili; garantendo anche l’eventuale coordinamento fra azioni di presa in carico e cura degli adulti e dei minori; - di ottimizzare la governance regionale relativa alle politiche di contrasto alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; povertà attraverso l’integrazione di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.azioni /interventi multisettoriali:
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane; VISTI gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità; PREMESSO che con nota n. 13098/RU del 17/12/2020 l’Ufficio delle Dogane di Verbano Cusio Ossola richiedeva la fornitura e posa in opera di un boiler per produzione acqua calda da installare “sopra lavello” presso l’Ufficio Viaggiatori all’interno della Stazione ferroviaria di Domodossola, per le disposizioni esigenze del personale dell’Ufficio delle Dogane di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: Verbano – Cusio - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto Ossola; RILEVATO che non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel sono attive Convenzioni CONSIP per il servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordorichiesto CONSIDERATO che, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artrispetto dell’art. 736, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30d.lgs. 18 aprile 2016, legge n. 247/2007 50, che impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, sono stati invitati a presentare la loro miglior offerta, i seguenti due operatori attivi su mercato elettronico iscritti a “Servizi” nella categoria “Servizi agli impianti e aventi sede legale nella provincia VB.: Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) RILEVATO che è pervenuto il solo preventivo della ditta L’Idraulico di XXXXXXXXXX Xxxxx per un importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA; PRESO ATTO del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento costo modesto della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.fornitura;
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VISTI. il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - la Determinazione Dirigenziale n.144 del 01/12/2021 e successiva integrazione n. 147 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il piano delle iniziative di gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi che Xx.Xx.Xx. S.p.A. intende espletare nell’anno 2022 tra le disposizioni quali è compresa, tra le altre, anche l’affidamento della fornitura di “Medicazioni generali”; - l’Avviso di pre-informazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con numero 2021/S 246-649213 del 20 dicembre 2021 e successiva rettifica n. 2021/S 251-666927 del 27 dicembre 2021; DATO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 113 del 24/09/2021 è stato istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Medicazioni ed affini destinati alle XX.XX./ XX.XX./ IRCCS della Regione Campania, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/09/2021; ATTESO che - con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 49, comma 3, trovano immediata applicazione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state individuate le regolazioni contrattuali vigenti"categorie di beni e servizi in ordine alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; - comma 10: "I datori tra le suddette categorie di lavoro beni e servizi è inclusa la fornitura di Medicazioni Generali; DATO ATTO che hanno sedi - con Determinazione del Direttore Generale n. 159 del 29 dicembre 2021, successivamente rettificata con Determinazione del Direttore Generale n.10 del 21 gennaio 2022è stato indetto il “I° appalto specifico per la fornitura di Medicazioni Generali”, relativo alle classi CND M01, M02, M05 e M9, suddiviso in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove 47 lotti e aggiudicato con Determinazione n. 210 del 18 ottobre 2022 - con Determinazione del Direttore Generale n. 118 del 09 giugno 2022, è ubicata stato indetto il “II° appalto specifico per la sede legale fornitura di Medicazioni Generali”, relativo alla classe CND “M03”, suddiviso in 50 lotti e possono altresì accentrare le comunicazioni aggiudicato con Determinazione n. 271 del 22/12/2022; PRECISATO che - per la redazione del Capitolato Tecnico nonché per la definizione dei parametri tecnico- valutativi si è ritenuto opportuno avvalersi del contributo di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, clinici esperti nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"settore oggetto di gara; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, con nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011SRA-0016005-2021 del 15/10/2021, Xx.Xx.Xx S.p.A. ha richiesto alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania, figure professionali dotate di adeguate competenze ed esperienze necessarie per la istruttoria della procedura de quo; e che i nominativi sono stati comunicati dalla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania con note prot. 2021.0523138 del 22/10/2021 acquisita agli atti al prot. Xx.Xx.Xx. S.p.A. n. SRA-0016288-2021 del 22/10/2021 e prot. 2021. 053784; - l'interpello con la Determinazione del Ministero Direttore Generale n. 133 del lavoro 03/11/2021, sono stati nominati, quali esperti del settore, per il supporto tecnico nella procedura i succitati dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx e delle politiche sociali n. 40 xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; CONSIDERATO ALTRESÌ CHE - ai fini della definizione dei quantitativi da prevedere in gara, è stata condotta una raccolta fabbisogni alla quale hanno risposto tutte le Aziende Sanitarie della Regione Campania comunicando i rispettivi quantitativi inerenti alla fornitura di “Medicazioni generali”; - con interlocuzioni tra Xx.Xx.Xx. S.p.A. e Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 26 ottobre 2011Sistema Sanitario Regionale, agli atti al protocollo Xx.Xx.Xx. S.p.A., sulla base dei fabbisogni raccolti, sono state effettuate valutazioni congiunte allo scopo di individuare un fabbisogno presuntivamente aderente e congruo rispetto alle necessità regionali, apportando, concordemente, i correttivi ritenuti opportuni; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario DATO ATTO che in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011esito alle procedure sopra citate alcuni lotti sono risultati deserti o non aggiudicati; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoRITENUTO quindi necessario, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme assicurare la continuità della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza fornitura alle XX.XX., procedere all’indizione, nell’ambito del periodo transitorio Sistema Dinamico di cui all'artAcquisizione per la fornitura di “Medicazioni ed affini”, del III° appalto specifico ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs55 del D.lgs. n. 167/201150/2016 per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni generali occorrenti alle XX.XX. Le partidella Regione Campania” suddiviso in n. 34 lotti, considerata per un importo complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art.35 c. 4 del Codice, pari a € 16.208.909,16 IVA esclusa; DATO ATTO - che i prodotti oggetto dell’appalto saranno aggiudicati ai sensi dei seguenti criteri: • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; • criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai lotti nn. 5-6-7-21-22-23-24-25-28-32-33-34, in quanto il livello di standardizzazione per tali prodotti è particolarmente elevato ed i requisiti minimi sono stati fissati in maniera tale da consentire, in fase di valutazione di conformità tecnica, una adeguata selezione dei prodotti qualitativamente più adeguati; - che la revisione e razionalizzazione dei rapporti suddetta procedura di lavoro gara sarà interamente gestita con contenuto formativo sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del Codice; - che in conformità esito all’aggiudicazione, con il Testo unico sull'apprendistatogli operatori economici risultati aggiudicatari verrà stipulata una Convenzione che avrà una durata di 36 mesi, decorrente dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo le Aziende Sanitarie della Regione Campania, a norma dell'artseguito dell’adesione alla Convenzione stipulata da Xx.Xx.Xx. 1S.p.A. potranno emettere ordinativi di Fornitura di durata pari a 36 mesi; PRESO ATTO che la Direzione Acquisti ha predisposto i seguenti atti di gara: Lettera di Invito e relativi allegati, comma 30Capitolato Tecnico e relativi allegati, legge n. 247/2007 Schema di Convenzione e Patto di Integrità; DATO ATTO ALTRESÌ - della proposta per l’adozione del D.Lgsprovvedimento di indizione con la quale la Direzione Acquisti ha inoltre trasmesso la documentazione di gara; - della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla Direzione Generale; RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n. 167/201131 co. 14 del D.lgs. 50/2016, riconoscono fino alla aggiudicazione efficace la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionario in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileservizio presso Xx.Xx.Xx. S.p.A. che ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Tanto premesso, il Direttore Generale, in un quadro virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022, per i motivi citati in premessa, che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.si intendono integralmente richiamati
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