VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione disciplina complessiva dell'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 (e razionalizzazione dei rapporti relativa rettifica) in calce al c.c.n.l. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di lavoro con contenuto formativo vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacalce al c.c.n.l.
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Samples: Contratto Nazionale, Contratto Di Lavoro
VISTI. il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le disposizioni aree di cui all'art. crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”; - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto dall’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge n. 83 del 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacon il quale, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29sociali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”; - l'interpello la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 29 aprile 2014 con la quale la Regione Molise ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo economico per il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro(CB) e Bojano (CB); - la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 419 del lavoro 4 agosto 2015 che ha approvato i contenuti della proposta di Progetto di riconversione e delle politiche sociali riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB); - il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di apprendistato professionalizzante servizi per il lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7politiche attive, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 10 dicembre 2014, n. 247/2007 150”. - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2015 che ha costituito, ai sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione e attuazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI); - la deliberazione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo Giunta Regionale della Regione n 151 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro 12 maggio 2017 che consenta ha approvato i contenuti del presente Accordo di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Programma;
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
VISTI. il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e, in particolare gli artt. 27, 66 e 92 per favorire, tra l’altro, le disposizioni iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche; la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui all'art“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; l’art. 761, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 167300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico; l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; l’art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3; la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore applicazione del presente decretocodice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”; l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le regolazioni vigentimodalità di organizzazione e le funzioni della stessa; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art1, comma 162 della predetta Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha soppresso il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 34, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori che “la Struttura può, altresì, lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro approvato dal Ministero dell’Economia e delle politiche sociali n. 29, Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011309 del 30 dicembre 2021; - l'interpello del il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero del lavoro dell’economia e delle politiche sociali finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 309 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.30 dicembre 2021;
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Il comma 4 dell'articolo 6 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato. I commi 3 e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati. Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguente:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. le disposizioni il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; • l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'artall’art. 78-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina dell’Accreditamento istituzionale di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaall’art. 8-quater, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'artall’art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti8-quinquies..."; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata • la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali L.R. n. 40 del 26 ottobre 201124/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni; concordano - di confermare le vigenti discipline • la L.R. n. 51 del c.c.n.l. terziario 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di apprendistato professionalizzante qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di apprendistato professionalizzante esercizio e sistemi di accreditamento”; • il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”; • il DPCM 12.01.2017 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artil quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livellidel D.Lgs 502/92, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilee, in un quadro che consenta particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di promuovere lo sviluppo cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo; • la D.G.R.T. n. 504 del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi 15.05.2017 di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
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Samples: Accordo Contrattuale, Accordo Contrattuale
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 2, comma 3, trovano immediata applicazione della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le regolazioni contrattuali vigentiAmministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti; - le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - Applicazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335"; - l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A) della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti; - l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici del Ministero dell’Istruzione, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c.d. ante subentro”); - il superamento del periodo transitorio di cui al citato art. 2, comma 103, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza; - l’art. 1, comma 6, della legge n.335/1995, che prevede testualmente: "I datori “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”; - le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018, n. 77/2018 nonché le previsioni dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS di lavoro cui alla Determinazione del Presidente Inps n.119/2019, con cui l’INPS ha istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici” (ora Ufficio centrale), assegnando allo stesso specifici compiti relativamente alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del MIUR e alla conseguente sistemazione delle anomalie e degli errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, - l’art. 1 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla G. U. n. 6 del 09.01.2020, che hanno sedi stabilisce la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca; - l’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in più regioni collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990); - l’art. 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le comunicazioni Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticomma 2, della legge 27 dicembre 2006del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 296165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del Ministro del lavoro decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e delle politiche sociali n. 29le informazioni personali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario anche sensibili, anche in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7forma disaggregata, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui all'artalla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile; - l’art. 750, comma 72, D.Lgsdel D.lgs. n. 167/201182/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”; - il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice); - le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID nel giugno 2013; - i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn.393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni” e 157 del 30 luglio 2019 in materia di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); - che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione dei pensionamenti degli anni scorsi; - l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola; - l’Accordo sperimentale sottoscritto il 5 febbraio 2019 tra l’INPS e MIUR/USR-AT di Roma, secondo cui, previa digitalizzazione di 3.500 fascicoli all’anno delle domande c.d. Le partiante subentro ancora giacenti presso l’Ufficio scolastico provinciale di Roma, considerata si trasferiva all’INPS la revisione competenza a definire tali domande; - il rinnovo, già perfezionatosi alla fine del 2019, del sopra citato Accordo sperimentale relativo ad ulteriori 3.500 fascicoli; - la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e razionalizzazione dei rapporti all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti; - l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con contenuto formativo valutazione annuale degli esiti in conformità attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Testo unico sull'apprendistatoMinistero; - la specifica richiesta dell’Ambito scolastico territoriale di Cagliari di cui alla comunicazione PEC del 5 novembre 2020, con cui si chiede la stipula di un Accordo per il trasferimento parziale delle domande c.d. ante subentro all’Ufficio Estratto conto dipendenti pubblici dell’Inps, al fine di accelerare le operazioni di consolidamento delle posizioni assicurative a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.partire dai soggetti più prossimi al pensionamento
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Samples: Accordo Sperimentale, Accordo Sperimentale
VISTI. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il P.T.P.C. 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, adottato con D.R. n. 299 del 31/01/2018, e successivamente aggiornato; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; - il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; - il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 7prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa33, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e riorganizzazione delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.amministrazioni pubbliche”;
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. le disposizioni la RdO n. 2956098 per l’acquisizione del servizio di cui all'artpredisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021, avviata il 14.04.2022, la quale prevede come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.02.2022 alle ore 23.59; • il DD USI n. 15 del 22.02.2022 di nomina del RUP xxxx. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove Xxxxxxxx Xxxxxxxx per la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionevalutazione delle offerte pervenute, in via transitoria relazione alla Richiesta di Offerta (RDO) espletata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base d’asta di € 2.000,00 nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e non oltre sei mesi dalla data marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009 Entro il suddetto termine sono pervenute n. 1 offerta e precisamente: N Denominazione concorrente Forme di entrata in vigore del presente decretopartecipazione Lotti a cui ha partecipato Data presentazione offerta 1 LO XXXXXX XXXXXXX - RAGIONIERA COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, le regolazioni vigentiart. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 445, comma 32, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"lett. a) Lotto 1 21/02/2022 19:10:09 Tutto ciò premesso i presenti, dopo aver preso atto che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016, rispetto ai sopraindicati operatori economici, procedono con l’apertura delle buste sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Il RUP pertanto procede con la verifica della documentazione presentata economico. dall’unico operatore Dall’esame di tutta la documentazione amministrativa non si rilevano carenze o criticità; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo pertanto, si procede con l’apertura dell’offerta economica, attraverso l’apposita funzione della regione dove è ubicata la sede legale piattaforma telematica. Alle ore 12.43 viene quindi aperta e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaverificatal’unica offerta economicapresentata dall’operatore economico sopraindicato.
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Samples: Verbale Di Gara
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, l’articolo 2 della legge 27 dicembre 20061973 n. 852 che dispone: “I lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione. - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 296196, nel servizio informatico dove è ubicata come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la sede legaleprotezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la circolare deliberazione del Ministro Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. …..del lavoro , con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852; - la nota prot. n…………. del con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 29Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello ……….. del con la quale il Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione esazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.contributi associativi dovuti dagli iscritti;
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Samples: Convenzione
VISTI. le disposizioni il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e xx.xx., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; RITENUTO dover provvedere in merito; CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 122 del 18/08/2020 avente ad oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ACQUISTO DI N 2 VEICOLI ELETTRICI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 LINEA D’AZIONE 1.2.2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui all'artin premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 7, 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. C I T T À M E T R O P O L I T A N A D I C A G L I A R I Pa r c o d e l l e Ri m e m x x x x x x - 00000 - Xx n n a i ( CA) Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ACQUISTO DI N 2 VEICOLI ELETTRICI Proposta N° 122 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 16718/08/2020 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - il Comune di Sinnai, si prefigge di conseguire obiettivi posti dalla Comunità Europea riguardo alla mobilità sostenibile, al contenimento delle emissioni in atmosfera; - che la Legge Regionale del 4 Febbraio 2016 n° 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna che ha istituito la Citta Metropolitana di Cagliari, il cui territorio comprende i comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo, San Xxxxxx, Sinnai, Villa San Xxxxxx, Uta; - il 9 Febbraio 2018 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e fra gli altri, il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari hanno sottoscritto l’accordo di Programma “ finalizzato alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico atte a garantire uno sviluppo unitario della mobilità elettrica regionale e supportare le Amministrazioni Pubbliche di veicoli elettrici il quale all’art. 3 paragrafo 2, disciplina la sostituzione di veicoli a combustione termica, di proprietà della pubblica Amministrazione, con veicoli elettrici; - In data 24 giugno 2019 la Citta Metropolitana di Cagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno sottoscritto la convenzione Rep. N° 23880/conv. 29 in base alla quale (art. 2, comma 7: "Per le regioni 4 ) la citta Metropolitana di Cagliari, con finanziamento pari ad € 1.380.000,00 avrebbe dovuto acquistare autovetture per conto proprio e per i settori ove suoi comuni, risultando cosi unico Soggetto Beneficiario del finanziamento; - in data 21/23 aprile 2020, la disciplina citta Metropolitana di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaCagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno sottoscritto la convenzione Rep. N° 12968 conv/48 del 24/aprile 2020 integrativa della convenzione Rep. N° 23880/conv. 29 del 24 giugno 2019 per l’acquisto di veicoli elettrici; con la quale la citta Metropolitana di Cagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno convenuto, trovano applicazionedi apportare alcune integrazioni alla convenzione originale in modo da precisare che il Soggetto Attuatore dell’intervento, per l’individuazione del fornitore nel rispetto delle norme sull’acquisizione mobiliare della pubblica amministrazione, attiverà una procedura di “ accordo Quadro “, come definita dall’art. 54 del D.LGS 50/2016 e che i Soggetti Beneficiari del finanziamento, oltre la citta Metropolitana di Cagliari, sono i comuni che ne fanno parte; - l’acquisto degli autoveicoli dovrà essere perfezionato direttamente dai singoli Comuni e dalla stessa Città Metropolitana di Cagliari, in via transitoria tal modo risulteranno Soggetti Beneficiari ai sensi del XX.XX.XX, con risorse FSC 2014/20 che verranno loro trasferite pro quota da parte della Citta Metropolitana di Cagliari - il finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna alla citta Metropolitana di Cagliari è quantificato in € 1.380.000,0, rivolto all’acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica – e non oltre sei mesi dalla data alla gestione dell’appalto, da destinarsi in parte alla Città Metropolitana di entrata Cagliari e in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro parte ai comuni che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.costituiscono;
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Samples: Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni L’art. 0, x. 00-xxx, xxx XX 24 aprile 2014 n. 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), come modificato da legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ove si dispone che “Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui all'art. 7alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo 14 settembre 2011decreto-legge 31 maggio 2010, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i settori ove la disciplina successive modificazioni. La disposizione di cui al presente decreto comma non sia immediatamente operativadeve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale”; - L’art. 29 (disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali), trovano applicazionec. 36, della LR 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), ove si dispone che “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 00 xxx, xxx xxxxxxx legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in via transitoria favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e non oltre sei mesi dalla data regionale. I lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di entrata servizio civico di utilità collettiva. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali”; - L’art. 5 (disposizioni in vigore del presente decretomateria di sanità e politiche sociali), le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica c. 13, della LR 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), ove si dispone che “Gli enti locali di cui all'art. 4alla legge regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti5, della legge 27 dicembre 2006regionale n. 17 del 2016, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro possono predisporre e delle politiche sociali n. attuare i progetti di cui all'articolo 29, prot. comma 36, della legge regionale n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 5 del Ministero 2015, assumendo la titolarità del lavoro progetto e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro previo accordo con contenuto formativo i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016”; - La nota n. PG/2017/176133 del 16 maggio 2017, con cui il Direttore Generale dell’Azienda manifesta all’Assessorato regionale del Lavoro la disponibilità ad attuare un progetto ai sensi dell’art. 5, c. 13, della LR n. 5/2017, volto all’attivazione del cantiere previsto dall’art. 29, c. 36 della LR n. 5/2015, riguardante i lavoratori percettori nell’anno 2017 di ammortizzatori sociali, già in conformità utilizzo presso le cessate ASL incorporate nella ATS e/o in altri Enti Locali; - L’art.1 (disposizioni finanziarie), c. 7, della LR 27 settembre 2017, n. 22 (disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), ove si dispone che: “Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89”; - La nota n. PG/2018/65690 del 21 febbraio 2018 con cui l’Azienda comunica al Comune di Assemini la disponibilità a predisporre progetti per il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artlavoratori percettori nell’anno 2014 di ammortizzatori sociali e nel contempo richiede l’elenco del personale interessato ad aderire al progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017, unitamente all’ammontare dei fondi regionali residui che il Comune non intende utilizzare; - La Deliberazione della Giunta Comunale di Assemini N°27 del 21.03.2018 avente ad oggetto “ Cantieri comunali ex art. 29, comma 3036 L.R. n.5/2015, legge N.O. all’ATS Sardegna per la predisposizione del progetto annualità 2018” nella quale, tra l’altro, è riportato il finanziamento assegnato dalla RAS al Comune per l’anno 2018 pari a € 37.228,30 per l’avvio delle lavoratrici di seguito indicate: cognome nome Codice fiscale XXXXXX XXXXXX XXXXXX AUGUSTA CDDNLM69S68G113P XXXXXXX XXXXXXXX DSGGZN62A43B354D TENUTO CONTO che le Xxx.xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Augusta e Xxxxxxx Xxxxxxxx, hanno comunicato al Comune di Assemini la propria disponibilità a proseguire il progetto di utilizzo per l’annualità 2018 presso l’Azienda per la Tutela della Salute – ASSL di Cagliari, mediante nota acquisita al protocollo del Comune al n. 247/2007 7248 del 27/02/2018; DATO ATTO che le parti intendono accordarsi per trasferire all’Azienda la titolarità del progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017 e del D.Lgs. n. 167/2011relativo rapporto di lavoro da costituire a tal fine con il personale interessato anzidetto, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario nonché l’ammontare del finanziamento regionale pari a € 37.228,30 stanziato per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta il 2018; In considerazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.quanto sopra esposto,
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Samples: Accordo Per L’assunzione Della Titolarità Del Progetto E Dei Rapporti Di Lavoro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la Legge 28 giugno 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art92 all’art. 1, comma 34, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato Regioni un Accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento; - l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi 1180 e seguenti, da 34 a 36 della legge 27 dicembre 2006Legge 28 giugno 2012, n. 29692, nel servizio informatico dove è ubicata la sottoscritto in sede legale"di Conferenza Stato-Regioni 24 gennaio 2013 (Atto repertorio n. 1/CSR); - le Linee guida adottate con il predetto Accordo, che sono state modificate con quelle approvate in sede di Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR); - la circolare del Ministro del lavoro Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 che, pur confermando le finalità dell'impianto complessivo della Legge regionale n. 17/2005 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoss.mm.ii., al fine di garantire una entrata adeguare il quadro normativo regionale alle indicazioni contenute nelle Linee guida in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale materia di tirocini formativi e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artorientamento, ha modificato il Capo IV “Orientamento e Tirocini” rafforzando e qualificando ulteriormente lo strumento, e contrastandone un uso distorto prevedendo in particolare: - all’art. 726 quinquies, comma 72 che “La Regione promuove, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata anche perseguendo la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità più stretta integrazione con il Testo unico sull'apprendistatoMinistero del lavoro, a norma dell'artla qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le Sede di Venezia forme di abuso. 1, comma 30, legge n. 247/2007 A tal fine la Giunta regionale individua e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta programma attività di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, controllo anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.al fine di:
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo disciplina complessiva dell'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacalce al c.c.n.l.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, i seguenti atti normativi: • Legge n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 241/1990 “Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artdiritto di accesso ai documenti amministrativi”, Capo IV “Semplificazione dell'azione amministrativa”, artt. 7, comma 7, D.Lgs14 e seguenti; • D. Lgs. n. 167/2011; 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di impegnarsi a tutti i livelliconcessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei rapporti istituzionalisettori dell'acqua, al rispetto del presente accordodell'energia, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina contrattuale nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgsforniture”; • D. Lgs. n. 167/2011. Le parti56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro n. 50”; PREMESSO che: • con contenuto formativo determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. PV 13 del 28 gennaio 2020 ed in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoadempimento alla delibera del Cda n.42/2019, a norma dell'artseguito di procedura ad evidenza pubblica, veniva approvato il verbale di gara per l'affidamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. ed al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del d.lgs. 1152/2006 art. 158 bis; • in data 29 gennaio 2020 veniva sottoscritto tra l'Ufficio d'A.T.O. e lo Studio professionale Ingg. Xxxxxxxxxx e Geom. Xxxxxxx il Disciplinare per l'affidamento dell' incarico professionale relativo all'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP e al CDA in materia di depurazione – impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, comma 30approvazione progettazioni, legge n. 247/2007 e ai sensi del D.Lgsd.lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.152/2006 art. 158 bis;
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Samples: Contratto Di Consulenza
VISTI. il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera g), che individua le disposizioni Camere di cui all'art. 7Commercio quale Enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, del validazione e certificazione delle competenze; - il decreto legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera i), che ricomprende le regolazioni contrattuali vigenti"Camere di Commercio nella Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni delega di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, all'articolo 10 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che prevede, tra le attività proprie delle Camere di commercio, la sede legale"collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali; - Il protocollo d’intesa tra Regione e Chambre Valdôtaine, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 539 in data 2 maggio 2018, con il quale le Parti hanno concordato, tra gli ambiti oggetto di collaborazione, la circolare realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola- lavoro; - le “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 29103 in data 8 febbraio 2021, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ed in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7particolare l’articolo 19, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; che prevede che la Regione, ai fini della istituzione e gestione dell’elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di impegnarsi a tutti i livellirealizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale possa avvalersi di Chambre Valdıtaine e l’articolo 12, nei rapporti istituzionaliche indica la Chambre Valdıtaine quale soggetto titolato alla erogazione dei servizi di individuazione, al rispetto del presente accordovalidazione e certificazione delle competenze, al fine rinviando alla stipula di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale apposita Convenzione con la Regione la definizione delle attività e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.reciproci impegni;
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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 201111 della legge 23 dicembre 1978, n. 167: 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari; - l'art. 15, comma 7: "Per 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel quale è previsto che “[…] le regioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessive modificazioni; - l’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 443, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica; - l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185; - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.3.2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005, e in particolare la lettera f, comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentiarticolo 89, concernente le attribuzioni in materia sanitaria del Capo di Stato Maggiore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Difesa; - la circolare direttiva applicativa del Ministro del lavoro Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD- L - 027 ed. 2013, ad oggetto “Condizioni e delle politiche sociali n. 29modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”, protnella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni applicative per l’ esecuzione della permuta; - la direttiva dello SME – UG CRA E.I. , diramata con let. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011M_DE 23458/2924 Cod. id. CRA/UAC3 Ind. Cl. 7.3.2.1. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto “Le permute in ambito E.I. norme e procedure” ED.2013; - l'interpello del Ministero del lavoro la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario accordi in materia di apprendistato professionalizzante formazione con Enti ed organismi esterni all’amministrazione della Difesa”, Edizione 2015; - l’art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7s.m.i., comma 7che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi oltre a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalitutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d’urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; - la legge 8 marzo 2017, n. 24 in considerazione dei processi materia di trasformazione sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare riferimento agli articoli 7 e diversificate esigenze della clientela.10; - il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
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Samples: Convenzione Con Il Centro Ospedaliero Militare Di Milano Per l'Esecuzione Del Vaccino Antinfluenzale
VISTI. i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazio- ne e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del si- stema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica; TENUTO CONTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni pubbliche ammini- strazioni contraenti e i settori ove fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condi- zioni generali dell'Accordo Quadro Fuel Card 2 con la disciplina Q8 Petroli Italiana; VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attivo l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la Q8 Petroli Italiana, per la regione Sicilia; RITENUTO, per quanto sopra esposto, di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaaderire alla l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la Q8 Petroli Italiana, trovano applicazioneper la regione Sicilia, in via transitoria affidando la fornitura del carburante e non oltre sei mesi dalla data servizi connessi alla medesima Società, aggiudi- cataria del lotto territoriale di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata per la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Sicilia;
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Samples: Accordo Quadro Consip
VISTI. i pareri espressi dai Responsabili del Servizio Personale e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. ; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A DI APPROVARE la narrativa che precede; -Di dare esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 9 del 11/02/2016 e, pertanto, procedere alla modifica del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra RUSSO VITTORIA, nata a Pomigliano D’Arco il 23/12/1977, residente in Marigliano al Corso Xxxxxxx I n. 82/b - Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, aumentando al 83,33% il monte ore lavorative (30 ore settimanali), con decorrenza 18 Febbraio 2016, restando per ogni altro aspetto invariato il rapporto contrattuale e le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167condizioni previgenti relativamente a: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina inquadramento giuridico professionale “Istruttore di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"vigilanza”; - comma 10: "I datori inquadramento economico alla Cat. C – posizione C1; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time; -DI dare atto che la spesa derivante dall’aumento delle ore lavorative trova copertura nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2016/2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 30/11/2015; DI approvare l’allegato schema di contratto di lavoro che hanno sedi dovrà essere sottoscritto dalla dipendente Russo Xxxxxxxx per la modifica dell’orario di lavoro alle dipendenze del Comune di Marigliano, come sopra determinata; C i t t à d i P r o v i n c i a d i N a p o l i M a r i g l i a n o L'anno duemilasedici, addì del mese di , in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Marigliano (NA), nella residenza Municipale di Marigliano, Piazza Municipio Il Comune di Marigliano, rappresentato dal Responsabile del Settore II , ist. dir. , nato a il , che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Marigliano C.F Il/la sede legale dipendente , nato/a a il , residente in - Codice Fiscale ,- giusta deliberazione di Giunta Comunale n. e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata per la sede legale"; - la circolare modifica del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti contratto di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione incremento delle competenze utili allo svolgimento ore della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra lavorativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 “Il contratto individuale di lavoro” del CCNL 1994- 1997 Comparto Autonomie Locali e dell’art. 7 “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.classificazione” collegato al CCNL 1998-2001 Comparto Autonomie Locali;
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VISTI. le disposizioni -la nota del Ministro dell’Ambiente del 1.12.2016, di concessione dell’intesa sull’Ordinanza del Presidente della Regione n.26/2017, con la quale alla lettera e) si chiedeva di “attivare immediatamente il Catasto Rifiuti regionale di cui all'art. 7all’articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2011D.Lgs n,152/2006 prevedendo che i Comuni trasmettano i dati in tempi compatibili con le verifiche degli obiettivi”; -la successiva nota ministeriale del 7.2.2017 con la quale il Dirigente Generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento chiedeva che i trend positivi di crescita della raccolta differenziata “venissero confermati e certificati da ARPA regionale e ISPRA”; - le note di riscontro dell’Assessore Regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità del 4.1.2017 e del 20.1.2017 con le quali si rappresentava che il catasto rifiuti era già attivato presso ARPA Sicilia e che invece si intendeva provvedere all’aggiornamento mensile dei dati ed alla loro validazione e che a tal fine si era compulsata ARPA Sicilia; - gli esiti della riunione convocata con nota assessoriale del 15.2.2017 per il 23.02.2017 poi spostata al 1 marzo 2017, fra l’Assessore regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, il Dirigente dell’Ufficio Speciale e il dirigente dell’ARPA Sicilia preposti al Catasto Rifiuti; -l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 167: - 241 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” da sottoscriversi, ai sensi del comma 7: "Per 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi. Tutto ciò premesso e considerato tra le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione come in epigrafe rappresentate, si conviene e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasi stipula quanto segue.
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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 107 del D.Lgs. n. 167/2011267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL”; • l’art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali; • la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 151 del 23.12.2016, riconoscono con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi; • il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22; • l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità; • la L. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti; • il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni; • lo Statuto del Comune; • il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009; • Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/20121; • Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021. Approvazione.” con la quale è stato approvato il bilancio per l’anno 2019; • il decreto legislativo n. 118 del 2011 “ Disposizioni in tale istituto uno strumento prioritario materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l'acquisizione l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle competenze utili allo svolgimento entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori; • il Piano Triennale per la Prevenzione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e mondo l'integrità 2018-2020 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileComune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 30.01.2018, in un quadro ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal X.Xxx. 33/2013; • il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013; • gli art. 192 del D. Lgs 267/2000 ed il co. 2, art. 32 D.Lgs. 50/2016 nei quali è stabilito che consenta le P.A., prima dell’avvio delle procedure di promuovere lo sviluppo affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrarre, con la quale individuare gli elementi essenziali del settore contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte; • la sua capacità competitiva Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore ha effettuato, una gara con procedura aperta in modalità telematica con ricorso all’asta elettronica per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2019, per i soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. – Società Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto art. 42 bis; • che in data 20 settembre 2018, è stata aggiudica la gara per la fornitura di energia elettrica “altri usi in bassa tensione”, per l’anno 2019 all’operatore economico A2A Energia Spa; • a seguito dell’aggiudicazione della gara, la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, ha stipulato una convenzione, ex art 26 della legge 488/2000, con gli aggiudicatari, relativa alla fornitura di energia elettrica riservata alle stazioni appaltanti del territorio regionale toscano, suddivisa in tre lotti, di cui Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione. CIG originario: 76004032F8; • la convenzione in oggetto all’art. 2 (oggetto della convenzione ed importo) prevede la fornitura di energia elettrica per “Altri usi in Bassa Tensione”, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei mercati internazionaliconfronti dei soggetti di cui all’art. 42 bis, anche commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 che ne abbiano fatto richiesta mediante ordinativo di fornitura, in considerazione base alle condizioni della convenzione, dei processi di trasformazione suoi allegati e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.documentazione ivi richiamata;
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Samples: Determination of the Responsible
VISTI. la Legge n. 56 del 28/2/1987, il cui art. 3 recante “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate” prevede che “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le disposizioni sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di cui all'artmassima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. 7I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, del decreto legislativo dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dai comuni stessi”; - la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e i successivi decreti attuativi, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”; - il Decreto Legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 150 che ha dettato nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della legge 10 dicembre 2014, n. 183; - comma 10: "I datori il D.L. n. 4 del 28/1/2019 “Disposizioni in materia di lavoro reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l’art. 12 recante disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e possono altresì accentrare le comunicazioni delle politiche attive per il lavoro; - il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di cui all'art. 1adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, commi 1180 quale atto di programmazione e seguentigestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, della legge 27 dicembre 2006, così come modificato dal D.M. n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"59 del 22/5/2020; - la circolare Legge regionale del Ministro 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito “ARPAL Umbria”, quale ente strumentale della Regione Umbria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale; - la D.G.R. n. 1311 del 27.12.2019, di approvazione del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche sociali Politiche Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2974 del 28/06/2019”; - la D.G.R. 715 del 5.8.2020 ad oggetto “Piano di attuazione regionale del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74 del 28 giugno 2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020”; - La nota di ARPAL Umbria, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011del , con la quale veniva richiesta all’Amministrazione Comunale di la disponibilità di locali idonei da adibire al Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di , con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione/adeguamento della sede attuale; - l'interpello La nota prot. del Ministero con la quale il Comune di ha comunicato formalmente l’indisponibilità di una sede di proprietà comunale idonea ad ospitare la nuova sede del lavoro CPI di con caratteristiche dimensionali e delle politiche sociali n. 40 logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia e ha altresì comunicato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sottoscrivere un accordo che preveda l’acquisizione da parte del 26 ottobre 2011; concordano Comune di una sede ove allocare gli uffici del CPI di (ipotesi di trasferimento sede) - La nota prot. del con la quale il Comune di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoha comunicato formalmente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza rendere i locali del periodo transitorio Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoidonei alle esigenze dell’Agenzia, a norma dell'artsottoscrivere un accordo che preveda la ristrutturazione dell’immobile già in uso di proprietà pubblica/lavori di ammodernamento dei locali e adeguamento degli impianti (ipotesi di ristrutturazione/adeguamento sede attuale) - Le comunicazioni prot. 1tra ARPAL e l’amministrazione Comunale di propedeutiche alla stipulazione del presente accordo; è stata accertata l’indisponibilità, comma 30da parte del Comune di , legge n. 247/2007 di locali idonei già di proprietà comunale ovvero richiedenti interventi edilizi di mero ammodernamento con caratteristiche dimensionali e del D.Lgs. n. 167/2011logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia (ipotesi di trasferimento della sede dei CPI ad altro immobile nelle quali si prevede un contributo della Regione Umbria a titolo di compartecipazione ai costi per l’acquisto ovvero per interventi di ristrutturazione di notevole entità) Tutto quanto sopra visto e premesso, riconoscono in tale istituto uno strumento le Parti Di riconoscere che: - lo sviluppo della rete dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per l'acquisizione tutti gli Enti pubblici interessati; - a tal fine occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa prestazioni ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalii più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in considerazione un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici; - tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei processi servizi vi è quella di trasformazione dotare il Centro per l’Impiego di /Sportello del Lavoro di di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutti i servizi previsti; - il notevole incremento del numero di operatori nel Centro per l’Impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di una nuova e/o più adeguata sede che permetta all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi; - la nuova sede dovrà avere una superficie utile adeguata, che può essere stimata in mq, e dovrà presentare le necessarie caratteristiche con particolare riguardo alla raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di informatizzazione spazi che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze tengano conto della clientelanecessità di riservatezza (ipotesi di nuova sede).
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VISTI. le disposizioni i pareri di cui all'artagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.; Al temine della discussione riportata integralmente nel verbale di seduta, - DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate che qui si recepiscono, lo schema di accordo di pianificazione urbanistica presentato in data 28.10.2019, prot. 7n. 35948 dalla ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in ordine alla cessione al Comune di aree da destinare a servizi pubblici e conseguente riconoscimento di una volumetria aggiuntiva da realizzarsi all’interno di un nuovo Piano urbanistico attuativo individuato sull'area di proprietà della proponente; - DI DISPORRE con successivo provvedimento l’adozione della variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni per il recepimento delle risultanze di cui al punto precedente; - DI DARE ATTO che la sottoscrizione dell’accordo avverrà solamente dopo l’adozione della variante urbanistica di cui al punto precedente; - DI INCARICARE il responsabile del Settore V Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente degli atti conseguenti alla presente deliberazione e alla sottoscrizione del presente accordo; – DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 201118 agosto 2000, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela267.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7− la Legge 6 novembre 2012 n. 190, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artart. 1, comma 3017, legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; − il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Xxxxxxxx XxXXX n. 247/2007 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da ultimo, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Xxxxxxxx n. 1074 del 21 Novembre 2018; - il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 167/2011165/2001; - il Codice di comportamento dei Dipendenti di Azienda Calabria Lavoro; - l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prestazione lavorativa prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente; - le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014; - le Linee Guida siglate tra l’ANAC ed un percorso orientato tra sistema scolastico il Ministero dell’Interno il 16 Ottobre 2018 e mondo riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileD.L. n. 90/2014; - il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, in un quadro che consenta il quale prevede espressamente la possibilità di promuovere lo sviluppo del settore introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara; - il Decreto Legislativo n. 50/2016 e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.ss.mm.ii..
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la Legge n. 240 del 30/12/2010, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Norme in materia di apprendistato professionalizzante organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l’art. 19 “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante dottorato di ricerca”; - il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito detto MIUR) 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; - il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza Decreto Rettorale n. 1238 del termine previsto dall'art20 dicembre 2012; - il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 670 del 04/07/2013 ed in particolare l’art. 724, comma 72, D.Lgs. n. 167/2011- l’Università ha istituito, previo accreditamento ministeriale, il corso di dottorato di ricerca in avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di (inserire l’area tematica generale di riferimento); di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale - l’Azienda è interessata ad attivare e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed finanziare un percorso orientato tra sistema scolastico di dottorato presso l’Università nell’ambito del corso di Dottorato in , per il ciclo XXXVIII, per numero massimo di posti riservati a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, considerato che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.dalla stessa promosse;
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Samples: Convenzione Per L’attivazione Di Posti Di Dottorato
VISTI. le disposizioni il D. Lgs n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 e il Regolamento di Contabilità dell'Ente; il Bilancio Previsionale 2021/2023; LETTO il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii; LETTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; LETTA la legge 241/90; di aderire all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato da CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card; di affidare, mediante Appalto Specifico discendente dall'Accordo Quadro Fuel Card 2, alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006, l’incarico di procedere alla fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a quelle riportate nella documentazione dell'AQ citato; di precisare che gli elementi fondamentali di cui all'art. 7192 del D.Lgs 267/2000 sono stati elencati in premessa; di emettere l’ordinativo di fornitura a valere sull'AQ in questione non appena il presente provvedimento sarà perfezionato; di dare atto che, relativamente alla gestione del decreto legislativo 14 settembre 2011rapporto contrattuale demandata al Dirigente del Servizio Autoparchi i rapporti con la ditta fornitrice sono regolati dalle condizioni economiche e normative contenute nell'«Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card» , n. 167nella «Guida all'Accordo Quadro - lotto unico» e negli allegati a tale documentazione, che formano parti integranti del presente provvedimento, reperibili anche (per il periodo di vigenza) sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; di assumere, a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006 l’impegno di spesa per il 2022 di € 625.898,39 e per il 2023 di € 625.898,39 (I.V.A. Inclusa), come di seguito indicato: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui 9451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 9451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 In relazione al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.atto si attesta che:
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VISTI. le disposizioni la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 R.C.C. in data 17 luglio 2008, esecutiva, di cui all'art. 7sopra, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove con la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"quale veniva adottato il P.I.I.; - la circolare deliberazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Consiglio Comunale n. 29144 R.C.C. in data 10 novembre 2008, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stato definitivamente approvato il P.I.I.; - l'interpello l’atto aggiuntivo alla convenzione del Ministero 14 maggio 2009 tra Autostrade per l’Italia e il COMUNE DI BERGAMO con il quale è stato modificato il progetto della rotatoria su Via Autostrade; - la proposta di Accordo ex art. 11 della legge n. 241/90 in variante al Programma Integrato di Intervento con i relativi elaborati di progetto allegati, presentata dalla società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." al protocollo comunale n. E0111072 di protocollo generale del lavoro e delle politiche sociali 12/11/2010; - la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 752, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artsopra, con la quale è stata approvata la proposta di Accordo ex art. 7, comma 7, D.Lgs11 della legge n 241/90; - l’accordo ex art. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, 11 della legge n. 247/2007 241/90 tra la società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." e il COMUNE DI BERGAMO sottoscritto in data 31 maggio 2011 per atto a rogito del D.Lgsnotaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21289 rep. 14632; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/2011[ ], riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento esecutiva, di cui sopra, con la quale veniva adottata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. [ ], esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stata definitivamente approvata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - gli artt. 87 – 88 - 90 - 91 - 92 e 93 della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L.R. n.12/2005 e mondo s.m.i.; tutto ciò premesso, La presente Convenzione di Variante al P.I.I. di via Autostrada sostituisce integralmente l’atto a rogito del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 18427 rep. 12352 racc. del 05/06/2009 con cui è stata stipulata la convenzione di promuovere lo sviluppo attuazione del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaP.I.I. originario.
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Samples: Convenzione Per La Variante Al Programma Integrato Di Intervento
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7il decreto-legge 24 giugno 2014, del n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’articolo 24-ter, concernente “Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana”; - il decreto legislativo 14 settembre 201126 agosto 2016, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 7 marzo 2005, trovano applicazionen. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in via transitoria e materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare, per un periodo non oltre sei mesi superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2016, con il quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato, per due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente citato decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale; - comma 10: "I datori il decreto rettorale dell’Università di lavoro che hanno sedi Bologna n. 1751 del 1 ottobre 1986 con il quale fu istituito il CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale Storia del Diritto, Filosofia e possono altresì accentrare le comunicazioni Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Bologna “Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx”); - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il decreto rettorale rep. n. 29, 76 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 7851 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità 7 febbraio 2014 con il Testo unico sull'apprendistatoquale, a norma dell'artnell’ambito del riordino dei dipartimenti dell’Università di Bologna, il CIRSFID è stato trasformato nel Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Bologna “X. Xxxxxxxx e X. Xxxxx”, avente lo stesso acronimo (CIRSFID). 1- la legge 7 agosto 1990, comma 30n. 241, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011ss.mm.ii., riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileed, in un quadro particolare, l’art. 15 che consenta disciplina lo svolgimento in collaborazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi attività di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.interesse comune tra amministrazioni pubbliche;
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Samples: Accordo Per l'Implementazione Del Progetto Daf – Lexdatafication Tra
VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”; il D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011alla legge 30 aprile 1985, n. 167: - 163”; la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’art. 1, comma 7: "Per 606, autorizza, per l’anno 2019, la spesa di due milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. L’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, commi 1180 Allegato 2, Allegato 2 bis, al DL 17 ottobre 2016 n.189 e seguentiOrdinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); la nota protocollo n. 32 del 28 aprile 2017 dell’Anci nazionale; il D.M. 26 febbraio 2019 n.113 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, della legge 27 dicembre 2006Lazio, n. 296Marche e Umbria, nel servizio informatico dove è ubicata interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno finanziario 2019 ”; la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29Legge regionale 17/2004, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario “Norme in materia di apprendistato professionalizzante spettacolo”; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale spettacolo con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, di apprendistato professionalizzante seguito detto per brevità Direzione generale spettacolo La Regione Umbria, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza sede in Perugia, Via Xxxxx Xxxxxxxx 61, C.F. 80000130544 nella persona del termine previsto dall'artDirettore Regionale all’Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, xxxx. 7Xxxx Xxxxxxxxx, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine seguito detta per brevità Regione di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguito denominate “le Parti”
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, legge n. 247/2007 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; - la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del D.Lgs. n. 167/2011Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2017-2019”; che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico le Attività Produttive e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione il Lazio Creativo e di informatizzazione Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Oggetto: Dichiarazione sugli altri Aiuti relativi al Progetto n. identificativo Formulario Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli alla data della Domanda e diversificate esigenze della clientelasottoscrizione del presente Documento il richiedente HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli Aiuti e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante: Ente Concedente Riferimento normativo Data del provvedimento Importo dell’aiuto Piano di Investimento o Attività incluso nel Progetto presentato, cui fanno riferimento le Spese oggetto dell’Aiuto indicato Richiesto Concesso Effettivo TOTALE In caso di Xxxxx in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. In caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato (per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx sull’Avviso VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) - che per la realizzazione del Progetto in oggetto intende fruire di Servizi TEM, come definiti nell’Avviso in oggetto, dal fornitore di seguito indicato: Con sede legale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
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Samples: Incentives for the Purchase of Internationalization Support Services for Smes
VISTI. − l’art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana; − lo statuto della Regione Lazio; − la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le disposizioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui all'art. 7al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; − il decreto legislativo 14 settembre del 23 giugno 2011, n. 167: - 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; − il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, e in particolare l’articolo 30, comma 7: "Per 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; − la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; − legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; − la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021- 2023”; − la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le regioni entrate ed in missioni, programmi, titoli e i settori ove macro aggregati per le spese”; − la disciplina deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaprevisione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, trovano applicazione, ripartito in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data capitoli di entrata in vigore e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247; − la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del presente decretobilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi degli articoli 30, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale 31 e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti32, della legge 27 dicembre 2006regionale 12 agosto 2020, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"11”; - − la circolare n. 278021 del Ministro 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del lavoro bilancio regionale 2021-2023”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e delle politiche sociali di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. 29T 00310, prot“L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionale nell’ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019, n. 28/0002433 dell'11 3 “L.R. 24 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1997, n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - 42. Piano triennale di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario indirizzo in materia di apprendistato professionalizzante beni e servizi culturali 2019-2021”; − la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7valorizzazione culturale”; − l’articolo 34, comma 73 della legge regionale 15 novembre 2019, D.Lgs. n. 167/201124 stabilisce che, sino all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 ai sensi dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42; − gli obiettivi individuati dal Piano triennale di impegnarsi a tutti i livelliindirizzo dove sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine il miglioramento dei livelli di garantire una entrata accessibilità e più in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con generale il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore rafforzamento e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalivalorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, anche formazione e ricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in considerazione materia; − la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; − la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 sopra citata in cui si approvano gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di Collaborazione con i soggetti pubblici titolari di Biblioteche e Musei; − la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano Operativo Annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei processi Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021; − la deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di trasformazione indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di informatizzazione Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; − la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli approva l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021; − la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021. Modifica, perfezionamento e diversificate esigenze sostituzione integrale della clientela.determinazione n. G 04370 del 20 aprile 2021;
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. le disposizioni di cui all'artl'art. 7, 114 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, protD.Lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 297/94 detta in dettaglio gli adempimenti relativi alla vigilanza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in capo al Comune che, ai sensi dell' art. 139 comma 2 del Ministero D. Lgs n. 112/1998, può agire anche in collaborazione con comunità montane e province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza e d'intesa con le istituzioni scolastiche, per realizzare interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica. ( D.Lgs. n. 297/94 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" art 114. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del lavoro nome dei genitori o di chi ne fa le veci.) -la legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario prestazioni in materia di apprendistato professionalizzante istruzione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino professionale” ha sancito il diritto-dovere all’istruzione e alla scadenza formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; -la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" in particolare gli artt. 20, 21 e 25 del termine previsto dall'art. 7capo III, comma 7sezione II, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoladdove è previsto, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, l'intervento delle diverse regolamentazioni legislative regionali Province attraverso il sostegno a progetti di qualificazione dell'attività didattica e dell'autonomia scolastica; -il Decreto Legislativo n.76 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoformazione, a norma dell'art. dell’art.2,comma 1 lettera c) della legge 28 marzo 20013 n.53” il quale prevede che a tutti sia assicurato il diritto e per tutti valga il dovere all'istruzione ed alla formazione sino al conseguimento di un diploma o di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; -la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 all’ art 1, comma 30622 riconduce il periodo temporale dell’obbligo di istruzione a dieci anni nel quale si rende obbligatoria l'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; -il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 247/2007 e del D.Lgs. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 167/201140, riconoscono contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta materia di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione istruzione tecnico- professionale e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli valorizzazione dell'autonomia scolastica; -il Decreto Ministeriale 139 del 22 agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge n.296 del 27 dicembre 2006”; -l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e diversificate esigenze della clientela.i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; -la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”, che:
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Samples: Accordo Di Rete
VISTI. le disposizioni l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione quinquennale della gestione dell’impianto sportivo comunale Centro Federale per la disciplina dell’arrampicata sportiva sita ad Ascoli Xxxxxx in Via De Dominicis e il facsimile denominato “Modello A” per la manifestazione di interesse; RILEVATO che detto Xxxxxx verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e sul profilo di committente del Comune di Ascoli Xxxxxx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici, Avvisi Bandi Esiti nonché sul sito Contratti pubblici della Regione Marche per 20 (venti) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione al fine di individuare i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; DATO ATTO che necessita approvare il suddetto avviso pubblico e il “Modello A” per la manifestazione di interesse che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante; RITENUTO che i requisiti richiesti ai fini della presentazione dell’offerta saranno: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artall’art 80 del D. Lgs. 7n. 50/2016; non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011d.lgs. del 2001 n. 165; iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione degli impianti sportivi); di essere Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all’articolo 19, co. 2 della L.R. n. 167: 5 del 02/04/2012, affiliati e riconosciuti dal CONI i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura. ATTESO che nelle more del perfezionamento della procedura di appalto si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio e quindi disporre la proroga del servizio per la durata di mesi 8 (otto) agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 26 Maggio 2014 rep. n. 29153 a far data dal 1 Maggio 2019, tempo in cui si presume si possa avviare e concludere la successiva procedura telematica negoziata e comunque fino al definitivo sblocco della situazione; RITENUTO pertanto -dover disporre una proroga del contratto in essere per ulteriori mesi 8 (xxxx) a decorrere dal 01 Maggio 2019; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove procedere al consequenziale accertamento di entrata di €. 2.185,76 oltre IVA per un totale di € 2.666,62 al cap. 3645 Art 1 classificazione 3.01.03.01.003 del Bilancio 2018/2020 annualità 2019 ad oggetto “Canone concessione palestra ex scuola IPSIA Via De Dominicis”, relativa al periodo 1/05/2019 – 31/12/2019 quale canone per la gestione del Centro Federale per la disciplina dell’arrampicata sportiva dovuto dalla ASD Anime Verticali Xxxx Xxxxxx di cui al prospetto contabile riportato in calce, DATO ATTO altresì: - della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, atto in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore forza del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Decreto Sindacale n. 51 del 31/12/2018; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoche, a norma dell'artdi quanto previsto dall’ex art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 3041, legge n. 247/2007 e del D.LgsD. Lgs. n. 167/2011N. 190/2012, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso; - che il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileDott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; - che, in un quadro che consenta caso di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliinerzia, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Generale;
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Samples: Concession Agreement
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201130 dicembre 1992, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e i settori ove la disciplina di cui al presente successive modifiche ed integrazioni; il decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 legislativo 21 dicembre 20061999, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università) e successive modifiche ed integrazioni; il Protocollo di Intesa tra la sede legale"; - la circolare Regione del Ministro Veneto e l’Università del lavoro e 5 novembre 2002 volto a disciplinare i rapporti che necessariamente intercorrono tra le parti nella inscindibilità dell’esercizio delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante funzioni didattiche e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza ricerca connesse alle attività assistenziali; Il Protocollo di Intesa tra Regione del termine previsto dall'art. 7Veneto, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; Università di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Padova e Università di Verona del presente accordo, 30 gennaio 2006 al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio studiare un nuovo modello aziendale integrato, di cui all'artalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/2006; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che all’art. 73 stabilisce che le Università possono attivare, comma 7disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, D.Lgs. n. 167/2011. Le particorsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, considerata successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, di cui alla deliberazione 155/2014, che nella mission declina l’Azienda come sede di riferimento per la revisione Scuola di Medicina e razionalizzazione Chirurgia dell'Università ed in quanto tale garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell’Università anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione; il Regolamento dei rapporti di lavoro corsi per i Master dell’Università, in particolare l’art 10, che stabilisce che i Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoenti e soggetti esterni, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 anche stranieri; le delibere rispettivamente del Senato Accademico del e del D.Lgs. Consiglio di Amministrazione del , con le quali l’Università ha approvato il presente accordo- quadro; la deliberazione n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo _ del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e con la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaquale l’Azienda ha approvato il medesimo accordo-quadro.
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Samples: Collaborazione Tra Azienda Ospedaliera E Università Per Master Di Area Sanitaria
VISTI. il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011attività culturali”; - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 167: 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”(d’ora in poi “Codice”); - comma 7: "Per l'art. 6del “Codice” – Valorizzazione del patrimonio culturale, che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le regioni migliori condizioni di utilizzazione e i settori ove fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la disciplina tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze; - l’art. 102 del “Codice”– Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, sulla possibilità di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, attraverso la definizione di accordi, tra gli enti fruizionee la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, nell’ambito e con le procedure di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessivo art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"112; - comma 10: "I datori l’art. 112del “Codice” – Valorizzazione dei beni culturali di lavoro appartenenza pubblica, al co. 9, che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento consente di stipulare accordi tra Stato e Regioni per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali anche mediante istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni; - l'art. 111 del “Codice” - Attività di valorizzazione, secondo il quale le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al percorso formativo della regione dove è ubicata perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6; - l’Accordo sottoscritto il 14 marzo 2013 fra la sede legale Regione Puglia e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296il MIBACT che mirava, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"rispetto delle competenze dello Stato e delle Regioni, a individuare una strategia di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell’intera Regione; - la circolare Legge regionale n. 17 del Ministro del lavoro 25 giugno 2013 e delle politiche sociali n. 29, prots.m.i. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante beni culturali”, che disciplina le azioni finalizzate al potenziamento e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino al miglioramento della fruizione dei beni culturali per contribuire alla scadenza conoscenza e alla conservazione e fruizione del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionalipatrimonio culturale, al rispetto rafforzamento dell’identità storica e culturale, allo sviluppo del presente accordoterritorio e alla promozione dell’inclusione sociale e culturale delle popolazioni; - l’art. 14 della Legge regionale n. 17/2013 che stabilisce che la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della disciplina contrattuale nazionale Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità relazioni con il Testo unico sull'apprendistatopaesaggio e con i beni ambientali, a norma dell'artnonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento; - il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e, in particolare, gli artt. 39, co. 1, lett. c) e 42 riguardanti l’istituzione delle Direzioni Regionali Musei in luogo dei Poli Museali, precedentemente istituiti con D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, artt. 31 e 34 e le loro competenze; - il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che, all’allegato 2, annovera tra gli istituti periferici afferenti alla Direzione Generale Musei la Direzione Regionale Musei Puglia; - il D.L. 22/2021 che all’art. 6 comma 30, legge n. 247/2007 e 1 modifica l’art. 52 del D.Lgs. 300/1999 disponendo la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come Ministero della Cultura; - il X.X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; - il D. 417 del 23 novembre 2021 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 167/20111974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato così come modificata dalla D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilel’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in un quadro che consenta particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15-bis, 15-ter e 15-quater; - in particolare, l’istituzione del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio le cui competenze sono così declinate: cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; - presidia la cooperazione territoriale, la valorizzazione turistica; - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l’attrattività del territorio; - gestisce e attua le opportune politiche di promuovere lo marketing territoriale; - gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l’attrattività e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche competitività nel contesto internazionale; - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in considerazione dei processi una delle principali sorgenti di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelavalore economico per la Regione.
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Samples: Accordo Regione Puglie E Ministero Della Cultura Per La Valorizzazione Integrata Dei Beni Culturali
VISTI. le disposizioni il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Re- golamento di cui all'artesecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; - l’articolo 105, comma 2, lett. 7e), del decreto legislativo 14 settembre 20113 marzo 1998, n. 167: 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall’art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002; - il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del cita- to art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale; - l’articolo 6, comma 1, legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 marzo 2003 n. 3, trovano immediata applicazione recante “Riforma del tra- sporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” con cui sono state attribuite alla Regione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario funzioni programmatorie ed amministrative in materia di apprendistato professionalizzante reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011rilievo regionale ed interregionale; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30- l’articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 247/2007 e 241, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono quale le amministrazioni pubbliche posso- no sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta collaborazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi attività di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelainteresse comune.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; - la deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2021 n. 177 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023”; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata che alla data della sottoscrizione del presente documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Modello 3 – Dichiarazione di non essere un’Impresa in Difficoltà (solo Medie Imprese) Istruzioni specifiche Il modello si applica solo alle Medie Imprese. Il modello prevede la dichiarazione circa non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, da rendersi da parte del Legale Rappresentante del Richiedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Attenzione ! Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario che è una Media Impresa, sottoscrivendo la Domanda (D), dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non di non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, con le conseguenze previste dalla legge n. 247/2007 in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza dall’agevolazione e del D.Lgsconseguenze penali). n. 167/2011Si ribadisce come la definizione europea di Media Impresa e quella di Piccola Impresa (che comprende la Micro Impresa) è piuttosto complessa e si consiglia di leggere attentamente l’apposito Focus, riconoscono per verificare se tale dichiarazione debba essere resa o meno. Spettabile Lazio Innova S.p.A. Oggetto: Dichiarazione di non essere un’Impresa in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Difficoltà al 31 dicembre 2019 a corredo della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico Domanda relativa al Progetto (denominazione Progetto). Il/La sottoscritto/a (nome e mondo del lavoro utile cognome) nato/a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilea (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) in qualità di Titolare di partita IVA*, in un quadro che consenta qualità di promuovere lo sviluppo del settore Legale Rappresentante di*: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.stessa dichiarazione è rilasciata
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Samples: Public Notice
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro 4 luglio 2022 da parte di Voltage TV Productions di poter effettuare delle riprese filmate per la realizzazione di un documentario per Channel 4 UK dedicato a un viaggio educativo alla scoperta dell'arte, della cultura, dello stile e delle politiche sociali n. 29tradizioni italiane, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011con diritti di utilizzo delle immagini acquisite; - l'interpello avendo ricevuto in data 26/9/2022 l’attestazione del Ministero versamento del lavoro e canone di euro 1.752,00 da parte di avendo ricevuto in data 27/9/2022 l’attestazione del versamento di euro 72,00 da parte di Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx GmbH sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario opere d’arte in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi custodia a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.questa Amministrazione;
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; • il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. • la determinazione n.2 del 6 aprile 2001 e la n.8 del 14.12.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; IL RESPONSABILE DELL'AREA In esecuzione della determinazione n. 60003 del 11.01.2013 del responsabile dell’Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici, comunica che è in fase di "ISTITUZIONE L'ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - FORNITURE di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono 163/2006 e ss.mm.ii." Si precisa che il presente elenco verrà utilizzato per invitare secondo le modalità di cui al X.Xxx.163/2006 e del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici nel caso di forniture e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria e comunque secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs.163/2006. Le imprese già inserite nel precedente elenco approvato con determinazione del R.A. n. 60198 del 07.0 6.2012: sono state inserite nuovamente nell'elenco secondo le nuove categorie predisposte dall'Ente in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa funzione dei dati comunicati; si prega pertanto di voler verificare l'iscrizione ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta eventualmente comunicare qualsiasi variazione/integrazione; le ditte già inserite non devono presentate nessuna nuova documentazione se non nel caso di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacui al punto precedente.
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Samples: Open List of Economic Operators for Service Assignments
VISTI. le disposizioni la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”; - l’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui all'art“La durata del tirocinio professionale previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio professionale può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”; - l’art. 76, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 167: - comma 7: "Per 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio professionale può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"per regolare i reciproci rapporti”; - comma 10: "I datori visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro consulente del lavoro e delle politiche sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 29327 del 23 ottobre 2014, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello con parere favorevole del Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 Politiche Sociali del 26 3 ottobre 20112014; concordano - di confermare le vigenti discipline vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del c.c.n.l. terziario Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in materia di apprendistato professionalizzante data 24 luglio 2013; - vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata Lavoro stipulata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.data 23 marzo 2018;
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Samples: Accordo Per Lo Svolgimento Del Tirocinio Professionale
VISTI. l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le disposizioni pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'art. 7attività di interesse comune; la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell’affidamento alla Banca d’Italia del servizio tesoreria provinciale dello Stato; la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992; l’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 20115 dicembre 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 430, che affida alla Banca d’Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato; la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e i settori ove della programmazione economica e la disciplina Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di cui al presente tesoreria centrale dello Stato, stipulata il 9 ottobre 1998; la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia per la gestione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici del 31 marzo 2003; il decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria del Ministero dell’economia e non oltre sei mesi dalla data delle finanze del 30 maggio 2014 recante “Modalità di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)”; l’articolo 14, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti6, della legge 27 31 dicembre 20062009, n. 296196, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7l’articolo 14, comma 78-bis, D.Lgs. della legge 31 dicembre 2009, n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli196, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoil quale prevede che, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del periodo transitorio servizio di tesoreria statale; l’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. all’articolo 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30del decreto-legge, dell’8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 247/2007 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilesuccessive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, i quali disciplinano i presupposti per la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.privati;
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Sistema Informativo Delle Operazioni Degli Enti Pubblici (Siope)
VISTI. la legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, e ss.mm.ii., con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo (A.R.E.T.); - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 febbraio 2011, n. 176 di Istituzione dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata Pugliapromozione; - il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9 “Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Xxxxxxx Xxxxxx - x. 00 suppl. del 20-05-2011; - l’art. 51 della L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 che, riformulando l’art. 7 della predetta L.R. n. 1 del 2002, ha espressamente previsto, fra i compiti dell’Agenzia, che la stessa “sostiene le disposizioni imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di cui all'artportata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici”; - l’articolo 15 della Legge n. 241/1990; - l’art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; - la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)” - la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024” - la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 118. Documento tecnico di accompagnamento e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiXxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Approvazione.”; - comma 10: "I datori lo schema di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale accordo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasostanziale.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art− l’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011118 della Costituzione; − lo Statuto della Regione Lazio; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 167: - 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; − la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacomma 1 sono sottoscritti con firma digitale, trovano applicazionecon firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"pena la nullità degli stessi; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata − la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 24 recante: “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante valorizzazione culturale”; − il Decreto del Presidente n. T 00309 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 - "Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R."; − il Decreto del Presidente n. T 00310 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 42/1997 – Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”; − la D.G.R. n. 984 del 20.12.2019 concernente “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020” dove nella Macro Area Cultura, servizio Musei e Biblioteche, con formazione esclusivamente aziendale fino la quale è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi di Musei e Biblioteche accreditati dalla Regione in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) annualità 2018; − la D.G.R. n. 14 del 23.01.2020 concernente: “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”; − la Determinazione Dirigenziale n. G 00676 del 28.01.2020 concernente: “Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla scadenza sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”; − la Determinazione Dirigenziale n. G 00954 del termine previsto dall'art3.02.2020 concernente: “Correzione per mero errore materiale della determinazione n. G00676 del 28/01/2020 "Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990"; − la D.G.R. n. 211 del 28 aprile 2020, concernente: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. 7Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, comma 7, D.Lgsannualità 2020. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Revoca e sostituzione integrale della DEC12 del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato17 marzo 2020, a norma dell'artseguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”; − la Determinazione n. G06820 del 11.06.2020 concernente: " Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. 1Approvazione delle domande pervenute, comma 30, legge n. 247/2007 di quelle non ammissibili e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelagraduatoria finale.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX; - la circolare del Ministro del lavoro richiesta dell’8 febbraio 2022 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011successive di effettuare le seguenti riprese fotografiche per la sola acquisizione in archivio di immagini ad alta definizione; - l'interpello avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del Ministero versamento del lavoro canone di euro 2.600,00 (800,00 euro per la prima ora di riprese e 600,00 euro orari per le successive 3 ore) più euro 2,00 di marca da bollo per un totale di euro 2.602,00 sul conto corrente delle politiche sociali Gallerie degli Uffizi; - avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del versamento di euro 144,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Xxxxx GmbH, di seguito indicato come concessionario, con sede in Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 00, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e usufruire della struttura museale nei seguenti giorni: • Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Autoritratto, Inv. 1890 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante 4444 La presente concessione è incedibile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il P.T.P.C. 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, adottato con D.R. n. 299 del 31/01/2018, e successivamente aggiornato; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; - il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; - il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, emanato con D.R. n. 2272 del 02/07/2014: - il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile, n. 50”; - il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 7prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa33, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e riorganizzazione delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.amministrazioni pubbliche”;
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. i seguenti Atti adottati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato - Regioni: Rep. n. 81/CU del 31 luglio 2008 che ha deliberato la costituzione del ”Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria” tra i cui compiti è previsto anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza Unificata, la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione dei programmi di intervento nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la definizione di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e Centri per la Giustizia Minorile; Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009 che ha sancito Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”; Rep. 259/CSR del 20 dicembre 2012 che ha sancito l’Intesa sancita tra lo Stato, le disposizioni Regioni e le Province Autonome di cui all'art. Trento e Bolzano sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del Patto della Salute 2010- 2012; Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015 che ha sancito Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”; Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2012 che ha sancito Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Cronoprogramma adeguamenti della Rep. n. 129/CU del 26 ottobre 2017 che ha sancito Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 201128 agosto 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa281, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretotra il Governo, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica Regioni e le Province Autonome di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante “Piano nazionale per la sede legale prevenzione del rischio autolesivo e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante giustizia minorile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.comunità”;
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VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX.; - la circolare richiesta del Ministro 31 dicembre 2021 e successive, da parte di Rai, Radio Televisione italiana, Centro di Produzione TV di Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 20145, di poter effettuare le seguenti riprese filmate per una puntata del lavoro e delle politiche sociali n. 29programma Paesi che vai, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011prodotto da RAI 1, in onda la domenica alle 9:40 su RAI 1; - l'interpello avendo concesso l’esenzione dal canone in virtù della finalità di valorizzazione culturale del Ministero progetto e in applicazion8e dell’Accordo quadro tra Mibact e Rai (Rep. Convenzioni Italia n. 3 del lavoro e 7/03/2018); - avendo ricevuto in data 26/1/2022 l’attestazione del versamento di euro 54,00 da parte di Rai Cultura sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle politiche sociali n. 40 opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Rai di seguito indicato come concessionario, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, nella persona del 26 ottobre 2011; concordano - legale rappresentante pro tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, di confermare poter effettuare le vigenti discipline suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione include i diritti di riproduzione delle immagini acquisite per la realizzazione di una puntata del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7programma Paesi che vai, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. prodotto da RAI 1, comma 30, legge n. 247/2007 in onda la domenica alle 9:40 su RAI 1. La presente concessione è incedibile e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, e successive modificazioni; il D.M. 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011alla legge 30 aprile 1985, n. 167: - 163”; la legge 22 novembre 2017, n.175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” che prevede all’articolo 4 comma 7: "3 “Per l’anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. l’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, commi 1180 Allegato 2, Allegato 2 bis, al DL 17 ottobre 2016 n.189 e seguentiOrdinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); la nota protocollo n. 32 del 28 aprile 2017 dell’Anci nazionale; il D.M. 28 febbraio 2018 n.131 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, della Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno finanziario 2018”; la legge 27 regionale 20 dicembre 2006, 2014 n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 15 “Sistema cultura Lazio: disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante spettacolo dal vivo e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011promozione culturale”; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Ministero dei Beni e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 Attività Culturali e del D.LgsTurismo - Direzione generale spettacolo con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale xxxx. n. 167/2011Xxxxxxx Xxxxxx, riconoscono di seguito detto per brevità Direzione Generale Spettacolo la Regione Lazio, con sede in tale istituto uno strumento prioritario Roma, via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7 – 00145 C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, di seguito detta per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta brevità Regione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguito denominate “le Parti”
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni di cui all'artLa Legge 59/97, ed in particolare l’art. 21, recante norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche - Il D.P.R. 275/99 dell’8 marzo 1999, ed in particolare gli art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 20114.4, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa6.1, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 6.3 in materia di apprendistato professionalizzante autonomia scolastica e relativamente alla promozione di apprendistato professionalizzante accordi di rete - Il D. Lgs 286/98 del 25.07.1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Il D.P.R. 394/99 del 31.08.1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - La Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004 , N. 34 - “Politiche regionali per iminori” - La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ( “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ) e la susseguente C.M. MIUR n. 8 del 2013 prot.561 ( Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative ) - Il Decreto 27 aprile 2015 del Ministero dell'Interno “Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati” – all. A - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” - Il D. Lgs 18 agosto 2015, n. 142. “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del termine previsto dall'art. 7riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” - Il documento di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione dell’ottobre 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri; - Circolare n. 168 del 27 dicembre 2007 Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione “Linee guida inerenti all’obbligo di istruzione”; - La deliberazione della Giunta Comunale n° 3333 del 19 12.2008 di approvazione delle “Linee di indirizzo per la realizzazione del piano operativo per l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei minori stranieri e delle loro famiglie” - La Circolare del Ministero dell’Istruzione, comma 7Università e Ricerca n° 2 dell'8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” - La Circolare del Ministero dell’Istruzione, D.Lgs. Università e Ricerca n° 4233 del 19.2.2014 “Trasmissione delle linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri” (come modificata dall’ Avviso del 19 maggio 2014 MIUR) e le linee guida dalla stessa introdotte - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto 2016 del 5 ottobre 2012 con cui è stato approvato lo schema del presente accordoProtocollo tra Comune di Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio Scolastico Territoriale per l’organizzazione dei servizi scolastici ed educativi e per il successo formativo degli studenti delle scuole della città di Milano. - La deliberazione della Giunta Comunale n. 2600 del 14.12.2012 di approvazione delle " Linee di indirizzo per gli interventi volti alla prevenzione del disagio, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7dispersione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema dell’abbandono scolastico e mondo per il successo formativo - PromuoviMI – Anno scolastico 2012/2013 ". - La deliberazione della Giunta Comunale n. 877 dell’11 maggio 2016 “Approvazione delle linee d’indirizzo per la sottoscrizione dell’ accordo interistituzionale e territoriale di rete tra Comune di Milano – Settore Servizi Scolastici ed Educativi -, Ufficio Scolastico Regionale e Autonomie Scolastiche del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore territorio cittadino per l'integrazione e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalipromozione del successo scolastico degli alunni stranieri delle scuole di Milano – 2016 – 2019. - Determina Dirigenziale n° “Rinnovo dell’accordo interistituzionale e territoriale di rete tra Comune di Milano – Area Servizi Scolastici ed Educativi -, anche in considerazione dei processi Ufficio Scolastico Regionale e Autonomie Scolastiche del territorio cittadino per l'integrazione e la promozione del successo scolastico degli alunni stranieri delle scuole di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaMilano – 2020 - 2022.”
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VISTI. le disposizioni il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; -le Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 7importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del decreto legislativo 14 indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; -la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; -la Legge regionale 4 settembre 20112001, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 19 e i settori ove s.m.ii.; -il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; -la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la disciplina pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; -la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore Contabilità del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo Consiglio Regionale della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Calabria; - la circolare Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del Ministro 24 novembre 2017, modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del lavoro 26 giugno 2020, di approvazione della nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; -la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e delle politiche sociali Contratti; -la Deliberazione del Consiglio regionale n. 29463 del 10 dicembre 2019, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 40 21 del 26 ottobre 2011; concordano - giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di confermare le vigenti discipline del c.c.n.lSegretario/Direttore reggente all’avv. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaXxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.
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Samples: Adesione Alla Convenzione Per La Fornitura Di Gas Naturale
VISTI. le disposizioni la L.R 20 del 24/03/2000 e s.m.i. • la L. R. 24 del 19/12/2017 e in particolare gli artt. 4 e 38 • lo strumento di cui all'artpianificazione urbanistica vigente • il D.lgs. 7, 267/00 e in particolare l’art. 42 • la deliberazione C.C. n.65 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 26.11.2018 • la deliberazione X.X. x.00 xxx 00.00.0000 • di dare mandato al Responsabile del Settore 3° - comma 7: "Per le regioni Uso ed Assetto del Territorio di procedere con la predisposizione di ogni conseguente adempimento necessario e i settori ove la disciplina successivo alla presente deliberazione ai fini dell’approvazione dell’Accordo Operativo in oggetto secondo quanto previsto all’art.38 della L.R. 24/2017; • che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/201133/2013 e deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Pianificazione e governo del territorio”; spesa o diminuzione di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto entrate. DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artSettore 3° per la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre, di contro il Ragioniere Com.le per la regolarità contabile, non producendo il presente atto alcun effetto, neppure indiretto, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, non è tenuto ad esprimere parere; ATTESTATO che in merito alla presente proposta non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento. RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 167/2011267 del 18.08.2000, riconoscono visti i termini perentori in tale istituto uno strumento prioritario scadenza al 31.12.2021 del periodo transitorio, previsto dall’art.4 della L.R. 24/2017 e s.i.m.; per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, le motivazioni espresse in un quadro premessa che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.si intendono qui specificatamente richiamate:
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Samples: Accordo Operativo
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7− la Legge 6 novembre 2012 n. 190, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artart. 1, comma 3017, legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; − il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 247/2007 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da ultimo, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018; - il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 167/2011165/2001; - il Codice di comportamento dei Dipendenti della Regione Calabria; - l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prestazione lavorativa prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente; - le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014; - le Linee Guida siglate tra l’ANAC ed un percorso orientato tra sistema scolastico il Ministero dell’Interno il 16 Ottobre 2018 e mondo riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileD.L. n. 90/2014; 4 - il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, in un quadro che consenta il quale prevede espressamente la possibilità di promuovere lo sviluppo del settore introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara; - il Decreto Legislativo n. 50/2016 e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelass.mm.ii.;
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VISTI. La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare: ✓ l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; ✓ l’art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228; ✓ il decreto legge 54/2013; ✓ il decreto legge 63/2013 ✓ l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le disposizioni Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; ✓ l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al II semestre 2013 stipulato il 2 luglio 2013 e la conseguente proroga per il I trimestre 2014 sottoscritta il 23 dicembre 2013; ✓ il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 e le successive integrazioni dello stesso; I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro. La legge di “Stabilità” prevede per il 2014 uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro, di cui all'artun miliardo già previsto dalla L.92/2012. 7, Il Ministero del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro Lavoro e delle politiche Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia ha predisposto uno schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali n. 29per l’anno 2014 ai sensi dell’art.4 co.2 del D.L. 54/2013, protconvertito dalla Legge 85/2013. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello Con nota del 4 dicembre scorso la Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 Politiche Sociali ha comunicato che “le Regioni possono continuare ad utilizzare nell’anno 2014 le risorse finanziare già assegnate e non ancora utilizzate”. Con nota del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 16 dicembre la stessa Direzione ha precisato che, nelle more dell’entrata in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordovigore dei citati criteri per il 2014, al fine di garantire una entrata la continuità del sostegno al reddito “si invitano le Regioni e le PP.AA. a provvedere a concessioni di ammortizzatori in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale deroga, limitati nel tempo, e comunque non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili”. Regioni, Parti sociali e commissioni parlamentari hanno formulato osservazioni allo schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l’anno 2014 ai sensi dell’art.4 co.2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013. Con nota n. 1669 del 18.02.2014 il Ministro del Lavoro e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza Politiche Sociali ha comunicato l’autorizzazione ad utilizzare le risorse relative all’annualità 2014 (Decreto Interministeriale n.78641 del periodo transitorio 22.01.2014) per completare le domande del 2013. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2014 ha approvato il Disegno di cui all'art. 7Legge “Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, comma 7dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione sostegno alla maternità e alla conciliazione”. Nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri, si concorda sulla necessità di individuare le modalità con cui prevedere la continuità di protezione sociale dei lavoratori interessati da riduzioni e/o cessazioni dell’attività produttiva nel II trimestre 2014 con interventi che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli abbiano la necessaria copertura finanziaria e diversificate esigenze legittimità amministrativa. Copia dell’Accordo sarà inviata alla Direzione Regionale INPS della clientela.Lombardia
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Samples: Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7Il DM 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167e nello specifico: - comma 7l’art 1 lett. c), che sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell’erogazione dei prodotti destinati all’alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Per le regioni e i settori ove la disciplina “Definizione dei livelli essenziali di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"assistenza”; - comma 10: "I datori l’art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di lavoro che hanno sedi riferimento presso i quali sono in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare cura le comunicazioni di cui all'art. 1persone, commi 1180 e seguentidai presidi delle aziende unità sanitarie locali, della legge 27 dicembre 2006dalle farmacie convenzionate o, n. 296secondo direttive all’uopo emanate dalle regioni, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di apprendistato professionalizzante assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare: - la L. 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia; - il D.M. 4 maggio 2006 “Limiti massimi di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123”; Il Registro Nazionale di cui all'art.7 del termine previsto dall'art. 7DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine; La delibera di Giunta 1051/2006 “Linee di programmazione e intervento del servizio sanitario regionale per l’anno 2006” che riconosce, comma 7tra l’altro, D.Lgs. n. 167/2011; la necessità di impegnarsi un impegno da parte del SSR nel facilitare l’accesso dei pazienti agli alimenti dietetici, uniformando gli stili di vita a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, quelli della popolazione generale e individuando tra gli obiettivi per le Aziende USL la partecipazione al rispetto progetto regionale oggetto del presente accordo; La delibera di Giunta 1586/2006 “Progetto sperimentale per la fornitura a carico del SSR di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite punti vendita dei prodotti alimentari” che prevede di allargare la distribuzione dei prodotti dispensabili ai celiaci anche ad altre punti vendita oltre le farmacie pubbliche e private; La Delibera di Giunta Regionale n.439 /2008 “Percorso per l’erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore di cittadini celiaci, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio nella regione Xxxxxx-Romagna”, di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento all’allegato “A” della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.citata delibera;
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VISTI. il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368 dal titolo "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e s.m.i., che disciplina al Titolo VI la formazione dei medici specialisti; - il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 dal titolo “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. Che prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area medica; - il D.I. n. 68/2015, dal titolo “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, che dispone “Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le disposizioni risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'artall’art. 73, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 2011- Il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria - la nota MIUR del 17 aprile 2018 (protocollo n. 167: - comma 7: 12395) che, precisa che "Per le regioni eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando all'attenzione dell'Osservatorio e i settori ove la disciplina del MIUR una unica proposta di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneaccreditamento di una unica Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all’Ateneo che ne ha richiesto l’istituzione e/o l’attivazione ai sensi del presente decreto, le regolazioni vigentiridetto comma 7 dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 3 del D.M. n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale68/2015)"; - la circolare nota del Ministro MIUR del lavoro e 28 settembre 2018 (protocollo n. 26853), che fornisce indicazioni sull’obbligo di rotazione degli specializzandi nell’ambito delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e reti formative delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - scuole di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaspecializzazione.
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Samples: Collaboration Agreement
VISTI. le disposizioni ✓ il D.P.R. n. 275/1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di cui all'artautonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 721 della Legge 59/1997, del decreto legislativo 14 settembre 2011e che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; ✓ la Legge n. 53/2003 "Definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; ✓ il D.lgs. n. 77/2005 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 167: - comma 7: "Per 53; ✓ il D.P.R. n. 88/2010, concernente il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici; ✓ il D.P.R. n. 89/2010 concernente il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; ✓ la legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; ✓ il D.lgs. n. 61/2017 concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; ✓ il D.P.R. n. 134/2017, Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici; ✓ la legge n. 145/2018, che ha apportato modifiche alla disciplina dei Percorsi per le regioni Competenze Trasversali e i settori ove la disciplina per l'Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro), di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoDecreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. quali sono andate ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1180 33 e seguenti, della legge 27 dicembre 200613 luglio 2015, n. 296107; ✓ le Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità approvate con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge D.M. n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.774/2019;
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della l. 27.12.2017 n. 205, secondo cui ”in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi di cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’ articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentirelazione alle predette attività si considera prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997 numero 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.02.2018, n. 29636 del 09.04.2018 e n. 69 del 19.07.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2902/10/2020, protricevuta da Trial Travel Srl, per ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’evento: visita riservata per max. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201110 persone (n° 1 gruppo) presso la Galleria degli Uffizi, come di seguito specificato; - l'interpello il regolamento per le concessioni in uso spazi delle Gallerie degli Uffizi; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione. Tutto ciò premesso e considerato, a Trial Travel Srl di seguito indicato come concessionario, nella persona del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano rappresentante legale l’Amministratore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in xxx X. Xxxxxxxxx, x° 00 – 00000 - XXXXXX - X.X./X. XXX 00000000000, di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio poter effettuare l’evento di cui all'artin oggetto nel giorno 11 Ottobre 2020, dalle h. 19.00 alle 22.00. 7L’organizzazione dell’evento dovrà avvenire al di fuori dell’orario di apertura museale. Il concessionario potrà usufruire della struttura museale per finalità di promozione culturale concessa dietro pagamento di un canone di concessione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), comma 7da versare anticipatamente alla data di occupazione degli spazi sul Conto Corrente intestato a: Gallerie degli Uffizi - IBAN IT 38 V 01030 02828 00000 12694 10, D.Lgscodice BIC/SWIFT = XXXXXXX0X00; codice CUC SIAB17N3), c/o Monte dei Paschi di Siena Agenzia n° 31 - Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x° 00/x - 00000 (Xxxxxxx). n. 167/2011Nella causale di bonifico indicare: canone di concessione per atto n° 16/2020 – evento “visita riservata in Galleria Uffizi del 11/10/2020”. Le parti, considerata la revisione Copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’Ufficio Concessioni delle Gallerie degli Uffizi (tramite e-mail a: xx-xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx). La presente concessione è incedibile e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Atto Di Concessione in Uso
VISTI. le disposizioni gli atti di gara redatti dagli Uffici competenti; DATO ATTO che: ispezione delle reti fognarie e relativi manufatti esistenti nel territorio di competenza di Piave Servizi; • requisiti di ordine generale: ✓ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 780 del D.Lgs. n. 50/2016; ✓ non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001; ✓ aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricevimento della lettera di invito (anni 2018, 2019, 2020), un fatturato specifico medio annuo, relativo a servizi analoghi su condotte di fognatura pubbliche, non inferiore a € 50.000,00, i.v.a. esclusa; • requisiti di idoneità tecnico professionale: ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai lavori da eseguire; ✓ possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata 177 (in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 dal 23 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro ) – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoinquinamento o confinanti, a norma dell'artdell’art. 16, comma 308, legge lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 247/2007 81; ✓ possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; RILEVATO che il Responsabile del D.LgsProcedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è la geom. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Xxxxxxxx Xxxxxxx - Ufficio Gestione Rete Fognatura e il Responsabile della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico fase di Affidamento è l’avv. Xxxxx Xxxxxxx - Responsabile Ufficio Gare e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Appalti;
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Samples: Accordo Quadro
VISTI. le disposizioni di cui all'artil D. Lgs. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, 50/2016; il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 167: - comma 7: "Per le regioni 502 e i settori ove successive modificazioni ed integrazioni; la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre L. R. 28 luglio 2006, n. 29610; la L. R. 24 marzo 1997, nel servizio informatico dove è ubicata n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; la sede legale"L.R. n. 17/2016; per i motivi sopra espressi, - di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali n. 1 del 13/12/2016, n. 2 del 15/12/2016, n. 3 del 21/12/2016 e n. 4 del 23/12/2016, allegati al presente provve- dimento sub fascicolo 1, e quindi di proclamare l’aggiudicazione della procedura in oggetto a favore dell’ Impresa Medical SpA; - Data l’urgenza, si predispone la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29presente proposta di aggiudicazione, protin pendenza dei controlli ex art. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 80 del D.Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono dando atto che, nell’ipotesi in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilecui doves- sero risultare cause ostative all’aggiudicazione, il provvedimento sarà annullato, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalital caso, anche in considerazione dei processi di trasformazione saranno pagate esclusivamente le prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore compenso o indennizzo, e di informatizzazione ciò l’aggiudi- catario deve avere piena consapevolezza; - di dare atto che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli il Servizio Farmacia Ospedaliera e diversificate esigenze l’ U.O. di Radiologia Aziendale sono responsabili dell’esecuzione del contratto, che si prevede avere effetto dal mese di gennaio 2017, non essendo previsto lo Stand Still, in quanto trattasi di affi- damento ex art. 36, comma 2, lett. b), come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; - di dare atto, pertanto, che la spesa graverà a partire dall’annualità 2017 e sarà quindi imputata come segue: ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CON- TO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (IVA INCL.) 2017 UA2_PROG 6 A501010603 Acquisti di altri dispositivi me-dici € 47.910,00 2017 UA2_FARM 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi me-dici € 93.000,00 - di dare atto che il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale è compe- tente per gli adempimenti prodromici alla stipulazione del contratto; - di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza; - Di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29 della clientela.L.R. 10/2006. Per il Servizio
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Samples: Deliberazione
VISTI. le disposizioni l’art. 2 della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di cui all'art. 7solidarietà politica, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni economica e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"sociale”; - comma 10l’art. 3 della Costituzione Italiana che letteralmente recita: "I datori “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"sociali”; - la circolare del Ministro del lavoro Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea generale delle politiche sociali n. 29Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, protn.176 artt. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201127 c.1; 31 c.1 e 29 c.1/a; - l'interpello la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del Ministero del lavoro cittadino; - l’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 15 settembre 2015 e delle politiche sociali i 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile; - l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 241, recante “Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i., secondo cui le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti; - il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 che disciplina l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 26; - l'art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che definisce la tipologia di accordi ed istituti che possono regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, con formazione esclusivamente aziendale fino il quale, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Centro di responsabilità 17 “Sport”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l’altro, l’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport; - il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.LgsCorte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 167/20111686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx l'incarico di impegnarsi a Capo del Dipartimento per lo sport; - il D.P.C.M. del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l’incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica-UNAR, nell’ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità; - il Programma Erasmus+ 2021-2027 che conferma, anche nell’Annual work programme 2022, lo sport quale strumento per promuovere valori trasversali quali, tra gli altri, la libertà, la tolleranza e la non discriminazione; Le Istituzioni hanno il compito di attivare ogni possibile strumento volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione e violenza in tutte le loro forme, nonché, diffondere la conoscenza dei diritti della persona, della civile convivenza, del rispetto della legalità, della pari dignità delle persone e del rifiuto di ogni forma di aggressione e di discriminazione verbale, fisica e psicologica. Lo sport, per i suoi valori pedagogici e culturali e per la sua diffusione, costituisce un vettore di integrazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e di violenza e l’attività sportiva rappresenta uno dei pilastri delle prassi educative. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 si fondano sull’indivisibile rapporto tra lo sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, sull’opportunità di fornire un’educazione di qualità equa e inclusiva per tutti nonché sulla realizzazione del diritto dell’uguaglianza di genere. L’UNAR è impegnato nell’attività di monitoraggio, contrasto e prevenzione delle discriminazioni e delle violenze, nonché alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione, della prevenzione e del contrasto di ogni discriminazione e tipo di violenza in ambito sportivo. L’UNAR ha istituito l’“Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport” con lo scopo di analizzare, monitorare e raccogliere i livellidati delle discriminazioni in ambito sportivo, nei rapporti istituzionalirealizzare studi statistici delle dimensioni evolutive delle discriminazioni in ambito sportivo, al rispetto del presente accordooltre che coordinare l’attività di formazione rivolta agli addetti ai lavori (atleti, allenatori, giudici di gara, dirigenti sportivi), al fine di garantire creare una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio rete di cui all'art. 7stakeholder (federazioni, comma 7enti di promozione, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileassociazioni), in un quadro che consenta modo da analizzare e condividere i dati raccolti. La finalità del presente accordo è quella di promuovere lo sviluppo attivare una modalità di collaborazione sinergica per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali e per la realizzazione del settore comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport. Affinché siano garantite le finalità descritte, il protocollo intende definire una strategia operativa efficace per favorire il coinvolgimento del mondo dello sport a cui destinare appositi interventi volti al contrasto di ogni forma di discriminazione. I contenuti del presente protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite al Dipartimento e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.all’Unar. La Parti
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 16783, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’art. 67, ai sensi del quale è stata istituita la Scuola / Fondazione con la denominazione di “Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo”, con il compito di provvedere “alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico”, ed i successivi: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa⮚ decreto-legge 31 dicembre 2014, trovano applicazionen. 192, in via transitoria e non oltre sei mesi convertito con modificazioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006febbraio 2015, n. 29611, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare che, all’art. 5, ha esteso le attività della Fondazione al settore dei beni e delle attività culturali, prevedendo che venisse adottato il nuovo statuto con decreto del Ministro del lavoro dei Beni e delle politiche sociali n. 29attività culturali e del turismo, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario finanze e cambiandone la denominazione in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale “Scuola dei beni e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza attività culturali e del periodo transitorio di cui all'art. 7turismo”; ⮚ decreto-legge 12 luglio 2018, comma 7n. 86, D.Lgs. convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 167/2011. Le parti97, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoche, a norma dell'artall’art. 1, comma 306, legge n. 247/2007 ha modificato da ultimo la denominazione in “Scuola dei beni e delle attività culturali”, prevedendo che le sue attività siano riferite ai settori di competenza del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Ministero per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento i Beni e le attività culturali (ora Ministero della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Cultura);
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Samples: Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Attuazione, Gestione E Controllo
VISTI. le disposizioni la L. 241 del 7/8/1990 e segnatamente l’art. 15 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la L. n. 341 del 19/11/1990 e segnatamente l’art. 8 secondo cui all'artpossono attuarsi diverse forme di collaborazione esterne tra l’Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative; • il D.lgs n. 66 del 15/3/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” e segnatamente gli artt. 7217 e 719 giusti i quali possono attuarsi diverse forme di collaborazione tra Università e Istituti Militari, da disciplinare mediante apposite convenzioni; • il D.P.R. n. 382 del decreto legislativo 14 settembre 201111/7/1980 e s.m.i., n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; • il D.P.R. n. 90 del 15/3/2010, in tema di “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”; • l’art. 1 commi 1 e 2 e l’art. 7 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29/3/2012 secondo i quali: “Art. 1 comma 1: L’Università degli studi di Macerata è un’istituzione pubblica che riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità.”; - Art. 1 comma 2: “L’Università ha per fini primari la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente” – Art. 7 comma 4: “L'Università può stipulare convenzioni, contratti , concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, ONLUS e società di capitali, in Italia e all’estero; promuove collaborazioni nel campo della • la direttiva SMA-ORD 027 ed. 2016 in tema di “Linee guida per la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati”; • la proposta di accordo presentata in data 5/6/2017 dalla Prof.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXX in qualità di Delegata del Rettore per il sistema bibliotecario di Ateneo e dalla Prof.ssa Xxxxxx XXXXXXXX in qualità di Delegata del Rettore per i servizi linguistici e per lo sviluppo delle competenze linguistiche; • la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 28/7/2017; • è interesse delle Parti coinvolte, nel quadro della normativa di riservatezza e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7preventiva autorizzazione imposta dalla legge e dall’organizzazione interna di ciascuna Istituzione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; intensificare i rapporti di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, collaborazione didattica al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale promuovere la divulgazione di conoscenze inerenti la didattica, studio e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio ricerca di cui all'art. 7comune interesse attraverso sinergie di risorse umane e strumentali; • le Parti concordano nel ritenere che un’efficace didattica si debba fondare su un costante confronto di esperienze e sullo scambio e condivisione degli elementi di competenza maturati e, comma 7pertanto, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione concordano nel favorire lo scambio di “know how” e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore di iniziative di confronto pertinenti alle rispettive competenze e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliprofessionalità, anche xxxxx restando i prioritari compiti istituzionali e pur sempre nel rispetto degli imprescindibili vincoli di riservatezza espressamente previsti dalla legge in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.determinate fattispecie;
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Samples: Convenzione Con Il Centro Di Formazione Aviation English Dell’aeronautica Militare Di Loreto
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7Visto l’articolo 83, comma 15, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge 25 giugno 2008, n. 167: 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell’azionista della Sogei sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro; - comma 7: "Per le regioni Visto l’articolo 26 dello statuto della Società, che prevede che l’esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell’Economia e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'artdelle Finanze – Dipartimento delle Finanze; - Visto l’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artn. 95 convertito con modificazioni dall’art. 1, commi 1180 e seguenti, comma 1 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2012, n. 296135, nel servizio informatico dove è ubicata secondo il quale Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi; - Visto il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale la sede legale"responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica - Visto l’art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”; - Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l’articolo 3, comma 9-bis, che modifica l’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale può avvalersi della Società; - Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. - Visto il parere AGID numero 12/220, reso ai sensi dell’Articolo 14bis, comma 2, lettera f) del C.A.D. sul Disciplinare fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e la SOGEI, stipulato in data 26 novembre 2020 con decorrenza 1 gennaio 2021-31 dicembre 2025, con cui XxXX ha espresso il parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica dei Servizi offerti da SOGEI; - il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione necessita di adeguate funzioni per la raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l’integrazione e l’interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti; - si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell’impatto di sistema e delle relative conseguenze; - occorre sviluppare, nell’ambito del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, appositi strumenti per la gestione della didattica a distanza; Sogei, in virtù del ruolo di orchestratore della digitalizzazione dell’ecosistema di riferimento (Fiscalità e Finanza pubblica) esercitato storicamente e, più di recente, quello di abilitatore di interoperabilità fra ecosistemi diversi, ha dimostrato di essere in grado di perseguire, al fianco della PA, progetti informatici di integrazione utili a superare le difficoltà legate a sistemi non interoperabili garantendo la centralità e la qualità del dato; - la circolare presente Convenzione si rende necessaria al fine di definire la disciplina generale dei rapporti tra il Ministero dell’istruzione e Sogei ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f- bis, del Ministro decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157; - ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 11 dicembre 2020 con nota prot. n. 42245, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del lavoro e Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui alla presente Convenzione; - con nota del 17 dicembre 2020, prot. 43125, il Dipartimento delle politiche sociali n. 29Finanze e, con nota del 23 dicembre 2020, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201144023, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il rispettivo parere in ordine alla sottoscrizione della presente Convenzione; - l'interpello del Ministero del lavoro salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.appresso indicato:
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Samples: Convenzione
VISTI. lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane; VISTI gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità; PREMESSO che con nota n. 13098/RU del 17/12/2020 l’Ufficio delle Dogane di Verbano Cusio Ossola richiedeva la fornitura e posa in opera di un boiler per produzione acqua calda da installare “sopra lavello” presso l’Ufficio Viaggiatori all’interno della Stazione ferroviaria di Domodossola, per le disposizioni esigenze del personale dell’Ufficio delle Dogane di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: Verbano – Cusio - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto Ossola; RILEVATO che non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel sono attive Convenzioni CONSIP per il servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordorichiesto CONSIDERATO che, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artrispetto dell’art. 736, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30d.lgs. 18 aprile 2016, legge n. 247/2007 50, che impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, sono stati invitati a presentare la loro miglior offerta, i seguenti due operatori attivi su mercato elettronico iscritti a “Servizi” nella categoria “Servizi agli impianti e aventi sede legale nella provincia VB.: Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) RILEVATO che è pervenuto il solo preventivo della ditta L’Idraulico di XXXXXXXXXX Xxxxx per un importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA; PRESO ATTO del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento costo modesto della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.fornitura;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, protIl D. Lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011267/2000; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, Il D.Lgs. n. 167/201150/2016; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, Il D.Lgs. n. 167/201133/2013. Le partiLo Statuto di Roma Capitale Tutto ciò premesso e considerato - di avviare, considerata con la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatopresente determinazione a contrarre, a norma dell'artla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 136, comma 302, legge n. 247/2007 e lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono in dell’incarico di aggiornamento della valutazione del valore della partecipazione di Roma Capitale nella società Centrale del Latte di Roma S.p.a.; - di autorizzare la Trattativa diretta, tramite MePA, con Xxxxx & Young Financial Business Advisors S.p.a. per avanzare richiesta di offerta dell’aggiornamento della valutazione del valore della partecipazione di Roma Capitale nella società Centrale del Latte di Roma S.p.A.; - di stabilire che per l’acquisto di tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta servizio possa essere previsto quale importo massimo la somma di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione € 9.000,00 al lordo IVA 22% e di informatizzazione eventuali rimborsi spese; di prenotare l’impegno di spesa di euro 9.000,00 IVA compresa sul centro di costo 1CG fornitore generico n. 7683; che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze la spesa suddetta grava sul Bilancio 2017, CdR 1CG, U10300SM, (n. impegno ), della clientelaquale si rappresenta la seguente matrice di attività di dettaglio Co.An.: 1CG 1 3 00SM € 9.000,00 1CG4041 Gestione degli adempimenti di Roma Capitale verso Centrale del Latte di Roma S.p.A. 100% - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx funzionario del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale; - di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP nella presente procedura.
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Samples: Contratto Di Servizio
VISTI. le disposizioni il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e s.m.i.; • il Patto per la Salute di cui all'art. 7all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 (repertorio n. 2648), sotto- scritto il 28 settembre 2006, nel quale sono stabiliti i reciproci obblighi tra lo Stato e le Regioni al fine del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per mantenimento dell’equilibrio economico del SSN; • il Regolamento n.1 del 22 giugno 2007 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le regioni procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e i settori ove la disciplina privati che erogano attività di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneassistenza specialistica in regime ambulatoriale, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data regime di entrata ricovero ed in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. regime residenzia- le” ed in particolare l’articolo 4, che al comma 323, trovano immediata applicazione aggiunto dall’art. 5 della L.R. n.1 del 30.01.2008, testualmente recita “L’assessore, nel rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in regime privatistico, procede all’emanazione di orientamenti chiari ed univoci per gli operatori e le regolazioni contrattuali vigenti"strutture sanitarie assicurandosi che gli esami contrassegnati con la lettera R e rientranti tra i livelli minimi di assistenza definiti dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e previsti dall’articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n.549, siano riconosciuti dalle prestazioni, individuando nelle schede ST 3 quali requisiti siano richiesti alle strutture che si candidano ad e- rogare dette prestazioni” e l’art. 50, rubricato “Classificazione delle strutture rispetto alla qualità”; - • il Piano di Rientro sottoscritto con il Governo e adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007; • l’Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 8, comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti6, della legge 27 dicembre 20065 marzo 2003, n. 296131, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. attuazione dell’articolo 1, comma 30173, della legge 30 di- cembre 2004, n. 247/2007 311; • le “Linee-guida per le attività di genetica medica”, di cui all’Accordo del 15 luglio 2004 tra il Mini- stro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; • la D.G.R.C. n. 377 del D.Lgs3 febbraio 1998 “Nomenclatore tariffario - Approvazione linee guida”; • la D.G.R.C. n. 378 del 3 febbraio 1998 “D.G.R. n.11323 del 30/12/1997 ad oggetto: <<Presta- zioni cliniche e strumentali in regime ambulatoriale in forma diretta. Approvazione Nomenclatore Tariffario >> - Determinazioni”; • la DGRC n. 167/20111874 del 31.03.1998 “Prestazioni cliniche e strumentali in regime ambulatoriale in forma diretta. Approvazione nuovo Nomenclatore Tariffario”; • la DGRC n. 7301 del 31.12.2001 Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. N. 3958/2001 contenente "Definizione dei requisiti strutturali, riconoscono tecnologici ed organizzativi minimi ; • la DGRC n. 491 del 19 aprile 2006 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Re- gionale n° 377 del 3 febbraio 1998 avente ad oggetto: Nomenclatore tariffario.Approvazione linee guida”; • la DGRC n. 1246 del 13 luglio 2007 “Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai sensi dell'articolo 1 comma 796 lettera O della L. n. 296_06”; • la DGRC n. 1511 del 31 agosto 2007 “Inserimento del test analitico IGF-1-Somatomedina C (metodo chemioliminescenza) nell’elenco di prestazioni di assistenza sanitaria correlate in tale istituto uno strumento prioritario regi- me di esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisizione pazienti affetti da patologia ipofisaria già esenti e contestuale fissazione della tariffa”; • la DGRC 1177 dell’11.07.2008 “Piano regionale di riorganizzazione della rete delle competenze utili allo svolgimento strutture pub- bliche e private provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio”; • la DGRC 1755 del 31.10.2008 “Approvazione Disegno di Legge “Misure straordinarie di raziona- lizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo”; • delle ricognizioni effettuate presso le Aziende sanitarie campane dal Settore Programmazione dell’AGC Piano Sanitario, da cui sono emerse numero e tipologie delle prestazioni erogate, non- ché caratteristiche delle strutture pubbliche e private p.a. eroganti e costi addebitati al SSR cam- pano; • dei rilievi espressi dal Ministero della prestazione lavorativa ed un percorso orientato Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze sulla schema di DGR prot. 423 – A, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo tra sistema scolastico il Ministro della salu- te, il Ministro dell’economia e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore delle finanze e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliRegione Campania, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.nella nota prot. CAMPANIA- DGPROG-20/10/2008-0000471-P del 20.10.2008;
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Samples: Deliberazione N. 2108
VISTI. la legge 7 agosto 1990 n.241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in particolare l’articolo 15, il quale stabilisce che “le disposizioni amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'artattività di interesse comune”; - gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. 7, e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 settembre 2011febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera j); - il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 167: 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’Articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; - comma 7: "Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche , in particolare in riferimento agli artt. 10, 18, 19, 20 e 41 relativi a definizione di bene culturale, vigilanza e ispezione sui beni vigilati, divieto di danneggiamento e smembramento dei beni culturali, versamento e scarto tramite le regioni Commissioni di sorveglianza, nonché all’art. 122 relativo alla consultazione di documenti conservati negli Archivi di Stato contenenti dati sensibili; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e i settori ove la disciplina s.m.i.; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 5 bis e 71, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore legislativo n. 82 del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"2005”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 2013 recante “Regole tecniche in materia di apprendistato professionalizzante sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 75 bis, 23-ter, comma 74, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli43, nei rapporti istituzionalicommi 1 e 3, al rispetto 44, 44-bis e 71, comma 1, del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio Codice dell’Amministrazione digitale di cui all'art. 7al decreto legislativo n. 82 del 2005”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40 commi 1, 41 e 71, comma 71 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, D.Lgsn. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - Il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, approvato nel mese di maggio 2017; - La legge 3 agosto 1949, n. 167/2011577, istitutiva del Consiglio Nazionale del Notariato, quale ordine professionale della categoria, ed in particolare l’art. Le parti2, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilelettera d), in un quadro virtù del quale il Consiglio Nazionale del Notariato “assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che consenta di promuovere lo sviluppo del settore riflettono il notariato e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelai suoi istituti”.
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Samples: Collaboration Agreement
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 13 ottobre 2021 e successive, da parte di Rai Cultura, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, di poter effettuare le seguenti riprese filmate finalizzate alla realizzazione di una puntata del lavoro e delle politiche sociali n. 29programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011prodotto da RAI Cultura; - l'interpello avendo concesso l’esenzione dal canone in virtù della finalità di valorizzazione culturale del Ministero progetto e in applicazione dell’Accordo quadro tra Mibact e Rai (Rep. Convenzioni Italia n. 3 del lavoro 7/03/2018); - avendo ricevuto in data 9/11/2021 l’attestazione del versamento di euro 180,00 da parte di Rai Cultura sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Rai Cultura di seguito indicato come concessionario, con sede in con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, nella persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione include i diritti di riproduzione delle immagini acquisite per la realizzazione di una puntata del programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prodotto da RAI Cultura, in onda quotidianamente su RAI Storia e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - RAI Tre. Le puntate, in onda senza interruzioni pubblicitarie, possono essere trasmesse senza limitazioni di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante passaggi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7tempo sulle reti generaliste, comma 7i canali tematici, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011sul sito web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ (geolocalizzato e non scaricabile). Le parti, considerata la revisione puntate possono inoltre essere proiettate in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo culturale e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artsenza scopi commerciali (diritti non theatrical). 1, comma 30, legge n. 247/2007 La presente concessione è incedibile e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Concessione in Uso
VISTI. le gli adempimenti effettuati secondo: - l’Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 50/2016 e così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019; - ed in particolare: - il comma 1, che recita: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi … omissis … alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, …omis- sis…, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, del al decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecu- zione con le regioni e i settori ove la disciplina modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacomma recano, trovano applicazioneprima dell’intestazione o in calce, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla la data di entrata in vigore pubblicazione sul profilo del presente decretocommittente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.” - il comma 2, che dispone: “Gli atti di cui all'art. al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, comma 3e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.”; attestato che il presente provvedimento, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1alla stregua dell’istruttoria compiuta, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi costituenti istruttoria a tutti i livelligli effetti di legge, nei rapporti istituzionaliè regolare e legittimo, al rispetto del presente accordonella forma e nella sostanza, al fine ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di garantire una entrata quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche; per le motivazioni esposte in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale narrativa e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.qui si intendono integralmente riportate:
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Samples: Deliberazione Per l'Affidamento Della Fornitura Di Apparecchiature
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167per quanto riguarda la disciplina applicabile ratione materiae: - comma 7: "Per le regioni il Decreto del Commissario ad Acta n. U00287 del 7.7.2017 concernente “Ridefinizione delle Aree di Aggregazione e i settori ove la disciplina approvazione del Piano biennale degli acquisti in forma aggregata 2017-2018. Modifiche e integrazioni al regime ed al processo autorizzatorio per lo svolgimento di gare autonome”; - il Decreto del Commissario ad Acta n. U00497 del 21.11.2017 “Approvazione della pianificazione delle gare autonome relative al III° quadrimestre 2017 ed integrazione del piano delle gare aggregate e centralizzate di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneDCA n. U00287/2017; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 dicembre 2015 che, in via transitoria e non oltre sei mesi attuazione D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 200623 giugno 2014, n. 29689, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201120518/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Art. 9 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione contratti attivi”; - l'interpello la Determinazione dirigenziale 17 novembre 2017, n. G15667 ad oggetto: “DCA 287/2017. Definizioni delle indicazioni di principio e del Ministero tracciato standard per la raccolta delle esigenze di acquisto delle Aziende Sanitarie relative alla pianificazione biennale”; - la Determinazione dirigenziale 01 marzo 2018 n. G02453 ad oggetto: “Decreto del lavoro Commissario ad Acta n. U00287 del 7/07/2017. Nomina dei referenti delle Aree di aggregazione e dei componenti del Comitato Regionale Acquisti”; - il Decreto del Commissario ad Acta n.U00246 del 18.06.18 “approvazione della pianificazione biennale 2018-2019 degli acquisti. modifiche ed integrazioni al piano delle politiche sociali n. 40 gare aggregate e centralizzate di cui ai D.C.A. n.U00287/2017 e D.C.A. n.U00497 del 26 ottobre 201121/11/2017”; concordano - di confermare le vigenti discipline il Decreto del c.c.n.l. terziario Commissario ad Acta n.U00255 del 04.07.19 “approvazione della pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza sanitaria”; - il Decreto del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Commissario ad Acta n.U00061 del presente accordo, al fine di garantire una entrata 18.05.2020 “approvazione della pianificazione biennale 2020-2021 degli acquisti in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.materia sanitaria”;
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Samples: Deliberazione
VISTI. le la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale; - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di cui all'art. 7pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; - la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione approvato con delibera dell’Autorità il 16 ottobre 2019, da ultimo modificato con delibera n. 682 del 6 ottobre 2021; - l’articolo 61 del decreto legislativo 14 settembre 201130 luglio 1999, n. 167300 e ss.mm.ii, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, e il successivo articolo 65, comma 1, che ha attribuito alla medesima Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; - i vigenti Statuto e Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa: - comma 7: "Per le regioni l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e i settori ove delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale, efficientamento e accelerazione degli interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal; - il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la disciplina ripresa e la resilienza; - la decisione (UE) 101060/21 del Consiglio dell’Unione europea di approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia sulla base dei criteri di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaall’articolo 19, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma paragrafo 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"del regolamento (UE) 2021/241; - comma 10: "I datori la legge 1 luglio 2021, n. 101, di lavoro conversione del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento definisce le “Misure urgenti relative al percorso formativo della regione dove è ubicata Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; - la sede legale legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 che disciplina la “Governance del Piano nazionale di ripresa e possono altresì accentrare le comunicazioni resilienza e prime misure di cui all'art. rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; - l’articolo 1, commi 1180 e seguentida 162 a 170, della legge 27 dicembre 20062018, n. 296145, nel servizio informatico dove con cui è ubicata disciplinata la sede legale"costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa; - la circolare il decreto del Ministro Presidente del lavoro e delle politiche sociali n. 29Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario adottato in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artattuazione dell’art. 1, comma 30162, della predetta legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro 145/2018 che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.ha sostituito il precedente
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. le disposizioni L’art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000; - L’art. 39 della Legge 449/1997; - Il regolamento per l'utilizzo di cui all'art. 7graduatorie di concorsi pubblici di altri enti del comparto approvato dal Comune di Ciampino con Deliberazione di Giunta Comunale n. del ; - Lo schema di convenzione per l’utilizzo di graduatoria di altri enti del comparto Funzioni locali approvato con il medesimo atto; CONSIDERATO CHE - il Comune di CIAMPINO intende assumere n. unità con profilo professionale , del decreto legislativo 14 settembre 2011categoria , n. 167: - comma 7: "Per le regioni posizione economica , con rapporto di lavoro a tempo e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data conformità a quanto previsto nel Piano triennale dei Fabbisogni di entrata in vigore personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori con nota n. del il Comune di lavoro che hanno sedi Ciampino ha chiesto al Comune di la disponibilità a concedere l’utilizzo di propria graduatoria di pubblico concorso in più regioni possono fare riferimento corso di validità relativa al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"medesimo ( o analogo) profilo ; - con nota n. _del il Comune di ha espresso la circolare propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria del Ministro concorso pubblico approvata con propria determinazione n. del lavoro per la copertura a tempo indeterminato e delle politiche sociali di n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011posti di categoria giuridica ; - l'interpello con deliberazione/determinazione dirigenziale n. del Ministero del lavoro il Comune di Premesso tutto quanto sopra e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - che i contraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.questa convenzione;
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Samples: Convenzione Per L’utilizzo Della Graduatoria Del Concorso Pubblico
VISTI. Il Decreto n. 69 del 20 settembre 2023 con il quale la DG Immigrazione ha adottato l’invito a presentare una proposta progettuale finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021- 2027 – ObietÝvo Specifico 2 “Migrazione legale e Integrazione” Ambito di applicazione 2 h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale “Interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato”, per un importo complessivo pari ad euro 30.000.000,00. • Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana n. 3028 del 03 novembre 2023 con il quale si approva l’individuazione del soggetto collaboratore, in qualità di partner di co-progettazione, nell’Ente NOVA Onlus Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, a seguito di specifico Avviso pubblico per la selezione di un partner tecnico-scientifico, adottato con D.D.G. n. 2742 del 6 ottobre 2023 e con successivo D.D.G. n. 2873 del 23 ottobre 2023. • La proposta progettuale denominata “Su.Pr.Eme. 2” (PROG-910) presentata in data 30 novembre 2023 da parte della Regione siciliana in partenariato con le disposizioni Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e il partner tecnico NOVA Onlus Consorzio di cui all'artCooperative Sociali Società Cooperativa Sociale. 7• Il Decreto n. 120 del 21 dicembre 2023 con il quale la DG Immigrazione ha approvato e ammesso a finanziamento la summenzionata proposta progettuale, per un importo complessivo pari ad euro 30.000.000,00. • La Convenzione di sovvenzione sottoscritta il 29 dicembre 2023 tra la DG Immigrazione e la Regione Siciliana, per la realizzazione del progetto “Su.Pr.Eme. 2” (PROG-910), finanziato a valere sull’OS 2 - Migrazione legale/Integrazione – Misura di attuazione 2.d – Ambito di applicazione 2 h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale – Intervento f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, del decreto legislativo 14 settembre 2011Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021- 2027. • Il Decreto n. 167: 122 del 29 dicembre 2023 della DG Immigrazione di approvazione della predetta Convenzione di sovvenzione sottoscritta in pari data con la Regione Siciliana. • Il visto di regolarità amministrativo-contabile da parte dell’UfÏcio centrale del Bilancio (al numero 10 del 30 gennaio 2024) e della Corte dei Conti (al numero 281 del 7 febbraio 2024) al suddetto Decreto n. 122 del 29 dicembre 2023. • Il Decreto n. 1646 del 20 giugno 2024 di approvazione del Riparto delle risorse del progetto “Su.Pr.Eme. 2” a valere su PN FAMI 2021-2027 notificato dalla Regione Siciliana - comma 7: "Per le regioni Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali. • Il Decreto n. 102 del 4 dicembre 2023 con il quale la DG Immigrazione ha adottato l’invito a presentare una proposta progettuale da finanziare a valere sulla Priorità 1“Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” - ObietÝvo specifico ESO4.9. Promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i settori ove la disciplina migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà, finalizzata alla realizzazione di cui interventi di prevenzione e contrasto al presente decreto non sia immediatamente operativalavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, trovano applicazioneper un importo complessivo pari ad euro 15.000.000,00. • Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana n. 3028 del 03 novembre 2023 con il quale si approva l’individuazione del soggetto collaboratore, in via transitoria qualità di partner di co-progettazione, nell’Ente NOVA Onlus Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, a seguito di specifico Avviso pubblico per la selezione di un partner tecnico-scientifico, adottato con D.D.G. n. 2742 del 6 ottobre 2023 e non oltre sei mesi con successivo D.D.G. n. 2873 del 23 ottobre 2023. • La proposta progettuale denominata “Su.Pr.Eme. 2” presentata in data 19 febbraio 2024 da parte della Regione siciliana in partenariato con le Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e il partner tecnico NOVA Onlus Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale. • Il Decreto n. 13 del 18 marzo 2024 con il quale la DG Immigrazione ha approvato e ammesso a finanziamento la summenzionata proposta progettuale, per un importo complessivo pari ad euro 15.000.000,00. • La Convenzione di sovvenzione sottoscritta il 19 aprile 2024 tra la DG Immigrazione e la Regione Siciliana, per la realizzazione del progetto “Su.Pr.Eme 2” – “Interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato” – PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” - ObietÝvo specifico ESO4.9. Promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà, finalizzata alla realizzazione di interventi d’integrazione socio-lavorativa di categorie vulnerabili di cittadini di paesi terzi. • Il Decreto n. 28 del 23 aprile 2024 della DG Immigrazione di approvazione della predetta Convenzione di sovvenzione sottoscritta il 19 aprile 2024 con la Regione Siciliana. • Il visto di regolarità amministrativo-contabile da parte dell’UfÏcio centrale del Bilancio (al numero 148 del 17 maggio 2024) e della Corte dei Conti (al numero 1564 del 23 maggio 2024) al suddetto Decreto n. 28 del 23 aprile 2024. • Il Decreto n. 1737 del 26 giugno 2024 di approvazione del Riparto delle risorse del progetto “Su.Pr.Eme. 2” a valere su PN Inclusione 2021-2027 notificato dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; Regione Siciliana - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo Dipartimento della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro Famiglia e delle politiche sociali Politiche Sociali. - n. 29315 del 18 marzo 2024 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024- 2026 della Regione Puglia, protai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro 118/2011 e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoss.mm.ii., al fine dell’istituzione dei nuovi capitoli di garantire una entrata e di spesa, a valere sul Fondo FAMI 2021-2027, per l’attuazione delle atÝvità assegnate a Regione Puglia in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale seno al progetto “Su. Pr.Eme. 2” (PROG-910), CUP G29G23000930007; - n. 1014 del 15/07/2024 “Progetto “Su.Pr.Eme. 2”, finanziato a valere su PN FAMI 2021-2027 CUP G29G23000930007. Variazione al Bilancio regionale di previsione 2024 e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artpluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 751, comma 72, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011118/2011 e ss.mm.ii.. Seguito D.G.R. n. 315/2024”; - 1013 del 15/07/2024 “Progetto “Su.Pr.Eme. 2”, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento finanziato a valere su PN INCLUSIONE 2021-2027 CUP G29G24000150007. Presa d’atto della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico concessione del finanziamento. Variazione al Bilancio regionale di previsione 2024 e mondo pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Istituzione capitoli di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione entrata e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze spesa”. • gli interventi previsti dal “Progetto “Su.Pr.Eme. 2” devono avere termine entro il 31 dicembre 2028; • il progetto in parola include all’interno della clientela.“Work Package 3 - Ecosistema per l’integrazione” le Task
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Samples: Determinazione Dirigenziale
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011in particolare: la legge 11 gennaio 1979, n. 167: - comma 7: "Per 12, recante le regioni e i settori ove la disciplina norme per l’ordinamento della professione di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore Consulente del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Lavoro; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art(art. 1, commi 1180 1, 4 e seguenti5) la circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986; (assistenza obbligatoria del CdL nelle associazioni) la circolare INPS nr. 100 del 27/04/1990 il Vademecum del Libro Unico del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008; (risposte nn. 33, 37 e 38) la sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 9725/2013; le leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 54/1991; l’art. 32 del D.lgs. n. 241 del 09/07/1997 (requisiti di rappresentatività delle associazioni di categoria che possono esercitare nell’amministrazione del personale ed autorizzate alla costituzione di CAF) E, PREMESSO che Le leggi vigenti hanno inteso riservare le attività di gestione dell’amministrazione del personale a professionisti iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo dunque, che queste possano essere esercitate indiscriminatamente da qualsiasi soggetto. La legge 11 gennaio 1979, n. 12, al comma 4, dell’art. 1, eccezionalmente riconosce la possibilità di quelle gestioni, alle associazioni di Categoria dei datori di lavoro che, anche secondo la prassi ministeriale, devono essere assisti da un Consulente del Lavoro. L’INPS ha avviato da tempo un processo di modernizzazione che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di istanze e comunicazioni e che la correttezza e qualità dei flussi telematici che pervengono dagli intermediari abilitati o autorizzati, impongono un rigido e costante controllo dei soggetti da profilare; Le parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro; È comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all’abusivismo della professione di Consulente del Lavoro a tutela della fede pubblica; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: l’INPS si impegna al puntuale controllo dei soggetti che richiedono le credenziali quali intermediari, secondo i seguenti criteri: • gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro risultino regolarmente iscritti e non siano colpiti da provvedimenti di sospensione; • gli altri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 200612/1979, abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai messaggi Inps 2819/2019 e 4440/2019 e trasmesso alle ITL nel cui ambito territoriale intendono esercitare, la prescritta comunicazione; • I professionisti di cui alle leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 29654/1991, nel servizio informatico dove è ubicata oltre a dimostrare l’iscrizione nei rispettivi Xxxxxx, devono autocertificare con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di curare la sede legale"stessa azienda agricola nella direzione, amministrazione e gestione dell’attività; - la circolare Relativamente ad ulteriori soggetti, comprese le associazioni di categoria, in caso di svolgimento di attività assimilabili, l’Inps si impegna alla verifica delle prescritte condizioni di legge. Il Consiglio Nazionale si impegna a: • tenere aggiornato l’elenco dei propri iscritti a disposizione dell’INPS attraverso il portale di Categoria; • segnalare casi di sospetto esercizio abusivo da parte di soggetti non profilabili. • ad autorizzare l’accesso presso le proprie sedi dei soggetti legittimati ai sensi delle disposizioni vigenti, o dei loro collaboratori, previa esibizione, rispettivamente, del Ministro tesserino professionale e della delega del titolare dello studio in cui siano riportati gli estremi di iscrizione di quest’ultimo all’Ordine; • a segnalare tempestivamente all’Ispettorato Territoriale del lavoro i soggetti non abilitati alla professione, e loro delegati, che svolgono attività di consulenza; • a revocare tempestivamente il PIN ai consulenti cancellati dall’Ordine o sospesi dall’esercizio della professione, appena ricevuta la consueta comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Ordine medesimo, nelle more dell’aggiornamento del Censimento nazionale degli intermediari abilitati conseguente alle interlocuzioni centrali fra Ordine e INPS. Si rammenta che gli iscritti alla Gestione separata e gli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - attività di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011propri collaboratori familiari. Le parti condividono l’interesse a prevenire il contenzioso che può ontologicamente verificarsi nella gestione del rapporto previdenziale.A tal fine, si impegnano a costituire appositi tavoli tecnici regionale e provinciali per attenzionare situazioni oggetto di segnalazione dell’INPS o degli Ordini dei Consulenti del lavoro. Il tavolo regionale si riunirà ogni sei mesi, quello provinciale ogni tre mesi, ovvero su richiesta di una delle parti. Gli esiti delle questioni oggetto delle riunioni, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoove non risolte, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto possono formare oggetto d’interpello da inviare alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelasedi competenti.
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Samples: Operational Agreement
VISTI. il “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010; - l’ “Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale” di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010; - gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'artalla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010; - la “Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011- 2013”, adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011; - la “Ricognizione degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010. 7Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell’11 aprile 2011; - gli “Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell’Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel “Patto per il TPL””, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del decreto legislativo 13 giugno 2011; - le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 settembre novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 167: 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013; - comma 7: "Per le regioni azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell’ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l’adozione all’Assemblea Legislativa regionale; - il vigente X Accordo per la Qualità dell’Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i settori ove la disciplina Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaDLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, trovano applicazioneelaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretosottoscritti annualmente dal 2002, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell’ambito della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentimobilità sostenibile, della legge 27 dicembre 2006logistica regionale, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dell’edilizia sostenibile e delle attività produttive; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Deliberazione di Giunta regionale n. 29264/2013 che modifica per l’anno 2013, prot. la sopra citata “Determinazione dei contributi sui servizi minimi” – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.126/2011;
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VISTI. − l’articolo 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; − la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni”; − la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i. recante “riordino della legislazione in materia portuale”, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria; − la legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; − la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i., recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; − il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; − il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 34, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; − il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; − il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; − il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; − il provvedimento emesso in data 16 gennaio 2007 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania con cui all'art. 7il compendio militare della Base Navale di Napoli è stato dichiarato di interesse storico artistico; − il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, in particolare l’articolo 535, istitutivo di Difesa Servizi S.p.A., Società in house al Ministero della Difesa; − il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”; − il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 12 aprile 2006, n. 296163, nel servizio informatico dove è ubicata recante − la sede legale"legge 31 gennaio 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare Nazionale”; - la circolare − il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi − il decreto del Ministro del lavoro Ministero dell’Economia e delle politiche sociali Finanze di concerto con il Ministero della Difesa in data 7 agosto 2015, “Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d’uso sia stata modificata”; − il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 2950, (codice dei contratti pubblici) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; − il Protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritto in data 13 marzo 2019, con il quale è stato avviato un percorso di collaborazione per l’elaborazione di studi e proposte progettuali, finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione urbana di vari asset cittadini, tra i quali il molo “San Xxxxxxxx”; − il “Documento di orientamento per la valorizzazione pubblica del Molo San Xxxxxxxx” sottoscritto tra il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Agenzia del demanio e il Comune di Napoli in data 14 luglio 2020; − il Decreto interministeriale tra il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8 settembre 2020, n. 8, (precisazione della natura giuridica della base navale di supporto logistico del porto di Napoli), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020; − lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309, del 30 dicembre 2021; − la Determinazione n. 96 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20112021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; - l'interpello − l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022- 2024, che affida all’Agenzia del Ministero del lavoro e demanio la prosecuzione delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - attività volte a garantire la gestione economica degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali per fini istituzionali, potenziando le attività di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario razionalizzazione degli spazi in materia di apprendistato professionalizzante uso e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza contenimento della spesa pubblica, attraverso il ricorso agli strumenti normativi attualmente vigenti in materia; − il decreto del termine previsto dall'art. 7Ministro della Difesa 22 gennaio 2021, comma 7concernente la costituzione della Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, D.Lgsl’energia e l’ambiente; − la delibera di Giunta Comunale del Comune di Napoli rep. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.del
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Samples: Protocollo d'Intesa
VISTI. Gli articoli 117 e 118 della Costituzione La legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e, in particolare, l’art. 18, che al comma 1 disciplina le disposizioni modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'artall’art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della Legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare , l’art.107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, la Legge 24 febbraio 1992, n.225, art. 6 recante “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile” che al comma 1 prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ed al comma 2 viene previsto che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali. l’articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7) della stessa Xxxxx sopra riportata, che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato; il Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, che da attuazione alla richiamata disposizione nell’art. 18, della Legge n.225/1992; il predetto Regolamento che contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile relativamente alla definizione ed al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento delle capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all’art.2 della legge n. 225/1992; l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 D.L. 7 settembre 20112001, n. 167: - comma 7: "Per 343, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le misure logistiche nel settore della difesa civile”, che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4gli enti locali; l’articolo 8, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentidel D.L. 31 maggio 2005, della legge 27 dicembre 2006n.90, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 296152, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare che prevede che il Presidente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoConsiglio dei Ministri, al fine di garantire una entrata assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 7 settembre 2001, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 407 vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” che la legge regionale XXXXXXXXXXXX, numero XXX recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.1l2 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in vigore uniforme attuazione del Capo 1 della disciplina contrattuale nazionale legge 15 marzo 1997, n. 59", all' articolo XXXX prevede l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative in materia di Protezione Civile, tra le quali l'adozione del programma di previsione e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio protezione dei rischi, …………………………………………….. l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 7all'articolo 2, comma 71, D.Lgs. n. 167/2011. Le partilettera b) della l. 225/1992; che la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… ha manifestato, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti con nota xxxxxxxxxxxxx, l'intendimento di lavoro con contenuto formativo in conformità collaborare con il Testo unico sull'apprendistatoServizio Protezione Civile della Regione …………………… evidenziando, in particolare, la disponibilità espressa dagli iscritti degli Ordini territoriali provinciali – figure altamente qualificate in possesso di approfondita e capillare conoscenza del territorio e di competenze professionali specifiche in tema di dissesto idrogeologico e in altre branche di attività aventi stretto legame con quanto di interesse della Protezione Civile in materia agricolo - forestale, civile ed industriale - ad essere contattati e a mettersi a disposizione del Servizio di Protezione Civile Regionale, a norma dell'art. 1titolo non oneroso, comma 30per quanto può necessitare in caso di emergenza; che l'attuale quadro normativo di riferimento ha ampliato il tradizionale concetto di Protezione Civile, legge n. 247/2007 da intendersi non solo più come attività di soccorso da espletarsi successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, ma anche e specialmente - in un'ottica di complessiva di salvaguardia del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico territorio e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovaniledei suoi abitanti - come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, in un quadro che consenta modo tale da evitare o limitare le conseguenze dannose derivanti dal verificarsi di promuovere lo sviluppo eventi calamitosi; che, pertanto, l'apporto collaborativo proposto dalla Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… può estrinsecarsi sia in relazione alla predisposizione di strumenti programmatici e di pianificazione ed alle attività prodromiche di studio del settore territorio e della sua intrinseca vulnerabilità, sia in relazione agli interventi di messa in sicurezza del territorio; che, per disciplinare i rapporti collaborativi tra la Protezione Civile Regionale e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliFederazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione ……………… in relazione a quanto sopra indicato, anche in considerazione dei processi è parso opportuno definire un apposito protocollo di trasformazione intesa. Tutto ciò premesso e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli considerato quale parte integrante e diversificate esigenze della clientela.sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
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Samples: Protocollo Di Intesa
VISTI. le disposizioni − l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente la conclusione di cui all'artaccordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; − l’art. 719 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale; − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; − lo Statuto del Politecnico di Milano, ai sensi del quale il Politecnico è un’istituzione universitaria pubblica e per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali utilizza, tra l’altro, risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti o messi a disposizione da soggetti pubblici e privati e, per il raggiungimento delle proprie finalità, intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze; − il decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., concernente il Codice dell'Amministrazione digitale; − il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, concernente, tra l’altro, l’agenda digitale e lo sviluppo dell’innovazione tecnologica; − il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i , recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; − il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, e, in particolare, gli artt. 63, 64 e 65; − il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; − l’art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 201130 marzo 2001, n. 167: - comma 7: "Per 165 e s.m.i., concernente l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le regioni amministrazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaconsenso dell’interessato.
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Samples: Convenzione Operativa
VISTI. le la L.R. n. 7/1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”; - Il X.X.X.X. x. 000/0000 xxxxxxx "separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000; - il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; - il Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successi- ve modifiche e integrazioni anche ad opera del GDPR; - il Decreto Legislativo n. 445/2000 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - D.P.G.R 186 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito l'incarico, al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare - D.G.R. 159 del 20/04/2022 "Misure per garantire la funzionalità delle strutture organizzative della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione della Struttura della Giunta Re- gionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9 - D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 - D.G.R. 159 del 20/04/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro E Welfare: Conferimento Incarichi Di Reggenza Ai Dirigenti Non Apicali" - D.D.G. n. 4673 del 29.04.2022 “Adempimenti Conseguenti Alla D.G.R. N. 159 Del 20 Aprile 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento "Lavoro E Welfare" - il D.D.G. n. 1810 del 22/02/2017 con il quale la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è stata nominata Re- sponsabile dell’Unità del Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx; per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: - all’approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle candidature relative alla gestione dei servizi previsti nella Misura 2C, contenuto nell’allegato A al presente atto, di cui all'art. 7costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione dello schema di domanda di candidatura contenuta nell’allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione dello schema di progetto formativo contenuto nell’allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione dello schema di elenco docenti contenuto nell’allegato 3 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione dello schema di dichiarazione de minimis contenuta nell’allegato 4 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra Regione e Azienda contenuta nel- l’allegato 5 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione dello schema di domanda di rimborso contenuto nell’allegato 6 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - all’approvazione del decreto legislativo 14 settembre 2011modello di informativa al trattamento dei dati personali contenuto nell’allegato 7 al presente atto, n. 167: di cui costituisce parte integrante e sostanziale; - comma 7: "Per di dare atto che le regioni modalità attuative del programma e i settori ove la disciplina l’articolazione delle singole Misure di cui al punto precedente sono contenute nella Deliberazione n. 470/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo regionale; - di dare atto altresì che il finanziamento delle attività previste nell’Avviso è assicurato mediante le risorse, assegnate alla Regione Calabria, con Decreto Direttoriale di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018; - di dare atto che al momento della sottoscrizione della convenzione i beneficiari dovranno altresì sottoscrivere il patto di integrità approvato con DGR 33/2019 allegato 8 al presente decreto quale parte integrante; - di dare atto che dal presente decreto non sia immediatamente operativaderiva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio della Regione Calabria in quanto è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario S.I. IGRUE, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge 27 dicembre 2006, regionale 6 aprile 2011 n. 296, 11 e nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"rispetto del regolamento UE 2016/679; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al 11 nel rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Regolamento UE 2016/679
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VISTI. le disposizioni il D.P.R 8 marzo 1999 N. 275 Regolamento recante norme in materia di cui all'artautonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 7, del decreto legislativo 14 settembre 201121 della legge 15 marzo 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"59; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"il D.I. 1 febbrario 2001 N. 44 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; - la circolare L. 18 dicembre 1997 N.440 Istituzione del Ministro del lavoro Fondo per l'arricchimento e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; - l'interpello del Ministero del lavoro la L. 28 marzo 2003 N. 53 Delega a Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario prestazioni in materia di apprendistato professionalizzante istruzione e formazione professionali; n.53 : - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Che nel IV e V Municipio del Comune di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7Roma si è sviluppato un confronto tra istituzioni scolastiche su come attivare e gestire un efficace e produttivo raccordo delle azioni in ordine agli impegni istituzionali di carattere formativo, comma 7gestionale ed organizzativo; che da tale confronto si conviene sulla opportunità di trovare soluzioni concertate in grado di favorire la territorialità delle iniziative, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livellila conoscenza degli operatori e l’economia delle realizzazioni, nei rapporti istituzionaliconfronti sia delle amministrazione locali (Comune, al rispetto Municipi, Provincia, Regione) sia della Direzione Regionale del presente accordoLazio, al fine che di garantire una entrata in vigore uniforme Enti ed Istituzioni territoriali che operano nel settore dell’Istruzione e della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7Formazione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con Istituzioni scolastiche firmatarie sottoscrivono il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguente ACCORDO DI RETE
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. − la Legge 1° aprile 1981, n° 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”; − la Legge 7 marzo 1986, n° 65, la quale fissa i lineamenti fondamentali dell'assetto ordinamentale e organizzativo della Polizia Locale; − l’art. 16-quater (“Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale”) del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n° 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n°68 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”; − il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; − il D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; − la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. n° 123UC-3-2007-50 dell’8 maggio 2007, in materia di modalità di evasione delle richieste dei dati statistici sulla delittuosità da parte degli Enti locali; − il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, come modificato dal Decreto Legge n° 146/2021, inerente l’attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; − la Legge 15 luglio 2009, n° 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; − il provvedimento generale del Garante per la protezione di dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010; − le disposizioni direttive in materia di cui all'artvideosorveglianza emanate dal Ministero dell’Interno ed, in particolare, quelle emanate in data 6 agosto 2010, 2 marzo 2012, 29 novembre 2013 e 8 febbraio 2015; − il D. Lgs. 7, del decreto legislativo 14 6 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni n° 159, recante “Codice delle Leggi antimafia e i settori ove delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n° 136”; − il decreto del Ministro dell’Interno 24 maggio 2012 recante “Delega ai Prefetti per la disciplina stipula di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, convenzioni con Regioni ed Enti locali in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artdell’art. 1, commi 1180 e seguenticomma 439, della legge Legge 27 dicembre 2006, n. n° 296” per la realizzazione di programma straordinari di incremento dei servizi di polizia, nel servizio informatico dove è ubicata di soccorso tecnico urgente e per la sede legalesicurezza dei cittadini; − il Decreto Legge 31 agosto 2013, n° 102, recante "; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Disposizioni urgenti in materia di apprendistato professionalizzante IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di apprendistato professionalizzante finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” - convertito, con formazione esclusivamente aziendale fino modificazioni, in Legge 28 ottobre 2013, n° 124; − le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, diramate dal Ministero dell’Interno il 30 aprile 2015, e successive disposizioni integrative, con le quali, rilevata una diretta correlazione tra disagio sociale, degrado dei comportamenti e fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme, si prende atto della necessità di adottare nuove strategie di intervento attraverso i Piani di Controllo Coordinato del Territorio, nonché “l’azione congiunta di più livelli di governo per le iniziative da intraprendere, con un rafforzamento della collaborazione tra Amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla scadenza gestione della sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a seconda dei differenti contesti di riferimento”, nel quadro di una sicurezza più integrata e partecipata; − il Decreto Legge del termine previsto dall'art20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e, segnatamente, il primo comma dell’art. 75 secondo cui “con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco (…) possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana (…)” in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata; − il secondo comma 7del suddetto art. 5 il quale specifica che i patti per la sicurezza urbana, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, al comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30perseguono, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011prioritariamente, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.i seguenti obiettivi:
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Samples: Accordo Per La Promozione E L’attuazione Di Un Sistema Di Sicurezza Partecipata E Integrata
VISTI. il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - la Determinazione Dirigenziale n.144 del 01/12/2021 e successiva integrazione n. 147 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il piano delle iniziative di gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi che Xx.Xx.Xx. S.p.A. intende espletare nell’anno 2022 tra le disposizioni quali è compresa, tra le altre, anche l’affidamento della fornitura di “Medicazioni generali”; - l’Avviso di pre-informazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con numero 2021/S 246-649213 del 20 dicembre 2021 e successiva rettifica n. 2021/S 251-666927 del 27 dicembre 2021; DATO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 113 del 24/09/2021 è stato istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Medicazioni ed affini destinati alle XX.XX./ XX.XX./ IRCCS della Regione Campania, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/09/2021; ATTESO che - con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 49, comma 3, trovano immediata applicazione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state individuate le regolazioni contrattuali vigenti"categorie di beni e servizi in ordine alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; - comma 10: "I datori tra le suddette categorie di lavoro beni e servizi è inclusa la fornitura di Medicazioni Generali; DATO ATTO che hanno sedi - con Determinazione del Direttore Generale n. 159 del 29 dicembre 2021, successivamente rettificata con Determinazione del Direttore Generale n.10 del 21 gennaio 2022è stato indetto il “I° appalto specifico per la fornitura di Medicazioni Generali”, relativo alle classi CND M01, M02, M05 e M9, suddiviso in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove 47 lotti e aggiudicato con Determinazione n. 210 del 18 ottobre 2022 - con Determinazione del Direttore Generale n. 118 del 09 giugno 2022, è ubicata stato indetto il “II° appalto specifico per la sede legale fornitura di Medicazioni Generali”, relativo alla classe CND “M03”, suddiviso in 50 lotti e possono altresì accentrare le comunicazioni aggiudicato con Determinazione n. 271 del 22/12/2022; PRECISATO che - per la redazione del Capitolato Tecnico nonché per la definizione dei parametri tecnico- valutativi si è ritenuto opportuno avvalersi del contributo di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, clinici esperti nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"settore oggetto di gara; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, con nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011SRA-0016005-2021 del 15/10/2021, Xx.Xx.Xx S.p.A. ha richiesto alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania, figure professionali dotate di adeguate competenze ed esperienze necessarie per la istruttoria della procedura de quo; e che i nominativi sono stati comunicati dalla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania con note prot. 2021.0523138 del 22/10/2021 acquisita agli atti al prot. Xx.Xx.Xx. S.p.A. n. SRA-0016288-2021 del 22/10/2021 e prot. 2021. 053784; - l'interpello con la Determinazione del Ministero Direttore Generale n. 133 del lavoro 03/11/2021, sono stati nominati, quali esperti del settore, per il supporto tecnico nella procedura i succitati dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx e delle politiche sociali n. 40 xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; CONSIDERATO ALTRESÌ CHE - ai fini della definizione dei quantitativi da prevedere in gara, è stata condotta una raccolta fabbisogni alla quale hanno risposto tutte le Aziende Sanitarie della Regione Campania comunicando i rispettivi quantitativi inerenti alla fornitura di “Medicazioni generali”; - con interlocuzioni tra Xx.Xx.Xx. S.p.A. e Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 26 ottobre 2011Sistema Sanitario Regionale, agli atti al protocollo Xx.Xx.Xx. S.p.A., sulla base dei fabbisogni raccolti, sono state effettuate valutazioni congiunte allo scopo di individuare un fabbisogno presuntivamente aderente e congruo rispetto alle necessità regionali, apportando, concordemente, i correttivi ritenuti opportuni; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario DATO ATTO che in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011esito alle procedure sopra citate alcuni lotti sono risultati deserti o non aggiudicati; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoRITENUTO quindi necessario, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme assicurare la continuità della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza fornitura alle XX.XX., procedere all’indizione, nell’ambito del periodo transitorio Sistema Dinamico di cui all'artAcquisizione per la fornitura di “Medicazioni ed affini”, del III° appalto specifico ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs55 del D.lgs. n. 167/201150/2016 per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni generali occorrenti alle XX.XX. Le partidella Regione Campania” suddiviso in n. 34 lotti, considerata per un importo complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art.35 c. 4 del Codice, pari a € 16.208.909,16 IVA esclusa; DATO ATTO - che i prodotti oggetto dell’appalto saranno aggiudicati ai sensi dei seguenti criteri: • criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; • criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai lotti nn. 5-6-7-21-22-23-24-25-28-32-33-34, in quanto il livello di standardizzazione per tali prodotti è particolarmente elevato ed i requisiti minimi sono stati fissati in maniera tale da consentire, in fase di valutazione di conformità tecnica, una adeguata selezione dei prodotti qualitativamente più adeguati; - che la revisione e razionalizzazione dei rapporti suddetta procedura di lavoro gara sarà interamente gestita con contenuto formativo sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del Codice; - che in conformità esito all’aggiudicazione, con il Testo unico sull'apprendistatogli operatori economici risultati aggiudicatari verrà stipulata una Convenzione che avrà una durata di 36 mesi, decorrente dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo le Aziende Sanitarie della Regione Campania, a norma dell'artseguito dell’adesione alla Convenzione stipulata da Xx.Xx.Xx. 1S.p.A. potranno emettere ordinativi di Fornitura di durata pari a 36 mesi; PRESO ATTO che la Direzione Acquisti ha predisposto i seguenti atti di gara: Lettera di Invito e relativi allegati, comma 30Capitolato Tecnico e relativi allegati, legge n. 247/2007 Schema di Convenzione e Patto di Integrità; DATO ATTO ALTRESÌ - della proposta per l’adozione del D.Lgsprovvedimento di indizione con la quale la Direzione Acquisti ha inoltre trasmesso la documentazione di gara; - della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla Direzione Generale; RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n. 167/201131 co. 14 del D.lgs. 50/2016, riconoscono fino alla aggiudicazione efficace la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionario in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileservizio presso Xx.Xx.Xx. S.p.A. che ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Tanto premesso, il Direttore Generale, in un quadro virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2022, per i motivi citati in premessa, che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.si intendono integralmente richiamati
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VISTI. le disposizioni la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di cui all'art. 7Consulente del Lavoro” e successive modifiche e integrazioni; ‐ il Decreto Ministeriale 20 giugno 2011 (Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’ammissione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro); ‐ l’articolo 9, comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica; ‐ l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 167: - comma 7: "Per 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, il quale ribadisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data per regolare i reciproci rapporti; ‐ il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali del 3 ottobre 2014; ‐ il Codice Etico dell’Università degli studi di Bergamo, emanato con X.X. xxxx. n. 2914405/I/003 del 19/07/2011 e modificato con D.R. Rep. n. 262/2018, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 60030/I/3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.12.04.2018;
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VISTI. le disposizioni la D.D. Rep. CP/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot. Cp/53251/2021 del 10/06/2021; la D.D. n.rep. CP/1293/2021 del 5/10/2021 prot. CP/91295/2021 del 5/10/2021; il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.; lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013; il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la linea guida ANAC n. 4; il Durc; la certificazione antimafia; il controllo antipantouflage; la RdO di accordo quadro n. 2823921 ; la stipula dell’accordo quadro sul M.E.P.A. con prot. Cp/105878/2021 del 11/11/2021; la natura dell’accordo quadro in argomento prevede un contratto pluriennale si provvederà all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del TUEL; - di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento; - di approvare il quadro economico riportato nelle premesse; - di impegnare per l’anno 2022 la somma di euro 630.116,05 di cui all'art17.329,21 relative a prestazioni professionali al netto del ribasso d’asta, oltre contributo ANAC per € 600,00, somme tutte relative al I contratto applicativo di accordo quadro per “Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art.54 comma 3 del D.Lgs. 750/2016 e ss.mm.ii. per lavori di manutenzione, P.I. H24, con sorveglianza .sulle sedi stradali, sui manufatti comunali sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie com. nel Municipio XI – Ambito Territoriale CENTRALE, incluse attività di Pronto Intervento H24 da eseguirsi nell’intero territorio del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Municipio XI in caso di allerta meteo diramate dal Dip. Sicurezza e Prot..Civile di Roma Capitale e per situazioni emergenziali. Durata dell’accordo quadro: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei 36 mesi dalla data stipula sul M.E.P.A.” cod. cred.1166840. CIG: 8773867817 CUP: J86G21002540004 NR.RDO 2823921 cod.cred. 96732, CIG Derivato 8978695D7F, sui seguenti capitoli : 1302762/50373 pmc e 1304190/915 ptc per anac;di affidare l’importo di entrata euro pari a 612.786,84 che gravail biancio 2022 capitolo 1302762/50373 pmc all’Impresa GRANDI LAVORI S.R.L. che ha proposto un ribasso del 49,784% in vigore ragione dell’aggiudicazione definitiva D.D. n.rep. CP/1293/2021 del presente decreto, le regolazioni vigenti5/10/2021 prot. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"CP/91295/2021 del 5/10/2021; - comma 10: "di disporre che il contibuto xxxx venga impegnato con atto successivo; - di disporre che la somma € 17.329,21 (prestazioni extra contrattuali) rimanga a disposizione della S.A. e sia affidata con atto successivo; - di autorizzare la stipula del I datori contratto applicativo con decorrenza dall’1/01/2022 sino al 31/12/2022 o comunque fino ad esaurimento fondi, a partire dalla data del verbale di lavoro che hanno sedi consegna ; - di approvare lo schema del I contratto applicativo in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"atti; - la circolare spesa per il I contratto applicativo grava sul Bilancio 2022 per complessivi euro 630.716,05 Iva compresa, - di procedere all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011TUEL in considerazione della natura dell’accordo quadro in argomento che prevede un contratto pluriennale; - l'interpello di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011DPR 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; concordano - di confermare le vigenti discipline la nomina del c.c.n.lRup in fase di esecuzione, P.O. Funz. terziario in materia Tecn. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - a parziale rettifica di apprendistato professionalizzante e quanto previsto dalla D.D. Rep. Cp/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot.cp/53251/2021 del 10/06/2021 di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; modificare la composizione dell’ufficio di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.Direzione Lavori come segue:
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Samples: Affidamento Contratto Applicativo
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la L.R. 23/12/2011, n. 167: 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; • lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; • l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l’Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica; • l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; • l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 recante principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, che esclude l’applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica, in recepimento dei principi presenti nell’ordinamento comunitario secondo i quali gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico; - comma 7: "Per le regioni e ATERSIR è l’Agenzia cui partecipano obbligatoriamente tutti i settori ove la disciplina Comuni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente decreto non sia immediatamente operativad.lgs. n. 152/2006 ed esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012; - il Dipartimento di Economia e Management, trovano applicazionearticolazione funzionale dell’Università di Ferrara, in via transitoria dotato di autonomia contrattuale nonché capacità di impegnare esternamente l’Ente è costituito da docenti e non oltre sei mesi dalla data ricercatori e fra le proprie finalità vi è quella di entrata in vigore del presente decretofacilitare l’attività di ricerca sulle imprese, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di organizzazioni non profit e l’ambiente in cui all'art. 4esse operano, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"integrando ottiche disciplinari diverse; - comma 10: "I datori caratteristica peculiare del Dipartimento è quella di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento avere al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale proprio interno aziendalisti, economisti, informatici, giuristi, matematici, statistici le cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e possono altresì accentrare le comunicazioni delle metodologie, convergono su di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"un comune oggetto; - la circolare tale caratteristica rappresenta un punto di forza del Ministro Dipartimento che si traduce nella capacità di esaminare con ottica interdisciplinare le problematiche di natura economica e giuridica del lavoro Paese, del mondo imprenditoriale e delle politiche sociali n. 29dell’economia locale, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011nonché in quella di realizzare processi di fertilizzazione; - l'interpello l’Agenzia, ha in particolare, la necessità di studiare, valutare ed applicare, nell’ambito della determinazione della tariffa del Ministero Servizio Rifiuti, il nuovo Metodo Tariffario (MTR) predisposto dall’Autorità Nazionale Arera, per garantire il rispetto dei principi e dei criteri ivi contenuti, oltreché di garantire, alla luce della nuova metodologia, la condizione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società già affidatarie o in fase di affidamento del lavoro servizio, con particolare riferimento alla forma dell’in house providing; - il Dipartimento svolge, tra i suoi compiti primari, attività di studio e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ricerca scientifica in diversi ambiti in materia di apprendistato professionalizzante servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra i quali, quello del riscontro delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società che operano in un contesto caratterizzato da un ambiente di apprendistato professionalizzante monopolio legale o naturale, quale è quello dei servizi pubblici locali regolati dall’Agenzia, ed è suo interesse, nonché obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito, anche utilizzando la funzionalità, l'esperienza e i dati in possesso di un Ente pubblico operante nel settore della regolazione; - l’Agenzia e il Dipartimento, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune; - è interesse dell’Agenzia avviare una collaborazione con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7l’Università di Ferrara ed in particolare col Dipartimento di Economia e Management per attività di interesse pubblico comune, comma 7che dovrà tradursi in un’attività di ricerca scientifica finalizzata a evidenziare gli aspetti principali di natura economico finanziaria e patrimoniale nella gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; - in particolare, D.Lgs. n. 167/2011; nell’ambito di impegnarsi tale collaborazione, ognuna delle due organizzazioni metterà a tutti i livellidisposizione le proprie conoscenze, nei rapporti istituzionalirisorse strumentali, al rispetto del presente accordoeconomiche ed umane, al fine di garantire una entrata realizzare attività di studio e ricerca in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale materia di analisi dei parametri economici delle gestioni dei servizi pubblici locali ambientali avendo quale principale finalità in particolare la verifica ed analisi dei dati di natura economica finanziaria trasmessi dai gestori nell’ambito dell’applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR), oltre alle attività di monitoraggio e controllo (economico finanziario) sulle gestioni affidate ed in corso di affidamento; - l’accordo, volto a realizzare attività comuni in materia di analisi dei parametri economici delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio gestioni dei servizi pubblici locali ambientali, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.interesse comune:
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7alla luce della citata sperimentazione, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201141/1350 del 21 febbraio 2017 del Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali, con la quale il Ministero ha proposto alle Città metropolitane ai sensi delle legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane l’estensione e il consolidamento della sperimentazione nell’ambito di un progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa”, all’interno del quale sono state previste le azioni progettuali per l’inclusione dei bambini RSC (allegato A); - l'interpello le adesioni delle Città metropolitane pervenute in risposta alla citata nota e le informazioni fornite da ciascuna Città relative al numero di bambini RSC di età compresa tra i 6 e i 14 anni da coinvolgere nell’attuazione della progettualità, nonché il numero di plessi scolastici, l’ordine delle scuole coinvolte, il numero di classi e il numero dei plessi che prevedono l’attivazione di mense scolastiche (allegato B); - Il Decreto Direttoriale n. 340 del Ministero 28 luglio 2017 con il quale, per l’attuazione del lavoro Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2017 – 2020, è autorizzato il finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, della somma complessiva di euro 1.800.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2017 - 2020, secondo la ripartizione in tabella (allegato C); - il paragrafo 2.2.1 “ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE - Organigramma e indicazione precisa delle politiche funzioni delle unità“(pag. 44) del Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx), adottato dall’AdG, che individua la Divisione III - ISEE e prestazioni sociali n. 40 agevolate - Politiche per l'infanzia e l'adolescenza - della Direzione Generale per l’Inclusione quale soggetto che concorre all’attuazione del 26 ottobre 2011; concordano - PON – Asse III – Obiettivo specifico 9.5, linea di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia attività “Azioni di apprendistato professionalizzante contrasto all’abbandono scolastico e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7sviluppo della scolarizzazione e pre- scolarizzazione”; - che, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale normativa nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali comunitaria di riferimento ed alla scadenza del periodo transitorio progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoautorizzazione ministeriale, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e pena di revoca o riduzione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.finanziamento;
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Samples: Convenzione Di Sovvenzione
VISTI. la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15; - il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuiva all’allora Ministero per i beni e le attività culturali “le funzioni amministrative statali in materia di promozione delle attività culturali, in tutte le loro manifestazioni”, con riferimento anche alle attività cinematografiche; - il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” che ha disposto, tra l’altro, l’autonomia contabile e di bilancio del Segretariato generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”; - la legge 6 novembre 2012, n. 190, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di cui all'artorganizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 23, che individua le funzioni della Direzione generale Cinema e audiovisivo; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti l’8 aprile 2020, foglio n. 712, con il quale è stato conferito al xxxx. 7Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011n. 165/2001, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"successive modificazioni; - comma 10: "I datori il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento conferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaXx.
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Samples: Collaboration Agreement
VISTI. le disposizioni L’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone:”Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'artattività di interesse comune”; • L’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; • il D.P.R. 275 del 08/03/1999 inerente " Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche" e in particolare gli articoli 6 e 7, che regolano rispettivamente l'esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e la promozione di accordi di rete ai quali le stesse possono aderire per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; • il Decreto Interministeriale n. 44 del decreto legislativo 14 settembre 201101/02/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 33, comma 1, lett. e, su interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: “Il Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuola e consorzi”; • il DPR 15 marzo 2010 n. 88: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 167112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. • il DPR 15 marzo 2010 n. 89: - Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della del decreto-legge 27 dicembre 200625 giugno 2008, n. 296112, nel servizio informatico dove è ubicata convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. • la sede legale"; - la circolare C.M. n. 76 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, 30/08/2010 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011AOODPIT/2656 “Misure di accompagnamento al riordino del II ciclo del Sistema Educativo di istruzione – Anno scolastico 2010/11”; - l'interpello del Ministero del lavoro • Dal quadro normativo su esposto emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi e convenzioni per la realizzazione di attività di comune interesse, formazione, aggiornamento, ricerca sperimentazione e sviluppo; • l’adesione al presente accordo è stata approvata dai competenti organi collegiali, le cui delibere impegnano i Dirigenti Scolastici, rappresentanti legali delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino scuole aderenti, alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.relativa stipula;
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Samples: Accordo Di Rete
VISTI. le disposizioni di cui all'artil D. Lgs. 750/2016 e s.m.i. da applicarsi, del decreto legislativo 14 settembre 2011in parte, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneatto ratione temporis ed il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il codice dei contratti pubblici; che, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla virtù della citata Deliberazione n. 706 del 12/08/2020, la Asl Roma 1 in data 1/2/2021 ha stipulato un contratto di entrata in vigore fornitura triennale con l’aggiudicataria Arrow Diagnostics S.r.l., con scadenza 31/1/2024, per un valore di € 597.744,00 IVA esclusa, registrato al n. repertorio contratti 1293/2021; che, con nota n. 149703 del presente decreto16/10/2023, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4agli atti della UOC ABS, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo il Direttore della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. UOSD Screening Citologico della Asl Roma 1, commi 1180 referente aziendale per lo screening, ha certificato l’aumento delle adesioni da parte della popolazione bersaglio dello screening della cervice uterina con conseguente erosione anzitempo del budget previsto per l’acquisto dei relativi test per la determinazione dell’HPV-DNA; che, con la suddetta nota, il Direttore dello Screening Citologico ha attestato, altresì, l’impossibilità tecnica, funzionale e seguentilogistica, della legge 27 dicembre 2006allo stato, n. 296di dotare l’attuale laboratorio di anatomia patologica di un ulteriore sistema biomolecolare di altro Operatore Economico; che, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, con nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011153906 del 20/10/2023, agli atti della UOC ABS, il Direttore della UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari, certificando il dato positivo dell’aumento delle adesione allo screening regionale di prevenzione delle patologie oncologiche della cervice uterina, ha richiesto l’attivazione delle procedure necessarie per l’approvvigionamento supplementare dei test per la determinazione dell’HPV-DNA, il tutto nelle more dell’espletamento della nuova gara aggregata, finalizzata all’individuazione del nuovo fornitore; - l'interpello che, in considerazione delle richieste di cui sopra, la UOC proponente il presente atto, ha accertato, a seguito di istruttoria interna presso l’Ufficio del Ministero DEC e del lavoro Centro Controllore di spesa del budget, un incremento post covid del 97% dei test eseguiti, rispetto al fabbisogno stimato e posto in gara; che, l’aumento dei fabbisogni in questione deriva da un aumento dell’adesione, da parte della popolazione femminile c.d. “bersaglio”, alla campagna regionale di screening per la prevenzione del carcinoma alla cervice uterina; che la Regione Lazio, con DCA n. U00081 del 25/6/2020, al punto 6.6 “Programmi di screening” ha disposto il consolidamento dei programmi di screening oncologico attraverso l’aumento dell’accessibilità dell’utenza ai presidi di erogazione dei test; che, inoltre, la Regione Lazio con la Deliberazione di Giunta n. 970 del 21 dicembre 2021, recante “approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025”, ed in particolar modo con il Programma Libero n.15 “PL15 Screening oncologici” ha posto quale obiettivo prioritario l’implementazione di tutte le misure necessarie per l’adesione ai programmi e l’esecuzione degli screening al fine di prevenire le patologie oncologiche nella popolazione; che, con Delibera della Giunta Regione Lazio n. 197 del 22/5/2023 è disposto che l’implementazione delle politiche sociali n. 40 attività di screening oncologico rientrano specificamente tra gli obiettivi 2023 assegnati ai Direttori Generali degli Enti del 26 ottobre 2011SSR; concordano - che l’HUB Santo Spirito della Asl Roma 1, insieme all’HUB San Xxxxxxxx Addolorata, è il Centro di confermare le vigenti discipline riferimento regionale per lo screening volto alla prevenzione del c.c.n.lcervico carcinoma per la popolazione femminile delle Aziende Sanitarie Roma 1, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Viterbo e Rieti; che, ai sensi dell’art. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artart. 7106, comma 71, lett. b), D.Lgs. n. 167/201150/2016, applicabile alla fattispecie contrattuale in essere con Arrow Diagnostics Srl ratione temporis, la stazione appaltante, può richiedere al contraente forniture supplementari fino alla concorrenza del 50% dell’importo originario del contratto; di impegnarsi a tutti i livelliche, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio le forniture supplementari di cui all'art. 7trattasi non apportano alcuna modifica sostanziale al contratto originario, comma 7che rimane, D.Lgs. n. 167/2011. Le partipertanto, considerata la revisione invariato nei suoi elementi essenziali ed accidentali se non in relazione al solo quantum di parte della fornitura ai medesimi patti e razionalizzazione dei rapporti condizioni di lavoro con contenuto formativo in conformità aggiudicazione; che, con il Testo unico sull'apprendistatopresente atto viene proposta la sottoscrizione tra le parti di un atto aggiuntivo al contratto originario, a norma dell'art. 1la cui scadenza resta cristallizzata al 31/1/2024, comma 30così come disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, legge nel parere reso con la Delibera n. 247/2007 e 610 del D.Lgs. n. 167/201131 maggio 2016, riconoscono laddove è stabilito che essendo superato il limite del “quinto d’obbligo”, le parti possono stipulare concordemente un “atto aggiuntivo” al contratto principale che integra il contratto in tale istituto uno strumento prioritario essere confermando tutte le condizioni originariamente ivi apposte, ad eccezione del quantum relativo alla fornitura dei materiali di consumo necessari per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilel’esecuzione degli ulteriori test HPV-DNA; necessario, dunque, in ossequio alle disposizioni Anac testé menzionate, sottoscrivere un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore atto aggiuntivo al contratto principale, il cui modello è allegato al presente provvedimento ai fini dell’approvazione e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.dell’autorizzazione;
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Samples: Indizione Di Una Procedura Di Gara
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. l’articolo 1, commi 1180 630 e seguenti1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la sede legale"realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”; - la circolare sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, secondo la quale la disciplina degli asili nido ricade “nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del Ministro del lavoro bambino)” e delle politiche sociali n. 29le Regioni hanno una specifica competenza legislativa “in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l’organizzazione degli asili, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011seppur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale”; - l'interpello l’Accordo del Ministero 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni; - il decreto del lavoro Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3; - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle politiche sociali disposizioni legislative vigenti”; - il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 40 65 “Istituzione del 26 ottobre 2011; concordano - sistema integrato di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante educazione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino istruzione alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi nascita sino a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatosei anni, a norma dell'art. dell’articolo 1, comma 30commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 247/2007 e 107”; - la Deliberazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo la promozione del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta Sistema integrato di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione educazione e di informatizzazione istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”; VISTI, inoltre, - la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 recante la “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”; - l’art. 53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2006, che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’interno dei quali, “in risposta alle mutevoli - la Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante “Norme per le politiche di genere e diversificate esigenze della clientela.i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia”;
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Samples: Accordo Quadro
VISTI. il “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Xxxxxx-Romagna per il triennio 2011-2013”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010; - l’ “Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale” di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010; - gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'artalla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010; - la “Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011- 2013”, adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011; - la “Ricognizione degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010. 7Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell’11 aprile 2011; - gli “Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell’Xxxxxx-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel “Patto per il TPL””, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del decreto legislativo 13 giugno 2011; - le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 settembre novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 167: 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013; - comma 7: "Per le regioni azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell’ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Xxxxxx-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l’adozione all’Assemblea Legislativa regionale; - il vigente X Accordo per la Qualità dell’Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Xxxxxx-Romagna , con le 9 Province e con i settori ove la disciplina Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaDLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, trovano applicazioneelaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretosottoscritti annualmente dal 2002, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell’ambito della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentimobilità sostenibile, della legge 27 dicembre 2006logistica regionale, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dell’edilizia sostenibile e delle attività produttive; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Deliberazione di Giunta regionale n. 29264/2013 che modifica per l’anno 2013, prot. la sopra citata “Determinazione dei contributi sui servizi minimi” – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.126/2011;
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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 5, commi 1, 2, 4, 5, 7, del decreto legislativo 14 settembre 20118, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 9 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentil’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 192 del D.Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono che fissano le regole dell’affidamento diretto a soggetti in house, ossia l’in house providing, ossia a soggetti formalmente terzi, ma sostanzialmente facenti parte dell’organizzazione complessiva dell’Amministrazione stessa; - le linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017; - il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, recante la disciplina di riorganizzazione del “Centro di formazione Studi (Formez)”, denominato “Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA” che: - all’articolo 1 stabilisce che il Formez PA è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica (comma 1) e che le amministrazioni dello Stato, le Regioni (…) possono entrare a far parte di detta associazione (comma 2); - all’articolo 2 stabilisce che le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA, tra l’altro, per specifiche attività di formazione e fornitura di servizi e/o assistenza tecnica; - all’articolo 5 stabilisce che per quanto non espressamente disposto dal citato decreto legislativo resta salva l’autonomia statutaria del Formez PA; - il piano delle politiche di sviluppo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali, approvato dall’Assemblea del Formez PA, il 14 novembre 2014, che ha individuato la nuova mission dell’Associazione articolata in tre funzioni: - 1. supporto all’attuazione delle riforme; - 2. promozione dell’innovazione; - 3. rafforzamento capacità amministrativa. - lo statuto del Formez PA che all’art. 4 “Associati e quote” prevede che il Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti associati ai sensi della normativa comunitaria; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6384 del 23/11/2001 con la quale la Regione Campania della Regione Campania si associa al Formez PA; - la Delibera n. 381 del 5 aprile 2017 dell’ANAC che riconosce Formez PA come organismo in house rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, alle amministrazioni dello Stato e agli enti associati; - il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 9640 del 31/01/2018, ha trasmesso all’ANAC la domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 50/2016; - ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3 delle Linee guida n. 7/2017 dell’ANAC, come aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, una volta trasmessa la domanda di iscrizione nell’elenco suddetto è consentito alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; - il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea degli Associati - il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli Associati del Formez PA , nell’esercizio di tali prerogative, approva: - il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone l’attuazione tecnico- finanziaria; - il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione; - il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo. - in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi determinate; - il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, attività rientranti nell’ambito delle finalità indicate del D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al 4%; - le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte delle attività che essi possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali attività; - in tale istituto uno strumento prioritario quadro la stessa Regione intende avvalersi dell’assistenza tecnica del Formez PA ai fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6; - è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per l'acquisizione detto affidamento – facente capo al Dipartimento Programmazione - che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle competenze utili allo svolgimento attività oggetto della prestazione lavorativa presente convenzione; - il Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal Piano Triennale ed un percorso orientato tra sistema scolastico dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e mondo del lavoro utile a secondo le indicazioni da queste impartite, e in constante rapporto con il Settore di riferimento tecnico; - l’amministrazione regionale intende favorire l'incremento dell'occupazione giovanileil potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle PP.AA., anche attraverso il reclutamento di personale da impegnare nell’amministrazione regionale e negli Enti locali campani, in modo da orientare le nuove assunzioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di pianificazione dei fabbisogni, e garantire un quadro che consenta miglioramento dei servizi per i cittadini e per accrescere le opportunità di promuovere lo sviluppo del settore territorio; - il progetto trasmesso da FORMEZ PA con nota prot. 613874 del 01/10/2018 risulta coerente, con le finalità di potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle PP.AA proprie degli Obiettivi specifici 18, 20 e 21 dell’Asse IV del POR Campania FSE; - la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliproposta progettuale tecnico-economica trasmessa da Formez PA con nota prot. 613874 del 01/10/2018 risulta congrua avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.come da verbale prot. 617818 del 02/10/2018, ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
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Samples: Delibera Della Giunta Regionale
VISTI. ⋅ lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. n. 3 del 26.02.1948 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione; ⋅ la L.R. n. 1 del 7.01.1977 relativa alle “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; ⋅ la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; ⋅ la L.R. n. 11 del 2.08.2006 riguardante le “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; ⋅ la L.R. n. 40 del 5.11.2018, art. 3, inerente alle “Disposizioni sul funzionamento del Centro Regionale di Programmazione”; ⋅ la L. n. 241/90 e ss. mm. ii., art. 15 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'artpreviste dall’art. 711, commi 2 e 3 della medesima legge e il comma 2 bis del decreto legislativo 14 settembre 2011medesimo articolo che dispone, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina tra l’altro che “[…] gli accordi di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacomma 1 sono sottoscritti con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lett.9 bis del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"o con altra firma qualificata pena nullità degli stessi […]”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata ⋅ la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006L.R. 20 ottobre 2016, n. 29624 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi; ⋅ il D.lgs. 7 marzo 2005, nel servizio informatico dove è ubicata n. 82 (Codice del CRP Digitale), come modificato e aggiornato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che sancisce il c.d. principio della Priorità digitale (Digital first); ⋅ il D.Lgs. del 7.3.2005, n. 82 art. 24 recante la sede legale"disciplina sulla firma digitale; - la circolare ⋅ il D.L. del Ministro del lavoro 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle politiche sociali pubbliche amministrazioni; ⋅ il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 2950, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro recante Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di apprendistato professionalizzante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19/4/16); ⋅ il Programma Regionale di apprendistato professionalizzante Sviluppo (PRS) 2020-2024 approvato dalla Giunta Regionale con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza Deliberazione n. 9/15 del termine previsto dall'art. 75.03.2020 e dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 4/2 del 11.03.2020; ⋅ il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR), comma 7adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.07.2015 e ss.mm.ii.; ⋅ la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, che ispira l'intera programmazione comunitaria regionale ed è finalizzata ad individuare le eccellenze della Sardegna al fine di garantire costruire una entrata visione prospettica delle politiche regionali in vigore uniforme materia di ricerca ed innovazione; ⋅ il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/5 del 10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della disciplina contrattuale nazionale Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n. 4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”; ⋅ la Legge regionale n. 7 del 07.08.2007 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”; ⋅ la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza comunità rurali n. 16532550 di approvazione del periodo transitorio Piano di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e razionalizzazione dei rapporti Campidano di lavoro con contenuto formativo in conformità con Cagliari; ⋅ il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 Piano d’Azione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta Campidano di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi Cagliari il quale prevede l’attuazione di trasformazione due ambiti tematici e di informatizzazione azioni sistema che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli rientrano nelle aree di specializzazione intelligente (S3): Agrifood, Turismo e diversificate esigenze della clientela.beni culturali e ambientali e Bioeconomia; ⋅
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Samples: Accordo Di Collaborazione
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7i pareri resi sull’allegata proposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, I° comma, del decreto legislativo 14 settembre 2011T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 167n° 267; Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; DI APPROVARE la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto: - comma 7: "Per le regioni ”RECEPIMENTO ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e i settori ove la disciplina sostanziale; DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiquesto Comune ai sensi dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 432, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 200618.06.2009 n° 69; DI DICHIARARE con successiva e separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000. =================================================================== REGOLARITA’ TECNICA Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore X.XX AVV. XXX XXXXXXX =================================================================== =================================================================== SETTORE FINANZIARIO REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze X.XX DR. DI XXXXX XXXXX =================================================================== Il presente verbale viene letto, n. 296approvato e sottoscritto Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno -10-10-2018 - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al -25-10-2018 . Mercogliano lì,10-10-2018 IL SEGRETARIO GENERALE X.xx DR.ssa Xxxxxxx Xxxx Il sottoscritto Segretario Generale, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.visti gli atti d'ufficio
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Samples: Accordo Territoriale Per Contratti Di Locazione a Canone Concordato
VISTI. le disposizioni il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tutto quanto premesso, visto e considerato Di approvare integralmente la premessa; Di indire una gara d’appalto per l’efficientamento e ammodernamento dell’impianto di cui all'artpubblica illuminazione, aggiudicato procedura aperta (art. 760 del DLgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara; Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx; Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto legislativo 14 settembre 2011del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativad'intesa con l'ANAC, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordocodice 50/2016, al fine di garantire una entrata la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla GUUE, G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su 2 quotidiani; Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in vigore uniforme oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della disciplina contrattuale nazionale Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015; di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Di prenotare l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2018 per l’importo di € 375,00 per contributo AVCP sul capitolo 10160304; Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere, prima della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’1% oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari a € 6.393,44 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del DLgs. 50/2016. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. nonché le spese di pubblicità legale anticipate come stabilito al precedente punto; Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo e delle diverse regolamentazioni legislative regionali spese di pubblicità legale in favore di Asmel consortile, a trattene le relative somme dalle spettanze dell’aggiudicatario, decurtando detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla scadenza liquidazione delle stesse in favore di Asmel consortile; Xx impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del periodo transitorio Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di cui all'artrispettiva competenza; Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. 7a r.l. per il seguito di competenza; Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx, di provvedere a tutti gli atti consequenziali. Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 7, 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 167/2011. Le parti267, considerata diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacopertura finanziaria.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, la Convenzione del decreto legislativo 14 settembre Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni ratificata ai sensi della Legge 77/2013 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi fatta a Istanbul l'11 maggio 2011»; – il D.L. 119/2013 convertito con modificazioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Legge 15 ottobre 2013, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di apprendistato professionalizzante sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza commissariamento delle province»; – l’Intesa tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali del termine previsto dall'art27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 73, comma 74, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014; – la L.R. 12/2021 «Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori»; – la Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», così come successivamente recepita dalla sopra richiamata L.R. n. 6/2006; – il D.Lgs. n. 167/2011267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; – la Legge 7 agosto 241/1990 «Nuove norme in materia di impegnarsi procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; - ai sensi del quadro normativo sopra richiamato i SSC concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, attraverso progetti e prestazioni a tutti i livellisostegno di donne vittime di violenza di genere, nei rapporti istituzionalisole o con figli minori, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artcosì come recepito dalle relative Convenzioni Istitutive; - l’art. 717, comma 7, D.Lgs. 4 della L.R. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione 6/2006 che prevede che “A fini di economicità e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione semplificazione gestionale e di informatizzazione omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che rendono necessario assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi”; - a fronte dell’esperienza maturata negli anni dagli ambiti territoriali appartenenti all’area dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e della spinta dettata dall’estensione e dalla gravità del fenomeno sociale della violenza di genere è emersa l’opportunità di sperimentare la costruzione di una filiera di interventi e servizi di area vasta, volta a qualificare l’offerta e a garantire un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli più efficace e diversificate esigenze della clientela.migliore impiego delle risorse;
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Samples: Accordo Di Partenariato
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 30.09.2021 e seguenti da parte di Giunti Editore SpA per ottenere la concessione ad effettuare riprese fotografiche (fot. Xxxxxxx Xxxxxxxx) destinate alla nuova edizione della guida degli Uffizi, concessione non subordinata al versamento del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011canone in virtù della finalità dell’iniziativa; - l'interpello avendo ricevuto in data 14.10.2021 l’attestazione del Ministero versamento di euro 108,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del lavoro personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Giunti Editore SpA, di seguito indicato come concessionario, con sede in xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxxxxx, P.I. IT03314600481, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante usufruire della struttura museale nei seguenti giorni: La presente concessione è incedibile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.seguenti condizioni:
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Samples: Atto Di Concessione in Uso