VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le partiFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, preso atto il contratto di apprendistato, che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti tipologie:
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VISTI. le disposizioni di cui all'artil D.lgs. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 50/2016 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"ss.mm.ii.; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato 165/2001 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; - la Deliberazione dell’Ufficio di tipo a) le modalità Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di erogazione approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della formazione aziendaleCalabria, per quello di tipo b) modificata dalle deliberazioni dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; - la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del contratto Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la sua componente formativapubblicazione degli atti”, nonché ed in particolare gli art. 5 e 9; - la durata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e le modalità Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; - la Deliberazione dell’Ufficio di erogazione della formazione professionalizzantePresidenza n. 71 del 24 novembre 2017, concordano con la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoquale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; -la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 64 del 4 ottobre 2022, con cui è stato conferito al fine Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Latella, l’incarico di consentire lo sviluppo dirigente ad interim del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; - la Deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di concrete opportunità occupazionali.previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le partiFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, preso atto il contratto di apprendistato, che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti tipologie:
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
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VISTI. le disposizioni il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; • l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'artall’art. 78-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina dell’Accreditamento istituzionale di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaall’art. 8-quater, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'artall’art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti8-quinquies..."; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata • la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali L.R. n. 40 del 26 ottobre 201124/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni; concordano - di confermare le vigenti discipline • la L.R. n. 51 del c.c.n.l. terziario 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di apprendistato professionalizzante qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di apprendistato professionalizzante esercizio e sistemi di accreditamento”; • il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”; • il DPCM 12.01.2017 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artil quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livellidel D.Lgs 502/92, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilee, in un quadro che consenta particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di promuovere lo sviluppo cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo; • la D.G.R.T. n. 504 del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi 15.05.2017 di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata recepimento del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.D.P.C.M. 12.01.2017;
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VISTI. il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le disposizioni aree di cui all'art. crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”; - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto dall’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge n. 83 del 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacon il quale, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29sociali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”; - l'interpello la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 29 aprile 2014 con la quale la Regione Molise ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo economico per il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro(CB) e Bojano (CB); - la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 419 del lavoro 4 agosto 2015 che ha approvato i contenuti della proposta di Progetto di riconversione e delle politiche sociali riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB); - il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di apprendistato professionalizzante servizi per il lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7politiche attive, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 10 dicembre 2014, n. 247/2007 150”. - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2015 che ha costituito, ai sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto Controllo per la sua componente formativa, nonché definizione e attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI); - la durata e le modalità deliberazione della Giunta Regionale della Regione n 151 del 12 maggio 2017 che ha approvato i contenuti del presente Accordo di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Programma;
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 2, comma 3, trovano immediata applicazione della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le regolazioni contrattuali vigentiAmministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti; - le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - Applicazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335"; - l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A) della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti; - l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici del Ministero dell’Istruzione, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c.d. ante subentro”); - il superamento del periodo transitorio di cui al citato art. 2, comma 103, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza; - l’art. 1, comma 6, della legge n.335/1995, che prevede testualmente: "I datori “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”; - le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018, n. 77/2018 nonché le previsioni dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS di lavoro cui alla Determinazione del Presidente Inps n.119/2019, con cui l’INPS ha istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici” (ora Ufficio centrale), assegnando allo stesso specifici compiti relativamente alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del MIUR e alla conseguente sistemazione delle anomalie e degli errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, - l’art. 1 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla G. U. n. 6 del 09.01.2020, che hanno sedi stabilisce la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca; - l’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in più regioni collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990); - l’art. 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le comunicazioni Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticomma 2, della legge 27 dicembre 2006del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 296165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del Ministro del lavoro decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e delle politiche sociali n. 29le informazioni personali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario anche sensibili, anche in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7forma disaggregata, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui all'artalla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile; - l’art. 750, comma 72, D.Lgsdel D.lgs. n. 167/201182/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”; - il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice); - le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID nel giugno 2013; - i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn.393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni” e 157 del 30 luglio 2019 in materia di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); - che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione dei pensionamenti degli anni scorsi; - l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola; - l’Accordo sperimentale sottoscritto il 5 febbraio 2019 tra l’INPS e MIUR/USR-AT di Roma, secondo cui, previa digitalizzazione di 3.500 fascicoli all’anno delle domande c.d. Le partiante subentro ancora giacenti presso l’Ufficio scolastico provinciale di Roma, considerata si trasferiva all’INPS la revisione competenza a definire tali domande; - il rinnovo, già perfezionatosi alla fine del 2019, del sopra citato Accordo sperimentale relativo ad ulteriori 3.500 fascicoli; - la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e razionalizzazione dei rapporti all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti; - l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con contenuto formativo valutazione annuale degli esiti in conformità attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Testo unico sull'apprendistatoMinistero; - la specifica richiesta dell’Ambito scolastico territoriale di Cagliari di cui alla comunicazione PEC del 5 novembre 2020, a norma dell'artcon cui si chiede la stipula di un Accordo per il trasferimento parziale delle domande c.d. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoante subentro all’Ufficio Estratto conto dipendenti pubblici dell’Inps, al fine di consentire lo sviluppo accelerare le operazioni di concrete opportunità occupazionali.consolidamento delle posizioni assicurative a partire dai soggetti più prossimi al pensionamento
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Samples: www.uspcagliari.it, servizi2.inps.it
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione disciplina complessiva dell'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 (e razionalizzazione dei rapporti relativa rettifica) in calce al c.c.n.l. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di lavoro con contenuto formativo vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, calce al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalic.c.n.l.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutte le regioni della disciplina legislativa dell'apprendistato. A tal fine, le parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
VISTI. il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e, in particolare gli artt. 27, 66 e 92 per favorire, tra l’altro, le disposizioni iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche; la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui all'art“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; l’art. 761, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 167300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico; l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; l’art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3; la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore applicazione del presente decretocodice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”; l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le regolazioni vigentimodalità di organizzazione e le funzioni della stessa; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art1, comma 162 della predetta Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha soppresso il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 34, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori che “la Struttura può, altresì, lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro approvato dal Ministero dell’Economia e delle politiche sociali n. 29, Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011309 del 30 dicembre 2021; - l'interpello del il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero del lavoro dell’economia e delle politiche sociali finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 309 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.30 dicembre 2021;
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Samples: Accordo Quadro Tra, www2.uniroma1.it
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Il comma 4 dell'articolo 6 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato. I commi 3 e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati. Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguente:
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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dalle Aziende Del Settore Turismo
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata (*) Per le sole qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli dei profili professionali caratterizzanti la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. figura dell'artigiano (articolo 1, comma 3017, legge n. 247/2007 e 92 del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.2012; Allegato 4,
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VISTI. le disposizioni la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”; - l’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui all'art“La durata del tirocinio professionale previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio professionale può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”; - l’art. 76, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 167: - comma 7: "Per 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio professionale può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"per regolare i reciproci rapporti”; - comma 10: "I datori visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro consulente del lavoro e delle politiche sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 29327 del 23 ottobre 2014, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello con parere favorevole del Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 Politiche Sociali del 26 3 ottobre 20112014; concordano - di confermare le vigenti discipline vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del c.c.n.l. terziario Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in materia di apprendistato professionalizzante data 24 luglio 2013; - vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata Lavoro stipulata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.data 23 marzo 2018;
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Samples: Accordo Per Lo Svolgimento Del Tirocinio Professionale
VISTI. le disposizioni la D.D. Rep. CP/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot. Cp/53251/2021 del 10/06/2021; la D.D. n.rep. CP/1293/2021 del 5/10/2021 prot. CP/91295/2021 del 5/10/2021; il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.; lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013; il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la linea guida ANAC n. 4; il Durc; la certificazione antimafia; il controllo antipantouflage; la RdO di accordo quadro n. 2823921 ; la stipula dell’accordo quadro sul M.E.P.A. con prot. Cp/105878/2021 del 11/11/2021; la natura dell’accordo quadro in argomento prevede un contratto pluriennale si provvederà all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del TUEL; - di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento; - di approvare il quadro economico riportato nelle premesse; - di impegnare per l’anno 2022 la somma di euro 630.116,05 di cui all'art17.329,21 relative a prestazioni professionali al netto del ribasso d’asta, oltre contributo ANAC per € 600,00, somme tutte relative al I contratto applicativo di accordo quadro per “Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art.54 comma 3 del D.Lgs. 750/2016 e ss.mm.ii. per lavori di manutenzione, P.I. H24, con sorveglianza .sulle sedi stradali, sui manufatti comunali sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie com. nel Municipio XI – Ambito Territoriale CENTRALE, incluse attività di Pronto Intervento H24 da eseguirsi nell’intero territorio del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Municipio XI in caso di allerta meteo diramate dal Dip. Sicurezza e Prot..Civile di Roma Capitale e per situazioni emergenziali. Durata dell’accordo quadro: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei 36 mesi dalla data stipula sul M.E.P.A.” cod. cred.1166840. CIG: 8773867817 CUP: J86G21002540004 NR.RDO 2823921 cod.cred. 96732, CIG Derivato 8978695D7F, sui seguenti capitoli : 1302762/50373 pmc e 1304190/915 ptc per anac;di affidare l’importo di entrata euro pari a 612.786,84 che gravail biancio 2022 capitolo 1302762/50373 pmc all’Impresa GRANDI LAVORI S.R.L. che ha proposto un ribasso del 49,784% in vigore ragione dell’aggiudicazione definitiva D.D. n.rep. CP/1293/2021 del presente decreto, le regolazioni vigenti5/10/2021 prot. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"CP/91295/2021 del 5/10/2021; - comma 10: "di disporre che il contibuto xxxx venga impegnato con atto successivo; - di disporre che la somma € 17.329,21 (prestazioni extra contrattuali) rimanga a disposizione della S.A. e sia affidata con atto successivo; - di autorizzare la stipula del I datori contratto applicativo con decorrenza dall’1/01/2022 sino al 31/12/2022 o comunque fino ad esaurimento fondi, a partire dalla data del verbale di lavoro che hanno sedi consegna ; - di approvare lo schema del I contratto applicativo in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"atti; - la circolare spesa per il I contratto applicativo grava sul Bilancio 2022 per complessivi euro 630.716,05 Iva compresa, - di procedere all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011TUEL in considerazione della natura dell’accordo quadro in argomento che prevede un contratto pluriennale; - l'interpello di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011DPR 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; concordano - di confermare le vigenti discipline la nomina del c.c.n.lRup in fase di esecuzione, P.O. Funz. terziario in materia Tecn. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - a parziale rettifica di apprendistato professionalizzante e quanto previsto dalla D.D. Rep. Cp/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot.cp/53251/2021 del 10/06/2021 di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; modificare la composizione dell’ufficio di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Direzione Lavori come segue:
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Samples: www.comune.roma.it
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011in particolare: la legge 11 gennaio 1979, n. 167: - comma 7: "Per 12, recante le regioni e i settori ove la disciplina norme per l’ordinamento della professione di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore Consulente del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Lavoro; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art(art. 1, commi 1180 1, 4 e seguenti5) la circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986; (assistenza obbligatoria del CdL nelle associazioni) la circolare INPS nr. 100 del 27/04/1990 il Vademecum del Libro Unico del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008; (risposte nn. 33, 37 e 38) la sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 9725/2013; le leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 54/1991; l’art. 32 del D.lgs. n. 241 del 09/07/1997 (requisiti di rappresentatività delle associazioni di categoria che possono esercitare nell’amministrazione del personale ed autorizzate alla costituzione di CAF) E, PREMESSO che Le leggi vigenti hanno inteso riservare le attività di gestione dell’amministrazione del personale a professionisti iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo dunque, che queste possano essere esercitate indiscriminatamente da qualsiasi soggetto. La legge 11 gennaio 1979, n. 12, al comma 4, dell’art. 1, eccezionalmente riconosce la possibilità di quelle gestioni, alle associazioni di Categoria dei datori di lavoro che, anche secondo la prassi ministeriale, devono essere assisti da un Consulente del Lavoro. L’INPS ha avviato da tempo un processo di modernizzazione che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di istanze e comunicazioni e che la correttezza e qualità dei flussi telematici che pervengono dagli intermediari abilitati o autorizzati, impongono un rigido e costante controllo dei soggetti da profilare; Le parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro; È comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all’abusivismo della professione di Consulente del Lavoro a tutela della fede pubblica; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: l’INPS si impegna al puntuale controllo dei soggetti che richiedono le credenziali quali intermediari, secondo i seguenti criteri: • gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro risultino regolarmente iscritti e non siano colpiti da provvedimenti di sospensione; • gli altri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 200612/1979, abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai messaggi Inps 2819/2019 e 4440/2019 e trasmesso alle ITL nel cui ambito territoriale intendono esercitare, la prescritta comunicazione; • I professionisti di cui alle leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 29654/1991, nel servizio informatico dove è ubicata oltre a dimostrare l’iscrizione nei rispettivi Xxxxxx, devono autocertificare con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di curare la sede legale"stessa azienda agricola nella direzione, amministrazione e gestione dell’attività; - la circolare Relativamente ad ulteriori soggetti, comprese le associazioni di categoria, in caso di svolgimento di attività assimilabili, l’Inps si impegna alla verifica delle prescritte condizioni di legge. Il Consiglio Nazionale si impegna a: • tenere aggiornato l’elenco dei propri iscritti a disposizione dell’INPS attraverso il portale di Categoria; • segnalare casi di sospetto esercizio abusivo da parte di soggetti non profilabili. • ad autorizzare l’accesso presso le proprie sedi dei soggetti legittimati ai sensi delle disposizioni vigenti, o dei loro collaboratori, previa esibizione, rispettivamente, del Ministro tesserino professionale e della delega del titolare dello studio in cui siano riportati gli estremi di iscrizione di quest’ultimo all’Ordine; • a segnalare tempestivamente all’Ispettorato Territoriale del lavoro i soggetti non abilitati alla professione, e loro delegati, che svolgono attività di consulenza; • a revocare tempestivamente il PIN ai consulenti cancellati dall’Ordine o sospesi dall’esercizio della professione, appena ricevuta la consueta comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Ordine medesimo, nelle more dell’aggiornamento del Censimento nazionale degli intermediari abilitati conseguente alle interlocuzioni centrali fra Ordine e INPS. Si rammenta che gli iscritti alla Gestione separata e gli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - attività di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011propri collaboratori familiari. Le parti condividono l’interesse a prevenire il contenzioso che può ontologicamente verificarsi nella gestione del rapporto previdenziale.A tal fine, si impegnano a costituire appositi tavoli tecnici regionale e provinciali per attenzionare situazioni oggetto di segnalazione dell’INPS o degli Ordini dei Consulenti del lavoro. Il tavolo regionale si riunirà ogni sei mesi, quello provinciale ogni tre mesi, ovvero su richiesta di una delle parti. Gli esiti delle questioni oggetto delle riunioni, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoove non risolte, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto possono formare oggetto d’interpello da inviare alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalisedi competenti.
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Samples: Accordo Operativo
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 13 ottobre 2021 e successive, da parte di Rai Cultura, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, di poter effettuare le seguenti riprese filmate finalizzate alla realizzazione di una puntata del lavoro e delle politiche sociali n. 29programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011prodotto da RAI Cultura; - l'interpello avendo concesso l’esenzione dal canone in virtù della finalità di valorizzazione culturale del Ministero progetto e in applicazione dell’Accordo quadro tra Mibact e Rai (Rep. Convenzioni Italia n. 3 del lavoro 7/03/2018); - avendo ricevuto in data 9/11/2021 l’attestazione del versamento di euro 180,00 da parte di Rai Cultura sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Rai Cultura di seguito indicato come concessionario, con sede in con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, nella persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione include i diritti di riproduzione delle immagini acquisite per la realizzazione di una puntata del programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prodotto da RAI Cultura, in onda quotidianamente su RAI Storia e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - RAI Tre. Le puntate, in onda senza interruzioni pubblicitarie, possono essere trasmesse senza limitazioni di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante passaggi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7tempo sulle reti generaliste, comma 7i canali tematici, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011sul sito web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ (geolocalizzato e non scaricabile). Le parti, considerata la revisione puntate possono inoltre essere proiettate in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo culturale e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artsenza scopi commerciali (diritti non theatrical). 1, comma 30, legge n. 247/2007 La presente concessione è incedibile e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti condizioni:
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Samples: Atto Di Concessione in Uso Artt. 107 E 108 D. Lgs. 22.1.2004 N. 42
VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 201111 della legge 23 dicembre 1978, n. 167: 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari; - l'art. 15, comma 7: "Per 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel quale è previsto che “[…] le regioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessive modificazioni; - l’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 443, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica; - l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185; - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.3.2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005, e in particolare la lettera f, comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentiarticolo 89, concernente le attribuzioni in materia sanitaria del Capo di Stato Maggiore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Difesa; - la circolare direttiva applicativa del Ministro del lavoro Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD- L - 027 ed. 2013, ad oggetto “Condizioni e delle politiche sociali n. 29modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”, protnella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni applicative per l’ esecuzione della permuta; - la direttiva dello SME – UG CRA E.I. , diramata con let. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011M_DE 23458/2924 Cod. id. CRA/UAC3 Ind. Cl. 7.3.2.1. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto “Le permute in ambito E.I. norme e procedure” ED.2013; - l'interpello del Ministero del lavoro la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario accordi in materia di apprendistato professionalizzante formazione con Enti ed organismi esterni all’amministrazione della Difesa”, Edizione 2015; - l’art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7s.m.i., comma 7che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi oltre a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalitutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d’urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; - la legge 8 marzo 2017, n. 24 in considerazione dei processi materia di trasformazione sicurezza delle cure e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativapersona assistita, nonché la durata in materia di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare riferimento agli articoli 7 e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante10; - il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.n. 101;
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Samples: Convenzione Per L’esecuzione Del Vaccino Antinfluenzale
VISTI. i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazio- ne e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del si- stema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica; TENUTO CONTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni pubbliche ammini- strazioni contraenti e i settori ove la disciplina fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di cui al presente decreto non sia immediatamente operativafornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) secondo le modalità di erogazione della formazione aziendaleed i termini indicati nelle condi- zioni generali dell'Accordo Quadro Fuel Card 2 con la Q8 Petroli Italiana; VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attivo l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la Q8 Petroli Italiana, per quello la regione Sicilia; RITENUTO, per quanto sopra esposto, di tipo b) aderire alla l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la qualificazione contrattuale da conseguireQ8 Petroli Italiana, la durata del contratto per la sua componente formativaregione Sicilia, nonché affidando la durata fornitura del carburante e le modalità servizi connessi alla medesima Società, aggiudi- cataria del lotto territoriale di erogazione della formazione professionalizzante, concordano riferimento per la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Sicilia;
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Samples: hosting.soluzionipa.it
VISTI. le disposizioni L'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), relativo alla disciplina degli accordi di cui all'art. 7programma per la definizione e l'attuazione di opere, del decreto legislativo 14 settembre 2011di interventi e di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici; Le Leggi regionali: - 30 luglio 2015, n. 167: - comma 7: 14 "Per le regioni Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaservizi pubblici del lavoro, trovano applicazionesociali e sanitari", ed in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. particolare l'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"relativo; - comma 10: 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss. mm.; - 12 marzo 2003, n. 2 "I datori Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di lavoro che hanno sedi interventi e servizi sociali" e ss. mm; - 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata integrazione tra loro” e ss. mm; - 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentipromozione dell'occupazione, della legge 27 qualità, sicurezza, e regolarità del lavoro" e ss. mm ; - 23 dicembre 20062004, n. 29629 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”e ss. mm; - Le deliberazioni della Giunta regionale n. 1229/2016 avente per oggetto: “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 30 luglio 2015 n.14 ”Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, nel servizio informatico dove attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.” e n. 1230/2016 avente per oggetto “Definizione ai sensi dell'articolo 7 ella L.R. 30 luglio 2015 n.14 ”Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.”, del nuovo ambito territoriale dei Centri per l'Impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”. - l'articolo 4 della L.R. 14/2015 prevede che presso ciascuno degli ambiti distrettuali è ubicata la sede legale"approvato il piano integrato territoriale contenente obiettivi, priorità, misure d'intervento, organizzazione e modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro e piani sociali di zona; - i suddetti piani integrati siano approvati con accordo di programma sottoscritto da Regione, Azienda unità sanitaria locale Comuni o Unione dei Comuni; - i piani integrati sono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative a livello regionale; - la circolare DGR 1229/2016 ha, tra l'altro, approvato il format per la stesura del Ministro del lavoro e piano integrato territoriale contenente l'elenco delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011misure d'intervento ammissibile; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - sulla base di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia tale format, è stata predisposta la bozza di apprendistato professionalizzante e piano integrato territoriale di apprendistato professionalizzante ambito distrettuale, che troverà formalizzazione con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto l'approvazione del presente accordo, al fine Accordo di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.programma;
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Samples: Accordo Di Programma
VISTI. le disposizioni l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; - la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 in data 21 novembre 2018, recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; - il D.Xxx 00 xxxxxx 0000, x.00 xxxxxxx: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di cui all'artconcessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023 del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Ministro in data 22/03/2021; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 7, 54 del decreto legislativo 14 settembre 201130 marzo 2001, n. 167: 165”; - comma 7: "Per il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Sig. Ministro in data 08 agosto 2016; 0.Xx presente Patto va applicato in tutte le regioni procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro). 0.Xx presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione. 0.Xx Patto disciplina e regola i settori ove comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione. 4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. 0.Xx Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e da eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto -laddove consentito- il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. 0.Xx caso di aggiudicazione della gara, il presente Xxxxx verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale. 0.Xx presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione, incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la disciplina mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiall’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 483, comma 39, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori del D.Lgs n.50/2016, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaligara.
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Samples: Patto Di Integrita’
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 28 Dicembre 2015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e i settori ove la disciplina pluriennale dello Stato (Legge di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionestabilità 2016), in via transitoria particolare l’art.1 comma 386 concernente il fondo Nazionale per la lotta alla povertà e non oltre sei mesi dalla all’esclusione sociale; le “Linee guida per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)” approvate in Conferenza Unificata in data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"11 febbraio 2016; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello il Decreto del Ministero del lavoro Lavoro e Politiche sociali del 26 maggio 2016:“Avvio del Sostegno per l’inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale ; l’Avviso Pubblico N.3/2016 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 3 agosto 2016: concernente la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva; la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 luglio 2016, n. 384 : “L. R. 38/96 articolo 47. Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi e dei servizi socio assistenziali, compresi quelli di sostegno per l'inclusione attiva delle persone in condizioni di vulnerabilità, finanziati con le risorse del fondo nazionale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; L’INCLUSIONE SOCIALE” del 26 luglio 2016 ha dato indicato il Programma di interventi regionali per lo sviluppo e l’inclusione sociale si articola in azioni di carattere sociale, basati prevalentemente su percorsi di inclusione attiva a supporto delle famiglie in condizioni di particolare svantaggio economico e vulnerabilità sociale che interessano le tematiche oltre che sociali, anche di tipo sanitario, educativo, formativo e lavorativo: l’Accordo Interdirezionale approvato con determinazione del 30/12/2016 n. G16701 tra la Direzione Salute e Politiche sociali, la Direzione Lavoro e la Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con il quale hanno concordato di: - contribuire, in linea con quanto proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per rafforzare la lotta contro la povertà attraverso interventi finalizzati a migliorare la governance, a coordinare l'azione degli attori delle politiche sociali, socio-sanitarie, formative e occupazionali al fine di aumentare l'efficacia dell'offerta di inserimento sociale e lavorativo delle persone in condizioni di estrema povertà. L'accompagnamento verso un inserimento al lavoro sostenibile, sarà supportata attraverso percorsi integrati multiprofessionali come previsto a livello nazionale; - coordinare l’attuazione del SIA con altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali n. 40 e socio-sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del 26 ottobre 2011lavoro; concordano - assumere una funzione di confermare raccordo fra il livello centrale e quello locale, assicurando il funzionamento dei patti individuali di inclusione sociale attiva, ma anche la maggiore efficacia dei progetti territoriali di rafforzamento amministrativo per la gestione dei servizi sociali e socio- sanitari per le vigenti discipline politiche attive del c.c.n.l. terziario lavoro; - promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di apprendistato professionalizzante servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per l’Impiego, Centri di Formazione professionale, Scuola e Servizi educativi, Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) ASL, Centro di salute mentale, SERT,….) nonché i soggetti privati attivi negli ambito degli interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento agli enti no profit e alle agenzie accreditate per il lavoro, laddove agiscano senza finalità lucrative, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico; - sostenere gli Ambiti Territoriali, nell’attuazione del SIA e del PON Inclusione, nell’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria per l’attuazione dei progetti di presa in carico in particolare per la stipula di atti formali (accordi di collaborazione, accordi di programma, convenzioni, regolamenti), con le amministrazione di competenti nella gestione dei diversi servizi; - promuovere presso gli Ambiti l’implementazione della rete territoriale tra i diversi soggetti pubblici e del privato sociale dei sistemi citati anche attraverso la costituzione di gruppi di riferimento territoriale composto dagli stakeholders del pubblico e del privato sociale; - promuovere presso gli Ambiti la ricerca e l’adozione di altre modalità di collaborazione e di apprendistato professionalizzante coordinamento (tavoli, scambi informativi, prassi di lavoro) innovative che assicurino la presa in carico integrata delle persone con formazione esclusivamente aziendale fino particolare riferimento ai nuclei familiari maggiormente vulnerabili; garantendo anche l’eventuale coordinamento fra azioni di presa in carico e cura degli adulti e dei minori; - di ottimizzare la governance regionale relativa alle politiche di contrasto alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; povertà attraverso l’integrazione di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.azioni/interventi multisettoriali:
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VISTI. le disposizioni -la nota del Ministro dell’Ambiente del 1.12.2016, di concessione dell’intesa sull’Ordinanza del Presidente della Regione n.26/2017, con la quale alla lettera e) si chiedeva di “attivare immediatamente il Catasto Rifiuti regionale di cui all'art. 7all’articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2011D.Lgs n,152/2006 prevedendo che i Comuni trasmettano i dati in tempi compatibili con le verifiche degli obiettivi”; -la successiva nota ministeriale del 7.2.2017 con la quale il Dirigente Generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento chiedeva che i trend positivi di crescita della raccolta differenziata “venissero confermati e certificati da ARPA regionale e ISPRA”; - le note di riscontro dell’Assessore Regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità del 4.1.2017 e del 20.1.2017 con le quali si rappresentava che il catasto rifiuti era già attivato presso ARPA Sicilia e che invece si intendeva provvedere all’aggiornamento mensile dei dati ed alla loro validazione e che a tal fine si era compulsata ARPA Sicilia; - gli esiti della riunione convocata con nota assessoriale del 15.2.2017 per il 23.02.2017 poi spostata al 1 marzo 2017, fra l’Assessore regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, il Dirigente dell’Ufficio Speciale e il dirigente dell’ARPA Sicilia preposti al Catasto Rifiuti; -l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 167: - 241 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” da sottoscriversi, ai sensi del comma 7: "Per 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi. Tutto ciò premesso e considerato tra le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione come in epigrafe rappresentate, si conviene e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalisi stipula quanto segue.
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Samples: Convenzione
VISTI. le disposizioni Il documento recante protocollo ISMETT Interno n. 001-1310-INT/2021 del 28 settembre 2021 con il quale la D.ssa Xxxxxxxx, il Dott. Di Carlo, Il Xxxx. Xxxxxxx e l’Xxx. Xxxxxxxx, hanno trasmesso al Dipartimento Acquisti un documento unico di cui all'art. 7specifiche tecniche e funzionali dei prodotti occorrenti ai fini dell’espletamento di una nuova procedura di gara, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni da espletare in unico lotto indivisibile avente ad oggetto l’aggiudicazione di un contratto quinquennale ad esecuzione periodica di strumentazione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"reagenti per emogasanalisi eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge Il documento del 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, aprile 2021 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011522 a mezzo del quale il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione trasmette la quantificazione dei fabbisogni dei materiali di consumo afferenti le attività di emogasanalisi per il prossimo quinquennio; - l'interpello Che il Consiglio di Amministrazione di ISMETT ha approvato la spesa di che trattasi nella seduta del Ministero 7 ottobre 2021; - La documentazione per la Sicurezza (DUVRI e altro) trasmessa dall’Ufficio del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011RSPP; concordano TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, IL RUP PROPONE - di confermare le vigenti discipline indire una procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del c.c.n.lD. Lgs. terziario 50/2016 e smi, da aggiudicarsi in materia base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare in base al miglior rapporto qualità/prezzo di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artcui all’art. 795, comma 72, D.Lgs. del D. Lgs n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale 50/2016 e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendalesmi, per quello la fornitura, mediante contratto quinquennale ad esecuzione periodica, di tipo b) strumentazione e reagenti per emogasanalisi, per un importo massimo pagabile, tenuto conto dell’opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, pari a euro 832.000,00 oltre IVA; - di approvare la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità Documentazione di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliGara come sopra indicata.
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Samples: gare-e-contratti.ismett.edu
VISTI. le disposizioni la L. 241 del 7/8/1990 e segnatamente l’art. 15 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la L. n. 341 del 19/11/1990 e segnatamente l’art. 8 secondo cui all'artpossono attuarsi diverse forme di collaborazione esterne tra l’Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative; • il D.lgs n. 66 del 15/3/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” e segnatamente gli artt. 7217 e 719 giusti i quali possono attuarsi diverse forme di collaborazione tra Università e Istituti Militari, da disciplinare mediante apposite convenzioni; • il D.P.R. n. 382 del decreto legislativo 14 settembre 201111/7/1980 e s.m.i., n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; • il D.P.R. n. 90 del 15/3/2010, in tema di “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”; • l’art. 1 commi 1 e 2 e l’art. 7 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 210 del 29/3/2012 secondo i quali: “Art. 1 comma 1: L’Università degli studi di Macerata è un’istituzione pubblica che riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità.”; - Art. 1 comma 2: “L’Università ha per fini primari la promozione e l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente” – Art. 7 comma 4: “L'Università può stipulare convenzioni, contratti , concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, ONLUS e società di capitali, in Italia e all’estero; promuove collaborazioni nel campo della • la direttiva SMA-ORD 027 ed. 2016 in tema di “Linee guida per la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati”; • la proposta di accordo presentata in data 5/6/2017 dalla Prof.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXX in qualità di Delegata del Rettore per il sistema bibliotecario di Ateneo e dalla Prof.ssa Xxxxxx XXXXXXXX in qualità di Delegata del Rettore per i servizi linguistici e per lo sviluppo delle competenze linguistiche; • la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 28/7/2017; • è interesse delle Parti coinvolte, nel quadro della normativa di riservatezza e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7preventiva autorizzazione imposta dalla legge e dall’organizzazione interna di ciascuna Istituzione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; intensificare i rapporti di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, collaborazione didattica al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale promuovere la divulgazione di conoscenze inerenti la didattica, studio e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio ricerca di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione comune interesse attraverso sinergie di risorse umane e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro strumentali; • le Parti concordano nel ritenere che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un’efficace didattica si debba fondare su un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli confronto di esperienze e diversificate esigenze della clientela. Le partisullo scambio e condivisione degli elementi di competenza maturati e, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzantepertanto, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine nel favorire lo scambio di consentire “know how” e lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.iniziative di confronto pertinenti alle rispettive competenze e professionalità, xxxxx restando i prioritari compiti istituzionali e pur sempre nel rispetto degli imprescindibili vincoli di riservatezza espressamente previsti dalla legge in determinate fattispecie;
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Samples: Accordo Attuativo Tra
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la legge 9 dicembre 1998 n. 426, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, concernente “Nuovi interventi in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenticampo ambientale"; - comma 10: "I datori il decreto del Ministro dell'Ambiente di lavoro concerto con il Ministro dell'Industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999 n. 471 che hanno sedi disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata sicurezza, la sede legale bonifica e possono altresì accentrare le comunicazioni il ripristino ambientale dei siti inquinati ed, in particolare, indi- vidua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di cui all'art. 1interesse nazionale; - il decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 che colloca il Comune di Acerra all’interno del perimetro del sito di interesse nazionale del “Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta- Napoli)”; - il decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468, commi 1180 che approva il Programma nazionale di bonifica e seguenti, della legge 27 dicembre ripristino ambientale ; Preso atto - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2006, n. 296, che dichiara lo stato di e- mergenza nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"territorio del comune di Acerra per fronteggiare l’inquinamento ambientale da diossina; - dello schema di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. PDC/CG/46240 del 18 settembre 2006, recante “Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la circolare situazione di emergenza nel territorio del Ministro Comune di Acerra in provincia di Napoli in ordine alla situazione di crisi socio-economico- ambientale causata dall’inquinamento ambientale da diossina”; - della comunicazione del lavoro e delle politiche sociali n. 29Presidente della Giunta regionale della Campania al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20112471/UDCP/GAB/GAB del 18 ottobre 2006, che, tra l’altro, riferisce di intese in corso con il Comune di Acerra, con il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni, per la defini- zione di adeguati percorsi operativi finalizzati all’attuazione di iniziative strettamente correlate all’emergenza socio-economica-ambientale in questione; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la legge 9 dicembre 1998 n. 40 del 26 ottobre 2011426, concer- nente “Nuovi interventi in campo ambientale"; concordano Ritenuto - di confermare promuovere, la sottoscrizione di un “Protocollo quadro per lo sviluppo sostenibile nel territorio di Acerra” tra gli Enti e le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia Istituzioni che hanno avviato o programmato iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile nell’ambito territoriale di apprendistato professionalizzante interesse, allo scopo di costruire le migliori strategie operative, veicolare risorse aggiuntive per fronteggiare le emergenze rilevate, realizzare azioni dirette alla riqua- lificazione territoriale e al costante monitoraggio delle criticità ambientali, promuovere la concertazio- ne come strumento di condivisione di obiettivi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7azioni di sviluppo sostenibile, comma 7integrato e durevole; Propone, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata e la Giunta in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoconformità, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.voto unanime
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VISTI. le disposizioni i seguenti verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7valutazione delle offerte tecniche ed economiche: ⮚ n. 5 del 30/08/2021; ⮚ n. 6 del 02/09/2021; ⮚ n. 7 del 04/09/2021; ⮚ n. 8 dell’08/09/2021; DATO ATTO, in particolare, che, nel corso della seduta pubblica del decreto legislativo 14 settembre 201109/11/2021, come da verbale di gara n. 16710, di pari data, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha proceduto: - comma 7: "Per le regioni alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi all’esclusione dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro gara dei seguenti concorrenti che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendaleavevano conseguito, per quello la suddetta offerta tecnica, un punteggio, ante riparametrazione, inferiore alla soglia minima di tipo bpunti 40, secondo quanto previsto al punto n. 20 del disciplinare di gara: RTI VERTICALE TEKNIMOND SRL / R E C SRL - CAPOFILA TEKNIMOND S.R.L. P.I. 01611630623 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL P.I. 05041951210 OPUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA P.I. 01783330622 CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 02548981212 - all’apertura della busta “offerta economica/tempo”, lettura dei ribassi offerti, attribuzione del relativo punteggio e quindi alla compilazione della graduatoria complessiva dei punteggi riparametrati, come di seguito riportato; DENOMINAZIONE RIBASSO % 1 X.X.XX. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.– EUROBUILDING S.P.A. (MANDANTE)” - CAPOFILA X.X.XX. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 96,266 2 TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. 90,920 3 CONSORZIO STABILE CAMPANIA 74,595 4 CAVOTO COSTRUZIONI SRL/SOGEAS SRL - CAPOFILA CAVOTO COSTRUZIONI SRL 67,848 5 RICCI COSTRUZIONI SRL-SERAPIDE SRL-MOLISE CONSOLIDAMENTI DI XXXXXX XXXXXXXX - CAPOFILA RICCI COSTRUZIONI SRL 66,471 6 RTI L.P.G. COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI X. XXXXXXXX XXX - CAPOFILA L.P.G. COSTRUZIONI 65,988 7 RILLO COSTRUZIONI SRL 64,631
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VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro 4 luglio 2022 da parte di Voltage TV Productions di poter effettuare delle riprese filmate per la realizzazione di un documentario per Channel 4 UK dedicato a un viaggio educativo alla scoperta dell'arte, della cultura, dello stile e delle politiche sociali n. 29tradizioni italiane, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011con diritti di utilizzo delle immagini acquisite; - l'interpello avendo ricevuto in data 26/9/2022 l’attestazione del Ministero versamento del lavoro e canone di euro 1.752,00 da parte di avendo ricevuto in data 27/9/2022 l’attestazione del versamento di euro 72,00 da parte di Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx GmbH sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario opere d’arte in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi custodia a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.questa Amministrazione;
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Samples: Atto Di Concessione in Uso Artt. 107 E 108 D. Lgs. 22.1.2004 N. 42
VISTI. le disposizioni il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; • il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. • la determinazione n.2 del 6 aprile 2001 e la n.8 del 14.12.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; IL RESPONSABILE DELL'AREA In esecuzione della determinazione n. 60003 del 11.01.2013 del responsabile dell’Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici, comunica che è in fase di "ISTITUZIONE L'ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI - FORNITURE di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e Parte II Titolo II – “Contratti sotto soglia comunitaria” del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico 163/2006 e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto ss.mm.ii." Si precisa che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza presente elenco verrà utilizzato per l'apprendistato di tipo a) invitare secondo le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello cui al X.Xxx.163/2006 e del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici nel caso di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata forniture e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria e comunque secondo quanto previsto dall'articolo 125 del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e D.Lgs.163/2006. Le imprese già inserite nel precedente elenco approvato con determinazione del R.A. n. 60198 del 07.0 6.2012: sono state inserite nuovamente nell'elenco secondo le modalità nuove categorie predisposte dall'Ente in funzione dei dati comunicati; si prega pertanto di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, voler verificare l'iscrizione ed eventualmente comunicare qualsiasi variazione/integrazione; le ditte già inserite non devono presentate nessuna nuova documentazione se non nel caso di cui al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalipunto precedente.
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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 20119 comma 1 della Legge 16/01/2003, n. 1673 il quale prevede che: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa“a decorrere dal 2003, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, fermo restando quanto previsto dall’art.39 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29successive modificazioni, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante programmazione delle assunzioni, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artregolamento emanato ai sensi dell’art. 717, comma 72, D.Lgsdella legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;” l’art. 3, comma 61 terzo periodo della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il quale stabilisce che, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, secondo il quale il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della L. 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale; - La giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica , evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali. (cfr: sentenza n. 14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. Basilicata sentenza n. 574/2011; Cons. di Stato ad. plen. N. 14/2011); - l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto Sent. n. 167/2011; 574/2011) in materia di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine possibile utilizzo delle graduatorie di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalialtri enti, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le partisuccessivamente alla relativa approvazione, preso atto che il D.Lgs. è confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b124/2013/PAR) la qualificazione contrattuale quale ha altresiÌ stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento: - 1) Occorre omogeneitaÌ tra posto da conseguirericoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto eÌ pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali eÌ stato bandito il concorso la durata del contratto cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneitaÌ, peroÌ, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per la sua componente formativaogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), nonché la durata come il regime giuridico dei posti stessi, e le modalità di erogazione della formazione professionalizzanteche percioÌ hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoquindi, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalisul numero dei concorrenti.
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VISTI. le disposizioni il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Re- golamento di cui all'artesecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; - l’articolo 105, comma 2, lett. 7e), del decreto legislativo 14 settembre 20113 marzo 1998, n. 167: 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall’art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002; - il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del cita- to art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale; - l’articolo 6, comma 1, legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 marzo 2003 n. 3, trovano immediata applicazione recante “Riforma del tra- sporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” con cui sono state attribuite alla Regione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario funzioni programmatorie ed amministrative in materia di apprendistato professionalizzante reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011rilievo regionale ed interregionale; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30- l’articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 247/2007 e 241, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono quale le amministrazioni pubbliche posso- no sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta collaborazione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi attività di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliinteresse comune.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; - la deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2021 n. 177 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023”; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata che alla data della sottoscrizione del presente documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Modello 3 – Dichiarazione di non essere un’Impresa in Difficoltà (solo Medie Imprese) Istruzioni specifiche Il modello si applica solo alle Medie Imprese. Il modello prevede la dichiarazione circa non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, da rendersi da parte del Legale Rappresentante del Richiedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Attenzione ! Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario che è una Media Impresa, sottoscrivendo la Domanda (D), dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non di non essere un’Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, con le conseguenze previste dalla legge n. 247/2007 in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza dall’agevolazione e del D.Lgsconseguenze penali). n. 167/2011Si ribadisce come la definizione europea di Media Impresa e quella di Piccola Impresa (che comprende la Micro Impresa) è piuttosto complessa e si consiglia di leggere attentamente l’apposito Focus, riconoscono per verificare se tale dichiarazione debba essere resa o meno. Spettabile Lazio Innova S.p.A. Oggetto: Dichiarazione di non essere un’Impresa in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento Difficoltà al 31 dicembre 2019 a corredo della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico Domanda relativa al Progetto (denominazione Progetto). Il/La sottoscritto/a (nome e mondo del lavoro utile cognome) nato/a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilea (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) in qualità di Titolare di partita IVA*, in un quadro che consenta qualità di promuovere lo sviluppo del settore Legale Rappresentante di*: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.stessa dichiarazione è rilasciata
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. l’articolo 1, commi 1180 630 e seguenti1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la sede legale"realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”; - la circolare sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, secondo la quale la disciplina degli asili nido ricade “nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del Ministro del lavoro bambino)” e delle politiche sociali n. 29le Regioni hanno una specifica competenza legislativa “in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l’organizzazione degli asili, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011seppur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale”; - l'interpello l’Accordo del Ministero 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni; - il decreto del lavoro Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3; - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle politiche sociali disposizioni legislative vigenti”; - il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 40 65 “Istituzione del 26 ottobre 2011; concordano - sistema integrato di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante educazione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino istruzione alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi nascita sino a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatosei anni, a norma dell'art. dell’articolo 1, comma 30commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 247/2007 e 107”; - la Deliberazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo la promozione del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta Sistema integrato di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione educazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e diversificate esigenze della clientela. Le partidi istruzione dalla nascita sino a sei anni”; VISTI, preso atto che il D.Lgs. inoltre, - la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) 19 recante la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata “Disciplina del contratto sistema integrato dei servizi sociali per la sua componente formativadignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”; - l’art. 53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, nonché n. 4 s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2006, che disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’interno dei quali, “in risposta alle - la durata Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante “Norme per le politiche di genere e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano i servizi per la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.conciliazione vita – lavoro in Puglia”;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201117 agosto 1999, n. 167368, recante: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo “Attuazione della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario direttiva 93/16/CE in materia di apprendistato professionalizzante libera circolazione dei medici e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7reciproco riconoscimento dei loro diplomi, comma 7certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, D.Lgs. 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli502, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme recante: “Riordino della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatomateria sanitaria, a norma dell'artdell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni; • il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al “Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "X. Xxxxxxx”>>; • il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3; • il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”; • lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018; • la proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale circa la presente convenzione, • ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, comma 30per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, legge n. 247/2007 da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione struttura; il soggetto ospitante dichiara: di non far parte delle competenze utili allo svolgimento reti formative di altri Atenei; di far parte della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta rete formativa di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione altro Ateneo e di informatizzazione aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) frequentano la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.propria struttura;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201118 aprile 2016, n. 167: 50; - gli articoli 107, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa2, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4183, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"267; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali legge 7 agosto 1990, n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011241; - l'interpello le linee Guida ANAC; - il decreto del Ministero Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; - il Codice di Comportamento dei dipendenti del lavoro Comune di Napoli; - il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 24/04/1992; - la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e delle politiche sociali degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”; - il Regolamento dei controlli interni; - la Deliberazione G.C. n. 40 202 del 26 ottobre 2011; concordano - 31/05/2022 con cui è stato proposto al Consiglio il bilancio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.lprevisione 2022-2024. terziario in materia Per i motivi di apprendistato professionalizzante cui innanzi, 11 settembre 2020, n. 120, per i seguenti affidamenti: • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di apprendistato professionalizzante ristrutturazione di elementi del patri- monio costruito non a reddito dell’Ente tramite accordo quadro, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza un solo operatore eco- nomico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di elementi del termine previsto dall'art. 7patrimonio costruito”, comma 7relativamente ai seguenti lotti: • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento ai fini della rigenerazione urbana di piazze e aree verdi, D.Lgs. n. 167/2011; nonché di impegnarsi manutenzione della viabilità di quartiere, compren- sive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni, del patrimonio del Comune di Napoli, tramite accordo quadro, con un solo operatore economico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, com- prensive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni”, relativamente ai se- guenti lotti: Comune di Napoli Data: 16/11/2022, DETDI/2022/0000439 • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pub- blica (ERP) di proprietà dell’Ente, tramite accordo quadro, con un solo operatore economico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica”, relativamente ai seguenti lotti: - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di elementi del patrimonio costruito”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a tutti i livelli€ 100.000,00 ed € 300.000,00 di oneri per smaltimento, nei rapporti istituzionalientrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al rispetto netto dell’IVA; - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, comprensive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 100.000,00 ed € 300.000,00 di oneri per smaltimento, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 100.000,00 ed € 250.000,00 di oneri per smaltimento, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; n. 4 del 28/02/2013, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa; Si allegano, quale parte integrante del presente accordoatto, al fine i seguenti documenti costituiti da n. 617 pagine: - relativamente all’accordo quadro “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza elementi del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.patrimonio costruito”:
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VISTI. le disposizioni la L.R. n° 13 del 09.05.2003 e s.m.i. (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 del 29.12.2014); - la nota prot. ARTE Savona n. 9259 del 11.08.2020 (allegata sub A); - ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che allo scopo si sottoscrive Xxxxxx, X.xx - ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Xxxx Xxxxxxxx, che allo scopo si sottoscrive Xxxxxx, X.xx - ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, che allo scopo si sottoscrive Xxxxxx, X.xx - in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: - che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; - di prorogare, ai sensi della L.R. n° 13 del 09.05.2003 e s.m.i. (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 del 29.12.2014), per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, la convenzione per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, sottoscritta con atto Rep. 426 del 6 dicembre 2013 (per il periodo 6 dicembre 2013 – 5 dicembre 2016) e rinnovata con scrittura privata 28 novembre 2016 (per il periodo 6 dicembre 2016 – 5 dicembre 2019) e progogata già al 05.09.2020 e al 31.12.2020, dando atto che trattasi di contratto avente ad oggetto un servizio di consulenza e a titolo gratuito, non comportando per l’Azienda alcun onere diretto, presente e futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro; - di fare salva la risoluzione anticipata della convenzione, in caso di stipula di una nuova convenzione quadro a seguito della gara centralizzata aggiudicata con decreto n. 7634 del 10.12.2020 in corso di espletamento; - di inserire il titolo del presente Decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 7, 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 29 “principi in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'arttrasparenza” D. Lgs. 7, comma 7, D.Lgs50/2016. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artManda ai competenti Uffici per gli adempimenti conseguenti. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.X.xx L’AMMINISTRATORE UNICO
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VISTI. La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare: ✓ l’art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; ✓ l’art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228; ✓ il decreto legge 54/2013; ✓ il decreto legge 63/2013 ✓ l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le disposizioni Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012; ✓ l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al II semestre 2013 stipulato il 2 luglio 2013 e la conseguente proroga per il I trimestre 2014 sottoscritta il 23 dicembre 2013; ✓ il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 e le successive integrazioni dello stesso; I precedenti Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali lombarde hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro. La legge di “Stabilità” prevede per il 2014 uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro, di cui all'artun miliardo già previsto dalla L.92/2012. 7, Il Ministero del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro Lavoro e delle politiche Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia ha predisposto uno schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali n. 29per l’anno 2014 ai sensi dell’art.4 co.2 del D.L. 54/2013, protconvertito dalla Legge 85/2013. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello Con nota del 4 dicembre scorso la Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 Politiche Sociali ha comunicato che “le Regioni possono continuare ad utilizzare nell’anno 2014 le risorse finanziare già assegnate e non ancora utilizzate”. Con nota del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 16 dicembre la stessa Direzione ha precisato che, nelle more dell’entrata in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordovigore dei citati criteri per il 2014, al fine di garantire una entrata la continuità del sostegno al reddito “si invitano le Regioni e le PP.AA. a provvedere a concessioni di ammortizzatori in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale deroga, limitati nel tempo, e comunque non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili”. Regioni, Parti sociali e commissioni parlamentari hanno formulato osservazioni allo schema di Decreto Interministeriale sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per l’anno 2014 ai sensi dell’art.4 co.2 del D.L. 54/2013, convertito dalla Legge 85/2013. Con nota n. 1669 del 18.02.2014 il Ministro del Lavoro e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza Politiche Sociali ha comunicato l’autorizzazione ad utilizzare le risorse relative all’annualità 2014 (Decreto Interministeriale n.78641 del periodo transitorio 22.01.2014) per completare le domande del 2013. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 marzo 2014 ha approvato il Disegno di cui all'art. 7Legge “Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, comma 7dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli sostegno alla maternità e diversificate esigenze della clientelaalla conciliazione”. Le partiNelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato si concorda sulla necessità di tipo a) individuare le modalità con cui prevedere la continuità di erogazione protezione sociale dei lavoratori interessati da riduzioni e/o cessazioni dell’attività produttiva nel II trimestre 2014 con interventi che abbiano la necessaria copertura finanziaria e legittimità amministrativa. Copia dell’Accordo sarà inviata alla Direzione Regionale INPS della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Lombardia
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VISTI. il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; - l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; - il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'art. 139 che pone in capo ai Comuni le disposizioni funzioni inerenti la redazione di piani di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche statali, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado; - il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della L. 15 marzo 1997 n. 59”; - la L. 62/200 sulla parità scolastica; - la legge regionale 8 Agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10”; - la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale"; - la legge regionale 30 Giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che "La Regione e gli Enti Locali favoriscono altresì la diffusione degli Istituti Comprensivi in tutto il territorio regionale”, e l'art. 44, comma 1, il quale attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione generale del sistema formativo, e l'art. 45, comma 1, il quale prevede che “Le Province e i Comuni singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni dì programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell’ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti ...“; - il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito nella legge 15/07/2011, n. 111 ed in particolare l'art. 19, comma 4 il quale prevede che "per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti - la L. 107/2015 e successivi decreti attuativi di riforma del servizio nazionale e di istruzione cd legge buona scuola; - la deliberazione di C.C. 204/2006 e SS.MM.II., che approva il piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche autonome del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, prevedendo con effetto dall'anno scolastico 2017/2018, l'istituzione di tre Istituti Comprensivi: “X. Xxxxxxxxxx”, “X. Xxxxxxx” xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx e “X. Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx"; - la Deliberazione G.C. n.189 del 15/12/2020 esecutiva, con la quale si approva lo schema del Protocollo d’intesa per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - che l’accesso all’istruzione rappresenta un interesse per l’intera collettività oltre che un diritto costituzionalmente garantito; - che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle Istituzioni Scolastiche, finalizzato alla stabilità nel tempo delle Istituzioni stesse, nonché ad un’offerta formativa e di istruzione omogenea nel territorio, rappresenta un interesse della comunità locale al fine di una migliore garanzia del suddetto diritto all’istruzione; - che le Istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni attribuite alle Regioni ed agli Enti Locali; - che è l’interazione tra Istituzioni scolastiche ed Enti Locali lo strumento individuato per promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali, gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione e la realtà del contesto territoriale; - che il vigente “Patto per la scuola", approvato con deliberazione di G.C. n. 160 del 15/10/2019 e adottato anche dai competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche, all’art. 26 individua quale obiettivo comune, l’adozione di strategie atte a snellire le procedure burocratiche amministrative, facilitare e favorire la comunicazione e informazione, nonché semplificare e razionalizzare le procedure di iscrizione nell’ottica di un migliore e trasparente servizio ai cittadini - che per quanto riguarda l’attuazione dell’istituto degli anticipi alla scuola dell’infanzia si fa integrale riferimento a quanto stabilito dal competente Ministero e che non è oggetto del presente protocollo d’intesa l’eventuale istituzione di “sezioni primavera”; Preso atto che: - il coordinamento dei Dirigenti Scolastici delle Scuole del territorio ha inteso adottare criteri omogenei per l'accesso e per il mantenimento del dimensionamento ottimale dei singoli plessi e a tal scopo ha condiviso lo schema della presente intesa; - annualmente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con apposito provvedimento, disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado; - in particolare, anche alla luce dei criteri utilizzati dal MIUR per la definizione degli organici, delle classi assegnate e, conseguentemente, del numero di alunni per classe, si rende opportuno definire modalità concordate per la gestione delle iscrizioni per il prossimi anni scolastici, al fine di razionalizzare l’organizzazione complessiva della rete delle Istituzioni Scolastiche del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx e dei servizi scolastici ausiliari forniti dal Comune, allo scopo di mantenere omogenea la qualità dell’offerta per gli utenti sul territorio; Preso atto inoltre che: - le iscrizioni a tutte le scuole d’Infanzia statali e paritarie comunali vengono gestite da un apposito Ufficio e che le modalità di gestione dello stesso sono qui concordate; - che le altre scuole paritarie presenti sul territorio gestiscono autonomamente le iscrizioni alle scuole d’infanzia; - che il comitato di coordinamento, di cui all'art. 7, 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto sopracitato Patto per la sua componente formativaScuola, nonché la durata si è riunito allo scopo di adottare criteri omogenei per l'accesso alle scuole d’infanzia statali e le modalità di erogazione paritaria comunale e per il mantenimento del dimensionamento ottimale delle singole scuole e a tal scopo ha condiviso lo schema della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.intesa;
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VISTI. Gli articoli 117 e 118 della Costituzione La legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e, in particolare, l’art. 18, che al comma 1 disciplina le disposizioni modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'artall’art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della Legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare , l’art.107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, la Legge 24 febbraio 1992, n.225, art. 6 recante “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile” che al comma 1 prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ed al comma 2 viene previsto che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali. l’articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7) della stessa Xxxxx sopra riportata, che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato; il Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”, che da attuazione alla richiamata disposizione nell’art. 18, della Legge n.225/1992; il predetto Regolamento che contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile relativamente alla definizione ed al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento delle capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all’art.2 della legge n. 225/1992; l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 D.L. 7 settembre 20112001, n. 167: - comma 7: "Per 343, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le misure logistiche nel settore della difesa civile”, che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4gli enti locali; l’articolo 8, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentidel D.L. 31 maggio 2005, della legge 27 dicembre 2006n.90, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 296152, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare che prevede che il Presidente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoConsiglio dei Ministri, al fine di garantire una entrata assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 7 settembre 2001, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 407 vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” che la legge regionale XXXXXXXXXXXX, numero XXX recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.1l2 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in vigore uniforme attuazione del Capo 1 della disciplina contrattuale nazionale legge 15 marzo 1997, n. 59", all' articolo XXXX prevede l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative in materia di Protezione Civile, tra le quali l'adozione del programma di previsione e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio protezione dei rischi, …………………………………………….. l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 7all'articolo 2, comma 71, D.Lgs. n. 167/2011. Le partilettera b) della l. 225/1992; che la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… ha manifestato, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti con nota xxxxxxxxxxxxx, l'intendimento di lavoro con contenuto formativo in conformità collaborare con il Testo unico sull'apprendistatoServizio Protezione Civile della Regione …………………… evidenziando, in particolare, la disponibilità espressa dagli iscritti degli Ordini territoriali provinciali – figure altamente qualificate in possesso di approfondita e capillare conoscenza del territorio e di competenze professionali specifiche in tema di dissesto idrogeologico e in altre branche di attività aventi stretto legame con quanto di interesse della Protezione Civile in materia agricolo - forestale, civile ed industriale - ad essere contattati e a mettersi a disposizione del Servizio di Protezione Civile Regionale, a norma dell'arttitolo non oneroso, per quanto può necessitare in caso di emergenza; che l'attuale quadro normativo di riferimento ha ampliato il tradizionale concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo più come attività di soccorso da espletarsi successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, ma anche e specialmente - in un'ottica di complessiva di salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti - come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, in modo tale da evitare o limitare le conseguenze dannose derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi; che, pertanto, l'apporto collaborativo proposto dalla Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione …………………… può estrinsecarsi sia in relazione alla predisposizione di strumenti programmatici e di pianificazione ed alle attività prodromiche di studio del territorio e della sua intrinseca vulnerabilità, sia in relazione agli interventi di messa in sicurezza del territorio; che, per disciplinare i rapporti collaborativi tra la Protezione Civile Regionale e la Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione ……………… in relazione a quanto sopra indicato, è parso opportuno definire un apposito protocollo di intesa. 1Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comma 30si conviene e si stipula quanto segue: La Regione ……………….. - di seguito denominata "Regione" - e la “Federazione regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di seguito denominata "Federazione", legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011come sopra rispettivamente rappresentati, riconoscono con il presente protocollo di intesa disciplinano i propri rapporti in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovaniledi attività di protezione civile, in un quadro che consenta con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalimigliore, anche in considerazione un'ottica di prevenzione, l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile, a tutela dei processi fondamentali interessi della collettività pubblica. Per le finalità sopra evidenziate la Regione – Settore/Servizio Protezione Civile e la Federazione si impiegano a garantire l'attivazione di trasformazione e un apposito flusso informativo con l'obiettivo di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelamigliorare il reciproco quadro conoscitivo in materia. Le partiIn particolare la Regione – Settore/Servizio Protezione Civile darà comunicazione alla Federazione - con le specifiche modalità da definirsi con provvedimento del Dirigente competente - delle situazioni di criticità previste o in atto, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendalespecificandone, per quello quanto possibile, tipologia, ambito territoriale e grado di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalipericolosità.
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VISTI. la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017” pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105; la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019” pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105; la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese."; la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019"; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: - comma 7Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; Regolamento Delegato n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 dell’8/04/2015; la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: "Per FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della Strategia unitaria per le regioni attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”; la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”; la metodologia e i settori ove criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; la disciplina Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006, articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaseguito anche solo “Fondo”), trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore modificata da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del presente decreto, le regolazioni vigenti14 luglio 2014; la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra citati dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 1 della legge 27 dicembre 200610/2006; la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 avente ad oggetto “POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova Scheda intervento n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 7 Fondo per il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore Microcredito e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”;
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Samples: Accordo Di Finanziamento
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7Il DM 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167e nello specifico: - comma 7l’art 1 lett. c), che sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell’erogazione dei prodotti destinati all’alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Per le regioni e i settori ove la disciplina “Definizione dei livelli essenziali di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"assistenza”; - comma 10: "I datori l’art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di lavoro che hanno sedi riferimento presso i quali sono in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare cura le comunicazioni di cui all'art. 1persone, commi 1180 e seguentidai presidi delle aziende unità sanitarie locali, della legge 27 dicembre 2006dalle farmacie convenzionate o, n. 296secondo direttive all’uopo emanate dalle regioni, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di apprendistato professionalizzante assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare: - la L. 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia; - il D.M. 4 maggio 2006 “Limiti massimi di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123”; Il Registro Nazionale di cui all'art.7 del termine previsto dall'art. 7DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine; La delibera di Giunta 1051/2006 “Linee di programmazione e intervento del servizio sanitario regionale per l’anno 2006” che riconosce, comma 7tra l’altro, D.Lgs. n. 167/2011; la necessità di impegnarsi un impegno da parte del SSR nel facilitare l’accesso dei pazienti agli alimenti dietetici, uniformando gli stili di vita a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, quelli della popolazione generale e individuando tra gli obiettivi per le Aziende USL la partecipazione al rispetto progetto regionale oggetto del presente accordo; La delibera di Giunta 1586/2006 “Progetto sperimentale per la fornitura a carico del SSR di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite punti vendita dei prodotti alimentari” che prevede di allargare la distribuzione dei prodotti dispensabili ai celiaci anche ad altre punti vendita oltre le farmacie pubbliche e private; La Delibera di Giunta Regionale n.439 /2008 “Percorso per l’erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore di cittadini celiaci, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio nella regione Xxxxxx-Romagna”, di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento all’allegato “A” della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.citata delibera;
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Samples: Accordo Per La Fornitura Di Alimenti Dietetici Ai Cittadini Affetti Da Celiachia
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201130 dicembre 1992, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e i settori ove la disciplina di cui al presente successive modifiche ed integrazioni; il decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 legislativo 21 dicembre 20061999, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università) e successive modifiche ed integrazioni; il Protocollo di Intesa tra la sede legale"; - la circolare Regione del Ministro Veneto e l’Università del lavoro e 5 novembre 2002 volto a disciplinare i rapporti che necessariamente intercorrono tra le parti nella inscindibilità dell’esercizio delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante funzioni didattiche e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza ricerca connesse alle attività assistenziali; Il Protocollo di Intesa tra Regione del termine previsto dall'art. 7Veneto, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; Università di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Padova e Università di Verona del presente accordo, 30 gennaio 2006 al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio studiare un nuovo modello aziendale integrato, di cui all'artalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/2006; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che all’art. 73 stabilisce che le Università possono attivare, comma 7disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, D.Lgs. n. 167/2011. Le particorsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, considerata successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, di cui alla deliberazione 155/2014, che nella mission declina l’Azienda come sede di riferimento per la revisione Scuola di Medicina e razionalizzazione Chirurgia dell'Università ed in quanto tale garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell’Università anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione; il Regolamento dei rapporti di lavoro corsi per i Master dell’Università, in particolare l’art 10, che stabilisce che i Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoenti e soggetti esterni, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 anche stranieri; le delibere rispettivamente del Senato Accademico del e del D.Lgs. Consiglio di Amministrazione del , con le quali l’Università ha approvato il presente accordo- quadro; la deliberazione n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo _ del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e con la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che quale l’Azienda ha approvato il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalimedesimo accordo-quadro.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 167 “testo Unico dell’apprendistato”; • il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e i settori ove la dei Servizi – Confesercenti vigente; • l’Accordo di riordino complessivo della disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativadell’apprendistato nel settore Terziario, trovano applicazioneDistribuzione e Servizi sottoscritto, in via transitoria data 28 marzo 2012, da Confesercenti e non oltre sei mesi dalla data Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs- UIL; • il Protocollo d’intesa del 9/2/2005 tra Regione Lombardia, Confesercenti, Filcams-C.G.I.L., Fisascat- C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. Regionali; • il verbale di entrata in vigore accordo del presente decreto8/3/2005 tra Confesercenti Provinciale e Filcams-C.G.I.L., le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativo alla costituzione della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato; a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticonformità ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della legge 27 dicembre 2006Distribuzione e dei Servizi, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - per l’instaurazione di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto contratto di apprendistato professionalizzante. • alla presente domanda viene allegato il piano formativo relativo alla qualifica professionale richiesta; • applica e rispetta integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; • versa i contributi di assistenza contrattuale a favore dell’Ente Bilaterale, previsti all’art.19, Prima parte, del C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi – Confesercenti, all’uopo allega idonea documentazione; • di rispettare pienamente le disposizioni del C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi- Confesercenti sia per la parte economica, sia per la parte normativa e disciplinare; • di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della l. 12.8.1977, n. 675 e che non sono state effettuate, nei sei mesi precedenti, riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta; • di consegnare copia del presente parere di conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artagli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello UNI-LAV. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta • di promuovere lo sviluppo del settore rispettare la proporzione numerica e la sua capacità competitiva percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione 24 mesi così come previsto dal vigente CCNL. data ………………………. Timbro e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.firma ……………………………..
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VISTI. la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e visto, in particolare, l’articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e s.m.i; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che “il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le disposizioni conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui all'artal punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. 7Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015. - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016. - l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 201128 agosto 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa281, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e edilizia scolastica – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018. - l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artedilizia scolastica, ai sensi dell’art. 79, comma 72, D.Lgslettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 167/2011131/CU del 22 novembre 2018; - le ‘Linee guida su acquisizione e riuso di impegnarsi a tutti i livellisoftware per le pubbliche amministrazioni’, nei rapporti istituzionaliadottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile115/2019, in un quadro attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale; - l’applicativo ARES 2.0 Anagrafe dell’edilizia scolastica che consenta ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES), in attuazione degli Accordi in sede di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliConferenza Unificata sopra citati, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.LgsMinistero dell’Istruzione ha ceduto in riuso gratuito alle Regioni italiane. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza Considerato che: - La Regione Puglia ha sviluppato il modulo integrativo del programma “ARES 2.0” per l'apprendistato rilevazione dei fabbisogni di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata interventi sugli edifici scolastici; - La Regione Friuli Venezia Giulia ha sviluppato il modulo integrativo del contratto programma “ARES 2.0” per la sua componente formativarilevazione dei consumi degli edifici scolastici; La pubblicazione sul BURP, nonché la durata pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e le modalità giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalidati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Samples: burp.regione.puglia.it
VISTI. le disposizioni Il Contratto Collettivo nazionale di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Lavoro per i dipendenti da Studi Professionali stipulato in data 10 dicembre 1992 E Il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 19 dicembre 1996 SI E' STIPULATO Il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Studi Professionali composto da: - comma 7: Introduzione - Premessa - Parte Prima (VII Titoli, 13 articoli) - Parte Seconda (XXVIII Titoli, 106 articoli) - Dichiarazione a verbale - 2 Allegati Xxxxx, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti. PREMESSO - che in data 29/5/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (Andi-Aio) regolare disdetta del Ccnl 10/12/1992; - che in data 31/7/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl 10/12/1992; - che in data 1/4/1996 le stesse Xx.Xx. hanno illustrato in sede Consilp-Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma; - che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Per Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del Ccnl 10/12/1992. Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le regioni parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e i settori ove la disciplina le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa"Protocollo" del 23/7/1993, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità per quanto compatibile con il Testo unico sull'apprendistatosettore degli Studi Professionali, a norma dell'art. 1e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive Ue richiamate nel Ccnl 10/12/1992, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data. A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente Xxxx che, così come di seguito formulato e diversificate esigenze della clientela. Le partisistemizzato, preso atto che rinnova il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata precedente testo del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali10/12/1992.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dei Dipendenti Di Studi Professionali
VISTI. le il decreto legislativo 626/94 e successive modificazione l’Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 del 18 novembre 1996 l’Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96 l’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001 In applicazione dell’art.6.b dell’ Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 e delle disposizioni di cui all'artall’Accordo sul mercato del lavoro del 22 marzo 2001, il numero dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza è stabilito nella misura di …….. ( per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori) e gli stessi devono svolgere con continuità tale funzione. 7I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle XX.XX. dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) L’O.P.P., del decreto legislativo 14 settembre 2011previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, n. 167: - comma 7: "Per le regioni ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza e i settori ove la disciplina contestualmente assegna a ciascuno di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaessi il proprio ambito territoriale di competenza. Di tale verifica, trovano applicazioneprevio il consenso dei R.T.L.S. rilasciato in forma scritta dall’O.P.P. ai sensi e per gli effetti della L.675/96, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla a cura della segreteria, ne viene data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I comunicazione ai datori di lavoro con personale dipendente sino a 15 unità, che hanno sedi a loro volta ne devono informare i lavoratori. Nel caso in più regioni possono fare riferimento cui i lavoratori abbiano provveduto ad eleggere al percorso formativo loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale dovrà inviare la copia del verbale di elezione all’O.P.P., munita del consenso del R.L.S. rilasciato ai sensi della regione dove è ubicata la sede legale L.675/96 in forma scritta e possono altresì accentrare le comunicazioni al datore di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29all’ O.P.P. L’ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun Rappresentante Territoriale, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro in cui deve svolgere le proprie funzioni ai sensi dell’Accordo Interconfederale citato, è corrispondente alle …… zone in cui il territorio di Roma e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoprovincia viene suddiviso dall’ O.P.P. L’ O.P.P., al fine di garantire realizzare relazioni sindacali finalizzate all’attuazione di una entrata politica concertata di prevenzione e protezione, ha funzione di monitoraggio affinché l’operato dei R.T.L.S. sia conforme a tali finalità; in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale proposito l’O.P.P. programmerà degli appositi incontri con i R.T.L.S. per esaminare, nel rispetto dei ruoli, eventuali problematiche emerse e che l’attività sia svolta e/o da svolgere in modo omogeneo e coerente con le peculiarità delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo aziende ed in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artquanto previsto dalle vigenti disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 1996. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico loro attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e mondo nell’ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all’art.19 del D.lgs. 626/94 e secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e ss. dell’Accordo Interconfederale. Devono tener conto anche dei pareri, delle indicazioni dei piani di lavoro utile dell’O.P.P. e delle interpretazioni adottate dall’O.P.P., sono tenuti obbligatoriamente a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilepartecipare ai programmi formativi promossi dall’O.P.P., compresi quelli di aggiornamento, in un quadro relazione all’evoluzione legislativa e a quella dei rischi. Il R.T.L.S., ai sensi dell’art.6.b. Prima Parte dell’Accordo Interconfederale, dura in carica 3 anni ed è ridisegnabile, fatta salva la possibilità dell’O.S. che consenta l’ha designato di promuovere lo sviluppo del settore e revocarlo in qualsiasi momento. I R.T.L.S. per svolgere la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaloro funzione hanno recapito presso gli uffici delle rispettive XX.XX. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalicui sono stati designati.
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VISTI. lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane; VISTI gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità; PREMESSO che con nota n. 13098/RU del 17/12/2020 l’Ufficio delle Dogane di Verbano Cusio Ossola richiedeva la fornitura e posa in opera di un boiler per produzione acqua calda da installare “sopra lavello” presso l’Ufficio Viaggiatori all’interno della Stazione ferroviaria di Domodossola, per le disposizioni esigenze del personale dell’Ufficio delle Dogane di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: Verbano – Cusio - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto Ossola; RILEVATO che non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel sono attive Convenzioni CONSIP per il servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordorichiesto CONSIDERATO che, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artrispetto dell’art. 736, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30d.lgs. 18 aprile 2016, legge n. 247/2007 50, che impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, sono stati invitati a presentare la loro miglior offerta, i seguenti due operatori attivi su mercato elettronico iscritti a “Servizi” nella categoria “Servizi agli impianti e aventi sede legale nella provincia VB.: Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) RILEVATO che è pervenuto il solo preventivo della ditta L’Idraulico di XXXXXXXXXX Xxxxx per un importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA; PRESO ATTO del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento costo modesto della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.fornitura;
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Samples: www.adm.gov.it
VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della l. 27.12.2017 n. 205, secondo cui ”in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi di cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’ articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentirelazione alle predette attività si considera prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997 numero 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.02.2018, n. 29636 del 09.04.2018 e n. 69 del 19.07.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2902/10/2020, protricevuta da Trial Travel Srl, per ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’evento: visita riservata per max. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201110 persone (n° 1 gruppo) presso la Galleria degli Uffizi, come di seguito specificato; - l'interpello il regolamento per le concessioni in uso spazi delle Gallerie degli Uffizi; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione. Tutto ciò premesso e considerato, a Trial Travel Srl di seguito indicato come concessionario, nella persona del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano rappresentante legale l’Amministratore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in xxx X. Xxxxxxxxx, x° 00 – 00000 - XXXXXX - X.X./X. XXX 00000000000, di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio poter effettuare l’evento di cui all'artin oggetto nel giorno 11 Ottobre 2020, dalle h. 19.00 alle 22.00. 7L’organizzazione dell’evento dovrà avvenire al di fuori dell’orario di apertura museale. Il concessionario potrà usufruire della struttura museale per finalità di promozione culturale concessa dietro pagamento di un canone di concessione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), comma 7da versare anticipatamente alla data di occupazione degli spazi sul Conto Corrente intestato a: Gallerie degli Uffizi - IBAN IT 38 V 01030 02828 00000 12694 10, D.Lgscodice BIC/SWIFT = XXXXXXX0X00; codice CUC SIAB17N3), c/o Monte dei Paschi di Siena Agenzia n° 31 - Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x° 00/x - 00000 (Xxxxxxx). n. 167/2011Nella causale di bonifico indicare: canone di concessione per atto n° 16/2020 – evento “visita riservata in Galleria Uffizi del 11/10/2020”. Le parti, considerata la revisione Copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’Ufficio Concessioni delle Gallerie degli Uffizi (tramite e-mail a: xx-xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx). La presente concessione è incedibile e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti condizioni:
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Samples: trasparenza.cultura.gov.it
VISTI. − l’art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana; − lo statuto della Regione Lazio; − la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le disposizioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui all'art. 7al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; − il decreto legislativo 14 settembre del 23 giugno 2011, n. 167: - 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; − il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, e in particolare l’articolo 30, comma 7: "Per 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; − la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; − legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; − la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021- 2023”; − la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le regioni entrate ed in missioni, programmi, titoli e i settori ove macro aggregati per le spese”; − la disciplina deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaprevisione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, trovano applicazione, ripartito in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data capitoli di entrata in vigore e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247; − la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del presente decretobilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi degli articoli 30, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale 31 e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti32, della legge 27 dicembre 2006regionale 12 agosto 2020, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"11”; - − la circolare n. 278021 del Ministro 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del lavoro bilancio regionale 2021-2023”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e delle politiche sociali di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. 29T 00310, prot“L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionale nell’ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019, n. 28/0002433 dell'11 3 “L.R. 24 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1997, n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - 42. Piano triennale di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario indirizzo in materia di apprendistato professionalizzante beni e servizi culturali 2019-2021”; − la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7valorizzazione culturale”; − l’articolo 34, comma 73 della legge regionale 15 novembre 2019, D.Lgs. n. 167/201124 stabilisce che, sino all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 ai sensi dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42; − gli obiettivi individuati dal Piano triennale di impegnarsi a tutti i livelliindirizzo dove sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine il miglioramento dei livelli di garantire una entrata accessibilità e più in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con generale il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore rafforzamento e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalivalorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, anche in considerazione dei processi di trasformazione formazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativaricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia; − la durata deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le modalità strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di erogazione Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della formazione professionalizzantelegge 7 agosto 1990, concordano n. 241”; − la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatodeliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, al fine n. 14 sopra citata in cui si approvano gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di consentire lo sviluppo Collaborazione con i soggetti pubblici titolari di concrete opportunità occupazionaliBiblioteche e Musei; − la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano Operativo Annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021; − la deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; − la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che approva l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021; − la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021. Modifica, perfezionamento e sostituzione integrale della determinazione n. G 04370 del 20 aprile 2021;
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VISTI. il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011attività culturali”; - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 167: 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”(d’ora in poi “Codice”); - comma 7: "Per l'art. 6del “Codice” – Valorizzazione del patrimonio culturale, che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le regioni migliori condizioni di utilizzazione e i settori ove fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la disciplina tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze; - l’art. 102 del “Codice”– Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, sulla possibilità di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, attraverso la definizione di accordi, tra gli enti fruizionee la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, nell’ambito e con le procedure di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessivo art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"112; - comma 10: "I datori l’art. 112del “Codice” – Valorizzazione dei beni culturali di lavoro appartenenza pubblica, al co. 9, che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento consente di stipulare accordi tra Stato e Regioni per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali anche mediante istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni; - l'art. 111 del “Codice” - Attività di valorizzazione, secondo il quale le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al percorso formativo della regione dove è ubicata perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6; - l’Accordo sottoscritto il 14 marzo 2013 fra la sede legale Regione Puglia e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296il MIBACT che mirava, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"rispetto delle competenze dello Stato e delle Regioni, a individuare una strategia di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell’intera Regione; - la circolare Legge regionale n. 17 del Ministro del lavoro 25 giugno 2013 e delle politiche sociali n. 29, prots.m.i. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante beni culturali”, che disciplina le azioni finalizzate al potenziamento e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino al miglioramento della fruizione dei beni culturali per contribuire alla scadenza conoscenza e alla conservazione e fruizione del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionalipatrimonio culturale, al rispetto rafforzamento dell’identità storica e culturale, allo sviluppo del presente accordoterritorio e alla promozione dell’inclusione sociale e culturale delle popolazioni; - l’art. 14 della Legge regionale n. 17/2013 che stabilisce che la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della disciplina contrattuale nazionale Regione e degli enti locali, il rafforzamento delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità relazioni con il Testo unico sull'apprendistatopaesaggio e con i beni ambientali, a norma dell'artnonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento; - il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e, in particolare, gli artt. 39, co. 1, lett. c) e 42 riguardanti l’istituzione delle Direzioni Regionali Musei in luogo dei Poli Museali, precedentemente istituiti con D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, artt. 31 e 34 e le loro competenze; - il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che, all’allegato 2, annovera tra gli istituti periferici afferenti alla Direzione Generale Musei la Direzione Regionale Musei Puglia; - il D.L. 22/2021 che all’art. 6 comma 30, legge n. 247/2007 e 1 modifica l’art. 52 del D.Lgs. 300/1999 disponendo la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come Ministero della Cultura; - il X.X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; - il D. 417 del 23 novembre 2021 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 167/20111974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato così come modificata dalla D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilel’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in un quadro che consenta particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15-bis, 15-ter e 15-quater; - in particolare, l’istituzione del Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio le cui competenze sono così declinate: cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; - presidia la cooperazione territoriale, la valorizzazione turistica; - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l’attrattività del territorio; - gestisce e attua le opportune politiche di promuovere lo marketing territoriale; - gestisce le linee di sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, turistico pugliese al fine di consentire lo sviluppo accrescerne l’attrattività e la competitività nel contesto internazionale; - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di concrete opportunità occupazionalicosto in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione.
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Samples: Accordo Per La Valorizzazione Integrata Dei Beni Culturali Del Territorio Della Regione Puglia
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, legge n. 247/2007 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; - la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del D.Lgs. n. 167/2011Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2017-2019”; che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico le Attività Produttive e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione il Lazio Creativo e di informatizzazione Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Oggetto: Dichiarazione sugli altri Aiuti relativi al Progetto n. identificativo Formulario Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli alla data della Domanda e diversificate esigenze della clientelasottoscrizione del presente Documento il richiedente HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli Aiuti e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante: Ente Concedente Riferimento normativo Data del provvedimento Importo dell’aiuto Piano di Investimento o Attività incluso nel Progetto presentato, cui fanno riferimento le Spese oggetto dell’Aiuto indicato Richiesto Concesso Effettivo TOTALE In caso di Xxxxx in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. Le partiIn caso di scissione indicare, preso atto l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato (per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx sull’Avviso VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) - che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativarealizzazione del Progetto in oggetto intende fruire di Servizi TEM, nonché la durata e le modalità come definiti nell’Avviso in oggetto, dal fornitore di erogazione della formazione professionalizzanteseguito indicato: Con sede legale in: (Stato, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoCAP/ZIP code, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Provincia, Comune, Indirizzo)
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Samples: www.lazioinnova.it
VISTI. le disposizioni − l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente la conclusione di cui all'artaccordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; − l’art. 719 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale; − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; − lo Statuto del Politecnico di Milano, ai sensi del quale il Politecnico è un’istituzione universitaria pubblica e per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali utilizza, tra l’altro, risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti o messi a disposizione da soggetti pubblici e privati e, per il raggiungimento delle proprie finalità, intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze; − il decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., concernente il Codice dell'Amministrazione digitale; − il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, concernente, tra l’altro, l’agenda digitale e lo sviluppo dell’innovazione tecnologica; − il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i , recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; − il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, e, in particolare, gli artt. 63, 64 e 65; − il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; − l’art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 201130 marzo 2001, n. 167: - comma 7: "Per 165 e s.m.i., concernente l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le regioni amministrazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliconsenso dell’interessato.
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Samples: Convenzione Operativa
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4L’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. - La delibera n. 64 in data 27 dicembre 2006gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti. - La delibera n. 29672/2013 in data 11 settembre 2013, nel servizio informatico dove è ubicata con la sede legale"; quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). - la circolare Il punto 3.1.3 del Ministro del lavoro PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e delle politiche sociali n. 29valori”, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artall’art. 1, comma 302, del D.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. - Il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché: nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”. DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 247/2007 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta nelle lettere di promuovere lo sviluppo del settore e invito la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi clausola di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto salvaguardia che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata risoluzione del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalicontratto”.
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VISTI. le disposizioni gli atti di gara redatti dagli Uffici competenti; DATO ATTO che: ispezione delle reti fognarie e relativi manufatti esistenti nel territorio di competenza di Piave Servizi; • requisiti di ordine generale: ✓ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 780 del D.Lgs. n. 50/2016; ✓ non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001; ✓ aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di ricevimento della lettera di invito (anni 2018, 2019, 2020), un fatturato specifico medio annuo, relativo a servizi analoghi su condotte di fognatura pubbliche, non inferiore a € 50.000,00, i.v.a. esclusa; • requisiti di idoneità tecnico professionale: ✓ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai lavori da eseguire; ✓ possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata 177 (in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 dal 23 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro ) – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoinquinamento o confinanti, a norma dell'artdell’art. 16, comma 308, legge lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 247/2007 81; ✓ possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale del 22/01/19 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta presenza di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto traffico veicolare”; RILEVATO che il D.LgsResponsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è la geom. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato Xxxxxxxx Xxxxxxx - Ufficio Gestione Rete Fognatura e il Responsabile della fase di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata Affidamento è l’avv. Xxxxx Xxxxxxx - Responsabile Ufficio Gare e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Appalti;
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Samples: www.piaveservizi.eu
VISTI. le disposizioni di cui all'artil D.lgs. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 50/2016 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"ss.mm.ii.; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza 165/2001 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle deliberazioni dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; - la legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per l'apprendistato la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; - la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di tipo a) le modalità approvazione del nuovo Regolamento di erogazione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della formazione aziendaleCalabria, così come modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021, con cui è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; - la Deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; - la nota doc. int. n. 956 del 16/02/2022, con la quale l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha comunicato la propria assenza dal servizio per un periodo di tempo non ancora precisato; - la nota del Direttore Generale doc. int. n. 5070 del 17/02/2022, con il quale viene disposta, per quello il periodo di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguireassenza dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, la durata del contratto per la sua componente formativasostituzione dello stesso con il Dirigente dell’Area Gestione, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
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Samples: www.consiglioregionale.calabria.it
VISTI. le disposizioni l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione quinquennale della gestione dell’impianto sportivo comunale Centro Federale per la disciplina dell’arrampicata sportiva sita ad Ascoli Xxxxxx in Via De Dominicis e il facsimile denominato “Modello A” per la manifestazione di interesse; RILEVATO che detto Xxxxxx verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e sul profilo di committente del Comune di Ascoli Xxxxxx, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici, Avvisi Bandi Esiti nonché sul sito Contratti pubblici della Regione Marche per 20 (venti) giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione al fine di individuare i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; DATO ATTO che necessita approvare il suddetto avviso pubblico e il “Modello A” per la manifestazione di interesse che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante; RITENUTO che i requisiti richiesti ai fini della presentazione dell’offerta saranno: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artall’art 80 del D. Lgs. 7n. 50/2016; non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011d.lgs. del 2001 n. 165; iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione degli impianti sportivi); di essere Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, di cui all’articolo 19, co. 2 della L.R. n. 167: 5 del 02/04/2012, affiliati e riconosciuti dal CONI i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente procedura. ATTESO che nelle more del perfezionamento della procedura di appalto si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio e quindi disporre la proroga del servizio per la durata di mesi 8 (otto) agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 26 Maggio 2014 rep. n. 29153 a far data dal 1 Maggio 2019, tempo in cui si presume si possa avviare e concludere la successiva procedura telematica negoziata e comunque fino al definitivo sblocco della situazione; RITENUTO pertanto -dover disporre una proroga del contratto in essere per ulteriori mesi 8 (xxxx) a decorrere dal 01 Maggio 2019; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove procedere al consequenziale accertamento di entrata di €. 2.185,76 oltre IVA per un totale di € 2.666,62 al cap. 3645 Art 1 classificazione 3.01.03.01.003 del Bilancio 2018/2020 annualità 2019 ad oggetto “Canone concessione palestra ex scuola IPSIA Via De Dominicis”, relativa al periodo 1/05/2019 – 31/12/2019 quale canone per la gestione del Centro Federale per la disciplina dell’arrampicata sportiva dovuto dalla ASD Anime Verticali Xxxx Xxxxxx di cui al prospetto contabile riportato in calce, DATO ATTO altresì: - della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, atto in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore forza del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Decreto Sindacale n. 51 del 31/12/2018; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoche, a norma dell'artdi quanto previsto dall’ex art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall’art. 1, comma 3041, legge n. 247/2007 e del D.LgsD. Lgs. n. 167/2011N. 190/2012, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto ed il destinatario finale dello stesso; - che il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileDott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; - che, in un quadro che consenta caso di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliinerzia, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso il potere sostitutivo relativo al presente atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.viene esercitato dal Segretario Generale;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"lo Statuto regionale; - la circolare Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta - Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Ministro Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; - il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; - il Regolamento regionale n. 12/2022 avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle politiche sociali Strutture della Giunta Regionale”; - la D.G.R. n. 29665 del 14/12/2022, protcon cui, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201165/2001, è stato conferito l’incarico temporaneo di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali al dott. Fortunato Varo-ne; - l'interpello il D.P.G.R. n. 129 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante 16/12/2022 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionaliil quale è stato conferito, al rispetto xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, l’incarico di reggenza del presente accordoDipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali” nelle mo-re dell’individuazione, al fine all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente, del dirigente titolare. - Settore 1 - Commercio ed Artigianato, Fiere e Xxxxxxx; - Settore 2 - Promozione Imprenditoria, CCIIAA, Industria e Pmi – Incentivi, Ricerca e Innovazione (START UP - SPIN OFF); - Settore 3 –Attività Estrattive; - Settore 4 - Competitività delle Imprese, Attrazione degli Investimenti - Internazionalizzazione; - Settore 5 - Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili; - Settore 6 - Rigenerazione Culturale dei Piccoli Centri e Rilancio dei Borghi, Aree e Parchi Archeologici; - Settore 7 - Beni Culturali, Patrimonio Storico, Artistico, Architettonico, Valorizzazione Luoghi di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Culto; - Settore 8 - Programmazione delle azioni di supporto e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario coordinamento per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi delle aree industriali; - Settore 9 - Green economy: Progetti strategici di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.– Attuazione Zes - Gioia Tauro;
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VISTI. altresì il decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.M. 31 maggio 1999 n. 164; Tutto ciò premesso e considerato, con il proprio unanime consenso, le disposizioni Parti come sopra costituite, La presente Convenzione disciplina la gestione da parte del Centro di Assistenza Fiscale in nome e per conto del Comune di Venezia delle domande relative al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2014 i sensi della normativa richiamata in premessa. Il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto a: − prestare l’assistenza necessaria ai richiedenti il contributo relativo al fondo di sostegno all’affitto (F.S.A.) di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, alla legge 9 dicembre 1998 n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale431 relativo all’annualità 2014 (F.S.A. 2014), per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. o per la sua componente formativaacquisizione qualora già redatta ed in corso di validità e per l’acquisizione/esibizione della specifica documentazione prevista, nonché previo controllo della identità e della legittimazione del dichiarante; − provvedere alla compilazione ed alla stampa della domanda di contributo e alla consegna di una copia all’utente; − effettuare l’inserimento dei dati e la durata loro trasmissione per via telematica alla Regione Veneto attraverso il supporto informatico messo a disposizione dalla medesima o qualsivoglia altro strumento operativo; − trasmettere al Comune di Venezia – Direzione Patrimonio e Casa Area Inquilinato e Politiche della Residenza – con la cadenza indicata dal competente Ufficio copia cartacea di tutte le modalità domande dell’F.S.A. raccolte ed inserite nel programma di erogazione gestione e della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatorelativa documentazione acquisita unitamente ad un elenco alfabetico riassuntivo, al fine di consentire lo sviluppo l’espletamento delle fasi di concrete opportunità occupazionalicompetenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale; − provvedere, nel caso di contestuale redazione, alla trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica al sistema informativo dell’I.N.P.S.; − rilasciare all’utente copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata contenente il calcolo dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E.; − mantenere i dati in archivio, telematico e cartaceo, per almeno 24 (ventiquattro) mesi. Il servizio dovrà svolgersi presso sedi effettivamente operative (attrezzate mediante collegamento informatico) del Centro di Assistenza Fiscale. Agli utenti dovrà essere data la possibilità di concordare telefonicamente gli appuntamenti mediante l’indicazione di un numero telefonico che il Comune provvederà a rendere noto. Il Centro di Assistenza Fiscale dovrà comunque garantire l’accesso a tutti i cittadini interessati e la raccolta delle domande entro i termini che verranno stabiliti dal Bando comunale di concorso. Le prestazioni dovranno essere rese da personale del Centro di Assistenza Fiscale adeguatamente formato nella materia e nelle relative procedure operative. Identica formazione dovrà essere prevista nel caso di sostituzione di unità del personale addetto in corso di vigenza del bando comunale di concorso. Il Comune di Venezia, anche mediante appositi incontri con il Responsabile individuato dal Centro di Assistenza Fiscale per l’F.S.A., mantiene il coordinamento dell’intera procedura con particolare riferimento all’adozione di tutti gli atti amministrativi ivi compreso il Bando comunale di concorso, alla predisposizione della campagna informativa, alla titolarità dei rapporti con la Regione Veneto e con il Gestore della procedura informatica qualora incaricato, alla verifica del corretto espletamento del servizio ed agli adempimenti relativi al controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prestate, alla fase di liquidazione dei contributi agli aventi diritto e alla rendicontazione finale. Gli eventuali danni cagionati agli utenti nell’espletamento del servizio in argomento dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa da esibire da parte del Centro di Assistenza Fiscale al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata. Il Centro di Assistenza Fiscale dichiara di manlevare il Comune di Venezia da qualsiasi pretesa di terzi rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o da inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione. Il Centro di Assistenza Fiscale deve garantire l’accesso del Comune di Venezia ai propri archivi per le verifiche, i controlli e per ogni altro motivo che l’Ente medesimo, soggetto titolare del procedimento e liquidatore del contributo in argomento, ritenga opportuno. Le prestazioni del servizio oggetto della presente convenzione dovranno essere a titolo completamente gratuito per gli utenti. Per le stesse, il Comune di Venezia riconoscerà al Centro di Assistenza Fiscale un rimborso spese pari ad € 8 (in lettere euro otto/00) comprensivi di i.v.a. nella misura di legge per ogni pratica elaborata relativa al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014 Il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto alla presentazione di regolare fattura fiscale indirizzata al Comune di Venezia – San.Marco 4136, 00000 Xxxxxxx – CF 00339370272 – Destinatario: Direzione Patrimonio e casa X.Xxxxx 353, 30123 Venezia - contenente il numero effettivo delle domande elaborate ed il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato ai fini della tranciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. I pagamenti saranno effettuati entro giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture risultante dal timbro del protocollo generale del Comune di Venezia ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità. Nessun compenso è dovuto per le eventuali operazioni di rettifica conseguenti ad errori nell’inserimento dei dati né per la redazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’I.S.E.E.. La presente scrittura privata avrà durata un anno dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno . Non è ammesso il rinnovo tacito. La presente convenzione decadrà automaticamente, senza formalità alcuna o necessità di preavviso, qualora dovessero venir meno, per qualsiasi ragione, i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione del Veneto per l’F.S.A. o qualora vengano meno i presupposti autorizzativi dell’attività del Centro di Assistenza Fiscale. Il Centro di Assistenza Fiscale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Venezia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le Parti firmatarie provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo e agli atti conseguenti, nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ai sensi di quanto previsto dai propri regolamenti in materia e secondo le disposizioni del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003 il Centro di Assistenza Fiscale prende atto che il presente accordo comporta l’assunzione della qualifica di “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, nel corso dell’esecuzione degli obblighi previsti nel presente atto in essere con il Comune di Venezia. Tale qualifica verrà designata con apposito provvedimento amministrativo. In relazione al suddetto trattamento, il Centro di Assistenza Fiscale si impegna ad adempiere ai compiti indicati nel Disciplinare privacy di cui una copia sottoscritta per presa visione viene posta agli atti del fascicolo ed una copia viene consegnata. Le Parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti o incaricati a qualsiasi titolo del Centro di Assistenza Fiscale. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del personale del Centro di Assistenza Fiscale del suindicato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013, di cui una copia viene consegnata al Centro di Assistenza Fiscale medesimo. Le Parti firmatarie concordano nel voler definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione o sull’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui ciò non si rendesse possibile, le vertenze saranno devolute alla competente Autorità giurisdizionale di Venezia Le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico del Centro di Assistenza Fiscale contraente. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia. D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 1 lett. B) della Tariffa parte II. Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione. Venezia, Per il Centro di Assistenza Fiscale Per il Comune di Venezia Il Dirigente Direzione Patrimonio e Casa Io sottoscritto, , il dirigente del Comune di Venezia , ho iscritto la presente scrittura privata nel repertorio dei contratti del Comune al numero progressivo ad ogni effetto di legge.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7Visto l’articolo 83, comma 15, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge 25 giugno 2008, n. 167: 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell’azionista della Sogei sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro; - comma 7: "Per le regioni Visto l’articolo 26 dello statuto della Società, che prevede che l’esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell’Economia e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'artdelle Finanze – Dipartimento delle Finanze; - Visto l’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artn. 95 convertito con modificazioni dall’art. 1, commi 1180 e seguenti, comma 1 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2012, n. 296135, nel servizio informatico dove è ubicata secondo il quale Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi; - Visto il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale la sede legale"responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica - Visto l’art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”; - Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l’articolo 3, comma 9-bis, che modifica l’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale può avvalersi della Società; - Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. - Visto il parere AGID numero 12/220, reso ai sensi dell’Articolo 14bis, comma 2, lettera f) del C.A.D. sul Disciplinare fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e la SOGEI, stipulato in data 26 novembre 2020 con decorrenza 1 gennaio 2021-31 dicembre 2025, con cui XxXX ha espresso il parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica dei Servizi offerti da SOGEI; - il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione necessita di adeguate funzioni per la raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l’integrazione e l’interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti; - si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell’impatto di sistema e delle relative conseguenze; - occorre sviluppare, nell’ambito del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, appositi strumenti per la gestione della didattica a distanza; Sogei, in virtù del ruolo di orchestratore della digitalizzazione dell’ecosistema di riferimento (Fiscalità e Finanza pubblica) esercitato storicamente e, più di recente, quello di abilitatore di interoperabilità fra ecosistemi diversi, ha dimostrato di essere in grado di perseguire, al fianco della PA, progetti informatici di integrazione utili a superare le difficoltà legate a sistemi non interoperabili garantendo la centralità e la qualità del dato; - la circolare presente Convenzione si rende necessaria al fine di definire la disciplina generale dei rapporti tra il Ministero dell’istruzione e Sogei ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f- bis, del Ministro decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157; - ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 11 dicembre 2020 con nota prot. n. 42245, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del lavoro e Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui alla presente Convenzione; - con nota del 17 dicembre 2020, prot. 43125, il Dipartimento delle politiche sociali n. 29Finanze e, con nota del 23 dicembre 2020, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201144023, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il rispettivo parere in ordine alla sottoscrizione della presente Convenzione; - l'interpello del Ministero del lavoro salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.appresso indicato:
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VISTI. i seguenti Atti adottati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato - Regioni: Rep. n. 81/CU del 31 luglio 2008 che ha deliberato la costituzione del ”Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria” tra i cui compiti è previsto anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza Unificata, la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione dei programmi di intervento nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la definizione di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e Centri per la Giustizia Minorile; Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009 che ha sancito Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”; Rep. 259/CSR del 20 dicembre 2012 che ha sancito l’Intesa sancita tra lo Stato, le disposizioni Regioni e le Province Autonome di cui all'art. Trento e Bolzano sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del Patto della Salute 2010- 2012; Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015 che ha sancito Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”; Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2012 che ha sancito Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Cronoprogramma adeguamenti della Rep. n. 129/CU del 26 ottobre 2017 che ha sancito Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 201128 agosto 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa281, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretotra il Governo, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica Regioni e le Province Autonome di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante “Piano nazionale per la sede legale prevenzione del rischio autolesivo e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante giustizia minorile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.comunità”;
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VISTI. le disposizioni di cui all'artil D.Lgs 50/16 e s.m.i. 7- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del decreto legislativo 14 settembre 2011, D.Lgs 267/2000 - l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"165/2001; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1il regolamento dei Contratti, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992; - la circolare delibera di G.C. del Ministro 29.09.99 n. 3291, esecutiva ai sensi di legge, recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 192 del lavoro Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. - ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione. Per quanto sopra rappresentato - di dare atto dell’avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 027 del 04.12.2020 IG/2020/0001877 del 21/12/2020 avente ad oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, dell’incarico per la predisposizione della relazione geologica, comprensiva delle politiche sociali n. 29necessarie prove in situ e analisi geotecniche di laboratorio, prota corredo del progetto esecutivo per “lavori di recupero dell’immobile ubicato in Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx (XX) finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale” e, pertanto, di confermare l’affidamento in favore del costituendo raggruppamento temporaneo Trivelsondaggi s.r.l. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011(mandataria) con sede legale presso area P.I.P. Lotto 37, CAP 80020, P.IVA 01493781213 - Crispano (NA), geol. Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx C.F. DVNFBA69D04F839L (mandante), per un importo di € 13.673,42 oltre IVA al 22% e C.P. al 4%.di provvedere a trasmettere il presente atto al soggetto affidatario; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto disporre la pubblicazione del presente accordoprovvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli. Si allega, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza quale parte integrante del periodo transitorio di cui all'art. 7presente atto, comma 7, D.Lgs. il seguente documento costituito da n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la 01 pag.: Il presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliprovvedimento è sottoscritto digitalmente.
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VISTI. le disposizioni ✓ il D.P.R. n. 275/1999, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di cui all'artautonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 721 della Legge 59/1997, del decreto legislativo 14 settembre 2011e che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; ✓ la Legge n. 53/2003 "Definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; ✓ il D.lgs. n. 77/2005 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 167: - comma 7: "Per 53; ✓ il D.P.R. n. 88/2010, concernente il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici; ✓ il D.P.R. n. 89/2010 concernente il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; ✓ la legge n. 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; ✓ il D.lgs. n. 61/2017 concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; ✓ il D.P.R. n. 134/2017, Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici; ✓ la legge n. 145/2018, che ha apportato modifiche alla disciplina dei Percorsi per le regioni Competenze Trasversali e i settori ove la disciplina per l'Orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro), di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoDecreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. quali sono andate ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1180 33 e seguenti, della legge 27 dicembre 200613 luglio 2015, n. 296107; ✓ le Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità approvate con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge D.M. n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.774/2019;
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VISTI. il “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010; - l’ “Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale” di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010; - gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'artalla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010; - la “Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011- 2013”, adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011; - la “Ricognizione degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010. 7Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell’11 aprile 2011; - gli “Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell’Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel “Patto per il TPL””, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del decreto legislativo 13 giugno 2011; - le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 settembre novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 167: 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013; - comma 7: "Per le regioni azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell’ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l’adozione all’Assemblea Legislativa regionale; - il vigente X Accordo per la Qualità dell’Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i settori ove la disciplina Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaDLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, trovano applicazioneelaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretosottoscritti annualmente dal 2002, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell’ambito della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentimobilità sostenibile, della legge 27 dicembre 2006logistica regionale, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dell’edilizia sostenibile e delle attività produttive; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Deliberazione di Giunta regionale n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario 264/2013 che modifica per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguirel’anno 2013, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione sopra citata “Determinazione dei contributi sui servizi minimi” – Tabella II – Allegato A parte integrante della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.propria deliberazione n. 126/2011;
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VISTI. le disposizioni il D. Lgs n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 e il Regolamento di Contabilità dell'Ente; il Bilancio Previsionale 2021/2023; LETTO il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii; LETTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; LETTA la legge 241/90; di aderire all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato da CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card; di affidare, mediante Appalto Specifico discendente dall'Accordo Quadro Fuel Card 2, alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006, l’incarico di procedere alla fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a quelle riportate nella documentazione dell'AQ citato; di precisare che gli elementi fondamentali di cui all'art. 7192 del D.Lgs 267/2000 sono stati elencati in premessa; di emettere l’ordinativo di fornitura a valere sull'AQ in questione non appena il presente provvedimento sarà perfezionato; di dare atto che, relativamente alla gestione del decreto legislativo 14 settembre 2011rapporto contrattuale demandata al Dirigente del Servizio Autoparchi i rapporti con la ditta fornitrice sono regolati dalle condizioni economiche e normative contenute nell'«Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card» , n. 167nella «Guida all'Accordo Quadro - lotto unico» e negli allegati a tale documentazione, che formano parti integranti del presente provvedimento, reperibili anche (per il periodo di vigenza) sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; di assumere, a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006 l’impegno di spesa per il 2022 di € 625.898,39 e per il 2023 di € 625.898,39 (I.V.A. Inclusa), come di seguito indicato: - comma 79451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 9451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 In relazione al presente atto si attesta che: "Per le regioni e i settori ove la disciplina Si dà atto, inoltre, dell'accertamento preventivo di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come il Dirigente del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; Servizio xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.autoparchi
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VISTI. le disposizioni La legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di cui all'arteducazione,istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R del 08/08/2003; il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 74, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.532 del decreto legislativo 22 giugno 2009, come da ultimo modificata con DGR 341/2018, che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”; il Decreto Legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione della legge 10 dicembre 2014, n.18” che all’art. 1 individua la Rete Nazionale dei servizi per le regolazioni contrattuali vigenti"politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici o privati, tra i quali le Regioni, che tra le altre funzioni, hanno la competenza in materia di CPI, attuano le politiche del lavoro e assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; - il D.P.R. 275/99 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art, 21 della L. 15 marzo 1997, n.59 ed in particolare l’art.7 comma 10: "I datori 2 del citato D.P.R., che consente espressamente l’adozione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art.15 della regione dove è ubicata la sede legale legge 241/90; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 avente ad oggetto “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, commi 1180 e seguentilettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53”; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 avente ad oggetto “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”; il D.M. 22 agosto 2007 n.139, “Regolamento recente norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nel servizio informatico dove è ubicata relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; la sede legale"; - Legge 2 aprile 2007, n.40 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la circolare del Ministro tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, che all’art.13, comma 1 bis attribuisce agli Istituti di Istruzione secondaria superiore l’attivazione di ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e delle politiche sociali n. 29dell’impresa, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011ivi compresi il volontariato e il privato sociale con la formazione professionale, con l’Università e la Ricerca e con gli enti locali; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario la X.X. xxx 00 xxxxxx 0000, x.00, xxxxxxx: “Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante orientamento lungo tutto l’arco della vita:indicazioni nazionali”; la legge del 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; la Legge Regionale 9 giugno 2009, comma 7n.29 “Norme per l’accoglienza, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore l’integrazione partecipe e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione tutela dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze cittadini stranieri nella Regione Toscana”; il Decreto del Presidente della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) Giunta Regionale n.179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto delega per la sua componente formativasottoscrizione di accordi di programma, nonché la durata protocolli d’intesa, convenzioni e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalialtri accordi.
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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 5, commi 1, 2, 4, 5, 7, del decreto legislativo 14 settembre 20118, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 9 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentil’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 192 del D.Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono che fissano le regole dell’affidamento diretto a soggetti in house, ossia l’in house providing, ossia a soggetti formalmente terzi, ma sostanzialmente facenti parte dell’organizzazione complessiva dell’Amministrazione stessa; - le linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017; - il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, recante la disciplina di riorganizzazione del “Centro di formazione Studi (Formez)”, denominato “Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA” che: - all’articolo 1 stabilisce che il Formez PA è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica (comma 1) e che le amministrazioni dello Stato, le Regioni (…) possono entrare a far parte di detta associazione (comma 2); - all’articolo 2 stabilisce che le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA, tra l’altro, per specifiche attività di formazione e fornitura di servizi e/o assistenza tecnica; - all’articolo 5 stabilisce che per quanto non espressamente disposto dal citato decreto legislativo resta salva l’autonomia statutaria del Formez PA; - il piano delle politiche di sviluppo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali, approvato dall’Assemblea del Formez PA, il 14 novembre 2014, che ha individuato la nuova mission dell’Associazione articolata in tre funzioni: - 1. supporto all’attuazione delle riforme; - 2. promozione dell’innovazione; - 3. rafforzamento capacità amministrativa. - lo statuto del Formez PA che all’art. 4 “Associati e quote” prevede che il Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti associati ai sensi della normativa comunitaria; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6384 del 23/11/2001 con la quale la Regione Campania della Regione Campania si associa al Formez PA; - la Delibera n. 381 del 5 aprile 2017 dell’ANAC che riconosce Formez PA come organismo in house rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, alle amministrazioni dello Stato e agli enti associati; - il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 9640 del 31/01/2018, ha trasmesso all’ANAC la domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 50/2016; - ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3 delle Linee guida n. 7/2017 dell’ANAC, come aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, una volta trasmessa la domanda di iscrizione nell’elenco suddetto è consentito alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; - il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea degli Associati - il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli Associati del Formez PA , nell’esercizio di tali prerogative, approva: - il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone l’attuazione tecnico- finanziaria; - il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione; - il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo. - in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi determinate; - il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, attività rientranti nell’ambito delle finalità indicate del D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al 4%; - le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte delle attività che essi possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali attività; - in tale istituto uno strumento prioritario quadro la stessa Regione intende avvalersi dell’assistenza tecnica del Formez PA ai fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6; - è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per l'acquisizione detto affidamento – facente capo al Dipartimento Programmazione - che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle competenze utili allo svolgimento attività oggetto della prestazione lavorativa presente convenzione; - il Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal Piano Triennale ed un percorso orientato tra sistema scolastico dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e mondo del lavoro utile a secondo le indicazioni da queste impartite, e in constante rapporto con il Settore di riferimento tecnico; - l’amministrazione regionale intende favorire l'incremento dell'occupazione giovanileil potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle PP.AA., anche attraverso il reclutamento di personale da impegnare nell’amministrazione regionale e negli Enti locali campani, in modo da orientare le nuove assunzioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di pianificazione dei fabbisogni, e garantire un quadro che consenta miglioramento dei servizi per i cittadini e per accrescere le opportunità di promuovere lo sviluppo del settore territorio; - il progetto trasmesso da FORMEZ PA con nota prot. 613874 del 01/10/2018 risulta coerente, con le finalità di potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle PP.AA proprie degli Obiettivi specifici 18, 20 e 21 dell’Asse IV del POR Campania FSE; - la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliproposta progettuale tecnico-economica trasmessa da Formez PA con nota prot. 613874 del 01/10/2018 risulta congrua avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacome da verbale prot. Le parti617818 del 02/10/2018, preso atto che il ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.50/2016;
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Samples: Prospetto Di Calcolo Del Costo Orario All. 3 Le Patologie Oncologiche
VISTI. le disposizioni il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; - la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale; - la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di cui all'art. 7, del adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 14 settembre 201127 ottobre 2009, n. 167: 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”; - comma 7: "Per le regioni la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale; VISTI altresì - la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e i settori ove della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; - la disciplina DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"dello Statuto regionale ; - comma 10: il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo Ordinamento amministrativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, Giunta regionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliBasilicata" – Emanazione”.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la L.R. 23/12/2011, n. 167: 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; • lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; • l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l’Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica; • l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; • l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 recante principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, che esclude l’applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica, in recepimento dei principi presenti nell’ordinamento comunitario secondo i quali gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico; - comma 7: "Per le regioni e ATERSIR è l’Agenzia cui partecipano obbligatoriamente tutti i settori ove la disciplina Comuni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente decreto non sia immediatamente operativad.lgs. n. 152/2006 ed esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012; - il Dipartimento di Economia e Management, trovano applicazionearticolazione funzionale dell’Università di Ferrara, in via transitoria dotato di autonomia contrattuale nonché capacità di impegnare esternamente l’Ente è costituito da docenti e non oltre sei mesi dalla data ricercatori e fra le proprie finalità vi è quella di entrata in vigore del presente decretofacilitare l’attività di ricerca sulle imprese, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di organizzazioni non profit e l’ambiente in cui all'art. 4esse operano, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"integrando ottiche disciplinari diverse; - comma 10: "I datori caratteristica peculiare del Dipartimento è quella di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento avere al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale proprio interno aziendalisti, economisti, informatici, giuristi, matematici, statistici le cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e possono altresì accentrare le comunicazioni delle metodologie, convergono su di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"un comune oggetto; - la circolare tale caratteristica rappresenta un punto di forza del Ministro Dipartimento che si traduce nella capacità di esaminare con ottica interdisciplinare le problematiche di natura economica e giuridica del lavoro Paese, del mondo imprenditoriale e delle politiche sociali n. 29dell’economia locale, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011nonché in quella di realizzare processi di fertilizzazione; - l'interpello l’Agenzia, ha in particolare, la necessità di studiare, valutare ed applicare, nell’ambito della determinazione della tariffa del Ministero Servizio Rifiuti, il nuovo Metodo Tariffario (MTR) predisposto dall’Autorità Nazionale Arera, per garantire il rispetto dei principi e dei criteri ivi contenuti, oltreché di garantire, alla luce della nuova metodologia, la condizione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società già affidatarie o in fase di affidamento del lavoro servizio, con particolare riferimento alla forma dell’in house providing; - il Dipartimento svolge, tra i suoi compiti primari, attività di studio e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ricerca scientifica in diversi ambiti in materia di apprendistato professionalizzante servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra i quali, quello del riscontro delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società che operano in un contesto caratterizzato da un ambiente di apprendistato professionalizzante monopolio legale o naturale, quale è quello dei servizi pubblici locali regolati dall’Agenzia, ed è suo interesse, nonché obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito, anche utilizzando la funzionalità, l'esperienza e i dati in possesso di un Ente pubblico operante nel settore della regolazione; - l’Agenzia e il Dipartimento, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune; - è interesse dell’Agenzia avviare una collaborazione con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7l’Università di Ferrara ed in particolare col Dipartimento di Economia e Management per attività di interesse pubblico comune, comma 7che dovrà tradursi in un’attività di ricerca scientifica finalizzata a evidenziare gli aspetti principali di natura economico finanziaria e patrimoniale nella gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; - in particolare, D.Lgs. n. 167/2011; nell’ambito di impegnarsi tale collaborazione, ognuna delle due organizzazioni metterà a tutti i livellidisposizione le proprie conoscenze, nei rapporti istituzionalirisorse strumentali, al rispetto del presente accordoeconomiche ed umane, al fine di garantire una entrata realizzare attività di studio e ricerca in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale materia di analisi dei parametri economici delle gestioni dei servizi pubblici locali ambientali avendo quale principale finalità in particolare la verifica ed analisi dei dati di natura economica finanziaria trasmessi dai gestori nell’ambito dell’applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR), oltre alle attività di monitoraggio e controllo (economico finanziario) sulle gestioni affidate ed in corso di affidamento; - l’accordo, volto a realizzare attività comuni in materia di analisi dei parametri economici delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio gestioni dei servizi pubblici locali ambientali, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.interesse comune:
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VISTI. le disposizioni di cui all'artLa Legge 59/97, ed in particolare l’art. 21, recante norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche - Il D.P.R. 275/99 dell’8 marzo 1999, ed in particolare gli art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 20114.4, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa6.1, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 6.3 in materia di apprendistato professionalizzante autonomia scolastica e relativamente alla promozione di apprendistato professionalizzante accordi di rete - Il D. Lgs 286/98 del 25.07.1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Il D.P.R. 394/99 del 31.08.1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - La Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004 , N. 34 - “Politiche regionali per iminori” - La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ( “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ) e la susseguente C.M. MIUR n. 8 del 2013 prot.561 ( Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative ) - Il Decreto 27 aprile 2015 del Ministero dell'Interno “Modalità di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati” – all. A - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” - Il D. Lgs 18 agosto 2015, n. 142. “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del termine previsto dall'art. 7riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” - Il documento di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione dell’ottobre 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri; - Circolare n. 168 del 27 dicembre 2007 Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione “Linee guida inerenti all’obbligo di istruzione”; - La deliberazione della Giunta Comunale n° 3333 del 19 12.2008 di approvazione delle “Linee di indirizzo per la realizzazione del piano operativo per l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei minori stranieri e delle loro famiglie” - La Circolare del Ministero dell’Istruzione, comma 7Università e Ricerca n° 2 dell'8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” - La Circolare del Ministero dell’Istruzione, D.Lgs. Università e Ricerca n° 4233 del 19.2.2014 “Trasmissione delle linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri” (come modificata dall’ Avviso del 19 maggio 2014 MIUR) e le linee guida dalla stessa introdotte - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto 2016 del 5 ottobre 2012 con cui è stato approvato lo schema del presente accordoProtocollo tra Comune di Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio Scolastico Territoriale per l’organizzazione dei servizi scolastici ed educativi e per il successo formativo degli studenti delle scuole della città di Milano. - La deliberazione della Giunta Comunale n. 2600 del 14.12.2012 di approvazione delle " Linee di indirizzo per gli interventi volti alla prevenzione del disagio, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7dispersione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema dell’abbandono scolastico e mondo per il successo formativo - PromuoviMI – Anno scolastico 2012/2013 ". - La deliberazione della Giunta Comunale n. 877 dell’11 maggio 2016 “Approvazione delle linee d’indirizzo per la sottoscrizione dell’ accordo interistituzionale e territoriale di rete tra Comune di Milano – Settore Servizi Scolastici ed Educativi -, Ufficio Scolastico Regionale e Autonomie Scolastiche del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore territorio cittadino per l'integrazione e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalipromozione del successo scolastico degli alunni stranieri delle scuole di Milano – 2016 – 2019. - Determina Dirigenziale n° “Rinnovo dell’accordo interistituzionale e territoriale di rete tra Comune di Milano – Area Servizi Scolastici ed Educativi -, anche in considerazione dei processi Ufficio Scolastico Regionale e Autonomie Scolastiche del territorio cittadino per l'integrazione e la promozione del successo scolastico degli alunni stranieri delle scuole di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliMilano – 2020 - 2022.”
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’art.1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti17, della legge 27 dicembre 20066 novembre 2012, n. 296n.190, nel servizio informatico dove è ubicata recante “Disposizioni per la sede legale"prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione“; - la circolare del Ministro del lavoro il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e delle politiche sociali n. 292014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro sugli appalti pubblici e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di apprendistato professionalizzante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza forniture”; il decreto del termine previsto dall'art. 7Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, comma 7n.62, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoquale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'artdell’art.54 del legislativo 30 marzo decreto 2001, n. 165”; il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 approvato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; 0.Xx presente Xxxxx è approvato congiuntamente dalle Amministrazioni e sarà applicato alla procedura richiamata, ai singoli contratti di somministrazione che verranno attivati sulla base dell’accordo quadro e ad ogni ulteriore rapporto da esso derivante. 10.Xx presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, comma 30, legge n. 247/2007 concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dell’appalto bandito dalle Amministrazioni. 0.Xx Patto disciplina e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativagestione dell’appalto, nonché la durata del personale appartenente alle Amministrazioni. 4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra le modalità Amministrazioni e l’Agenzia partecipante alla procedura di erogazione gara ed eventualmente aggiudicataria della formazione professionalizzantegara medesima, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoaffinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalitrasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
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Samples: Patto Di Integrità
VISTI. i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare: - le disposizioni di cui all'art. 7delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del decreto legislativo 14 settembre 201120 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017; - l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 – “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; - il D.L. 29 maggio 2018, n. 16755 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 2018, n. 89 – “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; - la L. n. 145 del 2018 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; - l’art. 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, in L. 12 dicembre 2019, n.156 – “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”; - l’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; - la L. 30 dicembre 2021 n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, in L. 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina «4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. comma 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento -bis è prorogato fino al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 31 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.2022;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la Legge n. 240 del 30/12/2010, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Norme in materia di apprendistato professionalizzante organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l’art. 19 “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante dottorato di ricerca”; - il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito detto MIUR) 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; - il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza Decreto Rettorale n. 1238 del termine previsto dall'art20 dicembre 2012; - il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 670 del 04/07/2013 ed in particolare l’art. 724, comma 72, D.Lgs. n. 167/2011- l’Università ha istituito, previo accreditamento ministeriale, il corso di dottorato di ricerca in avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di (inserire l’area tematica generale di riferimento); di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale - l’Azienda è interessata ad attivare e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed finanziare un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo di dottorato presso l’Università nell’ambito del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, corso di Dottorato in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello il ciclo XXXVIII, per numero massimo di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguireposti riservati a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata considerato che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.dalla stessa promosse;
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VISTI. l’art. 15 della Legge 241 del 1990 e s.m.i.; • lo Statuto del CNR entrato in vigore in data 1 maggio 2011; • il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR n. 0025033/2005, e in particolare l’art. 49 comma 3; • il Regolamento del Personale del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR n. 0025035/2005, e in particolare l’art. 21; • lo Statuto della SNS emanato, ai sensi della L. 240/2010, con Decreto direttoriale n. 202/2012 e in particolare l’art. 8 comma 2; si conviene e stipula quanto segue Le premesse e gli atti in esse indicati devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. La SNS e il CNR, nell’ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a proseguire, ampliare e consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina modalità di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaAccordo Quadro. La collaborazione tra le parti riguarda l'attività di ricerca teorica e sperimentale, trovano applicazionenei settori già oggetto di collaborazione quali: la nanoscienza e le nanotecnologie, la storia, la biologia molecolare, la neurobiologia, la chimica (teorica e computazionale). La collaborazione tra le parti riguarderà altresì l'attività di ricerca teorica e sperimentale, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data ogni altra area scientifico-disciplinare individuata dal Comitato di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica indirizzo Strategico di cui all'artall’art. 43. Nei settori individuati e/o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca definiti concordemente, comma 3anche con la partecipazione di altri enti pubblici o privati, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori la collaborazione sarà attuata mediante la stipula di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni apposite convenzioni operative o altri accordi specifici. Con il presente Accordo Quadro, viene costituito un Comitato di Indirizzo Strategico paritetico composto da quattro a otto componenti esperti di cui all'artdue nominati dal Presidente del CNR e due nominati dal Direttore della SNS. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con Il Comitato avrà il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.compito di:
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VISTI. le disposizioni di cui all'artal 'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla dal a data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta del 'of erta formativa pubblica di cui all'artal 'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della del a regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artal 'art. 1, commi 1180 e seguenti, della del a legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle del e politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 del '11 novembre 2011; - l'interpello l'interpel o del Ministero del lavoro e delle del e politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla al a scadenza del termine previsto dall'artdal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente al a sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento del a disciplina del 'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nel 'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nel 'ambito del 'applicazione del a nuova disciplina del 'apprendistato, il ruolo centrale del a bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livellilivel i, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della del a disciplina contrattuale nazionale e delle del e diverse regolamentazioni legislative regionali alla al a scadenza del periodo transitorio di cui all'artal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione e razionalizzazione dei rapporti disciplina complessiva del 'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 in calce al c.c.n.l. ---------- N.d.R.: Per la disciplina del 'apprendistato per gli operatori di lavoro con contenuto formativo vendita si veda il protocol o d'intesa 25 febbraio 2013 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, calce al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalic.c.n.l.
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, − lo Statuto della Regione Lazio; − la Legge Regionale del decreto legislativo 14 settembre 201118/02/2002, n. 167: - comma 7: 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; − il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; − la Legge n. 241/1990 "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con formazione esclusivamente aziendale fino la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo alla scadenza Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del termine previsto dall'art10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 7Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, comma 7Ricerca e Innovazione, D.LgsScuola e Università, Diritto allo Studio”; − il D.lgs. n. 167/2011196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; − la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx l’incarico di impegnarsi a tutti i livellidirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale Formazione, nei rapporti istituzionaliRicerca e Innovazione, al rispetto Scuola e Università, Diritto allo Studio; − la Legge Regionale n. 10 del presente accordo18/09/2006, al fine articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di garantire una entrata in vigore uniforme seguito anche solo “Fondo”), modificata da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014; − la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra citati dell’art. 1 della disciplina contrattuale nazionale legge 10/2006; − la Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 31/03/2016 concernente l’approvazione del disciplinare e le linee operative del Fondo (di seguito “Disciplinare” e “Linee Operative”); − la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle diverse regolamentazioni legislative regionali schede di attività A e B; − la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 avente ad oggetto: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; − la Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 02/08/2017 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Addendum alla scadenza Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del periodo transitorio Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – istituzione della “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” (Accordo di finanziamento ai sensi dell’art. dell’art. 38 del Regolamento UE 1303/2013); − la Determinazione Dirigenziale n. G13695 del 10/10/2017 avente ad oggetto: POR 2014/2020. Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” - Impegno di spesa di Euro 35.000.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A. (Cod. Credit. n. 59621) - Asse I Occupazione. – Priorità d’investimento 8.i e 8.ii - Capitoli A41167, A41168 e A41169. Esercizi finanziari 2017- 2018 - 2019 – 2020; − il Decreto Dirigenziale n. G14949 del 03/11/2017 avente ad oggetto: Nomina dei componenti del Comitato di Governance di cui all'artall’art.9 dell’Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 2 agosto 2017; − la Determinazione Dirigenziale n. G15265 del 10/11/2017 con cui è stata modificata la Scheda di attività D bis della Convenzione con Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. 7, comma 7, D.Lgscron.18854/2016) - Addendum "Sezione Speciale Liquidità Sisma" (reg. cron. 20440/2017) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; − la Determinazione Dirigenziale n. 167/2011G15500 del 15/11/2017 con cui sono stati modificati l’allegato B) - Scheda di attività D - e l’Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova S.p.A. e Soggetti erogatori - della Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. Le parti, considerata cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2017) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; − la revisione e razionalizzazione dei rapporti Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017 avente ad oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatofinanziamenti a tasso agevolato, a norma dell'artvalere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". 1− la Determinazione Dirigenziale n. G17029 dell’11/12/2017 avente ad oggetto: Istituzione del Nucleo regionale e nomina dei componenti, comma 30di cui alla scheda D dell'Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014- 2020", legge approvato con Determinazione Dirigenziale n. 247/2007 G11002 del 2 agosto 2017 e ss.mm.ii; − la Determinazione Dirigenziale n. G17403 del D.Lgs14/12/2017avente ad oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma" (rif. Determinazione Dirigenziale n. 167/2011, riconoscono G15813 del 20/11/2017). Chiusura anticipata finestra annuale 2017 - Linea di Intervento A: Fondo Futuro e RISERVA Soggetti Prioritari. − la Determinazione Dirigenziale n. G05287 del 20/04/2018 avente ad oggetto: Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza (reg.cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2016). Modifica Allegato B) - Scheda di attività D - e Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori. Modifica Allegato 2) - Scheda di attività D - e Appendice I - allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori (Allegato 3). − la Determinazione Dirigenziale n. G09274 del 08/07/2019 che ha approvato le Schede di attività D e D Plus; − in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione occasione dell’apertura della finestra 2018 era stata apportata una modifica alla procedura di presentazione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovaniledomande, in quanto quella adottata nella prima finestra (2017) aveva manifestato alcune criticità nella definizione dell’ordine cronologico; − la procedura adottata per la finestra 2018, che pure ha consentito di superare le criticità precedentemente riscontrate, ha manifestato un quadro importante limite intrinseco nella procedura “a sportello”: in presenza di una richiesta potenziale molto superiore alle risorse disponibili, si determina l’effetto “click day” e l’immediato esaurimento delle risorse; − si è ritenuto necessario pertanto individuare una procedura alternativa, sperimentata con successo in occasione di una iniziativa a valere su risorse nazionali a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma, che consenta consente di promuovere definire un ordine di accesso all’istruttoria mediante una “graduatoria provvisoria” elaborata sulla base di punteggi calcolati dai richiedenti secondo una griglia di criteri non discrezionali; − il Regolamento Regionale n. 1/2002 citato, attribuisce la competenza in materia di microfinanza e microcredito alla Direzione Regionale per lo sviluppo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; − il Disciplinare allegato alla citata DGR n. 135/2016 prevede che la gestione del settore Fondo sia affidata alla Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, che può avvalersi dell’operato di Lazio Innova S.p.A., disciplinandone l’attività attraverso apposita convenzione; − con la sua capacità competitiva nei mercati internazionalicitata Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. affidando a quest’ultima la gestione del Fondo, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le cui modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello utilizzo sono dettagliate in singole schede operative (“Schede di tipo bAttività”) e ss.mm.ii.; − a seguito dell’adozione del sopra citato schema è stata sottoscritta la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. reg. cron. 18854 del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata 06/05/2016 e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliss.mm.ii.;
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero per il lavoro” che ha istituito l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu • l’articolo 30, comma 1 della L.R. 31/98, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, che dispone che in mancanza di designazione, le funzioni di direttore generale sono esercitate, per un massimo di novanta giorni, dal dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale e delle politiche sociali in relazione al quale il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx risulta essere, il Direttore di Servizio dell’Aspal con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima Agenzia e che, pertanto, è stato, individuato quale Direttore Generale f.f. dell’Aspal a far data dal 01/03/2021; • il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 40 2836/57 del 26 ottobre 20111.07.2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni, al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; concordano - • la D.G.R. n. 24/11 del 8.05.2020 con la quale la Giunta ha approvato il Programma annuale della attività 2020 di confermare le vigenti discipline ASPAL, integrato con la specifica previsione afferente all'attivazione, in collaborazione con l'Assessorato del c.c.n.l. terziario in materia Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e • l’ASPAL è un organismo tecnico della Regione dotato di apprendistato professionalizzante personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di apprendistato professionalizzante con proprio personale; le funzioni e le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale; • il Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna è la piattaforma regionale per l’esercizio dei compiti istituzionali della Direzione Generale del Lavoro e dell’ASPAL, così come disciplinato dall’art. 9 della LR n. 9/2016; • il RUP del Contratto è il Direttore generale del lavoro, formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx; • che la gestione finanziaria del termine previsto dall'art. 7Contratto e degli incarichi per la DEC e per la gestione operativa è in capo al Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione FSE della Direttore generale del lavoro, comma 7formazione professionale, D.Lgs. cooperazione e sicurezza sociale; • che il RUP si avvale tra l’altro delle Aree Strategiche di Riferimento (ASR) istituite nell’ambito dell’Ufficio del Direttore Generale, ai sensi del Decreto n. 167/20111/1077 del 6.03.2020 e in particolare delle XXX 00, XXX 00 e ASR 04 per la gestione degli aspetti operativi e tecnici del procedimento; • che i componenti del suddetto Comitato Direttivo del Contratto saranno comunicati alle parti dalla Direzione Generale del Lavoro; • per garantire il perseguimento di impegnarsi a tutti i livelliobiettivi di interesse pubblico, nei rapporti istituzionalisi rende necessario, al rispetto attraverso la sottoscrizione del presente accordoaccordo procedimentale, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme ai sensi dell’art. 15 della disciplina contrattuale nazionale legge n. 241 del 7 agosto 1990 e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio ss.mm.ii., coordinare e armonizzare le attività di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.sopra;
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Samples: Accordo Procedimentale
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7✓la “Legge quadro per l’assistenza, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni l’integrazione sociale e i settori ove diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; ✓il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma; ✓il DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”; ✓la disciplina legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di cui al presente decreto non sia immediatamente operativainterventi e servizi sociali” ✓la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità; ✓il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 435, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 7 della legge 27 dicembre 2006, n.289” ✓le linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 2964274 del 4 agosto 2009; ✓la legge regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 4 del 19 febbraio 2008, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot“Disciplina degli accertamenti della disabilità. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - Ulteriori misure di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”; ✓la delibera Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di apprendistato professionalizzante disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Xxxxxx-Romagna”; ✓la delibera.n. 27 del 18/07/2012 del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine “Approvazione dell’Accordo di apprendistato professionalizzante Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado; ✓l’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Xxxxxx-Romagna n. 215 del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali16 ottobre 2012 .
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Samples: Accordo Di Programma Distrettuale
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, i seguenti atti normativi: • Legge n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 241/1990 “Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artdiritto di accesso ai documenti amministrativi”, Capo IV “Semplificazione dell'azione amministrativa”, artt. 7, comma 7, D.Lgs14 e seguenti; • D. Lgs. n. 167/2011; 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di impegnarsi a tutti i livelliconcessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei rapporti istituzionalisettori dell'acqua, al rispetto del presente accordodell'energia, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina contrattuale nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgsforniture”; • D. Lgs. n. 167/2011. Le parti56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro n. 50”; PREMESSO che: • con contenuto formativo determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. PV 13 del 28 gennaio 2020 ed in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoadempimento alla delibera del Cda n.42/2019, a norma dell'artseguito di procedura ad evidenza pubblica, veniva approvato il verbale di gara per l'affidamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. ed al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del d.lgs. 1152/2006 art. 158 bis; • in data 29 gennaio 2020 veniva sottoscritto tra l'Ufficio d'A.T.O. e lo Studio professionale Ingg. Xxxxxxxxxx e Geom. Xxxxxxx il Disciplinare per l'affidamento dell' incarico professionale relativo all'espletamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al RUP e al CDA in materia di depurazione – impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, comma 30approvazione progettazioni, legge n. 247/2007 e ai sensi del D.Lgsd.lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela152/2006 art. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.158 bis;
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Samples: www.atovarese.it
VISTI. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione", l'OT 10 "Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente"; Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014; L'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, a mente del quale rientra tra le competenze regionali l'organizzazione della formazione professionale; Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92"; Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"; La legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni di cui all'art. 7, del legislative vigenti"; Il decreto legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: 150 "Per le regioni Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 41, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigentidella Legge 10 dicembre 2014, n. 183"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Il D. L. 25 maggio 2021, n. 29673 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, nel servizio informatico dove è ubicata n. 106, che all’art. 46 modifica la sede legale"; - la circolare governance di ANPAL e di ANPAL Servizi s.p.a. e, nelle more della nomina degli organi amministrativi dei due Enti, ne dispone il Commissariamento. Inoltre, ai sensi del Ministro comma 4 del lavoro e delle politiche sociali n. 29richiamato articolo, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL Servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 40 del 26 ottobre 201161, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionali, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, "Disposizioni urgenti in materia di apprendistato professionalizzante reddito di cittadinanza e di apprendistato professionalizzante pensioni", convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"; Il Piano Strategico Triennale delle attività di ANPAL e ANPAL Servizi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche attive per l'occupazione, di cui al Decreto direttoriale ANPAL del 7 agosto 2017, n. 269; Il Patto per le competenze promosso dalla Commissione europea il 10 novembre 2020, attraverso cui si intende favorire un modello di impegno condiviso da un’ampia platea di partner pubblici e privati, per lo sviluppo a livello europeo delle competenze nell’ambito della transizione verde e digitale, delle strategie di trasformazione dell’industria e di supporto alle SMEs; Il Working Report della Commissione Europea Direzione generale per le reti di comunicazione, contenuti e tecnologie e Centro Unico per la Ricerca (JRC) del 2020, Digital Innovation Hubs as policy instruments to boost digitalisation of SMEs; Il Patto per il lavoro ed il clima della Regione Xxxxxx-Romagna sottoscritto a dicembre 2020 assieme ad Enti locali, Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Atenei, Associazioni ambientaliste, Enti del Terzo settore, Camere di Commercio e Associazione Bancaria Italiana; Il Documento Strategico Regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-27, in particolare per quanto riguarda le linee di intervento nell’ambito dell’obiettivo strategico “Xxxxxx-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi” e del processo trasversale “Trasformazione digitale”, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione con delibera n° 44 del 30 giugno 2021; La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027 della Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx (delibera di Giunta regionale n° 680 del 10 maggio 2021) approvata dall’Assemblea Legislativa della Regione con delibera n° 45 del 30 giugno 2021; La strategia per l’innovazione digitale, in particolare sul tema delle competenze, delineata dall’Agenda Digitale dell’Xxxxxx-Romagna 2020-2025 “Data Valley Bene Comune” La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021, che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale e che modifica alcuni atti legislativi dell'Unione Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, approvato dal Consiglio Ecofin dell’Unione Europea il 13 luglio 2021, che promuove la crescita economica e sociale dell’Italia lungo gli assi strategici della digitalizzazione e dell’innovazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale, tramite una serie di interventi e riforme declinate all’interno di un quadro di 6 specifiche Missioni. Il Piano prevede, fra altro, all’interno della Missione 5 (Inclusione e Coesione), linee di riforma e di investimento nel campo delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo strategico di aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative e dotando le persone di formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza adeguata; ridurre il mismatch di competenze; aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati. In particolare, prevedendo: - l’istituzione di un nuovo programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” nell’ambito della riforma delle politiche attive del termine previsto dall'artlavoro; - l’adozione di un Piano nazionale per le nuove competenze (PNC). 7La Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, comma 7per ognuno e per tutto l'arco della vita, D.Lgs. attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii; La Legge Regionale n 11 del 24 maggio 2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.ii; La Legge Regionale n. 167/201117 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare il capo lii "Politiche attive per il lavoro" e ss.mm.ii.; La Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del Sistema di impegnarsi a tutti i livelligoverno regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, nei rapporti istituzionaliProvince, al rispetto Comuni e loro Unioni", che istituisce l'Agenzia Regionale per il Lavoro; La Legge Regionale n. 7 del presente accordo17 giugno 2019 “Investimenti della Regione Xxxxxx-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, al fine meteorologia e cambiamento climatico”; Il Protocollo di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna ed il Ministero del Lavoro e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Politiche Sociali per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo delle competenze, dell’occupabilità e dei servizi per il lavoro negli ambiti regionali ad elevata specializzazione produttiva, approvato con delibera della Giunta regionale n° 825 del settore 31 maggio 2021 e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che siglato il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali7 giugno 2021.
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VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX; - la circolare del Ministro del lavoro richiesta dell’8 febbraio 2022 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011successive di effettuare le seguenti riprese fotografiche per la sola acquisizione in archivio di immagini ad alta definizione; - l'interpello avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del Ministero versamento del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - canone di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto euro 2.600,00 (800,00 euro per la sua componente formativaprima ora di riprese e 600,00 euro orari per le successive 3 ore) più euro 2,00 di marca da bollo per un totale di euro 2.602,00 sul conto corrente delle Gallerie degli Uffizi; - avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del versamento di euro 144,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, nonché la durata purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Xxxxx GmbH, di seguito indicato come concessionario, con sede in Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 00, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e le modalità di erogazione usufruire della formazione professionalizzantestruttura museale nei seguenti giorni: • Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, concordano la Autoritratto, Inv. 1890 n. 4444 La presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.concessione è incedibile e subordinata alle seguenti condizioni:
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Samples: trasparenza.cultura.gov.it
VISTI. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il P.T.P.C. 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, adottato con D.R. n. 299 del 31/01/2018, e successivamente aggiornato; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; - il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; - il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 7prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa33, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e riorganizzazione delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.amministrazioni pubbliche”;
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Samples: Patto Di Integrita’
VISTI. le disposizioni il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183; • il D.lgs. n.50/2016 e smi; • la Delibera di cui all'art. G.C. n.146 del 10.03.2016 e la Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014; - di approvare gli elaborati tecnici prodotti dai tecnici della U.O. Tecnica della Direzione della Municipalità 7 relativi all'accordo quadro per l’Accordo quadro relativo ai “Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167” ed in particolare: Il quadro economico relativo all'accordo quadro per “Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7” posto a base dell'indagine di mercato: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di approvare il preventivo di offerta economica di cui al ribasso del 37,02% sull’importo a base dell'indagine di mercato offerto dalla ditta IDIMA S.R.L. con sede legale in Napoli alla via Camaldolilli n. 161 cap. 80131 – P.IVA 09609531216; • il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7; • la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n. 50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146/2016; • la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 e s.m.i. (in deroga all'art. 36 co. 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016); • le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto; • alla pubblicazione della presente decreto non sia immediatamente operativadeterminazione sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Delibera a contrarre”. • alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio. Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, trovano applicazionecomposti dai seguenti documenti, per complessive pgg. 44 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il x.xx da “All_1571_008_01 a All_1571_008_02”: All_1571_008_01 – verbale di sorteggio, invito con pec alle ditte; verbale indagine di mercato e nota integrazione NP/2022/917 del 6 ottobre 2022, modello A della ditta individuata; All_1571_008_02 - DURC on-line con numero di protocollo INPS_34665330 scadenza 17/01/2023; La firma, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente decretoatto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.n 82 e
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Samples: www.comune.napoli.it
VISTI. le disposizioni di cui all'artL’art. 7, 112 del decreto legislativo 14 settembre 2011D.Lgs. 18/8/2000, n. 167: - 267, che autorizza i Comuni ad assumere l’esercizio diretto di pubblici servizi e l’art.114, comma 7: "Per 8, che prevede che il rapporto fra soggetto titolare delle funzioni e soggetto che le regioni gestisce sia regolato da un apposito “Contratto di Servizio”, • L’art. 1 Legge 07/08/1990 n. 241 e i settori ove successive modificazioni ed integrazioni, con la disciplina quale viene evidenziato che l’attività amministrative dovrà sempre perseguire criteri di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaeconomicità, trovano applicazioneefficacia, in via transitoria pubblicità e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentitrasparenza; • L’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 46, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della Legge 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - comma 10: "I datori • La Legge Regionale, 12/03/2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”; • La Deliberazione del Consiglio Comunale 02.02.1999 n° 12, esecutiva, con la quale il Comune di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Gallarate ha istituito una Azienda Speciale per la Gestione dei Servizi Socio – Sanitari e Socio – Assistenziali, denominata 3SG, con sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni in Gallarate via Padre Lega, 54 di seguito indicata “Azienda”; • La Deliberazione del Consiglio Comunale 29.11.2010, n° 68, esecutiva, con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale di cui all'art. 1sopra; • La Deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2012 n° 76, commi 1180 esecutiva, con la quale è stato approvato il Contratto di Servizio con l’Azienda Speciale Comunale 3SG per l’affidamento di alcuni servizi, poi debitamente sottoscritto dalle e seguentifra le parti; • La Deliberazione del Consiglio Comunale 18/06/2015 n° 36, della legge 27 dicembre 2006esecutiva, con la quale sono state approvate delle linee di indirizzo in materia di gestione del servizio Asili Nido; • La Determinazione Dirigenziale 11/09/2015 n. 296760, nel esecutiva, con la quale è stato predisposto un aggiornamento del Contratto di Servizio, per il periodo settembre 2015-agosto 2017; • La Determinazione Dirigenziale 30/08/2016 n. 694, esecutiva, con la quale è stato previsto l’incremento di n. 1 sezione presso asilo nido e servizio informatico dove è ubicata la sede legale"ausiliario, periodo 31/08/2016-31/08/2017, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta ultima sopraindicata; - la circolare • Il Protocollo interdatoriale d’intesa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2922/12/2016, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 78095, sottoscritto dal Dirigente del Ministero del lavoro Settore 5 e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.ldal Direttore Generale dell’Azienda. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Oggetto del presente accordocontratto di servizio è la gestione di servizi a favore di soggetti adulti, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale anziani, diversamente abili e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artminori. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata L’oggetto del contratto per la sua componente formativaè identificato ex art. 1346 c.c. mediante rinvio alle schede tecniche che individuano i contenuti delle prestazioni dedotte in obbligazioni come tali pienamente esigibili dal Comune di Gallarate nei confronti dell’Azienda, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la accluse al presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliatto.
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Samples: Contratto Di Servizio Con
VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, e successive modificazioni; il D.M. 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011alla legge 30 aprile 1985, n. 167: - 163”; la legge 22 novembre 2017, n.175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” che prevede all’articolo 4 comma 7: "3 “Per l’anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,ripartiti secondo le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. L’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, commi 1180 Allegato 2, Allegato 2 bis, al DL 17 ottobre 2016 n.189 e seguentiOrdinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); il D.M. 28 febbraio 2018 n.131 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, della legge 27 dicembre 2006Lazio, n. 296Marche e Umbria, nel servizio informatico dove è ubicata interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno finanziario 2018 ”; la sede legale"; - la circolare Legge regionale 11/2009 – ‘Norme per il sostegno del Ministro del lavoro sistema regionale dello spettacolo dal vivo’ Ministero dei Beni e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 Attività Culturali e del D.LgsTurismo - Direzione generale spettacolo con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale xxxx. n. 167/2011Xxxxxxx Xxxxxx, riconoscono di seguito detto per brevità Direzione generale spettacolo La Regione Marche, con sede in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione Ancona xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 9 – cap. 60125 C.F. 80008630420 nella persona del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta Marche xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx. di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) seguito denominate “le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Parti”
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VISTI. l'art. l comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione enella pubblica Amministrazione"; - le disposizioni indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’ANAC con Deliberazione n. 1064 del 13 Novembre 2019; - il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante il Codice degli appalti pubblici; - la deliberazione G.C.n. ….. del… di cui all'art. 7approvazione dello schema di Patto di integrità; - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato dal Comune di Aprilia deliberazione G.C. n. ….. del… , nel quale lo schema di Patto di integrità è stato compreso tra gli allegati; - il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 14 settembre 201130 marzo 2001, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti165"; - comma 10: che per "I datori Patto di lavoro Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento dei concorrenti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento indirettamente tramite intermediari, al percorso formativo della regione dove è ubicata fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"relativa corretta esecuzione; - la circolare che con l'inserimento del Ministro del lavoro "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - pari opportunità di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi successo a tutti i livellipartecipanti, nei rapporti istituzionalinonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; - che in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, al rispetto secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, si verificherà l'applicazione del presente accordo"Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune di Aprilia, sia da parte delle imprese che siano, con qualsiasi procedura, affidatarie di contratti ; - che al fine della corretta attuazione del Patto di garantire una entrata in vigore uniforme Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della disciplina contrattuale nazionale prevenzione della corruzione e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza della trasparenza del periodo transitorio Comune di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Aprilia; Tutto ciò premesso
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Samples: Patto Di Integrita’
VISTI. le disposizioni lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società e sottoscritto dalla stessa in data 06/09/2017 senza riserva alcuna, che tiene conto anche delle osservazioni dei Collaudatori Tecnico – Amministrativo, Edile e Strutturale e Impiantistico e che quantifica l’importo delle opere eseguite dalla Società stessa in Euro 2.137.233,77 (compresi oneri della sicurezza per Euro 75.870,26 ed IVA esclusa) - la deliberazione n°555 del 14/09/2017 di approvazione dello Stato di Consistenza sopra menzionato; - che, ai sensi di quanto previsto dall’art.140 del D.Lgs 12/04/2006, n°163 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto a verificare la disponibilità della Ditta Edificanda Srl di Latina, seconda classificata nella procedura aperta indetta con deliberazione n°337/2014 più sopra citata e che la ditta, con propria nota in atti al prot. n°55369/2017, ha confermato la propria volontà di stipulare con quest’Azienda un contratto d’appalto per il completamento dei lavori non eseguiti da UNIECO Soc. Coop., alle medesime condizioni previste dal contratto d’appalto già sottoscritto dalla stessa UNIECO; - che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa Edificanda Srl. L’Azienda USL di Parma, concede in appalto alla Impresa EDIFICANDA SRL con sede in via A. Oriani n. 10 a 00000 - Xxxxxx (XX) – C. F. n. 02639350590, la quale accetta, l’esecuzione del completamento dei lavori specificati nel progetto definitivo approvato con deliberazione n. 614/2013 in premessa richiamata, alle condizioni tutte previste dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal contratto d’appalto già stipulato con UNIECO Soc. Coop. il 22/12/2014 e dagli elaboratori tutti del progetto esecutivo dell’opera, approvato con deliberazione n°654 del 20/10/2015, e delle Perizie di Variante n°1 e n°2, ratificate con deliberazione n°555 del 14/09/2017, tenuto conto di quanto riportato nello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società e sottoscritto dalla stessa in data 06/09/2017, come indicato in premessa, di cui all'artla Ditta Edificanda Srl ha preso conoscenza piena e relativamente ai quali non ha nessuna osservazione e riserva alcuna. 7L’appalto viene inoltre disciplinato dai seguenti patti e condizioni: Art.1 – Importo del contratto L’importo del contratto, dovuto dall’Azienda USL di Parma, per il pieno e regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, viene fissato in complessive Euro 6.915.229,92 (al netto del decreto legislativo 14 settembre 2011ribasso d’asta offerto da UNIECO Soc. Coop. ed IVA esclusa), n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Euro 6.617.039,08 (IVA esclusa) per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa lavori ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza Euro 298.190,85 (IVA esclusa) per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto oneri per la sua componente formativa, nonché la durata sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto si intende stipulato a corpo. Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.compensa:
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VISTI. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l’impiego (di seguito anche “CPI”); - il decreto legge 28 gennaio 2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro; - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59; - la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell’11 novembre 2019, con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna 2019/2021”, così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020; - la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale; - la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1672 del 25 novembre 2020, recante “Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui all'art. 7alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Xxxxxx-Romagna”; - la nota Prot. n. 167: 45356 del 21/06/2021 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Xxxxxx- Romagna, con la quale è stata richiesta al Comune di Vignola la disponibilità di locali idonei ad ospitare il Centro per l’impiego, con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione della sede attuale mediante ampliamento; - comma 7: "Per le regioni la nota Prot. n. 80353 del 14/10/2021 del Comune di Vignola, con la quale si manifestava la disponibilità ad ampliare e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneriqualificare l’attuale sede del Cpi, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, Montanara n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"696; - la circolare nota Prot. n. 82228 del Ministro del 20/10/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro, con cui è stata confermata la rispondenza degli ulteriori locali sopra indicati alle esigenze espresse dalla medesima e il Comune è stato invitato a predisporre, in accordo con la stessa Agenzia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione e ammodernamento dei medesimi; DATO ATTO CHE il Comune di Vignola conferma l’indisponibilità di locali già idonei al fabbisogno espresso dall'Agenzia; Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti Di riconoscere che: - il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal “Nuovo Patto per il lavoro e delle politiche per il clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011del territorio; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7a tal fine, comma 7attraverso l’impegno comune, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi occorre garantire a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliservizi, anche in considerazione un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici; - tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei processi servizi vi è quella di trasformazione dotare ogni centro per l’impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di informatizzazione tutte le prestazioni dovute; - il notevole incremento del numero di operatori nei centri per l’impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto permettano all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.qualitativi;
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VISTI. il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; - l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le disposizioni variazioni del documento tecnico di cui all'artaccompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione; - la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”; - la L.R. n. 52 del 30/12/2021 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022 – 2024”; - la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. 7Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167: 118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione.”; - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina Al fine di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dare copertura finanziaria alle attività oggetto del presente decretoprovvedimento, le regolazioni vigentiistituire un nuovo capitolo di spesa, con contestuale variazione nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, per il necessario importo di € 200.000,00 riveniente dalla disponibilità finanziaria del capitolo di uscita U0551034 “Spese per la redazione dei piani di settore e per attività di competenza della Sezione TPL e Intermodalità”; - individuare l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 412 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art.5, comma 36, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/201150/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili dell’Accordo di Cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato scheda approvata con il presente atto; - approvare la Scheda-progetto dell’intervento denominato “Riordinoe monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale” allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); - approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra sistema scolastico Regione Puglia e mondo ASSET che costituisce parte integrante e sostanziale del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta presente atto (allegato B); - autorizzare il Dirigente della Sezione TPL alla sottoscrizione dell’ Accordo di promuovere lo sviluppo del settore Cooperazione e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi all’adozione di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalitutti gli atti consequenziali; - autorizzare.
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Samples: Accordo Di Cooperazione
VISTI. le disposizioni Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001; l’Accordo sugli Strumenti di cui all'art. 7Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001; l’art.16 della Legge 19 luglio 1997, n.196; l'art.16, prima parte, del decreto legislativo 14 C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall’Ipotesi di Accordo del 20 settembre 20111999; il Titolo VI, n. 167: - comma 7: "Per prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti a tempo determinato; il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti di Formazione e Lavoro unitamente all'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro nelle Aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo del 2 luglio 1987; il Titolo V, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Disciplina dell'Apprendistato; il Titolo VI, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Orario di lavoro; il Titolo VII, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Part-Time; CONSIDERATO che le regioni Parti ritengono fondamentale lo sviluppo di un sistema di relazioni che permetta la gestione integrata degli interventi a sostegno della flessibilità del lavoro; che il confronto ed il dialogo costruttivo fra parti sociali permette il potenziamento e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ampliamento dei servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori; che le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di Parti intendono promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliformalizzando le procedure di applicazione delle disposizioni contrattuali ed il ricorso agli istituti contrattuali ivi definiti; che particolare riguardo sarà riservato all’attivazione di contratti quali quelli a tempo parziale, anche in considerazione dei processi a tempo determinato, di trasformazione apprendistato e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli formazione e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendalelavoro, per quello i quali le parti firmatarie il presente accordo esercitano mandato di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al rappresentanza. Al fine di consentire realizzare una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio onde consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali, viene costituito l'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro che rappresenta lo sviluppo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di concrete opportunità occupazionalioccupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. L’Osservatorio Provinciale è composto di ….. membri, di cui: ….. in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana; ….. in rappresentanza della FILCAMS – CGIL, della FISASCAT – CISL e della UILTUCS – UIL della Provincia di Roma.
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VISTI. le disposizioni la L.R 20 del 24/03/2000 e s.m.i. • la L. R. 24 del 19/12/2017 e in particolare gli artt. 4 e 38 • lo strumento di cui all'artpianificazione urbanistica vigente • il D.lgs. 7, 267/00 e in particolare l’art. 42 • la deliberazione C.C. n.65 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 26.11.2018 • la deliberazione X.X. x.00 xxx 00.00.0000 • di dare mandato al Responsabile del Settore 3° - comma 7: "Per le regioni Uso ed Assetto del Territorio di procedere con la predisposizione di ogni conseguente adempimento necessario e i settori ove la disciplina successivo alla presente deliberazione ai fini dell’approvazione dell’Accordo Operativo in oggetto secondo quanto previsto all’art.38 della L.R. 24/2017; • che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/201133/2013 e deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Pianificazione e governo del territorio”; spesa o diminuzione di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto entrate. DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artSettore 3° per la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 49 del D.Lgs. n. 167/2011267/2000, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilementre, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che contro il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto Ragioniere Com.le per la sua componente formativaregolarità contabile, nonché non producendo il presente atto alcun effetto, neppure indiretto, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, non è tenuto ad esprimere parere; ATTESTATO che in merito alla presente proposta non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento. RAVVISATA la durata e le modalità necessità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano rendere la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatodeliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, visti i termini perentori in scadenza al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali31.12.2021 del periodo transitorio, previsto dall’art.4 della L.R. 24/2017 e s.i.m.; per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui specificatamente richiamate:
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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7− la Legge 6 novembre 2012 n. 190, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artart. 1, comma 3017, legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; − il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 247/2007 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da ultimo, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018; - il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 167/2011165/2001; - il Codice di comportamento dei Dipendenti della Regione Calabria; - l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prestazione lavorativa prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente; - le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014; - le Linee Guida siglate tra l’ANAC ed un percorso orientato tra sistema scolastico il Ministero dell’Interno il 16 Ottobre 2018 e mondo riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileD.L. n. 90/2014; 4 - il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, in un quadro che consenta il quale prevede espressamente la possibilità di promuovere lo sviluppo del settore introdurre negli avvisi, bandi di gara e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi lettere di trasformazione e invito clausole di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguirelegalità, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara; - il Decreto Legislativo n. 50/2016 e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliss.mm.ii.;
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Samples: Convenzione Premesso Che
VISTI. le gli adempimenti effettuati secondo: - l’Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 50/2016 e così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019; - ed in particolare: - il comma 1, che recita: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi … omissis … alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, …omis- sis…, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, del al decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecu- zione con le regioni e i settori ove la disciplina modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacomma recano, trovano applicazioneprima dell’intestazione o in calce, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla la data di entrata in vigore pubblicazione sul profilo del presente decretocommittente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.” - il comma 2, che dispone: “Gli atti di cui all'art. al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, comma 3e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.”; attestato che il presente provvedimento, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1alla stregua dell’istruttoria compiuta, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi costituenti istruttoria a tutti i livelligli effetti di legge, nei rapporti istituzionaliè regolare e legittimo, al rispetto del presente accordonella forma e nella sostanza, al fine ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di garantire una entrata quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche; per le motivazioni esposte in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale narrativa e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.qui si intendono integralmente riportate:
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Samples: www.aslsalerno.it
VISTI. il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera g), che individua le disposizioni Camere di cui all'art. 7Commercio quale Enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, del validazione e certificazione delle competenze; - il decreto legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera i), che ricomprende le regolazioni contrattuali vigenti"Camere di Commercio nella Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni delega di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, all'articolo 10 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che prevede, tra le attività proprie delle Camere di commercio, la sede legale"collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali; - Il protocollo d’intesa tra Regione e Chambre Valdôtaine, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 539 in data 2 maggio 2018, con il quale le Parti hanno concordato, tra gli ambiti oggetto di collaborazione, la circolare realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola- lavoro; - le “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 29103 in data 8 febbraio 2021, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ed in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7particolare l’articolo 19, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; che prevede che la Regione, ai fini della istituzione e gestione dell’elenco degli esperti abilitati all’esercizio della Funzione di impegnarsi a tutti i livellirealizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale possa avvalersi di Chambre Valdıtaine e l’articolo 12, nei rapporti istituzionaliche indica la Chambre Valdıtaine quale soggetto titolato alla erogazione dei servizi di individuazione, al rispetto del presente accordovalidazione e certificazione delle competenze, al fine rinviando alla stipula di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale apposita Convenzione con la Regione la definizione delle attività e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.reciproci impegni;
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Samples: lavoro.regione.vda.it
VISTI. i pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i. VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco, Di manifestare la volontà di addivenire ad un accordo transattivo con i sigg.xx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo, per i danni fisici subiti dal figlio minore, avvenuto nelle ore notturne del 19.01.2020, sulla gradinata che porta alla via Pio La Torre, a causa di un tratto dissestato, abbandonato, ricoperto di erbacce e privo di alcuni gradini, anomalia non segnalata ne delimitata e difficilmente visibile nelle ore notturne; Di prendere atto della volontà dei sigg. Xxxxx e Xxxxxxx a voler concludere un accordo transattivo con l’amministrazione comunale, per il pagamento di una minor somma rispetto a quanto richiesto a titolo di risarcimento per il sinistro occorso in data 19.01.2020, ed in particolare per il pagamento di €.5.500,00 a tacitazione di ogni pretesa e con espressa rinuncia al contenzioso avviato innanzi al tribunale civile di Palermo. Di approvare il perfezionando accordo transattivo conclusosi mediante la preliminare trattativa, attivata tra le disposizioni due parti in causa e formalizzata da esplicita corrispondenza depositata agli atti d’ufficio; Di dare atto che il perfezionando accordo transattivo comporta un onere finanziario di cui all'art€ 5.500,00 e potrà trovare copertura finanziaria come segue: Missione 01- Programma 02- Titolo 1- Macroaggregato 03- Capitolo 105800 che presenta la necessaria disponibilità. 7Di dare atto che secondo gli accordi discendenti dall’approvazione del presente accordo transattivo, del decreto legislativo 14 settembre 2011si provvederà a liquidare e pagare alla controparte, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina somma complessiva di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi € 5.500,00 nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiapprovazione dell’accordo transattivo. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso Di dare atto che avverso il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di tipo a) le modalità di erogazione Palermo ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata Regione Siciliana Su proposta del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Sindaco
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VISTI. − la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; − il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; − la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; − il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.; − la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017” pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105; − la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019” pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105; − la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese."; − la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; − la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019"; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: - comma 7Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, − il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; − il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; − Regolamento Delegato n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; − il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; − il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; − Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; − la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; − la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 dell’8/04/2015; − la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; − la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: "Per FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; − la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; − la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; − la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della Strategia unitaria per le regioni attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; − la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”; − la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”; − la metodologia e i settori ove criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; − la disciplina Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006, articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaseguito anche solo “Fondo”), trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore modificata da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del presente decreto, le regolazioni vigenti14 luglio 2014; − la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra citati dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 1 della legge 27 dicembre 200610/2006; − la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 avente ad oggetto “POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova Scheda intervento n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 7 Fondo per il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore Microcredito e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”;
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Samples: Accordo Di Finanziamento
VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, l’articolo 2 della legge 27 dicembre 20061973 n. 852 che dispone: “I lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione. - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 296196, nel servizio informatico dove è ubicata come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la sede legaleprotezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la circolare deliberazione del Ministro Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. …..del lavoro , con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852; - la nota prot. n…………. del con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 29Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello ……….. del con la quale il Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione esazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.contributi associativi dovuti dagli iscritti;
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VISTI. le disposizioni di cui all'arti pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 449, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011267/2000; CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, riconoscono di APPROVARE integralmente proposta di deliberazione soprariportata. ----------------------------COMUNE DI TAIBON AGORDINO * PROVINCIA DI BELLUNO------------------ ---------------------- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA --------------------------------- L’anno duemilaquattordici addì …….. del mese di dicembre ( 12.2014) in tale istituto Taibon Agordino, nella Residenza Comunale Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, uno strumento prioritario per l'acquisizione ciascuna parte e l’altra per l’Agenzia delle competenze utili allo svolgimento Entrate, e a valere ad ogni effetto di legge, ----------------------------------------------------- Il COMUNE DI TAIBON AGORDINO, con sede in Piazzale IV Novembre, codice fiscale 80002540252, rappresentato ai fini della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico stipula del presente contratto dal p.i.e Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Belluno il 21 dicembre 1962, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale di Taibon Agordino, il quale interviene in qualità di responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 107, commi 2 e mondo 3, nonché dell’art. 109, comma 2, del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. 267/2000, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato … del ., dichiarata immediatamente eseguibile, d’ora in avanti denominato “locatore” ; L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di tipo a) le modalità di erogazione Taibon Agordino, con sede in Taibon Agordino, Piazzale IV Novembre, codice fiscale e partita IVA 01059500254, rappresentata ai fini della formazione aziendalestipula del presente contratto dalla farmacista direttrice, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguirelegale rappresentante in base alle disposizioni statutarie, la durata del contratto dott.ssa Masoch Xxxxxxx, nata a …… il ………, domiciliata per la sua componente formativafunzione presso la sede dell’Azienda, nonché la durata d’ora in avanti denominata “conduttore”. --------------------------------------------------- Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. … del , dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di concedere in locazione, a partire dal 1° gennaio 2015 e le modalità sino al 31 dicembre 2016, all’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI di erogazione della formazione professionalizzanteTaibon Agordino i locali destinati ad unità abitativa siti all'ultimo piano del fabbricato denominato ex municipio, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatosito in Piazza San Xxxxx a Taibon Agordino, al fine nello stato di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.fatto in cui si trovano. ------------------------------------------------ Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:-------------------------------------------------------------
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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso
VISTI. − l’articolo 1 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; − la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni”; − la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i. recante “riordino della legislazione in materia portuale”, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria; − la legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; − la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i., recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; − il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; − il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i. ed in particolare l’articolo 34, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; − il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; − il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; − il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; − il provvedimento emesso in data 16 gennaio 2007 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania con cui all'art. 7il compendio militare della Base Navale di Napoli è stato dichiarato di interesse storico artistico; − il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, in particolare l’articolo 535, istitutivo di Difesa Servizi S.p.A., Società in house al Ministero della Difesa; − il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”; − il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 12 aprile 2006, n. 296163, nel servizio informatico dove è ubicata recante − la sede legale"legge 31 gennaio 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare Nazionale”; - la circolare − il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante “Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi − il decreto del Ministro del lavoro Ministero dell’Economia e delle politiche sociali Finanze di concerto con il Ministero della Difesa in data 7 agosto 2015, “Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d’uso sia stata modificata”; − il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 2950, (codice dei contratti pubblici) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; − il Protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritto in data 13 marzo 2019, con il quale è stato avviato un percorso di collaborazione per l’elaborazione di studi e proposte progettuali, finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione urbana di vari asset cittadini, tra i quali il molo “San Xxxxxxxx”; − il “Documento di orientamento per la valorizzazione pubblica del Molo San Xxxxxxxx” sottoscritto tra il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Agenzia del demanio e il Comune di Napoli in data 14 luglio 2020; − il Decreto interministeriale tra il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8 settembre 2020, n. 8, (precisazione della natura giuridica della base navale di supporto logistico del porto di Napoli), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020; − lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309, del 30 dicembre 2021; − la Determinazione n. 96 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20112021/22398/DIR del 17 dicembre 2021, con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; - l'interpello − l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022- 2024, che affida all’Agenzia del Ministero del lavoro e demanio la prosecuzione delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - attività volte a garantire la gestione economica degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali per fini istituzionali, potenziando le attività di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario razionalizzazione degli spazi in materia di apprendistato professionalizzante uso e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza contenimento della spesa pubblica, attraverso il ricorso agli strumenti normativi attualmente vigenti in materia; − il decreto del termine previsto dall'art. 7Ministro della Difesa 22 gennaio 2021, comma 7concernente la costituzione della Task Force Difesa per la valorizzazione immobili, D.Lgsl’energia e l’ambiente; − la delibera di Giunta Comunale del Comune di Napoli rep. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.del
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VISTI. le disposizioni la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 R.C.C. in data 17 luglio 2008, esecutiva, di cui all'art. 7sopra, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove con la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"quale veniva adottato il P.I.I.; - la circolare deliberazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Consiglio Comunale n. 29144 R.C.C. in data 10 novembre 2008, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stato definitivamente approvato il P.I.I.; - l'interpello l’atto aggiuntivo alla convenzione del Ministero 14 maggio 2009 tra Autostrade per l’Italia e il COMUNE DI BERGAMO con il quale è stato modificato il progetto della rotatoria su Via Autostrade; - la proposta di Accordo ex art. 11 della legge n. 241/90 in variante al Programma Integrato di Intervento con i relativi elaborati di progetto allegati, presentata dalla società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." al protocollo comunale n. E0111072 di protocollo generale del lavoro e delle politiche sociali 12/11/2010; - la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 752, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artsopra, con la quale è stata approvata la proposta di Accordo ex art. 7, comma 7, D.Lgs11 della legge n 241/90; - l’accordo ex art. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, 11 della legge n. 247/2007 241/90 tra la società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." e il COMUNE DI BERGAMO sottoscritto in data 31 maggio 2011 per atto a rogito del D.Lgsnotaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21289 rep. 14632; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/2011[ ], riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento esecutiva, di cui sopra, con la quale veniva adottata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. [ ], esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stata definitivamente approvata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - gli artt. 87 – 88 - 90 - 91 - 92 e 93 della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L.R. n.12/2005 e mondo s.m.i.; tutto ciò premesso, La presente Convenzione di Variante al P.I.I. di via Autostrada sostituisce integralmente l’atto a rogito del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 18427 rep. 12352 racc. del 05/06/2009 con cui è stata stipulata la convenzione di promuovere lo sviluppo attuazione del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliP.I.I. originario.
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Samples: Convenzione